ilccnl logo
Banca DatiQuotidianoCCNL
Approfondimenti
  • Account
  • Preferiti
  • Contrattazione Collettiva
  • Contrattazione Interconfederale
  • Dati tabellari
  • enti bilateraliBilateralità e Previdenza
  • App e software
  • Assistenza
  • sia logo

    S.I.A. S.r.l.

    P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662

    Cookie PolicyPrivacy Policy
TUTTI I CCNL

SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: Servizi di pulizia - Artigianato

Servizi di Pulizia - Artigianato

CODICE CNEL: K521

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 18/09/2014

SERVIZI DI PULIZIA - ARTIGIANATO

 

Testo consolidato del CCNL 18/09/2014

Per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti Servizi di Pulizie

Decorrenza: 01/01/2013

Scadenza: 31/12/2024

CCNL 18/09/2014 come modificato da:
- Ipotesi di accordo 27/10/2022 (Decorrenza 27/10/2022)
- Verbale integrativo 02/11/2022

 N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

Il 18 settembre 2014, Roma

 

Tra:

Le organizzazioni datoriali:

- Confartigianato Imprese di Pulizia, rappresentata dal Presidente, dal Consigliere Nazionale delegato al contratto, dai Consiglieri Nazionali e dalla Responsabile Nazionale;

- Assistite dalla Confartigianato Imprese rappresentata dal Presidente e dal Segretario Generale, coadiuvati dal Direttore dell'Area Relazioni Sindacali e dal Funzionario del Settore Contrattuale;

- CNA Servizi alla Comunità rappresentata dal Presidente, dal Responsabile Nazionale e dai componenti della presidenza nazionale CNA Servizi alla Comunità - portavoce imprese di pulizie;

- Assistite dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - CNA, rappresentata dal Presidente e dal Segretario Generale, coadiuvati dal Responsabile Dipartimento Relazioni Sindacali e dal Responsabile Ufficio Politiche Contrattuali;

- Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani - CASARTIGIANI, rappresentata dal Presidente con l'assistenza del Direttore Generale e con l'intervento della Federazione Italiana imprese di pulizia, rappresentata dal Responsabile Nazionale;

- Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane - CLAAI rappresentata dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Vice Presidente, assistiti dal Segretario Generale;

e

- FILCAMS-CGIL rappresentata dalla Segretaria Nazionale, dalla Funzionaria Nazionale e dalle Segretarie Regionali;
- FISASCAT-CISL rappresentata dal Segretario Generale Aggiunto e dai Segretari Regionali;
- UILTRASPORTI-UIL rappresentata dal Segretario Nazionale e dai Segretari Regionali.

si è convenuto sulla presente ipotesi di accordo per la stipula del CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti Servizi di Pulizie.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 27/10/2022 (Decorrenza 27/10/2022)

Verbale di stipula

 

Roma, 27 ottobre 2022

Tra le Organizzazioni datoriali

- CNA Costruzioni - CNA Imprese di Pulizia

- Confartigianato Imprese di Pulizia

- Casartigiani

- Claai

e

- Filcams-CGIL

- Fisascat-CISL

- Uiltrasporti-UIL

 

Si è convenuto sul seguente verbale di accordo per il rinnovo del CCNL Area Servizi di pulizia del 18 settembre 2014 per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti Servizi di Pulizie disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

In applicazione dell'Accordo interconfederale del 26 novembre 2020 che si intende integralmente recepito, il presente CCNL confluisce nella nuova macro area Servizi alle Persone ed alle Imprese.

Verbale integrativo 02/11/2022

Verbale di stipula

 

Roma, 2 novembre 2022

Tra le Organizzazioni datoriali

CNA Costruzioni - CNA Imprese di Pulizia

Confartigianato Imprese di Pulizia

e

Filcams-CGIL

Fisascat-CISL

Uiltrasporti-UIL

 

Si è convenuto sul seguente verbale integrativo dell'Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione del 27 ottobre 2022.

 

 

 

Premessa

 

Le parti prima della stampa del presente CCNL concorderanno un apposita premessa al presente CCNL.

