CCNL in vigore
SISTEMAZIONE IDRAULICO - FORESTALE
Testo consolidato del CCNL 07/12/2010
per il rinnovo del CCNL per i dipendenti addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria
Decorrenza: 01/01/2010
Scadenza: 31/12/2024
CCNL 07/12/2010 come modificato da:
- Errata Corrige 15/12/2010
- Accordo di adesione 26/01/2011
- Accordo di adesione 02/02/2011
- Accordo di adesione 07/07/2011
- Accordo 27/07/2011
- Accordo di rinnovo 09/12/2021 (Decorrenza 01/01/2020)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il giorno 7 dicembre 2010 in Roma
Tra
UNCEM (Unione nazionale comuni comunità enti montani)
Federazione italiana comunità forestali - Federforeste rappresentata dal suo Presidente
Legacoop agro-alimentare
Fedagri-Confcooperative e Federlavoro e servizi - Confcooperative
AGRITAL-AGCI
e
FLAI-CGIL
FAI-CISL
UILA-UIL
si è rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria 2 agosto 2006 con le modifiche e le integrazioni di seguito riportate.
Verbale di stipula
Addì, 15 dicembre 2010
Tra
UNCEM (Unione nazionale comuni comunità enti montani)
Federazione italiana comunità forestali - Federforeste rappresentata dal suo Presidente
Legacoop agro-alimentare
Fedagri-Confcooperative e Federlavoro e servizi - Confcooperative
AGRITAL-AGCI
e
FLAI-CGIL
FAI-CISL
UILA-UIL
si è convenuto, riscontrati alcuni errori nelle tabelle retributive in calce all'accordo siglato in data 7 dicembre 2010, di apportare le correzioni evidenziate in grassetto.
Accordo di adesione 26/01/2011
Verbale di stipula
L'anno 2011, il giorno 26 gennaio, in Roma, presso la sede dell'Uncem in via Palestro, 30
tra
l'Uncem nazionale rappresentata dal componente di Giunta nazionale, e delegato Uncem per la contrattazione forestale, prof. Vincenzo Luciano
e
FNASLA-CISAL rappresentata dal segretario generale Francesco Cavallaro
Vista la richiesta della FNASLA-CISAL di sottoscrivere il contratto di lavoro per gli addetti alla sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, stipulato in data 7 dicembre 2010 tra Uncem (capofila), AGCI-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Federlavoro e servizi-Confcooperative, Federazione italiana comunità forestali, Legacoop-agroalimentare, e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, recependolo in ogni sua parte;
Visto il parere degli Organi statutari dell'Uncem;
Si conviene sul recepimento/sottoscrizione da parte del FNASLA-CISAL.
Accordo di adesione 02/02/2011
Verbale di stipula
L'anno 2011, il giorno 2 febbraio in Roma presso la sede dell'Uncem in via Palestra 30
tra
l'Uncem nazionale rappresentata dal componente di Giunta nazionale, e delegato Uncem per la contrattazione forestale,
e
UGL Agricoli e
Vista la proposta della UGL Agricoli e Forestali di sottoscrivere il contratto di lavoro vigente per gli addetti alla sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, stipulato in data 7 dicembre 2010, recependolo in ogni sua parte;
Visto il parere degli Organi statutari dell'Uncem;
Si conviene sulla sottoscrizione da parte della UGL Agricoli e Forestali.
Accordo di adesione 07/07/2011
Verbale di stipula
L'anno 2011, il giorno 7 luglio in Roma presso la sede dell'Uncem in via Palestra 30
tra
l'Uncem nazionale rappresentata dal componente di Giunta nazionale, e delegato Uncem per la contrattazione forestale
e
ISA (Intesa Sindacato Autonomo) - Agricoli Idraulici Forestali, rappresentata dal Segretario Nazionale Carmelo CASSIA
Vista la proposta della ISA (Intesa Sindacato Autonomo) - Agricoli Idraulici Forestali di sottoscrivere il contratto di lavoro vigente per gli addetti alla sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, stipulato in data 7 dicembre 2010, recependolo in ogni sua parte;
Visto il parere degli Organi statutari dell'Uncem;
Si conviene sulla sottoscrizione da parte della ISA (intesa Sindacato Autonomo) - Agricoli Idraulici Forestali.
Accordo di rinnovo 09/12/2021 (Decorrenza 01/01/2020)
Verbale di stipula
Il giorno 9 dicembre 2021, presso la sede della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in Roma
Tra
AGCI-AGRITAL
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CONFCOOPERATIVE-FEDAGRIPESCA
CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
FEDERAZIONE ITALIANA COMUNITÀ FORESTALI - FEDERFORESTE
LEGACOOP AGROALIMENTARE
e
FAI-CISL
FLAI-CGIL
UILA-UIL
si è concordato di rinnovare il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria scaduto il 31 dicembre 2012 alle condizioni e con le modifiche previste negli allegati.
Le parti si impegnano a definire la stesura del CCNL aggiornando il testo e gli allegati anche in base alle modifiche di Legge intervenute.
Protocollo d'intesa preliminare sottoscritto dalle parti stipulanti
Le sottoscritte parti stipulanti il CCNL 6 marzo 1995, che si accingono al negoziato per il suo rinnovo, convengono quanto appresso:
- il CCNL è per definizione un accordo pattizio ed è pertanto patrimonio esclusivo di tutte le parti;
- in forza di quanto sopra, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al CCNL o qualsiasi estensione pattuita da altre parti diverse da quelle stipulanti non può avvenire se non con il consenso espresso di ciascuna delle parti medesime. Ciascuna delle parti si impegna altresì a non negoziare altro CCNL per le stesse attività;
- tale accordo ha validità per la vigenza contrattuale e si considererà automaticamente rinnovato qualora non intervenga richiesta di revisione da una delle parti;
- in caso di inosservanza di quanto sopra pattuito il presente accordo si considera immediatamente decaduto.
Letto, approvato e sottoscritto
Roma, 10 dicembre 1997
Nota: Approvato dalla Giunta esecutiva dell'UNCEM nella riunione del 3 luglio 1998.
Stato e prospettive del sistema forestale nazionale
Il bosco costituisce una preziosa risorsa di riequilibrio ambientale ed un fattore importante di sviluppo economico-sociale.
Gli scarsi risultati sinora ottenuti dalle politiche settoriali impongono la necessità di superare la logica di interventi sporadici e disarticolati, dimostratisi incapaci di promuovere un reale sviluppo.
È innanzitutto necessaria una reale rivalutazione, anche culturale, delle molteplici funzioni del bosco (protettiva, produttiva, ricreativa) e degli aspetti sociali ed economici legati alle attività forestali ed idraulico-agrarie in grado di collocarle nel quadro delle politiche economiche e produttive.
Salvaguardia del territorio e dell'ambiente, uso plurimo e produttivo del patrimonio boschivo, stabilità dell'occupazione e valorizzazione della professionalità degli addetti devono rappresentare gli obiettivi fondamentali di una nuova politica forestale, che deve adottare la programmazione degli interventi e l'attivazione di tutte le sinergie possibili come vincoli determinanti per la produttività sociale ed economica del settore.
Gli operai forestali che operano prevalentemente in zone montane, anche se non concorrenziali sul piano numerico, sono fondamentali sul piano dell'equilibrio territoriale perché contribuiscono a custodire vaste zone che assicurano un ruolo vitale per la sicurezza delle città e delle campagne di pianura attraverso i complessi sistemi idrogeologici ed ecologici del nostro Paese.
Fondamentale, quindi, è l'impiego di tali maestranze nella sistemazione della difesa del suolo, come l'attività di prevenzione e presidio territoriale. Il ripristino delle condizioni di agibilità del territorio montano in dipendenza di particolari eventi meteorici od altre calamità naturali.
