S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina successiva all'accordo di confluenza 28/06/2024, si veda il seguente CCNL
Testo Consolidato CCNL del 21/11/2017
SERVIZI ASSISTENZIALI (Cisal / Anpit)
Testo consolidato del CCNL 21/11/2017
per i Dipendenti di Case di Cura (personale non medico), Centri Analisi, Poliambulatori, Servizi Assistenziali, Servizi Socio Sanitari
Decorrenza: 01/01/2018
Scadenza: 31/12/2020
CCNL 21/11/2017 come modificato da:
- Accordo previdenza integrativa 14/12/2017
- Accordo 01/03/2018
- Accordo 27/07/2020
- Interpretazione Autentica 05/10/2020
- Accordo IVC 13/12/2021
- Accordo di rinnovo 28/06/2024
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il giorno 21 novembre 2017 presso la Sede Nazionale dell'Organizzazione Sindacale CISAL Terziario, in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 115, a seguito dell'intesa raggiunta tra le Parti il 30 ottobre 2017 sul rinnovo del CCNL, si sono incontrati:
- ANPIT (Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario);
- CIDEC (Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti;
- CONFIMPRENDITORI (Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti);
- PMI Italia (Confederazione Datoriale delle Piccole e Medie Imprese);
- UAI-TCS (Unione del Terziario, Commercio e Servizi);
- UNICA (Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato);
e
-CISAL Terziario (Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo);
- CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori);
(nel seguito i comparenti saranno complessivamente anche solo denominati "Parti" o "Parti in epigrafe")
per rinnovare, conformemente all'Accordo del 12 dicembre 2016, il CCNL "Servizi" sottoscritto il 30/10/2012, disdettato e scaduto il 31 ottobre 2015, per tutti i settori di applicazione del presente CCNL (cfr. art. 183).
Pertanto il presente CCNL, con validità dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, rinnova per i settori "Case di Cura (personale non medico) e Servizi Assistenziali e Socio Sanitari" il CCNL "Servizi" del 30/10/2012.
Per brevità, nel seguito, il presente CCNL potrà essere anche solo individuato come "CCNL Case di Cura" o, semplicemente, "Contratto" o "CCNL".
Accordo previdenza integrativa 14/12/2017
Verbale di stipula
Roma, 14 dicembre 2017
Premesso che
Il giorno 14 dicembre 2017 le Organizzazioni Datoriali ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORl, PMI ITALIA, UAI ed UNICA e l'Organizzazione Sindacale CISAL TERZIARIO con l'assistenza della CISAL si sono riunite presso la sede dell'En.Bi.C. in Roma per ridurre, dall'1 gennaio 2018 i costi dell'assistenza sanitaria a carico delle aziende che applicano i seguenti contratti collettivi nazionali in essere tra le Parti:
- il CCNL per i Dipendenti dei settori del Commercio, stipulato in data 28/12/2016 con validità 01/01/2017 - 31/12/2019 (rinnova il CCNL Commercio Cisai del 03/07/2012);
- il CCNL per i Dipendenti dei settori del Turismo, Agenzia di Viaggio e Pubblici Esercizi stipulato in data 23/05/2017 con validità dal 01/05/2017 - 30/04/2020 (rinnova il CCNL Servizi dei 30/10/2012 per i settori Turismo, Agenzia di Viaggio e Pubblici Esercizi);
- il CCNL per i Dipendenti di Aziende e Cooperative esercenti attività del settore Marketing, stipulato in data 08/11/2017 validità 01/12/2017 - 30/11/2020;
- il CCNL per i Dipendenti dei Servizi Ausiliari alle Collettività, alle Aziende e alle Persone stipulato in data 21/11/2017 con validità 01/01/2018 - 31/12/2020 (rinnova il CCNL Servizi del 30/10/2012 per i settori dei servizi ausiliari alle collettività, alle aziende e alle persone):
- il CCNL per i Dipendenti di Case di Cura (personale non medico), Centri Analisi, Poliambulatori, Servizi Assistenziali e Servizi Socio Sanitari stipulato in data 21/11/2017 con validità 01/01/2018 - 31/12/2020 (rinnova il CCNL Servizi del 30/10/2012 per i settori dei Case di Cura, Centri Analisi, Poliambulatori, Servizi Assistenziali e Servizi Socio Sanitari);
- il CCNL Vigilanza Privata, Investigazioni Servizi Fiduciari per Istituti e Aziende stipulato in data 15/10/2015 con validità 01/11/2015-31/10/2018;
- il CCNL per i Dipendenti degli Studi dei Revisori legali e Tributaristi e delle Società di Revisione stipulato in data 14/11/2016 con validità 01/01/2017-31/12/2019;
- il CCNL per i Dipendenti delle Società ed Enti di Formazione, stipulato in data 12/12/2016 con validità 01/01/2017 - 31/12/2019;
- il CCNL per i Dipendenti di Università Telematiche e Servizi Collegati stipulato in data 03/09/2013 con validità 01/09/2013 - 31/08/2016 attualmente in vigore.Tutto ciò premesso, le delegazioni di:
ANPIT, Associazione Nazionale per l'industria e il Terziario;
CIDEC, Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti
CONFIMPRENDITORI, (Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti);
PIVII ITALIA (Confederazione Datoriale delle Piccole e Medie imprese);
UAI-TCS (Unione del Terziario, Commercio e Setvizi), con l'assistenza della "Confederazione Unione Artigiani Italiani e p.m.i.";
UNICA, (Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato);
CISAL, Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori;
CISAL TERZIARIO;hanno convenuto quanto segue
Verbale di stipula
Il giorno 1º marzo 2018 presso la sede nazionale dell'Organizzazione sindacale CISAL terziario, in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 115, si sono incontrati:
ANPIT
CIDEC
CONFIMPRENDITORI
PMI Italia
UAI-TCS
UNICA
e
CISAL Terziario
CISAL
per dare attuazione diretta alla disciplina dei premi di produttività e del welfare aziendale prevista dal CCNL Case di cura e servizi assistenziali e socio sanitari stipulato dalle parti in data 21 novembre 2017.
Premesso che
1. Tra le principali novità contenute in detti contratti si annoverano il premio di produttività e il welfare aziendale o contrattuale anche legato alla produttività.
2. In particolare i contratti nazionali di cui sopra hanno individuato un importo minimo di duecento euro annui che i datori di lavoro devono obbligatoriamente riconoscere a titolo di welfare a ciascun dipendente per favorire l'applicazione di detto istituto che risulta essere particolarmente favorevole per le aziende e per i lavoratori, aumentando il potere di acquisto di questi ultimi e diminuendo i costi per le imprese.
3. È intenzione delle parti dare seguito alle previsioni degli artt. 19 e 21, 167, 168 e 169 del CCNL Case di cura e servizi assistenziali e socio sanitari semplificando per le aziende ed i lavoratori l'accesso ai connessi benefici fiscali e previdenziali, attraverso la contrattazione aziendale o il regolamento aziendale, eliminando quindi il rinvio effettuato dall'art. 167 agli accordi regionali e provinciali di secondo livello.
Tutto ciò premesso
Le parti convengono che gli articoli 167, 168 e 169 del CCNL Case di cura e servizi assistenziali e socio sanitari vengano così sostituiti:
[___]
Verbale di stipula
In data 27 Luglio 2020, si sono incontrati presso la sede dell'ENBIMS, Via Cristoforo Colombo, n. 115, Roma e/o telematicamente:
- ANPIT;
- ASCOB;
- ASSOFRIGORISTI;
- CIDEC;
- CONFIMPRENDITORI;
- UNICA;
e
- CISAL Metalmeccanici;
- CISAL Terziario;
di seguito anche solo richiamate come "Parti" o "Parti in epigrafe"
per concordare la disciplina generale in materia di Lavoro Agile, da applicare, sviluppare ed aggiornare in sede aziendale, mediante Accordi di Secondo Livello e/o Accordi Individuali, avvalendosi del contributo di expertise dell'Universitas Mercatorum (Università Telematica istituita dalle Camere di Commercio) e del Centro Studi dell'Ente Bilaterale Confederale (in sigla Enbic), che già hanno insieme organizzato specifici corsi di formazione gratuiti promossi dall'Enbic Accademy University.
Verbale di stipula
ENTE BILATERALE CONFEDERALE
Roma, 5 Ottobre 2020 - Prot. 52/2020.
(Rif. CCNL "Case di Cura, Servizi Assistenziali Socio Sanitari, Centri Analisi poliambulatori" del 21 /11 /2017)
Questa Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione, En.Bi.C., di seguito anche solo denominata "Commissione Bilaterale", ha ricevuto dal Presidente di ANPIT Roma, il seguente quesito:
In caso di sospensione dal lavoro dell'Apprendista -con intervento degli ammortizzatori sociali applicabili durante la pandemia "Covid-19" o di altre assenze correlale o determinate da Covid, il termine finale del Contratto di Apprendistato è prorogabile?
Verbale di stipula
Roma, 13 Dicembre 2021.
In data 13 Dicembre 2021, presso la Sede Nazionale CISAL Terziario, ubicata in Via Cristoforo Colombo nr. 115, in Roma, si sono riunite le seguenti Parti:
- ANPIT - Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario;
- CIDEC - Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti;
- CONFIMPRENDITORI - Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti;
- UNICA - Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato;
- CISAL Terziario - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo;
- CISAL - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori;
per determinare l'Indennità di Vacanza Contrattuale destinata ai Lavoratori dipendenti ai quali si applichi il CCNL "Case di Cura, Servizi Assistenziali e Socio Sanitari, Centri Analisi e Poliambulatori", di seguito anche solo richiamato come "CCNL", sottoscritto il 21 Novembre 2017 dalle Associazioni Datoriali e Organizzazioni Sindacali in epigrafe, con validità dal 1º Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2020.
Accordo di rinnovo 28/06/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
Verbale di stipula
Il giorno 28 giugno 2024, presso la sede dell'Ente Bilaterale En.Bi.C., in Via Cristoforo Colombo n. 115 -00147 - Roma, si sono incontrate le seguenti Parti:
- ANPIT - Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario, rappresentata dal Presidente
- CONFIMPRENDITORI - Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti, rappresentata dal Presidente;
- UNICA - Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato, rappresentata dal Presidente Nazionale;
e
- CISAL Terziario - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo, rappresentata dal Segretario Nazionale;
- Con l'assistenza della CISAL - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, rappresentata dal Segretario Generale
per definire il rinnovo a decorrere dal 1º Luglio 2024 della parte retributiva del CCNL in epigrafe, con previsione di due distinti CCNL con diversa suddivisione degli ambiti applicativi.
