S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 16/01/2013
S.A.F.I. - SERVIZI AUSILIARI, FIDUCIARI E INTEGRATI
Testo consolidato del CCNL 16/01/2013
per il personale dipendente da imprese esercenti Servizi Ausiliari, Fiduciari e Integrati resi alle Imprese Pubbliche e Private
Decorrenza: 01/01/2013
Scadenza: 31/12/2015
CCNL 16/01/2013 come modificato da:
- Accordo integrativo 23/06/2015
- Comunicato di disdetta 04/10/2022
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il giorno 16 gennaio 2013, in Roma
Tra
Le seguenti associazioni datoriali:
L'Associazione "Più Servizi"
L'Associazione Nazionale Imprese Servizi Integrati (ANISI)
L'Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza Privata - Servizi Integrati (A.N.I.V.P. – Servizi Integrati)
facenti capo a Federsicurezza - Confcommercio
E
L'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS),
Accordo integrativo 23/06/2015
Verbale di stipula
In giorno 23 giugno 2015, in Roma
tra
Federsicurezza - Confcommercio
e
L'Unione Italiana Lavortori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS)
Premessa
Premesso che le parti hanno:
- rilevato il permanere di uno stato di disomogeneità di riferimenti contrattuali nel settore dei servizi ausiliari, fiduciari e integrati resi alle imprese pubbliche e private, che conseguentemente provoca, nelle condizioni di impiego del personale, sensibili difformità normative e retributive, tali da precludere un contesto di equilibrata concorrenza tra le imprese e da determinare una grave sperequazione nei trattamenti dei lavoratori. I diversi e difformi cc.cc.nn.l. applicati causano altresì difficoltà, a volte insormontabili, al mantenimento delle condizioni di lavoro acquisite dal personale in caso di cambio di appalti, con ricadute negative anche sui trattamenti previdenziali, che ne risultano peggiorati rispetto ai precedenti;
- altresì preso atto, che le attività disciplinate dal contratto collettivo nazionale per il personale dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari e integrati resi alle imprese pubbliche e private rappresentano ormai un settore omogeneo ed economicamente maturo, tale da consentire la costituzione di rapporti di lavoro subordinato stabili e percorsi lavorativi utili all'acquisizione di competenze ed esperienze fondamentali per la qualificazione professionale e che queste concrete opportunità sono, però, limitate dall'attuale disordine contrattuale;
- considerato che i dettami della carta costituzionale, di cui all'art. 36, non consentono una concorrenza contrattuale, in presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali di lavoro, che conduca al superamento dei limiti imposti dalla previsione di definire una retribuzione adeguata ed equa commisurata alla qualità e quantità della prestazione e tale da assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa;
- ravvisata la necessità di disporre di un CCNL, che tenda verso l'omogeneità di trattamento da garantire ai lavoratori del settore, pur ponendosi nei limiti costituzionali evidenziati nel precedente comma e riconosciuta l'applicazione delle previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 66/2003 e successive modifiche e integrazioni;
si stipula quanto segue
Le premesse fanno parte integrante della presente intesa.
Comunicato di disdetta 04/10/2022
Roma, 04 ottobre 2022
Prot. 281/2022
Spett.le
Associazione Più Servizi
Via Lucania 13- Roma
Spett.le
Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza - Servizi Integrati
(A.N.I.V.P. -Servizi Integrati)
Corso Vittoorio Emanuele II, 80 - TO
Oggetto: CCNL SAFI
Gentili Signori,
premesso
- che le Parti in indirizzo hanno sottoscritto unitamente alla UILTuCS in data 16/01/2013 il CCNL SAFI (Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti Servizi Ausiliari, Fiduciari e Integrati resi alle Imprese Pubbliche e Private) che è scaduto lo scorso 31/12/2015;
- che decorso il predetto termine nessuna delle Parti ha ritenuto di avviare la procedura peri il rinnovo del Contratto In attesa di verificare la sorte del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari;
- che a norma dell'art. 72 il contratto ha continuato a produrre i suoi effetti in attesa di un rinnovo ed é tuttora in vigore, pur risultando inadeguato e insufficiente anche sotto il profilo ex art. 36 della Costituzione rispetto al lungo periodo intercorso dalla scadenza originaria ad oggi;
- che le trattative per la stipula di un nuovo CCNL del settore Vigilanza e Servizi di Sicurezza sono proseguite fino al 25-09-2022 con la partecipazione della UILTuCS e delle Parti in indirizzo.
Tanto premesso, si comunica la disdetta / il recesso del CCNL SAFI - Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti Servizi Ausiliari. Fiduciari e Integrati resi alle Imprese Pubbliche e Private sottoscritto in data 16/01/2013.
Cordiali saluti
Il Segretario Generale
UILTUC - Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi
Le parti hanno inteso con la presente disciplina contrattuale regolare il settore dei servizi ausiliari, fiduciari e integrati resi alle imprese sia pubbliche che private. Tale tipologia di servizi che, per loro continua evoluzione, è risultata spesso di difficile definizione, al punto da essere in alcuni contesti definita "area grigia", racchiude oggi al suo interno una molteplicità di attività e un sempre più ampio numero di addetti. Attività che, per la loro esecuzione, si caratterizzano per la necessità di specifiche esperienze e specifiche caratteristiche gestionali ed organizzative per essere eseguiti in modo efficace ed efficiente. Tutte caratteristiche che hanno spinto sempre di più gli operatori economici sia pubblici che privati ad affidare in outsourcing tali attività e servizi; in precedenza spesso svolti con risorse interne. Proprio da tali caratteristiche discende il nome col quale le parti hanno inteso definire il presente contratto collettivo. Difatti le attività cui si riferisce sono per loro natura o per genesi evolutiva ausiliarie all'organizzazione e all'operatività aziendale, nonché integrate nella stessa, in quanto il più delle volte svolte completamente nell'ambito della struttura dell'azienda. Inoltre la connotazione di fiduciari vuole evidenziare come le attività disciplinate trovino nel rapporto con l'utente un punto di riferimento, anche conseguente alla specificità delle mansioni svolte dai lavoratori, rivolte a garantire la corretta fruibilità dei beni o il miglior svolgimento del core business aziendale.
Pertanto le parti, preso atto che le attività disciplinate dal presente contratto rappresentano ormai un settore omogeneo, oggi composto da una molteplicità di attori imprenditoriali e caratterizzato da una disomogeneità di riferimenti che si è riflessa in difformi condizioni di impiego e di applicazione normativa e retributiva che ha impedito la costituzione di un contesto di equilibrata concorrenza a scapito altresì del consolidamento degli operatori e di una corretta crescita professionale dei lavoratori; hanno ravvisato la necessità di disporre di un contratto collettivo specifico individuato come strumento idoneo a governare i processi in evoluzione costante nel settore che, in carenza di normativa, consenta risultati idonei a regolare il rapporto di lavoro medesimo tra le imprese e i propri dipendenti, e a garantire omogeneità di regole nella gestione dei lavoratori.
Con la stipula del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro le parti pertanto hanno convenuto di costituire un assetto di contrattazione collettiva funzionale alla gestione dei rapporti di lavoro mediante lo sviluppo di un confronto specifico per il settore, attribuendo perciò all'autonomia contrattuale una funzione primaria per la regolamentazione dei rapporti di lavoro nel settore, tale da consentire ai lavoratori benefici economici ed ai datori di lavoro certezza di riferimenti in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro stessi, necessaria ad una loro corretta, programmabile e funzionale gestione.
Da ciò discende un conseguente assetto di relazioni sindacali che intendono sin da subito favorire un ambito di confronto utile al consolidamento e allo sviluppo ulteriore delle caratteristiche socio economiche del settore ed a garantire, tra l'altro, la crescita professionale delle imprese, nonché dei dipendenti per conseguire l'obiettivo centrale della sempre maggiore qualificazione del servizio.
