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TUTTI I CCNL

SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: Studi Professionali - Consilp

Studi Professionali - Consilp (fino al 30.06.04)

CODICE CNEL: H442

Il CCNL Studi Professionali - Consilp è chiuso al 30/06/2004.

Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 28/07/2004, si rinvia al CCNL "Studi Professionali".

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Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

CCNL del 26/06/1997

STUDI PROFESSIONALI - Consilp

 

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 26-06-1997

Lavoratori dipendenti da studi professionali (CONSILP)

Decorrenza 1-10-1995 - 30-9-1999

  

 

Verbale di stipula 

 

 

Il giorno 26-6-1997, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, partecipano, alla riunione, convocata per il rinnovo del CCNL per i dipendenti degli studi professionali:

Consilp - Confprofessioni, A.N.C.L. (Ass. Nazionale Consulenti del Lavoro), I.N.R.C. (Istituto Nazionale Revisori Contabili)

Federnotai, U.C.L.A. (Unione Consulenti del Lavoro Nazionale), A.D.C. (Associazione Dottori Commercialisti - Sindacato Nazionale Unitario), FE.NA.SI.C.L. (Federazione Nazionale Sindacati Consulenti del Lavoro), Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti

S.N.A.M.I. (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani), Federavvocati, S.N.U.B.A.L.P. (Sindacato Nazionale Unitario Biologi Analisti Liberi Professionisti)

e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL

In ordine alla vicenda contrattuale in esame, le parti confermano le risultanze delle trattative condotte in sede sindacale, contenute nel testo che fa parte integrante del presente verbale.

Pertanto, le parti dichiarano di essere a conoscenza che il Parlamento nazionale ha definitivamente approvato l'insieme delle norme in materia di promozione dell'occupazione, noto come "Pacchetto Treu" e, nella considerazione dei riflessi che potrebbero ripercuotersi sulle clausole contrattuali, si impegnano a pubblicazione avvenuta della nuova Legge, ove fosse necessario, ai conseguenti adeguamenti, così come previsto nella parte prima, Titolo V, art. 10, III comma.

Le dizioni, Ufficio del lavoro e Ispettorato del lavoro, riportate nel testo contrattuale, sono sostituite da "Direzione del lavoro".

Le clausole del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, ove non diversamente disposto, confermano quelle contenute nel precedente CCNL del 10-12-1992.

 

 

Premessa

 

Premesso

- che in data 29-5-1995 le OO.SS. nazionali di categoria FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL hanno formalizzato alla CONSILP-CONFPROFESSIONI ed ai Sindacati delle professioni ad essa aderenti o facenti riferimento contrattuale (ANDI - AIO) regolare disdetta del CCNL 10-12-1992;

- che in data 31-7-1995 le OO.SS. Nazionali di categoria hanno trasmesso a tutte le parti sopra richiamate la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL 10-12-1992;

- che in data 1-4-1996 le stesse OO.SS. hanno illustrato, in sede CONSILP-CONFPROFESSIONI, le richieste contenute in piattaforma;

- che in tale circostanza si è preso atto della coerenza tra i punti di rinnovo richiesti in piattaforma e il sistema di "Relazioni Sindacali" a cui fanno riferimento la premessa e l'articolato del CCNL 10-12-1992.

Tutto ciò premesso ed al fine di rendere praticabile la comune volontà di consolidare e migliorare i risultati conseguiti con la precedente esperienza contrattuale, le parti convengono di attivare un nuovo sistema di "Relazioni Sindacali" che armonizzi, attraverso le norme e le procedure contrattuali, anche quanto convenuto tra le parti sociali ed il Governo Italiano di cui al "Protocollo" del 23-7-1993, per quanto compatibile con il settore degli Studi Professionali, e quanto previsto dalle norme di Legge e dalle direttive U.E. richiamate nel CCNL 10-12-1992, rispetto alle loro modifiche e/o innovazioni avvenute successivamente a tale data.

A tale scopo le parti hanno concordato di stipulare il presente CCNL che, così come di seguito formulato e sistematizzato, rinnova il precedente testo del 10-12-1992.

 

Premessa

 

1) Le parti si danno atto della assoluta specificità del comparto delle Libere Professioni e dei servizi professionali e riconoscono che tale comparto non può in alcun modo essere assimilato od equiparato ad altri comparti economici e/o contrattuali.

2) Le parti, a conferma di quanto sottoscritto in tema di "Diritti di informazione e Relazioni sindacali" nel CCNL del 10-12-1992, convengono di consolidare e migliorare le relazioni sindacali attraverso la definizione di un sistema che favorisca corretti e proficui rapporti tra le parti tesi a contribuire allo sviluppo ed al ruolo del settore sia sotto l'aspetto economico/produttivo sia sotto l'aspetto occupazionale.

3) Le parti, ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle OO.SS. datoriali degli studi professionali e delle OO.SS. dei lavoratori, concordano di perseguire tale intendimento mediante la costituzione di strumenti bilaterali finalizzati ad una gestione attiva e dinamica del CCNL e per affrontare problematiche di rilevante interesse relative alle tendenze qualitative e quantitative dell'occupazione ed al ruolo delle attività professionali nell'economia nazionale ed europea.

