CCNL in vigore del 27/12/2016
SETTORE OLISTICO (Sinape / Confimpresa)
Testo consolidato del CCNL 27/12/2016
per i dipendenti di enti ed aziende del settore olistico
Decorrenza: 01/01/2017
Scadenza: 31/12/2020
Roma, 27 dicembre 2016
tra
CONFIMPRESA - Confederazione Italiana della Piccola Media Impresa e dell'Artigianato, Via Farini, 62 Roma Federazione Italiana Professioni Olistiche (CONFIMPRESA-FIPO), rappresentata dal Segretario Generale;
e
SINAPE-CISL - Via dei Mille, 56 Roma rappresentata dal Segretario Generale
Le organizzazioni firmatarie del presente CCNL, sono pervenute alla determinazione di procedere alla formulazione ad accordi attinenti la contrattazione per gli ENTI E LE AZIENDE DEL SETTORE OLISTICO, dopo attenta valutazione dell'evoluzione normativa in materia di contrattazione collettiva di lavoro e come conseguenza della recente legislazione che ha, in alcune parti, profondamente innovato, con aspetti riformatori che prevedono obblighi applicativi e sanciscono modalità di trattamento di alcuni istituti contrattuali più favorevoli al processo di flessibilizzazione, che le parti contraenti perseguono.
La constatazione della crescente rilevanza del settore, con aumento della numerosità di imprese dello stesso e conseguente incremento del numero degli addetti, ha sollecitato la redazione e la conclusione del presente CCNL, per rendere aderente alla realtà lavorativa le norme e le condizioni applicate ai lavoratori per i quali, fino ad oggi, si è fatto ricorso all'applicazione di contratti ritenuti i più "vicini" alle attività, alle mansioni e declaratorie degli addetti delle attività olistiche.
SINAPE-CISL e CONFIMPRESA convengono sulla valutazione che il CCNL possa rappresentare un passaggio determinante per la regolamentazione del settore e per l'affermazione degli operatori che praticano le discipline olistiche.
Nella medesima contrattazione collettiva nazionale verranno fornite disposizioni sul lavoro domenicale e festivo, che verranno comunque ritrattate in sede di contrattazione di secondo livello nell'ambito degli enti bilaterali territoriali, anch'essi introdotti al fine di poter soddisfare le esigenze delle aziende in ogni singolo territorio, incrementando favorevolmente i benefici dei lavoratori compatibilmente con quelli delle singole aziende.
Il presente CCNL decorre dal 01 gennaio 2017 e resta valido per tutta la durata della vigenza tanto per la parte economica che per la normativa.
Il CCNL si intenderà rinnovato di pari durata, di anni 4 (quattro), se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r..
In caso di disdetta il presente CCNL, avrà efficacia fino alla sua sostituzione.
- Procedure per il rinnovo
La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza.
Durante i tre mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattafomia, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
In assenza di accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL e, comunque, dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (c.d. indennità di vacanza contrattuale).
L'importo di tale elemento sarà pari al trenta % del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi, sempre in assenza di accordo, detto importo sarà pari al cinquanta % della inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
La violazione delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo comporterà come conseguenza, a carico della Parte che vi avrà dato causa, Tanticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.
Nell'accordo di rinnovo del CCNL le Parti definiranno tempi e modalità di cessazione dell'indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata.
Art. 2 - Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere in tutte le aziende del settore delle attività OLISTICHE, sotto qualsiasi forma.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate e sono inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa la parziale applicazione, salvo che per le eventuali deroghe attuate dalla contrattazione di secondo livello, esclusivamente nei casi consentiti.
Per effetto della inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico dell'azienda di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali, come: l'Ente bilaterale da costituire dai sottoscrittori con le attribuzioni specifiche contenute nel presente CCNL
Le quote ed i contributi versati all'Ente Bilaterale sono, pertanto, obbligatorie per quanti applicano il presente CCNL e rappresentano parte del trattamento economico contrattuale dovuto al dipendente.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle vigenti e successive normative regionali, nazionali e comunitarie quali: finanziamenti agevolati, agevolazioni fiscali e contributive, nonché l'accesso ai fondi per la formazione continua erogati dal fondo interprofessionali, sia compreso l'impegno da parte delle aziende all'applicazione integrale sia degli accordi, che del presente CCNL nonché dei contratti integrativi di secondo livello ed il rispetto della normativa prevista dalle leggi vigenti.
