S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 27/04/2015
SPETTACOLO E SPORT - COOPERATIVE (Confsal / Confprof)
Testo consolidato del CCNL 27/04/2015
per i soci lavoratori e i dipendenti delle imprese esercenti attività nel settore artistico, informativo, sport e spettacolo, svolte anche in forma cooperativa
Decorrenza: 01/04/2015
Scadenza: 31/03/2018
L'anno 2015 il giorno 27 del mese di Aprile
TRA
UNIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI Rappresentata da Massimo Ivone - Vice Presidente
CONFIMPRESEITALIA rappresentata dal Presidente Guido D'Amico
E
FESICA CONFSAL rappresentata dal Segretario Generale Sig. Bruno Mariani
CONFSAL FISALS rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Filippo Palmeri
Con l'assistenza della Confsal rappresentata dal Segretario Generale Marco Paolo Nigi
Si è stipulato il rinnovo del
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I SOCI LAVORATORI E I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ' NEL SETTORE ARTISTICO, INFORMATIVO, SPORT E SPETTACOLO, SVOLTE ANCHE IN FORMA COOPERATIVA.
TITOLO I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia parziale che pieno, posti in essere dalle cooperative, imprese, loro consorzi e società di servizio alle imprese e cooperative ed ai consorzi del settore e studi professionali o società tra professionisti del settore spettacolo e sport, anche in forma cooperativa, che svolgono attività principali ed ausiliarie attraverso le seguenti figure professionali:
(1) artisti lirici;
(2) cantanti di musica Leggera;
(3) coristi;
(4) vocalisti;
(5) suggeritori del coro;
(6) maestri del coro;
(7) assistenti e aiuti del coro;
(8) attori di prosa;
(9) allievi attori;
(10) mimi;
(11) attori cinematografici o di audiovisivi;
(12) attori di doppiaggio;
(13) attori di Operetta, rivista, fotoromanzi, varietà e attrazioni;
(14) imitatori;
(15) contorsionisti;
(16) artisti del circo;
(17) marionettisti e burattinai;
(18) acrobati e stuntman;
(19) ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori;
(20) suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
(21) generici e figuranti;
(22) presentatori;
(23) disc-jockey;
(24) animatori in strutture turistiche e di spettacolo;
(25) hostess;
(26) body-guard;
(27) registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
(28) aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
(29) casting director,
(30) sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
(31) soggettisti;
(32) dialogisti;
(33) adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi;
(34) direttori della fotografia;
(35) light designer;
(36) direttori di produzione;
(37) ispettori di produzione;
(38) segretari di produzione;
(39) responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva;
(40) segretari di edizione;
(41) cassieri di produzione;
(42) organizzatori generali;
(43) amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva;
(44) direttori di scena;
(45) direttori di doppiaggio;
(46) assistenti di scena e di doppiaggio;
(47) location manager;
(48) compositori;
(49) direttori d'orchestra;
(50) sostituti direttori d'orchestra;
(51) maestri collaboratori;
(52) maestri di banda;
(53) professori d'orchestra;
(54) consulenti assistenti musicali;
(55) concertisti e solisti;
(56) orchestrali anche di musica Leggera;
(57) bandisti;
(58) coreografi e assistenti coreografi;
(59) ballerini e tersi corei;
(60) figuranti lirici;
(61) cubisti;
(62) spogliarellisti;
(63) figuranti di sala;
(64) indossatori;
(65) fotomodelli;
(66) amministratori di formazioni artistiche;
(67) organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali;
(68) tecnici del montaggio e del suono;
(69) documentaristi audiovisivi;
(70) tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi;
(71 ) tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
(72) sound designer;
(73) tecnici addetti agli effetti speciali;
(74) maestri d'armi;
(75) operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;
(76) aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;
(77) video-assist;
(78) fotografi di scena;
(79) maestranze cinematografiche; teatrali o di imprese audiovisive (macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri, pittori, decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati per produzione, gruppisti);
(80) scenografi;
(81) story board assist;
(82) bozzettista;
(83) creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati;
(84) architetti;
(85) arredatori;
(86) costumisti, modisti e figurinisti teatrali, cinematografici e di audiovisivi;
(87) sarti;
(88) truccatori;
(89) parrucchieri;
(90) lavoratori autonomi esercenti attività musicali.