4) Le parti, tenuto conto delle imminenti scadenze a livello comunitario, concordano sulla esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale affinché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri.

5) Al riguardo e allo scopo di evidenziare la volontà comune di operare sia sul versante della rappresentatività che su quello dei diritti dei lavoratori occupati nel settore, le parti, avendo operato nella definizione della presente intesa nello spirito di quanto previsto dall'art. 36 della Costituzione, si impegnano a dare corso alla richiesta che il vigente CCNL sia recepito "erga omnes".

6) Le parti, infine, concordano che tale volontà comune è coerente con quanto emerge dalle intese Comunitarie (Maastricht) in relazione al recepimento delle Direttive Comunitarie riguardanti il dialogo sociale e le relazioni sindacali che vengono affidate alle parti sociali.

7) In ragione di quanto sopra, le parti riconfermano la precedente intesa relativa ad avviare le trattative per il rinnovo del prossimo CCNL fin da 3 mesi prima della sua scadenza.

In tale ambito la CONSILP/CONFPROFESSIONI s'impegna ad operare per pervenire alla stesura di un testo contrattuale unitario da valere per tutto il settore delle libere professioni.

 

 

PARTE I - Sistema di relazioni sindacali

 

TITOLO I - Relazioni sindacali a livello nazionale

 

Art. 1 - Esame quadro socio economico

 

Annualmente e di norma entro il primo quadrimestre, la CONSILP-CONFPROFESSIONI e le OO.SS. Nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio-economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, ammodernamento e di innovazione tecnologica.

Saranno altresì presi in esame:

- i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti direttamente ed indirettamente da modifiche di rinormazione e/o legislative inerenti l'esercizio delle libere professioni che abbiano riflessi su settori professionali strutturalmente omogenei;

- lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione, ivi compreso l'utilizzo dell'apprendistato, con particolare riferimento all'occupazione giovanile, anche a seguito dell'introduzione degli accordi sui contratti di formazione e lavoro, nonché l'andamento dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984 e la Legge n. 125 del 10-4-1991;

- le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;

- la struttura dei settori professionali nonché la prevedibile evoluzione degli stessi;

- i problemi relativi allo stato di applicazione delle principali leggi sul settore nonché le eventuali loro modifiche derivanti dal processo di riforma delle Libere Professioni, anche alla luce dei problemi connessi all'attuazione della Direttiva 89/48 CEE recepita nel DL 27-1-1992, n. 115.

Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle parti stipulanti il presente CCNL, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri, le materie relative a:

1) la formazione e la riqualificazione professionale;

2) l'esame e la definizione di norme contrattuali relative a forme di impiego non previste dal presente CCNL quali: Telelavoro e/o lavoro a distanza - Job Sharing;

3) lo studio delle problematiche connesse alla previdenza e assistenza integrativa;

4) l'individuazione, in relazione a processi di innovazione tecnico/organizzativa, di figure professionali non previste dall'attuale classificazione (compreso lo studio dell'applicabilità della Legge 190/85);

5) l'esame della classificazione al fine di ricercare, tra le attuali declaratorie e le realtà organizzative, coerenti soluzioni di aggiornamento dei profili professionali;

6) l'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro, tenuto conto della Risoluzione CEE 20-5-1990 e della Raccomandazione CEE 92c 27/04 del 27-11-1991;

7) la costituzione degli strumenti bilaterali.

 

 

TITOLO II - Strumenti bilaterali

 

Art. 2 - Istituzione e composizione degli strumenti bilaterali

 

Le parti, per la realizzazione degli impegni/obiettivi previsti nella Premessa e nel precedente art. 1 del presente Contratto, concordano di istituire i sottoelencati strumenti bilaterali con le modalità di composizione, gli scopi, i ruoli e le procedure di costituzione e di funzionamento così come riportato nel presente articolo e nei successivi che ad essi fanno riferimento.

a) l'osservatorio nazionale

b) la commissione paritetica nazionale

c) il gruppo di lavoro per le pari opportunità

Tutti con sede in Roma presso la sede nazionale della Consilp-Confprofessioni.

Ciascuno di tali organismi è composto da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali aderenti alla Consilp-Confprofessioni e firmatarie del presente CCNL

Tale rappresentante (per il quale potrà essere indicato un supplente e che potrà eventualmente cumulare la partecipazione anche a più degli organismi suddetti) sarà designato dalla rispettiva Organizzazione Sindacale e comunicato alla Consilp-Confprofessioni la quale, entro 30 giorni dalla firma del CCNL presso il Ministero del Lavoro, comunicherà alle OO.SS. dei lavoratori i nominativi fino ad allora pervenuti.

La FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTUCS-UIL designeranno cumulativamente tanti membri quanti quelli comunicati come sopra dalla Consilp-Confprofessioni.

I componenti degli organismi previsti dal presente articolo annualmente, di norma nel secondo semestre, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto ed inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle parti un rapporto conclusivo.

 

 

Art. 3 - Osservatorio nazionale

 

L'Osservatorio nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, regimi di orario.

