S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 28/07/2004, si rinvia al CCNL "Studi Professionali".
CCNL del 19/12/1996
STUDI PROFESSIONALI - Cipa
Contratto collettivo nazionale di lavoro 19-12-1996
per i dipendenti degli studi professionali (Cipa)
Decorrenza: 01-01-1997 - Scadenza normativa: 30-09-1999
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli Studi Professionali
Il 19 dicembre 1996
tra:
- la CIPA - CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI PROFESSIONISTI E ARTISTI, rappresentata dal suo Presidente con una delegazione unitaria, dai Spedizionieri Doganali, dal Presidente FEDERPOL, dai Delegati FEDERPOL, dal Delegato Unione Italiana Forense (UIF).
in rappresentanza delle Federazioni di categoria aderenti:
- professioni legali;
- professioni tecniche;
- professioni sanitarie;
- professioni economico-amministrative;
- professioni specializzate;
- operatori dell'opinione pubblica;
- operatori dell'Investigazione, Informazione, Sicurezza (FEDERPOL);
- professioni dell'insegnamento;
- professioni artistiche, culturali e scientifiche;
- Unione Italiana Forense (UIF);
e
- la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (FILCAMS-CGIL) rappresentata dal Segretario generale, dal Vice Segretario vicario, dai Segretari, con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (CGIL) rappresentata dal Segretario confederale.
- la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali, Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL) rappresentata dal Segretario generale, dai Segretari nazionali dell'Ufficio sindacale unitamente a una delegazione con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario confederale.
- l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTUCS) rappresentata dal Segretario generale, dal Segretario generale aggiunto, dai Segretari nazionali con la partecipazione dell'Unione Italiana del Lavoro (UIL) nella persona del Segretario confederale.
visti
I Contratti nazionali di lavoro del 1953 - 1968 - 1978 e successive modificazioni e integrazioni
e
i relativi Accordi nazionali di rinnovo e di aggiornamento stipulati a Roma presso la sede della CIPA in data 8-3-1983 e 21-6-1983 e quelli di rinnovo siglati il 21-1-1988 e il 10-12-1992 alla presenza e con la partecipazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
si è stipulato
il presente CCNL per i Dipendenti degli studi professionali composto da:
- Introduzione;
- Premessa;
- Parte I (7 titoli, 13 articoli);
- Parte II (28 titoli, 106 articoli);
- N. 2 allegati.
Letti, approvati, e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le parti stipulanti.
Premesso
- che in data 29-5-1995 le OO.SS. nazionali di categoria FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL hanno formalizzato alla CIPA regolare disdetta del CCNL 10-12-1992;
- che in data 27-7-1995 la CIPA ha confermato la sua disponibilità al rinnovo del CCNL del 10-12-1992;
- che in data 31-7-1995 le OO.SS. nazionali di categoria hanno trasmesso alla CIPA la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL del 10-12-1992;
- che in data 31-10-1995 le stesse OO.SS. hanno illustrato in sede CIPA le richieste contenute in piattaforma;
- che in tale circostanza si è preso atto della coerenza tra i punti di rinnovo richiesti in piattaforma e il sistema di "Relazioni sindacali" a cui fanno riferimento la premessa e l'articolato del CCNL del 10-12-1992;
- che al fine di rendere praticabile la comune volontà di consolidare e migliorare i risultati conseguiti con la precedente esperienza contrattuale, le parti hanno convenuto di attivare un nuovo sistema di "Relazioni sindacali" che armonizzi, attraverso le norme e le procedure contrattuali, anche quanto convenuto tra le parti sociali e il Governo italiano di cui al Protocollo 23-7-1993, per quanto compatibile con il settore degli studi professionali, e quanto previsto dalle norme di Legge e dalle direttive UE richiamate nel CCNL 10-12-1992, rispetto alle loro modifiche e/o innovazioni avvenute successivamente a tale data.
Tutto ciò premesso le parti hanno stipulato il presente CCNL che va inteso come un contributo affinché lo stesso, al suo rinnovo, si realizzi con la stesura di un testo contrattuale che valorizzi le specificità settoriali e contestualmente sia da valere per tutto il comparto delle attività professionali in forma singola, associata o societaria.
Le parti si danno atto dell'assoluta specificità del comparto delle libere professioni e dei servizi professionali e riconoscono che tale comparto non può in alcun modo essere assimilato o equiparato ad altri comparti economici e/o contrattuali.
Le parti a conferma di quanto sottoscritto in "Diritti di Informazione e Relazioni sindacali" nel CCNL 10-12-1992, convengono di consolidare e migliorare le relazioni sindacali attraverso la definizione di un sistema che favorisca corretti e proficui rapporti tra le parti tesi a contribuire allo sviluppo e al ruolo del settore sia sotto l'aspetto economico- produttivo, sia sotto l'aspetto occupazionale.
Le parti, ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle OO.SS. datoriali degli studi professionali e delle OO.SS. dei lavoratori, concordano di perseguire tale intendimento mediante la costituzione di strumenti bilaterali finalizzati a una gestione attiva e dinamica del CCNL e per affrontare problematiche di rilevante interesse relative alle tendenze qualitative e quantitative dell'occupazione e al ruolo delle attività professionali nell'economia nazionale ed europea.
Le parti, tenuto conto delle imminenti scadenze a livello comunitario, concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati e approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri.
Al riguardo e allo scopo di evidenziare la volontà comune di operare sia sul versante della rappresentatività che su quello dei diritti dei lavoratori occupati nel settore, le parti, avendo operato nella definizione della presente intesa nello spirito di quanto previsto dall'art. 36 della Costituzione, si impegnano a dare corso alla richiesta che il vigente CCNL sia recepito "erga omnes".
Le parti, infine, concordano che tale volontà comune è coerente con quanto emerge dalle intese comunitarie (Maastricht) in relazione al recepimento delle Direttive comunitarie riguardanti il dialogo sociale e le relazioni sindacali che vengono affidate alle parti sociali.
Nell'ambito di questo reciproco impegno di lavoro, le parti riconfermano la precedente intesa relativa ad avviare le trattative per il rinnovo del prossimo CCNL fino da 3 mesi prima della sua scadenza.
In tale ambito la CIPA si impegna ad operare per pervenire alla stesura di un testo contrattuale unitario da valere per tutto il settore delle libere professioni.
PARTE I - Sistema di relazioni sindacali
Titolo I - Relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 1 - Esame quadro socio-economico
Annualmente e di norma entro il 1º quadrimestre, la CIPA e le OO.SS nazionali dei lavoratori s'incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio-economico del settore, delle sue dinamiche strutturali; dello prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, ammodernamento e d'innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame:
- i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti direttamente e indirettamente da modifiche di rinormazione e/o legislative inerenti l'esercizio delle libere professioni che abbiano riflessi su settori professionali strutturalmente omogenei;
- lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione, ivi compreso l'utilizzo dell'apprendistato, con particolare riferimento alla occupazione giovanile, anche a seguito dell'introduzione degli accordi sui CFL, nonché l'andamento dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984 e la Legge n. 125 del 10-4-1991;
- le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
- la struttura dei settori professionali nonché la prevedibile evoluzione degli stessi;
- i problemi relativi allo stato d'applicazione delle principali leggi sul settore nonché le eventuali loro modifiche derivanti dal processo di riforma delle Libere professioni, anche alla luce dei problemi connessi all'attuazione della Direttiva 89/48 CEE recepita nel DL 27-1-1992 n. 115.
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle parti stipulanti il presente CCNL, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri, le materie relative a:
1) la formazione e la riqualificazione professionale;
2) l'esame e la definizione di norme contrattuali relative a forme di impiego non previste dal presente CCNL quali: Telelavoro e/o lavoro a distanza - Job Sharing;
3) lo studio delle problematiche connesse alla previdenza e assistenza integrativa;
4) l'individuazione, in relazione a processi d'innovazione tecnico- organizzativa, di figure professionali non previste dall'attuale classificazione (compreso lo studio l'applicabilità dellaLegge n. 190/85);
5) l'esame della classificazione al fine di ricercare, tra le attuali declaratorie e le realtà organizzative, coerenti soluzioni di aggiornamento dei profili professionali;
6) l'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro, tenuto conto della Risoluzione CEE 20-5-1990 e della Raccomandazione CEE 92c 27/04 del 27-11-1991;
7) la costituzione degli strumenti bilaterali.
Titolo II - Strumenti bilaterali
Art. 2 - Istituzione e composizione degli strumenti bilaterali
Le parti, per la realizzazione degli impegni/obiettivi previsti nella Premessa e nel precedente art. 1 del presente contratto, concordano di istituire i sottoelencati strumenti bilaterali con le modalità di composizione, gli scopi, i ruoli e le procedure di costituzione e di funzionamento cosi come riportato nel presente articolo e nei successivi che ad essi fanno riferimento.
A) L'osservatorio nazionale
B) La commissione paritetica nazionale
C) Il gruppo di lavoro per le pari opportunità
Tutti con sede in Firenze presso la sede legale della CIPA.
Ciascuno di tali organismi è composto da 1 rappresentante per ciascuna delle OO.SS. aderenti alla CIPA e firmatarie del presente CCNL.
Tale rappresentante (per il quale potrà essere indicato 1 supplente e che potrà eventualmente cumulare la partecipazione anche a più degli organismi suddetti) sarà designato dalla rispettiva O.S. e comunicato alla CIPA, la quale, entro 30 giorni dalla firma del CCNL presso il Ministero del lavoro, comunicherà alle OO.SS. dei lavoratori i nominativi fino ad allora pervenuti.
La FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTUCS-UIL designeranno cumulativamente tanti membri quanti quelli comunicati come sopra dalla CIPA.
I componenti degli organismi previsti dal presente articolo annualmente, di norma nel 2º semestre, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto e inoltre, 3 mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle parti un rapporto conclusivo.
Art. 3 - Osservatorio nazionale
L'Osservatorio nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia d'occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, regimi di orario.
A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) programma relazioni sul quadro economico e produttivo del settore, dei vari settori professionali, strutturalmente omogenei e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti stipulanti il CCNL il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I, Parte I, del presente contratto;
b) elabora le proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione;
c) predispone i progetti formativi per singole figure professionali al fine del migliore utilizzo dei CFL;
d) riceve ed elabora, anche a fini statistici i dati forniti dalle organizzazioni aderenti relativi alla realizzazione e all'utilizzo degli accordi in materia di CFL e apprendistato, di contratti a termine, nonché sulle intese relative a: stages, utilizzo della Legge n. 223/91;
e) riceve dalle Organizzazioni aderenti gli accordi realizzati a livello di studio curandone l'analisi e la registrazione;
f) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono i rispettivi sindacati delle professioni e dei lavoratori italiani;
g) predispone e organizza l'invio dei moduli di adesione al contributo finalizzato al funzionamento delle "Relazioni Sindacali" cosi come previsto agli artt. 7 e 8 del presente CCNL.
Art. 4 - Commissione paritetica nazionale
La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento per l'esame di tutte le controversie collettive, di interpretazione e applicazione del presente CCNL, con le procedure e le modalità sottoelencate:
1) Alla Commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata a.r., le organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto ovvero, tramite le stesse, le organizzazioni locali ad essa facenti capo.
