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TUTTI I CCNL

SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: Studi Professionali (Confsal - Confprof)

Studi Professionali (Confsal - Confprof)

CODICE CNEL: H446

Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 01/06/2009

STUDI PROFESSIONALI (Confsal /  Confprof)

 

Testo consolidato del CCNL 01/06/2009

per i dipendenti degli studi professionali

Decorrenza: 01/06/2009

Scadenza: 30/05/2012

 

Verbale di stipula

 

Il giorno 01 del mese di Giugno dell'anno 2009 in Roma Viale Trastevere n. 60 presso la sede della Confsal

Tra

La CONFPROF (Confederazione Associazioni Sindacali Liberi Professionisti Italiani) Rappresentata da: Massimo Ivone e da Alberto Ceccarelli

E

FESICA CONFSAL rappresentata dal Segretario Generale Bruno Mariani

CONFSAL FISALS rappresentata dal Segretario Nazionale Claudio Trovato

Con l'assistenza della Confsal rappresentata dal Segretario Generale Marco Paolo Nigi

 

SI È STIPULATO

 

Il presente Testo Unico Contrattuale da valere quale CCNL per i dipendenti degli Studi e delle Attività Professionali Ordinistiche così come riportati nella sua Sfera di Applicazione.

 

 

Premessa Generale

 

Premessa, quadro generale, finalità del CCNL

 

Le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie ritengono di aver dato con il contratto, una prima importante risposta alle esigenze, da più parte rappresentate, per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per una espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese e ribadiscono che il CCNL deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile.

Il Contratto si muove nelle logiche dettate dalla Unione Europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi. Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi dell'Unione Europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione e alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea. Per questi obiettivi, le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori svolgono una specifica funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.

Le Parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori, sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative.

Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Economica Europea.

Le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie si impegnano a porre in essere iniziative politiche affinché le disposizioni legislative consentano la più ampia valorizzazione del lavoro. Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo contratto, tra le ulteriori ed originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:

- Il primo, di livello nazionale, mirato a realizzare un quadro normativo generale, ed uno standard retributivo a garanzia dell'equità distributiva del salari che dovendo necessariamente avere come riferimento l'intero territorio nazionale, nel farsi carico delle situazioni di particolare sofferenza e disagio riscontrabili nel Mezzogiorno e nelle aree a più bassa produttività e redditività del lavoro, garantisca comunque un trattamento economico dignitoso e proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto.

- Il secondo, di livello territoriale o aziendale, destinato ad introdurre o consolidare impianti retributivi più avanzati, che permettono di muovere la trattativa in ragione del contesto socio economico, della produttività e delle diverse situazioni aziendali; una contrattazione locale, quindi, mirata ad adeguare e proporzionare le retribuzioni alle diverse situazioni in cui le aziende si trovano ad operare dove è possibile misurare effettivamente la produttività, la competitività, la dinamica del rapporto di lavoro, le esigenze di flessibilità e interpretare al meglio le esigenze di sviluppo locale soprattutto in una realtà come quella italiana caratterizzata da fortissimi squilibri.

 

Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle aziende di esercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e di associazione.

Nel rispetto della coerenza dichiarata, gli istituti contrattuali di contenuto economico saranno periodicamente e sistematicamente sottoposti a verifica da parte delle Organizzazioni stipulanti, essendo strettamente correlati alla dinamica del costo di lavoro, formando comunque uno degli elementi capaci di creare meccanismi di bilanciamento sulle evoluzione del costo della vita.

Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire, in tutti gli ambienti territoriali, perché una parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali a della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro. Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero", ed allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.

 

 

Validità e sfera di applicazione del contratto

 

Con il presente Contratto Collettivo di Lavoro si disciplina per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra tutte le attività Professionali ordinistiche, anche se gestite in forma di studio, in forma di studio associato e ove consentito dalla Legge, in forma di società e il relativo personale dipendente .

