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TUTTI I CCNL

SETTORE: Altri vari

CCNL: Somministrazione - Assosomm

Somministrazione - Assosomm

CODICE CNEL: V213

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 15/10/2019

SOMMINISTRAZIONE - ASSOSOMM

 

Testo consolidato del CCNL 15/10/2019

Per i lavoratori in somministrazione delle Agenzie per il Lavoro

Decorrenza: 01/01/2019

CCNL 15/10/2019 come modificato da:

- Ipotesi di accordo 03/02/2025

- Accordo 03/02/2025

- Accordo 13/02/2025

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

Il 15 ottobre 2019 in Roma,

tra

l'Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro - ASSOSOMM

e

C.G.I.L.

FeLSA CISL

NIdiL CGIL

UILTemp

 

Visto, considerato e integralmente recepito l'Accordo di Rinnovo del CCNL stipulato dalle medesime Parti il 21 dicembre 2018, si è sottoscritto il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori in somministrazione delle Agenzie per il Lavoro (di seguito, in breve, CCNL), composto di 56 articoli e 14 allegati.

Letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 03/02/2025

Verbale di stipula

 

Il 3 febbraio 2025 in Roma, tra

l'Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro - ASSOSOMM

e

FELSA - C.I.S.L.;

NIDIL C.G.I.L;

UILTEMP

di seguito "le Parti", convengono quanto segue.

Accordo 13/02/2025

Verbale di stipula

 

Il giorno 13 febbraio 2025 si sono incontrati in modalità "da remoto" ASSSOMM - Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, FELSA CISL, NIDIL CGIL e UILTEMP UIL, di seguito le Parti.

 

che:

le Parti, in data 3 febbraio 2025, hanno sottoscritto l'Ipotesi di Accordo di rinnovo CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro (di seguito l'Ipotesi di Accordo, IdA);

 

Considerato che:

l'articolo 54 (Decorrenze e modalità applicative) dell'Ipotesi di Accordo prevede che "Le Parti si incontreranno entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo per definire le decorrenze dei singoli istituti'.

 

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti concordano quanto segue:

[___]

 

 

PREMESSA GENERALE

 

Le Parti hanno sviluppato un articolato percorso negoziale volto alla definizione dell'Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 27 febbraio 2014 - scaduto il 31 dicembre 2016 - reso particolarmente complesso da un contesto di riferimento estremamente mutevole sia nei suoi assunti macroeconomici che normativi.

Pur nel suddetto scenario le Parti hanno ritenuto prevalente il consapevole e responsabile esercizio del proprio ruolo di fonte regolatrice di una flessibilità negoziata e tutelata, qual è la somministrazione di lavoro, capace di coniugare le esigenze di flessibilità richieste dal mercato del lavoro con l'introduzione ed il potenziamento di diritti, tutele e misure di sostegno alla continuità occupazionale, supportando i lavoratori anche nelle fasi di non lavoro, ottimizzando azioni che tendono alla riqualificazione delle persone e alla valorizzazione del welfare di settore, nonché al rafforzamento delle politiche attive del lavoro.

Il nostro mercato del lavoro è investito, al pari di quelli degli altri Paesi, da profondi processi di trasformazione strutturali, destinati a subire nei prossimi anni una forte accelerazione, che incidono in maniera decisiva sulla vita dei lavoratori e delle aziende.

A fronte di questi scenari le Parti ritengono indispensabile trovare risposte che salvaguardino contemporaneamente i livelli di sviluppo macroeconomico, la coesione sociale e la qualità del mercato del lavoro.

Il confronto negoziale ha prodotto significative convergenze tra le Parti, quali quelle di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo, in merito:

a) alla necessità di supportare i lavoratori anche nelle fasi di non lavoro valorizzando percorsi di riqualificazione professionale;

b) alle modalità con le quali favorire la continuità lavorativa, occupazionale e salariale anche mediante forme premiali dei contratti di lavoro di maggiore durata;

c) alla valorizzazione della contrattazione come strumento di inclusione;

d) all'ulteriore valorizzazione del welfare di settore;

e) all'introduzione di forme di sostegno di natura non solo economica nei confronti dei lavoratori che presentano una maggiore fragilità occupazionale e/o una maggiore distanza dal mercato del lavoro;

f) alla valorizzazione della formazione continua e del diritto mirato alla formazione di particolari categorie di lavoratori, anche con specifica attenzione ai temi della salute e sicurezza;

g) all'introduzione di forme di premialità ed incentivazione dei comportamenti virtuosi.

Le Parti convengono di elaborare interventi anche congiunti nei confronti dei livelli istituzionali, al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del lavoro in somministrazione e porre in essere normative coerenti con quanto sopra esposto.

ASSOSOMM, FELSA-CISL, NIDIL-CGIL, UILTemp si impegnano reciprocamente, a nome proprio e dei relativi aderenti, al rispetto del sistema di regole sottoscritto e ad intervenire per la completa osservanza da parte dei propri associati e dei propri iscritti.

In data 21 dicembre 2018 è stata raggiunta una intesa per il rinnovo del CCNL che le Parti stipulanti hanno sottoposto all'attenzione dei rispettivi organi deliberativi e/o assembleari al fine di acquisirne il consenso nei termini previsti dai rispettivi statuti associativi e tali organi hanno deliberato positivamente sul punto.