TITOLO I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE
Art. 1 - Ambito d'applicazione
Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere tra le imprese, Consorzi di Servizi Ausiliari – Fiduciari e Integrati ed il relativo personale dipendente, che operano nelle attività di seguito elencate e nelle attività ad esse affini:
a) attività di portierato per la custodia e per garantire la corretta fruizione di immobili e le relative attività di servizi amministrativi, tecnici ed organizzativi;
b) servizi di accoglienza e indirizzo della clientela in uffici pubblici e privati e aziende industriali e commerciali;
c) servizi di controllo delle attività di spettacolo e intrattenimento
d) servizi di monitoraggio aree
e) attività di prevenzione di primo intervento antincendio;
f) attività di gestione degli incassi in genere e di riscossione di contravvenzioni e di bollette;
g) attività di controllo e verifica fiduciaria di incassi conto terzi manualmente e con utilizzo di macchinario verificatore;
h) attività di controllo degli accessi e regolazione del flusso di persone e merci;
i) attività di segreteria e di reception, di gestione centralini telefonici, di front desk, segretariato, immissione dati anche con messa a disposizione di locali idonei;
j) attività di assistenza all'organizzazione di manifestazioni di qualsiasi genere con supporti logistici prevalentemente di carattere di controllo e safety ;
k) attività ausiliarie alla viabilità, agli spazi per il parcheggio ed il ricovero di autoveicoli, motoveicoli e cose in genere;
l) attività di gestione anche a distanza di impianti tecnologici e di monitoraggio
m) ambientale e prevenzione rischi ecologici;
n) attività di smistamento ed archivio di corrispondenza;
o) tutte le attività eseguibili da agenzie di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati ed enti pubblici e privati
p) attività di facchinaggio, trasporto, trasloco di beni mobiliari ausiliarie alle sopra indicate attività
q) trasporto documenti e gestione archivi
L'applicazione del CCNL è estesa alle cooperative a condizione che la normativa contrattuale del medesimo sia integralmente applicate anche ai soci lavoratori delle stesse
Accordo integrativo 23/06/2015
Art. 1 - Ambito di applicazione e paga d'accesso
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto integrativo nazionale e fino alla data di scadenza del CCNL del 16 gennaio 2013, per il personale dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari e integrati resi alle imprese pubbliche e private, è consentita l'assunzione di personale per l'espletamento delle mansioni previste contrattualmente al 5º livello di cui all'art. 21 del succitato CCNL con un paga base lorda conglobata d'accesso pari a € 935,00 mensili. Tale paga d'accesso sarà applicata per due anni dall'assunzione, scaduti i quali, dal mese successivo sarà applicata la paga superiore dello stesso livello, sempre prevista dal CCNL "ut supra".
Art. 2 - Validità del contratto
Il presente contratto rappresenta per tutto il periodo di validità un insieme normativo unico ed inscindibile. In tal senso quindi il contratto assorbe e sostituisce ad ogni effetto le precedenti normative contrattuali applicate da aziende aderenti alle associazioni firmatarie dello stesso, fatto salvo quanto previsto all'art. 33 (accordi di armonizzazione ed allineamento) nonché tutti gli usi e consuetudini, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi norma contenuta nel contratto stesso, ad eccezione di quelle maggiormente favorevoli ai lavoratori.
Dichiarazione di principio :
Le parti, preso atto della presenza di molteplici normative applicate al settore di riferimento al momento della sottoscrizione del presente CCNL, e per esse le strutture territoriali e/o le aziende facenti capo alle parti firmatarie potranno entro il 30 giugno 2013, procedere alla stipula di specifici accordi di armonizzazione e riallineamento a quanto previsto dal presente CCNL, dei trattamenti normativi ed economici in precedenza applicati ai lavoratori. In ogni caso tali accordi andranno stipulati con assistenza delle parti firmatarie del presente contratto.
Accordo integrativo 23/06/2015
Art. 2 - Validità
Il presente accordo, costituisce parte integrante del CCNL sopra richiamato ed ha una durata pari a quella prevista per quest'ultimo.
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 - Diritti di informazione
L'Azienda fornirà a richiesta delle strutture sindacali firmatarie, di norma semestralmente, nei limiti della opportuna e necessaria riservatezza/ informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi di investimenti tecnologici.
Le strutture sindacali verranno informate inoltre:
- sulla consistenza degli organici;
- sulle varie tipologie dei servizi;
- sulla organizzazione del lavoro; su ristrutturazioni aziendali.
In tale ambito le Parti/ ferma restando la reciproca autonomia esprimeranno le proprie valutazioni su quanto sopra, improntandole al mantenimento di corrette relazioni sindacali.
Art. 4 - Istituzione e composizione degli strumenti bilaterali
Le parti, per la realizzazione degli impegni e obiettivi previsti nella premessa al presente contratto, concordano di istituire i sotto elencati strumenti bilaterali con le modalità di composizione, gli scopi, i ruoli e le procedure di costituzione e di funzionamento, così come riportati nei successivi articoli che ad essi fanno riferimento:
- l'ente bilaterale nazionale (art. 5);
- la commissione paritetica nazionale (art. 6);
- Organismo Paritetico Nazionale (art. 7).
Dichiarazione congiunta:
Con riferimento agli strumenti bilaterali di cui al presente articolo, le parti firmatarie si impegnano per definire entro e non oltre il 30 giugno 2013, statuti e regolamenti funzionali degli enti, organismi e commissioni in parola.
L'Ente Bilaterale Nazionale dei Servizi Ausiliari Fiduciari e Integrati (EBiNSAFI), disciplinato da apposito Statuto (All. 1) e Regolamento (All. 2) ha i seguenti scopi:
a) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore dei Servizi Ausiliari, Fiduciari e Integrati, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
b) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
c) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
d) promuovere ed attivare, attraverso le iniziative di informazione, le procedure necessarie al fine di favorire l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro, anche attraverso tecnologia informatica;
e) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
f) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla Legge 936/86 di riforma del CNEL;
g) promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza sanitaria integrativa, secondo le intese tra le parti sociali nazionali;
h) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali e delle relative esperienze bilaterali;
i) individuare ed adottare iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente Bilaterale stesso;
j) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale dei Servizi Ausiliari, Fiduciari e Integrati;
k) monitorare l'evoluzione del settore;
l) elaborare e proporre, alle Istituzioni competenti ogni iniziativa atta al miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici e allo sviluppo delle aziende del settore;
m) programmare e organizzare studi e ricerche sullo stato e sulle previsioni del settore servizi ausiliari, fiduciari e integrati alle imprese occupazionali con particolare attenzione all'evoluzione del mercato del lavoro, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
n) valutare l'opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali; a tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione del lavoro, in sinergia con enti, fondi, e istituzioni che finanziano la formazione;
o) svolgere funzioni di segreteria operativa dell'Organismo paritetico Nazionale nonché della Commissione Paritetica Nazionale;
p) rilasciare il certificato di assistenza tecnica alle aziende che abbiano presentato un piano di formazione su base nazionale, previa verifica della relativa regolarità contributiva;
q) curare la registrazione degli accordi territoriali o aziendali secondo la Legge 936/86 di riforma del CNEL.
(1) L'ente altresì promuove la costituzione di enti bilaterali a livello regionale e ne coordina l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
(2) L'Ente predispone i modelli di statuto per gli Enti Bilaterali Territoriali da mutuarsi a livello regionale;
(3) L'Ente provvede a rilasciare la Certificazione Liberatoria ai singoli datori di lavoro per la partecipazione agli appalti pubblici privati attestante il recepimento e l'integrale applicazione della normativa contrattuale nazionale e decentrata stipulata dalle parti sociali firmatarie il CCNL per i dipendenti del settore dei Servizi Ausiliari fiduciari ed integrati, anche per il tramite di commissioni opportunamente a ciò costituite.
(4) L'Ente provvede a rilasciare il Parere di Conformità in coerenza alla norma collettiva in materia di apprendistato, nel caso di mancata costituzione dell'Ente Bilaterale Regionale competente, anche per il tramite di commissioni opportunamente a ciò costituite, previa richiesta da inoltrarsi su modello allegato (All. 10).
(5) L'Ente bilaterale nazionale costituirà una apposita Commissione di certificazione, conciliazione e arbitrato, per lo svolgimento di quanto previsto dalla L. 4 novembre 2010, n. 183 e dall'art. 75 e segg. D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, operante come da apposito regolamento (All. 3).
(6) Gli organi statutari dell'Ente Bilaterale saranno composti pariteticamente dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente CCNL.
(7) L'Ente Bilaterale Nazionale istituisce al proprio interno il Comitato di Vigilanza Nazionale con le modalità definite dallo Statuto.
(8) L'Ente Bilaterale invierà periodicamente alle parti sociali e al Ministero del Lavoro, gli aggiornamenti del costo del lavoro su base Nazionale.
(9) L'Ente Bilaterale Nazionale costituirà, se occorre anche con componenti esterni, un Osservatorio che avrà il fine di monitorare il settore dei Servizi Ausiliari Fiduciari e Integrati.
Art. 6 - Commissione Paritetica Nazionale
La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento per l'esame di tutte le controversie di interpretazione per la corretta e autentica applicazione del presente CCNL, con le procedure e le modalità sottoelencate:
a) alla commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno od altro mezzo idoneo ad attestare la data di riecevimento e l'identità del mittente, le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto ovvero, le Organizzazioni locali ad esse facenti capo nonché, singoli datori di lavoro o lavoratori;
b) all'atto della presentazione dell'istanza, la parte richiedente deve presentare tutti gli elementi utili all'esame della controversia. In pendenza di procedure presso la commissione paritetica, le Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa entro 30 (trenta) giorni successivi (procedura di Raffreddamento);
c) la data di convocazione, per l'esame della controversia sarà fissata, d'accordo tra i componenti la commissione paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi;
d) la commissione paritetica prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa;
e) la commissione paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della commissione paritetica stessa;
f) le deliberazioni della commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di conformarvisi.
