CCNL in vigore del 07/11/2006
SOCIETÀ CORSE CAVALLI
Testo consolidato del CCNL 07/11/2006
Per i dipendenti delle società di corse dei cavalli
Decorrenza: 23/11/2006
Scadenza:31/01/2016
CCNL 07/11/2006 come modificato da:
- Accordo previdenza integrativa 21/06/2007
- Accordo - Addetti al totalizzatore 16/10/2007
- Accordo di rinnovo 03/04/2009
- Accordo - Addetti al totalizzatore 11/01/2013 (Decorenza 01/02/2013)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il giorno 7 novembre 2006 in Roma
fra
la FEDERIPPODROMI
l'Unione nazionale ippodromi (UNI)
con la presenza della società TRENNO S.p.a.
e
le organizzazioni sindacali dei lavoratori
SLC-CGIL
FISASCAT-CISL
UILCOM-UIL
è stato stipulato
il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle società di corse dei cavalli.
Premessa
Si conferma l'adesione delle parti all'accordo 23 luglio 1993 fra Governo e parti sociali sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo.
Accordo previdenza integrativa 21/06/2007
Verbale di stipula
Addì 21 giugno 2007, in Roma,
presso la sede di Federippodromi
si sono riuniti Federippodromi, Unione ippodromi d'Italia (Uni), Trenno s.r.l., Slc-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilcom-Uil allo scopo si valutare l'andamento delle adesioni dei lavoratori al Fondo di Previdenza complementare Byblos.
Addì 16 ottobre 2007, in Roma, presso la sede di Federippodromi, si sono incontrati:
Federippodromi
Trenno S.r.l.
SLC-CGIL
FISASCAT-CISL
UILCOM
per procedere al rinnovo dell'accordo economico/normativo collettivo per la disciplina dei rapporti fra società di corse dei cavalli e addetti al totalizzatore, ingressi e SS.VV.
Dopo ampia ed approfondita disamina, si sono convenute le seguenti modifiche all'accordo stipulato il 15 luglio 2004.
[___]
A seguito dell'accordo per il rinnovo dell'A.E.N.C. per gli addetti al totalizzatore, ingressi e SS.VV., intervenuto in data odierna, le parti concordano circa:
- l'opportunità di verificare, presso gli enti competenti, la possibile estensione ai collaboratori di cui sopra dei trattamenti assistenziali già assicurati dall'INPS agli iscritti alla gestione separata, fermo restando quanto già previsto nell'accordo di cui sopra;
- la proposizione, nei confronti del competente Istituto previdenziale, di un'istanza per l'attribuzione del codice 121 in luogo del codice 211, oggi in uso, limitatamente agli operatori di ripresa.
Addì 3 aprile 2009, si sono riuniti in Roma, presso la sede di Federippodromi, le seguenti parti:
FEDERIPPODROMI
UNI
TRENNO
SLC-CGIL
UILCOM-UIL
FISASCAT-CISL
Per procedere al rinnovo economico del CCNL 7 novembre 2006, scaduto il 30 giugno 2008.
Dopo lunga e approfondita discussione hanno convenuto sui seguenti punti.
Accordo - Addetti al totalizzatore 11/01/2013 (Decorenza 01/02/2013)
Verbale di stipula
Il giorno 11 gennaio 2013
tra
FEDERIPPODROMI, COORDINAMENTO IPPODROMI e TRENNO, rispettivamente
e
Le OO.SS. Nazionali SLC-CGIL/FISASCAT-CISL/UILCOM-UIL
è stato stipulato
il seguente accordo nazionale che regola il trattamento economico e normativo per i dipendenti assunti per la raccolta e pagamento delle scommesse negli ippodromi e per gli addetti agli ingressi e ai servizi vari resi anche in concomitanza con le giornate di corse dei cavalli ovvero con eventi diversi svolti all'interno degli Ippodromi (per le figure professionali indicate e attualmente inquadrate negli accordi del 15 luglio 2004 e 16 ottobre 2007).
Capo I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 1 - Assunzione e documenti di lavoro
L'assunzione dei lavoratori verrà effettuata tramite i competenti Uffici di collocamento, in conformità alle norme di Legge in materia di avviamento al lavoro.
All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
a) carta di identità o documento equipollente;
b) libretto di lavoro e certificato di iscrizione alle liste di collocamento;
c) libretto di iscrizione all'ENPALS, ove ne sia in possesso, nonché certificato mod. CUD relativo ad un eventuale precedente rapporto di lavoro nell'anno;
d) stato di famiglia, se capofamiglia;
e) codice fiscale.
Il lavoratore dovrà notificare all'azienda il proprio domicilio e comunicarne gli eventuali spostamenti.
L'assunzione potrà avvenire con un periodo di prova che dovrà risultare da atto scritto. Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle parti, senza obbligo di preavviso.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato, con la corresponsione dei ratei di ferie e di trattamento di fine rapporto.
Per il personale con qualifica operaia il periodo di prova è fissato:
a) per gli appartenenti al 4º e 5º livello in 2 mesi;
b) per gli altri in 1 mese.
Per il personale con qualifica impiegatizia il periodo di prova è fissato:
a) per gli appartenenti al 7º livello (o A/B2) in 6 mesi;
b) per gli appartenenti al 6º livello (o C2-B1) in 4 mesi;
c) per gli altri livelli in 3 mesi.
Prima dell'assunzione in servizio il lavoratore potrà essere sottoposto a visita sanitaria da parte di un medico di fiducia dell'azienda.
Art. 4 - Disciplina dell'apprendistato
Dal 7 novembre 2006 entra in vigore la seguente disciplina:
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 (17 per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53) e i 29 anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, che siano funzionali alle dinamiche dei processi produttivi/organizzativi aziendali ed alle possibilità di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni.
Per istaurare il contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai e impiegati dei gruppi E2 (limitatamente agli addetti alle piste) D/C e B1 della C.U. e per tutte le relative mansioni.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può prevedere un periodo di prova di durata comunque non superiore a quanto previsto per il livello corrispondente alle mansioni che l'apprendista è destinato a svolgere.
La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento è così fissata:
Livelli | Durata complessiva (mesi) | Primo periodo (mesi) | Secondo periodo (mesi) | Terzo periodo (mesi) |
E2 | 30 | 6 | 12 | 12 |
D1 | 36 | 12 | 12 | 12 |
D2 | 42 | 12 | 18 | 12 |
D3 | 54 | 18 | 24 | 12 |
C1 | 60 | 24 | 24 | 12 |
C2 | 72 | 24 | 30 | 18 |
B1 | 72 | 24 | 30 | 18 |
L'inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato:
a) nel primo periodo di apprendistato professionalizzante, due livelli sotto il livello di destinazione;
b) nel secondo periodo di apprendistato professionalizzante, un livello sotto il livello di destinazione;
c) nel terzo ed ultimo periodo di apprendistato, inquadramento nel livello di destinazione, con retribuzione pari al 100% del netto previdenziale del lavoratore qualificato.
Gli aumenti periodici di anzianità inizieranno a maturare dal termine del periodo di apprendistato.
Una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato professionalizzante, applicabile sul terzo periodo della tabella sopra riportata, è riconosciuta ai lavoratori che prima del contratto di apprendistato abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio.
Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante le imprese devono aver mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato si sia compiuto nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o giustificato motivo e quelli che al termine del periodo di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Fino all'entrata in vigore della nuova classificazione unica (1º giugno 2008), per tutti gli istituti delle presente normativa sarà fatto riferimento alla corrispondenza fra i livelli in vigore fino a tale data e quelli in vigore successivamente, indicata a margine nella relativa tabella.
FORMAZIONE
I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, considerando che in via transitoria detta regolamentazione e rimessa ai CCNL, si conviene che la quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore medie annue fatta salva una quantità minima annua non inferiore a 80 ore, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico professionale.
In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Tale formazione sarà pari a un terzo del monte ore annuo previsto. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica.
I profili formativi sono definiti nell'allegato ___ che forma parte integrante del presente contratto.
La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo approvato dal D.M. 10 ottobre 2005 ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato.
La formazione potrà avvenire in alternanza sul lavoro e in affiancamento.
La formazione formale può essere esterna o interna all'azienda.
Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obbiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione.
Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale.
Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento al D.M. 28 febbraio 2000.
MALATTIA
L'apprendista non in prova assente dal lavoro per malattia ha diritto alla conservazione del posto, senza interruzione di anzianità, per tutta la durata della malattia, sino ad un massimo di 7 mesi, mentre la durata dell'apprendistato viene prorogata per un tempo equivalente all'assenza nel caso di malattia di durata superiore a 30 giorni lavorativi consecutivi.
In caso di più assenze il periodo di conservazione del posto si intende riferito ad un arco temporale di 36 mesi.
All'apprendista assente per malattia, sarà corrisposto da parte dell'azienda, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto di cui ai commi precedenti, a partire dal 1º giorno e fino al 180º giorno, un trattamento economico pari al 100% della normale retribuzione giornaliera netta, ragguagliata a 1/6 dell'orario settimanale contrattuale o 1/5 in caso di distribuzione su 5 giorni, compreso quanto corrisposto a carico dell'INPS.
Tale criterio consente all'apprendista, nei limiti sopra indicati, di percepire la normale retribuzione (escluso l'eventuale compenso per lavoro straordinario) che avrebbe conseguito effettuando il proprio normale orario di lavoro.
Agli effetti del trattamento come sopra fissato è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro purché esso non sia determinato da eventi gravemente colposi e/o dolosi imputabili all'apprendista stesso. Tale trattamento non è cumulabile con eventuale altro trattamento per lo stesso titolo sia in atto o che venga istituito in avvenire.
INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE
L'apprendista assente per infortunio sul lavoro o malattia professionale ha diritto al seguente trattamento:
a) conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale viene corrisposto dall'INAIL l'indennità temporanea;
b) corresponsione, da parte dell'azienda, oltre all'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio, di un'integrazione, a partire dal giorno seguente l'infortunio e fino alla scadenza dell'anzidetto periodo di conservazione del posto, dell'indennità erogata dall'INAIL fino al raggiungere il 100% della normale retribuzione giornaliera netta che sarà ragguagliata a 1/6 dell'orario contrattuale settimanale in caso di orario distribuito su 6 giorni o 1/5 in caso di distribuzione su 5 giorni.
Tale criterio consente all'apprendista, nei limiti sopra indicati, di percepire la normale retribuzione netta (escluso l'eventuale compenso per lavoro straordinario) che avrebbe conseguito effettuando il proprio normale orario di lavoro.
Nota a verbale
Le aziende provvederanno ad anticipare ai singoli periodi di paga anche il trattamento economico dovuto dall'Istituto Assicurativo INAIL, facendosi rilasciare dagli apprendisti apposita delega, d'accordo il suddetto Istituto.
Agli apprendisti assunti fino al 6 novembre 2006 (compreso) continuerà ad applicarsi la precedente disciplina, che di seguito di riporta:
1. L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio. Esso è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel 2º e 3º livello, con le seguenti esclusioni:
a) lavori di mera scrittura, archivio, centralino telefonico;
b) lavori di dattilografia, purché il soggetto sia in possesso del relativo diploma, rilasciato da scuola legalmente riconosciuta;
c) lavori per i quali è richiesta la patente di abilitazione.
Possono essere assunti come apprendisti i giovani che abbiano compiuto il 16º anno di età e non il 24º anno, salvo le deroghe di Legge.
2. L'apprendistato avrà la seguente durata:
- 2º livello: 2 anni;
- 3º livello: 3 anni.
3. La durata massima del periodo di prova è fissata in 30 giorni di calendario.
4. All'apprendista spetta lo stesso trattamento economico, esclusi gli aumenti periodici, afferente il proprio livello di inquadramento, con le seguenti percentuali:
- primo periodo 1/3 del rapporto: 80%
- secondo periodo 1/3 del rapporto: 85%
- terzo periodo 1/3 del rapporto: 90%
5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa riferimento alla Legge 19 gennaio 1955, n. 25, al relativo Regolamento e successive modifiche, compreso l'art. 16 della Legge 24 giugno 1997, n. 196.
Art. 5 - Contratti a tempo determinato
Le parti stipulanti si richiamano all'accordo europeo UNICE-CEEP-CES 18 marzo 1999 dove, nel riconoscere che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si afferma che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego atta a soddisfare esigenze produttive connesse a stagionalità ovvero a contingenti e temporanee necessità di incrementare le normali capacità produttive.
Il ricorso al contratto a termine, con esclusione del caso di motivi di sostituzione, sarà in ogni caso preceduto dalla consultazione in sede aziendale, avente per oggetto tempi e modalità del ricorso a tale tipologia del rapporto di lavoro.
Il ricorso al contratto a tempo determinato dovrà avere carattere aggiuntivo rispetto agli organici in atto e non dovrà in nessun caso pregiudicare il rinnovo del turn-over previsto dagli accordi aziendali.
L'assunzione a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo contrattuale.
Con riferimento alle seguenti causali, i rapporti di lavoro a termine non potranno superare i limiti numerici previsti all'art. 7 del vigente CCNL:
a) per l'esecuzione di un'opera o di un servizio che abbia carattere straordinario od occasionale;
b) per operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;
c) per copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche all'organizzazione dell'impresa;
d) per sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative;
e) per copertura di necessità straordinarie connesse all'introduzione di innovazioni tecnologiche.
I lavoratori assunti con contratto a termine dovranno ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro.
Ai lavoratori assunti a tempo determinato, che non abbiano dato luogo a contestazioni di ordine professionale o disciplinare, sarà riconosciuto un diritto di priorità nelle eventuali future assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato relativi alle mansioni svolte, che si rendessero necessarie nell'unità produttiva.
Alla scadenza del rapporto di lavoro, verrà corrisposto il t.f.r. previsto dal presente CCNL riproporzionato in base alla durata del contratto.
Gli istituti di carattere annuale saranno corrisposti proporzionalmente alla durata del contratto a termine. In caso di malattia o infortunio non sul lavoro la conservazione del posto per i lavoratori assenti con contratto a termine è limitata a un periodo massimo pari a 1/3 della durata del contratto e comunque non si estende oltre la scadenza del termine apposto al contratto. L'erogazione economica a carico dell'azienda cessa con il periodo di conservazione del posto ai sensi del comma precedente.
