CCNL in vigore
SIPRA - SOCIETÀ ITALIANA PUBBLICITÀ
Testo consolidato del CCNL 07/07/2018
per Quadri e Impiegati di RAI Pubblicità
Decorrenza: 01/01/2014
Scadenza: 31/12/2018
CCNL 07/07/2018 come modificato da:
- Comunicato 17/07/2019
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
È stata sottoscritta in data 07 luglio 2018 la seguente ipotesi immodificabile di accordo di rinnovo per il triennio 2014-2016 e, in via del tutto eccezionale, anche per il 2017 ed il 2018 fra
la RAI PUBBLICITÀ assistita dall'Unione Industriale di Torino
e
le Segreterie Nazionali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL le rispettive Segreterie Territoriali ed il Coordinamento Nazionale RSU.
Roma, 17 luglio 2019
Il giorno 16 luglio 2019, presso Confindustria Torino, si sono incontrate Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil unitamente al Coordinamento Nazionale RSU e RAI Pubblicità assistita da Confindustria.
Art. 1 - Sistema di Relazioni Industriali
Rai Pubblicità e le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL, di seguito definite Parti convengono sull'importanza di sviluppare un modello di Relazioni Industriali orientato a definire momenti di stabile interlocuzione e caratterizzato da un modello partecipativo e a tal fine confermano:
• di aderire ai contenuti dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013 e del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, e dell'accordo Interconfederale del 9 marzo 2018 che si intendono qui integralmente richiamati.
• dii far rientrare il Presente Contratto Collettivo di Lavoro nell'alveo di applicazione delle disposizioni della "parte prima: misura e certificazione della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria" del citato Testo Unico sulla rappresentanza;
• di riconoscere il valore fondamentale del CCL nonché il ruolo strategico della contrattazione aziendale, anche al fine di ottimizzare i processi negoziali e il sistema delle Relazioni Industriali, le parti individuano nella "parte terza: titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale", del Testo Unico sulla Rappresentanza, l'unico sistema utile alla presentazione delle piattaforme contrattuali e all'esigibilità ed efficacia dei contratti collettivi, che saranno sottoscritti tra le parti.
Le Parti per lo svolgimento di un ruolo propositivo delle OO.SS. nella vita dell'Azienda convengono sulle seguenti indicazioni:
• le relazioni, basate sul sistema di informazione preventiva e di consultazione definito, saranno mirate allo sviluppo organico ed equilibrato delle potenzialità produttive esistenti per rispondere nel modo più efficiente ed efficace possibile alle sfide imposte dal mercato;
• la logica della consultazione è finalizzata alla ricerca di adeguati livelli di produttività e competitività nell'attuale contesto di mercato utili alla valorizzazione e allo sviluppo delle professionalità e delle competenze esistenti;
Tali strumenti dovranno consentire di acquisire elementi di conoscenza e di consapevolezza delle problematiche produttive ed organizzative dell'Azienda nonché delle relative innovazioni organizzative e di processo che l'Azienda mette in atto per continuare a migliorare la propria presenza sul mercato con i livelli di relazione indicati ai punti 1A; 1B; 1C.
Le Parti confermano che con il termine "informazione" si intende l'atto volto a fornire da parte dell'Azienda alle Organizzazioni Sindacali, al Coordinamento Nazionale R.S.U. e/o alle R.S.U. locali, ragguagli e comunicazioni di notizie, dati e valutazioni.
Con i termini "consultazione e confronto" si intende rispettivamente l'atto volto a fornire, da parte delle Organizzazioni Sindacali, del Coordinamento Nazionale R.S.U. e/o delle R.S.U. locali, un parere sulle informazioni aziendali riferite a questioni importanti od a complessi problemi tecnici, ed eventuale relativo confronto sulle tematiche presentate in sede di consultazione.
Per "informazione preventiva" si intende una comunicazione che, fatte salve motivate ragioni di urgenza e necessità, sia di norma fornita con almeno 3 giorni lavorativi di preavviso rispetto alla decorrenza di quanto oggetto della informativa stessa.
