CCNL in vigore
STUDI PROFESSIONALI - Cipa
Contratto collettivo nazionale di lavoro 19-12-1996
per i dipendenti degli studi professionali (Cipa)
Decorrenza: 01-01-1997 - Scadenza normativa: 30-09-1999
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli Studi Professionali
Il 19 dicembre 1996
tra:
- la CIPA - CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI PROFESSIONISTI E ARTISTI, rappresentata dal suo Presidente con una delegazione unitaria, dai Spedizionieri Doganali, dal Presidente FEDERPOL, dai Delegati FEDERPOL, dal Delegato Unione Italiana Forense (UIF).
in rappresentanza delle Federazioni di categoria aderenti:
- professioni legali;
- professioni tecniche;
- professioni sanitarie;
- professioni economico-amministrative;
- professioni specializzate;
- operatori dell'opinione pubblica;
- operatori dell'Investigazione, Informazione, Sicurezza (FEDERPOL);
- professioni dell'insegnamento;
- professioni artistiche, culturali e scientifiche;
- Unione Italiana Forense (UIF);
e
- la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (FILCAMS-CGIL) rappresentata dal Segretario generale, dal Vice Segretario vicario, dai Segretari, con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (CGIL) rappresentata dal Segretario confederale.
- la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali, Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL) rappresentata dal Segretario generale, dai Segretari nazionali dell'Ufficio sindacale unitamente a una delegazione con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario confederale.
- l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTUCS) rappresentata dal Segretario generale, dal Segretario generale aggiunto, dai Segretari nazionali con la partecipazione dell'Unione Italiana del Lavoro (UIL) nella persona del Segretario confederale.
visti
I Contratti nazionali di lavoro del 1953 - 1968 - 1978 e successive modificazioni e integrazioni
e
i relativi Accordi nazionali di rinnovo e di aggiornamento stipulati a Roma presso la sede della CIPA in data 8-3-1983 e 21-6-1983 e quelli di rinnovo siglati il 21-1-1988 e il 10-12-1992 alla presenza e con la partecipazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
si è stipulato
il presente CCNL per i Dipendenti degli studi professionali composto da:
- Introduzione;
- Premessa;
- Parte I (7 titoli, 13 articoli);
- Parte II (28 titoli, 106 articoli);
- N. 2 allegati.
Letti, approvati, e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le parti stipulanti.
Premesso
- che in data 29-5-1995 le OO.SS. nazionali di categoria FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL hanno formalizzato alla CIPA regolare disdetta del CCNL 10-12-1992;
- che in data 27-7-1995 la CIPA ha confermato la sua disponibilità al rinnovo del CCNL del 10-12-1992;
- che in data 31-7-1995 le OO.SS. nazionali di categoria hanno trasmesso alla CIPA la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL del 10-12-1992;
- che in data 31-10-1995 le stesse OO.SS. hanno illustrato in sede CIPA le richieste contenute in piattaforma;
- che in tale circostanza si è preso atto della coerenza tra i punti di rinnovo richiesti in piattaforma e il sistema di "Relazioni sindacali" a cui fanno riferimento la premessa e l'articolato del CCNL del 10-12-1992;
- che al fine di rendere praticabile la comune volontà di consolidare e migliorare i risultati conseguiti con la precedente esperienza contrattuale, le parti hanno convenuto di attivare un nuovo sistema di "Relazioni sindacali" che armonizzi, attraverso le norme e le procedure contrattuali, anche quanto convenuto tra le parti sociali e il Governo italiano di cui al Protocollo 23-7-1993, per quanto compatibile con il settore degli studi professionali, e quanto previsto dalle norme di Legge e dalle direttive UE richiamate nel CCNL 10-12-1992, rispetto alle loro modifiche e/o innovazioni avvenute successivamente a tale data.
Tutto ciò premesso le parti hanno stipulato il presente CCNL che va inteso come un contributo affinché lo stesso, al suo rinnovo, si realizzi con la stesura di un testo contrattuale che valorizzi le specificità settoriali e contestualmente sia da valere per tutto il comparto delle attività professionali in forma singola, associata o societaria.
Le parti si danno atto dell'assoluta specificità del comparto delle libere professioni e dei servizi professionali e riconoscono che tale comparto non può in alcun modo essere assimilato o equiparato ad altri comparti economici e/o contrattuali.
