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TUTTI I CCNL

SETTORE: Altri vari

CCNL: Somministrazione - Assolavoro

Somministrazione - Assolavoro

CODICE CNEL: V212

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 15/10/2019

SOMMINISTRAZIONE - ASSOLAVORO

 

Testo consolidato del CCNL 15/10/2019

Per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro

Decorrenza: 01/01/2019

CCNL 15/10/2019 come modificato da:
- Accordo 18/11/2019
- Accordo 09/05/2020
- Accordo 28/07/2020
- Accordo 02/11/2020
- Accordo 15/03/2022

- Ipotesi di accordo 03/02/2025

- Accordo 03/02/2025

- Accordo 13/02/2025

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

Il 15 ottobre 2019 in Roma,

tra

- l'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro - ASSOLAVORO

e

- C.G.I.L.

- C.I.S.L.

- U.I.L.

- FELSA CISL
- NIDIL CGIL
- UILTEMP

 

Visto, considerato e integralmente recepito l'Accordo di Rinnovo del CCNL stipulato dalle medesime Parti il 21 dicembre 2018, si è sottoscritto il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori in somministrazione delle Agenzie per il Lavoro (di seguito, in breve, CCNL), composto di 56 articoli e 11 allegati.

 

Letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti delle organizzazioni stipulanti

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 13/12/2016 (Decorrenza 01/01/2016)

Verbale di stipula

 

In data 18 novembre 2019, a Roma si sono incontrali Assolavoro, Nidil Cgil, Felsa Cisl, Uillemp (di seguito le Parti);

- visto il rinvio alle Parti operato dall'art. 51 punto C comma 2 del CCNL 15 ottobre 2019, in merito alla definizione di una intesa finalizzata ad individuare per il settore delle Industrie Alimentari le attività secondarie nelle quali rendere operativo l'istituto del MOG;

- considerato che la finalità perseguita dalle Parti è di agevolare l'utilizzo della somministrazione di lavoro in alcune aree aziendali o settori che maggiormente necessitano di rapporti di lavoro compatibili con le reali esigenze produttive ed organizzative delle Aziende utilizzatrici;

- responsabilità delle Parti è quella di garantire percorsi di continuità occupazionale, favorendo l'instaurarsi di missioni lavorative più stabili, così da evitare fenomeni di frammentazione contrattuale di missioni brevi e reiterate o l'applicazione di tipologie contrattuali meno tutelanti per i lavoratori rispetto alla somministrazione;

- Le parti, tenuto conto delle previsioni del CCNL in materia, nonché delle forme di flessibilità in entrata previste dal CCNL Industrie Alimentari, condividono che la finalità del presente accordo è ricondurre nell'ambito della somministrazione di lavoro altre tipologie contrattuali flessibili, occasionali e accessorie.

Le Parti convengono quanto segue.

 

Accordo 09/05/2020

Verbale di stipula

 

Il giorno 9 maggio 2020 ASSOLAVORO, FELSA CISL, NIDIL CGIL, UILTEMP, di seguito le Parti, hanno definito, a conclusione di un negoziato svoltosi mediante connessione da remoto, la presente Intesa con la quale si individuano una serie di misure urgenti a sostegno sia della continuità occupazionale e del reddito dei lavoratori che delle Agenzie per far fronte all'emergenza determinata dalla crisi epidemiologica in atto.

Le Parti, in particolare,

 

CONSIDERATI

Gli accordi definiti il 6 marzo 2020 e il 10 marzo 2020, relativi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al DPCM 09-03-2020 (di seguito "Le Intese");

 

VISTA

la Legge n. 27 del 24 aprile 2020, di "Conversione in Legge, con modificazioni del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", di seguito "La Legge";

 

PRESO ATTO

del perdurare della situazione straordinaria d'emergenza e della necessità di adeguare le Intese alla luce dell'evoluzione sia del quadro normativo che della situazione epidemiologica in atto

 

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Le Premesse sono parte integrante del presente accordo.

Accordo 28/07/2020

Verbale di stipula

 

In data 28 Luglio 2020, si sono incontrati in modalità da remoto:

Assolavoro Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, NIDIL CGIL, FELSA CISL, UILTEMP, di seguito le PARTI.

Le Parti, in considerazione della temporanea situazione di emergenza causata dalla diffusione del COVID-19, che ha interessato in particolar modo il settore della somministrazione, si sono incontrate nella data odierna per esaminare nello specifico le nuove proposte di ampliamento delle prestazioni, presenti nel sistema di welfare riconosciuto da Ebitemp, avanzate dalla Commissione Prestazioni.

