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Testo Consolidato CCNL del 27/06/2017
SANITÀ E SERVIZI ASSISTENZIALI - PERSONALE NON MEDICO (Confial / Federdat)
Testo consolidato del CCNL 27/06/2017
per i lavoratori dipendenti delle aziende e delle cooperative, esercenti attività non medica, anche conto terzi e in somministrazione, presso Case di Cura, Case di Soggiorno per anziani, RSA, centri Socio-Assistenziali ed Educativi per minori, Disabili, Anziani, Studi Dentistici, Case-famiglia, Comunità Educative e Socio-Assistenziali
Decorrenza: 01/07/2017
Scadenza: 30/06/2020
CCNL 27/06/2017 come modificato da:
- Accordo di adesione 22/05/2019
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno 2017 il giorno 27 del mese di giugno in Roma
Tra
UNSIC - Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori, rappresentata dal Presidente Nazionale Generale, assistito dal Responsabile Nazionale dell'Ufficio Sindacale UNSIC;
UNSICOOP - rappresentata dal Presidente Nazionale
FEDERDAT - Confederazione Generale Europea Datoriali rappresentata dal Presidente
E
CONFIAL - Confederazione Italiana Autonoma dei Lavoratori rappresentata dal Segretario Generale e dal Coordinatore Nazionale
SI È STIPULATO
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende e delle cooperative, esercenti attività non medica, anche conto terzi e in somministrazione, presso Case di Cura, Case di Soggiorno per anziani, RSA, centri Socio-Assistenziali ed Educativi per minori, Disabili, Anziani, Studi Dentistici, Case-famiglia, Comunità Educative e Socio-Assistenziali
Accordo di adesione 22/05/2019
Verbale di stipula
L'anno 2019 il giorno 22 del mese di maggio, in Roma si sono incontrate:
FEDERDAT, Confederazione Generale Europea datoriale rappresentata dal Presidente nazionale,
U.N.S.I.C. - Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori, rappresentata dal Presidente Nazionale Generale,
UNSICOOP - Unione sindacale nazionale cooperative UNSIC, rapp.ta dal Presidente Nazionale Generale,
CONF.I.A.L. - Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori, rappresentata dal Coordinatore Nazionale.
* * *
Le parti sociali richiamate
VISTA l'istanza di adesione al CCNL richiamato in oggetto presentata da FLAITS Federazione lavoratori aziende italiane trasporti e servizi con sede legale in via Ercole Ferrara 16, 21013 Gallarate (VA) C.F. 97407280151
DICHIARANO
di accettare l'adesione da parte di FLAITS al CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i lavoratori dipendenti delle aziende e delle cooperative, esercenti attività non medica, anche conto terzi e in somministrazione, presso Case di Cura, Case di Soggiorno per anziani, RSA, centri Socio-Assitenziali ed Educativi per minori, disabili, anziani, studi dentistici, case-famiglia, comunità educative e socio-assistenziali del 27 Giugno 2017 sottoscritto da Unsic, Unsicoop, Federdat, Confial.
La sottoscrizione di CCNL rappresenta per le Parti firmatarie motivo di orgoglio e responsabilità: un impegno basato sulla reciprocità delle prestazioni e sulla bilateralità delle intese affinché ne venga a giovare la qualità e produttività del lavoro attraverso la promozione del confronto paritetico e l'efficienza prestazionale per sviluppare la corretta applicazione del contratto nazionale e degli accordi territoriali in completa e rigorosa osservanza delle reciproche competenze e peculiarità quali OO.SS. di datori e lavoratori comparativamente più rappresentative. La corretta e costante applicazione delle statuizioni sancite nel presente articolato costituisce un solido baluardo contro la crisi produttiva, il lavoro sommerso e la stagnazione economica. Le parti si impegnano ad esercitare una fruizione di controllo sempre vigile volta a denunciare eventuali fattispecie caratterizzate dal lavoro sommerso.
Le parti convengono che strumenti appropriati di partecipazione dei lavoratori possono rappresentare un efficace incentivo al raggiungimento dei risultati di migliore produttività in termini quantitativi e soprattutto qualitativi; in linea con quanto previsto dall'art. 46 della Costituzione Italiana: "Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle Aziende", le parti si impegnano reciprocamente a valutare, su richiesta di uno dei contraenti, modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese.
