S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 28/07/2004, si rinvia al CCNL "Studi Professionali".
CCNL del 19/12/1996
STUDI PROFESSIONALI - Cipa
Contratto collettivo nazionale di lavoro 19-12-1996
per i dipendenti degli studi professionali (Cipa)
Decorrenza: 01-01-1997 - Scadenza normativa: 30-09-1999
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli Studi Professionali
Il 19 dicembre 1996
tra:
- la CIPA - CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI PROFESSIONISTI E ARTISTI, rappresentata dal suo Presidente con una delegazione unitaria, dai Spedizionieri Doganali, dal Presidente FEDERPOL, dai Delegati FEDERPOL, dal Delegato Unione Italiana Forense (UIF).
in rappresentanza delle Federazioni di categoria aderenti:
- professioni legali;
- professioni tecniche;
- professioni sanitarie;
- professioni economico-amministrative;
- professioni specializzate;
- operatori dell'opinione pubblica;
- operatori dell'Investigazione, Informazione, Sicurezza (FEDERPOL);
- professioni dell'insegnamento;
- professioni artistiche, culturali e scientifiche;
- Unione Italiana Forense (UIF);
e
- la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (FILCAMS-CGIL) rappresentata dal Segretario generale, dal Vice Segretario vicario, dai Segretari, con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (CGIL) rappresentata dal Segretario confederale.
- la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali, Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL) rappresentata dal Segretario generale, dai Segretari nazionali dell'Ufficio sindacale unitamente a una delegazione con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario confederale.
- l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTUCS) rappresentata dal Segretario generale, dal Segretario generale aggiunto, dai Segretari nazionali con la partecipazione dell'Unione Italiana del Lavoro (UIL) nella persona del Segretario confederale.
visti
I Contratti nazionali di lavoro del 1953 - 1968 - 1978 e successive modificazioni e integrazioni
e
i relativi Accordi nazionali di rinnovo e di aggiornamento stipulati a Roma presso la sede della CIPA in data 8-3-1983 e 21-6-1983 e quelli di rinnovo siglati il 21-1-1988 e il 10-12-1992 alla presenza e con la partecipazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
si è stipulato
il presente CCNL per i Dipendenti degli studi professionali composto da:
- Introduzione;
- Premessa;
- Parte I (7 titoli, 13 articoli);
- Parte II (28 titoli, 106 articoli);
- N. 2 allegati.
Letti, approvati, e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le parti stipulanti.
Premesso
- che in data 29-5-1995 le OO.SS. nazionali di categoria FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL hanno formalizzato alla CIPA regolare disdetta del CCNL 10-12-1992;
- che in data 27-7-1995 la CIPA ha confermato la sua disponibilità al rinnovo del CCNL del 10-12-1992;
- che in data 31-7-1995 le OO.SS. nazionali di categoria hanno trasmesso alla CIPA la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL del 10-12-1992;
- che in data 31-10-1995 le stesse OO.SS. hanno illustrato in sede CIPA le richieste contenute in piattaforma;
- che in tale circostanza si è preso atto della coerenza tra i punti di rinnovo richiesti in piattaforma e il sistema di "Relazioni sindacali" a cui fanno riferimento la premessa e l'articolato del CCNL del 10-12-1992;
- che al fine di rendere praticabile la comune volontà di consolidare e migliorare i risultati conseguiti con la precedente esperienza contrattuale, le parti hanno convenuto di attivare un nuovo sistema di "Relazioni sindacali" che armonizzi, attraverso le norme e le procedure contrattuali, anche quanto convenuto tra le parti sociali e il Governo italiano di cui al Protocollo 23-7-1993, per quanto compatibile con il settore degli studi professionali, e quanto previsto dalle norme di Legge e dalle direttive UE richiamate nel CCNL 10-12-1992, rispetto alle loro modifiche e/o innovazioni avvenute successivamente a tale data.
Tutto ciò premesso le parti hanno stipulato il presente CCNL che va inteso come un contributo affinché lo stesso, al suo rinnovo, si realizzi con la stesura di un testo contrattuale che valorizzi le specificità settoriali e contestualmente sia da valere per tutto il comparto delle attività professionali in forma singola, associata o societaria.
