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Testo Consolidato CCNL del 06/11/2014
SPETTACOLO - COOPERATIVE
Testo consolidato del CCNL 06/11/2014
per artisti, tecnici, amministrativi e ausiliari dipendenti da società cooperative e imprese sociali operanti nel settore della produzione culturale e dello spettacolo
Decorrenza: 01/01/2015
Scadenza: 31/12/2022
CCNL 06/11/2014 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 19/02/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il 6 novembre 2014, presso la sede di Confcooperative, Via Torino 146,
Tra:
- l'AGCI-CULTURALIA, rappresentata dal Presidente, dal direttore AGCI, assistiti dal responsabile delle relazioni industriali;
- la FEDERCULTURA-CONFCOOPERATIVE, rappresentata dal Presidente e da una delegazione, assistita dal Capo del Servizio Sindacale-Giuslavoristico di Confcooperative;
- la LEGACOOP SETTORE CULTURA, rappresentata dal Presidente e da una delegazione composta dal direttore di Legacoop, dall'amministratore di Legacoop, assistita dal responsabile dell'Ufficio Politiche del lavoro, relazioni industriali e previdenza;
e
- la SLC-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale e dai Segretari Nazionali;
- la FISTEL-CISL, rappresentata dal Segretario Generale e dai Segretari Nazionali ed una delegazione delle segreterie territoriali;
- la UILCOM-UIL, rappresentata dal Segretario Generale e dai Segretari Nazionali;
si è concordato di sottoscrivere il CCNL per artisti, tecnici, amministrativi e ausiliari dipendenti da società cooperative e imprese sociali operanti nel settore della produzione culturale e dello spettacolo di seguito allegato.
Accordo di rinnovo 19/02/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
Verbale di stipula
Il giorno 19 febbraio 2020 in Roma
tra:
- Agci - Culturalia;
- Confcooperative Cultura Turismo Sport;
- Culturmedia Legacoop;
e
- Slc - Cgil;
- Fistel - Cisl;
- Uilcom - Uil;
si è concordato di rinnovare il CCNL per artisti, tecnici, amministrativi e ausiliari dipendenti da società cooperative e imprese sociali operanti nel settore della produzione culturale e dello spettacolo scaduto il 31-12-2018 alle condizioni e con le modifiche previste negli allegati.
Gli accordi interconfederali inerenti gli assetti contrattuali, le politiche del lavoro e di sostegno al sistema produttivo costituiscono il quadro di riferimento sulle cui linee le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità d organizzazioni del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali, convengono di realizzare un sistema relazionale e partecipativo basato su informazione, confronto e contrattazione, coerentemente con le esigenze delle cooperative e dei lavoratori, funzionale all'individuazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali, anche con riferimento all'organizzazione del lavoro nel settore.
Al fine di garantire il rispetto delle intese e prevenire la conflittualità, le Parti firmatarie si impegnano a corretti e proficui rapporti, favorendo l'approfondimento dei problemi del settore, la realizzazione di un avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi.
A tal fine è istituita una Commissione paritetica nazionale composta da 6 membri di volta in volta nominati dalle parti firmatarie del presente CCNL, la quale a richiesta di una delle Parti, assolverà compiti inerenti la conciliazione per le controversie vertenti sulle materie del presente Contratto.
Con la stipula del presente CCNL le Parti hanno inteso definire un unico riferimento contrattuale con regole certe ed omogenee per l'intero settore per salvaguardare l'esercizio di una concorrenza leale, rispettare le esigenze delle cooperative e la tutela dei diritti dei lavoratori.
Per quanto non previsto dal presente CCNL valgono le vigenti disposizioni di Legge.
Il presente CCNL, sottoscritto da A.G.C.I. Culturalia - FederCultura Confcooperative - Legacoop settore Cultura e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria a livello nazionale: SLC.CGIL - FIStel.CISL - UILCOM.UIL, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme il trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle imprese di cui al primo comma della presente premessa ed è condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti disposizioni regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali.
Relativamente alla salvaguardia delle condizioni di miglior favore, il presente Contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi nazionali riguardanti le imprese cooperative di cui al primo comma della presente premessa, nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate. La premessa costituisce parte integrante del presente CCNL
Accordo di rinnovo 19/02/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
Premessa
Gli accordi interconfederali inerenti gli assetti contrattuali, le politiche del lavoro e di sostegno al sistema produttivo costituiscono il quadro di riferimento sulle cui linee le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle organizzazioni del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali, convengono di realizzare un sistema relazionale e partecipativo basato su informazione, confronto e contrattazione, coerentemente con le esigenze delle cooperative e dei lavoratori, funzionale all'individuazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali, anche con riferimento all'organizzazione del lavoro nel settore.
Al fine di garantire il rispetto delle intese e prevenire la conflittualità, le Parti firmatarie si impegnano a corretti e proficui rapporti, favorendo l'approfondimento dei problemi del settore, la realizzazione di un avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi.
A tal fine è istituita una Commissione paritetica nazionale composta da 6 membri di volta in volta nominati dalle parti firmatarie del presente CCNL, la quale a richiesta di una delle Parti, assolverà compiti inerenti la conciliazione per le controversie vertenti sulle materie del presente Contratto.
Le Parti firmatarie, al fine di contrastare fenomeni discorsivi della concorrenza e conciliare le dinamiche competitive con le regole poste a tutela del lavoro e dell'occupazione, concordano che il presente CCNL costituisce l'unico contratto collettivo di riferimento per la regolamentazione del lavoro nelle cooperative e nelle imprese sociali che operano nella produzione culturale e dello spettacolo.
Per le ragioni sopra esposte, le cooperative e le imprese sociali che svolgono un'attività che rientra nel campo di applicazione del presente CCNL, non possono ricorrere all'utilizzo di altri contratti collettivi.
Per quanto non previsto dal presente CCNL valgono le vigenti disposizioni di Legge.
Il presente CCNL, sottoscritto da AGCI Culturalia, Confcooperative Cultura Turismo Sport, Culturmedia Legacoop e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria a livello nazionale: Slc Cgil - Fistel Cisl - Uilcom Uil, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme il trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle imprese di cui al primo comma della presente premessa ed è condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti disposizioni regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali.
Relativamente alla salvaguardia delle condizioni di miglior favore, il presente Contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi nazionali riguardanti le imprese cooperative di cui al primo comma della presente premessa, nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate.
Intenzione del presente CCNL è dare riconoscimento e tutela anche alle nuove professionalità della cultura e della creatività, incluse le professioni digitali al fine di valorizzare la forma cooperativa come strumento di inclusione ed innovazione economica e sociale.
Le Parti firmatarie del presente CCNL, nel recepire l'Accordo interconfederale del 30-1-2020, si impegnano a contrastare, adottando un approccio "tolleranza zero", qualunque comportamento che leda la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, che si sostanzi in molestie, violenza od abbia comunque carattere discriminatorio o ritorsivo.
La premessa costituisce parte integrante del presente CCNL.
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica italiana i rapporti di lavoro tra le società cooperative e imprese sociali cooperative operanti nel settore dello spettacolo e produzione culturale e i lavoratori che prestano la loro attività nel settore.
Nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
- Produzione, realizzazione, promozione e distribuzione di spettacoli teatrali, musicali, di ballo, di spettacoli viaggianti, di attività circensi, artisti di strada e di figura e spettacoli artistici in genere;
- Produzioni radio-televisive, cinematografiche, multimediali, prodotti audiovisivi, prodotti attraverso il doppiaggio;
- Servizi tecnici, logistici, organizzativi e gestionali per la realizzazione di spettacoli dal vivo e non;
- Servizi formativi e didattici di discipline inerenti le professionalità previste nel presente CCNL
Accordo di rinnovo 19/02/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro tra le società cooperative e imprese sociali operanti nel settore dello spettacolo, eventi, produzione culturale e creativa e i lavoratori che prestano la loro attività nel settore.
Nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
- Produzione, realizzazione, promozione e distribuzione di eventi, spettacoli teatrali, musicali, di ballo, di spettacoli viaggianti, di attività circensi, arte di strada e di figura e spettacoli artistici in genere;
- Produzioni radio-televisive, cinematografiche, multimediali, prodotti audiovisivi, prodotti attraverso il doppiaggio;
- Realizzazione, promozione e distribuzione di prodotti a contenuto creativo anche tramite piattaforma e servizi del digitale;
- Servizi tecnici, logistici, organizzativi e gestionali per la realizzazione di spettacoli dal vivo e non e per la promozione della cultura;
- Servizi formativi e didattici di discipline inerenti le professionalità previste nel presente CCNL.
Il presente CCNL ha durata triennale e decorre dal 1º gennaio 2015.
Il CCNL si intenderà prorogato di anno in anno se non disdettato nei termini e secondo le modalità previste dagli accordi interconfederali. In caso di disdetta, il presente contratto resterà in vigore finché non sia stato sostituito da successivo contratto nazionale.
Accordo di rinnovo 19/02/2020 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 2 - Decorrenza e durata
- Il presente CCNL ha durata quadriennale e decorre dall'1 gennaio 2019 e scade il 31 dicembre 2022.
- Il CCNL si intenderà prorogato di anno in anno se non disdettato nei termini e secondo le modalità previste dagli accordi interconfederali. In caso di disdetta, il presente contratto resterà in vigore finché non sia stato sostituito da successivo contratto nazionale.
Contributi sindacali
La cooperativa, su delega individuale del lavoratore, tratterrà i contributi sindacali per devolverli all'organizzazione sindacale dal lavoratore nella misura indicata nella delega.
La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e dovrà essere inoltrata in forma scritta alla cooperativa di appartenenza e all'organizzazione sindacale interessata.
Permessi sindacali
I lavoratori che rivestono cariche sindacali in seno alle organizzazioni firmatarie del contratto hanno diritto di usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta almeno 24 ore prima per iscritto dalle organizzazioni sopra citate e, comunque, in misura non superiore a 80 ore in ragione di anno.
Assemblee
Lo svolgimento delle assemblee retribuite durante l'orario di lavoro è pari a 10 ore all'anno, compensate con la retribuzione ordinaria.
L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
1. la convocazione sarà comunicata alla direzione della cooperativa con un preavviso di almeno 24 ore e con l'indicazione specifica dell'ora di inizio e termine dell'assemblea e dell'ordine del giorno. Dovranno altresì essere preventivamente comunicati alla Direzione della cooperativa i nominativi dei dirigenti esterni delle OO.SS. firmatane del presente CCNL che interverranno alla assemblea;
2. le OO.SS. firmatarie del presente CCNL e/o le R.S.U. convocheranno l'assemblea retribuita in orario di lavoro possibilmente alla fine o all'inizio delle prestazioni lavorative;
3. le OO.SS. firmatarie del presente CCNL e/o le R.S.U., nel convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi durante l'orario di lavoro, terranno conto, per quanto possibile, delle esigenze relative alla continuazione della normale attività per gli altri lavoratori non interessati alle assemblee;
4. lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà comunque aver luogo secondo criteri tali da non pregiudicare lo svolgimento dei compiti affidati negli spettacoli e rappresentazioni e, in genere, delle manifestazioni aperte al pubblico;
5. Le cooperative metteranno a disposizione spazi idonei per la comunicazione e lo svolgimento delle assemblee.
Rappresentanze sindacali
Costituzione della R.S.U./R.S.A.
Ad iniziativa delle Associazioni sindacali sottoscrittrici il CCNL, in ciascuna cooperativa viene costituita la R.S.U., Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori, di cui agli accordi Interconfederale da AGCI, Confcooperative, Legacoop e C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. - che si intendono, con il presente CCNL, recepiti nel settore sia relativamente alla costituzione che alla composizione delle stesse.
Composizione della R.S.U./R.S.A.
Fermo restando quanto stabilito al punto precedente, per la composizione delle liste le Associazioni sindacali dovranno tenere conto delle diverse qualifiche e del genere dei lavoratori in forza in cooperativa.
I componenti della R.S.U. subentrano alle R.S.A. e ai dirigenti delle R.S.A. di cui alla Legge 20 maggio 1970, n. 300 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
Nei confronti di ciascun componente la R.S.U. si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
I componenti la R.S.U. restano in carica 3 anni.
Le Associazioni sindacali comunicheranno alle direzioni delle cooperative i nominativi dei componenti la R.S.U.
Permessi per i componenti della R.S.U./R.S.A.
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni delle R.S.U. od in alternativa delle R.S.A. sono previsti permessi retribuiti secondo i criteri e le procedure di cui all'articolo 23 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e permessi non retribuiti per le finalità e secondo i criteri di cui all'articolo 24 della Legge medesima.
Comitati di cantiere ed assemblea
Per la rappresentanza nei "cantieri" degli interessi dei lavoratori nei confronti dell'impresa, con particolare riferimento al rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, è consentito agli stessi lavoratori di costituire selettivamente, ovvero per designazione delle OO.SS. territoriali firmatarie il CCNL, tra i lavoratori impegnati nel cantiere stesso, un comitato composto da non più di tre membri all'interno dei quali sarà nominato il RLS Temporaneo (RLST).
Art. 4 - Sistema di relazioni sindacali
Nella consapevolezza dell'importanza del ruolo che le relazioni sindacali assumono anche al fine di contribuire alla soluzione dei complessi problemi del settore, si conviene sull'opportunità di istituire articolati livelli di incontro fra le parti firmatarie del presente contratto, per l'esame di specifiche tematiche di interesse settoriale.
Le Parti si danno altresì atto che non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre quelle previste per ciascun livello.
A) Informazioni a livello nazionale
Ferme restando l'autonomia e le rispettive distinte attribuzioni le parti stipulanti convengono di promuovere, di norma annualmente, e comunque su richiesta'motivata di una delle due parti, incontri a livello nazionale al fine di:
- Esaminare l'evoluzione legislativa in materia di società cooperative e del settore spettacolo;
- esaminare lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile e di sviluppo del settore con riferimento anche al tipo di committenza nazionale e/o internazionale;
- monitorare il livello di applicazione del presente CCNL ovvero il rispetto dello stesso sia per quanto attiene alla parte economica, sia alla parte normativa;
- esaminare la possibilità di far realizzare programmi formativi e/o di qualificazione professionale dei lavoratori, in relazione alle modifiche dell'organizzazione del lavoro, all'organismo paritetico di settore.
B) Informazioni a livello territoriale
Annualmente, a livello regionale e/o provinciale su richiesta di una delle parti saranno effettuati incontri fra i rappresentanti delle organizzazioni stipulanti per l'esame di problemi specifici che abbiano significativi riflessi per i singoli territori allo scopo di:
- valutare iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in riferimento alle indicazioni espresse a livello nazionale dalle parti;
- valutare la necessità di iniziative in materia di controllo e prevenzione delle malattie professionali nonché in materia di sicurezza sul lavoro, alla luce delle norme di Legge e degli Accordi interconfederali vigenti.
C) Informazioni a livello aziendale per imprese di dimensioni nazionali
Le parti stipulanti convengono di promuovere, di norma annualmente, e comunque su richiesta motivata di una delle due parti, incontri a livello nazionale, nell'ambito del sistema di informazioni esistente, per le imprese distribuite sul territorio nazionale con almeno 100 dipendenti per un esame congiunto:
- sull'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori alla luce delle norme legislative e contrattuali in vigore;
- sulla filiera degli appalti di attività regolate dal presente contratto;
- sulla consistenza numerica dell'organico e sui diversi tipi di rapporto di lavoro esistenti nella Cooperativa.
Nel corso di appositi incontri fra l'impresa e la rappresentanza sindacale formeranno oggetto di esame e confronto preventivo su:
- gli eventuali programmi di addestramento e di aggiornamento professionale del personale, conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie e/o trasformazioni tecnologiche;
- le possibili soluzioni in materia di mobilità e flessibilità nell'ottica della migliore organizzazione del lavoro;
- l'attuazione dei modelli e dell'articolazione di orario definiti dal vigente CCNL
D) Informazioni a livello aziendale
Al livello aziendale formeranno oggetto di esame e confronto preventivo programmi di innovazioni tecnologiche e/o piani di riorganizzazione e/o di ristrutturazioni, esame sugli appalti inerenti le attività regolate dal presente contratto anche al fine di valutare le eventuali implicazioni sui livelli occupazionali, sull'organizzazione del lavoro, sulla professionalità dei lavoratori. Annualmente le imprese forniranno informazioni alle R.S.U./R.S.A., ovvero, ove non ancora costituite alle segreterie territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto sulle seguenti materie:
1) la consistenza numerica del personale;
2) i programmi di formazione ed aggiornamento professionale del personale;
3) misure in materia di prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
In riferimento alle tematiche oggetto dell'informazione di cui al presente punto, su richiesta scritta di una delle parti, verrà attivata una procedura di esame e confronto articolata attraverso appositi incontri che iniziano di norma entro 48 ore dalla ricezione della richiesta e che si concludono nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.