Il sistema di relazioni Azienda/Sindacato definito fa riferimento ad aree di informazione e di consultazione secondo la seguente articolazione:
1A) Livello Nazionale con le OO.SS
Di norma due volte all'anno, o su richiesta delle OO.SS., con cadenza non inferiore al quadrimestre, gli Amministratori dell'azienda esporranno alle OO.SS stipulanti informazioni relative a:
a) andamento ed evoluzione del mercato e della concorrenza;
b) andamento della gestione commerciale;
c) linee delle politiche societarie in materia di programmazione economico-finanziaria ed assetti occupazionali, con riferimento alle previsioni su composizione degli organici per tipologia di assunzioni;
d) modelli organizzativi;
e) linee dello sviluppo tecnologico dell'Azienda e riflessi sull'occupazione e sulla qualificazione del personale, ripercussioni che l'evoluzione tecnologica ed organizzativa potrà avere anche ai fini dei processi di mobilità professionale
1B) Coordinamento Nazionale RSU coadiuvato da Segreterie Nazionali
L'Azienda informerà preventivamente e avvierà consultazioni e confronti specifici con il Coordinamento Nazionale RSU eventualmente assistito dalle OO.SS., in merito agli argomenti sottoelencati:
a) modifiche organizzative
b) dinamica dei modelli organizzativi, della produttività ed in generale dei principali indicatori che riguardano il fattore lavoro;
c) evoluzione della consistenza e composizione organici;
d) eventuali possibili sperimentazioni a carattere nazionale connesse a;
• organizzazione delle macro strutture aziendali;
• revisione dei principali flussi operativi con particolare riferimento ai riflessi dell'utilizzo della forza lavoro sulle risorse coinvolte;
• articolazione degli orari di lavoro;
e) programmi formazione e sviluppo professionale;
f) modalità gestionali relative alle chiusure aziendali
g) contrattazione di secondo livello e Premio di Risultato
L'informativa al Coordinamento Nazionale RSU avrà la seguente articolazione: Informativa trimestrale (entro i mesi di aprile; luglio; ottobre e gennaio anno successivo)
• Andamento straordinari macro strutture
• Andamento assenze
• Andamento Part-Time e orari supplementari
• Andamento fruizione monte ore sindacali
• Programmi di formazione (corsi finanziati dai fondi professionali intercategoriali, numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, durata dei corsi, contenuti, obiettivi tecnico-professionali da conseguire.
Informativa Semestrale (situazione semestre precedente entro mese di luglio; gennaio)
• Numero totale assunzioni effettuate con forma contrattuale (TI; TD; Apprendistat
• Numero totale cessazioni suddiviso per strutture di primo livello, (tipo contratto e livello)
• Numero totale passaggi di livello per comporto
• Numero totale passaggi di livello non soggetti a comporto
• Numero e motivi di ricorso ai contratti di somministrazione, durata degli stessi, numero e livello dei lavoratori interessati.
1C) RSU Locali coadiuvate dalle Segreterie Territoriali
L'Azienda informerà preventivamente le R.S.U. eventualmente affiancate dalle Segreterie Territoriali, relativamente a:
a) riflessi delle materie già oggetto di informazione/consultazione a livello nazionale;
b) previsione dell'andamento occupazionale, relative dinamiche, posizioni vacanti, programmabili con sufficiente anticipo, e relative modalità di copertura;
c) previsione sul ricorso ai contratti a tempo determinato, di apprendistato, di lavoro temporaneo.
d) smaltimento ferie arretrate
L'informativa alle RSU delle sedi avrà la seguente articolazione
• Comunicazione delle assunzioni con indicazione della struttura di appartenenza
• Comunicazione delle cessazioni con indicazione della struttura di appartenenza
L'informativa verrà fornita nel rispetto della normativa in materia della privacy.
Art. 1 bis - Contrattazione di secondo livello
In materia di contrattazione aziendale, le Parti condividono i principi definiti dagli accordi interconfederali vigenti:
• la contrattazione di secondo livello ha di norma durata triennale sia per la parte normativa che per quella economica, e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati al primo livello di contrattazione secondo il principio del ne bis in idem.
• la contrattazione di secondo livello che è parte integrante del presente CCL deve essere indirizzata al miglioramento dell'efficienza aziendale tenuto conto dell'andamento economico dell'impresa della sua redditività e produttività.
Sin d'ora, pertanto, le Parti si danno atto che le erogazioni inerenti il Premio di Risultato dovranno essere strettamente connesse ad incrementi di redditività e di efficienza applicando le specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Si è definito il nuovo Premio di Risultato con vigenza 2019/21.
Si sono concordati nuovi parametri per il raggiungimento del premio con una ripartizione percentuale e con una scalettatura, almeno per il 2019, che facilitino il raggiungimento del risultato.
Sugli anni 2020/21, sia sulle percentuali di attribuzione del Premio per i diversi parametri, che per l'identificazione della scalettature sui parametri dei ricavi e dei costi, si è stabilita la possibilità di un confronto tra le parti entro la consuntivazione semestrale (30 giugno).
