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SCUOLE PRIVATE MATERNE

 

Testo consolidato del CCNL 12/12/2016

per il personale dipendente dalle Scuole aderenti alla FISM

Decorrenza: 01/01/2016

Scadenza: 31/12/2023

CCNL 12/12/2016 come modificato da:

- Accordo 03/07/2018

- Accordo 30/05/2019 (Decorrenza 30/05/2019)

- Accordo 15/06/2020 (Decorrenza 15/06/2020)

- Accordo (in materia di Covid) 17/12/2020 (Decorrenza 11/01/2021)

- Accordo di rinnovo 30/06/2022 (Decorrenza 01/01/2021)

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

Il giorno 12 dicembre 2016, in Roma, presso la sede della FISM, in Via della Pigna 13/a,

Tra:

la FISM - Federazione Italiana Scuole Materne

E

la FLC CGIL

la CISL SCUOLA

la UIL SCUOLA

lo SNALS - Conf.SA.L.

CCNL FISM

hanno stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale occupato nei servizi dell'infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM.

 

 

RINNOVI

Accordo 03/07/2018

Verbale di stipula

Addì 3 luglio 2018,

- FISM NAZIONALE

e

- FLC CGIL

- CISL SCUOLA

- UIL SCUOLA

- SNALS Conf.S.AL.

 

In data odierna di sono incontrati i rappresentanti dell'Associazione FISM ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali FLC Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, SNALS-Confsal al fine di definire un modello di accordo territoriale/aziendale da adottare per l'applicazione al personale dipendente delle istituzioni scolastiche ed educative aderenti alle suddetta Associazione datoriale della detassazione sulle componenti accessorie della retribuzione, corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa.

[___]

Accordo 30/05/2019 (Decorrenza 30/05/2019)

Verbale di stipula

 

Oggi, 30 maggio 2019, in Roma, presso la sede della FISM

TRA

- la FISM – Federazione Italiana Scuole Materne

e 

- CISL SCUOLA;

- FLC CGIL;

- UIL SCUOLA RUA;

- SNALS – Conf.S.A.L.

 

PREMESSO CHE:

[___]

Accordo 15/06/2020 (Decorrenza 15/06/2020)

Verbale di stipula

Oggi, 15 giugno 2020, alle ore 12.20, si sono incontrati in videoconferenza, per:

- la FISM - Federazione Italiana Scuole Materne

e per:

- CISL SCUOLA,

- FLC CGIL, rappresentata da Giusto Scozzaro e Leonardo Croatto

- UIL SCUOLA RUA, rappresentata da Adriano Enea Bellardini

- SNALS - Conf. S.A.L. rappresentato da Silvestro Lupo e Giovanni Visco

 

PREMESSO CHE:

Accordo (in materia di Covid) 17/12/2020 (Decorrenza 11/01/2021)

Verbale di stipula

Addì 17 dicembre 2020, Roma

tra

F.I.S.M. NAZIONALE

e

Le OO.SS.

FLC CGIL,

CISL SCUOLA,

UIL SCUOLA RUA,

SNALS-Conf.S.A.L.

 

PREMESSE.

 

Si richiamano le Protocolli Nazionali per la ripartenza dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia:

 

Allegato n. 12 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali

 

Decreto Ministro della Pubblica Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020

Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021.

 

Decreto Ministro della Pubblica Istruzione n. 80 del 3 agosto 2020:

Adozione del Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa dell'attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia

 

Decreto Ministro della Pubblica Istruzione n. 87 del 6-8-2020:

Approvazione del protocollo d'intesa del 6-8-2020 tra il Ministro della P.I. e le OO.SS. di categoria FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, CONFSAL SNALS, ANIEF, ANPD CISA, DIRIGENTI SCUOLA per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19

 

Protocollo d'intesa del 14-8-2020 per garantire la ripresa in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19 sottoscritto dai Ministeri dell'istruzione, delle Politiche sociali, della salute, e dai Dipartimenti della funzione pubblica e della famiglia, la Conferenza Stato Regioni, ANCI, INAIL, le OO.SS. nazionali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL SNALS, ANIEF, CIDA, DIRIGENTI SC., la FISM Nazionale, l'Alleanza Cooperative, il Forum del Terzo Settore e la SIP.

TENUTO CONTO

- Della circolare n. 13 del 4-9-2020 congiunta dei Ministeri del Lavoro e della Salute con le indicazioni operative in merito alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività, con particolare riguardo ai lavoratori e lavoratrici "fragili".

[] Dei protocolli per la ripartenza di ogni singola Regione e USR Regionale, oltre che le indicazioni via via fornite dal Comitato Tecnico Scientifico e dall'Istituto Superiore di Sanità, anche sulla base dell'evolversi della situazione epidemiologica e delle evidenze scientifiche relative alla pandemia in corso.

