S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'accordo 02/03/2023 si rinvia al CCNL " Servizi Assistenziali - Anpas Misericordie"- Settore "Enti ed Istituzioni Private".
Testo Consolidato CCNL del 28/09/2018
SERVIZI ASSISTENZIALI - ANPAS
Testo consolidato del CCNL 28/09/2018
per il personale dipendente dall'ANPAS e dalle realtà operanti nell'ambito socio-sanitario, assistenziale, educativo, delle pubbliche assistenze
Decorrenza: 01/01/2017
Scadenza: 31/12/2019
CCNL 28/09/2018 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 02/03/2023
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il giorno 28 settembre 2018 a Firenze presso la sede di ANPAS in via Pio Fedi, 46/48 si sono incontrati
- ANPAS Nazionale
e
- FP CGIL Nazionale
- CISL FP nazionale
- UIL FPL Nazionale
che hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente dell'ANPAS e delle Organizzazioni operanti nell'ambito socio-sanitario, assistenziale, educativo per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2019.
Verbale di stipula
Il giorno 02/03/2023,
tra
le OOSS FP CGIL - CISL FP - UIL FPL
e
la delegazione trattante di ANPAS ODV e Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia
PREMESSO CHE:
A) Durante le trattative occorse in data 24/01/2022-09/02/2022-31/03/2022-22/04/2022-4/05/2022-1/06/2022-14/06/2022-14/07/2022-12/09/2022-07/11/2022-30/11/2022-20/02/2023 ANPAS ODV -CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA e le OOSS FP CGIL - CISL FP - UIL FPL, si sono impegnate a trovare soluzioni che consentano di unificare il CCNL Anpas ODV e il CCNL Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, al fine di giungere ad un CCNL unico del settore "socio assistenziale - del trasporto sanitario e di emergenza urgenza" di settore, assieme alla Croce Rossa Italiana;
B) Negli incontri di cui al punto A, si è giunti ad una prima modifica condivisa degli articoli riguardante sia la parte normativa, al fine di rendere armonizzabili CCNL Anpas, Misericordie e CRI, oltre che una prima ipotesi di adeguamento economico per il triennio 2020-2022 pari al 4,5% di aumento sul tabellare C3 con decorrenza 01/12/2022 e quattrocentocinquanta euro di una tantum per tutti i livelli con decorrenza da definire.
C) Anpas ODV, pur essendo favorevole al rinnovo del CCNL unificato 2020/2022 non essendo alla data odierna nelle condizioni di siglare il rinnovo del CCNL 2020/2022, in attesa di risposta da parte della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ritiene sia opportuno riconoscere una somma in acconto.
Pertanto, visto quanto premesso,
SI CONVIENE
quanto di seguito:
1) le premesse sopra estese ed elencate sono parte integrante del presente verbale;
[___]
5) la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia si impegna, entro il 31 marzo 2023 a fornire risposta in merito alla volontà della stessa di rinnovare il CCNL unificato 2020/2022 Anpas Misericordie a seguito della quale le OOSS valuteranno le eventuali iniziative da intraprendere
6) Le parti fissano per il 4 aprile 2023 l'incontro finalizzato al proseguimento del rinnovo del CCNL 2020/2022
TITOLO I - VALIDITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Ambito di applicazione
Il presente CCNL regola i rapporti di lavoro del personale dipendente dell'ANPAS e delle diverse realtà operanti nell'ambito socio-sanitario, assistenziale, educativo delle pubbliche assistenze. Oltre la parte normativa esso disciplina il trattamento economico e deve essere indistintamente applicato a tutto il personale dipendente.
Art. 2 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di Legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato, nonché allo Statuto dei diritti dei lavoratori, in quanto applicabili.
I lavoratori debbono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dall'Organizzazione da cui dipendono purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di Legge.
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Le norme del presente contratto devono essere considerate sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti.
Art. 4 - Condizioni di miglior favore
Per i lavoratori in forza alla data di decorrenza del presente CCNL sono fatte salve ad esaurimento e "ad personam" le condizioni fisse e ricorrenti di miglior favore in atto.
A tal fine in sede di confronto a livello di Organizzazione, di cui all'art. 7, verranno definite le necessarie modalità di raccordo tra il trattamento preesistente e quello previsto dal presente CCNL.
Il CCNL entra in vigore il 1º gennaio 2017 e scade il 31 dicembre 2019 agli effetti normativi. Le parti convengono che relativamente all'insieme dell'ambito normativo ed economico del presente CCNL, ove non diversamente indicato, per data di decorrenza dei singoli istituti si intende quella della firma dello stesso.