All'atto della presentazione dell'istanza, la parte richiedente produce tutti gli elementi utili all'esame della controversia.
In pendenza di procedure presso la Commissione paritetica, le OO.SS. interessate non potranno prendere alcuna iniziativa.
2) La data della convocazione, per l'esame della controversia, sarà fissata, d'accordo tra i componenti la Commissione paritetica, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione paritetica, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.
La Commissione paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione paritetica stessa.
3) Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di conformarvisi. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica, potrà provvedere la Commissione paritetica stessa, con proprie deliberazioni.
Art. 5 - Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro.
In questo senso il Gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla Legge n. 125/91, si attiva per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla Legge sopra richiamata sia nell'attuazione degli stessi.
Art. 6 - Distribuzione del CCNL
Titolo III - Funzionamento delle relazioni sindacali - Contributi finalizzati - Procedure
Art. 7 - Contributi finalizzati
1) Le parti, al fine di assicurare operatività al nuovo sistema di "Relazioni sindacali" e in particolare a quanto previsto al Titolo II, artt. 3-4-5-6- e al Titolo VII, artt. 12 e 13, convengono di attivare con propri contributi il finanziamento finalizzato alle spese derivanti dalle iniziative e dall'applicazione e gestione degli articoli sopra richiamati.
2) L'adesione al contributo finalizzato dovrà risultare con apposito modulo di adesione cosi come previsto al successivo art. 8.
3) Tale contributo, per la durata del presente CCNL, sarà costituito attraverso il versamento di quote annue denominate "CO.AS.CO. - PROFESSIONISTI E ARTISTI" (Contributo di assistenza contrattuale).
4) Alla contribuzione sono interessati, con le modalità esplicitate al successivo punto 5), tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti compresi nella sfera d'applicazione del presente CCNL.
5)
a) Per i lavoratori il contributo fisso individuale quale quota annua "CO.AS.CO.-PROFESSIONISTI E ARTISTI" pari a lire 15.000.
b) Per i titolari di studio datori di lavoro il contributo fisso quale quota annua "CO.AS.CO.-PROFESSIONISTI E ARTISTI" sarà pari a lire 30.000.
Tali somme dovranno essere versate con la scadenza dei contributi relativi al mese di settembre di ciascun anno.
c) I contributi a carico dei lavoratori saranno di competenza della FILCAMS-CGIL/FISASCAT-CISL/UILTUCS-UIL mentre quelle a carico dei titolari di studio datori di lavoro saranno di competenza della CIPA.
d) Per la riscossione delle quote "CO.AS.CO.-PROFESSIONISTI E ARTISTI" la CIPA e le OO.SS. definiranno specifica convenzione con l'Istituto prescelto.
6) Le parti convengono inoltre che, per la realizzazione di quanto sopra e ai fini di un corretto e trasparente rapporto tra datori di lavoro e lavoratori aderenti al "CO.AS.CO.-PROFESSIONISTI E ARTISTI", sarà attivata la procedura di cui al successivo art. 8.
A) I titolari degli studi professionali e, tramite loro, i lavoratori dipendenti, utilizzeranno il modulo di adesione al Contributo finalizzato al funzionamento delle relazioni sindacali di cui al facsimile allegato (allegato n. 1).
B) Copia dei moduli di adesione dovrà essere inviata all'Osservatorio nazionale c/o la sede legale della CIPA in Firenze - 50144 - via del Ponte alle Mosse, 182.
Una copia sarà tenuta dall'amministrazione dello studio.
C) Le quote "CO.AS.CO.-PROFESSIONISTI E ARTISTI" a carico dei lavoratori e dei titolari di studio destinate al Fondo saranno versate a cura del titolare dello studio a mezzo dell'Istituto prescelto.
Dichiarazione congiunta
In coerenza con il nuovo sistema di "Relazioni sindacali" le parti si impegnano a portare a conoscenza degli interessati il contenuto del presente Titolo III affinché aderiscano ai rispettivi sindacati di categoria potenziando la rappresentatività degli stessi.
Art. 9 - Sicurezza del lavoro, dignità dei lavoratori e tutela dei disabili
A) Della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro
Per tale materia si fa riferimento alle norme di Legge e alla Risoluzione CEE 20-5-1990 e alla Raccomandazione CEE 92 c 27/04 del 27-11-1991 cosi come richiamate al Titolo I, art. 1, punto 6.
B) Della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori
Al fine di migliorare le condizioni di lavoro negli studi professionali le parti convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di Legge vigenti nonché dalle direttive comunitarie emanate in tema prevenzionale.
C) Della sicurezza sul lavoro
Le parti, vista la Legge n. 626/94 e le successive modifiche e integrazioni di cui al D.Lgs. n. 242 del 19-3-1996, convengono di dare avvio in tempi brevi a un approfondito esame della materia al fine di predisporre, per il settore, uno specifico accordo d'applicazione nazionale.
D) Dell'assistenza e dei diritti delle persone portatrici di handicap
Per tale materia si fa riferimento al successivo art. 62 ter del presente CCNL.
Art. 10 - Formazione professionale, contratti di formazione e lavoro, stages
Le parti con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili anche mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le rispettive esigenze degli studi professionali e dei lavoratori addetti.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità professionali e occupazionali femminili e dei giovani, mediante interventi che facilitano l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano, governandola, una maggiore flessibilità nell'impegno dei lavoratori.
Al riguardo e con l'impegno di operare, nel corso di vigenza del presente CCNL, all'eventuale necessaria armonizzazione di quanto definito in tema di "Mercato del lavoro" con le norme che potranno essere emanate quali atti legislativi conseguenti agli indirizzi generali assunti dal Governo italiano e dalle parti sociali, si conviene:
A) Formazione professionale
Le parti, tenendo conto dei processi di unificazione europea e del connesso tema dell'armonizzazione a livello comunitario dei titoli di studio, considerano la formazione professionale una risorsa imprescindibile per lo sviluppo del settore e per il consolidamento della occupazione.
A tal fine si conviene di definire avvalendosi dell'Osservatorio nazionale, programmi formativi, da svolgere anche tramite i Fondi comunitari, finalizzati a:
1) analisi delle problematiche strutturali connesse all'esercizio della libera professione;
2) miglioramento delle sinergie tra l'esercizio della libera professione e sistema economico;
3) diffusione delle competenze tecnologiche;
4) conoscenza di almeno una lingua comunitaria;
5) valorizzazione delle risorse umane, con particolare riguardo alla occupazione giovanile.
I progetti formativi, definiti dalle parti a livello nazionale, dovranno avere un'applicazione a livello di singolo studio professionali.
B) Contratto di formazione e lavoro (CFL)
Le parti convengono sull'utilizzo dell'istituto dei CFL quale ulteriore strumento da utilizzare in raccordo e non in antitesi con l'apprendistato al fine di promuovere la formazione e l'occupazione nel settore delle libere professioni.
In tale ambito le parti convengono di definire con la presente normativa le modalità di utilizzo del CFL, in attuazione di quanto disposto dalla Legge n. 451 del 19-7-1994.
Il progetto formativo elaborato da un sindacato nazionale di categoria professionale, per usufruire delle speciali procedure di cui al presente accordo, deve essere assunto dalle parti a livello nazionale.
I progetti di formazione di cui al comma precedente dovranno essere presentati dallo studio professionale ricorrendo alla modulistica da concordare.
Gli studi che abbiano già attivato CFL sono tenuti, in caso di ulteriori richieste di assunzione per il CFL, a comunicare l'esito dei precedenti contratti sia ai rispettivi sindacati nazionali di categoria sia all'Ufficio provinciale del lavoro, con riferimento al comma 11, art. 16, Legge n. 451 del 19-7-1994.
In tal caso le assunzioni tramite CFL non sono soggette all'autorizzazione delle CRI corrispondenti per territorio o in caso di progetto nazionale delle CCI.
La durata dei CFL non potrà superare i 24 mesi.
Al lavoratore in CFL vanno applicati tutti gli istituti di cui al presente CCNL.
Qualora all'interno dello studio professionale non si organizzassero programmi di formazione teorica, il lavoratore usufruirà di un monte ore di permessi retribuiti per partecipare a programmi esterni di formazione lavoro teorica, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro all'interno dello studio professionale. Il presente Titolo e gli accordi applicativi verranno notificati, a cura delle parti, al Ministero del lavoro e agli Uffici regionali e provinciali del lavoro per il rilascio immediato del nulla-osta alle assunzioni da parte delle Sezioni circoscrizionali competenti.
I CFL devono essere notificati dal datore di lavoro, all'atto della assunzione, secondo le disposizioni della Legge n. 451 del 19-7-1994 all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente.
Alla conclusione del CFL, il titolare dello studio è tenuto ad attestare alla Sezione circoscrizionale territorialmente competente l'attività svolta e i risultati conseguiti.
C) Stages
Ove si rendesse necessario per il miglioramento delle attività professionali di studio, le parti convengono di sviluppare opportunità di crescita professionale e formativa mediante effettuazione di stages con tempi e modalità da definire attraverso convenzioni da stipularsi con i Ministeri interessati per competenza, anche con l'utilizzo dei progetti U.E.
Titolo VI - Attività sindacale
Art. 11 - Permessi per attività sindacale e trattenuta sindacale
A) Permessi attività sindacale
Le parti concordano di collocare in tema di diritti sindacali quanto già previsto al Titolo X, art. 33, ultimi 2 capoversi e al Titolo XXXVI, art. 77, CCNL 25-7-1988 e precisamente: sono altresì concessi, per l'esercizio di attività sindacali, permessi retribuiti per un massimo di 8 ore annue a tutti i dipendenti degli studi professionali.
Quest'ultima norma trae origine dalla volontà delle parti e, pertanto, non implica alcun riconoscimento della normativa contenuta nella Legge 20-5-1970 n. 300.
B) Trattenuta sindacale
Il titolare dello studio provvederà al servizio di esazione dei contributi che i lavoratori intendono versare ai rispettivi sindacati di categoria che hanno stipulato il presente contratto.
Questi ultimi faranno pervenire ai titolari degli studi professionali una comunicazione aggiornata e per iscritto dalla quale risulti:
- l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito tale delega;
- l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e le modalità di versamento all'O.S. prescelta.
A detta comunicazione dovrà essere allegata copia della delega rilasciata dal lavoratore alle OO.SS. (allegato n. 2).
L'esazione da parte dello studio dei contributi per i quali il lavoratore abbia revocato la delega, sarà sospesa immediatamente all'arrivo della comunicazione al titolare dello studio.
Se la revoca venga inviata direttamente dal lavoratore al titolare dello studio, il titolare ne darà immediatamente comunicazione alle OO.SS. interessate procedendo nel contempo alla sospensione della trattenuta sindacale.
Resta stabilito che il titolare dello studio non assume e non può assumere responsabilità alcuna di qualsiasi natura in conseguenza delle operazioni di riscossione dei contributi a carico dei lavoratori e che, in difetto di tempestiva ricezione da parte del titolare della dichiarazione di revoca del lavoratore, quest'ultimo non può accampare alcun diritto né avanzare rivendicazione alcuna nei confronti del proprio datore di lavoro, neanche dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.