Premesso che:
1. in data 21 novembre 2017 le Parti in epigrafe hanno sottoscritto il CCNL "Case di Cura, Servizi Assistenziali e Socio Sanitari", con decorrenza dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, con previsione all'art. 183 dei seguenti ambiti di applicazione:
A. Case di Cura:
1) Case di Riposo
2) Residenze Sanitarie Assistite
3) Centri di Riabilitazione e Fisioterapia
4) Istituti assistenziali
5) Comunità terapeutiche
6) Comunità alloggio
B. Poliambulatori, Ambulatori, Centri Analisi Mediche, Centri diagnostici per immagini
C. Servizi Assistenziali e Soci - Sanitari per minori, disabili, anziani
D. Altri analoghi Servizi riconducibili all'area dei Servizi Assistenziali Socio - Sanitari, terapie o cura
Visti i diversi ambiti di applicazione previsti dal CCNL, pur essendo tutti riconducibili nel comparto della Sanità privata, le Parti, fin dal 2017, in Premessa al citato art. 183, dichiaravano quanto segue: "Tenuto conto che il presente CCNL comprende servizi eterogenei prestati alle Persone, le Parti si riservano, in sede dirinnovo, di sottoscrivere uno specifico CCNL qualora emergessero aree applicative particolari".
2. in data 13 dicembre 2021 le Parti in epigrafe hanno sottoscritto l'Accordo sull'Indennità di Vacanza Contrattuale (I.V.C.) da riconoscere, con arretrati, dal 1º aprile 2021;
3. il periodo di scadenza contrattuale, caratterizzato dall'emergenza pandemica, ha impegnato le Parti nell'assistenza alle richieste di ammortizzatori sociali a tutela del reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro, nella stipulazione di Accordi aziendali per la rimodulazione dell'orario di lavoro e dei flussi dei lavoratori al fine di ridurre i rischi di contagio, nella sicurezza sul lavoro, nell'utilizzo dello smart working. L'attività è stata connotata dal continuo confronto con i Lavoratori, i Datori di Lavoro, i Responsabili della Sicurezza, i Medici Competenti, gli Enti e Istituzioni, per la ricerca di soluzioni conciliative atte a garantire il prosieguo delle attività, nonostante le difficoltà e, per quanto possibile, la promozione di nuova occupazione;
4. nonostante lo scenario economico poco rassicurante, le Parti, hanno concordato di rinnovare il CCNL prevedendo migliori trattamenti economici per i lavoratori, al fine di promuovere il rilancio virtuoso delle attività di settore e quale tutela del reddito dei lavoratori dipendenti, integrandolo con sistemi premiali e di Welfare, anche tenuto conto che il comparto della "sanità" è stato fortemente stressato proprio a causa dell'emergenza sanitaria intercorsa;
5. le Parti, nei diversi incontri effettuati, hanno rilevato, anche per il tramite delle loro rappresentanze territoriali, come gli ambiti di applicazione nel previgente CCNL sottoscritto nel 2017 siano raggruppabili in due macro aree, caratterizzate da diverse organizzazioni aziendali, processi produttivi e servizi resi, particolari orari di lavoro e figure professionali operanti. Per tale motivo, le Parti hanno concordato di rinnovare dal 1º luglio 2024 il previgente CCNL mediante la sottoscrizione, nel rispetto delle previsioni già dichiarate nel 2017, di due Contratti Collettivi differenziati per i seguenti Settori, introducendo all'interno di entrambi la Categoria dei Dirigenti:
A. CCNL "Case di Cura"
B. CCNL "Servizi Assistenziali e Socio Sanitari"
Tutto quanto sopra premesso, le Parti definiscono i seguenti rinnovi del CCNL "Case di Cura, Servizi Assistenziali e Socio Sanitari" del 21 novembre 2017 in vigore dal 1º luglio 2024 in:
CCNL "Case di Cura"
e
CCNL "Servizi Assistenziali e Socio Sanitari"
SUPERARE INSIEME LA CRISI CON L'INNOVAZIONE
La crisi è un momento creativo perché obbliga alla razionalizzazione delle risorse e dei sistemi e pone così le premesse per il suo superamento e per il progredire virtuoso.
In tale ottica il CCNL cerca di favorire le soluzioni contrattuali che agevolino la ripresa italiana con la certezza che la costituzione di posti di lavoro sia, oggi, la più grande missione per le parti sociali.
Giova ricordare che, proprio il Governo Renzi, ha fornito una poderosa dimostrazione della bontà delle nostre tesi perché riducendo il costo del lavoro attraverso la diminuzione degli oneri sociali, i nuovi contratti a tempo indeterminato, che nel 2014 erano stati pari a 1.901.563 unità, nel 2015 sono passati a 2.582.123 unità, con una differenza in più di 680.560 posti di lavoro a tempo Indeterminato che, anche se parzialmente conseguenti a trasformazioni di contratti di collaborazione in contratti a tempo indeterminato (da 686.859 a 479.919, con una differenza di 206.940), rappresentano pur sempre un grande risultato in termini di nuova occupazione.
Le tasse e i contributi non dipendono dagli estensori di questo CCNL, ma le parti hanno cercato di trovare contrattualmente tutte le condizioni atte a ridurre il costo dell'ora lavorata, senza però ridurre la retribuzione mensile spettante al Lavoratore.
POSSIBILI SOLUZIONI
Il perdurare della crisi impedisce quindi di ridurre i salari, perché sarebbero sacrifici ad esclusivo carico dei lavoratori, non compatibili con la situazione generale, che vede progressiva riduzione e incertezza dei redditi familiari.
Per questo, la disciplina del presente CCNL, cerca soluzioni contrattuali prevalentemente in ambito normativo, ricordando che molti benefici sono stati il giusto risultato del crescente sviluppo e che, in assenza dello stesso, è giusto contenerli in ottica di salvaguardia dell'attività e dell'occupazione.
Tale impegno è chiaro sin dalla presente Premessa: la conoscenza della situazione di mercato da parte di tutti i soggetti coinvolti (aziende, lavoratori, Associazioni di categoria e Sindacati), unita all'adozione di rimedi ai problemi di ogni singola realtà, è l'unico modo contrattualmente possibile per combattere efficacemente la crisi e gettare le basi che permettano una risalita.
Perciò, i sottoscrittori del presente CCNL, con l'obiettivo di dare effettività all'art. 1 della nostra Costituzione (L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro) innanzitutto, cercano le condizioni retributive e normative idonee a favorire il diritto al lavoro per tutti quanti siano in età lavorativa.
CCNL EUROPEO
L'Europa, con il quadro europeo delle Qualifiche ("E.Q.F."), ha fatto una proposta coerente con i principi che informano l'Unione e le parti sottoscrittrici di questo CCNL hanno rilevato una sostanziale coincidenza tra il sistema contrattuale da esse già applicato e quello proposto dall'Europa.
Per questo, hanno ritenuto di rigorizzare contrattualmente tale quadro, riportando nelle Declaratorie dei vari livelli intere parti testuali dell'E.Q.F. e assumendo la medesima impostazione Classificatoria prevista dal predetto documento.
Quale conseguenza, sono stati parzialmente aggiornati i contenuti professionali e i parametri retributivi previsti nel CCNL "Servizi" scaduto, affinché questo rinnovo sia conforme, nella forma e nella sostanza, al sistema E.Q.F.
Per quanto precede, alcune mansioni sono inserite in un diverso livello rispetto al CCNL rinnovato e le parti consigliano perciò di verificare l'inquadramento del personale in modo che il livello riconosciuto e la retribuzione siano quelli effettivamente previsti contrattualmente. Tale verifica, a domanda di chi ne ha interesse, potrà essere effettuata anche dalla Commissione bilaterale di certificazione alle condizioni ricavabili dal sito www.enbic. it.
Restano comunque confermati i principi generali del nostro sistema contrattuale:
1) Sussidiarietà
L'esperienza ha dimostrato che le diverse radicalizzazioni, un tempo ideologiche e ora di conformismo pratico, hanno originato solo conflitti, discriminazioni, perdita di posti di lavoro e lavoro sommerso.
Perciò, le parti sottoscrittrici di questo contratto collettivo, mentre sono consapevoli che il singolo CCNL non potrà esaurire le problematiche connesse alla complessa situazione del lavoro, intendono favorire al massimo le condizioni aziendali di dialogo e collaborazione, in modo da prevenire i conflitti e dedicare tutte le risorse allo sviluppo.
Le parti rilevano che la crisi attuale ha concorso ad aumentare le distanze anche tra realtà diverse e concorrenti, così che anche nello stesso settore possono convivere realtà in crisi con altre in fase di sviluppo.
Per tale motivo, le parti trovano ormai anacronistica la pretesa di definire tutti i vari istituti contrattuali e tutte le retribuzioni in modo omogeneo per macrosettore e per l'intero territorio nazionale.
Nel segno del principio di sussidiarietà, la scelta di questo CCNL è, dunque, di:
a) prevedere solo le retribuzioni e le norme, che rispondano ai bisogni primari della generalità dei lavoratori;
b) privilegiare la contrattazione di secondo livello, anche con sviluppo del Welfare aziendale, affinché il datore e i lavoratori, ricerchino in azienda le soluzioni economiche e normative compatibili con la permanenza e lo sviluppo dei posti di lavoro, con la specificità del mercato, nel particolare settore, conciliate con la salvaguardia e la tutela dei bisogni primari dei lavoratori;
c) riconoscere un Elemento perequativo regionale, proporzionato agli Indici regionali del costo della vita, per ridurre le differenze sui poteri d'acquisto, a parità di retribuzione nominale;
d) affrontare attraverso le prestazioni dell'Ente bilaterale confederale, che comprendono le assicurazioni sull'invalidità e sulla vita, la mutualità sanitaria, integrativa alle prestazioni rese dal Servizio sanitario nazionale e attraverso i Fondi interprofessionali, di solidarietà e di previdenza complementare, tutti i casi di particolare difficoltà, che non avrebbe alcun senso gestire tramite il CCNL e il cui rischio non si potrebbe porre in capo alle singole Aziende.
2) Retribuzione e benefici normativi
Le parti sono coscienti di vivere in un sistema normativo rigido che, attraverso gli affermati principi d'inderogabilità, anziché favorire la ricerca di soluzioni innovative, tende a sclerotizzare l'azione delle parti sociali e carica sul lavoro oneri previdenziali discutibili (quali gli elevatissimi minimali contributivi, che non tengono in alcun conto dell'esistenza di retribuzioni mensili ben al di sotto di essi o di retribuzioni che non sono distribuite in modo uniforme nelle mensilità annuali), senza proporzionata e reale contropartita ai lavoratori, assumendo quindi una componente di odiosa parafiscalità posta a carico dei soli lavoratori dipendenti.
Le parti ritengono che, essendo imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, compete proprio all'imprenditore l'onere principale di organizzare le risorse per retribuire il lavoro e coprire tutti gli altri costi aziendali, sapendo che, a parità di fatturato, qualsiasi gravame sull'impresa, o ne riduce la competitività, o riduce la remunerazione del lavoro.
