S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 14/07/2020
SERVIZI POSTALI IN APPALTO
Testo consolidato del CCNL 14/07/2020
Dipendenti da imprese esercenti servizi postali in appalto
Decorrenza: 01/01/2017
Scadenza: 31/12/2025
CCNL 14/07/2020 come modificato da:
- Ipotesi di accordo 21/12/2023
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Accordo del 14 luglio 2020
tra
FISE-ASSOPOSTE
e
SLC-CGIL
SLP-CISL,,
UIL-POSTE,
è stato sottoscritto il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese esercenti servizi postali in appalto.
Verbale di stipula
21 dicembre 2023
tra
ASSOPOSTE
e
SLC-CGIL
SLP-CISL
UIL-POSTE
è stato sottoscritto il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese esercenti servizi postali in appalto 14 luglio 2020.
Il presente accordo di rinnovo scade il 31 dicembre 2025 e resterà in vigore fino a quando non sarà sostituito dal successivo accordo di rinnovo.
CAPITOLO I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E TIPOLOGIE CONTRATTUALI
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il trattamento economico e normativo di cui al presente CCNL si applica a tutti i lavoratori delle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica delle stesse, esercenti servizi di consegna, ritiro e trasporto tra strutture di operatori postali, servizi affini e complementari connessi, servizi accessori.
Le Parti stipulanti individuano il presente CCNL, integralmente applicato, come il contratto di riferimento per tutti i lavoratori dipendenti del settore, anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 30, quarto comma, 50, primo comma, e 23, sedicesimo comma, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 2 - Sistema di relazioni sindacali
PROCEDURE RINNOVO DEL CCNL
Il presente CCNL garantisce la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale.
Il contratto collettivo nazionale ha durata triennale tanto per la parte economica che per la parte normativa.
Il contratto individua, per il livello aziendale, le materie, i soggetti abilitati e la tempistica, previe opportune garanzie procedurali, con ambiti e competenze non ripetitivi rispetto a quelli propri del livello nazionale.
Le proposte per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.
La Parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
A condizione che siano stati rispettati tempi e procedure di cui ai commi precedenti, in caso di ritardato rinnovo del CCNL rispetto alla scadenza, le Parti definiranno una copertura economica a favore dei lavoratori in forza alla data di rinnovo contrattuale.
INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE
A) Livello nazionale
Ferme restando l'autonomia e le rispettive distinte attribuzioni delle imprese e delle organizzazioni sindacali, le parti stipulanti convengono di promuovere, di norma semestralmente, e comunque su richiesta motivata di una delle due parti, incontri a livello nazionale al fine di:
- esaminare le scelte tecnologiche ed i relativi riflessi sull'occupazione, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile;
- esaminare la possibilità di realizzare programmi formativi e/o di qualificazione professionale dei lavoratori, in relazione alle modifiche dell'organizzazione del lavoro;
- realizzare monitoraggi sulla situazione complessiva del comparto, con particolare riferimento alla durata dei contratti di appalto, all'andamento delle gare, ai criteri di selezione qualitativa delle imprese e ai criteri di aggiudicazione, nell'obiettivo di individuare le possibili opportune iniziative per l'armonizzazione e il miglioramento, a livello nazionale, delle regolamentazioni in materia;
- esaminare gli sviluppi prodotti dai processi di cambiamento strutturale e di politica imprenditoriale emergenti dalla modificazione di Poste Italiane S.p.A. e dal suo ulteriore processo evolutivo, con particolare attenzione agli effetti che tale politica produrrà sulle imprese, nonché dalle nuove politiche di mercato a livello nazionale e internazionale;
- esaminare la necessaria regolamentazione del settore, alla luce delle modificazioni di carattere legislativo nazionali e europee, nonché la definizione di codici comportamentali da adottarsi tra Poste Italiane S.p.A. e società erogatrici dei servizi in appalto;
- costituire un osservatorio per il governo del mercato del lavoro e per l'occupazione;
- esaminare, alla luce della costituzione delle società miste promossa da Poste Italiane S.p.A. nonché delle modificazioni di carattere legislativo e dei profondi mutamenti del mercato del lavoro, l'andamento quantitativo e qualitativo dei rapporti di lavoro in essere;
- esaminare iniziative utili in materie di politiche inclusive.
