S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
A decorrere dal 01/10/2024 per gli Addetti al totalizzatore si applica il CCNL Impianti Sportivi e Palestre
Per tutti gli altri continua ad applicarsi la disciplina prevista dal CCNL Società Corse ai cavalli
Testo Consolidato CCNL del 07/11/2006
SOCIETÀ CORSE CAVALLI
Testo consolidato del CCNL 07/11/2006
Per i dipendenti delle società di corse dei cavalli
Decorrenza: 23/11/2006
Scadenza:31/01/2016
CCNL 07/11/2006 come modificato da:
- Accordo previdenza integrativa 21/06/2007
- Accordo - Addetti al totalizzatore 16/10/2007
- Accordo di rinnovo 03/04/2009
- Accordo - Addetti al totalizzatore 11/01/2013 (Decorenza 01/02/2013)
- Accordo - Addetti al totalizzatore 19/09/2024 (Decorenza 01/10/2024)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il giorno 7 novembre 2006 in Roma
fra
la FEDERIPPODROMI
l'Unione nazionale ippodromi (UNI)
con la presenza della società TRENNO S.p.a.
e
le organizzazioni sindacali dei lavoratori
SLC-CGIL
FISASCAT-CISL
UILCOM-UIL
è stato stipulato
il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle società di corse dei cavalli.
Premessa
Si conferma l'adesione delle parti all'accordo 23 luglio 1993 fra Governo e parti sociali sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo.
Accordo previdenza integrativa 21/06/2007
Verbale di stipula
Addì 21 giugno 2007, in Roma,
presso la sede di Federippodromi
si sono riuniti Federippodromi, Unione ippodromi d'Italia (Uni), Trenno s.r.l., Slc-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilcom-Uil allo scopo si valutare l'andamento delle adesioni dei lavoratori al Fondo di Previdenza complementare Byblos.
Addì 16 ottobre 2007, in Roma, presso la sede di Federippodromi, si sono incontrati:
Federippodromi
Trenno S.r.l.
SLC-CGIL
FISASCAT-CISL
UILCOM
per procedere al rinnovo dell'accordo economico/normativo collettivo per la disciplina dei rapporti fra società di corse dei cavalli e addetti al totalizzatore, ingressi e SS.VV.
Dopo ampia ed approfondita disamina, si sono convenute le seguenti modifiche all'accordo stipulato il 15 luglio 2004.
[___]
A seguito dell'accordo per il rinnovo dell'A.E.N.C. per gli addetti al totalizzatore, ingressi e SS.VV., intervenuto in data odierna, le parti concordano circa:
- l'opportunità di verificare, presso gli enti competenti, la possibile estensione ai collaboratori di cui sopra dei trattamenti assistenziali già assicurati dall'INPS agli iscritti alla gestione separata, fermo restando quanto già previsto nell'accordo di cui sopra;
- la proposizione, nei confronti del competente Istituto previdenziale, di un'istanza per l'attribuzione del codice 121 in luogo del codice 211, oggi in uso, limitatamente agli operatori di ripresa.
Addì 3 aprile 2009, si sono riuniti in Roma, presso la sede di Federippodromi, le seguenti parti:
FEDERIPPODROMI
UNI
TRENNO
SLC-CGIL
UILCOM-UIL
FISASCAT-CISL
Per procedere al rinnovo economico del CCNL 7 novembre 2006, scaduto il 30 giugno 2008.
Dopo lunga e approfondita discussione hanno convenuto sui seguenti punti.
Accordo - Addetti al totalizzatore 11/01/2013 (Decorenza 01/02/2013)
Verbale di stipula
Il giorno 11 gennaio 2013
tra
FEDERIPPODROMI, COORDINAMENTO IPPODROMI e TRENNO, rispettivamente
e
Le OO.SS. Nazionali SLC-CGIL/FISASCAT-CISL/UILCOM-UIL
è stato stipulato
il seguente accordo nazionale che regola il trattamento economico e normativo per i dipendenti assunti per la raccolta e pagamento delle scommesse negli ippodromi e per gli addetti agli ingressi e ai servizi vari resi anche in concomitanza con le giornate di corse dei cavalli ovvero con eventi diversi svolti all'interno degli Ippodromi (per le figure professionali indicate e attualmente inquadrate negli accordi del 15 luglio 2004 e 16 ottobre 2007).