La commissione sarà composta in via paritetica dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente CCNL.
La sede della Commissione Paritetica sarà in Roma.
Art. 7 - Organismo Paritetico Nazionale
All'Organismo paritetico nazionale (O.P.N.), di cui all'Accordo Applicativo (All. 4), sono attribuite le seguenti funzioni e compiti:
a) promozione della costituzione degli organismi paritetici territoriali a norma dell'art. 2, comma 1, lettera ee) D.Lgs. 81/2008, di cui al successivo punto 2 e coordinamento delle loro attività;
b) promozione, anche diretta, di attività formativa a favore dei componenti degli O.P.T.; a tal fine potranno essere organizzati corsi, seminari ed altre attività complementari, anche tramite l'Ente Bilaterale di cui all'art. 5;
c) collaborazione, in funzione di surroga e/o di supplenza rispetto agli O.P.T., per qualunque causa resasi necessaria, nella attuazione degli interventi formativi di cui al Dlgs 81/2008;
d) definizione e proposizione di buone prassi e linee guida in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, che siano di riferimento per gli O.P.T.;
e) promozione e coordinamento di interventi formativi, anche attraverso l'attivazione di canali di finanziamento da parte dell'Unione europea e di altri Enti pubblici comunitari, nazionali e/o locali;
f) elaborazione e proposizione alle parti sociali di valutazione e pareri in merito alle normative, sia comunitarie che nazionali, inerenti la tutela della salute e sicurezza sul lavoro,e la prevenzione degli infortuni;
g) indicazione agli O.P.T. di criteri interpretativi nei riguardi delle modalità di applicazione dell'accordo di cui alla dichiarazione congiunta in calce al presente articolo;
Le attività operative di segreteria necessarie per l'attuazione delle funzioni proprie dell'O.P.N. saranno assolte dall'Ente Bilaterale di cui all'art. 5.
Art. 8 - Contributo di assistenza contrattuale
Per la pratica realizzazione ed il funzionamento degli Strumenti di bilateralità di cui al presente Contratto e per assicurare, nell'interesse dei datori di lavoro e dei lavoratori, l'efficienza e l'efficacia del ruolo e delle proprie strutture, le parti firmatarie procederanno alla riscossione di un contributo di assistenza contrattuale (Co.Ge.Pa) art. 148 ex art. 111, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, per il tramite di un Istituto Bancario o tramite specifica convenzione con l'INPS. Le relative modalità sono definite negli allegati: 5.1 – 5.2.
La gestione delle risorse economiche di cui sopra e la loro ripartizione saranno assicurate dalle parti stipulanti il presente Contratto con apposite intese, in rapporto agli scopi sopracitati, allegate al presente CCNL onde formarne parte integrante ed essenziale.
Il contributo è fissato nella misura dello 0,35% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per 13 mensilità ed è così ripartito:
0.15% calcolato come sopra indicato a carico del lavoratore;
0.20% calcolato come sopra indicato a carico del datore di lavoro.
Sono tenuti al versamento mensile del contributo di assistenza contrattuale tanto il datore di lavoro che i rispettivi dipendenti sul conto corrente che verrà comunicato dalla rispettiva Associazione Datoriale cui aderisce il datore di lavoro.
I datori di lavoro non associati verseranno il contributo di assistenza contrattuale sul c/c bancario N. 000000001694 IBAN: IT 15 U 03127 05011 000000001694 intestato a ENTE BILATERALE NAZIONALE SERVIZI AUSILIARI FIDUCIARI E INTEGRATI (EBINSAFI).
Art. 9 - Contrattazione integrativa e materie demandate
È ammessa la Contrattazione integrativa territoriale e/o aziendale tra le Organizzazioni Sindacali Territoriali (Regionali e/o Provinciali) delle parti stipulanti il presente Contratto Collettivo. La stipula di contratti integrativi potrà riguardare esclusivamente le seguenti materie:
a) turni e nastri orari, rotazione del personale nei vari servizi;
b) sistemi di distribuzione oraria della settimana lavorativa;
c) quanto delegato alla contrattazione dall'articolo 20 della Legge 300/70 in materia di assemblea dei lavoratori ;
d) quanto demandato dalla normativa sul mercato del lavoro prevista dal presente CCNL;
e) modalità di svolgimento dell'attività dei patronati;
f) materie demandate dal DLGS 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni;
g) l'adozione di diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro;
h) la disciplina di ulteriori voci retributive inerenti l'attività prestata relativamente alle mansioni svolte;
i) indennità di cassa e maneggio denaro; eventuali buoni mensa;
j) premio di produzione variabile correlato agli incrementi di produttività/ qualità e redditività e legato a specifici parametri oggettivi. In tal senso il premio dovrà avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente.
k) divisa ed equipaggiamenti.
Art. 10 - Dirigenti Sindacali nazionali e provinciali delle R.S.A. e delle R.S.U.
Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti si considerano dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di consigli o comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali di categoria stipulanti il presente Contratto;
b) di rappresentanze sindacali costituite ai sensi della Legge 300/70 e firmatarie il presente CCNL;
L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata dalla 0.S. di appartenenza per iscritto con lettera raccomandata all'Azienda. Qualora altre rappresentanze sindacali aderiscano al presente contratto, le parti si incontreranno per definire gli accordi di costituzione delle RSU.
I componenti dei consigli o comitati di cui alla lettera a) del precedente articolo, hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti nella misura massima di 70 ore annue complessive,
I dirigenti delle rappresentanze sindacali di cui alla lettera b) e c) del precedente art. 3 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Il diritto riconosciuto spetta a:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale nell'Azienda qualora occupasse da 15 fino a 200 dipendenti;
b) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale qualora il numero complessivo di dipendenti superasse le 200 unità, ovvero per ogni 300 e frazione di 300 dipendenti fino a concorrenza di ipotetici 3000 dipendenti;
c) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale ogni 500 e frazione di 500 dipendenti nelle aziende di maggiori dimensioni.
I permessi di cui al presente articolo , cumulativi per OO.SS., saranno pari a 8 ore mensili nelle aziende di cui alla lettera b) e c) ; nelle aziende di cui alla lettera a), i permessi saranno di due ore annue per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al presente articolo, deve darne comunicazione scritta all'Azienda, di norma 24 ore prima, tramite l'Organizzazione Sindacale territoriale di appartenenza (R.S.A.) o tramite l'organizzazione Sindacale nelle liste della quale è stato eletto (RSU).
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Art. 12 - Diritto di affissione
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che l'Azienda ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 13 - Permessi non retribuiti
I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 3 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura pari a 8 (otto) giorni all'anno.
I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente, devono darne comunicazione scritta all'Azienda di norma tre giorni prima tramite le organizzazioni sindacali di appartenenza.
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, provinciali e nazionali.
L'Azienda consentirà, compatibilmente con le esigenze di garantire la piena copertura dei servizi alla clientela, lo svolgimento, nell'ambito aziendale e fuori dall'orario di lavoro, di referendum, sia generali che di categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti dalla R.S.U. o dalla R.S.A. tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'Azienda o alla categoria interessata.
Nelle aziende in cui sono normalmente occupati più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazione singola o unitaria delle rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente CCNL o dalle OO.SS. territoriali firmatarie il presente contratto.
La convocazione sarà comunicata alla Società entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
Le riunioni potranno essere tenute fuori dall'orario di lavoro nonché, entro il limite di 10 ore annue complessive, regolarmente retribuite, durante l'orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso all'Azienda, dirigenti esterni del sindacato firmatario del presente CCNL, che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Nelle aziende che hanno da undici sino a quindici dipendenti l'organizzazione sindacale firmataria ovvero le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare complessivamente 1 (uno) delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per i motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni é nullo ai sensi dell'art. 4 della Legge 15 Luglio 1966 n. 604 .
Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge 20 Maggio 1970 n. 300.
Il mandato di delegato aziendale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del Contratto a termine.
Art. 17 - Contributi Associativi Sindacali
La Società provvederà alla trattenuta del contributo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta, mediante consegna di una delega debitamente sottoscritta dal lavoratore, nella misura dell'1% della retribuzione per 13 mensilità.
La delega conterrà l'indicazione dell'Organizzazione Sindacale di spettanza.
Il datore di lavoro verserà l'importo della trattenuta sindacale di cui sopra all'Organizzazione.
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TITOLO III - TUTELE E GARANZIE
Art. 18 - Previdenza Integrativa (P.I.)
Le Parti stipulanti Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in considerazione di quanto disposto dal D.Lgs. n.l24 del 21 Aprile 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di disciplina delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari e non, al fine di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti, convengono di aderire al Fondo Fonte, tramite apposito accordo (All. 6).
