S.I.A. S.r.l.
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Testo Consolidato CCNL del 23/11/2020
SERVIZI ASSISTENZIALI - AVIS
Testo consolidato del CCNL 23/11/2020
per i dipendenti AVIS riferito al triennio 2020-2022
Decorrenza: 01/01/2020
Scadenza: 31/12/2022
Il giorno 23 Novembre 2020, alle ore 18,00 ha avuto luogo in modalità a distanza, l'incontro
Tra
AVIS ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE
E
le Organizzazioni Sindacali Nazionali di Categoria
FP CGIL Nazionale (non firmato)
CISL FP Nazionale
UIL FPL Nazionale
Si è STIPULATO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, relativo al triennio normo -economico 2020 - 2022 che regola il rapporto di lavoro del personale dipendente delle sedi operative su tutto il Territorio Nazionale, composto da 87 articoli e da una norma programmatica.
Titolo I - VALIDITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Ambito di applicazione
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutto il personale dipendente delle Associazioni aderenti ad AVIS (Associazione volontari italiani del sangue). Il contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina la regolamentazione del trattamento economico e normativo.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro avrà la durata triennale, si riferisce al periodo che va dal 1º gennaio 2020 a tutto il 31 dicembre 2022 sia per la parte normativa che per la parte economica.
Gli aumenti economici sono stati determinati in funzione di parametri condivisi per il periodo di riferimento al fine di garantire il mantenimento del potere di acquisto delle retribuzioni.
Per il rinnovo contrattuale del triennio, i valori economici di riferimento saranno la retribuzione tabellare e per i dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 2019, l'ERC e l'assegno ad personam non riassorbibile di cui all'art. 47 del presente CCNL
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro conserverà la sua validità giuridica anche dopo la scadenza e fino alla data della sottoscrizione del nuovo CCNL
Art. 3 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di Legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato, nonché allo Statuto dei diritti dei lavoratori, in quanto applicabili. I dipendenti debbono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dall'Associazione da cui dipendono, purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con le norme di Legge.
Art. 4 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Le norme contrattuali devono essere considerate sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate, in sede di contrattazione nazionale, per l'interpretazione autentica della norma su istanza di una delle parti firmatarie del presente contratto.
Art. 5 - Condizioni di miglior favore
Sono fatte salve le condizioni normative ed economiche di miglior favore in atto non espressamente regolamentate dal presente CCNL
Titolo II - RELAZIONI SINDACALI
Art. 6 - Diritto di informazione e confronto tra le parti
Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze, nel rispetto della legislazione vigente, che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A) Livello nazionale
Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- assumere le opportune iniziative presso gli Organi competenti dello Stato affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione, dei costi connessi con l'applicazione del presente CCNL;
- promuovere iniziative anche volte agli Organi competenti dello Stato finalizzate a formare la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili, con particolare attenzione a quelle rappresentate dal volontariato.
B) Livello regionale e/o territoriale
Annualmente di norma entro l'anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- assumere le opportune iniziative nei confronti degli Organi competenti dello Stato affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL, nonché definite forme di valorizzazione dell'attività di volontariato.
C) Livello aziendale
Fermo restando le competenze proprie delle amministrazioni queste garantiranno, ove richiesto, una tempestiva informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti e/o di convenzione con gli enti pubblici, ai progetti e programmi di sviluppo nonché quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL
Le parti convengono sulla necessità di sviluppare idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione ed all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo di processi di riorganizzazione che dovessero evidenziarsi come necessari ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale e/o territoriale nonché aziendale.
La contrattazione di cui al presente CCNL si suddivide in due livelli:
1 - Primo livello: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
2 - Secondo livello: Contratto integrativo Territoriale e/o Aziendale.
Sono titolari della contrattazione di secondo livello:
a. Il titolare del potere di rappresentanza dell'associazione o un suo delegato;
b. la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), e ove non presente le RSA;
c. le rappresentanze sindacali territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL
Costituiscono oggetto della contrattazione di primo livello le seguenti tematiche:
- validità ed ambito di applicazione del contratto;
- relazioni sindacali;
- diritti sindacali;
- attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;
- norme comportamentali e disciplinari;
- ordinamento professionale;
- orario di lavoro;
- permessi, aspettative e congedi;
- formazione professionale;
- trattamento economico.
Costituisce oggetto della contrattazione di secondo livello quanto espressamente rinviatovi dai singoli articoli del presente CCNL, nonché quanto definito nelle piattaforme contrattuali integrative regionali o aziendale.
La contrattazione di secondo livello riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL Le erogazioni del livello di contrattazione regionale o aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui l'Associazione dispone, nonché ai risultati legati all'andamento economico della stessa.
L'Associazione a cui viene indirizzata la piattaforma Integrativa Territoriale o aziendale, convocherà la parte sindacale per l'avvio del confronto di merito entro un mese dalla data di ricevimento della piattaforma.
In mancanza di tale convocazione potrà essere richiesta alla Commissione paritetica nazionale, di cui all'art. 84, la convocazione delle parti per l'avvio del negoziato entro il termine perentorio di 15 giorni.
Procedure di rinnovo
Sei mesi prima della scadenza contrattuale le Parti firmatarie comunicano, con raccomandata a.r. e/o a mezzo posta elettronica certificata, formale disdetta del presente CCNL
Nei sei mesi dalla scadenza suddetta le Parti presentano la piattaforma a mezzo raccomandata a r. e/o a mezzo posta elettronica certificata
Entro venti giorni dal ricevimento della piattaforma l'Associazione avvia la trattativa per il rinnovo del CCNL
Nel mese antecedente la scadenza del CCNL, ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente e per il mese successivo alla scadenza medesima, le parti non assumeranno iniziative unilaterali ne procederanno ad azioni dirette.
Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo sopra indicati, non si darà luogo ad azioni od iniziative unilaterali limitatamente ai due mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima.
Art. 8 - Garanzia del funzionamento dei servizi essenziali
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificato dalla Legge 11 aprile 2000 n. 83, le parti individueranno a livello locale le tipologie di servizio ritenute essenziali e gli appositi contingenti di personale da garantire in servizio.
Ai fini di una piena e puntuale applicazione del d.lgs 198 del 2006 e della Legge 183 del 2012, sarà costituito a livello nazionale il Comitato unico di garanzia (C.U.G.) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, composto da una componente designata da ognuna delle OO.SS. firmataria del presente CCNL e da un pari numero di componenti in rappresentanza dell'Associazione, tra le quali individuare la figura con funzioni di Presidente. Possono inoltre essere istituiti C.U.G. presso singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell'ambito del rapporto tra le parti.
L'Associazione assicura le condizioni e tutti gli strumenti per il loro funzionamento. Le finalità dei C.U.G. sono quelle definite dalla Legge di riferimento e gli stessi opereranno sulla base delle indicazioni che perverranno dal C.U.G. nazionale che verrà istituito entro sei mesi dalla data della stipula del presente CCNL
Art. 10 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
Per i dipendenti per i quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria accreditata la condizione di soggetto affetto da tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psico-fisica, e che si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure a sostegno:
a) concessione di aspettativa non retribuita per l'intera durata del progetto di recupero presso strutture specializzate;
b) concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;
c) riduzione dell'orario di lavoro con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
d) il datore di lavoro nell'ambito della sua autonomia organizzativa in relazione alle esigenze, ove richiesto, valuterà la possibilità di adibire il lavoratore a compiti diversi da quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
Si conviene altresì che durante i periodi afferenti ai suddetti permessi e aspettative non maturerà a favore del dipendente alcuna indennità derivante dagli istituti normativi previsti dal presente contratto.
Per i dipendenti soggetti a terapie salvavita e malattie degenerative ingravescenti trovano applicazione le garanzie ed i diritti previsti dagli articoli 22 (rapporti di lavoro part-time) e 63 (malattia)
Art. 11 - Tutela dei dipendenti portatrici e portatori di handicap
Per quanto concerne la tutela dei dipendenti portatori di handicap si fa riferimento alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.
La fruizione dei permessi di cui ai commi 2, 3 dell'art. 33 della stessa non comporta una contestuale riduzione proporzionale delle ferie e della tredicesima.
Art. 12 - Attività di volontariato
I dipendenti che intendono svolgere attività di volontariato in un Ente del terzo settore, hanno diritto ad usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di tutte le forme di flessibilità di orario e/o turnazioni previste dal presente CCNL
In sede aziendale, nell'ambito del rapporto tra le parti, saranno definite le modalità di esercizio del diritto in questione e potranno determinarsi anche forme e criteri particolari finalizzati a consentire di svolgere attività di volontariato.
Titolo III - DIRITTI SINDACALI
Art. 13 - Rappresentanze sindacali unitarie e rappresentanze sindacali aziendali
Sono riconosciute le Rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette sulla base dell'apposito regolamento sottoscritto dalle OO.SS. presentatrici delle liste che concorrono alle elezioni delle stesse ovvero le RSA ai sensi della Legge 300/70.
Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni in sede aziendale delle rappresentanze sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL è riconosciuto alle stesse un monte ore retribuito in ragione di 2 ore annue per addetto a livello di singole realtà lavorative; tale monte ore non potrà comunque essere inferiore a 50 ore annue nelle realtà che occupano meno di 25 addetti.
Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni delle R.S.U. è garantito un monte ore retribuito nella misura di 1 ora annua per dipendente nelle realtà lavorative fino a 200 dipendenti e di 8 ore annue per dipendente oltre tale limite.
I dipendenti hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 15 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L'Associazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e per eventuali incontri delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL Le stesse possono riguardare la generalità o gruppi di dipendenti e sono indette nella misura di 10 ore annue dalle R.S.U./R.S.A. di cui all'art. 13 del presente CCNL e nella misura di 5 ore annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL
Della convocazione della riunione deve essere data all'amministrazione tempestiva comunicazione con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei Sindacati firmatari del presente CCNL Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizi alle esigenze proprie dell'utenza.
Art. 15 - Permessi per cariche sindacali
I dipendenti componenti gli organismi direttivi delle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, regionali, comprensoriali o zonali (per comprensorio o zona deve intendersi quella in cui è insita la presenza delle strutture sindacali confederali - Camera del lavoro - Unione sindacale territoriale - Camera sindacale territoriale) di categoria e confederali, hanno diritto per l'espletamento delle attività sindacali, a permessi retribuiti per partecipare a convegni a livello nazionale indetti dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL
Inoltre, hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 ore al mese non cumulabili quando l'assenza del lavoro venga espressamente richiesta per iscritto almeno 48 ore prima dalla responsabile o dal responsabile territoriale delle Organizzazioni sindacali sopra indicate, salvo il verificarsi di impedimenti derivanti da inderogabili esigenze di servizio di cui deve essere data comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
I nominativi dei dipendenti di cui al 1º comma e le eventuali variazioni dovranno essere comunicati per iscritto dalle OO.SS. predette all'Associazione in cui il dipendente presta servizio.
Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali convocate dall'Associazione.
In caso di dipendenti con rapporto a tempo parziale i permessi di cui al presente articolo vengono ridotti in proporzione all'orario settimanale svolto.
Art. 16 - Aspettativa sindacale
Fermo restando i distacchi sindacali eventualmente già concessi in forza di pre