Le parti a conferma di quanto sottoscritto in "Diritti di Informazione e Relazioni sindacali" nel CCNL 10-12-1992, convengono di consolidare e migliorare le relazioni sindacali attraverso la definizione di un sistema che favorisca corretti e proficui rapporti tra le parti tesi a contribuire allo sviluppo e al ruolo del settore sia sotto l'aspetto economico- produttivo, sia sotto l'aspetto occupazionale.
Le parti, ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle OO.SS. datoriali degli studi professionali e delle OO.SS. dei lavoratori, concordano di perseguire tale intendimento mediante la costituzione di strumenti bilaterali finalizzati a una gestione attiva e dinamica del CCNL e per affrontare problematiche di rilevante interesse relative alle tendenze qualitative e quantitative dell'occupazione e al ruolo delle attività professionali nell'economia nazionale ed europea.
Le parti, tenuto conto delle imminenti scadenze a livello comunitario, concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati e approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri.
Al riguardo e allo scopo di evidenziare la volontà comune di operare sia sul versante della rappresentatività che su quello dei diritti dei lavoratori occupati nel settore, le parti, avendo operato nella definizione della presente intesa nello spirito di quanto previsto dall'art. 36 della Costituzione, si impegnano a dare corso alla richiesta che il vigente CCNL sia recepito "erga omnes".
Le parti, infine, concordano che tale volontà comune è coerente con quanto emerge dalle intese comunitarie (Maastricht) in relazione al recepimento delle Direttive comunitarie riguardanti il dialogo sociale e le relazioni sindacali che vengono affidate alle parti sociali.
Nell'ambito di questo reciproco impegno di lavoro, le parti riconfermano la precedente intesa relativa ad avviare le trattative per il rinnovo del prossimo CCNL fino da 3 mesi prima della sua scadenza.
In tale ambito la CIPA si impegna ad operare per pervenire alla stesura di un testo contrattuale unitario da valere per tutto il settore delle libere professioni.
PARTE I - Sistema di relazioni sindacali
Titolo I - Relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 1 - Esame quadro socio-economico
Annualmente e di norma entro il 1º quadrimestre, la CIPA e le OO.SS nazionali dei lavoratori s'incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio-economico del settore, delle sue dinamiche strutturali; dello prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, ammodernamento e d'innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame:
- i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti direttamente e indirettamente da modifiche di rinormazione e/o legislative inerenti l'esercizio delle libere professioni che abbiano riflessi su settori professionali strutturalmente omogenei;
- lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione, ivi compreso l'utilizzo dell'apprendistato, con particolare riferimento alla occupazione giovanile, anche a seguito dell'introduzione degli accordi sui CFL, nonché l'andamento dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984 e la Legge n. 125 del 10-4-1991;
- le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
- la struttura dei settori professionali nonché la prevedibile evoluzione degli stessi;
- i problemi relativi allo stato d'applicazione delle principali leggi sul settore nonché le eventuali loro modifiche derivanti dal processo di riforma delle Libere professioni, anche alla luce dei problemi connessi all'attuazione della Direttiva 89/48 CEE recepita nel DL 27-1-1992 n. 115.
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle parti stipulanti il presente CCNL, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri, le materie relative a:
1) la formazione e la riqualificazione professionale;
2) l'esame e la definizione di norme contrattuali relative a forme di impiego non previste dal presente CCNL quali: Telelavoro e/o lavoro a distanza - Job Sharing;
3) lo studio delle problematiche connesse alla previdenza e assistenza integrativa;
4) l'individuazione, in relazione a processi d'innovazione tecnico- organizzativa, di figure professionali non previste dall'attuale classificazione (compreso lo studio l'applicabilità dellaLegge n. 190/85);
5) l'esame della classificazione al fine di ricercare, tra le attuali declaratorie e le realtà organizzative, coerenti soluzioni di aggiornamento dei profili professionali;
6) l'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro, tenuto conto della Risoluzione CEE 20-5-1990 e della Raccomandazione CEE 92c 27/04 del 27-11-1991;
7) la costituzione degli strumenti bilaterali.
Titolo II - Strumenti bilaterali
Art. 2 - Istituzione e composizione degli strumenti bilaterali
Le parti, per la realizzazione degli impegni/obiettivi previsti nella Premessa e nel precedente art. 1 del presente contratto, concordano di istituire i sottoelencati strumenti bilaterali con le modalità di composizione, gli scopi, i ruoli e le procedure di costituzione e di funzionamento cosi come riportato nel presente articolo e nei successivi che ad essi fanno riferimento.