 

 

SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

 

1. Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro intercorrenti tra tutte le Agenzie di Somministrazione (di seguito ApL o Agenzie) e i lavoratori in somministrazione assunti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, ai sensi del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le disposizioni del presente CCNL sono correlate e inscindibili fra loro e non ne è ammessa la parziale applicazione, come stabilito espressamente con la clausola di inscindibilità delle norme contrattuali di cui all'articolo 56 del presente CCNL.

 

 

SISTEMI DI RELAZIONI SINDACALI

Art. 1 - Diritti di informazione

 

1. Informazioni di settore

Le Parti possono effettuare un esame congiunto del quadro economico e normativo del settore, delle sue dinamiche strutturali e delle prospettive di sviluppo di norma entro il primo semestre di ogni anno, o comunque su richiesta di una delle Parti stipulanti.

Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto:

a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione sull'intero settore, disaggregato per età, genere, area geografica, settori di utilizzo, dimensione aziendale, area professionale, durata media della missione e relative casistiche, tipologie di rapporto (ad esempio part-time). Le modalità, gli ulteriori dati e disaggregazioni, saranno definiti dall'Osservatorio;

b) la formazione e la riqualificazione professionale con particolare attenzione all'andamento del diritto mirato alla riqualificazione;

c) l'andamento del sistema incentivante di cui all'art. 28 del presente CCNL.

Le Parti concordano di effettuare il monitoraggio sui percorsi occupazionali e di fornire relativa informazione ogni 12 mesi o su richiesta delle stesse.

 

2. Informazioni obbligatorie

Le ApL hanno l'obbligo di fornire informazione, alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, anche mediante l'implementazione del SIU, della sottoscrizione dei contratti di somministrazione, presso il medesimo utilizzatore, di consistenza numerica pari o superiore a 15 lavoratori.

Tale informazione verrà fornita entro il termine di 5 giorni dalla sottoscrizione del contratto di somministrazione.

Le Parti concordano altresì che, in caso di missioni inferiori ai 5 giorni, tali informazioni siano rese disponibili almeno entro 24 ore prima del termine della missione stessa. Tali informazioni contengono: numero dei lavoratori in missione, azienda utilizzatrice, CCNL applicato, luogo di lavoro (Regione, Provincia e Comune) e sede di lavoro, data inizio e fine missione.

Le Parti concordano che tali informazioni sono disponibili alle strutture nazionali e alle strutture territoriali per quanto di competenza.

A tale scopo viene predisposto uno specifico modulo contenente le previste informazioni e riportato nell'allegato 4.

Le comunicazioni sono indirizzate ad un sistema informatico unificato (SIU) di cui all'articolo 53.

Nelle more dell'attivazione del sistema le comunicazioni vanno obbligatoriamente inviate, complete di tutti i dati, presso le sedi indicate dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, secondo le modalità previste dalla Commissione Paritetica.

 

 

Art. 2 - Relazioni Sindacali Territoriali

 

1. Al fine di rafforzare le relazioni sindacali a livello territoriale, le Parti convengono di:

- estendere ai livelli decentrati, secondo modalità definite dalle Parti stesse a livello nazionale, quanto previsto in materia di informazioni di settore per le materie di rispettiva competenza, anche mediante l'utilizzo del SIU;

- valorizzare e rafforzare in tali ambiti la contrattazione di secondo livello, con particolare riferimento agli accordi previsti nell'art. 28 (sistema incentivante);

- promuovere opportune interlocuzioni con gli Enti Locali competenti, anche definendo e sottoscrivendo eventuali intese che prevedano l'utilizzo di risorse Forma.Temp;

- rafforzare qualitativamente, potenziare e consolidare il ruolo delle Commissioni Sindacali Macro Territoriali (CSMT) di cui al punto che segue.

2. Sono istituite, in luogo delle preesistenti Commissioni Sindacali Territoriali (CST), le Commissioni Sindacali Macro Territoriali (CSMT) così articolate:

1. CSMT NORD: Lombardia

2. CSMT NORD OVEST: Piemonte, Val d'Aosta e Liguria

3. CSMT PROVINCE AUTONOME: Trentino Alto Adige

4. CSMT NORD EST: Veneto e Friuli Venezia Giulia

5. CSMT CENTRO NORD: Emilia Romagna

6. CSMT CENTRO: Lazio e Sardegna

7. CSMT CENTRO 2: Umbria e Toscana

8. CSMT CENTRO SUD: Marche, Abruzzo e Molise

9. CSMT SUD 1: Campania e Calabria

10. CSMT SUD 2: Puglia e Basilicata

11. CSMT SUD 3: Sicilia

3. Le CSMT sono costituite tra le Parti stipulanti il presente CCNL e si riuniscono, di norma, ogni trimestre o su richiesta di una delle Parti. Le principali funzioni loro attribuite sono:

a) il monitoraggio sugli esiti occupazionali derivanti dall'attività di riqualificazione professionale e del diritto mirato;

b) il monitoraggio, mediante i dati ricavabili dal SIU di cui all'articolo 53 del presente CCNL, su apprendistato e formazione continua;