Le parti concordano, nell'ambito di quanto previsto dal presente articolo, di dare vita ad un Osservatorio Nazionale, costituito pariteticamente, da tre esponenti di parte sindacale e tre di parte imprenditoriale, eventualmente affiancati da esperti delle materie trattate, così come sopra elencate.
La partecipazione del committente a tale Osservatorio valorizzerà le eventuali iniziative delle Parti, finalizzate all'attuazione di aspetti contenuti nell'avviso comune allegato al presente accordo di rinnovo del CCNL
B) Livello territoriale e aziendale
Su richiesta di una delle parti saranno concordati incontri fra i rappresentanti delle organizzazioni stipulanti per l'esame di problemi specifici che abbiano significativi riflessi per i singoli territori allo scopo di:
- concretizzare le iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in riferimento alle indicazioni espresse a livello nazionale;
- assumere le necessarie iniziative in materia di controllo e prevenzione delle malattie nonché, in generale, in materia di sicurezza sul lavoro, alla luce delle norme di Legge e degli Accordi interconfederali vigenti.
L'impresa fornirà informazioni alla rappresentanza sindacale e alle segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL:
- sull'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori alla luce delle norme legislative e contrattuali in vigore;
- sulla consistenza numerica dell'organico e sui diversi tipi di rapporto di lavoro esistenti in azienda;
- sull'andamento dell'occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalla L. 125/91;
- sui contratti di appalto in scadenza;
- sulle crisi aziendali che abbiano riflessi sull'occupazione e/o sulla mobilità dei lavoratori.
Nel corso di appositi incontri fra l'impresa e la rappresentanza sindacale e le segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, formeranno oggetto di esame e confronto preventivo:
- gli eventuali programmi di addestramento e di aggiornamento professionale del personale, conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie e/o trasformazioni tecnologiche;
- l'eventuale nuova articolazione dei servizi in relazione alle modifiche strutturali dell'assetto organizzativo dei servizi stessi, nonché le ricadute sui livelli occupazionali, sull'organizzazione del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori indotte da innovazioni tecnologiche, ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali;
- le possibili soluzioni in materia di mobilità e flessibilità nell'ottica della migliore organizzazione del lavoro;
- l'andamento del lavoro straordinario;
- la programmazione del periodo di riposo annuale di ferie;
- l'attuazione delle modulistiche di orario definite dal vigente CCNL
C) Livello di gruppo
In occasione di uno specifico incontro, di norma semestrale e comunque su richiesta motivata di una delle parti stipulanti il presente CCNL, le imprese titolari di diversi appalti in Italia porteranno a conoscenza delle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti informazioni sugli investimenti previsti a breve e medio periodo, su situazioni di crisi, eventuali processi di ristrutturazione e mobilità.
L'informativa di cui al presente punto riguarda esclusivamente le imprese o parti di imprese che applicano il presente CCNL.
Procedure e sedi di composizione delle controversie individuali e plurime
Le parti stipulanti, riaffermando il comune convincimento che un positivo andamento delle relazioni sindacali vada correlato anche alla predisposizione di idonei strumenti che antepongano i momenti di esame e verifica delle varie problematiche alle fasi di conflittualità e che, comunque, le eventuali divergenze in merito alla interpretazione delle norme contrattuali e di Legge disciplinanti il rapporto di lavoro - eccezion fatta per le norme disciplinari - devono essere rimesse per la loro definizione alle parti stipulanti, convengono di attenersi alle procedure di seguito indicate per la composizione delle controversie.
a) Livello aziendale/territoriale
In caso di controversia plurima insorta a livello aziendale o di unità produttiva, le questioni non risolte saranno esaminate in un incontro a livello territoriale tra i rappresentanti dell'Associazione Datoriale interessata, le competenti Organizzazioni Sindacali territoriali e la rappresentanza sindacale aderenti alle Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente contratto.
Tale fase dovrà terminare entro i 10 giorni successivi alla data di formalizzazione della conclusione dell'esame in sede aziendale o di unità produttiva.
