CCNL in vigore
SCUDERIE - SETTORE TROTTO
Testo consolidato del CCNL 15/05/2008
per i dipendenti dalle scuderie di cavalli da corsa al trotto
Decorrenza: 01/06/2007
Scadenza normativa: 31/12/2010
Scadenza economica: 31/12/2008
Addì 13 giugno 2007
Tra
L'Associazione Nazionale Allenatori Guidatori Trotto (A.N.A.G.T.) rappresentata dal Presidente e dal Vice Presidente;
l'Unione Nazionale Allenatori Guidatori Trotto (U.N.A.G.T.) rappresentata dal Presidente,
e
le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori:
SLC-CGIL rappresentata dal suo Segretario Generale, dai Segretari Nazionali assistiti dal Coordinatore Nazionale del Settore Ippico
FISASCAT-CISL rappresentata dal suo Segretario Generale
UILCOM-UIL rappresentata dal suo Segretario Generale, dai Segretari Nazionali assistiti dal Coordinatore Nazionale del Settore Ippico
è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle scuderie di cavalli da corsa al trotto.
Il giorno 15 maggio 2008, in via Bompiani 11 in Roma, si sono incontrate le OO.SS. dei lavoratori SLC-CGIL/FISASCAT-CISL/UILCOM-UIL
e
le associazioni dei datori di lavoro ANAGT e UNAGT nelle persone del vice Presidente ANAGT e Presidente UNAGT;
nel corso dell'incontro le parti hanno analizzato la situazione inerente il rinnovo del contratto, a suo tempo sottoscritto solo da UNAGT, per dare adeguate soluzioni all'applicazione del contratto stesso.
Dopo lunga e approfondita discussione, considerato la particolare situazione del settore; considerato altresì che nel mese di Febbraio 2008 è stato emanato il D.M. di proroga del Fondo per il sostegno al reddito degli artieri specializzati, provvedendo ad allargarne le finalità e definendone le dotazioni economiche annue,
si conviene quanto segue:
1. il rinnovo dl CCNL sottoscritto in sede UNIRE in data 13-06-2007 viene sottoscritto in data odierna da tutte le parti e pertanto assume totale efficacia e applicabilità;
2. nell'ambito della stesura contrattuale saranno apportati i necessari adeguamenti relativamente a:
- giornata di riposo settimanale;
- profili per apprendistato professionalizzante;
- modifiche allo Statuto del Fondo inserendo, tra l'altro, l'UNAGT;
- attivazione dell'EBT e aggiornamento dello statuto con particolare riferimento alla formazione
3. a totale copertura del periodo giugno 2005/maggio 2008 sarà erogata ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, una U.T. Comprensiva dei 900 € già previsti, pari a € 2985 per il 4º livello, € 2855 per il 3º livello, € 2700 per il 2º livello e € 2550 per il 1º livello; tale importo sarà riconosciuto per tanti 36esimi per ciascun mese intero lavorato nel sudetto periodo (giugno 005/maggio 008).
Il valore dell'UT di cui sopra sarà riproporzionato per i dipendenti assunti a tempo parziale.
L'UT sarà erogata in 2 rate del 50% , la prima con la retribuzione del mese di giugno 008 e la seconda con il mese di novembre 008.
4. Le parti, nella loro qualità di componenti il C.D. Del Fondo, si impegnano fino dai prossimi giorni a provvedere alle necessarie modifiche statutarie con particolare attenzione alla valorizzazione del sostegno e promozione della Formazione come uno degli strumenti primari per l'emersione e la regolarizzazione dei rapporti di lavoro. Si impegnano altresì a deliberare in tempo utile le forme di sostegno al reddito dei dipendenti dalle Scuderie di Cavalli da Corsa al Trotto a cui si applica integralmente il CCNL e le norme di Legge vigenti.
