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TUTTI I CCNL

SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: Servizi (Cisal - Anpit Confazienda)

Servizi (Cisal - Anpit Confazienda)

CODICE CNEL: H683

Il CCNL Servizi (Cisal - Anpit Confazienda) è chiuso al 31/12/2017.

Per la disciplina successiva all'accordo 14/07/2017, si vedano i seguenti CCNL

- "Servizi ausiliari (Cisal - Anpit)"

- "Turismo (Cisal / Anpit)"

- "Servizi assistenziali (Cisal / Anpit)"

- "Terziario avanzato (Cisal / Anpit)"

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Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 30/10/2012

SERVIZI (Cisal/Anpit Confazienda)

 

Testo consolidato del CCNL 30/12/2012

per i dipendenti delle Aziende e Cooperative esercenti attività nel settore dei "SERVIZI" (Turismo, Aziende di Stagione, Alberghi, Pubblici Esercizi, Ristorazione, Assistenza alla persona, Personale non medico Case di Cura e Servizi di Logistica Integrata e Trasporti)

Decorrenza: 01/11/2012

CCNL 30/12/2012 come modificato da:

- Accordo di adesione 27/02/2013

- Accordo 07/12/2015

- Accordo di rinnovo 12/12/2016

- Protocollo 05/06/2017

- Accordo 05/07/2017

- Interpretazione autentica 14/07/2017

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

L'anno 2012 il 30 ottobre in Roma

Tra

ANPIT: Associazione Nazionale per l'Industria e Terziario;

CONFAZIENDA:   Confederazione   Italiana   degli   Esercenti Commercianti;

FEDIMPRESE: Federazione del Commercio, Turismo, Artigianato, Agricoltura, Terziario, Piccola e Media Impresa, dei Professionisti e dei Dirigenti d'Azienda;

UNICA: Unione Nazionale Italiana delle Micro e Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato;

con l'assistenza di:

C.I.D.E.C: Confederazione Italiana Degli Esercenti Commercianti rappresentata dal Segretario Nazionale ;

e

C.I.S.A.L. Terziario: Federazione nazionale sindacati autonomi lavoratori commercio, servizi, terziario e turismo;

con l'assistenza di:

C.I.S.A.L.: Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori rappresentata;

 

SI STIPULA

Il CCNL per i dipendenti delle Aziende e Cooperative esercenti attività nel settore dei "SERVIZI", con validità 01 novembre 2012 - 31 ottobre 2015.

Le Parti, al fine di agevolare gli Operatori che utilizzeranno il presente CCNL, hanno predisposto, come strumento di lavoro, anche la Sintesi Contrattuale. Tale sintesi non potrà, però, sostituirsi al CCNL stesso.

 

 

RINNOVI

Accordo di adesione 27/02/2013

Verbale di stipula

 

ROMA 27 febbraio 2013

TRA

CONFAZIENDA,

FEDIMPRESE

UNICA

E

CISAL E CISAL TERZIARIO

CIDEC ED ANPIT

 

Premessa

 

PREMESSO

- che le Associazioni datoriali Confazienda ed Unica - aderenti alla Confederazione Cidec - e Fedimprese hanno sottoscritto con Cisal e Cisal Terziario il contratto Commercio in data 3 luglio 2012 ed il contratto Turismo e Pubblici Servizi in data 2 agosto 2012, successivamente rivisti alla luce della Legge Fornero con I' accordo integrativo del 4 settembre 2012;

- che la Confederazione CIDEC e le suddette Associazioni datoriali hanno sottoscritto con Cisal e Cisal Terziario il contratto Servizi in data 30 ottobre 2012;

- che la Confederazione CIDEC intende sottoscrivere anche i due precedenti contratti sottoscritti dalle Associazioni aderenti;

- che ANPIT, Associazione aderente alla CIDEC, ha avanzato richiesta di sottoscrivere tutti e tre i contratti in precedenza richiamati;

- che tutte le Parti condividono che i suddetti contratti si applichino non solo ai lavoratori dipendenti dei settori commercio, servizi e turismo, ma anche ai lavoratori dipendenti e soci lavoratori delle Cooperative che operano nei suddetti settori;

 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE

 

- che, a far data dalla sottoscrizione della presente intesa, la Confederazione CIDEC e l'Associazione datoriale ANPIT siano da intendersi a tutti gli effetti firmatarie della predetta contrattazione;

- che i suddetti contratti trovino applicazione anche nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori delle cooperative e che l'apposita Commissione Nazionale, incardinata presso l'Ente Bilaterale per l'interpretazione autentica dei contratti di lavoro, dia le opportune istruzioni per dare attuazione a quanto sopra;

 

Così deciso in Roma, 27 Febbraio 2013

 

CIDEC: Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti

CONFAZIENDA  Federazione commercio, servizi e turismo

FEDIMPRESE: Federazione del Commercio, Turismo, Artigianato, Agricoltura, Terziario, Piccola e Media Impresa, dei Professionisti Dirigenti d'Azienda 

UNICA: Unione Nazionale Italiana delle Micro e Piccole Imprese del Commercio, dei Servizi e dell'Artigianato

ANPIT: Associazione Nazionale Piccole Imprese Terziario

C.I.S.A.L.: Confederazione Italiana Sindacati/Autonomi Lavoratori

C.I.S.A.L. TERZIARIO: Federazione nazionale sindacati autonomi lavoratori commercio, servizi, terziario e turismo

Accordo 07/12/2015

In data 7 dicembre 2015, presso la sede nazionale dell'ENBlC si sono riunite le seguenti Parti:

- ANPIT (Associazione Nazionale per l'Industria e Terziario;

- Confazienda (Confederazione Italiana Commercio, Servizio e Turismo);

- CIDEC (Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti);

- UNICA (Unione Nazionale Italiana delle Micro e Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato);

e

- CISAL Terziario (Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratoti Commercio, Seivizi Terziario e Turismo);

- CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomo Lavoratoti);

- l'Osservatorio Nazionale costituito presso l'Ente Bilaterale

 

per determinare l'Indennità di Vacanza Contrattuale destinata ai Lavoratori dipendenti ai quali si applica il CCNL "Servizi sottoscritto in data 30 ottobre 2012 dalle Associazioni in epigrafe, con validità dal 1º novembre 2012 al 31 ottobre 2015.

[___]

Accordo di rinnovo 12/12/2016

In data 12 dicembre 2016 presso la sede dell'Enbic (Ente Bilaterale Confederale) in Roma si sono riunite le seguenti Parti:

- ANPIT (Associazione Nazionale per l'Industria e Terziario);

- CIDEC (Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti);

- UNICA (Unione Nazionale Italiana delle Micro e Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato);

e

- CISAL Terziario (Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo);

- CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomo Lavoratori);

per concordare degli aumenti retributivi mensili per il CCNL "Servizi" sottoscritto tra le Parti il 30 ottobre 2012, con validità dal l° novembre 2012 al 31 ottobre 2015.

 

PREMESSO CHE:

A. il CCNL è stato disdettato nei termini previsti dall'art. 22 ed è conseguentemente scaduto il 31 ottobre 2015;

B. ai sensi dell'art. 22 del CCNL disdettato, le Parti in epigrafe hanno già determinato l'Indennità di Vacanza Contrattuale da riconoscere ai lavoratori a partire dalla retribuzione del mese di febbraio 2016;

C. potrebbe non essere compiuta la stesura del rinnovato CCNL "Servizi" entro il mese di gennaio 2017, perché si è reso necessario rivedere in modo organico il rapporto tra mansioni, parametri e retribuzioni, relativo agli specifici ambiti di applicazione.

TUTTO CIO PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

[___]

5. Per tutto quanto non previsto dal presente Protocollo, le Parti rinviano alla stesura definitiva del testo contrattuale, che sarà pubblicato nei prossimi mesi.

Protocollo 05/06/2017

Verbale di stipula

 

Roma, 5 giugno 2017

 

UAI Terziario

UAI P.M.I.

CISAL

CISAL TERZIARIO

 

Premesso che

 

- che l'U.A.I. - Unione del Terziario Commercio e Servizi, ha chiesto di sottoscrivere i seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro: CCNL della Vigilanza privata investigativa servizi fiduciari sottoscritto in data 15/10/2015, CCNL degli studi dei revisori legali e tributaristi e delle società di revisione sottoscritto in data 01/01/2017, CCNL delle Società ed Enti di Formazione sottoscritto in data 01/01/2017, CCNL delle Cooperative e della Sanità Privata sottoscritto in data 24/02/2015, CCNL dei Dipendenti di Aziende e Cooperative del settore Commercio sottoscritto in data 28 dicembre 2016 tra ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA E CISAL TERZIARIO con l'assistenza della CISAL, nonché i contratti Turismo e Servizi sottoscritti rispettivamente in data 2 agosto 2012 e 30 ottobre 2012 tra ANPIT, CIDEC, UNICA E CISAL TERZIARIO con l'assistenza della CISAL;

- che le Organizzazioni su menzionate si sono dichiarate favorevoli, alla partecipazione di altre Organizzazioni rappresentative che non applichino o abbiano comunque disdettato contrattazioni che regolino gli stessi settori;

 

tutto ciò premesso

 

la delegazioni di:

- UAI-Unione del Terziario Commercio e servizi, con l'assistenza della Confederazione Unione Artigiani Italiani e p.m.i.