Art. 6 - Disciplina del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita per le circostanze già previste al precedente art. 5 per il contratto a tempo determinato, con le modalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla regolamentazione del presente CCNL
Il ricorso al contratto a termine, con esclusione del caso di motivi di sostituzione, sarà in ogni caso preceduto dalla consultazione in sede aziendale, avente per oggetto tempi e modalità del ricorso a tale tipologia del rapporto di lavoro.
Il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere oggetto di comunicazione all'Osservatorio di cui all'articolo 56 del CCNL
Il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato avviene nei limiti quantitativi di cui al successivo art. 7.
Il numero complessivo di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato e di contratti a termine per il periodo più impegnativo del calendario di corse, contemporaneamente in essere, non potrà superare: il 12% degli organici (con il massimo dell'8% per ciascuna delle due tipologie) nelle aziende con oltre 100 giornate di corse, ed il 24% degli organici (con il massimo del 16% per ciascuna delle due tipologie) nelle aziende con non più di 100 giornate di corse, con il minimo di 1 contratto. Tali limiti percentuali sono elevabili rispettivamente a 18 e 30 (con il massimo di 12 e 24 per ciascuna tipologia), con accordo aziendale.
Art. 8 - Contratti di formazione e lavoro
Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro fino al 6 novembre 2006 continua ad applicarsi la normativa di cui all'art. 3, Legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modifiche ed integrazioni, compreso l'art. 15 della Legge 24 giugno 1997, n. 196.
Art. 8 bis - Contratti di inserimento
Le parti convengono che un corretto utilizzo dell'istituto del contratto di inserimento possa rappresentare un mezzo idoneo a favorire l'incremento di una qualificata occupazione giovanile, nonché il reinserimento di soggetti espulsi dai processi produttivi.
Le parti quindi, nel rispetto delle proprie autonomie e competenze, recepiscono nel presente CCNL le relative disposizioni di cui al D.Lgs. n. 276/2003 - Titolo VI - Capo II - articoli dal 54 al 59 compresi, al fine di incentivare le assunzioni di giovani e dei soggetti espulsi dai processi produttivi assicurando agli stessi una adeguata formazione, finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi alle esigenze delle aziende e/o all'adeguamento delle competenze professionali, già possedute dai lavoratori, al contesto lavorativo dell'azienda.
Il progetto di inserimento deve indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, l'inquadramento iniziale, l'eventuale inquadramento intermedio, e quello finale e la durata del contratto di inserimento.
L'inquadramento previsto all'atto dell'assunzione sarà al massimo inferiore di due livelli a quello previsto al termine del contratto di inserimento.
L'inquadramento non può essere inferiore per più di un livello qualora il lavoratore abbia svolto per almeno 12 mesi negli ultimi due anni la stessa mansione cui è preordinato il progetto presso altra azienda o mansioni analoghe in aziende dello stesso settore.
Ai lavoratori assunti con contratto di inserimento si applicano le disposizioni legislative che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato nonché la normativa, anche economica, del presente contratto e della contrattazione collettiva ed integrativa, la dove esistente.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, che conterrà quanto previsto dalla normativa vigente e cioè:
a) la durata;
b) l'eventuale periodo di prova;
c) l'orario di lavoro, in funzione della tipologia dei contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
d) l'inquadramento;
e) il progetto di inserimento.
La durata del contratto può variare da un minimo di 9 ad un massimo di 18 mesi (36 mesi per i lavoratori affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico).
Nel progetto di inserimento/reinserimento verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica di almeno 40 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La formazione effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro, dovrà essere registrata nel "libretto formativo del cittadino", previsto dall'art. 2, lett. i) del D.Lgs. n. 276/2003.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i), la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
Nei casi in cui il contratto di lavoro di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato ai fini degli istituti previsti dalla Legge e del contratto, con esclusione degli scatti di anzianità o istituti di carattere economico assimilati.
Art. 9 - Contratti a tempo parziale
Il contratto di lavoro a tempo parziale (part-time), disciplinato dal D.Lgs. n. 61 del 25 febbraio 2000, dal successivo D.Lgs. n. 100 del 26 febbraio 2001 e come modificato dal D.Lgs. n. 276/2003 e dalla precedente legislazione in materia, comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto.
Il trattamento economico e normativo seguirà i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabile in conformità a quanto previsto dall'art. 4 - D.Lgs. n. 61/2000.
Le prestazioni a tempo parziale potranno essere organizzate anche a turni collocati in fasce orarie predeterminate e programmate secondo le articolazioni orarie in atto nel settore aziendale di appartenenza. Le parti si danno atto che le prestazioni a tempo parziale organizzate a turni secondo le modalità di cui al precedente periodo non configurano una fattispecie di clausola elastica né flessibile.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
a) di tipo orizzontale, con una prestazione giornaliera ridotta rispetto al normale orario giornaliero;
b) di tipo verticale, con lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
c) di tipo misto, con una prestazione che si svolge secondo una combinazione delle modalità indicate alle lettere a) e b).
Con accordo scritto tra lavoratore e azienda possono essere introdotte clausole flessibili (relative alla variazione della collocazione temporale delle prestazioni) e/o clausole elastiche (relative alla variazione in aumento della prestazione). In entrambi i casi, le clausole possono essere modificate o temporaneamente sospese, col consenso scritto delle parti.
La variazione della modalità della prestazione, qualora non richiesta dal lavoratore e concordata con l'azienda deve essere preannunciata con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi e comporta, per le ore non coincidenti con l'orario stabilito nel contratto di assunzione o con quello corrispondente alle normali articolazioni orarie in atto nel settore aziendale di appartenenza, per prestazioni organizzate in turni, una maggiorazione dello stipendio o salario del 10%.
In considerazione delle specifiche caratteristiche dei processi produttivi del settore che determinano modifiche alla programmazione delle attività, è consentita, con l'accordo del lavoratore, anche in caso di rapporti di lavoro a termine, la prestazione di lavoro supplementare nella misura massima annua del 20% del normale orario annuo concordato.
Le ore di lavoro supplementare, nei limiti dell'orario normale contrattuale dei lavoratori a tempo pieno, sono retribuite con la maggiorazione del 25% del salario, onnicomprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di Legge.
Le ore di lavoro supplementare che eccedono l'orario normale contrattuale giornaliero del lavoratore a tempo pieno sono retribuite come straordinarie.
Il lavoratore potrà richiedere per iscritto il consolidamento, nel proprio orario di lavoro ordinario, in tutto o in parte del lavoro supplementare qualora effettuato per almeno 12 mesi nell'arco temporale dei 24 mesi precedenti per motivi non occasionali o non irripetibili, in misura superiore al 20% rispetto all'orario inizialmente concordato o successivamente modificato.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario.
Le aziende terranno in particolare considerazione le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua dei familiari per malattia, ovvero dalla partecipazione certificata a corsi di formazione e/o studio.
In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000, così come modificato dall'art. 46 del D.Lgs. n. 276/2003, e con le modalità ivi previste l'azienda darà priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa ai lavoratori in forza che ne abbiano fatto richiesta rispetto ad eventuali nuove assunzioni relative alle stesse mansioni dei lavoratori interessati.