Mentre cresce a dismisura la platea di quanti non contribuiscono al bene comune ma sono destinatari di numerosissimi benefici, il lavoratore italiano, pur con un costo complessivo conforme alle medie europee, a causa dei prelievi previdenziali e fiscali, dell'Iva, delle accise, dei corrispettivi dovuti a comuni e regioni e dei prezzi amministrati, può acquisire meno beni e servizi.
Per questo, le parti hanno ritenuto che le retribuzioni complessivamente dovute al lavoratore debbano essere salvaguardate anche nel loro sviluppo ma hanno anche concordato sull'opportunità di contenere molti istituti di nicchia, che riguardano cioè pochi lavoratori, che sono "disturbanti" nell'organizzazione del lavoro e che più facilmente possono prestarsi ad abusi, monetizzandoli mensilmente nei loro valori medi, quali componenti della retribuzione contrattualmente dovuta.
Tale scelta tiene conto anche del fatto che nei contratti collettivi di lavoro "storici" molti miglioramenti normativi hanno avuto origine e giustificazione in un periodo di sviluppo variabile ma sempre positivo, mentre l'attuale situazione è, ormai, di consolidata recessione.
3) Progressività
Per la novità dell'impostazione data, vi sarà progressività nel decollo complessivo dei benefici (parte del CCNL, parte della contrattazione di secondo livello e parte individuale) anche perché, alcuni di essi, saranno correlati alla misura dei risultati economici ottenuti nella singola realtà aziendale.
Inoltre, sempre nel rispetto del criterio di progressività e nella previsione di un probabile aumento delle spinte inflazionistiche, le parti concordano d'incontrarsi entro la metà della vigenza del presente CCNL per valutare la congruità degli aumenti contrattualmente già previsti rispetto all'evoluzione dell'Indice IPCA del costo della vita.
4) Esemplificazioni e interpretazioni: efficacia
Le parti riconoscono le difficoltà di rendere sempre univoca l'interpretazione del testo contrattuale.
Perciò, esse continueranno a raccogliere, attraverso l'Organismo bilaterale (En.Bi.C.), le osservazioni e le proposte dei lavoratori e delle aziende che applicano il presente CCNL, oltre a quelle degli Operatori (Consulenti del lavoro, società di software, paghe, ecc.), predisponendo sollecitamente le interpretazioni e le eventuali integrazioni o modifiche necessarie.
Inoltre, per favorire la comprensione dell'articolato, concordano d'inserire in caratteri corsivi nel testo contrattuale alcune premesse particolari, esemplificazioni, definizioni o note esplicative e applicative.
Nel caso si rilevi una dicitura contrattualmente imprecisa, le parti, per il tramite dell'apposita Commissione bilaterale nazionale, formuleranno il testo d'interpretazione autentica, con le eventuali esemplificazioni che saranno di volta in volta inserite in corsivo nel testo contrattuale editato nel sito dell'Ente bilaterale e/o delle parti, subito alla fine dell'articolo cui si riferiscono.
Con tale procedura, il testo modificato avrà piena efficacia contrattuale dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nel sito: www.enbic. it.
5) Partecipazione e dinamicità del CCNL
I lavoratori e i datori di lavoro potranno autonomamente trasmettere motivate osservazioni e proposte alla Commissione bilaterale nazionale di Garanzia, interpretazione, certificazione e conciliazione (indirizzo di posta elettronica: certificazionenazionale@enbic.it).
Tali osservazioni saranno discusse e potranno determinare un'interpretazione autentica, immediatamente operativa dopo la pubblicazione nei tempi, modi e condizioni previsti nel punto che precede, oppure origineranno una proposta di modifica da discutere nella Commissione trattante il futuro rinnovo contrattuale.
I lavoratori potranno attivamente partecipare, per il tramite delle rispettive R.S.A., alla discussione e stesura degli accordi aziendali di secondo livello, realizzando così un modello di democrazia sindacale diretta, alternativo alla concezione verticistica di altre Organizzazioni sindacali.
6) Derogabilità
Le parti, con questo contratto, confermano che, in determinate situazioni di palese crisi occupazionale territoriale e/o settoriale, localmente e temporaneamente, al fine d'ottenere uno strumento più aderente ai reali bisogni particolari del comparto, conciliati con l'interesse generale dei lavoratori, si potrà derogare anche "in pejus" rispetto ad alcuni specifici istituti contrattuali. Nel caso eccezionale di deroghe "in pejus", gli obiettivi e i sacrifici dovranno essere dichiarati in modo formale, concordati e programmati per tempi definiti, indicando con chiarezza le salvaguardie che li giustificano nel rispetto delle previsioni legali e contrattuali.
Poiché la responsabilità del lavoro è comune e comprende sia il datore che i lavoratori, nel loro complesso, gli eventuali accordi "in pejus", per essere pienamente efficaci, dovranno essere confermati da apposito Referendum.
7) Ente bilaterale - Certificazioni
Le parti, nel Titolo XLI, definiscono le competenze dell'Ente bilaterale confederale nazionale (e delle sue articolazioni regionali, provinciali e di formazione) e demandano ad esso la dettagliata regolamentazione degli istituti contrattuali assicurativi, assistenziali e previdenziali, non esaustivamente compresi nel presente CCNL, pur facendo parte integrante delle controprestazioni complessivamente dovute al lavoratore. Inoltre, l'Ente bilaterale, direttamente o tramite i suoi Organismi tecnici, a domanda, certifica i contratti di secondo livello, i contratti d'appalto, gli allineamenti contrattuali e, in genere, quanto previsto dal D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i.
8) Welfare aziendale
Le parti concordano sull'opportunità di sviluppare il Welfare aziendale, estensione del Welfare contrattuale, quale elemento di fidelizzazione del lavoratore all'impresa e per assicurare al lavoratore maggiori benefici a parità di costo aziendale.
9) Ermeneutica contrattuale
Nell'interpretare le disposizioni del presente CCNL non si può ad esse attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e delle intenzioni espresse nella presente Premessa.
I casi dubbi, a domanda di una parte interessata, saranno risolti dalla Commissione bilaterale nazionale di Garanzia, interpretazione, certificazione e conciliazione mediante l'emissione di parere contrattualmente vincolante.
10) Conclusioni
Il presente CCNL "Servizi Ausiliari", in funzione delle concrete situazioni delle aziende, intende favorire una straordinaria e diffusa contrattazione di secondo livello che permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei lavoratori, anche grazie ai recuperi di efficienza, alla promozione di servizi e all'attivazione di prestazioni di solidarietà, allo sviluppo del Welfare aziendale.
Le parti hanno scelto, perciò, di porre in essere, ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell'obiettivo primario di favorire la massima occupazione.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto.
Tale livello minimo sarà poi, normalmente, integrato positivamente dalla contrattazione di secondo livello.
Le parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la contrattazione di secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai lavoratori un importo mensile a titolo di "indennità di mancata contrattazione", che non sarà spettante in caso di accordo di secondo livello. Resta però inteso che qualora il costo dei benefici di secondo livello fosse inferiore al costo dell'Indennità sostitutiva, l'accordo per essere applicabile dovrà essere sottoposto a Referendum e approvato dai lavoratori interessati.
Titolo I - IL CCNL "CASE DI CURA E SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARI"
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro subordinato instaurati tra le aziende rientranti nell'ambito di applicazione previsto all'art. 183 del presente CCNL e il relativo personale dipendente.
Il presente CCNL richiama o disciplina, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Legge, tutti i rapporti di lavoro e/o di collaborazione: quelli speciali a carattere formativo, quale l'apprendistato; quelli atipici degli addetti occupati con le diverse forme d'impiego, quali i Co.Co.Co. e quelli propedeutici all'assunzione, quali lo Stage o tirocinio.
L'applicazione del presente CCNL, a qualsiasi titolo avvenuta, obbliga le parti aziendali al suo integrale rispetto e, in particolare, è impregiudicato il diritto dei lavoratori di usufruire di tutti i benefici contrattualmente a loro previsti.
Il predetto principio si applica anche nei casi di applicazione contrattuale di fatto o di sostanziale mera trasposizione del presente testo contrattuale, da chiunque effettuato.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate e inscindibili tra loro e, pertanto, per la corretta configurazione del sistema contrattuale, non ne è ammessa applicazione parziale, salvo che a favore del dipendente e, eccezionalmente, per le eventuali deroghe consentite dalla Legge e/o dalla contrattazione di secondo livello, come previsto al punto 6 (Derogabilità) della Premessa contrattuale o al punto 8) dell'art. 19 del presente CCNL
Pertanto, la corretta applicazione del presente CCNL comporta anche l'obbligo di aderire, secondo le previsioni contrattuali, all'Ente bilaterale confederale (En.Bi.C.), al fine di garantire ai lavoratori la totalità dei diritti contrattualmente previsti.
Sono, infatti, parte integrante del presente contratto anche le prestazioni erogate dall'Ente bilaterale confederale, per brevità di seguito denominato anche solo "En.Bi.C." o "ENBIC", che comprendono il Welfare contrattuale, l'Assistenza sanitaria integrativa al Servizio sanitario nazionale; il sostegno in caso di decesso o di invalidità per infortuni professionali o extraprofessionali dei lavoratori; l'accesso ai flexi benefit; i servizi bilaterali resi alle aziende e ai lavoratori iscritti; il Fondo interprofessionale; gli Istituti di solidarietà e previdenza integrativa e l'accesso alle prestazioni dell'Organismo paritetico nazionale confederale (ONPC) in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dei rispettivi Organismi paritetici territoriali (OPRC e OPTC).
I contributi dovuti all'Ente bilaterale confederale comprendono anche il ristoro dei costi del sistema contrattuale applicato e, per tutti i servizi resi ai lavoratori, fanno parte del trattamento complessivo contrattualmente dovuto. In caso d'omissione dei versamenti contributivi previsti, il datore di lavoro sarà comunque tenuto a riconoscere al lavoratore le previste prestazioni contrattuali di Assistenza sanitaria integrativa al SSN, di sostegno, assistenziali e sociali, fermo restando il diritto dell'ENBIC di richiedere il versamento delle quote non versate, come previsto agli artt. 171 e 172.
L'applicazione completa del CCNL suppone quindi: il puntuale rispetto degli obblighi e delle disposizioni in esso contenute; l'iscrizione dell'azienda a una delle Associazioni datoriali sottoscrittrici (ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, PMI Italia, UAI-TCS e UNICA), con i versamenti delle previste quote Co.As.Co. e il regolare versamento dei contributi all'Ente bilaterale En.Bi.C.
L'applicazione del presente CCNL è inibita alle aziende che non rispettino tutte le condizioni previste al capoverso che precede.
Ferma restando l'inscindibilità contrattuale di cui sopra, le parti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni economiche complessivamente più favorevoli già riconosciute al lavoratore che era in forza prima dell'applicazione del presente CCNL, Esse dovranno essere comunque garantite con apposite voci individuali assorbibili di compensazione monetaria (cfr. Titolo LXI) o con voci risarcitorie sostitutive di benefici normativi rinunciati, fatti salvi eventuali accordi collettivi di secondo livello (art. 6 e art. 10) o accordi individuali assistiti (punto f), lettera C), art. 32).