- CISAL TERZIARIO, con l'assistenza della CISAL, Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori;

riunitesi in Roma, presso la sede dell'ENBIC, in via Cristoforo Colombo 115, convengono che la sottoscrizione del presente protocollo d'intesa da parte delle Parti, come sopra rappresentate, comporti con effetto immediato la sottoscrizione dei predetti contratti e successivi rinnovi, in assenza di disdetta.

Inoltre si rimanda l'ingresso della U.A.I. Terziario, per il tramite del Presiedente della Federazione o di un suo delegato, in qualità di Socio della predetta Associazione Datoriale nell'Organismo Paritetico Nazionale En.Bi.C. sicurezza che verrà deliberato nella prima assemblea dell'ENTE, mentre l'ingresso della stessa, in qualità di socio dell'Ente Bilaterale En.BI.C, verrà deliberato al conseguimento dell'iscrizione di circa mille dipendenti.

 

Copia del presente protocollo verrà inviato al Ministero del Lavoro ed al CNEL per le opportune registrazioni.

Accordo 05/07/2017

Verbale di stipula

 

In data 5 luglio 2017, presso la sede nazionale dell'Organizzazione Sindacale CISAL Terziario, in Via Cristoforo Colombo, n. 115 - Roma, si sono riuniti:

- ANPIT;

- CIDEC;

- Confimprenditori;

- PMI Italia;

- UAI - Terziario;

- UNICA;

e

- CISAL Terziario;

- CISAL;

(di seguito, per comodità, anche solo denominate "Parti");

 

per discutere e deliberare la disdetta frazionata del CCNL per i Dipendenti di Aziende e Cooperative esercenti attività nel Settore "Servizi" (di seguito anche solo individuato in CCNL "Servizi"), sottoscritto in data 30 ottobre 2012 dalle Associazioni Datoriali in epigrafe con la Federazione Sindacale CISAL Terziario, assistita dalla Confederazione CISAL, con validità dal 1º novembre 2012 al 31 ottobre 2015.

Interpretazione autentica 14/07/2017

Verbale di stipula

 

Roma, 14 luglio 2017

la Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione dell'En.Bi.C.

- Rappresentante Datoriale

- Rappresentante Sindacale

- Il presidente della Commissione

 

Questa Commissione bilaterale istituita presso l'En.Bi.C., che tra i propri compiti ha anche quello di emettere pareri vincolanti di natura interpretativa del CCNL, ha ricevuto dalla CdL Maria Faranda il seguente quesito:

 

"Si richiede di indicare l'Integrazione datoriale da riconoscere in caso di malattia di un lavoratore impiegato, dipendente di un'azienda che applica il CCNL "Servizi" dell'OO.SS. CISAL Terziario del 30 ottobre 2012 ma con classificazione INPS nel settore industria, che per gli impiegati non prevede la specifica contribuzione per gli eventi di malattia o infortunio non professionale e, quindi, non prevede nemmeno la relativa indennità INPS.".

 

 

Premessa alla Seconda Edizione del C. C.N.L. "Servizi" del 30 ottobre 2012

 

L'indice delle ore lavorate nell'industria e nei servizi:

- nel 2008 era pari a 110,90;

- nel 2009 è sceso a 103,10;

- nel 2010 è sceso a 100,00;

- nel 2011 è sceso a 99,80;

- nel 2012 è sceso a 97,40;

- nel 2013 è sceso a 94,90;

con una caduta dell'indice, rispetto al 2008, del 16,86%

 

Il nostro CCNL, sin dal rinnovo del 2012, si è posto lucidamente di fronte alla crisi in atto "individuandone le criticità e cercando soluzioni che la riducano. Per tale ragione, questo CCNL si pone come primo passo verso una revisione critica delle soluzioni contrattuali esistenti, ponendo l'esperienza che si farà nel corso della sua applicazione al servizio del suo rinnovo." (dalla Premessa del 2012).

Ora, nella seconda edizione del CCNL, è stata inserita un'estensione del suo campo di applicazione (art. 126) ed è stato integrato e parzialmente modificato il Titolo LVII sulla Classificazione del Personale.

Tutto ciò, al solo fine di essere fedeli ai principi generali dichiarati nel 2012: "Le Parti intendono con questo contratto promuovere l'implementazione dell'attività imprenditoriale, lo sviluppo occupazionale e l'aumento della produttività nell'ambito delle Aziende dei Servizi, in modo da consentire il rafforzamento del sistema produttivo, dell'innovazione e dell'occupazione, la flessibilità della prestazione lavorativa, l'emersione del lavoro nero ed il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, sempre privilegiando, per quanto possibile, la salvaguardia dei posti di lavoro mediante destrutturazione dell'impianto contrattuale e della gestione dei relativi rapporti, il contenimento del costo del lavoro e la riduzione od il contenimento delle eccezioni al sinallagma. Quanto precede, al fine primario di recuperare competitività e favorire così lo sviluppo dell'occupazione".

Il nostro CCNL, in effetti, ha trovato una notevole applicazione da parte delle Aziende e contribuisce in modo significativo a salvare posti di lavoro a forte rischio ed a regolarizzare moltissime situazioni altrimenti irregolari. Appare, quindi, del tutto pretestuoso e di parte parlare di "dumping", per un sistema contrattuale che certamente non viola l'art. 36 della Costituzione e che è in linea con le retribuzioni di fatto percepite dai Lavoratori sul territorio nazionale attraverso la più recente contrattazione dei tre Sindacati Confederali in tutti i casi di emergenze occupazionale, come ben noto agli addetti ai lavori. In tale contesto, la costruzione della categoria dei Sindacati comparativamente più rappresentativi costituisce un ulteriore vulnus alla libertà di contrattazione, perché al Legislatore dovrebbe essere demandata, eventualmente, la sola individuazione del salario minimo, evitando discriminazioni sui benefici previsti dalla normativa contributiva e fiscale in favore dei Lavoratori o dei Datori di lavoro.

A fronte di quanto sopra è strano che nessuno prenda seri provvedimenti per contrastare il vero dumping contrattuale che è determinato dal fatto che nel mondo esistono estesissimi Paesi con costo del lavoro pari a un decimo di quello italiano, che i loro lavoratori siano quasi del tutto privi dei nostri elementari diritti e che, nello stesso tempo, tali Paesi siedano nel W.T.O. ed esportino così in Italia i loro prodotti senza dazi, configurando una disarticolante concorrenza sleale che distrugge il nostro sistema produttivo, con tutte le inevitabili ripercussioni negative anche sull'occupazione dei nostri lavoratori.

Per quanto precede, le Parti hanno scelto di confermare con rinnovata forza gli obiettivi già espressi nella Premessa alla prima stampa del CCNL che, di seguito, si riportano.

 

Il Principio di Sussidiarietà

Siamo reduci da due secoli di contrapposizioni dogmatiche:

- da una parte chi, in nome della libertà economica vorrebbero escludere la responsabilità sociale delle imprese;

- dall'altra parte coloro che, in nome della giustizia sociale, nell'attuale contesto di libero mercato mondiale, di fatto vorrebbero soffocare la libertà economica e l'esistenza stessa delle imprese.

Entrambe queste visioni, nelle loro radicalizzazioni, si sono rivelate dannose ed hanno originato solo conflitti, discriminazioni, perdita di lavoro e lavoro sommerso.

Le Parti sottoscrittrici questo Contratto Collettivo sono peraltro consapevoli che il singolo CCNL non può esaurire le problematiche connesse alla situazione complessiva del lavoro che dipende, sempre più, da Leggi, norme ed impostazioni di carattere più generale ed esterno.