ACCORDI PER AGEVOLARE LA REGOLARIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO
Le parti concordano sulla necessità di adottare ogni misura e di utilizzare ogni strumento legislativo e contrattuale per:
- combattere il fenomeno del lavoro irregolare e agevolarne l'emersione anche utilizzando le disposizioni concernenti il mercato del lavoro quali part-time, apprendistato professionalizzante, contratto d'inserimento;
- contrastare il rischio strisciante della dequalificazione degli addetti sostenendo la formazione e riqualificazione dei lavoratori.
In relazione alle finalità di cui sopra, a livello territoriale le O.O. Imprenditoriali e Sindacali, previo consenso vincolante delle organizzazioni Nazionali potranno concordare progetti e piani di emersione e regolarizzazione dei rapporti di lavoro utilizzando tutti i supporti legislativi e contrattuali disponibili.
Gli accordi territoriali diventeranno operativi presso le singole unità a seguito di accordi nazionali di recepimento stipulati con la partecipazione anche delle direzioni aziendali e le RSU interessate oltre le Associazioni territoriali del Trotto e delle Organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo territoriale.
Le parti si impegnano a concordare entro tre mesi dalla stipula della presente intesa, misure di intervento e proposte da presentare agli organismi competenti con esplicito riguardo all'UNIRE, ai suoi organismi tecnici, ai Ministeri del Lavoro - delle Politiche Agricole - e del Tesoro, affinché vengano adottate misure concrete contro il fenomeno del lavoro irregolare, compreso l'applicazione del regolamento che dispone il divieto di ammissione alle corse delle scuderie non in regola con il rispetto dell'insieme delle normative poste a tutela del lavoro.
Le misure e le proposte di cui al punto precedente dovranno altresì avere la finalità di favorire il consolidamento e lo sviluppo del settore anche sotto il profilo occupazionale.
Dichiarazioni comuni sulle prospettive del trotto
Le parti nel concordare la necessità di adottare ogni strumento legislativo e di Settore per combattere il lavoro irregolare, per dare maggiore trasparenza e sviluppo allo specifico comparto, per una maggiore qualificazione dell'occupazione, chiederanno un incontro urgente all'UNIRE per affrontare nel merito i seguenti punti:
- Interventi di misure concrete per combattere il lavoro irregolare anche attraverso il divieto di ammissione alle corse delle scuderie non in regola.
- Utilizzo di tutti gli strumenti, nuovi e/o già a disposizione dell'UNIRE, per favorire l'occupazione stabile e regolare.
- Impegni per favorire a livello nazionale e territoriale per progetti di formazione continua per gli Artieri del Trotto.
- Misure e procedure per intervenire e sostenere l'impegno presso gli ippodromi e le scuderie per ottemperare a quanto disposto dalla L. 626/94.
Formazione Professionale
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e si impegnano a dare impulso alla Formazione Professionale come mezzo necessario per l'incremento quantitativo e qualitativo dell'occupazione al fine di ottenere e mantenere stabilità occupazionale nelle attività del Settore Trotto.
A tal fine nell'ambito dell'osservatorio nazionale / Ente Bilaterale viene istituita una Commissione Tecnica che valuterà i bisogni formativi e relativi Progetti di Formazione.
La realizzazione di tali progetti viene demandata alle strutture territoriali con possibilità di utilizzare tutti i supporti legislativi, i programmi dell'UNIRE e gli eventuali contributi messi a disposizione dal Fondo per il Sostegno del Reddito dei Dipendenti dalle Scuderie di Cavalli da Corsa al Trotto.
Art. 1 - SISTEMA D'INFORMAZIONE
Ferma restando l'autonomia decisionale di scelta e di indipendenza delle parti, le Organizzazioni dei datori di lavoro si impegnano ad informare preventivamente, in modo globale ed a livello nazionale e territoriale le OO.SS. su prospettive, su tendenze generali di investimenti e di occupazione nonché sui processi di ristrutturazione e di riorganizzazione in atto nel settore.