Accordo - Addetti al totalizzatore 19/09/2024 (Decorenza 01/10/2024)
Verbale di stipula
Il giorno 19/09/2024, in Roma presso la sede della Fisascat Cisl Nazionale in Via dei Mille, 56, si sono incontrate le Parti:
a) Federazione Ippodromi d'Italia (Federippodromi) rappresentata dal suo Presidente, assistito dalla C.d.L, l'Unione Nazionale Ippodromi (UNI) rappresentata dal suo Presidente, Coordinamento Ippodromi rappresentata dal suo presidente
b) SLC CGIL Nazionale nella persona del Coordinatore e il Segretario Gen. Territoriale Slc Cgil Roma2
c) FISASCAT CISL Nazionale nella persona del funzionario della Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti e Rsa
d) UILCOM UIL nella persona del Segretario Generale e dei Coordinatori, presenti i funzionari delle Segreterie Territoriali di Roma e Napoli, e il componente del Consiglio Regionale di Roma e Lazio,
Premesso
Che in data 04/10/2022 l'Accordo 11 gennaio 2013 per la disciplina degli addetti alla raccolta e pagamento delle scommesse, agli ingressi e servizi vari negli ippodromi anche in concomitanza con le giornate di corse o di altre manifestazioni svolte all'interno degli ippodromi è stato disdettato dalle sigle sindacale sottoscriventi iI contratto, pertanto il suddetto cessa definitivamente di produrre i propri effetti;
Considerato
La necessaria valutazione del passaggio ad un nuovo CCNL vigente e che le Parti ritengono di voler applicare il CCNL Per i Lavoratori Dello Sport sottoscritto da SLC-CGIL FISASCAT-CISL UILCOM-UIL, nella suddivisione contrattuale per i dipendenti assunti dopo il 22 dicembre 2015 in quanto più rappresentativo e conforme al settore di attività salvaguardando i diritti acquisiti dai lavoratori ai sensi del principio generale di "non riduzione del trattamento economico complessivo" garantito dall'art. 2103 c.c. in merito alla variazione delle mansioni e delle condizioni contrattuali.
Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono quanto segue
Per quanto attiene l'armonizzazione dei trattamenti economici-normativi conseguente il passaggio dall'Accordo 11 gennaio 2013 per la disciplina degli addetti alla raccolta e pagamento delle scommesse, agli ingressi e servizi vari negli ippodromi anche in concomitanza con le giornate di corse o di altre manifestazioni svolte all'interno degli ippodromi al CCNL Per i Lavoratori Dello Sport SLC-CGIL FISASCAT-CISL UILCOM-UIL, le Parti convengono che:
[___]
Capo I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 1 - Assunzione e documenti di lavoro
L'assunzione dei lavoratori verrà effettuata tramite i competenti Uffici di collocamento, in conformità alle norme di Legge in materia di avviamento al lavoro.
All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
a) carta di identità o documento equipollente;
b) libretto di lavoro e certificato di iscrizione alle liste di collocamento;
c) libretto di iscrizione all'ENPALS, ove ne sia in possesso, nonché certificato mod. CUD relativo ad un eventuale precedente rapporto di lavoro nell'anno;
d) stato di famiglia, se capofamiglia;
e) codice fiscale.
Il lavoratore dovrà notificare all'azienda il proprio domicilio e comunicarne gli eventuali spostamenti.
L'assunzione potrà avvenire con un periodo di prova che dovrà risultare da atto scritto. Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle parti, senza obbligo di preavviso.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato, con la corresponsione dei ratei di ferie e di trattamento di fine rapporto.
Per il personale con qualifica operaia il periodo di prova è fissato:
a) per gli appartenenti al 4º e 5º livello in 2 mesi;
b) per gli altri in 1 mese.
Per il personale con qualifica impiegatizia il periodo di prova è fissato:
a) per gli appartenenti al 7º livello (o A/B2) in 6 mesi;
b) per gli appartenenti al 6º livello (o C2-B1) in 4 mesi;
c) per gli altri livelli in 3 mesi.
Prima dell'assunzione in servizio il lavoratore potrà essere sottoposto a visita sanitaria da parte di un medico di fiducia dell'azienda.
Art. 4 - Disciplina dell'apprendistato
Dal 7 novembre 2006 entra in vigore la seguente disciplina:
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 (17 per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53) e i 29 anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, che siano funzionali alle dinamiche dei processi produttivi/organizzativi aziendali ed alle possibilità di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni.