L'applicazione del presente Contratto Collettivo di Lavoro si effettua a tutte le attività Professionali, come sopra definite, appartenenti alle singoli professioni di seguito suddivise nei singoli settori:

 

A) Settore professionale Economico e del Lavoro

 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro, Revisori Contabili,.

Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.

 

B) Settore Professionale Giuridico

 

Avvocati, Notai.

Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese neila predetta elencazione.

 

C) Settore professionale Tecnico e Ambientale

 

Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Geologi, Agronomi e Forestali, Periti agrari,

Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.

 

D) Settore professionale Sanitario e della Salute

 

Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri, Medici Veterinari e Psicologici;

Operatori Sanitari, abilitati all'esercizio autonomo della professione di cui alla specifica Decretazione Ministeriale, ad esclusione dei Laboratori Odontotecnici.

Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.

 

Le parti si danno atto che il presente Contratto, per tutto il periodo della sua validità, deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa e/o di secondo livello realizzata nel settore.

Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme stipulate in base ai criteri da esso previsti.

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.

 

 

TITOLO I - Relazioni sindacali

 

Relazioni sindacali a livello Nazionale di Settore

Relazioni Sindacali a livello Nazionale di Area Professionale e/o di Area Professionale omogenea

 

Art. 1 - Esame su quadro socio economico e materie negoziali di settore

 

Le parti firmatarie del presente CCNL con cadenza annuale, preferibilmente entro il primo quadrimestre, si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio - economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, di ammodernamento e di innovazione tecnologica.

In detti incontri saranno altresì presi in esame:

 

1- I processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o indirettamente, dal processo di riforma del settore e che abbiano riflessi sia sull'esercizio delle singole professioni che sulle aree professionali strutturalmente omogenee.

2- I processi formativi derivanti dalla riforma della Scuola, con particolare riferimento ai nuovi percorsi Universitari, ivi compresi gli Stages.

3- Le conseguenze dei suddetti processi sulla struttura del settore, sia sotto l'aspetto Organizzativo che sotto l'aspetto formativo/professionale di tutti gli addetti.

4- Lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa della occupazione, con particolare riguardo alla occupazione giovanile, nonché, sulla base di quanto definito dal presente contratto in materia di Formazione e di Mercato del Lavoro, lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dei rapporti di prestazione a "Progetto", lo stato qualitativo e quantitativo dei percorsi formativi relativi agli "Stages", e all'andamento dell'occupazione femminile anche in rapporto con le possibili azioni positive in linea con la Legge n° 125 del 10/4/1991 e con quanto deliberato dal Gruppo per le Pari Opportunità di cui al presente CCNL.

Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle parti stipulanti il presente contratto, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri le materie relative a:

 

5 Gli indirizzi/obiettivi sui fabbisogni occupazionali, su quelli formativi ed in particolare sulla riqualificazione professionale;

6 Lo studio delle problematiche connesse alla Previdenza Integrativa e alla Assistenza Sanitaria Integrativa;

7 La costituzione, a livello Nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di Settore, così come previsti al successivo Titolo II

8 L'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni della U.E. (Molestie Sessuali, Mobbing)

9 La costituzione, ove non già operative, delle Commissioni Paritetiche Provinciali di conciliazione per la gestione della "Composizione delle Controversie", di cui ai Decreti Legislativi del 31/3/98, n° 80 e del 29/10/98, n° 387, nonché la nomina dei rappresentanti e la sede operativa delle stesse, così come previsto dal presente contratto

10 La nomina dei membri/arbitri dei Collegi di Arbitrato e la sede operativa degli stessi, così come previsto dal presente CCNL.