Sono aumentati i valori economici:
• 2019 - 1.650 € al livello B2
• 2020 - 1.700 € al livello B2
• 2021 - 1.800 € al livello B2.
Overperformance per ogni parametro al 10%.
È aumentato in maniera consistente il valore di attribuzione economica per chi opta per il welfare:
• 20% per il 2019
• 23% per il 2020
• 25% per il 2021.
Si valuterà congiuntamente un diverso fornitore per la piattaforma welfare, al fine di poter ampliare le prestazioni.
Sarà insediata una commissione bilaterale per la verifica dell'andamento dei parametri, e la loro coerenza economica e funzionale.
Nei prossimi giorni si svolgeranno le assemblee con i lavoratori per spiegare i contenuti dell'Accordo.
Art. 2 - Relazioni Azienda Sindacato
L'Azienda e le Organizzazioni sindacali, nel ribadire il comune intendimento di adottare tutte le misure utili per prevenire, esaminare e, possibilmente risolvere i motivi di conflitto di lavoro che possono insorgere, concordano di adottare le procedure di seguito indicate:
a) Procedura di conciliazione
I conflitti di lavoro, non riguardanti il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro, saranno esaminati e possibilmente risolti come segue:
* le valutazioni di parte aziendale e sindacale dovranno essere esaminate tra le parti entro cinque giorni lavorativi o comunque entro un termine concordato per la ricerca di un accordo in sede locale;
* trascorso tale termine le parti, prima di riprendere la propria libertà di azione, potranno integrare le delegazioni con le rispettive rappresentanze territoriali e/o nazionali con il compito di raggiungere l'accordo nei tre giorni lavorativi successivi; questa seconda fase potrà essere svolta presso la delegazione Confindustria territorialmente competente.
* le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai due livelli anzidetti;
* durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette;
* nel caso in cui la procedura si concluda con un mancato accordo, allo scopo di salvaguardare il processo produttivo ed organizzativo di ciascun settore aziendale, le eventuali azioni sindacali dovranno essere precedute da una comunicazione all'Azienda, con un preavviso correlato alle caratteristiche del settore aziendale e comunque non inferiore alle 12 ore.
b) Controversie individuali e plurime
Le controversie individuali e plurime, ad esclusione di quelle riguardanti la materia di cui ai licenziamenti individuali e collettivi ai quali si applicano le procedure previste rispettivamente dalle vigenti disposizioni di Legge e dagli accordi interconfederali in vigore e la materia di cui all'art. 39 del CCL (provvedimenti disciplinari), dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione secondo le procedure che seguono.
Le controversie attinenti l'applicazione delle normative contrattuali e di Legge verranno di norma esaminate tra l'Azienda e le Rappresentanze Sindacali Unitarie ovvero, in mancanza, le strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti.
La discussione delle vertenze verrà affrontata entro trenta giorni dalla loro presentazione e si esaurirà nei trenta giorni successivi con la predisposizione di specifico verbale. Tale termine potrà essere prorogato ulteriormente su richiesta di una delle parti nel caso in cui si rendano necessari ulteriori accertamenti.
Qualora non si raggiunga un accordo tra l'Azienda e la RSU la vertenza, a richiesta di una delle parti, potrà essere sottoposta nei quindici giorni successivi ad un ulteriore esame con le Organizzazioni territoriali sindacali e datoriali. In caso di mancato accordo la vertenza potrà essere sottoposta, nei successivi quindici giorni, ad un ulteriore esame con le Organizzazioni nazionali sindacali e datoriali.
Art. 3 - Formazione professionale
In attuazione di quanto previsto dagli Accordi Interconfederali vigenti in materia di formazione le Parti riconoscono concordemente l'importanza che tale strumento riveste ai fini dello sviluppo e valorizzazione professionale delle risorse umane, anche in relazione all'esigenza di fornire una adeguata risposta alle evoluzioni organizzative e di processo necessarie a garantire un efficace contributo ai continui cambiamenti del mercato pubblicitario.
Pertanto, la formazione continua del personale:
- rappresenta uno strumento, accessibile a tutti i lavoratori, essenziale per la mobilità, la crescita e lo sviluppo delle conoscenze professionali,
- assume un ruolo strategico per la realizzazione delle trasformazioni connesse all'evoluzione delle competenze professionali;
- concorre allo sviluppo professionale.
Con riferimento ai progetti formativi finanziati l'Azienda e il Coordinamento Nazionale RSU porranno in essere preventivamente un confronto per la valutazione congiunta degli stessi.