 

La FISM evidenzia che la gestione dell'emergenza Covid-19 avrà costi elevati, con pesanti ripercussioni sulla sostenibilità economica degli enti del settore con il concreto rischio di chiusure di servizi e quindi di licenziamento di lavoratori. La situazione sanitaria emergenziale, fortemente incidente anche sulla stessa organizzazione dei servizi, richiede, pertanto, un diverso utilizzo delle ore straordinarie di cui all'art.61 del vigente CCNL e una loro rimodulazione.

 

Le parti

CONCORDANO:

1) Le scuole e le istituzioni educative che applicano il CCNL FISM e le OO.SS. firmatarie del presente accordo, sono impegnate ad osservare le norme e le indicazioni nazionali sopra indicate, per garantire la regolarità dell'anno scolastico 2020-2021 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19;

2) La situazione sanitaria emergenziale, fortemente incidente anche sulla stessa organizzazione dei servizi, richiede una valutazione condivisa e quindi l'approvazione di intese, finalizzate a conciliare, nel rispetto del CCNL, gli obblighi dei suddetti protocolli e la funzionalità e la qualità pedagogico didattica dei servizi, elemento fondamentale del sistema integrato di educazione e di istruzione dei bambini 0- 6 anni;

Accordo di rinnovo 30/06/2022 (Decorrenza 01/01/2021)

Verbale di stipula

 

Il giorno 30-06-2022, le delegazioni trattanti il rinnovo del CCNL Scuole FISM si sono rincontrate in videoconferenza, presenti:

- per la FISM Federazione Italiana Scuole Materne:

___

e la delegazione sindacale:

- FLC-CGIL

-CISL-SCUOLA

- UIL-SCUOLA-RUA

- SNALS-CONFSAL

Le Parti, dopo aver valutato le attuali condizioni del settore delle "Scuole Paritarie non Statali", anche alla luce della pandemia che ha colpito il Paese negli ultimi anni, hanno ipotizzato un accordo della parte economica tabellare e del salario di anzianità del nuovo CCNL 2021-2023.

 

Ciò premesso, le Parti

stipulano la seguente preintesa

relativamente alla parte economica del rinnovo del CCNL scaduto il 31-12-2018, stabilendo che:

[___]

 

 

Titolo I - LA SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO - LA DURATA

 

Art. 1 - Sfera di applicazione del Contratto

 

Il presente Contratto si applica al personale dei servizi educativi della infanzia e socio-educativi della prima infanzia gestiti da enti morali e non profit, enti religiosi, associazioni, persone giuridiche private, cooperative, le IPAB e le ex IPAB, di seguito definiti anche "enti", "gestori", "istituti", "scuole" aderenti o rappresentati dalla FISM. Il CCNL si applica anche al personale dipendente occupato in altri servizi a valenza socio-educativa quali: centri estivi, colonie e soggiorni, ludoteche, "sezioni primavera", ecc.

Il CCNL si applica anche ai rapporti di lavoro svolti presso le sedi della Federazione Italiana Scuole Materne salvo che non sia già in atto l'applicazione di altro Contratto Nazionale di Lavoro più favorevole ai lavoratori.

Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre istituzioni socio-educative qualora l'Ente Gestore dichiari di accettarne integralmente la disciplina prevedendo ciò nel contratto individuale di lavoro.

La normativa del presente Contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

 

 

Art. 2 - Decorrenza e durata

 

Il presente contratto decorre dal 1-1-2016 e scade il 31-12-2018.

Le parti danno atto che il precedente CCNL quadriennale 2006-2009 si è rinnovato fino al 31-12-2012 in conseguenza dell'accordo ponte stipulato il 22-5-2012.

Per il periodo dal 1-1-2013 al 31-12-2015 le parti, dato atto della applicazione in continuità della parte giuridica del precedente CCNL, concordano che, per la parte economica, al personale di tutti i livelli sia corrisposta una indennità "una tantum" come stabilito dall'art. 47 del presente CCNL.

Il presente contratto potrà essere disdettato da ciascuna parte contraente almeno sei mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec. In caso di disdetta il presente contratto rimane in vigore fino alla stipula del nuovo.

 

 

RINNOVI

Accordo (in materia di Covid) 17/12/2020 (Decorrenza 11/01/2021)

[___]

7) DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo avrà decorrenza dall'11 gennaio 2021 e scadenza il 31 agosto 2021.

Limitatamente all'applicazione del punto 2) del presente accordo - ORARIO DI LAVORO - per l'attuazione nella singola Regione, si rende necessaria la ratifica del livello regionale delle Parti firmatarie il CCNL entro il 10 gennaio 2021, su richiesta scritta, anche di solo una, delle OO.SS. regionali firmatarie l'accordo.

