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Testo Consolidato CCNL del 28/05/2025
SCUOLE PRIVATE MATERNE
Testo consolidato del CCNL 28/05/2025
Per il personale occupato nei servizi dell'infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM
Decorrenza: 01/01/2024
Scadenza normativa: 31/12/2027
Scadenza economica: 31/12/2025
Il giorno 28/05/2025 presso la sede nazionale della FISM a Roma in Via della Pigna 13/a, si sono incontrate le delegazioni trattanti
- della FISM - Federazione Italiana Scuole Materne
e delle Organizzazioni sindacali
- FLC - CGIL,
- CISL SCUOLA,
- SNALS - Conf.S.A.L.
Al termine dell'incontro hanno siglato il presente CCNL per il quadriennio 2024-2027 che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale occupato nei servizi dell'infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM.
TITOLO I - La sfera di applicazione del contratto. La durata
Art. 1 - Sfera di applicazione del Contratto
Il presente Contratto si applica al personale dei servizi educativi della infanzia e socio-educativi della prima infanzia gestiti da enti morali e non profit, enti religiosi, enti del Terzo Settore, associazioni, persone giuridiche private, cooperative, le IPAB e le ex IPAB, di seguito definiti anche "enti" "gestori", "istituti", "scuole" aderenti o rappresentati dalla FISM.
Il CCNL si applica anche al personale dipendente occupato in altri servizi a valenza socio-educativa quali: centri estivi, colonie e soggiorni, ludoteche, "sezioni primavera", ecc.
Il CCNL si applica anche ai rapporti di lavoro svolti presso le sedi della Federazione Italiana Scuole Materne nonché ai Centri di Servizio e/o Enti partecipati, costituiti e promossi da FISM salvo che non sia già in atto l'applicazione di altro Contratto Nazionale di Lavoro più favorevole ai lavoratori.
Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre istituzioni socio-educative qualora l'Ente Gestore dichiari di accettarne integralmente la disciplina prevedendo ciò nel contratto individuale di lavoro.
La normativa del presente Contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Il presente Contratto ha durata biennale per la parte economica e durata quadriennale per la parte normativa, salvo modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie per adeguare la parte normativa alle disposizioni di Legge successive all'entrata in vigore del presente CCNL.
Pertanto, il CCNL decorre dal 01/01/ 2024 e scade:
- per la parte normativa il 31/12/2027,
- per il primo biennio della parte economica il 31/12/2025.
Le parti contraenti si impegnano ad avviare le procedure di rinnovo entro la scadenza del contratto, che rimarrà comunque in vigore fino alla stipula del nuovo.
Le parti stipulanti convengono che le norme del presente Contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto e a qualsiasi fine, correlative ed inscindibili fra loro e sostituiscono ad ogni effetto il precedente CCNL salvo quanto qui espressamente richiamato.
TITOLO II - Le relazioni e i diritti sindacali
Il presente CCNL viene stipulato in coerenza con i principi e le norme contenuti negli Accordi Interconfederali stipulati tra le confederazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro su temi di carattere generale e/o settoriale.
In particolare, le parti:
- si danno atto, in nome proprio e per conto rispettivamente degli enti e delle scuole da esse rappresentati e delle rappresentanze dei lavoratori che operano nelle medesime, che la condizione necessaria per il consolidamento delle relazioni sindacali è la puntuale osservanza dei presente CCNL ai diversi livelli;
- si impegnano a rispettare e a far rispettare i principi e le norme del CCNL presso i propri associati;
- confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso il costante scambio di reciproche informazioni sull'organizzazione del lavoro e sul funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie oggetto di informazione e consenta di concludere accordi per l'ottimale attuazione degli istituti contrattuali presso gli enti ai fini del miglioramento della qualità dei servizi del sistema integrato nazionale dei servizi socio educativi; concordano sulla opportunità di realizzare momenti di incontro per procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore, alle sue prospettive di sviluppo e ai processi di ristrutturazione, di adeguamento e di aggiornamento del medesimo.
La FISM conferma come proprio impegno prioritario la salvaguardia dell'occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle strutture operative dei servizi socio-educativi.
Le OO.SS. ribadiscono, da parte loro, la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio delle scuole del sistema paritario nazionale nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e qualitativamente competitive consentano ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell'impiego e la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Fermo restando che il rapporto di lavoro tra l'ente gestore e il personale dipendente è a tempo indeterminato, le parti concordano sull'uso di alcuni istituti contrattuali e su modalità di lavoro più flessibili, espressamente previsti dai presente contratto.
