S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
CCNL del 02/01/2007
STUDI PROFESSIONALI (Confsal / Confimpresa)
Contratto collettivo nazionale di lavoro 02/01/2007
per i dipendenti degli Studi professionali
Decorrenza: 01/01/2007
Scadenza economica: 31/12/2009
Scadenza normativa: 31/12/2011
Il giorno 02 gennaio 2007 presso CONFIMPRESA
TRA
CONFIMPRESA – Confederazione Italiana della Piccola Media Impresa e dell'Artigianato – rappresentata dal presidente nazionale Riccardo Ghelli, assistito dal segretario generale Diego Giovinazzo e con l'intervento di:
Confimpresa – Settore professioni sanitarie , rappresentata dal responsabile nazionale Claudio Palerma
Confimpresa – Settore professioni economico-giuridiche , rappresentata dal responsabile nazionale Roberto Nardella
Confimpresa – Settore professioni delle costruzioni rappresentata dal responsabile nazionale Rosetta Caserio
COI-AIOG – Cenacolo Odontostomatologico Italiano -Associazione Italiana di Odontoiatria Generale – rappresentata dal presidente nazionale Giulio Cesare Leghissa
A.E.C.P- Associazione Italiana degli Esercenti e Commercianti delle Attività del terziario e del Turismo e dei Servizi – rappresentata dal vice presidente nazionale Riccardo Ferretti, con delega del presidente nazionale Marco Palombi
CIFA – Confederazione Italiana Federazioni Autonome – rappresentata dal Vice Presidente Micheleantonio Raimondo Patti
FEDARCOM – Federazione Nazionale Autonoma Rappresentanti, commercianti, operatori del turismo, artigiani e piccole e medie imprese – rappresentata dal Segretario Generale Emanuele Cafà
FEDERTERZIARIO rappresentata dal Presidente nazionale Francesco Franco
SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA - rappresentata dal delegato Diego Moscheni
E
La FESICA CONFSAL rappresentata dal Segretario Generale Bruno Mariani congiuntamente al Responsabile FESICA CONFSAL comparto studi professionali Sig.ra Fulvia Magenga
La CONFSAL FISAL rappresentata dal Segretario Nazionale aggiunto Claudio Trovato con l'assistenza della CONFSAL rappresentata dal Segretario Generale Marco Paolo Nigi
si è stipulato il presente CCNL da valere per i dipendenti degli Studi professionali.
PARTE I - Premessa, quadro generale, finalità
Titolo I - PREMESSA, QUADRO GENERALE, FINALITÀ DEL CCNL
Le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie in qualità di OO.SS. comparativamente più rappresentative ritengono di aver dato con il contratto, una prima importante risposta alle esigenze, da più parte rappresentate, per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per una espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese e ribadiscono che il CCNL deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile.
Il Contratto si muove nelle logiche dettate dalla Unione Europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi dell'Unione Europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione e alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea. Per questi obiettivi, le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori svolgono una specifica funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
Le Parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori, sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Economica Europea.
Le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie si impegnano a porre in essere iniziative politiche affinché le disposizioni legislative consentano la più ampia valorizzazione del lavoro.
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo contratto, tra le ulteriori ed originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:
- Il primo, di livello nazionale, mirato a realizzare un quadro normativo generale, ed uno standard retributivo a garanzia dell'equità distributiva dei salari che dovendo necessariamente avere come riferimento l'intero territorio nazionale, nel farsi carico delle situazioni di particolare sofferenza e disagio riscontrabili nel Mezzogiorno e nelle aree a più bassa produttività e redditività del lavoro, garantisca comunque un trattamento economico dignitoso e proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto.
- Il secondo, di livello territoriale o aziendale, destinato ad introdurre o consolidare impianti retributivi più avanzati, che permettono di muovere la trattativa in ragione del contesto socio economico, della produttività e delle diverse situazioni aziendali; una contrattazione locale, quindi, mirata ad adeguare e proporzionare le retribuzioni alle diverse situazioni in cui le aziende si trovano ad operare dove è possibile misurare effettivamente la produttività, la competitività, la dinamica del rapporto di lavoro, le esigenze di flessibilità e interpretare al meglio le esigenze di sviluppo locale soprattutto in una realtà come quella italiana caratterizzata da fortissimi squilibri.
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle aziende di esercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e di associazione.
Nel rispetto della coerenza dichiarata, gli istituti contrattuali di contenuto economico saranno periodicamente e sistematicamente sottoposti a verifica de parte delle Organizzazioni stipulanti, essendo strettamente correlati alla dinamica del costo di lavoro, formando comunque uno degli elementi capaci di creare meccanismi di bilanciamento sulle evoluzione del costo della vita.
Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire, in tutti gli ambienti territoriali, perché una parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali a della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro.
Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero", ed allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.