La P.I. deve avere lo scopo di fornire prestazioni complementari ai trattamenti pensionistici pubblici in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati, nonché dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori dello stesso.
L'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o determinato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di apprendistato, classificati in uno dei livelli di cui al presente CCNL, nonché quelli appartenenti alla categoria Quadri.
Le parti concordano le seguenti entità di contribuzione per ogni lavoratore aderente:
a) una quota a carico dell'impresa nella misura dello 0,55% della retribuzione utile per il computo del TFR;
b) una quota a carico del lavoratore nella misura dello 0,55% della retribuzione utile per il computo del TFR;
Per quanto concerne la "quota di iscrizione" al Fondo e la "quota di adesione" al medesimo, si fa riferimento a quanto disposto in materia dallo Statuto e dal regolamento del Fondo FON.TE. di riferimento.
L'obbligo posto a carico dell'azienda sussisterà per la durata dell'adesione del lavoratore al Fondo FON.TE. come previsto dal presente articolo.
Il lavoratore potrà versare al Fondo FON.TE. ulteriori quote individuali.
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Art. 19 - Fondo Assistenza Sanitaria Servizi Integrati (A.S.S.I.)
Le parti costituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del settore dei servizi ausiliari, fiduciari ed integrati, che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2-9-97, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni ("FONDO ASSI") operante sulla base di apposito statuto (All. 7) e regolamento (All. 8).
A decorrere dal 01 gennaio 2013, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore servizi Fiduciari e Integrati, assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisti.
Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'azienda, pari a:
a) per il personale assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, 9 euro mensili per ciascun iscritto,
b) per il personale assunto a tempo indeterminato e a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto,.
I contributi sono versati con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento del Fondo.
In attesa dell'attivazione del Fondo le Aziende accantoneranno le quote previste a far data dal primo gennaio 2013 e verranno versate al fondo stesso nel mese di luglio 2013.
Con decorrenza dal 01 gennaio 2013, fatto salvo quanto previsto dagli accordi di armonizzazione ed allineamento, di cui all'art. 2, il datore di lavoro che ometta il versamento delle suddette quote è tenuto:
- ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari ad euro 15.00 lordi da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto di cui all'art. 62,
- ad assicurare al lavoratore le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo, quali risultano dal nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali firmatarie del presente CCNL
Le prestazioni devono comunque essere garantite a tutti i lavoratori con un minimo periodo di tre mesi di contribuzione regolare; successivamente il diritto alle prestazioni sarà riconosciuto solo in costanza di versamento dei contributi suddetti dalla data di iscrizione.
Le adesioni successive al 1 gennaio 2013 prevederanno una quota una tantum, in sede di prima iscrizione, pari a 30 euro per lavoratore.
Si rileva che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla esecuzione di servizi tramite contratti di appalto. Da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le aziende con risoluzione dei rapporti di lavoro da parte dell'impresa cessante e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni "ex novo" da parte dell'azienda subentrante. L e Parti intendono tenere conto delle difficoltà conseguenti alla iniziale applicazione del presente CCNL e riconducibili alle differenti regolamentazioni in materia, previste dai diversi CCNL attualmente applicati nel settore.
Le Parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica di impresa.
Procedura
L'azienda uscente, con massima tempestività e comunque anticipatamente alla cessazione dell'appalto ne darà formale notizia alle OO.SS competenti sul territorio e all'azienda subentrante, fornendo contestualmente l'indicazione numerica delle unità lavorative ritenute coinvolte.
L'azienda subentrante, anch'essa con la massima tempestività darà a sua volta comunicazione alle OO.SS, firmatarie del presente CCNL, competenti per territorio e all'Azienda uscente circa l'inizio della nuova gestione.
Incontro di verifica
Su richiesta di una delle Parti (azienda uscente, azienda subentrante, OO.SS) saranno effettuati uno o più incontri preventivi alla data di effettivo subentro nell'appalto, finalizzati:
- alla verifica delle condizioni di applicazione della presente disciplina nel rispetto della prioritaria esigenza di garantire le condizioni necessarie per l'avvio del servizio;
- alla determinazione delle unità lavorative coinvolte nel subentro. A tale fine l'azienda uscente è tenuta a consegnare alle parti l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, con anzianità di prevalente servizio nel medesimo appalto di almeno sei mesi, indicando:
- Nominativo e Codice fiscale
- CCNL applicato se diverso dal presente
- Data assunzione
- Livello inquadramento
- Orario settimanale
- Dati retributivi
- all'esame delle eventuali criticità che il subentro evidenzia e alla ricerca di possibili soluzioni, tenuto conto delle eventuali mutate condizioni del servizio apportate dalla committenza e/o delle mutate modalità organizzative del servizio proposte dal
subentrante.
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Modalità e condizioni di assunzione
L'azienda subentrante assumerà il personale inquadrato al 5º e 4º livello della classificazione di cui all'art. 21 necessario addetto ai servizi oggetto di cambio di appalto a cui saranno garantiti i trattamenti derivanti dall'applicazione del presente CCNL, con esclusione del personale assegnato all'appalto entro i sei mesi precedenti al cambio d'appalto.
Nel caso in cui il CCNL di riferimento delle aziende coinvolte non coincida, in sede di incontro tra le parti si procederà ad analizzare la reciprocità di applicazione della norma e quindi la sua applicazione.
Il personale assunto presso l'azienda subentrante, potrà essere impiegato anche in differente servizio
Dichiarazione congiunta:
le parti si impegnano ad intervenire presso i committenti al fine di assicurare l'applicazione delle norme del presente CCNL.
TITOLO IV – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
In relazione alle peculiarità e caratteristiche delle Imprese, Consorzi e Cooperative di SERVIZI FIDUCIARI, AUSILIARI E INTEGRATI RESI ALLE IMPRESE E AI SOGGETTI PRIVATI, i lavoratori sono classificati come di seguito indicato:
Quinto Livello:
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze pratiche, anche con l'utilizzo di mezzi informatici.
1. Operatore fiduciario e logistico: personale che svolge servizi di accoglienza, reception, portierato, custodia, guardiania, monitoraggio aree, attività ausiliarie alla viabilità e parcheggi, centralinisti, servizi antincendio;
2. Sportellista addetto all'emissione di ricevute anche con utilizzo di apparecchiature informatiche e funzione di cassa;
3. Addetto ricovero di autoveicoli e motoveicoli;
4. Addetto ufficio posta con gestione e smistamento corrispondenza;
5. Fattorino per attività sia interne che esterne all'azienda;
6. Addetto alla gestione archivi;
7. Addetto all'attività di facchinaggio, trasporto, trasloco di beni mobiliari, ausiliarie alle attività di cui al presente contratto
8. Addetto alle pulizie per attività svolte in sede o sedi aziendali dell'impresa datrice di lavoro
9. Altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella suddetta esemplificazione.
Quarto Livello
Lavoratori che eseguono lavori qualificati con specifiche conoscenze ed adeguate capacità tecnico pratiche adibiti ad operazioni di media complessità, anche con l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste specifiche conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.
Appartengono altresì a questo livello gli impiegati esecutivi d'ordine che svolgono semplici attività amministrative o tecniche che non richiedono particolare preparazione.
1. addetto alle indagini elementari;
2. addetti alle ispezioni ipotecarie e catastali;
3. addetto alle ricerche di informazioni e accesso in banche dati;
4. addetto controllo e verifica degli incassi con gestione fiduciaria manuale e/o con utilizzo di macchinario verificatore;
5. addetto al giardinaggio ed alla conduzione di spazi a verde e/o destinati ad attività sportivo – ricreative;
6. Impiegato amministrativo con compiti d'ufficio, inserimento dati e compilazione documenti e fatture e altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
7. Referente aziendale di postazione che coordina fino a cinque unità.
Terzo Livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche; i lavoratori adibiti ad operazioni e compiti per la cui attuazione sono richieste conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnicopratiche comunque acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri lavoratori.
1. addetto alle investigazioni e redattori rapporti informativi su schemi prestabiliti in
2. impiegato contabile e addetto all'amministrazione del personale;
3. addetto al servizio CED;
4. coordinatore addetti controllo attività di più servizi nella singola area territoriale; altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione;
Secondo Livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni, di concetto in condizioni di autonomia esecutiva con possesso di capacità professionali e gestionali, nonché di preparazione teorica e tecnico-pratica altamente specialistica.
1. redattori rapporti informativi in autonomia in ambito investigativo
2. coordinatore di più servizi esterni, in più aree territoriali
3. addetto alle investigazioni con compiti di compilazione/redazione documentazione procedurale;
4. impiegato contabile di concetto;
5. addetto alla selezione del personale;
6. formatore;
7. programmatore;
8. tecnico marketing;
altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione
Primo Livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni direttive che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale con la necessaria autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa (nell'ambito del processo di competenza) e che sono responsabili circa i risultati attesi/obiettivi da conseguire.