 

 

Art. 1 - Campo di applicazione del contratto

 

Il presente contratto si applica al personale dipendente dalle imprese artigiane aventi i requisiti richiesti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese le apposite normative regionali in materia, esercenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- servizi di pulizia e attività complementari svolte nell'ambito di mostre, negozi, uffici, condomini, ed in genere aree e ambienti pubblici e privati, sia negli spazi interni che esterni, compresi i piazzali e reparti industriali;

- servizi di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione;

- servizi di disinfestazione e derattizzazione così come definiti e regolati dalla Legge 25 gennaio 1994, n. 82, dal DM 7 luglio 1997 n. 274 e dal DM 31 gennaio 2007, n. 7;

- servizi di pulizia e manutenzione di piscine.

 

 

Art. 2 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto

 

Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili fra loro e non ne è ammessa, pertanto, la parziale applicazione.

Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, ovvero a fondi per la formazione professionale da enti pubblici nazionali o regionali e dalla UE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del CCNL e di Legge in materia di lavoro.

Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le parti dichiarano che con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni di miglior favore esistenti.

 

 

Art. 3 - Durata e scadenza

 

Il presente CCNL ha durata triennale e scadrà il 31 dicembre 2016.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno sempreché non venga disdetto da una delle parti non oltre i sei mesi precedenti la scadenza, tramite raccomandata A/R.

Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 27/10/2022 (Decorrenza 27/10/2022)

Art. 3 - Durata e Scadenza

 

Il presente CCNL scade il 31 dicembre 2024.

Le modifiche introdotte dal presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso; sono fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per i singoli istituti.

Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

 

 

Art. 4 - Rapporti sindacali

 

Premessa

Le parti, valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana ha assunto nell'economia generale del settore e del Paese, concordano sul sistema di rapporti sindacali che tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali, attraverso la realizzazione di un progetto di qualificazione e sviluppo delle imprese artigiane, l'acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.

Le Organizzazioni artigiane e FISASCAT-FILCAMS-UILTRASPORTI concordano sulla istituzione di un sistema organico di relazioni sindacali che, articolandosi su vari momenti e livelli attraverso specifiche modalità, persegua l'obiettivo di realizzare un miglioramento complessivo dei rapporti tra le rispettive organizzazioni e lo sviluppo di una più puntuale ed incisiva cultura sindacale che veda nel reciproco confronto uno strumento fondamentale di sviluppo dell'artigianato.

Osservatori di settore

Le parti convengono sulla necessità di dotarsi, nell'ambito del sistema bilaterale, di una serie di strumenti di partecipazione, a livello nazionale e regionale, funzionali all'acquisizione di dati conoscitivi inerenti le dinamiche economico-produttive, i processi legislativi ed amministrativi che coinvolgono il sistema delle imprese esercenti servizi di pulizia mostre, negozi, uffici ed in genere aree e locali pubblici e privati, compresi i piazzali ed i reparti industriali servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

Pertanto le parti individuano nella costituzione dell"'Osservatorio nazionale" e degli "Osservatori regionali" strumenti utili a favorire anche il funzionamento della struttura contrattuale prevista dal presente CCNL, rappresentando altresì un momento di supporto delle possibilità partecipative del settore alle scelte di politica economica.

Quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza, gli Osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale, allorché ciò sia giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali (aree sistema).

Compiti degli Osservatori saranno l'acquisizione di informazioni e l'esame su:

- le prospettive produttive dei settori; le tendenze di fondo registrate e prevedibili per quanto riguarda l'andamento degli investimenti e delle commesse, con riferimento ai tipi di lavorazione; la consistenza dei settori; le trasformazioni e/o i nuovi insediamenti significativi che si determinassero, con dati disaggregati, e le relative scelte di politica economica;

- l'andamento del mercato con particolare riferimento al sistema dell'assegnazione delle gare d'appalto nel settore;

- l'andamento globale dell'occupazione, con dati disaggregati, ove possibile, per classi d'età, sesso, qualifiche e per i diversi comparti, indicando le esigenze di manodopera divise per specifiche figure professionali per costruire occasioni di lavoro nei settori;