(91) responsabile sportivo tecnico-specialistico ;
(92) responsabile di: servizio/ufficio tecnico, amministrativo, commerciale;
(93) responsabile di: marketing, pubbliche relazioni, sviluppo organizzativo;
(94) istruttore/allenatore;
(95) green keeper;
(96) capo officina;
(97) capo di reparto o settore;
(98) contabile con mansioni di concetto;
(99) segretario di direzione;
(100) massofisiokinesiterapista;
(101) capo scuderia;
(102) dietista;
(103) personale paramedico;
(104) steno-dattilografo in lingue estere;
(105) operaio specializzato;
(106) assistente istruttore/allenatore;
(107) magazziniere;
(108) bagnino;
(109) infermiere;
(110) hostess;
(111) cassiere;
(112) estetista;
(113) conducente di automezzi;
(114) addetto al desk;
(115) caddie master;
(116) addetto alla manutenzione dei giardini e/o dei campi sportivi;
(117) addetto ai galleggianti;
(118) addetto alla manutenzione delle piscine;
(119) receptionist;
(120) fatturista;
(121) archivista, protocollista;
(122) schedarista;
(123) addetto al controllo e alla verifica delle merci;
(124) addetto al centralino telefonico;
(125) conducente di autovetture;
(126) addetto alle caldaie;
(127) guardarobiere;
(128) assistente e/o addetto di spogliatoio;
(129) caddie;
(130) addetto ai campi;
(131) addetto al carico ed allo scarico;
(132) addetto agli ingressi;
(133) addetto ai servizi per bagnanti;
(134) portiere;
(135) usciere;
(136) conducente di motobarca;
(137) conducente di motofurgone;
(138) fattorino;
(139) portapacchi con o senza facoltà di esazione;
(140) custode anche di magazzino;
(141) addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici;
(142) rigger ( Head rigger, Fly rigger, Ground Rigger )
(143) back liner;
(144) p.a. man;
(145) attrezzista;
(146) tecnico audio, luci;
(147) ingegnere v. dosk;
(148) addetto alle scuderie
TITOLO II - Livelli di contrattazione nazionale, territoriale o aziendale
Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
A. contrattazione di I livello: contratto nazionale di settore;
B. contrattazione di II livello: contratto integrativo territoriale o aziendale.
C. contrattazione individuale.
Concordano inoltre che i livelli di contrattazione non possono essere superiori a quelli sopra indicati e che, l'eventuale contrattazione integrativa, può essere solo migliorativa.
La contrattazione collettiva di l° livello vuole riconoscere a tutte le Cooperative, imprese e studi professionali o società tra professionisti un costo certo in tutto il territorio nazionale al fine di consentire di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, stabilito in egual misura nel territorio nazionale.
Il presente CCNL ha vigenza triennale sia per la parte normativa che per la parte economica. Per la dinamica degli effetti economici dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, le parti hanno individuato l'indicatore della crescita dei prezzi al consumo per il triennio, in sostituzione del tasso di inflazione programmata, in un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell'IPCA (l'indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. L'indice previsionale sarà elaborato da un soggetto terzo di riconosciuta autorevolezza ed affidabilità sulla base di una specifica lettera di incarico. Lo stesso soggetto procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l'inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati.
La verifica circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata dal Comitato paritetico costituito a livello interconfederale. Il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro in termini di variazione dei minimi. In sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria le parti stipulanti applicheranno il nuovo indice previsionale ad un valore retributivo medio assunto quale base di computo composto dai minimi tabellari, dal valore degli aumenti periodici di anzianità considerata l'anzianità media di settore e dalle altre eventuali indennità in cifra fissa stabilite dallo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. Per il rinnovo del presente CCNL è necessario che una delle Parti dia, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, la disdetta presentando le proposte per un nuovo CCNL per consentire l'apertura delle trattative.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data della scadenza, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominata: "indennità di vacanza contrattuale". L'importo di tale indennità sarà pari al 30% (trenta %) del tasso di inflazione programmato, applicato al minimo tabellare.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detta indennità sarà pari al 50% (cinquanta per certo) dell'inflazione programmata sempre calcolata sul minimo tabellare. Dalla data di decorrenza di rinnovo del CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere conrisposta. In sede di rinnovo del presente CCNL verranno contrattate le modalità per la compensazione delle eventuali differenze retributive per tutto il periodo di vacanza contrattuale. Alla contrattazione collettiva nazionale è demandato di provvedere oltre le materie specifiche anche sulle seguenti materie specificatamente individuate.
