CCNL in vigore del 21/05/1993
SERVIZI DI PULIZIA - Piccola e media industria
Contratto collettivo nazionale di lavoro 21-05-1993
Lavoratori dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione
Decorrenza 1-5-1993 - 31-12-1994
Addì 26-5-1993, alla presenza del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
tra l'AUSITRA con l'assistenza della CONFINDUSTRIA e con CONFAPI - UNIONSERVIZI - con l'assistenza della commissione tecnica; LEGA COOPERATIVE E MUTUE A.N.C.S.T.; C.N.A.; C.A.S.A.; C.L.A.A.I.; A.G.C.I.; CONFARTIGIANATO; CONFCOOPERATIVE (Federlavoro e Servizi),
e le OO.SS.LL. FILCAMS CGIL; FIT CISL; UIL TRASPORTI,
è stato ratificato il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfezione e derattizzazione con le seguenti modifiche e/o aggiunte il cui protocollo d'intesa è stato siglato sempre al Ministero del Lavoro in data 21-5-1993.
Il Ministro del Lavoro, in occasione della ratifica dell'accordo sul rinnovo contrattuale del settore delle imprese esercenti servizi di pulizia, allegato al presente verbale, su richiesta comune delle parti datoriali e sindacali, riconosce la necessità di procedere ad una azione di risanamento del settore, anche tramite le opportune iniziative amministrative o legislative, con particolare riguardo alla materia degli appalti di servizi, di trasparenza dei relativi bandi e delle condizioni di aggiudicazione.
A tale riguardo, il Ministro del Lavoro appoggerà, per la sua competenza, il disegno di Legge di iniziativa parlamentare volto a istituire l'albo delle imprese esercenti servizi di pulizia e conseguentemente subordinerà alla iscrizione all'albo, le autorizzazioni di cui alla Legge 1369/60, art. 5.
Inoltre il Ministro del Lavoro, d'intesa con il Ministro del Tesoro e dell'Industria, adotterà iniziative adeguate affinché le clausole previste nei bandi di rispetto dei contratti di lavoro siano effettivamente perseguite con riferimento al costo della manodopera di cui ai contratti collettivi vigenti ed alle condizioni economiche di aggiudicazione.
In questo quadro, il Ministro del Lavoro proporrà in sede di Governo che, relativamente ai servizi di pulizia, sia possibile l'adeguamento del corrispettivo d'appalto nei contratti ad esecuzione continuata, nell'ambito di una tendenza, che va favorita, all'allungamento della durata degli appalti, così da consolidare i rapporti di lavoro anche per la qualificazione del personale.
Su richiesta delle parti, il Ministro del Lavoro disporrà per la partecipazione di funzionari dell'amministrazione negli osservatori che verranno costituiti dalle parti per valutare l'andamento del sistema degli appalti ed individuare le iniziative da adottare.
Il Ministro del Lavoro, infine, terrà debito conto dei problemi specifici del settore nell'ambito della più generale trattativa sulla riforma del costo del lavoro.
Art. 1 - Sistema di informazioni
Fermo restando le autonome e distinte responsabilità delle parti, si conviene quanto segue:
Livello nazionale - Di norma annualmente, e qualora eventi eccezionali lo richiedessero, su richiesta di una delle parti, avrà luogo un incontro in sede nazionale nel corso del quale l'Ausitra fornirà alle Organizzazioni sindacali stipulanti, informazioni globali concernenti le linee generali del processo di sviluppo e ristrutturazione del settore, l'assetto e la dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione.
Nel corso del predetto incontro verranno esaminate le iniziative da assumere perché i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto e da accordi sindacali, assicurati dalle imprese rappresentate, trovino generale applicazione.
Viene istituita la Commissione paritetica nazionale per le relazioni industriali formata da rappresentanti dell'Ausitra e delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL di settore.
La commissione analizza con la periodicità richiesta dai problemi in discussione le questioni che possono avere rilevanza ai fini di un equilibrato sviluppo del settore con particolare riferimento ai livelli occupazionali e alla corretta gestione ed applicazione del CCNL
La Commissione si pone come obiettivo l'esame dell'andamento del settore in relazione alla evoluzione delle tipologie di servizi che sono offerti ai committenti, sia pubblici che privati, analizza nei vari comparti i miglioramenti tecnologici possibili nell'esecuzione dei lavori anche nell'ambito di una diversa e più funzionale organizzazione del lavoro, tenute presenti le esigenze di una maggiore durata dei contratti di appalto, nell'interesse comune dei committenti, delle imprese e dei lavoratori.