- il mercato del lavoro, con particolare riferimento al part-time, all'occupazione femminile, all'apprendistato e ai contratti a tempo determinato;

- l'esame delle problematiche inerenti le pari opportunità;

- l'andamento degli istituti contrattuali relativi alla retribuzione, all'organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, ai regimi di orario;

- l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di Legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare, anche con il coinvolgimento di enti pubblici;

- esame dei finanziamenti pubblici al sistema delle imprese;

- esame dei problemi e delle prospettive del sistema di formazione professionale regionale, finalizzato ad un diretto intervento delle parti in funzione delle esigenze produttive e del mercato del lavoro;

- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi d'innovazione tecnologica;

- l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici e privati, ecc.

Gli Osservatori, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potranno valutare la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse, definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse necessarie per lo svolgimento delle stesse, con riferimento a quelle pubbliche.

L'Osservatorio nazionale verrà costituito entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL e nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo ad incontri per la definizione del regolamento relativo al funzionamento.

All'atto della prima riunione i componenti l'Osservatorio definiranno la programmazione dell'attività.

Le parti, inoltre, auspicano le istituzioni dell'Osservatorio nazionale delle imprese di pulizia presso il Ministero del lavoro, che veda il pieno coinvolgimento di tutte le parti imprenditoriali e delle parti sindacali firmatarie il presente contratto; coerentemente con quanto sopra si ritiene necessaria la partecipazione delle parti firmatarie il presente CCNL ai costituendi o costituiti Osservatori per l'artigianato presso le pubbliche amministrazioni.

Infine le parti si impegneranno ad individuare i necessari raccordi tra gli Osservatori di settore.

Le parti si impegnano a promuovere ed a favorire insediamenti di aziende artigiane con autonomia produttiva, finanziaria e di mercato in aree del Meridione identificate sulla base dei criteri suddetti; le Organizzazioni artigiane, in particolare, opereranno per lo sviluppo del settore.

Nei confronti dei pubblici poteri - in special modo con le regioni meridionali - le parti apriranno verifiche per la predisposizione, sulle aree individuate, delle infrastrutture necessarie per rendere competitivi gli insediamenti produttivi, attraverso un contenuto costo delle aree, validi e selettivi incentivi creditizi e fiscali.

Le parti si impegnano al confronto ed all'esame congiunto, a livello nazionale, regionale, territoriale, interessati, dove se ne rilevi la necessità, per definire iniziative coordinate atte a verificare e garantire la continuità del flusso delle commesse per le imprese artigiane.

L'incontro avverrà su richiesta scritta di una delle parti.

Governo del mercato del lavoro

Al fine di poter verificare le concrete possibilità di allargamento della base occupazionale e porre in essere eventuali iniziative di assunzione e di riqualificazione dei lavoratori in una logica di ricomposizione del mercato del lavoro, le parti si incontreranno a livello nazionale, regionale, territoriale, interessati.

Il confronto in oggetto si terrà di norma semestralmente su richiesta scritta di una delle parti e dovrà prendere in esame, per quanto possibile, situazioni di settore, di comparto e/o di aree territoriali omogenee.

Effettuata, negli incontri citati, la verifica sulle potenzialità di assorbimento della manodopera nel settore artigiano regionale, si definiranno, a quel livello territoriale, i criteri orientativi atti a soddisfare le esigenze produttive ed occupazionali presenti sul territorio: ciò attraverso leggi e accordi vigenti in materia di occupazione giovanile, formazione professionale, mobilità.

 

Nota a verbale

Le parti concordano che l'acquisizione dei dati e/o delle informazioni non comporta alcuna procedura a livello delle singole imprese e che le stesse non saranno oggetto di esame individuale. In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto professionale. Lo spirito del confronto e dell'esame congiunto non intende necessariamente il raggiungimento di valutazioni comuni.

 

 

Art. 5 - Accordo interconfederale

 

Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'accordo interconfederale del 21 luglio 1988 per gli istituti previsti, anche a modifica delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso sostituite (allegato).

 

 

Art. 6 - Sistema contrattuale

 

Il modello contrattuale è disciplinato dai vigenti accordi interconfederali.

