S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
A decorrere dal 01/10/2024 per gli Addetti al totalizzatore si applica il CCNL Impianti Sportivi e Palestre
Per tutti gli altri continua ad applicarsi la disciplina prevista dal CCNL Società Corse ai cavalli
Testo Consolidato CCNL del 07/11/2006
SOCIETÀ CORSE CAVALLI
Testo consolidato del CCNL 07/11/2006
Per i dipendenti delle società di corse dei cavalli
Decorrenza: 23/11/2006
Scadenza:31/01/2016
CCNL 07/11/2006 come modificato da:
- Accordo previdenza integrativa 21/06/2007
- Accordo - Addetti al totalizzatore 16/10/2007
- Accordo di rinnovo 03/04/2009
- Accordo - Addetti al totalizzatore 11/01/2013 (Decorenza 01/02/2013)
- Accordo - Addetti al totalizzatore 19/09/2024 (Decorenza 01/10/2024)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il giorno 7 novembre 2006 in Roma
fra
la FEDERIPPODROMI
l'Unione nazionale ippodromi (UNI)
con la presenza della società TRENNO S.p.a.
e
le organizzazioni sindacali dei lavoratori
SLC-CGIL
FISASCAT-CISL
UILCOM-UIL
è stato stipulato
il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle società di corse dei cavalli.
Premessa
Si conferma l'adesione delle parti all'accordo 23 luglio 1993 fra Governo e parti sociali sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo.
Accordo previdenza integrativa 21/06/2007
Verbale di stipula
Addì 21 giugno 2007, in Roma,
presso la sede di Federippodromi
si sono riuniti Federippodromi, Unione ippodromi d'Italia (Uni), Trenno s.r.l., Slc-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilcom-Uil allo scopo si valutare l'andamento delle adesioni dei lavoratori al Fondo di Previdenza complementare Byblos.
Addì 16 ottobre 2007, in Roma, presso la sede di Federippodromi, si sono incontrati:
Federippodromi
Trenno S.r.l.
SLC-CGIL
FISASCAT-CISL
UILCOM
per procedere al rinnovo dell'accordo economico/normativo collettivo per la disciplina dei rapporti fra società di corse dei cavalli e addetti al totalizzatore, ingressi e SS.VV.
Dopo ampia ed approfondita disamina, si sono convenute le seguenti modifiche all'accordo stipulato il 15 luglio 2004.
[___]
A seguito dell'accordo per il rinnovo dell'A.E.N.C. per gli addetti al totalizzatore, ingressi e SS.VV., intervenuto in data odierna, le parti concordano circa:
- l'opportunità di verificare, presso gli enti competenti, la possibile estensione ai collaboratori di cui sopra dei trattamenti assistenziali già assicurati dall'INPS agli iscritti alla gestione separata, fermo restando quanto già previsto nell'accordo di cui sopra;
- la proposizione, nei confronti del competente Istituto previdenziale, di un'istanza per l'attribuzione del codice 121 in luogo del codice 211, oggi in uso, limitatamente agli operatori di ripresa.
Addì 3 aprile 2009, si sono riuniti in Roma, presso la sede di Federippodromi, le seguenti parti:
FEDERIPPODROMI
UNI
TRENNO
SLC-CGIL
UILCOM-UIL
FISASCAT-CISL
Per procedere al rinnovo economico del CCNL 7 novembre 2006, scaduto il 30 giugno 2008.
Dopo lunga e approfondita discussione hanno convenuto sui seguenti punti.
Accordo - Addetti al totalizzatore 11/01/2013 (Decorenza 01/02/2013)
Verbale di stipula
Il giorno 11 gennaio 2013
tra
FEDERIPPODROMI, COORDINAMENTO IPPODROMI e TRENNO, rispettivamente
e
Le OO.SS. Nazionali SLC-CGIL/FISASCAT-CISL/UILCOM-UIL
è stato stipulato
il seguente accordo nazionale che regola il trattamento economico e normativo per i dipendenti assunti per la raccolta e pagamento delle scommesse negli ippodromi e per gli addetti agli ingressi e ai servizi vari resi anche in concomitanza con le giornate di corse dei cavalli ovvero con eventi diversi svolti all'interno degli Ippodromi (per le figure professionali indicate e attualmente inquadrate negli accordi del 15 luglio 2004 e 16 ottobre 2007).
Accordo - Addetti al totalizzatore 19/09/2024 (Decorenza 01/10/2024)
Verbale di stipula
Il giorno 19/09/2024, in Roma presso la sede della Fisascat Cisl Nazionale in Via dei Mille, 56, si sono incontrate le Parti:
a) Federazione Ippodromi d'Italia (Federippodromi) rappresentata dal suo Presidente, assistito dalla C.d.L, l'Unione Nazionale Ippodromi (UNI) rappresentata dal suo Presidente, Coordinamento Ippodromi rappresentata dal suo presidente
b) SLC CGIL Nazionale nella persona del Coordinatore e il Segretario Gen. Territoriale Slc Cgil Roma2
c) FISASCAT CISL Nazionale nella persona del funzionario della Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti e Rsa
d) UILCOM UIL nella persona del Segretario Generale e dei Coordinatori, presenti i funzionari delle Segreterie Territoriali di Roma e Napoli, e il componente del Consiglio Regionale di Roma e Lazio,
Premesso
Che in data 04/10/2022 l'Accordo 11 gennaio 2013 per la disciplina degli addetti alla raccolta e pagamento delle scommesse, agli ingressi e servizi vari negli ippodromi anche in concomitanza con le giornate di corse o di altre manifestazioni svolte all'interno degli ippodromi è stato disdettato dalle sigle sindacale sottoscriventi iI contratto, pertanto il suddetto cessa definitivamente di produrre i propri effetti;
Considerato
La necessaria valutazione del passaggio ad un nuovo CCNL vigente e che le Parti ritengono di voler applicare il CCNL Per i Lavoratori Dello Sport sottoscritto da SLC-CGIL FISASCAT-CISL UILCOM-UIL, nella suddivisione contrattuale per i dipendenti assunti dopo il 22 dicembre 2015 in quanto più rappresentativo e conforme al settore di attività salvaguardando i diritti acquisiti dai lavoratori ai sensi del principio generale di "non riduzione del trattamento economico complessivo" garantito dall'art. 2103 c.c. in merito alla variazione delle mansioni e delle condizioni contrattuali.
Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono quanto segue
Per quanto attiene l'armonizzazione dei trattamenti economici-normativi conseguente il passaggio dall'Accordo 11 gennaio 2013 per la disciplina degli addetti alla raccolta e pagamento delle scommesse, agli ingressi e servizi vari negli ippodromi anche in concomitanza con le giornate di corse o di altre manifestazioni svolte all'interno degli ippodromi al CCNL Per i Lavoratori Dello Sport SLC-CGIL FISASCAT-CISL UILCOM-UIL, le Parti convengono che:
[___]
Capo I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 1 - Assunzione e documenti di lavoro
L'assunzione dei lavoratori verrà effettuata tramite i competenti Uffici di collocamento, in conformità alle norme di Legge in materia di avviamento al lavoro.
All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
a) carta di identità o documento equipollente;
b) libretto di lavoro e certificato di iscrizione alle liste di collocamento;
c) libretto di iscrizione all'ENPALS, ove ne sia in possesso, nonché certificato mod. CUD relativo ad un eventuale precedente rapporto di lavoro nell'anno;
d) stato di famiglia, se capofamiglia;
e) codice fiscale.
Il lavoratore dovrà notificare all'azienda il proprio domicilio e comunicarne gli eventuali spostamenti.
L'assunzione potrà avvenire con un periodo di prova che dovrà risultare da atto scritto. Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle parti, senza obbligo di preavviso.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato, con la corresponsione dei ratei di ferie e di trattamento di fine rapporto.
Per il personale con qualifica operaia il periodo di prova è fissato:
a) per gli appartenenti al 4º e 5º livello in 2 mesi;
b) per gli altri in 1 mese.
Per il personale con qualifica impiegatizia il periodo di prova è fissato:
a) per gli appartenenti al 7º livello (o A/B2) in 6 mesi;
b) per gli appartenenti al 6º livello (o C2-B1) in 4 mesi;
c) per gli altri livelli in 3 mesi.
Prima dell'assunzione in servizio il lavoratore potrà essere sottoposto a visita sanitaria da parte di un medico di fiducia dell'azienda.
Art. 4 - Disciplina dell'apprendistato
Dal 7 novembre 2006 entra in vigore la seguente disciplina:
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 (17 per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53) e i 29 anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, che siano funzionali alle dinamiche dei processi produttivi/organizzativi aziendali ed alle possibilità di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni.
Per istaurare il contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai e impiegati dei gruppi E2 (limitatamente agli addetti alle piste) D/C e B1 della C.U. e per tutte le relative mansioni.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può prevedere un periodo di prova di durata comunque non superiore a quanto previsto per il livello corrispondente alle mansioni che l'apprendista è destinato a svolgere.
La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento è così fissata:
Livelli | Durata complessiva (mesi) | Primo periodo (mesi) | Secondo periodo (mesi) | Terzo periodo (mesi) |
E2 | 30 | 6 | 12 | 12 |
D1 | 36 | 12 | 12 | 12 |
D2 | 42 | 12 | 18 | 12 |
D3 | 54 | 18 | 24 | 12 |
C1 | 60 | 24 | 24 | 12 |
C2 | 72 | 24 | 30 | 18 |
B1 | 72 | 24 | 30 | 18 |
L'inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato:
a) nel primo periodo di apprendistato professionalizzante, due livelli sotto il livello di destinazione;
b) nel secondo periodo di apprendistato professionalizzante, un livello sotto il livello di destinazione;
c) nel terzo ed ultimo periodo di apprendistato, inquadramento nel livello di destinazione, con retribuzione pari al 100% del netto previdenziale del lavoratore qualificato.
Gli aumenti periodici di anzianità inizieranno a maturare dal termine del periodo di apprendistato.
Una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato professionalizzante, applicabile sul terzo periodo della tabella sopra riportata, è riconosciuta ai lavoratori che prima del contratto di apprendistato abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio.
Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante le imprese devono aver mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato si sia compiuto nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o giustificato motivo e quelli che al termine del periodo di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Fino all'entrata in vigore della nuova classificazione unica (1º giugno 2008), per tutti gli istituti delle presente normativa sarà fatto riferimento alla corrispondenza fra i livelli in vigore fino a tale data e quelli in vigore successivamente, indicata a margine nella relativa tabella.
FORMAZIONE
I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, considerando che in via transitoria detta regolamentazione e rimessa ai CCNL, si conviene che la quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore medie annue fatta salva una quantità minima annua non inferiore a 80 ore, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico professionale.
In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Tale formazione sarà pari a un terzo del monte ore annuo previsto. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica.
I profili formativi sono definiti nell'allegato ___ che forma parte integrante del presente contratto.
La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo approvato dal D.M. 10 ottobre 2005 ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato.
La formazione potrà avvenire in alternanza sul lavoro e in affiancamento.
La formazione formale può essere esterna o interna all'azienda.
Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obbiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione.
Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale.
Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento al D.M. 28 febbraio 2000.
MALATTIA
L'apprendista non in prova assente dal lavoro per malattia ha diritto alla conservazione del posto, senza interruzione di anzianità, per tutta la durata della malattia, sino ad un massimo di 7 mesi, mentre la durata dell'apprendistato viene prorogata per un tempo equivalente all'assenza nel caso di malattia di durata superiore a 30 giorni lavorativi consecutivi.
In caso di più assenze il periodo di conservazione del posto si intende riferito ad un arco temporale di 36 mesi.
All'apprendista assente per malattia, sarà corrisposto da parte dell'azienda, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto di cui ai commi precedenti, a partire dal 1º giorno e fino al 180º giorno, un trattamento economico pari al 100% della normale retribuzione giornaliera netta, ragguagliata a 1/6 dell'orario settimanale contrattuale o 1/5 in caso di distribuzione su 5 giorni, compreso quanto corrisposto a carico dell'INPS.
Tale criterio consente all'apprendista, nei limiti sopra indicati, di percepire la normale retribuzione (escluso l'eventuale compenso per lavoro straordinario) che avrebbe conseguito effettuando il proprio normale orario di lavoro.
Agli effetti del trattamento come sopra fissato è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro purché esso non sia determinato da eventi gravemente colposi e/o dolosi imputabili all'apprendista stesso. Tale trattamento non è cumulabile con eventuale altro trattamento per lo stesso titolo sia in atto o che venga istituito in avvenire.
INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE
L'apprendista assente per infortunio sul lavoro o malattia professionale ha diritto al seguente trattamento:
a) conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale viene corrisposto dall'INAIL l'indennità temporanea;
b) corresponsione, da parte dell'azienda, oltre all'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio, di un'integrazione, a partire dal giorno seguente l'infortunio e fino alla scadenza dell'anzidetto periodo di conservazione del posto, dell'indennità erogata dall'INAIL fino al raggiungere il 100% della normale retribuzione giornaliera netta che sarà ragguagliata a 1/6 dell'orario contrattuale settimanale in caso di orario distribuito su 6 giorni o 1/5 in caso di distribuzione su 5 giorni.
Tale criterio consente all'apprendista, nei limiti sopra indicati, di percepire la normale retribuzione netta (escluso l'eventuale compenso per lavoro straordinario) che avrebbe conseguito effettuando il proprio normale orario di lavoro.
Nota a verbale
Le aziende provvederanno ad anticipare ai singoli periodi di paga anche il trattamento economico dovuto dall'Istituto Assicurativo INAIL, facendosi rilasciare dagli apprendisti apposita delega, d'accordo il suddetto Istituto.
Agli apprendisti assunti fino al 6 novembre 2006 (compreso) continuerà ad applicarsi la precedente disciplina, che di seguito di riporta:
1. L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio. Esso è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel 2º e 3º livello, con le seguenti esclusioni:
a) lavori di mera scrittura, archivio, centralino telefonico;
b) lavori di dattilografia, purché il soggetto sia in possesso del relativo diploma, rilasciato da scuola legalmente riconosciuta;
c) lavori per i quali è richiesta la patente di abilitazione.
Possono essere assunti come apprendisti i giovani che abbiano compiuto il 16º anno di età e non il 24º anno, salvo le deroghe di Legge.
2. L'apprendistato avrà la seguente durata:
- 2º livello: 2 anni;
- 3º livello: 3 anni.
3. La durata massima del periodo di prova è fissata in 30 giorni di calendario.
4. All'apprendista spetta lo stesso trattamento economico, esclusi gli aumenti periodici, afferente il proprio livello di inquadramento, con le seguenti percentuali:
- primo periodo 1/3 del rapporto: 80%
- secondo periodo 1/3 del rapporto: 85%
- terzo periodo 1/3 del rapporto: 90%
5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa riferimento alla Legge 19 gennaio 1955, n. 25, al relativo Regolamento e successive modifiche, compreso l'art. 16 della Legge 24 giugno 1997, n. 196.
Art. 5 - Contratti a tempo determinato
Le parti stipulanti si richiamano all'accordo europeo UNICE-CEEP-CES 18 marzo 1999 dove, nel riconoscere che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si afferma che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego atta a soddisfare esigenze produttive connesse a stagionalità ovvero a contingenti e temporanee necessità di incrementare le normali capacità produttive.
Il ricorso al contratto a termine, con esclusione del caso di motivi di sostituzione, sarà in ogni caso preceduto dalla consultazione in sede aziendale, avente per oggetto tempi e modalità del ricorso a tale tipologia del rapporto di lavoro.
Il ricorso al contratto a tempo determinato dovrà avere carattere aggiuntivo rispetto agli organici in atto e non dovrà in nessun caso pregiudicare il rinnovo del turn-over previsto dagli accordi aziendali.
L'assunzione a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo contrattuale.
Con riferimento alle seguenti causali, i rapporti di lavoro a termine non potranno superare i limiti numerici previsti all'art. 7 del vigente CCNL:
a) per l'esecuzione di un'opera o di un servizio che abbia carattere straordinario od occasionale;
b) per operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;
c) per copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche all'organizzazione dell'impresa;
d) per sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative;
e) per copertura di necessità straordinarie connesse all'introduzione di innovazioni tecnologiche.
I lavoratori assunti con contratto a termine dovranno ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro.
Ai lavoratori assunti a tempo determinato, che non abbiano dato luogo a contestazioni di ordine professionale o disciplinare, sarà riconosciuto un diritto di priorità nelle eventuali future assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato relativi alle mansioni svolte, che si rendessero necessarie nell'unità produttiva.
Alla scadenza del rapporto di lavoro, verrà corrisposto il t.f.r. previsto dal presente CCNL riproporzionato in base alla durata del contratto.
Gli istituti di carattere annuale saranno corrisposti proporzionalmente alla durata del contratto a termine. In caso di malattia o infortunio non sul lavoro la conservazione del posto per i lavoratori assenti con contratto a termine è limitata a un periodo massimo pari a 1/3 della durata del contratto e comunque non si estende oltre la scadenza del termine apposto al contratto. L'erogazione economica a carico dell'azienda cessa con il periodo di conservazione del posto ai sensi del comma precedente.
Art. 6 - Disciplina del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita per le circostanze già previste al precedente art. 5 per il contratto a tempo determinato, con le modalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla regolamentazione del presente CCNL
Il ricorso al contratto a termine, con esclusione del caso di motivi di sostituzione, sarà in ogni caso preceduto dalla consultazione in sede aziendale, avente per oggetto tempi e modalità del ricorso a tale tipologia del rapporto di lavoro.
Il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere oggetto di comunicazione all'Osservatorio di cui all'articolo 56 del CCNL
Il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato avviene nei limiti quantitativi di cui al successivo art. 7.
Il numero complessivo di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato e di contratti a termine per il periodo più impegnativo del calendario di corse, contemporaneamente in essere, non potrà superare: il 12% degli organici (con il massimo dell'8% per ciascuna delle due tipologie) nelle aziende con oltre 100 giornate di corse, ed il 24% degli organici (con il massimo del 16% per ciascuna delle due tipologie) nelle aziende con non più di 100 giornate di corse, con il minimo di 1 contratto. Tali limiti percentuali sono elevabili rispettivamente a 18 e 30 (con il massimo di 12 e 24 per ciascuna tipologia), con accordo aziendale.
Art. 8 - Contratti di formazione e lavoro
Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro fino al 6 novembre 2006 continua ad applicarsi la normativa di cui all'art. 3, Legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modifiche ed integrazioni, compreso l'art. 15 della Legge 24 giugno 1997, n. 196.
Art. 8 bis - Contratti di inserimento
Le parti convengono che un corretto utilizzo dell'istituto del contratto di inserimento possa rappresentare un mezzo idoneo a favorire l'incremento di una qualificata occupazione giovanile, nonché il reinserimento di soggetti espulsi dai processi produttivi.
Le parti quindi, nel rispetto delle proprie autonomie e competenze, recepiscono nel presente CCNL le relative disposizioni di cui al D.Lgs. n. 276/2003 - Titolo VI - Capo II - articoli dal 54 al 59 compresi, al fine di incentivare le assunzioni di giovani e dei soggetti espulsi dai processi produttivi assicurando agli stessi una adeguata formazione, finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi alle esigenze delle aziende e/o all'adeguamento delle competenze professionali, già possedute dai lavoratori, al contesto lavorativo dell'azienda.
Il progetto di inserimento deve indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, l'inquadramento iniziale, l'eventuale inquadramento intermedio, e quello finale e la durata del contratto di inserimento.
L'inquadramento previsto all'atto dell'assunzione sarà al massimo inferiore di due livelli a quello previsto al termine del contratto di inserimento.
L'inquadramento non può essere inferiore per più di un livello qualora il lavoratore abbia svolto per almeno 12 mesi negli ultimi due anni la stessa mansione cui è preordinato il progetto presso altra azienda o mansioni analoghe in aziende dello stesso settore.
Ai lavoratori assunti con contratto di inserimento si applicano le disposizioni legislative che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato nonché la normativa, anche economica, del presente contratto e della contrattazione collettiva ed integrativa, la dove esistente.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, che conterrà quanto previsto dalla normativa vigente e cioè:
a) la durata;
b) l'eventuale periodo di prova;
c) l'orario di lavoro, in funzione della tipologia dei contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
d) l'inquadramento;
e) il progetto di inserimento.
La durata del contratto può variare da un minimo di 9 ad un massimo di 18 mesi (36 mesi per i lavoratori affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico).
Nel progetto di inserimento/reinserimento verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica di almeno 40 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La formazione effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro, dovrà essere registrata nel "libretto formativo del cittadino", previsto dall'art. 2, lett. i) del D.Lgs. n. 276/2003.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i), la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
Nei casi in cui il contratto di lavoro di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato ai fini degli istituti previsti dalla Legge e del contratto, con esclusione degli scatti di anzianità o istituti di carattere economico assimilati.
Art. 9 - Contratti a tempo parziale
Il contratto di lavoro a tempo parziale (part-time), disciplinato dal D.Lgs. n. 61 del 25 febbraio 2000, dal successivo D.Lgs. n. 100 del 26 febbraio 2001 e come modificato dal D.Lgs. n. 276/2003 e dalla precedente legislazione in materia, comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto.
Il trattamento economico e normativo seguirà i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabile in conformità a quanto previsto dall'art. 4 - D.Lgs. n. 61/2000.
Le prestazioni a tempo parziale potranno essere organizzate anche a turni collocati in fasce orarie predeterminate e programmate secondo le articolazioni orarie in atto nel settore aziendale di appartenenza. Le parti si danno atto che le prestazioni a tempo parziale organizzate a turni secondo le modalità di cui al precedente periodo non configurano una fattispecie di clausola elastica né flessibile.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
a) di tipo orizzontale, con una prestazione giornaliera ridotta rispetto al normale orario giornaliero;
b) di tipo verticale, con lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
c) di tipo misto, con una prestazione che si svolge secondo una combinazione delle modalità indicate alle lettere a) e b).
Con accordo scritto tra lavoratore e azienda possono essere introdotte clausole flessibili (relative alla variazione della collocazione temporale delle prestazioni) e/o clausole elastiche (relative alla variazione in aumento della prestazione). In entrambi i casi, le clausole possono essere modificate o temporaneamente sospese, col consenso scritto delle parti.
La variazione della modalità della prestazione, qualora non richiesta dal lavoratore e concordata con l'azienda deve essere preannunciata con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi e comporta, per le ore non coincidenti con l'orario stabilito nel contratto di assunzione o con quello corrispondente alle normali articolazioni orarie in atto nel settore aziendale di appartenenza, per prestazioni organizzate in turni, una maggiorazione dello stipendio o salario del 10%.
In considerazione delle specifiche caratteristiche dei processi produttivi del settore che determinano modifiche alla programmazione delle attività, è consentita, con l'accordo del lavoratore, anche in caso di rapporti di lavoro a termine, la prestazione di lavoro supplementare nella misura massima annua del 20% del normale orario annuo concordato.
Le ore di lavoro supplementare, nei limiti dell'orario normale contrattuale dei lavoratori a tempo pieno, sono retribuite con la maggiorazione del 25% del salario, onnicomprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di Legge.
Le ore di lavoro supplementare che eccedono l'orario normale contrattuale giornaliero del lavoratore a tempo pieno sono retribuite come straordinarie.
Il lavoratore potrà richiedere per iscritto il consolidamento, nel proprio orario di lavoro ordinario, in tutto o in parte del lavoro supplementare qualora effettuato per almeno 12 mesi nell'arco temporale dei 24 mesi precedenti per motivi non occasionali o non irripetibili, in misura superiore al 20% rispetto all'orario inizialmente concordato o successivamente modificato.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario.
Le aziende terranno in particolare considerazione le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua dei familiari per malattia, ovvero dalla partecipazione certificata a corsi di formazione e/o studio.
In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000, così come modificato dall'art. 46 del D.Lgs. n. 276/2003, e con le modalità ivi previste l'azienda darà priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa ai lavoratori in forza che ne abbiano fatto richiesta rispetto ad eventuali nuove assunzioni relative alle stesse mansioni dei lavoratori interessati.
Semestralmente la Direzione aziendale fornirà alla R.S.U., e, in mancanza, alle OO.SS. Territoriali, una informativa sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate, sull'eventuale ricorso al lavoro supplementare e sulle sue motivazioni.
In relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma terzo, della Legge 19 dicembre 1984, n. 863, si conviene che ai dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo parziale potranno essere richieste - nel periodo estivo (giugno/settembre), ovvero nel periodo di effettuazione delle corse in notturna - prestazioni di lavoro supplementare rispetto a quello concordato. In tal caso, ferma restando la maggiorazione prevista in sostituzione degli istituti contrattuali e di Legge, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 16, esclusa quella per lavoro straordinario.
È considerato lavoro straordinario quello eccedente i limiti settimanali (40 ore) e/o giornalieri (8 ore) di cui all'art. 13 del CCNL
Art. 10 - Portatori di handicap e disabili
Le parti stipulanti convengono sull'obbiettivo di ricercare, nell'ambito delle Aziende, tutte le opportunità per un attivo inserimento di lavoratori portatori di handicap, riconosciuti tali ed avviati al lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge; convengono inoltre, nell'intento di facilitarne l'inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, di favorirne la collocazione e l'agibilità nelle strutture aziendali, anche con contratto di formazione-lavoro, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia, a livello aziendale, tra le direzioni aziendali e le R.S.U. saranno verificate tutte le opportunità per attivi inserimenti al fine di agevolarne la migliore integrazione non emarginante, anche mediante la frequenza di corsi di formazione o riqualificazione professionale promossi dall'Ente regione, senza alcun onere per l'Azienda.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
Lo studio circa le modalità di attuazione delle ricerche di cui al 1º comma viene demandato all'Osservatorio di cui al successivo art. 56.
Dichiarazione a verbale 1
Le parti riconoscono equo che il personale già assunto, rimasto invalido e mantenuto in servizio, sia computato nella quota di Legge. Ritengono altresì equa l'integrale fiscalizzazione degli oneri sociali degli handicappati ed invalidi, assunti o mantenuti in servizio a termine di Legge.
Le parti concordano di intervenire presso gli Organi di Governo per l'emanazione a tal fine di appositi provvedimenti di Legge.
Qualora per i lavoratori, tutori di handicappati ed invalidi, sorgessero comprovate esigenze di assistenza ai soggetti sopra indicati, le parti valuteranno in sede aziendale la possibilità di individuare idonee soluzioni.
Capo II - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 11 - Classificazione del personale
Dal 1º giugno 2008 la classificazione del personale, comprendente 4 note operative, è la seguente:
Livello F1 (ex 1º) Parametro: 100
Declaratoria:
Lavoratori di prima assunzione che svolgono attività di manovalanza comune.
Es. profili:
- addetti alle pulizie;
- addetti a compiti di manovalanza comune;
- addetti alle piste;
i lavoratori inquadrati nel presente livello, dopo 6 mesi di permanenza nello stesso, passano al livello E1.
Livello E1 (ex 2º) Parametro: 115,54
Declaratoria:
Lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di generiche conoscenze pratiche e tecniche.
Es. profili:
- lavoratori di cui al precedente livello dopo 6 mesi di permanenza nello stesso;
- addetti alle piste per ulteriori 12 mesi;
- ingresso aiuti: giardiniere, falegname, elettricista, fabbro, muratore, meccanico, idraulico, imbianchino, verniciatore, addetto impianti TV ecc. per 12 mesi;
- addetti alla sorveglianza degli accessi.
Livello E2 (nuovo 2º+) Parametro: 120
Declaratoria:
Lavoratori che svolgono mansioni di natura operativa che richiedono un adeguato grado di preparazione e di esperienza maturata nell'esercizio della mansione (lavoratori già inquadrati al livello E1 che, nella loro attività di aiuto a lavoratori specializzati e/o qualificati, abbiano acquisito, nello svolgimento della mansione e/o per la positiva partecipazione a percorsi formativi, sufficiente esperienza e conoscenze tecniche per interventi operativi di normale complessità).
Es. profili:
- addetti alla pista, trascorsi 12 mesi di permanenza nel livello E1;
- aiuti: giardiniere, falegname, elettricista, fabbro, muratore, meccanico, idraulico, imbianchino, verniciatore, addetto impianti TV, ecc. dopo 12 mesi;
Livello D1 (ex 3º) Parametro: 125,30
Declaratoria:
Lavoratori con mansioni di natura operativa, di maggior grado rispetto a quelle previste nel precedente livello E2, che richiedono un adeguato ed approfondito grado di qualificate conoscenze tecniche o tecnologiche. Impiegati che svolgono mansioni d'ufficio d'ordine, sia tecniche che amministrative.
Es. profili:
- portieri e/o custodi che provvedono al controllo merci e persone che accedono agli ingressi degli impianti;
- addetti alla manutenzione delle piste che utilizzano con adeguata perizia per il proprio lavoro trattori e/o macchine semoventi semplici (trattoristi);
- giardiniere, falegname, elettricista, fabbro, muratore, meccanico, idraulico, imbianchino, verniciatore, addetto impianti TV, ecc., qualificati;
- addetti a mansioni esecutive di semplice segreteria;
- addetti controllo fatture, stenodattilografo, centralinista, fattorino ecc.;
Livello D2 (ex 4º) Parametro: 131,11
Declaratoria:
Lavoratori specializzati con mansioni di natura operativa, che richiedono notevoli requisiti di capacità e conoscenze tecniche.
Impiegati che svolgono mansioni di concetto che richiedono conoscenza tecnica e amministrativa nonché notevole pratica acquisita nell'esercizio della funzione stessa.
Es. profili:
- addetti alla manutenzione delle piste che svolgono tutte le mansioni inerenti, con l'utilizzo di macchine agricole particolarmente complesse (greader e/o ruspa e/o escavatore e/o pala meccanica e/o autostarter e/o simili);
- autisti di mezzi per i quali è prevista la patente C;
- addetti alla sala regia;
- meccanico, fabbro, idraulico, elettricista, muratore, falegname, giardiniere, imbianchino, verniciatore, addetto impianti TV, ecc. specializzati, che effettuano anche interventi operativi complessi;
- centralinisti con corretta conoscenza della lingua inglese o altra prescelta dalla società;
- addetti mansioni di segreteria in grado di tradurre da testo in inglese o altra lingua scelta dalla società;
Livello D3 (nuovo 4º+) Parametro: 133
Declaratoria:
Lavoratori con mansioni tecniche, in possesso di approfondito grado di specializzazione, requisiti di capacità particolarmente notevoli e rilevanti conoscenze tecniche.
Impiegati di concetto con requisiti professionali particolarmente rilevanti.
Es. profili:
- addetti alla manutenzione delle piste, con le caratteristiche di cui al livello precedente, che garantiscono ed espletano funzioni di ausilio al caposquadra;
- meccanico, fabbro, idraulico, elettricista, muratore, falegname, giardiniere ecc. specializzati, che effettuano anche interventi operativi complessi e garantiscono ed espletano funzioni di ausilio al caposquadra;
- contabile, primanotista, addetto segreteria tecnica;
Livello C1 (ex 5º) Parametro: 136,56
Declaratoria:
Lavoratori, in possesso di riconosciuta preparazione professionale, che esplicano con adeguata autonomia mansioni tecniche con facoltà di iniziativa nell'ambito della propria funzione, che prevedono anche la responsabilità del coordinamento di altri lavoratori con mansioni operative, inquadrati nei livelli inferiori. Impiegati, in possesso di riconosciuta preparazione professionale, che esplicano con adeguata autonomia, mansioni di concetto con facoltà di iniziativa nell'ambito della propria funzione.
Es. profili:
- capisquadra;
- tecnico impianti TV, tecnico elettronico, tecnico elettrotecnico, tecnico termoidraulico, tecnico meccanico, perito chimico, geometra, perito edile, perito industriale, ecc., in possesso dei relativi diplomi e forniti di adeguata esperienza;
- contabili primanotisti che collaborano all'impostazione ed applicazione delle procedure di contabilità e/o con la responsabilità della cassa della società;
Livello C2 (ex 5º+60%) Parametro: 148,94
Declaratoria:
Impiegati di concetto, con mansioni sia tecniche che amministrative, in possesso di notevole preparazione professionale, che svolgono funzioni di coordinamento, controllo operativo, gestionale, procedurale.