Qualora a livello regionale non venga attivata la procedura di ratifica entro il 10 gennaio 2021, il presente accordo troverà piena ed integrale applicazione.

Accordo di rinnovo 30/06/2022 (Decorrenza 01/01/2021)

Verbale di stipula

[___]

1- il CCNL avrà decorrenza dall'1-1-2021 al 31-12-2023

[___]

Art. 3 - Inscindibilità

 

Le parti stipulanti convengono che le norme del presente Contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto e a qualsiasi fine, correlative ed inscindibili fra loro e sostituiscono ad ogni effetto il precedente CCNL salvo quanto qui espressamente richiamato.

 

 

Titolo II - LE RELAZIONI E I DIRITTI SINDACALI

Premessa

 

Il presente CCNL viene stipulato in coerenza con i principi e le norme contenuti negli Accordi Interconfederali stipulati tra le confederazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro su temi di carattere generale e/o settoriale.

In particolare le parti:

- si danno atto, in nome proprio e per conto rispettivamente degli enti e delle scuole da esse rappresentati e delle rappresentanze dei lavoratori che operano nelle medesime, che la condizione necessaria per il consolidamento delle relazioni sindacali è la puntuale osservanza del presente CCNL ai diversi livelli;

- si impegnano a rispettare e a far rispettare i principi e le norme del CCNL presso i propri associati; confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso il costante scambio di reciproche informazioni sull'organizzazione del lavoro e sul funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie oggetto di informazione e consenta di concludere accordi per l'ottimale attuazione degli istituti contrattuali presso gli enti ai fini del miglioramento della qualità dei servizi del sistema integrato nazionale dei servizi socio educativi; concordano sulla opportunità di realizzare momenti di incontro per procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore, alle sue prospettive di sviluppo e ai processi di ristrutturazione, di adeguamento e di aggiornamento del medesimo.

La FISM conferma come proprio impegno prioritario la salvaguardia dell'occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle strutture operative dei servizi socio-educativi.

Le OO.SS. ribadiscono, da parte loro, la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio delle scuole del sistema paritario nazionale nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e qualitativamente competitive consentano ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell'impiego e la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Fermo restando che il rapporto di lavoro tra l'ente gestore e il personale dipendente è a tempo indeterminato, le parti concordano sull'uso di alcuni istituti contrattuali e su modalità di lavoro più flessibili, espressamente previsti dal presente contratto.

 

 

Capo I - RELAZIONI SINDACALI

 

Le relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle responsabilità in capo agli enti gestori e alle OO.SS., sono ordinate in modo coerente con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di favorire la crescita professionale del personale al fine di incrementare e mantenere una elevata efficacia ed efficienza dei servizi erogati alla collettività. Il predetto obiettivo comporta la necessità di assicurare stabili relazioni sindacali, che si articolano nei seguenti modelli relazionali: concertazione, informazione, bilateralità.

La concertazione mira a definire un'architettura di relazioni che, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, consenta alla FISM in rappresentanza degli enti gestori e alle Organizzazioni Sindacali di categoria in rappresentanza dei lavoratori, di affrontare i complessi aspetti del sistema nazionale dei servizi socio-educativi dell'infanzia e di condividere eventuali ipotesi di soluzione. Obiettivi dei suddetti modelli relazionali sono la innovazione e lo sviluppo qualitativo delle servizi socio educativi anche a livello territoriale mediante anche l'istituzione di apposite strutture operative come di seguito convenuto.

Le parti ribadiscono la rilevanza della materia della igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro, il cui perseguimento si realizza mediante la puntuale applicazione delle specifiche norme unitamente a quanto previsto dal CCNL. Ciò premesso la FISM e le OO.SS. concordano sulla necessità di istituire:

- l'Ente Bilaterale Nazionale;

- l'Osservatorio Nazionale; la Commissione Paritetica Nazionale e le Commissioni Paritetiche Regionali.

 

 

Art. 4 - Ente Bilaterale Nazionale

 

Le parti firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro ritengono opportuno costituire, nell'arco di vigenza del presente CCNL, l'Ente Bilaterale Nazionale.

L'Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:

- incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;

- promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;

- istituire e gestire l'Osservatorio Nazionale, di cui al successivo paragrafo, nonché coordinare l'attività degli osservatori regionali;

- seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;

- promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;

- attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale e Regionale;

- promuovere forme di previdenza complementare.

 

NOTA A VERBALE.

Le parti convengono di definire entro il 31-12-2018 le finalità, la composizione e lo statuto per la costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale. Detta Commissione sarà composta da rappresentanti della FISM e da rappresentanti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL. Qualora l'Ente non venga costituito, le parti valuteranno la possibilità di aderire ad un altro Ente Bilaterale Nazionale di settore.