Le parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, le integrazioni salariali nonché l'accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai Fondi Interprofessionali, sia compreso l'impegno da parte delle aziende di applicare integralmente il presente CCNL, nonché l'eventuale contratto integrativo di secondo livello o di erogare la relativa Indennità sostitutiva, fermo restando il rispetto della vigente normativa previdenziale, fiscale e sulla sicurezza del lavoro.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente CCNL, valgono le disposizioni di Legge applicabili, mentre, per la costituzione delle Rappresentanze sindacali aziendali, si farà riferimento agli accordi interconfederali tra i Sindacati dei lavoratori e le Associazioni datoriali sottoscrittrici il CCNL
Il presente CCNL si compone di una "Disciplina generale", contenente gli istituti comuni del rapporto di lavoro e di una "Disciplina Speciale", contenente le particolari disposizioni del lavoro previste per i singoli settori di applicazione del contratto.
Titolo II - DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA
Art. 3 - Statuto dei lavoratori - L. n. 300/1970
Per la partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, le parti fanno espresso rinvio alla Legge n. 300/1970 e s.m.i., di seguito anche solo detta "Statuto dei lavoratori".
Art. 4 - Rappresentanza collettiva dei lavoratori
La Rappresentanza Collettiva dei lavoratori spetta di diritto esclusivamente ai Sindacati che hanno sottoscritto il CCNL applicato e alle Organizzazioni sindacali che, congiuntamente ai Sindacati che precedono, hanno sottoscritto nelle aziende l'accordo aziendale di secondo livello vigente.
Le altre Organizzazioni sindacali hanno solo il diritto di assistere singolarmente i lavoratori ogniqualvolta abbiano da loro ricevuto mandato o siano loro iscritti.
Nel prosieguo del presente CCNL, quando vi sia la dicitura "Organizzazioni sindacali", "Sindacati" o "OO.SS." che hanno sottoscritto (o firmatari) il presente CCNL", deve intendersi compresa anche l'estensione alle Organizzazioni sindacali di cui al 1º comma del presente articolo.
I Sindacati firmatari il presente CCNL esercitano il potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative. La R.S.A. o la R.S.T. svolgono le attività negoziali per le materie d'interesse dei lavoratori dipendenti dall'azienda, secondo i modi definiti nel presente contratto, nonché in attuazione delle scelte generali dei Sindacati firmatari.
Art. 5 - R.S.A.: Rappresentanza sindacale aziendale - Estensione contrattuale
Per la frequente presenza nell'ambito di applicazione del presente CCNL di aziende con un numero ridotto di lavoratori, le parti concordano che sia contrattualmente costituibile a iniziativa delle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente CCNL una Rappresentanza sindacale già nelle aziende con almeno 7 (sette) lavoratori, per la quale trova applicazione la relativa disciplina prevista dallo Statuto dei lavoratori e dall'accordo interconfederale.
Art. 6 - R.S.T.: Rappresentanza sindacale territoriale
Per la tutela dei lavoratori dipendenti da aziende non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 19 della Legge n. 300/1970, e del precedente articolo 5, cioè che hanno meno di 7 (sette) dipendenti in ciascuna sede autonoma, per la validità della contrattazione di secondo livello svolta in tali piccole realtà, è prevista la Rappresentanza sindacale territoriale, in sigla "R.S.T.", nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL Alla R.S.T. competono le seguenti materie:
a) i diritti di informazione;
b) la verifica del rispetto degli adempimenti connessi all'apprendistato;
c) l'analisi territoriale delle dinamiche occupazionali;
d) nelle aziende prive di R.S.A., la titolarità della contrattazione:
- di secondo livello;
- di prossimità, in caso di crisi dell'azienda o di attivazione degli ammortizzatori sociali;
- di eventuali accordi aziendali relativi al passaggio di CCNL;
- degli accordi sui controlli a distanza;
- degli altri ambiti demandati alla contrattazione di secondo livello, così come previsto dall'art. 19.
L'applicazione e la decorrenza degli accordi di secondo livello sottoscritti dalla R.S.T. restano sospese fino alla trasmissione dell'accordo all'Archivio accordi di secondo livello della competente Commissione bilaterale nazionale costituita presso l'En.Bi.C.
L'En.Bi.C. provvederà all'inoltro dell'Accordo di secondo livello alla competente Sezione "Contrattazione decentrata" presso il CNEL.
Tale inoltro potrà essere effettuato da qualsiasi parte ne abbia l'interesse.
Le parti nazionali di riferimento di quelle locali sottoscrittrici degli accordi di secondo livello, hanno diritto di accesso all'Archivio contratti (di secondo livello) e possono chiedere informazioni aggiuntive utili a verificare la coerenza dell'accordo aziendale o territoriale con i criteri generali del CCNL
Il funzionamento della R.S.T. sarà garantito mediante quota della riscossione del contributo "misto" (azienda e lavoratore), destinato alla "Gestione Ordinaria" dell'En.Bi.C., così come definito all'art. 171 del presente CCNL Detto contributo sarà versato all'Ente bilaterale che lo destinerà integralmente alle R.S.T. costituite nel settore e nell'ambito territoriale di esazione, secondo i modi e le procedure previste dallo Statuto dell'Ente e dal relativo regolamento approvato dall'Assemblea dell'En.Bi.C. e i criteri adottati, per quanto di competenza, da ciascuna Organizzazione sindacale.
Art. 7 - Poteri della R.S.A./R.S.T.
Alla R.S.A./R.S.T. costituite nelle aziende che applicano il presente CCNL, competono i seguenti diritti:
1) di accesso ai locali aziendali con preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi, fatto salvo un minor termine per i casi di emergenza o urgenza;
2) di affissione, secondo le previsioni del successivo art. 9;
3) di assemblea con i lavoratori dell'azienda, secondo le previsioni del successivo art. 8;
4) di discutere e sottoscrivere gli accordi sindacali aziendali di secondo livello.
I lavoratori delle aziende con oltre 15 (quindici) dipendenti hanno il diritto di riunirsi, nell'unità o sede in cui prestano la loro opera, al di fuori o durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 (dieci) ore annue retribuite.
La data e l'orario di svolgimento dell'assemblea sindacale, salvo che nel caso di fatti gravissimi o che potrebbero compromettere il proseguo dell'attività, saranno comunicati con preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.
Nelle aziende con meno di 16 (sedici) ma con almeno 6 (sei) dipendenti, i lavoratori, nei casi di contrattazione aziendale di secondo livello o di crisi aziendale, hanno il diritto di riunirsi con la R.S.T., nell'unità in cui prestano la loro opera, fuori dall'orario di lavoro, nei limiti di 4 (quattro) ore annue retribuite.
La data e l'orario di svolgimento dell'assemblea sindacale saranno normalmente comunicati con preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.
In entrambi i casi, il monte ore non utilizzato entro il 31 dicembre di ciascun anno decadrà e non potrà essere sostituito da indennità.
Per quanto possibile, il diritto d'assemblea sindacale sarà esercitato in orari compatibili alle esigenze di servizio.
La R.S.A., o la R.S.T., ha diritto di affiggere su appositi spazi, che l'azienda ha l'obbligo di predisporre all'interno della sede di lavoro e in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, comunicazioni, pubblicazioni o testi purché esclusivamente inerenti a materie d'interesse sindacale o del lavoro, ivi comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dall'Ente bilaterale En.Bi.C. o le notizie sui Patronati di riferimento delle parti stipulanti il presente CCNL
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla Direzione aziendale.
Art. 10 - Referendum aziendale
Il Referendum aziendale, che dovrà riguardare aspetti retributivi e/o normativi collettivi (territoriali o aziendali), previsti o proposti in un accordo di secondo livello, potrà avvenire su richiesta delle R.S.A. o R.S.T.
In caso di accordo di secondo livello in peius o c.d. "di prossimità", il Referendum aziendale potrà essere promosso, oltre che dalla R.S.A. o R.S.T., anche da almeno un terzo dei lavoratori interessati dall'applicazione dell'accordo.
Il Referendum aziendale dovrà avvenire in modo formale, con garanzia d'informazione sulla materia da decidere e congrua illustrazione della stessa, normalmente con l'assistenza del dirigente esterno del Sindacato.
Anche la rappresentanza dell'impresa potrà illustrare, in apposito spazio, gli obiettivi dell'accordo o della proposta da sottoporre a Referendum.
Quando al Referendum partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto, tali essendo tutti i lavoratori interessati al quesito, il risultato approvato dalla maggioranza assoluta dei votanti diverrà vincolante per tutti i lavoratori ai quali si applicano o si applicheranno le norme approvate.
Resta inteso che il Referendum aziendale non è obbligatorio ogniqualvolta la R.S.A./R.S.T. sottoscrittrice dell'accordo documenti di rappresentare iscritti pari alla maggioranza assoluta della forza lavoro cui l'accordo si applica. Con tale condizione, l'accordo sottoscritto sarà immediatamente vincolante per tutti i lavoratori.
Per quanto non precisato nel presente articolo, si farà riferimento all'accordo interconfederale sul regolamento del Referendum aziendale, approvato dalle parti sottoscrittrici e Allegato 1) al presente CCNL
Come previsto dall'art. 30 dello Statuto dei lavoratori, i dipendenti che siano componenti degli Organi direttivi provinciali o nazionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente CCNL, hanno diritto d'usufruire pro quota, in funzione dei rispettivi iscritti, di permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni degli Organi sindacali ai quali appartengono, nella misura massima complessiva di un'ora/anno per ciascun dipendente in forza.
Tali permessi dovranno essere richiesti dall'Organizzazione sindacale provinciale interessata, con il preavviso normale di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.
Ai sensi dell'art. 31 della Legge n. 300/1970, i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali, nei Sindacati titolari di rappresentanza collettiva (cfr. 1º comma, art. 4) hanno diritto, su richiesta, di essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato. Tale aspettativa va richiesta con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni lavorativi e sarà considerata utile, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
La qualifica di dirigente di R.S.A. spetta a quei lavoratori che per l'attività svolta sono nominati dal Sindacato rappresentato quali responsabili della conduzione della propria Rappresentanza sindacale aziendale.
Il dirigente di R.S.A. ha il diritto di usufruire di permessi retribuiti per l'espletamento del suo mandato nella misura risultante dalla seguente Tabella 1), già comprensiva delle previsioni di Legge art. 23, L. n. 300/1970).
Tab. 1) Permessi retribuiti per dirigente di R.S.A.