- impiegati con funzioni direttive;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione;
Quadri
Ai sensi e per gli effetti della Legge 13-5-85 n. 190 e della Legge 2-4-86 n. 106, appartengono alla categoria dei Quadri i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi di impresa nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata.
Art. 22 - Mutamenti di mansioni
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni inerenti alla qualifica assegnatagli all'atto dell'assunzione.
In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente.
Il lavoratore promosso ad un livello superiore ha diritto alla retribuzione relativa al nuovo livello oltre agli importi in cifra delle maggiorazioni derivanti da eventuali scatti di anzianità già maturati.
Ove il dipendente all'atto della promozione percepisca una retribuzione di fatto superiore al trattamento economico previsto per il nuovo livello, conserverà la relativa eccedenza come assegno "ad personam", avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie.
In relazione alle comprovate esigenze aziendali il lavoratore può essere assegnato, temporaneamente, a mansioni diverse da quelle inerenti alla propria qualifica, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico e normativa né un mutamento sostanziale della sua posizione.
Trascorso un periodo di tre mesi continuativi nell'espletamento di mansioni superiori, al dipendente sarà attribuita a tutti gli effetti la qualifica superiore.
Le parti, condividendo la finalità di valorizzare le potenzialità professionali e occupazionali e conseguire migliore occupabilità dei lavoratori inoccupati e disoccupati, mediante strumenti e fattispecie che facilitino l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano, governandola, una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori, tenuto conto della peculiarità del settore, hanno convenuto sulla esigenza e sulla opportunità di disciplinare, per via contrattuale, le diverse modalità di impiego previste dalle vigenti normative in materia di
Mercato del Lavoro.
In coerenza con tutto quanto sopra, le parti hanno concordato di disciplinare le sotto elencate modalità di impiego:
- Apprendistato;
- Contratto a tempo determinato;
- Contratto di lavoro intermittente o a chiamata
Capo 1 - Apprendistato, lavoro a chiamata e lavoro a termine
Art. 23 - Il Contratto di Apprendistato
Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo di cui al Testo Unico Dlg n. 167 del 14/9/2011 , come modificato dalla L.92 del 28 giugno 2012 che individuano nell'apprendistato in canale privilegiato di accesso dei giovani al mercato del lavoro, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.
Quanto sopra considerato altresì che le caratteristiche strutturali delle attività di servizi integrati e l'evoluzione della domanda unite alle fluttuazioni tipiche dell'attività, rendono necessaria una sempre maggior efficienza volta a rispondere alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.
Il contratto di apprendistato è contratto a tempo indeterminato, eccezion fatta per attività prestate in cicli stagionali , previa previsione da CCNL.
Datore di lavoro e apprendista non possono recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Le parti che intendono recedere dal rapporto al termine del periodo di formazione hanno l'onere di dare il preavviso a norma dell'art. 2118 del Cod. Civ.
Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Le tipologie di contratto di apprendistato sono.
a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
d) apprendistato per qualificare o riqualificare professionalmente I lavoratori in mobilità
Nel presente CCNL viene disciplinato in maniera specifica il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
I - Sfera di applicazione
L'apprendistato professionalizzante o di mestiere è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali attraverso la formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali.
L'apprendistato è ammesso solo per le professionalità declinate nei livelli d'inquadramento compresi tra il quinto e il secondo di cui all'art. 21 del presente CCNL
Con riferimento alla normativa in vigore all'atto della firma sottoscrizione del presente CCNL, in imprese che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità, il numero complessivo di apprendisti non potrà superare il 100% delle maestranze specializzate e di quelle qualificate, in servizio presso lo stesso datore di lavoro.
Qualora l'azienda occupi più di dieci dipendenti, il numero complessivo di apprendisti che il datore di lavoro può assumere, non dovrà superare il limite di 1 (uno) apprendista per ogni lavoratore qualificato.
Le percentuali e proporzioni descritte sono per Legge applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2013. Fino a tale data restano in vigore percentuali e proporzioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del D,lgs 167/2011.
È in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto a tempo determinato
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post – obbligo o di attestato di qualifica professionale (da centri di formazione professionale) idonei rispetto all'attività da svolgere.
II - Limiti di età
In applicazione di quanto previsto dal D.lgs 167/2011 e s.m. potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (da intendersi 29 anni e 364 giorni). Per i soggetti in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi del D. lgs 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
III - Assunzione
Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato. Il piano formativo individuale verrà redatto e consegnato all'apprendista entro 30 giorni dall'assunzione.
IV - Periodo di prova
La durata del periodo di prova è la medesima prevista nel presente CCNL per i lavoratori qualificati di pari livello.
V - Percentuali di conferma - Nuove assunzioni
La disciplina di cui al presente titolo, ivi compresa la facoltà di assumere in apprendistato, non è applicabile a datori di lavoro, che, intendendo assumere apprendisti, risultino, al momento dell'assunzione, non aver mantenuto in servizio almeno 70% dei lavoratori apprendisti i cui contratti siano venuti a scadere nei 36 mesi precedenti, o il cui contratto sia stato trasformato prima della scadenza.
A tale fine non si computano i rapporti di lavoro cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Non si computano altresì i rapporti cessati per rifiuto del lavoratore della proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di mancato rispetto delle predette percentuali è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
Si richiamano comunque le disposizioni di cui all'art. 1, comma 16, lettera d) della L. 92/2012.
VI - Periodo di apprendistato
Livello da conseguire | Durata |
2º livello | 36 mesi |
3º livello | 36 mesi |
4º livello | 24 mesi |
5º livello | 24 mesi |
VII - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova azienda, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse professionalità e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione o gli Enti Bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
VIII - Obblighi del datore e del lavoratore
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione formale, interna o esterna all'azienda;
e) di prevedere la presenza di un tutore o referente aziendale.
In conseguenza del DL 112/08 non è più prevista la visita medica preassuntiva per gli apprendisti maggiorenni se impiegati in mansioni che non comportano esposizione a rischi normati, e non soggette a sorveglianza sanitaria.
L'apprendista ha l'obbligo:
a) di seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) di prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) di frequentare con assiduità e diligenza le iniziative formative esterne ed interne all'azienda, anche se in possesso di titolo di studio;
d) di osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda.
IX - Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato professionalizzante
Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna aziendale, o esterna, finalizzato all'acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze, avvalendosi di specifiche metodologie a ciò consone.
X - Formazione
L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione all'eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere, con le seguenti modalità: formazione trasversale:
Formazione disciplinata dalle Regioni, sentite le parti sociali e posta in essere con offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, secondo lo schema di cui all'allegato 9.
Dovrà perseguire gli obiettivi articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:
- competenze relazionali
- organizzazione ed economia
- disciplina del rapporto di lavoro
- sicurezza sul lavoro
Durata:
titolo di studio | ore di formazione nel triennio | ore di formazione nel biennio |
scuola dell'obbligo | 120 | 80 |
attestato di qualifica e diploma di scuola media superiore | 80 | 60 |
diploma universitario e diploma di laurea | 40 | 30 |
Le ore di formazione sono riproporzionabili nel biennio.
formazione professionalizzante:
formazione per la cui erogazione l'azienda si rende esclusivamente responsabile, secondo lo schema di cui all'allegato 9.
I contenuti e le competenze tecnico professionali sono definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e i servizi di Settore;
- conoscere e sapere applicare le basi tecniche/scientifiche della professionalità;
- conoscere e sapere utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- conoscere e sapere utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature e strumenti di lavoro);
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto di interesse settoriale.
Durata:
Livello da conseguire | scuola dell'obbligo | attestato di qualifica e diploma di scuola media superiore | diploma universitario e diploma di laurea |
2º livello | 240 ore | 160 ore | 80 ore |
3º livello | 240 ore | 160 ore | 80 ore |
4º livello | 160 ore | 120 ore | 40 ore |
5º livello | 160 ore | 120 ore | 40 ore |
È in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
È prevista la registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita, nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), del D.lgs 276/2010. La stessa avverrà a cura del datore di lavoro.
XI – Tutor o Referente
La figura del Tutor o Referente aziendale costituirà riferimento per l'apprendista durante l'intero periodo formativo . I requisiti in possesso del tutor dovranno essere:
- triennale esperienza lavorativa
- inquadramento contrattuale a livello superiore a quello che acquisirà l'apprendista a conclusione della fase formativa
- ogni tutor non potrà seguire più di 5 apprendisti
XII - Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente Contratto per i lavoratori della qualifica nella quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento sono comprese nell'orario di lavoro e sono quindi retribuite.
