CCNL in vigore
SPETTACOLO E SPORT - COOPERATIVE (Confsal / Confprof)
Testo consolidato del CCNL 27/04/2015
per i soci lavoratori e i dipendenti delle imprese esercenti attività nel settore artistico, informativo, sport e spettacolo, svolte anche in forma cooperativa
Decorrenza: 01/04/2015
Scadenza: 31/03/2018
L'anno 2015 il giorno 27 del mese di Aprile
TRA
UNIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI Rappresentata da Massimo Ivone - Vice Presidente
CONFIMPRESEITALIA rappresentata dal Presidente Guido D'Amico
E
FESICA CONFSAL rappresentata dal Segretario Generale Sig. Bruno Mariani
CONFSAL FISALS rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Filippo Palmeri
Con l'assistenza della Confsal rappresentata dal Segretario Generale Marco Paolo Nigi
Si è stipulato il rinnovo del
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I SOCI LAVORATORI E I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ' NEL SETTORE ARTISTICO, INFORMATIVO, SPORT E SPETTACOLO, SVOLTE ANCHE IN FORMA COOPERATIVA.
TITOLO I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia parziale che pieno, posti in essere dalle cooperative, imprese, loro consorzi e società di servizio alle imprese e cooperative ed ai consorzi del settore e studi professionali o società tra professionisti del settore spettacolo e sport, anche in forma cooperativa, che svolgono attività principali ed ausiliarie attraverso le seguenti figure professionali:
(1) artisti lirici;
(2) cantanti di musica Leggera;
(3) coristi;
(4) vocalisti;
(5) suggeritori del coro;
(6) maestri del coro;
(7) assistenti e aiuti del coro;
(8) attori di prosa;
(9) allievi attori;
(10) mimi;
(11) attori cinematografici o di audiovisivi;
(12) attori di doppiaggio;
(13) attori di Operetta, rivista, fotoromanzi, varietà e attrazioni;
(14) imitatori;
(15) contorsionisti;
(16) artisti del circo;
(17) marionettisti e burattinai;
(18) acrobati e stuntman;
(19) ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori;
(20) suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
(21) generici e figuranti;
(22) presentatori;
(23) disc-jockey;
(24) animatori in strutture turistiche e di spettacolo;
(25) hostess;
(26) body-guard;
(27) registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
(28) aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
(29) casting director,
(30) sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
(31) soggettisti;
(32) dialogisti;
(33) adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi;
(34) direttori della fotografia;
(35) light designer;
(36) direttori di produzione;
(37) ispettori di produzione;
(38) segretari di produzione;
(39) responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva;
(40) segretari di edizione;
(41) cassieri di produzione;
(42) organizzatori generali;
(43) amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva;
(44) direttori di scena;
(45) direttori di doppiaggio;
(46) assistenti di scena e di doppiaggio;
(47) location manager;
(48) compositori;
(49) direttori d'orchestra;
(50) sostituti direttori d'orchestra;
(51) maestri collaboratori;
(52) maestri di banda;
(53) professori d'orchestra;
(54) consulenti assistenti musicali;
(55) concertisti e solisti;
(56) orchestrali anche di musica Leggera;
(57) bandisti;
(58) coreografi e assistenti coreografi;
(59) ballerini e tersi corei;
(60) figuranti lirici;
(61) cubisti;
(62) spogliarellisti;
(63) figuranti di sala;
(64) indossatori;
(65) fotomodelli;
(66) amministratori di formazioni artistiche;
(67) organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali;
(68) tecnici del montaggio e del suono;
(69) documentaristi audiovisivi;
(70) tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi;
(71 ) tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
(72) sound designer;
(73) tecnici addetti agli effetti speciali;
(74) maestri d'armi;
(75) operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;
(76) aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;
(77) video-assist;
(78) fotografi di scena;
(79) maestranze cinematografiche; teatrali o di imprese audiovisive (macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri, pittori, decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati per produzione, gruppisti);
(80) scenografi;
(81) story board assist;
(82) bozzettista;
(83) creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati;
(84) architetti;
(85) arredatori;
(86) costumisti, modisti e figurinisti teatrali, cinematografici e di audiovisivi;
(87) sarti;
(88) truccatori;
(89) parrucchieri;
(90) lavoratori autonomi esercenti attività musicali.