Tra tutte, si pensi alle attuali leggi sulla maternità che si limitano a scaricare costi sull'impresa, ma non si preoccupano del basso livello dei servizi e delle risibili detrazioni fiscali alle famiglie di Lavoratori con figli, o di rendere disponibili posti negli asili nido a costi contenuti, prevedere ammissioni ed orari compatibili con il lavoro e sostegni economici proporzionati ai costi incomprimibili che i Lavoratori devono sostenere per i figli, specialmente nei loro primi anni di vita. La scelta di questo CCNL è, perciò, nel segno del principio di sussidiarietà, per cui:

1. nel CCNL si prevedono istituti essenziali che rispondano ai bisogni della generalità dei Lavoratori;

2. con la contrattazione di secondo livello i più diretti interessati ricercheranno le soluzioni economiche e normative compatibili con la specificità produttiva, con il particolare settore o con i particolari bisogni dei Lavoratori;

3. con l'elemento perequativo territoriale (EPR) si tiene conto degli indici regionali del costo della vita per ridurre le differenze sui poteri d'acquisto a parità di retribuzione contrattuale dei lavoratori;

4. con le assicurazioni integrative e con la mutualità contrattuale, si cercheranno di affrontare i casi di particolare difficoltà, che non avrebbe alcun senso tentare di gestire tramite il CCNL ed il cui rischio non si potrebbe porre in capo alle singole aziende.

Naturalmente, le Parti sono coscienti di vivere in un sistema normativo "rigido" che, anziché favorire la ricerca di soluzioni, sclerotizza l'azione delle Parti Sociali con i principi d'inderogabilità e carica sul Lavoro oneri previdenziali elevatissimi senza proporzionata contropartita.

Le Parti ritengono che, essendo l'impresa "un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi", il lavoro ha l'onere principale di originare le risorse per retribuire se stesso e gli altri costi aziendali.

Ne consegue che qualsiasi gravame sull'impresa, o ne riduce la competitività, o riduce la remunerazione del lavoro.

Purtroppo, la situazione generale del costo del lavoro per previdenza, fiscalità, assicurazioni obbligatorie, ecc., fa si che a fronte di un costo complessivo tra i più elevati in Europa, il Lavoratore italiano percepisca una bassa retribuzione utile per acquisire beni e servizi.

Per questo, le Parti concordano sull'opportunità di contenere il peso contrattuale di molti istituti "di nicchia", che riguardano cioè pochissimi Lavoratori e che facilmente si prestano ad abusi, monetizzandoli.

Resta l'enorme divario tra il costo aziendale dell'ora lavorata e la sua retribuzione netta o, peggio, sulla sua retribuzione utile (dedotto cioè dei costi per IVA, accise, bolli e prezzi amministrati), ma il CCNL su tale divario non può purtroppo intervenire, essendo esso determinato dalla Legge.

 

Progressività

Per quanto precede, vi sarà progressività nel decollo complessivo dei benefici (parte da CCNL, parte da secondo livello e parte individuale) anche perché, alcuni di essi, saranno correlati alla misura dei risultati ottenuti.

Le Parti continueranno a raccogliere, attraverso gli Organismi Bilaterali, le osservazioni e le proposte dei Lavoratori e delle Aziende che applicano il CCNL, oltre a quello degli Operatori (Consulenti del Lavoro, Aziende di software paghe, ecc.) predispondento, se del caso, le interpretazioni e le modifiche consigliate.

 

Esemplificazioni ed Interpretazioni

Le Parti sono coscienti delle difficoltà di rendere univoca l'interpretazione del Testo contrattuale.

Allo scopo concordano d'inserire "in caratteri corsivi" alcune esemplificazioni e/o definizioni.
Analogamente, nel caso si rilevi che una dicitura origini dubbio, le Parti, per il tramite dell'apposita Commissione Bilaterale, formuleranno il testo d'interpretazione autentica, con le eventuali esemplificazioni che saranno di volta in volta inserite "in corsivo" nel Testo contrattuale editato nel sito dell'En.Bi.C. e delle Parti sottoscrittrici, subito alla fine dell'articolo cui si riferiscono. Con tale procedura, il testo modificato avrà piena efficacia contrattuale dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.

 

Partecipazione

I Lavoratori ed i Datori di lavoro, come detto, potranno autonomamente trasmettere motivate osservazioni e proposte alla Commissione Bilaterale sull'interpretazione autentica contrattuale.

Tali osservazioni saranno discusse e potranno determinare un'interpretazione autentica, immediatamente operativa dopo la pubblicazione nei tempi, modi e condizioni previsti dal paragrafo che precede, od origineranno una proposta di modifica da discutere nella Commissione Trattante il prossimo rinnovo contrattuale.

 

Conclusioni

II CCNL, in funzione delle concrete situazioni aziendali, intende favorire una diffusa contrattazione di secondo livello che permetta, ovunque possibile, il miglioramento del livello delle retribuzioni reali dei Lavoratori, anche grazie ai recuperi di efficienza, alla detassazione, alla promozione di servizi ed all'attivazione di prestazioni di solidarietà.

Le Parti scelgono, perciò, di porre in essere, ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva, che sia ispirato ai principi di sussidiarietà, al federalismo, alla solidarietà e alla flessibilità, nel rispetto dell'obiettivo primario di favorire la massima occupazione.

Il Contratto Collettivo Nazionale rappresenta, in sostanza, lo strumento per definire il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto.

Tale livello minimo normalmente integrato dalla contrattazione di secondo livello.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro resta quindi lo strumento per garantire la tutela di base dei Lavoratori e la necessaria competitività delle Aziende.

Le Parti, con questo Contratto, ribadiscono la scelta di privilegiare la contrattazione collettiva di secondo livello che, in determinate situazioni di palese crisi occupazionale del territorio e/o del settore, potrà localmente e temporaneamente derogare anche "in peius" rispetto ad alcuni specifici istituti contrattuali, al fine d'ottenere uno strumento più aderente ai reali bisogni particolari del comparto, conciliati con l'interesse generale dei lavoratori.

Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo, qualora la contrattazione di secondo livello (in ambito regionale, provinciale o aziendale) non sia operante, un importo aggiuntivo ai minimi contrattuali, c.d. "Indennità sostitutiva contrattazione di secondo livello", assorbibile dalla successiva contrattazione locale.

Le Parti, nella contrattazione, definiscono il ruolo dell'Ente Bilaterale Confederale Nazionale, e delle sue articolazioni Regionali, Provinciali e di Formazione, e demandano ad esso la regolamentazione degli istituti contrattuali assistenziali e previdenziali che non possono essere esaustivamente già compresi nel presente CCNL, pur facendone parte integrante.

 

Ermeneutica Contrattuale

Nell'interpretare le disposizioni del presente CCNL "non si può ad esse attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" e dalle intenzioni di quanto espresso nella presente "Premessa".

I casi che permangono dubbi saranno risolti dalla Commissione Bilaterale sull'interpretazione Contrattuale mediante l'emissione di parere contrattualmente vincolante.

 

 

DISCIPLINA GENERALE

 

TITOLO I - Il CCNL "SERVIZI"

 

Art. 1 - Aspetti generali

 

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma posti in essere tra le Aziende e Cooperative rientranti nell'ambito di applicazione (art. 126 del presente CCNL) ed il relativo personale dipendente.

Il presente CCNL disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Legge, tutti i rapporti di lavoro, ivi compresi quelli speciali, e le prestazioni effettuate nei periodi di "stages", dagli addetti occupati con le diverse forme d'impiego e con le diverse attività formative, così come richiamate dal presente contratto.

Le disposizioni del presente Contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa una parziale applicazione, salvo che per le eventuali deroghe esplicitamente consentite, attuate dalla contrattazione di secondo livello.

Per effetto dell'inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico dell'Azienda di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali previsti, ivi compresi: gli Enti Bilaterali Nazionali, Regionali o Provinciali, la Formazione Interprofessionale, l'Assistenza Sanitaria, la Solidarietà e la Previdenza Complementare. In particolare, sono parte integrante del presente contratto le prestazioni dell'Ente Bilaterale Confederale (EN.BI.C.).

Le quote ed i contributi versati all'ENBIC sono, pertanto, obbligatori per quanti applicano il presente CCNL e rappresentano parte del trattamento contrattualmente dovuto al Lavoratore, essendo comunque tenuto il Datore di lavoro, in caso d'omissione dei contributi dovuti all'Ente, a rispondere per le mancate prestazioni contrattualmente previste ed a riconoscere al Lavoratore l'importo equivalente, così come precisato nell'apposito Titolo del presente CCNL. Il presente CCNL può essere applicato solo dalle Aziende e dalle Cooperative che siano in regola con i versamenti delle quote Co.As.Co., (vedasi Art. 123) e che applicano puntualmente tutto quanto previsto dal CCNL stesso.

Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Parti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni economiche e normative complessivamente più favorevoli praticate al Lavoratore già in forza prima della stipula del presente CCNL, che saranno garantite con apposite voci individuali assorbibili di compensazione a lui riconosciute "ad personam".

Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, nonché l'accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l'impegno da parte delle Aziende e delle Cooperative di applicare integralmente il presente CCNL, nonché i Contratti Integrativi di secondo livello o le relative indennità sostitutive, fermo restando il rispetto della vigente normativa previdenziale e fiscale.

Per quanto non previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge applicabili, mentre per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie si fa riferimento all'Accordo Interconfederale stipulato in data 2 luglio 2012 tra Confazienda e CISAL.

 

 

Art. 2 - Struttura

 

Il CCNL si compone di una Disciplina Generale, contenente gli Istituti comuni a tutti i settori e di una Disciplina Speciale, contenente le disposizioni che, in particolare, caratterizzano il settore dei Servizi.

 

 

TITOLO II - DIRITTI SINDACALI E D'ASSOCIAZIONE

 

Art. 3 - Statuto dei Lavoratori

 

Le Parti, per quanto concerne la partecipazione dei Lavoratori alla vita sindacale, fanno espresso rinvio alla Legge 300/70.

Il monte ore dei permessi sindacali retribuiti dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre d'ogni anno a pena di decadenza e non potrà essere sostituito da indennità.

 

 

Art. 4 - R.S.A. (Rappresentanza Sindacale Aziendale)

 

Nell'Azienda può essere costituita ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle Associazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL la "Rappresentanza Sindacale Aziendale — RSA", per la quale trova applicazione la disciplina prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300.

 

 

Art. 5 - R.S.T. (Rappresentanza Sindacale Territoriale)

 

Per la tutela dei Lavoratori di Aziende non rientranti nel campo dell'art. 19 della L. 300/70 ed in generale per la validità della contrattazione di secondo livello, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale (RST) nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL. Alla RST competono i diritti di informazione, la verifica degli adempimenti connessi con l'Apprendistato, l'analisi territoriale delle dinamiche occupazionali e la titolarità alla contrattazione in caso di crisi aziendale, ristrutturazione, mobilità, accordi di riemersione ed allineamento contrattuale, nonché di secondo livello così come previsto dall'Art. 16.

Gli accordi di secondo livello sottoscritti dagli RST, dovranno essere inviati alla competente Commissione Bilaterale costituita presso l'ENBIC.

Il funzionamento della RST sarà garantito mediante riscossione di un contributo misto, a carico dell'Azienda e del Lavoratore, così come definito in Tab. 1 e 2ª) dell'art. 115 del presente CCNL. Detti importi saranno versati all'EN.BI.C. che li destinerà integralmente alle RST costituite secondo le modalità e procedure previste nel relativo Regolamento.

 

 

Art. 6 - Poteri della RST (Rappresentanza Sindacale Territoriale)

 

Alla RST, nei confronti delle Aziende ricomprese nel suo mandato, competono le seguenti prerogative:

1) diritto di accesso ai locali con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi;

2) diritto di affissione;

3) diritto di assemblea in Azienda, non retribuita e fuori dall'orario di lavoro;

4) diritto di sottoscrivere gli accordi sindacali aziendali.

In aggiunta a quanto sopra, nelle Aziende con oltre 5 Dipendenti i Lavoratori, nei casi di contrattazione di secondo livello o crisi aziendale, hanno il diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nei limiti di 2 ore annue retribuite.

 

 

Art. 7 - Diritto d'affissione

 

La RSA o RST ha diritto di affiggere, su appositi spazi, che il Datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori all'interno dell'unità produttiva, comunicazioni, pubblicazioni e testi inerenti materie d'interesse sindacale. Tali comunicazioni dovranno riguardare esclusivamente materie d'interesse sindacale e del lavoro, ivi comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dagli Enti Bilaterali.

Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla Direzione aziendale.

 

 

Art. 8 - Assemblea

 

I Lavoratori, in Aziende con oltre 15 Dipendenti, hanno il diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite.

La data e l'orario di svolgimento dell'assemblea devono essere normalmente comunicati con preavviso di almeno 48 ore.

Il monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potrà essere sostituito da indennità.

Per quanto possibile, il diritto d'assemblea sarà esercitato compatibilmente con le esigenze aziendali.

 

 

Art. 9 - Referendum

 

Il Datore di lavoro deve consentire lo svolgimento tra i Lavoratori, fuori dall'orario di lavoro, di referendum indetto dalla RSA o RSU, su materie inerenti l'attività sindacale, con diritto di partecipazione di tutti i Lavoratori appartenenti all'unità aziendale e/o alla categoria particolarmente interessata.

 

 

Art. 10 - Rappresentanza dei Lavoratori

 

I Sindacati firmatari il presente CCNL esercitano il potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all'ambito contrattuale oggetto di confronto con le controparti.

La RSA svolge le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale secondo le modalità definite nel presente contratto, nonché in attuazione delle scelte generali dei Sindacati firmatari. La RSU, in quanto Rappresentante eletto da tutti i Lavoratori, nella sottoscrizione degli Accordi impegna tutti i Lavoratori, senza necessità di delega ulteriore.

 

 

Art. 11 - Trattenuta sindacale

 

L'Azienda provvederà alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei Dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una delega dagli stessi debitamente sottoscritta con il consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali e sensibili. Tale delega avrà validità fino alla revoca del Lavoratore interessato, che potrà intervenire in qualsiasi momento e che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui essa è stata rimessa alla Direzione aziendale, mediante lettera regolarmente sottoscritta dal Lavoratore.

Le Aziende, su richiesta dei Sindacati sottoscrittori il CCNL, forniranno trimestralmente l'elenco dei Lavoratori iscritti.

L'ammontare del contributo sindacale in favore dei Sindacati firmatari, è quello annualmente fissato dall'Organizzazione Sindacale cui il Lavoratore aderisce, suddiviso in 12 quote mensili per anno solare. L'importo delle trattenute dovrà essere versato, a cura dell'Azienda, sui conti correnti indicati dalla Segreteria Nazionale del Sindacato firmatario del presente CCNL o di Sindacato sottoscrittore di Accordo Collettivo di Secondo Livello, cui il Lavoratore ha aderito, di norma trimestralmente e, comunque, con cadenza non superiore a 6 mesi.

 

 

Art. 12 - Inscindibilità del CCNL

 

Le Parti riconoscono che la funzione ora attribuita alla contrattazione collettiva non è più d'esclusiva natura retributiva, ma si configura come un complesso ed ordinato apparato negoziale che comporta la condivisione d'obiettivi, strategie e comportamenti, mirati specialmente alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

Pertanto, in coerenza con lo spirito di cui alla Premessa, concordano di assegnare al presente CCNL anche il ruolo di strumento finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle Parti firmatarie, in modo da permettere l'adattamento del presente CCNL alle situazioni concretamente presenti nelle singole realtà aziendali.

Con tale valenza saranno considerati il testo contrattuale e gli allegati contenuti.

Per qualsiasi utilizzo ufficiale del presente CCNL, avrà valore esclusivo l'edizione predisposta a cura delle Parti stipulanti o editata nel sito dell'Ente Nazionale Bilaterale (ENBIC).

 

 

TITOLO III - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE

 

Art. 13 - Livelli di Contrattazione

 

Le Parti concordano di disciplinare questo CCNL in coerenza all'obiettivo della creazione di nuova occupazione e della crescita fondata sull'aumento dell'efficienza e, ove compatibile, sull'incremento delle retribuzioni.

La contrattazione si svolgerà su due livelli:

a. primo livello: Contratto Collettivo Nazionale di settore;

b. secondo livello: Contratto Integrativo Territoriale od Aziendale di settore.

 

 

Art. 14 - Contrattazione Collettiva

 

La contrattazione collettiva nazionale riconosce al Datore di lavoro il diritto di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro.

Le Parti concordano che il CCNL ha la funzione di garantire a tutti i Lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti minimi economici e normativi.

Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni industriali sia a livello nazionale che territoriale od aziendale.

 

 

Art. 15 - Contrattazione aziendale

 

Nella fluidità e nella volatilità dei mercati, le Parti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che si adattino alle singole realtà disciplinate dal presente CCNL. Allo scopo, le Parti auspicano lo sviluppo della contrattazione aziendale in tutte le realtà ove essa è possibile e prevedono strumenti contrattuali integrativi collettivi nei casi in cui tale contrattazione non dovesse realizzarsi. La previsione collettiva ha comunque, carattere sussidiario rispetto alla contrattazione aziendale e, pertanto, sarà da essa sostituita nelle singole disposizioni definite. Le Parti riconoscono la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali e concordano sulla possibilità che la contrattazione aziendale, in casi e situazioni particolari quali, per esempio, per la salvaguardia dei posti lavoro in situazioni di particolare difficoltà, possa portare anche a temporanei risultati economici inferiori a quelli della contrattazione collettiva sostituita.