Semestralmente la Direzione aziendale fornirà alla R.S.U., e, in mancanza, alle OO.SS. Territoriali, una informativa sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate, sull'eventuale ricorso al lavoro supplementare e sulle sue motivazioni.
In relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma terzo, della Legge 19 dicembre 1984, n. 863, si conviene che ai dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo parziale potranno essere richieste - nel periodo estivo (giugno/settembre), ovvero nel periodo di effettuazione delle corse in notturna - prestazioni di lavoro supplementare rispetto a quello concordato. In tal caso, ferma restando la maggiorazione prevista in sostituzione degli istituti contrattuali e di Legge, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 16, esclusa quella per lavoro straordinario.
È considerato lavoro straordinario quello eccedente i limiti settimanali (40 ore) e/o giornalieri (8 ore) di cui all'art. 13 del CCNL
Art. 10 - Portatori di handicap e disabili
Le parti stipulanti convengono sull'obbiettivo di ricercare, nell'ambito delle Aziende, tutte le opportunità per un attivo inserimento di lavoratori portatori di handicap, riconosciuti tali ed avviati al lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge; convengono inoltre, nell'intento di facilitarne l'inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, di favorirne la collocazione e l'agibilità nelle strutture aziendali, anche con contratto di formazione-lavoro, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia, a livello aziendale, tra le direzioni aziendali e le R.S.U. saranno verificate tutte le opportunità per attivi inserimenti al fine di agevolarne la migliore integrazione non emarginante, anche mediante la frequenza di corsi di formazione o riqualificazione professionale promossi dall'Ente regione, senza alcun onere per l'Azienda.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
Lo studio circa le modalità di attuazione delle ricerche di cui al 1º comma viene demandato all'Osservatorio di cui al successivo art. 56.
Dichiarazione a verbale 1
Le parti riconoscono equo che il personale già assunto, rimasto invalido e mantenuto in servizio, sia computato nella quota di Legge. Ritengono altresì equa l'integrale fiscalizzazione degli oneri sociali degli handicappati ed invalidi, assunti o mantenuti in servizio a termine di Legge.
Le parti concordano di intervenire presso gli Organi di Governo per l'emanazione a tal fine di appositi provvedimenti di Legge.
Qualora per i lavoratori, tutori di handicappati ed invalidi, sorgessero comprovate esigenze di assistenza ai soggetti sopra indicati, le parti valuteranno in sede aziendale la possibilità di individuare idonee soluzioni.
Capo II - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 11 - Classificazione del personale
Dal 1º giugno 2008 la classificazione del personale, comprendente 4 note operative, è la seguente:
Livello F1 (ex 1º) Parametro: 100
Declaratoria:
Lavoratori di prima assunzione che svolgono attività di manovalanza comune.
Es. profili:
- addetti alle pulizie;
- addetti a compiti di manovalanza comune;
- addetti alle piste;
i lavoratori inquadrati nel presente livello, dopo 6 mesi di permanenza nello stesso, passano al livello E1.
Livello E1 (ex 2º) Parametro: 115,54
Declaratoria:
Lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di generiche conoscenze pratiche e tecniche.
Es. profili:
- lavoratori di cui al precedente livello dopo 6 mesi di permanenza nello stesso;
- addetti alle piste per ulteriori 12 mesi;
- ingresso aiuti: giardiniere, falegname, elettricista, fabbro, muratore, meccanico, idraulico, imbianchino, verniciatore, addetto impianti TV ecc. per 12 mesi;
- addetti alla sorveglianza degli accessi.
Livello E2 (nuovo 2º+) Parametro: 120
Declaratoria:
Lavoratori che svolgono mansioni di natura operativa che richiedono un adeguato grado di preparazione e di esperienza maturata nell'esercizio della mansione (lavoratori già inquadrati al livello E1 che, nella loro attività di aiuto a lavoratori specializzati e/o qualificati, abbiano acquisito, nello svolgimento della mansione e/o per la positiva partecipazione a percorsi formativi, sufficiente esperienza e conoscenze tecniche per interventi operativi di normale complessità).
Es. profili:
- addetti alla pista, trascorsi 12 mesi di permanenza nel livello E1;
- aiuti: giardiniere, falegname, elettricista, fabbro, muratore, meccanico, idraulico, imbianchino, verniciatore, addetto impianti TV, ecc. dopo 12 mesi;
Livello D1 (ex 3º) Parametro: 125,30
Declaratoria:
Lavoratori con mansioni di natura operativa, di maggior grado rispetto a quelle previste nel precedente livello E2, che richiedono un adeguato ed approfondito grado di qualificate conoscenze tecniche o tecnologiche. Impiegati che svolgono mansioni d'ufficio d'ordine, sia tecniche che amministrative.
Es. profili:
- portieri e/o custodi che provvedono al controllo merci e persone che accedono agli ingressi degli impianti;
- addetti alla manutenzione delle piste che utilizzano con adeguata perizia per il proprio lavoro trattori e/o macchine semoventi semplici (trattoristi);
- giardiniere, falegname, elettricista, fabbro, muratore, meccanico, idraulico, imbianchino, verniciatore, addetto impianti TV, ecc., qualificati;
- addetti a mansioni esecutive di semplice segreteria;
- addetti controllo fatture, stenodattilografo, centralinista, fattorino ecc.;
Livello D2 (ex 4º) Parametro: 131,11
Declaratoria:
Lavoratori specializzati con mansioni di natura operativa, che richiedono notevoli requisiti di capacità e conoscenze tecniche.
Impiegati che svolgono mansioni di concetto che richiedono conoscenza tecnica e amministrativa nonché notevole pratica acquisita nell'esercizio della funzione stessa.
Es. profili:
- addetti alla manutenzione delle piste che svolgono tutte le mansioni inerenti, con l'utilizzo di macchine agricole particolarmente complesse (greader e/o ruspa e/o escavatore e/o pala meccanica e/o autostarter e/o simili);
- autisti di mezzi per i quali è prevista la patente C;
- addetti alla sala regia;
- meccanico, fabbro, idraulico, elettricista, muratore, falegname, giardiniere, imbianchino, verniciatore, addetto impianti TV, ecc. specializzati, che effettuano anche interventi operativi complessi;
- centralinisti con corretta conoscenza della lingua inglese o altra prescelta dalla società;
- addetti mansioni di segreteria in grado di tradurre da testo in inglese o altra lingua scelta dalla società;
Livello D3 (nuovo 4º+) Parametro: 133
Declaratoria:
Lavoratori con mansioni tecniche, in possesso di approfondito grado di specializzazione, requisiti di capacità particolarmente notevoli e rilevanti conoscenze tecniche.
Impiegati di concetto con requisiti professionali particolarmente rilevanti.