Le parti si danno atto dell'assoluta specificità del comparto delle libere professioni e dei servizi professionali e riconoscono che tale comparto non può in alcun modo essere assimilato o equiparato ad altri comparti economici e/o contrattuali.
Le parti a conferma di quanto sottoscritto in "Diritti di Informazione e Relazioni sindacali" nel CCNL 10-12-1992, convengono di consolidare e migliorare le relazioni sindacali attraverso la definizione di un sistema che favorisca corretti e proficui rapporti tra le parti tesi a contribuire allo sviluppo e al ruolo del settore sia sotto l'aspetto economico- produttivo, sia sotto l'aspetto occupazionale.
Le parti, ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle OO.SS. datoriali degli studi professionali e delle OO.SS. dei lavoratori, concordano di perseguire tale intendimento mediante la costituzione di strumenti bilaterali finalizzati a una gestione attiva e dinamica del CCNL e per affrontare problematiche di rilevante interesse relative alle tendenze qualitative e quantitative dell'occupazione e al ruolo delle attività professionali nell'economia nazionale ed europea.
Le parti, tenuto conto delle imminenti scadenze a livello comunitario, concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati e approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri.
Al riguardo e allo scopo di evidenziare la volontà comune di operare sia sul versante della rappresentatività che su quello dei diritti dei lavoratori occupati nel settore, le parti, avendo operato nella definizione della presente intesa nello spirito di quanto previsto dall'art. 36 della Costituzione, si impegnano a dare corso alla richiesta che il vigente CCNL sia recepito "erga omnes".
Le parti, infine, concordano che tale volontà comune è coerente con quanto emerge dalle intese comunitarie (Maastricht) in relazione al recepimento delle Direttive comunitarie riguardanti il dialogo sociale e le relazioni sindacali che vengono affidate alle parti sociali.
Nell'ambito di questo reciproco impegno di lavoro, le parti riconfermano la precedente intesa relativa ad avviare le trattative per il rinnovo del prossimo CCNL fino da 3 mesi prima della sua scadenza.
In tale ambito la CIPA si impegna ad operare per pervenire alla stesura di un testo contrattuale unitario da valere per tutto il settore delle libere professioni.
PARTE I - Sistema di relazioni sindacali
Titolo I - Relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 1 - Esame quadro socio-economico
Annualmente e di norma entro il 1º quadrimestre, la CIPA e le OO.SS nazionali dei lavoratori s'incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio-economico del settore, delle sue dinamiche strutturali; dello prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, ammodernamento e d'innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame:
- i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti direttamente e indirettamente da modifiche di rinormazione e/o legislative inerenti l'esercizio delle libere professioni che abbiano riflessi su settori professionali strutturalmente omogenei;
- lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione, ivi compreso l'utilizzo dell'apprendistato, con particolare riferimento alla occupazione giovanile, anche a seguito dell'introduzione degli accordi sui CFL, nonché l'andamento dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984 e la Legge n. 125 del 10-4-1991;
- le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
- la struttura dei settori professionali nonché la prevedibile evoluzione degli stessi;
- i problemi relativi allo stato d'applicazione delle principali leggi sul settore nonché le eventuali loro modifiche derivanti dal processo di riforma delle Libere professioni, anche alla luce dei problemi connessi all'attuazione della Direttiva 89/48 CEE recepita nel DL 27-1-1992 n. 115.
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle parti stipulanti il presente CCNL, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri, le materie relative a:
1) la formazione e la riqualificazione professionale;
2) l'esame e la definizione di norme contrattuali relative a forme di impiego non previste dal presente CCNL quali: Telelavoro e/o lavoro a distanza - Job Sharing;
3) lo studio delle problematiche connesse alla previdenza e assistenza integrativa;
4) l'individuazione, in relazione a processi d'innovazione tecnico- organizzativa, di figure professionali non previste dall'attuale classificazione (compreso lo studio l'applicabilità dellaLegge n. 190/85);
5) l'esame della classificazione al fine di ricercare, tra le attuali declaratorie e le realtà organizzative, coerenti soluzioni di aggiornamento dei profili professionali;
6) l'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro, tenuto conto della Risoluzione CEE 20-5-1990 e della Raccomandazione CEE 92c 27/04 del 27-11-1991;
7) la costituzione degli strumenti bilaterali.