Per quanto non previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
Le attività delle aziende a cui si applica il presente CCNL sono, le seguenti aree Professionali e Formative:
- NATUROPATIA
- DISCIPLINE ENERGETICHE
- DISCIPLINE RELAZIONALI
- TECNICHE MANUALI
- DISCIPLINE ARTISTICHE
- YOGA-MEDITAZIONE
e di seguito si riporta l'Elenco Esemplificativo e non esaustivo delle Discipline afferenti
- Analogisti
- Agopuntura
- Alimentazione Naturale
- Analisi Transazionale
- Argilloterapia
- Aromaterapia e Aromatologia
- Arte terapia
- Aura Soma
- Auricoloterapia
- Ayurveda
B
- Biodanza
- Bioenergetica
C
- Chiropratica
- Clown Terapia
- Coaching
- Core energetica
- Cosmesi naturale
- Costellazioni familiari
- Counseling
- Cranio sacrale
- Cristalloterapia
- Cromoterapia e Cromopuntura
D
- Danza Terapia
- Dharma
- Digiuno Terapia
- Diksha
- Dinamica Mentale
- Do-In
- E
- EFT - Emotional Freedom Techniques EMF
- EMF Balancing Technique
- Enneagramma
- Esoterismo
- Estetologia
F
- Feng Shui
- Fiori di Bach
- Floriterapia
- Fitoterapia
G
- Gemmoterapia
- Gestalt
- Grafologia
H
- Ho oponopono
- Hot Stone Massage
I
- I Ching
- Idrocolon terapia
- Idroterapia
- Integrazione neuro emozionale (NEI)
- Integrazione posturale
- Ipnosi
- Iridologia
- Jin Shin Do
K
- Kinesiologia
- Kinesiopatia
L
- Linfodrenaggio
M
- Massaggio Olistico Naturale
- Massoterapia
- Medicina antroposofica
- Medicina Ortomolecolare
- Medicina Quantistica
- Medicina Tibetana
- Medicina Tradizionale Cinese
- Meditazione
- Metodo Bates
- Metodo Brana
- Metodo Feldenkrais
- Metodo Feuerstein
- Metodo Grinberg
- Metodo Kneipp
- Metodo Kousmine
- Metodo Mezieres
- Metodo Pilates
- Metodo Tomatis
- Mindfulness
- Mineralogramma
- Moxibustione
- Musicoterapia
N
- Naturopatia
- Network Spinai Analysis/N.S.A.
- Numerologia
- Nutrizione - Nutrizionismo
O
Odontoiatria Olistica
- Oligoterapia
- Omeopatia
- Omotossicologia
- Osteopatia
P
- PetTherapy
- PHYL
- PNL - CNV
- Polarity
- Posturologia
- Pranic Healing
- Pranopratica
- Programmazione Neuro-Quantistica
- Psicodinamica
- Psicodramma
- Psicosomatica
Q
- Qi Shen Tao
- Qi-gong
R
- Radiestesia
- Radionica
- Rebirthing
- Reconnection
- Reiki
- Resonance
- Respirazione Olotropica
- Riflessologia Zonale
- Riflessologia plantare
- Rio Abierto
- Rolfing
S
- Shiatsu
- Sofrologia
- Stretching olistico
T
- Tai-chi
- Tantra
- Teatroterapia
- Tecnica Alexander
- Tecnica Metamorfica
- Tecniche di rilassamento
- Theta Healing
- Touch for Health
- Trager
- Training autogeno
- Trance Dance
- Transformational Breath
U
- Urinoterapia
W
- Watsu
Y
- Yoga
V
- Vega test
- Vivation
Z
- Zen
- Zilgrei
Art. 3 - Diritti sindacali e di associazione
Le parti riconoscendo la salvaguardia del diritto alla partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale e facendo espresso rinvio alle vigenti disposizioni in materia di diritti sindacali, concordano di assegnare annualmente 30 (trenta) ore retribuite a ciascun lavoratore dipendente per partecipare ad assemblee o riunioni indette dalle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL
Fermo restando quanto sopra stabilito, le parti concordano che per la quota parte di 22 ore le modalità di utilizzo saranno definite nel 2º livello di contrattazione, le rimanenti 8 ore saranno utilizzate per consentire la connessione con siti delle parti sociali, contraenti il presente CCNL e/o con i siti delle strutture degli Enti paritetici bilaterali e/o per la consultazione del CCNL, con eventuale utilizzo delle attrezzature telematiche aziendali o per incombenze e/o chiarimenti presso le strutture sindacali o degli Enti bilaterali.
