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TUTTI I CCNL

SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: Servizi Ass. e Colf - Cooperative (Confsal - Unci)

Colf e Badanti - Cooperative (Confsal - Unci)

CODICE CNEL: H507

Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 16/10/2008

SERVIZI ASSISTENZIALI E COLF  - Cooperative (Confsal / Unci)

 

Testo consolidato del CCNL 16/10/2008

per i soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti  delle cooperative esercenti servizi e attività  nel settore "colf", "badanti"  e "di gestione di servizi socio-assistenziali  presso case di cura e strutture affini"

CCNL 16/10/2008 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 22/03/2011 (Decorrenza 01/10/2010)
- Accordo Apprendistato 23/04/2012

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

L'anno 2008 il giorno 16 ottobre in Roma

tra

- Unione Nazionale Cooperative Italiane (UNCI) rappresentata dal presidente on. Luciano D'Ulizia assistito dal consigliere di presidenza UNCI Settimio Marchione
e
- FESICA/CONFSAL rappresentata dal segretario generale Bruno Mariani
- CONFSAL/FISALS rappresentata dal segretario nazionale Claudio Trovato assistita dalla CONFSAL rappresentata dal segretario generale prof. Marco Paolo Nigi

si è stipulato

il CCNL per i soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti delle cooperative esercenti attività nel settore "Colf", "Badanti" e "di gestione di servizi socio-assistenziali presso Case di cura e strutture affini".

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 22/03/2011 (Decorrenza 01/10/2010)

Verbale di stipula

 

L'anno duemilaundici il giorno 22 del mese di marzo in Roma, le Organizzazioni:

UNCI rappresentata dal Presidente Paolo Galligioni, assistito dal consulente Settimio Marchione e dal Responsabile dell'Ufficio Studi, Legislativo e Sindacale Tiziana Pentassuglia

e

FESICA CONFSAL rappresentata dal Segretario Generale Bruno Mariani

CONFSAL-FISALS rappresentata del Segretario Nazionale Claudio Trovato

CONFSAL rappresentata dal Segretario Generale Paolo Nigi

 

Concordano, stipulano e sottoscrivono

[___]

Il presente accordo costituisce parte integrante del CCNL di cui in oggetto.

 

 

Visto, letto, approvato e sottoscritto

 

UNCI

FESICA-CONFSAL

CONFSAL-FISALS

CONFSAL

 

 

PREMESSA

 

Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie, in qualità di Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, territoriale e aziendale in quanto presenti nel CNEL e su tutto il territorio con proprie federazioni, ritengono di aver dato con il presente contratto di diritto comune, disciplinato secondo i principi civilistici in materia contrattuale e vincolante esclusivamente per gli aderenti alle medesime Organizzazioni sindacali e avente contenuto liberamente determinato tra le Parti nei limiti imposti dalle leggi. Le Organizzazioni sindacali intendono dare con il presente articolato una prima importante risposta alle esigenze, da più parti rappresentate, per un cambiamento della contrattualistica nazionale in una ottica di rilancio reale della occupazione, fattore indispensabile per una espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese e ribadiscono che il CCNL deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile.

Le Parti ritengono anche che per il rilancio della occupazione, in una ottica di mercato sociale del lavoro stabilizzato tendente alla piena occupazione, avrà un ruolo centrale l'affiancamento alla azienda di tipo tradizionale della cooperativa caratterizzata dalla figura del socio coimprenditore, cioè del lavoratore imprenditore di se stesso.

Tale centralità riservata al socio coimprenditore, infatti, garantirà un adeguamento della azione produttiva ai cicli dell'economia, superando gli influssi negativi che i periodi di stagnazione economica producono sulla occupazione.

Se è vero che "nella cooperativa il lavoratore non produce per altri ma per se stesso, e ciò libera enormi capacità di lavoro scrupoloso e di più alto livello, che il capitalismo comprime" (Marshall) è dunque conseguente che il socio coimprenditore non deve essere equiparato al lavoratore subordinato non socio.

La prestazione svolta dal socio coimprenditore dà luogo ad un conferimento reso in virtù del contratto sociale e trova dunque fondamento in un vincolo associativo, prima che in un rapporto negoziale di scambio.

Il trattamento economico del socio coimprenditore è costituito dalla rendita d'impresa.

Le imprese cooperative hanno come scopo statuario l'occupazione dei propri soci lavoratori.

In materia d'appalti, in caso di subentro alla impresa uscente, le cooperative potranno assumere personale con rapporto di lavoro subordinato già in essere (comma 4 bis, art. 7, Legge n. 31/08), esclusivamente nel caso in cui abbiano già soddisfatto le esigenze occupazionali dei soci coimprenditori medesimi. Sarà, quindi, possibile assumere lavoratori subordinati "aggiuntivi" solo nel caso in cui si verifichi la necessità, in base alle esigenze funzionali e operative dell'appalto, di impiegare ulteriore manodopera che andrebbe ad aggiungersi, in via residuale, a quella prestata dai soci coimprenditori già presenti in cooperativa.

Secondo l'art. 1, comma 3), Legge n. 142/01, l'attività lavorativa svolta dal socio di cooperativa — nell'ambito di rapporti mutualistici e sulla base di previsioni di regolamento della cooperativa volte a definire la organizzazione del lavoro dei soci — può comportare la instaurazione di un rapporto di lavoro "in forma autonoma o subordinata, o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali".

Considerato che nel regime giuridico previgente veniva esclusa dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti la riconducibilità del lavoro del socio coimprenditore a una forma di lavoro subordinato o autonomo, si tratta di una importante conferma della circostanza che qualunque attività umana può essere resa in ragione di un diverso titolo giuridico, in relazione sia alle intese contrattuali raggiunte tra le Parti, sia alle modalità concrete di esecuzione della prestazione lavorativa.

Nel riconoscere che la prestazione di lavoro del socio coimprenditore di cooperativa, oltre che in forma autonoma o subordinata, può essere resa "in qualsiasi altra forma", il legislatore pare riconoscere la possibilità di inquadrare il lavoro umano in schemi contrattuali diversi da quelli determinati dal legislatore stesso, in virtù del principio di autonomia negoziale sancito dall'art. 1322 CC, comma 2), in base al quale "le Parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico".

La Legge n. 142/01 chiarisce nettamente l'esistenza di due rapporti tra socio coimprenditore e cooperativa: il rapporto associativo, da una parte, e il rapporto di lavoro, dall'altra. In particolare il rapporto di lavoro era inizialmente indicato come "ulteriore e distinto" rispetto al rapporto associativo. A seguito della riforma apportata dalla Legge n. 30/03 il rapporto lavorativo del socio è tuttavia ora da considerare "ulteriore", ma non più "distinto" rispetto al vincolo associativo. In tal senso la riforma ha voluto sottolineare la preminenza del rapporto associativo nella economia del contratto. Il rapporto di lavoro è quindi strumentale al vincolo di natura associativa. Le conseguenze pratiche di questa impostazione sono evidenti: a prescindere dalla forma giuridica con cui viene concretamente resa, la prestazione lavorativa rimane infatti finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

Considerare i soci coimprenditore solo dipendenti della cooperativa costituisce una visione riduttiva e incompleta della figura medesima perché essi concorrono al:

(a)

- gestione dell'impresa

- elaborazione di programmi di sviluppo

- decisioni concernenti scelte strategiche

- realizzazione dei processi produttivi

b)

contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;

 

c)

mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea delibererà, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi e secondo i criteri e le modalità previste dalla Legislazione vigente e dallo statuto della cooperativa.

Fondamentale, in ogni caso, è il ruolo del regolamento interno (art. 6, Legge n. 142/01) che deve provvedere a disciplinare il regime in concreto applicabile ai rapporti di lavoro che potranno essere instaurati dalla cooperativa. Ogni cooperativa di lavoro deve infatti dotarsi di un regolamento ai sensi dell'art. 6, Legge n. 142/01, in seno al quale devono essere indicate e disciplinate le tipologie di rapporti di lavoro che la cooperativa intende attuare, in forma alternativa, con i soci coimprenditori. Il regolamento deve contenere il "richiamo" al CCNL applicabile e l'erogazione del ristorno per i soci coimprenditori con rapporto di lavoro subordinato, come retribuzione aggiuntiva facente parte integralmente del trattamento economico complessivo e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci coimprenditori, in relazione alla organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci coimprenditori stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato.

Il regolamento diventa così un elemento fondamentale di organizzazione del lavoro. Uno strumento estremamente agile che consente di adattare i rapporti di lavoro alle esigenze della migliore organizzazione produttiva, nell'ottica del perseguimento dello scopo mutualistico.

Nel regolamento dovrà inoltre essere precisato che per i soci coimprenditori con contratto diverso da quello subordinato (così come previsto dalla predetta Legge n. 142/01 e successive modifiche) il compenso sarà parametrato al trattamento minimo economico previsto dal presente CCNL.