Es. profili:
- addetti alla manutenzione delle piste, con le caratteristiche di cui al livello precedente, che garantiscono ed espletano funzioni di ausilio al caposquadra;
- meccanico, fabbro, idraulico, elettricista, muratore, falegname, giardiniere ecc. specializzati, che effettuano anche interventi operativi complessi e garantiscono ed espletano funzioni di ausilio al caposquadra;
- contabile, primanotista, addetto segreteria tecnica;
Livello C1 (ex 5º) Parametro: 136,56
Declaratoria:
Lavoratori, in possesso di riconosciuta preparazione professionale, che esplicano con adeguata autonomia mansioni tecniche con facoltà di iniziativa nell'ambito della propria funzione, che prevedono anche la responsabilità del coordinamento di altri lavoratori con mansioni operative, inquadrati nei livelli inferiori. Impiegati, in possesso di riconosciuta preparazione professionale, che esplicano con adeguata autonomia, mansioni di concetto con facoltà di iniziativa nell'ambito della propria funzione.
Es. profili:
- capisquadra;
- tecnico impianti TV, tecnico elettronico, tecnico elettrotecnico, tecnico termoidraulico, tecnico meccanico, perito chimico, geometra, perito edile, perito industriale, ecc., in possesso dei relativi diplomi e forniti di adeguata esperienza;
- contabili primanotisti che collaborano all'impostazione ed applicazione delle procedure di contabilità e/o con la responsabilità della cassa della società;
Livello C2 (ex 5º+60%) Parametro: 148,94
Declaratoria:
Impiegati di concetto, con mansioni sia tecniche che amministrative, in possesso di notevole preparazione professionale, che svolgono funzioni di coordinamento, controllo operativo, gestionale, procedurale.
Es. profili:
- analisti programmatori;
- impiegati di concetto con compiti di coordinamento, controllo operativo, gestionale, procedurale con autonomia operativa superiore a quella prevista per gli appartenenti al liv. C1, ma non tali da configurare funzioni direttive.
Livello B1 (ex 6º) Parametro: 157,19
Declaratoria:
Impiegati in possesso di notevole preparazione professionale, che esplicano funzioni direttive o tecniche di elevata specializzazione, che richiedono particolare specifica preparazione e approfondite conoscenze, con poteri di iniziativa e facoltà di decisione in esecuzione delle disposizioni ricevute dalla Direzione.
Es. profili:
- addetti alle segreterie tecniche con mansioni anche di preparazione dei programmi;
- addetti all'ufficio del personale, che studiano e curano l'applicazione di norme e procedure legislative e contrattuali;
- analisti di sistemi e procedure;
- responsabili dei servizi vari;
- responsabili del totalizzatore;
Livello B2 (ex 7º) Parametro: 170,56
Declaratoria:
Impiegati, in possesso di notevole preparazione professionale, che esplicano mansioni direttive con facoltà di iniziativa e che, in condizioni di adeguata autonomia, guidano coordinano e controllano l'attività di unità organizzative di nuvole importanza.
Es. profili:
- Capi ufficio.
Livello A + ind. funz. (Quadri) Parametro: 172,22
Declaratoria:
Lavoratori con funzioni direttive che comportano il coordinamento e controllo di unità organizzative di importanza strategica per gli obiettivi aziendali, che attuano i programmi aziendali con ampia discrezionalità di poteri e di iniziativa.
Es. profili:
- Quadri.
Note
1. Per le professionalità che hanno uno sviluppo su più livelli, i passaggi di livello, non derivanti da anzianità di lavoro, saranno oggetto di confronto con le strutture sindacali in sede aziendale, tenendo conto anche della specifica organizzazione del lavoro;
2. i lavoratori esercitanti mansioni inquadrate in più livelli continueranno ed eseguire, all'occorrenza ed ancorché in forma occasionale, compiti propri dei livelli inferiori a quello posseduto, oltre a quelli relativi al proprio livello, che dovranno comunque essere prevalenti;
3. i lavoratori potranno essere adibiti a mansioni polivalenti; in tal caso essi saranno inquadrati al livello di riferimento più alto, in quanto le attività di contenuto più elevato siano prestate in modo significativo;
4. i lavoratori che alla data del 1º giugno 2008 verranno inquadrati nel livello, di nuova istituzione, C2, per effetto della trasposizione nella nuova classificazione unica, percepiranno il trattamento economico previsto per tale livello, in sostituzione di quanto stabilito dalla precedente normativa inerente il 3º comma della Nota a verbale dell'art. 11, CCNL 2002.
Fino al 31 maggio 2008 resta in vigore la precedente normativa, che di seguito si riporta
1. Il personale è inquadrato in 7 livelli (i profili sono indicati a titolo esemplificativo):
1º Livello: Lavoratori che compiono lavori di pulizia, purché svolti con procedure e/o apparati non del tutto meccanizzati, e di manovalanza.
Lavoratori di prima assunzione nell'Azienda, addetti alle piste e badilanti, per un periodo di 6 mesi dall'assunzione, decorso il quale saranno inseriti al 2º livello.
2º Livello: Lavoratori che svolgono mansioni che necessitano, per la loro esecuzione di normale capacità tecnico-pratica.
3º Livello: Lavoratori che svolgono mansioni che necessitano, per la loro esecuzione, di particolare competenza tecnico-pratica.
Lavoratori che svolgono mansioni d'ufficio d'ordine, sia tecniche che amministrative.
4º Livello: Lavoratori che svolgono attività tecnico-pratiche con elevato grado di professionalità.
Profili: elettricisti addetti alla conduzione di cabine ad alta tensione; addetti agli impianti termotecnici, idraulici, televisivi o elettronici, in grado di effettuare interventi operativi complessi; autisti meccanici, falegnami, muratori, fabbri, pittori cartellonisti, dei quali l'azienda abbia accertato, tramite esecuzione di capo d'opera, l'alto livello di specializzazione nelle rispettive attività.
Lavoratori che, avendo acquisito la capacità di operare seguendo i flussi (flowchart) dei programmi, operino su terminali e consolles video, in modo strumentale rispetto alle loro normali attività di ufficio.
5º Livello: Lavoratori che operano in condizioni di autonomia operativa e decisionale nell'ambito delle proprie funzioni.
Profili: capi squadra con mansioni di coordinamento di attività lavorative di altri prestatori d'opera.
Lavoratori con mansioni impiegatizie di concetto, sia tecniche che amministrative.
6º Livello: Lavoratori che, disponendo di particolare preparazione e capacità professionali, svolgono funzioni direttive con poteri di iniziativa e facoltà di decisione in esecuzione delle disposizioni di carattere generale loro impartite, e/o usano professionalità individuali di pari contenuto.
Profili: addetti alle segreterie con mansioni di preparazione dei programmi; responsabili dei servizi vari; responsabili del totalizzatore; analisti (lavoratori che progettano metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore elettronico, individuano gli scopi del lavoro, i risultati da ottenere, le fonti di informazione al fine di definire le fasi di elaborazione, i dati, le procedure, i procedimenti di calcolo, i flussi di lavoro); programmatori analisti (lavoratori che elaborano l'impostazione generale dei programmi, contribuendo alla analisi di metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore elettronico).
7º Livello: Lavoratori con funzioni direttive che comportano il coordinamento e controllo di unità organizzative di notevole importanza, con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione Generale, nonché lavoratori con mansioni specialistiche comportanti autonomia e responsabilità maggiori di quelle richieste per gli appartenenti al 6º livello.