Es. profili:
- analisti programmatori;
- impiegati di concetto con compiti di coordinamento, controllo operativo, gestionale, procedurale con autonomia operativa superiore a quella prevista per gli appartenenti al liv. C1, ma non tali da configurare funzioni direttive.
Livello B1 (ex 6º) Parametro: 157,19
Declaratoria:
Impiegati in possesso di notevole preparazione professionale, che esplicano funzioni direttive o tecniche di elevata specializzazione, che richiedono particolare specifica preparazione e approfondite conoscenze, con poteri di iniziativa e facoltà di decisione in esecuzione delle disposizioni ricevute dalla Direzione.
Es. profili:
- addetti alle segreterie tecniche con mansioni anche di preparazione dei programmi;
- addetti all'ufficio del personale, che studiano e curano l'applicazione di norme e procedure legislative e contrattuali;
- analisti di sistemi e procedure;
- responsabili dei servizi vari;
- responsabili del totalizzatore;
Livello B2 (ex 7º) Parametro: 170,56
Declaratoria:
Impiegati, in possesso di notevole preparazione professionale, che esplicano mansioni direttive con facoltà di iniziativa e che, in condizioni di adeguata autonomia, guidano coordinano e controllano l'attività di unità organizzative di nuvole importanza.
Es. profili:
- Capi ufficio.
Livello A + ind. funz. (Quadri) Parametro: 172,22
Declaratoria:
Lavoratori con funzioni direttive che comportano il coordinamento e controllo di unità organizzative di importanza strategica per gli obiettivi aziendali, che attuano i programmi aziendali con ampia discrezionalità di poteri e di iniziativa.
Es. profili:
- Quadri.
Note
1. Per le professionalità che hanno uno sviluppo su più livelli, i passaggi di livello, non derivanti da anzianità di lavoro, saranno oggetto di confronto con le strutture sindacali in sede aziendale, tenendo conto anche della specifica organizzazione del lavoro;
2. i lavoratori esercitanti mansioni inquadrate in più livelli continueranno ed eseguire, all'occorrenza ed ancorché in forma occasionale, compiti propri dei livelli inferiori a quello posseduto, oltre a quelli relativi al proprio livello, che dovranno comunque essere prevalenti;
3. i lavoratori potranno essere adibiti a mansioni polivalenti; in tal caso essi saranno inquadrati al livello di riferimento più alto, in quanto le attività di contenuto più elevato siano prestate in modo significativo;
4. i lavoratori che alla data del 1º giugno 2008 verranno inquadrati nel livello, di nuova istituzione, C2, per effetto della trasposizione nella nuova classificazione unica, percepiranno il trattamento economico previsto per tale livello, in sostituzione di quanto stabilito dalla precedente normativa inerente il 3º comma della Nota a verbale dell'art. 11, CCNL 2002.
Fino al 31 maggio 2008 resta in vigore la precedente normativa, che di seguito si riporta
1. Il personale è inquadrato in 7 livelli (i profili sono indicati a titolo esemplificativo):
1º Livello: Lavoratori che compiono lavori di pulizia, purché svolti con procedure e/o apparati non del tutto meccanizzati, e di manovalanza.
Lavoratori di prima assunzione nell'Azienda, addetti alle piste e badilanti, per un periodo di 6 mesi dall'assunzione, decorso il quale saranno inseriti al 2º livello.
2º Livello: Lavoratori che svolgono mansioni che necessitano, per la loro esecuzione di normale capacità tecnico-pratica.
3º Livello: Lavoratori che svolgono mansioni che necessitano, per la loro esecuzione, di particolare competenza tecnico-pratica.
Lavoratori che svolgono mansioni d'ufficio d'ordine, sia tecniche che amministrative.
4º Livello: Lavoratori che svolgono attività tecnico-pratiche con elevato grado di professionalità.
Profili: elettricisti addetti alla conduzione di cabine ad alta tensione; addetti agli impianti termotecnici, idraulici, televisivi o elettronici, in grado di effettuare interventi operativi complessi; autisti meccanici, falegnami, muratori, fabbri, pittori cartellonisti, dei quali l'azienda abbia accertato, tramite esecuzione di capo d'opera, l'alto livello di specializzazione nelle rispettive attività.
Lavoratori che, avendo acquisito la capacità di operare seguendo i flussi (flowchart) dei programmi, operino su terminali e consolles video, in modo strumentale rispetto alle loro normali attività di ufficio.
5º Livello: Lavoratori che operano in condizioni di autonomia operativa e decisionale nell'ambito delle proprie funzioni.
Profili: capi squadra con mansioni di coordinamento di attività lavorative di altri prestatori d'opera.
Lavoratori con mansioni impiegatizie di concetto, sia tecniche che amministrative.
6º Livello: Lavoratori che, disponendo di particolare preparazione e capacità professionali, svolgono funzioni direttive con poteri di iniziativa e facoltà di decisione in esecuzione delle disposizioni di carattere generale loro impartite, e/o usano professionalità individuali di pari contenuto.
Profili: addetti alle segreterie con mansioni di preparazione dei programmi; responsabili dei servizi vari; responsabili del totalizzatore; analisti (lavoratori che progettano metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore elettronico, individuano gli scopi del lavoro, i risultati da ottenere, le fonti di informazione al fine di definire le fasi di elaborazione, i dati, le procedure, i procedimenti di calcolo, i flussi di lavoro); programmatori analisti (lavoratori che elaborano l'impostazione generale dei programmi, contribuendo alla analisi di metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore elettronico).
7º Livello: Lavoratori con funzioni direttive che comportano il coordinamento e controllo di unità organizzative di notevole importanza, con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione Generale, nonché lavoratori con mansioni specialistiche comportanti autonomia e responsabilità maggiori di quelle richieste per gli appartenenti al 6º livello.
Profili: Capi-ufficio; sistemisti (lavoratori che, nell'ambito delle sole direttive strategiche loro fornite, sulla base di una approfondita analisi delle necessità e strutture organizzative aziendali, conoscendo tutte le problematiche di interfacciamento delle periferiche al sistema centrale e le relative caratteristiche strutturali ed operative, sia di tipo hardware che software di base, progettano un completo sistema di elaborazione dati, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei relativi risultati).
2. I lavoratori che, nell'ambito delle funzioni polivalenti loro assegnate, svolgono con continuità mansioni attinenti a livelli differenti, saranno inquadrati nel livello di riferimento più elevato, in quanto le attività di contenuto più elevato siano prestate in modo significativo. Le relative valutazioni saranno oggetto di confronto a livello aziendale.
3. Sono fatti salvi, nell'ambito della classificazione unica, gli effetti derivanti dalle diverse qualificazioni giuridiche di cui all'art. 2095 cod. civ.
Note a verbale
I) Le parti si impegnano ad inserire nei vari profili eventuali nuove figure professionali, che dovessero essere evidenziate a seguito di innovazioni tecnologiche, a mezzo dell'Osservatorio paritetico di cui al successivo art. 56.
II) Per i lavoratori addetti alle piste e/o alla manutenzione degli impianti, inquadrati al 2º livello, che esplicano mansioni polivalenti in parte riconducibili al possesso di particolare competenza tecnico-pratica, dopo ogni anno dalla assunzione avrà luogo un confronto fra la Direzione aziendale e la R.S.U. al fine di valutare il grado di professionalità acquisita, nell'ottica di migliorarne e completarne la formazione, strumento utile per l'eventuale attribuzione del livello superiore, fermo restando che il giudizio circa l'attribuzione di tale livello superiore avrà luogo allo scadere di ogni biennio dall'assunzione stessa. I lavoratori interessati garantiranno in ogni caso la continuità dello svolgimento delle mansioni proprie del livello inferiore di provenienza.
III) In sede aziendale sarà verificata la possibilità del riconoscimento di un livello di inquadramento economico con l'attribuzione di un elemento retributivo pari al 60% della differenza dello stipendio base fra il 5º ed il 6º livello, per quei lavoratori con mansioni impiegatizie di concetto, sia tecniche che amministrative, che svolgono funzioni di coordinamento, di controllo operativo, gestionale, procedurale, o con autonomia operativa superiore al 5º livello ma non assimilabili ai profili del 6º livello.
IV) Le parti convengono di costituire una apposita Commissione paritetica, formata da 12 componenti in rappresentanza di Federippodromi e di UNI, da una parte, e delle OOSS dei lavoratori, dall'altra, firmatarie del presente contratto, la quale, entro 6 mesi dalla data di stipula del presente CCNL, definisca i profili professionali relativi a tutte le declaratorie di livello, al fine di consentire inquadramenti più aderenti alla effettiva realtà operativa dell'azienda. Tale Commissione definirà anche le informazioni necessarie in merito al funzionamento della struttura aziendale, anche a seguito di innovazioni tecnologiche o mutate esigenze organizzative.
Dichiarazione per gli addetti all'utilizzo costante e continuativo del videoterminale
1. Le aziende applicheranno, in tempi e modi stabiliti dall'ordinamento nazionale, le normative, anche a livello comunitario, in materia di videoterminali.
2. Per i lavoratori adibiti all'utilizzo costante e continuativo, nell'arco della giornata, del videoterminale, le parti ricercheranno in sede aziendale idonee soluzioni atte ad assicurare un'adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro, prevedendo anche, ove necessario, l'alternanza di mansioni equivalenti.
Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13 maggio 1985, n. 190, e dalla Legge 2 aprile 1986, n. 106, si concorda che:
I) la qualifica di quadro si colloca in posizione intermedia fra quella di Dirigente e di Impiegato con funzioni direttive;
II) tale qualifica sarà attribuita ai lavoratori che svolgono, con carattere di continuità, personale contributo di particolare originalità, elevato grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale, in posizione di rilevante importanza e con responsabilità di unità organizzative di particolare rilievo per l'attività aziendale, con ampia discrezionalità di poteri, anche di rappresentanza, ai fini dello sviluppo e della realizzazione delle mete istituzionali e degli obbiettivi aziendali, funzioni di guida, coordinamento e controllo, nell'ambito di uffici, settori e unità organizzative essenziali delle Aziende;
III) le caratteristiche sopra indicate saranno individuate, in sede aziendale, previo confronto con le OOSS, nell'ambito di personale appartenente al 7º livello; IV)in relazione alle proprie esigenze operative, le Aziende potranno promuovere la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione ed aggiornamento, anche in relazione all'insorgere di mutamenti tecnologici e/o organizzativi, finalizzate al miglioramento delle capacità professionali;
V) ai quadri verrà riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese per l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo, e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, nonché per il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle funzioni stesse;
VI) a decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, a tali lavoratori verrà corrisposta dal 1º luglio 2002 una indennità di funzione, in misura di euro 110 mensili, riassorbibile con gli emolumenti, già corrisposti, aventi la stessa natura e caratteristiche.
Le parti si danno atto che con la presente regolamentazione si è data completa attuazione a quanto previsto dall'art. 3 della suddetta Legge n. 190/1985.
Capo III - ORARIO DI LAVORO RIPOSI FESTIVITÀ FERIE
L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, distribuite, di norma, in 5 giorni di 8 ore ciascuno, intervallate da una pausa per il pasto della durata non inferiore ad un'ora e non superiore a 2 ore.
Esclusivamente previo accordo tra le parti, a livello aziendale potrà essere concordata una deroga rispetto a quanto indicato al comma 1, a fronte di obbiettive necessità, tenendo conto delle preminenti esigenze organizzative aziendali e della produzione dello spettacolo, nel rispetto delle professionalità e dei livelli occupazionali necessari.
Fermo restando quanto previsto ai comma precedenti, le parti si impegnano a definire nella contrattazione aziendale una utilizzazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale funzionale all'espletamento in orario ordinario di tutte le operazioni di preparazione e produzione dello spettacolo e quant'altro connesso all'insieme della gestione dell'attività.
Il giorno di riposo di Legge e quello contrattuale di non lavoro verranno stabiliti in sede aziendale, previa intesa tra le parti direttamente interessate. Le prestazioni lavorative effettuate nei giorni di domenica e nel 2º giorno di riposo, svolte in regime normale di orario di lavoro settimanale, saranno retribuite con la maggiorazione indicata all'art. 16.
In sede aziendale, le parti potranno fissare, nell'ambito di turni di lavoro predeterminati dalla direzione aziendale, sia la giornata di godimento della festività settimanale, sia quella del secondo giorno di non lavoro. Sulla base della situazione aziendale (organici, organizzazione del lavoro, giornate di corse) e fatte salve le situazioni esistenti, contrattualmente definite in sede locale e nazionale, le parti, al fine di realizzare l'obbiettivo dell'efficienza aziendale e di migliorare il servizio all'utenza, potranno definire, fermo restando il diritto ad usufruire della giornata festiva, a fronte di prestazioni effettuate nella seconda giornata di non lavoro, i relativi corrispettivi economico-normativi, anche forfettari.
Agli effetti del pagamento delle ore di lavoro straordinario, si considera la domenica festiva e feriale il giorno contrattuale di non lavoro. Sono salve le deroghe e le eccezioni previste dalla Legge.
Viene attuata una riduzione dell'orario di lavoro pari a 48 ore su base annuale. Per i lavoratori a tempo parziale tale riduzione verrà proporzionalmente ridotta.
L'utilizzazione individuale di tale riduzione sarà stabilita tra le parti, a livello aziendale, tenendo conto delle necessità tecnico-organizzative.
Nota a verbale
Visto quanto disposto all'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003, le parti, in forza di quanto previsto al comma 4 dello stesso articolo, concordano che il periodo utile per il calcolo della media di 48 ore (comprensive di lavoro straordinario) stabilito al comma 2, è elevato a 8 mesi.
Art. 13 bis - Riposo giornaliero
Con riferimento all'art. 7, comma 1, Capo III del D.Lgs. n. 66/2003, le parti concordano che, per il personale addetto alle corse in notturna, le 11 ore di riposo giornaliero possono essere fruite anche in modo non continuato purché tra il termine dell'orario giornaliero e l'inizio dell'orario relativo al giorno successivo venga garantito un riposo continuato di almeno 8 ore.
Art. 14 - Flessibilità degli orari di lavoro
Per far fronte alle variazioni dell'attività, nell'intento di cercare di realizzare obiettivi di maggiore funzionalità operativa e di incremento dell'occupazione, a livello aziendale, previo accordo con la R.S.U., assistita dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto, potranno essere raggiunte intese in merito a diversi regimi di flessibilità degli orari di lavoro, con il superamento dell'orario contrattuale di cui al primo comma del precedente art. 13, sino ad un limite di 48 ore settimanali e 9 giornaliere.
Il regime di flessibilità potrà riguardare l'intera azienda o singoli reparti e/o unità produttive. Contestualmente alla programmazione del superamento dell'orario contrattuale settimanale e/o giornaliero, saranno programmate e temporalmente fissate le settimane con minore orario, che potranno essere previste anche in periodi precedenti l'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale di lavoro.
Gli accordi inerenti regimi di flessibilità dell'orario di lavoro dovranno prevedere che il consuntivo tra il periodo di maggiore e di minore prestazione di orario di lavoro determini un orario medio di 38 ore settimanali, riferite al solo periodo di applicazione del regime di flessibilità, e senza assorbimenti della riduzione di orario di cui ai comma 7 ed 8 del precedente art. 13.
Gli accordi sulla flessibilità avranno una specifica durata e al loro scadere non potranno rinnovarsi automaticamente, se non con un successivo accordo.
Ai lavoratori interessati al regime di flessibilità sarà corrisposta la retribuzione relativa al normale orario contrattuale, di cui al 1º comma del precedente art. 13 sia nelle settimane nelle quali avranno effettuato prestazioni superiori all'orario medio, sia nelle settimane nelle quali avranno effettuato prestazioni inferiori.
Art. 15 - Banca ore individuale
A livello di CCNL viene istituita e regolamentata una forma di accantonamento, con conseguente recupero in tempo libero (permessi retribuiti), delle eventuali ore aggiuntive al normale orario di lavoro prestate dal singolo dipendente.
Lo strumento, di seguito denominato Banca Ore (B.O.), potrà essere utilizzato a livello di singola impresa previo accordo con la struttura sindacale aziendale.
La B.O. è regolata secondo le seguenti norme:
a) la B.O. è strutturata in conti individuali inerenti ogni singolo dipendente in forza a tempo indeterminato;
b) al conto individuale di cui al precedente punto 1, può essere conferito annualmente anche quanto di dovuto in forza del comma 7 dell'art. 13 (orario di lavoro) del vigente CCNL;
c) il conto individuale potrà essere alimentato, previa comunicazione annuale del singolo lavoratore presentata entro il 31 dicembre, e nella quale viene esplicitata la volontà dello stesso di aderire alla B.O. e conseguentemente di voler accantonare a recupero per futuri permessi retribuiti tutte o parte delle ore straordinarie eventualmente prestate e/o tutte o parte delle eventuali festività che nel corso dell'anno danno luogo a un 22 esimo di retribuzione aggiuntivo di mensilità;
d) nella comunicazione all'azienda il lavoratore, che in forza di quanto previsto al punto 3, abbia scelto l'accantonamento a recupero, potrà scegliere tra le seguenti forme e modalità di accantonamento:
1) accantonamento delle eventuali ore straordinarie effettuate (tutte o parte) comprensive delle relative maggiorazioni ricalcolate in minuti;
2) accantonamento delle sole ore straordinarie prestate (tutte o parte) e pagamento, nel mese di competenza, di quanto dovuto relativamente alle maggiorazioni contrattualmente previste;
3) accantonamento, con trasformazione in minuti, delle sole maggiorazioni relative alle ore straordinarie eventualmente prestate e pagamento nel mese di competenza delle sole ore straordinarie al netto delle suddette maggiorazioni.
e) l'utilizzo dei recuperi da parte del dipendente avverrà previa richiesta al responsabile del proprio reparto/ufficio/servizio o area;
f) il recupero richiesto è garantito, contestualmente per un massimo del 20% e/o comunque per almeno 1 unità per reparto/ufficio/servizio/area, tenendo conto delle precedenze acquisite o di altri requisiti definiti negli accordi aziendali, qualora il dipendente ne abbia fatto richiesta con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo in caso contrario il permesso sarà concesso solo compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative dell'azienda;
g) con il mese di gennaio di ogni anno l'azienda fornirà a ciascun lavoratore la situazione del proprio conto individuale;
h) qualora entro il 31 dicembre il lavoratore non abbia inviato comunicazioni all'azienda, la sua posizione e/o adesione alla B.O. sarà prorogata anche per l'anno successivo negli stessi termini e con le modalità già in applicazione;
i) in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le ore residue del conto individuale saranno liquidate con la retribuzione corrente;
j) le norme del presente articolo potranno essere modificate e/o integrate con intese a livello aziendale sottoscritte contestualmente o successivamente all'accordo di adozione della B.O.
Art. 16 - Lavoro straordinario, notturno, festivo - Maggiorazioni
Ferme restando le disposizioni di Legge, si considera lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario giornaliero stabilito aziendalmente ed oltre le 40 ore settimanali, o il diverso orario contrattuale stabilito negli accordi di flessibilità raggiunti ai sensi del precedente art. 14.
Viene fissato un tetto annuo di ore straordinarie pari a 180 ore per ogni lavoratore, per le aziende che superino le 100 giornate di attività, e pari a 160 ore per lavoratore per le aziende che non superino le suddette 100 giornate di attività. In caso di constatata necessità derivante da eventi od occasioni imprevedibili o eccezionali, e da particolari contingenze stagionali, in sede aziendale potrà essere consentito il superamento del tetto.
È lavoro notturno quello effettuato dalle ore 20 alle ore 6 del mattino.
Nessun lavoratore, entro i limiti consentiti dalla Legge e con il rispetto dei tetti di cui al 2º comma del presente articolo, può esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
Si considera festivo il lavoro effettuato nelle giornate indicate nell'art. 17, lett. a), b) e c), ferme restando le maggiorazioni indicate al comma 6.
Il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo sono retribuiti con le seguenti maggiorazioni:
- lavoro straordinario diurno: 40%;
- lavoro notturno: 35%;
- lavoro straordinario notturno: 60%;
- lavoro nei giorni di domenica e nel 2º giorno di riposo settimanale: 45%;
- lavoro festivo prestato nei giorni di festività nazionali, infrasettimanali, di Pasqua e del S. Patrono: 60%;
- lavoro straordinario: festivo o nella domenica o nel 2º giorno di riposo: 70%;
- innaffiamento delle piste di galoppo effettuato tra le 17 e le 8 del mattino: 100%.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore.
In caso di chiamata del lavoratore in ore notturne e/o nel giorno di riposo di Legge, sarà corrisposta un'indennità di euro 15,50, in aggiunta alla retribuzione per le ore di lavoro prestate, calcolata secondo le norme del presente contratto.
Sono considerate festive, ai sensi della Legge 5 marzo 1977, n. 54 - che ha modificato le precedenti disposizioni contenute nella Legge 27 maggio 1949, n. 260, nella Legge 31 marzo 1954, n. 90 - del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, e della Legge 20 novembre 2000, n. 336, le seguenti giornate:
a) tutte le domeniche;
b)
- il 1º gennaio - Capodanno;
- il 6 gennaio - Epifania;
- il 25 aprile - Anniversario della liberazione;
- il 1º maggio - Festa del lavoro;
- il giorno di Pasqua, mobile;
- il lunedì di Pasqua, mobile;
- il 2 giugno, Fondazione della Repubblica;
- il 15 agosto - Assunzione;
- il 1º novembre - Ognissanti;
- l'8 dicembre - Immacolata Concezione;
- il 25 dicembre - Natale;
- il 26 dicembre - S. Stefano.
c) la ricorrenza del Patrono della località in cui ha sede l'azienda. Qualora la suddetta ricorrenza dovesse coincidere con altra festività elencata al punto b), la stessa, d'accordo tra le parti, potrà essere spostata ad altro giorno;
d) il 4 Novembre - giorno dell'Unità nazionale - , che tuttavia viene spostato, a norma dell'art. 1, comma 2, della Legge n. 54/1977, alla prima domenica di novembre.
Il lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio, ha facoltà di usufruire delle 4 festività soppresse come ferie o come permessi retribuiti, pari a 32 ore complessive.
Trattamento economico
Nelle festività elencate al punto b) sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera ai lavoratori anche se risultino assenti dal lavoro per i seguenti motivi:
a) ferie, permessi, congedo matrimoniale, malattia, infortunio;
b) sospensione del lavoro dovuta a causa non dipendente dalla loro volontà;
c) assenza dal lavoro dovuta a riposo compensativo;
d) assenza dal lavoro dovuta a coincidenza delle festività con il riposo settimanale.
Ai lavoratori che prestino la loro opera in una delle festività indicate al punto b) è dovuta, oltre alla retribuzione innanzi prevista, anche il compenso per le ore lavorate maggiorato con la percentuale prevista, per il lavoro festivo, dal precedente art. 16 (60%).
La giornata del 4 novembre è ridotta a normale giornata lavorativa, che viene compensata nel seguente modo:
a) per gli impiegati ed equiparati, con la normale retribuzione mensile senza maggiorazione per lavoro festivo;
b) per gli operai, con le quote orarie per le ore di lavoro effettivamente prestate senza maggiorazione per lavoro festivo.
Per la prima domenica di novembre, nella quale la suddetta festività è trasferita, ai lavoratori verrà corrisposto il trattamento previsto per le festività cadenti di domenica.
Eventuali future modificazioni di provvedimenti legislativi, nonché dell'accordo interconfederale 29 gennaio 1977, verranno automaticamente recepite.
Il lavoratore ha diritto, nel corso di ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a 22 giorni lavorativi retribuiti.
L'epoca del godimento delle ferie verrà stabilita aziendalmente, d'accordo con la R.S.U., in relazione alle richieste dei lavoratori ed alle esigenze dell'Azienda.
In caso di inizio del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di servizio prestato, da usufruire entro il 31 dicembre dell'anno in cui il rapporto si è instaurato.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore che ne abbia diritto, sarà corrisposto il compenso per le ferie maturate e non godute in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità maturati.
Nei casi di cui al 3º e 4º comma, la frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero.
L'eventuale periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
La malattia insorta durante il godimento delle ferie ne interrompe il decorso.
Il lavoratore è tenuto a rientrare al lavoro al termine delle ferie programmate od al termine della malattia, se successiva. Il periodo di ferie non goduto potrà essere usufruito in altra epoca.
Resta ferma l'applicazione di quanto previsto in materia di ferie dal D.Lgs. n. 66/2003.
Capo IV - TRATTAMENTO ECONOMICO
La normale retribuzione del lavoratore è composta dai seguenti elementi:
a) stipendio o paga base conglobati;
b) E.d.r (euro 10,33 ) ex = accordo 31 luglio 1992;
c) aumenti periodici;
d) ogni altro emolumento, sia collettivo che individuale, corrisposto con carattere di continuità e determinatezza, esclusi in ogni caso i compensi per lavoro straordinario, di cui agli artt. 13 e 16, i rimborsi spese, le gratifiche straordinarie o una tantum.
Lo stipendio, o paga base, conglobato verrà corrisposto nelle misure previste per i vari livelli e con le relative decorrenze, nella tabella allegata in calce al testo contrattuale, derivante dal conglobamento degli importi riferiti, precedentemente al 1º luglio 2002, allo stipendio, o paga base, ed alla indennità di contingenza.
Art. 20 - Modalità di corresponsione della retribuzione
La retribuzione sarà corrisposta mediante busta o prospetto paga, nel quale saranno specificate le singole competenze e le ritenute applicate.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta paga, nonché sulla quantità o qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento.
Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal lavoratore entro 10 giorni da quello della ricezione della paga, affinché il datore di lavoro possa provvedere all'eventuale regolamento della differenza.
Trascorso il periodo di 10 giorni, la differenza segnalata in ritardo sarà compresa nella busta paga successiva.
In caso di contestazione sul pagamento o sugli emolumenti costitutivi della retribuzione, al lavoratore dovrà essere corrisposta la parte della retribuzione non contestata.
Nel corso del mese e prima della liquidazione, potranno essere corrisposti acconti.
Art. 21 - Mensilità aggiuntive
Ai dipendenti non in prova e considerati in servizio verranno corrisposte le seguenti mensilità aggiuntive, d'importo pari a 173 ore di retribuzione per gli operai e ad una mensilità per gli impiegati, alle seguenti scadenze:
a) entro il 15 dicembre: la 13ª mensilità;
b) entro il 31 marzo: la 15ª mensilità;
c) entro il 31 luglio: la 14ª mensilità.
Ai lavoratori di nuova assunzione la 15ª mensilità verrà corrisposta nelle seguenti misure;
a) per i primi 12 mesi di lavoro: il 50% di quanto indicato nel presente articolo;
b) per i periodi successivi: il 100%.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica stessa quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero.
Agli effetti del presente articolo la retribuzione da considerare è quella composta da: stipendio conglobato, E.d.r., aumenti periodici, superminimi, assegni personali e/o di merito. Sono in ogni caso da escludere i rimborsi spese, anche se forfettizzati, i compensi per lavoro straordinario, festivo e simili, nonché tutte le maggiorazioni, di cui agli artt. 13 e 16, le gratificazioni straordinarie ed "una tantum".
Art. 22 - Aumenti periodici di anzianità
I lavoratori, esclusi gli apprendisti, per l'anzianità maturata presso una stessa azienda, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a maturare 6 aumenti biennali periodici di anzianità fissati nelle misure seguenti:
Fino al 31/5/08 | Dall'1/6/08 | |
Livello | Livelli | Importo |
7º | A-B2 | 32,02 |
6º | B1 | 28,92 |
5º | C1-C2 | 27,37 |
4º | D2-D3 | 25,82 |
3º | D1 | 24,79 |
2º | E1-E2 | 23,76 |
1º | F1 | 22,72 |
I valori di cui sopra resteranno congelati in cifre fisse.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compia il biennio di anzianità.
In caso di passaggio di livello successivamente all'entrata in vigore della nuova regolamentazione, l'importo degli aumenti periodici già maturati sarà ricalcolato in base al valore dell'aumento relativo al nuovo livello acquisito, e corrisposto a partire dalla data di passaggio di livello.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
Successivamente all'entrata in vigore della nuova classificazione unica (1/6/2008), per l'attribuzione dei valori di cui al 1º comma sarà fatto riferimento alla corrispondenza fra i livelli in vigore fino a tale data e quelli in vigore su cessivamente, indicata nella tabella sopra riportata.
Ai soli responsabili della Cassa della Società, con responsabilità di cassa, sarà corrisposta un'indennità pari al 3% dello stipendio base.
Art. 24 - Indennità in caso di morte
In caso di morte del lavoratore si applica l'articolo 2122 del codice civile che regola la materia.
L'indennità sostitutiva del preavviso e il trattamento di fine rapporto previsti dal presente contratto, saranno liquidati a titolo di "indennità in caso di morte" al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, secondo le norme di ripartizione previste dal citato articolo 2122 cod. civ., e previa esibizione della relativa documentazione.
Art. 25 - Assicurazione integrativa
Le Aziende garantiranno una copertura, di tipo assistenziale, per il dipendente in caso di morte conseguente ad infortunio sul lavoro, con un massimale pari ad euro 6.714.
Art. 26 - Previdenza integrativa
Visti gli impegni assunti tra le parti nei precedenti rinnovi contrattuali relativamente alla previdenza complementare;
Verificato che il bacino di utenza rappresentato dai soli lavoratori dipendenti del comparto cui si rivolge lo strumento pensionistico complementare non consente, allo stato attuale, la costituzione di un apposito fondo pensione chiuso, riservato ai dipendenti cui si applica il presente CCNL;
Considerato che, anche per le modifiche apportate al D.Lgs. n. 47/2000, la normativa di riferimento introdotta con il D.Lgs. n. 124/1943 è tale da rendere, per i lavoratori cui si rivolge il presente CCNL, comunque opportuno l'accesso a forme di previdenza complementare;
Preso atto che il Fondo Nazionale pensione complementare per i lavoratori delle aziende esercenti l'industria della carta e del cartone, delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali e per i settori affini, denominato BYBLOS, ha reso possibile l'adesione a tutte le categorie che abbiano come riferimento previdenziale l'ENPALS;
Le parti convengono sull'adesione al Fondo BYBLOS di cui sopra concordando le seguenti condizioni:
a) contributo a carico del datore di lavoro pari almeno all'1% della retribuzione utile per la determinazione del t.f.r.;
b) contribuzione a carico del dipendente pari almeno all'1% della retribuzione utile per la determinazione del t.f.r.;
c) 100% del t.f.r. maturato nell'anno dai dipendenti assunti per la prima volta dopo il 28 aprile 1993;
d) quota del t.f.r. pari al 2% della retribuzione utile alla determinazione dello stesso t.f.r. per tutti gli altri dipendenti.
Sulla base delle indicazioni di cui sopra le parti provvederanno, entro tre mesi dalla stipula del presente accordo, a completare le procedure per l'adesione al Fondo BYBLOS, verificando anche le modalità affinché le stesse possano, se possibile, partecipare agli organi deliberanti e/o gestionali del Fondo stesso.
Accordo previdenza integrativa 21/06/2007
Verbale di stipula
Addì 21 giugno 2007, in Roma, presso la sede di Federippodromi si sono riuniti Federippodromi, Unione ippodromi d'Italia (Uni), Trenno s.r.l., Slc-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilcom-Uil allo scopo si valutare l'andamento delle adesioni dei lavoratori al Fondo di Previdenza complementare Byblos. In tale occasione, allo scopo di eliminare disparità applicative emergenti dall'attuale previsione normativa, hanno convenuto, a parziale modifica dell'art. 26, comma 5, CCNL 7 novembre 2006, di sostituire il riferimento alla retribuzione contrattuale annua (paga base - contingenza - aumenti periodici di anzianità - E.d.r. - 13ª mensilità - 14ª mensilità - 15ª mensilità) come base di computo della contribuzione al Fondo di previdenza complementare Byblos, sia per la parte a carico delle aziende che per quella a carico dei lavoratori, con il riferimento alla retribuzione utile per la determinazione del t.f.r., fermo il resto.
Capo V - MUTAMENTO, INTERRUZIONE, SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 27 - Mutamento temporaneo di mansioni
In relazione alle esigenze di servizio, il lavoratore potrà essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla propria qualifica.
Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella qualifica superiore alla sua, dovrà essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella minima, compresi aumenti periodici nello stesso numero percepito, della qualifica superiore, a partire dal secondo giorno.
Trascorso un periodo continuativo di tre mesi nel disimpegno delle mansioni superiori, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, nella nuova qualifica, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per una delle cause che danno diritto alla conservazione del posto, secondo quanto previsto dalla Legge o dal presente CCNL
Si applicano le norme di Legge.
Art. 29 - Malattia ed infortunio
L'assenza per malattia deve essere comunicata all'Azienda nel corso dello stesso giorno di inizio dell'assenza, entro il termine di due ore dall'apertura dell'ufficio competente a ricevere tale comunicazione. Il lavoratore deve inviare all'Azienda, entro il secondo giorno successivo a quello di inizio dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia.
Analoga procedura dovrà essere seguita nel caso di prosecuzione di malattia. In tal caso, per giorno di inizio dell'assenza si intende il primo giorno successivo al termine della prognosi precedente.
In mancanza di dette comunicazioni, o anche di una sola di esse, l'assenza verrà considerata ingiustificata, salvo il caso di giustificato impedimento. L'Azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore da un medico dell'Istituto assistenziale.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di Legge.
In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio extraprofessionale il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di:
a) 7 mesi, fino a cinque anni compiuti di anzianità;
b) 12 mesi, oltre i cinque anni compiuti.
Durante tali interruzioni l'Azienda corrisponderà la retribuzione intera a partire dal primo giorno della malattia fino a:
a) 6 mesi, per anzianità fino a cinque anni compiuti;
b) 8 mesi, per anzianità oltre i cinque anni compiuti.
In caso di più malattie, l'obbligo della conservazione del posto cesserà qualora il lavoratore raggiunga in complesso, in relazione alla propria anzianità di servizio:
a) nell'anno solare, i limiti massimi di cui al punto a) del 5º comma;
b) in un anno e mezzo solare, i limiti di cui al punto b) dello stesso 5º comma.
Quando l'assenza è dovuta ad inabilità temporanea assoluta conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, l'Azienda assicurerà al lavoratore, se soggetto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la conservazione del posto e l'intera retribuzione fino alla guarigione clinica.
Ai fini del coordinamento del trattamento economico di malattia ed infortunio di cui al presente articolo, con i trattamenti previsti dalla disciplina legislativa vigente in materia, verrà assicurato al lavoratore il trattamento economico di cui ai commi precedenti mediante:
a) anticipazione mensile da parte dell'Azienda delle indennità a carico degli Istituti assicurativi;
b) integrazione di tali indennità fino a concorrenza della normale retribuzione netta.
Il diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente articolo è subordinato al riconoscimento della malattia o dell'infortunio da parte dei rispettivi Istituti assicurativi, nonché alla presentazione dei seguenti documenti, da parte del lavoratore:
a) malattia: certificati medici di inizio e di eventuale prosecuzione;
b) infortunio: immediata notizia dell'infortunio (o malattia professionale) subito e successiva consegna del 1º certificato medico, di quelli relativi ad eventuali prosecuzioni dell'inabilità temporanea nonché di quello del termine dell'inabilità stessa.
In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore è tenuto a far pervenire all'Azienda i relativi certificati, riportanti, rispettivamente, la data di inizio e quella del termine della degenza.
È diritto dell'Azienda rivalersi nei confronti del lavoratore delle quote corrisposte quando le erogazione a carico degli Istituti assicurativi non sono dovute per inadempienza del lavoratore.
L'anticipazione mensile da parte dell'Azienda dell'indennità per inabilità temporanea assoluta a carico dell'INAIL è inoltre subordinata al rilascio di apposita delega degli interessati all'Istituto, affinché lo stesso possa corrispondere l'indennità in questione direttamente all'azienda.
Dalla retribuzione corrisposta, nelle misure sopra dette, viene dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per atti assicurativi, previdenziali o assistenziali in conseguenza di disposizioni di Legge o di contratto.
I lavoratori che si trovino in periodo di preavviso usufruiranno del trattamento a carico diretto e/o indiretto dell'Azienda per infortunio sul lavoro fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto, sia l'Azienda che il lavoratore avranno la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro, con diritto per il lavoratore al trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Per l'assistenza ed il trattamento in caso di malattia od infortunio sul lavoro, valgono le norme di Legge regolanti la materia.
Superati i limiti di tempo di cui al 5º comma, al lavoratore può essere concessa, a sua richiesta, da inoltrare prima del completo decorso del periodo di comporto, l'aspettativa non retribuita per un limite massimo di dodici mesi, ferma restando peraltro la facoltà per l'Azienda di risolvere il rapporto di lavoro, non appena superati i limiti di cui al 5º comma, corrispondendo al lavoratore quanto gli competerebbe in caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva di preavviso.
Durante il periodo di aspettativa non retribuita di cui al comma precedente non matura alcuna retribuzione, né, comunque, alcun onere per l'Azienda, ivi compreso il t.f.r.; al momento della definitiva risoluzione del rapporto di lavoro saranno dovute tutte le indennità previste per il caso di licenziamento. Resta inoltre sospeso il decorso dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali e di Legge.
Ove non avvenga la risoluzione del rapporto, trascorsi i termini suddetti, il rapporto stesso rimane sospeso alle stesse condizioni indicate al comma precedente.
L'assenza per malattia o infortunio sul lavoro, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali.
Il riferimento all'anno solare, contenuto nel presente articolo, deve intendersi effettuato ad un periodo di 365 giorni, che può decorrere da qualsiasi giorno del calendario, e cioè dall'evento che di volta in volta assume rilevanza; analogamente, per quanto riguarda l'anno e mezzo solare.
Ai lavoratori aventi un'anzianità di servizio non inferiore a 3 anni, che ne facciano richiesta, sarà concessa un'aspettativa fino a un massimo di 3 mesi. Ove la richiesta sia motivata da gravi e comprovate necessità personali o famigliari, la durata potrà essere prevista fino ad un anno, prescindendo dal requisito dell'anzianità.
L'anzidetto periodo di aspettativa non è retribuito e non deve comunque comportare alcun onere per l'azienda, incluso il trattamento di fine rapporto. Durante tali periodi resta altresì sospeso il decorso dell'anzianità di servizio, a tutti gli effetti contrattuali e di Legge.
A) Lavoratore in stato di tossicodipendenza
Il lavoratore, assunto a tempo indeterminato, del quale sia accertato lo stato di tossicodipendenza e che intenda sottoporsi ai programmi terapeutici e di riabilitazione, ha diritto alla conservazione del posto per il tempo necessario all'esecuzione del trattamento riabilitativo.
La durata massima della conservazione del posto è di tre anni.
Lo stato di tossicodipendenza dovrà essere accertato dal Servizio pubblico di assistenza ai tossicodipendenti.
Per usufruire dell'aspettativa, il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza ed il programma di terapia e riabilitazione da svolgere presso i servizi sanitari delle Unità Sanitarie Locali o di altre strutture terapeutico - riabilitative e socio assistenziali.
Il datore di lavoro potrà richiedere la documentazione rilasciata dalla struttura di cura e riabilitazione attestante l'effettivo svolgimento e la prosecuzione del programma terapeutico.
Il lavoratore è tenuto a riprendere il servizio entro sette giorni dal termine del programma di riabilitazione.
B) Lavoratori genitori o tutori di soggetti in stato di tossicodipendenza
I lavoratori, assunti a tempo indeterminato, che siano genitori o tutori di tossicodipendenti, per i quali il servizio pubblico per le tossicodipendenze accerti la necessità di concorrere al programma di riabilitazione, hanno diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa.
La durata massima di tale aspettativa è di un anno, e può essere concessa una sola volta per ogni soggetto tossicodipendente coinvolto.
Tale aspettativa può essere usufruita anche per periodi frazionati.
Per usufruire di essa il lavoratore deve presentare all'azienda l'attestazione dello stato di tossicodipendenza, e, ove necessario, l'attestazione della necessità di concorrere al programma di cura e riabilitazione, entrambe rilasciate dal Servizio pubblico di assistenza ai tossicodipendenti.
Norme applicative
Gli anzidetti periodi di aspettativa non sono retribuiti e non devono comunque comportare alcun onere per l'azienda, incluso il trattamento di fine rapporto. Durante tali periodi resta altresì sospeso il decorso dell'anzianità di servizio, a tutti gli effetti contrattuali e di Legge.
Per la sostituzione dei lavoratori in aspettativa a norma degli articoli 29, 30 e 31 l'azienda potrà ricorrere ad assunzioni a termine ex - D.Lgs. n. 368/2001.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa di Legge vigente.
Art. 32 - Tutela della maternità
Per la tutela della maternità, si fa riferimento alle norme vigenti in materia, con particolare riferimento al divieto di adibimento a mansioni pesanti (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri e relativo Regolamento approvato con D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026).
Le ferie matureranno durante tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. La quota del trattamento di fine rapporto sarà computata durante tutto il periodo di astensione dal lavoro sia obbligatoria che facoltativa.
Per tutto il periodo di astensione obbligatoria, sarà corrisposta, a carico dell'Azienda, un'integrazione delle indennità corrisposte dall'INPS fino al raggiungimento della normale retribuzione netta mensile.
I lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o regolarmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino le frequenze ai corsi e la preparazione agli esami, e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali; hanno inoltre diritto ad usufruire di permessi non retribuiti per un massimo di 2 settimane all'anno.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti per sostenere tali prove, in misura pari a n. 2 giorni per ogni prova d'esame.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
Oltre ai casi previsti dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, ai lavoratori che intendano completare le scuole dell'obbligo o frequentare corsi di studio a carattere professionale attinenti all'attività aziendale, potranno essere concessi permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali pro capite e nei limiti di un monte annuo di ore determinato come in appresso precisato.
Il monte ore complessivo di permessi a carico delle aziende verrà determinato, per il triennio, moltiplicando 150 per un fattore pari a 1/15 del numero dei dipendenti occupati.
Dovrà essere comunque garantito il normale svolgimento dell'attività produttiva.
Il lavoratore che intende avvalersi dei permessi retribuiti dovrà specificare il corso di studio al quale intende iscriversi, presentando apposita domanda scritta; dovrà inoltre fornire all'azienda un certificato di iscrizione e, mensilmente, la certificazione di frequenza con l'indicazione delle ore utilizzate.
Le aziende, durante la frequenza ai corsi, erogheranno acconti mensili, a copertura delle ore di permesso goduto, fermo restando che il diritto al pagamento di dette ore è subordinato all'effettiva frequenza per tutto il corso di studio.
Art. 35 - Congedo matrimoniale
Il congedo matrimoniale è fissato, per tutte le categorie dei lavoratori, in 15 giorni consecutivi di calendario retribuiti.
Le quote di retribuzione si intendono comprensive della quota a carico dell'Istituto Previdenziale.
Alla richiesta di congedo matrimoniale deve far seguito l'esibizione della relativa documentazione.
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Tutte le assenze dovranno essere comunicate all'Azienda e successivamente giustificate negli stessi termini di cui all'art. 29 - 1º comma, salvo giustificato motivo di impedimento.
Al dipendente che ne faccia domanda, l'azienda accorderà permessi per un massimo di 32 ore annuali per giustificati e documentati motivi, con facoltà di non corrispondere la retribuzione.
Tali permessi non possono essere computati in conto dell'eventuale periodo di ferie, salvo che il lavoratore ne faccia richiesta.
In caso di grave lutto di famiglia (decesso del coniuge, del genitore, dei figli, dei fratelli o sorelle) al lavoratore verrà concesso un permesso retribuito di tre giorni.
Art. 37 - Permessi per cure mediche
Al lavoratore potranno essere concessi, previa presentazione di idonea certificazione medica, permessi retribuiti per un massimo di 32 ore annue, per sottoporsi a necessarie cure ambulatoriali.
Nel rispetto della Legge n. 675/1996, nel certificato medico dovrà essere precisato:
a) la necessità di sottoporsi a cure ambulatoriali;
b) il tempo occorrente per l'effettuazione della cura;
c) la durata della cura.
Il lavoratore dovrà inoltre attestare l'Istituto prescelto, nonché gli orari nei quali la cura deve essere effettuata, coincidenti con l'orario di lavoro risultante dal turno assegnato al lavoratore stesso.
Al termine della cura il lavoratore dovrà presentare all'azienda una documentazione, rilasciata dal sanitario, comprovante l'avvenuta integrale effettuazione della prescrizione, che è condizione necessaria per la retribuzione dei permessi fruiti.
Capo VII - UTENSILI E MATERIALE - INDUMENTI DI LAVORO
Art. 38 - Utensili e materiale
Gli utensili, attrezzi e materiale occorrenti allo svolgimento delle prestazioni, dovranno essere forniti dall'Azienda. Per provvedersi degli utensili, attrezzi e materiale occorrenti, il personale deve farne richiesta alla Direzione.
Il lavoratore è responsabile degli oggetti datigli in consegna. La perdita e la rottura degli oggetti in consegna e il loro deterioramento per ragioni di uso non costituiscono motivi di addebito, salvo che ciò sia avvenuto per colpa del lavoratore.
A cura dell'Azienda, i lavoratori con qualifica operaia, addetti ai lavori all'aperto, dovranno essere forniti di stivaloni di gomma, di impermeabili e di tute, adeguate sia alla stagione invernale che a quella estiva. La fornitura di cui sopra potrà essere sostituita con accordo aziendale da una speciale indennità annua.
Gli indumenti di cui al precedente comma saranno assegnati dall'Azienda individualmente ai singoli lavoratori, e dovranno essere usati con la massima cura solo durante le ore di servizio.
Capo VIII - NORME DISCIPLINARI
Art. 40 - Norme di disciplina interna - Doveri e divieti
Ogni lavoratore è alle dirette dipendenze del suo superiore e nella esecuzione del lavoro deve attenersi alle disposizioni da questo impartite. Durante il lavoro nessun dipendente può allontanarsi dal posto di lavoro se non dopo aver ottenuto il consenso del suo superiore.
Il lavoratore licenziato, dimissionario o sospeso, non può entrare nell'Ippodromo e nei luoghi ove l'Azienda esercita la sua attività senza il permesso della Direzione.
È assolutamente proibita l'introduzione di bevande alcoliche nell'Azienda senza il permesso della Direzione.
È parimenti fatto tassativo divieto a tutti i dipendenti di scommettere sulle corse dei cavalli.
Le parti stipulanti affermano che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa alla dignità della persona ed una forma di discriminazione e di ricatto sul lavoro.
Convengono di demandare all'Osservatorio paritetico di cui al successivo art. 56 il compito di studiare le relative problematiche e suggerire le misure più appropriate per la prevenzione e repressione del fenomeno.
Art. 42 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni dei lavoratori alle norme contenute nel presente contratto potranno dar luogo, a seconda della loro gravità, alla irrogazione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore a tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro fino a tre giorni.
Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale, deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore, con l'indicazione specifica della infrazione commessa.
Il provvedimento non potrà essere emanato se non trascorsi cinque giorni dalla contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni e potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale.
Il provvedimento disciplinare dovrà essere motivato e comunicato per iscritto.
Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente.
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Art. 43 - Ammonizioni scritte Multe Sospensioni
Incorre nell'ammonizione scritta, nella multa e nella sospensione, fermo rimanendo quanto previsto dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, il lavoratore che:
a) abbandoni temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) esegua negligentemente il lavoro affidatogli;
d) guasti, per colpa o disattenzione, il materiale di uso oppure non avverta subito il suo superiore diretto di eventuali guasti degli apparecchi o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi;
e) sia trovato addormentato;
f) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
g) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, alla sicurezza e al normale andamento del lavoro;
h) arbitrariamente dia disposizioni contrarie a quelle della Direzione;
i) offenda i compagni di lavoro e in genere il personale della Azienda;
j) commetta altre mancanze di gravità consimile.
L'ammonizione scritta va applicata per le mancanze più lievi.
La multa va applicata per le mancanze di maggior rilievo rispetto a quelle del comma precedente e non può superare l'importo di tre ore di retribuzione.
La sospensione dal servizio e dalla retribuzione va applicata per le mancanze più gravi o nei casi di recidiva e non può superare il limite di tre giorni.
L'importo delle multe è devoluto alle istituzioni assistenziali e previdenziali aziendali, ove esistano, o, in mancanza di queste, all'INPS.
Art. 44 - Licenziamento per giusta causa
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, o corrispondente indennità, può essere intimato al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro, o che provochi all'Azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione grave;
b) omissioni o negligenze implicanti dolo o colpa grave, siano seguite o meno da danneggiamenti;
c) vie di fatto o risse sul luogo di lavoro;
d) lavoro o costruzioni di oggetti per proprio uso o per terzi;
e) introduzione nell'Ippodromo di persone estranee, senza il regolare permesso della Direzione;
f) recidiva in qualunque delle mancanze che abbiano dato luogo all'applicazione delle sospensioni nei sei mesi precedenti, oppure recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni. Non potrà tuttavia tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione;
g) furti, danneggiamenti gravi al materiale dell'Azienda o al materiale di lavorazione, o a qualsiasi altra cosa di proprietà dell'Azienda;
h) delitti contro le persone o la proprietà per i quali sia intervenuta condanna penale;
i) assenze non giustificate e prolungate oltre tre giorni consecutivi o le assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni successivi ai festivi;
j) effettuazione di scommesse sulle corse dei cavalli.
Art. 45 - Licenziamenti individuali
La materia dei licenziamenti individuali è disciplinata dalla Legge 11 maggio 1990, n. 108.
Art. 46 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Copyright S.I.A. s.r.l.
Ferme restando le disposizioni di Legge che regolano la materia, il contratto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
| Livelli fino al 31/5/2008 | Fino a 5 anni di anzianità | Da 5 a 10 anni di anzianità | Oltre 10 anni di anzianità |
Lavoratori con qualifica operaia | 1, 2, 3, 4, 5 | 10 giorni di calendario | 10 giorni di calendario | 10 giorni di calendario |
Lavoratori con qualifica impiegatizia | 3, 4, 5, 6, 7 | mesi 1 mesi 1,5 mesi 2 | mesi 1,5 mesi 2 mesi 3 | mesi 2 mesi 2,5 mesi 4 |
| Livelli dal 1/6/2008 | Fino a 5 anni di anzianità | Da 5 a 10 anni di anzianità | Oltre 10 anni di anzianità |
Lavoratori con qualifica operaia | F1, E1, E2, D1, D2, D3, C1 | 10 giorni di calendario | 10 giorni di calendario | 10 giorni di calendario |
Lavoratori con qualifica impiegatizia | D1, D2, D3, C1, C2, B1, B2, A | mesi 1 mesi 1,5 mesi 2 | mesi 1,5 mesi 2 mesi 3 | mesi 2 mesi 2,5 mesi 4 |
I suddetti termini di disdetta decorrono, per i lavoratori con qualifica operaia, da qualunque giorno della settimana, e per quelli con qualifica impiegatizia, dal 1º o dal 16 del mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso, calcolata secondo quanto previsto all'art. 2121 cod. civ.
Il periodo di preavviso lavorato sarà computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
In caso di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per cause attribuibili all'Azienda e così gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso, è dovuta allo stesso oltre all'indennità di anzianità anche l'indennità sostitutiva del preavviso.
In caso di licenziamento, durante il compimento del periodo di preavviso l'azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dall'Azienda in rapporto alle esigenze di servizio.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicate per iscritto.
Successivamente all'entrata in vigore della nuova classificazione unica (1º giugno 2008), per l'attribuzione dei valori di cui al 1º comma sarà fatto riferimento alla corrispondenza fra i livelli in vigore fino a tale data e quelli in vigore successivamente, indicata nella tabella sopra riportata.
Capo X - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Art. 47 - Trattamento di fine rapporto
Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro verrà corrisposto al lavoratore dipendente il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 cod. civ., nella misura rapportata al coefficiente 30/30.
Sono fatte salve, per il personale con qualifica operaia, le diverse misure previste dai contratti collettivi precedenti l'entrata in vigore del presente contratto, a valere per i rispettivi periodi di applicazione, in base alla seguente tabella.
Misure dell'indennità di anzianità per il personale
con qualifica operaia fino al 31 maggio 1982
CCNL | Dal | Al | Giorni di retribuzione | Riferiti ad anzianità |
19 settembre 1947 | 19 settembre 1947 | 31 dicembre 1960 | 12 | Tutto il periodo |
20 marzo 1961 | 1º gennaio 1961 | 31 marzo 1975 | 13 | Fino al 10º anno |
|
|
| 14 | Dal 11º al 15º anno |
|
|
| 15 | Oltre il 15º anno |
27 marzo 1975 | 1º aprile 1975 | 30 giugno 1977 | 18 | Fino al 5º anno |
|
|
| 20 | Dal 6º al 10º anno |
|
|
| 22 | Oltre il 10º anno |
30 giugno 1977 | 1º luglio 1977 | 31 maggio 1982 | 22 | Tutto il periodo |
Capo XI - ISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE
Art. 48 - Sistema di informazioni
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive, distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione:
a) a livello nazionale, su richiesta di una delle parti ed entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, FEDERIPPODROMI ed UNI si impegnano ad informare preventivamente, a livello globale, le OO.SS. su prospettive produttive, su tendenze generali di investimenti e di occupazione, su articolazioni di calendari di corse, su processi di riconversione e ristrutturazione, su nuovi insediamenti e loro localizzazione;
b) FEDERIPPODROMI ed UNI confermano la propria disponibilità a fornire strumenti atti alla identificazione dei soggetti contrattuali, ad ogni livello;
c) viene allegato sub "B" il Regolamento quadro, adottato da FEDERIPPODROMI ed UNI, per l'assunzione di iniziative comuni con le OO.SS., nei confronti dei competenti Ministeri e dell'UNIRE, tendenti alla risoluzione delle problematiche relative al lavoro nero nelle scuderie, mediante la adozione di efficaci strumenti di controllo degli accessi agli ippodromi, demandando la relativa regolamentazione agli Enti competenti;
d) a livello territoriale ed aziendale, ogni volta che si renda necessario e su richiesta di una delle parti, i confronti avverranno su problemi attinenti alla formazione professionale, alla organizzazione del lavoro, alle dinamiche occupazionali ed ai livelli di occupazione;
e) saranno previsti incontri fra le parti sociali, a livello nazionale e, ove richiesto, anche a livello territoriale o aziendale, per la definizione di progetti formativi e di aggiornamento professionale, utilizzando anche i supporti legislativi, nonché tutte le possibili forme di finanziamento;
f) le società effettueranno, con periodicità quadrimestrale, comunicazione non preventiva circa gli appalti che non comportino le conseguenze di cui al 1º cpv. del 4º comma del successivo art. 55.
Art. 49 - Formazione - Aggiornamento - Sviluppo professionale
Le parti concordano sull'opportunità del riconoscimento e della valorizzazione della capacità professionale dei lavoratori.
A tal fine le Aziende favoriranno, nel rispetto delle esigenze di efficienza e produttività, il miglioramento e lo sviluppo delle professionalità dei lavoratori, sia attraverso appositi e mirati moduli formativi, sia attraverso lo strumento degli affiancamenti (senza che ciò determini pregiudizio alla organizzazione del lavoro), sia attraverso l'intercambiabilità dei compiti e/o delle mansioni (nell'ambito della tipologia professionale e del settore di attività del lavoratore) con opportuni percorsi di mobilità orizzontale e verticale; il tutto in un quadro di regole e modalità definite a livello aziendale tra Direzione e Strutture sindacali.
Pertanto le parti, ritenendo la formazione e l'aggiornamento professionale quali mezzi irrinunciabili per l'incremento e la conservazione delle capacità professionali indispensabili a valorizzare un ottimale utilizzo degli impianti e delle strutture produttive, nel demandare alle parti aziendali l'individuazione e l'organizzazione delle iniziative formative e di aggiornamento nonché la ricerca di tutte le opportunità e sostegni resi disponibili dalle Istituzioni, sia a livello locale che nazionale e/o europeo, stabiliscono che:
a) L'offerta di formazione e/o l'aggiornamento trovino una loro concretizzazione con cadenza almeno triennale;
b) A tale fine potranno essere utilizzate un numero di ore retribuite a carico dell'azienda pari a quelle previste al 2º comma dell'art. 36 del vigente CCNL, comunque in un limite non superiore a 2/3 delle ore di durata della formazione stessa;
c) La partecipazione volontaria del lavoratore a percorsi formativi, esclusi quelli di mantenimento, conclusa con esito positivo, potrà determinare il relativo sviluppo inquadramentale o, comunque, il diritto di prelazione nella copertura di posti, resisi disponibili in pianta organica, anche a livello superiore purché attinenti ai contenuti professionali già oggetto della formazione svolta positivamente dal lavoratore.
I lavoratori e le Società di corse hanno un comune interesse all'applicazione delle vigenti norme di Legge per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, per l'igiene del lavoro e per l'attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro: pertanto le parti si impegnano ad operare affinché l'attività dei servizi di medicina del lavoro delle AASSLL trovi sviluppo anche nei confronti dei dipendenti delle Società di corse, fatte salve le realtà aziendali nelle quali siano già in atto analoghi servizi.
I lavoratori hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, per l'igiene sul lavoro e per tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Tale attività si esplica attraverso la R.S.U.
Art. 51 - Procedure di raffreddamento sindacale
Impegno ad un confronto preventivo ed al relativo termine di trattativa, in occasione di vertenze coincidenti con i 6 più importanti avvenimenti ippici nazionali, in atto: Derby trotto, Derby galoppo, Lotteria di Agnano, Lotteria di Merano, Campionato europeo, Gran Premio Milano.
Art. 52 - Rappresentanze sindacali aziendali
Valgono le norme della Legge 20 maggio 1970, n. 300. Per le Società con meno di 15 dipendenti le rappresentanze sindacali potranno designare un loro delegato al quale verranno assicurati permessi retribuiti per lo svolgimento della propria attività per un massimo di 20 ore all'anno. Nelle società con almeno 15 dipendenti, ai dirigenti di tali organismi competeranno i permessi di cui all'art. 23, Legge n. 300/1970, con un minimo di 20 ore l'anno.
Le parti concordano sul riconoscimento delle R.S.U.
Ai dirigenti sindacali nazionali e territoriali, indicati come tali dalle rispettive organizzazioni, verranno concessi permessi sindacali retribuiti che non superino, per ogni azienda, le 40 ore annuali. L'assenza dal lavoro verrà preventivamente richiesta dalle OO.SS. con, di norma, almeno 24 ore di preavviso.
Art. 54 - Contributi sindacali
Le aziende opereranno la trattenuta del contributo sindacale nella misura dell'1% del minimo tabellare (stipendio o paga base conglobati) (per 14 mensilità), previo rilascio di deleghe individuali firmate dagli interessati e consegnate o fatte pervenire all'azienda.
La trattenuta sarà effettuata ogni mese sulle competenze del lavoratore.
Le quote trattenute dalle Aziende saranno versate, con le modalità previste nella lettera di delega, sui conti correnti indicati da ciascuna organizzazione sindacale.
Le parti stipulanti concordano che la materia relativa agli appalti è disciplinata dalla Legge 23 ottobre 1960, n. 1369 che detta norme relative alla intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di mera mano d'opera, in base alla quale sono esclusi dagli appalti i lavori che siano strettamente e direttamente pertinenti all'attività propria dell'azienda.
Le Società di corse appaltanti dovranno esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico di attività propria delle aziende appaltatrici stesse, nonché quello di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche. A tale scopo sarà inserita nei capitolati di appalto un'apposita clausola, il cui testo sarà comunicato per iscritto alla R.S.U., o, in assenza, alle OO.SS. territoriali.
Le parti riaffermano la comune volontà di dar luogo alla massima utilizzazione della forza lavoro esistente all'interno delle aziende, nell'ottica di garantire la salvaguardia dei posti di lavoro e lo sviluppo delle professionalità, nonché di consentire la migliore utilizzazione e gestione degli impianti e delle attrezzature esistenti nell'azienda, in funzione di un corretto svolgimento della produzione dello spettacolo.
Qualora l'introduzione di appalti per opere e servizi, non strettamente e direttamente pertinenti all'attività propria dell'Azienda, comunque autonomamente ritenuti necessari e decisi dalle singole società di corse, dovesse comportare riduzione di personale dell'azienda appaltante o modifiche nella utilizzazione delle professionalità individuali esistenti, o determinanti variazioni nella organizzazione del lavoro, l'azienda stessa sarà tenuta a darne informazione alle OO.SS. territoriali stipulanti il presente CCNL, nonché alle strutture sindacali aziendali, ai fini di un preventivo confronto sulla materia. L'esecuzione di appalti che non comportino le conseguenze di cui al 1º cpv. del presente comma, sarà oggetto delle comunicazioni di cui alla lettera f) del precedente art. 48.
Il comma precedente si applica alle Società di corse con più di 15 dipendenti e che non svolgono attività stagionale.
Nota a verbale
In caso di emanazione di nuove norme in materia di appalti e/o di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di mano d'opera, le parti si incontreranno per le conseguenti determinazioni.
Art. 56 - Osservatorio paritetico
È costituito un Osservatorio, paritetico fra le parti, con lo scopo di individuare e conoscere l'andamento del settore, con particolare riferimento a:
a) appalti;
b) orario di lavoro;
c) molestie sessuali;
d) pari opportunità
e) portatori di handicap;
f) previdenza integrativa;
g) costo del lavoro;
h) ricorso al lavoro interinale.
Art. 57 - Commissione paritetica
Nell'ambito dell'Osservatorio di cui al precedente articolo viene confermata la Commissione paritetica, composta da 6 membri, di cui 3 designati dalle Associazioni datoriali ed altrettanti dalle OO.SS. dei lavoratori.
La sede di tale Commissione è presso la FEDERIPPODROMI.
La Commissione è competente ad esprimere pareri interpretativi delle norme del presente CCNL, vincolanti per le parti contraenti qualora assunti all'unanimità.
La Commissione provvederà inoltre a:
a) effettuare lo studio circa l'opportunità e le modalità per istituire un sistema di ammortizzatori sociali per i casi di crisi aziendali;
b) studiare i limiti e le sperequazioni prodotte dall'attuale sistema di distribuzione del costo del lavoro, al fine di elaborare varie soluzioni da utilizzare come supporti tecnici alle successive contrattazioni su una diversa formulazione delle maggiorazioni, che premi la professionalità dei lavoratori e che punti alla massima occupazione;
c) formulare l'articolo contrattuale relativo alla mensilizzazione contabile del salario da attuare nei confronti del personale operaio, con i necessari coordinamenti testuali.
Capo XII - CLAUSOLE PARTICOLARI
Art. 58 - Trasferimento o trasformazione dell'azienda
Il trasferimento o la trasformazione dell'azienda non determinano la risoluzione del rapporto di lavoro.
Si applicano in questi casi le disposizioni di cui all'art. 2112 cod. civ.
Art. 59 - Condizioni di miglior favore
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore, in quanto compatibili, previste dagli accordi aziendali.
Art. 60 - Reclami e controversie
Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale, si ricorrerà a trattative dirette fra le parti eventualmente assistite dai rispettivi rappresentanti.
A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto, saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, per la loro definizione, ove non venissero risolte, in prima istanza, tra la direzione aziendale e la R.S.U.
Le parti riconfermano l'impegno a risolvere in sede locale, là dove esistano adeguate strutture, il problema della mensa aziendale per i dipendenti.
Al lavoratore in missione per servizio verranno rimborsate le stese, a piè di lista e documentate, sostenute per viaggio, vitto e alloggio; verrà inoltre corrisposta, per trasferte di durata almeno pari all'intera giornata lavorativa, un'indennità a fronte delle altre spese, diverse da quelle di cui al precedente periodo, sempre a piè di lista anche se non documentate, fino ad un massimo di euro 10 al giorno.
Art. 63 - Contrattazione integrativa aziendale
Si applicano le norme contenute nell'accordo 23 luglio 1993, di cui alla premessa.
L'eventuale contrattazione aziendale avrà per oggetto soltanto le seguenti materie:
a) distribuzione degli orari di lavoro contrattuali;
b) norme attuative dei rapporti a tempo parziale;
c) determinazione dei calendari delle ferie;
d) norme attuative dei contratti a termine;
e) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro;
f) norme attuatine delle "pari opportunità";
g) erogazioni integrative correlate all'incremento della produttività aziendale, della redditività, della qualità e di altri elementi di competitività dell'azienda;
h) definizione dell'inquadramento di nuove figure professionali non previste dall'attuale classificazione del personale;
i) modalità pratiche di svolgimento delle attività dei Patronati e della R.S.U.;
j) quanto rinviato alla contrattazione collettiva dagli artt. 20 e 21, Legge n. 300/1970;
k) esercizio dei diritti di informazione a livello aziendale;
l) in caso di necessità aziendale di attuazione di programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione, modalità di informazione su: - organizzazione del lavoro; - occupazione; - condizioni di lavoro.
Gli accordi per quanto riguarda il punto g) avranno durata quadriennale.
Il presente contratto entra in vigore il 7 novembre 2006, escluse le tabelle retributive che hanno le decorrenze indicate a margine di ciascuna di esse.
Il contratto avrà scadenza per la parte normativa il 30 giugno 2010 e si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato, da una delle parti contraenti, almeno due mesi prima della data di scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; per la parte economica avrà scadenza con il 30 giugno 2008, con l'impegno delle parti ad incontrarsi entro il 30 aprile 2008.
Livello | Valore al 31-12-2005 | 1ª tranche di aumento | Totale al 1-11-2006 | 2ª tranche di aumento | Totale al 1-7-2007 |
1º | 1.202,88 | 33,71 | 1.236,59 | 33,71 | 1.270,30 |
2º | 1.316,07 | 36,88 | 1.352,96 | 36,88 | 1.389,80 |
3º | 1.427,22 | 40,00 | 1.467,22 | 40,00 | 1.507,21 |
4º | 1.493,38 | 41,85 | 1.535,23 | 41,85 | 1.577,11 |
5º | 1.555,44 | 43,59 | 1.599,04 | 43,59 | 1.642,63 |
6º | 1.790,49 | 50,18 | 1.840,67 | 50,18 | 1.890,80 |
7º | 1.942,77 | 54,45 | 1.997,22 | 54,45 | 2.051,64 |
Gli aumenti suindicati, per quanto riguarda la scadenza 1º novembre 2006, saranno corrisposti entro il 31 dicembre 2006, operando i necessari conguagli per il mese di novembre 2006.
"Una-tantum"
Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente CCNL (7 novembre 2006) verrà corrisposto, entro il 31 dicembre 2006, un importo "una-tantum", a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1º gennaio 2006-31 ottobre 2006) nelle misure sottoindicate comprensive dell'eventuale indennità di vacanza contrattuale, se corrisposta:
Livelli | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
€ | 230 | 250 | 270 | 280 | 290 | 340 | 370 |
I suddetti importi non saranno utili per alcun istituto contrattuale, né per il t.f.r.; essi saranno proporzionalmente ridotti per i rapporti a tempo parziale e per quelli iniziati nel periodo indicato (1º gennaio 2006-31 ottobre 2006), con arrotondamento all'unità della frazione di mese superiore a 15 giorni. L'eventuale I.v.c. erogata dovrà essere detratta dagli importi stessi.
Dal 1º giugno 2008 le retribuzioni assumeranno i seguenti valori, riferiti ai nuovi livelli derivanti dalla Classificazione unica che entra in vigore in pari data:
Livello | Stipendio |
F1 | 1.202,88 |
E1 | 1.389,80 |
E2 | 1.443,46 |
D1 | 1.507,21 |
D2 | 1.577,11 |
D3 | 1.599,83 |
C1 | 1.642,63 |
C2 | 1.791,52 |
B1 | 1.890,80 |
B2 | 2.051,64 |
A | 2.071,60 |
I lavoratori già inquadrati, alla data del 1º giugno 2008, al livello 1º, continueranno a percepire, per tutta lo loro permanenza in tale livelli, lo stipendio mensile di Euro 1.270,30.
Note
Ai suddetti valori degli stipendi decorrenti dal 1º novembre 2006, 1º luglio 2007 e 1º giugno 2008 devono essere aggiunti quelli dell'E.d.r., pari ad euro 10,33 (accordo 31 luglio 1992).
Agli effetti della determinazione della quota oraria, per i vari istituti contrattuali, si applica il divisore 173.
Gli aumenti sopra indicati, relativi al periodo dal 1 gennaio 2006 al 30 giugno 2008, sono correlati al tasso di inflazione, anticipato per lo stesso periodo, del 5,42%.
Dopo lunga e approfondita discussione hanno convenuto sui seguenti punti.
Aumento di € 70 per il livello D/2, di cui € 50 dal 1º aprile 2009 ed € 20 dal 1º settembre 2009, valido fino al 30 settembre 2010;
"Una tantum", non utile per alcun istituto contrattuale né per il t.f.r., di € 250 per il D/2, a copertura del periodo 1º luglio 2008 - 31 marzo 2009, da pagare ai lavoratori in forza alla data odierna, in misura di € 150 unitamente alle competenze del mese di aprile 2009 e di € 100 con le spettanze del mese di settembre 2009.
Altri livelli in proporzione parametrale, come da tabella in art. 11 CCNL, sia per l'aumento che per l'U.T.
Si dà atto che l'aumento di cui sopra comprende, per il periodo 1º gennaio 2009 - 30 settembre 2010, un aumento del 3,315%.
Allegato A - Azioni positive per le pari opportunità
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, anche in riferimento alla raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e alle disposizioni legislative in tema di parità uomo - donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.
In relazione a quanto sopra le parti costituiranno una Commissione paritetica, nell'ambito dell'Osservatorio di cui all'art. 56 CCNL, che, verificati i presupposti di fattibilità, predisporrà schemi di progetti di azioni positive a favore del personale femminile con l'obbiettivo di valorizzarne l'impiego.
Gli schemi di progetto di formazione professionale, qualora consensualmente definiti a livello nazionale, sono considerati progetti concordati con le Organizzazioni Sindacali e l'eventuale adesione ad uno di essi da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di Legge in materia.
Le parti promuoveranno la conoscenza dei progetti di formazione concordati da parte delle proprie strutture associative.
La Commissione paritetica verificherà l'efficacia dei programmi applicati.
1. Le Associazioni datoriali e le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il CCNL, al fine di meglio tutelare le esigenze di ordine sociale prospettate dalle organizzazioni sindacali a proposito delle condizioni, sia giuridiche che operative, nella quali si svolge il lavoro nelle scuderie, convengono di assumere iniziative comuni nei confronti dei competenti Ministeri e dell'UNIRE, oltre che per tutte le problematiche dell'ippica in generale, con la finalità, in particolare, di affrontare in modo significativo le problematiche relative al lavoro nero nelle scuderie, e la connessa necessità di porre in essere efficaci strumenti di controllo degli accessi agli Ippodromi, demandando la relativa regolamentazione agli Enti competenti.
Tali regolamentazioni dovranno garantire, in linea di massima, che:
- tra gli altri aventi diritto all'accesso alle scuderie (proprietari, allenatori, guidatori, ecc.) siano previsti gli artieri ippici (dipendenti da allenatori, guidatori e proprietari);
- a questi ultimi l'accesso alle scuderie sia consentito dietro l'esibizione di una tessera di riconoscimento rilasciata dalla direzione dell'ippodromo;
- per il rilascio della tessera sia prevista una richiesta scritta da parte del datore di lavoro, che attesti la sussistenza del rapporto di lavoro e la decorrenza dello stesso, nonché l'impegno a notificare entro 5 giorni alla direzione dell'ippodromo l'eventuale cessazione del rapporto di lavoro, ai tini del conseguente ritiro della tessera. Il ritiro della tessera sarà effettuato immediatamente in caso di accertata insussistenza delle condizioni che ne avevano determinato il rilascio;
- le predette dichiarazioni, che legittimano l'ingresso alle scuderie, slano tenute a disposizione degli organi preposti dalla Legge, ai fini dell'accertamento di eventuali violazioni della Legge stessa;
- la Direzione dell'ippodromo curi l'affissione di un elenco delle tessere rilasciate agli aventi diritto, provvedendo altresì al tempestivo aggiornamento dello stesso;
- la Direzione dell'ippodromo tenga conto, nelle assegnazioni periodiche dei boxes, delle violazioni di Legge accertate e comunicate dai competenti Enti, in cui possano essere incorsi gli assegnatari dei boxes stessi, in ordine al rispetto delle norme vigenti a tutela dei lavoratori;
- nei casi più gravi la stessa Direzione possa disporre di non rinnovare l'assegnazione dei boxes o di revocare l'assegnazione già effettuata.
I profili formativi individuali sotto riportati, riferiti alle principali figure professionali della classificazione del personale, per le quali il CCNL prevede il ricorso all'apprendistato professionalizzante, indicano conoscenze e competenze utili per la redazione del piano formativo individuale, che deve costituire l'effettivo percorso formativo dell'apprendista, parte integrante e qualificante del contratto individuale di tale tipologia contrattuale, e che deve essere sottoposto ai competenti uffici provinciali e/o regionali.
Tali profili potranno essere integrati dalle aziende utilizzatrici dello specifico strumento contrattuale, sulla base delle effettive necessità operative e delle caratteristiche strutturali delle Aziende stesse, e costituiranno un imprescindibile riferimento analogico per la disciplina formativa degli apprendisti inseriti nelle altre figure professionali appartenenti ai diversi livelli classificatori, qui non indicate.
Allegato C - Modello di intestazione per i vari profili formativi
Allegato al contratto di apprendistato del ________ ________ tra l'impresa __________ ________ ed il sig. ________
durata: ___ mesi
Profilo formativo individuale
Profilo formativo per: __________ __________ __________
Modello da allegare ai vari profili formativi
FORMAZIONE ESTERNA
Sarà effettuata secondo il piano e le modalità previste dalle leggi regionali.
Tutor aziendale: sig. _________ __________ __________
Data: _________ __________ __________
Il lavoratore
_________ __________ __________
L'impresa
_________ __________ __________
QUALIFICA:
- apprendista operaio per il conseguimento della qualifica di "ADDETTO ALLA PISTA", livello E2, CCNL per i dipendenti da Società di corse dei cavalli.
FORMAZIONE INTERNA e/o ESTERNA
1º periodo (6 mesi)
CONOSCENZE:
- nozioni di igiene del lavoro, prevenzione e pronto soccorso;
- conoscere le caratteristiche del settore;
- conoscere il proprio ruolo all'interno dell'azienda;
- conoscere il contratto di lavoro e le principali normative regolanti il rapporto di lavoro;
- iniziare a conoscere le principali attrezzature meccaniche dell'azienda.
COMPETENZE:
- corretto uso delle macchine e delle attrezzature per la lavorazione di mantenimento della pista;
- rapporti interpersonali a monte ed a valle e con i livelli di responsabilità
2º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- nozioni generali di organizzazione aziendale relativa al ruolo svolto;
- lavorazioni ordinarie e straordinarie di concimazione, irrigazione, manutenzione;
- completare la conoscenza delle principali attrezzature meccaniche dell'azienda.
COMPETENZE:
- riparazione di semplici guasti delle macchine operatrici e delle attrezzature.
3º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- tecniche di lavorazione, manutenzione e preparazione dei terreni.
COMPETENZE:
- preparazione e lavorazione dei terreni;
- tecniche di irrigazione;
- eventuali tecniche di concimazione;
- tecniche di manutenzione degli steccati.
QUALIFICA:
- apprendista operaio per il conseguimento della qualifica di "ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE PISTE CHE UTILIZZANO CON ADEGUATA PERIZIA PER IL PROPRIO LAVORO TRATTORI E/O MACCHINE SEMOVENTI SEMPLICI (TRATTORISTI)", livello D1, CCNL per i dipendenti da Società di corse dei cavalli.
FORMAZIONE INTERNA e/o ESTERNA
1º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- nozioni di igiene del lavoro, prevenzione e pronto soccorso;
- conoscere le caratteristiche del settore;
- conoscere il proprio ruolo all'interno dell'azienda;
- conoscere il contratto di lavoro e le principali normative regolanti il rapporto di lavoro;
- conoscere le principali attrezzature meccaniche dell'azienda.
COMPETENZE:
- corretto uso delle macchine e delle attrezzature per le lavorazioni di manutenzione della pista;
- conduzione delle macchine semoventi e dei trattori e loro manutenzione ordinaria;
- rapporti interpersonali a monte ed a valle e con i livelli di responsabilità.
2º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- nozioni generali di organizzazione aziendale relativa al ruolo svolto;
- lavorazioni ordinarie e straordinarie di irrigazione e manutenzione;
- macchine agricole e loro accessori;
- eventuali lavorazioni ordinarie di concimazione.
COMPETENZE:
- riparazione di semplici guasti;
- manutenzione ordinaria delle macchine operatrici e delle attrezzature.
3º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- nozioni di climatologia, geologia, morfologia del terreno;
- tecniche di lavorazione e preparazione dei terreni con l'uso di macchine agricole.
COMPETENZE:
- preparazione e lavorazione dei terreni con l'uso di macchine agricole;
- tecniche di irrigazione con l'uso di macchine agricole;
- eventuali tecniche di concimazione con l'uso di macchine agricole.
QUALIFICA:
- apprendista impiegato per il conseguimento della qualifica di "ADDETTO A MANSIONI ESECUTIVE DI SEMPLICE SEGRETERIA", livello D1, CCNL per i dipendenti da Società di corse dei cavalli.
FORMAZIONE INTERNA e/o ESTERNA
1º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- nozioni di igiene del lavoro, prevenzione e pronto soccorso;
- conoscere le caratteristiche del settore;
- conoscere il proprio ruolo all'interno dell'azienda;
- conoscere il contratto di lavoro e le principali normative regolanti il rapporto di lavoro;
- conoscere le basilari tecniche di comunicazione e gestione dei rapporti.
COMPETENZE:
- gestione documenti in entrata ed in uscita;
- utilizzo dei più diffusi strumenti di comunicazione commerciale (telex, telefax, spedizionieri, fotoriproduttori, comunicazione tramite posta elettronica, internet, ecc.);
- rapporti interpersonali a monte ed a valle, secondo i livelli di responsabilità.
2º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- dattilografia, basi di informatica ed uso del P.C. (foglio elettronico, data base, word- processor);
- uso di programmi gestionali specifici per il settore di attività;
- tenuta dell'agenda e gestione impegni conto terzi.
COMPETENZE:
- realizzazione di documenti informativi;
- utilizzo degli strumenti assegnati per lo svolgimento del proprio compito.
3º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- conoscenza della rete Intranet;
- gestione di attività economiche di comune livello.
COMPETENZE:
- logica dell'office automation;
- rilevazione, classificazione, gestione e spedizione di documenti;
- basi di organizzazione del lavoro d'ufficio;
- cenni di time management.
OUALIFICA:
- apprendista impiegato per il conseguimento della qualifica di "CENTRALINISTA", livello D1, CCNL per i dipendenti da Società di corse dei cavalli.
FORMAZIONE INTERNA e/o ESTERNA
1º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- nozioni di igiene del lavoro, prevenzione e pronto soccorso;
- conoscere il proprio ruolo all'interno dell'azienda;
- conoscere il contratto di lavoro e le principali normative regolanti il rapporto di lavoro;
- conoscere i vari tipi di centralino telefonico.
COMPETENZE:
- conversare con proprietà di linguaggio e padronanza delle informazioni da dare o da chiedere;
- uso della macchina da scrivere o del p.c., uso dei tasti della centralina, uso della lista di attesa (hold);
- rapporti interpersonali a monte ed a valle, secondo i livelli di responsabilità.
2º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- segreterie telefoniche e chiamate d'urgenza;
- struttura gerarchica dei vari livelli di responsabilità dell'unità lavorativa a cui si è preposti;
- uso di programmi gestionali specifici per il settore di attività.
COMPETENZE:
- comunicazione interna, urbana ed interurbana;
- utilizzo degli strumenti assegnati per lo svolgimento del proprio compito.
3º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- normativa e regolamenti sulla comunicazione telefonica;
- organizzazione del centralino telefonico in relazione al volume e alla tipologia delle comunicazioni;
- servizi telefonici ausiliari, speciali ed opzionali, tariffe ordinarie, ridotte, fasce di punta.
COMPETENZE: - gestione completa di un centralino complesso.
QUALIFICA:
- apprendista operaio per il conseguimento della qualifica di "IDRAULICO", livello D1, CCNL per i dipendenti da Società di corse dei cavalli.
FORMAZIONE INTERNA e/o ESTERNA
1º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- nozioni di igiene del lavoro, prevenzione e pronto soccorso;
- conoscere le caratteristiche del settore;
- conoscere il proprio ruolo all'interno dell'azienda;
- conoscere il contratto di lavoro e le principali normative regolanti il rapporto di lavoro;
- conoscere le norme nazionali ed internazionali sulla sicurezza degli impianti.
COMPETENZE:
- lettura ed interpretazione di schemi idraulici;
- controllo della funzionalità delle apparecchiature e degli impianti;
- rapporti interpersonali a monte ed a valle, secondo i livelli di responsabilità
2º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- impiantistica meccanica;
- impiantistica termoidraulica.
COMPETENZE:
- organizzazione delle fasi di lavoro (montaggio e manutenzione);
- assemblaggio di parti e controllo funzionale;
- utilizzo degli strumenti assegnati per lo svolgimento del proprio compito.
3º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- impiantistica oleodinamica;
- sistemi di distribuzione e controllo dei fluidi (fasi e flussi);
- fasi di montaggio dei pezzi;
- strumenti ed attrezzature per il montaggio e la misurazione;
- manutenzione preventiva;
COMPETENZE:
- riconoscimento delle anomalie dell'impianto;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- previsione dell'evoluzione del proprio ruolo professionale;
- manutenzione straordinaria di impianti idraulici e termoidraulici.
OUALIFICA:
- apprendista operaio per il conseguimento della qualifica di "MECCANICO", livello D1, CCNL per i dipendenti da Società di corse dei cavalli.
FORMAZIONE INTERNA e/o ESTERNA
1º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- conoscere le caratteristiche del settore;
- conoscere il proprio ruolo all'interno dell'azienda;
- conoscere il contratto di lavoro e le principali normative regolanti il rapporto di lavoro;
- nozioni di igiene del lavoro, prevenzione e pronto soccorso;
- conoscere le norme di tecnologia meccanica;
- conoscere la normativa relativa ai rifiuti tossici e agli scarichi civili e industriali.
COMPETENZE:
- individuazione dei guasti delle parti meccaniche dei veicoli;
- saper effettuare lo smontaggio ed il rimontaggio dei pezzi meccanici;
- rapporti interpersonali a monte ed a valle, secondo i livelli di responsabilità.
2º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- motori a 2 tempi, 4 tempi, diesel, elettrici;
- sistemi di alimentazione e di accensione;
- impianti di trasmissione e di frenata;
- assetto del veicolo;
-- sistemi di raffreddamento e di carburazione.
COMPETENZE:
- riparazione e sostituzione delle parti usurate o danneggiate;
- collaudo e verifica del funzionamento del veicolo dopo la riparazione;
- utilizzo degli strumenti assegnati per lo svolgimento del proprio compito.
3º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- consultazione delle specifiche relative a tarature e ricambi su supporti specifici (microfiches, pc, ecc.);
- basi di informatica ed uso del pc.
COMPETENZE:
- esecuzione di check-up elettronico del motore;
- revisione degli organi e degli strumenti soggetti a tale verifica;
- previsione dell'evoluzione del proprio ruolo professionale.
QUALIFICA:
- apprendista operaio per il conseguimento della qualifica di "FABBRO", livello D1, CCNL per i dipendenti da Società di corse dei cavalli.
FORMAZIONE INTERNA e/o ESTERNA
1º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- nozioni di igiene del lavoro, prevenzione e pronto soccorso;
- conoscere le caratteristiche del settore;
- conoscere il proprio ruolo all'interno dell'azienda;
- conoscere il contratto di lavoro e le principali normative regolanti il rapporto di lavoro;
- iniziare a conoscere gli elementi di base della tecnologia dei macchinari utilizzati;
- conoscere le innovazioni tecnologiche di processo, di prodotto e di contesto.
COMPETENZE:
- Leggere ed interpretare la documentazione tecnica di pertinenza, nonché il disegno tecnico, relativi al proprio lavoro, compresa la scheda tecnica di qualità e la scheda utensili;
- rapporti interpersonali a monte ed a valle, secondo i livelli di responsabilità;
- comprendere le specifiche degli standards di sicurezza in relazione al proprio ed altrui lavoro.
2º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- conoscere le basi del disegno tecnico;
- completare la conoscenza degli elementi di base della tecnologia dei macchinari utilizzati;
- conoscere tutta la documentazione necessaria alla tipologia di lavoro COMPETENZE: - organizzare il posto di lavoro, identificare e predisporre gli utensili e i macchinari per l'esecuzione delle lavorazioni;
- saper utilizzare le attrezzature necessarie al processo produttivo.
3º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- conoscere il ciclo di produzione: fasi, attività e tecnologie;
- conoscere le caratteristiche, la composizione fisico-chimica, il comportamento e la lavorabilità dei materiali utilizzati;
- conoscere le innovazioni tecnologiche di processo, di prodotto e di contesto.
COMPETENZE:
- saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- previsione dell'evoluzione del proprio ruolo professionale;
- saper creare prodotti specifici per le esigenze degli impianti di corse cavalli e loro pertinenze.
QUALIFICA:
- apprendista operaio per il conseguimento della qualifica di "ADDETTO IMPIANTI TV", livello D1, CCNL per i dipendenti da Società di corse dei cavalli.
FORMAZIONE INTERNA e/o ESTERNA
1º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- nozioni di igiene del lavoro, prevenzione e pronto soccorso;
- conoscere le caratteristiche del settore;
- conoscere il proprio ruolo all'interno dell'azienda;
- conoscere il contratto di lavoro e le principali normative regolanti il rapporto di lavoro;
- iniziare la conoscenza degli strumenti di lavoro, del loro utilizzo e della loro manutenzione.
COMPETENZE:
- individuare gli elementi tecnici con i quali si dovrà, di volta in volta, eseguire il lavoro e saper organizzare la propria attività;
- tecnica di ripresa audio;
- tecnica di ripresa video.
2º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- completare la conoscenza degli strumenti di lavoro, del loro utilizzo e della loro manutenzione;
- conoscere le principali fasi e tecniche del lavoro;
- elementi di acustica;
- circuiti elettronici ed elettronici digitali.
COMPETENZE:
- comunicare e sapersi coordinare con i compagni di lavoro;
- interventi per registrazione, riproduzione, conservazione filmati;
- individuazione problematiche tecniche e loro risoluzione.
3º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- elementi di fisica ed elettronica hardware multimediale;
- file multimediale interattivo su CD ROM.
COMPETENZE:
- tecniche di campionatura;
- tecniche di produzione audio/video e post produzione audio/video;
- installazione di impianti audio/video funzionali alle riprese televisive.
QUALIFICA:
- apprendista operaio per il conseguimento della qualifica di "ELETTRICISTA", livello D1, CCNL per i dipendenti da Società di corse dei cavalli.
FORMAZIONE INTERNA e/o ESTERNA
1º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- nozioni di igiene del lavoro, prevenzione e pronto soccorso;
- conoscere le caratteristiche del settore;
- conoscere il proprio ruolo all'interno dell'azienda;
- conoscere il contratto di lavoro e le principali normative regolanti il rapporto di lavoro;
- conoscere le norme nazionali ed internazionali sulla sicurezza degli impianti.
COMPETENZE:
- lettura ed interpretazione di schemi elettrici;
- controllo della funzionalità delle apparecchiature e degli impianti;
- rapporti interpersonali a monte ed a valle, secondo i livelli di responsabilità.
2º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- disegno di schemi elettrici e relativa interpretazione;
- macchine elettriche;
- impiantistica civile ed industriale;
- montaggio, controllo funzionale, manutenzione di apparecchiature elettriche.
COMPETENZE:
- corretta scelta dei cavi e dei materiali da utilizzare per i lavori di installazione o manutenzione;
- installazione e manutenzione ordinaria di impianti civili ed industriali;
- utilizzo degli strumenti assegnati per lo svolgimento del proprio compito.
3º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- principi di elettrotecnica generale, principi di elettronica;
- impianti e circuiti elettrici.
COMPETENZE:
- montaggio di organi di manovra e/o di protezione;
- previsione dell'evoluzione del proprio ruolo professionale - manutenzione straordinaria di impianti elettrici e di apparecchiature elettriche-elettroniche.
QUALIFICA:
- apprendista operaio per il conseguimento della qualifica di "FALEGNAME", livello D1, CCNL per i dipendenti da Società di corse dei cavalli.
FORMAZIONE INTERNA e/o ESTERNA
1º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- nozioni di igiene del lavoro, prevenzione e pronto soccorso;
- conoscere le caratteristiche del settore;
- conoscere il proprio ruolo all'interno dell'azienda;
- conoscere il contratto di lavoro e le principali normative regolanti il rapporto di lavoro;
- conoscere le caratteristiche e l'utilizzo delle attrezzature, degli utensili e dei macchinari da utilizzare;
- principali norme di disegno tecnico ed ornato di manufatti in legno.
COMPETENZE:
- applicare la normativa vigente in materia d'igiene, prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro;
- saper utilizzare in sicurezza gli attrezzi, gli utensili e le macchine per le lavorazioni sia manuali che automatiche;
- organizzare il posto di lavoro, identificare e predispone gli utensili e i macchinari per l'esecuzione delle lavorazioni.
2º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- conoscere le tecniche e le attrezzature per la realizzazione, posa, inserimento e rifinitura di manufatti in legno;
- principali strumenti di misura.
COMPETENZE:
- saper programmare le fasi di lavoro e predispone gli utensili, le attrezzature e le macchine necessarie per la realizzazione dei componenti in legno;
- applicare tecniche di montaggio e assemblaggio di manufatti lignei composti da più pezzi e particolari singoli;
- impostare i parametri di funzionamento dei macchinari per la lavorazione e conoscere le più frequenti anomalie dei macchinari.
3º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- principali metodi di lavorazione: taglio, piallatura, spessoratura, squadratura, lavorazione di incastri, foratura, carteggiatura/levigatura, fresatura, tornitura, assemblaggio;
- conoscere le innovazioni tecnologiche del proprio lavoro.
COMPETENZE:
- Leggere ed interpretare il disegno tecnico, individuare i materiali, le forme, gli incastri dell'elemento da eseguire e realizzare un elemento costruttivo;
- valutare i difetti del legname ai fini dell'idoneità a determinati impieghi;
- calcolare superfici e volumi di un elemento tecnico partendo dal disegno o dal modello;
- riconoscere il tipo di materiale più indicato e le attrezzature necessarie per la realizzazione del lavoro da eseguire.
QUALIFICA:
- apprendista operaio per il conseguimento della qualifica di "MURATORE", livello D1, CCNL per i dipendenti da Società di corse dei cavalli.
FORMAZIONE INTERNA e/o ESTERNA
1º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- nozioni di igiene del lavoro, prevenzione e pronto soccorso;
- nozioni di infortunistica nei cantieri edili;
- conoscere le caratteristiche del settore;
- conoscere il proprio ruolo all'interno dell'azienda;
- conoscere il contratto di lavoro e le principali normative regolanti il rapporto di lavoro;
- conoscere le principali attrezzature operative dell'azienda;
- conoscere gli strumenti di lavoro, il loro utilizzo e la loro manutenzione;
- conoscere la normativa in materia di rifiuti tossici e di scarichi civili ed industriali;
- caratteristiche della livella e del filo a piombo.
COMPETENZE:
- preparazione delle malte e dei cementi;
- realizzazione di opere murarie con diversi materiali;
- conoscere gli strumenti di lavoro, il loro utilizzo e la loro manutenzione;
- applicare la normativa in materia di rifiuti tossici e di scarichi civili ed industriali;
- rapporti interpersonali a monte ed a valle e con i livelli di responsabilità.
2º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- composizione e qualità delle malte e dei cementi;
- caratteristiche dei materiali adoperati;
- conoscere le caratteristiche dei materiali di finitura ed il loro utilizzo (malte, cemento, gesso, mastici, colle e leganti in genere, stucchi, piastrellarne, linoleum, legno, tessuto, ecc.).
COMPETENZE:
- realizzazione di opere di sostegno per il consolidamento della statica sia dell'esistente che delle nuove realizzazioni;
- comprensione e valutazioni delle indicazioni ricevute per la realizzazione dell'opera e degli elaborati e/o disegni tecnici;
- controllare lo stato di funzionamento dei macchinari e delle attrezzature, provvedere alla loro manutenzione ordinaria e rilevare malfunzionamenti e stato di usura.
3º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- nozioni di disegno tecnico professionale;
- elementi di statica e di tecnica delle costruzioni;
- controllo della verticalità ed orizzontalità delle superfici;
- conoscere le principali tecniche per l'esecuzione dei lavori di finitura, intonacatura, pavimentazione, rivestimenti, decorazioni, ecc.
COMPETENZE:
- adattamento delle operazioni richieste ad un supporto già esistente, a vincoli ambientali, tecnologici ed urbanistici;
- previsione dell'evoluzione del proprio ruolo professionale.
QUALIFICA:
- apprendista operaio per il conseguimento della qualifica di "IMBIANCHINO" o di "VERNICIATORE", livello D1, CCNL per i dipendenti da Società di corse dei cavalli.
FORMAZIONE INTERNA e/o ESTERNA
1º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- nozioni di igiene del lavoro, prevenzione e pronto soccorso;
- conoscere le caratteristiche del settore;
- conoscere il proprio ruolo all'interno dell'azienda;
- conoscere il contratto di lavoro e le principali normative regolanti il rapporto di lavoro;
- iniziare a conoscere gli strumenti di lavoro, il loro utilizzo e la loro manutenzione.
- conoscere la normativa relativa ai rifiuti tossici e agli scarichi civili e industriali;
COMPETENZE:
- individuare gli elementi tecnici con i quali si dovrà, di volta in volta, eseguire il lavoro e saper organizzare la propria attività;
- applicare la normativa relativa ai rifiuti tossici e agli scarichi civili e industriali.
2º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- conoscere le principali fasi e tecniche del lavoro;
- completare la conoscenza degli strumenti di lavoro, del loro utilizzo e della loro manutenzione;
- conoscere le principali tecniche per l'esecuzione dei lavori di finitura.
COMPETENZE:
- comunicare e sapersi coordinare con i compagni di lavoro;
- individuare i materiali da impiegare secondo le lavorazioni da realizzare, rispettando ordine e tipologia delle lavorazioni: malte, cemento, gesso, mastici, colle e leganti in genere, stucchi, pitture, ecc.;
- applicare le principali tecniche per l'esecuzione dei lavori di finitura.
3º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- conoscere le caratteristiche dei materiali ed il loro utilizzo ottimale.
COMPETENZE:
- selezionare ed utilizzare in sicurezza gli utensili e gli attrezzi individuali di lavoro richiesti dalla lavorazione da eseguire.
- controllare lo stato di funzionamento dei macchinari e delle attrezzature e provvedere alla loro manutenzione ordinaria, rilevando eventuali malfunzionamenti e lo stato di usura.
QUALIFICA:
- apprendista operaio per il conseguimento della qualifica di "GIARDINIERE", livello D1, CCNL per i dipendenti da Società di corse dei cavalli.
FORMAZIONE INTERNA e/o ESTERNA
1º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- nozioni di igiene del lavoro, prevenzione e pronto soccorso;
- conoscere le caratteristiche del settore;
- conoscere il proprio ruolo all'interno dell'azienda;
- conoscere il contratto di lavoro e le principali normative regolanti il rapporto di lavoro;
- conoscere gli strumenti, le tecnologie della propria attività e le sue innovazioni;
- nozioni di tecniche grafiche e plastiche per la realizzazione di elementi di arredo del verde;
- conoscere la normativa relativa ai rifiuti tossici e agli scarichi civili e industriali.
COMPETENZE:
- saper accostare colori e forme per creare elementi di arredo del verde;
- saper impostare un disegno in uno spazio determinato;
- conoscere gli strumenti di lavoro, il loro utilizzo e la loro manutenzione.
2º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- la manutenzione del verde ornamentale;
- le tecniche per la manutenzione di spazi verdi: le tecniche di scerbatura, di utilizzo degli attrezzi da lavoro, le tecniche di allocazione delle piante, 1e tecniche di irrigazione, le tecniche di concimazione del verde ornamentale, le tecniche per la preparazione di un letto profondo;
- le tecniche per la semina e manutenzione dei giardini.
COMPETENZE:
- saper utilizzare le tecniche di scerbatura e gli attrezzi da lavoro, le tecniche di allocazione delle piante, le tecniche di irrigazione e le tecniche di concimazione del verde ornamentale;
- saper individuare il materiale per la compostazione;
- saper realizzare un letto profondo;
- saper individuare il materiale per la campostazione;
- saper realizzare e mantenere un giardino e un prato a verde.
3º periodo (12 mesi)
CONOSCENZE:
- le principali tecniche di moltiplicazione delle piante: le cure colturali da effettuarsi sulle piantine rinvasate;
- i metodi di stoccaggio del materiale in vivaio;
- le cure colturali da effettuare sulle piante trapiantate;
- le principali tecniche di potatura delle piante ornamentali;
- le tecniche di fertirrigazione e di trattamento con presidi sanitari.
COMPETENZE:
- conoscere e saper utilizzare le tecniche colturali e vivaistiche finalizzate alla realizzazione e manutenzione di spazi verdi;
- essere in grado di riconoscere quando una pianta è pronta per il rinvaso;
- essere in grado di individuare le cure colturali da effettuarsi sulle piante tråpiantate;
- utilizzare le tecniche di fertirrigazione e di trattamento con presidi sanitari.
Accordo 15/07/2004 - Addetti al totalizzatore
Il 15 luglio 2004 tra
FEDERIPPODROMI
UNI
TRENNO S.p.a.
e
SLC-CGIL
FISASCAT-CISL
UILCOM-UIL
è stato stipulato il presente accordo per gli addetti al totalizzatore, ingressi e ss.vv.
1. Le parti stipulanti il presente accordo costituiscono l'interezza dei soggetti negoziali nazionali che rappresentano i lavoratori in rapporto con le società di corse dei cavalli, sia di tipo subordinato che autonomo parasubordinato. Con l'accordo in epigrafe le parti stesse intendono perseguire un duplice scopo:
a) confermare che le aziende che gestiscono ippodromi per le corse dei cavalli realizzano, di norma, i propri fini istituzionali con l'impiego di risorse in rapporto di lavoro subordinato nei modi e termini definiti dal CCNL per i dipendenti delle società di corse dei cavalli, limitando il ricorso alle collaborazioni, così come di seguito individuate e regolate, solo in attività svolte in presenza di giornate di corse nell'ippodromo, relative alla raccolta ed al pagamento delle scommesse al totalizzatore, ivi compresa l'eventuale attività di simulcasting, alla sorveglianza degli ingressi ed ad altri vari similari servizi, nonché ad altre forme di lavoro non subordinato solo per esigenze del tutto occasionali e/o non ricorrenti;
Preso atto che:
- l'effettuazione delle giornate di corse è definita per i singoli ippodromi, in maniera articolata per quantità, tipologie ed orari, da calendari annui disposti dall'UNIRE nella sua qualità di Ente preposto dal competente Ministero delle politiche agricole;
- in concomitanza con le giornate di corse assegnate dal suddetto calendario le singole società devono svolgere, per convenzione, anche i servizi di raccolta e pagamento delle scommesse al totalizzatore dell'ippodromo (la cui titolarità è in capo al Ministero dell'economia), oltre ad una serie di ulteriori servizi, strettamente legati all'evento ippico e come tali non attivi nell'organizzazione del lavoro quotidiana;
b) individuare, per le fattispecie sopra indicate, nella collaborazione a programma, fasi di esso e/o progetto la forma di rapporto di lavoro che, in un quadro di regole e garanzie per i lavoratori interessati, può integrare quella del lavoro subordinato, garantendo la necessaria flessibilità ed adeguati livelli di qualità indispensabili per la realizzazione del programma ippico.
2. Le parti convengono sull'inquadramento dei rapporti dedotti nel presente A.E.C. esclusivamente nella tipologia del lavoro a programma, fasi dello stesso e/o progetto, di cui al Titolo VII - Capo I, artt. 61/69 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (in prosieguo richiamato come " Decreto").
Gli stessi pertanto non potranno essere inquadrati come prestazioni professionali d'opera con partita IVA, salvo diverse consolidate situazioni verificate a livello aziendale.
3. Le parti dichiarano inoltre che con il presente accordo è superata la disciplina dettata dai precedenti accordi collettivi nazionali inerenti i lavoratori addetti ai servizi indicati al precedente punto a), fatte salve le condizioni economiche medie di miglior favore aziendalmente e/o individualmente vigenti.
Accordo - Addetti al totalizzatore 11/01/2013 (Decorenza 01/02/2013)
Premessa
Considerato che a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero), si è convenuto sulla necessità di regolamentare in forma subordinata il rapporto di lavoro degli addetti preposti a svolgere all'interno dell'Ippodromo, anche in concomitanza con la giornata di svolgimento delle corse dei cavalli, ovvero in giornate in cui vengono ospitate manifestazioni diverse comunque aperte al pubblico, le attività inerenti la raccolta e il pagamento delle scommesse (compresa l'attività di simulcasting), la sorveglianza agli ingressi e i servizi vari che sino ad oggi sono state svolte utilizzando del lavoro parasubordinato regolato dagli accordi del 15 luglio 2004 e 16 ottobre 2007.
Visto che i lavoratori da impiegare nelle attività relative alla raccolta e al pagamento delle scommesse, alla sorveglianza degli ingressi e ad altri vari similari servizi da prestare nelle giornate di corse, non hanno una collocazione nel CCNL di settore se non un accordo nazionale che regola il rapporto parasubordinato e che lo stesso, alla luce della citata Legge 92/2012 appare non più idoneo nella sua applicazione, con il presente accordo le parti intendono regolamentare e traghettare il rapporto di lavoro dei collaboratori sopra citati nell'ambito del lavoro subordinato, coniugando adeguate garanzie per i lavoratori e la buona flessibilità dei rapporti di lavoro in un comparto dove la "variabilità della domanda" rappresenta una peculiarità caratterizzante la vita delle aziende del settore.
Le parti si danno atto che il presente accordo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti accordi collettivi nazionali disciplinanti i rapporti di lavoro fra le Società di corse dei cavalli e gli addetti alla raccolta delle scommesse, agli ingressi e ai servizi vari.
La premessa è parte integrante del presente accordo.
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente accordo quadro si applica a tutte le aziende che gestiscono Ippodromi per le corse dei cavalli e definisce ed individua gli elementi di base applicabili ai rapporti relativi agli addetti al totalizzatore, ingressi e servizi vari che collaborano con le aziende di cui sopra. Esso potrà essere integrato, per le parti espressamente demandate dall'accordo stesso, a livello aziendale, provinciale e/o regionale, con ulteriori accordi tra le strutture locali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo e l'azienda.
2. Il rapporto di collaborazione fra società di corse dei cavalli ed addetti alla ricezione delle scommesse al totalizzatore degli ippodromi, ingressi e servizi vari, è disciplinato dalle norme contenute nel presente accordo economico collettivo, ferma restando l'autonomia delle parti per la definizione a livello individuale di condizioni economiche di miglior favore per il collaboratore.
3. Tali norme non si applicano ai lavoratori addetti alla manutenzione degli ippodromi, operai e/o impiegati tecnici, ed impiegati amministrativi, rientranti nei profili professionali previsti dal CCNL per i dipendenti delle società di corse dei cavalli, ai quali si applica il suddetto CCNL; non si applicano altresì ai rapporti di collaborazione occasionale, intendendosi per tali quelli, comunque di durata non superiore a 30 giornate di corse, instaurati a seguito del verificarsi di circostanze soggettive imprevedibili, di cui all'art. 2, insorte successivamente all'inizio della singola riunione o del calendario annuale, secondo l'articolazione indicata all'art. 7.
4. Resta ferma per tutti i collaboratori l'applicazione delle normative fiscali, nonché di quelle previdenziali ed assicurative di cui al punto 14, differenziate a seconda della natura del rapporto, rispettivamente di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale.
Art. 2 - Applicazione delle varie forme di contratti di collaborazione
1. Le società di corse dei cavalli sono tendenzialmente tenute ad assicurare il servizio della ricezione delle scommesse al totalizzatore degli ippodromi, nonché degli ingressi e servizi vari, per quanto riguarda il numero necessario di collaboratori, a mezzo di soggetti a rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, non occasionale, presente in tutte le giornate di corse, salvo che per le esigenze di rinforzo delle postazioni di lavoro nei giorni della settimana a maggior affluenza di pubblico che, pur strutturalmente prevedibili, determinano la necessità di un'eccedenza rispetto a tale normale numero minimo: i suddetti rinforzi saranno assicurati con la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, non occasionale, che comportino la prestazione lavorativa solo per le giornate nelle quali si prevede il verificarsi della necessità di eccedenze di operatori.
2. Eventuali diverse prassi, esistenti aziendalmente, relativamente agli aspetti quantitativi dei contratti dei collaboratori, saranno gradualmente adeguate a quanto previsto al comma 1, così come anche indicato all'art. 5, comma 2.
3. Nel caso del verificarsi di situazioni di impreviste e/o non programmate improvvise carenze di operatori dovute a motivi soggettivi ovvero anche ad imprevedibili maggiori affluenze di pubblico che rendano necessario un sollecito incremento del numero degli operatori stessi, le società faranno preferibile ricorso ad aggiunta di giornate nel programma di lavoro, già in corso di esecuzione, di collaboratori che manifestino disponibilità in proposito, ovvero, in seconda alternativa, alla stipula di contratti di collaborazione occasionale, per la copertura delle sole giornate aggiuntive interessate. Tali ultimi contratti non saranno soggetti all'applicazione delle norme del presente accordo, salvo che per quanto riguarda le sole tabelle aziendali dei compensi in vigore "pro-tempore".
Art. 3 - Oggetto del rapporto e tipologie professionali interessate
1. È addetto al totalizzatore chi assume, nei confronti di una società di corse dei cavalli, l'obbligazione di collaborare alla raccolta delle scommesse al totalizzatore, ivi compresa l'eventuale attività di simulcasting, in presenza di giornate di corse nell'ippodromo.
2. L'addetto al totalizzatore esplica di norma la propria attività presso i locali ove sono situati gli impianti del totalizzatore; egli potrà peraltro eseguire compiti operativi all'interno dei locali ove sono situati gli uffici della società, per quanto strettamente connesso, funzionale e complementare alle attività oggetto dell'incarico.
3. È addetto agli ingressi chi assume l'obbligazione di collaborare alla sorveglianza degli ingressi dell'Ippodromo e/o alla vendita dei titoli di ingresso in occasione delle giornate di corse dei cavalli, presidiando, da solo o in concomitanza con altri addetti, tali ingressi.
4. È addetto ai servizi vari chi assume l'obbligazione di collaborare, da solo o in concomitanza con altri addetti, per l'esecuzione di vari servizi operativi necessari per il corretto svolgimento delle corse dei cavalli, o complementari alla raccolta delle scommesse, in occasione delle giornate delle corse stesse.
5. Il contenuto delle prestazioni non potrà riguardare servizi che non rientrino nell'ambito proprio delle attività inerenti il totalizzatore, gli ingressi ed i servizi vari durante lo svolgimento delle giornate di corse, secondo gli accordi e le prassi aziendalmente in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo. L'individuazione e la verifica delle specificità delle attività esercitate dai soggetti cui si applica il presente accordo sarà effettuata a livello aziendale, dalle stesse parti firmatarie del presente accordo nonché dalla rappresentanza dei collaboratori, se presente, nell'ambito di fasce economiche di riferimento consolidate dalle suddette prassi aziendali.
6. La verifica dei rapporti fra le attività esercitate da lavoratori a rapporto di collaborazione e quelle dei lavoratori subordinati verrà effettuata con la partecipazione anche della R.S.U. di tali ultimi. I risultati di tale monitoraggio saranno trasmessi alle parti nazionali firmatarie del presente accordo, per costituire materia per la verifica di cui all'art. 22.
Art. 4 - Natura dell'incarico - Caratteristiche del programma, fasi di esso e/o progetto
1. L'incarico conferito in applicazione del presente accordo ha natura di collaborazione coordinata e continuativa, rientrante nella tipologia del lavoro a programma, fasi dello stesso e/o progetto, di cui agli artt. 61/69 del decreto.
2. L'oggetto del contratto consiste in un'attività che il prestatore d'opera (collaboratore) deve eseguire, nell'ambito di un programma, fasi dello stesso e/o progetto, prefissato, per il raggiungimento degli scopi relativi a ciascun incarico. Tale attività si esplica attraverso l'esecuzione di una serie di atti programmati, che il collaboratore assicura, anche con procedure definite ed indicate, se esistenti, nel contratto di collaborazione a programma, fasi dello stesso e/o progetto.
3. Per tutti i collaboratori cui si applica il presente accordo il programma sarà indicato, nel contratto individuale di conferimento dell'incarico, con riferimento all'esecuzione delle rispettive obbligazioni, di cui al precedente art. 3, nell'ambito della singola riunione stagionale di corse o dell'intero anno delle corse stesse, secondo il calendario per il quale l'incarico viene conferito; il relativo programma operativo, se comportante modalità di esecuzione della prestazione difformi dalle consuete prassi, verrà espressamente esplicitato nello stesso contratto.
4. Il collaboratore è in collegamento esclusivamente funzionale con il committente, nonché con altri eventuali collaboratori addetti allo stesso programma. Egli non può essere assoggettato a potestà gerarchiche e/o disciplinari.
5. Il collaboratore gestisce autonomamente e personalmente la propria attività in funzione delle obbligazioni dedotte nel contratto. Egli non potrà avvalersi, di propri dipendenti e/o collaboratori.
Art. 5 - Instaurazione del rapporto
1. L'accesso alle attività dedotte nel presente accordo, rese in forma di collaborazione coordinata e continuativa, a programma, fasi dello stesso e/o progetto, avviene attraverso un avviso pubblico, affisso da ciascuna società nella bacheca aziendale; caratteristiche e contenuti di tale avviso, contenente anche l'indicazione dell'articolazione quantitativa dell'utilizzo dei collaboratori, seguiranno le prassi in vigore e potranno essere oggetto di modifiche concordate.
2. I committenti renderanno, di norma, disponibili nell'avviso pubblico contratti di collaborazione per tutte le giornate previste nel calendario UNIRE, annuale o inerente la singola riunione secondo la tipologia di durata più opportuna per l'Organizzazione aziendale, con riassorbimento graduale delle eventuali diverse prassi quantitative in vigore presso i singoli committenti.
3. Le disponibilità espresse dai lavoratori, comprensive dei rispettivi aspetti quantitativi e di tipologie di giornate di corse, saranno via via raccolte dal committente in un'apposita lista di disponibilità, la cui priorità temporale, unitamente alla valutazione di merito ed attitudinale effettuata dall'azienda, costituirà requisito di accesso alla selezione dei candidati alle collaborazioni. Nella stipula dei contratti l'azienda, a parità degli altri requisiti e sulla base delle disponibilità espresse dai candidati, darà la precedenza a quei collaboratori che abbiano prestato analoga attività negli ultimi 12 mesi, eseguendo nei termini contrattualmente previsti le rispettive obbligazioni lavorative.
1. L'art. 5 - 3º comma - è così modificato:
"Le disponibilità espresse dai lavoratori, comprensive dei rispettivi aspetti quantitativi e di tipologie di giornate di corse, da rendere anche a mezzo di metodologie informatiche, ove disponibili, saranno via via raccolte dal committente in un'apposita lista di disponibilità, la cui priorità temporale, unitamente alla valutazione di merito ed attitudinale, effettuata dall'azienda, costituirà requisito di accesso alla selezione dei candidati alle collaborazioni. Nella stipula dei contratti l'azienda, a parità degli altri requisiti e sulla base delle disponibilità espresse dai candidati, ferma restando la precedenza da riconoscere a quei collaboratori che abbiano prestato analoga attività negli ultimi dodici mesi, eseguendo nei termini contrattualmente previsti le rispettive obbligazioni lavorative, darà la priorità alle offerte che prevedano la prestazione lavorativa in tutte le giornate del calendario stesso e riservando alle esigenze di incremento delle prestazioni in occasione di festività, prefestività e simili, le offerte che prevedano la prestazione lavorativa soltanto o prevalentemente in tali ultime giornate.";
2. all'art. 5 è aggiunto un comma:
4. "La possibilità per il singolo collaboratore di scambiare vicendevolmente la propria prestazione con altro collaboratore, salvo l'approvazione, anche tacita, del committente, rispetto alla notifica formale scritta dello scambio, da parte degli interessati, è limitata a non più di 5 episodi per ogni riunione di corse.";
Art. 6 - Modalità temporali di esecuzione delle prestazioni
1. La prestazione di collaborazione non può essere assoggettata ad alcuna forma di orario lavorativo, sia con che senza controllo da parte del committente, salvo che per quanto riguarda il necessario coordinamento all'interno delle fasce di operatività del totalizzatore e dello svolgimento delle giornate di corse dei cavalli.
2. La prestazione è direttamente connessa alla tipologia della singola giornata di corsa e dovrà temporalmente svolgersi in modo funzionale al completo soddisfacimento del compito dedotto nel contratto individuale, secondo le prassi in atto nelle singole aziende o comunque indicate nel contratto stesso. La prestazione sarà svolta, secondo i calendari e gli orari indicati dall'UNIRE, all'interno di una delle seguenti tipologie di giornate di corse, che si svolgono normalmente in un intervallo temporale non superiore a 4,5 ore - per le tipologie b) e d) - e 3,5 ore per le tipologie a) e c):
a) giornate di corse matinée, intendendosi per tali quelle che, secondo gli orari disposti dall'UNIRE, terminano entro le ore 14;
b) giornate di corse pomeridiane, id., entro le ore 19,30;
c) giornate di corse pre-serali, id., entro le ore 21;
d) giornate di corse notturne, id., entro le ore 24.
3. All'interno delle suddette tipologie di giornate di corse il collaboratore esplicherà autonomamente la propria attività, coordinandosi con gli altri collaboratori con lui collegati funzionalmente, e concordando con gli stessi le modalità di utilizzo della sede di lavoro e degli strumenti tecnici messi a disposizione.
4. Fermo restando l'arco temporale dello svolgimento delle corse, come sopra indicato, gli orari e calendari delle corse stesse potranno essere variati, sia in anticipo che in posticipo, per disposizione dell'UNIRE, per lo svolgimento dello spettacolo. In tal caso il committente informerà il collaboratore con la massima sollecitudine possibile; quest'ultimo potrà rinunciare alla prestazione.
5. All'art. 6 è aggiunto un comma:
"Nel caso in cui nelle singole aziende sussistano, o comunque si verifichino prassi operative che rendano necessario il superamento, anche occasionale, ma comunque significativo, dei riferimenti quantitativi di cui al comma 2, le tabelle aziendali dei compensi saranno oggetto di confronto con le rappresentanze dei lavoratori, di cui all'art. 20, assistite dalle OO.SS. firmatarie dell'accordo, al fine delle corrispondenti integrazioni finalizzate a tener conto in modo articolato anche di tali fattispecie organizzative.".
1. Il rapporto di collaborazione sarà instaurato a tempo determinato, con termine coincidente con la fine dell'intero calendario annuale delle corse, ovvero con la fine della riunione stagionale di corse, per i quali il contratto stesso viene posto in essere.
2. La data di inizio e di cessazione del rapporto di collaborazione saranno concordate fra le parti all'atto del conferimento dell'incarico e della stipula del relativo contratto; esse non saranno di norma inferiori alla durata della singola riunione di corse, come prevista dal calendario UNIRE relativo all'Ippodromo nel quale viene svolta la prestazione. In caso di sopravvenuta necessità potranno essere stipulati contratti con decorrenza successiva all'inizio del calendario annuo ovvero della singola riunione di corse, purché con termine coincidente, rispettivamente, con la fine del calendario annuo ovvero con la fine della singola riunione, salvo che per i rapporti di tipo occasionale, così come definiti all'art. 2, 3º comma, per i quali inizio e termine dei rapporti saranno correlati alla durata delle esigenze che ne avranno determinato l'instaurazione.
3. I contratti con durata estesa all'intero periodo del calendario annuale dovranno prevedere, qualora tale caratteristica contrattuale non derivi di per sé dall'alternanza dei vari calendari e contratti annuali, un periodo minimo di almeno trenta giorni complessivi di calendario nei quali non sia prevista né dovuta alcuna prestazione, finalizzato al ristoro psico-fisico del collaboratore, e ciò anche in deroga a quanto previsto al 2º comma dell'art. 5.
4. In caso di prima stipula di un contratto per una delle forme di collaborazione oggetto del presente accordo, le parti potranno prevedere un periodo, della durata massima di 10 giornate di corse, e comunque non superiore a 30 giorni di calendario, durante il quale il rapporto potrà essere risolto da entrambe le parti senza alcuna conseguenza né preavviso. Di tale pattuizione dovrà essere fatta menzione nel contratto individuale. I suddetti periodi potranno essere ridotti del 50% in caso di avvenuta formazione a norma del paragrafo precedente.
5. I contratti potranno essere rinnovati per successive riunioni di corse, con il rispetto della normativa di cui al presente articolo. I committenti si avvarranno prioritariamente di soggetti che siano stati parte di contratti dello stesso oggetto, nei dodici mesi precedenti, e che abbiano svolto il loro compito in modo conforme agli impegni contrattuali assunti, fermo restando quanto previsto in proposito all'art. 5.
6. A richiesta del collaboratore, il committente ne favorirà l'accesso ad opportunità formative, e/o di perfezionamento professionale, mediante una eventuale apposita articolazione del programma di lavoro.
7. L'aspirante al rapporto di collaborazione può essere incluso, prima della stipulazione del relativo contratto, in un programma di formazione e/o di perfezionamento professionale, organizzato dal committente, da tenersi prima ed al di fuori del contratto stesso.
8. Durante il corso di formazione e/o di perfezionamento professionale, organizzato dal committente, di cui al paragrafo precedente, sarà riconosciuto al futuro collaboratore un rimborso spese, al di fuori del contratto di collaborazione, di entità da concordare di volta in volta fra le parti. Qualora la formazione preveda un periodo di affiancamento operativo, il suddetto rimborso non potrà essere inferiore al 50% dei relativi compensi giornalieri.
1. Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro, relative al committente, delle quali sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del proprio incarico.
2. Il collaboratore, compatibilmente con il completo assolvimento degli impegni assunti nel contratto individuale e con le dichiarazione rese nello stesso, sarà libero di prestare, a favore di terzi diversi dal committente la prestazione oggetto del presente accordo, la propria attività, in qualsivoglia forma, purché la stessa non sia tale da arrecare danno all'immagine e/o qualsiasi pregiudizio al committente.
3. È fatto assoluto divieto al collaboratore che presta opera nell'ippodromo di scommettere sulle corse dei cavalli, sia per conto proprio che di terzi, all'interno o all'esterno dell'ippodromo stesso; eventuali infrazioni a questo divieto costituiranno giusta causa di risoluzione del rapporto di collaborazione. Tale divieto e la connessa sanzione saranno oggetto di apposita menzione nel contratto di collaborazione.
4. La clausole del presente articolo rivestono per il committente carattere essenziale; la loro eventuale violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa).
Art. 9 - Contratto individuale di collaborazione
1. L'instaurazione del rapporto con i collaboratori oggetto del presente accordo dovrà risultare da atto scritto, redatto sulla base del modello allegato al presente accordo, di cui fa parte integrante, contenente le seguenti indicazioni minime:
a) la corretta e completa identificazione delle parti stipulanti il contratto, contenente, per quanto riguarda il collaboratore, le complete generalità, residenza, eventuale domicilio, codice fiscale;
b) le modalità atte a consentire il reperimento del collaboratore per eventuali necessità informative relative alle prestazioni da effettuare;
c) il settore di attività e la tipologia dell'incarico conferito, individuando gli obbiettivi professionali oggetto del programma, ferme restando le caratteristiche di autonomia;
d) la tipologia e l'esatta collocazione temporale delle giornate di corse all'interno delle quali dovrà essere svolta la prestazione, così come indicato al precedente art. 4;
e) le modalità di espletamento dell'incarico, ivi comprese le modalità di utilizzo delle strumentazioni e dei mezzi in dotazione;
f) per il solo personale addetto ad operazioni di cassa, l'indicazione delle modalità di verifica finale della consistenza di cassa, con l'esplicita e confermata accettazione da parte del collaboratore di tali modalità;
g) le modalità con le quali viene garantita l'autonomia della prestazione e la connessione ed il coordinamento funzionale della stessa con i vincoli temporali determinati dal calendario UNIRE, e corrispondenti alle disponibilità dichiarate dal collaboratore, così come previsto all'art. 5 - 3º comma;
h) l'indicazione della sede di lavoro e dell'impianto nel quale il collaboratore dovrà prestare la propria opera;
i) la data di inizio del rapporto;
j) l'indicazione del termine del rapporto;
k) l'esistenza e la durata del periodo di cui al 4º comma del precedente art. 7;
l) la misura dei compensi pattuiti, nonché i criteri di ragguaglio degli stessi;
m) la tipologia delle spese di trasporto e/o soggiorno, nonché eventualmente di altra natura, purché tutte direttamente connesse con lo svolgimento dell'incarico conferito, ammesse all'eventuale rimborso, nonché gli eventuali limiti delle stesse;
n) la periodicità e le modalità di corresponsione del compenso e dell'eventuale rimborso spese;
o) le modalità di accesso alle informazioni relative alla prevenzione infortuni ed alla sicurezza sul lavoro;
p) le modalità di accesso all'eventuale aggiornamento formativo;
q) il nominativo e la qualifica del R.S.P.P. in azienda, le informazioni necessarie per l'esecuzione dei compiti oggetto del contratto, nonché le norme comportamentali per i casi di emergenza;
r) dichiarazione del collaboratore relativa alla sua adesione, o meno, al Fondo di cui all'art. 17, commi 5 e segg.;
s) le modalità di risoluzione e di cessazione del rapporto, il periodo di disdetta e le modalità per la composizione di eventuali controversie, insorgenti sia durante che successivamente alla cessazione del rapporto, fermo restando quanto previsto all'art. 18, 2º comma;
t) apposita menzione del divieto, e connessa sanzione, di scommesse sulle corse dei cavalli, di cui all'articolo precedente, con doppia firma;
u) riferimento specifico al presente accordo, nonché alle leggi che disciplinano la materia, ivi compresa l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA, secondo le previsioni dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.
2. Le clausole contrattuali di cui ai punti c), d), e), i), j) ed l) dovranno trovare puntuale riscontro nel programma di lavoro allegato al contratto, del quale costituirà parte integrante.
3. In caso di sopravvenute necessità, a coloro che siano titolari di un rapporto di collaborazione in corso di svolgimento, e che di volta in volta si dichiarino disponibili, potranno essere conferiti incarichi giornalieri aggiuntivi, mediante la sottoscrizione di appositi contratti integrativi.
4. Copia del contratto di cui sopra sarà consegnata al collaboratore al momento della relativa sottoscrizione, unitamente ad una copia del presente accordo economico collettivo.
5. Viene allegato al presente accordo un fac-simile di contratto da utilizzare.
Art. 10 - Documentazione da produrre
1. Per l'instaurazione del rapporto il collaboratore sarà tenuto alla produzione di tutta la documentazione richiesta dalla vigente normativa civilistica, penale, sanitaria, fiscale e previdenziale.
2. A richiesta del committente, il collaboratore produrrà un certificato di idoneità alla prestazione oggetto del contratto, rilasciato da un medico specialista in medicina del lavoro.
3. Entrambe le parti del contratto hanno l'obbligo del rispetto della riservatezza dei dati di cui siano venute a conoscenza, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
1. Al collaboratore spetta, per ogni giornata di prestazione effettiva, secondo il programma oggetto del contratto, un compenso ragguagliato alla tipologia operativa di prestazione richiestagli, secondo il tariffario in vigore presso la società, derivante da separati accordi aziendali, ferma restando la possibilità di una diversa pattuizione individuale di miglior favore. Copia del tariffario di cui sopra sarà allegata al contratto di collaborazione a programma, fasi di esso e/o progetto.
2. Il compenso non potrà essere in alcun caso inferiore a quello risultante dal tariffario minimo nazionale in vigore "pro-tempore", che sarà oggetto di intese fra le stesse parti di cui in epigrafe, avente validità almeno triennale, e che viene allegato al presente accordo, di cui farà parte integrante.
3. La corresponsione del compenso avverrà, con le formalità contabili previste dal D.Lgs. n. 342/2000, con scansioni di erogazione almeno mensili, salvo diverse pattuizioni aziendali o individuali correlate a specificità del calendario di corse, ed avverrà alle scadenze consuetudinarie, e comunque entro il 15º giorno successivo al termine del periodo di riferimento. In caso di ritardato pagamento dei compensi previsti dal presente articolo, per un periodo superiore a 15 giorni rispetto al termine sopra indicato, il committente sarà tenuto a corrispondere, a titolo di penale, una maggiorazione pari agli interessi legali, maggiorati di 2 punti percentuali.
4. I compensi costituenti il corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore sono di norma esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, inquadrandosi il rapporto nelle previsioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, come indicato nel contratto individuale.
5. Il committente applicherà ai compensi ed ai rimborsi spese corrisposti la normativa previdenziale e fiscale ed assicurativa in vigore "pro-tempore", provvedendo alle relative coperture presso gli Istituti di competenza (ENPALS, INPS, INAIL).
4. Le tabelle relative al tariffario minimo di cui all'art. 11 - 2º comma sono sostituite con quelle allegate al presente accordo, di cui costituiscono parte integrante.
1. Al collaboratore può essere corrisposto un rimborso spese, per quanto riguarda spese di trasporto e/o di soggiorno, nel caso che il collaboratore, a richiesta del committente non rifiutata, effettui prestazioni al di fuori della sede di lavoro concordata nel contratto individuale.
2. Il rimborso può essere corrisposto esclusivamente con il sistema del piè di lista e deve riguardare trasferte al di fuori del territorio comunale di normale esercizio dell'attività, indicato nel contratto di collaborazione.
Art. 13 - Sicurezza sul lavoro
1. Il committente applicherà le misure di prevenzione per la salute e la sicurezza del lavoro, in conformità a quanto previsto in proposito dal D.Lgs. n. 626/1994, nonché la tutela sanitaria periodica, per le attività soggette, anche ai lavoratori che operano con le forme contrattuali oggetto del presente accordo. Nell'ambito degli stessi lavoratori sarà individuato anche il R.L.S., che potrà coincidere con l'analoga figura riferita ai lavoratori subordinati.
2. A tale proposito il committente comunicherà al collaboratore, come previsto all'art. 9, lett. q), il nominativo e la qualifica operativa del R.S.P.P., nonché tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei compiti oggetto del contratto e le norme comportamentali per i casi di emergenza.
Art. 14 - Sospensione del rapporto
1. Il collaboratore ha l'obbligo di eseguire i compiti affidatigli nel rispetto delle prescrizioni contenute nel contratto con il quale gli è stato conferito l'incarico. Nel caso di impossibilità sopravvenuta per il collaboratore di eseguire l'incarico, ed esclusi i casi di cui al comma successivo, il rapporto potrà essere risolto, ad iniziativa della società, senza necessità di alcun preavviso né indennizzo.
2. Il collaboratore ha diritto, a richiesta, alla sospensione del rapporto, senza percepire il compenso, entro il periodo massimo scadente con il termine contrattualmente previsto, in caso di ricorrenza dei seguenti eventi:
a) per contrarre matrimonio, per un periodo massimo di 15 giorni di calendario (consecutivi);
b) per malattia, per un periodo di durata massima pari ad 1/4 della durata stabilita nel contratto individuale;
c) per infortunio professionale per un periodo coincidente con quello di inabilità temporanea assoluta;
d) per gravi, comprovati e giustificati motivi, anche di forza maggiore, per un massimo di 5 giornate di lavoro.
Rientra in tale previsione anche il permesso necessario per il giorno di sostenimento di esami universitari.
3. Nel caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, fermo restando il diritto per la collaboratrice alla sospensione del rapporto per tutto il periodo necessario alla tutela sanitaria.
4. Gli eventi a) e gravidanza saranno tempestivamente notificati dal collaboratore al committente, con un preavviso di almeno 15 giorni salvo, per i secondi, il caso del verificarsi di complicanze, e convenientemente documentati.
5. La richiesta di sospensione derivante da eventi ricadenti nella fattispecie d) sarà, di norma e salvo giustificati motivi, avanzata dal collaboratore al committente con almeno 5 giorni di preavviso.
6. L'avvenuto infortunio sul lavoro dovrà essere immediatamente segnalato al committente, recapitando allo stesso il relativo certificato e relazionando in merito all'accaduto con la massima sollecitudine possibile.
7. In caso di malattia sopravvenuta, dovrà esserne data sollecita notizia al committente, comunque entro il termine di 2 ore, precedenti il previsto inizio della prestazione, salvo casi di forza maggiore, facendo pervenire, o comunque inviando a mezzo raccomandata A.R., la relativa documentazione entro il termine massimo di tre giorni successivi all'inizio dell'evento stesso.
8. Resta ferma la possibilità per le parti di concordare periodi di sospensione del contratto, con o senza proroga del termine finale, per motivi anche diversi da quelli di cui ai punti precedenti, con particolare attenzione ai lavoratori studenti e/o ad esigenze connesse con la formazione professionale.
9. In tutti i casi nei quali il committente si trovasse costretto a sospendere le corse, ai collaboratori che stiano effettuando o avrebbero dovuto effettuare la prestazione verrà corrisposto:
- l'intero compenso previsto dal contratto individuale per la singola giornata, ove la sospensione avvenga dopo la partenza della prima corsa;
- la metà del compenso stesso, qualora la sospensione abbia luogo prima della partenza della prima corsa, salvo il verificarsi del caso indicato al punto successivo;
- nessun compenso quando il collaboratore sia stato avvertito prima dell'orario previsto dal programma ufficiale per l'inizio della prima corsa, con i seguenti minimi anticipi temporali:
a) per le corse matinée: almeno entro le ore 22 del giorno precedente;
b) per le corse diurne e pre-serali: 4 ore;
c) per le corse notturne: 6 ore;
d) nessun preavviso in caso di annullamento per eventi meteorologici disposto dall'ente tecnico, purché il collaboratore non si trovi già sul posto di lavoro.
Art. 15 - Risoluzione del contratto
1. Data la natura di contratto a tempo determinato, il rapporto si risolve automaticamente alla scadenza inizialmente prevista, o successivamente di comune accordo prorogata.
2. Il rapporto può essere risolto da entrambe le parti prima del termine, per giusta causa, ivi compresa la sopravvenuta impossibilità, derivante da volontà o agenti esterni alle parti, di offrire e/o eseguire la prestazione oggetto dell'incarico, qualora non sia possibile attuare una sospensione. Rientra nella fattispecie precedente anche il termine della gestione, da parte della società committente, delle attività oggetto del contratto di collaborazione.
3. Il rapporto può essere risolto dal collaboratore prima del termine, al di fuori delle fattispecie di giusta causa, con preavviso minimo di un mese.
4. Qualora il collaboratore risolva il rapporto senza il rispetto del termine di preavviso indicato al precedente comma, lo stesso sarà tenuto a risarcire il committente con un importo pari alla media dei compensi dovuti per l'intero rapporto già effettuato, rapportata al periodo mancante fino al termine del preavviso che sarebbe stato dovuto; il committente avrà diritto di rivalersi per tale risarcimento su tutte le competenze finali dovute al collaboratore.
5. In ogni caso resta salvo il diritto del collaboratore alla corresponsione dei compensi maturati fino alla data della risoluzione stessa, salvo l'eventuale risarcimento di cui al punto precedente.
Art. 16 - Premio di fine mandato - Previdenza complementare
1. In coincidenza con la cessazione del rapporto, e comunque entro 30 giorni da tale evento, sarà corrisposto dal committente al collaboratore un premio di fine mandato in misura pari al 3% dei compensi maturati e corrisposti nel corso del rapporto di collaborazione appena terminato, e comunque per la parte riferita al periodo successivo alla data di stipula del presente accordo.
2. Il collaboratore avrà facoltà di iscriversi al Fondo integrativo di previdenza di categoria. In tal caso la contribuzione al Fondo, a carico del collaboratore, sarà costituita dall'intera percentuale di ragguaglio del premio (3%), integrata da una contribuzione, a carico del committente, del 3%.
3. Entrambe le contribuzioni di cui sopra saranno versate annualmente dal committente al Fondo di cui sopra, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
6. L'art. 16 - 1º comma, è così modificato:
"____ in misura pari al 3%, fino al 31 ottobre 2008, e del 4% dal 1º novembre 2008, dei compensi ______".
7. L'art. 16 - 2º comma - è così modificato:
"___ Fondo integrativo di previdenza di categoria, identificato nel Fondo Byblos. ____".
Art. 17 - Previdenze ed assistenze - Assicurazione infortuni
1. I collaboratori sono soggetti all'iscrizione ed alla contribuzione alla gestione separata presso l'INPS, a norma dell'art. 2, comma 29, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo le norme dei collaboratori coordinati e continuativi, ovvero all'ENPALS, nei casi in cui si applicano il D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 ed il D.P.R. 22 luglio 1986, n. 1006.
2. Essi devono altresì essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
3. Al fine di mantenere l'erogazione ai collaboratori di quanto previsto dal Fondo Totip, le parti si impegnano a chiarire e ad operare per rimuovere gli eventuali impedimenti esistenti per quelle figure professionali che ai fini previdenziali si trovassero a non far riferimento all'ENPALS.
4. Le parti stipulanti il presente accordo convengono sull'opportunità di favorire l'attivazione di forme di assistenza sanitaria nonché di copertura assicurativa R.C. da parte ed a favore dei collaboratori, mediante convenzioni con istituzioni esterne (Mutue, Fondi, Compagnie di assicurazione, ecc.).
5. Al fine di sovvenire alle necessità dei collaboratori nei periodi di mancanza di lavoro, dovuti a particolari condizioni di carattere sanitario, Federippodromi si dichiara disponibile ad attivare, entro un periodo massimo di sei mesi, forme di assistenza su base volontaria di adesione da parte del singolo collaboratore; l'attivazione di cui sopra avrà luogo attraverso un percorso, condiviso con le OO.SS. firmatarie del presente accordo, da attuare con soggetti esterni (es. Mutue, Fondi, Assicurazioni, ecc.), con l'impegno a definire una specifica convenzione con le istituzioni o enti su richiamati entro il 31 dicembre 2004, con decorrenza effettiva alle prestazioni di carattere sanitario a partire dal 1º gennaio 2005. Lo stato di avanzamento del percorso attuativo sarà valutato dalle parti in un incontro da tenersi entro tre mesi.
6. L'impegno economico per il finanziamento delle suddette forme di assistenza sarà pari ad € 2, per ogni giornata di effettiva prestazione svolta da collaboratori che abbiano aderito al Fondo, da destinare interamente al finanziamento di cui sopra, fermo restando il carico al collaboratore dell'eventuale quota di iscrizione richiesta dal Fondo.
7. Ferma restando la volontarietà, da parte del singolo collaboratore, dell'adesione alle suddette forme di assistenza, i committenti, in presenza di delega scritta del singolo collaboratore, provvederanno a trattenere dai relativi compensi le quote di iscrizione alle Forme in oggetto, riversandole agli Enti interessati unitamente alla parte a loro carico, con l'eventuale tramite di Federippodromi.
8. In caso di inadempimento, da parte dei committenti interessati, rispetto agli obblighi di versamento di cui al comma precedente, i collaboratori potranno promuovere apposita azione per il risarcimento del danno, mediante le procedure di cui al successivo art. 18, comma 2.
Nota a verbale - Le parti concordano sull'opportunità di formulare un'istanza al competente Ministero, al fine di omogeneizzare i trattamenti assistenziali dei collaboratori cui si applica il presente accordo.
9. Le parti si riservano di valutare le modalità di attuazione delle previsioni di cui all'art. 17, commi dal 5 all'8.
Art. 18 - Commissioni di conciliazione delle vertenze collettive o individuali
1. Le controversie collettive per l'applicazione del presente accordo collettivo verranno demandate all'esame della Commissione paritetica nazionale, di cui all'art. 19.
2. Le controversie individuali insorte fra committente e collaboratore, derivanti dall'applicazione del presente accordo, saranno demandate, prima dell'eventuale azione giudiziaria, in conformità con il disposto del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni, all'esame di una Commissione di conciliazione, composta, in sede nazionale o locale, da un rappresentante di Federippodromi, o di Trenno S.p.a. ed un rappresentante dell'Organizzazione sindacale firmataria del presente accordo, cui il committente ed il collaboratore aderiscano o conferiscano mandato. La Commissione dovrà espletare il tentativo di conciliazione entro 15 giorni dalla richiesta avanzata da una delle due parti.
Art. 19 - Commissione paritetica nazionale
1. È costituita una Commissione paritetica nazionale, composta da 6 membri, di cui 2 nominati da Federippodromi ed 1 da Trenno S.p.a. e 3 nominati dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
2. La Commissione avrà le funzioni di:
a) esercitare la vigilanza sulla corretta applicazione del presente accordo;
b) esaminare tutte le controversie collettive relative all'interpretazione ed alla applicazione dell'accordo stesso, assumendo in proposito le delibere del caso, vincolanti per le parti qualora assunte all'unanimità;
c) monitorare la situazione inerente l'utilizzo delle collaborazioni oggetto del presente accordo nell'ambito delle società di corse dei cavalli. A tal fine Federippodromi e Trenno S.p.a. comunicheranno congiuntamente, con periodicità annuale, alla Commissione i dati aggregati, suddivisi per ambito territoriale, relativi al numero ed alla tipologia dei contratti instaurati, nonché di quelli cessati.
Art. 20 - Diritti personali e sindacali
1. Il collaboratore è titolare degli stessi diritti di libertà, dignità e tutela sindacale stabiliti dagli artt. 1, 8 e 15 della Legge n. 300/1970.
2. Egli ha inoltre diritto di partecipare a tutte le attività, riunioni sindacali e/o assemblee, relative alla propria categoria di collaboratore non subordinato e a quant'altro inerente la relativa attività sindacale. La convocazione della riunione o dell'assemblea, quando le stesse debbano svolgersi all'interno dei locali dell'azienda, dovrà di norma avvenire con richiesta scritta inviata dalle OO.SS. nazionali o territoriali e/o dalle rappresentanze aziendali al committente almeno 2 (due) giorni prima.
3. Le predette partecipazioni dovranno aver luogo in momenti diversi rispetto a quelli nei quali il collaboratore deve rendere la prestazione lavorativa, e non dovranno comportare alcun onere né costo per i committenti, salvo quanto di seguito previsto con riferimento alle assemblee.
4. Le OO.SS. o rappresentanze aziendali che abbiano convocato l'assemblea, avranno cura di documentare le presenze dei collaboratori all'assemblea mediante un foglio firme, garantendo la non sovrapposizione di più rapporti di lavoro. A quei collaboratori che al momento dell'assemblea abbiano in corso un rapporto di collaborazione, saranno corrisposti rimborsi spese per la partecipazione all'assemblea stessa, in misura forfetaria pari ad € 10 per ogni ora di effettiva partecipazione, con le ulteriori caratteristiche di cui appresso. I rimborsi spese potranno essere riconosciuti per un massimo di:
- 10 ore annue a quei collaboratori che abbiano in corso con il committente un contratto per oltre 100 giornate di corse nell'anno;
- 7 ore annue, per contratti da 60 a 100 giornate;
- 4 ore annue per contratti inferiori a 60 giornate.
5. I predetti rimborsi spese saranno prelevati, fino a concorrenza, da un monte complessivo annuale, alimentato dal committente, non cumulabile con annualità successive, pari ad € 0,5 per ogni giornata complessivamente dedotta nell'anno nei contratti di collaborazione di tutti i collaboratori.
6. Nelle aziende che conferiscano incarichi contrattuali contemporanei a più di 15 collaboratori, potranno aver luogo elezioni, da tenere secondo un regolamento che verrà approvato dalle parti firmatarie il presente accordo, per una rappresentanza, esclusivamente a livello aziendale, in misura pari al 5% dei collaboratori, con un minimo di 3 rappresentanti, nel caso che i collaboratori siano più di 30, ovvero 1 rappresentante, per un numero di collaboratori compreso fra 15 e 30. Le rappresentanze in questione opereranno senza alcun onere né costo per il committente.
7. Il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega a favore dell'Organizzazione sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso, nella misura stabilita dai competenti Organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto e trasmessa al committente a cura del collaboratore o dell'Organizzazione sindacale interessata; essa ha effetto a partire dal mese successivo a quello del rilascio e può essere revocata dal collaboratore in qualsiasi momento, con la stessa decorrenza, inoltrando la relativa comunicazione al committente e all'Organizzazione sindacale interessata.
8. Il committente provvederà ad operare la trattenuta sindacale in occasione di ogni corresponsione dei compensi, versandola alla O.S. interessata con cadenza trimestrale.
9. Il committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
1. Il presente accordo decorre dal 1º luglio 2004 ed ha validità e durata fino al 30 giugno 2007 (3 anni).
Norma transitoria - L'applicazione dell'accordo ai rapporti in corso al momento della sottoscrizione dell'accordo stesso è condizionata alla sottoscrizione del contratto individuale, di cui all'art. 9, che i committenti dovranno predisporre e proporre a ciascun collaboratore entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo nazionale.
8. L'art. 21 è così variato:
"Il presente accordo decorre dal 1º novembre 2007 ed ha validità e durata fino al 31 dicembre 2010".
1. Le parti concordano, alla luce del carattere sperimentale delle intese, sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità inizialmente annuale, per esaminare e discutere eventuali problematiche insorte, valutando l'opportunità di introdurre modifiche normative.
Nota a verbale - Le parti convengono di dar luogo ad un primo confronto informale entro i 6 mesi successivi alla sottoscrizione del presente accordo. Tale confronto potrà aver luogo, su richiesta motivata di alcuna delle parti, anche prima del predetto termine.
Art. 23 - Condizioni di miglior favore - Adeguamenti tabellari
1. La presente intesa, nel dettare una disciplina globalmente migliorativa rispetto alla situazione nazionalmente e localmente in atto, annulla ed assorbe eventuali diverse condizioni, ancorché ritenute di miglior favore rispetto a singoli istituti, concordate a qualsiasi titolo a livello locale e/o individuale relativamente alla tipologia di rapporti operativi dedotti nel presente accordo, esistenti alla data di sottoscrizione dell'accordo stesso, salvo per quanto riguarda il livello economico tabellare medio individualmente e/o aziendalmente in vigore. L'applicazione di tale ultimo principio avverrà a mezzo di accordi aziendali, facendo in ogni caso salvi gli adeguamenti medi definiti nazionalmente, così come indicato all'Allegato 2. Tali adeguamenti saranno applicati tenendo conto dell'articolazione dei valori economici aziendalmente vigenti, riferiti all'effettiva situazione organizzativa verificatasi a livello aziendale nell'anno 2003, nonché dei nuovi minimi previsti a livello nazionale, come indicati nell'Allegato 2, in modo tale che l'incremento derivante dalle sopra indicate operazioni sia pari all'incremento derivante dall'applicazione della percentuale di adeguamento al complesso dei compensi erogati nel suddetto anno 2003 (monte incrementi disponibile).
2. Nel corso di tali operazioni di adeguamento saranno applicati, nell'ordine, i seguenti principi:
1) determinazione del costo complessivo dei compensi, secondo le tabelle aziendali e le situazioni organizzative valide nell'anno 2003. I compensi delle matinée andranno ragguagliati ad orari pari a 3,5 ore;
2) applicazione al valore del costo così determinato l'aumento globale dell'11%, ottenendo così l'aumento globale disponibile (A);
3) sostituzione della tabella aziendale con quella nuova minima nazionale, lasciando inalterati i singoli valori aziendali che dovessero risultare maggiori di quelli nazionali, ottenendo la Tabella B
4) applicazione ai singoli valori della tabella aziendale in vigore al 30 giugno 2004 l'aumento dell'11%, ottenendo la Tabella C
5) se a seguito di tale operazione i valori minimi nazionali (Tabella B) risultano tutti raggiunti, la Tabella C è definitiva;
6) se nessun valore minimo nazionale (Tabella B) è raggiunto, la Tabella C è definitiva, con l'applicazione della norma relativa alle quattro tranches annuali di allineamento;
7) se i valori minimi nazionali di cui alla Tabella B risultano raggiunti solo in parte, si utilizza l'aumento globale disponibile A per determinare quote di incremento dei singoli valori, proporzionali ai relativi differenziali di costo, che consentano di uguagliare prioritariamente i valori della Tabella C che risultino inferiori a quelli della Tabella B
8) se A è sufficiente per quanto sopra previsto, si determina il costo (D) delle tipologie di compensi ragguagliate al nuovo valore pari a quello minimo nazionale; il residuo (A-D) verrà utilizzato per incrementare i valori degli altri compensi (in modo da ottenere importi superiori a quelli minimi nazionali);
9) se A non è sufficiente per uguagliare tutti i singoli valori, lo stesso verrà distribuito in modo proporzionale a tutti i differenziali di costo, ferma restando, in tal caso, l'applicazione della norma relativa alle quattro tranches annuali di allineamento.
Art. 24 - Procedure di rinnovo
1. L'accordo potrà essere disdettato da alcuna delle parti contraenti, con lettera raccomandata A.R. da inviare non oltre tre mesi prima della scadenza. In tale lettera dovranno essere esplicitate le richieste che la parte disdettante chiede di discutere in sede di rinnovo.
2. In mancanza di disdetta di alcuna delle parti, l'accordo è rinnovato per una durata di un anno, e così via di anno in anno. In ogni caso l'accordo stesso rimarrà comunque in vigore fino al suo rinnovo.
Art. 25 - Rinvio a norme di Legge
1. Per quanto non previsto dal presente accordo, si applica quanto previsto in proposito al Titolo VII, Capo I, artt. da 61ª 69 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, nonché le altre norme di Legge facenti riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Art. 26 - Procedura in caso di novità legislative
In caso di emanazione di ulteriori norme, aventi valore di Legge e/o regolamentari, applicabili alla tipologia dei rapporti dedotti nel presente accordo, le parti si incontreranno entro tre mesi per le conseguenti intese, che dovranno conseguire una piena armonizzazione con tali norme, ferma restando la conferma dell'accordo nella sua globalità.
Fac-simile di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (a programma) elaborato sulla base dell'art. 9 dell'accordo economico collettivo per gli addetti al totalizzatore, ingressi e ss.vv. stipulato fra Federippodromi e SLC-CGIL, NIdiL-CGIL, FISASCAT-CISL, UILCOM-UIL
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Tra il signor ______________________________________________________________ che agisce nella propria veste di legale rappresentante della impresa (ditta, società, ecc.) __________________________________________________ con sede in _____________, codice fiscale _________________________________________________, partita IVA ___________________________________________, in prosieguo richiamato come "committente";
e
il signor ______________________, nato a _____________________ (___), il _______________________, residente in _______________ e domiciliato, agli effetti del presente contratto, in (indirizzo completo) _________________________________ telefono casa _____________________, cellulare __________________, codice fiscale __________________________________, in prosieguo richiamato come "collaboratore",
Premesso:
1. che la (ditta, società, ecc.) gestisce l'ippodromo di ________________ ed in connessione con tale attività provvede, fra l'altro, ad organizzare lo svolgimento delle corse dei cavalli secondo i calendari e le altre disposizioni dettate dall'UNIRE, nonché ad effettuare la raccolta delle scommesse mediante la gestione del totalizzatore situato all'interno dell'ippodromo stesso;
2. che per le attività operative relative alla effettuazione delle corse nonché alla gestione del totalizzatore di cui sopra, ivi compresi i servizi relativi agli ingressi all'ippodromo, ed altri servizi vari, sempre nelle giornate di corse, secondo le previsioni e le norme tutte contenute nell'accordo 15 luglio 2004, stipulato fra Federippodromi e SLC-CGIL, NIdiL-CGIL e FISASCAT-CISL, UILCOM-UIL (in seguito richiamato come accordo), il suddetto committente ha necessità di far svolgere un programma di lavoro, relativo alla singola stagione di corse, individuato nell'Allegato 1 che fa parte integrante del presente contratto;
3. che il signor, a norma dell'art. 5, comma 3, dell'accordo, ha espresso la propria disponibilità alle seguenti prestazioni di collaborazione:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(indicare quantità, collocazione e tipologie delle giornate di corse per le quali è stata espressa disponibilità);
Si conviene e stipula quanto segue:
a) la premessa fa parte integrante ed essenziale del presente contratto e ne costituisce il primo patto;
b) il committente conferisce al collaboratore, che accetta, l'incarico relativo all'attività di ____________
__________________________________________________________________________________________________________________
(specificare: cassiere del totalizzatore, cassiere ingressi, fattorino di campo e simili)
da svolgere presso gli/l'impianto/i di ____________________________________ in concomitanza con le giornate di corse;
c) il suddetto incarico è inteso alla realizzazione del programma di lavoro quale risultante dall'Allegato 1 al presente contratto, di cui costituisce parte integrante, ed è quindi da considerare a termine, per tutta la durata del programma stesso;
d) a norma dell'art. 7 - 6º comma - dell'accordo, il collaboratore informa:
- di non aver alcuna esigenza personale, connessa con eventuali corsi di formazione e/o di perfezionamento professionale che egli stesso stia seguendo, ovvero abbia intenzione di seguire nel periodo interessato al presente contratto: eventuali variazioni alle dichiarazioni rese saranno tempestivamente certificate dal collaboratore al committente.
(Ovvero: di avere le seguenti esigenze personali, connesse con corsi di formazione e/o di perfezionamento professionale, che analiticamente di seguito indica, che egli stesso sta seguendo o ha intenzione di seguire nel periodo interessato al presente contratto, delle quali dà atto essere stato tenuto conto nella fissazione del programma di lavoro di cui all'Allegato 1);
e) il collaboratore svolgerà la propria attività in maniera del tutto autonoma, al di fuori di ogni vincolo predeterminato, compreso quello relativo agli orari della prestazione, salvo per quanto riguarda le necessità di coordinamento funzionale con gli altri collaboratori, in relazione allo svolgimento delle corse dei cavalli, secondo modalità, calendari ed orari disposti dall'UNIRE, contenuti nel programma di cui all'Allegato 1;
f) eventuali variazioni a quanto sopra, disposte dall'UNIRE, saranno comunicate dal committente al collaboratore non appena note;
g) qualora, a seguito di modifiche al calendario di corse disposte dall'UNIRE, e comunicate dal committente al collaboratore, quest'ultimo non sia in grado di eseguire la prestazione per tutte o parte delle giornate oggetto di modifiche secondo il nuovo calendario, lo stesso potrà rinunciare ad eseguire la o le prestazioni nei giorni oggetto di spostamento, fermo restando lo svolgimento della restante parte del programma; resta ferma, per quanto attiene alla spettanza dei compensi per le giornate soppresse o spostate, la normativa di cui all'art. 14, ultimo comma, dell'accordo;
h) eventuali incarichi aggiuntivi, proposti dal committente ed accettati dal collaboratore, dovranno risultare da apposita integrazione al programma di cui precedente punto c);
i) il committente non eserciterà nei confronti del collaboratore alcun potere gerarchico e disciplinare, salvo il necessario coordinamento come indicato al precedente punto e);
j) nell'espletamento dell'attività il collaboratore opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico assunto, facendo uso appropriato della sua professionalità e della sua creatività, che non saranno in alcun modo limitate da parte del committente;
k) onde consentire il proprio reperimento per eventuali necessità informative relative alle prestazioni da effettuare, il collaboratore indica il presente recapito:
_____________________________________________________________________________ (indicare preferibilmente il n. di telefono, ovvero confermare il recapito indicato in epigrafe);
l) le parti convengono, nel rispetto dei principi contenuti all'art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003, di valutare (con periodicità da indicare), in un'ottica di coordinamento e nel rispetto dell'autonomia nell'esecuzione della prestazione, i risultati del lavoro svolto, anche in relazione agli obbiettivi di base del programma;
m) la durata del programma è correlata allo svolgimento della/e riunione/i (precisare) dell'anno ______, con inizio il __________________ e termine il ________________ L'esecuzione del programma di lavoro avrà inizio subito dopo la sottoscrizione del presente contratto (oppure: dal_____) e riguarderà le sole giornate di corse indicate nel programma stesso, per le quali entrambe le parti hanno confermato la loro disponibilità, rispettivamente, ad offrire e ad eseguire la prestazione, secondo il disposto dell'art. 5 dell'accordo;
n) a norma dell'art. 9 - 3º comma - il collaboratore si dichiara fin d'ora disponibile ad accettare eventuali incarichi giornalieri aggiuntivi, in caso di sopravvenute necessità;
(clausola facoltativa: nel caso in cui il collaboratore manifesti fin dall'inizio la propria indisponibilità, riservandosi di prendere la relativa decisione di volta in volta, cassare la clausola stessa);
o) prima dell'inizio del programma di lavoro, indicato al punto precedente, (ovvero: durante lo svolgimento del programma di lavoro, indicato al punto precedente, ma al di fuori dello stesso) il collaboratore verrà incluso in un programma di aggiornamento formativo, organizzato dal committente, relativo a: _____________________________________________________________________; durante tale programma di aggiornamento formativo sarà corrisposto al collaboratore il 50% del compenso giornaliero previsto.
(Nota: il presente punto è opzionale e sarà cassato qualora non ne ricorrano i presupposti);
p) per il periodo fino al __________________ il rapporto potrà essere risolto da entrambe le parti senza alcuna conseguenza né preavviso, a norma degli artt. 7 - 4º comma - e 9 - 1º comma - lett. k) dell'accordo;
(clausola inseribile in caso di prima stipula di un contratto per una delle forme di collaborazione disciplinate dall'accordo, mai in precedenza esercitate dal collaboratore. Il periodo massimo è pari a 10 giornate di corse, per non più di 30 giorni di calendario; i suddetti periodi sono ridotti al 50% in caso di avvenuta formazione a norma dell'art. 7, 3º comma, dell'accordo);
q) il compenso per la realizzazione del programma di lavoro sarà nella misura giornaliera indicata nell'Allegato 1; l'importo complessivo verrà corrisposto con cadenza mensile, in rate di importo pari al maturato nel periodo di corresponsione, a mezzo di busta o prospetto paga.
A tal proposito le parti dichiarano che per la determinazione dei compensi hanno tenuto conto dei minimi nazionali, e relative modalità di applicazione, delle tariffe in uso presso l'impianto di cui al punto 1 della premessa, derivanti da pattuizioni aziendali ovvero anche da situazioni di fatto in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto; dichiarano altresì che, così come previsto all'art. 63 del D.Lgs. n. 276/2003, è stato tenuto conto anche di quanto normalmente corrisposto, nello stesso luogo di esecuzione del rapporto, per analoghe prestazioni di lavoro autonomo, considerando la specificità della prestazione stessa, e ritengono pertanto i compensi pattuiti proporzionati alla quantità e qualità delle prestazioni dedotte. In caso di ritardato pagamento nei termini di cui all'art. 11 dell'accordo, si applica quanto previsto al 3º comma di tale articolo;
r) per quel che concerne la disciplina dei rimborsi spese (se sostenute ed autorizzate, come più sotto specificato), dovranno essere presentate _____________________________ (indicare la periodicità) le relative note giustificative; se il collaboratore utilizza mezzi propri di spostamento finalizzati all'esecuzione dell'incarico ricevuto, verrà riconosciuto un rimborso chilometrico sulla base delle tariffe ACI. (Per trasferte che comportino pasti o pernottamenti fuori sede, come indicato all'art. 12, 2º comma, dell'accordo, indicare le relative modalità di rimborso, tenendo conto delle prassi in atto.)