A) L'osservatorio nazionale
B) La commissione paritetica nazionale
C) Il gruppo di lavoro per le pari opportunità
Tutti con sede in Firenze presso la sede legale della CIPA.
Ciascuno di tali organismi è composto da 1 rappresentante per ciascuna delle OO.SS. aderenti alla CIPA e firmatarie del presente CCNL.
Tale rappresentante (per il quale potrà essere indicato 1 supplente e che potrà eventualmente cumulare la partecipazione anche a più degli organismi suddetti) sarà designato dalla rispettiva O.S. e comunicato alla CIPA, la quale, entro 30 giorni dalla firma del CCNL presso il Ministero del lavoro, comunicherà alle OO.SS. dei lavoratori i nominativi fino ad allora pervenuti.
La FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTUCS-UIL designeranno cumulativamente tanti membri quanti quelli comunicati come sopra dalla CIPA.
I componenti degli organismi previsti dal presente articolo annualmente, di norma nel 2º semestre, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto e inoltre, 3 mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle parti un rapporto conclusivo.
Art. 3 - Osservatorio nazionale
L'Osservatorio nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia d'occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, regimi di orario.
A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) programma relazioni sul quadro economico e produttivo del settore, dei vari settori professionali, strutturalmente omogenei e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti stipulanti il CCNL il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I, Parte I, del presente contratto;
b) elabora le proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione;
c) predispone i progetti formativi per singole figure professionali al fine del migliore utilizzo dei CFL;
d) riceve ed elabora, anche a fini statistici i dati forniti dalle organizzazioni aderenti relativi alla realizzazione e all'utilizzo degli accordi in materia di CFL e apprendistato, di contratti a termine, nonché sulle intese relative a: stages, utilizzo della Legge n. 223/91;
e) riceve dalle Organizzazioni aderenti gli accordi realizzati a livello di studio curandone l'analisi e la registrazione;
f) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono i rispettivi sindacati delle professioni e dei lavoratori italiani;
g) predispone e organizza l'invio dei moduli di adesione al contributo finalizzato al funzionamento delle "Relazioni Sindacali" cosi come previsto agli artt. 7 e 8 del presente CCNL.
Art. 4 - Commissione paritetica nazionale
La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento per l'esame di tutte le controversie collettive, di interpretazione e applicazione del presente CCNL, con le procedure e le modalità sottoelencate:
1) Alla Commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata a.r., le organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto ovvero, tramite le stesse, le organizzazioni locali ad essa facenti capo.
All'atto della presentazione dell'istanza, la parte richiedente produce tutti gli elementi utili all'esame della controversia.
In pendenza di procedure presso la Commissione paritetica, le OO.SS. interessate non potranno prendere alcuna iniziativa.
2) La data della convocazione, per l'esame della controversia, sarà fissata, d'accordo tra i componenti la Commissione paritetica, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione paritetica, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.
La Commissione paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione paritetica stessa.
3) Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di conformarvisi. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica, potrà provvedere la Commissione paritetica stessa, con proprie deliberazioni.
Art. 5 - Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro.
In questo senso il Gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla Legge n. 125/91, si attiva per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla Legge sopra richiamata sia nell'attuazione degli stessi.
Art. 6 - Distribuzione del CCNL
Titolo III - Funzionamento delle relazioni sindacali - Contributi finalizzati - Procedure
Art. 7 - Contributi finalizzati
1) Le parti, al fine di assicurare operatività al nuovo sistema di "Relazioni sindacali" e in particolare a quanto previsto al Titolo II, artt. 3-4-5-6- e al Titolo VII, artt. 12 e 13, convengono di attivare con propri contributi il finanziamento finalizzato alle spese derivanti dalle iniziative e dall'applicazione e gestione degli articoli sopra richiamati.
2) L'adesione al contributo finalizzato dovrà risultare con apposito modulo di adesione cosi come previsto al successivo art. 8.
3) Tale contributo, per la durata del presente CCNL, sarà costituito attraverso il versamento di quote annue denominate "CO.AS.CO. - PROFESSIONISTI E ARTISTI" (Contributo di assistenza contrattuale).