Al termine di tale fase sarà redatto uno specifico verbale.
b) Livello nazionale
In caso di controversia plurima insorta a livello aziendale o di unità produttiva, le questioni non risolte nell'ambito della procedura di cui al precedente punto a) saranno esaminate in un incontro tra FISE-ASSOPOSTE e le Organizzazioni Nazionali stipulanti, presente la rappresentanza sindacale, che si concluderà entro i 15 giorni successivi alla data di formalizzazione della conclusione dell'esame a livello territoriale.
Le parti stipulanti fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, non potranno adire l'autorità giudiziaria o le autorità amministrative ispettive sulle materie oggetto della controversia plurima né si potrà fare ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo né da parte aziendale verrà data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.
Decorsi inutilmente i termini di cui sopra - e comunque trascorsi 35 giorni dopo la data del primo incontro a livello aziendale o di unità produttiva per l'esame delle controversie plurime - la procedura si considererà definitivamente conclusa.
Conciliazione delle controversie in sede sindacale ex Art. 412-ter c.p.c.
Fermo restando quanto previsto dalla Legge nonché dal paragrafo precedente. Le Parti riconoscono che la conciliazione delle controversie ai sensi dell'Art. 2113, comma 4, c.c. può avvenire in sede sindacale, come previsto dall'Art. 412-ter c.p.c., alla presenza delle parti interessate e con l'assistenza di FISE-ASSOPOSTE e dell'organizzazione sindacale, aderente alle strutture nazionali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, secondo le seguenti modalità e procedure.
La parte interessata ad esprimere il tentativo di conciliazione deve farne richiesta all'impresa interessata e a FISE ASSOPOSTE, anche tramite un'organizzazione sindacale.
La richiesta deve precisare: le generalità del ricorrente e l'impresa interessata; la delega per la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione ad una organizzazione sindacale firmataria, per il/la lavoratore/lavoratrice e all'associazione datoriale, per l'impresa; il luogo dove eventualmente si chiede di effettuare la conciliazione; l'oggetto della vertenza.
La segreteria dell'associazione fissa la data per la costituzione del collegio di conciliazione presso la sede di FISE-ASSOPOSTE ovvero, laddove possibile, presso l'impresa interessata alla controversia, di norma entro i 30 giorni successivi.
Nel collegio, le Parti sono assistite rispettivamente: per le imprese, da un rappresentante dell'associazione datoriale, con firma depositata; per i lavoratori, da un rappresentante di un delle associazioni sindacali legittimate, con firma depositata.
Una volta ricevuta la comunicazione, si costituisce il collegio che fissala data per esprimere il tentativo di conciliazione.
Il verbale di avvenuta conciliazione, sottoscritto dal datore di lavoro, dal lavoratore e dai rispettivi rappresentanti sindacali, viene depositato a cura dell'associazione datoriale presso l'ispettorato del lavoro, che ne accerta l'autenticità e ne cura il disposto, a norma di Legge, nella cancelleria del tribunale competente.
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO AZIENDALE
La contrattazione a livello aziendale riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e che non siano stati già negoziati al primo livello.
Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico rinvio da parte del presente CCNL e della Legge, ha la funzione di negoziare erogazioni economiche correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese, nonché maggiore innovazione, efficienza organizzativa, efficacia, qualità e redditività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale congiuntamente le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le RSU costituite ai sensi dell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 o, laddove non costituite, le RSA ovvero, per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le Organizzazioni sindacali nazionali e le RSU o, laddove non costituite, le RSA. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle associazioni imprenditoriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.
Gli accordi aziendali stipulati successivamente alla data del presente rinnovo hanno durata triennale.
La contrattazione aziendale si svolge secondo il principio della non sovrapponibilità dei cicli negoziali, ivi comprese le relative erogazioni iniziali, della contrattazione aziendale.
Fermo restando quanto sopra, le richieste di rinnovo degli accordi aziendali dovranno essere sottoscritte congiuntamente dai soggetti individuati nel presente articolo e presentate all'azienda e contestualmente all'associazione imprenditoriale cui l'azienda è iscritta o ha conferito mandato, in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i due mesi dalla data di presentazione delle piattaforme e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Trova applicazione quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia.
Ai fini delle risorse economiche da destinare al secondo livello di contrattazione si rinvia a quanto previsto dall'Art. 34 del presente CCNL.
L'assunzione viene effettuata dall'impresa e comunicata direttamente all'interessato con apposita lettera.