11 Esame dello stato di integrazione dei lavoratori stranieri nel comparto.

 

 

Art. 2 - Esame su quadro socio economico e materie negoziali a livello nazionale di area professionale e/o di area professionale omogenea

 

Le parti impegnate nella pratica attuazione di questo livello di relazioni sindacali avvieranno altresì incontri al fine di avviare specifici confronti di approfondimento e di ricerca di possibili iniziative tese al governo della prevedibile evoluzione dei processi di riforma e di sviluppo dell'"Area Professionale" e dei riflessi che potranno verificarsi sul Settore, così come richiamati al precedente articolo 1.

Nel corso di tale incontro, o in altra data concordata, potranno altresì essere affrontate e definite le seguenti materie:

 

1 Individuazione e definizione di norme contrattuali relative a forme di impiego, così come previste al Titolo   "Mercato del Lavoro" del presente contratto e demandate a questo livello dallo stesso CCNL.

2 Esame dei fabbisogni formativi, anche raccordandosi, ove nominati, con i "Referenti Regionali", così come previsti al successivo articolo 8, per addivenire alla definizione di proposte di piani formativi da sottoporre al FONPROF.

3 Esame e definizione di accordi e/o di convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale e stages, tesi ad accrescere, anche attraverso la fruizione di crediti formativi, il valore del lavoro, nonché funzionali ad un migliore utilizzo degli addetti occupati con le diverse forme d'impiego e idonei a creare le condizioni più opportune per la pratica attuazione delle disposizioni legislative nazionali e comunitarie inerenti tale materia.

4 Esame e definizione, entro sei mesi dalla stipula CCNL, dei profili professionali, ivi compresi quelli dei "Quadri", da inserire nelle corrispondenti declaratorie previste per ogni livello dalla classificazione generale.

5 Esame della classificazione al fine di ricercare, tra le declaratorie definite dal CCNL e le realtà organizzative, coerenti soluzioni di aggiornamento dei profili professionali.

6 Esame e definizione di quanto in materia di congedi per la formazione è delegato alle parti sociali dalla Legge 8 Marzo 2000, n° 53.

7 Esame ed individuazione di idonee modalità, anche con la istituzioni di specifici dipartimenti di "Area", per la partecipazione e/o per la confluenza, ove già costituito ed operativo, dell'Ente Bilaterale Nazionale di Area Professionale nell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore.

8 La definizione, ove non già realizzati e operativi, di specifici accordi in materia di "Sicurezza sul Lavoro".

9 La definizione di specifici accordi per l'applicazione e la pratica gestione delle "Attività Sindacali" così come demandato, a questo livello, dal presente CCNL.

10 La definizione, ove non già operativi, di specifici accordi in materia di flessibilità dei regimi di orario di cui al Titolo "Orario di Lavoro" del presente CCNL

 

 

TITOLO II - Strumenti Bilaterali Nazionali di Settore

 

Le parti firmatarie, al fine del raggiungimento degli impegni/obiettivi richiamati in Premessa al presente CCNL e nel Titolo I, concordano di istituire i sotto elencati strumenti bilaterali con gli scopi, i ruoli, la composizione, la sede di lavoro e le procedure di costituzione e di funzionamento così come definiti nei successivi articoli che ad essi fanno riferimento:

 

A) La Commissione Paritetica Nazionale;

B) Il Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità;

C) L'Ente Bilaterale Nazionale di Settore.

 

 

Art. 3 - Commissione paritetica nazionale

 

La Commissione Paritetica Nazionale viene costituita quale strumento per l'esame di tutte le controversie collettive relative alla autentica e corretta interpretazione e integrale applicazione del presente CCNL.

La Commissione Paritetica è composta di 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Confederazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni Sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) giorni dalla firma del CCNL.

Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati dovrà essere trasmessa alla Presidenza dell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore.

La Sede di lavoro della "Commissione Paritetica" sarà presso la Sede dell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore ed opererà con le seguenti procedure e modalità:

 

1. Alla Commissione Paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente Contratto ovvero, tramite le stesse, le Organizzazioni Territoriali ad esse facenti capo

2. All'atto della presentazione dell'istanza, la parte richiedente produce tutti gli elementi utili all'esame delle controversia.