Titolo VII - Relazioni sindacali di 2º livello
Art. 12 - Conciliazione - Controversie - Procedure
Le parti concordano di assegnare alle rispettive strutture la gestione della conciliazione delle controversie di lavoro e/o licenziamenti individuali di cui alla Legge n. 108/90.
Le parti, inoltre, nel considerare la gestione della sopra richiamata rilevante ai fini di esercitare corrette relazioni sindacali, concordano altresì di assegnare al livello territoriale il ruolo d'istanza dove praticare il tentativo di conciliazione in forma obbligatoria con le procedure appresso indicate.
A) Tentativo obbligatorio di conciliazione
1) Per le controversie di lavoro il tentativo obbligatorio di conciliazione sarà esperito presso gli Uffici territoriali del lavoro tra le Federazioni e/o Sindacati delle Professioni e le OO.SS. di categoria dei lavoratori.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'O.S. alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L'O.S. che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata a.r.
Le rispettive OO.SS. competenti e aventi il mandato chiederanno un incontro presso gli Uffici territoriali del Lavoro per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione.
2) Per i licenziamenti individuali di cui alla Legge n. 108 dell'11-5-1990 entro 15 giorni dalla comunicazione dei motivi che hanno determinato il licenziamento, il lavoratore può, contestualmente all'impugnazione del licenziamento, conferire mandato a una delle OO.SS. firmatarie del presente contratto per l'attivazione presso gli Uffici territoriali del lavoro del tentativo obbligatorio di conciliazione che dovrà aver luogo entro i termini fissati dall'UPLMO.
Trascorso tale periodo le parti riprenderanno la propria libertà di azione.
Nel caso in cui l'incontro di conciliazione avvenisse entro la data sopra indicata, il verbale di conciliazione o di fallimento del tentativo, redatto in 6 copie, dovrà essere sottoscritto dalle parti interessate dai rappresentanti delle rispettive organizzazioni aventi mandato.
Ove il tentativo di conciliazione previsto dai precedenti commi abbia esito negativo, le parti possono consensualmente definire la controversia mediante arbitrato irrituale con le procedure previste al successivi: art. 13.
1) Le parti che hanno esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione potranno, entro 20 giorni dall'esito negativo, conferire consensualmente mandato alle rispettive organizzazioni territoriali per il deferimento della controversia al Collegio arbitrale.
Sarà considerato nullo il mandato rilasciato prima dell'esperimento del tentativo.
2) Il Collegio arbitrale dovrà esser composto da 2 arbitri nominati dalle rispettive organizzazioni territoriali e da un Presidente scelto di comune accordo dalle stesse organizzazioni.
3) In caso di mancato accordo fra le organizzazioni, il Presidente verrà nominato dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio.
4) Il Presidente, non appena ricevuto e accettato l'incarico, provvederà a convocare entro 15 giorni il Collegio arbitrale che dovrà esaminare la domanda nonché le eventuali richieste istruttorie disponendo, anche d'ufficio, l'assunzione di tutti i mezzi di prova che riterrà utili ai fini della decisione.
Le eventuali deposizioni di testi saranno riassunte in un breve verbale che essi sottoscriveranno, e le parti potranno chiedere di averne copia vistata dal Presidente.
5) Il pronunciamento del Collegio arbitrale dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla 1ª convocazione.
Tale termine potrà essere prorogato solo su accordo delle parti.
6) Ove i termini di cui al precedente comma 5) siano trascorsi inutilmente, ciascuna delle parti può intimare al Collegio, con atto scritto di depositare il lodo entro 10 giorni dalla richiesta.
Trascorso tale termine la controversia può essere sottoposta alla autorità giudiziaria.
7) Il Collegio, nell'emettere il lodo o nel dare atto dell'intervenuta conciliazione, si pronunzia sulle spese e competenze.
8) Il Collegio, nell'emettere il lodo, o nel dare atto dell'intervenuta conciliazione, osserva le disposizioni di cui all'art. 411 c.p.c.
La pronunzia del Collegio acquista efficacia di titolo esecutivo e la conserva indipendentemente da eventuali impugnazioni.
9) Il Collegio arbitrale, ove ritenga ingiustificato il licenziamento, emette motivata decisione per il ripristino del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dalla Legge 15-7-1966 n. 604, e dalla Legge 11-5-1990 n. 108.
Qualora il Titolare dello Studio non intenda provvedere alla riassunzione deve darne comunicazione al Collegio entro il termine massimo di 3 giorni.
Il Collegio, non appena a conoscenza di tale decisione, o comunque trascorso l'anzidetto termine di 3 giorni senza che il Titolare dello Studio abbia provveduto alla riassunzione, determina l'indennità che lo stesso titolare deve corrispondere al lavoratore.
L'importo dell'indennità suddetta non può essere inferiore a 2 mensilità e mezzo né superiore a 6 dell'ultima retribuzione e deve essere determinato avendo riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dello studio, all'anzianità di servizio del lavoratore, al comportamento e alle condizioni delle parti.
La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per i prestatori di lavoro con anzianità superiore a 10 anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 20 anni se lo studio occupa più di 15 prestatori di lavoro.
Per mensilità di retribuzione si intende quella presa a base per la determinazione del TFR.
PARTE II - Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo I - Sfera di applicazione
Art. 14 - Categorie escluse dal''ampito di applicazione contrattuale
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro tra tutti gli studi professionali, anche se gestiti in forma singola, associata o societaria e il relativo personale dipendente delle seguenti specificità settoriali: professioni legali, professioni tecniche, professioni sanitarie, professioni economico - amministrative, professioni specializzate, operatori dell'opinione pubblica operatori della investigazione-informazione e sicurezza (FEDERPOL), professioni dell'insegnamento, professioni artistico-culturali e scientifiche.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente CCNL:
a) i laureati o diplomati, iscritti anche temporaneamente in albi professionali, collegi, ruoli, o elenchi speciali, che svolgono negli Studi autonoma attività professionale;
b) i laureati o i diplomati che svolgono negli studi pratica o tirocinio professionale (praticanti, coadiutori notarili, ecc.) esclusivamente in attesa di conseguire l'abilitazione all'esercizio della rispettiva professione, in quanto prevista dagli ordinamenti delle rispettive leggi professionali.
Titolo II - Classificazione del personale
Premessa
Il personale addetto agli studi professionali è classificato a decorrere dall'1-7-1992 su 6 livelli aventi ciascuno una declaratoria valida per tutto il settore e articolata in qualifiche e profili suddivisi e collocati in 3 aree professionali così definite:
A) Area amministrativa e giuridica
B) Area tecnica
C) Area medico-sanitaria
Dichiarazione a verbale
In pari data viene istituito il 4º livello Super intermedio tra il 4º e il 3º livello con il valore retributivo base rispetto al precedente contratto di lire 450.000 e contingenza pari al 4º livello.
A) Area professionale amministrativa
1º Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio, esplicano funzioni direttive sovrintendendo all'intera attività dello studio con ampi poteri decisionali e autonomia d'iniziativa.
2º Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto con specifiche ed elevate capacità tecnico-professionali e/o creative, con autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive generali del titolare dello studio nonché con eventuali responsabilità di uno o più settori dello studio che implichi coordinamento e controllo dell'attività di altri dipendenti quali:
- analisti CED (Centro Elaborazione Dati);
- analisti di costi aziendali;
- capi uffici tecnici o amministrativi;
- bilancisti (coloro che dal bilancio di verifica compiono autonomamente tutte le rettifiche necessarie per la redazione del bilancio di esercizio, civilistico e fiscale e relative relazioni illustrative);
- investigatori privati dopo 3 anni di permanenza nel 3º livello;
- capi ufficio;
- Istituti di informazioni.
3º Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali:
- contabili di concetto;
- addetti all'elaborazione di schede pilota per lo sviluppo meccanografico delle paghe;
- corrispondenti in lingue estere;
- programmatori meccanografici;
- addetti alle ispezioni ipotecarie e catastali;
- segretari di concetto;
- segretari unici che svolgono, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze, mansioni promiscue di concetto e d'ordine e che eventualmente intrattengono anche rapporti con la clientela;
- presentatori di cambiali ex lege n. 349/73;
- addetti all'elaborazione di situazioni patrimoniali e contabili, bilanci di verifica e relazioni;
- addetti all'amministrazione del personale delle aziende in forma autonoma e completa;
- traduttori e interpreti;
- primanotisti e codificatori;
- investigatori privati dopo 3 anni di permanenza nel 4º livello Super;
- redattori rapporti informativi con ampia discrezionalità di valutazione.
4º Livello Super
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di ordine che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, quali:
- stenodattilografi;
- segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente di ordine che eventualmente tengono anche contatti informativi con la clientela;
- addetti alla compilazione di libri-paga, dei contributi e della relativa modulistica che con adeguata esperienza operino sulla base di schemi predeterminati;
- contabili d'ordine addetti a scritture contabili in partita doppia;
- investigatori privati.
4º Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisite, quali:
- dattilografi;
- autisti;
- centralinisti telefonici;
- operatori meccanografici;
- perforatori e verificatori di schede;
- contabili d'ordine;
- primanotisti d'ordine;
- archivisti;
- schedaristi;
- addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d'ordine;
- addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate di registri e repertori obbligatori;
- addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni e visure presso enti, istituti e uffici sia pubblici che privati;
- informatori commerciali;
- redattori;
- rapporti informativi che operino su schemi prestabiliti senza discrezionalità di valutazione.
5º Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche comunque di carattere ausiliario, quali:
- addetti alle pulizie;
- fattorini;
- uscieri.
B) Area professionale tecnica
Per i profili tecnici vengono riportate le classificazioni dei CCNL del 25-7-1988 del 4º livello Super limitatamente ai profili di area amministrativa.
1º Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio, esplicano funzioni direttive sovrintendendo all'intera attività dello studio con ampi poteri decisionali e autonomia d'iniziativa.
2º Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto con specifiche ed elevate capacità tecnico-professionali e/o creative, con autonomia d'iniziativa nell'ambito delle direttive generali del titolare dello studio nonché con eventuali responsabilità di uno o più settori dello studio che implichi coordinamento controllo dell'attività di altri dipendenti quali:
- analisti CED;
- analisti di costi aziendali;
- capi uffici tecnici o amministrativi progettisti;
- progettisti disegnatori;
- capi laboratorio geologici;
- capi missione geologici.
3º Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali:
- contabili di concetto;
- disegnatori non progettisti con mansioni di rilevamento e/o sviluppo di particolari esecutivi;
- corrispondenti in lingue estere;
- programmatori meccanografici;
- segretari di concetto;
- segretari unici che svolgono, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze, mansioni promiscue di concetto e d'ordine e che eventualmente intrattengono anche rapporti con la clientela;
- addetti all'amministrazione del personale in forma autonoma e completa;
- traduttori e interpreti;
- addetti all'elaborazione di computi tecnico-estimativi;
- assistente di cantiere geologico;
- sperimentatori geologici;
- rilevatori geologici;
- sperimentatori tecnici geologici.
4º Livello Super
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di ordine che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, quali:
- stenodattilografi;
- segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine che eventualmente tengono anche contatti informativi con la clientela;
- tecnici preparatori di laboratorio geologici;
- disegnatori lucidisti;
- operatori strumentisti.