CAPITOLO I - Relazioni sindacali
Le relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle responsabilità in capo agli enti gestori e alle OO.SS., sono ordinate in modo coerente con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di favorire la crescita professionale del personale al fine di incrementare e mantenere una elevata efficacia ed efficienza dei servizi erogati alla collettività. Il predetto obiettivo comporta la necessità di assicurare stabili relazioni sindacali, che si articolano nei seguenti modelli relazionali: concertazione, informazione, bilateralità.
La concertazione mira a definire un'architettura di relazioni che, nei rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, consenta alla FISM in rappresentanza degli enti gestori e alle Organizzazioni Sindacali di categoria in rappresentanza dei lavoratori, di affrontare i complessi aspetti del sistema nazionale dei servizi socio-educativi dell'infanzia e di condividere eventuali ipotesi di soluzione. Obiettivi dei suddetti modelli relazionali sono la innovazione e lo sviluppo qualitativo dei servizi socio educativi anche a livello territoriale mediante anche l'istituzione di apposite strutture operative come di seguito convenuto.
Le parti ribadiscono la rilevanza della materia dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro, il cui perseguimento si realizza mediante la puntuale applicazione delle specifiche norme unitamente a quanto previsto dal CCNL.
Ciò premesso la FISM e le OO.SS. concordano sulla necessità di istituire:
- l'Ente Bilaterale Nazionale;
- l'Osservatorio Nazionale;
- la Commissione Paritetica Nazionale e le Commissioni Paritetiche Regionali.
Art. 4 - Ente Bilaterale Nazionale
Le parti firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro ritengono opportuno costituire, nell'arco di vigenza del presente CCNL, l'Ente Bilaterale Nazionale.
L'Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:
- incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;
- promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
- istituire e gestire l'Osservatorio Nazionale, di cui al successivo paragrafo, nonché coordinare l'attività degli osservatori regionali;
- seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
- promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
- attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale e Regionale;
- promuovere forme di previdenza complementare.
Nota a verbale
Le parti convengono di definire entro il 31/12/2027 le finalità, la composizione e lo statuto per la costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale. Detta Commissione sarà composta da rappresentanti della FISM e da rappresentanti delle 00.SS, stipulanti il presente CCNL. Qualora l'Ente non venga costituito, le parti valuteranno la possibilità di aderire ad un altro Ente Bilaterale Nazionale di settore.
4.1 - Osservatorio Nazionale
Le parti convengono di costituire, nell'ambito dell'Ente Bilaterale Nazionale, l'Osservatorio Nazionale permanente, allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione dei problemi economici, sociali e occupazionali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentanti nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.
Le iniziative di studio, ricerche ed indagini promosse congiuntamente possono essere avviate dopo intese fra le parti, valutando anche la possibilità di utilizzare i finanziamenti nazionali e comunitari disponibili.
Nell'ambito degli osservatori sono costituite le seguenti sezioni:
4.2 - Sezione ambiente e sicurezza
Le parti, riconfermando il comune impegno per la massima sicurezza sul lavoro convengono, anche alla luce dell'esperienza realizzata, di sviluppare ulteriormente l'attività della presente Sezione dell'Osservatorio nazionale e regionale.
A tal fine, la Sezione ambiente e sicurezza persegue i seguenti obiettivi:
- migliorare ed intensificare l'azione di orientamento delle Scuole, delle Commissioni ambìente/R.L.S., delle RSA e dei lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla partecipazione;
- predisporre linee guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità settoriali valutando anche l'esigenza di collegamento con l'Organismo bilaterale interconfederale;
- confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale comunitaria sull'ambiente e la sicurezza;
- attuare azioni di prevenzione del mobbing anche attraverso momenti di monitoraggio e di analisi.
4.3 - Sezione formazione
La Sezione formazione si pone i seguenti obiettivi:
- valorizzazione professionale delle risorse umane;
- aggiornamento professionale dei lavoratori;
- monitoraggio e incentivazione delle iniziative formative;
- realizzazione di sinergie con l'Organismo bilaterale nazionale e con gli Organismi bilaterali Regionali.
4.4 - Sezione Mercato del Lavoro
Si propone in particolare di monitorare, al fine di valutarne il grado e le modalità di applicazione, il ricorso ai contratti a termine, ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, all'apprendistato, ai contratti di inserimento lavorativo, ai contratti a tempo parziale.