Dipendenti occupati (*) nell'unità produttiva | Dirigenti aventi diritto a permessi retribuiti (per ciascuna R.S.A.) | Ore di permesso retribuito (***) |
Da 16 a 200 | 1 | 1 ora all'anno per dipendente |
Da 201 a 600 | 2 | 20 ore mensili |
Da 601 a 900 | 3 | 24 ore mensili |
Da 901 a 1.200 (**) | 4 (**) | 32 ore mensili |
(*) Appartenenti alla categoria per cui la Rappresentanza sindacale aziendale è organizzata.
(**) E così via, aumentando di 1 dirigente per ogni 300 dipendenti o frazione di resto fino a 3.000 ed 1 dirigente ogni 500 o frazioni oltre i 3.000 dipendenti.
(***) Le ore di permesso saranno annualmente ripartite in modo proporzionale alla media degli iscritti nell'anno solare a ciascuna R.S.A.
Tali limiti numerici restano immutati nell'ipotesi di fusione di due o più R.S.A.
La legittimità della fruizione del permesso è condizionata:
- alla richiesta inoltrata al datore di lavoro con comunicazione scritta tramite la Segreteria provinciale del Sindacato di riferimento, con un anticipo normalmente non inferiore a tre giorni lavorativi;
- al fatto che il permesso sia effettivamente utilizzato per adempiere al mandato conferito.
I dirigenti di R.S.A. hanno il diritto di usufruire, ai sensi dell'art. 24, L. n. 300/1970, di permessi non retribuiti in misura non inferiore a 8 (otto) giorni all'anno per partecipare a trattative sindacali, a congressi o a convegni. Salvo urgenze impreviste, tali permessi saranno richiesti dal Sindacato rappresentato con il normale preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.
Art. 13 - Trattenuta sindacale
L'azienda provvederà a trattenere dalla retribuzione del lavoratore i contributi sindacali previsti dalla delega trasmessa dal Sindacato firmatario il presente CCNL o sottoscrittore di accordo collettivo aziendale di secondo livello.
Il dipendente interessato dovrà presentare formale richiesta, mediante consegna all'azienda della delega di iscrizione sottoscritta con l'indicazione del mese di inizio della trattenuta e del consenso al trattamento dei propri dati personali e sensibili. La delega avrà validità fino alla revoca del lavoratore, che dovrà avvenire mediante formale comunicazione da lui sottoscritta.
La revoca decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui essa è stata trasmessa alla Direzione dell'azienda.
L'azienda, su richiesta dei Sindacati sottoscrittori il CCNL, o di quelli ammessi all'estensione dell'obbligo di trattenuta, fornirà semestralmente l'elenco dei lavoratori loro iscritti, ai quali effettua la trattenuta.
L'ammontare del contributo sindacale in favore dei Sindacati firmatari è quello annualmente fissato dall'Organizzazione sindacale cui il lavoratore aderisce, suddiviso nelle quote mensili previste per anno solare.
L'importo delle trattenute sindacali dovrà essere versato, a cura dell'azienda, sui conti correnti indicati dalla Segreteria nazionale dei Sindacati firmatari il presente CCNL o sottoscrittori degli accordi aziendali di Secondo Livello, o di quelli ammessi alla trattenuta, cui il lavoratore aderisce.
L'accredito dei contributi sindacali dovrà essere effettuato mensilmente all'Organizzazione con oltre 20 (venti) iscritti; potrà effettuarsi invece trimestralmente tra 6 (sei) e 20 (venti) iscritti e semestralmente, quando presenti fino a 5 (cinque) iscritti. In alternativa, l'azienda avrà il diritto di trattenere i costi di accredito.
Art. 14 - Inscindibilità del presente CCNL
Le parti riconoscono che la funzione ora attribuita alla contrattazione Collettiva non è d'esclusiva natura retributiva, ma si configura come un complesso e ordinato apparato negoziale che comporta la condivisione d'obiettivi, strategie e comportamenti che, in questo CCNL, sono mirati specialmente alla salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti e a favorire le nuove assunzioni.
Pertanto, in coerenza con lo spirito di cui alla Premessa, concordano di assegnare al presente CCNL anche il ruolo di strumento finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle parti firmatarie, in modo da permettere l'adattamento del presente CCNL alle situazioni concretamente presenti nelle singole realtà lavorative.
Per qualsiasi utilizzo ufficiale del presente CCNL, avrà valore esclusivamente l'edizione a stampa predisposta a cura delle parti stipulanti, integrata dalle successive interpretazioni della Commissione bilaterale, o quella editata nel sito dell'Ente bilaterale confederale (En.Bi.C.: www.enbic. it).
Art. 15 - Diritti sindacali e d'associazione: sintesi
Per agevolare le parti interessate, si riporta la tabella di sintesi dei diritti e dei permessi per attività sindacale.
Tab. 2) Sintesi dei diritti e dei permessi per attività sindacale
Assemblea sindacale nelle aziende da 6 a 15 lavoratori | |
Destinatari: | Tutti i dipendenti. |
Oggetto: | 4 ore annue di assemblea retribuita da utilizzare fuori dall'orario di lavoro per la contrattazione di secondo livello o situazioni di crisi dell'azienda. |
Condizioni: | L'oggetto deve riguardare la contrattazione aziendale di secondo livello o i possibili rimedi per i casi di grave crisi dell'azienda. |
Assemblea sindacale nelle aziende con oltre 15 lavoratori | |
Destinatari: | Tutti i dipendenti. |
Oggetto: | 10 ore annue di assemblea retribuita da effettuarsi collettivamente durante o fuori l'orario di lavoro. |
Condizioni: | L'oggetto deve riguardare aspetti del lavoro aziendale d'interesse dei lavoratori. |
Cariche sindacali | |
Destinatari: | Dipendenti componenti gli Organi direttivi, provinciali o nazionali, delle OO.SS. firmatarie il presente CCNL |
Oggetto: | Un'ora di permesso retribuito all'anno, per ciascun dipendente in forza, da utilizzare pro quota da ciascuna R.S.A. Diritto di aspettativa non retribuita per la durata del mandato. |
Condizioni: | I permessi devono essere richiesti dall'Organizzazione sindacale interessata, con il preavviso normale di almeno 3 (tre) giorni lavorativi. L'aspettativa va richiesta con preavviso di almeno 30 giorni lavorativi. |
Dirigente di R.S.A. | |
Destinatari: | Chi, per l'attività svolta, è nominato dal Sindacato sottoscrittore il CCNL, quale responsabile della conduzione della R.S.A. aziendale. |
Oggetto: | a) Un dirigente per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità che occupano più di 16 e fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata. |
Condizioni: | I permessi retribuiti maturati nelle aziende di cui alla lettera a), non potranno essere complessivamente inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente; nelle aziende di cui alla lettera b) che precede non potranno essere complessivamente inferiori a 20 (venti) ore mensili da 201 a 600 dipendenti; 24 ore mensili da 601 a 900 dipendenti e 32 ore mensili da 901 a 1.200 dipendenti. Nelle aziende con oltre 1.200 dipendenti, i permessi saranno conformi alla nota sottostante la Tabella 1) (**). I permessi retribuiti, correlati all'adempimento del mandato conferito, dovranno essere richiesti con un preavviso normalmente non inferiore a tre giorni lavorativi. |
Norma comune: | Le ore non usufruite al 31 dicembre di ogni anno decadono, senza diritto del lavoratore ad alcuna indennità sostitutiva. |
Titolo III - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE E INCONTRI
Art. 16 - Livelli di contrattazione collettiva
Le parti concordano di disciplinare questo CCNL in coerenza agli obiettivi di creare nuova occupazione e per favorire la crescita fondata sull'aumento dell'efficienza nonché, per quanto compatibile, per ottenere incremento delle retribuzioni. La contrattazione si svolge su due livelli:
a) Primo livello: contratto collettivo nazionale di lavoro di settore, anche solo detto "CCNL" e accordi nazionali allegati;
b) secondo livello: contratto integrativo aziendale, anche solo detto contratto collettivo di secondo livello o contratto aziendale di secondo livello o contratto di secondo livello.
Art. 17 - Contrattazione collettiva nazionale di primo livello
La contrattazione collettiva nazionale riconosce all'azienda il diritto d'impostare la propria attività sulla certezza degli oneri derivanti dal lavoro. Le parti concordano che il CCNL, in condizioni di normalità, ha anche la funzione di garantire a tutti i dipendenti del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza di trattamenti economici minimi regionali e normativi nazionali.
Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni sindacali a livello nazionale, territoriale o aziendale.
Art. 18 - Contrattazione collettiva di secondo livello
Premessa
Particolarmente nei settori di applicazione del presente CCNL, nel tempo triennale della sua validità, a livello nazionale e specialmente a livello locale, molte condizioni operative possono mutare radicalmente. La fluidità e volatilità dei mercati; diversi oneri sul lavoro; le aperture di aziende concorrenti, anche straniere; variate condizioni locali quali, per esempio, la deviazione dei flussi di traffico, possono cambiare "dall'esterno" e in tempi più ristretti della validità del CCNL, i parametri di redditività delle imprese. Per tali ragioni di carattere particolare, le parti concordano sull'importanza e sulla prevalenza della contrattazione di secondo livello, in quanto "Contrattazione speciale" e unica idonea a ricercare tutte le possibili soluzioni ai problemi locali, auspicandone un'ampia diffusione.
Per quanto riportato nella premessa del presente articolo, le parti al fine di favorire al massimo l'auspicato sviluppo della contrattazione collettiva di secondo livello in tutti gli ambiti ove essa sia possibile, prevedono strumenti contrattuali integrativi collettivi (indennità di mancata contrattazione) nelle aziende in cui tale contrattazione non dovesse realizzarsi.
La previsione collettiva di primo livello ha, comunque, carattere sussidiario rispetto alla contrattazione collettiva di secondo livello e, pertanto, nelle materie delegate (cfr. successivo articolo), sarà sostituita da quest'ultima nelle singole disposizioni definite.
Inoltre, le parti, riconoscendo la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali, concordano sulla possibilità che la contrattazione di secondo livello, in casi e situazioni particolari quali la salvaguardia dei posti lavoro o in situazioni di obiettiva e provata difficoltà territoriale o aziendale, possa temporaneamente portare anche a risultati economici inferiori a quelli della contrattazione collettiva sostituita. In tali casi, però, gli obiettivi e i sacrifici richiesti dovranno essere:
1) dichiarati formalmente;
2) programmati in tempi definiti;
3) essere soggetti a verifica periodica.
Infine, tale contrattazione "in pejus" dovrà essere approvata mediante Referendum aziendale e prevedere, a obiettivi raggiunti, future voci o condizioni di compensazione dei sacrifici già sostenuti dai lavoratori.
Art. 19 - Durata e ambiti della contrattazione di secondo livello
La contrattazione di secondo livello sarà preferibilmente svolta in sede aziendale e avrà una durata normale di 3 (tre) anni. Essa potrà riguardare solo le materie e gli istituti contrattuali espressamente indicati nel presente articolo o gli specifici istituti indicati dal CCNL come derogabili.
