S.I.A. S.r.l.
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Testo Consolidato CCNL del 21/07/2025
SOMMINISTRAZIONE - ASSOSOMM
Testo consolidato del CCNL 21/07/2025
Per i lavoratori in somministrazione delle Agenzie per il Lavoro
Decorrenza: 21/07/2025
Scadenza: 20/07/2028
Il 21 luglio 2025 in Roma, tra ASSOSOMM - ASSOCIAZIONE italiana DELLE AGENZIE PER IL LAVORO, rappresentata dal suo Presidente
con una delegazione sindacale e con la partecipazione di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA
e
C.G.I.L.
C.I.S.L.
U.I.L.
FeLSA CISL
NIDIL CGIL
UILTemp
Visto, considerato ed integralmente recepito l'Accordo di Rinnovo del CCNL stipulato dalle medesime Parti il 3 febbraio 2025, si è sottoscritto il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori in somministrazione delle Agenzie per il Lavoro (di seguito, in breve, CCNL), composto di 56 articoli e 21 allegati.
Letti, approvati e sottoscritti dai rappresentati delle Organizzazioni stipulanti.
Le Parti hanno sviluppato un articolato percorso negoziale volto alla definizione dell'Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1º gennaio 2019 - scaduto il 31 dicembre 2021 - reso particolarmente complesso da un contesto di riferimento estremamente mutevole, a seguito delle evoluzioni macroeconomiche e normative.
Le Parti, in risposta alle esigenze di flessibilità del mercato del lavoro, nonché a quelle dei lavoratori (con particolare attenzione alle fasce più deboli), hanno introdotto e potenziato diritti, tutele e misure a sostegno della continuità occupazionale supportando i lavoratori somministrati anche nelle fasi di non lavoro, attraverso l'ottimizzazione di azioni orientate alla riqualificazione del personale, alla valorizzazione del welfare di settore e al rafforzamento delle politiche attive del lavoro.
Il mercato del lavoro italiano, al pari di quello degli altri Paesi, è attraversato da profondi processi di trasformazione strutturale, destinati a subire nei prossimi anni una forte accelerazione, con impatti rilevanti sulla vita dei lavoratori e delle aziende.
Di fronte a tali scenari, le Parti ritengono indispensabile individuare risposte che salvaguardino, allo stesso tempo, i livelli di sviluppo macroeconomico, la coesione sociale e la qualità del mercato del lavoro.
Il confronto negoziale ha prodotto significative convergenze tra le Parti, che. a titolo esemplificativo e non esaustivo, si sono concretizzate:
a) nell'implementazione di un welfare di settore moderno e all'avanguardia;
b) nella valorizzazione della contrattazione collettiva, con particolare attenzione a quella di secondo livello;
c) nell'introduzione di strumenti - non solo di natura economica - a tutela delle lavoratrici in tutte le sue sfaccettature (maternità, gravidanza, vittime di violenza e molestie);
d) nel rafforzamento degli strumenti di supporto ai lavoratori anche nelle fasi di non lavoro, valorizzando i percorsi di riqualificazione professionale e ricollocazione;
e) nell'incremento degli importi delle indennità di disponibilità;
f) nell'ampliamento delle previsioni di un sistema incentivante;
g) nella valorizzazione della formazione continua, orientata anche alle reali esigenze del mercato del lavoro.
Le Parti convengono di elaborare interventi, anche congiunti, nei confronti dei livelli istituzionali, al fine di promuovere un quadro di riferimento economico e normativo funzionale allo sviluppo del lavoro in somministrazione, nonché di favorire l'adozione di normative coerenti con quanto sopra esposto.
ASSOLAVORO, FELSA-CISL, NIDIL-CGIL, UILTemp si impegnano reciprocamente, a nome proprio e dei rispettivi aderenti, al rispetto del sistema di regole sottoscritto, e ad intervenire affinché esso venga pienamente osservato da parte dei propri associati e iscritti.
SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro intercorrenti tra tutte le Agenzie di Somministrazione (di seguito ApL o Agenzie) e i lavoratori in somministrazione assunti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, ai sensi del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni del presente CCNL sono correlate e inscindibili fra loro e non ne è ammessa la parziale applicazione, come stabilito espressamente con la clausola di inscindibilità delle norme contrattuali di cui all'articolo 56 del presente CCNL.