3. In pendenza di procedure presso la Commissione Paritetica, le rispettive Organizzazioni Sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa.

4. La data di convocazione, per l'esame della controversia, sarà fissata, d'accordo tra i componenti la Commissione Paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi.

5. La Commissione Paritetica, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.

6. La Commissione Paritetica, provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione Paritetica stessa.

7. Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di conformarvisi.

8. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica, potrà provvedere la Commissione Paritetica stessa, con proprie deliberazioni

9. I componenti della Commissione, inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle parti stipulanti il CCNL, un rapporto conclusivo del lavoro svolto.

 

 

Art. 4 - Gruppo di lavoro per le pari opportunità

 

Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro.

In questo senso il gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla Legge 125/91, si attiva per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla Legge sopra richiamata sia nell'attuazione degli stessi.

Il Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità è composto di 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Confederazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni Sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate, entro 30 (trenta) giorni dalla firma dei CCNL.

Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati dovrà essere trasmessa alla Presidenza dell'Ente Bilaterale Nazionale di settore.

La Sede operativa del Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità, sarà presso la Sede dell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore.

Per tutto quanto relativo al funzionamento del Gruppo, potrà provvedere il Gruppo stesso con proprie deliberazioni.

I componenti del Gruppo, inoltre, di norma nel secondo trimestre di ogni anno, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati dei lavoro svolto e comunque tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle stesse parti un rapporto conclusivo.

 

 

Art. 5 - Ente bilaterale nazionale di settore

 

L'Ente Bilaterale Nazionale di Settore costituisce lo Strumento/Struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi qualitativi che in coerenza con gli indirizzi/obbiettivi richiamati in premessa al presente CCNL è rivolto a tutti gli addetti del Settore (Titolari e Lavoratori) che operano nelle Attività Professionali.

A tal fine, l'Ente Bilaterale Nazionale, su mandato delle parti costituenti, attua e concretizza:

 

A) Elabora e ne organizza la divulgazione con le modalità più opportune, delle relazioni sul quadro socio - economico del Settore, delle varie Aree Professionali e le relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini, rilevazioni, stime e proiezioni, al fine di fornire alle parti stipulanti il CCNL il supporto necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I articoli 1 e 2.

B) Incentiva e promuove studi e ricerche sulle Aree Professionali e/o sull'Area Professionale Omogenea, circa la consistenza e la tipologia della forza lavoro occupata ed in particolare promuove studi e ricerche riguardo all'analisi dei fabbisogni occupazionali e, ove richiesto dal FONPROF, l'analisi dei fabbisogni formativi, anche predisponendo l'assistenza tecnica per la formazione continua.

C) Predispone, su mandato delle parti, specifiche convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale e stages anche in collaborazione con le istituzioni Nazionali, Europee, Internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi.

D) Promuove, coordinandosi con il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua (FONPROF) di cui all'Accordo Interconfederale del 15 aprile 2009, sottoscritto tra Confprof e Confsal, le procedure per attivare la realizzazione dei progetti programmati per la formazione continua, operando per ottenere il loro riconoscimento quali crediti formativi e curandone la divulgazione e l'organizzazione con le modalità più idonee.

E) Predispone, ove autorizzato dalle Istituzioni Regionali, tutte le necessarie attività relative al servizio di registrazione nel Modello di Libretto Formativo del Cittadino, di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2005, delle competenze acquisite dai lavoratori del Settore attraverso la formazione.

F) Favorisce, anche attraverso specifiche iniziative, l'inserimento giovanile, le tutele sulle materie così come richiamate al titolo V del CCNL e quanto demandato e definito dal "Gruppo per le Pari Opportunità".