La parte economica aggiuntiva potrà definire solamente l'introduzione di premi di risultato integralmente correlati ad elementi dall'esito incerto (es. redditività, produttività, qualità, ecc.), anche in concorso tra loro, o indennità strettamente giustificate da particolari tempi, modi o condizioni richiesti alla prestazione lavorativa solo in alcuni settori aziendali.
La parte economica della contrattazione aziendale di secondo livello sarà sostitutiva dell'indennità di mancata contrattazione e, qualora il suo costo fosse inferiore a quello dell'Indennità sostituita, l'accordo di secondo livello per essere valido dovrà essere approvato mediante referendum aziendale.
Le parti sottoscrittrici il presente CCNL, per favorire la contrattazione di secondo livello, concordano che, a richiesta delle parti (aziende, lavoratori o R.S.A./R.S.T.), la Commissione bilaterale di garanzia, interpretazione, certificazione e conciliazione fornisca indicazioni utili a definire aziendalmente modelli di "Premio", anche per accedere ai benefici della "detassazione" (ex decreto interministeriale del 25 marzo 2016), tenendo conto dell'Elemento perequativo mensile regionale.
Tali premi dovranno conciliarsi con le compatibilità aziendali in funzione:
- degli aumenti retributivi previsti dai rinnovi del CCNL;
- delle eventuali retribuzioni già previste dalla contrattazione regionale o provinciale di secondo livello.
La contrattazione di secondo livello, in alternativa al solo potere datoriale di organizzazione del lavoro, potrà disciplinare pattiziamente le seguenti materie.
1) Sull'orario di lavoro:
a) la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al "lavoro agile" o profili particolari d'orario, la loro distribuzione nell'arco della giornata, settimana, mese e anno (Titolo XXV);
b) deroghe sulla durata del lavoro settimanale, mensile e/o annuale, sul riposo giornaliero e sul riposo settimanale (artt. 143 e 144);
c) definizione dei limiti massimi dell'orario di lavoro settimanale per i lavoratori discontinui (art. 140);
d) modi di godimento dei riposi, pause intermedie o intervalli per la consumazione dei pasti (art. 149);
e) turni delle ferie (art. 153);
f) disciplina del lavoro a turni, anche quando a ciclo continuo, c.d. "H24" (artt. 134 e 138);
g) ampliamento della banca delle ore e gestione della stessa (art. 208);
h) casi di superamento dei limiti previsti per il lavoro straordinario e supplementare, con individuazione di riposi compensativi (art. 205);
i) adozione di particolari regimi di flessibilità aziendale;
j) adeguare le maggiorazioni orarie nel lavoro supplementare, straordinario e in caso di attivazione della Banca delle Ore, in funzione dell'onerosità richiesta al Lavoratore, della collocazione della prestazione e dei tempi di preavviso riconosciuti, secondo lo Schema di ipotesi di accordo in Allegato 6 al presente CCNL
2) Sulle mansioni:
a) ipotesi di eventuali cambi delle mansioni assegnate ai lavoratori per modifica degli assetti organizzativi;
b) proposta alla Commissione bilaterale nazionale d'interpretazione d'inserire nella classificazione del personale profili ed esemplificazioni mancanti.
3) Sul trattamento economico, assistenziale e di Welfare:
a) istituzione o disciplina particolare degli eventuali dei premi di produttività o presenza, dell'indennità di trasporto, dell'Indennità di mensa o dei buoni pasto;
b) ampliamento delle prestazioni di Welfarecontrattuale;
c) previsione di specifiche destinazioni del Welfare aziendale (art. 169) e della destinazione di parte dei Premi di risultato alla Previdenza complementare (punto 7), lettera f) art. 168);
d) casi collettivi di istituzione e disciplina delle retribuzioni variabili per gli operatori di vendita;
e) previsione di contabilizzazione mensile dei ratei di tredicesima;
f) casi di ammissibilità del pagamento della tredicesima in ratei mensili.
4) Sul cambiamento della sede di lavoro:
a) disciplina particolare dei trattamenti in caso di trasferimento, trasferta, distacco o comando.
5) Sulle tipologie contrattuali:
a) tempo parziale: particolari modi d'applicazione delle clausole elastiche e di distribuzione dell'orario di lavoro;
b) lavoro determinato: definizione dei casi di "intensificazione" per il ricorso al lavoro a tempo determinato, eventuali trattamenti correlati alla tipologia del lavoro determinato; il limite numerico dei Lavoratori assunti a tempo determinato; la riduzione dei periodi d'interruzione tra contratti a termine; la monetizzazione mensile delle retribuzioni differite;
c) lavoro somministrato: definizione, in particolari situazioni, delle possibilità di superamento dei limiti numerici;
d) apprendistato: formazione aziendale nell'apprendistato ed eventuale estensione agli apprendisti d'istituti contrattuali su premi e/o indennità;
e) telelavoro: esercizio alla reversibilità del telelavoro; disciplina dell'uso di apparecchiature, strumenti e programmi informatici del telelavoratore; azioni positive di coinvolgimento del telelavoratore; suddivisione dei carichi di lavoro e individuazione dell'eventuale strumentazione di controllo; individuazione delle fasce di reperibilità; individuazione, in contradditorio, delle fattispecie disciplinarmente rilevanti e delle sanzioni previste;
f) lavoro intermittente: definizione di particolari casi di ricorso al lavoro intermittente.
6) Sui controlli a distanza:
a) introduzione di impianti audiovisivi e nuove tecnologie (art. 268).
7) Sull'appalto:
a) le condizioni particolari nei cambi d'appalto.
8) Sullo stato di crisi aziendale:
a) fermo restando che eventuali deroghe "in pejus" rispetto ai diritti contrattuali, per essere operative, necessitano della validazione mediante accordi di secondo livello, approvati da Referendum aziendale, sono ammesse deroghe alle previsioni contrattuali in tema di retribuzione nei casi di accertata crisi aziendale, quando tali accordi "di prossimità" siano necessari alla salvaguardia dell'occupazione. Essi devono indicare le motivate ragioni e i tempi di applicazione previsti;
b) attivazione degli ammortizzatori sociali, compresa la stipulazione dei contratti di solidarietà.
9) Sugli incontri sindacali e informativi:
a) definizione di incontri, a livello territoriale e/o aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL e i loro Rappresentanti territoriali, per la disamina e approvazione dei contratti previsti dalla disciplina nazionale e leggi vigenti;
b) definizione e attivazione degli incontri sindacali aziendali, dell'esercizio dei diritti sindacali e di consultazione dei lavoratori.
10) Sugli Enti bilaterali:
a) attivazione di particolari percorsi formativi, anche e-learning, attagliati alle caratteristiche dell'azienda in materia di apprendistato e iniziative di formazione professionale.
In caso di controversie inerenti alla contrattazione di secondo livello, le parti dovranno attivare la Commissione bilaterale nazionale di garanzia, interpretazione e conciliazione, istituita presso l'En.Bi.C.
Art. 20 - Procedure di attivazione della contrattazione di secondo livello
A livello territoriale, in sede di prima applicazione, la richiesta di stipula della contrattazione di secondo livello non può essere presentata prima di 2 (due) mesi dal deposito del presente CCNL presso gli Uffici preposti.
Le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste e il successivo termine di 3 (tre) mesi, decorrente dal ricevimento delle lettere d'apertura delle trattative. A regime, per le proposte di rinnovo del contratto di secondo livello è necessario che una delle parti ne dia disdetta almeno 2 (due) mesi prima dalla relativa scadenza, presentando le proposte di modifica, al fine di consentire l'apertura delle trattative.
Nei due mesi antecedenti e nei due mesi successivi alla scadenza del contratto di secondo livello, e comunque per un periodo complessivamente pari ad almeno 4 (quattro) mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette e, durante tale periodo, i trattamenti economici e la parte normativa, previsti dal contratto di secondo livello scaduto, continueranno ad essere applicati "in prorogatio".
Dal primo giorno del terzo mese successivo alla scadenza, cesseranno gli effetti di tutti gli accordi di secondo livello scaduti che, da tale termine, non saranno più applicati. L'azienda dovrà tornare a riconoscere ai lavoratori l'indennità di mancata contrattazione prevista dal CCNL per il loro livello d'inquadramento.
Nel caso di stallo delle trattative di secondo livello per oltre 5 (cinque) mesi, le parti regolarmente iscritte all'ENBIC, per favorire un accordo, interesseranno gli Organismi nazionali di riferimento che hanno sottoscritto il presente CCNL
Le parti, al fine di favorire l'incremento del reddito dei lavoratori compatibile con l'esercizio, dichiarano il reciproco interesse ad ampliare le forme di retribuzione premiante, attraverso la contrattazione aziendale di secondo livello, concordando porzioni di retribuzione commisurate agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza organizzativa e innovazione, oltre ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
In particolare, per permettere l'applicazione della fiscalità ridotta, il Premio di Risultato può essere riconosciuto anche attraverso previsioni alternative di Welfare, Per questo le parti intendono promuovere la contrattazione aziendale di secondo livello sottoscritta tra azienda e R.S.A., avente le caratteristiche previste dal decreto interministeriale del 25 marzo 2016 e s.m.i.
In merito agli indicatori di misurazione dei premi incentivanti previsti dall'art. 2 del citato decreto ministeriale, le parti confermano che gli stessi devono determinare un effettivo incremento della produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, essere oggettivi e verificabili dai lavoratori.
Inoltre, gli indicatori dovranno essere conformi all'accordo quadro interconfederale e i premi corrispondenti essere fissati dagli accordi Integrativi aziendali sottoscritti dalla R.S.A. e dall'azienda.
Così come previsto dall'art. 10 del presente CCNL, l'accordo di secondo livello che istituisce o regola il premio di risultato dovrà essere sottoposto a Referendum aziendale, ogniqualvolta gli iscritti al/ai Sindacato/i sottoscrittore/i siano inferiori al 50% (cinquanta %) della forza lavoro cui si applica l'accordo.
Le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali sottoscrittrici o l'apposita Commissione dell'Ente bilaterale di categoria, si rendono disponibili ai datori di lavoro che applicano integralmente il presente CCNL e ai loro lavoratori dipendenti, per favorire la corretta applicazione del presente articolo, nonché per l'assistenza nella contrattazione di secondo livello.
Art. 22 - Esame congiunto territoriale
A livello provinciale o aziendale, su richiesta di una delle parti sottoscrittrici il presente CCNL, le Associazioni territoriali datoriali e dei lavoratori, s'incontreranno per il tramite delle rispettive Organizzazioni sindacali firmatarie, al fine di procedere ad un esame congiunto sulla stima delle condizioni operative future e al raggiungimento d'intese aziendali.
