CCNL in vigore
SERVIZI ASSISTENZIALI E COLF - Cooperative (Confsal / Unci)
Testo consolidato del CCNL 16/10/2008
per i soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti delle cooperative esercenti servizi e attività nel settore "colf", "badanti" e "di gestione di servizi socio-assistenziali presso case di cura e strutture affini"
CCNL 16/10/2008 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 22/03/2011 (Decorrenza 01/10/2010)
- Accordo Apprendistato 23/04/2012
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno 2008 il giorno 16 ottobre in Roma
tra
- Unione Nazionale Cooperative Italiane (UNCI) rappresentata dal presidente on. Luciano D'Ulizia assistito dal consigliere di presidenza UNCI Settimio Marchione
e
- FESICA/CONFSAL rappresentata dal segretario generale Bruno Mariani
- CONFSAL/FISALS rappresentata dal segretario nazionale Claudio Trovato assistita dalla CONFSAL rappresentata dal segretario generale prof. Marco Paolo Nigi
si è stipulato
il CCNL per i soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti delle cooperative esercenti attività nel settore "Colf", "Badanti" e "di gestione di servizi socio-assistenziali presso Case di cura e strutture affini".
Accordo di rinnovo 22/03/2011 (Decorrenza 01/10/2010)
Verbale di stipula
L'anno duemilaundici il giorno 22 del mese di marzo in Roma, le Organizzazioni:
UNCI rappresentata dal Presidente Paolo Galligioni, assistito dal consulente Settimio Marchione e dal Responsabile dell'Ufficio Studi, Legislativo e Sindacale Tiziana Pentassuglia
e
FESICA CONFSAL rappresentata dal Segretario Generale Bruno Mariani
CONFSAL-FISALS rappresentata del Segretario Nazionale Claudio Trovato
CONFSAL rappresentata dal Segretario Generale Paolo Nigi
Concordano, stipulano e sottoscrivono
[___]
Il presente accordo costituisce parte integrante del CCNL di cui in oggetto.
Visto, letto, approvato e sottoscritto
UNCI
FESICA-CONFSAL
CONFSAL-FISALS
CONFSAL
Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie, in qualità di Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, territoriale e aziendale in quanto presenti nel CNEL e su tutto il territorio con proprie federazioni, ritengono di aver dato con il presente contratto di diritto comune, disciplinato secondo i principi civilistici in materia contrattuale e vincolante esclusivamente per gli aderenti alle medesime Organizzazioni sindacali e avente contenuto liberamente determinato tra le Parti nei limiti imposti dalle leggi. Le Organizzazioni sindacali intendono dare con il presente articolato una prima importante risposta alle esigenze, da più parti rappresentate, per un cambiamento della contrattualistica nazionale in una ottica di rilancio reale della occupazione, fattore indispensabile per una espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese e ribadiscono che il CCNL deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile.
Le Parti ritengono anche che per il rilancio della occupazione, in una ottica di mercato sociale del lavoro stabilizzato tendente alla piena occupazione, avrà un ruolo centrale l'affiancamento alla azienda di tipo tradizionale della cooperativa caratterizzata dalla figura del socio coimprenditore, cioè del lavoratore imprenditore di se stesso.
Tale centralità riservata al socio coimprenditore, infatti, garantirà un adeguamento della azione produttiva ai cicli dell'economia, superando gli influssi negativi che i periodi di stagnazione economica producono sulla occupazione.
Se è vero che "nella cooperativa il lavoratore non produce per altri ma per se stesso, e ciò libera enormi capacità di lavoro scrupoloso e di più alto livello, che il capitalismo comprime" (Marshall) è dunque conseguente che il socio coimprenditore non deve essere equiparato al lavoratore subordinato non socio.
La prestazione svolta dal socio coimprenditore dà luogo ad un conferimento reso in virtù del contratto sociale e trova dunque fondamento in un vincolo associativo, prima che in un rapporto negoziale di scambio.
Il trattamento economico del socio coimprenditore è costituito dalla rendita d'impresa.
Le imprese cooperative hanno come scopo statuario l'occupazione dei propri soci lavoratori.