G) Promuove iniziative di fidelizzazione, anche attraverso la corresponsione di quote economiche e/o di borse di studio, nei confronti dei lavoratori occupati, con le diverse forme di impiego, che partecipano a corsi di formazione predisposti dal fondo "FONPROF" o da altri organismi preposti allo scopo, nonché altre iniziative d'intervento di carattere sociale a favore dei suddetti lavoratori.

H) Promuove iniziative in merito allo sviluppo dell'organizzazione degli Studi Professionali finalizzate all'avvio delle procedure di Qualità.

I) Promuove lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e assistenza sanitaria, secondo le intese realizzate tra le parti sociali e secondo gli indirizzi/obbiettivi predisposti dagli strumenti bilaterali allo scopo costituiti dalle parti firmatarie del presente CCNL.

J) Promuove studi, ricerche ed iniziative (anche utilizzando le competenze e le possibili sinergie che le professioni del Settore consentono) relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legisiazione e dalla contrattazione collettiva, nonché assume funzioni operative in materia, previa specifica intesa tra le parti firmatarie il presente CCNL.

K) Promuove studi e ricerche, anche ai fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e sulla contrattazione del Settore, confrontandole con la situazione di altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni ed esperienze vigenti nei paesi della Unione Europea.

L) Promuove iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro, ovvero finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti.

M) Valorizza in tutti gli ambiti significativi, la specificità delle "Relazioni Sindacali" del Settore e le relative esperienze bilaterali.

N) Attua tutti gli adempimenti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale di Settore.

O) Individua e adotta iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente Bilaterale Nazionale e per tale finalità, fatto salvo quanto in tema di bilateralità è già costituito ed operativo, può promuovere la costituzione degli Enti Bilaterali Regionali, coordinandone l'attività e verificandone la coerenza con quello Nazionale e con quanto derivante dagli accordi, a tale livello realizzati.

L'Ente Bilaterale Nazionale di Settore ha inoltre il compito di:

 

P) Riceve ed elabora, anche ai fini statistici, gli accordi di II° livello di Settore stipulati dalle parti firmatarie il presente CCNL a livello Regionale.

Q) Riceve ed elabora, anche ai fini statistici, gli accordi forniti dalle singole strutture professionali e/o dalle varie Aree Professionali, relativi alla definizione di intese in materia di "Mercato del Lavoro" "Flessibilità", "Regimi di Orario", "Sicurezza" e "Classificazione", nonché le intese relative alla "Formazione" e alla "Attività Sindacale".

R) Riceve ed elabora, anche ai fini statistici, i dati forniti dalle Organizzazioni Internazionali a cui aderiscono i rispetti Sindacati delle Attività Professionali e dei lavoratori italiani.

S) Riceve le comunicazioni concernenti la nomina dei membri e dei membri supplenti designati dalle rispettive parti quali rappresentanti e componenti gli strumenti bilaterali, "Commissione Paritetica Nazionale" e "Gruppo per le Pari Opportunità", nonché la nomina dei "Referenti Regionali" di cui agli articoli 3, 4 e 8 del presente CCNL.

T) Riceve la comunicazione concernente la costituzione della Commissione Paritetica Provinciale e del Collegio di Arbitrato per la gestione delle controversie individuali di cui ai Decreti Legislativi 31/3/98, n° 80 e 29/10/98, n° 387.

 

 

Art. 6 - Costituzione dell'Ente Bilaterale nazionale di settore

 

Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore saranno composti su base paritetica tra le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

La costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale potrà al suo interno articolarsi in quattro sezioni riferite alle quattro aree professionali di cui alla sfera di applicazione del presente CCNL. Le modalità operative di tali sezioni saranno definite dallo statuto dell'Ente.

La costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale dovrà trovare definizione attraverso la stipula di un apposito STATUTO/REGOLAMENTO, redatto con Atto Notarile.

Copia del testo dello Statuto/Regolamento autenticato costituirà allegato al CCNL.

 

 

Art. 7 - Finanziamento dell'Ente Bilaterale nazionale di settore