Profili: Capi-ufficio; sistemisti (lavoratori che, nell'ambito delle sole direttive strategiche loro fornite, sulla base di una approfondita analisi delle necessità e strutture organizzative aziendali, conoscendo tutte le problematiche di interfacciamento delle periferiche al sistema centrale e le relative caratteristiche strutturali ed operative, sia di tipo hardware che software di base, progettano un completo sistema di elaborazione dati, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei relativi risultati).
2. I lavoratori che, nell'ambito delle funzioni polivalenti loro assegnate, svolgono con continuità mansioni attinenti a livelli differenti, saranno inquadrati nel livello di riferimento più elevato, in quanto le attività di contenuto più elevato siano prestate in modo significativo. Le relative valutazioni saranno oggetto di confronto a livello aziendale.
3. Sono fatti salvi, nell'ambito della classificazione unica, gli effetti derivanti dalle diverse qualificazioni giuridiche di cui all'art. 2095 cod. civ.
Note a verbale
I) Le parti si impegnano ad inserire nei vari profili eventuali nuove figure professionali, che dovessero essere evidenziate a seguito di innovazioni tecnologiche, a mezzo dell'Osservatorio paritetico di cui al successivo art. 56.
II) Per i lavoratori addetti alle piste e/o alla manutenzione degli impianti, inquadrati al 2º livello, che esplicano mansioni polivalenti in parte riconducibili al possesso di particolare competenza tecnico-pratica, dopo ogni anno dalla assunzione avrà luogo un confronto fra la Direzione aziendale e la R.S.U. al fine di valutare il grado di professionalità acquisita, nell'ottica di migliorarne e completarne la formazione, strumento utile per l'eventuale attribuzione del livello superiore, fermo restando che il giudizio circa l'attribuzione di tale livello superiore avrà luogo allo scadere di ogni biennio dall'assunzione stessa. I lavoratori interessati garantiranno in ogni caso la continuità dello svolgimento delle mansioni proprie del livello inferiore di provenienza.
III) In sede aziendale sarà verificata la possibilità del riconoscimento di un livello di inquadramento economico con l'attribuzione di un elemento retributivo pari al 60% della differenza dello stipendio base fra il 5º ed il 6º livello, per quei lavoratori con mansioni impiegatizie di concetto, sia tecniche che amministrative, che svolgono funzioni di coordinamento, di controllo operativo, gestionale, procedurale, o con autonomia operativa superiore al 5º livello ma non assimilabili ai profili del 6º livello.
IV) Le parti convengono di costituire una apposita Commissione paritetica, formata da 12 componenti in rappresentanza di Federippodromi e di UNI, da una parte, e delle OOSS dei lavoratori, dall'altra, firmatarie del presente contratto, la quale, entro 6 mesi dalla data di stipula del presente CCNL, definisca i profili professionali relativi a tutte le declaratorie di livello, al fine di consentire inquadramenti più aderenti alla effettiva realtà operativa dell'azienda. Tale Commissione definirà anche le informazioni necessarie in merito al funzionamento della struttura aziendale, anche a seguito di innovazioni tecnologiche o mutate esigenze organizzative.
Dichiarazione per gli addetti all'utilizzo costante e continuativo del videoterminale
1. Le aziende applicheranno, in tempi e modi stabiliti dall'ordinamento nazionale, le normative, anche a livello comunitario, in materia di videoterminali.
2. Per i lavoratori adibiti all'utilizzo costante e continuativo, nell'arco della giornata, del videoterminale, le parti ricercheranno in sede aziendale idonee soluzioni atte ad assicurare un'adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro, prevedendo anche, ove necessario, l'alternanza di mansioni equivalenti.
Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13 maggio 1985, n. 190, e dalla Legge 2 aprile 1986, n. 106, si concorda che:
I) la qualifica di quadro si colloca in posizione intermedia fra quella di Dirigente e di Impiegato con funzioni direttive;
II) tale qualifica sarà attribuita ai lavoratori che svolgono, con carattere di continuità, personale contributo di particolare originalità, elevato grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale, in posizione di rilevante importanza e con responsabilità di unità organizzative di particolare rilievo per l'attività aziendale, con ampia discrezionalità di poteri, anche di rappresentanza, ai fini dello sviluppo e della realizzazione delle mete istituzionali e degli obbiettivi aziendali, funzioni di guida, coordinamento e controllo, nell'ambito di uffici, settori e unità organizzative essenziali delle Aziende;
III) le caratteristiche sopra indicate saranno individuate, in sede aziendale, previo confronto con le OOSS, nell'ambito di personale appartenente al 7º livello; IV)in relazione alle proprie esigenze operative, le Aziende potranno promuovere la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione ed aggiornamento, anche in relazione all'insorgere di mutamenti tecnologici e/o organizzativi, finalizzate al miglioramento delle capacità professionali;
V) ai quadri verrà riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese per l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo, e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, nonché per il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle funzioni stesse;
VI) a decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, a tali lavoratori verrà corrisposta dal 1º luglio 2002 una indennità di funzione, in misura di euro 110 mensili, riassorbibile con gli emolumenti, già corrisposti, aventi la stessa natura e caratteristiche.
Le parti si danno atto che con la presente regolamentazione si è data completa attuazione a quanto previsto dall'art. 3 della suddetta Legge n. 190/1985.
Capo III - ORARIO DI LAVORO RIPOSI FESTIVITÀ FERIE
L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, distribuite, di norma, in 5 giorni di 8 ore ciascuno, intervallate da una pausa per il pasto della durata non inferiore ad un'ora e non superiore a 2 ore.
Esclusivamente previo accordo tra le parti, a livello aziendale potrà essere concordata una deroga rispetto a quanto indicato al comma 1, a fronte di obbiettive necessità, tenendo conto delle preminenti esigenze organizzative aziendali e della produzione dello spettacolo, nel rispetto delle professionalità e dei livelli occupazionali necessari.
Fermo restando quanto previsto ai comma precedenti, le parti si impegnano a definire nella contrattazione aziendale una utilizzazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale funzionale all'espletamento in orario ordinario di tutte le operazioni di preparazione e produzione dello spettacolo e quant'altro connesso all'insieme della gestione dell'attività.
Il giorno di riposo di Legge e quello contrattuale di non lavoro verranno stabiliti in sede aziendale, previa intesa tra le parti direttamente interessate. Le prestazioni lavorative effettuate nei giorni di domenica e nel 2º giorno di riposo, svolte in regime normale di orario di lavoro settimanale, saranno retribuite con la maggiorazione indicata all'art. 16.
In sede aziendale, le parti potranno fissare, nell'ambito di turni di lavoro predeterminati dalla direzione aziendale, sia la giornata di godimento della festività settimanale, sia quella del secondo giorno di non lavoro. Sulla base della situazione aziendale (organici, organizzazione del lavoro, giornate di corse) e fatte salve le situazioni esistenti, contrattualmente definite in sede locale e nazionale, le parti, al fine di realizzare l'obbiettivo dell'efficienza aziendale e di migliorare il servizio all'utenza, potranno definire, fermo restando il diritto ad usufruire della giornata festiva, a fronte di prestazioni effettuate nella seconda giornata di non lavoro, i relativi corrispettivi economico-normativi, anche forfettari.