c) il monitoraggio in merito all'interlocuzione tra OO.SS. regionali e/o territoriali e singola ApL per l'attivazione della procedura per mancanza di occasioni di lavoro;

d) il monitoraggio degli accordi istituzionali stipulati nell'ambito del livello territoriale di competenza che prevedano l'utilizzo di risorse Forma.Temp;

e) il monitoraggio sui contratti di somministrazione con Monte Ore Garantito;

f) il monitoraggio sugli accordi di produttività stipulati in conformità con l'Accordo Interconfederale;

g) gli accordi ed il monitoraggio sulle azioni di sistema;

h) incontri con ogni singola Agenzia presente sul territorio di competenza al fine di analizzarne l'andamento occupazionale e di mercato;

i) la proposta, analisi e discussione su fabbisogni formativi territoriali evidenziati dalle Parti a livello regionale;

j) il confronto scaturente sui diritti di informazione di cui all'articolo 1, comma 2 del CCNL;

k) definizione ai sensi dell'art. 28, di accordi di II livello che prevedono l'utilizzo di risorse individuate dalla Bilateralità del presente CCNL;

l) ulteriori attività definite dalle Parti mediante intese.

Tutte le attività di monitoraggio sono sviluppate secondo modalità definite dalle Parti.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 03/02/2025

Art. 1 - Relazioni sindacali

 

1. L'articolo 2 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro del 15 ottobre 2019 (di seguito "CCNL 2019") è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 2 - Relazioni sindacali

1. La disciplina applicabile alle lavoratirci e ai lavoratori in somministrazione è definita, oltre che dalla contrattazione nazionale di settore e, ove presente, dalla contrattazione applicata dall'azienda utilizzatrice, anche dalla contrattazione territoriale ed aziendale di settore.

Al fine di defnire un quadro normativo certo ed esigibile di tale ambito contrattuale si precisa che sono ad esso demandate le seguenti materie:

a) informazioni di settore per le materie di rispettiva competenza;

b) promozione di opportune interlocuzioni con gli Enti Locali competenti, anche definendo e sottoscrivendo ventilali intese che prevedano l'utilizzo di risorse Forma. Temp;

c) rafforzamento del ruolo delle Commissioni Sindacali Macro Territoriali (CSMT) di cui al punto che segue.

 

2. Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Articolo 2-bis - Relazioni Sindacali Territoriali (CSMT)

1. Sono istituite le Commissioni Sindacali Macro Territoriali (CSMT) così articolate:

1. NORD: Lombardia

2. NORD OVEST: Piemonte, Val d'Aosta e Liguria

3. NORD EST: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Allo Adige

4. CENTRO NORD: Emilia Romagna, Toscana e Marche

5. CENTRO SUD: Lazio, Molise, Abruzzo, Umbria e Sardegna

6. SUD e ISOLE: Campania. Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

Si confermano i regolamenti già assunti in merito alla costituzione delle CSMT.

2. Alle CSMT è assegnato un compito di monitoraggio e confronto a livello territoriale in merito alle seguenti materie:

a) esiti occupazionali derivanti dall'attività di formazione professionale e del diritto mirato;

b) apprendistato e formazione continua;

c) monitoraggio su interlocuzione tra OO.SS. regionali e/o territoriali e singola ApL per l'attivazione della procedura di ricollocazione (PDR);

d) accordi istituzionali stipulati nell'ambito del livello territoriale di competenza che prevedano l'utilizzo di risorse Forma. Temp;

e) accordi di produttività stipulati in conformità con l'Accordo Interconfederale;

f) azioni di sistema;

g) fabbisogni formativi territoriali evidenziali dalle Parti a livello regionale;

h) diritti di informazione di cui all'articolo 1, comma 2. del CCNL;

i) politiche di genere;

j) quanto previsto dall'art. 2-ter, comma 2. punto VII;

k) ulteriori attività definite dalle Parti mediante intese.

 

Art. 2 - Relazioni sindacali aziendali

 

Contrattazione nazionale aziendale

Le Parti, premesso il ruolo primario della contrattazione collettiva nazionale, riconoscono il ruolo della contrattazione nazionale aziendale finalizzata, ove ne ricorrano le condizioni, ad integrare ed adattare le regole contrattuali alle esigenze delle organizzazioni aziendali e dei lavoratori

 

1. Dopo l'articolo 2 del CCNL 2019, è inserito il seguente:

Articolo 2. ter - Relazioni sindacali aziendali

I. Ambito di applicazione

1. Le relazioni sindacali aziendali promuovono, sostengono e tutelano i lavoratori ed il lavoro in somministrazione, nel rispetto delta procedura individuata esclusivamente dal presente articolo che individua il quadro di regole volte a disciplinare il corretto esercizio delle attribuzioni di ciascun soggetto titolato, delle relative tempistiche e delle materie demandate alle relazioni sindacali aziendali.

II. Le relazioni sindacali aziendali, intese con riferimento alla singola Agenzia per il lavoro, ovvero a più Agenzie per il lavoro operanti presso il medesimo utilizzatore, hanno ad oggetto le seguenti materie:

a) Tematiche relative all'esercizio dell'attività sindacale;

b) Tematiche inerenti al rapporto e alle condizioni di lavoro in missione e/o in disponibilità;

c) Tematiche relative alla continuità occupazionale in somministrazione;

d) Tematiche relative alle politiche dì genere;

e) Definizione degli incentivi (Ebitemp) aziendali alle ApL demandate dall'art. 28 del presente CCNL alla contrattazione Aziendale;

f) Procedura di ricollocazione plurima di cui all'art. 25-bis.