4.5 - Norma transitoria
Le parti convengono di demandare le materie e le competenze proprie dell'Ente Bilaterale, fino alla costituzione dello stesso, alla Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo art. 5/A.
Art. 5 - Commissioni Paritetiche Nazionale e Regionali
A - Commissione Paritetica Nazionale.
La Commissione Paritetica è l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggiornamento del Contratto in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.
Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per:
- esaminare l'andamento dell'occupazione nel settore dei servizi socio educativi per l'infanzia, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all'utilizzo dei Contratti di apprendistato professionalizzante;
- esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione degli istituti contrattuali e /o delle singole clausole;
- individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall'attuale classificazione;
- discutere qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato;
- concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche strutturali dell'Ente e/o disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro;
- approvare il protocollo dei servizi minimi essenziali in attuazione di quanto previsto dalle leggi 12/6/1990 n. 146 e 11/4/2000 n, 83. A tal fine le Parti, entro 180 giorni dalla firma del presente contratto, si incontreranno per definire il relativo protocollo di intesa.
La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso la FISM Nazionale.
La FISM provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza, anche separata, delle parti firmatarie del presente CCNL.
La data della convocazione è fissata, d'accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia dell'argomento.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.
In pendenza di procedure presso la Commissione, le parti interessate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale né legale.
B - Commissione Paritetica Regionale.
La Commissione Paritetica Regionale costituisce l'organo preposto a garantire:
- il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale;
- l'attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata;
- la composizione delle controversie;
- non può deliberare su materie che sono oggetto della contrattazione di livello nazionale e delle eventuali delibere della Commissione Paritetica Nazionale.
In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue:
- l'Organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo e dalla FISM Regionale;
- l'Organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da un membro delle OO.SS. e della FISM.
Compiti della Commissione Paritetica Regionale:
- verificare l'applicazione del CCNL nelle parti di interesse e di pertinenza del livello decentrato di contrattazzione;
- esaminare le controversie inerenti all'applicazione contrattuale ed in particolare l'applicazione delle leggi n. 428/1990 e n. 223/1991 e delle relative procedure.
La Commissione Paritetica Nazionale e le Commissioni Paritetiche Regionali devono essere costituite entro tre mesi dalla firma del presente CCNL. In mancanza del tempestivo adempimento le rappresentanze nazionali della FISM e delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL si attiveranno nelle forme che riterranno necessarie.
CAPITOLO II - Diritti sindacali
Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la FISM e i soggetti che applicano il presente CCNL garantiscono una costante informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e alle RSA/RSU sugli atti che riguardano l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi stessi e la gestione del personale ivi compreso quanto previsto dall'art. 31.
Art. 7 - Rappresentanza sindacale
Possono essere costituite negli enti, su iniziativa dei dipendenti, Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) aderenti alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente CCNL così composte:
- in Istituti con oltre 15 dipendenti: una R.S.A. per ogni Organizzazione sindacale.
- in Istituti fino a 15 dipendenti, le RSA costituite si dividono il monte ore previsto per anno scolastico.
I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ai fini di cui all'art. 35 della Legge 20/5/1970, n. 300.
Ogni rappresentanza sindacale, per lo svolgimento del proprio mandato, ha diritto a permessi retribuiti pari a 75 ore per anno scolastico.
I permessi dovranno essere richiesti con almeno 4 giorni lavorativi di anticipo alla Direzione dell'Istituto dalle Organizzazioni territoriali delle OO.SS. e/o dalle R.S.A.
I nominativi dei rappresentanti sindacali verranno comunicati alla Direzione dell'Istituto per iscritto dalie OO.SS. cui aderiscono.
Nota a verbale
Le Parti si incontreranno entro 180 giorni dalla firma del presente contratto per definire l'accord sulla costituzione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).
I dipendenti degli enti che applicano il presente CCNL potranno riunirsi all'iterno dell'ente di appartenenza, in locali idonei indicati dalla Direzione.
L'assemblea viene convocata dalle RSA/RSU e/o dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL in orario di lavoro, per un massimo di dieci ore nell'anno scolastico, garantendo comunque i servizi minimi di funzionamento.
Le assemblee in orario di lavoro, indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del CCNL, hanno luogo nello stesso giorno e nella stessa ora in locali dell'ente.
Eventuali assemblee convocate in orario di lavoro effettuate in luoghi diversi da quelli di cui sopra sono preventivamente concordate di volta in volta dalie OO.SS. territoriali e gli Organi provinciali della FISM.
Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione dell'Ente cinque giorni prima della data fissata; saranno esposte nello stesso giorno negli appositi spazi a cura della medesima Direzione.
Le altre OO.SS. possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e ora entro le successive 48 ore.
All'assemblea potranno partecipare dirigenti esterni delle OO.SS. firmatarie del CCNL previa preventiva informazione alla Direzione dell'ente.
La richiesta presentata dalle RSA/RSU o dalle OO.SS. dovrà contenere:
- il luogo, la data, l'ora e la durata dell'assemblea;
- l'ordine del giorno;
- gli eventuali nominativi di dirigenti esterni delle OO.SS. solo nel caso di assemblee nel luogo di lavoro.
Il diritto di partecipazione è di 10 ore per ciascun lavoratore, per anno scolastico, in orario di lavoro, con corresponsione della normale retribuzione.
Con le stesse modalità di convocazione sono previste assemblee fuori orario di lavoro, previo accordo con il Gestore in caso di utilizzo dei locali dell'Istituto.
L'obbligo della comunicazione alle famiglie della possibile sospensione del servizio scolastico e educativo, in concomitanza con lo svolgimento dell'assemblea, è a carico del datore di lavoro.
Art. 9 - Permessi ai Dirigenti Sindacali
Ai fini della qualificazione di "dirigente sindacale" le OO.SS. sono tenute a provvedere a comunicare per iscritto i nominativi dei propri dirigenti al datore di lavoro e per conoscenza alla FISM competente per territorio.
Ai Dirigenti delle OO.SS. vengono concessi complessivamente permessi retribuiti nel limite massimo di 10 giorni cumulabili, per ogni anno scolastico.
Nell'ipotesi di cumulo di cariche sindacali la concessione più ampia assorbe la minore.
Le RSA/RSU. o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, potranno affiggere comunicati e documenti di interesse sindacale in appositi spazi accessibili ai lavoratori presso le sedi di lavoro messi a disposizione dall'ente.
L'ente provvede alla riscossione dei contributi sindacali a carico dei dipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente firmata.
il sindacato competente fa pervenire all'ente:
- elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito la delega;
- parte della delega firmata dal dipendente.
I contributi sindacali sono fissati nella misura percentuale sulla retribuzione dei singoli lavoratori, secondo i deliberati degli organi dirigenti dei rispettivi Sindacati.
Il contributo per l'intero anno è determinato convenzionalmente sulle retribuzioni in atto al 1º gennaio di ciascun anno per 13 mensilità.
La delega decorre dalla data indicata nella stessa ed è permanente, salvo revoca scritta del lavoratore, o cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 12 - Trattenute per sciopero
Per l'astensione dal lavoro in caso di sciopero per l'intera giornata lavorativa del personale proclamata dalle OO.SS. si effettua una ritenuta corrispondente ad 1/26 della retribuzione mensile.
In caso di sciopero di durata inferiore all'intera giornata lavorativa, la ritenuta corrisponderà all'effettiva quantità oraria dell'astensione medesima.
CAPITOLO III - Struttura della contrattazione
A - I livelli di contrattazione
Le parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga sui seguenti livelli:
- primo livello - Nazionale, su tutti gli argomenti e le tematiche proprie del presente CCNL ivi comprese le indicazioni relative al welfare aziendale ed alla detassazione. Sono titolari della contrattazione di primo livello le parti stipulanti il presente CCNL.
- secondo livello - Regionale, territoriale e/o di ente/istituzione, sugli argomenti e le materie espressamente rinviate dalle previsioni del presente CCNL. Sono titolari della contrattazione di secondo livello in sede regionale esclusivamente la FISM e le OO.SS. firmatarie del presente contratto; in sede di ente/ istituzione le Direzioni degli enti e le R.S.U. o in loro assenza le R.S.A.
Il CCNL garantisce la certezza e l'uniformità dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale e costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri cui deve fare riferimento la contrattazione di secondo livello.
Compete al livello nazionale l'individuazione con separato protocollo dei servizi minimi essenziali in attuazione di quanto previsto dalle L, 12/6/1990 n. 146 e 11/4/2000 n. 83.
B - Secondo livello di contrattazione regionale.
Tra la FISM e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL si conviene che la contrattazione decentrata su base regionale abbia luogo sulle seguenti materie:
a. definizione dei principi e dei criteri per la distribuzione dell'orario di lavoro del personale;
b. relazioni sindacali;
c. classificazione di qualifiche non rinvenibili o non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;
d. erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di pro