 

 

Art. 16 - Contrattazione di secondo livello

 

La contrattazione di secondo livello sarà svolta in sede Territoriale od Aziendale ed ha una durata di 3 anni.

Essa riguarda normalmente materie ed istituti diversi da quelli stabiliti dal presente CCNL e la parte economica potrà riguardare solamente l'introduzione di Premi di Risultato integralmente correlati ad elementi dall'esito incerto (redditività, produttività, qualità, presenza, ecc.), anche in concorso tra loro. Le Parti, per favorire la contrattazione di secondo livello, concorderanno linee guida utili a definire modelli di "Premio Variabile" o di "Premio Produzione" o di "Premio Presenza" anche tenendo conto dell'Elemento Perequativo Regionale (EPR).

Tali Premi dovranno conciliarsi con le compatibilità aziendali in funzione:

- degli aumenti retributivi previsti dal CCNL;

- delle eventuali retribuzioni già previste nella contrattazione regionale o provinciale di secondo livello.

Salvo quanto diversamente previsto per ciascun articolo del presente contratto o dalla Legge, la contrattazione di secondo livello territoriale e/o aziendale è ammessa sulle seguenti materie espressamente individuate:

a. qualifiche o livelli esistenti in Azienda correlati a esemplificazioni non comprese nella classificazione del presente contratto;

b. costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale Bilaterale per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, la formazione, l'Apprendistato, nonché tutto quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni, in materia di sicurezza ed igiene ambientale e del lavoro;

c. premi di produttività, premi presenza, indennità sostitutiva trasporto e buoni pasto;

d. casi d'ammissibilità e modalità di pagamento della tredicesima mensilità in ratei mensili;

e. adozione di regimi di flessibilità e ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;

f. deroghe al normale orario di lavoro settimanale, mensile e/o annuale rispetto a quanto previsto dal presente contratto; articolazione dei turni di riposo settimanale nelle Aziende con servizi a ciclo continuo; distribuzione degli orari e dei turni di lavoro con eventuali riposi a conguaglio; eventuale istituzione del lavoro a turni, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno o in più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore; modi di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro per particolari esigenze produttive aziendali;

g. ampliamento della Banca Ore e gestione della stessa;

h. determinazione dei turni feriali;

i. modi d'applicazione del lavoro a tempo parziale e a tempo determinato;

j. regolamentazione all'eventuale ricorso al lavoro somministrato,  alle collaborazioni coordinate e continuative od a progetto o di stages;

k. attuazione della disciplina aziendale della formazione professionale da attuarsi per il tramite degli organismi convenzionati, conformemente ai programmi certificati dagli
organismi paritetici regionali o provinciali;

l. durata e modi di svolgimento della formazione nell'Apprendistato, anche riguardo all'estensione di eventuali premi di produttività o incentivanti; m.   casi di superamento del limite di ore supplementari previste per il lavoro a tempo parziale;

n. definizione di accordi particolari in materia di mercato del lavoro;

o. organizzazione di incontri, a livello territoriale e/o aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per la disamina ed approvazione dei contratti di inserimento o altri contratti previsti dalla disciplina nazionale e leggi vigenti;

p. impianti audiovisivi ed introduzione di nuove tecnologie;

q. deroghe alle previsioni contrattuali in tema di retribuzione e d'inquadramento nei casi di accertata crisi aziendale, quando tali deroghe sono poste a salvaguardia dell'occupazione;

r. eventuali ulteriori materie demandate alla contrattazione di secondo livello dalla Legge o dal CCNL.

A livello territoriale, in sede di prima applicazione, la richiesta di stipula della contrattazione di secondo livello non può essere presentata prima di 2 mesi dal deposito del CCNL presso gli Uffici preposti.

Le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste ed il successivo termine di 3 mesi, decorrente dal ricevimento delle lettere d'apertura delle trattative.

A regime, per le proposte di rinnovo del contratto di secondo livello, è necessario che una delle Parti ne dia disdetta almeno 2 mesi prima della relativa scadenza, presentando le proposte di modifica, al fine di consentire l'apertura delle trattative.

Durante i 2 mesi antecedenti e nel mese successivo alla vigenza del rinnovo CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari ad almeno 3 mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.

Nel caso di stallo delle trattative di secondo livello per oltre 5 mesi le Parti interesseranno gli Organismi Nazionali di riferimento che hanno sottoscritto il presente CCNL.

 

 

Art. 17 - Indennità di Mancata Contrattazione di Secondo Livello

 

A favore dei Dipendenti d'Aziende che non percepiscono trattamenti economici collettivi eccedenti quelli spettanti in base al presente CCNL e per i Soci Lavoratori e/o Coimprenditori, per i quali non sono previsti piani di ristorno in funzione dei risultati, sarà riconosciuta un'Indennità di Mancata Contrattazione di Secondo Livello mensile ed annuale.

 

Indennità mensile di mancata contrattazione di secondo livello (IMMC)

L'indennità spetta per ciascun mese solare integralmente lavorato e sarà pari alla previsione dell'Art. 141 del presente CCNL.

 

Indennità annuale di mancata contrattazione di secondo livello (IAMC)

L'indennità sarà erogata con la retribuzione del mese di giugno di ciascun anno con competenza nell'anno e nel mese di erogazione e calcolo conforme alle specifiche previsioni dell'Art. 141 del presente CCNL.

 

Nota Integrativa

Resta inteso che le Indennità di Mancata Contrattazione decadono dall'ultimo giorno del mese antecedente alla decorrenza dei benefici della Contrattazione di secondo livello, ivi compresa quella relativa ai ristorni per i Soci Lavoratori dipendenti di Cooperative. La IMMC, dal primo giorno del mese di decorrenza dei benefici della contrattazione di secondo livello, sarà sostituita dal nuovo trattamento mensile previsto.

Salvo diversa precisazione del Contratto di Secondo Livello, la IAMC sarà dovuta alla normale scadenza per gli importi ed il tempo in cui essa è maturata (cioè nel periodo antecedente la decorrenza del Contratto di Secondo Livello) e, dalla decorrenza dei trattamenti di secondo livello, anche la IAMC cesserà di essere dovuta in quanto sostituita dalle nuove previsioni.

 

 

Art. 18 - Esame congiunto territoriale

 

A livello regionale/provinciale od aziendale, su richiesta di una delle Parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali ed i Lavoratori, per il tramite delle Organizzazioni Sindacali firmatarie, s'incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto territoriale articolato per comparto merceologico e settore omogeneo, orientato al raggiungimento d'intese Aziendali, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, "franchising", utilizzo di contratti di lavoro cosiddetti "atipici", contrattazione di secondo livello, eventuali deroghe previste dalla Legge, formazione e sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.

 

 

Art. 19 - Informazioni a livello aziendale

 

Le Aziende che applicano il presente Contratto e che occupano complessivamente più di:

a) 50 Dipendenti se operano solo nell'ambito di una provincia;

b) 100 Dipendenti se operano in più province ma nell'ambito di una sola regione;

c) 300 Dipendenti se operano in più regioni nell'ambito nazionale;

annualmente, di norma entro il primo semestre, anche attraverso le Associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscono o conferiscono mandato, si incontreranno, ai rispettivi livelli, con l'Organizzazione sindacale stipulante, per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'Azienda.

Nell'occasione degli incontri, a richiesta del sindacato, anche al di fuori delle scadenze previste, le Aziende forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni, anche orientate al raggiungimento d'intese, preventive alla fase d'attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e d'innovazione tecnologica che investano l'assetto aziendale, e nuovi insediamenti nel territorio.

Nelle medesime occasioni saranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie d'impiego ivi occupate.

Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle Aziende, quali, ad esempio, codice di condotta disciplinare interno e certificazioni.

Qualora l'esame abbia per oggetto problemi di carattere regionale o nazionale, l'incontro, su richiesta di una delle Parti, si svolgerà ai relativi livelli.

Nel corso di tali incontri l'Azienda esaminerà con l'Organizzazione sindacale le prevedibili implicazioni degli investimenti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi per i Lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione ed agli interventi di formazione e riqualificazione del personale.

In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della Parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.

Con la stessa periodicità e le stesse condizioni di cui al primo comma del presente articolo, le Aziende che occupano almeno 50 Dipendenti forniranno all'Organizzazione Sindacale e/o alla RSA, informazioni orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D. Lgs. 25/2007, riguardanti:

a. l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'Azienda, nonché la sua situazione economica;

b. la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nell'impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;

c. le decisioni dell'Azienda che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.

Copia del Verbale conclusivo di tali incontri sarà inoltrata all'Organizzazione nazionale di ciascun parte interessata.

Le Parti, con la presente disciplina, hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale in ma teria d'informazione e consultazione dei Lavoratori.