Per istaurare il contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai e impiegati dei gruppi E2 (limitatamente agli addetti alle piste) D/C e B1 della C.U. e per tutte le relative mansioni.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può prevedere un periodo di prova di durata comunque non superiore a quanto previsto per il livello corrispondente alle mansioni che l'apprendista è destinato a svolgere.
La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento è così fissata:
Livelli | Durata complessiva (mesi) | Primo periodo (mesi) | Secondo periodo (mesi) | Terzo periodo (mesi) |
E2 | 30 | 6 | 12 | 12 |
D1 | 36 | 12 | 12 | 12 |
D2 | 42 | 12 | 18 | 12 |
D3 | 54 | 18 | 24 | 12 |
C1 | 60 | 24 | 24 | 12 |
C2 | 72 | 24 | 30 | 18 |
B1 | 72 | 24 | 30 | 18 |
L'inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato:
a) nel primo periodo di apprendistato professionalizzante, due livelli sotto il livello di destinazione;
b) nel secondo periodo di apprendistato professionalizzante, un livello sotto il livello di destinazione;
c) nel terzo ed ultimo periodo di apprendistato, inquadramento nel livello di destinazione, con retribuzione pari al 100% del netto previdenziale del lavoratore qualificato.
Gli aumenti periodici di anzianità inizieranno a maturare dal termine del periodo di apprendistato.
Una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato professionalizzante, applicabile sul terzo periodo della tabella sopra riportata, è riconosciuta ai lavoratori che prima del contratto di apprendistato abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio.
Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante le imprese devono aver mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato si sia compiuto nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o giustificato motivo e quelli che al termine del periodo di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Fino all'entrata in vigore della nuova classificazione unica (1º giugno 2008), per tutti gli istituti delle presente normativa sarà fatto riferimento alla corrispondenza fra i livelli in vigore fino a tale data e quelli in vigore successivamente, indicata a margine nella relativa tabella.
FORMAZIONE
I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, considerando che in via transitoria detta regolamentazione e rimessa ai CCNL, si conviene che la quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore medie annue fatta salva una quantità minima annua non inferiore a 80 ore, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico professionale.
In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Tale formazione sarà pari a un terzo del monte ore annuo previsto. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica.
I profili formativi sono definiti nell'allegato ___ che forma parte integrante del presente contratto.
La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo approvato dal D.M. 10 ottobre 2005 ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato.
La formazione potrà avvenire in alternanza sul lavoro e in affiancamento.
La formazione formale può essere esterna o interna all'azienda.
Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obbiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione.
Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale.
Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento al D.M. 28 febbraio 2000.
MALATTIA
L'apprendista non in prova assente dal lavoro per malattia ha diritto alla conservazione del posto, senza interruzione di anzianità, per tutta la durata della malattia, sino ad un massimo di 7 mesi, mentre la durata dell'apprendistato viene prorogata per un tempo equivalente all'assenza nel caso di malattia di durata superiore a 30 giorni lavorativi consecutivi.
In caso di più assenze il periodo di conservazione del posto si intende riferito ad un arco temporale di 36 mesi.
All'apprendista assente per malattia, sarà corrisposto da parte dell'azienda, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto di cui ai commi precedenti, a partire dal 1º giorno e fino al 180º giorno, un trattamento economico pari al 100% della normale retribuzione giornaliera netta, ragguagliata a 1/6 dell'orario settimanale contrattuale o 1/5 in caso di distribuzione su 5 giorni, compreso quanto corrisposto a carico dell'INPS.
Tale criterio consente all'apprendista, nei limiti sopra indicati, di percepire la normale retribuzione (escluso l'eventuale compenso per lavoro straordinario) che avrebbe conseguito effettuando il proprio normale orario di lavoro.
Agli effetti del trattamento come sopra fissato è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro purché esso non sia determinato da eventi gravemente colposi e/o dolosi imputabili all'apprendista stesso. Tale trattamento non è cumulabile con eventuale altro trattamento per lo stesso titolo sia in atto o che venga istituito in avvenire.
INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE
L'apprendista assente per infortunio sul lavoro o malattia professionale ha diritto al seguente trattamento:
a) conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale viene corrisposto dall'INAIL l'indennità temporanea;
b) corresponsione, da parte dell'azienda, oltre all'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio, di un'integrazione, a partire dal giorno seguente l'infortunio e fino alla scadenza dell'anzidetto periodo di conservazione del posto, dell'indennità erogata dall'INAIL fino al raggiungere il 100% della normale retribuzione giornaliera netta che sarà ragguagliata a 1/6 dell'orario contrattuale settimanale in caso di orario distribuito su 6 giorni o 1/5 in caso di distribuzione su 5 giorni.
