ilccnl logo
Banca DatiQuotidianoCCNL
Approfondimenti
  • Account
  • Preferiti
  • Contrattazione Collettiva
  • Contrattazione Interconfederale
  • Dati tabellari
  • enti bilateraliBilateralità e Previdenza
  • App e software
  • Assistenza
  • sia logo

    S.I.A. S.r.l.

    P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662

    Cookie PolicyPrivacy Policy
TUTTI I CCNL

SETTORE: Enti ed Istituzioni Private

CCNL: Servizi Assistenziali - Anpas Misericordie

Servizi Assistenziali - Anpas Misericordie

CODICE CNEL: T182

Per la disciplina economica e normativa precedente all'ipotesi di accordo 23.12.2017 si rinvia ai seguenti CCNL del Settore "Enti ed Istituzioni Private"

 - "Servizi Assistenziali - Anpas" - Settore "Enti ed Istituzioni Private"

- "Istituzioni socio assistenziali - Misericordie" - Settore "Enti ed Istituzioni Private"

Chiudi nota

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 02/02/2024

SERVIZI ASSISTENZIALI - ANPAS MISERICORDIE

 

Testo consolidato del CCNL 02/02/2024

per il personale dipendente dall'ANPAS  e dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie e di altre organizzazioni del terzo settore che operano nell'ambito socio sanitario, assistenziale, del trasporto sanitario e di emergenza urgenza extraospedaliera

Decorrenza: 01/01/2020

Scadenza: 31/12/2022

CCNL 02/02/2024 come modificato da:
- Errata corrige 17/04/2024

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

Roma lì, 2 Febbraio 2024

OO.SS.:

- CGIL - FP;

- UIL - FPL;

- CISL - FP.

Enti:

- ANPAS ODV;

- CONFEDERAZIONE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA

 

 

RINNOVI

Accordo 17/04/2024

Verbale di stipula

 

In data odierna, 17 aprile 2024, presso Anpas sede di Bologna si sono incontrati:

- ANPAS ODV

- CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA:

FP CGIL Nazionale

CISL FP Nazionale

UIL FPL Nazionale

 

Premesso che:

Le parti in data 2 febbraio 2024 hanno sottoscritto il CCNL ANPAS odv Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia odv e di altre Organizzazioni del Terzo Settore che operano nell'ambito: "socio-sanitario, assistenziale, del trasporto sanitario e di emergenza urgenza extraospedaliera" 2020/2022.

Il CCNL è stato depositato secondo le procedure previste presso il MLPS e il CNEL.

Le parti hanno riscontrato successivamente alla sottoscrizione refusi nell'articolato contrattuale.

 

Tanto premesso

le parti nell'incontro odierno hanno provveduto alla correzione e conseguente modifica dei seguenti articoli:

art. 12 comma 2

art.21 comma 5

art.35 (ii) comma 1

art.36 parte F) comma 1

art. 38 comma 2

art.42 punto 3 comma 11

art. 53 comma 3

art.55 comma 2

art.73 comma 16

 

PER LA MODIFICA DEL TESTO CONTENENTE REFUSI ED ERRORI DI TRASCRIZIONE:

[___]

 

 

TITOLO I - VALIDITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Ambito di applicazione

 

1. Il presente CCNL regola i rapporti di lavoro del personale di Anpas ODV e Confederazione delle Misericordie d'Italia ODV, nonché di altre organizzazioni di volontariato, delle Fondazioni, delle Organizzazioni Non Governative, delle associazioni, riconosciute e non riconosciute, nonché di tutti gli altri Enti appartenenti al Terzo Settore.

2. Oltre la parte normativa esso disciplina il trattamento economico e deve essere indistintamente applicato a tutto il personale dipendente non dirigente.

 

 

Art. 2 - Disposizioni generali

 

1. Per quanto non previsto dal presente CCNL si fa espresso rinvio ai regolamenti eventualmente emanati dai singoli Enti e, in subordine, alle norme di Legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato in quanto applicabili.

2. I lavoratori devono, inoltre, osservare le norme regolamentari emanate dall'Ente da cui dipendono, salvo che queste siano contrarie a norme di Legge o alle disposizioni del presente CCNL.