È in atto un sostanziale ripensamento di natura organizzativa che rivaluti i lavoratori al fine di favorire il controllo ed il mantenimento degli equilibri idrogeologici del territorio nella sua componente più fragile e delicata: quella montana, appunto.
In questo contesto non si può prescindere dall'esame delle politiche di settore, sia comunitarie che nazionali.
Il regolamento UE 1698/2005 del 20 settembre 2005 che determina i lineamenti operativi e le risorse finanziarie per il periodo 2007/2013 - prevede il sostegno a metodi di gestione del territorio incoraggiando i detentori di aree forestali ad adottare criteri di utilizzazione del suolo compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale, del paesaggio e di protezione delle risorse naturali.
In questa ottica le foreste offrono molteplici vantaggi che vanno dalla fornitura di materie prime (legname) rinnovabili ed eco-compatibili alla conservazione della biodiversità, al ciclo globale del carbonio, dall'equilibrio idrogeologico, alla difesa dell'erosione oltre a rendere un servizio sociale e ricreativo alla popolazione urbana. In questa prospettiva, i selvicoltori e detentori di aree boschive non appaiono solo come prodotto di beni materiali fondamentali, ma come custodi del territorio, nella sua identità fisica e nel suo spessore culturale, ed il territorio non può sopravvivere alle sue funzioni di utilità senza chi lo lavora. È una consapevolezza che fa vedere le cose in termini di efficacia e interdipendenza.
L'aggancio della selvicoltura al più ampio comparto ambientale e il suo inserimento a pieno titolo nella politica di sviluppo rurale, presuppone che al piano strategico comunitario messo in atto con il nuovo regolamento 1698/2005, si affianchi il piano strategico nazionale, così come previsto dall'art. 11 del detto regolamento, con il coinvolgimento degli Enti territoriali pubblici (regioni, province, comunità montane, comuni) e delle parti economico-sociali con impiego di mezzi finanziari in un contesto di partenariato.
La politica europea è infatti rivolta al raggiungimento di determinati obiettivi quali:
- l'importanza del settore forestale quale elemento strategico per lo sviluppo rurale;
- la tutela dell'ambiente attraverso la messa in opera di interventi di forestazione;
- il ruolo socio-economico della foresta;
- l'impegno dell'Unione europea in ambito internazionale per contrastare il degrado forestale;
- l'importanza dell'utilizzo delle biomasse forestali, non solo a fini energetici, per il controllo dell'inquinamento da anidride carbonica;
- l'incentivazione all'utilizzo dei prodotti legnosi ed alla loro certificazione ed il sostegno alla competitività delle industrie operanti nel settore del legno.
Anche il D.Lgs. n. 227/2001, riconoscendo le fondamentali necessità di legare la politica forestale da attuarsi in ambiti nazionali agli impegni sottoscritti a livello internazionale e riconducibili al principio della gestione forestale sostenibile, individua delle linee-guida che hanno per riferimento i seguenti obiettivi:
- tutela dell'ambiente;
- rafforzamento delle competitività delle filiere foresta-legno;
- miglioramento delle condizioni socio-economiche degli addetti;
- rafforzamento della ricerca scientifica.
In questo quadro, la programmazione regionale in materia di forestazione assume un valore di assoluta rilevanza anche ai fini degli obiettivi di qualificazione e tutela ambientale perseguiti dalla riforma della politica agricola comunitaria, in particolare per quanto riguarda il cosiddetto "Il pilastro". Inoltre, anche le carenze della politica forestale nazionale potranno essere finalmente superate, attraverso la piena attuazione della Legge sulla montagna e dalla rivisitazione di un piano forestale nazionale oltretutto da tempo disatteso, capace invece di divenire uno strumento multifunzionale in grado di valorizzare gli aspetti culturali-economici e paesaggistici del patrimonio forestale.
In questo contesto, le attività di rimboschimento dovranno orientarsi all'insediamento di pregiate essenze forestali sfruttabili industrialmente e alla riconversione del bosco ceduo per incrementare l'utilizzo da parte dell'industria cartaria e l'utilizzo delle biomasse al fine di incrementare le fonti energetiche alternative.
Il nostro Paese ha estremo bisogno di un aumento della superficie boscata e di un piano ben coordinato tra Stato e regioni per nuovi rimboschimenti, che potrebbero assicurare oltre al consolidamento degli attuali livelli occupazionali, anche un ulteriore incremento degli stessi.
Per questo le parti firmatarie del CCNL lavoratori forestali ritengono necessaria la realizzazione di modifiche significative all'attuale sistema di presenza istituzionale, di intervento gestionale e di uso delle risorse finanziarie, che favorisca il superamento della disarticolazione e della frammentarietà della politica di settore.
Fermo restando il ruolo del Governo centrale, in raccordo con le politiche comunitarie, di coordinatore della programmazione di concerto con le regioni, tali modifiche dovrebbero riguardare:
1) l'istituzione di un Osservatorio nazionale con compiti di monitoraggio e di indirizzo costituito da rappresentanti istituzionali, scientifici, imprenditoriali e sindacali;
2) la competenza delle regioni alla elaborazione delle politiche forestali nel quadro degli indirizzi nazionali e comunitari, anche in riferimento alle misure ed interventi che hanno addentellati alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio, riconoscendo altresì lo specifico ruolo delle comunità montane;
3) l'individuazione dei bacini forestali quali unità di gestione e la costituzione di strutture operative, anche a partecipazione mista, previste dalla legislazione vigente (imprese forestali, consorzi, ecc.) vale a dire la vera impresa agro-ambientale che opera e vive anche nelle aree marginali e contribuisce alla creazione di ricchezza e opportunità economiche;
4) il consolidamento e lo sviluppo delle imprese esistenti e la promozione di nuova imprenditorialità anche associata capace di cogliere e valorizzare le opportunità produttive anche ai fini di un incremento dell'occupazione;
5) la sollecitazione degli Organi preposti regionali a ricomprendere, nell'ambito della revisione di medio termine dei POR (Piani operativi regionali) e PRS (Piani di sviluppo rurale) misure che sostengono le attività di particolare interesse per la gestione associata;
6) la costituzione dei fondi forestali regionali, nei quali fare confluire tutte le risorse finanziarie disponibili, prevedendo tra l'altro forme di finanziamento finalizzato alla manutenzione del bosco ed aventi carattere di continuità.
Solo in tale quadro è possibile e attuabile una politica attiva del lavoro basata sulla stabilità e sulla valorizzazione della professionalità degli addetti.
Professionalità sicuramente da migliorare attraverso percorsi formativi da promuovere e che non potranno che giovarsi dell'introduzione di tecnologie non più rinviabili per una moderna gestione delle aree boscate.
In questo contesto i percorsi formativi devono tendere anche a realizzare, in linea con le disposizioni comunitarie e gli obiettivi della programmazione PSR 2007/2013, interventi innovativi in tema di difesa del territorio e valorizzazione economico-produttiva, delle risorse paesaggistiche e naturalistiche e quelle della produzione di biomasse forestali.
Il perseguimento della stabilizzazione occupazionale deve altresì legarsi ai processi di avanzamento e di crescita dell'intervento e strutturarsi in modo flessibile, conquistando un arco annuo lavorativo complessivo nel settore che utilizzi le diverse opportunità che si offrono.