4º Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisiti, quali:
- dattilografi;
- autisti;
- centralinisti telefonici;
- operatori meccanografici;
- perforatori e verificatori di schede;
- contabili d'ordine;
- primanotisti;
- archivisti;
- schedaristi;
- addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d'ordine;
- addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate, di registri e repertori obbligatori;)
- addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie e elementari commissioni presso enti, istituti e uffici sia pubblici che privati;
- esecutori delle prove di laboratorio di campagna e delle registrazioni dei dati di campagna.
5º Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche e comunque di carattere ausiliario, quali:
- addetti alle pulizie;
- fattorini;
- uscieri;
- canneggiatori;
- porta stadia.
C) Area professionale medico-sanitaria
Copyright S.I.A. Servizi Informatici Antelmi S.r.l.
1º Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio, esplicano funzioni direttive sovrintendendo all'intera attività dello studio con ampi poteri decisionali e autonomia di iniziativa.
2º Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto con specifiche ed elevate capacità tecnico-professionali e/o creative, con autonomia d'iniziativa nell'ambito delle direttive generali del titolare dello studio nonché con eventuale responsabilità di uno o più settori dello studio che implichi coordinamento e controllo dell'attività di altri dipendenti quali:
- analisti CED;
- capi uffici tecnici e amministrativi;
- laureati addetti ai prelievi, all'istologia, alla microscopia clinica, alla lettura degli elettrocardiogrammi, alla lettura di elettro-encefalogrammi, alla batteriologia, alla chimica clinica;
- ortottisti (assistenti di oftalmologia);
- igienisti dentali muniti del relativo e specifico titolo di studio conseguito a norma di Legge (DM Sanità 26-1-1988 n. 30 – D.M. Sanità 14-9-1994 n. 669 – D.M. Ministero Università 24-7-1996).
3º Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali:
- contabili di concetto;
- analisti chimici;
- terapisti di riabilitazione;
- segretari di concetto;
- segretari unici che svolgono, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze, mansioni promiscue di concetto e d'ordine e che eventualmente intrattengono anche rapporti con la clientela;
- infermieri professionali;
- tecnici di laboratorio;
- addetti all'amministrazione del personale in forma autonoma e completa;
- tecnici radiologi;
-- odontotecnici;
- assistenti di studio odontoiatrico.
4º Livello Super
A questo livello appartengono i lavoratori che volgono mansioni di ordine che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite, quali:
- stenodattilografi;
- segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente di ordine che eventualmente tengono anche contatti informativi con la clientela;
- tosatori;
- infermieri generici;
- esecutori prove di laboratori;
- assistenti di studio odontoiatrico.
4º Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni di ordine con adeguate conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisite, quali:
- dattilografi;
- autisti;
- centralinisti telefonici;
- contabili d'ordine addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d'ordine;
- addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate, di registri e repertori obbligatori;
- addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso enti, istituti e uffici sia pubblici che privati;
- addetti all'accettazione clienti, registrazione dati, consegna referti clinici;
- assistenti di studio odontoiatrico.
5º Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche comunque di carattere ausiliario, quali:
- addetti alle pulizie;
- fattorini;
- uscieri.
Art. 16 - Procedura per l'assunzione
L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di Legge in vigore.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni:
a) la data di assunzione;
b) la durata del periodo di prova;
c) la qualifica del lavoratore;
d) la retribuzione;
e) gli elementi di cui alla direttiva Cons. CEE n. 91/533 del 14-10-1991
Art. 17 - Documenti per l'assunzione
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti dati e documenti:
A) certificato di nascita;
B) certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato di corsi di addestramenti frequentati;
C) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito;
D) certificato di servizio eventualmente prestato presso altri datori di lavoro;
E) libretto di lavoro;
F) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti;
G) numero di codice fiscale;
H) eventuali altri documenti e certificati ivi compresi quelli previsti dal successivo art. 81.
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati.
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
livello 1º 180 giorni di calendario 2º e 3º 90 giorni di calendario 4º Super e 4º 60 giorni di lavoro effettivo 5º 30 giorni di lavoro effettivo Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.
Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte e dall'altra senza preavviso.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore s'intenderà confermata e il periodo stesso sarà computato nell'anzianità di servizio.
Al fine del rilancio dell'apprendistato le organizzazioni firmatarie, nel quadro della più generale intesa per la determinazione di nuove relazioni sindacali, considerato il mutato assetto economico e sociale in cui si inquadra il rapporto di lavoro anche in relazione alla legislazione sul mercato del lavoro, convengono di rivedere la disciplina contrattuale dell'istituto e di attivare strumenti contrattuali e normativi coerenti con l'obiettivo di incrementare l'occupazione e la sua qualificazione.
Art. 20 - Sfera di applicazione
L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
L'apprendistato è ammesso per le qualifiche e le mansioni comprese nel livello 3º, 4º e 4º Super, con le seguenti eccezioni:
3º Livello
- analisti, chimici;
- corrispondenti in lingue estere;
- programmatori meccanografici purché in possesso di specifico diploma;
- terapisti di riabilitazione;
- presentatori di cambiali ex lege n. 349/73;
- infermieri professionali;
- tecnici di laboratorio purché in possesso di specifico diploma;
- traduttori e interpreti;
- odontotecnici;
- tecnici radiologici;
- addetti all'elaborazione di computi metrico/estimativi;
- contabili di concetto e primanotisti codificatori purché in possesso di specifico diploma.
4º Livello Super
- stenodattilografi in quanto provvisti di specifico diploma.
4º Livello
- dattilografi in quanto provvisti di specifico diploma;
- autisti;
- infermieri generici;
- archivisti.
L'apprendistato non è ammesso per i giovani in possesso di diploma di qualifica rilasciato dagli Istituti professionali di Stato istituiti con decreti presidenziali in applicazione dell'art. 9, R.D.L. 21-9-1938 n. 2038, convertito in Legge 2-6-1939 n. 739, e dagli istituti legalmente riconosciuti (parificati) ai sensi della Legge 18-1-1942 n. 86, limitatamente alle mansioni corrispondenti al diploma.
Possono essere assunti come apprendisti i giovani d'età non inferiore a 15 anni e non superiore a 20, salvi i divieti e le limitazioni previste dalla Legge 17-10-1967 n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 14º anno d'età, purché adibiti a lavori considerati Leggeri a norma di Legge e a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31-12-1962 n. 1859.
Ai sensi dell'art. 21, Legge 28-2-1987 n. 56, per l'assunzione degli apprendisti è ammessa la richiesta nominativa.
A tal fine il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 30 giorni di lavoro effettivo, durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.
Art. 24 - Riconoscimento precedenti periodi d'apprendistato
Il periodo d'apprendistato effettuato presso altri studi sarà computato presso il nuovo studio ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 1 anno.
Art. 25 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nel suo studio, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di 3 ore settimanali per non più di 8 mesi l'anno;
c) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio nella misura massima di 24 ore annue;
d) d'informare periodicamente, e comunque ad intervalli non superiori a 6 mesi, la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria podestà, dei risultati dell'addestramento.
Art. 26 - Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi d'insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di studio, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di Legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del presente articolo anche se in possesso di un titolo di studio ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.
Art. 27 - Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo d'apprendistato allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lett. c) del precedente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
Art. 28 - Trattamento economico
Le retribuzioni degli apprendisti risultano così costituite:
A) paga base tabellare conglobata del livello di riferimento:
- agli apprendisti del 3º livello spetta il 75% della paga base tabellare per i primi 10 mesi successivi e il 90% per i rimanenti mesi;
- agli apprendisti del 4º livello Super e del 4º livello spetta il 75% della paga base tabellare per i primi 8 mesi; l'83% per i successivi 8 mesi; il 90% per i rimanenti mesi;
B) malattia e infortunio:
in caso di malattia agli apprendisti verrà corrisposta un'indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera per i primi 3 giorni; pari al 25% della retribuzione giornaliera per i giorni dal 4º al 20º; pari al 33% della retribuzione giornaliera per i giorni dal 21º al 180º.
In caso d'infortunio sul lavoro agli apprendisti verrà corrisposta indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera per il 1º giorno: pari al 60% della retribuzione giornaliera per i giorni dal 2º al 4º (periodo di carenza); a decorrere dal 1º giorno successivo al periodo di carenza di cui sopra, verrà corrisposta dal datore di lavoro all'apprendista assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, un'integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere il 75% della retribuzione media giornaliera calcolata con le modalità stabilite dallo stesso INAIL.
Alla fine dell'apprendistato al dipendente spetta la stessa retribuzione tabellare del lavoratore che abbia la stessa qualifica alla quale è stato assegnato o per la quale ha svolto l'apprendistato.
Art. 29 - Durata dell'apprendistato
Salvo quanto previsto al successivo articolo, il rapporto di apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 30 mesi per le qualifiche comprese nel 3º livello e di 24 mesi per le qualifiche comprese nel 4º livello Super e nel 4º livello.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 10 giorni alla competente Sezione circoscrizionale per l'impiego i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare alla competente Sezione Circoscrizionale per l'impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione stessa.
Art. 30 - Durata dell'apprendistato nell'area professionale medico-sanitaria
Negli studi odontoiatrici, la durata dell'apprendistato per il conseguimento della qualifica del 3º livello "assistente di studio odontoiatrico" è fissato in 42 mesi.
Sono fatti salvi i diritti acquisiti afferenti:
1) le situazioni in atto;
2) i provvedimenti amministrativi autorizzatori già emessi.
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, 1e parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di Legge e relativi regolamenti vigenti in materia.
Le organizzazioni contraenti si impegnano a partecipare attivamente alla formulazione dei programmi rivolti alla preparazione professionale dei lavoratori degli studi professionali in collaborazione con le Regioni e gli altri enti competenti.
Dichiarazione a verbale
La normativa relativa all'apprendistato ha la sua attuazione per i rapporti di lavoro instaurati a partire dall'1-7-1992.
Per i rapporti già instaurati si applica fino a scadenza del periodo d'apprendistato la normativa prevista dal CCNL 25-7-1988. Pertanto le retribuzioni risulteranno essere alle rispettive scadenze quelle della tabella sottoindicata.
Livelli | Paga base | ||||||
1-7-1992 | 1-1-1993 | 1-7-1993 | 1-1-1994 | 1-7-1994 | 1-1-1995 | 1-7-1995 | |
3º | 1.218.984 | 1.236.984 | 1.274.424 | 1.314.924 | |||
4º 1º anno | 1.109.142 | 1.125.142 | 1.155.094 | 1.187.094 | 1.232.022 | 1.257.622 | 1.302.550 |
4º 2º anno | 1.162.592 | 1.180.592 | 1.214.288 | 1.250.288 | 1.300.832 | 1.329.632 | 1.380.176 |
Art. 32 - Rapporto a tempo parziale
Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, nell'intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue.
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire il raccordo fra i flussi d'attività dello studio con la composizione dell'organico oltreché come risposta ad esigenze dei lavoratori anche già occupati.
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore e dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
a) le mansioni, la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti nello studio;
b) il periodo di prova per i nuovi assunti.
Art. 33 - Genitori di portatori di handicap
I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.
