S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 09/12/2021
SISTEMAZIONE IDRAULICO - FORESTALE
Testo consolidato del CCNL 09/12/2021
per gli addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria
Decorrenza: 01/01/2021
Scadenza: 31/12/2024
Il giorno 9 dicembre 2021 in Roma,
tra
Amministrazioni pubbliche, rappresentate dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in persona del Presidente prò tempore con la collaborazione del responsabile nazionale UNCEM per la contrattazione forestale e vicepresidente nazionale
Federazione Italiana Comunità Forestali - Federforeste, rappresentata dal suo Presidente,
Legacoop Agroalimentare, rappresentata dal Presidente, dal Direttore Generale, dal Vice Presidente Delegato e dell'ufficio relazioni industriali di Legacoop;
Confcooperative FedagriPesca e Confcooperative Lavoro e servizi, rappresentate dai rispettivi Presidenti
AGRITAL - AGCI, rappresentata dal Presidente
e
FLAI CGIL rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali, assistiti dal Segretario Generale Nazionale Confederale.
FAI-CISL rappresentata dal Segretario Generale e dai Segretari Nazionali, nonché dalla delegazione trattante.
UILA-UIL rappresentata dal Segretario Generale e dai Segretari Nazionali e dai componenti della delegazione trattante.
si è rinnovato il 09 dicembre 2021, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con le modifiche e le integrazioni di seguito riportate.
PROTOCOLLO D'INTESA PRELIMINARE SOTTOSCRITTO DALLE PARTI STIPULANTI
Le sottoscritte Parti stipulanti il CCNL 6-3-95, che si accingono al negoziato per il suo rinnovo,
convengono quanto appresso:
- il CCNL è per definizione un accordo pattizio ed è pertanto patrimonio esclusivo di tutte le Parti;
- in forza di quanto sopra, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al CCNL o qualsiasi estensione pattuita ad altre Parti diverse da quelle stipulanti non può avvenire se non con il consenso espresso di ciascuna delle Parti medesime. Ciascuna delle Parti si impegna altresì a non negoziare altro CCNL per le stesse attività;
- tale accordo ha validità per la vigenza contrattuale e si considererà automaticamente rinnovato qualora non intervenga richiesta di revisione da una delle Parti;
- in caso di inosservanza di quanto sopra pattuito il presente accordo si considera immediatamente decaduto.
Letto, approvato e sottoscritto
Roma, 10 dicembre 1997
Nota: approvato dalla Giunta Esecutiva dell'UNCEM nella riunione del 3 luglio 1998.
PREMESSA
Stato e prospettive del sistema forestale nazionale
Il bosco costituisce una preziosa risorsa di riequilibrio ambientale e un fattore importante di sviluppo economico-sociale.
Gli scarsi risultati sinora ottenuti dalle politiche settoriali impongono la necessità di superare la logica di interventi sporadici e disarticolati, dimostratisi incapaci di promuovere un reale sviluppo.
È anzitutto necessaria una reale rivalutazione, anche culturale, delle molteplici funzioni del bosco (protettiva, produttiva, ricreativa) e degli aspetti sociali ed economici legati alle attività forestali ed idraulico-agrarie in grado di collocarle nel quadro delle politiche economiche e produttive.
Salvaguardia del territorio e dell'ambiente, uso plurimo e produttivo del patrimonio boschivo, stabilità dell'occupazione e valorizzazione della professionalità degli addetti devono rappresentare gli obiettivi fondamentali di una nuova politica forestale, che deve adottare la programmazione degli interventi e l'attivazione di tutte le sinergie possibili come vincoli determinanti per la produttività sociale ed economica del settore.
Gli operai forestali che operano prevalentemente in zone montane, anche se non concorrenziali sul piano numerico, sono fondamentali sul piano dell'equilibrio territoriale perché contribuiscono a custodire vaste zone che assicurano un ruolo vitale per la sicurezza delle città e delle campagne di pianura attraverso i complessi sistemi idrogeologici ed ecologici del nostro Paese.
Fondamentale, quindi, è l'impiego di tali maestranze nella sistemazione della difesa del suolo, come l'attività di prevenzione e presidio territoriale. Il ripristino delle condizioni di agibilità del territorio montano in dipendenza di particolari eventi meteorici od altre calamità naturali.
È in atto un sostanziale ripensamento di natura organizzativa che rivaluti i lavoratori al fine di favorire il controllo ed il mantenimento degli equilibri idrogeologici del territorio nella sua componente più fragile e delicata: quella montana, appunto.
In questo contesto non si può prescindere dall'esame delle politiche di settore, sia comunitarie che nazionali.
Il regolamento UE n. 1305/2013 del 13-12-2013 che determina i lineamenti operativi e le risorse finanziarie 2014/2020 - prevede il sostegno a metodi di gestione del territorio incoraggiando i detentori di aree forestali ad adottare criteri di utilizzazione del suolo compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale, del paesaggio e di protezione delle risorse naturali.
In questa ottica le foreste offrono molteplici vantaggi che vanno dalla fornitura di materie prime (legname) rinnovabili ed eco-compatibili alla conservazione della biodiversità, al ciclo globale del carbonio, dall'equilibrio idrogeologico, alla difesa dell'erosione oltre a rendere un servizio sociale e ricreativo alla popolazione urbana. In questa prospettiva, i selvicoltori e detentori di aree boschive non appaiono solo come prodotto di beni materiali fondamentali, ma come custodi del territorio, nella sua identità fisica e nel suo spessore culturale, ed il territorio non può sopravvivere alle sue funzioni di utilità senza chi lo lavora. È una consapevolezza che fa vedere le cose in termini di efficacia e interdipendenza.
L'aggancio della selvicoltura al più ampio comparto ambientale e il suo inserimento a pieno titolo nella politica di sviluppo rurale, presuppone che al piano strategico comunitario messo in atto con il nuovo regolamento UE n. 1305/2013, si affianchi il piano strategico nazionale, così come previsto dall'art. 11 del detto regolamento, con il coinvolgimento degli enti territoriali pubblici (Regioni, Province, Comunità Montane, Unioni di Comuni Montani, Comuni) e delle parti economico-sociali con impiego di mezzi finanziari in un contesto di partenariato.
La politica europea è infatti rivolta al raggiungimento di determinati obiettivi quali:
- l'importanza del settore forestale quale elemento strategico per lo sviluppo rurale;
- la tutela dell'ambiente attraverso la messa in opera di interventi di forestazione;
- il ruolo socio economico della foresta;
- l'impegno dell'Unione Europea in ambito internazionale per contrastare il degrado forestale;
- l'importanza dell'utilizzo delle biomasse forestali, non solo a fini energetici, per il controllo dell'inquinamento da anidride carbonica;
- l'incentivazione all'utilizzo dei prodotti legnosi ed alla loro certificazione ed il sostegno alla competitività dell'industrie operanti del settore del legno.
Anche il D.Lgs. 34/2018, riconoscendo le fondamentali necessità di legare la politica forestale da attuarsi in ambiti nazionali agli impegni sottoscritti a livello internazionale e riconducibili al principio della gestione forestale sostenibile, individua delle linee guida che hanno per riferimento i seguenti obiettivi:
- tutela dell'ambiente
- rafforzamento delle competitività delle filiere foresta-legno
- miglioramento delle condizioni socio-economiche degli addetti
- rafforzamento della ricerca scientifica
In questo quadro, la programmazione regionale in materia di forestazione assume un valore di assoluta rilevanza anche ai fini degli obbiettivi di qualificazione e tutela ambientale perseguiti dalla riforma della Politica agricola comunitaria, in particolare per quanto riguarda il cosiddetto "Il Pilastro". Inoltre, anche le carenze della politica forestale nazionale potranno essere finalmente superate, attraverso la piena attuazione del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali, dalla Legge sulla montagna, e dalla concreta attuazione del GREEN DEAL europeo e dall'approvazione della Strategia forestale europea e nazionale per divenire ad uno strumento multifunzionale in grado di valorizzare gli aspetti culturali-economici e paesaggistici del patrimonio forestale.
In questo contesto, va ricordato come il nostro Paese si contraddistingua, negli ultimi anni, per un sistematico aumento della superficie forestale annuale a cui non corrisponde però un pari aumento delle superfici interessate da una gestione sostenibile, che rappresentano ad oggi solo il 18% della superficie boscosa e ancor meno da una certificazione forestale. Occorre, pertanto, come prevedono la strategia forestale Europea e quella Nazionale, elevare il livello qualitativo gestionale del patrimonio forestale nazionale affinando strumenti d'intervento, finanziari e strutturali, efficaci, destinati in particolare a quelle aree interessate da incendi e fenomeni atmosferici straordinari in modo da permettere un rapido avvio delle attività di rimboschimento. A questi settori d'attività, in un ideale collegamento tra le aree più periferiche del paese e le aree metropolitane e cittadine, va evidenziato un ulteriore importante settore d'attività che individua nella forestazione urbana la puntuale identificazione di una strategia tendente ad una valorizzazione green degli agglomerati urbani. Indubbiamente i tre settori d'attività riservano ampi spazi occupazionali e di qualificazione lavorativa.
Per questo le parti firmatarie del CCNL lavoratori forestali ritengono necessaria la realizzazione di modifiche significative all'attuale sistema di presenza istituzionale, di intervento gestionale e di uso delle risorse finanziarie, che favorisca il superamento della disarticolazione e della frammentarietà della politica di settore.
Fermo restando il ruolo del Governo centrale, in raccordo con le politiche comunitarie, di coordinatore della programmazione di concerto con le Regioni, tali modifiche dovrebbero riguardare:
1. l'istituzione di un OSSERVATORIO NAZIONALE con compiti di monitoraggio e di indirizzo costituito da rappresentanti istituzionali, scientifici, imprenditoriali e sindacali;
2. la competenza delle Regioni alla elaborazione delle politiche forestali nel quadro degli indirizzi nazionali e comunitari, anche in riferimento alle misure ed interventi che hanno addentellati alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio, riconoscendo altresì lo specifico ruolo delle Comunità Montane;
3. l'individuazione dei bacini forestali quali unità di gestione e la costituzione di strutture operative, anche a partecipazione mista, previste dalla legislazione vigente (imprese forestali, consorzi, ecc.) vale a dire la vera impresa agro-ambientale che opera e vive anche nelle aree marginali e contribuisce alla creazione di ricchezza e opportunità economiche;
4. il consolidamento e lo sviluppo delle imprese esistenti e la promozione di nuova imprenditorialità anche associata capace di cogliere e valorizzare le opportunità produttive anche ai fini di un incremento dell'occupazione;
5. la sollecitazione degli organi preposti regionali a ricomprendere, nell'ambito della revisione di medio termine della nuova PAC, misure che sostengono le attività di particolare interesse per la gestione associata.
6. la costituzione dei fondi forestali regionali, nei quali fare confluire tutte le risorse finanziarie disponibili, prevedendo tra l'altro forme di finanziamento finalizzato alla manutenzione del bosco ed aventi carattere di continuità.
Solo in tale quadro è possibile e attuabile una politica attiva del lavoro basata sulla stabilità e sulla valorizzazione della professionalità degli addetti.
Professionalità sicuramente da migliorare attraverso percorsi formativi da promuovere e che non potranno che giovarsi dell'introduzione di tecnologie non più rinviabili per una moderna gestione delle aree boscate
In questo contesto i percorsi formativi devono tendere anche a realizzare, in linea con le disposizioni comunitarie e gli obiettivi della programmazione della PAC, interventi innovativi in tema di difesa del territorio e valorizzazione, economico-produttiva, delle risorse paesaggistiche e naturalistiche e quelle della produzione di biomasse forestali.
Il perseguimento della stabilizzazione occupazionale deve altresì legarsi ai processi di avanzamento e di crescita dell'intervento e strutturarsi in modo flessibile, conquistando un arco annuo lavorativo complessivo nel settore che utilizzi le diverse opportunità che si offrono.
Opportunità sempre maggiori dovute tanto all'attuazione delle norme sulla modernizzazione dell'agricoltura che alla sempre più diffusa consapevolezza dell'importanza del settore forestale quale fattore di presidio e tutela del territorio, valorizzazione delle risorse turistico-ambientali, anello fondamentale delle politiche della sostenibilità. Ciò richiede uno sforzo da parte di tutti affinché stabilizzazione occupazionale e valorizzazione delle professionalità possano essere coniugate con sicurezza sul lavoro e garanzia di legalità del lavoro.
Su queste basi le parti firmatarie del CCNL forestali intendono avviare un serrato ed approfondito confronto con la Conferenza Stato-Regioni per individuare nuove linee di politica forestale in grado di rilanciare le attività legate al sistema foresta-legno e foresta-albero, nell'interesse dei soggetti interessati e, più in generale, del Paese.
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto nazionale, di natura privatistica, disciplina i rapporti di lavoro fra i lavoratori dipendenti e le Comunità montane, gli Enti pubblici, i Consorzi forestali, le Aziende speciali, gli altri Enti, le Cooperative, le Imprese o gli Enti di imprese che, con finanziamento pubblico o privato in amministrazione diretta, in affidamento o in appalto svolgano attività di:
- sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria;
- imboschimento e rimboschimento;
- miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse;
- difesa del suolo;
- valorizzazione ambientale e paesaggistica;
- Arboricoltura da legno;
- Pratiche selvicolturali;
- Filiera bosco-legno-energia, ad esclusione degli impianti di trasformazione ed erogazione dell'energia;
- Gestione forestale sostenibile e/o attiva;
- Programmazione forestale.