A tale fine, si conviene di istituire una Commissione Paritetica Nazionale della quale faranno parte anche i rappresentanti dell'Ente tecnico e dell'UNIRE.
La Commissione così costituita a che sarà articolata territorialmente, costituisce l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse. A tale fine:
- esamina, ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali;
- riceve ed elabora dati, a fini statistici ed allo scopo di suggerire alle parti opportune iniziative in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare importanza, sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in sede locale specialmente in materia di contratti di formazione e lavoro, part-time e modalità di distribuzione dell'orario di lavoro.
In fase di prima applicazione del presente contratto, la Commissione curerà con particolare attenzione la corretta applicazione delle norme relative all'inquadramento dei lavoratori, secondo le modalità contrattualmente definite per quei lavoratori che ne usufruivano all'atto dell'entrata in vigore del contratto stesso.
Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di Legge, con particolare riguardo alla Legge 20-05-1970 n. 300, le OO.SS. stipulanti potranno nominare un delegato nelle scuderie con meno di 15 dipendenti.
Al delegato così nominato, il cui nominativo dovrà essere comunicato dalle OO.SS. stipulato alle Organizzazioni dei datori di lavoro ed alla azienda di appartenenza, saranno concessi permessi retribuiti per un massimo di otto ore il mese per lo svolgimento della propria attività.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui sopra dovrà darne comunicazione scritta all'azienda di appartenenza e alle Organizzazioni dei datori di lavoro - tramite le OO.SS. territoriali - di regola 24 ore prima.
Le parti si danno reciprocamente atto di non aver inteso in alcun modo modificare, con la presente regolamentazione, criteri ed ambiti di applicazione della Legge 20-05-1970 n. 300.
Art. 3 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Le Organizzazioni Sindacali CGIL CISL e UIL del settore e i datori di lavoro hanno espresso la volontà di aderire all'accordo interconfederale del 23 luglio 1993. Pertanto le parti potranno stipulare accordi integrativi del presente contratto relativi all'accordo stesso___(Allegato 1).
Art. 4 - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SINDACALI
Le aziende opereranno la trattenuta dei contributi sindacali per quattordici mensilità nella misura dell'1% del minimo tabellare e contingenza del lavoratore interessato, previo rilascio di deleghe individuali firmate dagli interessati e consegnate o fatte pervenire all'azienda.
Ogni delega dovrà specificare le generalità del lavoratore, nonché il sindacato o l'organismo da questi all'uopo indicato ed al quale deve essere devoluto il contributo. Le quote trattenute dalle aziende saranno versate sui conti correnti bancari indicati dai sindacati interessati.
Finanziamento attività Ente Bilaterale Trotto
Ai fini del sostegno dell'attività connessa ai fini istituzionali dell'Ente Bilaterale le rappresentanze delle aziende convengono di istituire una quota di partecipazione, pari all'1,5% del minimo tabellare contrattuale. L'importo sarà versato trimestralmente tramite bonifico bancario. L'Ente Bilaterale si riserva di affidare al Fondo per il Sostegno al reddito degli artieri specializzati la trattenuta di quanto dovuto dalle provvidenze erogate.
Detta quota va rapportata al periodo e alle ore lavorate dal dipendente.
Art. 5 - VIGILANZA SUI LICENZIAMENTI
Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto. Qualora la comunicazione dei motivi in esso non sia contestuale a quella del licenziamento e l'interessato richieda di conoscerle, l'azienda dovrà comunicare, per iscritto, nei cinque giorni dalla richiesta.
È nullo il licenziamento determinato da credo politico, fede religiosa, appartenenza ad un sindacato o partecipazione ad attività sindacali indipendentemente dalla motivazione adottata.
Sono istituite Commissioni Regionali paritetiche composte da due rappresentanti delle parti contraenti e presiedute da un Presidente designato di comune accordo fra i funzionari dell'Ufficio Regionale del Lavoro competente per territorio.
