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Testo Consolidato CCNL del 31/08/2023
SCUOLA PUBBLICA NON STATALE (UGL / FILINS)
Testo consolidato del CCNL 31/08/2023
per il personale del comparto istruzione non statale
Decorrenza: 01/09/2023
Scadenza: 31/08/2026
CCNL 31/08/2023 come modificato da:
- Accordo integrativo 03/05/2024
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il giorno 31 agosto 2023,
presso la sede della Confederazione UGL in Roma Via Nomentana n. 26
TRA
FILINS - Federazione Italiana Licei ed Istituti Scolastici Non Statali
E
UGL SCUOLA - Rappresentata dal Segretario Generale con l'intervento della Confederazione UGL in persona del Segretario Confederale
SI STIPULA
Il presente CCNL è valido dal 1 settembre 2023 al 31 agosto 2026 su tutto il territorio italiano ed è articolato in cinque parti:
- Parte Prima - NORME COMUNI - Lettere da A ad L - Articoli da 1 a 10
- Parte Seconda - Rapporto di lavoro Dipendente - Titoli: dal I al n. X, Articoli: dal n. 11 al n. 55 - Tab. A e Tab. B
- Parte Terza - Il lavoro parasubordinato D. Lgs. 276/03 - D. Lgs. 81/2015 - Titoli dal I al n. III, Articoli dal n. 56 al n. 64
- Quarta Parte - Sezione per le Università ed Accademie private - Titolo unico -Articoli dal n. 66 al n. 74
- Quinta parte - Norme finali - Titolo Unico - Articoli dal n. 75 al n. 78
- Appendice - Modulistica
Accordo integrativo 03/05/2024
Verbale di stipula
Il giorno tre del mese di maggio 2024, presso la sede della Confederazione UGL in Roma Via Nomentana n. 26
TRA
FILINS - Federazione Italiana Licei ed Istituti Scolastici Non Statali
E
UGL SCUOLA - con l'intervento della Confederazione UGL
Si è spulato il seguente accordo integrativo del CCNL per i lavoratori del comparto scuole private laiche aderenti alla FILINS - Codice Cnel/INPS T27R.
Premesso che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ad oggi vigente tra le parti ha scadenza al 31 agosto 2026.
[___]
Le parti firmatarie al fine di salvaguardare la proprietà del presente CCNL ne vietano la riproduzione totale e parziale ad Enti, organizzazioni e privati, ai sensi e per gli effetti dell'articoli 2575 e 2577 cc e leggi speciali collegate, salvo esplicita autorizzazione.
I contenuti del presente CCNL sono il risultato di una maturata consapevolezza delle parti sociali, rispetto al processo evolutivo che caratterizza il nostro sistema socioeconomico e produttivo. Le altre Associazioni di categoria e OO.SS. possono adottarlo per adesione ai sensi dell'articolo 1332 c.c. previo successivo accordo di tutte le parti stipulanti.
Le parti sindacali hanno voluto premettere alla stesura del CCNL un'analisi dell'attuale situazione del lavoro, individuandone le criticità e cercando soluzioni che le riducano.
Nello specifico, hanno inteso considerare il rapporto con i docenti di scuola non statale inquadrandolo sotto l'aspetto professionale e liberandolo da un concetto impiegatizio.
L'opera d'insegnamento, pur essendo una prestazione d'opera intellettuale e rientrando nella sfera delle professioni cosiddette liberali, può ben conformarsi ad un rapporto di lavoro subordinato, oppure di lavoro parasubordinato, in funzione tanto dell'accordo negoziale stipulato fra le parti (docente/scuola privata) quanto delle effettive modalità di svolgimento dell'attività nel suo complesso, nel senso che il nomen iuris contrattuale deve trovare riscontro nel modus operandi, cioè in quei comportamenti reali caratterizzanti - in modo prevalente - o l'una o l'altra forma di rapporto: nel primo caso il fine prioritario della prestazione è nell'impresa, nel secondo caso è nell'attività professionale del soggetto lavoratore e solo indirettamente dell'imprenditore committente.