Durante il periodo in cui si svolge la procedura, l'azienda non adotta provvedimenti sulle materie in esame e le OO.SS. territoriali non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
Le Parti affronteranno in appositi incontri i problemi di inserimento dei lavoratori stranieri, in applicazione delle norme di Legge che li riguardano.
Le Parti sono consapevoli che sia necessario realizzare un sistema di moderne relazioni sindacali che contempli una comune e approfondita conoscenza delle linee di sviluppo del settore, degli andamenti economico-produttivi,dei punti di forza e di debolezza del settore.
Le Parti valorizzano, pertanto, il ruolo della bilateralità attraverso la raccolta, lo studio di dati e di informazioni utili a conoscere tempestivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali fattori di rischio per verificare la possibilità del loro superamento.
Per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra, le Parti istituiscono un Osservatorio Nazionale che fornirà un supporto tecnico per l'esame delle opportunità in tema di occupazione, formazione e qualificazione professionale ed evoluzioni legislative.
L'Osservatorio sarà composto in modo paritetico dalle Parti firmatarie il presente CCNL e si doterà di un proprio Regolamento che fisserà le regole del suo funzionamento.
L'Osservatorio attuerà ogni utile iniziativa volta alle realizzazione degli obiettivi di cui sopra, e in particolare:
- programma ed effettua relazioni sul quadro economico e produttivo del settore, e sulle relative prospettive di sviluppo, lo stato e le previsioni occupazionali, coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 4;
- elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri enti competenti;
- esamina la classificazione al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni ed individuare figure professionali non previste nell'attuale classificazione e formulare osservazioni e proposte in merito alle Parti firmatarie e agli enti competenti;
- esamina e approfondisce le problematiche di settore legate a: mercato del lavoro, aspetti previdenziali, diritto d'autore e di immagine, certificazione professionale e agibilità, rapporti con la pubblica amministrazione, evoluzione legislativa sull'intrattenimento e spettacolo, anche al fine di fornire alle Parti firmatarie utili elementi per effettuare azioni congiunte nei confronti delle amministrazioni competenti;
- esamina ed elabora proposte in materia di promozione della sicurezza sul lavoro nello spettacolo e negli allestimenti;
Nel corso di ogni vigenza contrattuale all'osservatorio è demandata l'organizzazione, la realizzazione, la promozione e diffusione di almeno 3 progetti inerenti a tematiche individuate, contestualmente al rinnovo del CCNL, con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro, all'organizzazione del lavoro e formazione professionale ed evoluzione legislativa. Tali progetti, unitamente all'attività dell'Osservatorio, saranno finanziariamente sostenuti, oltre che con le risorse eventualmente stornate dal costituendo Ente bilaterale Confederale, con un versamento annuale da parte delle cooperative, quantitativamente così definito:
Cooperative da 0 a 40 dipendenti | 15 euro |
Cooperative da 41 a 100 dipendenti | 30 euro |
Cooperative da 101 a 200 dipendenti | 50 euro |
Cooperative da 201 dipendenti e oltre | 70 euro |
Pertanto, in base a quanto sopra definito, per il triennio di vigenza del presente CCNL, le Parti individuano i tre argomenti di seguito elencati, relativamente ai quali l'Osservatorio avrà il compito di strutturare, promuovere, organizzare e realizzare i relativi progetti:
1) Sicurezza sul lavoro;
2) Fabbisogni formativi;
3) Evoluzione legislativa.
Nota a verbale