Titolo II - Strumenti bilaterali
Art. 2 - Istituzione e composizione degli strumenti bilaterali
Le parti, per la realizzazione degli impegni/obiettivi previsti nella Premessa e nel precedente art. 1 del presente contratto, concordano di istituire i sottoelencati strumenti bilaterali con le modalità di composizione, gli scopi, i ruoli e le procedure di costituzione e di funzionamento cosi come riportato nel presente articolo e nei successivi che ad essi fanno riferimento.
A) L'osservatorio nazionale
B) La commissione paritetica nazionale
C) Il gruppo di lavoro per le pari opportunità
Tutti con sede in Firenze presso la sede legale della CIPA.
Ciascuno di tali organismi è composto da 1 rappresentante per ciascuna delle OO.SS. aderenti alla CIPA e firmatarie del presente CCNL.
Tale rappresentante (per il quale potrà essere indicato 1 supplente e che potrà eventualmente cumulare la partecipazione anche a più degli organismi suddetti) sarà designato dalla rispettiva O.S. e comunicato alla CIPA, la quale, entro 30 giorni dalla firma del CCNL presso il Ministero del lavoro, comunicherà alle OO.SS. dei lavoratori i nominativi fino ad allora pervenuti.
La FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTUCS-UIL designeranno cumulativamente tanti membri quanti quelli comunicati come sopra dalla CIPA.
I componenti degli organismi previsti dal presente articolo annualmente, di norma nel 2º semestre, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto e inoltre, 3 mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle parti un rapporto conclusivo.
Art. 3 - Osservatorio nazionale
L'Osservatorio nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia d'occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, regimi di orario.
A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) programma relazioni sul quadro economico e produttivo del settore, dei vari settori professionali, strutturalmente omogenei e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti stipulanti il CCNL il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I, Parte I, del presente contratto;
b) elabora le proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione;
c) predispone i progetti formativi per singole figure professionali al fine del migliore utilizzo dei CFL;
d) riceve ed elabora, anche a fini statistici i dati forniti dalle organizzazioni aderenti relativi alla realizzazione e all'utilizzo degli accordi in materia di CFL e apprendistato, di contratti a termine, nonché sulle intese relative a: stages, utilizzo della Legge n. 223/91;
e) riceve dalle Organizzazioni aderenti gli accordi realizzati a livello di studio curandone l'analisi e la registrazione;
f) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono i rispettivi sindacati delle professioni e dei lavoratori italiani;
g) predispone e organizza l'invio dei moduli di adesione al contributo finalizzato al funzionamento delle "Relazioni Sindacali" cosi come previsto agli artt. 7 e 8 del presente CCNL.
Art. 4 - Commissione paritetica nazionale
La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento per l'esame di tutte le controversie collettive, di interpretazione e applicazione del presente CCNL, con le procedure e le modalità sottoelencate:
1) Alla Commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata a.r., le organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto ovvero, tramite le stesse, le organizzazioni locali ad essa facenti capo.
All'atto della presentazione dell'istanza, la parte richiedente produce tutti gli elementi utili all'esame della controversia.
In pendenza di procedure presso la Commissione paritetica, le OO.SS. interessate non potranno prendere alcuna iniziativa.
2) La data della convocazione, per l'esame della controversia, sarà fissata, d'accordo tra i componenti la Commissione paritetica, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione paritetica, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.
La Commissione paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione paritetica stessa.
3) Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di conformarvisi. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica, potrà provvedere la Commissione paritetica stessa, con proprie deliberazioni.
Art. 5 - Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro.
In questo senso il Gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla Legge n. 125/91, si attiva per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla Legge sopra richiamata sia nell'attuazione degli stessi.