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Testo Consolidato CCNL del 15/06/2024
SCUOLE PRIVATE LAICHE
Testo consolidato del CCNL 15/06/2024
per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali aderenti all'ANINSEI
Decorrenza: 01/09/2024
Scadenza: 31/12/2027
CCNL 15/06/2024 come modificato da:
- Errata corrige 03/02/2025
Il giorno 15 giugno 2024, a Roma presso la sede dell'ANINSEI - Confindustria
- l'ANINSEI - Confindustria
e
- la FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA
hanno firmato il presente CCNL 2024 -2027 che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario occupato nelle scuole non statali.
Verbale di stipula
Il giorno 3 febbraio 2025,
L'ANINSEI, rappresentata dal capo delegazione per il rinnovo del CCNL
e
la FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA
effettuata una rilettura congiunta del testo ufficiale stampato, danno atto che lo stesso occupa 124 pagine e che risultano i seguenti errori tipografici che potrebbero indurre ad una errata interpretazione sulla effettiva volontà delle parti e vengono quindi apportate le seguenti variazioni al testo ufficiale, in particolare:
1) Alla pagina 5, riga prima, le parole “15 giugno 2024” vengono sostituite con le parole “15 luglio 2024 ”.
[___]
Le parti riportano tali variazioni ad una copia del testo che allegano al presente verbale.
Il testo ufficiale corretto sarà inviato a cura dell'ANINSEI all'Archivio Contratti Collettivi presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
TITOLO I - IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
L'ANINSEI, associazione di categoria più rappresentativa delle scuole non statali, paritarie, non paritarie e meramente private e di tutte le istituzioni educative e formative, e le OO.SS., in rappresentanza del personale che vi lavora, nello stipulare il CCNL 2024-2027 per il personale delle scuole non statali, riaffermano quanto stabilito dalla Legge n. 62/2000: il Sistema Nazionale di Istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.
L'articolo 33 della Costituzione sancisce che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La Legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Le parti si impegnano a operare affinché il governo nel rispetto della Costituzione e della Legge, attui nei confronti delle scuole paritarie, politiche di non discriminazione, assicurando loro piena libertà e garantendo agli alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. Si richiede che vengano evitati trattamenti differenziati tra le scuole paritarie in base alla natura, alle caratteristiche, alle finalità e all'operatività dell'ente gestore, con l'unico limite degli obblighi posti dalla Legge, come stabilito dal dettato costituzionale.
Le parti firmatarie del CCNL 2025-2027 si impegnano a tradurre questi principi in azioni congiunte di sensibilizzazione e di pressione affinché, anche a livello di comunicazione, venga ribadito e riconosciuto il ruolo delle scuole paritarie, assicurando loro pari dignità rispetto alle scuole gestite dallo Stato.
Il presente CCNL viene stipulato in coerenza con i principi e le norme contenuti negli Accordi Interconfederali. In particolare, le parti si danno atto, in nome proprio e per conto degli Istituti rappresentati aderenti al CCNL e delle Rappresentanze dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento delle relazioni e dei diritti sindacali concordati è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli. Si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del CCNL, confermando la validità del metodo del confronto che, attraverso un processo di reciproche informazioni sull'organizzazione del lavoro e sul funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie oggetto di informazione. Concordano sull'opportunità di definire momenti di incontro per procedere congiuntamente a esami e valutazioni riguardo alle problematiche del settore, alle prospettive di sviluppo, ai processi di ristrutturazione e di aggiornamento.
L'ANINSEI conferma come proprio impegno prioritario la salvaguardia dell'occupazione, considerandola correlata al mantenimento delle strutture operative. Le OO.SS. della scuola dichiarano la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio e alla qualificazione delle strutture operative. Le relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità degli Istituti e dei Sindacati, sono ordinate in modo coerente con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di favorire la crescita professionale al fine di incrementare e mantenere elevata l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
Tale obiettivo comporta la necessità di assicurare stabili relazioni sindacali, articolate nei seguenti modelli relazionali: concertazione, informazione, bilateralità. Il rapporto concordato tra le parti è quello della concertazione, mirante a definire un'architettura di relazioni fatta di un confronto ove, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, gli Istituti e le Organizzazioni Sindacali di categoria unitariamente possano affrontare la complessità degli aspetti attinenti al sistema della scuola non statale. Tale rapporto ha come obiettivo l'innovazione e lo sviluppo qualitativo degli Istituti, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture operative, come previsto nei successivi articoli.
