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TUTTI I CCNL

SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: Scuderie - Settore Galoppo

Scuderie - Settore Galoppo

CODICE CNEL: GI31

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 21/05/2007

SCUDERIE - Settore galoppo

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 21/05/2007

Per i dipendenti dalle scuderie dei cavalli da corsa al galoppo

Decorrenza: 01/03/2007

Scadenza normativa: 28/02/2010

Scadenza economica: 31/12/2008

 

Verbale di stipula

 

Il 21 maggio 2007

tra

UNAG (Unione nazionale allenatori galoppo)

SLC-CGIL (Sindacato lavoratori della comunicazione)

FISASCAT-CISL (Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo)

UILCOM-UIL (Unione italiana lavoratori della comunicazione)

È stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle scuderie dei cavalli da corsa al galoppo, composto da 63 articoli e 2 allegati (A e C).

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro è stato altresì firmato e sottoscritto

tra

ASSOGALOPPO

e

SLC-CGIL (Sindacato lavoratori della comunicazione)

FISASCAT-CISL (Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo)

UILCOM-UIL (Unione italiana lavoratori della comunicazione)

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro è stato altresì firmato e sottoscritto

tra

UNAG (Unione nazionale allenatori galoppo)

e

FAAG-CISAL (Federazione autonoma artieri galoppo)

 

 

Titolo I - ASSUNZIONE

 

Art. 1 - Assunzioni

 

L'assunzione dei lavoratori sarà effettuata in conformità alle norme di Legge.

L'assunzione si intenderà di norma a tempo indeterminato: è tuttavia consentita l'assunzione con prefissione di termini in tutti i casi o nelle condizioni previste dalla Legge e dal presente contratto.

Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica preventiva.

L'assunzione risulterà da atto scritto (una copia del quale verrà consegnata al lavoratore), nel quale saranno specificati:

1) la data di assunzione;

2) la durata del periodo di prova;

3) la qualifica e la categoria di inquadramento;

4) il trattamento economico;

5) tutte le altre condizioni eventualmente concordate.

 

 

Art. 2 - Documenti di lavoro

 

All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:

- libretto di lavoro;

- tessera e libretto di assicurazione sociale;

- documento di identità;

- certificato di residenza in data non inferiore a tre mesi;

- certificato di nascita per uso UNIRE;

- stato di famiglia.

Il lavoratore dovrà comunicare il domicilio, la residenza e gli eventuali cambiamenti. Dovrà inoltre comunicare per iscritto, con assunzione di responsabilità, i dati necessari per gli adempimenti fiscali da effettuarsi dal datore di lavoro.

 

 

Art. 3 - Donne e minori

 

L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei minori sono regolati dalle disposizioni di Legge.

 

 

Art. 4 - Periodo di prova

 

L'assunzione dei lavoratori è subordinata al superamento di un periodo di prova durante il quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ciascuna delle due parti senza obbligo di preavviso né di indennità.

Durante tale periodo la retribuzione non potrà essere inferiore al minimo stabilito dal presente contratto.

In caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova, comunque avvenuto, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.

Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata e il periodo stesso sarà computato nell'anzianità di servizio.

La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

- 1º e 2º livello: 15 giorni di calendario;

- 3º e 4º livello: 1 mese.

 

 

Titolo II - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

Art. 5 - Classificazione dei lavoratori

 

La classificazione dei lavoratori avverrà sulla base di declaratorie e profili, come sotto indicato.

La declaratoria determina le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento delle mansioni nei vari livelli.

I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in esse considerate ed hanno valore esemplificativo minimo.

Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, l'inquadramento sarà effettuato sulla base delle declaratorie e utilizzando per analogia i profili esistenti.

Rimane inteso che nessun lavoratore, svolgente mansioni rappresentate dal profilo, potrà essere inquadrato in categoria inferiore a quella cui il profilo si riferisce.