In materia d'appalti, in caso di subentro alla impresa uscente, le cooperative potranno assumere personale con rapporto di lavoro subordinato già in essere (comma 4 bis, art. 7, Legge n. 31/08), esclusivamente nel caso in cui abbiano già soddisfatto le esigenze occupazionali dei soci coimprenditori medesimi. Sarà, quindi, possibile assumere lavoratori subordinati "aggiuntivi" solo nel caso in cui si verifichi la necessità, in base alle esigenze funzionali e operative dell'appalto, di impiegare ulteriore manodopera che andrebbe ad aggiungersi, in via residuale, a quella prestata dai soci coimprenditori già presenti in cooperativa.
Secondo l'art. 1, comma 3), Legge n. 142/01, l'attività lavorativa svolta dal socio di cooperativa — nell'ambito di rapporti mutualistici e sulla base di previsioni di regolamento della cooperativa volte a definire la organizzazione del lavoro dei soci — può comportare la instaurazione di un rapporto di lavoro "in forma autonoma o subordinata, o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali".
Considerato che nel regime giuridico previgente veniva esclusa dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti la riconducibilità del lavoro del socio coimprenditore a una forma di lavoro subordinato o autonomo, si tratta di una importante conferma della circostanza che qualunque attività umana può essere resa in ragione di un diverso titolo giuridico, in relazione sia alle intese contrattuali raggiunte tra le Parti, sia alle modalità concrete di esecuzione della prestazione lavorativa.
Nel riconoscere che la prestazione di lavoro del socio coimprenditore di cooperativa, oltre che in forma autonoma o subordinata, può essere resa "in qualsiasi altra forma", il legislatore pare riconoscere la possibilità di inquadrare il lavoro umano in schemi contrattuali diversi da quelli determinati dal legislatore stesso, in virtù del principio di autonomia negoziale sancito dall'art. 1322 CC, comma 2), in base al quale "le Parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico".
La Legge n. 142/01 chiarisce nettamente l'esistenza di due rapporti tra socio coimprenditore e cooperativa: il rapporto associativo, da una parte, e il rapporto di lavoro, dall'altra. In particolare il rapporto di lavoro era inizialmente indicato come "ulteriore e distinto" rispetto al rapporto associativo. A seguito della riforma apportata dalla Legge n. 30/03 il rapporto lavorativo del socio è tuttavia ora da considerare "ulteriore", ma non più "distinto" rispetto al vincolo associativo. In tal senso la riforma ha voluto sottolineare la preminenza del rapporto associativo nella economia del contratto. Il rapporto di lavoro è quindi strumentale al vincolo di natura associativa. Le conseguenze pratiche di questa impostazione sono evidenti: a prescindere dalla forma giuridica con cui viene concretamente resa, la prestazione lavorativa rimane infatti finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.
Considerare i soci coimprenditore solo dipendenti della cooperativa costituisce una visione riduttiva e incompleta della figura medesima perché essi concorrono al:
(a)
- gestione dell'impresa
- elaborazione di programmi di sviluppo
- decisioni concernenti scelte strategiche
- realizzazione dei processi produttivi
b)
contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;
c)
mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea delibererà, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi e secondo i criteri e le modalità previste dalla Legislazione vigente e dallo statuto della cooperativa.
Fondamentale, in ogni caso, è il ruolo del regolamento interno (art. 6, Legge n. 142/01) che deve provvedere a disciplinare il regime in concreto applicabile ai rapporti di lavoro che potranno essere instaurati dalla cooperativa. Ogni cooperativa di lavoro deve infatti dotarsi di un regolamento ai sensi dell'art. 6, Legge n. 142/01, in seno al quale devono essere indicate e disciplinate le tipologie di rapporti di lavoro che la cooperativa intende attuare, in forma alternativa, con i soci coimprenditori. Il regolamento deve contenere il "richiamo" al CCNL applicabile e l'erogazione del ristorno per i soci coimprenditori con rapporto di lavoro subordinato, come retribuzione aggiuntiva facente parte integralmente del trattamento economico complessivo e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci coimprenditori, in relazione alla organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci coimprenditori stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato.
Il regolamento diventa così un elemento fondamentale di organizzazione del lavoro. Uno strumento estremamente agile che consente di adattare i rapporti di lavoro alle esigenze della migliore organizzazione produttiva, nell'ottica del perseguimento dello scopo mutualistico.
Nel regolamento dovrà inoltre essere precisato che per i soci coimprenditori con contratto diverso da quello subordinato (così come previsto dalla predetta Legge n. 142/01 e successive modifiche) il compenso sarà parametrato al trattamento minimo economico previsto dal presente CCNL.