SISTEMI DI RELAZIONI SINDACALI
Art. 1 - Diritti di informazione
1. Informazioni di settore
Le Parti possono effettuare un esame congiunto del quadro economico e normativo del settore, delle sue dinamiche strutturali delle prospettive di sviluppo di norma entro il primo semestre di ogni anno, o comunque su richiesta di una delle Parti stipulanti. Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione sull'intero settore, disaggregato per età, genere, area geografica, settori di utilizzo, dimensione aziendale, area professionale, durata media della missione e relative casistiche, tipologie di rapporto (ad esempio part-time). Le modalità, gli ulteriori dati e disaggregazioni, saranno definiti dall'Osservatorio;
b) la formazione e la riqualificazione professionale con particolare attenzione all'andamento del diritto mirato alla riqualificazione;
c) l'andamento del sistema incentivante di cui all'art. 28 del presente CCNL.
Le Parti concordano di effettuare il monitoraggio sui percorsi occupazionali e di fornire relativa informazione ogni 12 mesi o su richiesta delle stesse.
2. Informazioni obbligatorie
Le ApL hanno l'obbligo di fornire informazione, alla mail dedicata comunicata ad Ebitemp dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, della sottoscrizione dei contratti di somministrazione, presso il medesimo utilizzatore, di consistenza numerica pari o superiore a 15 lavoratori,
Tale informazione verrà fornita, tramite l'allegato n. 4, con cadenza bimestrale, entro le seguenti date: 15 gennaio, 15 marzo, 15 maggio, 15 luglio, 15 settembre e 15 novembre.
Tali informazioni contengono: numero dei lavoratori in missione, azienda utilizzatrice, CCNL applicato, luogo di lavoro (Regione, Provincia e Comune) e sede di lavoro, data inizio e fine missione.
Le Parti concordano che tali informazioni sono disponibili alle strutture nazionali e alle strutture territoriali per quanto di competenza.
La disciplina applicabile alle lavoratrici e ai lavoratori in somministrazione è definita, oltre che dalla contrattazione nazionale di settore e, ove presente, dalla contrattazione applicata dall'azienda utilizzatrice, anche dalla contrattazione territoriale ed aziendale di settore.
Art. 2-bis - Contrattazione nazionale aziendale a livello di agenzia
Le Parti, premesso il ruolo primario della contrattazione collettiva nazionale, riconoscono il ruolo della contrattazione nazionale aziendale finalizzata, ove ne ricorrano le condizioni, ad integrare ed adattare le regole contrattuali alle esigenze delle organizzazioni aziendali e dei lavoratori.
Art. 2-ter - Relazioni Sindacali Territoriali (CSMT)
1. Al fine di definire un quadro normativo certo ed esigibile di tale ambito contrattuale si precisa che sono ad esso demandate le seguenti materie:
a) informazioni di settore per le materie di rispettiva competenza;
b) promozione di opportune interlocuzioni con gli Enti Locali competenti, anche definendo e sottoscrivendo eventuali intese che prevedano l'utilizzo di risorse Forma.Temp;
c) rafforzamento del ruolo delle Commissioni Sindacali Macro Territoriali (CSMT) di cui ai punti che seguono.
2. Sono istituite le Commissioni Sindacali Macro Territoriali (CSMT) così articolate:
1. NORD: Lombardia
2. NORD OVEST: Piemonte, Val d'Aosta e Liguria
3. NORD EST: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige
4. CENTRO NORD: Emilia Romagna, Toscana e Marche
5. CENTRO SUD: Lazio, Molise, Abruzzo, Umbria e Sardegna
6. SUD e ISOLE: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.
Si confermano i regolamenti già assunti in merito alla costituzione delle CSMT.