Data la sua importanza nel disciplinare i rapporti di lavoro, la Legge ha previsto la possibilità di certificare anche il regolamento. Si tratta, in sostanza, della validazione delle tipologie contrattuali prescelte nel regolamento, così da determinare ‘ex antè l'ammissibilità delle scelte di tipologia effettuate ed evitare l'eventuale contenzioso successivo circa la qualificazione del rapporto. La certificazione del regolamento deve essere espletata da specifiche commissioni le quali sono istituite, ai sensi del decreto del Ministero del lavoro 21-7-04 (art. 8), presso le Province.

È necessario esplicitare ai fini di una appropriata stesura di predetto Regolamento che esso, ai sensi della Legge n. 142/01, costituisce il documento fondamentale per l'attività della cooperativa anche ai fini del dettato del comma 4), art. 7, Legge n. 31/08, ossia "trattamenti economici complessivi".

Da quanto precede suddetti trattamenti non possono assolutamente prescindere da quanto stabilito dalla Legge n. 142/01 e, pertanto, possono essere desunti solo ed esclusivamente dal Regolamento Interno, e non soltanto dal CCNL applicato.

Ne discende una equivalenza tra "trattamenti economici complessivi" ed elementi che la cooperativa corrisponde ai propri soci in ottemperanza a quanto recato nel Regolamento interno, quali l'erogazione di maggiorazioni retributive nonché l'istituto del ristorno etc., così come disciplinati dall'art. 3, Legge n. 142/01.

Nessuna Legge può risolvere in un ordinamento pluralista e democratico le problematiche della contrattazione collettiva. La paritaria funzione delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori sul piano del diritto al lavoro e all'esercizio della impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative requisiti essenziali dei sindacati stessi.

Ricorrere a una Legge, sia pure auspicata solo da alcuni sindacati, vuol dire riproporre, anche oggi, il problema dei rapporti tra libertà e Stato–autorità. Solo il sindacato libero rispetto allo Stato può liberamente esprimere gli interessi della categoria e far valere i medesimi. Il sindacato rifiutando l'attuazione dell'art. 39 della Costituzione ha difeso la libertà sindacale contro i limiti al proprio potere di autodeterminazione. Infatti conferire personalità giuridica alle Organizzazioni sindacali per fornire ai CCNL efficacia ‘erga omnes'determinerebbe una ingerenza dello Stato nella tutela degli interessi dei lavoratori.

Il contratto, inoltre, si muove nelle logiche dettate dalla Unione Europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.

Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi UE hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione della occupazione e alla creazione dei posti di lavoro. Per questi obiettivi, le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori svolgono una specifica funzione che esercitano sia nei confronti del legislatore comunitario, nonché una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.

Sulla base di tali principi le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli Organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea.

Le Parti riconoscono che le imprese cooperative hanno caratteristiche peculiari rispetto al restante mondo imprenditoriale. Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie si impegnano a porre in essere iniziative politiche, affinché le disposizioni legislative consentano la più ampia valorizzazione dell'impresa cooperativa in Italia.

Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale la stipula di questo contratto, tra le ulteriori e originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:

- di livello nazionale

- di livello aziendale

Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle cooperative di esercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e di associazione.

Nel rispetto della coerenza dichiarata gli istituti contrattuali di contenuto economico saranno periodicamente e sistematicamente sottoposti a verifica da parte delle Organizzazioni stipulanti, essendo strettamente correlati alla dinamica del costo del lavoro, formando comunque uno degli elementi capaci di creare meccanismi di bilanciamento sulla evoluzione del costo della vita.

Le Parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire in tutti gli ambiti territoriali, perché una parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro.

Le Parti, infine, si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo e a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero", e allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.

 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE

 

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere dalle Cooperative esercenti attività nel settore "Colf, Badanti, Assistenza sanitaria non medica anche domiciliare e presso Case di cura e strutture affini", a qualsiasi titolo condotte e in qualsiasi forma esercitate, nonché le attività affini e connesse ai settori lavorativi disciplinati dal presente articolato.

 

Le Parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati o alle agevolazioni fiscali e contributive o ai fondi per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici nazionali, regionali, provinciali e/o dalla UE, sia compreso l'impegno da parte delle Cooperative all'applicazione del presente CCNL e di Legge in materia di lavoro.

Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia di lavoro.

 

 

DECORRENZA E DURATA

 

La validità del presente contratto decorre da