Tale criterio consente all'apprendista, nei limiti sopra indicati, di percepire la normale retribuzione netta (escluso l'eventuale compenso per lavoro straordinario) che avrebbe conseguito effettuando il proprio normale orario di lavoro.
Nota a verbale
Le aziende provvederanno ad anticipare ai singoli periodi di paga anche il trattamento economico dovuto dall'Istituto Assicurativo INAIL, facendosi rilasciare dagli apprendisti apposita delega, d'accordo il suddetto Istituto.
Agli apprendisti assunti fino al 6 novembre 2006 (compreso) continuerà ad applicarsi la precedente disciplina, che di seguito di riporta:
1. L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio. Esso è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel 2º e 3º livello, con le seguenti esclusioni:
a) lavori di mera scrittura, archivio, centralino telefonico;
b) lavori di dattilografia, purché il soggetto sia in possesso del relativo diploma, rilasciato da scuola legalmente riconosciuta;
c) lavori per i quali è richiesta la patente di abilitazione.
Possono essere assunti come apprendisti i giovani che abbiano compiuto il 16º anno di età e non il 24º anno, salvo le deroghe di Legge.
2. L'apprendistato avrà la seguente durata:
- 2º livello: 2 anni;
- 3º livello: 3 anni.
3. La durata massima del periodo di prova è fissata in 30 giorni di calendario.
4. All'apprendista spetta lo stesso trattamento economico, esclusi gli aumenti periodici, afferente il proprio livello di inquadramento, con le seguenti percentuali:
- primo periodo 1/3 del rapporto: 80%
- secondo periodo 1/3 del rapporto: 85%
- terzo periodo 1/3 del rapporto: 90%
5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa riferimento alla Legge 19 gennaio 1955, n. 25, al relativo Regolamento e successive modifiche, compreso l'art. 16 della Legge 24 giugno 1997, n. 196.
Art. 5 - Contratti a tempo determinato
Le parti stipulanti si richiamano all'accordo europeo UNICE-CEEP-CES 18 marzo 1999 dove, nel riconoscere che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si afferma che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego atta a soddisfare esigenze produttive connesse a stagionalità ovvero a contingenti e temporanee necessità di incrementare le normali capacità produttive.
Il ricorso al contratto a termine, con esclusione del caso di motivi di sostituzione, sarà in ogni caso preceduto dalla consultazione in sede aziendale, avente per oggetto tempi e modalità del ricorso a tale tipologia del rapporto di lavoro.
Il ricorso al contratto a tempo determinato dovrà avere carattere aggiuntivo rispetto agli organici in atto e non dovrà in nessun caso pregiudicare il rinnovo del turn-over previsto dagli accordi aziendali.
L'assunzione a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo contrattuale.
Con riferimento alle seguenti causali, i rapporti di lavoro a termine non potranno superare i limiti numerici previsti all'art. 7 del vigente CCNL:
a) per l'esecuzione di un'opera o di un servizio che abbia carattere straordinario od occasionale;
b) per operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;
c) per copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche all'organizzazione dell'impresa;
d) per sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative;
e) per copertura di necessità straordinarie connesse all'introduzione di innovazioni tecnologiche.
I lavoratori assunti con contratto a termine dovranno ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro.
Ai lavoratori assunti a tempo determinato, che non abbiano dato luogo a contestazioni di ordine professionale o disciplinare, sarà riconosciuto un diritto di priorità nelle eventuali future assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato relativi alle mansioni svolte, che si rendessero necessarie nell'unità produttiva.
Alla scadenza del rapporto di lavoro, verrà corrisposto il t.f.r. previsto dal presente CCNL riproporzionato in base alla durata del contratto.
Gli istituti di carattere annuale saranno corrisposti proporzionalmente alla durata del contratto a termine. In caso di malattia o infortunio non sul lavoro la conservazione del posto per i lavoratori assenti con contratto a termine è limitata a un periodo massimo pari a 1/3 della durata del contratto e comunque non si estende oltre la scadenza del termine apposto al contratto. L'erogazione economica a carico dell'azienda cessa con il periodo di conservazione del posto ai sensi del comma precedente.