Art. 34 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
1) volontarietà delle parti;
2) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze di studio e quanto sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
3) priorità del passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
4) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;
5) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata.
Ai sensi dell'art. 84 del presente contratto, il riproporzionamento del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto e il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto.
Art. 36 - Quota giornaliera della retribuzione
Fermo restando che, eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione sia normale che di fatto dei lavoratori assunti a tempo parziale e in misura fissa mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile determinato ai sensi dell'art. 87 per il divisore convenzionale 26, per malattia e infortunio che si ottiene applicando i criteri adottati dall'INPS e dall'INAIL.
Art. 37 - Quota oraria della retribuzione
Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione, si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale orario fissato in 170.
Fermo restando quanto previsto all'art. 51, Titolo IX, Parte II del presente contratto, in caso di coincidenza di una delle festività di cui all'art. 52 del presente contratto, con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di cui all'art. 36 del presente contratto.
Art. 39 - Riposi aggiuntivi e permessi retribuiti
Fermo restando quanto previsto agli artt. 61 e 62 del presente contratto e con le modalità previste dagli stessi articoli, il numero di ore annuo dei riposi aggiuntivi e dei permessi retribuiti spettanti al lavoratore a tempo parziale si determina utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 35 (riproporzionamento) del presente contratto.
Conformemente a quanto previsto all'art. 54 del presente contratto, i lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali commisurato alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie.
Nel solo caso di prestazione lavorativa configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, il periodo di ferie sarà calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera.
Art. 41 - Lavoro supplementare
Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno.
Ai sensi del comma 4, art. 5, Legge n. 863/84, sono autorizzate, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a quello individuale concordato, nella misura di 72 ore annue, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative:
- eventuale intensificazione dell'attività lavorativa dello Studio;
- particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti.
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione e la maggiorazione forfettaria è convenzionata nella misura del 35%, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
Tale maggiorazione, che non rientra nella retribuzione di cui all'art. 84, Titolo XXI, Parte II del presente contratto, esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni istituto differito.
Art. 42 - Mensilità supplementari - Tredicesima e premio ferie
Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell'anno l'importo della 13ª e del premio ferie è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dal precedente art. 35 (riproporzionamento) del presente contratto.
Ogni dodicesimo è calcolato sulla base e la retribuzione spettante nell'arco della corresponsione.
I termini di preavviso per i lavoratori a tempo parziale hanno la stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e dall'articolazione delle prestazione lavorativa.
Essi decorrono dal 1º e dal 16º giorno di ciascun mese.
Art. 44 - Condizioni di miglior favore
Restano confermati eventuali condizioni di miglior favore in atto, presso singoli Studi, con riferimento alla materia di cui al presente istituto.
La durata normale dell'orario di lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa; i riposi intermedi presi s1a all'interno che all'esterno dello Studio, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.
L'orario settimanale di lavoro è distribuito su 5 o 6 giornate; in quest'ultimo caso la cessazione dell'attività lavorativa avverrà, di norma entro le ore 13 di sabato.
In considerazione dell'estrema variabilità delle esigenze dei professionisti aderenti al presente contratto, i regimi dell'orario di lavoro potranno assumere, con diverse riduzioni dell'orario annuo, specifiche articolazioni alternative così come sottoelencate ai punti A) - B).
A) Orario settimanale su 5 giorni.
In questo caso, fermo restando l'orario normale settimanale di 40 ore, la riduzione dell'orario di lavoro sarà pari a 40 ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, o ferie, della durata di 8 o 4 ore da collocarsi in periodi da concordare nei singoli studi professionali.
B) Orario settimanale su 6 giorni.
In questo caso, fermo restando che la cessazione dell'attività lavorativa avverrà, di norma entro le ore 13 del sabato, l'orario settimanale sarà di 38 ore e mezzo.
Per il raggiungimento di tale orario concorrono:
- 72 ore derivanti dalla riduzione annuale;
- più l'utilizzo di 6 ore delle 32 derivanti dalle ex festività abolite.
Ciò consentirà la fruizione delle rimanenti 26 ore mediante permessi retribuiti, o ferie, della durata di 8 ore o inferiori da collocarsi in periodi da concordare nei singoli studi professionali.
I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto in atto al momento della scadenza, ovvero potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 31 luglio dell'anno successivo.
In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto 1/12 dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovutå, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di Legge e di contratto.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui all'ultimo comma del presente articolo:
il servizio militare e il richiamo alle armi, l'assenza facoltativa post- partum, i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzati da istituti assistenziali o previdenziali, la malattia e l'infortuni limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva.
Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori dalla sede ove egli presta normalmente servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.
In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore, in rapporto alla distanza e al mezzo di locomozione, per raggiungere la sede.
Le spese di trasporto, vitto e pernottamento saranno rimborsate dal datore di lavoro secondo le norme contenute nell'art. 65 del presente contratto.
Art. 47 - Interruzione dell'orario di lavoro e lavoro delle donne
La durata dell'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro non dovrà essere inferiore a 1 ora.
L'orario di lavoro delle donne di qualsiasi età non può durare, senza interruzione, più di 6 ore, in forza della Legge 26-4-1934 n. 653.
Titolo VIII - Lavoro straordinario
Art. 48 - Obblighi e doveri del datore e del lavoratore
Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
È facoltà del datore di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando il carattere di eccezionalità delle stesse. L'eventuale rifiuto del lavoratore ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario deve essere giustificato. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dal presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della normale retribuzione di cui al successivo art. 84 del presente contratto e di eventuali superminimi con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della paga base tabellare conglobata.
- 15% per le ore di lavoro eccedenti gli orari di lavoro settimanali di cui all'art. 45 del presente contratto e le 8 ore giornaliere;
- 30% per le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi;
- 30% per le ore di lavoro straordinario prestate la notte - intendendosi per tale quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino - sempreché non si tratti di turni regolari di servizio;
- 50% nel caso di lavoro straordinario notturno festivo.
Art. 50 - Liquidazione del lavoro straordinario
La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di Legge.
Titolo IX - Riposo settimanale e festività
Art. 51 - Elenco delle festività
I lavoratori hanno diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di Legge.
Le festività nazionali e infrasettimanali che dovranno essere retribuite sono:
1) il 1º giorno dell'anno;
2) il 6 gennaio;
3) il giorno di lunedì di Pasqua;
4) il 15 agosto;
5) il 1º novembre;
6) l'8 dicembre;
7) il 25 dicembre;
8) il 26 dicembre;
9) il S. Patrono;
10) il 25 aprile;
11) il 1º maggio.
In relazione alla norma di cui al comma 2 del presente articolo nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati.
Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualunque sia la misura e il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione della retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.
Nel caso di coincidenza di una delle festività infrasettimanali sopra elencate con la domenica, in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari alla retribuzione giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio.
Il trattamento previsto dal presente articolo si riferisce ai giorni di festività infrasettimanali di cui alla Legge 5-3-1977 n. 54, con la modifica di cui al D.P.R. 28-12-1985 n. 792, e cioè:
- il 19 marzo, S. Giuseppe;
- il giorno dell'Ascensione;
- il giorno del Corpus Domini;
- il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo.
Tali ex festività saranno lavorate e al lavoratore spetterà in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un importo pari alla retribuzione normale giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio. In alternativa, i lavoratori potranno richiedere altrettanti giorni di ferie in aggiunta a quelli stabiliti dal presente contratto.
Nel caso in cui le suddette festività abolite coincidano con la domenica, ai lavoratori spetterà lo stesso trattamento previsto dall'art. 51 del presente contratto, ultimo comma.
La normativa di cui sopra si applica anche nei confronti di quei lavoratori che in occasione delle predette ex festività fossero in assenza retribuita per uno dei casi previsti dal presente contratto (ad esempio: in ferie, in congedo matrimoniale, in malattia ecc..), fermo restando che in ogni caso i lavoratori non potranno comunque percepire un trattamento globalmente superiore a quello che avrebbero percepito in occasione delle altre festività di cui all'art. 51 del presente contratto.
Per quanto concerne le ricorrenze del 2 giugno e 4 novembre, esse verranno retribuite secondo i criteri previsti dall'ultimo comma del precedente articolo.
Art. 53 - Lavoro festivo e straordinario
Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nell'art. 51 del presente contratto dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dal presente contratto. Le ore di lavoro prestato nei giorni di riposo settimanale danno diritto ai lavoratori di godere il riposo compensativo. Avuto riguardo alle disposizioni di Legge in materia, e quindi per tali ore sarà corrisposta la relativa sola maggiorazione.
A decorrere dall'1-7-1992 il personale di cui al presente contratto avrà diritto a un periodo di ferie annue nella misura di 26 giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di sabato anche se l'orario è distribuito su 5 giorni. In conformità alle vigenti norme di Legge, indipendentemente dal normale periodo di ferie indicato, ai lavoratori chiamati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali saranno concessi 3 giorni di ferie retribuite.
Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.
Art. 56 - Inizio e frazionamento delle ferie
È in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie da maggio a ottobre, in funzione delle esigenze dello studio e sentiti i lavoratori.
Le ferie potranno essere frazionate in non più di 2 periodi.
Le ferie non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente la domenica o quello festivo.
Art. 57 - Ferie in caso di licenziamento o dimissioni
Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di fatto.
In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.
Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento.
Art. 58 - Diritto irrinunciabile
Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
Art. 59 - Richiamo del lavoratore dalle ferie
Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il diritto a rimborso delle spese necessarie sia per l'anticipo rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
Titolo XI - Assenze, congedi e permessi
Art. 60 - Sanzioni per assenze ingiustificate
Salvo i casi di legittimo impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria assenza al datore di lavoro; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata.
Nel caso di assenze non giustificate saranno applicate le seguenti sanzioni:
a) trattenuta dalla retribuzione giornaliera di fatto e multa non eccedente un importo pari al 10% della retribuzione stessa, nel caso di assenza fino a 3 giorni;
b) licenziamento senza preavviso, nel caso di assenza oltre 3 giorni o in caso di recidiva oltre la 3ª volta nell'anno solare.
160;
Art. 61 - Congedi retribuiti e lavoratori studenti
In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potrà concedere in qualunque epoca dell'anno congedi retribuiti. Ciò anche ai lavoratori studenti che debbano sostenere prove d'esame comprese quelle universitarie.
Art. 61 Bis - Congedi non retribuiti
Negli studi che occupano non meno di 5 dipendenti, le parti convengono che, in presenza di gravi e comprovati motivi, compatibilmente con le esigenze dello studio, il datore di lavoro potrà concedere al lavoratore un periodo d'aspettativa non retribuita, non frazionabile e non ripetibile, con diritto alla conservazione del posto, di durata non inferiore a 1 mese e non superiore a 6 mesi.
In tal caso, il datore di lavoro potrà procedere alla sostituzione del lavoratore in aspettativa con assunzione a tempo determinato.
Resta esclusa per tale periodo la maturazione della retribuzione, di tutti gli istituti contrattuali e di Legge, ivi compresa l'anzianità di servizio.