La prestazione didattica si concretizza nel più vasto quadro dell'azione pedagogica, finalizzata alla formazione della personalità e del bagaglio culturale e professionale del giovane, in modo da renderlo "maturo ___ ovvero autonomo" e idoneo all'inserimento produttivo e responsabile nella società civile, ai vari livelli.
La scuola non statale è protesa al raggiungimento di maggiori livelli di qualità per essere competitiva e assolvere al meglio la propria funzione istituzionale.
Fermo restando il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro, è quindi comune obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione di secondo livello per cui vi è la necessità di promuoverne la praticabilità e di garantire una maggiore certezza alle scelte operate d'intesa fra gli enti gestori e rappresentanze sindacali dei lavoratori.
I rappresentanti della FILINS e di UGL SCUOLA - UGL hanno inteso ricostruire un quadro di riferimento comune ai fini della stipula del CCNL prendendo altresì atto delle nuove norme legislative, di cui alla Legge 92/2012 alla Legge n. 78/2014, al D. Lgs. 81/2015, alla Legge 81/2017, alla Legge 107/2015 (Buona Scuola) ivi comprese le innovazioni relative all'alternanza scuola-lavoro e alle più recenti disposizioni ministeriali ed alle necessità di prevedere situazioni emergenziali che possono influire sulle metodologie didattiche.
Ai fini della validità del presente CCNL, le parti intendono altresì sottolineare che l'Articolo 39 della Costituzione (principio di "erga omnes") non ha avuto ancora applicazione nella Legge ordinaria, pertanto i contratti di lavoro appartengono al campo del "diritto privato" e riguardano esclusivamente coloro che sono iscritti alle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale.
Di conseguenza possono sussistere per il medesimo settore più contratti nazionali che sono validi legalmente soltanto per gli aderenti.
Altra nota di rilievo si riferisce al particolare e variegato settore della scuola non statale e degli enti di formazione (distinti di massima in non profit e profit - sovvenzionati e non sovvenzionati) tenendo conto altresì delle considerazioni relative alla professione docente di scuola non statale, individuate fin dal 1996 dall'allora FILL (oggi FILINS)
Per questo il presente CCNL si suddivide in cinque parti:
- Parte prima (norme comuni)
- Parte seconda (lavoro dipendente)
- Parte terza (lavoro parasubordinato per i docenti)
- Parte quarta (Sezione per le università ed accademie)
- Parte quinta (norme finali)
La Parte Prima, contiene le norme comuni e il sistema delle relazioni sindacali
La Parte Seconda, oltre alle disposizioni generali per tutti i lavoratori, specifica per i docenti con rapporto di subordinazione (VI livello) le modalità di calcolo della retribuzione, che è riferita alle ore effettive di lezione (Tit. IV, articoli da 25 a 31) in considerazione delle esigenze del particolare settore. Ne consegue che, per costoro, l'eventuale contratto di part-time (verticale o orizzontale) risulta sempre contemplato, mentre per gli altri livelli deve essere specificatamente indicato nel contratto individuale.
La Parte terza riguarda esclusivamente il rapporto di collaborazione con il personale docente, la cui peculiarità è considerata come elemento di distinzione e di valorizzazione della professione, del tutto adeguata alle funzioni della scuola non statale. Naturalmente detto rapporto ha caratteristiche che lo distinguono, sotto il profilo giuridico e contributivo, sia da quello subordinato (c.c. 2094) che da quello prettamente autonomo (c.c. 2222).
Dal punto di vista fiscale i compensi sono assimilati al reddito di lavoro dipendente ed erogati previa elaborazione di "busta paga" con i relativi obblighi di tracciabilità dei compensi.
