S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 25/03/2019
SERVIZI IN APPALTO PER AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Testo consolidato del CCNL 25/03/2019
per il personale dipendente da imprese esercenti in appalto per conto dell'Amministrazione della Difesa, Interni, Giustizia, Forze dell'ordine e Amministrazioni militari
Decorrenza: 01/04/2019
Scadenza: 31/03/2022
Addì 25 marzo 2019,
tra
FISE-ASSOMANOVALANZA, rappresentata dal Presidente
e
FILT CGIL, rappresentata dal Segretario Nazionale,
FIT CISL, rappresentata dal Segretario Nazionale,
UILTRASPORTI UIL, rappresentata dal Segretario Nazionale,
è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti, in appalto per conto dell'Amministrazione della Difesa, di Amministrazioni Militari e altre come esemplificate nell'articolo 1 del presente CCNL, di servizi quali prestazioni per operazioni di carico e scarico, composizione e scomposizione colli, appillaggio e disappillaggio dei materiali in arrivo e in partenza, spostamento di materiali, e quant'altro definito manovalanza comune, per la necessità di magazzini, opifici, enti, mezzi navali e\o aeroportuali militari, di enti militari e le altre amministrazioni.
Le Parti condividono la necessità di proseguire l'attività di rivitalizzazione e riconoscimento politico del settore anche attraverso la stipula di un Protocollo con il Ministero della Difesa, nelfobiettivo di ulteriormente consolidare il presente CCNL come il contratto identitario del settore, con riguardo sia all'ambito di applicazione "strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto" sia ai soggetti stipulanti quali "associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale", come attestato anche dal Ministero del Lavoro con la validazione delle Tabelle di costo ai fini della predisposizione delle offerte nelle gare di appalto.
A tale ultimo proposito, le Parti procederanno all'immediata richiesta congiunta al Ministero di aggiornamento delle Tabelle di costo del lavoro di cui al Decreto 5 marzo 2010, in applicazione dei nuovi minimi contrattuali come derivanti dal presente Accordo.
Pertanto, anche in relazione a quanto previsto dal d. lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni (in particolare, art. 23, comma 16, art, 30, comma quarto, art. 50), le Parti richiederanno al Ministero della Difesa che nei capitolati di appalto sia recepito come obbligo ai fini della partecipazione alla gara, della predisposizione delle offerte, e nel corso di esecuzione dei servizi, che le imprese aggiudicatane applichino integralmente il presente CCNL, sia nella parte economica che in quella normativa, in coerenza con l'articolo 30, quarto comma, del d. lgs. n. 50/2016 relativamente all'obbligo di applicazione del contratto collettivo nazionale il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
Le Parti confermano, infine, che l'integrale applicazione del presente CCNL, sia nella parte normativa che in quella economica, costituisce requisito imprescindibile, ai sensi dell'articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006, per usufruire dei benefici contributivi e delle agevolazioni di qualsiasi natura e dei benefici di Legge per nuove assunzioni.
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica al personale dipendente da imprese esercenti servizi in appalto/affidamento per conto delle Amministrazioni della Difesa, Interni, Giustizia, PdCM, Forze dell'ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria), e Amministrazioni Militari, quali prestazioni di facchinaggio, operazioni di carico e scarico, composizione e scomposizione colli, appillaggio e disappillaggio dei materiali in arrivo e in partenza, spostamento di materiali, e quant'altro definito manovalanza comune, per la necessità di magazzini, opifici, enti, mezzi navali e/o aeroportuali militari, e di altri militari.
Art. 2 - Inscindibilità delle disposizioni del presente contratto
1. Le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlate, inscindibili e inderogabili. Pertanto i soggetti che osservino tali previsioni, anche in termini parziali, sono da considerarsi, per fatti concludenti, a tutti gli effetti vincolati all'insieme delle norme in esso contenute.
1. L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione;
2) la qualifica e il livello di inquadramento assegnato al lavoratore e le mansioni cui deve attendere nonché la sede di lavoro di riferimento all'atto dell'assunzione;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova;
5) il numero di matricola.
2. Allatto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
1) la carta d'identità o documento equivalente;
2) il tesserino di codice fiscale/tessera sanitaria;
3) certificato del casellario giudiziario e quello dei carichi pendenti non anteriore a tre mesi, nel rispetto della normativa vigente e della Legge n. 300/1970;
4) i documenti previsti da particolari disposizioni di Legge ed eventuali altri documenti o certificati richiesti in relazione ad esigenze del committente.
3. Il lavoratore è tenuto a comunicare, inoltre, per iscritto il suo domicilio e la sua residenza e/o la dimora nonché il recapito telefonico, notificandone tempestivamente all'azienda ogni successiva variazione.
4. Prima dell'assunzione le aziende possono, per mezzo delle strutture pubbliche e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica nel rispetto delle norme vigenti.
5. È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini con qualsiasi mezzo, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
1. L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:
-120 giorni calendariali per i quadri e impiegati direttivi;
- 60 giorni calendariali per i dipendenti con qualifica di impiegato;
- 30 giorni calendariali per i dipendenti con qualifica di operaio.
2. Il decorso del periodo di prova resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia o infortunio, per un periodo non superiore a novanta giorni calendariali conteggiati anche cumulativamente.
3. Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all art. 3.
4. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
5. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà avere luogo da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso, né diritto alla relativa indennità sostitutiva.
6. Qualora alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato, a tutti gli effetti, nella determinazione dell'anzianità di servizio e ad ogni altro effetto contrattuale.
7. Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori assunti a seguito di passaggio di appalto ai sensi dell'articolo 5, ovvero quelli che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti.
Art. 5 - Cessazione di appalto - Passaggio del personale
1. In coerenza con quanto previsto dal d. lgs. 18/4/2016, n. 50 e s.m.i., in caso di avvicendamento nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi, tra imprese che applicano il presente CCNL, anche per obbligo stabilito dal capitolato, le stesse sono tenute ad attenersi alla procedura e agli adempimenti del presente articolo.
2. La seguente disciplina è valida per ogni tipologia giuridica di impresa produttrice di servizi, anche ai sensi dell'articolo 7, comma 4bis, del decreto-Legge 31/12/2007, n. 248, convertito in Legge 28/2/2008, n. 31.
3. In ogni caso di cessazione di appalto, l'azienda cessante ne darà preventiva comunicazione trenta giorni prima alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, il livello di inquadramento e il rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno sei me