Agli effetti del pagamento delle ore di lavoro straordinario, si considera la domenica festiva e feriale il giorno contrattuale di non lavoro. Sono salve le deroghe e le eccezioni previste dalla Legge.
Viene attuata una riduzione dell'orario di lavoro pari a 48 ore su base annuale. Per i lavoratori a tempo parziale tale riduzione verrà proporzionalmente ridotta.
L'utilizzazione individuale di tale riduzione sarà stabilita tra le parti, a livello aziendale, tenendo conto delle necessità tecnico-organizzative.
Nota a verbale
Visto quanto disposto all'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003, le parti, in forza di quanto previsto al comma 4 dello stesso articolo, concordano che il periodo utile per il calcolo della media di 48 ore (comprensive di lavoro straordinario) stabilito al comma 2, è elevato a 8 mesi.
Art. 13 bis - Riposo giornaliero
Con riferimento all'art. 7, comma 1, Capo III del D.Lgs. n. 66/2003, le parti concordano che, per il personale addetto alle corse in notturna, le 11 ore di riposo giornaliero possono essere fruite anche in modo non continuato purché tra il termine dell'orario giornaliero e l'inizio dell'orario relativo al giorno successivo venga garantito un riposo continuato di almeno 8 ore.
Art. 14 - Flessibilità degli orari di lavoro
Per far fronte alle variazioni dell'attività, nell'intento di cercare di realizzare obiettivi di maggiore funzionalità operativa e di incremento dell'occupazione, a livello aziendale, previo accordo con la R.S.U., assistita dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto, potranno essere raggiunte intese in merito a diversi regimi di flessibilità degli orari di lavoro, con il superamento dell'orario contrattuale di cui al primo comma del precedente art. 13, sino ad un limite di 48 ore settimanali e 9 giornaliere.
Il regime di flessibilità potrà riguardare l'intera azienda o singoli reparti e/o unità produttive. Contestualmente alla programmazione del superamento dell'orario contrattuale settimanale e/o giornaliero, saranno programmate e temporalmente fissate le settimane con minore orario, che potranno essere previste anche in periodi precedenti l'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale di lavoro.
Gli accordi inerenti regimi di flessibilità dell'orario di lavoro dovranno prevedere che il consuntivo tra il periodo di maggiore e di minore prestazione di orario di lavoro determini un orario medio di 38 ore settimanali, riferite al solo periodo di applicazione del regime di flessibilità, e senza assorbimenti della riduzione di orario di cui ai comma 7 ed 8 del precedente art. 13.
Gli accordi sulla flessibilità avranno una specifica durata e al loro scadere non potranno rinnovarsi automaticamente, se non con un successivo accordo.
Ai lavoratori interessati al regime di flessibilità sarà corrisposta la retribuzione relativa al normale orario contrattuale, di cui al 1º comma del precedente art. 13 sia nelle settimane nelle quali avranno effettuato prestazioni superiori all'orario medio, sia nelle settimane nelle quali avranno effettuato prestazioni inferiori.
Art. 15 - Banca ore individuale
A livello di CCNL viene istituita e regolamentata una forma di accantonamento, con conseguente recupero in tempo libero (permessi retribuiti), delle eventuali ore aggiuntive al normale orario di lavoro prestate dal singolo dipendente.
Lo strumento, di seguito denominato Banca Ore (B.O.), potrà essere utilizzato a livello di singola impresa previo accordo con la struttura sindacale aziendale.
La B.O. è regolata secondo le seguenti norme:
a) la B.O. è strutturata in conti individuali inerenti ogni singolo dipendente in forza a tempo indeterminato;
b) al conto individuale di cui al precedente punto 1, può essere conferito annualmente anche quanto di dovuto in forza del comma 7 dell'art. 13 (orario di lavoro) del vigente CCNL;
c) il conto individuale potrà essere alimentato, previa comunicazione annuale del singolo lavoratore presentata entro il 31 dicembre, e nella quale viene esplicitata la volontà dello stesso di aderire alla B.O. e conseguentemente di voler accantonare a recupero per futuri permessi retribuiti tutte o parte delle ore straordinarie eventualmente prestate e/o tutte o parte delle eventuali festività che nel corso dell'anno danno luogo a un 22 esimo di retribuzione aggiuntivo di mensilità;
d) nella comunicazione all'azienda il lavoratore, che in forza di quanto previsto al punto 3, abbia scelto l'accantonamento a recupero, potrà scegliere tra le seguenti forme e modalità di accantonamento:
1) accantonamento delle eventuali ore straordinarie effettuate (tutte o parte) comprensive delle relative maggiorazioni ricalcolate in minuti;
2) accantonamento delle sole ore straordinarie prestate (tutte o parte) e pagamento, nel mese di competenza, di quanto dovuto relativamente alle maggiorazioni contrattualmente previste;
3) accantonamento, con trasformazione in minuti, delle sole maggiorazioni relative alle ore straordinarie eventualmente prestate e pagamento nel mese di competenza delle sole ore straordinarie al netto delle suddette maggiorazioni.
e) l'utilizzo dei recuperi da parte del dipendente avverrà previa richiesta al responsabile del proprio reparto/ufficio/servizio o area;
f) il recupero richiesto è garantito, contestualmente per un massimo del 20% e/o comunque per almeno 1 unità per reparto/ufficio/servizio/area, tenendo conto delle precedenze acquisite o di altri requisiti definiti negli accordi aziendali, qualora il dipendente ne abbia fatto richiesta con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo in caso contrario il permesso sarà concesso solo compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative dell'azienda;
g) con il mese di gennaio di ogni anno l'azienda fornirà a ciascun lavoratore la situazione del proprio conto individuale;
h) qualora entro il 31 dicembre il lavoratore non abbia inviato comunicazioni all'azienda, la sua posizione e/o adesione alla B.O. sarà prorogata anche per l'anno successivo negli stessi termini e con le modalità già in applicazione;
i) in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le ore residue del conto individuale saranno liquidate con la retribuzione corrente;
j) le norme del presente articolo potranno essere modificate e/o integrate con intese a livello aziendale sottoscritte contestualmente o successivamente all'accordo di adozione della B.O.
Art. 16 - Lavoro straordinario, notturno, festivo - Maggiorazioni
Ferme restando le disposizioni di Legge, si considera lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario giornaliero stabilito aziendalmente ed oltre le 40 ore settimanali, o il diverso orario contrattuale stabilito negli accordi di flessibilità raggiunti ai sensi del precedente art. 14.
Viene fissato un tetto annuo di ore straordinarie pari a 180 ore per ogni lavoratore, per le aziende che superino le 100 giornate di attività, e pari a 160 ore per lavoratore per le aziende che non superino le suddette 100 giornate di attività. In caso di constatata necessità derivante da eventi od occasioni imprevedibili o eccezionali, e da particolari contingenze stagionali, in sede aziendale potrà essere consentito il superamento del tetto.
È lavoro notturno quello effettuato dalle ore 20 alle ore 6 del mattino.
Nessun lavoratore, entro i limiti consentiti dalla Legge e con il rispetto dei tetti di cui al 2º comma del presente articolo, può esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
Si considera festivo il lavoro effettuato nelle giornate indicate nell'art. 17, lett. a), b) e c), ferme restando le maggiorazioni indicate al comma 6.