 

4.1 - Osservatorio Nazionale

Le parti convengono di costituire, nell'ambito dell'Ente Bilaterale Nazionale, l'Osservatorio Nazionale permanente, allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione dei problemi economici, sociali e occupazionali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentanti nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.

Le iniziative di studio, ricerche ed indagini promosse congiuntamente possono essere avviate dopo intese fra le parti, valutando anche la possibilità di utilizzare i finanziamenti nazionali e comunitari disponibili. Nell'ambito degli osservatori sono costituite le seguenti sezioni:

 

4.2 - Sezione ambiente e sicurezza

Le parti, riconfermando il comune impegno per la massima sicurezza sul lavoro convengono, anche alla luce dell'esperienza realizzata, di sviluppare ulteriormente l'attività della presente Sezione dell'Osservatorio nazionale e regionale.

A tal fine, la Sezione ambiente e sicurezza persegue i seguenti obiettivi:

- migliorare ed intensificare l'azione di orientamento delle Scuole, delle Commissioni ambiente/R.L.S., delle RSA e dei lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla partecipazione;

- predisporre linee guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità settoriali valutando anche l'esigenza di collegamento con l'Organismo bilaterale interconfederale;

- confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale comunitaria sull'ambiente e la sicurezza;

- attuare azioni di prevenzione del mobbing anche attraverso momenti di monitoraggio e di analisi.

 

4.3 - Sezione formazione

La Sezione formazione si pone i seguenti obiettivi:

- valorizzazione professionale delle risorse umane;

- aggiornamento professionale dei lavoratori;

- monitoraggio e incentivazione delle iniziative formative;

- realizzazione di sinergie con l'Organismo bilaterale nazionale e con gli Organismi bilaterali Regionali.

 

4.4 - Sezione Mercato del Lavoro

Si propone in particolare di monitorare, al fine di valutarne il grado e le modalità di applicazione, il ricorso ai contratti a termine, ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, all'apprendistato, ai contratti di inserimento lavorativo, ai contratti a tempo parziale.

 

4.5 - Norma transitoria

Le parti convengono di demandare le materie e le competenze proprie dell'Ente Bilaterale, fino alla costituzione dello stesso, alla Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo articolo 5/A.

 

 

Art. 5 - Commissioni Paritetiche Nazionale e Regionali

 

A - Commissione Paritetica Nazionale.

La Commissione Paritetica è l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggiornamento del Contratto in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie. Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per:

- esaminare l'andamento dell'occupazione nel settore dei servizi socio educativi per l'infanzia, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all'utilizzo dei Contratti di apprendistato professionalizzante;

- esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione degli istituti contrattuali e lo delle singole clausole;

- individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall'attuale classificazione; discutere qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato;

- concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche strutturali dell'Ente e/o disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro;

- approvare il protocollo dei servizi minimi essenziali in attuazione di quanto previsto dalle leggi 12-6-1990 n. 146 e 11-4-2000 n. 83. A tal fine le Parti, entro 180 giorni dalla firma del presente contratto, si incontreranno per definire il relativo protocollo di intesa. La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso la FISM Nazionale.

La FISM provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.

La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza, anche separata, delle parti firmatarie del presente CCNL. La data della convocazione è fissata, d'accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.

La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia dell'argomento.

Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.

In pendenza di procedure presso la Commissione, le parti interessate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale né legale.

 

B - Commissione Paritetica Regionale.

La Commissione Paritetica Regionale costituisce l'organo preposto a garantire:

- il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale;

- l'attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata;

- la composizione delle controversie;

- non può deliberare su materie che sono oggetto della contrattazione di livello nazionale e delle eventuali delibere della Commissione Paritetica Nazionale.

In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue:

- l'Organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo e dalla FISM Regionale;

- l'Organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da un membro delle OO.SS. e della FISM.

Compiti della Commissione Paritetica Regionale:

- verificare l'applicazione del CCNL nelle parti di interesse e di pertinenza del livello decentrato di contrattazione;

- esaminare le controversie inerenti l'applicazione contrattuale ed in particolare l'applicazione delle leggi n. 428/90 e n. 223/91 e delle relative procedure. La Commissione Paritetica Nazionale e le Commissioni Paritetiche Regionali devono essere costituite entro tre mesi dalla firma del presente CCNL. In mancanza del tempestivo adempimento le rappresentanze nazionali della FISM e delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL si attiveranno nelle forme che riterranno necessarie.

 

 

INTEGRAZIONI

Accordo (in materia di Covid) 17/12/2020 (Decorrenza 11/01/2021)

___

6) VERIFICA

Le parti ai livelli territoriali sono impegnate ad una periodica verifica trimestrale della applicazione ed all'eventuale adozione di modifiche ed integrazioni degli accordi sottoscritti.