In particolare, il modello contrattuale è articolato su due livelli di contrattazione.

La titolarità della contrattazione appartiene, per le rispettive competenze, al soggetto confederale ed al soggetto di categoria, articolati, a loro volta, a livello nazionale e regionale.

I due livelli di contrattazione hanno pari cogenza e sono regolati dal principio d'inscindibilità. Ne consegue che l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro comporta l'obbligo, per il datore di lavoro, di applicare anche il contratto collettivo di lavoro regionale.

I contratti collettivi hanno una durata pari a tre anni.

 

 

Art. 7 - Diritto alle prestazioni della bilateralità

 

In relazione a quanto previsto dalla Delibera del Comitato Esecutivo Ebna del 12 maggio 2010 e dall'Atto di Indirizzo sulla bilateralità sottoscritto al livello confederale il 30 giugno 2010, nonché dagli accordi interconfederali istitutivi del FSBA del 31 ottobre 2013 e 29 novembre 2013, le parti stabiliscono che:

1. la bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria;

2. le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;

3. l'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori; le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificamente dedicate ad ogni singola prestazione;

4. a decorrere dal 1º ottobre 2014, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a euro 25 lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di Legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 2. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.

Pertanto, sulla base della delibera Ebna del 12 maggio 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente CCNL si stabilisce quanto segue:

5. a partire dal 1º ottobre 2014 saranno conseguentemente avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli accordi e dei contratti collettivi nazionali rinnovati ed in corso di rinnovo, i cui contributi definiti ed indicati dalle parti, di seguito evidenziati, rappresentano una quota omnicomprensiva costituente la somma degli importi annui determinati sulla base delle percentuali adottate e calcolate su un imponibile medio di 12.500 Euro, ferme restando le intese regionali in materia e la possibilità, a tale livello, di prevedere importi superiori:

 

 

a) rappresentanza sindacale

0,10% -12,5 euro

b) rappresentante territoriale sicurezza e formazione sicurezza

0,15% - 18,75 euro

c) ente bilaterale nazionale

0,01% - 1,25 euro

d) rappresentanza imprese

0,25% - 31,25 euro

e) fondo sostegno al reddito

0,49% - 61,25 euro

 

 

(questo importo è comprensivo dei 34 euro stabiliti ai sensi della legislazione vigente e della quota relativa alla gestione).

Inoltre, sulla base dell'Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente accordo di rinnovo si stabilisce che:

- A partire dal 1º ottobre 2014 le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità attraverso uno specifico codice tributi inserito all'interno del modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate. Il contributo, pari ad Euro 125 annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,42 euro - Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali la quota è ridotta del 50.

- Con il versamento attraverso il nuovo meccanismo di raccolta, le imprese saranno considerate in regola per quanto attiene ai 34 euro di cui al punto 5, lettera e).

- In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte di formale richiesta da parte dell'azienda e di invio all'Ebna della necessaria documentazione, l'importo relativo sarà riaccreditato all'azienda avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente all'insorgere di eventuali problematiche sul punto.

- Le risorse relative al punto 5, lettere a), b), e), saranno contabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello regionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate separatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.

La delibera approvata dal Comitato Esecutivo dell'EBNA in data 12 maggio 2010 e relativa alla bilateralità costituisce parte integrante del presente accordo.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 27/10/2022 (Decorrenza 27/10/2022)

Accordo Interconfederale 17 dicembre 2021

 

L'Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 sottoscritto da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Claai insieme a CGIL, CISL e UIL si intende integralmente recepito all'interno del CCNL e pertanto ne costituisce parte integrante con decorrenza dal 1º novembre 2022.

Verbale integrativo 02/11/2022

[___]

Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.)

Livello

Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.)

1

30 €

2

30 €

3S

30 €

3

30 €

4

30 €

5

30 €

6

30 €

 

 

 

Art. 9 - Permessi retribuiti per cariche sindacali

 

È stabilito che per i dirigenti sindacali, facenti parte di Organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali, occupati in imprese che abbiamo almeno 8 (otto) dipendenti, compresi gli apprendisti, verranno concessi permessi nella misura di 5 ore mensili (anche cumulativi per trimestre).