Il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo sono retribuiti con le seguenti maggiorazioni:
- lavoro straordinario diurno: 40%;
- lavoro notturno: 35%;
- lavoro straordinario notturno: 60%;
- lavoro nei giorni di domenica e nel 2º giorno di riposo settimanale: 45%;
- lavoro festivo prestato nei giorni di festività nazionali, infrasettimanali, di Pasqua e del S. Patrono: 60%;
- lavoro straordinario: festivo o nella domenica o nel 2º giorno di riposo: 70%;
- innaffiamento delle piste di galoppo effettuato tra le 17 e le 8 del mattino: 100%.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore.
In caso di chiamata del lavoratore in ore notturne e/o nel giorno di riposo di Legge, sarà corrisposta un'indennità di euro 15,50, in aggiunta alla retribuzione per le ore di lavoro prestate, calcolata secondo le norme del presente contratto.
Sono considerate festive, ai sensi della Legge 5 marzo 1977, n. 54 - che ha modificato le precedenti disposizioni contenute nella Legge 27 maggio 1949, n. 260, nella Legge 31 marzo 1954, n. 90 - del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, e della Legge 20 novembre 2000, n. 336, le seguenti giornate:
a) tutte le domeniche;
b)
- il 1º gennaio - Capodanno;
- il 6 gennaio - Epifania;
- il 25 aprile - Anniversario della liberazione;
- il 1º maggio - Festa del lavoro;
- il giorno di Pasqua, mobile;
- il lunedì di Pasqua, mobile;
- il 2 giugno, Fondazione della Repubblica;
- il 15 agosto - Assunzione;
- il 1º novembre - Ognissanti;
- l'8 dicembre - Immacolata Concezione;
- il 25 dicembre - Natale;
- il 26 dicembre - S. Stefano.
c) la ricorrenza del Patrono della località in cui ha sede l'azienda. Qualora la suddetta ricorrenza dovesse coincidere con altra festività elencata al punto b), la stessa, d'accordo tra le parti, potrà essere spostata ad altro giorno;
d) il 4 Novembre - giorno dell'Unità nazionale - , che tuttavia viene spostato, a norma dell'art. 1, comma 2, della Legge n. 54/1977, alla prima domenica di novembre.
Il lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio, ha facoltà di usufruire delle 4 festività soppresse come ferie o come permessi retribuiti, pari a 32 ore complessive.
Trattamento economico
Nelle festività elencate al punto b) sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera ai lavoratori anche se risultino assenti dal lavoro per i seguenti motivi:
a) ferie, permessi, congedo matrimoniale, malattia, infortunio;
b) sospensione del lavoro dovuta a causa non dipendente dalla loro volontà;
c) assenza dal lavoro dovuta a riposo compensativo;
d) assenza dal lavoro dovuta a coincidenza delle festività con il riposo settimanale.
Ai lavoratori che prestino la loro opera in una delle festività indicate al punto b) è dovuta, oltre alla retribuzione innanzi prevista, anche il compenso per le ore lavorate maggiorato con la percentuale prevista, per il lavoro festivo, dal precedente art. 16 (60%).
La giornata del 4 novembre è ridotta a normale giornata lavorativa, che viene compensata nel seguente modo:
a) per gli impiegati ed equiparati, con la normale retribuzione mensile senza maggiorazione per lavoro festivo;
b) per gli operai, con le quote orarie per le ore di lavoro effettivamente prestate senza maggiorazione per lavoro festivo.
Per la prima domenica di novembre, nella quale la suddetta festività è trasferita, ai lavoratori verrà corrisposto il trattamento previsto per le festività cadenti di domenica.
Eventuali future modificazioni di provvedimenti legislativi, nonché dell'accordo interconfederale 29 gennaio 1977, verranno automaticamente recepite.
Il lavoratore ha diritto, nel corso di ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a 22 giorni lavorativi retribuiti.
L'epoca del godimento delle ferie verrà stabilita aziendalmente, d'accordo con la R.S.U., in relazione alle richieste dei lavoratori ed alle esigenze dell'Azienda.
In caso di inizio del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di servizio prestato, da usufruire entro il 31 dicembre dell'anno in cui il rapporto si è instaurato.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore che ne abbia diritto, sarà corrisposto il compenso per le ferie maturate e non godute in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità maturati.
Nei casi di cui al 3º e 4º comma, la frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero.
L'eventuale periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
La malattia insorta durante il godimento delle ferie ne interrompe il decorso.
Il lavoratore è tenuto a rientrare al lavoro al termine delle ferie programmate od al termine della malattia, se successiva. Il periodo di ferie non goduto potrà essere usufruito in altra epoca.
Resta ferma l'applicazione di quanto previsto in materia di ferie dal D.Lgs. n. 66/2003.
Capo IV - TRATTAMENTO ECONOMICO
La normale retribuzione del lavoratore è composta dai seguenti elementi:
a) stipendio o paga base conglobati;
b) E.d.r (euro 10,33 ) ex = accordo 31 luglio 1992;
c) aumenti periodici;
d) ogni altro emolumento, sia collettivo che individuale, corrisposto con carattere di continuità e determinatezza, esclusi in ogni caso i compensi per lavoro straordinario, di cui agli artt. 13 e 16, i rimborsi spese, le gratifiche straordinarie o una tantum.
Lo stipendio, o paga base, conglobato verrà corrisposto nelle misure previste per i vari livelli e con le relative decorrenze, nella tabella allegata in calce al testo contrattuale, derivante dal conglobamento degli importi riferiti, precedentemente al 1º luglio 2002, allo stipendio, o paga base, ed alla indennità di contingenza.
Art. 20 - Modalità di corresponsione della retribuzione
La retribuzione sarà corrisposta mediante busta o prospetto paga, nel quale saranno specificate le singole competenze e le ritenute applicate.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta paga, nonché sulla quantità o qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento.
Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal lavoratore entro 10 giorni da quello della ricezione della paga, affinché il datore di lavoro possa provvedere all'eventuale regolamento della differenza.
Trascorso il periodo di 10 giorni, la differenza segnalata in ritardo sarà compresa nella busta paga successiva.
In caso di contestazione sul pagamento o sugli emolumenti costitutivi della retribuzione, al lavoratore dovrà essere corrisposta la parte della retribuzione non contestata.
Nel corso del mese e prima della liquidazione, potranno essere corrisposti acconti.
Art. 21 - Mensilità aggiuntive
Ai dipendenti non in prova e considerati in servizio verranno corrisposte le seguenti mensilità aggiuntive, d'importo pari a 173 ore di retribuzione per gli operai e ad una mensilità per gli impiegati, alle seguenti scadenze:
a) entro il 15 dicembre: la 13ª mensilità;
b) entro il 31 marzo: la 15ª mensilità;
c) entro il 31 luglio: la 14ª mensilità.
Ai lavoratori di nuova assunzione la 15ª mensilità verrà corrisposta nelle seguenti misure;
a) per i primi 12 mesi di lavoro: il 50% di quanto indicato nel presente articolo;
b) per i periodi successivi: il 100%.
Nel caso di inizio o di cessazione del r