[___]

 

Capo II - DIRITTI SINDACALI

Art. 6 - Informazione

 

Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la FISM e i soggetti che applicano il presente CCNL garantiscono una costante informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e alle RSA/RSU su gli atti che riguardano l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi stessi e la gestione del personale ivi compreso quanto previsto dall'art. 31.

 

 

Art. 7 - Rappresentanza sindacale

 

Possono essere costituite negli enti, su iniziativa dei dipendenti, rappresentanze sindacali (RSA) aderenti alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente CCNL.

I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ai fini di cui all'art. 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.

Ogni rappresentanza sindacale, per l'esplicazione del proprio mandato, ha diritto a un permesso retribuito di 75 ore di permesso retribuito per anno scolastico.

I permessi dovranno essere richiesti dalle strutture territoriali delle OO.SS. e/o dalle RSA con almeno quattro giorni lavorativi di anticipo alla Direzione dell'ente.

Il limite dei 4 giorni è ridotto a 2 nei casi in cui vi sia comprovata urgenza.

I nominativi dei rappresentanti sindacali verranno comunicati alla Direzione dell'ente per iscritto dalle OO.SS. cui aderiscono.

 

NOTA A VERBALE

Le Parti si incontreranno entro 180 giorni dalla firma del presente contatto per definire l'accordo sulla costituzione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).

 

 

Art. 8 - Assemblea

 

I dipendenti degli enti che applicano il presente CCNL potranno riunirsi all'interno dell'ente di appartenenza, in locali idonei indicati dalla Direzione.

L'assemblea viene convocata dalle RSA/RSU e/o dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL in orario di lavoro, per un massimo di dieci ore nell'anno scolastico, garantendo comunque i servizi minimi di funzionamento.

Le assemblee in orario di lavoro, indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del CCNL, hanno luogo nello stesso giorno e nella stessa ora in locali dell'ente.

Eventuali assemblee convocate in orario di lavoro effettuate in luoghi diversi da quelli di cui sopra sono preventivamente concordate di volta in volta dalle OO.SS. territoriali e gli Organi provinciali della FISM.

Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione dell'Ente cinque giorni prima della data fissata; saranno esposte nello stesso giorno negli appositi spazi a cura della medesima Direzione.

Le altre OO.SS. possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e ora entro le successive 48 ore.

All'assemblea potranno partecipare dirigenti esterni delle OO.SS. firmatarie del CCNL previa preventiva informazione alla Direzione dell'ente.

La richiesta presentata dalle RSA/RSU o dalle OO.SS. dovrà contenere:

- il luogo, la data, l'ora e la durata dell'assemblea;

- l'ordine del giorno;

- gli eventuali nominativi di dirigenti esterni delle OO.SS. solo nel caso di assemblee nel luogo di lavoro.

Il diritto di partecipazione è di 10 ore per ciascun lavoratore, per anno scolastico, in orario di lavoro, con corresponsione della normale retribuzione.

Con le stesse modalità di convocazione sono previste assemblee fuori orario di lavoro, previo accordo con il Gestore in caso di utilizzo dei locali dell'Istituto.

L'obbligo della comunicazione alle famiglie della possibile sospensione del servizio scolastico ed educativo, in concomitanza con lo svolgimento dell'assemblea, è a carico del datore di lavoro.

 

 

Art. 9 - Permessi ai Dirigenti Sindacali

 

Ai fini della qualificazione di "dirigente sindacale" le OO.SS. sono tenute a provvedere a comunicare per iscritto i nominativi dei propri dirigenti al datore di lavoro e per conoscenza alla FISM competente per territorio. Ai Dirigenti delle OO.SS. vengono concessi complessivamente permessi retribuiti nel limite massimo di 10 giorni cumulabili, per ogni anno scolastico.

Nell'ipotesi di cumulo di cariche sindacali la concessione più ampia assorbe la minore.

 

 

Art. 10 - Affissioni

 

Le RSA/RSU. o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, potranno affiggere comunicati e documenti di interesse sindacale in appositi spazi accessibili ai lavoratori presso le sedi di lavoro messi a disposizione dall'ente.

 

 

Art. 11 - Ritenute sindacali

 

L'ente provvede alla riscossione dei contributi sindacali a carico dei dipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente firmata.

Il sindacato competente fa pervenire all'ente:

- elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito la delega;

- parte della delega firmata dal dipendente.

I contributi sindacali sono fissati nella misura percentuale sulla retribuzione dei singoli lavoratori, secondo i deliberati degli organi dirigenti dei rispettivi Sindacati.