 

 

TITOLO IV - COMMISSIONI PARITITETICHE NAZIONALI E LOCALI

 

Art. 20 - Commissioni Paritetiche

 

Annualmente, di norma entro il primo semestre, le Parti, a richiesta di una di esse, s'incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro sociale ed economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi d'innovazione. Saranno altresì presi in esame:

1. i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o indirettamente, dal processo di riforma del settore, e che abbiano riflessi sull'esercizio delle singole attività strutturalmente omogenee;

2. le conseguenze dei suddetti processi sulla struttura del settore, sia sotto l'aspetto organizzativo, sia sotto l'aspetto formativo/professionale di tutti gli addetti;

3. lo stato e la dinamica dell'occupazione, con particolare riguardo all'occupazione giovanile, nonché, sulla base di quanto definito dal presente contratto in materia di formazione e di mercato del lavoro, lo stato e la dinamica dei rapporti di praticantato breve o "stages" e di Apprendistato, dei rapporti di formazione e lavoro, dei contratti a progetto, di collaborazione coordinata e continuativa, a tempo determinato, nonché del telelavoro, del lavoro ripartito, e di ogni altra forma cosiddetta "atipica" del rapporto di lavoro.

Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta di una delle Parti stipulanti il presente Contratto, inoltre, saranno affrontate e definite in appositi incontri le materie relative a:

a. gli indirizzi/obiettivi sui fabbisogni occupazionali, su quelli formativi ed in particolare sulla riqualificazione professionale;

b. lo studio delle problematiche connesse alla previdenza integrativa e all'assistenza sanitaria integrativa;

c. la costituzione, a livello nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di settore;

d. l'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni Comunitarie (molestie sessuali, mobbing);

e. la costituzione, ove non già operativa, delle Commissioni paritetiche provinciali di conciliazione per la gestione della "composizione delle controversie", di cui ai D. Lgs. del 31/03/1998, n. 80 e del 29/10/1998, n. 387 e s.m.i., nonché la nomina dei rappresentanti e la sede operativa delle stesse, così come previsto dal presente Contratto;

f. la nomina dei membri/arbitri dei collegi d'arbitrato e la sede operativa degli stessi, così come previsto dal presente CCNL e dalla Legge.

 

 

Art. 21 - Commissioni Paritetiche Regionali

 

Esame su quadro socio economico e materie negoziali a livello locale - Annualmente, e di norma dopo l'incontro a livello nazionale di settore, le Parti impegnate nella pratica attuazione di questo livello di relazioni sindacali si incontreranno per avviare specifici confronti d'approfondimento e di ricerca di possibili iniziative tese al governo della prevedibile evoluzione dei processi di riforma e di sviluppo dell'attività e dei riflessi che potranno verificarsi sul Settore.

Nel corso di tale incontro, o in altra data concordata, potranno altresì essere affrontate e definite le seguenti materie:

1. individuazione e definizione di norme contrattuali relative a forme d'impiego, così come previste al titolo "Mobilità e Mercato del lavoro" del presente contratto e demandate a questo livello dallo stesso CCNL;

2. esame dei fabbisogni formativi, anche raccordandosi, ove nominati, con i "referenti regionali", per addivenire alla definizione di proposte di piani formativi da sottoporre all'Ente Bilaterale di Formazione;

3. esame e definizione d'accordi e/o di convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale e stages, tesi ad accrescere, anche attraverso la fruizione di crediti formativi, il valore del lavoro, nonché funzionali ad un migliore utilizzo degli addetti occupati con le diverse forme d'impiego e idonei a creare le condizioni più opportune per la pratica attuazione delle disposizioni legislative nazionali e comunitarie inerenti tale materia;

4. esame della classificazione al fine di ricercare, tra le declaratorie definite dal CCNL e le realtà organizzative, coerenti soluzioni d'aggiornamento locale dei profili professionali;

5. esame e definizione di quanto in materia di congedi per la formazione è delegato alle parti sociali dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53;

6. definizione di eventuali accordi locali in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;

7. definizione di specifici accordi per l'applicazione e la pratica gestione delle "attività sindacali";

8. definizione di accordi locali in materia di flessibilità dei regimi d'orario di cui al titolo "Orario di lavoro" del presente CCNL o relativi alla regolamentazione degli obblighi dei Dipendenti e dei Datori di lavoro (specialmente per le attività stagionali e per le aree di vacanza estiva/invernale o di preminente interesse turistico);

9. esame dell'occupazione generale e femminile e, in particolare, gli eventuali accordi conseguiti.

 

 

TITOLO V CCNL: DECORRENZA E DURATA

 

Art. 22 - Decorrenza e durata

 

Il presente CCNL decorre dal 1 novembre 2012 e scadrà il 31 ottobre 2015, sia per la parte economica che per la parte normativa.

Il CCNL, se non disdetto almeno 6 mesi prima della scadenza, mediante raccomandata a.r. alla controparte, s'intenderà tacitamente rinnovato d'anno in anno.

In caso di disdetta il presente CCNL manterrà efficacia fino al compiersi del sesto mese dalla data di scadenza o dal termine della proroga.

Durante i 3 mesi antecedenti e nei 6 mesi successivi alla scadenza del presente CCNL e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 9 mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali di sospensione dei benefici contrattuali o di sciopero, né procederanno ad azioni dirette.

Le Parti, in alternativa alle previsioni del Protocollo sulla politica dei redditi e occupazione del 23/01/1993, richiamano l'Accordo Quadro sulla riforma degli assetti contrattuali sottoscritto dalla CISAL presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a Roma il 22/01/2009.

In applicazione del punto 6. del citato Accordo Quadro, le Parti si danno atto che, in caso di disdetta contrattuale, dal primo giorno del quarto mese successivo della data di scadenza del CCNL dovrà essere corrisposta ai Lavoratori dipendenti una indennità retributiva provvisoria denominata "Indennità di Vacanza Contrattuale" calcolata nel seguente modo:

 

Fatto uguale a 100 l'indice nazionale IPCA, al netto degli energetici importati, al primo giorno del mese successivo alla decorrenza del CCNL (indice 1), rilevato lo stesso indice alla fine del mese della data di scadenza del CCNL (indice 2), l'Indennità di Vacanza Contrattuale sarà pari al prodotto della PBNM moltiplicata per il 50% della differenza, espressa in centesimi, tra l'indice 1 e l'indice 2.

 

L'Osservatorio nazionale costituito presso l'Ente Bilaterale determinerà, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del CCNL, la tabella delle Indennità mensili di Vacanza Contrattuale per ciascun livello di inquadramento, applicando i criteri che precedono.

Dal giorno primo del mese di decorrenza della PBNM prevista dal nuovo CCNL, l'Indennità di Vacanza Contrattuale cesserà di essere corrisposta.

In sede di rinnovo del CCNL sarà definita anche l'eventuale compensazione delle differenze retributive per il periodo di vacanza contrattuale.

Inoltre, le Parti in attuazione all'Accordo Quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22/01/2009, prima di ciascun rinnovo, valuteranno l'entità del recupero degli scostamenti dell'indice IPCA - depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati - in funzione della situazione socio economica di settore, conciliando, le primarie esigenze di salvaguardia e di espansione dei posti di lavoro con la tutela del potere d'acquisto delle retribuzioni.

 

 

RINNOVI

Accordo 07/12/2015

PREMESSO CHE:

A. il CCNL è stato disdettato nei termini previsti dall'art. 22 ed è conseguentemente scaduto il 31 ottobre 2015;

 

B. l'art. 22 del CCNL prevede che dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di scadenza, si dovrà riconoscere ai lavoratori la seguente Indennità di Vacanza Contrattuale:

 

"Fatto uguale a 100 l'indice nazionale IPCA, al netto degli energetici importati, al primo giorno del mese successivo alla decorrenza del CCNL (indice 1), rilevato lo stesso indice alla fine del mese della data di scadenza del CCNL (indice 2), l'Indennità di Vacanza Contrattuale sarà pari al prodotto della PBNCM moltiplicata per il 50% della differenza, espressa in centesimi, tra l'indice 1 e l'indice 2. "

 

C. L'Indennità di Vacanza Contrattuale, a norma dello stesso art. 22, dovrà essere così determinata:

Metodo dì calcolo:

- Indice 1: al primo giorno del mese successivo alla decorrenza del CCNL (dicembre 2012) = 119,3 

- Indice 2: alla fine del mese della data di scadenza del CCNL (ottobre 2015) = 120,7

-  Incremento: 1,17%

- 50% dell'incremento: 0,58%.

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI DELIBERANO QUANTO SEGUE:

 

1) Dal 1º febbraio 2016 ai lavoratori cui si applica il CCNL "Servizi" sottoscritto in data 30 ottobre 2012 tra ANPIT, Confazienda, CIDEG e Unica con l'Organizzazione Sindacale CISAL Terziario - CISAL, si dovrà riconoscere la seguente Indennità di Vacanza Contrattuale:

 

Tab. 1: Indennità di Vacanza Contrattuale da riconoscere dal 1º febbraio 2016

Livello

P.B.N.C.M.

I.V.C. calcolata

I.V.C. deliberata

Quadro

€ 2.019,36

€ 11,71

€ 12,00

I

€ 1,751,30

€ 10,16

€ 11,00

II

€ 1.563,66

€ 9,07

€ 10,00

III

€ 1.402,83

€ 8,14

€ 9,00

IV

€ 1.250,93

€ 7,26

€ 8,00

V

€ 1.116,90

€ 6,48

€ 7,00

VI

€ 1.027,55

€ 5,96

€ 6,00

VII

€ 947,13

€ 5,49

€ 6,00

VIII

€ 893,52

€ 5,18

€ 6,00

Op. di Vendita 1 Gat.

€ 1.163,36

€ 6,75

€ 7,00

Op. di Vendita 2 Gat.

€ 1.038,72

€ 6,02

€ 6,00

Op. di Vendita 3 Cat.

€ 955,62

€ 5,54

€ 6,00

Accordo di rinnovo 12/12/2016

PREMESSO CHE:

 

A. il CCNL è stato disdettato nei termini previsti dall'art. 22 ed è conseguentemente scaduto il 31 ottobre 2015;

B. ai sensi dell'art. 22 del CCNL disdettato, le Parti in epigrafe hanno già determinato l'Indennità di Vacanza Contrattuale da riconoscere ai lavoratori a partire dalla retribuzione del mese di febbraio 2016;

C. potrebbe non essere compiuta la stesura del rinnovato CCNL "Servizi" entro il mese di gennaio 2017, perché si è reso necessario rivedere in modo organico il rapporto tra mansioni, parametri e retribuzioni, relativo agli specifici ambiti di applicazione.

TUTTO CIO PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

 

1. riconoscere una indennità Una Tantum da corrispondersi con la retribuzione del mese di gennaio 2017 nella misura prevista dalla successiva tabella 1);

 

Tab. 1): Importo lordo "Una Tantum"

Livello

"Una Tantum"

Quadro

120,00

1º

105,00

2º

95,00

3º

85,00

4º

75,00

5º

67,50

6º

60,00

7º

55,00

8º

50,00

Op. di Vendita 1 Cat.

67,50

Op. di Vendita 2 Cat.

60,00

Op. di Vendita 3 Cat.

55,00

1) Si ricorda che, qualora non fosse stata erogata l'Indennità di Vacanza Contrattuale di cui all'Accordo del 7 dicembre 2015, unitamente alle competenze del mese di gennaio 2017, al Lavoratore dovrà essere riconosciuto in unica soluzione anche l'importo pregresso a tale titolo effettivamente maturato.

2. A fini perequativi, dal 1º gennaio 2017, ai Lavoratori cui si applicava il CCNL "Servizi" sottoscritto in data 30 ottobre 2012 tra ANPIT, CIDEC e Unica con l'Organizzazione Sindacale CISAL Terziario - CISAL, si dovranno riconoscere, le Indennità lorde mensili previste alla successiva Tabella 2) che andranno a sostituire l'indennità di vacanza contrattuale.

In caso di tempo parziale, le Indennità di cui alla Tabella 2), dovranno essere proporzionate all'Indice di Prestazione del Lavoratore.

 

Tab. 2): Indennità perequativa

lorda mensile in euro, da riconoscere dal 1º gennaio 2017

Livello

Indennità lorda

Quadro

45,00

1º

39,00

2º

34,00

3º

30,00

4º

29,00

5º

26,00

6º

26,00

7º

26,00

8º

26,00

Op. di Vendita 1 Cat.

26,00

Op. di Vendita 2 Cat.

26,00

Op. di Vendita 3 Cat.

26,00

Gli importi di cui al precedente punto 2), saranno integralmente assorbibili dalle retribuzioni che saranno previste dal nuovo CCNL di settore.

Accordo 05/07/2017

[___]

Premesso che:

A. L'art. 22 del CCNL "Servizi" disciplina l'istituto della disdetta contrattuale, nel rispetto del preavviso di mesi 6 (sei), con mantenimento per sei mesi dalla scadenza dei trattamenti previsti dal CCNL disdettato e, dal quarto mese successivo alla scadenza stessa, la corresponsione dell'Indennità di Vacanza Contrattuale (in sigla I.V.C.), calcolata sull'incremento dell'Indice IPCA, come precisato nel medesimo articolo.

B. Il 7 dicembre 2015 le Parti si sono riunite per determinare tale Indennità di Vacanza Contrattuale, che sarebbe quindi spettata dal 1º febbraio 2016 a tutti i Lavoratori ai quali si applicava il predetto CCNL "Servizi".

C. Il 12 dicembre 2016, con Accordo Sindacale, le Parti hanno concordato un'"Una Tantum" da riconoscere unitamente alla retribuzione del mese di gennaio 2017 e un incremento dell'I.V.C. inizialmente determinata dall'Accordo del 7 dicembre 2015.

Inoltre, le Parti "vista l'eterogeneità dell'attuale ambito di applicazione del CCNL Servizi", concordavano il suo rinnovo settoriale nei seguenti ambiti:

a. Servizi alla persona, alle collettività e alle imprese;

b. Servizi di Logistica Integrata e Trasporti;

c. Personale non medico delle Case di Cura;

d. Servizi Turistici e Pubblici Esercizi.

D. In data 23 maggio 2017 le Parti, unitamente all'Associazione Datoriale AIAV, hanno sottoscritto il CCNL "Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi", con decorrenza 1º maggio 2017, che recependo l'Accordo Sindacale del 12 dicembre 2016, rinnovava per tali specifici settori il CCNL "Servizi" del 30 ottobre 2012 che, quindi, solo in tali settori, cessava di avere efficacia.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti concordano quanto segue:

1) Le Parti confermano che il CCNL "Servizi" sarà rinnovato mediante sottoscrizioni di vari Contratti riferiti ai diversi ambiti applicativi, così come previsto dall'Accordo del 12 dicembre 2016, riservandosi di integrarli o estenderli qualora emergessero altre particolari aree applicative.

In particolare, le Parti concordano di sottoscrivere, possibilmente entro il corrente anno 2017, i Contratti:

a. Servizi Ausiliari (che comprendano anche la logistica Urbana);

b. Case di Cura (personale non medico), Servizi assistenziali e Socio Sanitari (estendendo l'ambito di cui alla lettera c. del precedente punto C. della Premessa).

Inoltre, le Parti prevedono di sottoscrivere anche il CCNL "Studi Professionali e Agenzie di Assicurazioni", oltre ad un CCNL "Terziario Avanzato", anch'essi quali rinnovi del CCNL "Servizi" per i rispettivi ambiti di applicazione.

2) Per tutto quanto precede il CCNL "Servizi" del 30/10/2012, ancorché già disdettato dalle Parti, sarà mantenuto in prorogatio nei singoli settori fino alla decorrenza di ciascun rinnovo settoriale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 5 luglio 2017.

 

 

TITOLO VI CCNL: STAMPA E DISTRIBUZIONE

 

Art. 23 - Esclusiva

 

Il presente CCNL, nella sua forma di Testo Ufficiale, sarà editato nel testo conforme all'originale, comprensivo dell'estensione deliberata il 20 ottobre 2014 dalle Parti stipulanti e delle Interpretazioni Contrattuali emesse fino al 31 ottobre 2014.

Le Parti intendendo salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale, ne inibiscono l'inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo espressa autorizzazione delle Parti sottoscrittrici, che si riservano, in caso contrario, ogni azione di salvaguardia.

Gli Enti Istituzionali (C.N.E.L.: Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ecc.), le Banche Dati ed i Lavoratori delle Aziende ove si applica questo CCNL, potranno liberamente utilizzare il presente testo, anche memorizzandolo su supporti informatici o stampandolo su carta.

In caso di controversia, sul testo applicabile, fa fede il Testo Ufficiale editato dalle Organizzazioni firmatarie con le eventuali modifiche disposte dalla Commissione Bilaterale sull'interpretazione contrattuale, dopo la loro pubblicazione nel sito dell'ENBIC.

 

 

Art. 24 - Distribuzione a Enti

 

Le Parti contraenti s'impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, a richiesta, agli Enti Assicurativi Previdenziali ed Assistenziali interessati, oltre agli aventi diritto per Legge.