L'elencazione di cui al presente comma ha natura tassativa ed è preclusa l'interpretazione in via analogica e/o estensiva.

III. Restano escluse dalle competenze delle relazioni sindacali aziendali, come disciplinate dal presente articolo, le seguenti materie, in quanto oggetto di specifica regolamentazione del presente CCNL:

a) Procedura di ricollocazione (art. 25);

b) Formazione (art. 11);

c) Contrattazione territoriale presso le CSMT (art. 2);

d) Assegno di Integrazione Salariale (AlS);

e) Monte ore garantito (art. 51. lettera B, e Allegato 14).

 

2. Procedura di confronto

I. L'Agenzia per il lavoro o l'Organizzazione Sindacale/le RSA/RSU formulano richiesta scritta di incontro contenente l'indicazione esplicita della materia che si intende trattare e il relativo riferimento normativo di cui all'elenco contenuto al punto 1, comma 2. del presente articolo. Tale comunicazione va inviata al referente territoriale dell'ApL/OO.SS. di cui al punto 3 del presente articolo. In questa fase della procedura è escluso il coinvolgimento dell'utilizzatore.

II. L'Agenzia per il lavoro o le OO.SS. forniscono riscontro alla comunicazione di cui al precedente comma I entro i successivi 10 giorni lavorativi dalla ricezione. L'incontro si svolge (anche da remoto) entro i successivi 10 giorni lavorativi dal riscontro di cui al periodo precedente.

III. L Agenzia per il lavoro può farsi assistere nell'ambito della presente procedura dalla propria Associazione datoriale firmataria il CCNL cui conferisca mandato. Le OO.SS. possono farsi assistere dalle proprie Confederazioni in quanto firmatarie del CCNL.

IV. Per le imprese utilizzatrici multìlocalizzate su più province delta stessa regione, tale procedura viene svolta a livello regionale (CSMT).

V. Per le imprese utilizzatrici multilocalizzate su più regioni tale procedura viene svolta a livello nazionale.

VI. Laddove il confronto riguardi questioni che offeriscono all'interpretazione del CCNL o della normativa di riferimento, le Parti coinvolte possono demandare, congiuntamente o disgiuntamente, la discussione alla Commissione Paritetica.

VII. Qualora a livello aziendale non si determini, nel merito, una soluzione alla controversia, le Parti possono demandare, congiuntamente o disgiuntamente, la problematica alla CSMT.

VIII. Qualora in esito alla procedura di cui al presente articolo non si determini una soluzione alla controversia, le Parti potranno promuove ulteriori e diverse iniziative, coinvolgendo anche interlocutori terzi.

 

3. Elenco dei referenti

I. Al fine di conferire certezza e un ordinato svolgimento della presente procedura, le OO.SS., le Agenzie per il lavoro e l'Associazione datoriale indicano in una apposita sezione del sito di Ebitemp i nominativi dei soggetti abilitati (referenti sindacai i ter ritori al i).

II. Agli incontri partecipano tassativamente gli interlocutori previamente individuati da ciascuna delle parti coinvolte come presenti sul sito di Ebitemp. intendendosi escluso ogni coinvolgimento di altro interlocutore terzo.

 

4. Monitoraggio e adeguamento della disciplina

La Commissione Paritetica, oltre a svolgere un'attività di monitoraggio sull'andamento sperimentale della procedura, ha facoltà di intervenire, in esito a tale monitoraggio, integrando o modificando l'assetto regolatorio di cui al presente articolo.

 

5. Formazione

Al fine di favorire lo sviluppo della conoscenza condivisa della presente procedura e delle relative disposizioni contrattuali oltreché per favorire la diffusione di una cultura partecipativa, vengono istituiti, a carico della Bilateralità di settore, percorsi formativi congiunti tra rappresentanti delle OO.SS. e delle Agenzie per il Lavoro anche aventi ad oggetto il diritto del la\'oro e il diritto sindacale. Tali percorsi formativi dovranno essere definiti in sede di Commissione Nazionale Paritetica.

 

 

Art. 3 - Commissioni Nazionali

 

1. Il Sistema delle Relazioni Sindacali si articola, a livello nazionale, nelle seguenti Commissioni Nazionali Bilaterali:

a) Commissione Paritetica;

b) Commissione Osservatorio e Comunicazione;

c) Commissione per le Pari Opportunità;

d) Commissione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro;

e) Commissione Prestazioni;

2. Le Commissioni Nazionali sono composte ciascuna da sei membri effettivi, dei quali tre sono designati da Assosomm e tre da FeLSA CISL, NIdiL CGIL, UILTemp. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.

3. Le Commissioni Nazionali hanno sede presso Ebitemp, di cui al successivo articolo 10 che ne curerà la segreteria tecnica e ne sosterrà i relativi costi di gestione, compresi i rimborsi delle spese sostenute dai componenti dei predetti organismi e, ove previsti, i compensi spettanti agli stessi.