La Commissione valuta le prospettive produttive conseguenti a programmi di investimento, i piani di ammodernamento con particolare riferimento all'introduzione di nuove tecnologie, le linee dell'azione diretta a garantire, nel rispetto delle esigenze della committenza, la sicurezza sul lavoro e l'ambiente in cui si opera.
La Commissione altresì acquisisce informazioni globali relative ai dati quantitativi dell'occupazione anche con riferimento alle diverse tipologie di contratto ed all'andamento delle assunzioni (contratti di lavoro a tempo pieno, a tempo parziale, contratti di formazione lavoro, ecc.).
La Commissione analizza l'evoluzione del settore, avuto riguardo alla natura dei vari tipi di appalto, agli ambiti nei quali essi si esplichino, nel rispetto dei criteri che verranno assunti per la istituenda disciplina dell'Albo delle imprese del settore.
La Commissione conviene sull'opportunità di realizzare in armonia con quanto previsto dalla Regolamentazione CEE del 13-12-1984, n. 635 e dalle disposizioni legislative in vigore in materia di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel settore.
La Commissione analizza l'andamento dell'occupazione al fine di individuare possibili soluzioni tendenti alla valorizzazione della professionalità di tutto il personale occupato.
In presenza di rilevanti fenomeni di riconversione e ristrutturazione aziendale che possono comportare la riqualificazione del personale, la Commissione li esaminerà per individuare possibili soluzioni idonee ai fini di cui sopra.
I risultati e le notizie acquisite dalla Commissione saranno oggetto di iniziative da parte dei soggetti stipulanti il presente CCNL finalizzate allo sviluppo del settore e alla diffusione dell'immagine della categoria quale operatore economico al servizio della collettività.
Nel corso di tali incontri potranno essere esaminate problematiche che non sono state specificatamente richiamate anche al fine di opportuni approfondimenti su argomenti che non hanno trovato collocazione nel presente accordo.
Livello regionale - Di norma annualmente, e comunque ogni volta se ne presenti l'esigenza su richiesta di una delle parti, si effettuerà un incontro a livello regionale durante il quale verranno fornite alle OO.SS. informazioni globali concernenti le linee generali del processo di sviluppo e ristrutturazione del settore, l'assetto e la dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione. Inoltre verranno fornite informazioni per aree territoriali e settori di committenza, sullo stato delle aziende del settore nei rapporti con il personale dipendente, sulle sue dinamiche strutturali, su eventuali processi di ristrutturazione, riorganizzazione, diversificazione e sviluppo che possono avere riflessi sull'occupazione e sulla professionalità dei lavoratori nell'ambito della regione.
In tale incontro saranno affrontati i problemi relativi alla omogeneizzazione delle condizioni del lavoro nell'ambito della regione con riferimento anche ai capitolati d'appalto nell'obiettivo anche di ricercare le soluzioni più idonee per la possibile salvaguardia dell'occupazione.
Livello aziendale - Al livello aziendale formeranno oggetto di confronto le innovazioni tecnologiche o le ristrutturazioni che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali, sull'organizzazione del lavoro, sulla professionalità dei lavoratori.
Le aziende informeranno le R.S.A. semestralmente:
1) sulla consistenza numerica del personale;
2) sui programmi di formazione ed aggiornamento professionale del personale;
3) sull'andamento del lavoro straordinario.
Art. 2 - Campo di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica al personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia mostre, negozi, uffici ed in genere aree e locali pubblici e privati, compresi i piazzali e reparti industriali, servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.
Rispetto del contratto - Le parti si impegnano a fare inserire nei contratti di appalto clausole che garantiscono il rispetto del presente contratto ed ogni accordo sindacale.
Art. 3 - Cessione, trasformazione, fallimento e cessazione dell'azienda
In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, non si risolve il rapporto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva tutti i suoi diritti nei confronti del nuovo proprietario a meno che non sia avvenuta regolare liquidazione di ogni ragione di credito e di diritto da parte dell'azienda cedente.
Gli impiegati, nei casi di cui al primo comma, hanno facoltà di chiedere la liquidazione dell'indennità di anzianità e di iniziare ex novo un altro rapporto di lavoro.
In caso di fallimento della azienda, seguito dal licenziamento del lavoratore, o in caso di cessazione dell'azienda, il lavoratore avrà diritto all'indennità di preavviso e al TFR come per il caso di licenziamento.
