CCNL in vigore
SCUOLE PRIVATE RELIGIOSE
Testo consolidato del CCNL 08/02/2022
Per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato negli Istituti aderenti all'AGIDAE
Decorrenza: 01/01/2021
Scadenza: 31/12/2023
Il giorno 8 febbraio 2022, in Roma, presso la Sede Nazionale dell'AGIDAE, in Via V. Bellini 10, tra:
l'AGIDAE - Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, rappresentata dal Consiglio di Presidenza.
e
il Sindacato Nazionale FLC CGIL;
la CISL SCUOLA;
la UIL SCUOLA RUA;
- lo SNALS CONF.S.A.L.;
- il SINASCA,;
è stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato negli Istituti aderenti all'AGIDAE.
Il presente contratto si compone di 3 parti tra loro inscindibili:
- Parte prima: il sistema delle relazioni sindacali;
- Parte seconda: la disciplina del rapporto di lavoro;
- Parte terza: allegati.
Parte Prima - LE RELAZIONI E I DIRITTI SINDACALI
Il presente CCNL viene stipulato in coerenza con i principi e le norme contenuti negli Accordi Interconfederali, in particolare le parti:
- si danno atto, in nome proprio e per conto degli Istituti da essi rappresentati aderenti al Contratto e delle Rappresentanze dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento delle relazioni e dei diritti sindacali concordati è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli;
- si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del CCNL;
- confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un processo di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie in questione, oggetto di informazione;
- concordano sull'opportunità di definire momenti d'incontro per procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore, alle prospettive di sviluppo, ai processi di ristrutturazione - aggiornamento.
L'AGIDAE conferma come proprio impegno prioritario la salvaguardia dell'occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle strutture operative.
Le OO.SS. Scuola dichiarano la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio e alla qualificazione delle strutture operative.
Le relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità degli Istituti e dei Sindacati, sono ordinate in modo coerente con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di favorire la crescita professionale al fine di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
Il predetto obiettivo comporta la necessità di assicurare stabili relazioni sindacali, che si articolano nei seguenti modelli relazionali:
- CONCERTAZIONE, INFORMAZIONE, BILATERALITÀ.
Il rapporto concordato tra le parti è quello della concertazione, mirante a definire un'architettura di relazioni fatta di un confronto ove, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, gli Istituti e le Organizzazioni Sindacali di categoria unitariamente possano affrontare la complessità degli aspetti attinenti il sistema della scuola non statale.
Tale rapporto ha come obiettivo l'innovazione e lo sviluppo qualitativo degli Istituti, attraverso anche l'istituzione di apposite strutture operative, di cui ai successivi articoli.
Le parti ribadiscono, infine, la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l'applicazione delle norme di riferimento e di quanto previsto dall'allegato di cui al presente CCNL.
Le OO.SS. Scuola ribadiscono unitariamente, da parte loro, la disponibilità dei lavoratori nella salvaguardia dei diritti acquisiti a fornire un contributo al rilancio degli Istituti nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e competitive consentano ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell'impiego, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Il presente CCNL è stato stipulato sulla base della presente premessa che ne costituisce parte integrante.
Le relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive responsabilità delle Scuole non statali e dei Sindacati, perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi.
Operativamente, gli Istituti e le OO.SS. concordano sulla necessità di istituire:
- l'Ente Bilaterale
- l'Osservatorio
- la Commissione Paritetica Bilaterale.
Art. 1 - Ente Bilaterale Nazionale
1. Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale religioso, le OO.SS. e l'AGIDAE firmatarie del presente CCNL hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione.
2. L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della Scuola non statale religiosa.
3. Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Nazionale della Scuola non statale religiosa per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati.
4. In tale contesto le parti si impegnano in una azione comune verso le Istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali.
5. L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da Statuto e per Contratto.
6. Nell'ambito di tali relazioni, le parti firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro hanno deciso di costituire entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL, l'Ente Bilaterale Nazionale.
7. L'Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:
a) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;
b) promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le Istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
c) istituire e gestire l'Osservatorio Nazionale, di cui al successivo articolo, nonché coordinare l'attività degli Osservatori Regionali;
d) seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
e) promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
f) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale e Regionale;
g) promuovere forme di previdenza complementare.