 

 

Art. 25 - Distribuzione a Lavoratori

 

Il Datore di lavoro è tenuto a distribuire gratuitamente ad ogni singolo Lavoratore dipendente, in servizio o neo assunto, una copia del Testo Ufficiale del presente CCNL, previa sottoscrizione che ne attesti la consegna. Inoltre, il Datore di lavoro esporrà, in luogo accessibile ai Lavoratori, l'estratto della parte disciplinare del presente CCNL.

 

 

TITOLO VII CCNL: EFFICACIA

 

Art. 26 - Efficacia

 

Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia obbligatoria solo ed esclusivamente nei confronti dei Lavoratori dipendenti di Datori di lavoro che operano nel settore dei Servizi (vedasi art. 126 del CCNL) e che siano iscritti ad una delle parti datoriali stipulanti.

Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione pattuita con altre Parti, diverse da quelle stipulanti, potrà avvenire solo con il preventivo consenso, espresso congiuntamente, di tutte le Parti stipulanti.

 

 

TITOLO VIII - CCNL: DEFINIZIONI

(Aggiornato dall'Interpretazione della Commissione Bilaterale Prot. 13/2014)

 

Art. 27 - Definizioni

 

I vari termini indicati nel presente CCNL si assumono nel seguente significato:

a. "Paga Base Nazionale Conglobata Mensile" o "PBNCM":

Comprende gli importi della retribuzione contrattualmente definita nella apposita Parte Speciale per la generalità dei Lavoratori nei vari livelli (art. 139), ed è comprensiva dell'ex indennità di contingenza ed E.D.R.

b. "Divisore Convenzionale Orario" o "DCO":

Per ricavare la retribuzione oraria dovuta, è uguale a 173 per i lavoratori che effettuano l'orario ordinario settimanale fino alle 40 ore. Per i lavoratori discontinui con orario ordinario settimanale superiore alle 40 ore, il divisore si ottiene mediante la seguente formula = 173:40 x Orario settimanale, espresso in ore e arrotondato alle cifre intere.

Per esempio, per un lavoratore discontinuo con orario settimanale di 48 ore, si calcolerà: 173:40x48 = 207.

Pertanto, in tale caso, la Paga Base Conglobata Oraria si otterrà dividendo la "Paga Base Nazionale Conglobata Mensile"per 207.

c. "Divisore Convenzionale Giornaliero" o "DCG":

Per ricavare la retribuzione giornaliera dovuta, partendo dalla P.B.N.C.M., è uguale a 26;

d. "Paga Base Conglobata Oraria" o " PBCO":

È la quota oraria che si ottiene dividendo la Paga Base Nazionale Conglobata Mensile per il Divisore Convenzionale Orario.

e. "Paga Base Conglobata Giornaliera" o "PBCG":

Si ottiene dividendo la Paga Base Nazionale Conglobata Mensile per il Divisore Convenzionale Giornaliero (26).

f. "Retribuzione Lorda Mensile" o "RLM":

S'intende la retribuzione lorda mensile costituita dai seguenti elementi:

- paga base nazionale conglobata mensile;

- eventuali scatti d'anzianità;

- eventuali superminimi o assegni "adpersonam" continuativi;

- elemento perequativo regionale (EPR);

- tutti gli altri elementi retributivi derivanti dalla contrattazione individuale o collettiva che siano stati previsti come utili per le retribuzioni differite ed il TFR.

Le retribuzioni condizionate, quali premi presenza, indennità sostitutiva di trasporto, premi di produttività, indennità correlate ai modi della prestazione (indennità di trasferta, indennità trasfertisti, maggioorazjomi di turno, indennità di maneggio) denaro, ecc.) non rientrano nella RLM e, quindi, non sono utili ai fini della determinazione delle aliquote orarie/giornaliere per le integrazioni d'infortunio o malattia, sia professionali sia extraprofessionali. Inoltre, tali voci retributive sono già comprensive degli eventuali ratei afferenti ferie, festività, riposi, tredicesima e TFR e, pertanto, sono ininfluenti nella determinazione retributiva di tali Istituti.

g. "Retribuzione Oraria Normale" o "RON":

Si ottiene dividendo la "Retribuzione Lorda Mensile"per il Divisore Convenzionale Orario.

h. "Retribuzione Giornaliera Normale" o "RGN":

Si ottiene dividendo la Retribuzione Lorda Mensile per il Divisore Convenzionale Giornaliero.

i. "Retribuzione Media Globale Giornaliera" o "RMGG":

È la retribuzione che si calcola con i criteri indicati dall'INPS. j.     "Retribuzione Lorda Mensile di Fatto" o "RLMDF":

S'intende l'importo mensile complessivamente dovuto al Lavoratore quale corrispettivo. È perciò comprensiva di tutte le voci stabili dovute nel periodo considerato. Essa, ad esempio, non comprende:

- gli importi forfettariamente riconosciuti per lavoro extraorario contrattuale (supplementare e/o straordinario);

- gli importi dovuti per i particolari modi della prestazione quando possono essere reversibili, quali indennità di trasferta, di turno di maneggio denaro e simili, gli importi condizionati e variabili, conseguenti ai "Premi di risultato" e simili;

- le indennità sostitutive (di permessi, di ferie, di preavviso, ecc.);

- i rimborsi spese.

Nel caso in cui la retribuzione del Lavoratore preveda un'integrazione mensile variabile, al fine di garantirgli un certo importo lordo fisso mensile, tale importo lordo mensile garantito coinciderà con la "Retribuzione Lorda Mensile di Fatto".

k.    "Rimborso spese":

S'intende il ristoro delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal Lavoratore in nome e per conto del Datore, ivi comprese le spese di viaggio, vitto e pernottamento, conseguenti al lavoro comandato al di fuori della sede abituale di lavoro, nei limiti della normalità o preventivamente concordate.

l.  "Anno Solare":

Spazio temporale di 365/366 giorni.

m.   "Anno di Calendario":

Spazio temporale dall'1 gennaio al 31 dicembre.

n. "Giorni":

Salvo che non sia diversamente precisato, il computo si effettua secondo i criteri dell'art. 2963 c.c.

o.    "Giorni lavorabili":

Il computo si effettua deducendo dai giorni dell'anno di calendario i giorni festivi, i giorni di riposo, quelli di ferie contrattualmente previste ed i giorni di festività infrasettimanali cadenti nell'anno;

p.    "Giorni lavorati":

Coincidono con i giorni lavorabili nei quali vi sia stata effettiva prestazione lavorativa. Al fine del calcolo di eventuali indennità giornaliere, i "giorni lavorati" sono pari ai gruppi di 8 ore ordinarie lavorate nel mese, eventualmente moltiplicati per la frazione di Tempo Parziale espressa in decimi, con arrotondamento al quoziente intero superiore quando il resto di ore ordinarie lavorate è pari o superiore alla metà dell'orario ordinario giornaliero.

q.     "Azienda",   "Società",   "Impresa",   "Cooperativa",   "Datore   di  lavoro" e "Datore":

Sono termini utilizzati come sinonimi del soggetto giuridico titolare del rapporto di lavoro. r.     "Lavoratore", "Dipendente", "Socio Lavoratore" e "Coimprenditore":

Sono termini utilizzati come sinonimi del soggetto prestatore di lavoro subordinato. Agli effetti dell'interpretazione e dell'applicazione del presente CCNL con la dizione Lavoratore e/o Dipendente s'intendono sia gli impiegati sia gli operai. In caso di clausole che interessino una sola categoria di Lavoratori, sono usate le dizioni separate di Impiegato o di Operaio.

s.     "Orario di Lavoro settimanale":

Per il tempo pieno, è di 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6giorni alla settimana (in quest'ultimo caso, salvo diverso Accordo di Secondo Livello, dovrà concludersi entro le ore 13:00 del sabato). Nel tempo parziale orizzontale, è dato dal prodotto tra l'indice di prestazione (esempio 40% = 0,4) e l'orario settimanale pieno (40).

t.     "Orario di Lavoro Normale Aziendale":

È la preventiva definizione dei termini iniziali e finali dell'orario/i di lavoro che, nel periodo considerato, compongono il tempo di Lavoro Ordinario previsto per il Tempo Pieno.

u.    "Lavoro supplementare":

Nel contratto a Tempo parziale è così definito il lavoro prestato oltre l'orario di lavoro normale contrattualmente pattuito con il Lavoratore (orizzontale, verticale o misto) e l'orario contrattuale previsto dal CCNL per il tempo pieno, nel limite previsto al punto c) dell'art. 32.

v.    "Lavoro Straordinario":

È il lavoro prestato al di fuori dei termini iniziale e finale dell'Orario di Lavoro Normale previsto per la prestazione a Tempo pieno.

w.