Pertanto, dopo ampio confronto, tenuto conto dei bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori in somministrazione di lavoro, le Parti convengono sull'opportunità di integrare le prestazioni con le modalità di seguito descritte:

[___]

Accordo 02/11/2020

Verbale di stipula

 

Il giorno 2 novembre 2020 ASSOLAVORO, FELSA CISL, NIDIL CGIL, UILTEMP, di seguito le Parti, hanno definito, a conclusione di un negoziato svoltosi mediante connessione da remoto, la presente Intesa con la quale si individua una misura urgente a sostegno della continuità occupazionale dei lavoratori in somministrazione in relazione a quanto previsto dall'art. 8, co. 1, lett. a), del D.L. n. 104 del 14/08/2020, convertito con modifiche dalla Legge n. 126 del 13/10/2020 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” riferite alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

[___]

Accordo 15/03/2022

Verbale di stipula

In data 15 marzo 2022, si sono incontrati in modalità da remoto Assolavoro Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro e FeLSA CISL, Nidil CGIL e UILTemp, di seguito le Parti.

Ipotesi di accordo 03/02/2025

Verbale di stipula

 

Il 3 febbraio 2025 in Roma, tra l'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro  - ASSOLAVORO rappresentata dal Delegato dalla Presidenza alle Relazioni Sindacali, con una delegazione sindacale

e 

FELSA - C.I.S.L. rappresentata da: Segretario Generale

NIDIL C.G.I.L rappresentata da: Segretario Generale

UILTEMP rappresentata da: Segretario Generale

di seguito "le Parti", convengono quanto segue:

[___]

Accordo 03/02/2025

Verbale di stipula

 

In data 3 febbraio 2025, ASSOLAVORO, ASSOSOMM, FELSA CISL NIDIL CGIL, UILTEMP

Di seguito definite le Parti,

VISTO il Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 tra CGIL, CISL e UIL e Confindustria

e il testo Unico sulla Rappresentanza del 26 novembre 2015 tra CGIL CISL UIL e Confcommercio;

VISTO l'Accordo quadro in materia di rappresentanza per il settore delle Agenzie di somministrazione del 1º settembre 2016 tra FELSA CISL, NIDIL CGIL, UILTEMP e ASSOLAVORO;

CONSIDERATO opportuno lo sviluppo democratico delle dinamiche di rappresentanza di settore, al fine di favorire una maggiore partecipazione della base dei lavoratori somministrati alle relazioni sindacali e una maggiore legittimazione delle rappresentanze in azienda;

CONSIDERATO opportuno un adattamento analogico del contenuto del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 e del 26 novembre 2015 allo specifico contesto del lavoro in somministrazione;

Le parti concordano quanto segue:

Accordo 13/02/2025

Verbale di stipula

 

Il giorno 13 febbraio 2025 si sono incontrati in modalità "da remoto" ASSOLAVORO - Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, FELSA CISL, NIDIL CGIL e UILTEMP UIL, di seguito le Parti.

 

che:

le Parti, in data 3 febbraio 2025, hanno sottoscritto l'Ipotesi di Accordo di rinnovo CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro (di seguito l'Ipotesi di Accordo, IdA);

 

Considerato che:

l'articolo 54 (Decorrenze e modalità applicative) dell'Ipotesi di Accordo prevede che "Le Parti si incontreranno entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo per definire le decorrenze dei singoli istituti'.

 

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti concordano quanto segue:

 

 

PREMESSA GENERALE

 

Le Parti hanno sviluppato un articolato percorso negoziale volto alla definizione dell'Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 27 febbraio 2014 - scaduto il 31 dicembre 2016 - reso particolarmente complesso da un contesto di riferimento estremamente mutevole sia nei suoi assunti macroeconomici che normativi.

Pur nel suddetto scenario le Parti hanno ritenuto prevalente il consapevole e responsabile esercizio del proprio ruolo di fonte regolatrice di una flessibilità negoziata e tutelata, qual è la somministrazione di lavoro, capace di coniugare le esigenze di flessibilità richieste dal mercato del lavoro con l'introduzione ed il potenziamento di diritti, tutele e misure di sostegno alla continuità occupazionale, supportando i lavoratori anche nelle fasi di non lavoro, ottimizzando azioni che tendono alla riqualificazione delle persone e alla valorizzazione del welfare di settore, nonché al rafforzamento delle politiche attive del lavoro.

Il nostro mercato del lavoro è investito, al pari di quelli degli altri Paesi, da profondi processi di trasformazione strutturali, destinati a subire nei prossimi anni una forte accelerazione, che incidono in maniera decisiva sulla vita dei lavoratori e delle aziende.

A fronte di questi scenari le Parti ritengono indispensabile trovare risposte che salvaguardino contemporaneamente i livelli di sviluppo macroeconomico, la coesione sociale e la qualità del mercato del lavoro.