Gli incontri si effettuano di norma mensilmente, ad eccezione della Commissione Prestazioni che si riunisce settimanalmente e comunque entro 20 giorni dalla richiesta di una delle Parti, ad eccezione di quanto previsto nel successivo articolo 4 relativo alla Commissione Paritetica.

L'attività delle Commissioni Nazionali è disciplinata dal regolamento generale e dagli specifici regolamenti adottati dalle singole Commissioni.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 03/02/2025

Art. 3 - Commissioni Nazionali

 

1. L'art. 3, comma 1, del CCNL 2019 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 3 - Commissioni Nazionali

1. Il Sistema delle Relazioni Sindacali si articola, a livello nazionale, nelle seguenti Commissioni Nazionali Bilaterali:

a) Commissione Paritetica:

b) Commissione Osservatorio e Comunicazione;

c) Commissione per le Pari Opportunità;

d) Commissione Nazionale paritetica in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro;

e) Commissione Prestazioni;

f) Commissione Nazionale in materia di formazione istituita presso Forma. Temp.

 

2. L'art. 3, comma 3, del CCNL 2019 è sostituito dal seguente:

"3. Le Commissioni Nazionali hanno sede presso i rispettivi Enti Bilaterali che ne cureranno la segreteria tecnica e ne sosterranno i relativi costi di gestione, compresi i rimborsi delle spese sostenute dai componenti dei predetti organismi e, ove previsti, i compensi spettanti agli stessi.

Gli incontri si effettuano di norma mensilmente, ad eccezione della Commissione Prestazioni che si riunisce, settimanalmente e comunque entro 20 giorni dalla richiesta di una delle Parti, ad eccezione di quanto previsto nel successivo articolo 4 relativo alla Commissione Paritetica.

Le modalità di funzionamento di ciascuna Commissione sono definite dal regolamento generale e dagli specifici regolamenti adottati dalle Commissioni stesse ".

 

 

Art. 4 - Commissione Paritetica

 

La Commissione Paritetica Nazionale svolge le seguenti funzioni:

- di garanzia del rispetto delle intese intercorse tra le Parti;

- di istruzione e proposta alle Parti Sociali di eventuali aggiornamenti e/o adeguamenti del CCNL;

- di valutazione delle inadempienze contrattuali ai fini dell'applicazione delle penalità previste nell'articolo 47;

- di esame, con le modalità e le procedure del presente CCNL previste in sede di costituzione, delle controversie di interpretazione e di applicazione di specifici istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità applicative, delle procedure e delle tempistiche previste dal contratto.

La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce di norma ogni mese. In via straordinaria viene convocata entro 15 giorni su richiesta anche di un solo componente della stessa.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 03/02/2025

Art. 4 - Commissione Paritetica

 

L'art. 4 del CCNL 2019 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 4 - Commissione Paritetica

La Commissione Paritetica Nazionale svolge le seguenti funzioni:

- di garanzia de! rispetto delle intese intercorse tra le Parti:

- di istruzione e proposta alle Parti Sociali di eventuali aggiornamenti e/o adeguamenti del CCNL;

- di valutazione delle inadempienze contrattuali;

- di esame, con le modalità e le procedure del presente CCNL previste in sede di costituzione, delle controversie di interpretazione e di applicazione di specifici istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità applicative, delle procedure e delle tempistiche previste da! contratto;

- di revisione e/o aggiornamento, in funzione dell'evoluzione del mercato del lavoro, delle esigenze dei lavoratori e del ruolo della bilateralità, delle attività di Ebitemp di cui all'art. IO, paragrafo EBITEMP, punto 2.

 

 

Art. 5 - Commissione Osservatorio e Comunicazione

 

1. La Commissione Osservatorio e Comunicazione costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.

2. A tal fine l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa ed in particolare:

a) programma e organizza iniziative di studio ed analisi sul quadro economico e produttivo del mercato del lavoro (e le relative prospettive di sviluppo), sul mercato del lavoro nel suo complesso con riferimento alle dinamiche di interesse del settore, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando e/o promuovendo indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni volte a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'articolo 1 del presente CCNL;

b) elabora analisi e individua esigenze, anche provenienti dalle Commissioni Sindacali Macro Territoriali di cui al precedente articolo 2 in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie;

c) cura la raccolta dei dati di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), del presente CCNL anche mediante la stipula di convenzioni con gli Enti destinatari per Legge delle comunicazioni a carico delle Agenzie (Centri per l'Impiego, Inail, Inps, Ministero del Lavoro, ANPAL, Regioni, ecc.);

d) elabora i predetti dati, anche in forma disaggregata per territorio (Regione e/o Provincia) e realizza semestralmente schede analitiche di settore utilizzate per la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) del presente CCNL.

3. Relativamente alle informazioni sul lavoro in somministrazione le Parti concordano di attribuire alla Commissione Osservatorio e Comunicazione l'attuazione di un piano di iniziative di comunicazione sul lavoro in somministrazione relative al suo ruolo e funzione nel mercato del lavoro e alle opportunità offerte ai lavoratori in somministrazione e alle imprese che utilizzano tale forma di flessibilità.