Il contributo per l'intero anno è determinato convenzionalmente sulle retribuzioni in atto al 1º gennaio di ciascun anno per 13 mensilità.

La delega decorre dalla data indicata nella stessa ed è permanente, salvo revoca scritta del lavoratore, o cessazione del rapporto di lavoro.

 

 

Art. 12 - Trattenute per sciopero

 

Per l'astensione dal lavoro (sciopero) di una giornata lavorativa del personale proclamata dalle OO.SS. si effettua una ritenuta corrispondente ad 1/26 della retribuzione mensile.

In caso di sciopero di durata inferiore all'intera giornata lavorativa, la ritenuta corrisponderà all'effettiva quantità oraria dell'astensione medesima.

 

 

Capitolo III - STRUTTURA DELLA CONTRATTAZIONE

 

Art. 13 - La contrattazione

 

A -1 livelli di contrattazione.

Le parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga sui seguenti livelli:

- primo livello - Nazionale, su tutti gli argomenti e le tematiche proprie del presente CCNL ivi comprese le indicazioni relative al welfare aziendale ed alla detassazione. Sono titolari della contrattazione di primo livello le parti stipulanti il presente CCNL.

- secondo livello - Regionale, territoriale e/o di ente/istituzione, sugli argomenti e le materia espressamente rinviate dalle previsioni del presente CCNL. Sono titolari della contrattazione di secondo livello in sede regionale esclusivamente la FISM e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL; in sede di ente/ istituzione le Direzioni degli enti e le R.S.U. o in loro assenza le R.S.A.

Il CCNL garantisce la certezza e l'uniformità dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale e costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri cui deve fare riferimento la contrattazione di secondo livello.

Compete al livello nazionale l'individuazione con separato protocollo dei servizi minimi essenziali in attuazione di quanto previsto dalle L. 12-6-1990 n. 146 e 11-4-2000 n. 83.

 

B - Secondo livello di contrattazione regionale.

Tra la FISM e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL si conviene che la contrattazione decentrata su base regionale abbia luogo sulle seguenti materie:

a. definizione dei principi e dei criteri per la distribuzione dell'orario di lavoro del personale;

b. relazioni sindacali;

c. classificazione di qualifiche non rinvenibili o non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;

d. erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi scolastici;

e. ulteriori possibilità per la stipula di contratti a tempo determinato secondo quanto previsto all'art. 21;

f. attività istituzionali che ampliano l'offerta di servizi socio educativi anche nei periodi di sospensione dell'attività scolastica;

g. e quant'altro non specificamente demandato al livello nazionale della contrattazione.

Le eventuali erogazioni economiche di cui alla lettera d) devono essere correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di progetti e/o programmi concordati fra le parti, aventi come obiettivo miglioramenti della qualità del servizio istituzionale.

Le necessarie risorse finanziarie derivano da disponibilità di bilancio, nonché da migliori condizioni giuridico -amministrative dell'ente, comunque non destinate agli aumenti retributivi previsti dal CCNL.

Nelle erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra. Le erogazioni di secondo livello devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo previdenziale previsto dalla normativa di Legge emanata in attuazione del Protocollo 23-07-1993. Competono al livello regionale della contrattazione, salvo quanto previsto alla lettera A del presente articolo:

- gli accordi sulla tassazione agevolata dei premi di risultato in relazione e in osservanza di quanto previsto dalla L. 28-12-2015 n. 208, commi 182-191;

- gli accordi sulla detassazione dei trattamenti di welfare aziendale come definiti nei commi 184-191 della L. 208/2015 (ad esempio per le spese di: l'educazione e l'istruzione, l'assistenza sociale e sanitaria, asili nido, borse di studio, contributi ad enti e casse a fini assistenziali, contributi versati a fondi di previdenza complementare, eccetera).

Nel caso in cui dovessero intervenire nuove norme nazionali che modificano l'attuale assetto gestionale giuridico ed economico dei servizi socio-educativi e di istruzione prescolare, le parti firmatarie del presente contratto si incontreranno per valutare le novità introdotte e stipulare eventuali accordi integrativi del presente CCNL.

 

 

Art. 14 - Livello di contrattazione territoriale e/o di ente/istituzione

 

Al livello territoriale e/o di ente/istituzione la contrattazione avrà luogo sulle seguenti materie:

- distribuzione dell'orario di lavoro e turnazione del personale;

- distribuzione delle ferie per il personale;

- valorizzazione dei risultati conseguiti nella scuola attraverso l'erogazione di integrazione economiche al personale;

- contingenti del personale per la garanzia dei servizi minimi essenziali come regolati dal protocollo d'intesa previsto dall'art. 5 del presente CCNL;

- eventuali accordi aziendali in materia di welfare aziendale di cui alle indicazioni previste dall'art. 13 punto A del presente CCNL.