Art. 6 - Disciplina del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita per le circostanze già previste al precedente art. 5 per il contratto a tempo determinato, con le modalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla regolamentazione del presente CCNL
Il ricorso al contratto a termine, con esclusione del caso di motivi di sostituzione, sarà in ogni caso preceduto dalla consultazione in sede aziendale, avente per oggetto tempi e modalità del ricorso a tale tipologia del rapporto di lavoro.
Il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere oggetto di comunicazione all'Osservatorio di cui all'articolo 56 del CCNL
Il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato avviene nei limiti quantitativi di cui al successivo art. 7.
Il numero complessivo di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato e di contratti a termine per il periodo più impegnativo del calendario di corse, contemporaneamente in essere, non potrà superare: il 12% degli organici (con il massimo dell'8% per ciascuna delle due tipologie) nelle aziende con oltre 100 giornate di corse, ed il 24% degli organici (con il massimo del 16% per ciascuna delle due tipologie) nelle aziende con non più di 100 giornate di corse, con il minimo di 1 contratto. Tali limiti percentuali sono elevabili rispettivamente a 18 e 30 (con il massimo di 12 e 24 per ciascuna tipologia), con accordo aziendale.
Art. 8 - Contratti di formazione e lavoro
Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro fino al 6 novembre 2006 continua ad applicarsi la normativa di cui all'art. 3, Legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modifiche ed integrazioni, compreso l'art. 15 della Legge 24 giugno 1997, n. 196.
Art. 8 bis - Contratti di inserimento
Le parti convengono che un corretto utilizzo dell'istituto del contratto di inserimento possa rappresentare un mezzo idoneo a favorire l'incremento di una qualificata occupazione giovanile, nonché il reinserimento di soggetti espulsi dai processi produttivi.
Le parti quindi, nel rispetto delle proprie autonomie e competenze, recepiscono nel presente CCNL le relative disposizioni di cui al D.Lgs. n. 276/2003 - Titolo VI - Capo II - articoli dal 54 al 59 compresi, al fine di incentivare le assunzioni di giovani e dei soggetti espulsi dai processi produttivi assicurando agli stessi una adeguata formazione, finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi alle esigenze delle aziende e/o all'adeguamento delle competenze professionali, già possedute dai lavoratori, al contesto lavorativo dell'azienda.
Il progetto di inserimento deve indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, l'inquadramento iniziale, l'eventuale inquadramento intermedio, e quello finale e la durata del contratto di inserimento.
L'inquadramento previsto all'atto dell'assunzione sarà al massimo inferiore di due livelli a quello previsto al termine del contratto di inserimento.
L'inquadramento non può essere inferiore per più di un livello qualora il lavoratore abbia svolto per almeno 12 mesi negli ultimi due anni la stessa mansione cui è preordinato il progetto presso altra azienda o mansioni analoghe in aziende dello stesso settore.
Ai lavoratori assunti con contratto di inserimento si applicano le disposizioni legislative che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato nonché la normativa, anche economica, del presente contratto e della contrattazione collettiva ed integrativa, la dove esistente.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, che conterrà quanto previsto dalla normativa vigente e cioè:
a) la durata;
b) l'eventuale periodo di prova;
c) l'orario di lavoro, in funzione della tipologia dei contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
d) l'inquadramento;
e) il progetto di inserimento.
La durata del contratto può variare da un minimo di 9 ad un massimo di 18 mesi (36 mesi per i lavoratori affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico).
Nel progetto di inserimento/reinserimento verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica di almeno 40 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La formazione effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro, dovrà essere registrata nel "libretto formativo del cittadino", previsto dall'art. 2, lett. i) del D.Lgs. n. 276/2003.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i), la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
Nei casi in cui il contratto di lavoro di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato ai fini degli istituti previsti dalla Legge e del contratto, con esclusione degli scatti di anzianità o istituti di carattere economico assimilati.
Art. 9 - Contratti a tempo parziale
Il contratto di lavoro a tempo parziale (part-time), disciplinato dal D.Lgs. n. 61 del 25 febbraio 2000, dal successivo D.Lgs. n. 100 del 26 febbraio 2001 e come modificato dal D.Lgs. n. 276/2003 e dalla precedente legislazione in materia, comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto.
Il trattamento economico e normativo seguirà i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabile in conformità a quanto previsto dall'art. 4 - D.Lgs. n. 61/2000.