 

 

Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali

 

1. Le norme del presente CCNL devono essere considerate sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. Il presente CCNL costituisce, fatti salvi gli altri regolamenti vigenti tra le parti, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti.

 

 

Art. 4 - Condizioni di miglior favore

 

1. Per il personale dipendente in forza alla data di decorrenza del presente CCNL, sono fatte salve le condizioni normative ed economiche di miglior favore in atto non espressamente regolamentate dal presente CCNL.

2. A tal fine, in sede di confronto a livello di Ente di cui all'art. 8 verranno definiti i criteri di armonizzazione tra il trattamento preesistente e quello previsto dal presente CCNL.

 

 

Art. 5 - Decorrenza e durata

 

1. Il presente CCNL entra in vigore il 1º gennaio 2020 e scade il 31 dicembre 2022 agli effetti normativi.

2. Con riferimento alla disciplina normativa ed economica del presente CCNL, le parti convengono che per data di decorrenza dei singoli istituti si intende, ove non diversamente indicato, la data di firma dello stesso.

3. Ciascuna parte contraente potrà dare disdetta del presente CCNL almeno 3 mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. In caso di disdetta il presente CCNL rimane in vigore fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo.

5. Ove non venga data disdetta ai sensi di quanto sopra, il presente CCNL deve intendersi rinnovato per un anno sia per la parte retributiva che normativa e così di anno in anno.

 

 

TITOLO II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 6 - Relazioni sindacali, obiettivi, strumenti

 

1. Le parti si impegnano ad avere relazioni sindacali, dinamiche e qualificate quali fattori capaci di incidere positivamente sulla produttività delle strutture degli Enti, sulla qualità, l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati a favore dei cittadini.

2. Le parti si impegnano altresì a costruire relazioni stabili tra gli Enti e i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, e finalizzata al comune obiettivo di migliorare le condizioni e la qualità del lavoro, la valorizzazione professionale di tutti i lavoratori, di favorire il benessere organizzativo e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché consentire di affrontare in maniera partecipata i cambiamenti in atto e i conseguenti processi di riorganizzazione e riordino.

3. Le parti individuano nella contrattazione, nel confronto e nell'Informazione, ai livelli previsti dal presente CCNL, gli strumenti per attuare il presente modello di relazioni sindacali.

 

 

Art. 7 - Diritto di Informazione e confronto

 

1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti.

2. Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l'applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.

3. Le sedi di informazione e confronto sono:

 

A) Livello nazionale

Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:

1) analizzare l'andamento del settore in relazione all'evoluzione legislativa ed ai bisogni dei cittadini;

2) verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;

3) verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;

4) valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;

5) promuovere iniziative volte anche alla pubblica amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili, con particolare attenzione a quelle rappresentate dal volontariato.

 

B) Livello territoriale (provinciale e/o regionale)

Annualmente, di norma entro l'anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:

1) analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;

2) assumere le opportune iniziative presso la pubblica amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione, dei costi connessi con l'applicazione del presente CCNL;

3) verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;

4) assumere le opportune iniziative nei confronti della pubblica amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL, nonché definite forme di valorizzazione dell'attività di volontariato.

5) Semestralmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno a livello regionale per analizzare i dati relativi all'utilizzo delle deroghe previste dall'art. 27 del CCNL.

 

C) Livello di Ente

Ferme restando le competenze proprie degli Enti, questi garantiranno, ove richiesta, dalla RSA/RSU e dalle OOSS firmatarie del presente contratto, una tempestiva informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti e/o di convenzione con gli enti pubblici, ai progetti e programmi di sviluppo, all'utilizzo del lavoro a tempo parziale nonché quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL.

Il confronto si avvia su richiesta scritta delle RSA/RSU e/o delle OOSS firmatarie del presente contratto.

 

 

Art. 8 - Contrattazione

 

1. La contrattazione di cui al presente CCNL si suddivide in due livelli:

a) primo livello: nazionale;

b) secondo livello: Ente.

2. Sono titolari della contrattazione di secondo livello le R.S.U. o laddove non presenti, le R.S.A. e comunque le rappresentanze territoriali delle OOSS firmatarie del presente contratto, secondo quanto previsto dall'Accordo interconfederale del 10 gennaio 2014.

3. Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche:

a) validità ed ambito di applicazione del contratto;

b) relazioni sindacali;

c) diritti sindacali;

d) attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;

e) norme comportamentali e disciplinari;

f) ordinamento professionale;

g) orario di lavoro;

h) permessi, aspettative, congedi;

i) formazione professionale;

j) trattamento economico.

4. Costituiscono oggetto della contrattazione collettiva decentrata integrativa le seguenti materie:

a) individuazione dei criteri relativi:

- ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e di programmi per l'incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio;

- alle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione;

- alla ripartizione delle eventuali ed ulteriori risorse da destinare al personale, tra le quali specifiche indennità;

- alla progressione orizzontale del personale;

- i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per l'adeguamento ai processi di innovazione;

b) formulazione delle linee di indirizzo per la garanzia e per il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;

c) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni tecnologiche, degli assetti organizzativi e della domanda di servizi;

d) le pari opportunità, per le finalità e con le modalità stabilite dalla Legge;

e) le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto della normativa vigente in materia;

f) l'orario di lavoro ai sensi dell'art. 26, 27 e 55 del presente CCNL;

g) la regolamentazione di quanto previsto ai sensi dell'art. 60 (abiti di servizio);

h) alla determinazione dell'epoca e della durata dei turni di ferie per gli Enti con organico al 1 gennaio superiore a 50 dipendenti;

i) la determinazione dei premi di produttività;

j) la eventuale determinazione dei piani di welfare;

k) ogni altra materia espressamente demandata dal presente contratto.

 

 

Art. 9 - Rappresentanze sindacali

 

1. La rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro è costituita dalle Rappresentanze sindacali unitarie, R.S.U., o in loro assenza dalle Rappresentanze sindacali aziendali, R.S.A.

2. Per la contrattazione sui luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale R.S.A. e dalle OOSS territoriali firmatarie del CCNL.

3. Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali convocate dalle Organizzazioni firmatarie.

 

 

Art. 10 - Assemblea

 

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 20 L. n. 300/1970, i lavoratori l'anno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue di cui 10 ore annue indette dalle R.S.U. (R.S.A.) e 5 ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle OOSS firmatarie del presente CCNL.

2. Gli Enti dovranno destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art 25 dello Statuto dei lavoratori.

3. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori, o gruppi di essi, e sono indette singolarmente o congiuntamente dalle Rappresentanze sindacali di cui all'art 8.

4. Della convocazione della riunione deve essere data al proprio Ente tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei Sindacati confederali firmatari del presente contratto.

5. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'utente.

6. Le assemblee, se svolte durante l'orario di lavoro, dovranno svolgersi nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio.

 

 

Art. 11 - Permessi per cariche sindacali

 

1. I lavoratori componenti i Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici dei Sindacati stipulanti il presente CCNL, nella misura di 1 (uno) per Ente e per ogni Sindacato stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per l'espletamento del loro mandato, nelle misure massime di seguito indicate:

a) 12 (dodici) ore annue negli Enti con un numero di dipendenti non inferiore a 6 (sei) e non superiore a 15 (quindici);

b) 24 (ventiquattro) ore annue negli Enti con oltre 15 (quindici) dipendenti.

2. I dirigenti sindacali di cui al comma 1 hanno inoltre diritto, nei termini indicati, a permessi non retribuiti in misura non inferiore a 8 (otto) giorni all'anno.

3. I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al presente articolo debbono dare comunicazione scritta al Datore di lavoro di norma 3 (tre) giorni prima tramite i competenti Organismi delle rispettive OOSS.

 

 

Art. 12 - Contributi sindacali

 

1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria Organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti Organi statutari.

2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato, anche nei casi di cambi di gestione di cui all'art 69. del presente CCNL

3. La revoca della delega deve essere inoltrata, in forma scritta, all'Ente di appartenenza nonché alla Organizzazione sindacale interessata e ha efficacia dal mese successivo la sua presentazione.

4. Le trattenute mensili operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni delle dipendenti e dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle Organizzazioni sindacali sono versate entro il decimo giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle Organizzazioni sindacali con accompagnamento, ove richiesta, di distinta nominativa.