Dichiarazione a verbale di Centrali Cooperative - FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL.
Per il socio lavoratore di cooperative si fa riferimento al Protocollo di intesa interconfederale del 5 aprile 1990.
Dichiarazione a verbale parte Pubblica
Per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il CCNL, gli accordi regionali e provinciali, così come previsto dall'articolo 7-bis del decreto-Legge 8 settembre 2021 n. 120, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2021, n. 155, si applicano nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni.
Art. 2 - Struttura della contrattazione
La contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale.
Il CCNL ha la funzione di unificante centralità per definire le condizioni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività di cui all'art. 1.
Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL utilizzerà i tassi di inflazione, con l'obiettivo di salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell'andamento e delle prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore.
Il CCNL stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello integrativo regionale ed i criteri economici sui quali il rinnovo dei Cirl si fonda.
Nel determinare a livello regionale gli effetti economici della contrattazione integrativa si terrà conto della previsione di investimenti, della programmazione regionale e dell'andamento dell'occupazione del settore nel territorio.
In alternativa al salario integrativo di competenza del Cirl, previa opzione concordata in azienda tra datore di lavoro ed organizzazioni sindacali, unitamente alla rappresentanza aziendale dei lavoratori, potranno essere sottoscritti accordi per la erogazione di remunerazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Tali erogazioni, pertanto, dovranno avere le caratteristiche idonee per l'applicazione del regime contributivo e fiscale agevolato previsto dalla legislazione vigente.
I criteri generali e le modalità per la corresponsione di tali erogazioni per ogni singolo progetto territoriale e/o di azienda potranno essere definiti dai Cirl, fermo restando che l'analisi dei risultati e la conseguente erogazione dei premi compete in via esclusiva al livello aziendale.
L'intesa tra le parti in azienda per l'esercizio, anche successivo, delle opzioni concordate di cui all'8º comma del presente articolo dovrà essere definita antecedentemente alla data di decorrenza del Cirl.
Nell'ambito dell'autonomia dei cicli negoziali, il rinnovo della contrattazione di 2º livello si colloca in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL. Al fine di consentire la stipula del Cirl nel tempo indicato al comma precedente, la relativa piattaforma dovrà essere presentata almeno 2 mesi prima della scadenza e la parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni dal ricevimento delle stesse.
Il Cirl ha durata quadriennale.
Resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CCNL. Le materie rinviate alla competenza del Cirl sono pertanto esclusivamente le seguenti:
a) aggiunta di figure professionali esistenti nelle realtà territoriali ove non contemplate nella classificazione del CCNL (artt. 35 e 49);
b) norme riguardanti la gestione di informazioni secondo quanto previsto dall'art. 3;
c) individuazione dei fabbisogni di formazione professionale (artt. 3 e 21) e individuazione dei percorsi formativi anche avvalendosi del fondo per la formazione continua - FON.COOP. in alternativa occorrerà rinvenire di concerto con le Istituzioni competenti risorse e strumenti nell'ambito delle misure previste dai documenti di programmazione adottati;
d) definizione delle condizioni e delle modalità di reperibilità (art. 56);
e) trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16);
f) mensa, nonché l'eventuale concessione di buoni pasto (art. 58);
g) diritti sindacali e distacchi di competenza regionale (artt. 4 e 5);
h) commissioni regionali pari opportunità (art. 19);
i) salario integrativo (artt. 39 e 52);
l) criteri di precedenza per le riassunzioni (art. 48);
m) ogni altra materia espressamente rinviata al secondo livello di contrattazione dal testo del CCNL.
n) il trattamento dei lavoratori che esercitano in modo strutturale ed organico l'attività antincendio, tenendo conto della disciplina legislativa stabilita a livello regionale.
o) eventuale costituzione di un osservatorio regionale composto dalle parti firmatarie i cui compiti saranno definiti dalle Parti.
Le materie inerenti l'organizzazione del lavoro, la gestione dell'orario di lavoro, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio (art. 18), i criteri di rotazione per gli operai addetti ai lavori nocivi (art. 22), il turnover, le garanzie occupazionali (art. 48) potranno essere oggetto di confronto a livello territoriale o aziendale su specifica indicazione dei Cirl.
L'individuazione dei centri di raccolta avviene con le modalità previste dall'art. 54.