Art. 4 - Commissione Paritetica Nazionale
Le parti intendono costituire Commissioni Paritetiche Nazionali (una ogni parte datoriale firmataria) che si riunisce almeno una volta all'anno per le verifiche dell'andamento del settore con particolare attenzione alle seguenti tematiche:
a) Apprendistato, formazione, pari opportunità;
b) Evoluzione del mercato e del lavoro;
c) Ristrutturazione, ammodernamento e nuove tecnologie;
d) Verifiche e modifiche contrattuali;
e) Verifica e ricerca delle soluzioni delle problematiche sorte a livello territoriale.
La Commissione Paritetica Nazionale è composta da 6 rappresentanti delle associazioni delle cooperative e delle imprese e da 6 rappresentanti delle OO.SS dei lavoratori firmatarie del presente CCNL.
Art. 5 - Procedure del negoziato contrattuale
Ai sensi del Protocollo 23/7/1993, (accordo interconfederale sulla politica dei redditi) e successive modificazioni, le parti per i rispettivi livelli di competenza si atterranno alle procedure di seguito indicate, ritenute funzionali alla tempestiva conclusione delle vertenze e all'intento di prevenire il conflitto ed evitare carenze contrattuali.
Art. 6 - Rinnovo del contratto nazionale
1. Le Organizzazioni Sindacali si impegnano a presentare la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.
2. Le Organizzazioni Sindacali si impegnano ad iniziare le trattative entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della piattaforma. In occasione del primo incontro oltre alla illustrazione dei contenuti della piattaforma tra le delegazioni trattanti si definirà il percorso del negoziato.
3. Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
4. Le parti si danno atto che in assenza di accordo, dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, un elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale". L'importo di tale elemento sarà pari al trenta % del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi, sempre in assenza di accordo, detto importo sarà pari al cinquanta % della inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
5. La violazione della norma di cui al comma 3 della presente lettera A) comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.
6. L'indennità di vacanza contrattuale, eventualmente erogata, cesserà dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto.
Art. 7 - Osservatorio Nazionale
L'Osservatorio Nazionale è lo strumento per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale. A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa e, in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti d'inserimento ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione;
e) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti d'inserimento;
f) svolge le funzioni funzionali all'esecuzione delle disposizioni previste dal Titolo IV, art. 6 (contratto d'inserimento), dal Titolo V, art. 7 (apprendistato) e dal Titolo Vili, art. 13 (lavoro a tempo determinato).
g) effettua l'attività di conciliazione delle controversie di lavoro, in coerenza a quanto previsto dall'art 411 C.p.c. e deposita i relativi verbali presso la DPL competente per territorio, in base alla sede del datore di lavoro. Per il suo funzionamento, si rinvia al regolamento di attuazione.
Art. 8 - Commissione Paritetica Regionale
La Commissione Paritetica Regionale, con sede presso la sede dei rappresentanti regionali delle associazioni delle cooperative, delle imprese e studi professionali o società tra professionisti anche in forma cooperativa firmatarie del presente CCNL, interviene per risolvere tutte le problematiche sorte a livello regionale.
La Commissione Paritetica Regionale viene attivata a seguito di richiesta effettuata con lettera A/R e la Commissione dovrà esaminarla nonché redigere e sottoscrivere il verbale. In caso di mancato accordo deve intervenire la commissione nazionale per un secondo tentativo di conciliazione.
Art. 9 - Osservatorio Territoriale
EBIL - Ente Bilaterale Nazionale Imprese e Lavoratori ,può istituire un proprio Osservatorio Territoriale che svolge, a l