In seguito alla Riforma del Lavoro del 2003 (Legge Biagi) e in base al decreto legislativo n. 81/2015 - Articolo 2 - comma 2 - lettera a, tale tipologia è oggi confermata in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del relativo settore (come quello qui trattato) in quanto è garantita da contratti collettivi nazionali di lavoro.
Tale tipologia di rapporto, quindi, costituisce legittimamente il tertium genus nel panorama giuslavoristico.
Le OO.SS., inoltre, danno atto che detta parte terza soddisfa pienamente quanto richiesto dall'Articolo 1, comma 4/h della Legge 62/2000, mentre è del tutto estranea alle previsioni di cui al successivo comma 5 in quanto i "contratti d'opera" e di "volontariato" si fondano su norme giuridiche, fiscali e contributive chiaramente distinte e non sono passibili di CCNL, come ribadito nella Nota MIUR del 6/12/2005.
Si indicano alcune evidenti peculiarità del docente rispetto agli altri lavoratori:
- professionalità specifica (laurea magistrale e abilitazione conseguita tramite pubblico concorso) che riguarda quei settori in cui le finalità del lavoratore, altamente qualificato, sono considerate distinte o addirittura prevalenti rispetto agli scopi aziendali, e ubbidiscono alla deontologia professionale opportunamente considerata nei contratti collettivi nazionali di settore;
- caratteristiche lavorative che lo rendono atipico rispetto alle altre categorie di personale dipendente;
- elevata professionalità riconosciuta ai professori di scuola secondaria e post secondaria (ISTAT punto 2.6.3 - professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione);
- autonomia personale nell'organizzazione e svolgimento dell'attività;
- assenza di sovra ordinazione gerarchica, collocandosi il soggetto in un contesto di pari;
- esistenza della figura di un responsabile, concepito come coordinatore delle attività didattiche e non come superiore gerarchico;
- impegno a perseguire specifici obiettivi di apprendimento da parte degli studenti.
In sintesi sono determinanti le seguenti caratteristiche:
- qualifica professionale di alto standard;
- assenza di subordinazione;
- autonomia nello svolgimento dell'attività didattica;
- specificità delle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore che costituiscono, come è noto, proprio la caratteristica dell'organizzazione scolastica; questa ubbidisce a tempi, definiti dalla Legge sul piano nazionale, che si riferiscono non già all'anno solare, ma all'anno scolastico;
- cessa ogni attività per lunghi periodi;
- registra ulteriori interruzioni nel corso dell'anno.
La Parte quarta è dedicata a disciplinare il rapporto di lavoro con il personale delle Università, Accademie e Corsi di alta formazione.
La Parte quinta dedicata alle norme finali, transitorie e di rinvio.
A - APPLICABILITÀ DEL CONTRATTO E INSCINDIBILITÀ DELLE NORME
La categoria di appartenenza è individuata con riguardo all'attività effettivamente svolta dal datore di lavoro; se il datore di lavoro esercita attività diverse per le quali non possono essere applicati contratti collettivi omogenei si applicano quelli regolanti le rispettive attività.
Le norme del presente contratto sono correlate ed inscindibili fra loro in quanto realizzano trattamenti economici e normativi globalmente valutabili. Nel rispetto della propria autonomia statutaria e a garanzia degli aderenti, le rispettive OO.SS. s'impegnano fin d'ora a intervenire, eventualmente ad adiuvandum e con decisione discrezionale, alle controversie causate dalla violazione e dagli abusi delle norme del presente CCNL.
B - IDENTITÀ DELLE PARTI DATORIALI
Ai fini dell'identificazione delle parti datoriali si precisa quanto segue:
È istituto d'istruzione il complesso delle attività educative, formative e scolastiche organizzate da enti o privati.
L'Istituto è retto dal legale rappresentante che provvede alla sede, al finanziamento, all'avviamento e all'organizzazione dell'attività, determinandone l'indirizzo educativo.
Il gestore, nella persona del legale rappresentante, è il titolare dell'eventuale decreto ministeriale di concessione governativa ed ha la responsabilità dei rapporti con i terzi; nel caso di specie assume il ruolo di datore di lavoro.
La FILINS, libera associazione in base all'Articolo 12 Cost., rappresenta una cospicua parte delle istituzioni di seguito elencate, regolarmente iscritte e funzionanti su tutto il territorio nazionale; è organizzata a livello regionale ed è registrata presso le competenti sedi fiscali e governative.
C - CATEGORIE DELLE ISTITUZIONI RAPPRESENTATE
- asili nido, micro-nidi e ludoteche
- scuola dell'Infanzia
- scuola primaria
- scuole secondarie di 1º e 2º grado
- scuole e corsi di formazione professionale
- scuole e corsi di lingue
- corsi di cultura varia
- corsi di preparazione agli esami di scuola secondaria superiore di I e II Grado
- corsi di preparazione agli esami universitari
- scuole e corsi post-secondari
- scuole e corsi di libera arte
- scuole e corsi di attività integrative scolastiche
- scuole e accademie corsi a distanza
- scuole e accademie di danza
- scuole e accademie di musica
- scuole e accademie interpreti e traduttori
- scuole di italiano per stranieri
- Scuole di formazione regionale
- accademie di belle arti
- università private italiane e/o straniere
- corsi di qualificazione professionale per artigiani di ogni settore
- corsi per mediatori linguistici
- corsi di qualificazione professionale per iscrizione in albi ruoli, registri ed elenchi tenuti da autorità pubbliche e/o istituzioni private
Tutte le attività collegate a quelle sopra elencate e ad esse pertinenti, quali convitti, studentati e colonie, sono comprese nello stesso titolo.
Alcune mansioni accessorie, come quelle relative al Tutor per l'alternanza scuola-lavoro, sono rinviate alla contrattazione individuale, tenuto conto delle varianti e degli obiettivi contingenti.
E - CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Gli accordi a livello territoriale o aziendale, possono essere sottoscritti anche a mente del combinato disposto del D.L. 138/2011 convertito nella Legge 148/2011, ove ne ricorrano le condizioni, dal D. Lgs. 81/15 e dal presente CCNL.
La contrattazione territoriale o aziendale deve essere considerata obbligatoria quando la fattispecie o esigenze straordinarie non siano contemplate dal presente CCNL.
La contrattazione aziendale può definire intese modificative con riferimento agli istituti del CCNL anche al fine di rendere più competitiva l'azienda sul territorio allo scopo di mantenere elevati gli standard occupazionali.
La contrattazione territoriale o aziendale può definire un elemento integrativo della retribuzione.
I sottoscrittori del presente accordo incentivano la regolamentazione degli strumenti di welfare attraverso contratti aziendali.
Le aziende tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, previo confronto con le rappresentanze dei lavoratori individuano una serie di servizi e/o beni che consentano il miglioramento della qualità della vita dei lavoratori. I servizi potranno essere erogati anche attraverso piattaforme informatiche di terze parti.
Per l'erogazione si dovrà tener conto dei criteri indicati dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 55 del settembre 2020 e successive modificazioni.
G - DISCIPLINA DEL LAVORO AGILE (smart working)
Le parti, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ed alla luce anche degli eventi collegati all'epidemia COVID 19 che non ha consentito l'agevole raggiungimento dei luoghi di lavoro, incentivano il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario se non quelli imposti dalla funzione docente. Relativamente alle docenze in scuole di ogni ordine e grado sarà necessario rispettare le regole imposte dai competenti organi scolastici.
La prestazione lavorativa è eseguita all'esterno delle tradizionali sedi aziendali senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale previsti dal presente CCNL derivanti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva. Stante la diffusione della tecnologia gli strumenti di lavoro potranno di proprietà del lavoratore o essere fomite dalla parte datoriale.
È riconosciuta ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della L. 104/92 la precedenza alla concessione delle attività con modalità "agile"