Dette Commissioni avranno il compito di vigilare sulla corretta applicazione del contratto, si potrà ricorrere ad esse in caso di vertenze determinate da licenziamenti.
Il lavoratore che ritenga ingiustificato il licenziamento comunicatogli potrà ricorrere, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento, alla Commissione come sopra costituita che, convocate le parti entro sette giorni dalla presentazione del ricorso, si adopererà per una amichevole composizione della vertenza stessa.
Qualora il datore di lavoro decida di riassumere il lavoratore licenziato e di corrispondergli la retribuzione minima tabellare per il periodo intercorso tra la data del licenziamento e quello della comunicazione della riassunzione, la vertenza si intenderà composta ad ogni effetto e il rapporto dovrà intendersi come mai interrotto.
In caso di mancata composizione della vertenza, la Commissione in funzione di Collegio Arbitrale, senza formalità di procedura, valuterà i termini del licenziamento e, qualora accetti l'arbitrarietà del licenziamento, potrà - con lodo pronunciato a maggioranza - disporre per l'azienda l'obbligazione alternativa della reintegrazione nel posto di lavoro ovvero della corresponsione al lavoratore una indennità non superiore a tre mesi di retribuzione globale di fatto.
L'assunzione dei lavoratori verrà effettuata in conformità alle norme di Legge in materia di avviamento al lavoro.
Il rapporto si reputa a tempo indeterminato.
Peraltro l'assunzione del lavoratore potrà essere fatta con previsione del termine, in base alle vigenti disposizioni di Legge che disciplinano il rapporto di lavoro a tempo determinato.
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
L'assunzione risulterà da atto scritto a cura del datore di lavoro di cui una copia consegnata immediatamente al lavoratore, nel quale saranno specificate:
- data di assunzione;
- la categoria cui il lavoratore viene inizialmente assegnato;
- il trattamento economico iniziale;
- il luogo di lavoro;
- la durata dell'eventuale periodo di prova;
- tutte le altre condizioni eventualmente concordate.
Art. 7 - ASSUNZIONE DEI MINORI
L'ammissione al lavoro dei minori è regolata dalle disposizioni di Legge.
Nota a verbale
Riconosciuto che non può essere disattesa l'opportunità di creare nuovi posti di lavoro al fine di dare un contributo alla soluzione dei problemi che riguardano l'occupazione anche giovanile, le parti convengono di realizzare con l'EBT l'istituzione di corsi di formazione professionale ed a tal fine si impegnano a promuovere tramite lo stesso Ente incontri con l'UNIRE, e con altre strutture istituzionali, anche in ambito CEE.
All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
- carta d'identità o documento equipollente;
- certificato di nascita in duplice copia una delle quali per iscrizione fondo totip;
- certificato di residenza in data non anteriore a tre mesi;
- stato di famiglia;
- certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
- libretto di lavoro o tesserino di disoccupazione;
- documenti e dichiarazioni necessari per l'applicazione delle leggi previdenziali e fiscali.
È in facoltà dell'azienda di richiedere al lavoratore la presentazione del certificato penale in data non anteriore a tre mesi.
L'azienda rilascerà ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore è tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il domicilio ed a notificarne i successivi mutamenti.
Prima delle assunzioni in servizio il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica che ne attesti la idoneità specifica al lavoro a cura degli Enti preposti.
L'assunzione del lavoratore è subordinata ad un periodo di prova pari a 15 (quindici) giorni lavorativi i dipendenti con qualifica operaia e a un mese per i dipendenti con qualifica impiegatizia.
Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso né di indennità. Durante tale periodo il salario non potrà essere inferiore al minimo stabilito dal presente contratto.
In caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova, comunque avvenuto, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il lavoro prestato durante il periodo di prova sarà computato a tutti gli effetti contrattuali.