Art. 4 - Cessazione di appalto
Le parti tenuto conto delle caratteristiche strutturali del settore e delle attività delle imprese regolate nella generalità dei casi da contratti di appalto per lo più di breve durata e considerando le conseguenti e specifiche problematiche occupazionali, si impegnano a realizzare a livello territoriale e/o aziendale il seguente sistema di procedure:
a) in caso di cessazione dell'appalto, l'azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e/o territoriali, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica dei lavoratori interessati, sul rispettivo orario di lavoro settimanale indicando i lavoratori impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi;
b) l'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e, comunque, su richiesta, darà comunicazione alle organizzazioni territorialmente competenti del subentro nell'appalto.
Il successivo incontro va finalizzato alla ricerca di soluzioni idonee a possibilmente garantire l'occupazione dei lavoratori interessati, anche facendo ricorso, a tale scopo, a tutti gli strumenti previsti dal vigente CCNL
Dichiarazione a verbale - Le parti si danno atto che la normativa di cui sopra, in caso di assunzione per passaggio diretto ed immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante e la costituzione "ex novo" del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante.
Art. 5 - Condizioni di miglior favore
Restano ferme le condizioni individuali complessive di miglior favore nell'ambito di ogni istituto.
Rimangono ferme, inoltre, tutte le altre condizioni di miglior favore.
L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale devono essere specificati:
1) la data di assunzione;
2) il livello cui il lavoratore viene assegnato ai sensi dell'articolo 10 e in modo sommario le mansioni cui deve attendere;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova.
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25, comma 2, della Legge 23-7-1991, n. 223, le parti convengono che non rientrano nella quota di riserva stabilita dal comma 1 dell'articolo precitato le assunzioni:
- di lavoratori con qualifica di quadro;
- di lavoratori con funzioni direttive;
- di impiegati di concetto.
Art. 7 - Consegna e restituzione dei documenti di lavoro
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
1) un documento di identità;
2) il libretto di lavoro;
3) il certificato generale del casellario di data non anteriore a tre mesi;
4) il numero di codice fiscale, il modello DM 10 L e quant'altro eventualmente richiesto da particolari disposizioni di Legge;
5) lo stato di famiglia.
Cessato il rapporto di lavoro l'impresa, non oltre il giorno successivo alla cessazione, consegnerà al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro, le tessere di assicurazione ed ogni altro documento di pertinenza dell'interessato; ciò sempre che non ne sia impedito per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
Art. 8 - Tutela del lavoro, delle donne e dei fanciulli
Per la tutela del lavoro, delle donne e dei fanciulli vengono richiamate le norme di Legge.
Il lavoratore assunto in servizio può essere soggetto ad un periodo di prova non superiore a:
- mesi 4 per i lavoratori inquadrati al 1º livello;
- mesi 3 per i lavoratori inquadrati al 2º livello;
- mesi 2 per i lavoratori con mansioni impiegatizie inquadrati al 3º e 4º livello;
- giorni 30 lavorativi per i lavoratori con mansioni di operaio inquadrati a qualsiasi livello.
Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 6.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo da ciascuna delle parti in qualsiasi momento senza preavviso né indennità per la risoluzione stessa.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per i lavoratori di 1º livello e durante il primo mese per i lavoratori di 2º livello, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione fino a metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla disdetta del rapporto il lavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio.
Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori con qualifica operaia che lo abbiano già superato presso la stessa impresa e per le stesse mansioni nei 12 mesi precedenti o in caso di passaggio diretto ed immediato.
Art. 10 - Assunzione a termine
Le assunzioni a tempo determinato sono regolate dalle vigenti disposizioni di Legge.
Ai sensi dell'art. 23 della Legge 28-2-1987 n. 56, le parti convengono che le imprese, oltre che nelle ipotesi previste dalla Legge 230/62, e successive modifiche e integrazioni, nonché dalla Legge n. 79/83, potranno ricorrere ad assunzioni con contratto a tempo determinato nei seguenti casi:
- espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie;
- lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, a quelle normalmente impiegate.
Il contratto a termine di cui al precedente comma non potrà essere inferiore a 30 giorni di calendario.