Il confronto negoziale ha prodotto significative convergenze tra le Parti, quali quelle di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo, in merito:

a) alla necessità di supportare i lavoratori anche nelle fasi di non lavoro valorizzando percorsi di riqualificazione professionale;

b) alle modalità con le quali favorire la continuità lavorativa, occupazionale e salariale anche mediante forme premiali dei contratti di lavoro di maggiore durata;

c) alla valorizzazione della contrattazione come strumento di inclusione;

d) all'ulteriore valorizzazione del welfare di settore;

e) all'introduzione di forme di sostegno di natura non solo economica nei confronti dei lavoratori che presentano una maggiore fragilità occupazionale e/o una maggiore distanza dal mercato del lavoro;

f) alla valorizzazione della formazione continua e del diritto mirato alla formazione di particolari categorie di lavoratori, anche con specifica attenzione ai temi della salute e sicurezza;

g) all'introduzione di forme di premialità ed incentivazione dei comportamenti virtuosi.

 

Le Parti convengono di elaborare interventi anche congiunti nei confronti dei livelli istituzionali, al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del lavoro in somministrazione e porre in essere normative coerenti con quanto sopra esposto.

 

ASSOLAVORO, FELSA-CISL, NIDIL-CGIL, UILTEMP si impegnano reciprocamente, a nome proprio e dei relativi aderenti, al rispetto del sistema di regole sottoscritto e ad intervenire per la completa osservanza da parte dei propri associati e dei propri iscritti.

In data 21 dicembre 2018 è stata raggiunta una intesa per il rinnovo del CCNL che le Parti stipulanti hanno sottoposto all'attenzione dei rispettivi organi deliberativi e/o assembleari al fine di acquisirne il consenso nei termini previsti dai rispettivi statuti associativi e tali organi hanno deliberato positivamente sul punto.

 

 

SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

 

1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro intercorrenti tra tutte le Agenzie di Somministrazione (di seguito ApL o Agenzie) e i lavoratori in somministrazione assunti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, ai sensi del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le disposizioni del presente Contratto sono correlate e inscindibili fra loro e non ne è ammessa la parziale applicazione, come stabilito espressamente con la clausola di inscindibilità delle norme contrattuali di cui all'Art. 56 del presente CCNL.

 

 

SISTEMI DI RELAZIONI SINDACALI

Art. 1 - Diritti di informazione

 

1. Informazioni di settore

Le Parti possono effettuare un esame congiunto del quadro economico e normativo del settore, delle sue dinamiche strutturali e delle prospettive di sviluppo di norma entro il primo semestre di ogni anno, o comunque su richiesta di una delle Parti stipulanti.

Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto:

a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione sull'intero settore, disaggregato per età, genere, area geografica, settori di utilizzo, dimensione aziendale, area professionale, durata media della missione e relative casistiche, tipologie di rapporto (ad esempio part-time). Le modalità, gli ulteriori dati e disaggregazioni, saranno definiti dall'Osservatorio;

b) la formazione e la riqualificazione professionale con particolare attenzione all'andamento del diritto mirato alla riqualificazione;

c) l'andamento del sistema incentivante di cui all'art. 28 del presente CCNL.

Le Parti concordano di effettuare il monitoraggio sui percorsi occupazionali e di fornire relativa informazione ogni 12 mesi o su richiesta delle stesse.

2. Informazioni obbligatorie

Le ApL hanno l'obbligo di fornire informazione, alle OO.SS. stipulanti il presente Contratto, anche mediante l'implementazione del SIU, della sottoscrizione dei contratti di somministrazione, presso il medesimo utilizzatore, di consistenza numerica pari o superiore a 15 lavoratori.

Tale informazione verrà fornita entro il termine di 5 giorni dalla sottoscrizione del contratto di somministrazione.

Le Parti concordano altresì che, in caso di missioni inferiori ai 5 giorni, tali informazioni siano rese disponibili almeno entro 24 ore prima del termine della missione stessa. Tali informazioni contengono: numero dei lavoratori in missione, azienda utilizzatrice, CCNL applicato, luogo di lavoro (Regione, Provincia e Comune) e sede di lavoro, data inizio e fine missione. Le Parti concordano che tali informazioni sono disponibili alle strutture nazionali e alle strutture territoriali per quanto di competenza.

A tale scopo viene predisposto uno specifico modulo contenente le previste informazioni e riportato nell'allegato 4.

Le comunicazioni sono indirizzate ad un sistema informatico unificato (SIU) di cui all'Art. 53.

Nelle more dell'attivazione del sistema le comunicazioni vanno obbligatoriamente inviate, complete di tutti i dati, presso le sedi indicate dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, secondo le modalità previste dalla Commissione Paritetica.

 

 

Art. 2 - Relazioni Sindacali Territoriali

 

1.   Al fine di rafforzare le relazioni sindacali a livello territoriale, le Parti convengono di:

- estendere ai livelli decentrati, secondo modalità definite dalle Parti stesse a livello nazionale, quanto previsto in materia di informazioni di settore per le materie di rispettiva competenza, anche mediante l'utilizzo del SIU.

- valorizzare e rafforzare in tali ambiti la contrattazione di secondo livello, con particolare riferimento agli accordi previsti nell'art. 28 (sistema incentivante);

- promuovere opportune interlocuzioni con gli Enti Locali competenti, anche definendo e sottoscrivendo eventuali intese che prevedano l'utilizzo di risorse Forma.Temp;

- rafforzare qualitativamente, potenziare e consolidare il ruolo delle Commissioni Sindacali Macro Territoriali (CSMT) di cui al punto che segue.

2. Sono istituite, in luogo delle preesistenti commissioni sindacali territoriali (CST), le Commissioni Sindacali Macro Territoriali (CSMT) così articolate:

1. CSMT NORD: Lombardia

2. CSMT NORD OVEST: Piemonte, Val d'Aosta e Liguria

3. CSMT PROVINCE AUTONOME: Trentino Alto Adige

4. CSMT NORD EST: Veneto e Friuli Venezia Giulia

5. CSMT CENTRO NORD: Emilia Romagna

6. CSMT CENTRO: Lazio e Sardegna

7. CSMT CENTRO 2: Umbria e Toscana

8. CSMT CENTRO SUD: Marche, Abruzzo e Molise

9. CSMT SUD 1: Campania e Calabria

10. CSMT SUD 2: Puglia e Basilicata

11. CSMT SUD 3: Sicilia

3. Le CSMT sono costituite tra le Parti stipulanti il presente CCNL e si riuniscono, di norma, ogni trimestre o su richiesta di una delle Parti. Le principali funzioni loro attribuite sono:

a) il monitoraggio sugli esiti occupazionali derivanti dall'attività di riqualificazione professionale e del diritto mirato;

b) il monitoraggio, mediante i dati ricavabili dal SIU di cui all'Art. 53 del presente CCNL, su apprendistato e formazione continua;

c) il monitoraggio in merito all'interlocuzione tra OO.SS. regionali e/o territoriali e singola ApL per l'attivazione della procedura per mancanza di occasioni di lavoro;

d) il monitoraggio degli accordi istituzionali stipulati nell'ambito del livello territoriale di competenza che prevedano l'utilizzo di risorse Forma.Temp;

e) il monitoraggio sui contratti di somministrazione con Monte Ore Garantito;

f) il monitoraggio sugli accordi di produttività stipulati in conformità con l'Accordo Interconfederale;

g) gli accordi ed il monitoraggio sulle azioni di sistema;

h) incontri con ogni singola Agenzia presente sul territorio di competenza al fine di analizzarne l'andamento occupazionale e di mercato;

i) la proposta, analisi e discussione su fabbisogni formativi territoriali evidenziati dalle Parti a livello regionale;

j)  il confronto scaturente sui diritti di informazione di cui all'Art. 1, comma 2 del CCNL;

k) definizione ai sensi dell'art. 28, di accordi di II livello che prevedono l'utilizzo di risorse individuate dalla Bilateralità; l) ulteriori attività definite dalle Parti mediante intese.

Tutte le attività di monitoraggio sono sviluppate secondo modalità definite dalle Parti.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 03/02/2025

Art. 1 - Relazioni sindacali

 

1. L'articolo 2 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro del 15 ottobre 2019 (di seguito "CCNL 2019") è sostituito dal seguente:

"Articolo 2 - Relazioni sindacali

1. La disciplina applicabile alle lavoratrici e ai lavoratori in somministrazione è definita, oltre che dalla contrattazione nazionale di settore e, ove presente, dalla contrattazione applicata dall'azienda utilizzatrice, anche dalla contrattazione territoriale ed aziendale di settore.

Al fine di definire un quadro normativo certo ed esigibile di tale ambito contrattuale si precisa che sono ad esso demandate le seguenti materie:

a) informazioni di settore per le materie di rispettiva competenza;

b) promozione di opportune interlocuzioni con gli Enti Locali competenti, anche definendo e sottoscrivendo eventuali intese che prevedano l'utilizzo di risorse Forma. Temp;

c) rafforzamento del ruolo delle Commissioni Sindacali Macro Territoriali (CSMT) di cui al punto che segue.