L'apposizione del periodo di prova deve risultare da atto scritto.
Art. 11 - CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI
La classificazione dei lavoratori avverrà sulla base di declaratorie e profili, come sotto indicato.
La declaratoria determina le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento delle mansioni nei vari livelli.
I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate ed hanno valore esemplificativo minimo.
Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, l'inquadramento sarà effettuato sulla base delle declaratorie e utilizzando per analogia i profili esistenti.
Rimane inteso che nessun lavoratore, svolgendo mansioni rappresentate dal profilo, potrà essere inquadrato in categoria inferiore a quella cui il profilo si riferisce.
Il sistema di classificazione come sopra definito, unitamente alla scala parametrale di cui alle allegate tabelle retributive, individua lo strumento idoneo a cogliere il valore professionale del lavoratore svolto e realizza la corrispondenza fra livello retributivo e tale valore.
1º LIVELLO
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di semplice manualità per le quali sono richieste generiche capacità operative.
Profili
- addetti alle lettiere, rotabili, sulky, finimenti etc;
- addetti alle pulizie:
- addetti all'effettuazione di carichi e/o scarichi di materiali.
2º LIVELLO
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni per le quali sono richieste generiche conoscenze comunque acquisite, nonché specifica capacità e pratica di mestiere.
Vi appartengono altresì i giovani al termine del periodo di apprendistato, nonché i giovani assunti con contratto di formazione lavoro.
Profili
- addetti alle pulizie dei cavalli come bagno, brusca e striglia, etc;
- addetti alla somministrazione di biada, fieno e quant'altro necessario per la ordinaria cura ed alimentazione dei cavalli su indicazione del diretto superiore.
- Cavalli da treno;
3º LIVELLO
Declaratoria
Appartengono a questo livello gli artieri che svolgono mansione per le quali sono richieste specifiche capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguate conoscenze teoriche e mediante esperienza di lavoro.
Profili
- addetti all'accudimento, cura e preparazione dei cavalli;
- addetti alla preparazione dei cavalli per la corsa e/o gli allenamenti;
- addetti a somministrazioni specifiche;
contabile d'ordine.
4º LIVELLO
Declaratoria
Appartengono a questo livello, i lavoratori che oltre a svolgere le mansioni proprie del 3º livello, sono preposti alla guida ed al controllo di altri artieri.
- contabile/impiegato amministrativo che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo.
Nota a verbale
Le parti concordano sulla necessità di ribadire la separazione esistente ad ogni effetto, di natura, ruolo e funzioni, degli allievi rispetto a quelle degli artieri. A tal fine ribadiscono che per allievo si deve intendere colui che, essendo in possesso di tutti i requisiti di cui alla Legge 92/1981 e all'art. 31 del Regolamento delle corse, svolge la sola attività di guida e allenamento, all'esclusivo scopo di conseguire la licenza di guidatore professionista.
Convengono altresì di utilizzare gli strumenti dell'apprendistato e del contratto di formazione e lavoro per risolvere eventuali problemi di errata attribuzione della qualifica di allievo.
Le parti si danno reciprocamente atto che la possibilità di assumere personale di livello inferiore al 3º è riservata alle aziende che abbiano già alle proprie dipendenze lavoratori inquadrati al 3º livello, salvo specifiche esigenze aziendali soggettive da verificarsi tramite richiesta da inoltrarsi alla Commissione di Controllo di cui all'art. 1.
Art. 12 - CONTRATTO D'INSERIMENTO
Le parti convengono che un corretto utilizzo dell'istituto del contratto di inserimento possa rappresentare un mezzo idoneo a favorire l'incremento di una qualificata occupazione giovanile.
Le parti quindi, nel rispetto delle proprie autonomie e competenze, recepiscono nel presente CCNL le relative disposizioni di cui al D.Lgs 276/2003 - titolo VI - capo II - articoli dal 54 al 59 compresi, al fine di incentivare le ass