A tal fine le Parti convengono di realizzare una serie di azioni mirate ad assicurare una corretta e diffusa informazione:

a) in ordine alla funzione di politica attiva del lavoro in somministrazione, con particolare attenzione ai positivi effetti dell'istituto in termini di creazione di posti di lavoro e di integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro (donne, lavoratori svantaggiati, disoccupati di lunga durata, disabili, ecc.);

b) in merito alle caratteristiche dell'istituto, con particolare attenzione alle garanzie e tutele previste nei confronti dei lavoratori e ai vantaggi per le aziende e il Sistema Paese della flessibilità normata, contrattata e fondata sul lavoro dipendente;

c) relativamente all'efficacia dell'istituto in termini di promozione del lavoro regolare, con particolare attenzione agli effetti sortiti nelle aree e nei settori maggiormente interessati dal fenomeno dell'economia sommersa;

d) sul welfare bilaterale di settore, composto dalle prestazioni contrattuali gestite da Ebitemp, le politiche attive e passive di Forma.Temp e la previdenza complementare di Fonte.

La dotazione economica per l'attuazione del progetto viene definita nel bilancio Ebitemp con apposito stanziamento economico.

 

 

Art. 6 - Commissione Pari Opportunità

 

1. La Commissione Pari Opportunità costituisce lo strumento per favorire l'inclusione sociale, contrastare ogni forma di discriminazione sul lavoro, sostenere buone pratiche di gestione delle diversità economiche, sociali e culturali.

2. A tal fine la Commissione attua ogni utile iniziativa ed in particolare:

a) promuove azioni positive di genere e oltre il genere, nell'attuazione delle politiche antidiscriminatorie, favorendo progetti d'integrazione lavorativa;

b) esamina le caratteristiche del mercato del lavoro e l'andamento dell'occupazione femminile nel settore;

c) individua le iniziative in materia di orientamento e formazione professionale, al fine di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro favorendo la diversificazione delle scelte lavorative, anche in lavori non tradizionalmente femminili;

d) monitora gli interventi e le prestazioni contrattualmente previsti a sostegno della genitorialità;

e) promuove iniziative atte ad individuare strumenti idonei, sulla base di una analisi degli scenari lavorativi, al fine di prevenire ed affrontare le eventuali forme di molestie e violenze nei luoghi di lavoro, recependo quanto definito dall'Accordo Quadro Interconfederale del 25 gennaio 2016 sulle molestie e le violenze nei luoghi di lavoro (allegato 10).

 

 

Art. 7 - Commissione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro

 

1. La Commissione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro:

a) formula proposte di modelli di formazione in materia di sicurezza per i lavoratori in somministrazione, sia generali da effettuare da parte delle Agenzie, sia specifici da realizzare, qualora se ne riscontrino le condizioni, anche presso le imprese utilizzatrici;

b) elabora materiali informativi e formativi idonei a favorire lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro nel settore;

c) elabora proposte da formulare ai soggetti istituzionali aventi per oggetto l'adeguamento delle procedure e degli adempimenti connessi al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., alle specificità del settore, anche in relazione a quanto previsto per la documentazione sanitaria di cui all'articolo 40, del presente CCNL.

2. La Commissione può relazionarsi con le CSMT sui temi di competenza ed individuare gli ambiti per la costituzione di eventuali Commissioni Paritetiche Territoriali, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., coordinandone le relative attività.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 03/02/2025

Art. 5 - Commissione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro L'articolo 7 del CCNL 2019 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 7 - Commissione Nazionale Paritetica per la tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro dei lavoratori in somministrazione

1. È istituita la Commissione Nazionale Paritetica per la tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro dei lavoratori in somministrazione.

2. La Commissione adotta, in relazione alle proprie competenze, tutti gli atti necessari al fine di implementare la salvaguardia della salute di tutte le lavoratrici ed i lavoratori in somministrazione, formulando proposte alle Parti anche attraverso un'interlocuzione con i lavoratori e le Agenzie e le Rappresentanze sindacali ove presenti.

3. I lavoratori segnalano possibili criticità in materia di salute e sicurezza nel luogo di lavoro, in conformità alla normativa vigente, alla agenzia per il Un'oro e/o al RLS e, laddove lo ritengano necessario, alle OO.SS. territoriali/RSA/RSU ove presenti.

4. In mancanza di Rappresentanze sindacali indicate al punto 3, i lavoratori possono segnalare la problematica riscontrala alla presente Commissione nelle modalità che saranno definite dalla commissione stessa;

5. La Commissione:

a) formula proposte dì modelli di formazione in materia di sicurezza per i lavoratori in somministrazione, sia generali da effettuare da parte delle Agenzie, sia specifici da realizzare, qualora se ne riscontrino le condizioni, anche presso le imprese utilizzatrici;

b) formula proposte di materiali informativi e formativi, con il supporto delle strutture tecniche di Forma. Temp. ed Ebitemp, idonei a favorire lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro nel settore;

c) elabora proposte da formulare ai soggetti istituzionali aventi per oggetto l'adeguamento delle procedure e degli adempimenti connessi al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., alle specificità del settore, anche in relazione a quanto previsto per la documentazione sanitaria di cui all'articolo 40 del presente CCNL;

d) riceve le segnalazioni di cui ai commi 3 e 4 formulando proposte di possibili soluzioni anche attraverso un'interlocuzione con le parti interessate dalla problematica. "

 

 

Art. 8 - Commissione Prestazioni

 

1. La Commissione costituisce lo strumento per l'approvazione delle richieste e il monitoraggio di tutte le prestazioni previste dal presente CCNL.