(91) responsabile sportivo tecnico-specialistico ;
(92) responsabile di: servizio/ufficio tecnico, amministrativo, commerciale;
(93) responsabile di: marketing, pubbliche relazioni, sviluppo organizzativo;
(94) istruttore/allenatore;
(95) green keeper;
(96) capo officina;
(97) capo di reparto o settore;
(98) contabile con mansioni di concetto;
(99) segretario di direzione;
(100) massofisiokinesiterapista;
(101) capo scuderia;
(102) dietista;
(103) personale paramedico;
(104) steno-dattilografo in lingue estere;
(105) operaio specializzato;
(106) assistente istruttore/allenatore;
(107) magazziniere;
(108) bagnino;
(109) infermiere;
(110) hostess;
(111) cassiere;
(112) estetista;
(113) conducente di automezzi;
(114) addetto al desk;
(115) caddie master;
(116) addetto alla manutenzione dei giardini e/o dei campi sportivi;
(117) addetto ai galleggianti;
(118) addetto alla manutenzione delle piscine;
(119) receptionist;
(120) fatturista;
(121) archivista, protocollista;
(122) schedarista;
(123) addetto al controllo e alla verifica delle merci;
(124) addetto al centralino telefonico;
(125) conducente di autovetture;
(126) addetto alle caldaie;
(127) guardarobiere;
(128) assistente e/o addetto di spogliatoio;
(129) caddie;
(130) addetto ai campi;
(131) addetto al carico ed allo scarico;
(132) addetto agli ingressi;
(133) addetto ai servizi per bagnanti;
(134) portiere;
(135) usciere;
(136) conducente di motobarca;
(137) conducente di motofurgone;
(138) fattorino;
(139) portapacchi con o senza facoltà di esazione;
(140) custode anche di magazzino;
(141) addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici;
(142) rigger ( Head rigger, Fly rigger, Ground Rigger )
(143) back liner;
(144) p.a. man;
(145) attrezzista;
(146) tecnico audio, luci;
(147) ingegnere v. dosk;
(148) addetto alle scuderie
TITOLO II - Livelli di contrattazione nazionale, territoriale o aziendale
Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
A. contrattazione di I livello: contratto nazionale di settore;
B. contrattazione di II livello: contratto integrativo territoriale o aziendale.
C. contrattazione individuale.
Concordano inoltre che i livelli di contrattazione non possono essere superiori a quelli sopra indicati e che, l'eventuale contrattazione integrativa, può essere solo migliorativa.
La contrattazione collettiva di l° livello vuole riconoscere a tutte le Cooperative, imprese e studi professionali o società tra professionisti un costo certo in tutto il territorio nazionale al fine di consentire di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, stabilito in egual misura nel territorio nazionale.
Il presente CCNL ha vigenza triennale sia per la parte normativa che per la parte economica. Per la dinamica degli effetti economici dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, le parti hanno individuato l'indicatore della crescita dei prezzi al consumo per il triennio, in sostituzione del tasso di inflazione programmata, in un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell'IPCA (l'indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. L'indice previsionale sarà elaborato da un soggetto terzo di riconosciuta autorevolezza ed affidabilità sulla base di una specifica lettera di incarico. Lo stesso soggetto procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l'inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati.
La verifica circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata dal Comitato paritetico costituito a livello interconfederale. Il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro in termini di variazione dei minimi. In sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria le parti stipulanti applicheranno il nuovo indice previsionale ad un valore retributivo medio assunto quale base di computo composto dai minimi tabellari, dal valore degli aumenti periodici di anzianità considerata l'anzianità media di settore e dalle altre eventuali indennità in cifra fissa stabilite dallo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. Per il rinnovo del presente CCNL è necessario che una delle Parti dia, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, la disdetta presentando le proposte per un nuovo CCNL per consentire l'apertura delle trattative.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data della scadenza, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominata: "indennità di vacanza contrattuale". L'importo di tale indennità sarà pari al 30% (trenta %) del tasso di inflazione programmato, applicato al minimo tabellare.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detta indennità sarà pari al 50% (cinquanta per certo) dell'inflazione programmata sempre calcolata sul minimo tabellare. Dalla data di decorrenza di rinnovo del CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere conrisposta. In sede di rinnovo del presente CCNL verranno contrattate le modalità per la compensazione delle eventuali differenze retributive per tutto il periodo di vacanza contrattuale. Alla contrattazione collettiva nazionale è demandato di provvedere oltre le materie specifiche anche sulle seguenti materie specificatamente individuate.
Art. 4 - Commissione Paritetica Nazionale
Le parti intendono costituire Commissioni Paritetiche Nazionali (una ogni parte datoriale firmataria) che si riunisce almeno una volta all'anno per le verifiche dell'andamento del settore con particolare attenzione alle seguenti tematiche:
a) Apprendistato, formazione, pari opportunità;
b) Evoluzione del mercato e del lavoro;
c) Ristrutturazione, ammodernamento e nuove tecnologie;
d) Verifiche e modifiche contrattuali;
e) Verifica e ricerca delle soluzioni delle problematiche sorte a livello territoriale.
La Commissione Paritetica Nazionale è composta da 6 rappresentanti delle associazioni delle cooperative e delle imprese e da 6 rappresentanti delle OO.SS dei lavoratori firmatarie del presente CCNL.
Art. 5 - Procedure del negoziato contrattuale
Ai sensi del Protocollo 23/7/1993, (accordo interconfederale sulla politica dei redditi) e successive modificazioni, le parti per i rispettivi livelli di competenza si atterranno alle procedure di seguito indicate, ritenute funzionali alla tempestiva conclusione delle vertenze e all'intento di prevenire il conflitto ed evitare carenze contrattuali.
Art. 6 - Rinnovo del contratto nazionale
1. Le Organizzazioni Sindacali si impegnano a presentare la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.
2. Le Organizzazioni Sindacali si impegnano ad iniziare le trattative entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della piattaforma. In occasione del primo incontro oltre alla illustrazione dei contenuti della piattaforma tra le delegazioni trattanti si definirà il percorso del negoziato.
3. Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
4. Le parti si danno atto che in assenza di accordo, dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, un elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale". L'importo di tale elemento sarà pari al trenta % del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi, sempre in assenza di accordo, detto importo sarà pari al cinquanta % della inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
5. La violazione della norma di cui al comma 3 della presente lettera A) comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.
6. L'indennità di vacanza contrattuale, eventualmente erogata, cesserà dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto.
Art. 7 - Osservatorio Nazionale
L'Osservatorio Nazionale è lo strumento per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale. A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa e, in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti d'inserimento ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione;
e) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti d'inserimento;
f) svolge le funzioni funzionali all'esecuzione delle disposizioni previste dal Titolo IV, art. 6 (contratto d'inserimento), dal Titolo V, art. 7 (apprendistato) e dal Titolo Vili, art. 13 (lavoro a tempo determinato).
g) effettua l'attività di conciliazione delle controversie di lavoro, in coerenza a quanto previsto dall'art 411 C.p.c. e deposita i relativi verbali presso la DPL competente per territorio, in base alla sede del datore di lavoro. Per il suo funzionamento, si rinvia al regolamento di attuazione.
Art. 8 - Commissione Paritetica Regionale
La Commissione Paritetica Regionale, con sede presso la sede dei rappresentanti regionali delle associazioni delle cooperative, delle imprese e studi professionali o società tra professionisti anche in forma cooperativa firmatarie del presente CCNL, interviene per risolvere tutte le problematiche sorte a livello regionale.
La Commissione Paritetica Regionale viene attivata a seguito di richiesta effettuata con lettera A/R e la Commissione dovrà esaminarla nonché redigere e sottoscrivere il verbale. In caso di mancato accordo deve intervenire la commissione nazionale per un secondo tentativo di conciliazione.
Art. 9 - Osservatorio Territoriale
EBIL - Ente Bilaterale Nazionale Imprese e Lavoratori ,può istituire un proprio Osservatorio Territoriale che svolge, a livello locale,
le medesime funzioni dell'Osservatorio Nazionale realizzando una fase d'esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio. A tal fine, l'Osservatorio Territoriale:
a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste al punto 2 dell'art. 42, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della L.
n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, comma 4, della L. 22 luglio 1961, n. 628;
b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale;
c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro.
L'Ente Bilaterale nazionale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti. In particolare:
- svolgono le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
- svolgono attraverso apposite Commissioni Paritetiche Bilaterali, composte da almeno 6 rappresentanti delle associazioni delle cooperative, delle imprese e studi professionali o società tra professionisti anche in forma cooperativa e da 6 rappresentanti delle OO.SS firmatarie del presente CCNL. tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti d'inserimento, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente, nonché la certificazione dei contratti di lavoro atipici.
- Svolgono funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, della L. n. 196/97 e del D. M. 25 marzo 1998, n. 142. d Svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di Legge in materia.
- Svolge le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia.
CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO
La contrattazione collettiva territoriale e o aziendale sarà svolta, dalle parti firmatarie di presente contratto, a livello di azienda oppure a livello territoriale avendo definito tra le parti il territorio d'applicazione. Essa non può di norma modificare normative e o salari concordati a livello nazionale in pejus fatto salvo eventuali accordi di crisi e di ristrutturazione e di salvaguardia occupazionale.
Essa sarà sostanzialmente rivolta di norma alle seguenti problematiche:
a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che, può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno, accordi particolari sulla gestione del part-time, sul lavoro a chiamata, sui contratti a termine, sulla gestione innovativa della banca ore e quanto necessario per un'organizzazione dell'orario che, nel rispetto delle leggi consenta la flessibilità in modo da rispondere alle esigenze della committenza e del lavoratore.
b) determinazione di un elemento economico legato alla produttività, alle condizioni di lavoro ed alla qualità. Tale elemento può avere definizione aziendale o territoriale e sarà modulato in base all'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti nella regione o nella provincia o nell'azienda nonché del costo della vita, tramite le risultanze di indicatori nazionali o regionali o provinciali o aziendali;
c) costituzione nell'ambito dell'EBIL, di un organismo regionale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione della Legge 81/08 e succ. mod. in materia di sicurezza sul posto di lavoro, fermo restando la condizione che nelle aziende in cui la dimensione lo consenta, sia d'obbligo avere un sistema di sicurezza interno;
d) realizzazione di un incontro, a livello regionale o provinciale o aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per l'approvazione dei contratti di inserimento o reinserimento per realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, nel rispetto di quanto previsto all'art. 55 comma 2 del DLgs. n. 276/03;
e) attuazione della disciplina della formazione professionale;
f) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione di secondo livello dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
Nell'arco di vigenza del presente CCNL potrà verificarsi una sola fase negoziale a livello regionale o provinciale o aziendale, da svolgersi conformemente alla seguente procedura:
- la richiesta di stipula della contrattazione territoriale deve essere presentata dopo almeno un mese dal deposito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del presente CCNL.
- le parti non assumeranno iniziative unilaterali ne procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste ed il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dall'apertura delle trattative.
A metà della vigenza contrattuale sarà avviata una contrattazione aziendale e o territoriale per concordare un meccanismo di valutazione del premio di risultato, in coerenza con una politica retributiva, volta a migliorare il risultato netto del salario erogato ai dipendenti ed in armonia con la riduzione del costo del lavoro aziendale, ed in attuazione della relativa normativa di vantaggio.