Art. 62 - Permessi retribuiti per eventi familiari rilevanti
Sono concessi a tutti i dipendenti degli studi permessi retribuiti per eventi familiari rilevanti, nella misura di:
- giorni 15 di calendario per contrarre matrimonio, con decorrenza dal 3º giorno antecedente la celebrazione del matrimonio stesso.
- giorni 3 per natalità e lutti familiari fino al 3º grado di parentela.
Il lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro regolare documentazione.
Durante il periodo di permesso il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione normalmente percepita.
Art. 62 Bis - Aspettativa per tossicodipendenza
I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle USL o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, per un periodo non superiore a 3 anni.
Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita.
I familiari di un tossicodipendente possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità per un periodo massimo di 3 mesi non frazionabili e non ripetibile.
Il periodo d'aspettativa non retribuita previsto al comma precedente potrà essere frazionato esclusivamente nel caso i cui l'autorità sanitaria competente (SERT) ne certifichi la necessità.
Le relative domande devono essere presentate al titolare dello studio, in forma scritta, dall'interessato, corredate da idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate.
Art. 62 Ter - Congedi e permessi per handicap
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di persona con handicap in situazione di gravità accertata, possono usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 33, Legge 5-2-1992 n. 104 e dall'art. 2, Legge 27-10-1993 n. 423 e cioè:
a) il periodo d'astensione facoltativa post-partum fruibile fino a 3 anni d'età dei bambini;
b) in alternativa alla lett. a), 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino a 3 anni d'età del bambino, indennizzate a carico dell'INPS;
c) dopo il 3º anno d'età del bambino, 3 giorni di permesso ogni mese, indennizzati a carico dell'INPS, anche per colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il 3º grado, convivente.
Le agevolazioni di cui ai punti a), b) e c), sono fruibili a condizione che il bambino o la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati.
Ai permessi di cui ai punti b) e c), che si cumulano con quelli previsti dall'art. 7, Legge n. 1204/71, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7, Legge n. 1204/71.
Il genitore, parente o affine entro il 3º grado, convivente di persona portatrice di handicap, può scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina e non può essere trasferito senza il proprio consenso.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli affidatari di persone portatrici di handicap in situazioni di gravità.
La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertata può usufruire dei permessi di cui alle lett. b) e c) e delle agevolazioni di cui al comma precedente. Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni e alle modalità di cui alla legislazione in vigore (*).
(*) Cfr. D.L. 27-8-1993 n. 324 convertito nella Legge 27-10-1993 n. 423 (art. 2); art. 33, Legge 5-2-1992 n. 104 "Legge Quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap").
Titolo XII - Chiamata alle armi
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinata dal D.Lgs.C.P.S. 13-9-1946 n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro non viene risolto, ma si considera sospeso per il periodo di servizio militare di leva, col diritto alla conservazione del posto.
Al termine del servizio militare di leva per congedo o per rinvio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio, in mancanza di che il rapporto di lavoro s'intende risolto per dimissioni volontarie.
Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, solo in caso di ripresa del servizio, eccettuato il calcolo degli scatti d'anzianità.
Non saranno, invece, computati ad alcun effetto nell'anzianità i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva.
Nel caso di cessazione dell'attività dello studio professionale, il periodo trascorso in servizio militare sarà computato nell'anzianità del lavoratore fino alla cessazione dell'attività stessa.
Le norme del presente articolo non si applicano nel caso di contratto a termine.
Le norme di cui al presente articolo si applicano per effetto dell'art. 7, Legge 15-12-1972 n. 772, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza, anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo.
Art. 64 - Conservazione del posto
In caso di richiamo alle armi, il lavoratore ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto, fermo restando a tutti gli effetti il computo del tempo trascorso in servizio militare nell'anzianità di servizio.
Durante il periodo di richiamo alle armi il personale con mansioni impiegatizie avrà diritto al trattamento previsto dalla Legge 10-6-1940 n. 653.
Il trattamento previsto dalle norme di Legge e contrattuali a favore dei richiamati ha termine con la cessazione dell'attività dello studio.
Alla fine del richiamo - sia in caso di invio in congedo come in quello di invio in licenza illimitata in attesa di congedo - il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro il termine di 5 giorni se il richiamo ha avuto durata inferiore a 1 mese, di 8 giorni se ha avuto durata superiore a 1 mese ma non a 6, di 15 giorni se ha avuto durata superiore a 6 mesi. Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, sarà considerato dimissionario.
Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi:
a) in caso di richiamo durante il periodo di prova il rapporto di lavoro resta sospeso fino alla fine del richiamo, e il periodo trascorso in servizio militare non è computato agli effetti dell'anzianità di servizio;
b) in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento, il posto è conservato fino al termine del richiamo alle armi e il relativo periodo è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.
Titolo XIII - Missioni, trasferte e trasferimenti
Art. 65 - Diarie e rimborsi spese
Lo studio professionale ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla propria residenza.
In tal caso al personale compete:
1) il rimborso delle spese effettive documentate di viaggio;
2) il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del bagaglio;
3) il rimborso delle spese effettive documentate di vitto e alloggio postali, telegrafiche e altre sostenute in esecuzione del mandato e nell'interesse dello studio professionale;
4) una diaria di lire 20.000 giornaliere per missioni eccedenti le 8 ore e fino alle 24 ore e di lire 40.000 giornaliere per missioni eccedenti le 24 ore.
Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%.
Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali.
Per missioni o trasferte di durata inferiore alle 8 ore compete il rimborso di cui al punto 3) del presente articolo.
Art. 66 - Trasferimento del lavoratore
I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità:
A) Al lavoratore che non sia capo famiglia:
1) il rimborso della spesa effettiva documentata di vitto, alloggio, di viaggio (per la via più breve);
2) il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3) il rimborso dell'eventuale pigione pagata senza godimento dell'alloggio qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a subaffitto, tale rimborso va corrisposto per un massimo di 6 mesi;
4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dall'art. 65 del presente contratto per il personale in missione temporanea per sé e per ciascun convivente a carico; per i figli conviventi a carico la diaria è ridotta a 3/5.
Le diarie o rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o rimborsi di cui al presente articolo fino a 8 giorni dopo l'arrivo del mobilio.
Titolo XIV - Malattie e infortuni
Art. 67 - Obbligo del datore di lavoro
Nell'ambito della normativa del Servizio sanitario nazionale il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri dipendenti a loro richiesta, all'atto dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta delle vigenti disposizioni di Legge o di regolamento ai fini dell'iscrizione del lavoratore stesso al Servizio sanitario nazionale.
Art. 68 - Obbligo del lavoratore
Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia allo Studio professionale da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso 1 giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dal presente contratto.
Il lavoratore è tenuto altresì a far recapitare allo Studio professionale il certificato medico di prima visita, e i successivi in caso di prolungamento della malattia, rispettivamente entro il 3º giorno dall'inizio della malattia e dalla scadenza dei periodi previsti dai certificati precedenti.
Al rientro in servizio deve consegnare quello indicante la data della ripresa del lavoro.
Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo. In caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto all'art. 96 del presente contratto con l'esclusione dell'indennità di mancato preavviso.
Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti nonché dai medici dei servizi sanitari indicati dalla Regione.
Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.
Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro.
Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici, nonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore, dei quali il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia allo Studio da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al comma 2 del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, Legge 11-11-1983 n. 638, comma 15.
Art. 70 - Infortunio sul lavoro
Gli studi professionali sono tenuti ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui agli artt. 71 e 73 del presente contratto.
Ai sensi dell'art. 73, D.P.R. 30-6-1965 n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio e un'indennità pari al 60% della normale retribuzione giornaliera per i 3 giorni successivi (periodo di carenza).
A decorrere dal 1º giorno successivo al periodo di carenza di cui al comma precedente, verrà corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL, fino a raggiungere il 75% della retribuzione media giornaliera, calcolata con le modalità stabilite dallo stesso INAIL.
L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla Legge.
Art. 71 - Periodi di malattia: conservazione del posto e licenziamento
Durante la malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni. Decorrenti dal giorno d'inizio di malattia e comunque cumulando nell'anno solare i periodi di malattia inferiori a 180 giorni, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione delle indennità di cui al presente contratto.
Il periodo di malattia è considerato utile a fine del computo delle ferie, dell'indennità di preavviso e di licenziamento.
Art. 72 - Trattamento economico di malattia
Durante il periodo di malattia previsto dall'articolo precedente i lavoratori avranno diritto alle prestazioni a carico dell'INPS e ad una integrazione da corrispondersi dal datore di lavoro e a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) 100% della retribuzione di fatto per i primi 3 giorni (periodo di carenza);
2) 75% della retribuzione di fatto dal 4º al 20º giorno;
3) 100% della retribuzione di fatto in modo che al dipendente spetti lo stesso netto che avrebbe percepito se avesse lavorato dal 21º giorno in poi.
Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a carico dell'INPS.
L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, Legge 29-2-1980 n. 33.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità a carico dell'istituto; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto a integrare la parte di indennità non corrisposta dall'istituto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi in cui agli artt. 70 e 73 del presente contratto.
Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto e al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
Art. 73 - Prolungamento del periodo di comporto
Nei confronti dei lavoratori ammalati o infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 rispettivamente dagli artt. 70 e 71 del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a giorni 90, alle seguenti condizioni:
1) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;
2) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;
3) che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato di "aspettativa" senza retribuzione.
I lavoratori che intendano beneficiare del periodo d'aspettativa di cui al precedente comma, dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata a.r.
prima della scadenza del 180º giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa accettazione delle suddette condizioni.
Al termine del periodo d'aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi dell'art. 71 del presente contratto; il periodo stesso non sarà in nessun caso considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.
Art. 74 - Conservazione del posto dei lavoratori affetti da TBC
A norma delle leggi vigenti in materia, i lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle Province e dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione dal lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di 14 mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a 4 mesi successivi alla dimissione stessa.
L'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a 6 mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, nel caso previsto dall'art. 9, Legge 14-12-1970 n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa ove sia stata dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all'inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare, assistito a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma, art. 10, Legge 28-2-1953 n. 86.
Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nella anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni.
Art. 75 - Rinvio alla normativa vigente
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di Legge e relativi regolamenti vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
Titolo XV - Gravidanza e puerperio
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i 3 mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett. c).
Il diritto di cui alla lett. d) è riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, Legge 9-12-1977 n. 903, alle condizioni previste nello stesso articolo.
La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno d'età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla Legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dello studio, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine di previsto dal contratto).
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo di cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza dell'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
Ai sensi di Legge i periodi d'astensione obbligatori di lavoro indicati alle lett. a), b), c), devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla 13ª mensilità e alle ferie.
Il periodo d'assenza facoltativa di cui alla lett. d) è computato nella anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al TFR.
Durante il periodo d'assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto a un'indennità pari rispettivamente all'80% e al 30% della retribuzione posta a carico dell'INPS dall'art. 74, Legge 23-12-1978 n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, Legge 29-2-1980 n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, Legge 29-2-1980 n. 33.
Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo d'assenza per gravidanza e puerperio, salvo quanto previsto al successivo art. 78 del presente contratto.
Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si applica l'art. 6, Legge 9-12-1977 n. 903.
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1º anno di vita del bambino, 2 periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di 1 ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dallo studio professionale.
Per detti riposi è dovuta dall'INPS un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.