Opportunità sempre maggiori dovute tanto all'attuazione delle norme sulla modernizzazione dell'agricoltura che alla sempre più diffusa consapevolezza dell'importanza del settore forestale quale fattore di presidio e tutela del territorio, valorizzazione delle risorse turistico-ambientali, anello fondamentale delle politiche della sostenibilità. Ciò richiede uno sforzo da parte di tutti affinché stabilizzazione occupazionale e valorizzazione delle professionalità possano essere coniugate con sicurezza sul lavoro e garanzia di legalità del lavoro.
Su queste basi le parti firmatarie del CCNL forestali intendono avviare un serrato ed approfondito confronto con la Conferenza Stato-regioni per individuare nuove linee di politica forestale in grado di rilanciare le attività legate al sistema foresta-legno e foresta-albero, nell'interesse dei soggetti interessati e, più in generale, del Paese.
Accordo di rinnovo 09/12/2021 (Decorrenza 01/01/2020)
PREMESSA - Stato e prospettive dei sistema forestale nazionale
Il bosco costituisce una preziosa risorsa di riequilibrio ambientale e un fattore importante di sviluppo economico-sociale.
Gli scarsi risultati sinora ottenuti dalle politiche settoriali impongono la necessità di superare la logica di interventi sporadici e disarticolati, dimostratisi incapaci di promuovere un reale sviluppo.
È anzitutto necessaria una reale rivalutazione, anche culturale, delle molteplici funzioni del bosco (protettiva, produttiva, ricreativa) e degli aspetti sociali ed economici legati alle attività forestali ed idraulico-agrarie in grado di collocarle nel quadro delle politiche economiche e produttive.
Salvaguardia del territorio e dell'ambiente, uso plurimo e produttivo del patrimonio boschivo, stabilità dell'occupazione e valorizzazione della professionalità degli addetti devono rappresentare gli obiettivi fondamentali di una nuova politica forestale, che deve adottare la programmazione degli interventi e l'attivazione di tutte le sinergie possibili come vincoli determinanti per la produttività sociale ed economica del settore. Gli operai forestali che operano prevalentemente in zone montane, anche se non concorrenziali sul piano numerico, sono fondamentali sul piano dell'equilibrio territoriale perché contribuiscono a custodire vaste zone che assicurano un ruolo vitale per la sicurezza delle città e delle campagne di pianura attraverso i compiessi sistemi idrogeologici ed ecologici del nostro Paese.
Fondamentale, quindi, è l'impiego di tali maestranze nella sistemazione della difesa del suolo, come l'attività di prevenzione e presidio territoriale. Il ripristino delle condizioni di agibilità del territorio montano in dipendenza di particolari eventi meteorici od altre calamità naturali.
É in atto un sostanziale ripensamento di natura organizzativa che rivaluti i lavoratori al fine di favorire il controllo ed il mantenimento degli equilibri idrogeologici del territorio nella sua componente più fragile e delicata: quella montana, appunto.
In questo contesto non si può prescindere dall'esame delle politiche di settore, sia comunitarie che nazionali. Il Regolamento n. 1305/2013 del 13-12-2013 che determina i lineamenti operativi e le risorse finanziarie 2014/2020 - prevede il sostegno a metodi di gestione del territorio incoraggiando i detentori di aree forestali ad adottare criteri di utilizzazione dei suolo compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale, dei paesaggio e di protezione delle risorse naturali.
In questa ottica le foreste offrono molteplici vantaggi che vanno dalla fornitura di materie prime (legname) rinnovabili ed eco-compatibili alla conservazione della biodiversità, al ciclo globale del carbonio, dall'equilibrio idrogeologico, alla difesa dell'erosione oltre a rendere un servizio sociale e ricreativo alla popolazione urbana. In questa prospettiva, i selvicoltori e detentori di aree boschive non appaiono solo come prodotto di beni materiali fondamentali, ma come custodi del territorio, nella sua identità fisica e nel suo spessore culturale, ed il territorio non può sopravvivere alle sue funzioni di utilità senza chi lo lavora. È una consapevolezza che fa vedere le cose in termini di efficacia e interdipendenza.
L'aggancio della selvicoltura ai più ampio comparto ambientale e il suo inserimento a pieno titolo nella politica di sviluppo rurale, presuppone che al piano strategico comunitario messo in atto con il nuovo regolamento UE n. 1305/2013, si affianchi il piano strategico nazionale, con il coinvolgimento degli enti territoriali pubblici (Regioni, Province, Comunità Montane, Unioni di Comuni montani, Comuni) e delle parti economico-sociaii con impiego di mezzi finanziari in un contesto di partenariato.
La politica europea è infatti rivolta al raggiungimento di determinati obiettivi quali:
- l'importanza del settore forestale quale elemento strategico per lo sviluppo rurale;
- la tutela dell'ambiente attraverso la messa in opera di interventi di forestazione;
- il ruolo socio economico della foresta;
- l'impegno dell'Unione Europea in ambito internazionale per contrastare il degrado forestale;
- l'importanza dell'utilizzo delle biomasse forestali, non solo a fini energetici, per il controllo dell'inquinamento da anidride carbonica;
- l'incentivazione ali'utilizzo dei prodotti legnosi ed alla loro certificazione ed il sostegno alla competitività dell'industrie operanti dei settore del legno.
Anche il D.Lgs. 34/2018, riconoscendo le fondamentali necessità di legare la politica forestale da attuarsi in ambiti nazionali agli impegni sottoscritti a livello internazionale e riconducibili ai principio della gestione forestale sostenibile, individua delle linee guida che hanno per riferimento i seguenti obiettivi:
- tutela dell'ambiente
- rafforzamento delle competitività delle filiere foresta-legno
- miglioramento delle condizioni socio-economiche degli addetti
- rafforzamento della ricerca scientifica
In questo quadro, la programmazione regionale in materia di forestazione assume un valore di assoluta rilevanza anche ai fini degli obbiettivi di qualificazione e tutela ambientale perseguiti dalla riforma della Politica agricola comunitaria, in particolare per quanto riguarda il cosiddetto "Il Pilastro". Inoltre, anche le carenze della politica forestale nazionale potranno essere finalmente superate, attraverso la piena attuazione del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali, dalla Legge sulla montagna, e dalla concreta attuazione del GREEN DEAL europeo e dall'approvazione della Strategia forestale europea e nazionale
rivisitazione di un piano forestale nazionale oltretutto da tempo disatteso, capace invece diper divenire ad uno strumento multifunzionale in grado di valorizzare gli aspetti culturali-economici e paesaggistici del patrimonio forestale.In questo contesto, va ricordato come il nostro Paese si contraddistingua, negli ultimi anni, per un sistematico aumento della superfice forestale annuale a cui non corrisponde però un pari aumento delle superfici interessate da una gestione sostenibile, che rappresentano ad oggi solo il 18% della superficie boscosa e ancor meno da una certificazione forestale. Occorre, pertanto, come prevedono la strategia forestale Europea e quella Nazionale, elevare il livello qualitativo gestionale del patrimonio forestale nazionale affinando strumenti d'intervento, finanziari e strutturali, efficaci, destinati in particolare a quelle aree interessate da incendi e fenomeni atmosferici straordinari in modo da permettere un rapido avvio delle attività di rimboschimento. A questi settori d'attività, in un ideale collegamento tra le aree più periferiche del paese e le aree metropolitane e cittadine, va evidenziato un ulteriore importante settore d'attività che individua nella forestazione urbana la puntuale identificazione di una strategia tendente ad una valorizzazione green degli agglomerati urbani. Indubbiamente i tre settori d'attività riservano ampi spazi occupazionali e di qualificazione lavorativa
In questo contesto, le attività di rimboschimento dovranno orientarsi all'insediamento di pregiate essenze forestali sfruttabili- ndustrialmente e alla riconversione del bosso ceduo per incrementare l'utilizzo da parte dell'industria cartaria e l'utilizzo delle Biomasse al fine di incrementare le fonti energetiche alternative.
Il nostro Paese ha estremo bisogno di un aumento della superficie boscata e di un piano ben coordinato tra Stato e Regioni per nuovi rimboschimenti che potrebbero assicurare oltre al consolidamento degli attuali livelli occupazionali, anche un ulteriore incremento degli stessi.Per questo le parti firmatarie del CCNL lavoratori forestali ritengono necessaria la realizzazione di modifiche significative all'attuale sistema di presenza istituzionale, di intervento gestionale e di uso delle risorse finanziarie, che favorisca il superamento della disarticolazione e della frammentarietà della politica di settore. Fermo restando il ruolo del Governo centrale, in raccordo con le politiche comunitarie, di coordinatore della programmazione di concerto con le Regioni, tali modifiche dovrebbero riguardare:
1. l'istituzione di un OSSERVATORIO NAZIONALE con compiti di monitoraggio e di indirizzo costituito da rappresentanti istituzionali, scientifici, imprenditoriali e sindacali;
2. la competenza delle Regioni alla elaborazione delle politiche forestali nel quadro degli indirizzi nazionali e comunitari, anche in riferimento alle misure ed interventi che hanno addentellati alla valorizzazione dell'ambiente e dei territorio, riconoscendo altresì lo specifico ruolo delle Comunità Montane;
3. l'individuazione dei bacini forestali quali unità di gestione e la costituzione di strutture operative, anche a partecipazione mista, previste dalla legislazione vigente (imprese forestali, consorzi, ecc.) vale a dire la vera impresa agro-ambientale che opera e vive anche nelle aree marginali e contribuisce alla creazione di ricchezza e opportunità economiche;
4. il consolidamento e lo sviluppo delle imprese esistenti e la promozione di nuova imprenditorialità anche associata capace di cogliere e valorizzare le opportunità produttive anche ai fini di un incremento dell'occupazione;
5. la sollecitazione degli organi preposti regionali a ricomprendere, nell'ambito della revisione di medio termine
dei POR (piani operativi regionali) e PSR (piani di sviluppo rurale)della nuova PAC, misure che sostengono le attività di particolare interesse per la gestione associata.6. la costituzione dei fondi forestali regionali, nei quali fare confluire tutte le risorse finanziarie disponibili, prevedendo tra l'altro forme di finanziamento finalizzato alla manutenzione del bosco ed aventi carattere di continuità.
Solo in tale quadro è possibile e attuabile una politica attiva del lavoro basata sulla stabilità e sulla valorizzazione della professionalità degli addetti. Professionalità sicuramente da migliorare attraverso percorsi formativi da promuovere e che non potranno che giovarsi dell'introduzione di tecnologie non più rinviabili per una moderna gestione delle aree boscate. In questo contesto i percorsi formativi devono tendere anche a realizzare, in linea con le disposizioni comunitarie e gli obiettivi della programmazione PSR della PAC, interventi innovativi in tema di difesa del territorio e valorizzazione, economico-produttiva, delle risorse paesaggistiche e naturalistiche e quelle della produzione di biomasse forestali.
Il perseguimento della stabilizzazione occupazionale deve altresì legarsi ai processi di avanzamento e di crescita dell'intervento e strutturarsi in modo flessibile, conquistando un arco annuo lavorativo complessivo nei settore che utilizzi le diverse opportunità che si offrono.
Opportunità sempre maggiori dovute tanto all'attuazione delle norme sulla modernizzazione dell'agricoltura che alla sempre più diffusa consapevolezza dell'importanza del settore forestale quale fattore di presidio e tutela del territorio, valorizzazione delle risorse turistico-ambientali, anello fondamentale delle politiche della sostenibilità. Ciò richiede uno sforzo da parte di tutti affinché stabilizzazione occupazionale e valorizzazione delle professionalità possano essere coniugate con sicurezza sul lavoro e garanzia di legalità del lavoro.
Su queste basi le parti firmatarie del CCNL forestali intendono avviare un serrato ed approfondito confronto con la Conferenza Stato-Regioni per individuare nuove linee di politica forestale in grado di rilanciare le attività legate al sistema foresta-legno e foresta-albero, nell'interesse dei soggetti interessati e, più in generale, del Paese.
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto nazionale, di natura privatistica, disciplina i rapporti di lavoro fra i lavoratori dipendenti e le comunità montane, gli enti pubblici, i Consorzi forestali, le aziende speciali ed altri enti che, con finanziamento pubblico ed in amministrazione diretta, o in affidamento se cooperative o enti di imprese di altra natura, svolgano attività di:
- sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria;
- imboschimento e rimboschimento;
- miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse;
- difesa del suolo;
- valorizzazione ambientale e paesaggistica.
Dichiarazione a verbale di Centrali cooperative - FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL
Per il socio lavoratore di cooperative si fa riferimento al Protocollo di intesa interconfederale del 5 aprile 1990.
Accordo di rinnovo 09/12/2021 (Decorrenza 01/01/2020)
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto nazionale, di natura privatistica, disciplina i rapporti di lavoro fra i lavoratori dipendenti e le Comunità montane, gli Enti pubblici, i Consorzi forestali, le Aziende speciali, gli altri Enti, le Cooperative, le Imprese o gli Enti di imprese che, con finanziamento pubblico o privato, in amministrazione diretta, in affidamento o in appalto svolgano attività di:
- Sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria;
- Imboschimento e rimboschimento;
- Miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse;
- Difesa del suolo;
- Valorizzazione ambientale e paesaggistica;
- Arboricoltura da legno;
- Pratiche selvicolturali;
- Filiera bosco-legno-energia, ad esclusione degli impianti di trasformazione ed erogazione dell'energia;
- Gestione forestale sostenibile e/o attiva;
- Programmazione forestale;
Dichiarazione a verbale di Centrali Cooperative - FLAl-CGlL, FAI-CISL, UILA-UIL
Per il socio lavoratore di cooperative si fa riferimento al Protocollo di intesa interconfederale del 5 aprile 1990.
Dichiarazione a verbale parte Pubblica
Per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il CCNL, gli accordi regionali e provinciali, così come previsto dall'articolo 7-bis del decreto Legge 8 settembre 2021 n. 120, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2021, n. 155, si applicano nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni.
Art. 2 - Struttura della contrattazione
La contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale.
Il CCNL ha la funzione di unificante centralità per definire le condizioni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività di cui all'art. 1.
Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL utilizzerà i tassi di inflazione, con l'obiettivo di salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell'andamento e delle prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore.
Il CCNL stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello integrativo regionale ed i criteri economici sui quali il rinnovo dei cc.ii.rr.l. si fonda.
Nel determinare a livello regionale gli effetti economici della contrattazione integrativa si terrà conto della previsione di investimenti, della programmazione regionale e dell'andamento dell'occupazione del settore nel territorio.
In alternativa al salario integrativo di competenza del c.i.r.l., previa opzione concordata in azienda tra datore di lavoro ed Organizzazioni sindacali, unitamente alla Rappresentanza aziendale dei lavoratori, potranno essere sottoscritti accordi per la erogazione di remunerazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Tali erogazioni, pertanto, dovranno avere le caratteristiche idonee per l'applicazione del regime contributivo e fiscale agevolato previsto dalla legislazione vigente.
I criteri generali e le modalità per la corresponsione di tali erogazioni per ogni singolo progetto territoriale e/o di azienda potranno essere definiti dai cc.ii.rr.l., fermo restando che l'analisi dei risultati e la conseguente erogazione dei premi compete in via esclusiva al livello aziendale.