5. L'Ente è tenuto, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati dalle OOSS

 

 

RINNOVI

Accordo 17/04/2024

PER LA MODIFICA DEL TESTO CONTENENTE REFUSI ED ERRORI DI TRASCRIZIONE:

 

 

TESTO ERRATO CON CORREZIONI

TESTO CORRETTO DEFINITIVO

Art. 12 (Contributi sindacali)

Art. 12 (Contributi sindacali)

2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato. anche nei casi di cambi di gestione di cui all'art. 69 del presente CCNL.

2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato.

 

 

Art. 13 - Conciliazione in sede sindacale

 

1. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti cod. proc. civ., per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente CCNL, e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati territoriali, ove esistenti, ovvero presso le OOSS competenti territorialmente, alle quali aderisce o conferiscono mandato l'Ente o il lavoratore interessato.

2. La Commissione di cui al comma primo del presente articolo è composta:

a) per gli Enti, da un rappresentante della struttura nazionale di riferimento;

b) per i lavoratori, da un rappresentante dell'OOSS firmataria del presente CCNL, competente territorialmente, cui l'addetto aderisce o conferisce mandato.

3. Dinanzi alla Commissione le parti interessate possono farsi rappresentare o assistere da un'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

4. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere per iscritto il tentativo di conciliazione tramite le OOSS cui aderisce o conferisce mandato. La comunicazione della richiesta interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione, il decorso d'ogni termine di decadenza.

5. L'organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata alla controversia, deve comunicare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento.

6. Ricevuta la richiesta, la Commissione di conciliazione procederà entro e non oltre i 15 giorni successivi dalla data di ricezione, alla convocazione delle parti, fissando il giorno, luogo, ora e la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Le parti interessate possono concordare che il termine suddetto sia sospeso ovvero prorogato nel mese di agosto. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro il termine previsto dall'art. 410-bis cod. proc. civ.

7. Il termine previsto dall'art. 410-bis cod. proc. civ. decorre dalla data del ricevimento o di presentazione da parte dell'Ente o delle OOSS cui il lavoratore conferisce mandato.

8. La Commissione di Conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 cod. proc. civ. e successive modificazioni e/o integrazioni.

9. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo, è depositato a cura della Commissione, presso l'Ispettorato Territoriale del lavoro competente. Il processo verbale dovrà contenere:

a) il richiamo al contratto ovvero accordo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata o non conciliata;

b) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro;

c) la presenza delle parti personalmente e correttamente rappresentate;

d) le motivazioni che hanno dato origine alla controversia;

e) le motivazioni della conciliazione o della mancata conciliazione.

10. Nel verbale le parti contraenti possono indicare la soluzione anche parziale su cui concordano.

11. Il verbale, debitamente firmato dai componenti la Commissione, dovrà essere redatto in quattro copie, due delle quali saranno depositate presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

12. Qualora le parti abbiano già risolto la controversia, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 2113, comma 4, cod. civ., 410, 411 cod. proc. civ., e successive modifiche e/o integrazioni.

13. Le decisioni assunte dalla Commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del CCNL.

14. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare conservativa, questa sarà sospesa fino alla conclusione della procedura.

 

 

Art. 14 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali

 

1. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla L. n. 146/1990 come modificata ed integrata dalla Legge n. 83/2000, le parti individuano in ambito sociosanitario, socioassistenziale e socio-educativo le seguenti tipologie di servizi minimi essenziali, convenendo che a livello di Ente, nell'ambito del rapporto tra le parti, possano essere definite altre tipologie di servizio alle quali applicare la presente normativa:

a) prestazioni medico-sanitarie, quelle di igiene ed assistenza finalizzate ad assicurare la tutela agli utenti;

b) confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti, minori, soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare, o al servizio di onoranze funebri, e comunque servizi istituzionali e/o dovuti in forza di leggi o accordi che considerano la non sospendibilità del servizio.

2. A seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 83/2000, le parti si impegnano alla sottoscrizione di apposito accordo per la disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

3. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti garantiti dalla Costituzione. Con l'obiettivo di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno definiti, nell'ambito del rapporto fra le parti in sede di Ente, con esplicito verbale appositi contingenti di personale.