A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:

a) programma relazioni sul quadro economico e produttivo del settore, dei vari settori professionali, strutturalmente omogenei e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti stipulanti il CCNL il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I, Parte Prima, del presente contratto;

b) elabora le proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione;

c) predispone i progetti formativi per singole figure professionali al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;

d) riceve ed elabora, anche a fini statistici i dati forniti dalle organizzazioni aderenti relativi alla realizzazione e all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato, di contratti a termine nonché sulle intese relative a stages utilizzo della Legge 223/91;

e) riceve dalle Organizzazioni aderenti gli accordi realizzati a livello di studio curandone l'analisi e la registrazione;

f) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dalle Organizzazioni Internazionali a cui aderiscono i rispettivi Sindacati delle professioni e dei lavoratori italiani;

g) predispone e organizza l'invio dei moduli di adesione al contributo finalizzato al funzionamento delle "Relazioni Sindacali" così come previsto agli artt. 7 e 8 del presente CCNL

 

 

Art. 4 - Commissione paritetica nazionale

 

La Commissione Paritetica Nazionale costituisce lo strumento per l'esame di tutte le controversie collettive, di interpretazione e applicazione del presente CCNL, con le procedure e le modalità sottoelencate:

1) Alla Commissione Paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto ovvero, tramite le stesse, le organizzazioni locali ad essa facenti capo.

All'atto della presentazione dell'istanza, la parte richiedente produce tutti gli elementi utili all'esame della controversia.

In pendenza di procedure presso la Commissione Paritetica, le organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa.

2) La data della convocazione, per l'esame della controversia, sarà fissata, d'accordo tra i componenti la Commissione Paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi.

La Commissione Paritetica, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.

La Commissione Paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione Paritetica stessa.

3) Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di conformarvisi.

Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica, potrà provvedere alla Commissione Paritetica stessa con proprie deliberazioni.

 

 

Art. 5 - Gruppo di lavoro per le pari opportunità

 

Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro.

In questo senso il Gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla Legge 125/91, si attiva per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla Legge sopra richiamata sia nell'attuazione degli stessi.

 

 

Art. 6 - Distribuzione del CCNL

 

Le parti, in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, convengono di assegnare al presente CCNL anche il ruolo di strumento di documentazione e di lavoro finalizzato sia alla estensione della rappresentanza delle parti firmatarie sia al servizio ai lavoratori che da ciò ne scaturisce.

Con tale valenza vanno considerati gli allegati contenuti nel testo contrattuale per il cui utilizzo avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente contratto.

Per i fini di cui sopra, i titolari degli studi professionali sono tenuti a distribuire gratuitamente ad ogni singolo loro dipendente in servizio copia del presente contratto entro 60 giorni dalla sottoscrizione presso il Ministero del Lavoro.

 

 

TITOLO III - Funzionamento delle relazioni sindacali - Contributi finalizzati - Procedure

 

Art. 7 - Contributi finalizzati

 

1) Le parti, al fine di assicurare operatività al nuovo sistema di "Relazioni sindacali" ed in particolare a quanto previsto al Titolo II artt. 3-4-5-6 e al Titolo VII artt. 12 e 13, convengono di attivare con propri contributi il finanziamento finalizzato alle spese derivanti dalle iniziative e dalla applicazione e gestione degli articoli sopra richiamati.

2) L'adesione al contributo finalizzato dovrà risultare con apposito modulo di adesione così come previsto al successivo art. 8.

3) Tale contributo, per la durata del presente CCNL, sarà costituito attraverso il versamento di quote annue denominate "CO.AS.CO-PROFESSIONI" (Contributo di Assistenza Contrattuale).

4) Alla contribuzione sono interessati, con le modalità esplicitate al successivo punto 5), tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL

5) a) Per i lavoratori il contributo fisso individuale quale quota annua "CO.AS.CO-PROFESSIONI" sarà pari a Lit. 15.000 (quindicimila).

b) Per i titolari di studio datori di lavoro il contributo fisso quale quota annua "CO.AS.CO-PROFESSIONI" sarà pari a Lit. 30.000 (trentamila).

Tali somme dovranno essere versate con la scadenza dei contributi relativi al mese di settembre di ciascun anno.

c) I contributi a carico dei lavoratori saranno di competenza della FILCAMS-CGIL/FISASCAT- CISL/UILTUCS-UIL mentre quelle a carico dei titolari di studio datori di lavoro saranno di competenza delle associazioni sindacali nazionali aderenti alla CONSILP-CONFPROFESSIONI e firmatarie del presente CCNL ovvero della CONSILP-CONFPROFESSIONI.

d) Per la riscossione delle quote "CO.AS.CO-PROFESSIONI" la CONSILP-CONFPROFESSIONI e le OO.SS. definiranno specifica convenzione con l'Istituto prescelto.

6) Le parti convengono inoltre che per la realizzazione di quanto sopra ed ai fini di un corretto e trasparente rapporto tra datori di lavoro e lavoratori aderenti al "CO.AS.CO-PROFESSIONI", sarà attivata la procedura di cui al successivo art. 8.

 

 

Art. 8 - Procedura

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