 

2. Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Articolo 2-bis - Relazioni Sindacali Territoriali (CSMT)

1. Sono istituite le Commissioni Sindacali Macro Territoriali (CSMT) così articolate:

1. NORD: Lombardia

2. NORD OVEST: Piemonte, Val d'Aosta e Liguria

3. NORD EST: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige

4. CENTRO NORD: Emilia Romagna, Toscana e Marche

5. CENTRO SUD: Lazio, Molise, Abruzzo, Umbria e Sardegna

6. SUD e ISOLE: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

Si confermano i regolamenti già assunti in merito alla costituzione delle CSMT.

2. Alle CSMT è assegnato un compito di monitoraggio e confronto a livello territoriale in merito alle seguenti materie:

a) esiti occupazionali derivanti dall'attività di formazione professionale e del diritto mirato;

b) apprendistato e formazione continua;

c) monitoraggio su interlocuzione tra OO.SS. regionali e/o territoriali e singola ApL per l'attivazione della procedura di ricollocazione (PDR);

d) accordi istituzionali stipulati nell'ambito del livello territoriale di competenza che prevedano l'utilizzo di risorse Forma. Temp;

e) accordi di produttività stipulati in conformità con l'Accordo Interconfederale;

f) azioni di sistema;

g) fabbisogni formativi territoriali evidenziati dalle Parti a livello regionale;

h) diritti di informazione di cui all'articolo 1, comma 2, del CCNL;

i) politiche di genere;

j) quanto previsto dall'art. 2-ter, comma 2, punto VII;

k) ulteriori attività definite dalle Parti mediante intese.

 

Art. 2 - Relazioni sindacali aziendali

 

Contrattazione nazionale aziendale

Le Parti, premesso il ruolo primario della contrattazione collettiva nazionale, riconoscono il ruolo della contrattazione nazionale aziendale finalizzata, ove ne ricorrano le condizioni, ad integrare ed adattare le regole contrattuali alle esigenze delle organizzazioni aziendali e dei lavoratori

1. Dopo l'articolo 2 del CCNL 2019, è inserito il seguente:

Articolo 2. ter - Relazioni sindacali aziendali

1. Ambito di applicazione

1. Le relazioni sindacali aziendali promuovono, sostengono e tutelano i lavoratori ed il lavoro in somministrazione, nel rispetto della procedura individuata esclusivamente dal presente articolo che individua il quadro di regole volte a disciplinare il corretto esercizio delle attribuzioni di ciascun soggetto titolato, delle relative tempistiche e delle materie demandate alle relazioni sindacali aziendali.

II. Le relazioni sindacali aziendali, intese con riferimento alla singola Agenzia per il lavoro, ovvero a più Agenzie per il lavoro operanti presso il medesimo utilizzatore, hanno ad oggetto le seguenti materie:

a) Tematiche relative all'esercizio dell'attività sindacale;

b) Tematiche inerenti al rapporto e alle condizioni di lavoro in missione e/o in disponibilità;

c) Tematiche relative alla continuità occupazionale in somministrazione;

d) Tematiche relative alle politiche di genere;

e) Definizione degli incentivi (Ebitemp) aziendali alle ApL demandate dall'art. 28 del presente CCNL alla contrattazione Aziendale;

f) Procedura di ricollocazione plurima di cui all'art. 25-bis.

L'elencazione di cui al presente comma ha natura tassativa ed è preclusa l'interpretazione in via analogica e/o estensiva.

III. Restano escluse dalle competenze delle relazioni sindacali aziendali, come disciplinate dal presente articolo, le seguenti materie, in quanto oggetto di specifica regolamentazione del presente CCNL:

a) Procedura di ricollocazione (art. 25);

b) Formazione (art. 11);

c) Contrattazione territoriale presso le CSMT (art. 2);

d) Assegno di Integrazione Salariale (AIS);

e) Monte ore garantito (art. 51, lettera B, e Allegato 14).

 

2. Procedura di confronto

I. L'Agenzia per il lavoro o l'Organizzazione Sindacale/le RSA/RSU formulano richiesta scritta di incontro contenente l'indicazione esplicita della materia che si intende trattare e il relativo riferimento normativo di cui all'elenco contenuto al punto 1, comma 2, del presente articolo. Tale comunicazione va inviata al referente territoriale dell'ApL/OO.SS. di cui al punto 3 del presente articolo. In questa fase della procedura è escluso il coinvolgimento dell'utilizzatore.

II. L'Agenzia per il lavoro o le OO.SS. forniscono riscontro alla comunicazione di cui al precedente comma 1 entro i successivi 10 giorni lavorativi dalla ricezione. L'incontro si svolge (anche da remoto) entro i successivi 10 giorni lavorativi dal riscontro di cui al periodo precedente.

III. L Agenzia per il lavoro può farsi assistere nell'ambito della presente procedura dalla propria Associazione datoriale firmataria il CCNL cui conferisca mandato. Le OO.SS. possono farsi assistere dalle proprie Confederazioni in quanto firmatarie del CCNL.

