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TUTTI I CCNL

SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: Sorveglianza antincendio (Confsal - Anisa)

Sorveglianza antincendio (Confsal - Anisa)

CODICE CNEL: IA02

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 10/02/2022

SORVEGLIANZA ANTINCENDIO (Confsal / Anisa)

 

Testo consolidato del CCNL 10/02/2022

Per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi

Decorrenza: 10/02/2022

Scadenza: 09/02/2025

 

Verbale di stipula

 

Il giorno 10 febbraio 2022, in Roma

tra

A.N.I.S.A., ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE DI SORVEGLIANZA ANTINCENDIO, rappresentata dal Presidente

e

CONFSAL, CONFEDERAZIONE GENERALE DEI SINDACATI AUTONOMI DEI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario Generale,

e

CONFSAL, VIGILI DEL FUOCO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO, rappresentata dal Segretario Nazionale,

 

è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale per il settore Sorveglianza Antincendio

 

PREMESSA

Obiettivo delle Parti stipulanti è la tutela dei diritti e lo sviluppo delle condizioni culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche dei propri associati, basata sul fondamento della libertà, della giustizia sociale, della partecipazione alla soluzione dei problemi che caratterizzano il confronto tra produzione e lavoro.

In particolare, le Parti stipulanti intendono:

1. considerata la specialità del settore della sorveglianza e prevenzione antincendio, che involge rilevanti interessi a tutela non solo delle integrità di beni pubblici e privarti ma anche dell'incolumità pubblica e privata, nonché considerate la professionalità specifica delle imprese che operano in detto settore, e l'elevata formazione che devono possedere i lavoratori adibiti allo svolgimento delle relative mansioni, sovente da esplicare nell'ambito di appalti pubblici, le parti intendono:

2. elaborare e sostenere le politiche sindacali e gli interessi collettivi delle imprese e delle loro relative maestranze;

3. rappresentare, tutelare e promuovere gli interessi delle imprese e dei loro lavoratori, rappresentandoli a livello sindacale e di categoria, stimolando un'armonica collaborazione;

4. promuovere e coordinare tutte le iniziative dirette ad ottenere la riduzione dei costi ed il miglioramento della produzione di beni e servizi, senza nocumento per la "forza lavoro" e negli interessi dei propri rispettivi iscritti;

5. favorire il raggiungimento di accordi per la regolamentazione delle relazioni industriali che interessano la contrattazione collettiva, stipulare accordi economici e sindacali al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività delle imprese e dei lavoratori.

Il presente CCNL che è di durata triennale, tanto per la parte economica quanto per la parte normativa, avrà la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sul territorio nazionale. Le Parti stipulanti, infine, richiamano nell'applicazione del presente articolato, la Legge n. 183/2010 e ss.mm.ii. (cd. Collegato Lavoro), la Riforma del Mercato del Lavoro (L.n.92/2012 e ss.mm.ii) nonché le recenti modifiche intervenute con la L.n.78/2014 e con L.n.183/2014 ed i connessi decreti attuativi.

Le Parti stipulanti intendono dare, con il presente articolato, una risposta alle esigenze per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per un'espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese e ribadiscono come il presente CCNL debba essere considerato un complesso unitario ed inscindibile. Esse ritengono che, in un ordinamento pluralista e democratico, la contrattazione collettiva costituisca la paritaria funzione sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'impresa in un contesto di riconosciute libertà associative, anche in considerazione delle novità introdotte dall'Accordo Interconfederale del 28/06/2011 e dall'art. 8 della L.n. 148/2011 e ss.mm.ii.

Le OO.SS. stipulanti ribadiscono l'impegno a sostenere la corretta applicazione del CCNL e degli eventuali accordi di 2º livello conclusi in base ai criteri da esso previsti, in ossequio alla legislazione vigente.

Il presente Contratto, inoltre, si muove nelle logiche dettate dall'Unione Europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.

Sulla base di tali principi le Organizzazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori stipulanti affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea.

Le OO.SS stipulanti si impegnano, altresì, ad esercitare, con il massimo scrupolo, un'azione di controllo e di denuncia di eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero" o cosiddetto "grigio" e allo sfruttamento della manodopera minorile ovvero straniera che degradano il rapporto di lavoro e si pongono in aperto contrasto con la legislazione vigente in materia e la morale comune.

 

 

Art. 1 - (Sfera di applicazione)

 

Il presente contratto si applica alle imprese che esercitano i servizi integrativi antincendio elencati nell'Allegato X del D.M. del Ministero dell'interno di data 10 marzo 1998 e s.m.i.

Ai fini dell'applicazione del presente contratto, si considera "esercizio di servizi antincendio" anche l'offerta di servizi integrati a condizione che tra i servizi offerti vi sia anche la vigilanza antincendio.

Vengono elencati qui di seguito, esemplificativamente, i luoghi dove vengono svolte le attività, per le quali l'erogazione dei servizi sopra citati, prevede l'impiego di personale inquadrato nel presente contratto:

- industrie e depositi di cui agli artt. 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988 e successive modifiche ed integrazioni;

- fabbriche e depositi di esplosivi;

- centrali termoelettriche;

- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

- impianti e laboratori nucleari;

- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;

- attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;

- infrastrutture ferroviarie;

- infrastrutture autostradali e stradali;

- infrastrutture metropolitane;

- infrastrutture aeroportuali;

- alberghi con oltre 100 posti letto;

- ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;

- scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;

- uffici con oltre 500 dipendenti;

- locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;

- edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D 7 novembre 1942, n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m2;

- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;

- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;

- impianti sportivi/palestre e strutture fieristiche;

- attività di servizi integrativi antincendio sia terrestri che marittimi, assistenza, prevenzione e primo intervento antincendio durante le operazioni di caricazione, discarica, allibo e movimentazione di merci pericolose alla rinfusa sia allo stato liquido che gassoso, durante le operazioni in ambito portuale;

- terminal petroliferi o gassificatori;

- attività riferita alla tutela ambientale - prevenzione e sorveglianza sia terrestre che marittima.

- centrali elettriche;

- centrali nucleari;

- strutture private;

- gallerie;

- eliporti di classe antincendio H1-H2-H3 (decreto del Ministero dell'Interno 26 novembre 2007, n. 238 e successive modifiche ed integrazioni);

- elisuperfici al suolo e sopraelevate di classe antincendio H1-H2-H3 (decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1º febbraio 2006 e successive modifiche ed integrazioni) utilizzate per servizi di emergenza medica svolta con elicotteri (servizio HEMS);

- elisuperfici destinate a servizio di trasporto pubblico passeggeri (TPP) al suolo e sopraelevate di classe antincendio H1-H2-H3 (decreto del Ministero dell'interno n. 238/2007 e decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1º febbraio 2006 e s.m.i.);

- elisuperfici utilizzate per attività aereoscolastica al suolo e sopraelevate di classe antincendio H1-H2-H3 (decreto del Ministero dell'interno n. 238/2007 e s.s.m.i.). decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1º febbraio 2006 e s.m.i.);

- elisuperfici ad uso privato;

- aeroporti minori (Legge 23 dicembre 1980, n. 930 e s.m.i.);

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