Art. 2 - Osservatorio Nazionale
1. Le parti convengono di costituire, nell'ambito dell'Ente Bilaterale Nazionale, l'Osservatorio Nazionale Permanente, allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione dei problemi economici, sociali e occupazionali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentanti nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.
2. Le iniziative di studio, ricerche ed indagini promosse congiuntamente possono essere avviate dopo intese fra le parti, valutando anche la possibilità di utilizzare i finanziamenti nazionali e comunitari disponibili.
3. Nell'ambito dell'Osservatorio sono costituite le seguenti Sezioni:
2.1 AMBIENTE, IGIENE E SICUREZZA
1. Le parti, riconfermando il comune impegno per la massima sicurezza sul lavoro convengono, anche alla luce dell'esperienza realizzata, di sviluppare ulteriormente l'attività della presente Sezione dell'Osservatorio Nazionale e Regionale.
2. A tal fine, la Sezione Ambiente e Sicurezza persegue i seguenti obiettivi:
- migliorare ed intensificare l'azione di orientamento degli Istituti, delle Commissioni Ambiente/R.L.S., delle R.S.A. e dei lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla partecipazione;
- predisporre linee guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità settoriali valutando anche l'esigenza di collegamento con l'Organismo Bilaterale Interconfederale;
- confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza;
- attuare azioni di prevenzione del mobbing anche attraverso momenti di mo-nitoraggio e di analisi.
2.2 FORMAZIONE
1. La Sezione Formazione si pone i seguenti obiettivi:
- valorizzazione professionale delle risorse umane;
- aggiornamento professionale dei lavoratori anche attraverso il FOND.E.R.;
- monitoraggio e incentivazione delle iniziative formative;
- realizzazione di sinergie con l'Organismo Bilaterale Nazionale e con gli Organismi Bilaterali Regionali.
2.3 FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
Ha lo scopo di promuovere a livello centrale e locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale degli operatori e degli utenti, anche in collaborazione con le Istituzioni dell'Unione Europea, con le Regioni, con le Province e gli altri Enti competenti pubblici e privati.
2.4 SEZIONE MERCATO DEL LAVORO
1. Si propone in particolare di monitorare, al fine di valutarne il grado e le modalità di applicazione, il ricorso ai contratti a termine, ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, all'apprendistato, ai contratti di inserimento lavorativo, ai contratti a tempo parziale.
2.5 NORMA TRANSITORIA
1. Le parti convengono di demandare le materie e le competenze proprie dell'Ente Bilaterale, fino alla costituzione dello stesso, alla Commissione Paritetica Bilaterale Nazionale di cui al successivo articolo 3 A.
Art. 3 - Commissione Paritetica Nazionale e Regionale
A. NAZIONALE
1. La Commissione Paritetica costituisce, a tutti i livelli, l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggiornamento del Contratto in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.
2. Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per:
- esaminare l'andamento dell'occupazione nel settore Scuola non statale religiosa con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all'utilizzo dei Contratti di apprendistato professionalizzante;
- esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali;
- individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall'attuale classificazione;
- porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato;
- concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche strutturali della Scuola e/o degli esami disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro.
3. La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso l'AGIDAE o presso altra sede accettata dalle parti.
4. L'AGIDAE provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
5. La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata dall'Associazione AGIDAE o dalle Organizzazioni Sindacali facenti capo alle predette Associazioni nazionali firmatarie del presente CCNL.
6. La data della convocazione sarà fissata, d'accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
7. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia dell'argomento.
8. Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.
9. In pendenza di procedure presso la Commissione, le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale né legale.
B. REGIONALE
1. La Commissione Paritetica Regionale costituisce l'organo preposto a garantire:
- il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale;
- l'attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata;
- la composizione delle controversie.
In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue:
- l'Organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo e dall'AGIDAE;
- l'Organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da un membro delle OO.SS. e dall'AGIDAE.
Compiti della Commissione Paritetica Regionale:
- verificare l'esatta applicazione dell'art. 19 del CCNL e perciò delle assunzioni di personale docente a tempo determinato;
- esaminare le controversie inerenti l'applicazione contrattuale ed in particolare l'applicazione delle leggi n. 428/90 e n. 223/91 e delle relative procedure;
- verificare, in caso di conflitto, l'esattezza delle graduatorie di Istituto in applicazione dell'art. 79 del CCNL.
La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per la contrattazione decentrata di cui all'art. 13 del presente CCNL.
Le Commissioni Paritetiche Regionali devono essere costituite entro tre mesi dalla firma del presente CCNL. Qualora le parti a livello regionale non abbiano costituito la Commissione Paritetica Regionale entro i tre mesi dalla firma del presente CCNL, potranno richiedere l'intervento delle rispettive Organizzazioni a livello nazionale.
Art. 4 - Composizione delle controversie
1. Fatta salva la facoltà di ricorrere al collegio di conciliazione ed arbitrato per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 300/70, per tutte le controversie individuali di lavoro il lavoratore e il datore di lavoro potranno esperire, prima dell'azione giudiziaria, il tentativo di conciliazione, di cui agli artt. 410 e seguenti cod. proc. civ., presso l'AGIDAE o presso una sede delle Organizzazioni Sindacali territoriali dei Sindacati Nazionali stipulanti il presente contratto.
2. Il lavoratore deve essere assistito dal rappresentante di una Organizzazione Sindacale dei lavoratori firmataria del presente contratto, alla quale sia iscritto e/o abbia conferito mandato, e il datore di lavoro, salvo rinuncia, dal rappresentante dell'AGIDAE.
3. La conciliazione che produce fra le parti gli effetti di cui all'art. 2113, 4º comma, cod. civ., o il mancato accordo, dovrà risultare da apposito verbale da depositare, a richiesta di una delle parti, presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente e da inviare all'AGIDAE e alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto.
Art. 5 - Igiene e sicurezza del lavoro
1. Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l'applicazione di soluzioni delle norme di riferimento e di quanto previsto dal presente CCNL.
2. Pertanto, in tutti i casi di insorgenza di controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti e dagli accordi sottoscritti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire l'Organismo paritetico competente al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
3. Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del RLS, gli Organismi paritetici, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le informazioni e la documentazione interna si fa espresso rinvio alle previsioni degli Accordi Nazionali dell'11 aprile 1997 e dell'8 ottobre 1997 allegati 1 e 2 e parte integrante del presente CCNL.
Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza del servizio, l'AGIDAE e le Scuole/Istituti garantiscono una costante informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL nazionali e territoriali e alle R.S.A. sugli atti che riguardano il rapporto di lavoro del personale dipendente, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.
Art. 7 - Rappresentanza sindacale
1. Possono essere costituite negli Istituti, su iniziativa dei dipendenti stessi, Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) aderenti alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente CCNL, così composte:
- in Istituti con oltre 15 dipendenti: una R.S.A. per ogni Organizzazione sindacale.
- in Istituti fino a 15 dipendenti, le RSA costituite si dividono il monte ore previsto per quadrimestre di cui al comma 2.
I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ai fini di cui all'art. 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. Ogni rappresentanza sindacale ha diritto a 20 ore quadrimestrali cumulabili annualmente di permesso retribuito per l'esplicazione del proprio mandato.
3. I permessi dovranno essere richiesti con almeno 4 gg. lavorativi di anticipo alla Direzione dell'Istituto dalle Organizzazioni territoriali delle OO.SS. e/o dalle R.S.A.
4. I nominativi dei rappresentanti sindacali verranno comunicati alla Direzione dell'Istituto per iscritto dalle OO.SS. cui aderiscono.
1. I dipendenti degli Istituti potranno riunirsi all'intemo dell'Istituto di appartenenza, in locali idonei indicati dalla Direzione o in altre sedi esterne su indicazione delle OO.SS. territoriali.
Per l'esercizio dell'attività sindacale sono riconosciute 10 ore annue retribuite per tenere l'assemblea dei dipendenti in orario di lavoro, all'interno dei posti di lavoro o in altre sedi esterne.
2. L'assemblea viene convocata dalle R.S.A. e/o dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL in orario di lavoro per un massimo di 10 ore nell'anno scolastico, nel rispetto dei servizi minimi garantiti.
3. Le assemblee in orario di lavoro, indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del CCNL, hanno luogo nello stesso giorno e nella stessa ora nei locali della Scuola o in altra sede.
4. Le richieste di assemblea devono pervenire 5 gg. prima della data fissata alla Direzione che le affigge nella stessa giornata all'albo della Scuola.
Nel termine di 48 ore le altre OO.SS. possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e ora.
5. All'assemblea potranno partecipare, previo preavviso agli Istituti, dirigenti esterni delle OO.SS. firmatarie del CCNL.
6. La richiesta presentata dai membri delle R.S.A. o dalle Organizzazioni Sindacali dovrà contenere:
- luogo, data, ora e durata dell'assemblea;
- ordine del giorno;
- eventuali nominativi di dirigenti esterni delle OO.SS., solo nel caso di assemblee nel luogo di lavoro.
7. Il diritto di partecipazione è per ciascun lavoratore di 10 ore in orario di lavoro per anno scolastico con corresponsione della normale retribuzione.
8. Con le stesse modalità di convocazione sono previste assemblee fuori orario di lavoro previo accordo con il Gestore in caso di utilizzo dei locali dell'Istituto.
Art. 9 - Permessi ai Dirigenti Sindacali
1. Ai Dirigenti delle OO.SS. firmatarie del presente Contratto vengono concessi complessivamente permessi retribuiti nel limite massimo di 10 gg., cumulabili, per ogni anno scolastico.
2. Nell'ipotesi di cumulo di cariche sindacali la concessione più ampia assorbe la minore.
1. Le R.S.A. o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL potranno affiggere, in appositi spazi, visibili e accessibili a tutti i lavoratori e indicati dalla Direzione, comunicati, pubblicazioni e testi di interesse sindacale.
1. L'Istituto provvede al servizio di esazione dei contributi sindacali ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente firmata dal lavoratore.
2. Il Sindacato competente fa pervenire alla Scuola:
- elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito tale delega;
- parte della delega firmata dal dipendente.
3. I contributi sindacali sono fissati nella misura percentuale sulla retribuzione dei singoli lavoratori secondo i deliberati degli organi dirigenti dei rispettivi Sindacati.
4. Il contributo per l'intero anno è determinato convenzionalmente sulle retribuzioni in atto al 1º gennaio di ciascun anno per 13 mensilità.
5. La delega decorre dalla data indicata nella stessa ed è permanente, salvo revoca scritta del lavoratore o cessazione del rapporto di lavoro.
1. In attuazione delle leggi nazionali e tenendo conto delle proposte formulate dai Comitati per le Pari Opportunità, vanno attivate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
- accesso e modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento, garantendo quote di partecipazione non inferiori al 50% dei partecipanti ai corsi al personale femminile;
- flessibilità degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze delle donne;
- perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali.
Art. 13 - Il secondo livello di contrattazione
1. Il CCNL garantisce la certezza e l'uniformità dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale e costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri cui riferisce la contrattazione regionale.
2. Tra l'AGIDAE e tra tutte le OO.SS. firmatarie del presente Contratto (CCNL), è prevista la contrattazione decentrata, su base regionale, di secondo livello.
3. La contrattazione decentrata regionale è prevista per le seguenti materie:
- qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
- erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti e/o sulla base di interventi legislativi a sostegno della Scuola non statale paritaria, ivi comprese le erogazioni per il diritto allo studio e le attività per il mantenimento dei requisiti di qualità certificati;
- erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli eventualmente già utilizzati, correlate ai risultati conseguiti nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'Istituto;
- regolamentazione del lavoro agile in base alla vigente normativa legale di cui all'allegato n. 3 - accordo del 09/12/2020;
- materie previste dagli articoli del presente Contratto.
- tutele occupazionali in caso di crisi aziendali di cui al successivo art. 14.
4. Nell'ambito della contrattazione decentrata a livello regionale, al fine di armonizzare le esigenze didattico-organizzative degli Istituti che abbiano più di quindici dipendenti, le parti individuano le seguenti materie che vengono delegate alle R.S.A. o, in assenza, alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, materie che concorrono alla definizione del contratto integrativo di Istituto con particolare riferimento a:
- distribuzione dell'orario di lavoro e turnazione per il personale non docente;
- distribuzione delle ferie per il personale non docente;
- eventuali indennità, anche di carattere temporaneo, a figure non previste e non obbligatorie per Legge;
- eventuale salario accessorio erogato dal singolo Istituto;
- ogni altra materia concordata dalle parti.
5. Le eventuali richieste presentate all'AGIDAE di competenza dalle strutture sindacali regionali, vengono altresì trasmesse per conoscenza alle Organizzazioni Sindacali nazionali firmatarie del presente Contratto e all'AGIDAE nazionale. In ogni caso, le relative piattaforme non potranno essere presentate se non dopo la definizione del presente CCNL.
6. Durante la vigenza contrattuale, la contrattazione decentrata, sia a livello regionale, sia a livello d'istituto, potrà aver luogo una sola volta con la specifica precisazione della durata.
Art. 14 - Tutele del personale
Al fine di garantire il sostegno al reddito e all'occupazione, gli Istituti si impegnano, nel caso di crisi accertata, che possa anche contemplare licenziamenti collettivi o plurimi, e ristrutturazione o cessazione di attività, a dar seguito agli strumenti previsti dalla normativa vigente, comunque denominati, e agli ammortizzatori sociali.
Parte Seconda - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 15 - Sfera di applicazione del Contratto
1. Il personale contemplato e tutelato dal presente Contratto è il personale direttivo, docente e non docente dipendente dagli Istituti esercitanti attività educative, di istruzione e dipendenti dall'autorità ecclesiastica, o comunque aderenti all'AGIDAE, in Italia e all'Estero.
Le Istituzioni esercenti attività educative e di istruzione sono:
- Asili nido
- Micronido
- Scuola dell'infanzia
- Scuola primaria
- Scuola secondaria di primo grado/
- Scuola secondaria di secondo grado
- Accademie
- Conservatori musicali
- Istituzioni scolastiche post-secondarie
- Scuole interpreti e traduttori
- Scuole speciali per minori
- Corsi di doposcuola
- Centri sportivi, ludici e culturali giovanili collegati ad Istituti scolastici.
2. Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinente, quali Convitti e Studentati, è compresa nello stesso titolo.
3. Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre Istituzioni scolastiche qualora le parti dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel contratto individuale di lavoro
4. La normativa del presente Contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Il presente Contratto decorre dal 1º gennaio 2021 e scade il 31 dicembre 2023.
Almeno sei mesi prima della scadenza le Parti firmatarie comunicano, con raccomandata a.r., formale disdetta del presente CCNL, che rimane vigente e continua ad applicarsi fino al successivo rinnovo.
Entro sei mesi dalla scadenza suddetta le Parti che hanno inviato la disdetta presentano la piattaforma a mezzo raccomandata a.r.
Entro venti giorni dal ricevimento della piattaforma la parte datoriale avvia la trattativa per il rinnovo del CCNL.
Nel mese antecedente la scadenza del CCNL, ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente, e per il mese successivo alla scadenza medesima, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo sopra indicati, non si darà luogo ad azioni od iniziative unilaterali limitatamente ai due mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima.
In sede di rinnovo contrattuale, gli adeguamenti retributivi saranno riconosciuti, al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente CCNL, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del Contratto precedente, salvo diversa indicazione del CCNL.
1. Le parti stipulanti convengono che le norme del presente Contratto in quanto realizzano trattamenti normativi ed economici globalmente valutati dalle parti, devono essere considerate, sotto ogni aspetto e a qualsiasi fine, correlative ed inscindibili fra loro e sostitituiscono ad ogni effetto il precedente CCNL.
1. Ai fini del presente CCNL è Istituto il complesso delle attività educative e/o scolastico formative svolte in una determinata sede.
2. L'Istituto è retto dal Superiore o Direttore dello stesso o, comunque, da chi ha la responsabilità dei rapporti con i terzi.
3. Ai docenti è garantita la libertà d'insegnamento per la formazione dei discenti nel rispetto della loro coscienza morale, civile e religiosa e degli indirizzi programmatici dell'Istituto nel rispetto delle norme costituzionali.
4. Nell'ambito dell'indirizzo dell'Istituto i docenti partecipano collegialmente con la Direzione della Scuola alla realizzazione del programma e alle iniziative del progetto educativo.
II - COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO
1. L'assunzione viene fatta a seguito di domanda scritta nella quale l'interessato dichiari di essere consapevole dell'indirizzo educativo e del carattere cattolico dell'Istituzione.
2. Il personale che accetti l'assunzione collaborerà alla realizzazione di detto indirizzo educativo in coerenza con i principi cui si ispira l'Istituzione.
3. Gli Istituti riconoscono l'importanza del personale laico quale valido collaboratore del progetto educativo dell'Istituto.
4. Per le nuove assunzioni il personale docente dovrà essere in possesso dell'abilitazione ove richiesta. Per abilitazione si intende quella relativa alla materia di insegnamento indipendentemente dalla correlazione tra classe di concorso e corso di studi in cui la materia viene impartita, purché nell'ambito dello stesso ordine di scuola.