PARTE II - Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo I - SFERA DI APPLICAZIONE, VALIDITÀ, DECORRENZA, DURATA
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro tra tutti gli studi professionali, anche se gestiti in forma singola, associata o societaria e il relativo personale dipendente delle seguenti specificità settoriali: professioni legali, professioni tecniche, professioni sanitarie, professioni economico-amministrative, professioni specializzate, operatori dell'opinione pubblica , professioni artistico-culturali e scientifiche.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente CCNL:
A) i laureati o diplomati, iscritti anche temporaneamente in albi professionali, collegi, ruoli, o elenchi speciali, che svolgono negli Studi autonoma attività professionale;
B) i laureati o i diplomati che svolgono negli studi pratica o tirocinio professionale (praticanti, coadiutori notarili, ecc.) esclusivamente in attesa di conseguire l'abilitazione all'esercizio della rispettiva professione, in quanto prevista dagli ordinamenti delle rispettive leggi professionali.
Art. 2 - Validità del contratto
Gli studi professionali che intendono applicare il presente CCNL devono inviare all'Ente Bilaterale E.BI.NA.S.PRI. (vedi parte III – Titolo II) richiesta di adesione.
Il CCNL non è applicabile in mancanza della conferma da parte dell'Ente Bilaterale.
Art. 3 - Decorrenza e durata del contratto
Il presente contratto decorre dal 01 gennaio 2007 ed avrà scadenza il 31 dicembre 2011 per quanto concerne la parte normativa e il 31 dicembre 2009 per quanto concerne la parte economica.
Ove non ne sia data regolare disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata a.r. almeno 4 mesi prima della scadenza, il presente contratto si intende tacitamente rinnovato per 1 anno, e così di anno in anno.
Le parti si impegnano ad incontrarsi 3 mesi prima della scadenza, in sede sindacale, per un esame dell'intera materia contrattuale e avviare la trattativa di rinnovo contrattuale.
Art. 4 - Condizioni di miglior favore.
Sono fatte salve, in ogni caso e per tutti gli istituti contrattuali, le condizioni di miglior favore di fatto acquisite dal singolo lavoratore, qualunque sia il titolo da cui le stesse derivano.
Art. 5 - Classificazione del personale
Il personale addetto agli studi tecnici professionali è classificato su 6 livelli aventi ciascuno una declaratoria valida per tutto il settore e articolata in qualifiche e profili suddivisi e collocati in 3 aree professionali così definite:
A) Area amministrativa e giuridica
B) Area tecnica
C) Area medico-sanitaria
A) AREA PROFESSIONALE AMMINISTRATIVA E GIURIDICA
Quadri
1º livello
A questo livello appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio, esplicano funzioni direttive sovrintendendo all'intera attività dello studio con ampi poteri decisionali e autonomia d'iniziativa.
2º livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto con specifiche ed elevate capacità tecnico-professionali e/o creative, con autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive generali del titolare dello studio nonché con eventuali responsabilità di uno o più settori dello studio che implichi coordinamento e controllo dell'attività di altri dipendenti quali:
- analisti CED (Centro Elaborazione Dati);
- analisti di costi aziendali;
- capi uffici tecnici o amministrativi;
- bilancisti (coloro che dal bilancio di verifica compiono autonomamente tutte le rettifiche necessarie per la redazione del bilancio di esercizio, civilistico e fiscale e relative relazioni illustrative);
- investigatori privati dopo 3 anni di permanenza nel 3º livello;
- capi ufficio;
3º livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di Concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali:
- contabili di concetto;
- addetti all'inserimento dati su elaboratore elettronico
- corrispondenti in lingue estere;
- programmatori di applicativi per elaboratori elettronici;
- addetti alle ispezioni ipotecarie e catastali;
- segretari di concetto;
- segretari unici che svolgono, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze, mansioni promiscue di concetto e d'ordine e che eventualmente intrattengono anche rapporti con la clientela;
- messi notificatori;
- addetti all'elaborazione di situazioni patrimoniali e contabili, bilanci di verifica e relazioni;
- addetti all'amministrazione del personale delle aziende in forma autonoma e completa;
- traduttori e interpreti;
- primanotisti e codificatori;
- investigatori privati dopo 3 anni di permanenza nel 4º livello Super;
- redattori rapporti informativi con ampia discrezionalità di valutazione.
4º livello Super
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di ordine che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, quali:
- stenodattilografi;
- segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente di ordine che eventualmente tengono anche contatti informativi con la clientela;
- addetti alla compilazione di libri-paga, dei contributi e della relativa modulistica che con adeguata esperienza operino sulla base di schemi predeterminati;
- contabili d'ordine addetti a scritture contabili in partita doppia;
- investigatori privati.
4º livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisite, quali:
- dattilografi;
- autisti;
- centralinisti telefonici;
- oper