Avuto riguardo alle effettive esigenze dell'utenza, tra i Gestori ed il personale e/o le RSA/RSU possono essere concordate diversificazioni dell'orario di lavoro.

A fronte di convenzioni e provvedimenti dello Stato, delle Regioni e/o degli Enti Locali che stabiliscono contributi ricorrenti in conto esercizio a favore degli enti che applicano il presente CCNL, a qualsiasi titolo e modalità erogati, e che coprono il costo del lavoro o le spese di gestione nel loro complesso fino al 70%, al personale degli enti stessi competerà una integrazione dello stipendio con la concessione di un emolumento accessorio.

A questo scopo è fatto obbligo agli enti di fornire puntuale e analitica informazione alle RSA/RSU e/o alle OO.SS. territoriali dei finanziamenti pubblici ricevuti e del loro ammontare.

Sono titolari della contrattazione prevista dal presente articolo le RSA/RSU e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, del livello territoriale e/o aziendale, se di competenza.

 

 

Art. 15 - Tutele del personale, ammortizzatori sociali e contratto di solidarietà

 

Al fine di garantire il sostegno al reddito e all'occupazione, i gestori si impegnano, nel caso di crisi accertata che contempli licenziamenti collettivi o plurimi, dovuta a ristrutturazione o cessazione di attività, a dar seguito agli strumenti previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo ai contratti di solidarietà e agli ammortizzatori sociali.

Gli enti, presso i quali sono in atto le procedure di chiusura e/o di licenziamento individuali, plurimi e/o collettivi, sono tenuti ad aprire le procedure per le tutele occupazionali e di reddito previste dalle normative vigenti.

 

NOTA A VERBALE.

In riferimento agli ammortizzatori sociali ed ai contratti di solidarietà le Parti concordano di incontrarsi entro 180 giorni dalla firma del presente contratto per disciplinare la materia.

 

 

Titolo III - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Capo I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Premessa

 

Le parti stipulanti il presente CCNL convengono, stante l'imminente auspicata realizzazione del "sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni", sulla opportunità di puntualizzare, anche ai fini delle relazioni sindacali, i seguenti elementi:

- le specificità dei due segmenti 0-3 e 3-6 anni pur nella dimensione unitaria della azione educativa;

- un adeguato rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini delle diverse fasce di età;

- la qualificazione a livello universitario e la formazione continua di tutto il personale docente ed educativo;

- il superamento delle disparità nelle condizioni di lavoro e nel trattamento economico degli operatori dei diversi settori e/o comparti;

- la collegialità del lavoro educativo e il coordinamento pedagogico;

- la previsione di uniformi livelli essenziali di prestazione;

- la definizione puntuale del ruolo dei soggetti istituzionali centrali e periferici;

- un finanziamento pubblico del sistema adeguato ed equo indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto gestore.

Su questi temi le parti concordano, pur nel loro diverso ruolo, di promuovere comuni azioni di sensibilizzazione e di proposta presso i livelli istituzionali competenti.

 

 

Art. 16 - Ambito e contesto del rapporto di lavoro

 

Ai fini del presente CCNL, è "istituto" il complesso delle attività socio-educative e/o scolastico-formative svolte in una determinata sede.

I soggetti gestori, nello svolgimento della loro attività, godono della autonomia organizzativa, amministrativa, gestionale riconosciuta dalla normativa in vigore.

Il legale rappresentante dell'Ente, oltre alle responsabilità giuridiche connesse alla funzione, è responsabile della efficiente organizzazione e della regolare gestione dei servizi socio-educativi in relazione alle norme generali, a quelle specifiche di settore e a quelle della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento per la formazione dei discenti, nel rispetto delle norme costituzionali e del Progetto Educativo dell'Ente.

Nell'ambito degli indirizzi dell'Istituto i docenti partecipano collegialmente con la Direzione dell'Ente alla definizione del piano dell'offerta formativa e della sua declinazione programmatica.

I gestori si impegnano a valorizzare in forme congrue la partecipazione dei lavoratori e degli utenti alla vita dell'istituto, con lo scopo di conseguire una elevata qualità dei servizi.

In ogni istituzione scolastica sono istituiti gli organi collegiali ai quali partecipano i genitori, il personale docente, direttivo e il personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, in analogia con quanto previsto dalle norme degli Organi Collegiali della Scuola statale.

Agli organi collegiali partecipa anche il personale educativo, laddove presente.

 

 

Art. 17 - Assunzione

 

L'assunzione viene fatta dal legale rappresentante dell'ente gestore in osservanza delle norme in vigore. L'ente gestore, all'atto della assunzione, richiede al lavoratore la dichiarazione di conoscere, accettare e condividere il progetto educativo della Scuola ed i principi cui esso si ispira.