5. L'assunzione deve essere comunicata al Servizio competente entro il giorno antecedente a quello di instaurazione, ai sensi dell'art. 9bis, D.L. 1º ottobre 1996, n. 510; in caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data d'inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.
Le Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 2, comma 4, D.L. 7 settembre 2007, n. 147, possono effettuare la comunicazione entro il termine di dieci giorni successivi all'instaurazione del rapporto di lavoro.
6. Il contratto individuale dovrà specificare che il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme del presente Contratto e dal Regolamento interno dell'Istituto ove esista.
7. Esso deve inoltre contenere:
a) la natura del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a tempo determinato) nei limiti indicati nell'art. 23;
b) il livello, la qualifica, le mansioni e, nel caso di personale docente, le materie d'insegnamento distintamente per ciascun corso funzionante, anche se nel medesimo plesso scolastico;
c) l'orario di lavoro settimanale;
d) il trattamento economico;
e) la durata del periodo di prova;
f) la data di assunzione e, nel caso di contratto a termine anche la data di cessazione presunta; nel caso di contratto a termine per ragioni sostitutive il nome del lavoratore sostituito.
g) la sede di lavoro;
h) l'eventuale cambiamento di sede per attività estiva e/o invernale;
i) la possibilità di trasferimento da sede a sede;
j) l'elenco dei documenti trattenuti.
8. All'atto dell'assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti:
a) carta d'identità o documento equipollente;
b) codice fiscale;
c) certificato di abilitazione professionale, nei casi di assunzione di personale docente;
e) certificato generale penale e dei carichi pendenti;
f) libretto sanitario, ove richiesto;
g) certificati di servizio prestato;
h) certificato penale del casellario giudiziale (art. 2 D. Lgs. n. 39/2014);
i) ogni altro documento previsto dalle competenti autorità scolastiche e/o dalle leggi vigenti.
9. È a carico del lavoratore qualunque rinnovo dei documenti suddetti, richiesti dalla Legge.
10. L'assunzione di cittadini stranieri extracomunitari avverrà secondo le leggi e le disposizioni vigenti in materia.
11. Entro 5 giorni dall'assunzione il datore di lavoro consegna al lavoratore copia del proprio contratto individuale di lavoro.
1. Ogni forma di tirocinio, effettuata negli Istituti e comunque denominata, prevista e consentita dalla Legge, non comporta, ai fini del presente CCNL, alcun riconoscimento normativo e/o economico, ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito.
1. Non è permesso assumere personale docente in servizio di ruolo presso la Scuola statale, fatte salve le disposizioni di Legge sul part-time.
2. Il personale che accetta l'incarico a tempo indeterminato nella Scuola statale è obbligato ad optare e a comunicarlo all'Istituto in forma scritta.
3. La presa di servizio con incarico a tempo indeterminato del lavoratore nella Scuola statale è considerata, a tutti gli effetti, risoluzione automatica del rapporto di lavoro, con obbligo di preavviso da parte del lavoratore.
1. La durata del periodo di prova, che deve risultare dall'atto scritto di assunzione, non può superare:
Livelli | Periodo di prova |
1º livello | 1 mese |
2º livello | 1 mesi |
3º livello | 2 mesi |
4º livello | 3 mesi |
5º livello | 3 mesi |
6º livello | 4 mesi |
Personale a tempo determinato | 1 mese |
Personale in apprendistato | |
1º livello | 30 giorni |
2º livello | 30 giorni |
3º livello | 30 giorni |
4º livello | 60 giorni |
2. Il periodo di prova di cui al precedente comma è valido anche se prestato per un orario inferiore a quanto previsto dall'art. 49 del presente Contratto.
3. Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato nelle mansioni per le quali è stato assunto.
4. Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento concordati con l'Istituto e dallo stesso organizzati.
5. Durante il periodo di prova le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente CCNL compresi T.F.R., 13.ma mensilità e ferie.
6. Durante questo periodo la risoluzione del rapporto potrà avvenire in qualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due parti.
7. Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta da una delle due parti disdetta del rapporto di lavoro, il dipendente si intenderà confermato in servizio e il periodo di prova verrà computato ad ogni effetto.
8. Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia e infortunio; il dipendente sarà ammesso a continuare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro il periodo massimo di 4 mesi.
III - TIPOLOGIA DEI RAPPORTI DI LAVORO
Art. 23 - Durata del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle Scuole e dagli