Norma transitoria
Nelle regioni ove non sia stato stipulato accordo di armonizzazione tra la contrattazione territoriale esistente ed il CCNL, le parti territoriali si incontreranno a tal fine entro il 31-12-2023.
Si dovrà tener presente che sono da considerarsi salario integrativo a tutti gli effetti:
a) le quote eccedenti la misura delle indennità fissate nel CCNL;
b) il premio di produzione od analoghi premi di natura collettiva che, ove ragguagliati ad anno, saranno mensilizzati per impiegati ed Oti e riportati a paga oraria per gli Otd;
c) i minimi di stipendio integrativo in vigore per gli impiegati che saranno corrisposti in aggiunta ai minimi del CCNL. Tali minimi integrativi costituiscono la base per la definizione del salario integrativo regionale di cui all'art. 2 del CCNL.
Art. 3 - Relazioni sindacali e sistema di informazioni
Al fine di realizzare tra le parti stipulanti il CCNL un sistema organico di informazioni e di conoscenze dell'andamento del settore con particolare riferimento alle problematiche del suo sviluppo in termini produttivi, del lavoro, della occupazione, del sistema retributivo e delle esigenze di formazione professionale è costituito il Comitato Paritetico Bilaterale Nazionale, che dovrà riunirsi entro e non oltre sei mesi dalla sottoscrizione del CCNL, composto di 6 rappresentanti delle associazioni datoriali e 6 delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
A - il Comitato ha il compito di:
1) acquisire informazioni e dati su:
a) le strutture promosse dalle regioni in materia di forestazione;
b) piani e programmi promossi dalle parti datoriali, dagli enti delegati nonché il loro stato di attuazione;
c) flussi occupazionali e dinamica delle assunzioni;
d) dinamica delle retribuzioni e situazione della contrattazione di 2º livello;
e) fabbisogni o domanda di formazione professionale e interventi di formazione continua;
f) igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
g) andamento di particolari contratti (es. formazione e lavoro);
h) evoluzione delle tecnologie di processo.
2) Svolgere le attività previste dall'art.7 dell'accordo 09 dicembre 2021 (allegato G del vigente CCNL);
3) svolgere le attività assegnate alla Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità dall'art. 19 del vigente CCNL;
4) realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell'occupazione e della competitività;
5) promuovere le relazioni sindacali e l'applicazione della contrattazione collettiva;
6) promuovere, in linea con le disposizioni comunitarie e gli obbiettivi della programmazione della PAC, la partecipazione e la progettazione a livello regionale di interventi in tema di difesa del territorio e valorizzazione, economico-produttiva, delle risorse paesaggistiche e naturalistiche e quelle della produzione di biomasse forestali;
7) esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.
8) promuovere lo sviluppo delle competenze, conoscenze e abilità degli operatori del settore forestale attraverso:
a) il confronto, a livello nazionale, per contribuire all'implementazione dei repertori nazionali delle qualificazioni professionali del settore. Tale attività potrà essere propedeutica ad una successiva ed eventuale valutazione - anche su richiesta di una delle Parti - del sistema classificatorio attualmente previsto dal presente contratto;
b) la valorizzazione dei diritto all'apprendimento permanente;
c) il diritto al riconoscimento delle competenze professionali comunque acquisite;
Per particolari indagini il Comitato ha facoltà di stipulare convenzioni con enti esterni, ivi compresi gli Enti bilaterali.
Il Comitato è presieduto a turni biennali da un rappresentante delle associazioni o enti datoriali stipulanti. È prevista una vicepresidenza espressione delle OO.SS. firmatarie
Analoghi comitati paritetici sono istituiti anche a livello regionale tra le istanze che a tale livello rappresentano le parti stipulanti il CCNL con gli stessi compiti del Comitato Paritetico Bilaterale Nazionale.
IMPEGNO A VERBALE
Preso atto che il sistema classificatorio dovrebbe rispondere in modo più adeguato alle esigenze introdotte dall'evoluzione dei nuovi lavori nel settore risulta opportuno avviare un confronto relativo alla classificazione degli impiegati e degli operai del settore.
A tal fine, le parti firmatarie del presente contratto si impegnano a costituire un Gruppo di lavoro paritetico, con il compito di individuare eventuali modifiche degli elementi della classificazione del personale, tanto nelle declaratorie quanto nei profili professionali.
Tale gruppo dovrà essere costituito entro il 31/12/2021, potrà essere convocato a richiesta di una delle Parti e dovrà terminare i lavori entro il 30/06/2023.
A) Riunioni in azienda
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto anche nelle loro rappresentanze aziendali e territoriali, viene riconosciuto il d