Eventuale formazione esterna all'orario di lavoro sarà retribuita con la normale retribuzione oraria di lavoro ordinario dell'apprendista e indicata come " formazione retribuita".
XIII – Trattamento economico
La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, così come definita contrattualmente, secondo le seguenti proporzioni :
Livelli | 1º anno | 2º anno | 3º anno |
2º livello | 80% | 85% | 90% |
3º livello | 85% | 90% | 95% |
4º livello | 90%) | 95% |
|
5º livello | 95% | 95% |
XIV - Malattia
Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto:
a) per i primi tre giorni di malattia e/o infortunio, limitatamente a tre eventi morbosi in ragione d'anno, ad un'indennità pari al 50% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
b) in caso di ricovero ospedaliero e per la durata dello stesso, ad un'integrazione a carico del datore di lavoro, atta a raggiungere il 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, in sostituzione di quanto previsto dalla sopracitata lettera a) del presente articolo
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.
In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, il contratto di apprendistato potrà essere prolungato per un periodo di tempo corrispondente.
XV- Rinvio alla Legge
Per quanto non disciplinato dal presente Contratto, in materia di apprendistato e di formazione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di Legge vigenti in materia.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per valutare eventuali armonizzazioni.
Art. 24 - Contratto di lavoro intermittente (a chiamata)
Il contratto di lavoro a chiamata, introdotto e regolamentato dal d.lgs. 276/03 come reintrodotto dall'art. 39 della L. 133/2008 e successivamente modificato dalla L. 92/2012, può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente di cui al RDL 692/23; può essere inoltre concluso con qualsiasi soggetto che abbia più di 55 anni - anche pensionato - o meno di 24 anni - fermo restando, in tal caso, che le prestazioni contrattuali vengano svolte entro il 25º anno di età del lavoratore, intendendosi, al compimento del 25º anno di età, il rapporto concluso e risolto fatti salvi accordi tra datore di lavoro e lavoratore circa la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi di Legge -;. nonché per periodi predeterminati.
Ai soli fini dell'applicabilità del contratto intermittente si intende per periodi predeterminati:
a) week-end: il periodo che va dal venerdì pomeriggio, dopo le ore 13:00, fino alle ore 6:00 del lunedì mattina;
b) vacanze natalizie: il periodo che va dal 1º dicembre al 10 gennaio;
c) vacanze pasquali: il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il Lunedì dell'Angelo;
d) periodo estivo: i giorni compresi dal 1º giugno al 30 settembre.
È escluso il ricorso al lavoro intermittente :
- per la sostituzione di lavoratori in sciopero
- salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi o sospensioni /riduzioni dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle medesime mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente
- da parte di aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi di cui al Dlgs 81/2008
ll contratto di lavoro intermittente:
- può prevedere, in alternativa, due regolamentazioni
a. il lavoratore si obbliga a rispondere a tutte le chiamate del datore di lavoro; in tal caso ha diritto all'indennità di disponibilità
b. il lavoratore non si obbliga a rispondere a tutte le chiamate del datore di lavoro , ma si riserva di accettare o meno l'offerta; in tal caso non ha diritto all'indennità di disponibilità
ll contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta e dovrà contenere i seguenti elementi:
1) la durata e le ragioni che determinano la stipulazione del contratto; periodo di prova
2) luogo e la modalità della disponibilità e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
3) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita che non può essere inferiore a quella spettante agli altri lavoratori di pari livello e mansione e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista; Durante il periodo di attesa il lavoratore non matura alcun trattamento economico e normativo e non è titolare di alcun diritto spettante ai lavoratori subordinati tranne, se dovuta, l'indennità di disponibilità;
4) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
5) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
6) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo indeterminato, ma anche a termine.
Trattamento economico
Se nel contratto di lavoro intermittente è previsto l'obbligo per il lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, è altresì stabilita la corresponsione di una indennità mensile di disponibilità per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione, la stessa è prevista nella misura pari al 20% della retribuzione mensile, calcolata ai sensi dell'art. 62 del CCNL. In ogni caso si tiene conto di quanto previsto dal DM 10 marzo 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di Legge o di contratto collettivo.
Il trattamento economico, normativo e previdenziale è riproporzionato in ragione della prestazione effettivamente resa.
In caso di malattia o di altro evento da cui deriva la temporanea impossibilità di rispondere alla chiamata, il lavoratore intermittente , con obbligo di risposta alla chiamata, è tenuto a informare il datore di lavoro secondo le modalità previste del presente CCNL specificando la durata dell'impedimento; nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Se il lavoratore non informa il datore di lavoro nei termini anzidetti perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.
Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata, il cui obbligo dovesse risultare pattuito nel contratto individuale è ricompreso nella fattispecie della assenza ingiustificata.
Ai lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione previste o direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
Computo
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini dell'applicazione di normative di Legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
Art. 25 - Il Contratto a tempo determinato
Fermo restando che la tipologia di contratto a tempo indeterminato è da intendersi la forma comune dei rapporti di lavoro, le parti ritengo comunque che il contratto a tempo determinato sia forma contrattuale caratteristica dell'impiego di alcuni settori, occupazioni e attività atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
Ferme restando le ragioni di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato previste dalla normativa vigente e legate a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche se riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro, le parti convengono che l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 30% dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, ad esclusione :
- dei contratti per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
- dei contratti a termine riferiti a lavoratori provenienti dalle liste di mobilità
- dei lavoratori con più di 55 anni
- nella fase di avvio di nuove attività, intendendosi per tale un periodo di tempo fino a 18 mesi ( Dlg 368/2001 art 10 c.7) elevabile a 24 mesi dalla contrattazione integrativa
Contratti a termine senza causale: è altresì ammessa la stipula del contratto a termine in assenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo, sostitutivo anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro, alle seguenti condizioni:
- Deve trattarsi del primo contratto di lavoro subordinato tra le parti
- Deve avere durata non superiore a 12 mesi
- Tra le parti non deve essere intervenuto un contratto di somministrazione a tempo determinato
- Non può essere oggetto di eventuale proroga
Riassunzione a termine : l'intervallo per la riassunzione a termine del lavoratore, ai sensi dell'art. 5, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 368/2001 e s.m., è fissato in 20 giorni nel caso di un contratto di durata fino a 6 mesi e in 30 giorni, nel caso di un contratto di durata superiore a 6 mesi, per tutte le fattispecie di legittima apposizione al termine.
Pluralità di contratti a termine: il termine massimo di 36 mesi come sommatoria di diversi contratti fra le stesse parti va conteggiato tenendo altresì conto dei periodi , aventi ad oggetto mansioni equivalenti, in relazione alla somministrazione di lavoro a tempo determinato
Le imprese, in caso di assunzioni a tempo indeterminato, daranno la priorità, a parità di mansioni, ai lavoratori già assunti con rapporto a tempo determinato, il cui contratto sia stato rinnovato almeno una volta, e che sia scaduto nel corso dei 12 mesi precedenti.
Il lavoratore potrà esercitare tale diritto a condizione che manifesti la propria volontà in tal senso entro la cessazione del rapporto di lavoro.
Contratti a termine con causale: le parti concordano, nell'ambito della propria autonomia contrattuale e ferme restando le ragioni di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato previste dalla normativa vigente, che rientrano nei casi di legittima opposizione di un termine alla durata del contratto le esigenze che abbiano carattere temporaneo o contingente, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- per sostituzione di lavoratori assenti in tutti i casi in cui sia prevista la conservazione del posto di lavoro;
- per sostituzione di lavoratori assenti per ferie e permessi;
- per sostituzione di lavoratori impegnati in attività formative;
- a servizi di residenze turistiche a carattere stagionale ovvero con mansioni relative a strutture, impianti o apparati con funzionamento limitato esclusivamente a de terminati periodi dell'anno;
- per temporanei incrementi dell'attività dovuti a flussi non ordinari o non programmabili di clientela e/o commesse di servizi cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
- intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno connessi a festività,
- svolgimento di manifestazioni, chiusura periodica;
Copyright S.I.A. s.r.l.
- per l'inserimento di lavoratori con età superiore a 55 anni;
- per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale.
La contrattazione integrativa territoriale e/o aziendale, potrà indicare ulteriori ipotesi di esigenze di carattere temporaneo e/o contingente.
Le parti si danno reciprocamente atto che le caratteristiche del settore dei servizi integrati determinano una fungibilità tra le diverse mansioni. Di conseguenza, l'assunzione di un lavoratore con contratto a tempo determinato non comporta l'obbligo di inserire lo stesso nella medesima postazione/attività di lavoro del lavoratore che sostituisce; essendo possibile la dislocazione in servizio tramite lo scorrimento con altri lavoratori.