TITOLO III - Diritti Sindacali e di Associazione
Le parti riconoscono che ciascun socio e lavoratore dipendente potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali nei limiti di 10 (dieci) ore, a titolo di diritto d'assemblea, che saranno richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL. I soci e i lavoratori dipendenti per le ore di permesso di cui sopra riceveranno un rimborso pari alla retribuzione delle ore di permesso usufruito.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all'inizio od alla fine dello stesso. Salvo che non comportino disservizio nei confronti dei committenti, in tal caso le assemblee saranno svolte fuori orario di lavoro e retribuite come sopra. L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell'azienda, ma in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e dipendenti.
In applicazione della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, possono designare rappresentanti sindacali nel numero di:
- N. 1 (uno) rappresentante sindacale nelle realtà con più di 15(quindici) e fino a 100 (cento) soci lavoratori e dipendenti,
- N. 3 (tre) rappresentanti sindacali da 101 (centouno) a 300 (trecento) soci lavoratori e dipendenti
- oltre questa soglia e per ogni 300 (trecento) addetti possono designare 3 (tre) rappresentanti sindacali.
La rappresentanza del sindacato sarà definita in sede aziendale o territoriale, ai dirigenti delle rappresentanze sindacali saranno concessi permessi retribuiti per le loro funzioni, nel numero di otto ore mensili.
I dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto usufruiranno di una serie di permessi retribuiti, nel limite complessivo di 8 (otto) ore annue per ciascun dipendente.
I permessi sindacali dovranno essere richiesti per iscritto, con almeno 2 (due) giorni in anticipo dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
Per i soci e lavoratori dipendenti chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segreteria o dirigenti nazionali dei lavoratori, oppure a ricoprire cariche pubbliche elettive, si fa riferimento all'art. 31 della Legge 300/1970.
Per quanto riguarda i contributi sindacali, in ogni caso è assicurato alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL il servizio gratuito di riscossione e versamento delle quote sindacali. La
ripartizione avverrà nel seguente modo come da delega firmata dal socio lavoratore e dipendente.
TITOLO IV - Decorrenza - Durata
II presente CCNL decorre dal 01 aprile 2015 e scadrà il 31 marzo 2018.
TITOLO V - Esclusività di stampa - Distribuzione contratti
Art. 17 - Esclusività di stampa
Il presente CCNL conforme all'originale, è stato edito dalle Parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia, fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
Art. 18 - Distribuzione contratti
)
In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di Legge, le Parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed agli Enti Previdenziali ed Assistenziali interessati. Le Aziende sono tenute a distribuire il testo contrattuale nei modi e nei termini che saranno concordati a livello territoriale. Le imprese e cooperative sono tenute a recepire nei loro regolamenti, il presente contratto e la contrattazione aziendale o territoriale.
TITOLO VI - Mobilità e mercato del lavoro
Ferma restando la possibilità di utilizzare, in rapporto alle differenti esigenze delle Azienda, degli strumenti idonei di Legge e i contratti di solidarietà (Legge 23.7. 1991, n. 223 e Legge 19 .7.1993, n. 238 e successivi interventi), in via sperimentale e per tutta la durata di vigenza del presente CCNL, le Parti convengono che, a fronte di casi di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale che determinano esuberi occupazionali, si debbano concordare di volta in volta, tra le parti stipulanti il presente CCNL, le iniziative, che tendano a diminuire per quanto possibile, le conseguenze sociali di minore impiego della forza lavoro.
Le Parti altresì, si impegnano a ricercare congiuntamente con specifici accordi negoziali, soluzioni capaci di:
a) definire la stima dei fabbisogni di mano d'opera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca, la disponibilità di lavoro extra e di surroga;
b) promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti di lavoro;
c) realizzare incontri con le istituzioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore.