Le Parti, al fine di modellare uno schema contrattuale agile che riesca a garantire da un lato un livello della prestazione efficiente e competitivo e dall'altro la possibilità di avvicinarsi alle esigenze dei lavoratori, pur riconoscendo come principale la figura del contratto di lavoro a tempo indeterminato quale unica tipologia contrattuale in grado di garantire la stabilità del mercato del lavoro tuttavia prevedono la possibilità di stipulare anche accordi di lavoro di durata predeterminata al fine di agevolare l'incontro tra domanda ed offerta lavorativa garantendo una maggiore flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività riuscendo nel contempo a soddisfare le esigenze di flessibilità delle imprese conciliandole con le particolari esigenze dei lavoratori. Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia solo ed esclusivamente nei confronti dei Lavoratori dipendenti di Aziende che operano nel settore di riferimento del presente articolato diventando così impegnativo tra le Parti per tutti gli adempimenti di competenza. Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL potrà avvenire solo con il preventivo consenso, espresso congiuntamente, di tutte le Parti stipulanti. Il presente CCNL disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Legge, tutti i rapporti di lavoro, ivi compresi quelli speciali, e le prestazioni effettuate nei periodi di "stages", dagli addetti occupati con le diverse forme d'impiego e con le diverse attività formative, così come richiamate dal presente contratto.
Le Parti riconoscono il molo fondamentale ricoperto nel settore dalle cooperative dedicando loro particolare attenzione e considerazione sia richiamando la disciplina dettata dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142 e succ. modd., in particolar modo dall'3 e dall'art. 6 nonché dalla Legge 14 febbraio 2003 n. 30 e dal D.Lgs 276/03 e dal D.Lgs 251 del 6 ottobre 2004. Il presente articolato costituisce un complesso normativo unitario e inscindibile, pertanto non applicabile parzialmente, ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi e accordi speciali eventualmente sottoscritti tra le medesime Parti firmatarie che si possano riferire agli stessi settori occupazionali disciplinati dal presente CCNL con salvezza delle condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa già praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente articolato e nel rispetto delle deroghe consentite a suddetta tipologia di accordi decentrati.
Per effetto dell'inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico della azienda o della cooperativa di dare attuazione a tutti gli istituti ed Enti contrattuali previsti laddove costituiti, ivi compresi: l'Ente Bilaterale, l'Assistenza Sanitaria, la Solidarietà e la Previdenza Complementare.
Dette condizioni non devono ritenersi in alcun modo sostituite ma restano assegnate al lavoratore "ad personam" e sono suscettibili di futuri assorbimenti, fino ad un massimo del 50% dell'importo iniziale, esclusivamente nel caso di aumenti derivanti da avanzamenti di camera. Alle odierne firmatarie è riconosciuta l'esclusività a tutti gli effetti del presente CCNL del quale, altresì, è vietata, senza preventiva autorizzazione, la riproduzione anche parziale. In caso di controversia e/o contraddittorio su specifici punti del corpus contrattuale, si farà riferimento ai testi originali in possesso delle Organizzazioni stipulanti. È proprio per tale ottemperanza che l'articolato ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa al fine della certezza e garanzia dei trattamenti applicati. Inoltre, le Parti in attuazione all'Accordo Quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22/01/2009 valuteranno, prima di ciascun rinnovo, l'entità del recupero degli scostamenti dell'indice IPCA - depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati - in funzione della situazione socio economica di settore, conciliando, per quanto possibile, le primarie esigenze di salvaguardia e di espansione dei posti di lavoro con la tutela del potere d'acquisto delle retribuzioni.
L'eventuale copertura economica che l'impresa corrisponderà come anticipazione degli adeguamenti sarà computata e decurtata all'atto della corresponsione di nuovi minimi retributivi. Le Parti contraenti trasmetteranno, con i mezzi più appropriati, copia del presente CCNL al CNEL, al Ministero del Lavoro ed agli Enti Previdenziali ed Assistenziali interessati, in ossequio a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva nonché nel rispetto delle vigenti norme di Legge. Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione, pattuita con le altre parti diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non con il consenso espresso dalle medesime parti.
Infine le Parti richiamano, nell'interpretazione e applicazione del presente articolato, l'accordo quadro di riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009, la Legge n. 183 del 04 novembre 2010, il c.d. collegato lavoro, la Legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificata dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 e dal D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 e la Legge n. 98 del 09 agosto 2013 e dal D.L. n.34/2014 convertito dalla Legge n.78/2014.
Relativamente alla disciplina delle società cooperative si fa espresso richiamo alla Legge 3 aprile 2001, n. 142.
È proprio per tale ottemperanza che l'articolato ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa al fine della certezza e garanzia dei trattamenti applicati. Conseguentemente viene individuato un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per suddetto triennio di vigenza l'indice previsionale costruito sulla base dell'IPCA - Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell'Unione - in vece del tasso di inflazione programmata.
Le parti tendono alla piena valorizzazione della cooperazione anche in virtù dell'agilità strutturale e societaria che riesce ad adattarsi in modo funzionale alle fluttuazioni del mercato e ad assorbirne gli urti anche attraverso un duplice livello di contrattazione nazionale e aziendale per le quali le firmatarie hanno previsto una specifica indennità di mancata contrattazione di secondo livello. Le parti ribadiscono la priorità di un'attenta valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire in tutti gli ambiti territoriali affinché possano risultare migliorate sia le condizioni ambientali e sia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le parti si impegnano ad esercitare una funzione di controllo sempre vigile volta a denunciare eventuali fattispecie caratterizzate dal lavoro sommerso.
Fermi restando i principi, costituzionalmente garantiti, della libertà di associazione e di tutela delle retribuzioni di fatto per i rapporti di lavoro in essere, le Parti intendono ribadire come il giudizio sui contenuti economici del presente strumento contrattuale debba essere il frutto di un complessivo calcolo che sommi le retribuzioni contrattuali, i servizi erogati dall'Ente Bilaterale, le indennità contrattuali e la contrattazione di secondo livello, che seppur non obbligatoria è fortemente incentivata.
Le Associazioni firmatarie, intendono, altresì ribadire il deciso sostegno allo sviluppo di una nuova, diffusa, sostenibile ed incentivante contrattazione di secondo livello.
Le Parti contraenti trasmetteranno, con i mezzi più appropriati, copia del presente CCNL al CNEL, al Ministero del Lavoro ed agli Enti Previdenziali ed Assistenziali interessati, in ossequio a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva nonché nel rispetto delle vigenti norme di Legge. Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione, pattuita con le altre parti diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non con il consenso espresso dalle medesime parti. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia di lavoro.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende e delle cooperative, esercenti attività non medica presso Case di Cura, Case di Soggiorno per anziani, RSA, centri Socio-Assistenziali ed Educativi per minori, Disabili, Anziani, Studi Dentistici, Case-famiglia, Comunità Educative e Socio-Assistenziali
La validità del presente contratto decorre dal 01-07-2017 e scadrà il 30-06-2020, sia relativamente alla parte economica che normativa. La procedura di rinnovo del contratto è avviata sei mesi prima della scadenza, con la presentazione delle c.d. "piattaforme rivendicative". Per consentire il corretto svolgimento delle trattative, durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente contratto collettivo di lavoro e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non possono assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni di rottura.
Organismo di mediazione e conciliazione professionale
I datori ed i lavoratori destinatari della disciplina del presente articolato del quale ne recepiscono i dettami nell'impresa dichiarano, attraverso l'applicazione del medesimo articolato, di aderire alle iniziative promosse su tutto il territorio nazionale dalle OO.SS. firmatarie e condividerne la ratio. Pertanto i medesimi datori, in caso di fattispecie per le quali sia necessario per Legge ricorrere ad un Organismo di mediazione e conciliazione professionale ma, anche nei casi in cui sia lasciata la facoltà al soggetto di azionare o meno l'iter conciliativo, presenteranno l'istanza de qua all'Organismo costituito dalle odierne firmatarie.
Fondo interprofessionale per la formazione continua
Nell'ottica sempre protesa al potenziamento del bagaglio formativo dei prestatori, le parti promuoveranno l'adesione delle aziende che applicheranno il presente articolato a FONDOLAVORO, il Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua costituito tra UNSIC e UGL ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000, n.388 e successive modifiche e integrazioni.
Fondo di assistenza sanitaria integrativa
Le parti convengono di costituire o ad aderire ad un Fondo per la previdenza sanitaria integrativa a favore dei lavoratori dipendenti e loro familiari impiegati nelle aziende che applicano i CCNL UNSIC/CONFIAL. L'adesione al Fondo è contestuale all'applicazione del CCNL ed il costo è a totale carico dell'Azienda che potrà, tuttavia, beneficiare delle relative agevolazioni prestazionali e fiscali.
TITOLO I - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere dalle aziende e Cooperative che svolgono, per conto terzi, le seguenti attività non mediche presso Case di Cura, Comunità Educative e Socio-Assistenziali, Case di Soggiorno per anziani, case-famiglia, RSA, centri operanti nel settore Socio-Assistenziale ed Educativo per minori, Disabili, Anziani, Studi Dentistici:
1. operatore socio-sanitario e assistenziale;
2. massaggiatore;
3. operatore generico;
4. accompagnatore;
5. animatore;
6. puericultore;
7. assistente sociale;
8. collaboratore professional e specializzato;
9. addetto alla piscina;
10. assistente sanitario;
11. tecnico sanitario di radiologia medica;
12. addetto alle pulizie;
13. direttore amministrativo;
14. collaboratore amministrativo;
15. assistente amministrativo di concetto;
16. assistente amministrativo d'ordine;
17. addetto al centralino;
18. addetto alla cucina;
19. manutentore;
20. infermiere generico;
21. infermiere professionale;
22. fisioterapista;
23. infermiere caposala;
24. responsabile di nucleo;
25. educatore professionale;
26. animatore.
Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, nonché l'accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l'impegno da parte delle imprese di applicare integralmente il presente CCNL, nonché i Contratti Integrativi di secondo livello o le relative indennità sostitutive, fermo restando il rispetto della vigente normativa previdenziale e fiscale.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente CCNL, che restano a lui assegnate "ad personam".
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia di lavoro.
Art. 2 - Diritti sindacali e di associazione
Le imprese con più di 15 dipendenti, che applicano e/o aderiscono alle associazioni datoriali stipulanti il presente CCNL, riconosceranno ai componenti delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente CCNL le prerogative stabilite dalla Legge n. 300/1970 e s.m.i.
Le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e che applicano e/o aderiscono alle associazioni datoriali stipulanti il presente CCNL, garantiranno:
- ai lavoratori 10 ore annue retribuite per partecipazione alle assemblee;
- alle RSA delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL 20 ore annue per partecipazione alle riunioni sindacali ed alle contrattazioni aziendali.
Ulteriori condizioni più favorevoli possono essere stabilite a livello aziendale.
I lavoratori, per le ore sopra elencate, riceveranno un rimborso pari alla retribuzione delle ore di permesso usufruito. Detto rimborso viene escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi della Legge n. 402/1996 e s.m.i.
Le ore di permesso sindacale dovranno essere usufruite nell'ambito dell'orario di lavoro, mentre le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dell'orario stesso, tenendo possibilmente in considerazione le necessità organizzative aziendali.
L'assemblea si svolgerà, in applicazione a quanto disposto dalla Legge n. 300/1970, di norma al di fuori dell'azienda, oppure all'interno, previo accordo tra azienda ed RSA, in presenza di locali idonei.
La RSA è titolato ad incontrarsi con l'azienda per discutere le problematiche relative a:
- distribuzione del CCNL;
- indumenti di lavoro;
- programmazione dei periodi di ferie;
- eventuale funzionamento della mensa aziendale;
- problematiche che insorgano all'interno dell'azienda e che abbiano ricadute sui lavoratori non contemplate nella contrattazione di 2º livello.
Il rappresentante per la sicurezza (RLS), nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, verrà preferibilmente scelto tra gli iscritti al sindacato e/o tra i membri della RSA. Nelle aziende fino a 15 unità, invece, il RLS verrà indicato all'interno dell'azienda stessa o individuato, anche per più aziende in ambito territoriale o di comparto produttivo ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
I dirigenti sindacali facenti parte degli organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL usufruiranno di una serie di permessi retribuiti, nel limite complessivo di:
- 4 ore per ciascun dipendente nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti;
- 2 ore per ciascun dipendente nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti.
Tutti i permessi sindacali dovranno essere richiesti all'azienda per iscritto con almeno 2 giorni di anticipo.
Il numero dei distacchi sindacali, ex art. 31 della Legge n. 300/1970, verrà concordato in sede aziendale.
Per quanto riguarda i contributi sindacali, in ogni caso è assicurato alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL il servizio gratuito d