Le Parti individuano nel "feedback" tra responsabile e collaboratore una modalità di lavoro utile ad accrescere la consapevolezza.
Il feedback attribuisce importanza alle capacità che l'individuo possiede, ne valorizza il potenziale, evidenzia le "aree di miglioramento" quali punti di partenza e input per l'evoluzione, stimola il dialogo tra responsabile e collaboratore anche per definire percorsi formativi e di consapevolezza.
In conformità alle previsioni contrattuali specifiche, l'Azienda, allo scopo di promuovere un aggiornamento culturale e professionale correlato al ruolo svolto dai "quadri", in considerazione della natura dei compiti agli stessi affidati, prevederà un sistema di formazione volto a realizzare più compiutamente la professionalità delle risorse interessate.
L'Azienda nell'ambito dei programmi formativi prevederà specifici interventi finalizzati alla "forza vendita".
Art. 4 - Applicazione del contratto
Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina i rapporti tra Rai Pubblicità, quadri ed impiegati, dipendenti della stessa.
Le norme del presente Contratto, con le eccezioni espressamente previste, disciplinano altresì, in quanto applicabili, i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi della vigente normativa e degli accordi in vigore.
Art. 5 - Assunzione del personale
L'assunzione avverrà secondo le vigenti norme in materia. L'assunzione deve risultare da atto scritto in cui siano specificati:
a) data e decorrenza dell'assunzione;
b) sede di lavoro;
c) livello di inquadramento;
d) trattamento economico;
e) durata del periodo di prova;
Copia del presente Contratto verrà - consegnata al dipendente all'atto dell'assunzione e sarà disponibile per consultazione in formato digitale.
All'atto dell'assunzione, salvo diversa prescrizione di Legge, il dipendente deve presentare i seguenti documenti:
a) carta di identità;
b) codice fiscale;
c) certificato di residenza;
d) certificato di nascita;
e) stato di famiglia;
f) altri documenti eventualmente richiesti nel rispetto delle Leggi vigenti
Ogni dipendente è tenuto a dare via mail tempestiva comunicazione alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione di ogni cambiamento variazione delle informazioni rese all'atto dell'assunzione
A) Contratto di lavoro a tempo determinato
L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, artt. 19 e seguenti del D.Lgs. 81/2015 e deve risultare da atto scritto da consegnarsi al dipendente entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente all'art. 21 comma 2 del Dlgs 81/2015, le Parti convengono che ai contratti a termine, si applicano gli intervalli di 10 e 20 giorni rispettivamente per i rapporti a termine con durata fino a 6 mesi o superiore a 6 mesi.
Nel caso di sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, il periodo previsto dall'art. 4 D.Lgs 151/2001 per l'assunzione anticipata di lavoratori a tempo determinato, può essere elevato fino a 2 mesi prima dell'inizio dell'astensione.
B) Contratti di somministrazione a termine
Il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato con il consenso del dipendente e per atto scritto, secondo i criteri e per la durata prevista dalla vigente legislazione.
Ulteriori disposizioni comuni
I lavoratori con contratto a tempo determinato o contratto di somministrazione a termine, non potranno contemporaneamente superare 30% del personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando che, per ciascuna delle suddette tipologie contrattuali a termine, non si potrà superare la quota 20% del personale assunto a tempo indeterminato.
Art. 7 - Contratto di apprendistato
Disciplina dell'apprendistato
Le Parti riconoscono nello strumento dell'apprendistato un istituto preferenziale per l'inserimento di risorse per l'acquisizione e sviluppo delle competenze professionali considerata la natura di contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani.
Le Parti concordano quindi di disciplinare l'apprendistato professionalizzante e le altre forme di apprendistato previste dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81.
L'apprendistato professionalizzante ha lo scopo di consentire ai lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni di apprendere competenze professionali per le quali occorra un periodo di formazione.
Ai sensi dell'art. 42 comma 7 del D.lgs 81/2015, il numero complessivo degli apprendisti che l'azienda potrà assumere, in coerenza alle disposizioni di cui alla Legge indicata, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio.
Ai fini dell'assunzione dell'apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento, il relativo trattamento economico e la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale che deve essere firmato e accettato dall'apprendista.
L'assunzione dell'apprendista ha luogo con un periodo di prova di servizio effettivo pari a:
- 1 mese per gli apprendisti assunti in livello C2-C1
- 2 mesi per gli apprendisti assunti in livello B3
Il periodo di prova verrà computato sia agli effetti della durata dell'apprendistato sia agli effetti dell'anzianità di servizio.
Per l'apprendista in prova, la malattia o l'infortunio interrompono i termini del periodo di prova ed, in questi casi, il dipendente sarà ammesso a completare il periodo di cui sopra sempre che sia in grado di riprendere servizio entro tre mesi.
All'apprendista durante il periodo di prova non si applica l'art. 17 del presente CCL.
Durante il periodo di prova entrambe le Parti hanno la facoltà di risolvere in qualunque momento il rapporto di lavoro senza preavviso, salvo il diritto del dipendente di percepire tutte le spettanze di Legge e di contratto ed i premi definiti al secondo livello di contrattazione.
Al dipendente assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sarà attribuita sin dall'assunzione, il livello retributivo prevista al termine del periodo formativo, con valori retributivi percentualmente ridotti rispetto alla retribuzione del livello assegnato.
In coerenza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 art. 44, la durata dell'apprendistato professionalizzante è fissata in 3 anni;
Nell'ambito della durata sopra indicata opererà la gradualità retributiva di seguito specificata.
a) Per il conseguimento di una qualifica nel livello B3, riconoscimento dalla data di assunzione della stesso livello, con la seguente progressione retributiva :
per i primi 12 mesi 85% della retribuzione della livello B3
dal 13º al 24º mese 90% della retribuzione della livello B3
dal 25º al 36º mese 95% della retribuzione della livello B3.
b) Per il conseguimento di una qualifica in livello C1, riconoscimento dalla data di assunzione della stessa livello, con la seguente progressione retributiva:
a) per i primi 12 mesi 85% della retribuzione del livello C1
b) dal 13º al 24º mese 90% della retribuzione del livello C1
c) dal 25º al 36º mese 95% della retribuzione del livello C1.
Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante se forniti di titolo di studio di laurea verrà attribuita la livello B3 con la progressione retributiva di cui al punto a).
7. Comporto per classificazione.
Per gli apprendisti assunti dalla data di sottoscrizione del presente contratto i termini di comporto di cui all'art. 48 punto 1.3 del presente CCL, decorreranno dalla data di conferma in servizio.
Il periodo prestato a titolo di apprendistato viene computato ai fini del comporto utile alla determinazione dei passaggi di livello nella misura di 2/3 della durata del contratto per gli apprendisti forniti di titolo di laurea all'atto dell'assunzione e di 1/3 della durata del contratto per gli apprendisti diplomati.
L'apprendista ha diritto a ricevere la formazione prevista dalle vigenti disposizioni di Legge.
La formazione di tipo professionalizzante è finalizzata all'acquisizione di competenze tecnico-professionali e specialistiche ed è erogata all'interno dell'azienda:
• da personale con funzioni formative idoneo a trasferire competenze;
• in locali e con attrezzature idonei in relazione agli obiettivi formativi;
• sotto la supervisione del tutor.
La formazione professionalizzante sarà integrata dall'offerta formativa pubblica (laddove esistente, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, e sarà erogata in coerenza con la normativa in vigore nella Regione dove l'apprendista è stato assunto.
Nelle Regioni in cui non sia espressamente disciplinata, la formazione di base e trasversale sarà erogata per le durate e con i contenuti e le modalità di cui alle Linee guida approvate dalla Conferenza Stato/Regioni con deliberazione del 20/2/2014.
La formazione professionale aziendale è quella erogata all'interno ed è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro.
La formazione di tipo professionalizzante è integrata dall'offerta formativa pubblica, (120 ore massime nel triennio per apprendisti con la sola licenza media, e 80 diplomati, 40 ore per laureati finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali), nei limiti delle risorse annualmente disponibili
Piano Formativo Individuale
È la descrizione dell'intero percorso formativo esterno o interno all'impresa che l'apprendista deve seguire durante la durata del contratto, per conseguire gli obiettivi definiti dal profilo formativo regolamentato al punto successivo
Il Piano Formativo Individuale (di seguito denominato PFI ) è di norma strutturato come indicato nelle successive pagine
APPRENDISTATO "PROFESSIONALIZZANTE"
PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
PFI relativo al sig_______________________ | |
(1) DATI AZIENDA | |
Ragione sociale | |
Sede (indirizzo) | |
CAP (Comune) | |
Codice Fiscale e Partita IVA | |
Telefono | |
Fax | |
Legale rappresentante (cognome e nome) | |
(2) DATI APPRENDISTA | |
Indice analitico |