3. Alle CSMT è assegnato un compito di monitoraggio e confronto a livello territoriale in merito alle seguenti materie:
a) esiti occupazionali derivanti dall'attività di formazione professionale e del diritto mirato;
b) apprendistato e formazione continua;
c) monitoraggio su interlocuzione tra. OO.SS. regionali e/o territoriali e singola ApL per l'attivazione della procedura di ricollocazione (PDR);
d) accordi istituzionali stipulati nell'ambito del livello territoriale di competenza che prevedano l'utilizzo di risorse Forma.Temp;
e) accordi di produttività stipulati in conformità con l'Accordo Interconfederale;
f) azioni di sistema;
g) fabbisogni formativi territoriali evidenziati dalle Parti a livello regionale;
h) diritti di informazione di cui all'articolo 1, comma 2. del CCNL;
i) politiche di genere;
j) quanto previsto dall'art. 2-quater, comma 2, punto VII;
k) ulteriori attività definite dalle Parti mediante intese.
Art. 2-quater - Relazioni sindacali aziendali
1. Le relazioni sindacali aziendali promuovono, sostengono e tutelano i lavoratori ed il lavoro in somministrazione, nel rispetto della procedura individuata, esclusivamente dal presente articolo che individua il quadro di regole volte a disciplinare il corretto esercizio delle attribuzioni di ciascun soggetto titolato, delle relative tempistiche e delle materie demandate alle relazioni sindacali aziendali.
I. Le relazioni sindacali aziendali, intese con riferimento alla singola Agenzia per il Lavoro, ovvero a più Agenzie per il Lavoro operanti presso il medesimo utilizzatore, hanno ad oggetto le seguenti materie:
a) Tematiche relative all'esercizio dell'attività sindacale:
b) Tematiche inerenti al rapporto ed alle condizioni di lavoro in missione e/o in disponibilità;
c) Tematiche relative alla continuità occupazionale in somministrazione;
d) Tematiche relative alle politiche di genere;
e) Definizione degli incentivi (Ebitemp) aziendali alle ApL demandate dall'art. 28 del presente CCNL alla contrattazione Aziendale;
f) Procedura di ricollocazione plurima di cui all'art. 25-ter.
L'elencazione di cui al presente comma ha natura tassativa ed è preclusa l'interpretazione in via analogica e/o estensiva.
II. Restano escluse dalle competenze delle relazioni sindacali aziendali, come disciplinate dal presente articolo, le seguenti materie, in quanto oggetto di specifica regolamentazione del presente CCNL:
a) Procedura di ricollocazione (art. 25);
b) Formazione (art. 11);
c) Assegno di Integrazione Salariale (AIS);
d) Monte ore garantito (art. 51, lettera B. e allegato n. 5)
2. Procedura di confronto
I. L'Agenzia per il Lavoro o l'Organizzazione Sindacale/le RSA/RSU formulano richiesta scritta di incontro contenente l'indicazione esplicita della materia che si intende trattare ed il relativo riferimento normativo di cui all'elenco contenuto al punto 1, comma I, del presente articolo. Tale comunicazione va inviata al referente territoriale dell'ApL/OO.SS. di cui al punto 3 del presente articolo. In questa fase della procedura è escluso il coinvolgimento dell'utilizzatore.
II. L'Agenzia per il Lavoro o le OO.SS. forniscono riscontro alla comunicazione di cui al precedente comma I entro i successivi 10 giorni lavorativi dalla ricezione.
L'incontro si svolge (anche da remoto) entro i successivi 10 giorni lavorativi dal riscontro di cui al periodo precedente.
III. L'Agenzia per il Lavoro può farsi assistere nell'ambito della presente procedura dalla propria Associazione datoriale firmataria il CCNL cui conferisca mandato. Le OO.SS. possono farsi assistere dalle proprie Confederazioni in quanto firmatarie del CCNL.
IV. Per le imprese utilizzatrici multi-localizzate su più province della stessa regione, tale procedura viene svolta a livello regionale (CSMT).
V. Per le imprese utilizzatrici multi-localizzate su più regioni, tale procedura viene svolta a livello nazionale.
VI. Laddove il confronto riguardi questioni che afferiscono all'interpretazione del CCNL o della normativa di riferimento, le Parti coinvolte possono demandare, congiuntamente o disgiuntamente, la discussione alla Commissione Paritetica.
VII. Qualora a livello aziendale non si determini, nel merito, una soluzione alla controversia, le Parti possono demandare, congiuntamente o disgiuntamente, la problematica alla CSMT.
VIII. Qualora in esito alla procedura di cui al presente articolo non si determini una soluzione alla controversia, le Parti potranno promuove ulteriori e diverse iniziative, coinvolgendo anche interlocutori terzi.