L'intesa tra le parti in azienda per l'esercizio, anche successivo, delle opzioni concordate di cui all'8º comma del presente articolo dovrà essere definita antecedentemente alla data di decorrenza del c.i.r.l.
Nell'ambito dell'autonomia dei cicli negoziali, il rinnovo della contrattazione di 2º livello si colloca in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL Al fine di consentire la stipula del c.i.r.l. nel tempo indicato al comma precedente, la relativa piattaforma dovrà essere presentata almeno 2 mesi prima della scadenza e la parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni dal ricevimento delle stesse.
Il c.i.r.l. ha durata triennale.
Resta esclusa dalla competenza del 2º livello la contrattazione di materie definite nel CCNL
Le materie rinviate alla competenza del c.i.r.l. sono pertanto esclusivamente le seguenti:
a) aggiunta di figure professionali esistenti nelle realtà territoriali ove non contemplate nella classificazione del CCNL (artt. 35 e 49);
b) norme riguardanti la gestione di informazioni secondo quanto previsto dall'art. 3;
c) individuazione dei fabbisogni di formazione professionale (artt. 3 e 21) e individuazione dei percorsi formativi anche avvalendosi del Fondo per la formazione continua - FON.COOP.; in alternativa occorrerà rinvenire, di concerto con le istituzioni competenti, risorse e strumenti nell'ambito delle misure previste dai documenti di programmazione adottati;
d) equipaggiamento protettivo personale relativo ad attività specifiche svolte dai lavoratori ed altre materie espressamente rinviate dall'art. 22;
e) definizione delle condizioni e delle modalità di reperibilità (art. 56);
f) trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16);
g) mensa, nonché l'eventuale concessione di buoni pasto (art. 58);
h) diritti sindacali e distacchi di competenza regionale (artt. 4 e 5);
i) Commissioni regionali pari opportunità (art. 19);
l) salario integrativo (artt. 39 e 52);
m) criteri di precedenza per le riassunzioni (art. 48);
n) ogni altra materia espressamente rinviata al 2º livello di contrattazione dal testo del CCNL;
o) il trattamento dei lavoratori che esercitano in modo strutturale ed organico l'attività antincendio, tenendo conto della disciplina legislativa stabilita a livello regionale;
p) eventuale costituzione di un Osservatorio regionale composto dalle parti firmatarie i cui compiti saranno definiti dalle parti.
Le materie inerenti l'organizzazione del lavoro, la gestione dell'orario di lavoro, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio (art. 18), i criteri di rotazione per gli operai addetti ai lavori nocivi (art. 22), il turnover, le garanzie occupazionali (art. 48) potranno essere oggetto di confronto a livello territoriale o aziendale su specifica indicazione dei cc.ii.rr.l.
L'individuazione dei centri di raccolta avviene con le modalità previste dall'art. 54.
Norma transitoria
Nelle regioni ove non sia stato stipulato accordo di armonizzazione tra la contrattazione territoriale esistente ed il CCNL, le parti territoriali si incontreranno a tal fine entro il 31 dicembre 2011.
Si dovrà tener presente che sono da considerarsi salario integrativo a tutti gli effetti:
a) le quote eccedenti la misura delle indennità fissate nel CCNL;
b) il premio di produzione od analoghi premi di natura collettiva che, ove ragguagliati ad anno, saranno mensilizzati per impiegati ed OTI e riportati a paga oraria per gli OTD;
c) i minimi di stipendio integrativo in vigore per gli impiegati che saranno corrisposti in aggiunta ai minimi del CCNL Tali minimi integrativi costituiscono la base per la definizione del salario integrativo regionale di cui all'art. 2 del CCNL
Accordo di rinnovo 09/12/2021 (Decorrenza 01/01/2020)
Art. 2 - Struttura della contrattazione
La contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale, il CCNL ha la funzione di unificante centralità per definire le condizioni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività di cui all'art 1.
Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL utilizzerà i tassi di inflazione, con l'obiettivo di salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell'andamento e delle prospettive della competitività e dei mercato del lavoro del settore.
Il CCNL stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello integrativo regionale ed i criteri economici sui quali il rinnovo dei CCNL si fonda. Nel determinare a livello regionale gli effetti economici della contrattazione integrativa si terrà conto della previsione di investimenti, della programmazione regionale e dell'andamento dell'occupazione del settore nel territorio, in alternativa al salario integrativo di competenza del CCNL, previa opzione concordata in azienda tra datore di lavoro ed organizzazioni sindacali, unitamente alla rappresentanza aziendale dei lavoratori, potranno essere sottoscritti accordi per la erogazione di remunerazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Tali erogazioni, pertanto, dovranno avere le caratteristiche idonee per l'applicazione del regime contributivo e fiscale agevolato previsto dalla legislazione vigente.
I criteri generali e le modalità per la corresponsione di tali erogazioni per ogni singolo progetto territoriale e/o di azienda potranno essere definiti dal CCNL, fermo restando che l'analisi dei risultati e la conseguente erogazione dei premi compete in via esclusiva al livello aziendale.
L'intesa tra le parti in azienda per l'esercizio, anche successivo, delle opzioni concordate di cui all'8º comma del presente articolo dovrà essere definita antecedentemente alla data di decorrenza del CCNL. Nell'ambito dell'autonomia dei cicli negoziali, il rinnovo della contrattazione di 2º livello si colloca in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL. Al fine di consentire la stipula del CCNL nel tempo indicato al comma precedente, la relativa piattaforma dovrà essere presentata almeno 2 mesi prima della scadenza e la parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni dal ricevimento delle stesse.
Il CCNL ha durata
triennalequadriennale.Resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CCNL. Le materie rinviate alla competenza del CCNL sono pertanto esclusivamente le seguenti:
a) aggiunta di figure professionali esistenti nelle realtà territoriali ove non contemplate nella classificazione dei CCNL (artt. 35 e 49);
b) norme riguardanti la gestione di informazioni secondo quanto previsto dall'art. 3;
c) individuazione dei fabbisogni di formazione professionale (artt. 3 e 21) e individuazione dei percorsi formativi anche avvalendosi del fondo per la formazione continua - FON.COOP . in alternativa occorrerà rinvenire di concerto con le Istituzioni competenti risorse e strumenti nell'ambito delle misure previste dai documenti di programmazione adottati;
d) equipaggiamento protettivo personale relativo ad attività specifiche svolte dai lavoratori ed altre materie espressamente rinviate dall'art. 22;e) definizione delle condizioni e delle modalità di reperibilità (Art. 56);
f) trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (Art. 16);
g) mensa, nonché l'eventuale concessione di buoni pasto (Art. 58);
h) diritti sindacali e distacchi di competenza regionale (artt. 4 e 5);
i) commissioni regionali pari opportunità (Art. 19);
l) salario integrativo (artt. 39 e 52);
m) criteri di precedenza per le riassunzioni (Art. 48);
n) ogni altra materia espressamente rinviata al secondo livello di contrattazione dal testo del CCNL.
o) il trattamento dei lavoratori che esercitano in modo strutturale ed organico l'attività antincendio, tenendo conto della disciplina legislativa stabilita a livello regionale.
p) eventuale costituzione di un osservatorio regionale composto dalle parti firmatarie i cui compiti saranno definiti dalle Parti.
Le materie inerenti l'organizzazione del lavoro, la gestione dell'orario di lavoro, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio (Art. 18), i criteri di rotazione per gli operai addetti ai lavori nocivi (Art. 22), il turnover, le garanzie occupazionali (Art. 48) potranno essere oggetto di confronto a livello territoriale o aziendale su specifica indicazione dei CCNL.