L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore, ai sensi dell'art. 8, Legge 9-12-1977 n. 903.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19, Legge 26-4-1934 n. 643, sulla tutela del lavoro delle donne.
Il lavoratore ha diritto, altresì, a norma delle vigenti disposizioni di Legge ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino d'età inferiore a 3 anni dietro presentazione di certificato medico.
Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore, ferme restando le condizioni e le modalità di godimento di cui all'art. 7, Legge 9-12-1977 n. 903.
I periodi d'assenza di cui al terzultimo comma sono computabili solo ai fini di cui all'art. 7, ultimo comma, Legge 30-12-1971 n. 1204.
Art. 78 - Trattamento normativo ed economico
La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico del SSN, e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta. Per usufruire dei benefici connessi col parto e il puerperio, la lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il 15º giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'ufficio di stato civile.
Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto al TFR e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste al successivo art. 95 del presente contratto.
Per le festività cadenti nel periodo d'assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha diritto a un'indennità integrativa di quella a carico dell'INPS da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera di cui all'art. 84 e 84 ter del presente contratto e degli eventuali superminimi.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di Legge e relativi regolamenti vigenti.
Titolo XVI - Sospensione del lavoro
In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla ordinaria retribuzione per tutto il periodo della sospensione.
La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamità eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.
Titolo XVII - Anzianità di servizio
Art. 80 - Decorrenza e frazionamenti
L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è stato assunto presso lo studio, quali che siano le mansioni ad esso affidate. Le frazioni di anno saranno computate a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi.
Titolo XVIII - Anzianità convenzionale
Art. 81 - Maggiorazioni per alcune categorie di lavoratori
Ai lavoratori che si trovino nelle condizioni appresso indicate verrà riconosciuta, agli effetti del preavviso, o della relativa indennità sostitutiva, nonché del TFR in caso di licenziamento una maggiore anzianità convenzionale commisurata come segue:
a) mutilati e invalidi di guerra: 1 anno;
b) decorati al valore e insigniti di ordini militari, promossi per meriti di guerra e feriti di guerra: 6 mesi per ogni titolo di benemerenza; c) ex combattenti e ad essi equiparati a norma di Legge che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati in zona di operazione: 6 mesi per ogni anno di campagna e 3 mesi per le frazioni di anno superiori ad almeno 6 mesi.
Le predette anzianità sono cumulabili fino al limite di 36 mesi.
L'anzianità convenzionale non può essere fatta valere che una sola volta nella carriera del lavoratore, anche nel caso di prestazioni presso più datori di lavoro. Il datore di lavoro ha pertanto il diritto di assumere informazioni ed esperire indagini al riguardo.
Il lavoratore di nuova assunzione dovrà, a pena di decadenza, comunicare al datore di lavoro i propri titoli validi ad ottenere il diritto alle predette anzianità all'atto dell'assunzione stessa, impegnandosi a fornire la relativa documentazione entro 6 mesi dal termine del periodo di prova.
I lavoratori in servizio alla data d'entrata in vigore del presente contratto dovranno - a pena di decadenza - comunicare al datore di lavoro il possesso dei titoli suddetti entro 6 mesi dalla predetta data e fornire la relativa documentazione entro i 6 mesi successivi.
Il datore di lavoro ricevuta la comunicazione e la documentazione dei Titoli, dovrà computare a favore del lavoratore il periodo d'anzianità convenzionale a cui egli ha diritto.
Titolo XIX - Passaggi di qualifica
Art. 82 - Trattamento economico
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto dopo un periodo non superiore a 3 mesi.
Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello: qualora il lavoratore percepisca all'atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza residua come assegno "ad personam" avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tal eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti d'anzianità e dalla indennità di contingenza.
Titolo XX - Scatti d'anzianità
Art. 83 - Determinazione degli importi
Per l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso studio professionale il lavoratore avrà diritto, dopo il termine dell'apprendistato, a 5 scatti triennali nelle seguenti misure:
Livelli | Importi |
1º | 41.000 |
2º | 32.000 |
3º | 27.000 |
4º Super | 25.500 |
4º | 24.000 |
5º | 20.000 |
La data di riferimento per la maturazione degli scatti è fissata all'1-1-1978.
Gli aumenti relativi a tali scatti non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.
Gli scatti triennali decorreranno dal 1º giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d'anzianità.
Nel caso in cui, nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto intervengano passaggi di livello, si applicherà il valore dello scatto del livello acquisito per il numero degli scatti maturati in quel momento.
Titolo XXI - Trattamento economico
Art. 84 - Composizione della retribuzione
Di norma la retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a) paga base tabellare conglobata;
b) eventuali scatti d'anzianità di cui all'art. 83 del presente contratto.
La retribuzione di cui al presente articolo è riferita a misura fissa mensile.
Ai 6 livelli previsti dalla classificazione del personale di cui all'art. 15, Titolo II, Parte II del presente contratto corrisponde una paga base tabellare conglobata nelle misure mensili indicate nel successivo art. 84 ter del presente contratto.
Art. 84 Bis - Aumenti retributivi ed una tantum
A) Le parti per la vigenza del presente CCNL riconoscono un aumento salariale che a regime risulta nei seguenti importi:
Livelli | Importi |
1º | 340.000 |
2º | 300.000 |
3º | 280.000 |
4º Super | 260.000 |
4º | 240.000 |
5º | 220.000 |
B) Tale aumento sarà strutturato con aumenti lordi mensili e con la decorrenza così definiti:
Livelli | Importi | |||
1-1-1997 | 1-1-1998 | 1-7-1998 | 1-1-1999 | |
1º | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
2º | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
3º | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
4º Super | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
4º | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
5º | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
Tabella aumenti lordi mensili apprendisti con relative decorrenze.
Livelli | Importi | ||||
1-1-1997 | 1-1-1998 | 1-7-1998 | 1-1-1999 | ||
3º | dal 1º al 10º mese | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
3º | dal 11º al 20º mese | 58.100 | 58.100 | 58.100 | 58.100 |
3º | dal 21º al 30º mese | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
4º Super | dal 1º all'8º mese | 48.750 | 48.750 | 48.750 | 48.750 |
4º Super | dal 9º al 16º mese | 53.950 | 53.950 | 53.950 | 53.950 |
4º Super | dal 17º al 24º mese | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
4º | dal 1º all'8º mese | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
4º | dal 9º al 16º mese | 49.800 | 49.800 | 49.800 | 49.800 |
4º | dal 17º al 24º mese | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
Le parti convengono che l'elemento economico di 2º livello è stato considerato negli aumenti tabellari di cui sopra ed è quindi da valere per la vigenza dl presente CCNL esaustivo fino alla sua scadenza.
Qualora entro il periodo di vigenza del presente CCNL le parti addivenissero alla costituzione di un Fondo di previdenza integrativa, la maturazione della contribuzione a carico del datore di lavoro al predetto Fondo decorrerà a partire dal 1º giorno successivo alla scadenza del presente CCNL, secondo quanto le parti abbiano a convenire in sede di rinnovo contrattuale.
Qualora il datore di lavoro avesse corrisposto ai propri dipendenti durante il periodo di carenza contrattuale, degli aumenti, essi saranno assorbiti fino a concorrenza degli importi suindicati, fatta eccezione per quelli di merito e per quelli espressamente dichiarati non assorbibili.
Una tantum
Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo sarà corrisposta un'indennità "una tantum" così ripartita tra i diversi livelli:
Livelli | Lire |
1º | 700.000 |
2º | 650.000 |
3º | 600.000 |
4º Super | 570.000 |
4º | 530.000 |
5º | 500.000 |
suddivisa mensilmente o per frazione di mese superiore ai 15 giorni in relazione alla presenza in servizio nel periodo 1-10-1995/31-12-1996 (mesi 15).
Detta indennità forfettaria UNA TANTUM non sarà utile ai fini dei vari istituti legali e contrattuali e sarà corrisposta in 2 rate di uguale importo da corrispondersi alle date del marzo 1997 e ottobre 1997 (periodo di paga in corso).
Detta indennità sarà proporzionalmente ridotta in rapporto all'orario effettivo di lavoro prestato (part-time) e in percentuale per gli apprendisti.
Qualora il datore di lavoro avesse corrisposto ai propri dipendenti durante il periodo di carenza contrattuale, degli importi a copertura di detto periodo di vacanza, essi saranno assorbiti fino a concorrenza degli importi suindicati.
Chiarimento a verbale
Per presenza in servizio si intendono anche i periodi d'assenza dovuti a malattia, infortunio e maternità obbligatoria.
Art. 84 Ter - Minimi tabellari
Nel riconfermare quanto definito in materia dal CCNL 10-12-1992, la retribuzione tabellare congloberà anche quanto maturato a titolo d'indennità di contingenza fino alla data dell'1-5-1992.
Pertanto, per effetto del precedente comma e degli artt. 84 e 84 bis, Titolo XXI e dell'art. 28, Titolo V, Parte II del presente CCNL, le retribuzioni risulteranno essere, alle rispettive scadenze, quelle della tabella sottoindicata.
Livelli | Paga base | |||
1-1-1997 | 1-1-1998 | 1-7-1998 | 1-1-1999 | |
1º | 2.220.394 | 2.305.394 | 2.390.394 | 2.475.394 |
2º | 1.925.408 | 2.000.408 | 2.075.408 | 2.150.408 |
3º | 1.774.328 | 1.844.328 | 1.914.328 | 1.984.328 |
Appr. 0-10 mesi | 1.330.746 | 1.383.246 | 1.435.746 | 1.488.246 |
Appr. 11-20 mesi | 1.472.692 | 1.530.792 | 1.588.892 | 1.646.992 |
Appr. 21-30 mesi | 1.596.895 | 1.659.895 | 1.772.895 | 1.785.895 |
4º Super | 1.729.390 | 1.794.390 | 1.859.390 | 1.924.390 |
Appr. 0-8 mesi | 1.297.043 | 1.345.793 | 1.394.543 | 1.443.293 |
Appr. 9-16 mesi | 1.435.394 | 1.489.344 | 1.543.294 | 1.597.244 |
Appr. 17-24 mesi | 1.556.451 | 1.614.951 | 1.673.451 | 1.731.951 |
4º | 1.672.030 | 1.732.030 | 1.792.030 | 1.852.030 |
Appr. 0-8 mesi | 1.254.023 | 1.299.023 | 1.344.023 | 1.389.023 |
Appr. 9-16 mesi | 1.387.785 | 1.437.585 | 1.487.385 | 1.537.185 |
Appr. 17-24 mesi | 1.504.827 | 1.558.827 | 1.612.827 | 1.666.827 |
5º | 1.562.007 | 1.617.007 | 1.672.007 | 1.727.007 |
In caso di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dagli studi professionali, nonché gli aumenti derivanti da scatti d'anzianità, non possono essere assorbiti.
Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore.
Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti d'anzianità erogati dagli studi professionali indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale possono essere assorbiti in tutto o in parte in caso di aumento di tabella solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all'atto della concessione.
Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei 6 mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto.
La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare da apposito prospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto nonché tutte le ritenute effettuate.