4) Alla contribuzione sono interessati, con le modalità esplicitate al successivo punto 5), tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti compresi nella sfera d'applicazione del presente CCNL.
5)
a) Per i lavoratori il contributo fisso individuale quale quota annua "CO.AS.CO.-PROFESSIONISTI E ARTISTI" pari a lire 15.000.
b) Per i titolari di studio datori di lavoro il contributo fisso quale quota annua "CO.AS.CO.-PROFESSIONISTI E ARTISTI" sarà pari a lire 30.000.
Tali somme dovranno essere versate con la scadenza dei contributi relativi al mese di settembre di ciascun anno.
c) I contributi a carico dei lavoratori saranno di competenza della FILCAMS-CGIL/FISASCAT-CISL/UILTUCS-UIL mentre quelle a carico dei titolari di studio datori di lavoro saranno di competenza della CIPA.
d) Per la riscossione delle quote "CO.AS.CO.-PROFESSIONISTI E ARTISTI" la CIPA e le OO.SS. definiranno specifica convenzione con l'Istituto prescelto.
6) Le parti convengono inoltre che, per la realizzazione di quanto sopra e ai fini di un corretto e trasparente rapporto tra datori di lavoro e lavoratori aderenti al "CO.AS.CO.-PROFESSIONISTI E ARTISTI", sarà attivata la procedura di cui al successivo art. 8.
A) I titolari degli studi professionali e, tramite loro, i lavoratori dipendenti, utilizzeranno il modulo di adesione al Contributo finalizzato al funzionamento delle relazioni sindacali di cui al facsimile allegato (allegato n. 1).
B) Copia dei moduli di adesione dovrà essere inviata all'Osservatorio nazionale c/o la sede legale della CIPA in Firenze - 50144 - via del Ponte alle Mosse, 182.
Una copia sarà tenuta dall'amministrazione dello studio.
C) Le quote "CO.AS.CO.-PROFESSIONISTI E ARTISTI" a carico dei lavoratori e dei titolari di studio destinate al Fondo saranno versate a cura del titolare dello studio a mezzo dell'Istituto prescelto.
Dichiarazione congiunta
In coerenza con il nuovo sistema di "Relazioni sindacali" le parti si impegnano a portare a conoscenza degli interessati il contenuto del presente Titolo III affinché aderiscano ai rispettivi sindacati di categoria potenziando la rappresentatività degli stessi.
Art. 9 - Sicurezza del lavoro, dignità dei lavoratori e tutela dei disabili
A) Della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro
Per tale materia si fa riferimento alle norme di Legge e alla Risoluzione CEE 20-5-1990 e alla Raccomandazione CEE 92 c 27/04 del 27-11-1991 cosi come richiamate al Titolo I, art. 1, punto 6.
B) Della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori
Al fine di migliorare le condizioni di lavoro negli studi professionali le parti convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di Legge vigenti nonché dalle direttive comunitarie emanate in tema prevenzionale.
C) Della sicurezza sul lavoro
Le parti, vista la Legge n. 626/94 e le successive modifiche e integrazioni di cui al D.Lgs. n. 242 del 19-3-1996, convengono di dare avvio in tempi brevi a un approfondito esame della materia al fine di predisporre, per il settore, uno specifico accordo d'applicazione nazionale.
D) Dell'assistenza e dei diritti delle persone portatrici di handicap
Per tale materia si fa riferimento al successivo art. 62 ter del presente CCNL.
Art. 10 - Formazione professionale, contratti di formazione e lavoro, stages
Le parti con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili anche mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le rispettive esigenze degli studi professionali e dei lavoratori addetti.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità professionali e occupazionali femminili e dei giovani, mediante interventi che facilitano l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano, governandola, una maggiore flessibilità nell'impegno dei lavoratori.
Al riguardo e con l'impegno di operare, nel corso di vigenza del presente CCNL, all'eventuale necessaria armonizzazione di quanto definito in tema di "Mercato del lavoro" con le norme che potranno essere emanate quali atti legislativi conseguenti agli indirizzi generali assunti dal Governo italiano e dalle parti sociali, si conviene:
A) Formazione professionale
Le parti, tenendo conto dei processi di unificazione europea e del connesso tema dell'armonizzazione a livello comunitario dei titoli di studio, considerano la formazione professionale una risorsa imprescindibile per lo sviluppo del settore e per il consolidamento della occupazione.