2. La Commissione istruisce e propone alle Parti Sociali eventuali aggiornamenti e/o adeguamenti delle prestazioni esistenti.

3. La Commissione valuta le richieste sulla base di una pre-istruttoria svolta dalla struttura di Ebitemp.

 

 

Art. 9 - Bilateralità

 

1. Le Parti riconoscono il valore della bilateralità quale strumento idoneo a perseguire sia lo sviluppo di un efficace sistema di Relazioni Industriali che il rispetto delle norme di Legge oltreché delle finalità da queste previste.

2. In coerenza con quanto previsto al comma precedente le Parti si danno reciprocamente atto che il sistema bilaterale nel settore della somministrazione di lavoro è fondato sui seguenti Enti:

FORMA.TEMP, EBITEMP, FONDO DI SOLIDARIETÀ, FONTE.

3. Prestazioni

Le prestazioni presenti nel sistema bilaterale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore che in funzione di specifici requisiti soggettivi ha la possibilità, nei periodi di missione e nei periodi di non missione, di accedere gratuitamente a prestazioni di tutela, di sostegno o agevolazioni, così come definite nell'allegato 2.

4. Sportelli Sindacali

Le pratiche di accesso a tutte le prestazioni bilaterali sono garantite dagli sportelli sindacali accreditati delle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL secondo modalità definite dalle Parti.

Resta chiaramente salva la facoltà del lavoratore di avanzare richiesta di accesso alle prestazioni direttamente all'Ente competente.

Presso gli sportelli sindacali è possibile rilasciare al lavoratore l'attestazione per il bonus formativo di cui all'articolo 11 del presente CCNL.

5. Sportelli di Agenzia

Le pratiche di accesso alle prestazioni bilaterali possono essere presentate anche alle filiali delle Agenzie.

6. Ai fini dell'attuazione delle misure di previdenza e di sostegno al reddito Forma. Temp ed Ebitemp possono operare anche congiuntamente.

Per tali misure Forma.Temp dispone a favore di Ebitemp risorse pari allo 0,12% delle retribuzioni imponibili corrisposti ai lavoratori somministrati, destinate a sostenere le prestazioni erogate dall'Ente stesso a favore dei lavoratori.

7. Con separata intesa contrattuale le Parti disciplinano la razionalizzazione sia dei fondi di natura mutualistica di Forma.Temp, intervenendo sui flussi e sugli importi accantonati fermi restando gli obblighi di Legge e le attuali ripartizioni in conto azienda, che delle risorse Ebitemp.

Nell'ambito di tale intesa le Parti disciplinano altresì:

a) le modalità di estensione degli interventi formativi finanziati con il "Contributo Tempi Indeterminati" anche ad ulteriori platee di lavoratori;

b) il potenziamento delle attività di comunicazione/promozione del settore;

c) la riarticolazione ed il rifinanziamento delle azioni di formazione dei quadri sindacali e datoriali.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 03/02/2025

Art. 6 - Bilateralità

L'articolo 9 del CCNL 2019 è modificato come segue.

1. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Prestazioni

Le prestazioni presenti nel sistema bilaterale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore che in funzione di specifici requisiti soggettivi definiti dalle Parti ha la possibilità, nei periodi di missione e nei periodi di non missione, di accedere gratuitamente a prestazioni di tutela, di sostegno o agevolazioni, così come definite nell'allegato xx ".

2. Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"Comma 3-bis - Incentivi

La bilateralità garantisce l'erogazione in favore delle Agenzie per il Lavoro delle misure incentivanti definite dalle Parti".

3. I commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

"6. Ai fini dell'attuazione delle misure di previdenza e di sostegno al reddito Forma. Temp ed Ebitemp possono operare anche congiuntamente secondo le modalità definite dalle Parti.

7. Con separata intesa contrattuale le Parti disciplinano la razionalizzazione sia dei fondi di natura mutualistica di Forma. Temp, intervenendo sui flussi e sugli importi accantonati fermi restando gli obblighi di Legge e le attuali ripartizioni in conto azienda, che delle risorse Ebitemp ",

 

Art. 6-bis - Prestazioni della bilateralità

1. Dopo l'articolo 9 del CCNL 2019 è aggiunto il seguente:

"Articolo 9-bis - Prestazioni della bilateralità

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 punto 3 del CCNL 2019 le Parti concordano nel definire i principi generali delle seguenti misure erogate da Ebitemp che verranno declinate e definite dalla Commissione Prestazioni entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo:

a) Incremento del 20% di tutte le prestazioni con indennità forfettarie e massimali;

b) definizione delle seguenti nuove prestazioni:

- contributo post-maternità lavoratrice in procedura di ricollocazione (articolo 25) o in disponibilità (articolo 32);

- materiale didattico per figli iscritti a scuola materna;

- rimborso spese trasporlo extraurbano per discenti corsi Forma. Temp oltre le 200 ore;

- contributo per spese rinnovo permesso di soggiorno;

- prestazioni per persone vittime di violenza e molestie sessuali.

c) revisione mobilità territoriale secondo i seguenti principi: a) fondo a capienza di 4 milioni di euro; b) ripartizione: 80% de! fondo in conto agenzia e 20% in un fondo mutualistico; c) nuovo fondo a capienza pari a 2 milioni di euro per la prestazione di mobilità territoriale a beneficio dei lavoratori in procedura di ricollocazione (articolo 25 e articolo 25-ter).

d) revisione della disciplina della prestazione "Prestiti personali ".