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a termine per le ipotesi sopra indicate è pari al:
- 33% per le aziende fino a 10 dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
- 20% per le aziende fino a 25 dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
- 10% per le aziende fino a 70 dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
- 5% per le aziende con oltre 70 dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
L'azienda, a fronte della necessità di assumere personale con contratto a tempo determinato per fronteggiare le situazioni di cui a una o più delle ipotesi concordate, procederà all'assunzione stessa, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali Aziendali relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause, alle lavorazioni e/o ai reparti interessati e alla relativa durata.
Per quanto concerne il trattamento di malattia od infortunio il periodo massimo di conservazione del posto è comunque limitato alla durata del contratto a tempo determinato.
Art. 11 - Inquadramento del personale
In relazione alle mansioni svolte i lavoratori sono inquadrati nei seguenti livelli, fermo restando che la distinzione tra impiegati e operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, eccetera) che prevedono un trattamento differenziato e comunque fanno riferimento distintamente a tali lavoratori.
Il lavoratore che svolge promiscuamente mansioni rientranti in livelli diversi è inquadrato comunque al livello superiore indipendentemente dalla prevalenza della mansione relativa, salvo il caso di mutamento temporaneo di mansioni.
1º LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni direttive con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, con discrezionalità di potere, anche se limitate a determinati servizi di adeguata importanza.
Quadri - Appartengono al 1º livello anche i lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni articolate di rilevante importanza e responsabilità ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa per attività di alta specializzazione, coordinamento e gestione in settori fondamentali, fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa stessa, a questi lavoratori è attribuita la qualifica di "quadro" di cui alla Legge 13-5-1985 n. 190.
2º LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto di carattere tecnico o amministrativo.
3º LIVELLO SUPER
Comprende caposquadra che nell'ambito delle direttive ricevute, pur lavorando egli stesso manualmente, svolge di norma con autonomia operativa e con apporto di capacità tecniche, funzioni di coordinamento e di controllo dell'attività di più squadre, anche se operanti in complessi diversi.
3º LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori adibiti ad operazioni per la cui esecuzione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.
Ad esempio: operatori addetti ai servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione; lamatori; levigatori e vetrificatori pavimenti in legno; lucidatori a piombo; conducenti di semoventi; conducenti di pale caricatrici; capisquadra che, pur lavorando essi stessi manualmente coordinano e sorvegliano l'attività dei lavoratori componenti la squadra; addetti alle cabine e linee di verniciatura negli impianti industriali; autisti conducenti veicoli per i quali sia previsto il possesso della patente di grado C o superiore; impiegati tecnici e amministrativi aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale con la sola eccezione di quelli espressamente richiamati al 4º livello.
Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente richiamate.
4º LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori adibiti ad operazioni per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.
Ad esempio: operaio qualificato che, pur lavorando manualmente egli stesso, ha il compito di coordinare l'attività esecutiva di lavoratori inquadrati in 5º livello; pulitori finiti che effettuano tutti i lavori di pulizia (comprese le pulizie dei vetri e delle vetrine con uso delle scale) anche con uso delle macchine industriali per la pulizia, conducenti di autoveicoli e motocarri per i quali non è richiesto il possesso della patente C, addetti ad operazioni ausiliarie alla disinfezione, derattizzazione, disinfestazione, fattorini addetti a mansioni semplici di segreteria, addetti al controllo documenti contabili relativi al movimento del materiale, addetti al controllo fatture, dattilografi, centralinisti telefonici, addetti a mansioni di scritturazione e copia.
Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente richiamate.
5º LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di semplici conoscenze pratiche.
Ad esempio: addetti ai comuni lavori di pulizia; addetti ai lavori di pulizia anche con l'uso di lucidatrici ed aspiratori nonché ai lavori di pulizia dei vetri senza l'uso della scala; addetti alla rotazione e trasporto di sacchi a perdere.
6ºLIVELLO
Appartengono a questo livello i guardiani notturni nonché i lavoratori addetti ai lavori di cui al 5º livello, di prima assunzione nel settore.
Normativa quadri - Ai sensi e per gli effetti della Legge 13-5-1985 n. 190 e della Legge 2-4-1986 n. 106, le parti convengono quanto segue:
1) La determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuato dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale di lavoro.
2) In relazione quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1-7-1989.
3) L'Azienda, a sensi del combinato disposto dall'art. 2049 CC e dall'art. 5 della Legge 190/85 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa.
L'Azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli.
4) Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di Legge in materia di brevetti e diritti di autore, previa autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima.
5) In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali.
6) A decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro da parte dell'azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione di importo pari a L. 50.000 mensili lorde da computar