Il sistema di classificazione come sopra definito, unitamente alla scala parametrale di cui alle allegate tabelle retributive, individua lo strumento idoneo a cogliere il valore professionale del lavoro svolto e realizza la corrispondenza fra livello retributivo e tale valore.

 

1º livello

 

Declaratoria

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di semplice manualità per le quali sono richieste generiche capacità operative. Vi appartengono inoltre i giovani assunti con contratto di formazione-lavoro.

 

Profili

- Operai generici addetti alle lettiere, ai finimenti, pulizie, alla effettuazione di carichi e/o scarichi di materiale, ecc.

 

2º livello

 

Declaratoria

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni per le quali sono richieste generiche conoscenze comunque acquisite, nonché specifiche capacità e pratica di mestiere.

Vi appartengono altresì giovani al termine del periodo di apprendistato e/o contratto di inserimento nonché i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro decorsi 12 mesi dalla assunzione e, per 18 mesi, gli allievi in iter professionale usciti dai corsi di formazione di cui all'art. 9 del presente CCNL

 

Profili

- Addetti alla ordinaria cura e pulizia dei cavalli;

- addetti alla somministrazione di biada, fieno e quant'altro necessario per la ordinaria cura dei cavalli;

- addetti all'accompagnamento dei cavalli;

- impiegati con mansioni d'ordine;

- addetti all'accudimento, cura e preparazione dei cavalli usciti dai corsi professionali di cui all'art. 9 del presente CCNL

 

3º livello

 

Declaratoria

Appartengono a questo livello gli artieri ippici che svolgono le mansioni tradizionali e quelle per le quali sono richieste specifiche capacità tecnico-pratiche acquisite mediante adeguate conoscenze teoriche ed esperienze di lavoro.

Vi appartengono altresì i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro e/o contratto di inserimento (salvo i soggetti di cui alla lettera f) dell'art. 8 del presente CCNL, decorsi 24 mesi dalla assunzione, nonché i giovani usciti dai corsi di formazione di cui all'art. 9 al termine dell'iter professionale di 18 mesi.

 

Profili

- Artieri addetti all'accudimento, cura e preparazione dei cavalli nonché a somministrazioni specifiche.

 

4º livello

 

Declaratoria

Appartengono a questo livello, i lavoratori che svolgono mansioni di concetto ovvero i lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni proprie del 3º livello, sono preposti alla guida ed al controllo di altri dipendenti.

 

Profili

- Impiegato di concetto;

- caporale di scuderie.

 

Nota a verbale

 

Le parti si danno reciprocamente atto che le possibilità di assumere personale di livello inferiore al 3º è riservata alle aziende che abbiano già alle proprie dipendenze lavoratori inquadrati al 3º livello. Detta norma, tuttavia, non è applicabile alle scuderie attualmente prive di personale dipendente e a quanti procedono ad assunzioni per la prima volta.

 

 

Art. 6 - Mansioni del lavoratore

 

Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento economico previsto contrattualmente per l'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, qualora essa non abbia avuto luogo per sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo continuativo non inferiore a 3 mesi.

 

 

Art. 7 - Cumulo di mansioni e mansioni promiscue

 

Qualora al lavoratore vengano affidate con carattere di continuità mansioni pertinenti a diversi livelli, si farà riferimento ai fini del livello di inquadramento, all'attività prevalente. Per attività prevalente si intende quella di maggior valore professionale, sempreché venga prestata abitualmente, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare. In tal caso, ferme le mansioni di fatto espletate al lavoratore compete l'inquadramento al livello superiore. Ciò senza pregiudizio di quanto previsto dall'art. 13 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.

 

 

Titolo III - FORME DI CONTRATTI DI LAVORO

 

Premessa

Le parti con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili mediante il ricorso ad una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze rispettive delle aziende e dei lavoratori.

Obiettivo condiviso è quello di governare l'andamento del mercato del lavoro, svilupparne la potenzialit&agr