Il personale assunto collaborerà alla realizzazione di detto indirizzo educativo in coerenza con i principi cui si ispira l'Istituzione.

Per le nuove assunzioni il personale docente dovrà essere in possesso dell'abilitazione ove richiesta. Le procedure di assunzione devono osservare le normative in vigore.

Il contratto individuale dovrà specificare che il rapporto di lavoro è disciplinato dalle nonne del presente Contratto e dal Regolamento interno dell'Istituto ove esista.

Esso deve inoltre contenere:

a. la natura del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a tempo determinato);

b. il livello, la qualifica, le mansioni;

c. l'orario di lavoro settimanale;

d. il trattamento economico;

e. la durata del periodo di prova;

f.   la data di assunzione e, nel caso di contratto a termine, anche la data di cessazione, o nel caso di supplenza, la data presunta di cessazione e il nome della persona supplita;

g. la sede di lavoro;

h. la possibilità di trasferimento da sede a sede;

i.  l'elenco dei documenti trattenuti.

All'atto dell'assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti:

- carta d'identità o documento equipollente;

- codice fiscale;

- documentazione richiesta dalle leggi vigenti per gli assegni per nucleo familiare;

- certificato generale penale e dei carichi pendenti;

- certificati di servizio prestato;

- ogni altro documento previsto dalle competenti autorità scolastiche e/o dalle leggi vigenti.

Sono a carico del lavoratore gli adempimenti e gli oneri di qualunque rinnovo dei documenti suddetti richiesti dalla Legge.

L'assunzione di cittadini stranieri extracomunitari avverrà secondo le leggi e le disposizioni vigenti in materia. All'assunzione il datore di lavoro consegna al lavoratore copia del proprio contratto individuale di lavoro.

 

 

Art. 18 - Periodo di prova

 

La durata del periodo di prova, che deve risultare dal contratto individuale di lavoro, non può superare:

- I, II, III livello di ogni area: 30 giorni lavorativi:

- IV, V, VI livello di ogni area: 90 giorni lavorativi;

- VII, VIII livello di ogni area: 120 giorni lavorativi;

Per il personale assunto a tempo determinato, anche a tempo parziale, la durata del periodo di prova è di 30 (trenta) giorni lavorativi.

Durante il periodo di prova il personale dovrà essere impegnato nelle mansioni per le quali è stato assunto e/o per quelle previste dal livello dell'area di appartenenza.

Durante il periodo di prova le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente CCNL, compresi TFR, 13.ma mensilità e ferie.

Durante questo periodo la risoluzione del rapporto potrà avvenire in qualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due parti.

Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta da una delle due parti disdetta del rapporto di lavoro, il dipendente si intenderà confermato in servizio e il periodo di prova verrà computato ad ogni effetto. Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia, infortunio e congedo matrimoniale, maternità ed ogni altra assenza prevista nel presente contratto, fatte salve le prerogative di Legge.

Il dipendente sarà ammesso a continuare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro il periodo massimo previsto dal 1º comma, fatta eccezione per il periodo di interdizione o astensione obbligatoria per maternità. Il periodo di prova è sospeso durante i periodi di sospensione della attività della scuola.

 

 

Art. 19 - Collocamento obbligatorio dei disabili

 

Ai fini dell'applicazione della L. 68/1999 e delle successive norme attuative le parti prendono atto che, come disposto dalla Circolare del MIUR n. 31 del 18-3-2003, gli enti gestori di scuole paritarie che operano senza fine di lucro, la quota di riserva per l'assunzione di disabili si calcola esclusivamente sul personale tecnico - esecutivo e che svolge funzioni amministrative.

Sono esclusi dalla base di computo per la quota di riserva i lavoratori con contratti di apprendistato, di sostituzione di lavoratori assunti con diritto alla conservazione del posto.

Non vanno inoltre computati i lavoratori divenuti invalidi durante lo svolgimento del proprio servizio e che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%.

L'assunzione part-time di un lavoratore con invalidità superiore al 50% dà diritto al datore di lavoro di considerarlo come "unità lavorativa" ex L. 68/1999 a prescindere dall'orario concordato.

 

 

Art. 20 - Durata del rapporto di lavoro

 

Il rapporto di lavoro del personale dipendente degli enti che applicano il presente CCNL è di natura subordinata, a tempo indeterminato.

È consentito il contratto di lavoro a tempo determinato alle condizioni di seguito stabilite.

 

 

Capo II - CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Art. 21 - Il contratto di lavoro a tempo determinato

 

La stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato è fatta in osservanza delle norme di Legge vigenti, in particolare del D.lgs. 81/2015, e delle norme del presente CCNL.

In difetto il contratto a tempo determinato si intende nullo e si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

 

21.1 - Apposizione del termine.

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