Titolo IV - DIRITTI D'INFORMAZIONE
Art. 23 - Diritti di informazione
A. Di comparto territoriale - Le aziende che applicano il presente contratto e che occupano a tempo indeterminato più di:
a) 50 (cinquanta) dipendenti, se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 150 (centocinquanta) dipendenti, se operano in più province ma nell'ambito di una sola regione;
c) 300 (trecento) dipendenti, se operano nell'ambito nazionale in più regioni;
annualmente, di norma entro il primo semestre, su domanda delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL o della maggioranza delle R.S.A. interessate, anche attraverso l'Associazione territoriale imprenditoriale cui l'azienda aderisce, s'incontreranno, ai rispettivi livelli, per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo settoriali. Nell'occasione degli incontri, a richiesta del Sindacato, anche al di fuori delle scadenze previste, le aziende forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni, anche orientate al raggiungimento d'intese, preventive alla fase d'attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica, acquisizioni o incorporazioni che investano gli assetti aziendali, e informazioni sui nuovi insediamenti nel territorio. Nelle medesime occasioni a richiesta saranno fornite informazioni sull'effettuazione del lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie d'impiego ivi utilizzate.
Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle aziende quali, ad esempio, sui Codici di condotta disciplinare interni, certificazioni, asseverazioni, situazione infortunistica aziendale e conflitti di lavoro.
B. Aziendali - Con la stessa periodicità e alle stesse condizioni di cui al 1º comma del presente articolo, le aziende che occupano almeno 30 (trenta) dipendenti a tempo indeterminato, alle Organizzazioni sindacali e/o alle R.S.A., forniranno, a domanda, informazioni orientate alla consultazione tra le parti, così come previsto dal D.Lgs. n. 25/2007, riguardanti:
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività, nonché indicazioni sulla situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto della crisi;
c) le decisioni aziendali che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.
Inoltre, con cadenza annuale, il datore di lavoro è tenuto ad informare la R.S.A. sull'andamento del ricorso di lavoro a tempo determinato, intermittente e sul lavoro somministrato.
Copia del Verbale conclusivo di tali incontri sarà inoltrata all'Organizzazione nazionale di ciascuna parte interessata.
Art. 24 - Commissioni paritetiche settoriali
A tutela delle realtà lavorative di più ridotte dimensioni, annualmente (di norma entro il primo semestre), le parti, a richiesta di una di esse, s'incontreranno anche con la presenza degli R.S.T. e dei R.S.D., al fine di effettuare un esame congiunto del quadro sociale ed economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi d'innovazione.
Saranno altresì presi in esame:
1) i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o indirettamente, dalla riforma del settore, che abbiano riflessi sull'esercizio delle singole attività;
2) le conseguenze sul settore e sugli addetti dei sopradetti processi, sia sotto l'aspetto organizzativo che formativo e professionale;
3) lo stato e la dinamica dell'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, nonché, per quanto definito dal presente contratto in materia di formazione e di mercato del lavoro, lo stato e la dinamica dei rapporti di praticantato breve o "stage" e di apprendistato, dei contratti a tempo determinato, del telelavoro, nonché di ogni altra forma cosiddetta "atipica" del rapporto di lavoro.
Inoltre, nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta di una delle parti stipulanti il presente contratto, saranno affrontate e definite in appositi incontri le materie relative a:
a) gli indirizzi/obiettivi sui fabbisogni occupazionali, su quelli formativi e in particolare sulla riqualificazione professionale;
b) problematiche aziendali connesse alla previdenza integrativa, all'assistenza sanitaria integrativa e al welfare;
c) la costituzione, a livello nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di settore;
d) l'esame e l'elaborazione di un Codice di condotta sulla tutela della dignità della persona (molestie sessuali, mobbing) nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni comunitarie;
e) la costituzione, ove non già operativa, delle Commissioni paritetiche provinciali di conciliazione per la gestione della "composizione delle controversie", di cui ai DD.LLgs. del 31 marzo 1998, n. 80 e del 29 ottobre 1998, n. 387 e s.m.i., nonché la nomina dei rappresentanti e la sede operativa delle stesse, così come previsto dal presente contratto;
f) la nomina dei membri/arbitri dei collegi d'arbitrato e la sede operativa degli stessi, così come previsto dal presente CCNL e dalla Legge.
Le parti, con la presente disciplina, hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale in materia d'informazione e consultazione dei lavoratori.
Titolo V - CCNL: DECORRENZA E DURATA
Art. 25 - CCNL: decorrenza e durata
Il presente contratto recepisce l'accordo sindacale sottoscritto tra le parti il 12 dicembre 2016 e rinnova, per l'ambito di applicazione delle Case di cura e Servizi Assistenziali e Socio Sanitari,il CCNL "Servizi" del 30 ottobre 2012. Esso ha validità dal 1º gennaio 2018 e scadrà il 31 dicembre 2020, sia per la parte economica che normativa.
Il CCNL, se non disdetto mediante raccomandata A.R. alla controparte, almeno 6 (sei) mesi prima della sua scadenza, s'intenderà tacitamente prorogato d'anno in anno.
In caso di disdetta, il presente CCNL manterrà piena efficacia solo fino al compiersi del sesto mese dalla data di scadenza o dal termine della proroga.
La proposta di rinnovo (piattaforma contrattuale datoriale o sindacale) dovrà pervenire all'altra parte almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza del CCNL o dal termine della proroga.
Accordo di rinnovo 28/06/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 1 - Decorrenza e validità dei rinnovi del CCNL
Le Parti concordano che il rinnovo del CCNL "Case di Cura, Servizi Assistenziali e Socio Sanitari" del 21 novembre 2017 abbia decorrenza dal 1º Luglio 2024, con validità fino al 30 Giugno 2027, con la suddivisione degli ambiti applicativi in due distinti CCNL:
A. CCNL 1: "Case di Cura", comprendente i seguenti ambiti:
1) Case di Riposo
2) Residenze Sanitarie Assistite
3) Istituti assistenziali
4) Comunità terapeutiche
5) Comunità alloggio
6) Altre Strutture similari alle precedenti
B. CCNL 2: "Servizi Assistenziali e Socio Sanitari", comprendente i seguenti ambiti:
1) Poliambulatori, Ambulatori, Centri Analisi Mediche, Centri diagnostici per immagini
2) Centri di Riabilitazione e Fisioterapia
3) Servizi Assistenziali e Soci - Sanitari per minori, disabili, anziani
4) Trasporto sanitario/in ambulanza (ambito di nuova introduzione)
5) Altri analoghi Servizi riconducibili all'area dei Servizi Assistenziali Socio - Sanitari
Art. 26 - CCNL: clausole di raffreddamento
Durante i 3 (tre) mesi antecedenti e nei 6 (sei) mesi successivi alla scadenza del presente CCNL e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 9 (nove) mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali di sospensione dei benefici contrattuali o di sciopero, né procederanno ad azioni dirette. A tal proposito le parti richiamano l'accordo quadro sottoscritto tra le Associazioni datoriali e sindacali "Sugli assetti dei livelli della contrattazione e sulle regole della stessa".
Art. 27 - CCNL: indennità di vacanza contrattuale
In applicazione al citato accordo quadro, le parti si danno atto che, in caso di disdetta contrattuale, dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di scadenza del CCNL dovrà essere corrisposta ai lavoratori dipendenti un'indennità retributiva provvisoria denominata "Indennità di vacanza contrattuale" calcolata nel seguente modo.
Criteri di calcolo dell'indennità di vacanza contrattuale: fatto uguale a 100 l'Indice nazionale IPCA, al netto degli energetici importati, al primo giorno del mese successivo alla decorrenza del CCNL da rinnovare (Indice 1), rilevato lo stesso Indice alla fine del mese della data di sua scadenza (Indice 2), l'indennità di vacanza contrattuale sarà pari al prodotto della PBNCM moltiplicata per il 70% (settanta per cento) della differenza, espressa in euro e centesimi, tra l'Indice 1 e l'Indice 2. Dall'importo risultante, saranno dedotti gli importi eventualmente già riconosciuti nel corso di vigenza del CCNL a titolo di "Adeguamento IPCA", così come previsto dal citato accordo quadro.
L'Osservatorio nazionale costituito presso l'Ente bilaterale determinerà, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del CCNL, la tabella delle indennità di vacanza contrattuale per ciascun livello d'inquadramento, applicando i criteri che precedono.
Dal primo giorno del mese di decorrenza della rinnovata retribuzione prevista dal nuovo CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale cesserà di essere corrisposta per decadenza.
In sede di rinnovo del CCNL sarà anche definita la compensazione delle eventuali differenze retributive per il periodo di vacanza contrattuale.
Inoltre, le parti in attuazione dell'accordo quadro sugli assetti dei livelli della contrattazione, prima di ciascun rinnovo, valuteranno l'entità del recupero degli scostamenti dell'Indice IPCA, depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, anche in funzione della situazione socio economica di settore, conciliando le primarie esigenze di salvaguardia e di espansione dei posti di lavoro con la tutela del potere d'acquisto delle retribuzioni.
PREMESSO CHE:
A) il CCNL "Case di Cura, Semizi Assistenziali e Socio Sanitari, Centri Analisi e Poliambulatori" è scaduto il 31 Dicembre 2020;
B) l'art. 27 di tale CCNL prevede che dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di scadenza del CCNL (ovvero da aprile 2021), si dovrà riconoscere ai lavoratori la seguente Indennità di Vacanza Contrattuale:
"Fatto uguale a 100 l'Indice Nazionale IPCA, al netto dei beni energetici importati, al primo giorno del mese successivo alla decorrenza del CCNL (Indice 1), rilevato lo stesso indice alla fine del mese della data di scadenza del CCNL (Indice 2), l'Indennità di Vacanza Contrattuale sarà pari al prodotto della P.B.N.C.M. moltiplicata per il 70% (settanta per cento) della differenza, espressa in centesimi, tra l'Indice 1 e l'Indice 2. Dall'importo risultante, saranno dedottigli importi eventualmente già riconosciuti nel corso di vigenza del CCNL a titolo di ‘Adeguamento IPCA ", cosi come previsto dall'Accordo Quadro Interconfederale sugli assetti dei livelli della Contrattazione e sulle regole della stessa".
G) Pertanto, la predetta Indennità di Vacanza Contrattuale dovrà essere così contrattualmente determinata:
Metodo di calcolo:
Indice 1 : "alprimo mese successivo alla deconenza del CCNL" (febbraio 2018) = 99,9
Indice 2: "alla fine del mese di scadenza del CCNL" (dicembre 2020) = 104,2
Incremento: 4,30%
70% dell'incremento: 3,01%
D) Il medesimo articolo prevede che dalla decorrenza del CCNL rinnovato l'Indennità di Vacanza Contrattuale cesserà di essere corrisposta.
E) Nel corso del 2020, l'Emergenza Sanitaria ha ritardato la determinazione dell'I.V.C. come prevista dal CCNL.