Data la sua importanza nel disciplinare i rapporti di lavoro, la Legge ha previsto la possibilità di certificare anche il regolamento. Si tratta, in sostanza, della validazione delle tipologie contrattuali prescelte nel regolamento, così da determinare ‘ex antè l'ammissibilità delle scelte di tipologia effettuate ed evitare l'eventuale contenzioso successivo circa la qualificazione del rapporto. La certificazione del regolamento deve essere espletata da specifiche commissioni le quali sono istituite, ai sensi del decreto del Ministero del lavoro 21-7-04 (art. 8), presso le Province.
È necessario esplicitare ai fini di una appropriata stesura di predetto Regolamento che esso, ai sensi della Legge n. 142/01, costituisce il documento fondamentale per l'attività della cooperativa anche ai fini del dettato del comma 4), art. 7, Legge n. 31/08, ossia "trattamenti economici complessivi".
Da quanto precede suddetti trattamenti non possono assolutamente prescindere da quanto stabilito dalla Legge n. 142/01 e, pertanto, possono essere desunti solo ed esclusivamente dal Regolamento Interno, e non soltanto dal CCNL applicato.
Ne discende una equivalenza tra "trattamenti economici complessivi" ed elementi che la cooperativa corrisponde ai propri soci in ottemperanza a quanto recato nel Regolamento interno, quali l'erogazione di maggiorazioni retributive nonché l'istituto del ristorno etc., così come disciplinati dall'art. 3, Legge n. 142/01.
Nessuna Legge può risolvere in un ordinamento pluralista e democratico le problematiche della contrattazione collettiva. La paritaria funzione delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori sul piano del diritto al lavoro e all'esercizio della impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative requisiti essenziali dei sindacati stessi.
Ricorrere a una Legge, sia pure auspicata solo da alcuni sindacati, vuol dire riproporre, anche oggi, il problema dei rapporti tra libertà e Stato–autorità. Solo il sindacato libero rispetto allo Stato può liberamente esprimere gli interessi della categoria e far valere i medesimi. Il sindacato rifiutando l'attuazione dell'art. 39 della Costituzione ha difeso la libertà sindacale contro i limiti al proprio potere di autodeterminazione. Infatti conferire personalità giuridica alle Organizzazioni sindacali per fornire ai CCNL efficacia ‘erga omnes'determinerebbe una ingerenza dello Stato nella tutela degli interessi dei lavoratori.
Il contratto, inoltre, si muove nelle logiche dettate dalla Unione Europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi UE hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione della occupazione e alla creazione dei posti di lavoro. Per questi obiettivi, le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori svolgono una specifica funzione che esercitano sia nei confronti del legislatore comunitario, nonché una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli Organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea.
Le Parti riconoscono che le imprese cooperative hanno caratteristiche peculiari rispetto al restante mondo imprenditoriale. Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie si impegnano a porre in essere iniziative politiche, affinché le disposizioni legislative consentano la più ampia valorizzazione dell'impresa cooperativa in Italia.
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale la stipula di questo contratto, tra le ulteriori e originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:
- di livello nazionale
- di livello aziendale
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle cooperative di esercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e di associazione.
Nel rispetto della coerenza dichiarata gli istituti contrattuali di contenuto economico saranno periodicamente e sistematicamente sottoposti a verifica da parte delle Organizzazioni stipulanti, essendo strettamente correlati alla dinamica del costo del lavoro, formando comunque uno degli elementi capaci di creare meccanismi di bilanciamento sulla evoluzione del costo della vita.
Le Parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire in tutti gli ambiti territoriali, perché una parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro.
Le Parti, infine, si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo e a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero", e allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere dalle Cooperative esercenti attività nel settore "Colf, Badanti, Assistenza sanitaria non medica anche domiciliare e presso Case di cura e strutture affini", a qualsiasi titolo condotte e in qualsiasi forma esercitate, nonché le attività affini e connesse ai settori lavorativi disciplinati dal presente articolato.
Le Parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati o alle agevolazioni fiscali e contributive o ai fondi per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici nazionali, regionali, provinciali e/o dalla UE, sia compreso l'impegno da parte delle Cooperative all'applicazione del presente CCNL e di Legge in materia di lavoro.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia di lavoro.