Le prestazioni a tempo parziale potranno essere organizzate anche a turni collocati in fasce orarie predeterminate e programmate secondo le articolazioni orarie in atto nel settore aziendale di appartenenza. Le parti si danno atto che le prestazioni a tempo parziale organizzate a turni secondo le modalità di cui al precedente periodo non configurano una fattispecie di clausola elastica né flessibile.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
a) di tipo orizzontale, con una prestazione giornaliera ridotta rispetto al normale orario giornaliero;
b) di tipo verticale, con lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
c) di tipo misto, con una prestazione che si svolge secondo una combinazione delle modalità indicate alle lettere a) e b).
Con accordo scritto tra lavoratore e azienda possono essere introdotte clausole flessibili (relative alla variazione della collocazione temporale delle prestazioni) e/o clausole elastiche (relative alla variazione in aumento della prestazione). In entrambi i casi, le clausole possono essere modificate o temporaneamente sospese, col consenso scritto delle parti.
La variazione della modalità della prestazione, qualora non richiesta dal lavoratore e concordata con l'azienda deve essere preannunciata con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi e comporta, per le ore non coincidenti con l'orario stabilito nel contratto di assunzione o con quello corrispondente alle normali articolazioni orarie in atto nel settore aziendale di appartenenza, per prestazioni organizzate in turni, una maggiorazione dello stipendio o salario del 10%.
In considerazione delle specifiche caratteristiche dei processi produttivi del settore che determinano modifiche alla programmazione delle attività, è consentita, con l'accordo del lavoratore, anche in caso di rapporti di lavoro a termine, la prestazione di lavoro supplementare nella misura massima annua del 20% del normale orario annuo concordato.
Le ore di lavoro supplementare, nei limiti dell'orario normale contrattuale dei lavoratori a tempo pieno, sono retribuite con la maggiorazione del 25% del salario, onnicomprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di Legge.
Le ore di lavoro supplementare che eccedono l'orario normale contrattuale giornaliero del lavoratore a tempo pieno sono retribuite come straordinarie.
Il lavoratore potrà richiedere per iscritto il consolidamento, nel proprio orario di lavoro ordinario, in tutto o in parte del lavoro supplementare qualora effettuato per almeno 12 mesi nell'arco temporale dei 24 mesi precedenti per motivi non occasionali o non irripetibili, in misura superiore al 20% rispetto all'orario inizialmente concordato o successivamente modificato.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario.
Le aziende terranno in particolare considerazione le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua dei familiari per malattia, ovvero dalla partecipazione certificata a corsi di formazione e/o studio.
In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000, così come modificato dall'art. 46 del D.Lgs. n. 276/2003, e con le modalità ivi previste l'azienda darà priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa ai lavoratori in forza che ne abbiano fatto richiesta rispetto ad eventuali nuove assunzioni relative alle stesse mansioni dei lavoratori interessati.
Semestralmente la Direzione aziendale fornirà alla R.S.U., e, in mancanza, alle OO.SS. Territoriali, una informativa sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate, sull'eventuale ricorso al lavoro supplementare e sulle sue motivazioni.
In relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma terzo, della Legge 19 dicembre 1984, n. 863, si conviene che ai dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo parziale potranno essere richieste - nel periodo estivo (giugno/settembre), ovvero nel periodo di effettuazione delle corse in notturna - prestazioni di lavoro supplementare rispetto a quello concordato. In tal caso, ferma restando la maggiorazione prevista in sostituzione degli istituti contrattuali e di Legge, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 16, esclusa quella per lavoro straordinario.
È considerato lavoro straordinario quello eccedente i limiti settimanali (40 ore) e/o giornalieri (8 ore) di cui all'art. 13 del CCNL
Art. 10 - Portatori di handicap e disabili
Le parti stipulanti convengono sull'obbiettivo di ricercare, nell'ambito delle Aziende, tutte le opportunità per un attivo inserimento di lavoratori portatori di handicap, riconosciuti tali ed avviati al lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge; convengono inoltre, nell'intento di facilitarne l'inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, di favorirne la collocazione e l'agibilità nelle strutture aziendali, anche con contratto di formazione-lavoro, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia, a livello aziendale, tra le direzioni aziendali e le R.S.U. saranno verificate tutte le opportunità per attivi inserimenti al fine di agevolarne la migliore integrazione non emarginante, anche mediante la frequenza di corsi di formazione o riqualificazione professionale promossi dall'Ente regione, senza alcun onere per l'Azienda.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
Lo studio circa le modalità di attuazione delle ricerche di cui al 1º comma viene demandato all'Osserv