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TUTTI I CCNL

SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: Servizi Funerari - Asnaf

Servizi Funerari - Asnaf (fino al 31.12.2023)

Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 17/06/2021

SERVIZI FUNERARI - ASNAF

 

Testo consolidato del CCNL 17/06/2021

per i lavoratori delle Imprese e consorzi, esercenti attività alla persona, attività cimiteriali, attività trasferimento funebre, di onoranze funebri e di polizia mortuaria Centri di servizi e Consorzi Aziende Municipalizzate e Strutture Assistenziali aderenti alla Associazione F.M.P.I. ASNAF & AS

Decorrenza: 01/01/2021

Decorrenza economica: 01/06/2021

Copyright S.I.A. s.r.l.

Scadenza: 31/12/2023

 

Verbale di stipula

 

Il giorno 17 del mese di giugno dell'anno 2021, presso la sede della UIL FPL Nazionale, ha avuto luogo l'incontro

Tra

- La Associazione ASNAF & AS.

- La Federazione Medie Piccole Imprese, in sigla F.M.P.I..

E

- La UIL FPL Nazionale.

Le parti, dopo un costruttivo confronto hanno rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Lavoratori delle Imprese associate ad ASNAF & AS e F.M.P.I.

Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è riferito al triennio normativo ed economico 2021/2023, fa riferimento alla riforma della contrattazione del 22 gennaio 2009, firmato dal Governo, Associazioni Imprenditoriali e Associazioni Sindacali maggiormente rappresentative.

L'ASNAF & AS e la F.M.P.I. si fanno carico di predisporre gli atti per la registrazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2021/2023 presso il registro dei contratti del Ministero del Lavoro.

Le parti sottoscrivono il contratto in essere, previa approvazione dei rispettivi organismi, il testo che segue formato da n° 72 articoli comprensivo di tabelle riassuntive normo-economiche.

 

 

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

 

Il presente contratto si applica a tutti i lavoratori con rapporto di lavoro dipendente delle aziende, imprese municipalizzate, centri servizi, cooperative di servizio, strutture assistenziali e socio sanitarie e dei consorzi esercenti attività rivolte alla persona, attività cimiteriali, attività trasferimento funebre, di onoranze funebri, di polizia mortuaria aderenti alla Associazione ASNAF & AS e F.M.P.I., operanti nell'ambito delle attività dei servizi alla persona, come previsto dal D. Lgs n. 59 del 26 marzo 2010.

Il presente contratto disciplina la parte normativa, e il trattamento economico applicato a tutti i lavoratori dipendenti.

 

 

Art. 2 - Disposizioni generali

 

Per quanto non previsto o solo parzialmente regolato dal presente contratto, si fa espresso riferimento alle norme di Legge in vigore per il rapporto di lavoro di Diritto Privato e allo Statuto dei Lavoratori, in quanto applicabili.

I lavoratori devono inoltre osservare le norme regolamentari, ove esistenti, emanate dalle singole Imprese cui dipendono, purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di Legge vigenti in materia.

 

 

Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali

 

Le norme del presente contratto devono essere considerate sotto ogni aspetto e a qualsiasi fine, correlate e inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento previsto da altri contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti e per tutti i soggetti destinatari di cui all'art, 1.

 

 

Art. 4 - Condizioni di miglior favore

 

Per i lavoratori in servizio alla data dì decorrenza del presente CCNL sono fatte salve ad esaurimento e ad personam le condizioni normo-economiche di miglior favore.

In sede di confronto tra le parti saranno definite le necessarie modalità di raccordo tra il trattamento preesistente e quello previsto dal presente CCNL.

 

 

Art. 5 - Decorrenza e durata

 

Il presente contratto ha validità triennale, decorre per la parte normativa dal 1º gennaio 2021 ed è valido fino a tutto il 31 dicembre 2023, la parte economica decorre dal 1º giugno 2021 ed è valido fino a tutto il 31 dicembre 2023.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato automaticamente di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti con lettera raccomandata e/o con posta e-mail certificata, almeno 3 mesi prima della scadenza.