L'individuazione dei centri di raccolta avviene con le modalità previste dall'Art. 54.
Norma transitoria
Nelle regioni ove non sia stato stipulato accordo di armonizzazione tra la contrattazione territoriale esistente ed il CCNL, le parti territoriali si incontreranno a tal fine entro il 31-12-2023.
Si dovrà tener presente che sono da considerarsi salario integrativo a tutti gli effetti:
a) le quote eccedenti la misura delle indennità fissate nel CCNL;
b) il premio di produzione od analoghi premi di natura collettiva che, ove ragguagliati ad anno, saranno mensilizzati per impiegati ed Oti e riportati a paga oraria per gli Otd;
c) i minimi di stipendio integrativo in vigore per gli impiegati che saranno corrisposti in aggiunta ai minimi del CCNL. Tali minimi integrativi costituiscono la base per la definizione del salario integrativo regionale di cui all'art. 2 del CCNL.
Art. 3 - Relazioni sindacali e sistema di informazioni
Al fine di realizzare tra le parti stipulanti il CCNL un sistema organico di informazioni e di conoscenze dell'andamento del settore con particolare riferimento alle problematiche del suo sviluppo in termini produttivi, del lavoro, dell'occupazione, del sistema retributivo e delle esigenze di formazione professionale è costituito il Comitato paritetico bilaterale nazionale composto di 6 rappresentanti delle Associazioni datoriali e 6 delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
A) Il Comitato ha il compito di:
1) acquisire informazioni e dati su:
a) le strutture promosse dalle regioni in materia di forestazione;
b) piani e programmi promossi dalle parti datoriali, dagli enti delegati nonché il loro stato di attuazione;
c) flussi occupazionali e dinamica delle assunzioni;
d) dinamica delle retribuzioni e situazione della contrattazione di 2º livello;
e) fabbisogni o domanda di formazione professionale e interventi di formazione continua;
f) igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
g) andamento di particolari contratti (es. formazione e lavoro);
h) evoluzione delle tecnologie di processo;
2) svolgere le attività previste dall'art. 7 dell'accordo 27 novembre 1996 (Allegato G del vigente CCNL);
3) svolgere le attività assegnate alla Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità dall'art. 19 del vigente CCNL;
4) realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell'occupazione e della competitività;
5) promuovere le relazioni sindacali e l'applicazione della contrattazione collettiva;
6) promuovere, in linea con le disposizioni comunitarie e gli obiettivi della programmazione PSN-PSR 2007/2013, la partecipazione e la progettazione a livello regionale di interventi in tema di difesa del territorio e valorizzazione economico-produttiva, delle risorse paesaggistiche e naturalistiche e quelle della produzione di biomasse forestali;
7) esercitare altre funzioni che le parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.
Per particolari indagini il Comitato ha facoltà di stipulare convenzioni con enti esterni, ivi compresi gli Enti bilaterali.
Il Comitato è presieduto a turni biennali da un rappresentante delle Associazioni o enti datoriali stipulanti. È prevista una Vicepresidenza espressione delle OO.SS. firmatarie.
Analoghi Comitati paritetici sono istituiti anche a livello regionale tra le istanze che a tale livello rappresentano le parti stipulanti il CCNL con gli stessi compiti del Comitato paritetico bilaterale nazionale.
B) Commissione sulla classificazione del personale
In relazione all'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e delle professionalità dei lavoratori che il settore sta evidenziando, le parti concordano sulla necessità di approfondire l'analisi delle esigenze connesse a tale stato di cose con l'intento di addivenire con il prossimo CCNL a soluzioni adeguate in materia.
A tale fine le parti convengono di costituire una Commissione paritetica con il compito di studiare un sistema di classificazione dei lavoratori idoneo a meglio rappresentare le esigenze di sviluppo della professionalità in rapporto alla domanda in tal senso espressa dalle imprese dei datori di lavoro del settore. Il sistema dovrà essere tale da assicurare un quadro di riferimento certo per le imprese ed i datori di lavoro medesimi.
La Commissione potrà esaminare uno schema di inquadramento anche di carattere unificato fra operai ed impiegati, tenendo conto delle evoluzioni del collocamento e della previdenza nel settore, ed anche per aree professionali.
La Commissione si riunirà con cadenze periodiche da concordare, sarà presieduta a turno da un componente di parte datoriale o sindacale, si incontrerà una volta all'anno con le parti stipulanti il presente CCNL per riferire sull'attività svolta ed esaurirà il proprio compito sei mesi prima della scadenza del CCNL, indicando alle parti stipulanti le proposte per lo schema di inquadramento.
Le parti si impegnano a costituire la suddetta Commissione entro il 30 giugno 2011 ed a finire i lavori entro il 31 dicembre 2012.
Impegno a verbale
Le parti firmatarie, in considerazione dell'oggettiva sussistenza di elementi che rendono il presente CCNL contiguo a quelli per le cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e per il settore delle cooperative e dei Consorzi agricoli, di cui le stesse parti sono, seppure non tutte, firmatarie, e ritenendo opportuno promuovere un'azione di razionalizzazione e semplificazione degli strumenti relazionali e bilaterali, di cui al presente articolo, con analoghe strumentazioni previste negli altri due citati cc.cc.nn.l., con l'obiettivo quindi di rendere maggiormente praticato il sistema di relazioni sindacali, si impegnano a proporre questa ipotesi di lavoro agli altri due tavoli contrattuali ed alle parti ivi presenti e, a seguito di analogo impegno contrattuale, a definire specifiche intese per dare seguito al presente impegno.
In attesa dell'attuazione di quanto sopra dichiarato, si conferma la vigenza dell'art. 3.
Accordo di rinnovo 09/12/2021 (Decorrenza 01/01/2020)
Art. 3 - Relazioni sindacali e sistema di informazioni
Al fine di realizzare tra le parti stipulanti il CCNL un sistema organico di informazioni e di conoscenze dell'andamento del settore con particolare riferimento alle problematiche del suo sviluppo in termini produttivi, del lavoro, della occupazione, del sistema retributivo e delle esigenze di formazione professionale è costituito il Comitato Paritetico Bilaterale Nazionale, che dovrà riunirsi entro e non oltre sei mesi dalla sottoscrizione del CCNL, composto di 6 rappresentanti delle associazioni datoriali e 6 delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
A - Il Comitato ha il compito di:
1) acquisire informazioni e dati su:
a) le strutture promosse dalle regioni in materia di forestazione;
b) piani e programmi promossi dalle parti datoriali, dagli enti delegati nonché il loro stato di attuazione;
c) flussi occupazionali e dinamica delle assunzioni;
d) dinamica delle retribuzioni e situazione della contrattazione di 2º livello;
e) fabbisogno domanda di formazione professionale e interventi di formazione continua;
f) igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
g) andamento di particolari contratti (es. formazione e lavoro);
h) evoluzione delle tecnologie di processo.
2) Svolgere le attività previste dall'art.7 dell'accordo del 9 dicembre 2021 (allegato G del vigente CCNL);
3) svolgere le attività assegnate alla Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità dall'art. 19 del vigente CCNL;
4) realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell'occupazione e della competitività;
5) promuovere le relazioni sindacali e l'applicazione della contrattazione collettiva;
6) promuovere, in linea con le disposizioni comunitarie e gli obbiettivi della programmazione
PSRdella PAC, la partecipazione e la progettazione a livello regionale di interventi in tema di difesa del territorio e valorizzazione, economico-produttiva, delle risorse paesaggistiche e naturalistiche e quelle della produzione di biomasse forestali;7) esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.