L'impresa per soddisfare un interesse proprio, può inviare alle dipendenze di un soggetto terzo uno o più lavoratori per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Requisiti di legittimità:
a) temporaneità;
b) sussistenza di un interesse al distacco in capo all'azienda o cooperativa distaccante che deve essere: specifico, rilevante, concreto e persistente per tutto il periodo in cui il distacco è disposto ed in adempimento dell'unico e originario rapporto di lavoro che prosegue con il distaccante.
c) Esso non può mai concretizzarsi in un mero interesse al corrispettivo per la fornitura di lavoro altrui in quanto in caso contrario diventerebbe somministrazione di lavoro.
È demandata alla contrattazione aziendale la pratica attuazione di questo Istituto.
Le parti concordano che il continuo turnover degli appalti, la loro limitata durata, la loro occasionalità e stagionalità nella gestione tipica della politica aziendale sia a livello generale che locale, fa si che i licenziamenti collettivi, per perdite d'appalto vanno annoverati nella casistica dei licenziamenti individuali e plurimi per giustificato motivo oggettivo, di cui ali. art. 4 della Legge 223/1991.
Infatti la perdita di un appalto può comportare una diminuzione del lavoro che spesso è compensato da altre acquisizioni contemporanee o successive, che non hanno come conseguenza una riduzione o una trasformazione dell'attività o del lavoro, proprie delle procedure della 223/1991.
Ciò nonostante le parti ritengono indispensabile concordare delle norme utili alla tutela dell'occupazione e dei diritti dei lavoratori. A questo fine ritengono che:
a) i contratti di appalto anche con scadenza definita, debbano contenere un periodo di preavviso da comunicarsi con lettera raccomandata all'appaltatore almeno 120 gg prima della scadenza.
b) la società committente darà comunicazione alle OO.SS firmatarie del presente accordo, comunicazione del fine appalto 30gg prima del suo termine
c) su richiesta dell'OO.SS, l'azienda committente in uno specifico incontro, darà informazione sulle problematiche relative al subentro con particolare riguardo alla gestione dell'appalto.
In questa sede l'azienda committente si attiverà nei confronti dell'impresa subentrante affinché quest'ultima, nel rispetto della propria autonomia imprenditoriale e a parità di condizioni, dia preferenza ai lavoratori della gestione uscente
d) la società che ha perso l'appalto almeno 30gg prima della scadenza dell'appalto dovrà comunicare alle R.S.A. o in loro assenza alle OO.SS provinciali, la fine dell'appalto, indicando la propria impossibilità a mantenere occupati in altri appalti, i lavoratori impegnati nell'appalto concluso. Tale comunicazione è considerata apertura della procedura per i licenziamenti individuali e plurimi per giustificato motivo oggettivo. La società che ha perso l'appalto, dovrà allegare inoltre l'elenco dei lavoratori con un'anzianità superiore ad un mese in detto appalto, la loro qualifica, la loro retribuzione e l'orario;
e) le RSA o in loro assenza alle OO.SS provinciali, dovranno entro 7 gg dal ricevimento di detta comunicazione stabilire un incontro per redigere l'eventuale accordo , entro e non oltre 15gg dalla data di apertura della procedura. Dopo tale data l'azienda potrà procedere al licenziamento individuale e plurimo per giustificato motivo oggettivo
TITOLO VII - Classificazione del Personale
Livello quadro
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione degli obbiettivi della impresa, con mansioni che comportano elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori / lavoratrici , ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori
I LIVELLO
Appartengono a questo livello:
i soci ed i lavoratori che, in regime di autonomia e discrezionalità, siano delegati a ricoprire, con poteri decisionali, tutti gli incarichi, inerenti l'attività dell'azienda, finalizzati alla realizzazione dei progetti e degli obiettivi stabiliti (impiegati con funzioni direttive, tecnico-specialistico di settore). A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo : i tour manager, direttori di produzione, ispettori di produzione, responsabili specializzati di edizione di produzione cinematografica e televisiva; direttori specializzati di scena e di doppiaggio; architetti e arredatori di scena specializzati; Direttore musicale di palcoscenico; Location manager; Casting direct