3. Elenco dei referenti
I. Al fine di conferire certezza ed un ordinato svolgimento della presente procedura, le OO.SS., le Agenzie per il lavoro e l'Associazione datoriale indicano in una apposita sezione del sito Ebitemp i nominativi dei soggetti abilitati (referenti sindacali territoriali).
II. Agli incontri partecipano tassativamente gli interlocutori previamente individuati da ciascuna delle Parti coinvolte come presente sul sito di Ebitemp, intendendosi escluso ogni coinvolgimento di altro interlocutore terzo.
4. Monitoraggio e adeguamento della disciplina
La Commissione Paritetica, oltre a svolgere un'attività di monitoraggio sull'andamento sperimentale della procedura, ha facoltà di intervenire, in esito a tale monitoraggio, integrando o modificando l'assetto regolatorio di cui al presente articolo.
5. Formazione
Al fine di favorire lo sviluppo della conoscenza condivisa della presente procedura e delle relative disposizioni contrattuali oltreché per favorire la diffusione di una cultura partecipativa, vengono istituiti, a carico della Bilateralità di settore, percorsi formativi congiunti tra rappresentanti delle OO.SS, e delle Agenzie per il Lavoro anche aventi ad oggetto il diritto del lavoro e il diritto sindacale. Tali percorsi formativi dovranno essere definiti in sede di Commissione Nazionale Paritetica.
Art. 3 - Commissioni Nazionali
1. Il Sistema delle Relazioni Sindacali si articola, a livello nazionale, nelle seguenti Commissioni Nazionali Bilaterali:
a) Commissione Paritetica;
b) Commissione Osservatorio e Comunicazione;
c) Commissione per le Pari Opportunità;
d) Commissione Nazionale paritetica in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro;
e) Commissione Prestazioni;
f) Commissione Nazionale in materia di formazione.
2. Le Commissioni Nazionali sono composte ciascuna da sei membri effettivi, dei quali tre sono designati da Assolavoro e tre da FeLSA CISL, NIdiL CGIL, UILTemp. La Commissione Nazionale in materia di formazione è composta da 12 membri effettivi, dei quali 6 designati da Assolavoro e 6 da FeLSA CISL, NIdiL CGIL, UILTemp. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
3. Le Commissioni Nazionali hanno sede presso Ebitemp che ne curerà la segreteria tecnica e ne sosterrà i relativi costi di gestione, compresi i rimborsi delle spese sostenute dai componenti dei predetti organismi e, ove previsti, i compensi spettanti agli stessi.
Gli incontri si effettuano di norma mensilmente, ad eccezione della Commissione Prestazioni che si riunisce settimanalmente e comunque entro 20 giorni dalla richiesta di una delle Parti.
Le modalità di funzionamento di ciascuna Commissione sono definite dal regolamento generale e dagli specifici regolamenti adottati dalle Commissioni stesse.
Art. 4 - Commissione Paritetica
La Commissione Paritetica Nazionale svolge le seguenti funzioni:
- di garanzia del rispetto delle intese intercorse tra le Parti;
- di istruzione e proposta alle Parti Sociali di eventuali aggiornamenti e/o adeguamenti del CCNL;
- di valutazione delle inadempienze contrattuali;
- di esame, con le modalità e le procedure del presente CCNL previste in sede di costituzione, delle controversie di interpretazione e di applicazione di specifici istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità applicative, delle procedure e delle tempistiche previste dal contratto;
- di revisione e/o aggiornamento, in funzione dell'evoluzione del mercato del lavoro, delle esigenze dei lavoratori e del ruolo della bilateralità, delle attività di Ebitemp di cui all'art. 10, paragrafo EBITEMP, punto 2.
La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce di norma ogni mese. In via straordinaria viene convocata entro 15 giorni su richiesta anche di un solo componente della stessa.
Norma di interpretazione autentica
I verbali della Commissione Paritetica Nazionale integrano ed interpretano le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale e degli accordi tra le Parti, ivi compresi i verbali già sottoscritti non caducati dalla sopravvenuta normazione contrattuale.