F) Le Parti intendono salvaguardare, anche in questo momento di difficoltà economica, l'occupazione ed il reddito dei lavoratori, riconoscendo il loro diritto all'I.V.C. anche per il periodo nel frattempo intercorso.
TUTTO CIÒ PREMESSO. LE PARTI DELIBERANO QUANTO SEGUE:
Dal 1º Aprile 2021 ai Lavoratori cui si applica il CCNL "Case di Cura, Semizi Assistenziali e Socio Sanitari, Centri Analisi e Poliambulatori" sottoscritto il 21 Novembre 2017 da ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA con CISAL Terziario e CISAL, si dovrà riconoscere l'Indennità di Vacanza Contrattuale mensile di cui alla successiva Tabella 1), quale componente della Retribuzione Mensile Normale, espressa nel Tempo Pieno ed in euro.
In caso di Tempo Parziale, l'I.V.C. di cui alla Tabella 1) dovrà essere riconosciuta al Lavoratore in proporzione al Suo Indice di Prestazione.
Tenuto conto che la decorrenza dell'I.V.C. è dalla mensilità di aprile 2021, con la prima retribuzione utile, al Lavoratore dovranno essere riconosciute le I.V.C. nel frattempo maturate.
Tab. 1: Indennità di Vacanza Contrattuale da riconoscere dal 1º Aprile 2021
Livello
P.B.N.C.M. lorda in euro
I. V. C. lorda in euro
Quadro Al
2.116,00
63,69
A2
1.840,00
55,38
A3
1.610,00
48,46
B1
1.472,00
44,31
B2
1.334,00
40,15
C1
1.196,00
36,00
C2
1.104,00
33,23
D1
1.012,00
30,46
D2
920,00
27,69
Operatore di Vendita di 1º Categoria
1.199,97
36,12
Operatore di Vendita di 2º Categoria
1.075,84
32,38
Operatore di Vendita di 3º Categoria
993,08
29,89
Titolo VI - CCNL: STAMPA E DISTRIBUZIONE
Il presente CCNL sarà editato a cura delle parti sottoscrittrici nel testo conforme all'originale con le modifiche o integrazioni eventualmente intervenute. Inoltre, nel sito dell'En.Bi.C. (www.enbic. it), sarà editato il testo Ufficiale, sempre aggiornato, che farà fede in caso di controversia, comprendendo anche le eventuali modifiche disposte a seguito delle interpretazioni contrattuali emesse dalla Commissione bilaterale nazionale di garanzia, interpretazione, certificazione e conciliazione.
Per quanto concerne la determinazione degli elementi contrattuali ai fini contributivi, nonché ai fini dell'applicazione di un regime fiscale agevolato, farà testo esclusivamente il contratto depositato presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, Divisione IV, presso il Ministero del lavoro.
Le parti intendendo salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale, ne inibiscono l'inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo espressa autorizzazione di tutte le parti sottoscrittrici che si riservano, in caso contrario, ogni azione di tutela. Gli Enti istituzionali (CNEL: Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ecc.), le banche dati, i datori di lavoro e i dipendenti delle aziende ove si applica questo CCNL, purché regolarmente iscritte all'ENBIC, potranno liberamente utilizzare il presente testo, anche memorizzandolo su supporti informatici.
Art. 29 - CCNL: distribuzione a Enti
Le parti sottoscrittrici s'impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, a richiesta, agli Enti assicurativi previdenziali e assistenziali interessati, agli aventi diritto per Legge e alle principali case di Sotfware paghe (Zucchetti, Team System, Ipsoa "Giotto", CentroPaghe, ecc.).
Art. 30 - CCNL: distribuzione ai lavoratori
L'azienda è tenuta a distribuire gratuitamente a ogni singolo dipendente, in servizio o neo assunto, una copia del testo Ufficiale del presente CCNL, previa sottoscrizione che ne attesti la consegna.
L'Ente bilaterale di categoria, a richiesta, invierà contrassegno alle aziende tante copie del presente CCNL quanti sono i lavoratori iscritti all'ENBIC, appena disponibile la stampa ufficiale.
Inoltre l'azienda, in attuazione del 1º comma dell'art. 7, L. n. 300/1970, dovrà esporre, in luogo accessibile ai lavoratori, almeno l'estratto della parte disciplinare del presente CCNL, integrata con le altre eventuali specifiche norme aziendali.
Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia obbligatoria solo ed esclusivamente nei confronti dei dipendenti di datori di lavoro che applicano il presente CCNL e che siano iscritti a una delle Associazioni datoriali stipulanti e all'ENBIC, versando mensilmente mediante Mod. "F24" le quote previste per ciascun dipendente.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione pattuita con altre parti, potrà avvenire solo con il preventivo consenso, espresso congiuntamente, di tutte le parti stipulanti.
Titolo VIII - CCNL: DEFINIZIONI
I vari termini indicati nel presente CCNL si assumono nel seguente significato:
A) Sulla retribuzione
a) "Trattamento complessivo"
È costituito da tutti gli elementi retributivi stabili dovuti al lavoratore, in denaro o in natura, quale corrispettivo della prestazione lavorativa, oltre le prestazioni di Welfare contrattuale. Ai fini del presente CCNL, esso comprende la PBNCM, l'Elemento perequativo mensile regionale, gli aumenti periodici di anzianità, l'indennità di mancata contrattazione o gli eventuali benefici della contrattazione di secondo livello, le voci previste dal contratto individuale, quali, ad esempio, il superminimo, le indennità correlate ai modi della prestazione (lavoro notturno, festivo, ecc.), le indennità correlate alla mansione (es. Indennità di mansione City Couriers), le prestazioni contrattualmente dovute per il Welfare, così come per l'assistenza sanitaria integrativa, per le garanzie assicurative vita.
b) "Paga base nazionale conglobata mensile" o "PBNCM"
Comprende gli importi lordi mensili della retribuzione contrattualmente definita per la generalità dei lavoratori nell'apposita Disciplina speciale del CCNL, commisurata al livello d'inquadramento professionale (art. 197); essa è comprensiva anche dell'ex indennità di contingenza e dell'E.d.r. In caso di tempo parziale, essa dovrà essere rapportata all'indice di prestazione.
c) "Elemento perequativo mensile regionale"
È un elemento retributivo lordo, aggiuntivo alla PBNCM (art. 198), introdotto al fine di recuperare, almeno parzialmente, il differenziale dei diversi Indici regionali del costo della vita. Esso sarà riconosciuto in funzione del livello professionale d'inquadramento, della regione di riferimento e, in caso di tempo parziale, sarà rapportato alla percentuale di prestazione (Indice di prestazione).
d) "Retribuzione mensile normale" o "RMN"
S'intende la retribuzione "fissa" mensile lorda, parametrata all'indice di prestazione in caso di tempo parziale, costituita dai seguenti elementi:
- paga base nazionale conglobata mensile;
- Elemento perequativo mensile regionale;
- aumenti periodici d'anzianità (c.d. scatti);
- superminimi "ad personam";
- tutti gli altri elementi retributivi derivanti dalla contrattazione individuale o collettiva, che siano stati previsti utili per le retribuzioni differite e il t.f.r.
e) "Retribuzione oraria normale" o "RON"
Si ottiene dividendo la "retribuzione mensile normale" per il divisore convenzionale orario che, salvo per i lavoratori discontinui, è pari a 173 (centosettantatre).
f) "Retribuzione giornaliera normale" o "RGN"
Si ottiene dividendo la "retribuzione mensile normale" per il divisore convenzionale giornaliero, che è pari a 26 (ventisei).
g) "Retribuzione media globale giornaliera" o "RMGG"
È la retribuzione lorda che si calcola con i criteri indicati dall'INPS, normalmente pari a 1/26º (per gli impiegati) o 1/30º (per gli operai) dell'imponibile previdenziale del mese precedente, incrementato dei ratei di tredicesima mensilità, salvo che la stessa non sia stata frazionata o già contabilizzata in ratei mensili.
h) "Retribuzione mensile di fatto" o "RMF"
S'intende l'importo lordo mensile dovuto al lavoratore quale corrispettivo per il lavoro prestato, nel rispetto delle previsioni contrattuali e individuali pattuite. È, quindi, comprensiva di tutte le voci retributive, stabili, condizionate e variabili del periodo considerato quali, oltre alla RMN, delle seguenti:
- indennità di mancata contrattazione o, in alternativa, gli eventuali importi previsti dalla contrattazione di secondo livello;
- indennità correlate alla mansione (ad esempio: indennità di trasferta, indennità trasfertisti, maggiorazioni e indennità di turno, indennità di maneggio denaro, ecc.);
- retribuzioni extraorarie con maggiorazioni (ad esempio: per lavoro straordinario, supplementare, festivo, notturno ecc.);
- eventuali importi forfettariamente riconosciuti per lavoro extraorario contrattuale (forfetizzazione lavoro supplementare e/o straordinario);
- integrazioni mensili variabili, erogate al fine di garantire al lavoratore un certo importo fisso preventivamente concordato;
- premi (ad esempio: premio presenza, di produttività, di risultato, ecc.);
- indennità sostitutive (ad esempio, per ferie maturate e non godute, di preavviso, di trasporto, ecc.).
i) "Divisore convenzionale" o "DC"
Orario: 173, ad esclusione dei lavoratori discontinui, per i quali il divisore sarà dato dall'orario settimanale concordato (massimo 45 ore), moltiplicato per il coefficiente 4,33, con arrotondamento all'unità (con 45 ore settimanali: 45 x 4,33 = 194,85, arrotondato a 195). Nel caso di decimale pari a 0,5 l'arrotondamento sarà all'unità inferiore.
Giornaliero: 26.
j) "Rimborso spese"
S'intende il ristoro delle spese sostenute dal lavoratore in nome e per conto dell'azienda, ivi comprese le spese di viaggio, vitto e pernottamento, conseguenti al lavoro comandato al di fuori della sede abituale, nei limiti della normalità o preventivamente concordate. In caso di prestazione comandata al di fuori dal comune della sede abituale di lavoro, il rimborso spese di vitto e alloggio può essere sostituito dall'Indennità di trasferta con esenzione contributiva e fiscale, nei limiti legalmente previsti, mentre eventuali importi eccedenti faranno parte della RMF.
Il Rimborso spese, per la sola documentazione contabile, potrà essere contabilizzato e riconosciuto unitamente alla retribuzione, ma esso non sarà soggetto a contribuzione previdenziale né a prelievo fiscale.
B) Sul tempo
a) "Anno solare"
Arco temporale di 365 (trecentosessantacinque) giorni.
b) "Anno di calendario"
Arco temporale dal 1º gennaio al 31 dicembre.
c) "Giorni di calendario"
Giorni compresi nell'anno di calendario.
d) "Giorni"
Salvo che non sia diversamente precisato, il computo si effettua secondo i criteri dell'art. 2963 cod. civ.:
"I termini (___) si computano secondo il calendario comune.
Non si computa il giorno nel corso del qual