IV. Per le imprese utilizzatrici multilocalizzate su più province della stessa regione, tale procedura viene svolta a livello regionale (CSMT).

V. Per le imprese utilizzatrici multilocalizzate su più regioni tale procedura viene svolta a livello nazionale.

VI. Laddove il confronto riguardi questioni che afferiscono all'interpretazione del CCNL o della normativa di riferimento, le Parti coinvolte possono demandare, congiuntamente o disgiuntamente, la discussione alla Commissione Paritetica.

VII. Qualora a livello aziendale non si determini, nel merito, una soluzione alla controversia, le Parti possono demandare, congiuntamente o disgiuntamente, la problematica alla CSMT.

VIII. Qualora in esito alla procedura di cui al presente articolo non si determini una soluzione alla controversia, le Parti potranno promuove ulteriori e diverse iniziative, coinvolgendo anche interlocutori terzi.

 

3. Elenco dei referenti

I. Al fine di conferire certezza e un ordinato svolgimento della presente procedura, le OO.SS., le Agenzie per il lavoro e l'Associazione datoriale indicano in una apposita sezione del sito di Ebitemp i nominativi dei soggetti abilitati (referenti sindacali territoriali).

II. Agli incontri partecipano tassativamente gli interlocutori previamente individuati da ciascuna delle parti coinvolte come presenti sul sito di Ebitemp, intendendosi escluso ogni coinvolgimento di altro interlocutore terzo.

 

4. Monitoraggio e adeguamento della disciplina

La Commissione Paritetica, oltre a svolgere un'attività di monitoraggio sull'andamento sperimentale della procedura, ha facoltà di intervenire, in esito a tale monitoraggio, integrando o modificando l'assetto regolatorio di cui al presente articolo.

 

5. Formazione

Al fine di favorire lo sviluppo della conoscenza condivisa della presente procedura e delle relative disposizioni contrattuali oltreché per favorire la diffusione di una cultura partecipativa, vengono istituiti, a carico della Bilateralità di settore, percorsi formativi congiunti tra rappresentanti delle OO.SS. e delle Agenzie per il Lavoro anche aventi ad oggetto il diritto del lavoro e il diritto sindacale. Tali percorsi formativi dovranno essere definiti in sede di Commissione Nazionale Paritetica.

 

 

Art. 3 - Commissioni Nazionali

 

1. Il Sistema delle Relazioni Sindacali si articola, a livello nazionale, nelle seguenti Commissioni Nazionali Bilaterali:

a) Commissione Paritetica;

b) Commissione Osservatorio e Comunicazione;

c) Commissione Prestazioni;

d) Commissione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro;

e) Commissione per le Pari Opportunità;

2. Le Commissioni Nazionali sono composte ciascuna da sei membri effettivi, dei quali tre sono designati da Assolavoro e tre da Felsa Cisl, Nidil Cgil, UilTemp. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.

3. Le Commissioni Nazionali hanno sede presso EBITEMP, di cui al successivo articolo 10 che ne curerà la segreteria tecnica e ne sosterrà i relativi costi di gestione, compresi i rimborsi delle spese sostenute dai componenti dei predetti organismi e, ove previsti, i compensi spettanti agli stessi.

Gli incontri si effettuano di norma mensilmente, ad eccezione della Commissione Prestazioni che si riunisce settimanalmente. e comunque entro 20 giorni dalla richiesta di una delle Parti, ad eccezione di quanto previsto nel successivo articolo relativo alla Commissione Paritetica. L'attività delle Commissioni nazionali è disciplinata dal regolamento generale e dagli specifici regolamenti adottati dalle singole Commissioni.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 03/02/2025

Art. 3 - Commissioni Nazionali

 

1. L'art. 3, comma 1, del CCNL2019 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3 - Commissioni Nazionali

1. Il Sistema delle Relazioni Sindacali si articola, a livello nazionale, nelle seguenti Commissioni Nazionali Bilaterali:

a) Commissione Paritetica;

b) Commissione Osservatorio e Comunicazione;

c) Commissione per le Pari Opportunità;

d) Commissione Nazionale paritetica in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro;

e) Commissione Prestazioni;

f) Commissione Nazionale in materia di formazione istituita presso Forma.Temp.

 

2. L'art. 3, comma 3, del CCNL 2019 è sostituito dal seguente:

"3. Le Commissioni Nazionali hanno sede presso i rispettivi Enti Bilaterali che ne cureranno la segreteria tecnica e ne sosterranno i relativi costi di gestione, compresi i rimborsi delle spese sostenute dai componenti dei predetti organismi e, ove previsti, i compensi spettanti agli stessi.