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
Art. 6 - Diritto di informazione e confronto tra le parti
Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l'applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali. Le sedi di informazione e confronto sono:
A) Livello nazionale
Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- Analizzare l'andamento del settore in relazione all'evoluzione legislativa ed ai bisogni dei cittadini;
- Verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- Verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- Valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- Promuovere iniziative volte anche alla pubblica amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili, con particolare attenzione a quelle rappresentate dal volontariato.
B) Livello territoriale (provinciale e/o regionale)
Annualmente, di norma entro l'anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- Analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
- Assumere le opportune iniziative presso la pubblica amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione, dei costi connessi con l'applicazione del presente CCNL;
- Verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- Assumere le opportune iniziative nei confronti della pubblica amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL, nonché definite forme di valorizzazione dell'attività di volontariato.
Semestralmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno a livello regionale per analizzare i dati relativi all'utilizzo delle deroghe previste dall'art. 26 bis del CCNL.
C) Livello di organizzazione
Ferme restando le competenze proprie delle Organizzazioni, queste garantiranno, ove richiesta, una tempestiva informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti e/o di convenzione con gli enti pubblici, ai progetti e programmi di sviluppo nonché quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL.
La contrattazione di cui al presente CCNL si suddivide in due livelli:
- Primo livello: nazionale;
- Secondo livello: regionale, provinciale o di Organizzazione in alternativa tra loro.
Sono titolari della contrattazione di secondo livello le R.S.U. o laddove non presenti, le R.S.A. e comunque le rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, secondo quanto previsto dal regolamento confederale del marzo 1991 e degli accordi 23 luglio 1993 e 23 dicembre 1998. Le R.S.U. sono elette con riferimento al regolamento definito in base all'accordo del 23 luglio 1993.
Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche:
- validità ed ambito di applicazione del contratto;
- relazioni sindacali;
- diritti sindacali;
- attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;
- norme comportamentali e disciplinari;
- ordinamento professionale;
- orario di lavoro;
- permessi, aspettative e congedi;
- formazione professionale;
- trattamento economico.
In ciascuna Organizzazione, le parti possono stipulare il contratto collettivo decentrato integrativo. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie:
- I criteri relativi:
a. Ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e di programmi per l'incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio;
b. Alle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione;
c. Alla ripartizione delle eventuali ed ulteriori risorse da destinare al personale;
d. Alla progressione orizzontale del personale;
e. I programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per l'adeguamento ai processi di innovazione;
- Le linee di indirizzo per la garanzia e per il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
- Implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni tecnologiche, degli assetti organizzativi e della domanda di servizi;
- Le pari opportunità, per le finalità e con le modalità stabilite dalla Legge;
- Le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto della normativa vigente in materia;
- L'orario di lavoro ai sensi dell'art. 26 del presente CCNL;
- La regolamentazione dei tempi di vestizione ai sensi dell'art. 53;
- L'elevazione della percentuale di utilizzo dei contratti di somministrazione entro il limite massimo di contratti a termine fissato dall'art. 23;
- Ogni altra materia espressamente demandata dal presente contratto.
Elemento di garanzia retributiva (EGR)
Ai fini di assicurare un'effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma di secondo livello territoriale ai sensi del presente CCNL, non venga definito un accordo di secondo livello territoriale entro il 31 dicembre 2018, le organizzazioni ANPAS operanti nel territorio erogheranno, con la retribuzione del mese di luglio di ogni anno (a partire dal luglio 2019), un Elemento di garanzia retributiva (EGR ) di 120 euro lordi annui.
La somma di cui al paragrafo precedente si intende riferita al tempo pieno e pertanto verrà riproporzionata per i lavoratori a tempo parziale.
L'applicazione dell'EGR compete ai lavoratori in forza. L'organizzazione calcolerà l'importo spettante al singolo lavoratore in proporzione ai mesi di effettiva prestazione resi alle proprie dipendenze nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno di competenza. L'ammontare dell'elemento di garanzia retributiva sarà ridotto fino a concorrenza da eventuali erogazioni o retribuzioni aggiuntive individuali percepite dal lavoratore nel corso dell'anno precedente a quello di erogazione dell'EGR.
Le organizzazioni aderenti ad ANPAS che si trovassero in uno stato di sofferenza economica e/o finanziaria possono richiedere alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, un confronto per definire la sospensione, l'esonero, il riconoscimento parziale o il dilazionamento del pagamento dell'EGR.