8) Promuovere lo sviluppo delle competenze, conoscenze e abilità degli operatori del settore forestale attraverso:
a. il confronto, a livello nazionale, per contribuire airimplementazione dei repertori nazionali delle qualificazioni professionali del settore. Tale attività potrà essere propedeutica ad una successiva ed eventuale valutazione - anche su richiesta di una delle Parti - del sistema classificatorio attualmente previsto dal presente contratto;
b. la valorizzazione del diritto all'apprendimento permanente;
c. il diritto al riconoscimento delle competenze professionali comunque acquisite;
Per particolari indagini il Comitato ha facoltà di stipulare convenzioni con enti esterni, ivi compresi gli Enti bilaterali.
Il Comitato è presieduto a turni biennali da un rappresentante delle associazioni o enti datoriali stipulanti. È prevista una vicepresidenza espressione delle OO.SS. firmatarie.
Analoghi comitati paritetici sono istituiti anche a livello regionale tra le istanze che a tale livello rappresentano le parti stipulanti il CCNL con gli stessi compiti del Comitato Paritetico Bilaterale Nazionale.
Impegno a verbale
Le parti firmatarie, in considerazione dell'oggettiva sussistenza di elementi che rendono il presente CCNL contiguo a quelli per le cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e per il settore delle cooperative e dei consorzi agricoli di cui le stesse parti sono, seppure non tutte firmatarie, e ritenendo opportuno promuovere un'azione di razionalizzazione e semplificazione degli strumenti relazionali e bilaterali, di cui al presente articolo, con analoghe strumentazioni previste negli altri due citati CCNL con l'obiettivo quindi di rendere maggiormente praticato il sistema di relazioni sindacali, si impegnano a proporre questa ipotesi di lavoro agli altri due tavoli contrattuali ed alle parti ivi presenti e, a seguito di analogo impegno contrattuale, a definire specifiche intese per dare seguito al presente impegno.
In attesa dell'attuazione di quanto sopra dichiarato, si conferma la vigenza dell'articolo 3.IMPEGNO A VERBALE
Preso atto che il sistema classificatorio dovrebbe rispondere in modo più adeguato alle esigenze introdotte dall'evoluzione dei nuovi lavori nel settore, risulta opportuno avviare un confronto relativo alla classificazione degli impiegati e degli operai del settore.
A tal fine, le parti firmatarie del presente contratto si impegnano a costituire un Gruppo di lavoro paritetico, con il compito di individuare eventuali modifiche degli elementi della classificazione dei personale, tanto nelle declaratorie quanto nei profili professionali.
Tale gruppo dovrà essere costituito entro il 31/12/2021, potrà essere convocato a richiesta di una delle Parti e dovrà terminare i lavori entro il 30/06/2023.
A) Riunioni in azienda
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto anche nelle loro rappresentanze aziendali e territoriali, viene riconosciuto il diritto di tenere riunioni e assemblee.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive ove prestano la loro attività fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 13 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto o, singolarmente o congiuntamente, dalle Rappresentanze sindacali aziendali con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso alla Direzione aziendale, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la Rappresentanza sindacale aziendale.
In sede di contrattazione integrativa regionale saranno individuati i criteri per la più funzionale utilizzazione delle predette ore di permesso per la partecipazione alle assemblee di cui al 1º comma.
B) Rappresentanze sindacali aziendali
Ai fini della salvaguardia dei diritti derivanti da leggi e contratti e per la tutela della condizione dei dipendenti nell'unità produttiva possono essere costituite, ad iniziativa dei lavoratori, Rappresentanze sindacali nell'ambito dei sindacati firmatari del presente contratto.
Al delegato sindacale viene attribuito il diritto di valutare, con le Direzioni aziendali interessate, i piani e i programmi di forestazione al fine di migliorare l'occupazione e lo sviluppo economico.
Le R.S.A./R.S.U. riceveranno informazioni dagli enti e dalle imprese cooperative sui lavori da assegnare in appalto e sui relativi capitolati.
Il numero dei Rappresentanti sindacali eleggibili è fissato in uno per ciascuna Organizzazione sindacale nelle unità produttive che occupino fino a 50 lavoratori.
Qualora il numero dei lavoratori sia superiore a quello indicato nel precedente comma, potranno essere eletti due Rappresentanti sindacali per ciascuna Organizzazione sindacale.
La designazione dei Rappresentanti sindacali aziendali deve essere comunicata alla Direzione aziendale dalla relativa Organizzazione sindacale territoriale.
Il trasferimento dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente comma può essere disposto solo previo nulla osta delle Associazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico.
C) Permessi sindacali
Ciascun dirigente delle R.S.A. ha diritto, per l'espletamento del mandato, a permessi retribuiti con le modalità di cui all'art. 23, Legge n. 300/1970, nella misura stabilita nello stesso articolo e maggiorata di 3 ore mensili.
Gli stessi dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente comma hanno diritto a permessi non retribuiti, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta alla Direzione aziendale di norma tre giorni prima, tramite le Rappresentanze sindacali aziendali.
Ai lavoratori che ricoprono cariche direttive in seno agli Organi nazionali, regionali o provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto sono concessi permessi retribuiti per l'espletamento della relativa attività sindacale nella misura di 6 giorni lavorativi non consecutivi nell'arco di 6 mesi di lavoro per i dirigenti provinciali e di 12 giorni lavorativi, non superiori a 3 giorni consecutivi, per i dirigenti nazionali e regionali.
Il diritto ai permessi si esercita previa idonea comunicazione scritta.
D) Contributi sindacali
L'azienda provvederà a trattenere sulla retribuzione dei propri dipendenti la quota di contribuzione sindacale da versare alle Organizzazioni sindacali per conto dei lavoratori che lo richiedano mediante delega debitamente scritta.
La predetta delega dovrà riportare le generalità del lavoratore e indicare l'importo della trattenuta da effettuare al lavoratore stesso e l'Organizzazione sindacale cui è diretta. L'importo della trattenuta, su mandato del lavoratore, potrà variare nei periodi successivi a seguito di comunicazione dell'Organizzazione sindacale prescelta.
Tale delega resterà valida e operante fino a quando il lavoratore non abbia a revocarla o a sostituirla con altra.
È inteso che il possesso della predetta delega autorizza ed impegna l'azienda a versare tempestivamente il contributo del lavoratore sul c/c che le Organizzazioni sindacali interessate indicheranno e a dare comunicazione alle Organizzazioni stesse dei versamenti effettuati.
Le trattenute di cui innanzi e le relative comunicazioni sono da intendersi con cadenza mensile, salvo diversi specifici accordi al riguardo.
Art. 5 - Distacchi sindacali nazionali
Ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto può richiedere il distacco retribuito a tutti gli effetti di 3 lavoratori a tempo indeterminato con l'impegno che le designazioni non vengano effettuate in quelle regioni presso le quali siano già in atto, per intese intervenute in sede territoriale, più distacchi sindacali per ogni Organizzazione sindacale.
Il distacco diventerà operativo a decorrere dal mese successivo alla data di comunicazione della designazione da parte delle Organizzazioni sindacali di cui al precedente comma.
Il dipendente, distaccato ai sensi dei precedenti commi, ha diritto, a carico del datore di lavoro, alla retribuzione annua di qualifica nella stessa misura spettantegli nella ipotesi di effettivo espletamento del servizio, escluse quelle erogazioni derivanti direttamente dall'effettiva prestazione dell'attività lavorativa.
Il distacco ha termine a seguito di specifica comunicazione della medesima Organizzazione sindacale nazionale che ne aveva effettuato la designazione ed il dipendente dovrà riprendere regolare servizio, presso il datore di lavoro da cui dipende, dal mese successivo alla data della predetta comunicazione.
