S.I.A. S.r.l.
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Testo Consolidato CCNL del 07/07/2018
SIPRA - SOCIETÀ ITALIANA PUBBLICITÀ
Testo consolidato del CCNL 07/07/2018
per Quadri e Impiegati di RAI Pubblicità
Decorrenza: 01/01/2014
Scadenza: 31/12/2022
CCNL 07/07/2018 come modificato da:
- Comunicato 17/07/2019
- Ipotesi di accordo 01/08/2022 (Decorrenza 01/01/2019)
Accordo 16/11/2022
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
È stata sottoscritta in data 07 luglio 2018 la seguente ipotesi immodificabile di accordo di rinnovo per il triennio 2014-2016 e, in via del tutto eccezionale, anche per il 2017 ed il 2018 fra
la RAI PUBBLICITÀ assistita dall'Unione Industriale di Torino
e
le Segreterie Nazionali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL le rispettive Segreterie Territoriali ed il Coordinamento Nazionale RSU.
Roma, 17 luglio 2019
Il giorno 16 luglio 2019, presso Confindustria Torino, si sono incontrate Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil unitamente al Coordinamento Nazionale RSU e RAI Pubblicità assistita da Confindustria.
Ipotesi di accordo 01/08/2022 (Decorrenza 01/01/2019)
Verbale di stipula
In data 01 agosto 2022 presso la sede Rai Pubblicità di Milano si sono incontrate Rai Pubblicità S.p.A., assistita dall'Unione Industriali di Torino e le OOSS SLC/CGIL, FISTEL/CISL, UILCOM/UIL nelle loro articolazioni di Segreterie Nazionali, le Segreterie Territoriali, il Coordinamento Nazionale R.S.U, per definire i termini dell'Ipotesi di Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro Quadri e Impiegati Rai Pubblicità per il quadriamo 2019-2022
Premesso che
- Le Parti hanno condiviso di rinnovare il contratto con scadenza 31 dicembre 2022 focalizzando la trattativa sulle parti economiche con l'obiettivo di aggiornare la parte normativa in particolare per i punti di seguito indicati nell'ambito del prossimo contratto;
- Fanno eccezione a questo percorso la revisione dell'accordo sperimentale sullo Smart Working e la revisione della Govemance del Fondo Assistenza Sanitaria (FAS) che sono oggetto della presente ipotesi di accordo come di seguito indicato:
- Il contenuto della presente intesa sarà presentato alle assemblee per l'approvazione dei dipendenti, l'esito delle votazioni sarà comunicato all'Azienda entro il 9 settembre p.v.;
- A positivo esito delle votazioni da parte delle assemblee il contenuto del presente accordo sarà integrato nel testo del Contratto di Lavoro che sarà reso disponibile ai dipendenti attraverso la intranet aziendale entro il 30 settembre p.v.
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue
La presente Ipotesi di Accordo definisce il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro Quadri e Impiegati Rai Pubblicità per il 2019 - 2022.
Il rinnovo si articola in due capoversi, Parte Normativa e Parte Economica suddivisi rispettivamente in 3 e 4 sottopunti:
Verbale di stipula
In data 16 novembre 2022 presso la sede di Milano si sono incontrate Rai Pubblicità S.p.A e le OO.SS. SLC/CGIL, FISTEL/CISL, UILCOM/UIL, nelle loro articolazioni di Segreterie Nazionali, le Segreterie Territoriali e il Coordinamento Nazionale R.S.U, per concordare le modalità di svolgimento dello smart working in azienda, in applicazione di quanto previsto con il rinnovo del CCL firmato il 01 agosto 2022.
In particolare, premesso che
- Con il rinnovo del contratto le Parti hanno convenuto sul considerare il "lavoro Agile" come una delle modalità di organizzazione del lavoro in azienda modificando il capoverso dell'artt. 10 del CCL con la seguente formulazione "Le Parti ritengono completata l'attuale fase di sperimentazione con la scadenza dell'accordo in essere al 31 dicembre 2022";
- Le Parti nel mese di settembre hanno avviato il confronto per la verifica dell'accordo in scadenza e per valutare le implementazioni dello stesso;
- l'istituto dello smart working continua ad essere regolamentato dalla Legge n. 81 del 22 maggio 2017 e dai decreti emanati durante la pandemia che prevedono forme per la semplificazione di alcuni adempimenti amministrativi;
- le fonti normative indicate sono oggetto di revisione, modifiche, proroghe attuative che le Parti si impegnano a recepire;
- le Parti-riconoscono-lo smart working come una forma moderna di organizzazione del lavoro basata sui principi della fiducia, del rispetto, della collaborazione e dell'autonomia e responsabilità dei lavoratori e delle lavoratrici al fine di conseguire gli obiettivi aziendali, garantendo con nuove forme di flessibilità anche il miglioramento della gestione dei tempi di vita e di lavoro;
- Rai Pubblicità continua a sviluppare azioni per integrare l'attività in presenza con l'attività in smart working con nuove dotazioni tecnologiche per i collegamenti video, sviluppo della cultura del lavoro per obiettivi, riorganizzazione degli spazi per il lavoro in team;
tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:
[___]
Art. 1 - Sistema di Relazioni Industriali
Rai Pubblicità e le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL, di seguito definite Parti convengono sull'importanza di sviluppare un modello di Relazioni Industriali orientato a definire momenti di stabile interlocuzione e caratterizzato da un modello partecipativo e a tal fine confermano:
- di aderire ai contenuti dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013 e del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, e dell'accordo Interconfederale del 9 marzo 2018 che si intendono qui integralmente richiamati.