La piattaforma per il rinnovo contrattuale sarà presentata dalla O.S. alla parte datoriale tre mesi prima della scadenza, la stessa avvierà il negoziato per il rinnovo nei successivi trenta giorni.

Nei tre mesi prima e nel mese dopo la scadenza del CCNL, le parti negoziali non assumeranno iniziative unilaterali né promuoveranno azioni conflittuali.

 

 

Titolo II - RELAZIONI SINDACALI

Art. 6 - Obiettivi e strumenti

 

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto e nella differenziazione dei ruoli e delle responsabilità delle Imprese e del Sindacato, è articolato in modo coerente con l'obiettivo di adeguare l'interesse dei lavoratori al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza delle Imprese di mantenere elevata qualità, l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati, in relazione ai fini ai quali le Imprese sono chiamate.

Gli obiettivi di cui sopra, richiedono un sistema di relazioni sindacali stabile, articolato nei seguenti modelli relazionali:

a. Primo livello e/o contrattazione collettiva nazionale;

b. Secondo livello e/o contrattazione collettiva integrativa, Regionale e/o Provinciale e di Struttura Associativa sulle materie e con le modalità indicate dal presente Contratto;

c. Informazione, consultazione e contrattazione. L'insieme di tali istituti contrattuali si realizza il principio della partecipazione;

d. Interpretazione autentica degli istituti contrattuali, si realizza tra l'associazione e la parte sindacale a livello nazionale.

 

 

Art. 7 - Contrattazione

 

La contrattazione di cui al presente CCNL in coerenza con quanto affermato al comma 1 dell'art. 6 viene disciplinato attraverso gli istituti dell'informazione, consultazione e contrattazione collettiva integrativa articolandola nei seguente modello relazionale:

a) Informazione: ha lo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra l'impresa e il sindacato a tutti i livelli.

L'impresa informa i soggetti sindacali firmatari del presente contratto, su procedure generale, concernente il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione del personale, nonché materie di contrattazione integrativa.

L'informazione viene fornita tempestivamente in forma scritta.

b) Consultazione si svolge per le materie previste dal presente contratto prima che l'impresa adotti atti interni attinenti all'organizzazione e alla disciplina del lavoro e alla variazione dell'organico. In tali casi l'impresa, previa adeguata informazione, acquisisce senza particolari formalità il parere dei soggetti sindacali.

c) Contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello decentrato sulle materie negoziate, secondo le risorse messe a disposizione dall'impresa sulle seguenti materie:

I. Verifica dell'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;

II. Verifica dell'andamento del settore in funzione alle innovazioni legislative e tecnologiche;

III. Verifica l'andamento del mercato del lavoro e i processi occupazionali;

IV. Articolazione dell'orario di lavoro;

V. Definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro;

VI. Verifica periodica della produttività;

VII. Misure per favorire le pari opportunità;

VIII. Criteri per l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario.

In considerazione del carattere privatistico della contrattazione e secondo le convenienze e i ruoli delle parti si definiscono le seguenti materie:

a livello nazionale

- validità, durata ed ambito di applicazione del contratto;

- relazioni sindacali;

- diritti sindacali;

- pari opportunità;

- attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;

- norme comportamentali e disciplinari;

- ordinamento professionale;

- classificazione del personale e declaratoria delle funzioni;

- orario di lavoro;

- ferie, permessi, aspettative e congedi;

- trattamenti di malattia e infortunio;

- formazione professionale ed aggiornamento;

- trattamento economico;

- rapporti di lavoro;

- sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008;

- welfare aziendale;

- assistenza sanitaria integrativa;

- Previdenza Complementare Integrativa

 

a livello regionale, provinciale o di struttura associativa

- quelle espressamente rinviate dalla contrattazione a livello nazionale;

- quanto correlato a risultati ed innovazioni che abbiano accresciuto i livelli di produttività e competitività;

- servizi minimi essenziali;

- pari opportunità;

- sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008;

- modalità applicative e monitoraggio dei rapporti di lavoro;

- passaggi di posizione: modalità e criteri;

- inquadramento provvisorio di figure professionali atipiche e non previste dal presente CCNL;

- modalità di raccordo tra il trattamento in atto e quello introdotto dal presente CCNL;

- applicazione D.Lgs. 196/2003 aggiornato con Legge n. 167 del 20 novembre 2017 "Codice in materia di protezione dei dati Personali".