Il prospetto paga deve recare la firma e il timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Art. 87 - Determinazione della paga oraria
La retribuzione giornaliera a tutti gli effetti contrattuali e il computo dell'indennità sostitutiva delle ferie, si ottiene dividendo per 26 la retribuzione stessa.
Il quoziente per la determinazione della paga oraria viene convenzionalmente fissato in 170.
Quando si debba determinare la retribuzione spettante per frazione di mese (inizio o cessazione del lavoro nel corso del mese o assenza retribuita), si procede alla corresponsione delle quote giornaliere (ventiseiesimi) corrispondente alle presenze effettive.
Le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
Titolo XXII - Mensilità supplementari
Art. 88 - Tredicesima mensilità
In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno gli studi professionali dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari a 1 mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso lo studio professionale.
Dall'ammontare della 13ª mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.
Per i periodi d'assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al precedente art. 76 del presente contratto la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore del lavoro la 13ª mensilità limitatamente alla aliquota corrispondente al 20% della retribuzione.
In coincidenza con il periodo delle ferie e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno verrà corrisposto a tutti i lavoratori un premio ferie di pari importo a 1 mensilità della retribuzione globale mensile di fatto in atto allo stesso 30 giugno. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno e in tutti gli altri casi valgono le disposizioni del precedente articolo. La data di riferimento per la maturazione del premio ferie nella misura di cui al comma precedente decorre dall'1-7-1992.
Non hanno diritto al premio ferie tutti i lavoratori che alla data dell'entrata in vigore del presente contratto già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la 13ª, di importo almeno pari a quello del premio ferie di cui sopra; ove la parte di mensilità eccedente non raggiunga l'intero importo del premio ferie di cui sopra, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l'ammontare del premio stesso e l'importo in atto percepito.
Non sono assorbibili nel premio ferie le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.
Titolo XXIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Ai sensi dell'art. 2119 c.c. ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata r.r. Nel caso di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 c.c. la comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata r.r.
Art. 91 - Licenziamento simulato
Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso lo stesso studio professionale deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.
Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario - se la nuova assunzione viene effettuata entro 1 mese dal licenziamento.
Art. 92 - Licenziamento della lavoratrice a causa di matrimonio
Ai sensi dell'art. 1, Legge 9-1-1963 n. 7, è nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa di matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di 1 anno dalla celebrazione stessa.
Il datore di lavoro ha la facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lett. a), b), c), comma 3, art. 2, Legge 30-12-1971 n. 1204, e cioè:
licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dello studio professionale, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine previsto dal contratto.
Art. 93 - Dimissioni della lavoratrice per contrarre matrimonio
In conformità della norma contenuta nel comma 4, art. 1, Legge 9-1-1963 n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta di pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la celebrazione e la scadenza di 1 anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultano confermate entro 1 mese all'ufficio del lavoro.
La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto, sempre che abbia compiuto il periodo di prova, all'intero TFR previsto dall'art. 96 del presente contratto con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 94, e confermate, a pena di nullità all'ufficio del Lavoro, entro il termine di 1 mese.
Art. 94 - Termini di preavviso
I termini di preavviso sono i seguenti:
Livelli | giorni di preavviso | |
fino a 5 anni d'anzianità | oltre i 5 anni d'anzianità | |
1º | 90 | 120 |
2º | 60 | 90 |
3º | 30 | 40 |
4º Super | 20 | 30 |
4º | 20 | 30 |
5º | 15 | 20 |
I termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1º o dal 16º giorno di ciascun mese.
Art. 95 - Indennità in caso di mancato preavviso
Ai sensi del comma 2, art. 2118 c.c., in caso di mancato preavviso, la parte inadempiente dovrà corrispondere all'altra un'indennità equivalente all'importo della retribuzione globale di fatto corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente comprensiva dei ratei di 13ª mensilità e premio ferie.
Su richiesta del lavoratore dimissionario il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo d'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 96 - Trattamento di fine rapporto
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore compete il TFR previsto dalla Legge 29-5-1982 n. 297. La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al comma 1 del novellato art. 2120 c.c. è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:
- paga base tabellare conglobata come da CCNL 10-12-1992;
- eventuali scatti d'anzianità di cui all'art. 83 del presente contratto;
- assegni "ad personam";
- aumenti di merito e/o superminimi;
- 13ª mensilità e premio ferie.
Titolo XXIV - Norme disciplinari
Art. 97 - Disciplina aziendale
Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto d'ufficio, di usare modi cortesi e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente i materiali e le attrezzature affidategli.
Art. 98 - Diritti e doveri dei lavoratori
È vietato al personale ritornare nei locali dello studio e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione del titolare. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazioni di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di 1 ora al giorno e senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Non sono ammesse tolleranze nell'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta pari all'importo delle spettanze corrispondenti al ritardo, maggiorato di una multa pari all'ammontare della trattenuta.
La trattenuta dovrà figurare sul prospetto paga. In caso di recidiva nel ritardo per la 3ª volta nell'anno solare, il datore di lavoro potrà raddoppiare l'importo della multa.
Persistendo il lavoratore nei ritardi potranno essere adottati provvedimenti disciplinari più severi e, dopo formale diffida per iscritto anche quello della risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.
Art. 100 - Comunicazione del mutamento di dimora
È dovere del personale di comunicare immediatamente allo studio ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi.
Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dallo studio per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le vigenti leggi e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con idonea comunicazione.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 60 del presente contratto sulle assenze ingiustificate e dall'art. 99 del presente contratto per i ritardi, l'inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore di retribuzione;
4) sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di Legge (licenziamento in tronco).
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto (licenziamento in tronco) si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di fedeltà verso lo studio in armonia con le norme di cui all'art. 2105 c.c., e cioè l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio, nonché nei casi previsti dall'art. 60, dai commi 1 e 2 dell'art. 97 e dal comma 3 dell'art. 99 del presente contratto e in quelli di cui all'art. 2119 c.c.
Art. 102 - Procedimento penale a carico del lavoratore
Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di procedimento penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dalla paga e da ogni altro emolumento e compenso fino al giudicato definitivo.
In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore abbia ottenuto la libertà provvisoria, il datore di lavoro ha facoltà di sospenderlo dal servizio e dalla paga e da ogni altro emolumento di compenso.
Salva l'ipotesi di cui al successivo comma, dopo il giudicato definitivo, il datore di lavoro deciderà sull'eventuale riammissione in servizio, fermo restando che comunque il periodo di sospensione non sarà computato agli effetti dell'anzianità del lavoratore. Nell'ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione con formula piena il lavoratore ha diritto in ogni caso alla riammissione in servizio.
In caso di condanna per delitto non colposo fuori dallo studio al lavoratore che non sia riammesso in servizio spetterà il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni.
Il rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolta di pieno diritto e con gli effetti del licenziamento in tronco, qualora la condanna risulti motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.
Titolo XXV - Divise e attrezzi
Art. 103 - Abiti ed utensili di lavoro
Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico- sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione del lavoro.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, gli indumenti, le divise, attrezzi e strumenti in dotazione dovranno essere restituiti al datore di lavoro, mentre in caso di smarrimento, il prestatore d'opera è tenuto alla sostituzione o al rimborso.
Gli strumenti di lavoro devono essere conservati con cura dai dipendenti.
Titolo XXVI - Condizioni di miglior favore
Art. 104 - Clausola contrattuale
Sono fatte salve, in ogni caso e per tutti gli istituti contrattuali, le condizioni di miglior favore di fatto acquisite dal singolo lavoratore, qualunque sia il titolo da cui le stesse derivano.
Titolo XXVII - Decorrenza e durata del contratto
Art. 105 - Scadenza e disdetta contrattuale
Il presente contratto entra in vigore dall'1-10-1995, salvo le diverse decorrenze espressamente previste, e scadrà il 30-9-1999.
Ove non ne sia data regolare disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata a.r. almeno 4 mesi prima della scadenza, il presente contratto si intende tacitamente rinnovato per 1 anno, e così di anno in anno.
Le parti si impegnano ad incontrarsi 3 mesi prima della scadenza, in sede sindacale, per un esame dell'intera materia contrattuale e avviare la trattativa di rinnovo contrattuale.
Titolo XXVIII - Archivio contratti
Art. 106 - Impegno delle parti
In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull'organizzazione dell'archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell'art. 17, Legge n. 936/86, le parti contraenti il presente CCNL si impegnano ad inviare al CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro), Archivio Contratti, via David Lubin 2, Roma.
Aderendo a quanto previsto al Titolo III, artt. 7 e 8 (Funzionamento delle Relazioni Sindacali Contributi e Procedure) del CCNL per i lavoratori dipendenti degli studi professionali, aderenti alla CIPA CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI PROFESSIONISTI E ARTISTI del 19-12-1996, i sottoscritti firmatari del presente modulo si impegnano, per la parte rispettiva spettanza, a contribuire al finanziamento per il funzionamento delle relazioni sindacali attraverso versamento delle quote annue denominate CO.AS.CO. PROFESSIONISTI E ARTISTI, alle scadenze e con le modalità previste dal CCNL.
STUDIO _________________________
Professione ____________________ aderente a: _____________________________
Indirizzo _________________________ Cap __________ Comune _______________________ Provincia __________________
Firma del titolare dello studio ________________________________
DIPENDENTI
COGNOME | NOME | FIRMA |
________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
Allegato 2A - Delega per trattenuta sindacale
All'Organizzazione Sindacale Il sottoscritto _______________________________________________
Qualifica ________________________________ livello _______________________
Studio professionale ___________________________________________________
Via ________________________________________________________________
Via (ind. privato) ______________________________________________________
Comune _____________________________________________________________
Tel. _______________
Il sottoscritto delega codesta Amministrazione dello Studio a trattenere sulla retribuzione lorda la percentuale dell'1% per 14 mensilità, quale contributo associativo da versarsi alla _________________________________
La presente delega ha validità annuale per cui, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, l'Amministrazione dello Studio provvederà a trattenere in unica soluzione le quote restanti sulla indennità di fine rapporto. La delega s'intende tacitamente rinnovata qualora, nel mese di dicembre di ciascun anno, non venga data formale disdetta all'Amministrazione dello Studio e all'Organizzazione Sindacale.
Data ________________________________
Firma ________________________________
- FILCAMS-CGIL di _________________
- FISASCAT-CISL di _________________
- UILTUCS-UIL di _________________
Allegato 2B - Delega per contributo associativo
All'Amministrazione dello Studio Il sottoscritto _______________________________________________
Qualifica _________________________________ livello ____________
Studio Professionale ___________________________________________
Il sottoscritto delega codesta Amministrazione dello Studio a trattenere sulla retribuzione lorda la percentuale dell'1% per 14 mensilità, quale contributo associativo dal versarsi alla _________________________________
La presente delega ha validità annuale per cui, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, l'Amministrazione dello Studio provvederà a trattenere in unica soluzione le quote restanti sul indennità di fine rapporto. La delega s'intende tacitamente rinnova qualora, nel mese di dicembre di ciascun anno, non venga data formale disdetta alla Amministrazione dello Studio e all'Organizzazione Sindacale.
Data ________________________________ Firma ________________________________
- FILCAMS-CGIL di _________________
- FISASCAT-CISL di _________________
- UILTUCS-UIL di _________________