Le parti ribadiscono, infine, la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l'applicazione delle norme di riferimento e di quanto previsto dal CCNL. Le OO.SS. della scuola ribadiscono unitariamente la disponibilità dei lavoratori nella salvaguardia dei diritti acquisiti a fornire un contributo al rilancio degli Istituti, nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e competitive consentano ai lavoratori di avere garanzie per la continuità dell'impiego, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Il presente CCNL è stato stipulato sulla base della presente premessa, che ne costituisce parte integrante
Capo A - LE RELAZIONI SINDACALI
Le relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive responsabilità delle Scuole non statali e dei Sindacati, perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi. Operativamente, gli Istituti e le OO.SS. della scuola concordano sulla necessità di istituire:
- l'Ente Bilaterale;
- l'Osservatorio;
- la Commissione Paritetica-Bilaterale.
Art. 2 - Procedure per il rinnovo del CCNL
Almeno sei mesi prima della scadenza le Parti firmatarie comunicano, con raccomandata AR, formale disdetta del presente CCNL.
Entro sei mesi dalla scadenza del CCNL le Parti, che hanno inviato disdetta presentano la piattaforma a mezzo raccomandata AR. Entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma la parte datoriale avvia la trattativa per il rinnovo del CCNL.
Nel mese antecedente la scadenza del CCNL, ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente, e per il mese successivo alla scadenza medesima, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo sopra indicati, non si darà luogo ad azioni od iniziative unilaterali limitatamente ai due mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima.
In sede di rinnovo contrattuale, gli adeguamenti retributivi sono riconosciuti al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente CCNL con le decorrenze ivi previste.
Art. 3 - Ente Bilaterale Nazionale
Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale laico, le OO.SS. della scuola e l'ANINSEI firmatarie del presente CCNL hanno dal 2016 deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione.
La Bilateralità ha i seguenti scopi:
- incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;
- promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
- seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
- promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
- promuovere forme di previdenza complementare;
- attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale decidono congiuntamente di attribuire alla Bilateralità;
- erogare prestazioni che integrano il trattamento economico previsto dal presente CCNL.
Le Parti firmatarie del presente CCNL, nel confermare e promuovere l'importanza che la bilateralità assume nel sistema di relazioni sindacali, convengono e si impegnano a mantenere attivo ed efficiente un Ente Bilaterale, costituito dalle parti firmatarie del presente contratto, e dei successivi rinnovi.
L'Ente Bilaterale è finanziato mediante i contributi delle aziende che applicano il presente CCNL nei confronti del personale loro dipendente e potrà accedere ad eventuali contributi pubblici ove previsti.
Le aziende iscritte all'ANINSEI sono automaticamente e obbligatoriamente iscritte all'Ente Bilaterale e contribuiscono alla Bilateralità versando, secondo le norme di Legge e di regolamento, un contributo, pari a 120 euro annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,00 euro. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle metà delle ore settimanali previste per il livello e le mansioni la quota è ridotta del 50%.
Gli Istituti, con tali versamenti, assolvono ogni obbligo nei confronti dei lavoratori. Le prestazioni erogate dalla bilateralità saranno fruibili fino alla concorrenza delle risorse stanziate secondo le modalità stabilite dal sistema bilaterale con appositi bandi.
Le prestazioni previste dalla bilateralità costituiscono un diritto contrattuale per ogni singolo lavoratore, il quale matura, nei confronti degli istituti imprese non iscritti all'ANINSEI e non versanti al sistema bilaterale, il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa.
Le imprese non iscritte ad ANINSEI che non versano il relativo contributo, dovranno erogare un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di Legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore. Per i lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL.
Art. 4 - Osservatorio Nazionale
Le parti costituiscono l'Osservatorio Nazionale permanente, allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione dei problemi economici, sociali e occupazionali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentanti nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.
Le iniziative di studio, ricerche ed indagini promosse congiuntamente possono essere avviate dopo intese fra le parti, valutando anche la possibilità di utilizzare i finanziamenti nazionali e comunitari disponibili.