Dichiarazione a verbale delle parti datoriali
Le parti datoriali ritengono che la materia in oggetto debba essere argomento di complessiva revisione nell'ambito della trattativa per il nuovo CCNL, stante la necessità di tendere alla razionalizzazione ed al contenimento degli oneri derivanti dall'attuale applicazione di questo particolare istituto.
Dichiarazione a verbale delle Organizzazioni sindacali
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori dichiarano che i distacchi sindacali definiti nel presente contratto rientrano nell'ambito del complessivo costo del rinnovo e che, pertanto, essi non sono assimilabili né in quantità né in qualità, a quelli esistenti in altri settori della pubblica amministrazione.
Art. 5 bis - Appalti e terziarizzazione
A fronte di processi di terziarizzazione verranno attivati appositi incontri preventivi di informazione/consultazione nell'ambito del sistema di relazioni di cui all'art. 3 del presente CCNL al fine di valutare gli obiettivi dei suddetti processi, l'impatto sull'organizzazione del lavoro e le eventuali conseguenze sull'occupazione e l'economicità della scelta.
I soggetti appaltanti dovranno inserire nei contratti e nei capitolati con le aziende appaltatrici norme per il rispetto delle leggi vigenti, nonché per garantire l'applicazione dei contratti di lavoro sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative del settore di appartenenza delle stesse aziende appaltatrici e di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche.
Accordo di rinnovo 09/12/2021 (Decorrenza 01/01/2020)
Art. 5-bis - Appalti e terziarizzazioni
A fronte di processi di terziarizzazione verranno attivati appositi incontri preventivi di informazione/consuitazione nell'ambito del sistema di relazioni di cui all'art. 3 del presente CCNL al fine di valutare gli obiettivi dei suddetti processi, l'impatto sull'organizzazione del lavoro e le eventuali conseguenze sull'occupazione e l'economicità della scelta.
I soggetti appaltanti dovranno inserire nei contratti e nei capitolati con le aziende appaltatrici norme per il rispetto delle leggi vigenti, ivi compreso il Decreto legislativo n. 136 del 2016 e successive modifiche, nonché per garantire l'applicazione dei contratti di lavoro sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative del settore di appartenenza delle stesse aziende appaltatrici e di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche.
Le aziende appaltanti inoltre opereranno controlli per verificare il rispetto delle norme da parte delle imprese appaltatrici. In particolare, le aziende appaltanti verificheranno la regolarità contributiva delle imprese appaltatrici, acquisendo da quest'ultime la relativa certificazione (DURC).
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda potranno usufruire dei servizi previsti per i lavoratori dell'azienda appaltante (ad esempio mensa e spogliatoi) previe opportune intese tra aziende appaltante ed azienda appaltatrice nel rispetto delle norme sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Entro il primo quadrimestre di ogni anno, gli Enti e le imprese forestali forniranno, a consuntivo, alle OO.SS. territoriali aderenti alle OO.SS. nazionali stipulanti il presente CCNL, i dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto ed il dato medio del numero dei lavoratori che hanno prestato la propria attività all'Interno degli Enti e delle imprese forestali nell'anno precedente.
In caso di cambio di appalto, l'azienda cessante, con la massima tempestività e comunque prima dell'evento, comunicherà la cessazione della gestione dell'appalto alle RSU/RSA o alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL competenti per territorio, fornendo tutte le informazioni.
Art. 6 - Lavoro a tempo parziale
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale per impiegati ed operai a tempo indeterminato deve avvenire con atto scritto contenente l'articolazione dell'orario di lavoro e le mansioni.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, potrà avvenire soltanto per accordo tra le parti interessate.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno il lavoratore a tempo parziale ha diritto di precedenza, a parità di mansioni.
La prestazione di lavoro potrà svilupparsi in modo orizzontale, verticale o ciclico. Gli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL sono rapportati alla prestazione lavorativa ridotta rispetto a quella a tempo pieno.
In caso di lavoro a tempo parziale orizzontale i giorni di ferie saranno calcolati secondo i criteri stabiliti all'art. 12 del presente CCNL
È consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da eccezionali esigenze organizzative aziendali, dandone comunicazione alle R.S.U. o R.S.A. In tal caso il lavoro supplementare non deve superare, nell'anno, la misura del 25% rispetto all'orario o ai periodi di lavoro concordati.
Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattuali. Per il computo del t.f.r. si fa riferimento alle norme in materia del presente CCNL
Il lavoro supplementare ed il lavoro straordinario per i lavoratori con contratto a tempo parziale sono retribuiti ai sensi degli artt. 9, 37 e 50 del presente CCNL
I rapporti di lavoro part-time degli operai non possono superare il 12% degli operai medesimi a tempo indeterminato e comunque con un minimo di 2.
Accordo di rinnovo 09/12/2021 (Decorrenza 01/01/2020)
Art. 6 - Lavoro a tempo parziale
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale per impiegati ed operai a tempo indeterminato deve avvenire con atto scritto contenente l'articolazione dell'orario di lavoro e le mansioni, nel rispetto della normativa vigente.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, potrà avvenire soltanto per accordo, risultante da atto scritto, tra le parti interessate.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno il lavoratore a tempo parziale ha diritto di precedenza, a parità di mansioni.
È consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da eccezionali esigenze organizzative aziendali, dandone comunicazione alle RSU o RSA. In tal caso il lavoro supplementare non deve superare, nell'anno, la misura del 25% rispetto all'orario o ai periodi di lavoro concordati.
Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze di formazione professionale, di salute personale o di parenti e affini fino al I grado.
Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattuali. Per il computo del TFR si fa riferimento alle norme in materia del presente CCNL.
Il lavoro supplementare ed il lavoro straordinario per i lavoratori con contratto a tempo parziale sono retribuiti ai sensi degli artt. 9, 37 e 50 del presente CCNL.
I rapporti di lavoro part-time degli operai non possono superare il 15% degli operai medesimi a tempo indeterminato e comunque con un minimo di 2.
Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata, e il lavoratore in questo caso ha diritto a un preavviso di cinque giorni lavorativi.
Hanno diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in part-time i lavoratori nelle sottoindicate condizioni:
1) affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
2) in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Hanno priorità nella trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno in part-time i lavoratori:
1) con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104 del 1992.
Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 %. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.
In caso di assunzioni di personale a tempo parziale, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato nello stesso luogo di lavoro ed a prendere in considerazione le domandi di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.
Per la disciplina dell'apprendistato, con particolare riferimento a quello professionalizzante, si fa riferimento alle vigenti norme di Legge salvo quanto disposto dal presente contratto in particolare per quanto riguarda il numero massimo di apprendisti da assumere, l'età minima e massima, forma del contratto, divieto di retribuzione a cottimo, possibilità di recesso.
Il periodo di prova è di 2 mesi di lavoro effettivo per i lavoratori per i quali è previsto l'inquadramento finale dal 6º al 3º livello (sia degli impiegati che degli operai) e di 1 mese di effettivo lavoro per gli altri lavoratori.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie dei livelli dal 2º al 6º (sia degli impiegati che degli operai).
La durata massima del periodo di apprendistato è così determinata:
Livelli | Durata complessiva | Primo periodo | Secondo periodo | Terzo periodo |
2º | 24 | 6 | 18 | - |
3º | 36 | 6 | 14 | 16 |
4º | 42 | 12 | 14 | 16 |
5º | 48 | 14 | 16 | 18 |
6º | 60 | 18 | 18 | 24 |
L'inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato:
- nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale;
- nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;
- nel terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale.
Gli apprendisti con destinazione finale al 2º livello (sia degli impiegati che degli operai) saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall'inizio del secondo periodo di apprendistato.
Per gli a