È altresì consentito, nei casi di apposizione del termine per necessità sostitutive, l'affiancamento al lavoratore che si deve assentare a decorrere da un periodo fino a tre mesi prima della data dell'assenza del lavoratore da sostituire.
L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto. Copia dell'atto deve essere consegnata dal datore al lavoratore.
Nella lettera di assunzione vengono indicate le ragioni dell'azienda a fronte delle quali è apposto il termine al contratto di lavoro.
Procedure d'Informazione
Quadrimestralmente l'azienda comunicherà alle Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del presente accordo, previa richiesta di queste ultime, ed alle Rappresentanze Sindacali Aziendali se esistenti, il numero e le ragioni dei contratti a termine stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Capo 2 - Lavoro a tempo parziale
Le parti, visto il D.Lgs 25 Febbraio 2000 n. 61 , la L. n.92 /2012 e successive modificazioni, nell'Intento di garantire ai lavoratori a Tempo Parziale un corretto ed equo regime normativo, hanno convenuto sull'opportunità di armonizzarlo con i contenuti della suddetta legislazione.
Art. 26 - Definizione e disciplina del rapporto a tempo parziale
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro subordinato prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente CCNL e potrà essere svolto con le tipologie, le opportunità e le modalità di impiego come in appresso riportate:
a) di tipo "Orizzontale", quello in cui la riduzione di orario, rispetto al tempo pieno, è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
b) di tipo "Verticale" , quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno , ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
c) di tipo "Misto", quello in cui il rapporto di lavoro a tempo parziale si svolga secondo una combinazione delle due modalità indicate ai precedenti punti a) e b).
Le assunzioni a tempo determinato possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale.
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale, tra l'Azienda ed il lavoratore, si attua con atto scritto contenente:
- le mansioni, la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, la durata della prestazione lavorativa ridotta;
- il periodo di prova, secondo quanto previsto dal presente CCNL
Il rapporto di lavoro a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
- volontà delle parti;
- priorità del passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni;
- reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
- applicazione delle norme del presente CCNL;
- volontarietà delle parti, in caso di modifica dell'articolazione dell'orario concordata.
I genitori di portatori di handicap, comprovato dai Servizi Sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori richiedenti.
I - Elementi e durata del rapporto a tempo parziale
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati i seguenti elementi:
1. il periodo di prova per i nuovi assunti;
2. la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda; la prestazione individuale sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai seguenti limiti:
a) 20 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b) 87 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c) 1040 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
3. il trattamento economico e normativa secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa;
4. la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
II - Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di Legge o per una corretta interpretazione e applicazione del CCNL, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti, in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito dal presente CCNL, con l'arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno.
Ai soli fini dell'applicabilità della disciplina di cui al titolo III della Legge 300/70 e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.
III - Clausole elastiche e flessibili del rapporto di lavoro a tempo parziale
Fermo restando l'indicazione nel Contratto di lavoro della distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, al mese e all'anno, l'Azienda ha facoltà di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa, rispetto a quella inizialmente concordata con il lavoratore oltre alla possibilità di variare temporaneamente l'arco lavorativo con relative compensazioni.
La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi del precedente comma prevede:
a. Il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso un patto scritto; nel patto dovrà essere fatta menzione della data di stipula, di quanto qui previsto in merito;
b. il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al precedente punto a), non possono costituire in nessun caso gli estremi di giustificato motivo di licenziamento;
c. la variazione temporale, e organizzativa della prestazione lavorativa, di cui al primo comma del presente articolo è ammessa sia nel caso in cui il rapporto di lavoro a tempo parziale sia stipulato a tempo indeterminato o a tempo determinato;
d. l'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare, totalmente o parzialmente, la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale, comporta un preavviso di 10 (dieci) giorni.
Lo svolgimento di detta prestazione lavorativa comporta altresì a favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione della normale retribuzione di cui al successivo art. 75 dell'intera prestazione, nella misura del 20%.
Al lavoratore è consentito richiedere la revoca o la modifica delle clausole flessibili e delle clausole elastiche alle seguenti condizioni e con le seguenti modalità:
- esigenze di carattere familiare;
- esigenze di tutela della salute, certificata dal competente Servizio Sanitario Pubblico;
- esigenze di studio specificatamente documentata;
È comunque riconosciuto il diritto di revoca di clausole elastiche e flessibili ai lavoratori affetti da patologie oncologiche, a coloro che prestano assistenza a familiari in stato di grave disabilità, nonché ai lavoratori studenti
La richiesta, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di stipula del patto e dovrà essere altresì accompagnata da un preavviso di un mese a favore del datore di lavoro. Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso.
Successivamente alla richiesta, nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro, è fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto scritto con clausola flessibile o elastica della prestazione lavorativa a tempo parziale
IV - Lavoro supplementare
Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento dell'orario di lavoro a tempo pieno.
Il tetto massimo di ore supplementari consentito è stabilito nella misura di 150 ore annue.
L'Azienda ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari.
Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate ai fini del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali.
Il relativo conguaglio potrà avvenire, tenuto conto delle esigenze aziendali o sotto forma di integrazione diretta a percentuale (36%) della retribuzione del lavoro supplementare oppure, in occasione della liquidazione dei suddetti istituti contrattuali, secondo quanto previsto dal CCNL.
Le ore di lavoro supplementare, di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del 2º comma del presente articolo, comportano, in aggiunta alla maggiorazione di cui al precedente comma, l'applicazione di una ulteriore maggiorazione del 50% sull'importo della retribuzione oraria di fatto per esse dovute.
Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo "verticale" o di tipo "misto", con una prestazione lavorativa che si articola per uno o più giorni della settimana o per uno o più mesi dell'anno a tempo pieno, è consentito durante tali periodi l'effettuazione del lavoro straordinario, così come disciplinato dal presente CCNL.
V - Principio di non discriminazione e di proporzionalità
In ottemperanza al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 del D.lgs 25 Febbraio 2000, il lavoratore a tempo parziale deve beneficiare degli stessi diritti previsti per il lavoratore a tempo pieno, quali: retribuzione oraria; durata del periodo di prova; ferie annuali; astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; periodo di conservazione del posto per malattia, infortuni e malattie professionali; norme sulla tutela della sicurezza; formazione professionale; accesso ai servizi sociali della struttura lavorativa; i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dalla contrattazione collettiva di lavoro; diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della Legge 300/70 e successive modificazioni;
Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, per ciò che riguarda: il trattamento economico l'importo della retribuzione feriale
Per la determinazione della paga giornaliera ed oraria, valgono le norme contenute nel presente Contratto.
VI - Mensilità supplementari nel contratto a tempo parziale- tredicesima
Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell'anno, l'importo della tredicesima mensilità è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dal presente CCNL.
Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione mensile.
TITOLO VI - RAPPORTO DI LAVORO
Art. 27 - Modalità di assunzione
All'atto dell'assunzione e prima dell'inizio dell'attività di lavoro, l'Azienda darà corso alla comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego e consegnare al lavoratore copia del contratto individuale di lavoro. Ai sensi dell'art. 4 - bis, comma 2, D.Lgs. n. 181/2000, l'Azienda fornirà, all'atto dell'assunzione, al lavoratore le seguenti informazioni, elencate dall'art. 1 del D.Lgs. n. 152/1997, indicandole nel contratto scritto di lavoro o nella lettera di assunzione o in ogni altro documento scritto da consegnarsi al lavoratore: località di lavoro; data di effettivo inizio della prestazione lavorativa; durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato; durata del periodo di prova; inquadramento, livello e qualifica; importo iniziale della retribuzione e relativi elementi costitutivi; orario di lavoro;
Art. 28 - Documenti per l'assunzione
All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare all'Azienda, i seguenti documenti: carta d'identità o documento equipollente; titolo di studio (fotocopia autenticata); diploma o attestato di partecipazione a corsi di formazione e/o di addestramento specifici frequentati; codice fiscale;
Il lavoratore è tenuto a dichiarare, all'atto dell'assunzione, la presenza/assenza di contemporaneo ulteriore rapporto di lavoro in essere, la residenza ed il domicilio ed a notificarne i successivi mutamenti;
Art. 29 - Visita medica pre-assuntiva idoneità al lavoro
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica di norma presso il medico delegato dalla L. 81/ 2008 o Enti previsti dall'art. 5 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, per accertarne l'idoneità psico-fisica attitudinale al lavoro (anche utilizzando test attitudinali).
L'Azienda ha l'obbligo di iscrivere i propri dipendenti ai competenti enti di assistenza e previdenza, secondo le vigenti norme di Legge.
L'Azienda ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di Legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Quadri | giorni 150 |
Primo livello | giorni 120 |
Secondo livello | giorni 90 |
Terzo livello | giorni 90 |
Quarto livello | giorni 45 |
Quinto livello | giorni 45 |
I giorni indicati per i relativi livelli devono intendersi di effettivo lavoro prestato.