 

 

Art. 8 - Pari opportunità Uomo Donna

 

Ai fini di una piena e puntuale applicazione del Dlgs. 11/04/2006 n. 198 e della Legge 183 del 2010 è costituito a livello nazionale il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le Pari Opportunità per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

È composto da un componente designato da ognuna delle Parti firmatarie; possono inoltre essere istituiti Comitati Unico di Garanzia per le Pari Opportunità tra uomo e donna presso singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell'ambito del rapporto tra le parti.

L'Impresa assicura le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento, nonché appositi finanziamenti a sostegno della loro attività, reperiti, ai sensi dell'art. 44 del DLgs 198/2006; le finalità del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità tra uomo e donna sono quelle definite dalla Legge di riferimento e gli stessi opereranno sulla base delle indicazioni che perverranno dal Comitato Nazionale per le Pari Opportunità tra uomo e donna da istituire entro sei mesi dalla data della stipula del presente CCNL

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alla normativa vigente.

 

 

Art. 9 - Servizi minimi essenziali

 

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 146 del 12-6-90, come modificata e integrata dalla Legge 11 aprile 2000 n. 83, in materia di servizi essenziali in caso di sciopero, le parti individuano in ambito delle proprie attività le seguenti tipologie di servizi essenziali, convenendo che a livello regionale e/o aziendale, nell'ambito del rapporto tra le Parti, possano essere definite altre tipologie di servizio alle quali applicare la presente normativa:

- le prestazioni finalizzate ad assicurare la tutela alla persona ivi compreso il trasferimento funebre e le attività cimiteriali, e comunque, servizi istituzionali e/o dovuti in forza di Leggi o Accordi che considerano la non sospendibilità del servizio.

Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti garantiti dalla Costituzione. Con l'obiettivo di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, nell'ambito del rapporto fra le parti, appositi contingenti di personale.

Le parti si impegnano a definire entro quattro mesi dalla firma del presente contratto un regolamento in conformità alla Legge 83/2000.

 

 

Art. 10 - Volontariato

 

I lavoratori facenti parte delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'espletamento di attività di volontariato hanno diritto ad usufruire, ai sensi dell'art. 17 della stessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, di tutte le forme di flessibilità di orario e/o turnazioni previste dal presente CCNL.

A livello di struttura, saranno definite le modalità di esercizio del diritto in questione e potranno determinarsi anche forme e criteri particolari finalizzati a consentire agli interessati di svolgere attività di volontariato.

In caso di attività di volontariato o partecipazione a programmi sanitari nei paesi in via di sviluppo, il dipendente può fruire delle agevolazioni previste rispettivamente ai sensi delle leggi n. 266/91 e 49/87.

 

 

Titolo III - DIRITTI SINDACALI

Art. 11 - R.S.U. (Rappresentanza Sindacale Unitarie)

 

La rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro è costituita dalle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) in loro assenza dalle rappresentanze sindacali aziendali RSA articolo 19 Legge n.300 del 20 maggio 1970.

Per la contrattazione sui luoghi di lavoro, la delegazione trattante è composta dalla RSU o, in loro assenza, dalle RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale) e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL.

Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali convocate dalle Organizzazioni firmatarie.

Le parti, stabiliscono che entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL sarà definito un regolamento per la costituzione della RSU nelle Imprese di cui all'art. 1 del presente CCNL.

 

 

Art. 12 - Assemblea

 

I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano il loro servizio, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

Il datore di lavoro dovr&ag