A tal fine si conviene di definire avvalendosi dell'Osservatorio nazionale, programmi formativi, da svolgere anche tramite i Fondi comunitari, finalizzati a:
1) analisi delle problematiche strutturali connesse all'esercizio della libera professione;
2) miglioramento delle sinergie tra l'esercizio della libera professione e sistema economico;
3) diffusione delle competenze tecnologiche;
4) conoscenza di almeno una lingua comunitaria;
5) valorizzazione delle risorse umane, con particolare riguardo alla occupazione giovanile.
I progetti formativi, definiti dalle parti a livello nazionale, dovranno avere un'applicazione a livello di singolo studio professionali.
B) Contratto di formazione e lavoro (CFL)
Le parti convengono sull'utilizzo dell'istituto dei CFL quale ulteriore strumento da utilizzare in raccordo e non in antitesi con l'apprendistato al fine di promuovere la formazione e l'occupazione nel settore delle libere professioni.
In tale ambito le parti convengono di definire con la presente normativa le modalità di utilizzo del CFL, in attuazione di quanto disposto dalla Legge n. 451 del 19-7-1994.
Il progetto formativo elaborato da un sindacato nazionale di categoria professionale, per usufruire delle speciali procedure di cui al presente accordo, deve essere assunto dalle parti a livello nazionale.
I progetti di formazione di cui al comma precedente dovranno essere presentati dallo studio professionale ricorrendo alla modulistica da concordare.
Gli studi che abbiano già attivato CFL sono tenuti, in caso di ulteriori richieste di assunzione per il CFL, a comunicare l'esito dei precedenti contratti sia ai rispettivi sindacati nazionali di categoria sia all'Ufficio provinciale del lavoro, con riferimento al comma 11, art. 16, Legge n. 451 del 19-7-1994.
In tal caso le assunzioni tramite CFL non sono soggette all'autorizzazione delle CRI corrispondenti per territorio o in caso di progetto nazionale delle CCI.
La durata dei CFL non potrà superare i 24 mesi.
Al lavoratore in CFL vanno applicati tutti gli istituti di cui al presente CCNL.
Qualora all'interno dello studio professionale non si organizzassero programmi di formazione teorica, il lavoratore usufruirà di un monte ore di permessi retribuiti per partecipare a programmi esterni di formazione lavoro teorica, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro all'interno dello studio professionale. Il presente Titolo e gli accordi applicativi verranno notificati, a cura delle parti, al Ministero del lavoro e agli Uffici regionali e provinciali del lavoro per il rilascio immediato del nulla-osta alle assunzioni da parte delle Sezioni circoscrizionali competenti.
I CFL devono essere notificati dal datore di lavoro, all'atto della assunzione, secondo le disposizioni della Legge n. 451 del 19-7-1994 all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente.
Alla conclusione del CFL, il titolare dello studio è tenuto ad attestare alla Sezione circoscrizionale territorialmente competente l'attività svolta e i risultati conseguiti.
C) Stages
Ove si rendesse necessario per il miglioramento delle attività professionali di studio, le parti convengono di sviluppare opportunità di crescita professionale e formativa mediante effettuazione di stages con tempi e modalità da definire attraverso convenzioni da stipularsi con i Ministeri interessati per competenza, anche con l'utilizzo dei progetti U.E.
Titolo VI - Attività sindacale
Art. 11 - Permessi per attività sindacale e trattenuta sindacale
A) Permessi attività sindacale
Le parti concordano di collocare in tema di diritti sindacali quanto già previsto al Titolo X, art. 33, ultimi 2 capoversi e al Titolo XXXVI, art. 77, CCNL 25-7-1988 e precisamente: sono altresì concessi, per l'esercizio di attività sindacali, permessi retribuiti per un massimo di 8 ore annue a tutti i dipendenti degli studi professionali.
Quest'ultima norma trae origine dalla volontà delle parti e, pertanto, non implica alcun riconoscimento della normativa contenuta nella Legge 20-5-1970 n. 300.
B) Trattenuta sindacale
Il titolare dello studio provvederà al servizio di esazione dei contributi che i lavoratori intendono versare ai rispettivi sindacati di categoria che hanno stipulato il presente contratto.
Questi ultimi faranno pervenire ai titolari degli studi professionali una comunicazione aggiornata e per iscritto dalla quale risulti:
- l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito tale delega;
- l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e le modalità di versamento all'O.S. prescelta.