La validità del presente contratto decorre dal 1º ottobre 2008 e scadrà il 30 settembre 2012, mentre quella economica scadrà il 30 settembre 2010.
Il contratto nella sua globalità si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta 3 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo.
Vacanza contrattuale.
Per il rinnovo del presente CCNL è necessario che una delle Parti presenti le proposte per un nuovo CCNL al fine di consentire l'apertura delle trattative.
Durante i 3 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data della scadenza, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominata "indennità di vacanza contrattuale" (IVC).
L'importo di tale indennità sarà pari al 50% del tasso di inflazione programmato, applicato al minimo tabellare.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale detta indennità sarà pari all'80% della inflazione programmata sempre calcolata sul minimo tabellare.
Dalla data di decorrenza di rinnovo del CCNL la IVC cessa di essere corrisposta. In sede di rinnovo del presente CCNL verranno contrattate le modalità per la compensazione delle eventuali differenze retributive per tutto il periodo di vacanza contrattuale.
Titolo I - DISCIPLINA DEI LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
Art. 1 - Livelli di contrattazione nazionale e territoriale
Le Parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
- contrattazione di I livello: contratto nazionale di settore mirato a realizzare un quadro normativo generale, e uno standard retributivo a garanzia della equità distributiva dei salari che dovendo necessariamente avere come riferimento l'intero territorio nazionale, nel farsi carico delle situazioni di particolare sofferenza e disagio riscontrabili nel Mezzogiorno e nelle aree a più bassa produttività e redditività del lavoro, garantisca comunque un trattamento economico dignitoso e proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto;
- contrattazione di 2º livello: destinato ad introdurre impianti retributivi più avanzati che permettono di muovere la trattativa in ragione del contesto socio-economico, della produttività e delle diverse situazioni aziendali; una contrattazione locale, quindi, mirata ad adeguare e proporzionare le retribuzioni alle diverse situazioni in cui le aziende si trovano ad operare dove è possibile misurare effettivamente la produttività, la competitività, la dinamica del rapporto di lavoro, le esigenze di flessibilità e interpretare al meglio le esigenze di sviluppo locale soprattutto in una realtà come quella italiana caratterizzata da fortissimi squilibri.
Rientra nella contrattazione aziendale il premio di produzione che dovrà però essere agganciato alla presenza, alla produttività, alla qualità e alla redditività e legata a specifici parametri oggettivi del settore. Tale premio non potrà superare l'importo di 1 mensilità.
Inoltre rientrano nella contrattazione di 2º livello:
- adozione dei diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro e determinazione dei turni;
- la tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore;
- rimborsi spese;
- azione a favore del personale femminile in tema di pari opportunità;
- indennità di cassa e maneggio denaro;
- mobbing: eventuale nomina del consigliere di fiducia (figura di tutela e garanzia che opera in piena autonomia);
- servizio mensa.
Il contratto integrativo territoriale/aziendale è equiparato a tutti gli effetti a quella nazionale.
La contrattazione collettiva di 1º livello vuole riconoscere alle cooperative il diritto di poter impostare la propria attività sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL.
Alla contrattazione collettiva nazionale è demandato di provvedere oltre le materie specifiche anche sulla regolamentazione e determinazione delle quote sindacali.
La contrattazione collettiva di 2º livello sarà svolta in sede territoriale/aziendale.
Essa riguarda materie e istituti stabiliti dal presente CCNL.
Alla contrattazione collettiva territoriale è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
(a) possibilità di una diversa articolazione o modulazione dell'orario normale di lavoro e determinazione della turnazione che possono essere svolti in modo differenziato nel corso dell'anno;
(b) premio assiduità/presenza il cui ammontare è regolamentato dal responsabile preposto sentite le Organizzazioni sindacali. Gli importi degli eventuali elementi economici integrativi sono variabili e non predeterminabili, né utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale riservato ai soli lavoratori dipendenti;
(c) determinazione dell'elemento economico "incentivo" valutato in base a risultati conseguiti tramite gli indicatori concordati riservato ai soli lavoratori dipendenti;
(d) costituzione e funzionamento dell'Organismo regionale o provinciale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dal D.lgs. n. 81/08 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
(e) realizzazione di un incontro, a livello regionale o provinciale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per l'approvazione dei contratti di inserimento o reinserimento per realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, nel rispetto di quanto previsto all'art. 55, comma 2), D.lgs. 10-9-03 n. 276;
(f) attuazione della disciplina della formazione professionale;
(g) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione territoriale/aziendale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
Nell'arco di vigenza del presente CCNL potrà aversi una sola fase negoziale a livello territoriale o aziendale da svolgere conformemente alla seguente procedura:
- la richiesta di stipula della contrattazione territoriale/aziendale deve essere presentata dopo almeno 1 mese dal deposito del presente CCNL presso il Ministero del lavoro;
- le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste e il termine di 60 giorni decorrente dalla apertura delle trattative.