Il rimborso delle spese avrà luogo con la seguente periodicità __________________ (di norma, in uno con la corresponsione dei compensi, anche in connessione con l'obbligo di far figurare in busta paga tutte le somme corrisposte al collaboratore);
s) il collaboratore, nel rispetto di quanto previsto all'art. 64 del D.Lgs. n. 276/2003, si impegna a non diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi del committente, ed alla organizzazione di essi, né a compiere, in alcun modo, atti in pregiudizio delle attività del committente stesso; lo stesso, compatibilmente con il completo assolvimento degli impegni assunti con il presente contratto e con le dichiarazioni rese nello stesso, sarà libero di prestare, a favore di terzi diversi dal committente la prestazione oggetto del presente, la propria attività, in qualsivoglia forma, purché la stessa non sia tale da arrecare danno all'immagine e/o qualsiasi pregiudizio al committente;
t) il collaboratore prende atto delle norme di deontologia di cui all'art. 8 dell'accordo e si impegna a rispettarle scrupolosamente, con particolare riguardo all'assoluto divieto di scommettere sulle corse dei cavalli, sia per conto proprio che di terzi, all'interno e/o all'esterno dell'ippodromo. Eventuali infrazioni a questo divieto costituiranno giusta causa di risoluzione del rapporto di collaborazione;
u) per quel che riguarda le situazioni scaturenti da malattia, infortunio e gravidanza, si richiamano integralmente i contenuti dell'art. 66 del D.Lgs. n. 276/2003 e dell'art. 14 dell'accordo; a tale proposito si conviene che nel caso di ricorrenza di alcuno degli eventi previsti all'art. 14, la prestazione lavorativa del collaboratore verrà sospesa, senza diritto al alcun compenso, nei limiti e con le modalità indicati all'art. 14 stesso;
v) il committente comunicherà al collaboratore con modalità verbali, da corredare, se del caso, con documentazione inerente, le misure per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché della prevenzione infortuni, con pieno rispetto delle norme di garanzia previste all'art. 66, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003; Il nominativo del R.S.P.P. (responsabile del servizio di prevenzione e protezione dagli infortuni sul lavoro) in azienda, cui il collaboratore è tenuto a rapportarsi per ogni situazione o circostanza nonché per qualsiasi informazione inerente, è il seguente: ____________________________________________; tale soggetto è reperibile presso ______________________;
w) il contratto di lavoro si risolve automaticamente al termine del programma indicato nell'Allegato 1;
x) le parti possono recedere prima della scadenza del termine di cui sopra per giusta causa, così come esplicitata all'art. 15 - 2º comma - dell'accordo; è compreso fra le motivazioni di giusta causa anche il mancato rispetto, da parte del collaboratore, delle norme di deontologia di cui all'art. 8 dell'accordo, con la conseguenza della risoluzione di diritto dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. Il recesso previsto al presente punto deve essere comunicato per iscritto;
y) il collaboratore potrà risolvere il rapporto prima del termine, al di fuori delle fattispecie di giusta causa, di cui al precedente punto, con preavviso di un mese; in caso di mancato rispetto di questa clausola, il collaboratore sarà tenuto al risarcimento, indicato all'art. 15 - 4º comma - dell'accordo, con un importo pari alla media giornaliera dei compensi dovuti per l'intero rapporto già effettuato, rapportata al periodo mancante fino al termine del preavviso che sarebbe stato dovuto; il committente avrà diritto di rivalersi per tale risarcimento su tutte le competenze finali dovute al collaboratore;
z) entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto il committente corrisponderà al collaboratore un premio di fine mandato (P.F.M.) in misura pari al 3% dei compensi maturati nel corso del rapporto di collaborazione appena terminato, e comunque per la parte di rapporto successiva al 15 luglio 2004;
aa) il collaboratore avrà facoltà di iscriversi al Fondo integrativo di previdenza che sarà stato concordato fra le parti sociali. In tal caso la contribuzione al Fondo a carico del collaboratore sarà costituita dall'intero importo corrispondente al P.F.M., integrato da una ulteriore quota, di pari importo, a carico del committente;
bb) il committente dichiara che è attiva dal 1º gennaio 2005, a favore del collaboratore e previa accettazione dello stesso, una forma assistenziale integrativa, nelle forme e con le caratteristiche indicate all'art. 23 dell'accordo. Il collaboratore, presa visione del testo della convenzione relativa alla suddetta forma assistenziale, dichiara con la propria sottoscrizione di aderire/non aderire alla suddetta forma assistenziale integrativa, facendosi carico della relativa quota di iscrizione, che, a seguito della propria adesione, autorizza il committente a trattenere dai propri compensi;
cc) il collaboratore prende atto che potrà chiedere al committente l'effettuazione della trattenuta sindacale a favore dell'Organizzazione sindacale alla quale abbia aderito;
dd) il collaboratore autorizza il committente a trattare e comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti formali e gestionali connessi con il presente contratto; egli inoltre si impegna ad effettuare la propria iscrizione nei confronti del competente istituto previdenziale;
ee) all'atto del pagamento dei compensi al collaboratore, il committente provvederà a trattenere dai compensi stessi le ritenute fiscali e previdenziali nei termini previsti dalla legislazione vigente;
ff) per eventuali controversie si fa esplicito riferimento alla previsione contenuta nell'art. 410 cod. proc. civ., anche per quel che concerne la competenza territoriale, con il rispetto delle procedure indicate all'art. 18 - 2º comma - dell'accordo;
gg) il rapporto ha natura di collaborazione coordinata e continuativa a programma (o fase di esso o a progetto) ed è disciplinato dal disposto dell'art. 4, comma 1, lett. c) della Legge 14 febbraio 2003, n. 30, dagli articoli contenuti nel Titolo VII (da 61 a 69) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e dall'accordo 15 luglio 2004, di cui in premessa; esso inoltre è escluso dal campo di applicazione dell'IVA, secondo le previsioni dell'art. 5 - comma 2 - del D.P.R. n. 633/1972;
hh) per quanto non previsto, si applica l'accordo di cui in premessa;
ii) nel caso che vengano stipulati nuovi accordi collettivi, a livello nazionale, nel settore dell'ippica ovvero interconfederali, applicabili alla categoria, per la regolamentazione dei rapporti di lavoro autonomo parasubordinato (a progetto o a programma o fasi di esso), modificativi o integrativi delle norme contenute nell'accordo 15 luglio 2004, le parti convengono sulla necessità di adeguare il presente contratto a tali nuove regolamentazioni;
jj) il presente contratto verrà registrato in caso d'uso, ai sensi delle vigenti disposizioni; l'eventuale imposta di bollo sarà a carico del committente.
Letto, confermato e sottoscritto
Luogo e data ______________________________________
Il committente
_______________________________________________________
Il collaboratore
_________________________________________________________________
Si approva espressamente il disposto del punto t), relativo al divieto di scommesse, nonché il punto ff), relativo alle procedure obbligatorie per la composizione delle eventuali controversie.
Luogo e data ______________________________________
Il committente
_______________________________________________________
Il collaboratore
_________________________________________________________________
Il presente programma di lavoro fa riferimento ed è parte integrante del contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa stipulato il fra ________________________________ (committente) ed il sig. ____________________________ (collaboratore).
Programma del contratto
Il committente _________________________________________________ha programmato l'esecuzione di attività operative finalizzate alla (gestione del totalizzatore, presidio degli ingressi all'ippodromo, servizi vari attinenti alla raccolta delle scommesse ovvero allo svolgimento delle corse dei cavalli) presso l'ippodromo di ________________________________ In tale ottica conferisce al collaboratore sopra indicato, secondo le previsioni contenute nel contratto di collaborazione sottoscritto in data odierna, della quale il presente costituisce parte integrante, il seguente programma.
1. Tipologia della prestazione oggetto del contratto, ed obbiettivo professionale connesso:
(precisare, con la massima precisione possibile, la tipologia della prestazione, nonché l'esatto obbiettivo professionale che la prestazione stessa deve conseguire: cassiere totalizzatore, cassiere ingressi, fattorino di campo e simili)
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
2. Modalità concordate per l'esecuzione della prestazione:
(precisare tutte le modalità operative con le quali il collaboratore dovrà eseguire la prestazione, ivi compresa l'eventuale individuazione della o delle fasi organizzative rispetto alle quali dovrà verificarsi la coincidenza temporal-funzionale della prestazione oggetto del programma; l'elencazione dovrà essere il più possibile esaustiva, onde evitare la necessità di fornire ulteriori indicazioni durante lo svolgimento del rapporto, salvo quelle derivanti dall'insorgere di fatti e/o circostanze inizialmente non prevedibili)
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
3. Si concordano altresì le seguenti modalità di utilizzazione delle attrezzature assegnate (da indicare):
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
4. Il collaboratore prende atto delle seguenti norme comportamentali per i casi di emergenza: (indicare)
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
5. Durante lo svolgimento del presente programma restano escluse forme di coordinamento diverse da quelle necessarie sotto il profilo meramente funzionale.
Per i soli collaboratori addetti ad operazioni di cassa:
6. Si concordano la seguenti modalità per la verifica giornaliera finale della consistenza di cassa, rispetto alle quali il collaboratore dichiara il proprio completo accordo:
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
7. Programma oggetto del contratto:
a) Riunione di corse interessata (precisare: estiva, autunnale, e simili) _______________________
b) Durata del rapporto: inizio delle prestazioni ____________________________________________________________
termine delle prestazioni (fine della riunione) __________________________________
c) Giornate di corse per le quali è richiesta la prestazione:
tipologia e giorno(ad es.: diurna, sabato 28 febbraio 2004) | compenso giornaliero |
__________________________________________________________________________ | € _____________________________ |
__________________________________________________________________________ | € _____________________________ |
__________________________________________________________________________ | € _____________________________ |
__________________________________________________________________________ | € _____________________________ |
__________________________________________________________________________ | € _____________________________ |
__________________________________________________________________________ | € _____________________________ |
__________________________________________________________________________ | € _____________________________ |
__________________________________________________________________________ | € _____________________________ |
__________________________________________________________________________ | € _____________________________ |
__________________________________________________________________________ | € _____________________________ |
__________________________________________________________________________ | € _____________________________ |
__________________________________________________________________________ | € _____________________________ |
__________________________________________________________________________ | € _____________________________ |
__________________________________________________________________________ | € _____________________________ |
I compensi unitari sopra indicati sono conformi al tariffario in uso presso la committente, derivante da conformi pattuizioni nazionali, aziendali ovvero da analoghe situazioni di fatto, tariffario che si allega al presente.
Le giornate di corse sopra indicate sono state riferite al calendario UNIRE noto alla data odierna.
Il committente si riserva di proporre al collaboratore, successivamente alla pubblicazione della o delle restanti parti del calendario da parte dell'UNIRE, l'estensione del programma alle ulteriori giornate risultanti dal nuovo calendario UNIRE; il collaboratore, secondo quanto previsto all'art. 6 - ultimo comma - dell'accordo 14 luglio 2004, sarà libero di accettare o meno lo svolgimento delle ulteriori giornate di corse richiestegli.
Luogo e data ________________________________________________
Il committente
_______________________________________________________
Il collaboratore
_________________________________________________________________
Mattinée/preserali
| % | + | Feriale | + % | + | Sabato | + % | + | Domenica | + % | + | Fest. infr. |
a) 130 |
|
| 44,1 | 13,2 |
| 49,92 | 13,2 |
| 49,92 | 117 | - 0,01 | 95,69 |
b) 125 | 80 |
| 42,4 | 13,2 |
| 48 | 13,2 |
| 48 | 117 | - 0,01 | 92 |
c) 119,5 |
|
| 40,53 | 13,2 |
| 45,88 | 13,2 |
| 45,88 | 117 | - 0,01 | 87,94 |
d) 110 |
|
| 37,31 | 13,2 |
| 42,23 | 13,2 |
| 42,23 | 117 | - 0,01 | 80,95 |
e) 100 |
|
| 33,92 | 13,2 |
| 38,4 | 13,2 |
| 38,4 | 117 | - 0,01 | 73,6 |
Diurne
| % | + | Feriale | + % | + | Sabato | + % | + | Domenica | + % | + | Fest. infr. |
a) 130 |
|
| 55,12 | 13,2 |
| 62,4 | 13,2 |
| 62,4 | 117 | - 0,01 | 119,6 |
b) 125 | 80 |
| 53 | 13,2 |
| 60 | 13,2 |
| 60 | 117 | - 0,01 | 115 |
c) 119,5 |
|
| 50,67 | 13,2 |
| 57,36 | 13,2 |
| 57,36 | 117 | - 0,01 | 109,94 |
d) 110 |
|
| 46,64 | 13,2 |
| 52,8 | 13,2 |
| 52,8 | 117 | - 0,01 | 101,2 |
e) 100 |
|
| 42,4 | 13,2 |
| 48 | 13,2 |
| 48 | 117 | - 0,01 | 92 |
Notturne
| % | + | Feriale | + % | + | Sabato | + % | + | Domenica | + % | + | Fest. infr. |
a) 130 | 120,75 |
| 66,56 | 7,03 |
| 71,24 | 7,03 |
| 71,24 | 95,32 |
| 130 |
b) 125 | 120,75 |
| 64 | 7,03 |
| 68,5 | 7,03 |
| 68,5 | 95,32 |
| 125 |
c) 119,5 | 120,75 |
| 61,18 | 7,03 |
| 65,48 | 7,03 |
| 65,48 | 95,32 |
| 119,5 |
d) 110 | 120,75 |
| 56,32 | 7,03 |
| 60,28 | 7,03 |
| 60,28 | 95,32 |
| 110 |
e) 100 | 120,75 |
| 51,2 | 7,03 |
| 54,8 | 7,03 |
| 54,8 | 95,32 |
| 100 |
Aumenti sulle tabelle aziendali in vigore al 30 giugno 2004 (al netto degli aumenti eventualmente corrisposti dal 1º gennaio 1997 (compreso) in poi: + 11% globale dal 1º luglio 2004, con le modalità dell'art. 23. Dagli aumenti così determinati dovrà essere detratto quanto eventualmente corrisposto in aumento dal 1º gennaio 1997 (compreso) in poi.
Aumenti sulle tabelle aziendali in vigore al 30 giugno 2006 (al netto degli aumenti eventualmente corrisposti dal 1º agosto 2004 (compreso) in poi, ma al lordo delle 4 tranches di allineamento: + 2,2% su ciascun valore, dal 1º luglio 2006. Dagli aumenti così determinati:
a) addetti alla sala regia + equivalenti;
b) addetti al totalizzatore + equivalenti;
c) cassieri ingressi + equivalenti;
d) obliteratori ingressi + equivalenti;
e) addetti alle pulizie che usano prevalentemente mezzi non meccanizzati + equivalenti.
Nei giorni corrispondenti alle quattro festività soppresse, a norma della Legge 5 marzo 1977, n. 54 i committenti corrisponderanno il doppio del gettone feriale diurno, salvo che in caso di pregressi accordi aziendali che abbiano diversamente disciplinato tale casistica.
3. alle tabelle dei compensi in vigore presso le singole società sono apportati i seguenti aumenti:
- 5% dal 1º novembre 2007;
- 3% dal 1º luglio 2009.
Le parti si danno atto che tali misure integrano i compensi per quanto attiene l'andamento ISTAT fino alla data di scadenza del presente accordo.
[___]
Tabella dei compensi degli addetti al totalizzatore
Feriale
Sabato
Matinee
Diurne
Notturne
Matinee
Diurne
Notturne
a) 130
44,1
55,12
56,56
49,92
62,4
71,24
+ aum. 2,2%
0,97
1,21
1,46
1,1
1,37
1,57
Totale 7/06
45,07
56,33
68,02
51,02
63,77
72,81
+ aum.
5,00%
2,25
2,82
3,4
2,55
3,19
3,64
Totale 11/07
47,32
59,15
71,42
53,57
66,96
76,45
+ aum.
3,00%
1,42
1,77
2,14
1,61
2,01
2,29
Totale 7/09
48,74
60,92
73,56
55,18
68,97
78,74
b) 125
42,4
53
64
48
60
68,5
+ aum. 2,2%
0,93
1,17
1,41
1,06
1,32
1,51
Totale 7/06
43,33
54,17
65,41
49,06
61,32
70,01
+ aum.
5,00%
2,17
2,71
3,27
2,45
3,07
3,5
Totale 11/07
45,5
56,88
68,68
51,51
64,39
73,51
+ aum.
3,00%
1,37
1,71
2,06
1,55
1,93
2,21
Totale 7/09
46,87
58,59
70,74
53,06
66,32
75,72
c) 119,5
40,53
50,67
61,18
45,88
57,36
65,48
+ aum. 2,2%
0,89
1,11
1,35
1,01
1,26
1,44
Totale 7/06
41,42
51,78
62,53
46,89
58,62
66,92
+ aum.
5,00%
2,07
2,59
3,13
2,34
2,93
3,35
Totale 11/07
43,49
54,37
65,66
49,23
61,55
70,27
+ aum.
3,00%
1,3
1,63
1,97
1,48
1,85
2,11
Totale 7/09
44,79
56
67,63
50,71
63,4
72,38
d) 110
37,31
46,64
56,32
42,23
52,8
60,28
+ aum. 2,2%
0,82
1,03
1,24
0,93
1,16
1,33
Totale 7/06
38,13
47,67
57,56
43,16
53,96
61,61
+ aum.
5,00%
1,91
2,38
2,88
2,16
2,7
3,08
Totale 11/07
40,04
50,05
60,44
45,32
56,66
64,69
+ aum.
3,00%
1,2
1,75
2,12
1,59
1,98
2,26
Totale 7/09
41,24
51,8
62,56
46,91
58,64
66,95
e) 100
33,92
42,4
51,2
38,4
48
54,8
+ aum. 2,2%
0,75
0,93
1,13
0,64
1,06
1,21
Totale 7/06
34,57
43,33
52,33
39,24
49,06
56,01
+ aum.
5,00%
1,73
2,17
2,62
1,96
2,45
2,8
Totale 11/07
36,4
45,5
54,95
41,2
51,51
58,81
+ aum.
3,00%
1,09
1,37
1,65
1,24
1,55
1,76
Totale 7/09
37,49
46,87
56,6
42,44
53,06
60,57
Domenica
Fest. infr.
Matinee
Diurne
Notturne
Matinee
Diurne
Notturne
a) 130
49,92
62,4
71,24
95,69
119,6
130
+ aum. 2,2%
1,1
1,37
1,57
2,11
2,63
2,86
Totale 7/06
51,02
63,77
72,81
97,8
122,23
132,86
+ aum.
5,00%
2,55
3,19
3,64
4,89
6,11
6,64
Totale 11/07
53,57
66,96
76,45
102,69
128,34
139,5
+ aum.
3,00%
1,61
2,01
2,29
3,08
3,85
4,19
Totale 7/09
55,18
68,97
78,74
105,77
132,19
143,69
b) 125
48
60
68,5
92
115
125
+ aum. 2,2%
1,06
1,32
1,51
2,02
2,53
2,75
Totale 7/06
49,06
61,32
70,01
94,02
117,53
127,75
+ aum.
5,00%
2,45
3,07
3,5
4,7
5,88
6,39
Totale 11/07
51,51
64,39
73,51
98,72
123,41
134,14
+ aum.
3,00%
1,55
1,93
2,21
2,96
3,7
4,02
Totale 7/09
53,06
66,32
75,72
101,68
127,11
138,16
c) 119,5
45,88
57,36
65,48
87,94
109,94
119,5
+ aum. 2,2%
1,01
1,26
1,44
1,93
2,42
2,63
Totale 7/06
46,89
58,62
66,92
89,87
112,36
122,13
+ aum.
5,00%
2,34
2,93
3,35
4,49
5,62
6,11
Totale 11/07
49,23
61,55
70,27
94,36
117,98
128,24
+ aum.
3,00%
1,48
1,85
2,11
2,83
3,54
3,65
Totale 7/09
50,71
63,4
72,38
97,19
121,52
132,09
d) 110
42,23
52,8
60,28
80,95
101,2
110
+ aum. 2,2%
0,93
1,16
1,33
1,78
2,23
2,42
Totale 7/06
43,16
53,96
61,61
82,73
103,43
112,42
+ aum.
5,00%
2,16
2,7
3,08
4,14
5,17
5,62
Totale 11/07
45,32
56,66
64,69
85,87
108,6
118,04
+ aum.
3,00%
1,59
1,98
2,26
3,04
3,8
4,13
Totale 7/09
46,91
58,64
66,95
89,91
112,4
122,17
e) 100
38,4
48
54,8
73,6
92
100
+ aum. 2,2%
0,84
1,06
1,21
1,62
2,02
2,2
Totale 7/06
39,24
49,06
56,01
75,22
94,02
102,2
+ aum.
5,00%
1,96
2,45
2,8
3,76
4,7
5,11
Totale 11/07
41,2
51,51
58,81
78,98
98,72
107,31
+ aum.
3,00%
1,24
1,55
1,76
2,37
2,96
3,22
Totale 7/09
42,44
53,06
60,57
81,35
101,68
110,53
a) Addetti alla sala regia + operatori di ripresa ed equivalenti.
b) Addetti al totalizzatore + equivalenti.
c) Cassieri ingressi + equivalenti.
d) Obliteratori ingressi + equivalenti.
e) Addetti alle pulizie che usano prevalentemente mezzi non meccanizzati + equivalenti.
***
Accordo - Addetti al totalizzatore 11/01/2013 (Decorenza 01/02/2013)
Art. 1 – Assunzione e documenti di lavoro
1. L'assunzione dei lavoratori sarà effettuata nel rispetto delle norme di Legge in materia di collocamento.
2. L'assunzione dovrà essere comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale verrà specificato:
1) la data di assunzione;
2) il livello e la qualifica (operaio, impiegato) in cui il lavoratore viene inquadrato a norma dell'art. 8 del presente contratto e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere;
3) la retribuzione;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova
3. All'atto dell'assunzione, il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
1) carta di identità o documento equipollente;
2) stato di famiglia;
3) documentazione attestante il titolo di studio conseguito;
4) carichi pendenti
5) casellari giudiziari
4. I1 lavoratore dovrà notificare il suo domicilio e comunicare gli eventuali successivi mutamenti.
5. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine per le medesime attività stagionali ovvero per attività compatibili con quelle precedentemente svolte, a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà all'Azienda entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
6. Il diritto di cui sopra si estingue dopo un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
7. Per le assunzioni stagionali di cui sopra, l'Azienda si atterrà ai seguenti criteri di priorità:
a) compatibilità tra le funzioni svolte nel/nei precedente/i contratto/i a termine e funzioni da svolgere nel nuovo contratto a termine;
b) mantenimento dei requisiti per l'espletamento della specifica mansione e mancanza di provvedimenti disciplinari;
c) anzianità di servizio, da intendere come somma complessiva dei periodi di lavoro prestati presso l'Azienda con contratti a termine nella/e stessa/e funzione/i oppure in funzioni compatibili con quelle da assegnare nel nuovo contratto a termine.
Art. 2 - Varie forme del contratto di lavoro individuale
1. I1 rapporto di lavoro, per i profili professionali di cui al presente contratto, relativo alle attività anche rese in concomitanza con le giornate di corse dei cavalli ovvero con eventi diversi svolti all'interno degli Ippodromi, può essere costituito:
· a tempo indeterminato;
· a tempo determinato;
· a tempo determinato per la durata della stagione negli ippodromi ad attività stagionale;
· a tempo determinato per ciclo di manifestazioni relative anche ad eventi diversi dalla giornata di corse;
· a giornata.
2. I1 rapporto di lavoro costituito per ciclo di manifestazioni relative ad uno o più eventi si risolve automaticamente al termine dell'ultimo evento previsto nel contratto di assunzione.
Art. 3 - Visita medica
1. Il datore di lavoro, prima dell'assunzione potrà sottoporre il lavoratore a visita medica da parte del Medico competente.
Art. 4 - Periodo di prova
1. L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi per i lavoratori inquadrati nei liv. A e B, e non superiore a 30 giorni di servizio effettivamente prestato per i lavoratori inquadrati nei restanti livelli. Prima che sia decorso il termine inizialmente pattuito del periodo di prova, è in facoltà delle parti prevederne l'estensione comunque nei limiti massimi previsti dal periodo precedente.
2. Il periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1; non è ammessa né la protrazione né la rinnovazione, salvo nell'ipotesi di malattia, maternità o infortunio, durante il suddetto periodo.
3. Nel corso del periodo di prova, la risoluzione del rapporto di lavoro potrà avere luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti, senza preavviso né relativa indennità sostitutiva.
4. Durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione corrispondente al livello di appartenenza.
5. Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente avvenga per dimissioni, in qualunque momento o per licenziamento durante il periodo di prova, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
6. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente accordo.
7. Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e l'assunzione diverrà definitiva. In tal caso il periodo di prova sarà considerato utile a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
Art. 5 – Contratto a termine
1. È consentita senza limitazioni, la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per ragioni di stagionalità, ivi comprese le attività previste nell'elenco allegato al D.P.R. 1525/1963 e successive modificazioni, per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per l'esecuzione di opere e servizi definiti e predeterminati nel tempo.
2. Inoltre la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato è altresì consentita senza limitazione nelle seguenti ulteriori ipotesi:
a) periodi di più intensa affluenza del pubblico legati all'andamento della stagione di attività;
b) aumento temporaneo dell'attività aziendale indotto da particolari esigenze;
c) temporanea utilizzazione di professionalità non presenti in azienda;
3. Per ulteriori ipotesi è consentita l'assunzione di un numero di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato pari al 20% dei dipendenti in forza all'azienda, con arrotondamento all'unità superiore.
Norma aggiuntiva
Le parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva nazionale previsto dall'art. 5 comma 4 ter del d.lgs. 368/2001, così come modificato dalla Legge 247/2007, convengono che la disciplina sulla successione dei contratti a termine di cui all'art. 5 comma 4 bis del d.lgs. 368/2001 non trova applicazione per il personale che, nei termini di cui al DPR 1525/1963 n. 49:
a) svolge mansioni tecniche;
b) non svolgendo mansioni strettamente tecniche, collabora comunque alla preparazione e
produzione e svolgimento delle manifestazioni sportive;
c) è addetto a funzioni collaterali e/o connesse allo svolgimento delle manifestazioni sportive.
In attuazione inoltre di quanto previsto dall'art. 5, comma 4 bis, d. lgs. 368/2001, così come modificato dalla Legge 247/2007, le parti concordano che la durata massima, comprensiva di rinnovi e/o proroghe, non può superare i 45 mesi oltre i quali il rapporto si considera a tempo indeterminato.
In applicazione della Legge 92/2012 art. 1, comma 9 lettera h), come modificata dall'art. 46 bis della Legge 134/2012, le parti concordano che qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di 20 (venti) giorni per contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 30 (trenta) giorni per contratti superiori ai 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
Art. 6 – Apprendistato
Con riferimento alle novità introdotte nell'ambito della utilizzazione dell'apprendistato, le parti convengono di ritornare su tale argomento, per una sua eventuale regolamentazione contrattuale, entro i prossimi quattro mesi.
Art. 7 – Contratto di lavoro a tempo parziale
Le parti tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, ritengono che il lavoro a tempo parziale possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e le esigenze di flessibilità del settore. A tal fine concordano quanto segue:
1. Per lavoro a tempo parziale, in applicazione del D.Lgs. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni, si intende il rapporto di lavoro prestato ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto.
2. Il trattamento economico e gli istituti normativi del presente contratto, in quanto compatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale, saranno proporzionalmente commisurati alla ridotta durata della prestazione lavorativa.
3. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a) orizzontale, quando la prestazione si svolge con orario ridotto rispetto all'orario normale giornaliero di lavoro;
b) verticale, quando la prestazione si svolge a tempo pieno limitatamente a periodi determinati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
c) misto, quando la prestazione si svolge secondo una combinazione delle modalità indicate nelle lettere a) e b).
4. L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto, sul quale deve essere indicata la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
5. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 punto 2 del presente accordo, possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Nei rapporti di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa, nei limiti del 30% della prestazione lavorativa concordata.
6. Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. Il lavoratore può farsi assistere da un componente della R.S.U./R.S.A ovvero da un rappresentante della OO.SS. territ.le firmatarie del presente accordo, a cui conferisce mandato indicato dal lavoratore medesimo.
7. Le variazioni della collocazione temporale della prestazione devono essere preannunciate con un preavviso di almeno 3 giorni e comportano, per le sole ore interessate alla variazione, una maggiorazione della retribuzione del 10%. Nel caso in cui la necessità della variazione della collocazione temporale della prestazione derivi da esigenze non riconducibili alla volontà del datore di lavoro il preavviso potrà essere ridotto a due giorni.
8. Le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa devono essere preannunciate con un preavviso di almeno 3 giorni e comportano una maggiorazione del 10% della retribuzione relativa alle ore prestate in più. Nel caso in cui la necessità della variazione della collocazione temporale della prestazione derivi da esigenze non riconducibili alla volontà del datore di lavoro il preavviso potrà essere ridotto a due giorni.
9. In alternativa alle maggiorazioni del 10% previste dai due commi che precedono, a fronte dell'applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un'indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.
10. Il ricorso alle variazioni della collocazione temporale della prestazione ed alle variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa è consentito nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
11. L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili e/o elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
12. Quanto alla durata del periodo feriale, il lavoratore con rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale ha diritto ad un periodo feriale pari a quello spettante al lavoratore a tempo pieno. Il lavoratore con rapporto a tempo parziale di tipo verticale o misto ha diritto ad un periodo feriale proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
13. In occasione di punte di più intensa attività, di necessità di sostituzione di lavoratori assenti e per specifiche esigenze di carattere straordinario è consentito, previo assenso del lavoratore, anche in caso di rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare, retribuite con la maggiorazione del 28%, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di Legge.
14. Le ore di lavoro supplementare eccedenti l'orario normale settimanale dei lavoratori a tempo pieno sono retribuite come straordinarie ed alle stesse si applica la disciplina contrattuale vigente per i rapporti a tempo pieno.
Art. 8 - Classificazione del personale
1. I lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria unica articolata su 7 livelli:
Livello A - Appartengono a questo livello: i lavoratori con funzioni direttive di particolare interesse aziendale preposti ad un ufficio o ad un servizio con poteri discrezionali e di iniziativa per l'attuazione delle disposizioni generali impartite dalla direzione ovvero i lavoratori con posizioni individuali cui siano conferiti speciali incarichi di elevata qualificazione professionale con poteri discrezionali e di iniziativa nei limiti delle direttive loro impartite.
Es.: Responsabile sala scommesse.
Livello B - Appartengono a questo livello: i lavoratori con mansioni di concetto che in condizioni di autonomia operativa nell'ambito del proprio lavoro svolgono incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell'esercizio della funzione stessa e che possono comportare anche l'assunzione di iniziative sotto il controllo dei superiori anche con l'ausilio di altro personale. i lavoratori specializzati con particolare competenza operativa e tecnica ai quali è affidata la guida ed il coordinamento, in condizioni di autonomia nell'ambito della loro funzione di squadre di lavoratori addetti ad uno specifico reparto operativo e/o ufficio amministrativo, ovvero i lavoratori di elevata qualificazione professionale e con ampia esperienza che svolgono, nell'ambito della gestione tecnico-amministrativa, attività che richiedono autonomia con capacità di iniziativa e responsabilità nei risultati.
Es.: Cassiere principale, coordinatori, segretario di giuria, capi reparto.
Livello Cs - Appartengono a questo livello: i lavoratori specializzati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali è necessaria una specifica competenza tecnico-operativa.
Es.: cameramen, addetti alla regia, al video finish, dopo due anni di permanenza nel livello C
Nota a verbale: Ai lavoratori già impegnati nelle precedenti stagioni dalle Società Corse Cavalli sulle funzioni di cui sopra, sarà riconosciuta l'anzianità maturata ai fini dell'assegnazione del livello Cs.
Livello C - Appartengono a questo livello: i lavoratori amministrativi con mansioni di concetto di minor grado rispetto a quelle dei lavoratori inquadrati nel livello B che richiedono una specifica preparazione professionale ed una particolare esperienza di lavoro e pratica di ufficio ovvero i lavoratori specializzati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali è necessaria adeguata competenza tecnico-operativa.
Es.: Terminalisti, addetti alla raccolta ed al pagamento delle scommesse, addetti alla manutenzione dei terminali, cameramen, addetti alla regia, al video finish, speaker.
Livello D - Appartengono a questo livello: i lavoratori con mansioni d'ordine che richiedono specifiche conoscenze professionali ovvero i lavoratori cui sono affidati compiti esecutivi di natura fiduciaria ovvero i lavoratori qualificati che compiono lavori ed operazioni la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche.
Es.: addetti alla telescrivente, addetti alle casse fiscali degli ingressi, aiuto terminalista (terminalista junior).
MOBILITÀ PROFESSIONALE. Le parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttività, e delle capacità professionali stesse. Per tale motivo i lavoratori assunti per la mansione di aiuto terminalista passeranno al livello C dopo un periodo non superiore a 12 mesi.
I lavoratori di cui sopra assunti con rapporto di lavoro a part-time passeranno al livello C dopo un periodo non superiore a:
- 24 mesi per i lavoratori part-time con un orario contrattuale medio superiore ad almeno la metà del
tempo pieno;
- 36 mesi per i lavoratori part-time con un orario contrattuale medio inferiore o uguale ad almeno la
metà del tempo pieno;
I passaggi di cui sopra non comportano necessariamente un cambiamento delle mansioni.
Livello E - Appartengono a questo livello: i lavoratori che compiono lavori d'ordine di natura semplice che richiedono generiche conoscenze professionali ovvero i lavoratori qualificati che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di adeguata capacità pratica e generiche conoscenze tecniche.
Es: Addetti al controllo allibratori, alla sala fantini, addetti ai servizi di sorveglianza, addetti agli ingressi ed agli accessi, addetti alla segreteria, addetti alla giuria.
Livello F - Appartengono a questo livello: i lavoratori che eseguono lavori prevalentemente di fatica e/o che non comportano specifica conoscenza e pratica di lavoro. I lavoratori preposti alle funzioni previste dal presente accordo, sono assunti con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o a tempo determinato Tali lavoratori sono assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e/o misto con la clausola della variabilità esercitabile secondo le regole definite nel presente accordo.
Es.: Personale di pulizia, fattorini, addetti a mansioni di manovalanza semplice.
