CCNL in vigore
SCUOLE NON STATALI E FORMAZIONE (Ugl / Federterziario)
Testo consolidato del CCNL 07/07/2020
Per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali, enti di formazione, scuole di preparazione, scuole dell'infanzia, asili nido
Decorrenza: 01/09/2020
Scadenza: 31/08/2023
Il giorno Martedì 07 luglio 2020 presso la sede di UGL, in via Botteghe Oscure 54, 00187, Roma:
FEDERTERZIARIO Scuola
FEDERTERZIARIO - Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo Professionale, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana;
e
UNIONE GENERALE DEL LAVORO Scuola
UNIONE GENERALE DEL LAVORO Confederazione Nazionale
Con l'assistenza tecnica di
ANCL - Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro
hanno firmato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2020 - 2023 che disciplina il trattamento normativo e economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali, enti di formazione, scuole di preparazione, scuole dell'infanzia, asili nido.
I - IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
Art. 1 - Il sistema di relazioni sindacali
Le parti intendono promuovere e valorizzare lo strumento concertativo e la consolidata prassi del dialogo sociale anche attraverso un sistema strutturato e trasparente di informazioni e momenti di incontro così da rendere possibile la sistematicità di consultazioni su temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, l'utilizzo delle risorse umane e l'occupazione, e per garantire l'efficienza ed efficacia dei servizi erogati alla collettività.
Le parti intendono favorire a tutti i livelli e con diversi strumenti il metodo partecipativo e la prevenzione dei conflitti nonché il rispetto e l'osservanza delle norme e delle regole frutto dell'accordo tra le parti. L'attuazione delle disposizioni contrattuali è tesa a consentire, a favore dei lavoratori, l'attribuzione di benefici economici e per le imprese una gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente le opportunità offerte dal mercato e valorizzando le risorse umane impiegate.
Art. 2 - Procedure per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
Il presente contratto ha validità dal 01/09/2020 al 31/08/2023.
Le parti si impegnano a presentare in tempo utile la piattaforma per il rinnovo del CCNL.
Per il rinnovo del CCNL è necessario che una delle parti dia disdetta nei termini convenuti e che siano presentate le proposte per un nuovo accordo in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 3 mesi prima della scadenza del contratto.
Durante i 3 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza, ovvero dalla data di presentazione delle richieste se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale".
L'importo di tale indennità sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato all'elemento retributivo nazionale. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50% della inflazione programmata.
Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta. La violazione del periodo di raffreddamento comporta, come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di 3 mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuali.
Art. 2.1 - Contrattazione di 2º livello
Gli accordi a livello territoriale o aziendale, vanno sottoscritti secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art.8 Legge 14 settembre 2011 n. 148 di conversione del D.L. 13-8-11 N. 138, dell'Accordo Interconfederale del 28-6-2011, dal D.Lgs. 81/15 e dal presente CCNL.
La contrattazione aziendale si attua per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro e potrà intervenire per disciplinare tutte le materie normative alle quali il presente contratto nazionale fa esplicito rimando, con le modalità e nei limiti definiti dal contratto nazionale stesso.
La contrattazione aziendale, conclusa con la R.S.A., d'intesa con le articolazioni territoriali dell'O.S. UGL SCUOLA firmataria del presente contratto, può definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro, anche al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale.
In sede di contrattazione di secondo livello territoriale le parti firmatarie del presente contratto potranno valutare la convenienza di raggiungere accordi sui temi relativi alle politiche settoriali di sviluppo e per il miglioramento della competitività, al funzionamento del mercato del lavoro, con riferimento alle qualifiche ed alle professionalità critiche per il settore, alle politiche della formazione di base e continua, alle politiche della salute e sicurezza del lavoro e degli orari.
Art. 3 - Ente Bilaterale Nazionale
Per il miglioramento del sistema dell'istruzione e della formazione le parti firmatarie del presente CCNL indicano FormaSicuro Scuola quale Ente Bilaterale e come sede di concertazione atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore istruzione e formazione (comprendendo quindi le scuole paritarie, gli enti di formazione, le scuole di preparazione, ecc.).
FormaSicuro Scuola è la sigla utilizzata per denominare l'organismo dei settori Formazione ed Istruzione del Sistema Paritetico Nazionale per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro denominato FORMASICURO
FormaSicuro Scuola è parte integrante di FormaSicuro Nazionale ed è la sede di concertazione atta a prefigurare la realizzazione di attività di indirizzo e coordinamento del settore istruzione e formazione (comprendendo quindi le scuole paritarie, gli enti di formazione, le scuole di formazione, gli asili ecc.).
FormaSicuro Scuola utilizza per i suoi scopi il sistema nazionale FormaSicuro che è strutturato in organismi territoriali, denominati FormaSicuro provinciali, in organismi regionali, denominati FormaSicuro regionali e, l'organismo nazionale di gestione, coordinamento, sorveglianza e indirizzo denominato FormaSicuro nazionale. FormaSicuro eroga le previdenze ove previste, secondo disponibilità, dal presente CCNL.
All'interno di FormaSicuro Nazionale è stato istituito il Comitato di Gestione Scuola con i compiti di sorveglianza e ed indirizzo.
FormaSicuro costituisce inoltre l'Organismo Paritetico di emanazione contrattuale chiamato a svolgere le funzioni attribuitegli agli articoli 41 e 42 del CCNL 10 luglio 2008 e con le modalità stabilite con l'accordo quadro per gli Organismi Paritetici per la formazione e la sicurezza del 10-07-2008.
FormaSicuro assume inoltre le funzioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. 9-04-2008 n. 81 e la funzione prevista dall'art. 20 del D.Lgs. 19-11-1994, n. 626, di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di sicurezza.
Gli Enti FormaSicuro sono pertanto Organismi Paritetici di emanazione contrattuale chiamati a svolgere le funzioni attribuite dal CCNL.
Art. 4 - Assistenza Sanitaria Complementare
Le parti sociali aderiscono al Fondo Nazionale Intercategoriale di Assistenza Sanitaria Integrativa PreviLavoro Italia.
Al fine dell'iscrizione di dipendenti subordinati a tempo indeterminato a tempo pieno o con part time uguale o superiore al 50%, il datore di lavoro verserà una quota annuale di euro 129 al Fondo Sanitario PreviLavoro Italia, in 12 rate mensili ciascuna di euro 10,75.
L'adesione alla Fondo Sanitario PreviLavoro Italia è parte sostanziale del presente CCNL e la quota di contribuzione costituisce elemento della retribuzione globale lorda e sostituisce un eventuale superminimo assorbibile. Gli Enti che applicano il presente CCNL che non iscrivono i propri dipendenti al Fondo Sanitario PreviLavoro devono provvedere all'iscrizione ad altro Fondo Sanitario che garantisca gli stessi livelli di copertura assicurativa, ovvero sono tenute loro stesse a fornire le medesime prestazioni previste dal Fondo Sanitario PreviLavoro Italia.
La quota di contribuzione al Fondo Sanitario PreviLavoro sostituisce pertanto il super minimo assorbibile se presente nelle retribuzioni dei dipendenti alla sottoscrizione del presente CCNL.
La copertura sanitaria potrà essere estesa, con contratto aziendale alle stesse condizioni economiche ai collaboratori coordinati ed ai lavoratori a tempo determinato con contratti di durata superiore ai 3 mesi.
In fase di prima applicazione, ovvero nelle more dell'ottenimento, da parte del Fondo Sanitario PreviLavoro Italia, del proprio codice di riscossione INPS, la quota sarà versata all'Ente Bilaterale FormaSicuro attraverso il codice di riscossione INPS denominato FOSI.
Art. 5 - Assistenza Contrattuale
Al fine di garantire il funzionamento della concertazione nazionale e di rendere esplicita la rappresentanza a livello territoriale, le aziende che applicano il presente CCNL dovranno versare alle associazioni datoriali firmatarie del contratto, una quota fissa di 48 euro per l'assistenza contrattuale che saranno riscossi attraverso l'INPS ai sensi della L. 311/73. Il pagamento della quota di assistenza contrattuale si effettua in un'unica soluzione il mese di febbraio.
Art. 6 - Strumenti di incentivazione e miglioramento organizzativi
Le scuole paritarie, gli asili, gli Enti di Formazione, accreditati e non, si impegnano a redigere un contratto aziendale con le Rappresentanza Sindacale Aziendali costituite, o secondo le procedure previste dalla legislazione vigente, in cui potrà essere esplicitato, secondo le scelte della contrattazione aziendale di ogni Ente, una o più delle seguenti opportunità:
- un piano welfare,
- misure l'incentivazione alla produttività,
- un piano per l'aggiornamento professionale,
- dei processi per miglioramento dei modelli organizzativi aziendali.
Il piano aziendale deve essere redatto entro il primo semestre di vigenza del presente CCNL.
In alternativa le imprese ed i lavoratori potranno adottare il piano standard redatto da Comitato i Gestione Formasicuro Scuola oppure versare un bonus di 500 euro per i livelli I e II, di 1000 euro per livelli III, IV e V e di 1.500 per il VI, VII ed VIII livello che i dipendenti potranno utilizzare secondo le normative vigenti.
Le parti sociali incentivano la regolamentazione con contratti aziendali strumenti di welfare.
In particolare si invitano dovranno essere privilegiati i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 31º dicembre di ciascun anno o successivamente assunti entro il 30 settembre di ciascun anno:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (01 settembre - 31 agosto).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1º settembre -31 agosto di ciascun anno.
Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi aziendali.
In caso di accordi collettivi aziendali le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.
Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le aziende si confronteranno con la RSU per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.
Il piano welfare aziendale può sostituire l'iscrizione dei lavoratori al Fondo PreviLavoro ed integrare il piano con altre prestazioni.
Le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti forniranno adeguate informazioni, rispettivamente ad imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina ed, altresì, ne monitoreranno l'applicazione nel territorio di riferimento.
In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l'andamento dell'attuazione della presente disciplina, tenendo conto dell'evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle PMI.
Art. 7 - Commissione di certificazione dei contratti
Con lo scopo di ridurre il contenzioso in materia di lavoro è richiesta la certificazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa al fine del corretto inquadramento contrattuale di un rapporto di lavoro scelto dalle parti secondo le norme introdotte dal titolo VIII, artt. 75 e seguenti, D.Lgs. 276/2003. e del D.Lgs. 81/2015
Sarà possibile richiedere la certificazione dei contratti subordinati contenenti clausole elastiche.
Il Comitato di Gestione dell'Ente Paritetico Formasicuro Scuola designa i componenti la Commissione Nazionale di Certificazione Formasicuro Scuola.
Gli Enti che applicano il presente CCNL potranno certificare i contratti anche presso le Commissioni istituite presso gli Ordini dei Consulenti del lavoro, l'Ufficio Territoriale del lavoro e le Università Convenzionate.
Art. 8 - Rappresentanza sindacale
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni Istituto nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'istituto stesso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 Legge 300/1970.
1. I dipendenti degli istituti hanno diritto di riunirsi, nell'istituto dove prestano il loro lavoro, fuori dall'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
2. L'assemblea viene convocata dalle RSA/RSU e/o dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL. Le riunioni che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA/RSU e/o dalle OO.SS per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione con preavviso di 5 giorni. La Direzione, ricevuta la comunicazione dalla struttura sindacale preposta, informa i lavoratori con circolare e mediante affissione in luogo accessibile all'interno dell'istituto.
4. Le riunioni potranno avere luogo durante l'orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli ambienti di lavoro e le esigenze aziendali.
5. Qualora nell'istituto il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata.
6. Previo preavviso al datore di lavoro la partecipazione all'assemblea è altresì garantita a dirigenti esterni delle OO.SS.
7. Nella richiesta presentata dalle RSA/RSU o dalle OO.SS. è necessario specificare il luogo, la data e l'ora nonché la durata dell'assemblea, l'ordine del giorno e gli eventuali nominativi dei dirigenti di cui al precedente punto 4.
La presente regolamentazione attua quanto previsto dall'art. 20, Legge 20-5-70 n. 300.
I permessi possono essere retribuiti o non retribuiti.
I dirigenti sindacali hanno diritto a permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato. Secondo le disposizioni contenute nell'art. 23 Legge 300/1970, hanno diritto ai permessi almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
I dirigenti sindacali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale in misura pari a 8 giorni all'anno.
Il lavoratore può usufruire del permesso previa comunicazione scritta alla Direzione almeno tre giorni prima dell'evento.
Le RSA/RSU e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, hanno diritto di affiggere, in appositi spazi resi obbligatoriamente disponibili in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'intemo dell'istituto, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 12 - Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il RLS è eletto secondo le disposizioni vigenti.
La funzione di RLS è definita da quanto previsto dal Testo Unico 81 del 2008 e ss.
All'interno dell'orario di lavoro concordato, al rappresentante per la sicurezza deve essere riconosciuto un equo compenso per le ore che dedica all'attività di almeno 40 ore in un anno.
Qualora non possa essere individuato un soggetto disponibile tra i lavoratori o questi preferiscano delegare la funzione all'esterno, potrà essere richiesto un RLS Territoriale all'Ente Ente Bilaterale FormaSicuro che procederà alla nomina.
II - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
Art. 13 - I livelli di contrattazione
Le parti prevedono e disciplinano:
- la contrattazione di 1º livello: contratto nazionale di categoria;
- la contrattazione di 2º livello: contratti aziendali o territoriali.
La contrattazione aziendale e/o territoriale, prevista dal presente CCNL, si basa sulla valutazione delle comuni convenienze e opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.
Art. 14 - Secondo livello di contrattazione
Le parti riconoscono e promuovono la contrattazione decentrata.
Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico - nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono quelle stabilite dalla presente regolamentazione.
La contrattazione aziendale potrà concernere materie delegate dal CCNL, ovvero riguarderà materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal CCNL e da altri livelli di contrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente contratto. La contrattazione decentrata è finalizzata a perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.
Art. 15 - Tipologia e durata del rapporto di lavoro
Le tipologie di rapporti di lavoro nell'ambito di scuole non statali, enti di formazione e scuole di preparazione prese in considerazione nel presente CCNL sono divisibile in quattro tipologie:
a) a tempo indeterminato;
b) a tempo determinato;
c) lavoro ad orario ridotto e flessibile
d) collaborazione coordinata continuativa;
e) Lavoro intermittente;
f) altre tipologie previste dalle vigenti leggi.
Art. 15.1 - Tipologia a tempo indeterminato
Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle scuole aderenti è a tempo indeterminato. Per tale tipologia sia applica nella sua interezza il presente CCNL.
Art. 15.2 - Collocamento obbligatorio dei disabili
Ai fini dell'applicazione della L. 68/1999 e delle successive norme attuative le parti prendono atto che, come disposto dalla Circolare MIUR n. 3 del 18-3-2003, per gli enti gestori di scuole paritarie che operano senza fini di lucro, la quota riservata per l'assunzione dei disabili si calcola esclusivamente sul personale tecnico - esecutivo e che svolge funzioni amministrative. Le norme di tale articolo si applicano a tutti gli Enti di Istruzione e Formazione che applicano il presente CCNL.
Sono esclusi dal computo per la quota di riserva i lavoratori con contratti di apprendistato, di sostituzione lavoratori assunti con diritto alla conservazione del posto.
Non vanno inoltre computati i lavoratori divenuti invalidi durante lo svolgimento del proprio servizio e che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%.
L'assunzione part - time di un lavoratore con invalidità superiore al 50% dà diritto al datore di lavoro di considerarlo "unità lavorativa" ex L. 68/1999 a prescindere dall'orario concordato.
Art. 15.3 - Tipologia a tempo determinato
Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore ai 24 mesi ai sensi del D.Lgs. 81/15 e successive modifiche.
Art. 15.3.1 - Apposizione del termine e durata massima
Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.
La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare complessivamente i 24 mesi.
Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei 24 mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, mediante affissione nella bacheca degli avvisi ai lavoratori.
Art. 15.3.2 - Divieti della stipula di contratti a termine
1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, al licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della Legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma a tempo indeterminato
Art. 15.3.3 - Disciplina della proroga e del rinnovo
1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
Il contratto può essere prorogato e rinnovato solo per:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, come, a scopo meramente esemplificativo, bandi per percorsi formativi auto concludenti;
b) esigenze sostitutive di altri lavoratori;
c) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
In caso di proroga dello stesso rapporto lavorativo tali causali sono necessarie solo quando la durata complessiva del rapporto lavorativo a tempo determinato abbia una durata complessiva superiore a 12 mesi.
2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività docenza in tutti gli enti del presente contratto ove la successione dei corsi rende necessario l'utilizzo di termini più brevi: 2 giorni per i contratti di durata fino a 6 mesi, 4 giorni per contratti di durata superiori all'anno.
Art. 15.3.4 - Scadenza del termine
1. Fermi i limiti di durata massima, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 % fino al decimo giorno successivo e al 40 % per ciascun giorno ulteriore.
2. Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Art. 15.3.5 - Numero complessivo di contratti a tempo determinato
Non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 50% % del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
Il limite può essere elevato al 75% del monte ore complessivo di tutti i lavoratori subordinati quando i lavoratori a tempo determinato sono docenti ed educatori attraverso la contrattazione aziendale con l'accordo di Federterziario Scuola ed UGL firmatari del contratto.
Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
Nel compunto dei lavoratori, gli apprendisti sono considerati lavoratori a tempo indeterminato. Per i datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti a tempo indeterminato è sempre possibile stipulare fino a 5 contratti di lavoro a tempo determinato, comunque senza mai superare l'80% della forza lavoro a tempo indeterminato in forza al 01 gennaio dell'anno di assunzione con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste dal presente contratto, i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività, per i primi 24 mesi;
b) per sostituzione di lavoratori assenti;
c) con lavoratori di età superiore a 50 anni,
d) per i lavori svolti durante il servizio estivo come: centri estivi, colonie, ludoteche ecc.
e) per l'assistenza a studenti diversamente abili;
I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.
In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari:
- al 20 % della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno;
- al 50 % della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.
La trasformazione del contratto è prevista nei soli casi di disciplinati dalla Legge.
L'azienda deve trasmettere alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a tempo determinato il numero di dipendenti assunti e la loro percentuale alla semplice richiesta scritta.