I monte ore dovranno essere utilizzati entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potranno essere sostituiti da indennità.
Inoltre, i Sindacati territoriali di categorie aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito spazio o divulgare via intranet, se questa modalità è consentita dal datore di lavoro, comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei sindacati sottoscrittori del presente CCNL.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare solo materie di interesse del lavoro.
Le copie della comunicazione di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate alla Direzione aziendale per conoscenza.
La Rappresentanza sindacale ha il diritto di affiggere, su appositi spazi (bacheca sindacale), che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Nelle aziende che occupano più di 10 (dieci) dipendenti, le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'eserciziq delle sue funzioni è nullo ai sensi di Legge.
Nelle aziende possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle Associazioni sindacali che siano firmatarie del presente CCNL applicato in azienda, la "Rappresentanza sindacale aziendale - R.S.A.".
I lavoratori hanno il diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti delle 8 (otto) ore annue di cui al precedente art. 3.
I lavoratori potranno rilasciare delega al datore di lavoro per effettuare la trattenuta sindacale dalla propria retribuzione in favore delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL a cui aderiscono. L'importo delle deleghe sarà pari all'1,0 % (o quanto verrà diversamente stabilito da accordi tra OO.SS. e i lavoratori) della retribuzione lorda, per tredici mensilità.
Le deleghe dovranno contenere la specifica liberatoria rilasciata dal lavoratore interessato al trattamento dei suoi dati sensibili.
L'assenza di tale liberatoria libera l'azienda dal dover compiere sia la trattenuta sulla busta paga sia qualsiasi altra elaborazione statistica od organizzativa.
Le deleghe sindacali si intendono rinnovate di anno in anno salvo disdetta.
L'esenzione dei contributi per i quali il lavoratore abbia revocato la delega, sarà sospesa contestualmente all'arrivo della comunicazione di revoca al datore di lavoro.
Se la revoca viene inviata direttamente al datore di lavoro, lo stesso ne darà comunicazione all'Organizzazione sindacale interessata, procedendo nel contempo alla sospensione della trattenuta sindacale.
Resta stabilito che il datore di lavoro non assume e non può assumere responsabilità alcuna di qualsiasi natura in conseguenza delle operazioni di riscossione dei contributi a carico del lavoratore e che, in difetto di tempestiva ricezione da parte del datore di lavoro della dichiarazione di revoca del lavoratore, quest'ultimo non può reclamare alcun diritto né avanzare rivendicazione alcuna nei confronti del proprio datore di lavoro, neanche dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 8 -- Contrattazione di secondo livello
La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede territoriale od aziendale.
Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di primo livello.
Le Organizzazioni stipulanti si impegnano affinché la parte economica accessoria abbia caratteristiche tali da consentire l'applicazione degli sgravi di Legge; detta parte economica accessoria deve essere finalizzata all'incentivazione della "qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa", tenendo conto anche dell'andamento economico.
Le parti concorderanno linee-guida utili a definire modelli di "premio variabile o premio produzione presenza" per la diffusione della contrattazione di secondo livello nelle aziende.
Il premio variabile deve tener conto:
1) delle eventuali retribuzioni previste nella contrattazione territoriale od aziendale di secondo livello;
2) dei significativi miglioramenti dei conti dell'azienda.
Alla contrattazione collettiva di secondo livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) Possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;
b) Determinazione dell'elemento economico "premio variabile o premio produzione presenza". Detto elemento sarà concordato, in sede aziendale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti nell'azienda tramite le risultanze di indicatori nazionali o regionali o provinciali o aziendali ed avrà durata triennale;
c) Costituzione e funzionamento dell'Organismo regionale o provinciale o aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
d) Realizzazione di incontri, a livello regionale, provinciale o aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per la disamina ed approvazione dei contratti d'inserimento, secondo la disciplina nazionale e le leggi vigenti;
e) Attuazione della disciplina della formazione professionale;
f) Disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione di secondo livello dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
Nella prima applicazione del presente CCNL, i contenuti economici collettivi, conseguenti alle trattative di secondo livello, non potranno eccedere, nel loro valore medio mensile, il 30% della paga base nazionale.
Tali importi saranno integralmente assorbibili, fino a concorrenza, all'atto del rinnovo del presente CCNL Qualora la contrattazione di secondo livello preveda importi superiori, la parte che eccede il predetto 30% sarà acquisita dal lavoratore quale "trattamento plurimo ad personam".
Nell'arco di vigenza del presente CCNL, a livello territoriale, potrà svolgersi una fase negoziale per ogni anno solare se richiesto dalle parti.
A livello territoriale la richiesta di stipula della contrattazione di secondo livello in sede di prima applicazione deve essere presentata dopo almeno due mesi dal deposito del CCNL presso gli uffici preposti.
Le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste ed il termine di tre mesi, decorrente dal ricevimento delle lettere d'apertura delle trattative.
A regime per le proposte di rinnovo del contratto di secondo livello è necessario che una delle parti ne dia disdetta, almeno 2 (due) mesi prima della relativa scadenza, presentando le proposte di modifica, al fine di consentire l'apertura delle trattative.
Durante i 2 (due) mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.
Nel caso di stallo delle trattative per oltre 5 mesi saranno interessati gli Organismi nazionali.
Sarà costituito dalle parti sottoscrittrici del presente contratto l'Ente Bilaterale: EBOL - Ente Bilaterale Operatori Olistici.
All'Ente Bilaterale sopra menzionato possono aderire altre organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori che accettano lo Statuto ed il regolamento dello stesso e assumono esclusivamente l'obbligo di applicare gli istituti previsti dal presente CCNL.
All'Ente Bilaterale sono demandate le funzioni previste dal d.l. 81/2008 e quelle che in ambito di sicurezza sono definite dagli accordi Stato-Regioni, compresa la nomina dei Rappresentati Territoriali della Sicurezza.
L'Ente Bilaterale proporrà alle organizzazioni firmatarie del presente contratto, un regolamento di funzionamento per l'utilizzo delle risorse. Il regolamento entrerà in funzione con l'approvazione unanime delle organizzazioni firmatarie.
Art. 10 - Finanziamento Ente Bilaterale
Il finanziamento dell'Ente Bilaterale avverrà tramite contribuzione (0,20%) calcolata sull'imponibile previdenziale del monte dei salari, di cui una parte a carico delle aziende (0,10%) ed una parte a carico dei lavoratori (0,10%). La suddetta quota è parte integrante dei costi connessi con l'applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) d'importo pari allo 0,10% della retribuzione lorda.
La contribuzione per le funzioni del Rappresentante Territoriale della Sicurezza sono aggiuntive alla contribuzione ordinaria e non possono essere complessivamente superiori allo 0,50% calcolato sull'imponibile previdenziale del monte dei salari.
La formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e i relativi aggiornamenti sono a carico del Datore di Lavoro e potranno essere erogati anche in modalità elearning.
Art. 11 - Mobilità e mercato del lavoro
Ferma restando la possibilità di utilizzare, in rapporto alle differenti esigenze delle aziende, gli strumenti di Legge e i contratti di solidarietà (Legge 23 luglio 1991, n. 223 e Legge 19 luglio 1993, n. 238 e successivi interventi e modificazioni), in via sperimentale, per tutta la durata di vigenza del presente CCNL le parti convengono che, a fronte di casi di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale che determinano esuberi occupazionali, si debbano concordare di volta in volta tra le parti stipulanti il presente CCNL i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire per quanto possibile, le conseguenze sociali di minore impiego della forza lavoro.
Le parti altresì, s'impegnano a ricercare congiuntamente con specifici accordi negoziali, soluzioni capaci di:
a) definire la stima dei fabbisogni di manodopera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca, la disponibilità di lavoro extra e di surroga;
b) promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti di lavoro;
c) realizzare incontri con le istituzioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore.
Art. 12 - Classificazione del personale
I lavoratori sono inquadrati secondo un'articolazione dei vari profili professionali in quattro aree funzionali:
- Direzione;
- Erogazione;
- Amministrazione;
- Segreteria, logistica e servizi di supporto.
Ciascuna delle quattro aree funzionali prevede al suo interno nuovi livelli di inquadramento come riportato nel seguente schema. Per la descrizione delle funzioni generali proprie di ciascuna qualifica e dei relativi requisiti di accesso si rinvia al testo contrattuale.
Art. 13 - Trattamento economico
LIVELLO I dal 01/01/2017 al 31-12-2020
Vi appartengono i lavoratori professionalmente in grado di proporre alla clientela le prestazioni più conformi e funzionali alle caratteristiche per il benessere della persona, e funzionali alle esigenze igieniche. Vi appartengono inoltre i lavoratori con mansioni impiegatizie di concetto, responsabili della conduzione amministrativa dell'azienda. Vi appartengono quei lavoratori la cui capacità professionale permette lo svolgimento autonomo di tutte le pratiche specialistiche. Tali lavoratori sono professionalmente in grado di proporre alla clientela i trattamenti più conformi e funzionali alle caratteristiche personali. Vi appartengono i lavoratori che coordinano l'attività dei singoli centri, provvedono alle interviste per il trattamento, determinando le relative formule. Intervengono per il buon andamento del centro curando in particolare i rapporti con i clienti. Controllano i vari clienti in relazione all'andamento dei trattamenti.
LIVELLO II DAL 01/01/2017 AL 31-12-2020
Vi appartengono quei lavoratori che sappiano eseguire applicazione specifiche inerenti alla propria attività. Vi appartengono inoltre gli impiegati con mansioni amministrative, non inquadrati nel livello superiore. Vi appartengono quei lavoratori che sotto la guida del titolare o di altro lavoratore inquadrato al 1º livello siano in grado di eseguire tutte le pratiche. Vi appartengono inoltre gli impiegati con mansione amministrativa non inquadrabili al livello superiore. Vi appartengono i lavoratori che cooperano con il responsabile del centro nell'attività da questo svolta e eventualmente a loro delegata dal responsabile. Svolgono mansioni che richiedono autonomia di iniziativa nell'ambito delle istruzioni a loro impartite e, comunque, con specifica capacità le attività assegnate. Vi appartengono inoltre i lavoratori che su istruzioni del responsabile del centro, curano la corrispondenza e la contabilità, curano la compilazione dei rapporti giornalieri, fissano gli appuntamenti con la clientela, ed in genere svolgono tutte queste funzioni di natura esecutiva necessarie.
LIVELLO III DAL 01/01/2017 AL 31-12-2020
Vi appartengono quei lavoratori in grado di offrire completa assistenza ed eventualmente di eseguire pratiche semplici. Vi appartengono i lavoratori che eseguono applicazioni in base alle istruzioni ricevute dal responsabile del centro. Vi appartengono inoltre i lavoratori che svolgono mansioni amministrative non inquadrate nel livello superiore.
LIVELLO IV DAL 01/01/2017 AL 31-12-2020
Vi appartengono quei lavoratori che non hanno compiuto l'apprendistato nel settore o perché hanno superato l'età o perché provenienti da altri settori ed in ogni caso privi di attestato professionale. Essi sono adibiti alle attività volte all'acquisizione della capacità lavorativa espressa al 3º livello. La permanenza a detto livello non può superare i 24 mesi. I lavoratori adibiti alle sole mansioni di pulizia dei locali e degli arredi, sono inquadrati permanentemente al 4º livello retributivo.
MANSIONI