Nell'ambito degli osservatori sono costituite le seguenti sezioni:
a - Ambiente, igiene e sicurezza
Le parti, riconfermando il comune impegno per la massima sicurezza sul lavoro convengono, anche alla luce dell'esperienza realizzata, di sviluppare ulteriormente l'attività della presente Sezione dell'Osservatorio Nazionale e Regionale. A tal fine, la Sezione ambiente e sicurezza persegue i seguenti obiettivi:
- migliorare ed intensificare l'azione di orientamento degli Istituti, dei RLS, delle RSA e dei lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla partecipazione interconfederale;
- confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza.
b - Formazione
La Sezione formazione ha i seguenti obiettivi:
- valorizzazione professionale delle risorse umane;
- aggiornamento professionale dei lavoratori anche attraverso i fondi interprofessionali;
- monitoraggio e incentivazione delle iniziative formative;
- realizzazione di sinergie con l'Organismo Bilaterale Nazionale.
c - Formazione e qualificazione professionale
Promuovere a livello centrale e locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale degli operatori e degli utenti, anche in collaborazione con le Istituzioni dell'Unione Europea, con le Regioni, con le Province e gli altri enti competenti pubblici e privati.
d - Sezione Mercato del Lavoro
Monitorizza, al fine di valutarne il grado e le modalità di applicazione, il ricorso ai contratti a termine, ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, all'apprendistato, ai contratti di inserimento lavorativo, ai contratti a tempo parziale.
Art. 5 - Commissione Paritetica Nazionale e Regionale
a - Commissione Paritetica Nazionale
La Commissione Paritetica costituisce, a tutti i livelli, l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggiornamento del CCNL in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.
Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per:
- esaminare l'andamento dell'occupazione nel settore Scuola non statale laica, con particolare riferimento a quella giovanile;
- esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali;
- individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall'attuale classificazione;
- porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato;
- concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche strutturali della Scuola e/o degli esami disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro.
La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso l'ANINSEI o presso altra sede accettata dalle parti.
L'ANINSEI provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata dall'Associazione ANINSEI o dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL.
La data della convocazione sarà fissata, d'accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia dell'argomento.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.
In pendenza di procedure presso la Commissione, le OO.SS. della scuola e le parti interessate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale né legale.
La Commissione Paritetica Nazionale assume anche i compiti in materia di igiene e sicurezza.
b - Commissione Paritetica Regionale
La Commissione Paritetica Regionale costituisce l'organo preposto a garantire:
- il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale;
- l'attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata;
- la composizione delle controversie.
In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue:
- l'organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo e dall'ANINSEI;
- l'organismo è convocato su richiesta di una delle parti firmatarie del presente CCNL ed è presieduto, a turno, da un rappresentante delle OO.SS. della scuola e dall'ANINSEI.
Compiti della Commissione Paritetica Regionale:
- verificare l'esatta applicazione dell'Art. 22.1 Parte Prima del presente CCNL e perciò delle assunzioni di personale docente a tempo determinato;
- esaminare le controversie inerenti all'applicazione contrattuale ed in particolare l'applicazione della L. 428/90 e successive modifiche e della L. 223/91 e delle relative procedure;
- verificare, in caso di conflitto, l'esattezza delle graduatorie di Istituto a seguito di riduzione di personale e/o di orario di lavoro;
- monitorare l'andamento dell'occupazione con particolare riguardo all'utilizzazione dell'apprendistato professionalizzante da parte delle istituzioni scolastiche adenti all'ANINSEI.
La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per contrattazione decentrata di cui all'Art. 21 Parte Prima del presente CCNL.
La Commissione si costituisce ed opera con le modalità previste nel Regolamento allegato come parte integrante del presente CCNL.
La Commissione Paritetica Regionale assume anche i compiti in materia di igiene e sicurezza.
Art. 6 - Composizione delle controversie in sede sindacale
Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente CCNL riguardanti rapporti di lavoro negli Istituti compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL, le parti firmatarie si impegnano a privilegiare e a valorizzare il tentativo di conciliazione in sede sindacale da esperirsi presso l'ANINSEI con l'assistenza:
- per i datori di lavoro, della stessa ANINSEI, attraverso i suoi rappresentanti;
- per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei Sindacati Nazionali della Scuola firmatarie il presente CCNL ovvero delle OO.SS a cui abbiano conferito mandato.
La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta comunicare contestualmente la controversia all'ANINSEI. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive parti.
Due copie del verbale saranno inviate dalle OO.SS. della scuola all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e una copia all'ANINSEI - per gli effetti dell'Art. 411, comma 3, e Art. 412 CPC e Art. 2113 CC come modificati dalla L. 533/73 e successivi aggiornamenti, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro. Le modalità di attuazione del tentativo di conciliazione in sede sindacale, di cui all'Art. 71 - Tentativo di conciliazione, Parte Seconda del presente CCNL, sono regolamentate dall'allegato 5, parte integrante del presente CCNL.
In attuazione delle leggi nazionali e tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, vanno attivate misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
- accesso e modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento, garantendo quote di partecipazione non inferiori al 50% dei partecipanti ai corsi al personale femminile;
- flessibilità degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze delle donne;
- perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali.