S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
CCNL - Ricerca sanitaria del 21/02/2024
SANITÀ
Contratto collettivo nazionale 21/02/2024
TRIENNIO 2019 - 2021
per il personale del comparto Sanità - Sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria
Decorrenza: 22/02/2024
Il giorno 21 febbraio 2024 alle ore 12:00, ha avuto luogo, presso la sede dell'Aran, l'incontro tra l'A.Ra.N e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del Comparto Sanità.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto Sanità - Sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria Triennio 2019/2021.
Per l'A.Ra.N. Presidente
Firmato
Per le:
Organizzazioni Sindacali | Confederazioni Sindacali | ||
FP CGIL | Firmato | CGIL | Firmato |
CISL FP | Firmato | CISL | Firmato |
UIL FPL | Firmato | UIL | Firmato |
FIALS | Firmato | CONFSAL | Firmato |
NURSIND | Firmato | CGS | Firmato |
NURSING UP | Firmato | CSE | Firmato |
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Campo di applicazione ed oggetto
1. La presente sezione si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro subordinato dipendente degli Istituti di cui all'art. 1, comma 3 del CCNL 2-11-2022 del personale del comparto sanità (Campo di applicazione), appartenente al ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, istituito dall'art. 1, comma 422, della Legge 205/2017 e assunto con le modalità previste dalla stessa Legge o da successive disposizioni legislative in materia. Tale personale è stato già destinatario del CCNL 11 luglio 2019, disapplicato ai sensi dell'art. 2, comma 2 (Decorrenza e disapplicazioni).
2. Nella presente sezione è disciplinato il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1, tenuto conto delle sue specificità rispetto al restante personale del comparto sanità, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) rimodulazione della disciplina di alcuni istituti contrattuali del rapporto di lavoro, rispetto a quella definita per il restante personale del comparto sanità;
b) trattamento economico.
3. Fermi restando gli elementi di specificità di cui al precedente comma 2, che costituiscono l'oggetto della disciplina dettata dalla presente sezione, al personale di cui al comma 1, per gli istituti non espressamente richiamati e fatte salve le esclusioni di cui all'art. 19 (Esclusioni), si applicano le disposizioni contrattuali applicabili al personale del comparto sanità.
4. Qualora nella presente sezione si operi un rinvio a disposizioni contrattuali del CCNL 2-11-2022 del comparto sanità che facciano riferimento all'istituto dei fondi aziendali, tale istituto deve intendersi sostituito da quello del limite finanziario di cui all'art. 18 (Limite finanziario per l'erogazione di alcuni trattamenti economici).
Art. 2 - Decorrenza e disapplicazioni
1. Gli effetti del presente CCNL decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente CCNL è interamente disapplicato il CCNL 11 luglio 2019, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
TITOLO II - CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE
1. Il personale del comparto sanità appartenente al ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria cessa di essere inquadrato per categorie, livelli economici e posizioni retributive ed è classificato secondo i profili professionali di cui al comma 2.
2. Nell'ambito del personale del ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, sono confermati i seguenti profili professionali:
a) Ricercatore sanitario;
b) Collaboratore professionale di ricerca sanitaria.
3. I contenuti professionali dei profili di cui al comma 2 sono definiti nelle declaratorie di cui all'allegato 1, che costituiscono parte integrante del presente CCNL.
4. La classificazione professionale di cui al presente Titolo entra in vigore dal 1-1-2024.
5. Alla data di entrata in vigore nel nuovo sistema di classificazione di cui al comma 4, la trasposizione del personale della presente sezione in servizio alla medesima data, avviene secondo le disposizioni dell'art. 16 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale).
Art. 4 - Progressione economica per il profilo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria
1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie del profilo, agli stessi, sono attribuibili "differenziali economici di professionalità" da intendersi come incrementi stabili dello stipendio tabellare. Alle predette progressioni si applica l'art. 98 (Effetti dei nuovi stipendi) del CCNL del comparto sanità 2-11-2022.
2. I differenziali economici di professionalità complessivamente conseguibili, ai sensi del presente articolo, da ciascun dipendente con profilo di collaboratore di ricerca sanitaria e il valore annuo lordo di ciascuno di essi è indicato nella tabella E allegata al CCNL del comparto sanità 2-11-2022 con riferimento all'area dei professionisti della salute e dei funzionari.