Art. 2 - Diritti sindacali e di associazione
Ai sensi dell'art. 19, Legge 20-5-70 n. 300, al fine della applicazione delle garanzie di cui al titolo III della medesima Legge sulla rappresentatività svincolata da ogni riconoscimento, le Parti procederanno alla sottoscrizione di contratti collettivi aziendali e alla costituzione di una Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA) e alle prerogative sindacali di cui al titolo III sopra menzionato. Le Parti riconoscono che ciascun socio coimprenditore e lavoratore dipendente potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali nei limiti di 10 ore, a titolo di diritto d'assemblea, che saranno richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
I soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti per le ore di permesso di cui sopra riceveranno un rimborso pari alla retribuzione delle ore di permesso usufruito. Rimborso che viene escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi dell'art. 3, DL n. 318 del 14-6-96, convertito con modificazione in Legge n. 402 il 29-7-96.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali della cooperativa ma, in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previo accordo, in applicazione a quanto disposto dalla Legge 20-5-70 n. 300.
In applicazione della Legge 20-5-70 n. 300 le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto possono, nelle cooperative con più di 15 e fino a 100 soci coimprenditori e lavoratori dipendenti, designare 1 rappresentante sindacale; nelle cooperative da 101 a 300 soci coimprenditori e lavoratori dipendenti possono designare 3 rappresentanti sindacali e oltre questa soglia ogni 300 soci coimprenditori o dipendenti possono designare 3 rappresentanti sindacali.
Ai dirigenti delle rappresentanze sindacali saranno concessi permessi retribuiti per le loro funzioni, nel numero di 8 ore mensili.
I dirigenti sindacali facenti parte di Organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti usufruiranno di una serie di permessi retribuiti, nel limite complessivo di 8 ore per ciascun dipendente.
I permessi sindacali dovranno essere richiesti per iscritto, con almeno 2 giorni in anticipo dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
Per i soci coimprenditori e lavoratori dipendenti chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segreterie o dirigenti nazionali dei lavoratori, oppure a ricoprire cariche pubbliche elettive, si fa riferimento all'art. 31, Legge n. 300/70.
Per quanto riguarda i contributi sindacali, in ogni caso è assicurato alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL il servizio gratuito di riscossione e versamento delle quote sindacali. La ripartizione avverrà nel seguente modo come da delega firmata dal socio coimprenditore o dal lavoratore dipendente.
Le Parti convengono che, considerati i costi che il presente CCNL comporta per l'assistenza alla stipulazione e per la successiva consulenza, le cooperative aderenti e non, che applicano il presente contratto, verseranno alla Sede centrale UNCI un contributo pari allo 0,50% del monte salari mensile corrisposto ai soci coimprenditori e ai lavoratori dipendenti attraverso la convenzione INPS come da Circolare n. 105/03.
Quota di servizio contrattuale.
Le Aziende mediante affissione in bacheca nei mesi di dicembre e gennaio comunicheranno che in occasione del rinnovo del CCNL il sindacato stipulante FESICA-CONFSAL chiede ai lavoratori non iscritti una quota associativa straordinaria di sostegno per le spese sostenute per il rinnovo contrattuale di E 20,00 da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel mese di febbraio successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL.
Le Aziende consegneranno ai lavoratori dipendenti e ai soci lavoratori l'apposito modulo che consente al lavoratore di rifiutare tale richiesta che dovrà essere consegnata alla Azienda entro il mese di febbraio successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL.
Le Aziende daranno tempestiva comunicazione delle trattenute effettuate alla FESICA-CONFSAL nazionale.
Le quote trattenute verranno versate sul c/c bancario n. _____ intestato alla FESICA CONFSAL presso la Banca ___________________Agenzia di ____ n. ___ via _____________________ - ____________ - Codice Banca ____ – Codice Agenzia _____ – Codice CIN __.
Le Parti, non potendo ignorare che attualmente la funzione attribuita alla contrattazione collettiva non è più di esclusiva natura retributiva, né si limita a una mera disciplina del rapporto di lavoro, ma si configura come un complesso e ordinato apparato negoziale, che comporta la condivisione di obiettivi, strategie e comportamenti, tutti mirati al miglioramento degli assetti economici e sociali del Paese e alla salvaguardia dei livelli occupazionali concordano, in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, di assegnare al presente CCNL anche il ruolo di strumento di documentazione e di lavoro, finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle parti firmatarie e ad attivare e stimolare lo spirito di servizio a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Nota a verbale UNCI.
Nei confronti dei soci lavoratori sono mantenuti i diritti sindacali previsti dal titolo III, Legge n. 300/70, subordinandone però l'esercizio al principio di compatibilità con lo status di socio lavoratore così come previsto ai sensi della Legge 3-4-01 n. 142.
Art. 3 – Distribuzione del contratto
Il presente CCNL conforme all'originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione.
In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di Legge, le parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e agli Enti previdenziali e assistenziali interessati.
Le cooperative sono tenute a distribuire gratuitamente a ogni singolo lavoratore dipendente in servizio e neo-assunto copia del presente CCNL.
Art. 4 - Efficacia del contratto
Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro che fanno richiesta di adesione all'Ente Bilaterale di cui al presente CCNL (EBUC).
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione, pattuita con le altre parti diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non con il consenso espresso compiutamente dalle parti stipulanti.
Art. 5 - Occupazione femminile
Le Parti si incontreranno periodicamente al fine di realizzare azioni positive a favore della occupazione femminile. Sarà istituito un gruppo di lavoro per le pari opportunità composto, in misura paritetica, da membri in rappresentanza delle parti firmatarie del presente CCNL la cui sede operativa sarà presso l'Ente Bilaterale EBUC.
Art. 6 - Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione
È costituita una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione, con sede presso l'EBUC composta, in misura paritetica, da membri nominati dalle parti firmatarie del presente CCNL.
La Commissione ha i seguenti compiti:
(a) esaminare e risolvere le controversie inerenti alla interpretazione e applicazione del presente CCNL e della contrattazione integrativa di 2º livello;
(b) tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie;
(c) intervenire e fissare l'ammontare dell'"incentivo" in caso di controversia fra le Parti nella contrattazione di 2º livello;
(d) verificare e valutare l'effettiva applicazione di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalla sue modificazioni e integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte normativa e obbligatoria; il datore di lavoro è tenuto a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
(e) esame ed interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
(f) esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
(g) definire la classificazione del personale, come previsto dal presente CCNL;
(h) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa indicata nel presente CCNL.
Art. 7 - Composizione delle controversie
Per tutte le controversie individuali o collettive relative alla applicazione del presente CCNL è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità stabilite dal presente articolo.
Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui alle leggi 15-7-66 n. 604 e 11-5-90 n. 108 e successive modifiche, non derivanti da provvedimenti disciplinari, devono essere ugualmente fatti tentativi di composizione per il tramite della Commissione di cui al presente CCNL.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in 4 copie, dovranno essere sottoscritti dai membri della Commissione e anche dai lavoratori dipendenti e dai datori di lavoro interessati. Due copie del verbale saranno inviate alla Direzione Provinciale del Lavoro (Legge 11-8-73 n. 533).
Il lavoratore dipendente interessato alla definizione della controversia è tenuto a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione alla quale sia iscritto.
La Commissione di cui al presente CCNL, ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di Legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia il luogo, il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione: l'incontro tra le Parti deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta.
Art. 8 – Ente Nazionale Bilaterale (EBUC)
Le parti stipulanti il presente CCNL aderiscono all'Ente Nazionale Bilaterale UNCI/CONFSAL – "EBUC".
L'Ente Bilaterale provvederà, oltre alle competenze specifiche, anche a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge quali l'art. 1, commi 1175) e 1176), Legge 27-12-06 n. 296.
In merito all'apprendistato professionalizzante – in caso di formazione esclusivamente aziendale - i profili formativi saranno rimessi esclusivamente all'EBUC che definir&a