 

 

Art. 10 - Diritto di assemblea

 

Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.

Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.

L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa, ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all'interno, previ accordi tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.

La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di 48 ore anche riducibili a 24 in caso di urgenza, con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento.

 

 

Art. 11 - Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità

 

1. Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi vigenti concernenti l'occupazione femminile, ed in armonia con quanto previsto dalle raccomandazioni, regolamenti e direttive CEE recepite dallo Stato italiano in tema di parità uomo-donna, si conviene sulla opportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.

In tale logica, durante la vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale opererà una apposita Commissione paritetica nazionale, composta da dodici membri (6 designati dalle OO.AA. e 6 designati dalle OO.SS.), alla quale è affidato il compito di:

a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore;

b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;

c) esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile alle attività professionali non tradizionali;

d) studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardare la professionalità;

e) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno;

f) verificare, con riferimento alla L. n. 125/1991, ipotesi di schemi per la promozione di iniziative di azioni positive.

Resta salvo quanto previsto dall'accordo interconfederale del 21 luglio 1988, di cui all'art. 7 del presente CCNL, in

Indice analitico

Verbale di stipula
Premessa
Art. 1 - Campo di applicazione del contratto
Art. 2 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 3 - Durata e scadenza
Art. 4 - Rapporti sindacali
Art. 5 - Accordo interconfederale
Art. 6 - Sistema contrattuale
Art. 7 - Diritto alle prestazioni della bilateralità
Art. 9 - Permessi retribuiti per cariche sindacali
Art. 10 - Diritto di assemblea
Art. 11 - Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità
Art. 12 - Molestie sessuali
INTEGRAZIONI
Art. 13 - Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 14 - Diritto allo studio
Art. 15 - Periodo di prova
Art. 16 - Inquadramento del personale
Art. 17 - Assunzione
Art. 18 - Assistenza sanitaria integrativa - SAN.ARTI.
Art. 19 - Consegna e restituzione dei documenti di lavoro
Art. 20 - Orario di lavoro
Art. 21 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 22 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 23 - Ricorrenze festive ed ex festività
Art. 24 - Ferie
Art. 25 - Rapporto a tempo parziale
Art. 26 - Lavoro supplementare
Art. 27 - Contratto a tempo determinato
Art. 27 bis - Stagionalità
Art. 28 - Banca ore individuale
Art. 29 - Gestione dei regimi di orario
Art. 30 - Riposo settimanale
Art. 31 -- Retribuzione
Art. 32 - Previdenza complementare
Art. 33 - Ex indennità di contingenza
Art. 34 - Determinazione della retribuzione oraria/giornaliera
Art. 35 - Retribuzione tabellare
Art. 36 - Elemento Distinto e Aggiuntivo dellå Retribuzione
Art. 37 - Indennità speciale
Art. 38 - Tredicesima mensilità
Art. 39 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 40 - Trasferte
Art. 41 - Passaggio di mansioni e di livello
Art. 42 - Mense aziendali
Art. 43 - Cessazione d'appalto
Art. 44 - Malattia
Art. 45 - Gravidanza e puerperio
Art. 46 - Doveri del lavoratore
Art. 47 - Provvedimenti disciplinari
Art. 48 - Sospensione del lavoro
Art. 49 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni - Impiegati e lavoratori inquadrati nel 3º S
Art. 50 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni - Operai
Art. 51 - Trattamento di fine rapporto
Art. 52 - Consegna e conservazione degli utensili personali
Art. 53 - Alloggio al personale
Art. 54 - Indumenti di lavoro
Art. 55 - Servizio militare
Art. 56 - Assenze, permessi
Art. 57 - Congedo matrimoniale
Art. 58 - Regolamentazione dell'Apprendistato professionalizzante ai sensi del D.Lgs. 167/2011
Art. 59 - Formazione professionale
Art. 60 - Cessione, trasformazione, fallimento e cessazione dell'azienda
Art. 61 - Indennità in caso di morte
Art. 62 - Indennità varie
Avviso comune sul costo medio orario del settore dei Servizi di Pulizie