Nella lettera dovrà essere specificato quanto segue:
1) la data e la sede di assunzione;
2) il livello e la qualifica al quale il lavoratore viene assegnato e le mansioni che dovrà svolgere;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata del periodo di prova eventuale.
Nel caso di mancata consegna del contratto individuale regolarmente sottoscritto al lavoratore, questi, per tramite di un suo rappresentante delle organizzazioni sindacali stipulanti, informerà la direzione competente della committenza.
L'impresa deve inoltre consegnare copia in forma digitale, del presente contratto di lavoro e consegnare copia UNILAV.
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
1) la carta d'identità o documento equipollente;
2) carichi pendenti e certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi;
3) lo stato di famiglia;
4) tesserino di codice fiscale;
5) certificato di residenza non anteriore a tre mesi e di domicilio, se diverso; il lavoratore è tenuto altresì a comunicare eventuali successive variazioni;
6) altri eventuali documenti richiesti da particolari disposizioni di Legge necessari ai fini amministrativi, fiscali o previdenziali.
In fase preassuntiva è consentita visita medica preventiva ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del D.lgs. n. 81/2008.
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a quattro mesi per gli impiegati di 1º livello, con un periodo di prova non superiore a 2 mesi per gli impiegati di 2º livello, nonché con un periodo di prova di 20 giorni lavorativi per il personale inquadrato al 3º e 4º livello.
Il periodo di prova per gli operai di 5º livello non può essere superiore a 10 giorni lavorativi.
Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore ai minimi retributivi in vigore per il livello nel quale il lavoratore ha prestato servizio.
Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione.
Non sono ammesse protrazioni né rinnovazioni del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto potrà aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso né indennità per la risoluzione stessa.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di 1º, e durante il primo mese per gli impiegati di 2º, nonché di 3º e 4º livello e in qualunque tempo per gli operai di 5º livello, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino a metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e il relativo periodo sarà utile a ogni effetto contrattuale.
Art. 4 - PERIODO DI PROVA
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a quattro mesi per gli impiegati di 1º livello, con un periodo di prova non superiore a 2 mesi per gli impiegati di 2º livello, nonché con un periodo di prova di 20 giorni lavorativi per il personale inquadrato al 3º e 4º livello.
Il periodo di prova per gli operai di 5º livello non può essere superiore a 10 giorni lavorativi.
Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore ai minimi retributivi in vigore per il livello nel quale il lavoratore ha prestato servizio.
Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione.
Non sono ammesse protrazioni né rinnovazioni del periodo di prova.Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del d. lgs. n. 104/2022, in caso di sopravvenienza di eventi, quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell'assenza.Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto potrà aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso né indennità per la risoluzione stessa.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di 1º, e durante il primo mese per gli impiegati di 2º, nonché di 3º e 4º livello e in qualunque tempo per gli operai di 5º livello, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino a metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e il relativo periodo sarà utile a ogni effetto contrattuale.
Art. 5 - Classificazione del personale
In relazione alle mansioni svolte i lavoratori sono inquadrati nei seguenti sette livelli fermo restando che la distinzione tra impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali) che prevedono un trattamento differenziato e comunque fanno riferimento distintamente alle seguenti qualifiche:
- impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni direttive con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa con discrezionalità di poteri, anche se limitate a determinati servizi di adeguata importanza;
- impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni di concetto; lavoratori che svolgono compiti richiedenti una professionalità necessaria per la valutazione di situazioni di limitata variabilità, in applicazione di specifiche cognizioni tecnico-pratiche inerenti la tecnologia del lavoro, con autonomia esecutiva;
3º livello super (parametro 127) - introdotto a far data dal 14-07-2020:
- operai aventi specifica professionalità ed alta specializzazione addetti alla guida di mezzi particolarmente impegnativi, alla riparazione di motori - sempre che siano in grado di effettuare il completo smontaggio e rimontaggio di qualsiasi parte di esso e al collaudo per l'esame complessivo della funzionalità degli automezzi;
- autisti in possesso di patente E, adibiti alla conduzione di mezzi di portata pari o superiore a 20 tonnellate (trattori e semirimorchio, bilico, etc.) che oltre alla conduzione dell'automezzo provvedono alle operazioni di scambio, presa, custodia e consegna di effetti postali e valori, recapito pacchi, vuotatura cassette.
- impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale, decorsi dodici mesi di effettivo servizio inquadrati al quarto livello super, anche sommando periodi consecutivi presso diverse imprese del settore;
- lavoratori specializzati che svolgono la propria attività in applicazione di cognizioni tecnicopratiche acquisibili mediante addestramento o esperienze equivalenti;
- autisti, in possesso di patente C, che oltre alla conduzione dell'automezzo provvedono alle operazioni di scambio, presa, custodia e consegna di effetti postali e valori, recapito pacchi, vuotatura cassette, decorsi dodici mesi di effettivo servizio inquadrati al quarto livello super, anche sommando periodi consecutivi presso diverse imprese del settore;
- capi squadra;
- scambista che ha il compito di coordinare la squadra degli addetti allo scambio degli effetti postali partecipando alle operazioni stesse;
L'autista inquadrato al 3º livello, operando da solo, svolge anche le mansioni dell'agente di scorta.
Qualora la dimensione quantitativa delle operazioni e/o le esigenze di servizio dovessero imporre la presenza dell'unità di scorta, l'autista è tenuto a partecipare alle operazioni stesse.
- autisti, in possesso di patente B, che oltre alla conduzione dell'automezzo provvedono alle operazioni di scambio, presa, custodia e consegna di effetti postali e valori, recapito pacchi, vuotatura cassette, decorsi dodici mesi di effettivo servizio inquadrati al quarto livello, anche sommando periodi consecutivi presso diverse imprese del settore;
- autisti, in possesso di patente C, che oltre alla conduzione dell'automezzo provvedono alle operazioni di scambio, presa, custodia e consegna di effetti postali e valori, recapito pacchi, vuotatura cassette, per i primi dodici mesi di effettivo servizio, anche sommando periodi consecutivi presso diverse imprese del settore
- addetti a mansioni semplici di segreteria;
- addetti al controllo documenti contabili relativi al movimento del materiale;
- addetti al controllo fatture;
- impiegati tecnici ed amministrativi adibiti a mansioni che non richiedono una particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio, decorsi dodici mesi di effettivo servizio inquadrati al quinto livello, anche sommando periodi consecutivi presso diverse imprese del settore;
- altri autisti magazzinieri con mansioni non impiegatizie e operai qualificati di officina;
- agenti di scorta addetti allo scambio degli effetti postali con uffici e/o autocorriere e al ritiro e consegna effetti postali (pacchi, raccomandate, oggetti voluminosi stampe eccetera a domicilio);
- agenti scambisti addetti agli scambi effetti postali che ritirano, sottoscrivendole, le cedole su cui sono segnalate le operazioni di scambio che dovranno effettuare ai treni sia in partenza che in arrivo;
- autisti in possesso di patente B, che oltre alla conduzione dell'automezzo provvedono alle operazioni di scambio, presa, custodia e consegna di effetti postali e valori, recapito pacchi, vuotatura cassette per i primi dodici mesi di assunzione non proveniente da passaggio di appalto ex articolo 7 del presente CCNL oppure per il periodo rimanente nel caso non abbiano completato dodici mesi di effettivo servizio presso l'azienda cedente l'appalto;
- impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale, per i primi dodici mesi di effettivo servizio anche sommando periodi consecutivi presso diverse imprese del settore;
- guardiani diurni e notturni;
- uomo di garage (lavaggio vetture, riparazioni gomme, pulizia locali);
- impiegati tecnici ed amministrativi adibiti a mansioni che non richiedono una particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio per i primi dodici mesi di effettivo servizio anche sommando periodi consecutivi presso diverse imprese del settore;
- addetti alla consegna di quotidiani.
Non si considera neo assunto, ai fini di quanto previsto nel presente articolo in relazione ai temporanei sottoinquadramenti previsti, il personale assunto in base a quanto previsto all'articolo 7 del presente CCNL.
In applicazione della Legge 13 maggio 1983, n. 190, così come modificata dalla Legge 2 aprile 1986, n. 106, l'azienda individua, all'interno del 1º livello, i lavoratori che svolgono le seguenti mansioni:
a) impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni direttive con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, con discrezionalità di poteri, anche se limitate a determinati servizi di adeguata importanza;
b) lavoratori che svolgono compiti richiedenti una professionalità necessaria per il co