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Testo Consolidato CCNL del 19/02/2024
SHOPPER
Testo consolidato del CCNL 19/02/2024
attività di collaborazione alle imprese che svolgono, attraverso l'ausilio di piattaforme digitali, attività di acquisto e rivendita di un carrello contenente i prodotti di largo consumo ordinati online dal cliente
Decorrenza: 19/02/2024
Scadenza: 18/02/2027
Il giorno 19 febbraio 2024 in Milano si sono incontrati:
l'Associazione ASSOGROCERY con sede in Milano Viale Bianca Maria 24
e
NIDIL-CGIL
FELSA-CISL
UILTEMP-UIL
la delegazione sindacale shopper
(di seguito denominate le "Parti")
Premesso:
- che la normativa di Legge prevede che le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possano condividere una disciplina specifica riguardo al trattamento economico e normativo delle collaborazioni in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore, e ciò ai fini e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 15-6-2015 n. 81;
- che le Parti stipulanti il presente accordo collettivo nazionale (l'"Accordo") condividono la necessità di regolamentare, in via sperimentale, le collaborazioni instaurate dalle piattaforme operanti nel settore del c.d. e-grocery nell'ambito del D.Lgs. 15-6-2015 n. 81, al fine di garantire adeguata tutela ai lavoratori operanti nel settore;
- che FeLSA CISL, NIdiL CGIL e UILTemp UIL hanno condiviso una serie di proposte che hanno l'obiettivo prioritario di riconoscere, ai collaboratori del settore c.d. e-grocery, da una parte, un livello di compensi adeguati e una rivisitazione delle condizioni economiche degli Shopper (anche alla luce dell'inflazione dello scorso triennio e dell'aumento del costo del carburante e del gas) e, dall'altra, una parte normativa che affronti tematiche importanti come quelle della salute e sicurezza, dei diritti sindacali, della trasparenza e non discriminazione di eventuali sistemi di valutazione, dell'organizzazione del lavoro e della sostenibilità ambientale;
- che nel corso della trattativa sindacale e delle interlocuzioni tra le Parti, è emerso che la durata media dell'incarico di uno Shopper, allo stato e con riferimento alle aziende aderenti ad Assogrocery, è, convenzionalmente, di un'ora.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti concordano quanto segue.
SEZIONE PRIMA - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
Art. 1 - Ambito di applicazione
1.1 Il presente Accordo regola i rapporti tra le imprese che svolgono un servizio di spesa Online attraverso l'ausilio di piattaforme digitali e i collaboratori che intrattengono con le imprese anzidette rapporti di collaborazione, cui sono affidate attività di preparazione del carrello dei suddetti prodotti, effettuazione dell'acquisto e consegna presso il domicilio del cliente stesso.
1.2 I collaboratori ("Shopper") svolgono le predette attività mediante accettazione delle singole proposte di incarico rese disponibili dalla piattaforma in relazione agli ordini dei clienti acquisiti dalla piattaforma stessa.
1.3 Lo Shopper si avvale di veicoli a quattro ruote per lo svolgimento della sua attività, con esclusione dei velocipedi o veicoli a motore di cui all'art. 47, c. 2, lett a) del Codice della Strada.
Art. 2 - Attività svolte dallo Shopper
2.1 Lo Shopper opera senza alcun vincolo di orario; è libero di dare la propria disponibilità per svolgere l'attività negli slot orari disponibili, nei giorni della settimana prescelti, e può revocare una disponibilità già manifestata.
2.2. Lo Shopper svolge le attività di preparazione del carrello di prodotti ordinati on-line dal cliente, scelta di eventuali prodotti sostitutivi, supporto al cliente in caso di prodotti mancanti e/o sostituiti, effettuazione dell'acquisto e pagamento, raccolta, distribuzione e recapito presso il domicilio del cliente stesso.
2.3 Sono espressamente escluse dal campo di applicazione del presente Accordo le figure che svolgono attività di consegna di beni del comparto food delivery per conto altrui in ambito urbano (ivi compresi i c.d. "riders" o "drivers", che effettuano esclusivamente consegne), pertanto tale Accordo non potrà in alcun caso essere applicato alle predette figure professionali, nonché a chi svolga solo parte di tale attività già coperta dalla contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.