Art. 5 - Commissione Osservatorio e Comunicazione
1. La Commissione Osservatorio e Comunicazione costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
2. A tal fine l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa ed in particolare:
a) programma e organizza iniziative di studio ed analisi sul quadro economico e produttivo del mercato del lavoro (e le relative prospettive di sviluppo), sul mercato del lavoro nel suo complesso con riferimento alle dinamiche di interesse del settore, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando e/o promuovendo indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni volte a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'articolo 1 del presente CCNL;
b) elabora analisi ed individua esigenze, anche provenienti dalle Commissioni Sindacali Macro Territoriali di cui al precedente articolo 2-bis in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie;
c) cura la raccolta dei dati di cui all'articolo 1, comma 1. lett. a), del presente CCNL anche mediante la stipula di convenzioni con gli Enti destinatari per Legge delle comunicazioni a carico delle Agenzie (Centri per l'Impiego, Inail, Inps, Ministero del Lavoro, Regioni, ecc.);
d) elabora i predetti dati, anche in forma disaggregata per territorio (Regione e/o Provincia) e realizza semestralmente schede analitiche di settore utilizzate per la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), del presente CCNL.
3. Relativamente alle informazioni sul lavoro in somministrazione le Parti concordano di attribuire alla Commissione Osservatorio e Comunicazione l'attuazione di un piano di iniziative di comunicazione sul lavoro in somministrazione relative al suo ruolo e funzione nel mercato del lavoro ed alle opportunità offerte ai lavoratori in somministrazione ed alle imprese che utilizzano tale forma di flessibilità.
A tal fine le Parti convengono di realizzare una serie di azioni mirate ad assicurare una corretta e diffusa informazione:
a) in ordine alla funzione di politica attiva del lavoro in somministrazione, con particolare attenzione ai positivi effetti dell'istituto in termini di creazione di posti di lavoro e di integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro (donne, lavoratori svantaggiati, disoccupati di lunga durata, disabili, ecc.);
b) in merito alle caratteristiche dell'istituto, con particolare attenzione alle garanzie e tutele previste nei confronti dei lavoratori ed ai vantaggi per le aziende e il Sistema Paese della flessibilità normata, contrattata e fondata sul lavoro dipendente;
c) relativamente all'efficacia dell'istituto in termini di promozione del lavoro regolare, con particolare attenzione agli effetti sortiti nelle aree e nei settori maggiormente interessati dal fenomeno dell'economia sommersa;
d) sul welfare bilaterale di settore, composto dalle prestazioni contrattuali gestite da Ebitemp, le politiche attive e passive di Forma.Temp e la previdenza complementare di Fonte.
La dotazione economica per l'attuazione del progetto viene definita nel bilancio Ebitemp con apposito stanziamento economico.
Art. 6 - Commissione Pari Opportunità
1. La Commissione Pari Opportunità costituisce lo strumento per favorire l'inclusione sociale, contrastare ogni forma di discriminazione sul lavoro, sostenere buone pratiche di gestione delle diversità economiche, sociali e culturali.
2. A tal fine la Commissione attua ogni utile iniziativa ed in particolare:
a) promuove azioni positive di genere ed oltre il genere, nell'attuazione delle politiche antidiscriminatorie, favorendo progetti d'integrazione lavorativa;
b) esamina le caratteristiche del mercato del lavoro e l'andamento dell'occupazione femminile nel settore;
c) individua le iniziative in materia di orientamento e formazione professionale, al fine di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro favorendo la diversificazione delle scelte lavorative;
d) monitora gli interventi e le prestazioni contrattualmente previsti a sostegno della genitorialità;
e) promuove iniziative atte ad individuare strumenti idonei, sulla base di una analisi degli scenari lavorativi, al fine di prevenire ed affrontare le eventuali forme di molestie e violenze nei luoghi di lavoro, recependo quanto definito dall'Accordo Quadro Interconfederale del 25 gennaio 2016 sulle molestie e le violenze nei luoghi di lavoro.(allegato n. 10).
Le Parti demandano alla Commissione Nazionale Pari Opportunità la definizione di misure di tutela delle lavoratrici vittime di violenza sui luoghi di lavoro sulla base dei seguenti principi generali: a) individuazione di un luogo protetto tramite convenzione con strutture terze; b) contenuto dedicato nel modulo formativo "diritti e doveri".
1. È istituita l