- dii far rientrare il Presente Contratto Collettivo di Lavoro nell'alveo di applicazione delle disposizioni della "parte prima: misura e certificazione della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria" del citato Testo Unico sulla rappresentanza;
- di riconoscere il valore fondamentale del CCL nonché il ruolo strategico della contrattazione aziendale, anche al fine di ottimizzare i processi negoziali e il sistema delle Relazioni Industriali, le parti individuano nella "parte terza: titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale", del Testo Unico sulla Rappresentanza, l'unico sistema utile alla presentazione delle piattaforme contrattuali e all'esigibilità ed efficacia dei contratti collettivi, che saranno sottoscritti tra le parti.
Le Parti per lo svolgimento di un ruolo propositivo delle OO.SS. nella vita dell'Azienda convengono sulle seguenti indicazioni:
- le relazioni, basate sul sistema di informazione preventiva e di consultazione definito, saranno mirate allo sviluppo organico ed equilibrato delle potenzialità produttive esistenti per rispondere nel modo più efficiente ed efficace possibile alle sfide imposte dal mercato;
- la logica della consultazione è finalizzata alla ricerca di adeguati livelli di produttività e competitività nell'attuale contesto di mercato utili alla valorizzazione e allo sviluppo delle professionalità e delle competenze esistenti;
Tali strumenti dovranno consentire di acquisire elementi di conoscenza e di consapevolezza delle problematiche produttive ed organizzative dell'Azienda nonché delle relative innovazioni organizzative e di processo che l'Azienda mette in atto per continuare a migliorare la propria presenza sul mercato con i livelli di relazione indicati ai punti 1A; 1B; 1C.
Le Parti confermano che con il termine "informazione" si intende l'atto volto a fornire da parte dell'Azienda alle Organizzazioni Sindacali, al Coordinamento Nazionale R.S.U. e/o alle R.S.U. locali, ragguagli e comunicazioni di notizie, dati e valutazioni.
Con i termini "consultazione e confronto" si intende rispettivamente l'atto volto a fornire, da parte delle Organizzazioni Sindacali, del Coordinamento Nazionale R.S.U. e/o delle R.S.U. locali, un parere sulle informazioni aziendali riferite a questioni importanti od a complessi problemi tecnici, ed eventuale relativo confronto sulle tematiche presentate in sede di consultazione.
Per "informazione preventiva" si intende una comunicazione che, fatte salve motivate ragioni di urgenza e necessità, sia di norma fornita con almeno 3 giorni lavorativi di preavviso rispetto alla decorrenza di quanto oggetto della informativa stessa.
Il sistema di relazioni Azienda/Sindacato definito fa riferimento ad aree di informazione e di consultazione secondo la seguente articolazione:
1A) Livello Nazionale con le OO.SS
Di norma due volte all'anno, o su richiesta delle OO.SS., con cadenza non inferiore al quadrimestre, gli Amministratori dell'azienda esporranno alle OO.SS stipulanti informazioni relative a:
a) andamento ed evoluzione del mercato e della concorrenza;
b) andamento della gestione commerciale;
c) linee delle politiche societarie in materia di programmazione economico-finanziaria ed assetti occupazionali, con riferimento alle previsioni su composizione degli organici per tipologia di assunzioni;
d) modelli organizzativi;
e) linee dello sviluppo tecnologico dell'Azienda e riflessi sull'occupazione e sulla qualificazione del personale, ripercussioni che l'evoluzione tecnologica ed organizzativa potrà avere anche ai fini dei processi di mobilità professionale
1B) Coordinamento Nazionale RSU coadiuvato da Segreterie Nazionali
L'Azienda informerà preventivamente e avvierà consultazioni e confronti specifici con il Coordinamento Nazionale RSU eventualmente assistito dalle OO.SS., in merito agli argomenti sottoelencati:
a) modifiche organizzative
b) dinamica dei modelli organizzativi, della produttività ed in generale dei principali indicatori che riguardano il fattore lavoro;
c) evoluzione della consistenza e composizione organici;
d) eventuali possibili sperimentazioni a carattere nazionale connesse a;
- organizzazione delle macro strutture aziendali;
- revisione dei principali flussi operativi con particolare riferimento ai riflessi dell'utilizzo della forza lavoro sulle risorse coinvolte;
- articolazione degli orari di lavoro;
e) programmi formazione e sviluppo professionale;
f) modalità gestionali relative alle chiusure aziendali
g) contrattazione di secondo livello e Premio di Risultato
L'informativa al Coordinamento Nazionale RSU avrà la seguente articolazione: Informativa trimestrale (entro i mesi di aprile; luglio; ottobre e gennaio anno successivo)
- Andamento straordinari macro strutture
- Andamento assenze
- Andamento Part-Time e orari supplementari
- Andamento fruizione monte ore sindacali
- Programmi di formazione (corsi finanziati dai fondi professionali intercategoriali, numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, durata dei corsi, contenuti, obiettivi tecnico-professionali da conseguire.