Art. 8 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 146 del 12 giugno 1990 e successive modificazioni e integrazioni, le parti individuano in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo le seguenti tipologie di servizi essenziali, convenendo che a livello di Organizzazione, nell'ambito del rapporto tra le parti, possano essere definite altre tipologie di servizio alle quali applicare la presente normativa: le prestazioni medico-sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica ivi compreso il trasporto infermi e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti, minori, soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare, o al servizio di onoranze funebri, e comunque servizi istituzionali e/o dovuti in forza di leggi o accordi che considerano la non sospendibilità del servizio. A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 83/2000, le parti si impegnano alla sottoscrizione di apposito accordo per la disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti garantiti dalla Costituzione. Con l'obiettivo di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno definiti, nell'ambito del rapporto fra le parti in sede di Organizzazione, con esplicito verbale appositi contingenti di personale.
Ai fini di una piena e puntuale applicazione del D.Lgs 198/2006 è costituito a livello nazionale il Comitato per le pari opportunità tra uomo e donna composto da un componente designato da ognuna delle OO.SS. maggiormente rappresentative e da un pari numero di componenti in rappresentanza dell'Organizzazione, tra le quali individuare la figura con funzioni di Presidente; possono inoltre essere istituiti Comitati per le pari opportunità tra uomo e donna presso singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell'ambito del rapporto tra le parti.
L'Organizzazione assicura le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento, nonché appositi finanziamenti a sostegno della loro attività; le finalità del Comitato per le pari opportunità tra uomo e donna sono quelle definite dalla Legge di riferimento e gli stessi opereranno sulla base delle indicazioni che perverranno dal Comitato nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna da istituire entro sei mesi dalla data della stipula del presente CCNL.
Art. 10 - Attività di volontariato
I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo Settore hanno diritto di usufruire, ai sensi del comma 6 bis del D.Lgs 117/2017, delle forme di flessibilità di orario di lavoro e delle turnazioni previste dal presente CCNL. In sede di Organizzazione, nell'ambito del rapporto tra le parti, saranno definite le modalità di esercizio del diritto in questione e potranno determinarsi anche forme e criteri particolari finalizzati a consentire agli interessati di svolgere attività di volontariato, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
TITOLO III - COSTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 11 - Assunzione di personale
L'assunzione di personale deve essere effettuata con l'osservanza delle norme di Legge vigenti in materia di rapporto di lavoro di diritto privato.
L'assunzione deve risultare da atto scritto e indicare la data della medesima, la durata del periodo di prova, la qualifica alla quale viene assegnato il lavoratore ed il relativo trattamento economico e la sede di lavoro.
Art. 12 - Documenti di assunzione
All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare o autocertificare ove possibile o consegnare i seguenti documenti:
- libretto di lavoro o documento equipollente;
- codice fiscale;
- carta d'identità o documento equipollente;
- certificato di sana e robusta costituzione fisica;
- libretto sanitario ove richiesto a norma di Legge;
- titolo di studio o professionale (diploma, certificato di abilitazione, patente, ecc.) in relazione alla qualifica;
- certificato penale di data non anteriore a tre mesi;
- qualsiasi altro documento previsto dalla vigente normativa.
Il lavoratore è altresì tenuto a presentare certificato di residenza datato non anteriormente a tre mesi e deve, ove questo sia diverso dalla residenza, comunicare anche l'eventuale domicilio nonché tutti gli eventuali successivi spostamenti di residenza e di domicilio.
Prima dell'assunzione in servizio l'Organizzazione potrà accertare l'idoneità fisica del futuro dipendente e sottoporlo a visita medica da parte di sanitari di fiducia o da Organi sanitari pubblici. Successivamente all'assunzione il lavoratore sarà sottoposto ad eventuali ulteriori accertamenti come da normativa vigente a carico del datore di lavoro.
L'assunzione in servizio del lavoratore avviene dopo un periodo di prova non superiore a tre mesi per l'inquadramento fino alla categoria B ed a sei mesi per gli inquadramenti superiori. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.
In tal caso, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto nonché ai ratei di ferie, della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato.
Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella fissata contrattualmente per l'inquadramento stabilito per il lavoratore interessato.
Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti.
Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta dello stesso, il lavoratore si intenderà confermato in servizio a tempo indeterminato.
Art. 15 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse
Il lavoratore ha diritto all'esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti.
Il lavoratore, purché in possesso di necessari titoli professionali previsti dalla Legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti in sede di Organizzazione, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del dipendente medesimo.
Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza fra la prima posizione economica della categoria superiore e la prima posizione economica della categoria di inquadramento, nonché delle differenze afferenti i restanti istituti contrattuali salariali.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente alla attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi che debbono risultare da atto scritto.
Art. 16 - Cumulo delle mansioni
Ai lavoratori che sono as