Gli incontri si effettuano di norma mensilmente, ad eccezione della Commissione Prestazioni che si riunisce settimanalmente e comunque entro 20 giorni dalla richiesta di una delle Parti, ad eccezione di quanto previsto nel successivo articolo 4 relativo alla Commissione Paritetica.

Le modalità di funzionamento di ciascuna Commissione sono definite dal regolamento generale e dagli specifici regolamenti adottati dalle Commissioni stesse".

 

 

Art. 4 - Commissione Paritetica

 

La Commissione Paritetica Nazionale svolge le seguenti funzioni:

- di garanzia del rispetto delle intese intercorse tra le Parti;

- di istruzione e proposta alle Parti Sociali di eventuali aggiornamenti e/o adeguamenti del CCNL;

- di valutazione delle inadempienze contrattuali ai fini dell'applicazione delle penalità previste nell'articolo 47;

- di esame, con le modalità e le procedure previste in sede di costituzione, delle controversie di interpretazione e di applicazione di specifici istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità applicative, delle procedure e delle tempistiche previste dal contratto.

La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce di norma ogni mese. In via straordinaria viene convocata entro 15 giorni su richiesta anche di un solo componente della stessa.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 03/02/2025

Art. 4 - Commissione Paritetica

 

L'art. 4 del CCNL 2019 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 4 - Commissione Paritetica

La Commissione Paritetica Nazionale svolge le seguenti funzioni:

- di garanzia del rispetto delle intese intercorse tra le Parti;

- di istruzione e proposta alle Parti Sociali di eventuali aggiornamenti e/o adeguamenti del CCNL;

- di valutazione delle inadempienze contrattuali;

- di esame, con le modalità e le procedure del presente CCNL previste in sede di costituzione, delle controversie di interpretazione e di applicazione di specifici istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità applicative, delle procedure e delle tempistiche previste dal contratto;

- di revisione e/o aggiornamento, in funzione dell'evoluzione del mercato del lavoro, delle esigenze dei lavoratori e del ruolo della bilateralità, delle attività di Ebitemp di cui all'art. 10, paragrafo EBITEMP, punto 2. ".

 

 

Art. 5 - Commissione Osservatorio e Comunicazione

 

1. La Commissione Osservatorio e Comunicazione costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.

2. A tal fine l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa e in particolare:

a) programma e organizza iniziative di studio ed analisi sul quadro economico e produttivo del mercato del lavoro (e le relative prospettive di sviluppo), sul mercato del lavoro nel suo complesso con riferimento alle dinamiche di interesse del settore, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando e/o promuovendo indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni volte a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'articolo 1;

b) elabora analisi e individua esigenze, anche provenienti dalle Commissioni Sindacali Macro Territoriali di cui al precedente articolo 2 in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie;

c) cura la raccolta dei dati di cui all'Art. 1, comma 1, lett. a), anche mediante la stipula di convenzioni con gli Enti destinatari per Legge delle comunicazioni a carico delle Agenzie (Centri per l'Impiego, Inail, Inps, Ministero del Lavoro, ANPAL, Regioni, ecc.);

d) elabora i predetti dati, anche in forma disaggregata per territorio (Regione e/o Provincia) e realizza semestralmente schede analitiche di settore utilizzate per la diffusione delle informazioni di cui all'Art. 1, comma 1, lett. a).

3. Relativamente alle informazioni sul lavoro in somministrazione le Parti concordano di attribuire alla Commissione Osservatorio e Comunicazione l'attuazione di un piano di iniziative di comunicazione sul lavoro in somministrazione relative al suo ruolo e funzione nel mercato del lavoro e alle opportunità offerte ai lavoratori in somministrazione e alle imprese che utilizzano tale forma di flessibilità.

A tal fine le Parti convengono di realizzare una serie di azioni mirate ad assicurare una corretta e diffusa informazione:

a) in ordine alla funzione di politica attiva del lavoro in somministrazione, con particolare attenzione ai positivi effetti dell'istituto in termini di creazione di posti di lavoro e integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro (donne, lavoratori svantaggiati, disoccupati di lunga durata, disabili, ecc.);

b) in merito alle caratteristiche dell'istituto, con particolare attenzione alle garanzie e tutele previste nei confronti dei lavoratori e ai vantaggi per le aziende e il Sistema Paese della flessibilità normata, contrattata e fondata sul lavoro dipendente;

c) relativamente all'efficacia dell'istituto in termini di promozione del lavoro regolare, con particolare attenzione agli effetti sortiti nelle aree e nei settori maggiormente interessati dal fenomeno dell'economia sommersa.

d) sul welfare bilaterale di settore, composto dalle prestazioni contrattuali gestite da Ebitemp, le politiche attive e passive di Forma.Temp e la previdenza complementare di Fonte.