A detta comunicazione dovrà essere allegata copia della delega rilasciata dal lavoratore alle OO.SS. (allegato n. 2).
L'esazione da parte dello studio dei contributi per i quali il lavoratore abbia revocato la delega, sarà sospesa immediatamente all'arrivo della comunicazione al titolare dello studio.
Se la revoca venga inviata direttamente dal lavoratore al titolare dello studio, il titolare ne darà immediatamente comunicazione alle OO.SS. interessate procedendo nel contempo alla sospensione della trattenuta sindacale.
Resta stabilito che il titolare dello studio non assume e non può assumere responsabilità alcuna di qualsiasi natura in conseguenza delle operazioni di riscossione dei contributi a carico dei lavoratori e che, in difetto di tempestiva ricezione da parte del titolare della dichiarazione di revoca del lavoratore, quest'ultimo non può accampare alcun diritto né avanzare rivendicazione alcuna nei confronti del proprio datore di lavoro, neanche dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.
Titolo VII - Relazioni sindacali di 2º livello
Art. 12 - Conciliazione - Controversie - Procedure
Le parti concordano di assegnare alle rispettive strutture la gestione della conciliazione delle controversie di lavoro e/o licenziamenti individuali di cui alla Legge n. 108/90.
Le parti, inoltre, nel considerare la gestione della sopra richiamata rilevante ai fini di esercitare corrette relazioni sindacali, concordano altresì di assegnare al livello territoriale il ruolo d'istanza dove praticare il tentativo di conciliazione in forma obbligatoria con le procedure appresso indicate.
A) Tentativo obbligatorio di conciliazione
1) Per le controversie di lavoro il tentativo obbligatorio di conciliazione sarà esperito presso gli Uffici territoriali del lavoro tra le Federazioni e/o Sindacati delle Professioni e le OO.SS. di categoria dei lavoratori.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'O.S. alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L'O.S. che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata a.r.
Le rispettive OO.SS. competenti e aventi il mandato chiederanno un incontro presso gli Uffici territoriali del Lavoro per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione.
2) Per i licenziamenti individuali di cui alla Legge n. 108 dell'11-5-1990 entro 15 giorni dalla comunicazione dei motivi che hanno determinato il licenziamento, il lavoratore può, contestualmente all'impugnazione del licenziamento, conferire mandato a una delle OO.SS. firmatarie del presente contratto per l'attivazione presso gli Uffici territoriali del lavoro del tentativo obbligatorio di conciliazione che dovrà aver luogo entro i termini fissati dall'UPLMO.
Trascorso tale periodo le parti riprenderanno la propria libertà di azione.
Nel caso in cui l'incontro di conciliazione avvenisse entro la data sopra indicata, il verbale di conciliazione o di fallimento del tentativo, redatto in 6 copie, dovrà essere sottoscritto dalle parti interessate dai rappresentanti delle rispettive organizzazioni aventi mandato.
Ove il tentativo di conciliazione previsto dai precedenti commi abbia esito negativo, le parti possono consensualmente definire la controversia mediante arbitrato irrituale con le procedure previste al successivi: art. 13.
1) Le parti che hanno esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione potranno, entro 20 giorni dall'esito negativo, conferire consensualmente mandato alle rispettive organizzazioni territoriali per il deferimento della controversia al Collegio arbitrale.
Sarà considerato nullo il mandato rilasciato prima dell'esperimento del tentativo.
2) Il Collegio arbitrale dovrà esser composto da 2 arbitri nominati dalle rispettive organizzazioni territoriali e da un Presidente scelto di comune accordo dalle stesse organizzazioni.
3) In caso di mancato accordo fra le organizzazioni, il Presidente verrà nominato dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio.
4) Il Presidente, non appena ricevuto e accettato l'incarico, provvederà a convocare entro 15 giorni il Collegio arbitrale che dovrà esaminare la domanda nonché le eventuali richieste istruttorie disponendo, anche d'ufficio, l'assunzione di tutti i mezzi di prova che riterrà utili ai fini della decisione.
Le eventuali deposizioni di testi saranno riassunte in un breve verbale che essi sottoscriveranno, e le parti potranno chiedere di averne copia vistata dal Presidente.
5) Il pronunciamento del Collegio arbitrale dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla 1ª convocazione.
Tale termine potrà essere prorogato solo su accordo delle parti.
6) Ove