 

 

TITOLO III - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 15 - Assunzione di personale

 

1. L'assunzione di personale deve essere effettuata nel rispetto delle norme di Legge tempo per tempo vigenti in materia di rapporto di lavoro di diritto privato.

2. Il contratto di lavoro deve risultare da atto scritto e deve contenere:

a) l'identità delle parti; la tipologia di rapporto di lavoro;

b) la data di inizio del rapporto di lavoro;

c) la durata del rapporto di lavoro;

d) la durata del periodo di prova;

e) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;

f) il trattamento economico applicato;

g) il luogo di lavoro;

h) l'orario di lavoro;

i) il divieto, per i lavoratori a tempo pieno indeterminato o determinato, a svolgere altre attività subordinate o autonome, al di fuori di strutture associative, che siano concorrenziali con le attività proprie espletate dalle strutture associative stesse, salvo espressa autorizzazione dell'Ente.

j) l'espresso rinvio al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e tutte le eventuali condizioni concordate.

 

 

Art. 16 - Documenti di assunzione

 

1. All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare o autocertificare ove possibile o consegnare, nel rispetto della normativa sulla privacy, i seguenti documenti:

a) codice fiscale;

b) carta d'identità o documento equipollente;

c) regolare permesso di soggiorno in corso di validità, ove necessario;

d) informativa e autorizzazione al trattamento dei dati personali debitamente sottoscritta per presa visione e accettazione;

e) documenti per gli assegni familiari (copia della domanda ANF inviata dal dipendente all'INPS e della documentazione probante la composizione del nucleo familiare, i redditi, etc);

f) dichiarazione relativa alla pensione ove titolare di trattamenti di reversibilità o di invalidità;

g) dichiarazione per fruire delle detrazioni fiscali;

h) dichiarazione di responsabilità ove si fruisca di particolari benefici contributivi;

i) qualsiasi altro documento richiesto dalla normativa in vigore al momento dell'assunzione o dall'Ente di appartenenza, quali a titolo esemplificativo:

- titolo di studio o professionale (diploma, certificato di abilitazione, patente, ecc.) in relazione alla qualifica;

- eventuali attestati di lingua straniera conseguiti;

- certificato del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi;

- informativa e autorizzazione al trattamento dei dati personali debitamente sottoscritta per presa visione ed accettazione;

- patente di guida o valido certificato equivalente in caso di mansioni che prevedano la conduzione di un veicolo;

- documenti di abilitazione alla specifica professione per cui si è assunti ed altre abilitazioni possedute e relative iscrizioni ad albi ove previste;

- qualsiasi altro documento previsto dalla vigente normativa.

2. Il  lavoratore è altresì tenuto a presentare il certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi ed a comunicare tempestivamente anche l'eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalla residenza, nonché tutti gli eventuali successivi cambi di residenza e/o domicilio.

 

 

Art. 17 - Visite mediche

 

1. Prima dell'assunzione, il lavoratore dovrà essere sottoposto a visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui è destinato affine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.

2. La visita medica sarà a cura del medico competente o dei Dipartimenti di prevenzione della ASL a scelta del datore di lavoro e secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Successivamente all'assunzione il lavoratore sarà sottoposto dal medico competente a visita medica periodica per controllarne lo stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

4. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

5. Gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione saranno a carico del datore di lavoro.

 

 

Art. 18 - Periodo di prova

 

1. L'assunzione in servizio del lavoratore avviene dopo un periodo di prova, che deve risultare da atto scritto, non superiore a 3 mesi per l'inquadramento fino alla B ed a 6 mesi per gli inquadramenti superiori.

2. Per i lavoratori a tempo determinato il periodo di prova non può superare in ogni caso il 50% della durata del contratto a termine, fatti salvi i limiti massimi previsti dal comma precedente.

3. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto a risolvere il rapporto di lavoro senza l'obbligo di preavviso né della relativa indennità sostitutiva. In tal caso al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto nonché ai ratei di ferie, della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato.

4. Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella fissata contrattualmente per l'inquadramento stabilito per il lavoratore interessato.

5. Ove il periodo di prova venga