La dotazione economica per l'attuazione del progetto viene definita nel bilancio EBITEMP con apposito stanziamento economico.

 

 

Art. 6 - Commissione Pari Opportunità

 

1. La Commissione Pari Opportunità costituisce lo strumento per favorire l'inclusione sociale, contrastare ogni forma di discriminazione sul lavoro, sostenere buone pratiche di gestione delle diversità economiche, sociali e culturali.

2. A tal fine la Commissione attua ogni utile iniziativa ed in particolare:

a) promuove azioni positive di genere e oltre il genere, nell'attuazione delle politiche antidiscriminatorie, favorendo progetti d'integrazione lavorativa;

b) esamina le caratteristiche del mercato del lavoro e l'andamento dell'occupazione femminile nel settore;

c) individua le iniziative in materia di orientamento e formazione professionale, al fine di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro favorendo la diversificazione delle scelte lavorative, anche in lavori non tradizionalmente femminili;

d) monitora gli interventi e le prestazioni contrattualmente previsti a sostegno della e genitorialità.

e) promuove iniziative atte ad individuare strumenti idonei, sulla base di una analisi degli scenari lavorativi, al fine di prevenire ed affrontare le eventuali forme di molestie e violenze nei luoghi di lavoro, recependo quanto definito dall'Accordo Quadro Interconfederale del 26 gennaio 2016 sulle molestie e le violenze nei luoghi di lavoro (allegato 10).

 

 

Art. 7 - Commissione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro

 

1.La Commissione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro:

a) formula proposte di modelli di formazione in materia di sicurezza per i lavoratori in somministrazione, sia generali da effettuare da parte delle Agenzie, sia specifici da realizzare, qualora se ne riscontrino le condizioni, anche presso le imprese utilizzatrici;

b) elabora materiali informativi e formativi idonei a favorire lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro nel settore;

c) elabora proposte da formulare ai soggetti istituzionali aventi per oggetto l'adeguamento delle procedure e degli adempimenti connessi al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., alle specificità del settore, anche in relazione a quanto previsto per la documentazione sanitaria di cui all'Art. 40, del presente CCNL.

2. La Commissione può relazionarsi con le CSMT sui temi di competenza ed individuare gli ambiti per la costituzione di eventuali Commissioni Paritetiche Territoriali, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., coordinandone le relative attività.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 03/02/2025

Art. 5 - Commissione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro

 

L'articolo 7 del CCNL 2019 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7 - Commissione Nazionale Paritetica per la tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro dei lavoratori in somministrazione

1. È istituita la Commissione Nazionale Paritetica per la tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro dei lavoratori in somministrazione.

2. La Commissione adotta, in relazione alle proprie competenze, tutti gli atti necessari al fine di implementare la salvaguardia della salute di tutte le lavoratrici ed i lavoratori in somministrazione, formulando proposte alle Parti anche attraverso un'interlocuzione con i lavoratori e le Agenzie e le Rappresentanze sindacali ove presenti.

3. I lavoratori segnalano possibili criticità in materia di salute e sicurezza nel luogo di lavoro, in conformità alla normativa vigente, alla agenzia per il lavoro e/o al RLS e, laddove lo ritengano necessario, alle OO.SS. territoriali/RSA/RSU ove presenti.

4. In mancanza di Rappresentanze sindacali indicate al punto 3, i lavoratori possono segnalare la problematica riscontrata alla presente Commissione nelle modalità che saranno definite dalla commissione stessa;

5. La Commissione:

a) formula proposte di modelli di formazione in materia di sicurezza per i lavoratori in somministrazione, sia generali da effettuare da parte delle Agenzie, sia specifici da realizzare, qualora se ne riscontrino le condizioni, anche presso le imprese utilizzatrici;

b) formula proposte di materiali informativi e formativi, con il supporto delle strutture tecniche di Forma.Temp. ed Ebitemp, idonei a favorire lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro nel settore;

c) elabora proposte da formulare ai soggetti istituzionali aventi per oggetto l'adeguamento delle procedure e degli adempimenti connessi al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., alle specificità del settore, anche in relazione a quanto previsto per la documentazione sanitaria di cui all'articolo 40 del presente CCNL;

d) riceve le segnalazioni di cui ai commi 3 e 4 formulando proposte di possibili soluzioni anche attraverso un'interlocuzione con le parti interessate dalla problematica. "

 

 

Art. 8 - Commissione Prestazioni

 

1. La Commissione costituisce lo strumento per l'approvazione delle richieste e il monitoraggio di tutte le prestazioni previste dal presente contratto.

2. La Commissione istruisce e propone alle Parti Sociali eventuali aggiornamenti e/o adeguamenti delle prestazioni esistenti.<