Informativa Semestrale (situazione semestre precedente entro mese di luglio; gennaio)
- Numero totale assunzioni effettuate con forma contrattuale (TI; TD; Apprendistat
- Numero totale cessazioni suddiviso per strutture di primo livello, (tipo contratto e livello)
- Numero totale passaggi di livello per comporto
- Numero totale passaggi di livello non soggetti a comporto
- Numero e motivi di ricorso ai contratti di somministrazione, durata degli stessi, numero e livello dei lavoratori interessati.
1C) RSU Locali coadiuvate dalle Segreterie Territoriali
L'Azienda informerà preventivamente le R.S.U. eventualmente affiancate dalle Segreterie Territoriali, relativamente a:
a) riflessi delle materie già oggetto di informazione/consultazione a livello nazionale;
b) previsione dell'andamento occupazionale, relative dinamiche, posizioni vacanti, programmabili con sufficiente anticipo, e relative modalità di copertura;
c) previsione sul ricorso ai contratti a tempo determinato, di apprendistato, di lavoro temporaneo.
d) smaltimento ferie arretrate
L'informativa alle RSU delle sedi avrà la seguente articolazione
- Comunicazione delle assunzioni con indicazione della struttura di appartenenza
- Comunicazione delle cessazioni con indicazione della struttura di appartenenza
L'informativa verrà fornita nel rispetto della normativa in materia della privacy.
Art. 1 bis - Contrattazione di secondo livello
In materia di contrattazione aziendale, le Parti condividono i principi definiti dagli accordi interconfederali vigenti:
- la contrattazione di secondo livello ha di norma durata triennale sia per la parte normativa che per quella economica, e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati al primo livello di contrattazione secondo il principio del ne bis in idem.
- la contrattazione di secondo livello che è parte integrante del presente CCL deve essere indirizzata al miglioramento dell'efficienza aziendale tenuto conto dell'andamento economico dell'impresa della sua redditività e produttività.
Sin d'ora, pertanto, le Parti si danno atto che le erogazioni inerenti il Premio di Risultato dovranno essere strettamente connesse ad incrementi di redditività e di efficienza applicando le specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Si è definito il nuovo Premio di Risultato con vigenza 2019/21.
Si sono concordati nuovi parametri per il raggiungimento del premio con una ripartizione percentuale e con una scalettatura, almeno per il 2019, che facilitino il raggiungimento del risultato.
Sugli anni 2020/21, sia sulle percentuali di attribuzione del Premio per i diversi parametri, che per l'identificazione della scalettature sui parametri dei ricavi e dei costi, si è stabilita la possibilità di un confronto tra le parti entro la consuntivazione semestrale (30 giugno).
Sono aumentati i valori economici:
- 2019 - 1.650 € al livello B2
- 2020 - 1.700 € al livello B2
- 2021 - 1.800 € al livello B2.
Overperformance per ogni parametro al 10%.
È aumentato in maniera consistente il valore di attribuzione economica per chi opta per il welfare:
- 20% per il 2019
- 23% per il 2020
- 25% per il 2021.
Si valuterà congiuntamente un diverso fornitore per la piattaforma welfare, al fine di poter ampliare le prestazioni.
Sarà insediata una commissione bilaterale per la verifica dell'andamento dei parametri, e la loro coerenza economica e funzionale.
Nei prossimi giorni si svolgeranno le assemblee con i lavoratori per spiegare i contenuti dell'Accordo.
Ipotesi di accordo 01/08/2022 (Decorrenza 01/01/2019)
Welfare
Adeguamento del Welfare aziendale riconosciuto a gennaio di ogni anno da 230 a 300 euro che saranno erogati con le modalità in essere.
Art. 2 - Relazioni Azienda Sindacato
L'Azienda e le Organizzazioni sindacali, nel ribadire il comune intendimento di adottare tutte le misure utili per prevenire, esaminare e, possibilmente risolvere i motivi di conflitto di lavoro che possono insorgere, concordano di adottare le procedure di seguito indicate:
a) Procedura di conciliazione
I conflitti di lavoro, non riguardanti il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro, saranno esaminati e possibilmente risolti come segue:
* le valutazioni di parte aziendale e sindacale dovranno essere esaminate tra le parti entro cinque giorni lavorativi o comunque entro un termine concordato per la ricerca di un accordo in sede locale;
* trascorso tale termine le parti, prima di riprendere la propria libertà di azione, potranno integrare le delegazioni con le rispettive rappresentanze territoriali e/o nazionali con il compito di raggiungere l'accordo nei tre giorni lavorativi successivi; questa seconda fase potrà essere svolta presso la delegazione Confindustria territorialmente