Accordo 13/02/2025

Verbale di stipula

 

Decorrenze dei singoli istituti

C. Altre disposizioni

[___]

6. Art. 6 e 6 bis IdA: prestazioni Ebitemp

La disciplina relativa alle prestazioni Ebitemp di cui agli artt. 6 e 6 bis dell'Ipotesi di Accordo, come declinata con Accordo tra le Parti su proposta della Commissione Prestazioni, si applica a decorrere dal 1º marzo 2025. L'adeguamento (+20%) degli importi delle prestazioni già in essere in quanto si applica anche con riferimento alle richieste di prestazioni presentate e non ancora liquidate a decorrere dal 3 febbraio 2025.

 

[___]

 

 

Art. 10 - Enti Bilaterali FORMA.TEMP

 

In attuazione delle finalità previste dalle leggi e dal presente CCNL in ordine alla formazione professionale, alla previdenza e al sostegno al reddito, opera il Fondo per la formazione e l'integrazione al reddito "FORMA.TEMP", di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 276/2003 s.m.i., realizzando:

a) interventi di formazione e riqualificazione professionale, misure di carattere previdenziale a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione. Tali iniziative sono finanziate con le risorse relative al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato;

b) iniziative comuni volte a garantire: l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori; la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale; l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati e la verifica dell'utilizzo della somministrazione per l'emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti. Tali iniziative sono finanziate con le risorse relative al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, anche attraverso il Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo di Settore (FSBS).

Gli interventi e le iniziative di cui sopra sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal presente CCNL e precisamente, per quelle di cui al successivo articolo 11. Il Fondo, per conseguire i propri scopi, si avvale delle risorse derivanti:

a) dal contributo, a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti (articolo 12, commi 1, 2 e 8 bis, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276);

b) di eventuali finanziamenti pubblici e privati;

c) di eventuali proventi derivanti da iniziative sociali;

d) di contributi previsti da contratti ed accordi collettivi;

e) di eventuali interessi e proventi finanziari.

EBITEMP

1. L'Ente Bilaterale Nazionale per il Lavoro Temporaneo, denominato "EBITEMP", opera nel settore delle Agenzie in un quadro di relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva e occupazionale e svolge la funzione di erogazione di un sistema di welfare gratuito per i lavoratori in somministrazione e di service degli istituti paritetici, sostenendone i relativi costi.

2. Le Parti concordano che le attività dell'ente riguardano:

a) la funzione di service degli istituti paritetici (osservatorio, comitati e commissioni), sostenendone i relativi costi;

b) la corresponsione di una indennità economica, limitata nel tempo, che intervenga in caso di invalidità da infortunio che prosegua oltre la cessazione della missione e in caso di altri eventi;

c) la garanzia per l'accesso al credito dei lavoratori in somministrazione attraverso la costituzione di un Fondo;

d) misure di sostegno alla mobilità territoriale;

e) misure di sostegno alla genitorialità, anche per via adottiva;

f) misure di sostegno alla persona con invalidità al 100%;

g) il sistema incentivante previsto dalle Parti Sociali finalizzato alla continuità occupazionale;

h) misure di sostegno ai lavoratori in malattia e spese sanitarie, anche mediante convenzioni con soggetti terzi aventi requisiti di Legge;

i) misure di sostegno al diritto allo studio per i lavoratori in somministrazione o per i figli a carico;

j) iniziative di comunicazione sul lavoro somministrato, sul suo ruolo e funzione nel mercato del lavoro e sulle opportunità offerte ai lavoratori in somministrazione;

k) la gestione della mutualizzazione dei permessi dei delegati e dei dirigenti sindacali dei lavoratori in somministrazione;

l) eventuali altre prestazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore;

m) la gestione dell'Accordo di settore sulla rappresentanza;

n) implementazione e gestione del Sistema Informatico Unificato (SIU) di cui all'articolo 53 del presente CCNL.

3. Ebitemp è gestito secondo quanto previsto dall'atto costitutivo, dallo statuto e dal regolamento. Il finanziamento dell'Ente bilaterale avviene attraverso una quota a carico delle Agenzie per il Lavoro.

4. Le risorse economiche di Ebitemp sono costituite:

a) dal versamento da parte delle APL della contribuzione pari allo 0,20% delle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori somministrati assunti con contratto di prestazioni a tempo determinato;

b) dal versamento da parte delle APL della contribuzione pari allo 0,30% delle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori somministrati assunti con contratto di prestazioni a tempo indeterminato;

c) da eventuali proventi pubblici e privati;

d) da eventuali proventi derivanti da iniziative sociali;

e) da eventuali risorse individuate dalla contrattazione collettiva.