2. L'assunzione dovrà risultare da atto scritto nel quale saranno indicate, tra l'altro, la quantità oraria d'impegno, le mansioni attribuite, l'inquadramento professionale, l'eventuale periodo di prova. Per i lavoratori Part-time inoltre potrà essere indicato il calendario delle prestazioni giornaliere sulla base del programma annuale o stagionale di corse inerente all'ippodromo
3. All'atto della stipula del rapporto di lavoro, unitamente alla lettera di assunzione, sarà allegato il presente accordo nazionale.
Art. 9 – Orario di lavoro
1. Ferme le deroghe ed eccezioni previste dalla Legge per quei dipendenti cui si applicano le limitazioni dell'orario di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, l'orario di lavoro è fissato in regime normale in 40 ore settimanali salvo quanto previsto all'art. 11.
2. La distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è disposta dalla Direzione aziendale, nel rispetto delle norme di Legge e contrattuali con indicazione della durata e della collocazione oraria della prestazione nelle singole giornate lavorative. Le eventuali variazioni di tale distribuzione saranno comunicate, salvo eccezionali casi di urgenza, con almeno 48 ore di anticipo.
3. La durata della prestazione unica giornaliera, per il lavoratore full-time, non può essere inferiore a 4 ore, salvo diverse intese a livello aziendale.
4. Ove l'orario di lavoro giornaliero sia ripartito in due prestazioni, la durata complessiva delle due prestazioni non può essere inferiore a 6 ore, salvo diverse intese a livello aziendale.
5. Qualora l'orario giornaliero sia superiore alle 6 ore continuate, sarà garantita una pausa di almeno 10 minuti non retribuita.
6. Qualora l'orario giornaliero sia ripartito in due prestazioni di durata pari a 3 ore, le due prestazioni dovranno essere comunque collocate in un arco massimo di 8 ore.
7. Le parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai lavoratori né della collocazione temporale del relativo pagamento.
8. Qualora particolari ed oggettive esigenze dell'attività non consentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo giornaliero, la direzione aziendale e la RSU/RSA e, in mancanza di queste ultime, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, concorderanno preventivamente le modalità di riposo compensativo di cui all'art. 17 comma 4 del d. lgs. 66/2003.
9. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dall'art. 5 comma 3 del d. lgs. 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave ed immediato ovvero ad un danno alle persone o alla produzione.
10. La direzione aziendale e la RSU/RSA e, in mancanza di queste ultime, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata media dell'orario di lavoro di cui all'art. 4 comma 2 del d. lgs. 66/2003.
11. Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del d.lgs. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi.
12. Resta inteso che per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all'intera durata del rapporto di lavoro.
Art. 9 bis – Orario multiperiodale
1. Considerato quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si conviene che la direzione aziendale possa programmare l'utilizzo del normale orario di lavoro settimanale, di cui al comma precedente, anche come media in un arco temporale definito, comunque non inferiore a 4 settimane e non superiore a 52 settimane (orario multiperiodale), prevedendo orari settimanali non superiori alle 48 ore. Pertanto, con programmazione "multiperiodale", fermo restando il rispetto delle 40 ore medie settimanali - o delle 38 ore di cui all'art. 11 del presente contratto - da realizzarsi nello spazio temporale nel quale tale multiperiodalità è programmata, l'orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei 5/6 giorni della settimana prevedendo orari giornalieri non superiori alle 9 ore e non inferiori a 4 ore.
A parziale modifica di quanto sopra, l'orario giornaliero potrà risultare superiore alle 9 ore solo con specifica disponibilità rilasciata per iscritto dallo stesso lavoratore.
2. L'orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale è da considerare normale orario di lavoro oltre il quale scattano le maggiorazioni straordinarie contrattualmente previste.
3. Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il lavoratore percepirà la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Art. 10 – Permessi per riduzione orario
1. Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, sono riconosciuti ai lavoratori, in ragione di anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso, 96 ore di permessi annui retribuiti ivi comprese le festività abolite.
2. I permessi saranno fruiti individualmente, in gruppi di 4 o di 8 ore, in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva. nel caso in cui sia stato adottato l'orario multiperiodale di cui all'art.9 bis del presente contratto, i permessi saranno fruiti in gruppi di ore corrispondenti alle singole frazioni in cui sarà distribuito l'orario giornaliero.
Art. 11 – Articolazione dell'orario settimanale
1. In relazione alle particolari esigenze del settore, al fine di migliorare il servizio al consumatore, l'azienda potrà ricorrere anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, all'articolazione dell'orario settimanale di lavoro su 38 ore settimanali.
2. Questa tipologia di articolazione settimanale, si realizza attraverso l'assorbimento di 96 ore di permesso retribuito di cui all'art. 10.
3. Nel caso in cui l'articolazione dell'orario settimanale di lavoro di cui al comma 1 venga introdotta nel corso dell'anno, l'assorbimento di cui al comma 2 sarà corrispondentemente riproporzionato
Art. 12 – Riposo settimanale
1. Il lavoratore ha diritto, in conformità delle vigenti norme di Legge, ad un riposo di almeno ventiquattro ore non retribuite ogni sei giornate consecutive di lavoro da cumulare con il riposo giornaliero. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni, garantendo comunque al lavoratore la fruizione del riposo non oltre gli otto giorni consecutivi di lavoro.
Art. 13 – Ferie
1. Il personale di cui al presente accordo ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi (ovvero nella misura di 2,166 gg. per ogni mese lavorato o frazione superiore a 14 gg.), fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.
2. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.
Art. 14 – Festività
1. Agli effetti del presente Contratto sono considerati giorni festivi le seguenti ricorrenze:
a) Tutte le domeniche ovvero il giorno di riposo settimanale sostitutivo;
b) Capodanno 1 gennaio
Epifania 6 gennaio
Pasqua
Lunedì di Pasqua
Anniversario della Liberazione 25 aprile
Festa del Lavoro 1 maggio
Festa della Repubblica 2 giugno
Assunzione 15 agosto
Ognissanti 1 novembre
Immacolata Concezione 8 dicembre
Natale 25 dicembre
S. Stefano 26 dicembre
Santo patrono
Art. 15 – Lavoro domenicale
1. In riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003 circa la legittimità del godimento del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica nelle attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica utilità, quali appunto quelle delle Società corse cavalli, le parti confermano e ribadiscono che la specifica connotazione strutturale dell'attività svolta da tali imprese richiede necessariamente l'impiego dei lavoratori nelle giornate di domenica.
2. Nel darsi atto di quanto sopra, le parti convengono di stabilire che per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata in giornata di domenica, verrà corrisposto al lavoratore un importo pari al 10% della quota oraria del minimo tabellare di cui all'art. 21.
Art. 16 – Maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno
1. Nessun lavoratore potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
2. Si considera lavoro straordinario quello compiuto oltre le 40 ore settimanali o le 38 ore di cui all'art. 11.
3. In presenza di programmazione multiperiodale, si considera lavoro straordinario il lavoro compiuto oltre l'orario giornaliero e/o settimanale programmato nella multiperiodalità di cui all'art. 9 bis del presente accordo.
4. Si considera lavoro festivo quello effettuato nelle giornate indicate nell'art. 14 e nel giorno del riposo settimanale programmato.
5. Si considera lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
6. Il lavoro straordinario, festivo e notturno è retribuito con le maggiorazioni appresso stabilite da applicarsi sulle retribuzioni orarie:
Lavoro straordinario diurno dalla 41º (o 39º) alla 48º ora settimanale
25 %
Lavoro straordinario diurno oltre la 48º ora settimanale
30 %
Lavoro notturno
30 %
Lavoro straordinario notturno
50 %
Lavoro festivo
50 %
Lavoro straordinario festivo
60 %
7. Le percentuali suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Ai fini del computo del compenso del lavoro straordinario, notturno e festivo, per ottenere la retribuzione oraria si divide la retribuzione mensile per 173 in caso di orario settimanale su 40 ore ovvero per 165 in caso di applicazione dell'articolazione oraria di cui all'art. 11. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26.
Art. 17 – Indennità di cassa e maneggio denaro
1. Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% del minimo tabellare di cui all'art. 21 del presente contratto.
Art. 18 - Tredicesima mensilità
1. In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. 22 (esclusi gli assegni familiari). In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Le frazioni di anno saranno computate, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni. Per mesi si intendono quelli del calendario civile (gennaio, febbraio, marzo, ecc.).
Art. 18 bis – Quattordicesima mensilità
1. Ai soli lavoratori che nel corso degli anni 2011 e/o 2012 abbiano prestato attività lavorativa per almeno il 10% delle giornate di corse previste nell'anno, in forza degli accordi del 15 luglio 2004 e 16 ottobre 2007, verrà riconosciuta una quattordicesima mensilità da corrispondersi nel mese di luglio.
Art. 19 - Aumenti periodici di anzianità
1. I lavoratori per l'anzianità maturata presso la stessa azienda, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a maturare 5 aumenti biennali periodici di anzianità fissati nelle misure seguenti:
Livelli
Euro
Livello A
27,00
Livello B
26,00
Livello Cs
25,50
Livello C
25,00
Livello D
24,00
Livello E
23,00
Livello F
22,00
2. I valori di cui sopra resteranno congelati in cifre fisse.
3. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compia il biennio di anzianità.
4. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
Art. 20 – Malattia ed infortunio
1. L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata dal lavoratore con la massima sollecitudine e comunque in tempo utile per consentire il regolare svolgimento delle programmazioni. In mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
2. Il lavoratore dovrà far pervenire all'azienda, non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico.
3. Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all'azienda da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata.
4. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 20/5/1970, n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti nonché dai medici dei Servizi Sanitari indicati dalla Regione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
5. Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio o in quello comunicato.
6. Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio o in quello comunicato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro.
7. Nel caso in cui disposizioni legislative o amministrative intervenute a livello nazionale o territoriale modifichino le fasce orarie di cui sopra quest'ultime saranno adeguate alle nuove disposizioni
8. Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni, gli accertamenti specialistici e le visite ambulatoriali di controllo e salvo i casi di forza maggiore - dei quali ultimi il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia all'azienda da cui dipende - il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al sesto comma del presente articolo comporta oltre alle conseguenze disciplinari di cui all'art. 29 del presente accordo anche l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, Legge 11/11/1983, n.638, quattordicesimo comma, nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda. In caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata.
9. Le aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
10. In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio extraprofessionale il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di:
a) 7 mesi, fino a cinque anni compiuti di anzianità;
b) 12 mesi, oltre i cinque anni compiuti.
11. In caso di più malattie, l'obbligo della conservazione del posto cesserà qualora il lavoratore raggiunga in complesso, in relazione alla propria anzianità di servizio:
a) nell'anno solare, i limiti massimi di cui al punto a) del 10º comma;
b) in un anno e mezzo solare, i limiti di cui al punto b) dello stesso 10º comma.
12. Quando l'assenza è dovuta ad inabilità temporanea assoluta conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, la conservazione del posto è garantita fino alla guarigione clinica, ma per un periodo comunque non superiore 18 mesi.
13. Trascorsi i termini di cui ai commi che precedono, qualora il lavoratore non sia in grado di riprendere il lavoro per il perdurare della infermità o dei suoi postumi, , il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di tutte le indennità spettanti in caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Il periodo di malattia o di infortunio è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento.
14. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
15. Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74 della Legge 23/12/1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, Legge 29/2/1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, Legge 29/2/1980, n. 33;
b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);
2) 100% (cento per cento) per i giorni dal 4º al 180º della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 22.
16. Al fine di prevenire situazioni di abuso nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre) e nei limiti di quanto previsto in tema di conservazione del posto di cui ai commi che precedono, l'integrazione di cui al punto 1) della lettera b) del comma precedente viene corrisposta al 100% per il primo evento di malattia, al 66% per il secondo evento ed al 50% per il terzo evento, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quarto evento.
Non sono computabili, ai soli fini dell'applicazione della disciplina prevista al precedente comma, gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause:
- ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;
- evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;
- sclerosi multipla o progressiva e altre patologie gravi che comportino terapie salvavita documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale;
- gli eventi morbosi delle lavoratrici verificatasi durante il periodo di gravidanza.
17. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo (ad eccezione della mancata erogazione dovuta al diverso inquadramento aziendale) l'indennità di cui alla lettera a) del 15º comma del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'istituto.
18. Ai sensi dell'art. 73, D.P.R. 30/6/1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un'intera quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 22 per la giornata in cui avviene l'infortunio. A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, verrà corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore, assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere complessivamente la seguente misure:
1) 60% (sessanta per cento) per i primi tre giorni di carenza;
2) 100% (cento per cento) per i giorni dal 5º in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 22.
Per il periodo successivo al 180º giorno resta esclusa la maturazione della retribuzione e di tutti gli istituti contrattuali e di Legge, ivi compresa l'anzianità di servizio. In caso di prosecuzione del rapporto il periodo stesso è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio.
19. L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla Legge.
20. Ai sensi della Legge 31/3/1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di malattia o infortunio, il lavoratore ha diritto ad un'indennità integrativa di quella a carico rispettivamente dell'INPS e dell'INAIL, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della retribuzione di fatto di cui all'art. 22.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che per il computo degli eventi morbosi utile ai fini dell'applicazione del regime di cui al 16º comma del presente articolo, l'ipotesi di continuazione di malattia e la ricaduta nella stessa malattia sono considerate un unico evento morboso, secondo i criteri amministrativi indicati dall'INPS per l'erogazione dell'indennità a suo carico.
Art. 21 – Minimi tabellari
1. Ai sei livelli previsti dalla classificazione del personale di cui all'art. 8 del presente contratto corrispondono i seguenti minimi tabellari:
Livelli
Euro
Livello A
1.456
Livello B
1.400
Livello Cs
1.316
Livello C
1.233
Livello D
1.209
Livello E
1.120
Livello F
1.042
Art. 22 – Retribuzione di fatto
1. La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 21 nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di Legge.
Art. 23 – Trattamento di fine rapporto
1. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della Legge 29/5/1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo.
2. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 c.c., come modificato dalla Legge 29/5/1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme:
- i rimborsi spese;
- le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum" gratificazioni straordinarie non
contrattuali e simili;
- i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
- l'indennità sostitutiva del preavviso;
- l'indennità sostitutiva di ferie;
- le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno
carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF;
- le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;
- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.
3. Ai sensi del terzo comma art. 2120 c.c., come modificato dalla Legge 29/5/1982 n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 c.c., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Art. 24 - Norme particolari
1. Per i dipendenti assunti con:
- rapporto di lavoro a tempo parziale verticale con prestazioni espletate esclusivamente in concomitanza con le giornate di corse e/o manifestazioni diverse;
- rapporto di lavoro a giornata, l'orario di lavoro di cui all'art. 9 del presente accordo potrà essere espletato attraverso prestazioni giornaliere secondo le seguenti tipologie:
- Prestazione di tipo A: convenzionalmente pari a 6 ore di lavoro;
- Prestazione di tipo B: convenzionalmente pari a 4,5 ore di lavoro;
- Prestazione di tipo C: convenzionalmente pari a 3 ore di lavoro.
2. Il lavoratore non potrà effettuare più di due prestazioni giornaliere con le seguenti combinazioni possibili nella stessa giornata:
- Prestazione unica giornaliera: A o B o C;
- Doppia prestazione: A+C e viceversa; B+C e viceversa; B+B; C+C.
3. Al lavoratore assunto ai sensi del presente articolo il compenso per la prestazione giornaliera sarà erogato con una maggiorazione del 24% della retribuzione giornaliera, da tenersi distinta dalla retribuzione stessa, in sostituzione del trattamento di fine rapporto, della gratifica natalizia, dell'indennità sostitutiva delle ferie, nonché dei compensi aggiuntivi per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali nonché di ogni altra eventuale indennità di Legge.
Art. 25 - Norma transitoria di garanzia sul diritto di precedenza degli "attuali" addetti al totalizzatore e servizi vari
1. Si darà precedenza nelle assunzioni ai lavoratori che, negli anni 2011 e 2012 abbiano prestato attività lavorativa in forza degli accordi del 15 luglio 2004 e 16 ottobre 2007, utilizzando il criterio del maggior numero di giornate lavorate nel periodo sopra indicato.
Art. 26 - Norme di disciplina interna - Doveri e divieti
1. Ogni lavoratore è alle dirette dipendenze del suo superiore e nella esecuzione del lavoro deve attenersi alle disposizioni da questo impartite. Durante il lavoro nessun dipendente può allontanarsi dal posto di lavoro se non dopo aver ottenuto il consenso del suo superiore.
2. Il lavoratore licenziato, dimissionario o sospeso, non può entrare nell'Ippodromo e nei luoghi ove l'Azienda esercita la sua attività senza il permesso della Direzione.
3. È assolutamente proibita l'introduzione di bevande alcoliche nell'Azienda senza il permesso della Direzione.
4. È parimenti fatto tassativo divieto a tutti i dipendenti di scommettere sugli eventi sportivi.
Art. 27 - Molestie sessuali
1. Le parti stipulanti affermano che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa alla dignità della persona ed una forma di discriminazione e di ricatto sul lavoro.
2. Convengono di demandare all'Osservatorio paritetico di cui al successivo art. 39 il compito di studiare le relative problematiche e suggerire le misure più appropriate per la prevenzione e repressione del fenomeno.
Art. 28 - Provvedimenti disciplinari
1. Le infrazioni dei lavoratori alle norme contenute nel presente contratto potranno dar luogo, a seconda della loro gravità, alla irrogazione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore a tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro fino a tre giorni.
2. Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale, deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore, con l'indicazione specifica della infrazione commessa.
3. Il provvedimento non potrà essere emanato se non trascorsi cinque giorni dalla contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni e potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale.
4. Il provvedimento disciplinare dovrà essere motivato e comunicato per iscritto.
5. Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente.
6. Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Art. 29 - Ammonizioni scritte - Multe - Sospensioni
1. Incorre nell'ammonizione scritta, nella multa e nella sospensione, fermo rimanendo quanto previsto dalla Legge 30/5/1970, n. 300, il lavoratore che:
a) abbandoni temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) risulti assente senza giustificato motivo alle visite domiciliari di controllo;
c) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
d) esegua negligentemente il lavoro affidatogli;
e) guasti, per colpa o disattenzione, il materiale di uso oppure non avverta subito il suo superiore diretto di eventuali guasti degli apparecchi o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi;
f) sia trovato addormentato;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, alla sicurezza e al normale andamento del lavoro;
i) arbitrariamente dia disposizioni contrarie a quelle della Direzione;
j) offenda i compagni di lavoro e in genere il personale della Azienda;
l) commetta altre mancanze di gravità consimile.
2. L'ammonizione scritta va applicata per le mancanze più lievi.
3. La multa va applicata per le mancanze di maggior rilievo rispetto a quelle del comma precedente e non può superare l'importo di tre ore di retribuzione.
4. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione va applicata per le mancanze più gravi o nei casi di recidiva e non può superare il limite di tre giorni.
5. L'importo delle multe è devoluto alle istituzioni assistenziali e previdenziali aziendali, ove esistano, o, in mancanza di queste, all'INPS.
Art. 30 - Licenziamento per giusta causa
1. Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, o corrispondente indennità, può essere intimato al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro, o che provochi all'Azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
2. In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione grave;
b) omissioni o negligenze implicanti dolo o colpa grave, siano seguite o meno da danneggiamenti;
c) vie di fatto o risse sul luogo di lavoro;
d) lavoro o costruzioni di oggetti per proprio uso o per terzi;
e) introduzione nell'Ippodromo di persone estranee, senza il regolare permesso della Direzione;
f) recidiva in qualunque delle mancanze che abbiano dato luogo all'applicazione delle sospensioni nei sei mesi precedenti, oppure recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni. Non potrà tuttavia tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione;
g) furti, danneggiamenti gravi al materiale dell'Azienda o al materiale di lavorazione, o a qualsiasi altra cosa di proprietà dell'Azienda;
h) delitti contro le persone o la proprietà per i quali sia intervenuta condanna penale;
i) assenze non giustificate e prolungate oltre tre giorni consecutivi o le assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni successivi ai festivi;
j) effettuazione di scommesse sugli eventi sportivi.
Art. 31 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
1. Ferme restando le disposizioni di Legge che regolano la materia, il contratto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
a) fino a cinque anni di servizio compiuti:
A e B Livello
30 giorni di calendario
C e D Livello
20 giorni di calendario
E e F Livello
15 giorni di calendario
b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:
A e B Livello
45 giorni di calendario
C, Cs e D Livello
30 giorni di calendario
E e F Livello
20 giorni di calendario
c) oltre i dieci anni di servizio compiuti:
A e B Livello
60 giorni di calendario
C e D Livello
45 giorni di calendario
E e F Livello
20 giorni di calendario
2. I suddetti termini di disdetta decorrono, per i lavoratori con qualifica operaia, da qualunque giorno della settimana, e per quelli con qualifica impiegatizia, dal 1º o dal 16 del mese.
3. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso, calcolata secondo quanto previsto all'art. 2121 C.C.
4. Il periodo di preavviso lavorato sarà computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
5. In caso di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per cause attribuibili all'Azienda e così gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso, è dovuta allo stesso oltre all'indennità di anzianità anche l'indennità sostitutiva del preavviso.
6. In caso di licenziamento, durante il compimento del periodo di preavviso l'azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dall'Azienda in rapporto alle esigenze di servizio.
7. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicate per iscritto.
Art. 32 - Sistema di informazioni
1. Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive, distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione:
a) a livello nazionale, su richiesta di una delle parti ed entro il 30/6 ed il 31/12 di ogni anno, FEDERIPPODROMI, COORDINAMENTO IPPODROMI e TRENNO, si impegnano ad informare preventivamente, a livello globale, le OO.SS. su prospettive produttive, su tendenze generali di investimenti e di occupazione, su articolazioni di calendari di corse, su processi di riconversione e ristrutturazione, su nuovi insediamenti e loro localizzazione;
b) FEDERIPPODROMI, COORDINAMENTO IPPODROMI e TRENNO confermano la propria disponibilità a fornire strumenti atti alla identificazione dei soggetti contrattuali, ad ogni livello;
c) a livello territoriale ed aziendale, ogni volta che si renda necessario e su richiesta di una delle parti, i confronti avverranno su problemi attinenti alla formazione professionale, alla organizzazione del lavoro, alle dinamiche occupazionali ed ai livelli di occupazione;
d) saranno previsti incontri fra le Parti sociali, a livello nazionale e, ove richiesto, anche a livello territoriale o aziendale, per la definizione di progetti formativi e di aggiornamento professionale, utilizzando anche i supporti legislativi, nonché tutte le possibili forme di finanziamento.
Art. 33 - Formazione - Aggiornamento - Sviluppo professionale
1. Le Parti concordano sull'opportunità del riconoscimento e della valorizzazione della capacità professionale dei lavoratori.
2. A tal fine le Aziende favoriranno, nel rispetto delle esigenze di efficienza e produttività, il miglioramento e lo sviluppo delle professionalità dei lavoratori, sia attraverso appositi e mirati moduli formativi, sia attraverso lo strumento degli affiancamenti (senza che ciò determini pregiudizio alla organizzazione del lavoro), sia attraverso l'intercambiabilità dei compiti e/o delle mansioni (nell'ambito della tipologia professionale e del settore di attività del lavoratore) con opportuni percorsi di mobilità orizzontale e verticale; il tutto in un quadro di regole e modalità definite a livello aziendale tra Direzione e Strutture sindacali.
3. Pertanto le Parti, ritenendo la formazione e l'aggiornamento professionale quali mezzi irrinunciabili per l'incremento e la conservazione delle capacità professionali indispensabili a valorizzare un ottimale utilizzo degli impianti e delle strutture produttive, nel demandare alle parti aziendali l'individuazione e l'organizzazione delle iniziative formative e di aggiornamento nonché la ricerca di tutte le opportunità e sostegni resi disponibili dalle Istituzioni, sia a livello locale che nazionale e/o europeo, stabiliscono che:
a) L'offerta di formazione e/o l'aggiornamento trovino una loro concretizzazione con cadenza almeno triennale;
b) A tale fine potranno essere utilizzate, salvo quanto previsto dal 2º comma dell'art. 11, un numero di ore retribuite a carico dell'azienda pari a quelle previste al 1º comma dell'art. 10 del vigente accordo, comunque in un limite non superiore a 2/3 delle ore di durata della formazione stessa;
c) La partecipazione volontaria del lavoratore a percorsi formativi, esclusi quelli di mantenimento, conclusa con esito positivo, potrà determinare il relativo sviluppo inquadramentale o, comunque, il diritto di prelazione nella copertura di posti, resisi disponibili in pianta organica, anche a livello superiore purché attinenti ai contenuti professionali già oggetto della formazione svolta positivamente dal lavoratore.
Art. 34 - Ambiente di lavoro
1. I lavoratori e le Società di corse hanno un comune interesse all'applicazione delle vigenti norme di Legge per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, per l'igiene del lavoro e per l'attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro: pertanto le parti si impegnano ad operare affinché l'attività dei servizi di medicina del lavoro delle A.S.L. trovi sviluppo anche nei confronti dei dipendenti delle Società di corse, fatte salve le realtà aziendali nelle quali siano già in atto analoghi servizi.
2. I lavoratori hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, per l'igiene sul lavoro e per tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
3. Tale attività si esplica attraverso la R.S.U..
Art. 35 - Procedure di raffreddamento sindacale
1. Impegno ad un confronto preventivo ed al relativo termine di trattativa, in occasione di vertenze coincidenti con i 6 più importanti avvenimenti ippici nazionali, in atto: Derby Trotto, Derby Galoppo, Lotteria di Agnano, Lotteria di Merano, Campionato Europeo, Gran Premio Milano.
Art. 36 - Rappresentanze sindacali aziendali
1. Valgono le norme della Legge 20/5/1970, n. 300. Per le Società con meno di 15 dipendenti le rappresentanze sindacali potranno designare un delegato al quale verranno assicurati permessi retribuiti per lo svolgimento della propria attività per un massimo di 20 ore all'anno. Nelle società con almeno 15 dipendenti, ai dirigenti di tali organismi competeranno i permessi di cui all'art. 23 Legge 300/1970, con un minimo di 20 ore l'anno.
2. Le Parti concordano sul riconoscimento delle R.S.U.
Art. 37 - Permessi sindacali
1. Ai dirigenti sindacali nazionali e territoriali, indicati come tali dalle rispettive organizzazioni, verranno concessi permessi sindacali retribuiti che non superino, per ogni azienda, le 40 ore annuali. L'assenza dal lavoro verrà preventivamente richiesta dalle OO.SS. con, di norma, almeno 24 ore di preavviso.
Art. 38 - Contributi sindacali
1. Le aziende opereranno la trattenuta del contributo sindacale nella misura dell'1% del minimo tabellare (per 13 mensilità), previo rilascio di deleghe individuali firmate dagli interessati e consegnate o fatte pervenire all'azienda.
2. La trattenuta sarà effettuata ogni mese sulle competenze del lavoratore.
3. Le quote trattenute dalle Aziende saranno versate, con le modalità previste nella lettera di delega, sui conti correnti indicati da ciascuna organizzazione sindacale.
Art. 39 - Osservatorio paritetico
1. È costituito un Osservatorio, paritetico fra le parti, con lo scopo di individuare e conoscere l'andamento del settore, con particolare riferimento a:
a) orario di lavoro;
b) profili professionali;
c) lavoro intermittente;
d) molestie sessuali;
e) costo del lavoro.
Art. 40 – Decorrenza e durata
1. Il presente accordo entra in vigore il 1º febbraio 2013 e avrà scadenza il 31 gennaio 2016 e si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato, da una delle parti contraenti, almeno due mesi prima della data di scadenza, con lettera raccomandata cn ricevuta di ritorno.
NOTA A VERBALE: Dalla regolamentazione di cui al presente accordo sono esclusi i lavoratori dipendenti, in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, appartenenti ai profili professionali già disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle società corse di cavalli.
Accordo - Addetti al totalizzatore 19/09/2024 (Decorenza 01/10/2024)
Art. 1 - (Premessa)
Le premesse formano parte integrale e sostanziale della presente intesa.
Art. 2 - (CCNL di riferimento)
Con decorrenza 01/10/2024 i rapporti di lavoro del personale inquadrato in tutte le categorie e livelli dell'Accordo 11 gennaio 2013 per la disciplina degli addetti alla raccolta e pagamento delle scommesse, agli ingressi e servizi vari negli ippodromi anche in concomitanza con le giornate di corse o di altre manifestazioni svolte all'interno degli ippodromi saranno disciplinati dal CCNL Per i Lavoratori Dello Sport SLC-CGIL FISASCAT-CISL UILCOM-UIL. Il nuovo CCNL sarà messo a disposizione dei lavoratori in modo che possano visionare le nuove norme applicabili.
Art. 3 - (Armonizzazione trattamenti economici e normativi)
Il passaggio dall'Accordo 11 gennaio 2013 per la disciplina degli addetti alla raccolta e pagamento delle scommesse, agli ingressi e servizi vari negli ippodromi anche in concomitanza con le giornate di corse o di altre manifestazioni svolte all'interno degli ippodromi, al CCNL Per i Lavoratori Dello Sport SLC-CGIL FISASCAT-CISL UILCOM-UIL avverrà secondo le seguenti modalità:
3.1 Scatti di anzianità
Il personale di cui al punto 2) manterrà l'importo corrispondente agli scatti di anzianità maturati sino alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
Per gli scatti futuri si porterà ad esaurimento la maturazione residua così come previsto e stabilito dall'accordo per la disciplina degli addetti alla raccolta e pagamento delle scommesse, agli ingressi e servizi vari negli ippodromi anche in concomitanza con le giornate di corse o di altre manifestazioni svolte all'interno degli ippodromi datato 11 gennaio 2013
3.2 Trattamento economico e normativo
I rapporti di lavoro saranno disciplinati dal CCNL Per I Lavoratori Dello Sport in luogo dell'Accordo 11 gennaio 2013 per la disciplina degli addetti alla raccolta e pagamento delle scommesse; in virtù di ciò cesseranno di essere applicati i trattamenti economici e gli istituti normativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ferie, permessi, orario di lavoro, premio di risultato ecc___) previsti dall'Accordo 11 gennaio 2013 per la disciplina degli addetti alla raccolta e pagamento delle scommesse, che saranno assorbiti e sostituiti in toto dai trattamenti economici e normativi derivanti dal CCNL Per i Lavoratori Dello Sport.
L'inquadramento del personale che dovrà avvenire con invarianza di costi, sarà effettuato tenendo conto delle mansioni svolte e sulla base della declaratoria contrattuale del CCNL Per I Lavoratori Dello Sport, così come indicato nella tabella di armonizzazione allegata al presente atto (Allogato A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Entreranno a far parte della retribuzione i seguenti elementi:
a) Retribuzione tabellare ripartita su 13 mensilità così come previsto dal CCNL Per I Lavoratori Dello Sport
b) Scatti di anzianità così come previsto al punto 3.1
c) Superminimo assorbibile o non assorbibile riconosciuto al lavoratore antecedentemente alla sottoscrizione del presente Accordo
d) Superminimo non assorbibile che verrà calcolato in base all'eventuale eccedenza che dovesse scaturire dal confronto tra la R.a.l. di provenienza e quella di assegnazione
Si concorda che la R.A.L. di destinazione sarà quella vigente a partire dal 01/07/2025. Le ferie ed i permessi ROL maturati alla data del 30/09/2024 saranno conservati e gestiti secondo le modalità previste dal nuovo CCNL.
Art. 4 - (Ulteriori condizioni indviduali)
Le eventuali modifiche a livello individuale saranno oggetto di specifico accordo scritto tra le parti e dovranno essere conformi alle disposizioni normative e contrattuali vigenti, previa accettazione espressa da parte del lavoratore.
Allegato A
Livello di provenienza
Livello di assegnazione
A
1 livello
B
2 livello
Cs
3 livello
C
4 livello
D
5 livello
E/F
6 livello