Durante il periodo di prova la retribuzione non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.
Art. 31- Risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova
Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento dall'una e dall'altra parte senza obbligo di preavviso, e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei della mensilità supplementare e delle ferie.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto, l'assunzione del lavoratore si intenderà automaticamente confermata e il servizio prestato in tale periodo sarà computato a tutti gli effetti contrattuali e di anzianità
Art. 32 - Orario di lavoro settimanale
La durata normale del lavoro contrattuale effettivo è fissato in 40 (quaranta) ore settimanali distribuito su 5 (cinque) o su 6 ( sei ) giorni settimanali
Agli effetti del presente Contratto è considerato lavoro normale quello diurno e notturno, sia feriale che festivo o domenicale, prestato a giornata o in turni regolari di servizio dal personale inquadrato nel presente CCNL.
La durata massima dell'orario di lavoro è fissata in 48 ore medie settimanali di effettivo lavoro, comprese le ore straordinarie, calcolate su un periodo di 12 (dodici) mesi, così come previsto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003.
La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddivisa in più di due frazioni organizzate comunque in un arco temporale di 12 ore.
Per lavoro effettivo si intende ogni attività che richiede un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, comunque tutto quanto previsto dall'art. 5 del R.D. n. 1955 del 10 settembre 1923.
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno della Azienda, le ferie e/o permessi individuali infrasettimanali comunque tutto quanto previsto dall'art. 5, RD n. 1955 del 10-9-23.
Durante l'orario di lavoro il lavoratore dipendente non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'Azienda senza esserne autorizzato.
Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle quote orarie stabilite dall'art. 38 per il lavoro straordinario. In tal caso il lavoratore avvertirà l'Azienda che provvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari.
Art. 33 - Lavoratori discontinui o di semplice attesa e/o custodia
Sono discontinui o di mera attesa e/o custodia i lavoratori che svolgono attività che non richiedono un impegno continuativo di lavoro e che godono quindi, durante l'orario, di pause o di periodi di inoperosità ai sensi dell'articolo 3 del RDL 692/23.
La durata normale di lavoro del personale di cui ai profili professionali ricompresi nella declaratoria del 5º livello del presente CCNL è fissata in 42 ore settimanali.
La durata massima dell'orario di lavoro è fissata in 48 ore medie settimanali di effettivo lavoro, comprese le ore straordinarie, calcolate su un periodo di 12 (dodici) mesi, così come previsto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003.
L'applicazione del 2º comma del presente articolo decorre dal 01 gennaio 2013.
Gli accordi di armonizzazione potranno derogare la scadenza di cui al comma che precede, posticipandone, per le specifiche aziende e/o territori ricomprese negli accordi medesimi, l'applicazione entro il 01 gennaio 2014.
Art. 34 - Orario di lavoro del personale con mansioni direttive
Le Parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di Legge sull'orario di lavoro, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del RDL n. 692/1923, il quale esclude dalla limitazione dell'orario dì lavoro i lavoratori dipendenti con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa dell'Azienda con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (articolo 3 del RD n° 1955/1923), individuato nel personale che riveste la qualifica di "Quadro" o dì "Impiegato di I° o II° livello", della classificazione di cui all'art. 21 del presente contratto.
Da cui non è soggetto al limite di orario massimo settimanale il personale inquadrato come :
- Quadri
- impiegati primo livello con funzioni direttive
Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.
Con riferimento all'art. 17 della Legge 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore di cui all'art. 7 della Legge 66/2003 può essere derogato accordando periodo equivalente di riposo compensativo entro i successivi 15 giorni o, in caso eccezionale in cui la concessione di tale periodo equivalente di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, accordando una protezione appropriata.
Le modalità e le causali per le quali può essere prevista la deroga al riposo compensativo saranno individuate nell'ambito del secondo livello di contrattazioni di cui all'articolo 3 del presente CCNL
Il riposo giornaliero di 11 (undici) ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi:
cambio del turno;
interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti ed attrezzature;
manutenzioni svolte verso terzi;
attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
allestimenti in fase d'avvio di nuove attività;
studi che abbiano un intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo inferiore alle 11 (undici) ore;
custodia di impianti in genere;
tempo degli inventari, redazione dei bilanci, preparazione delle assemblee adempimenti fiscali od amministrativi straordinari,
In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti concordano che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 (nove) ore rappresenta un'adeguata protezione degli stessi, purché tale contrazione sia contenuta entro il massimo di 20 (venti) giorni lavorativi per anno solare.
In attuazione a quanto previsto dall'art. 7 del D.lgs 66/2003, tenuto conto della esigenza di non esporre comunque i beni custoditi a gravi rischi e comunque con esclusione della turnazione ordinaria, con modalità da concordare tra le parti a livello aziendale o interaziendale, potranno essere utilizzati gli strumenti in deroga previsti dall'art 17 D.lgs 66/2003 per quanto concerne l'art. 7 riguardante il riposo giornaliero.
Ai sensi di Legge, tutto il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 (ventiquattro) ore, in aggiunta al riposo giornaliero di cui all'articolo precedente.
Le Parti convengono sulla possibilità di ricorrere a diverse modalità di godimento del riposo settimanale ai sensi e per gli effetti dell'art. 9,comma 2, del D. Lgs. 66/2003, nelle sue eccezioni:
l. al fine di favorire l'organizzazione dei turni e la rotazione del giorno di riposo;
2. al fine di rispondere alle esigenze dei lavoratori di conciliazione della vita professionale con la vita privata e le esigenze familiari.
Nelle ipotesi elencate al comma precedente, il riposo potrà essere usufruito ad intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni 14 giorni , corrisponda mediamente ad almeno 24+11 ore di riposo ogni sei giornate effettivamente lavorate.
Qualora il riposo settimanale venga recuperato da 7º al 14º giorno, al lavoratore verrà corrisposto un risarcimento danni pari al 30% della normale retribuzione giornaliera.
Il riposo settimanale può anche non decorrere dalle ore 24 ai sensi degli art. 3 e 16 della Lg. 22/02/1934 n. 370, fermo restando che per il personale impiegato in attività discontinue o di attesa tale riposo assorbe quello giornaliero e potrà cadere, in un giorno diverso dalla domenica.
Il riposo settimanale, quale evento atto al recupero di energie psico-fisiche del lavoratore, cadrà normalmente al 7 giorno dopo 6 giorni di lavoro consecutivi.
Detto riposo settimanale potrà anche essere calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
Per i lavoratori per i quali è previsto il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata normale giorno lavorativo mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
In relazione a quanto sopra previsto, per l'attività prestata nelle giornate domenicali o in orario notturno, nessuna particolare maggiorazione o indennità competerà al dipendente, giacché tale attività espletata ordinariamente nel ciclo continuo, caratteristico del servizio di cui all'art. 13, trova la sua particolare remunerazione nella determinazione complessiva del trattamento economico e normativa previsto dal presente contratto.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in un altro giorno della settimana, non previsto dal turno di servizio prestabilito - sempre che tale spostamento consenta il rispetto di quanto previsto al primo comma del presente articolo - il lavoratore non avrà diritto ad alcuna indennità.
Per i lavoratori che svolgono le loro prestazioni in 5 giornate lavorative settimanali è considerato giorno di riposo settimanale il 1º giorno di non lavoro.
Fermo restando che la retribuzione deve essere corrisposta in misura mensile, ove in applicazione dei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro di cui ai precedenti articoli, non si pervenga al completo esaurimento dell'intero orario giornaliero di lavoro si darà luogo al recupero delle quote orarie giornaliere non lavorate direttamente dalle ore svolte a titolo di straordinario.
Nel caso in cui il lavoro effettuato sia inferiore all'orario normale giornaliero contrattuale la prestazione dovrà avvenire in un unico servizio.
Il recupero inoltre non potrà avvenire nei giorni di riposo settimanale e di permesso e dovrà essere effettuato entro e non oltre i due mesi successivi, nella misura, a concorrenza complessiva, di due ore giornaliere.
A tal fine non sarà considerata straordinaria l'attività lavorativa prestata per il recupero e, dunque, non comporterà al lavoratore alcun compenso e/o maggiorazione, così coma la prestazione lavorativa giornaliera ridotta non darà luogo a riduzione della retribuzione.
Il lavoro straordinario è quello eccedente l'orario normale di lavoro settimanale contrattualmente previsto in 40 ore di effettivo lavoro o 42 ore di effettivo lavoro nei casi previsti dal presente CCNL.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 66/2003, è facoltà dell'Azienda richiedere prestazioni di lavoro straordinario e a carattere individuale per esigenze di servizio nei limiti di 300 ore annue.
Le maggiorazioni da calcolarsi sulla paga oraria contrattuale come prevista all'art. 62 sono:
a) 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro in superamento dell'orario ordinario settimanale dalla 40º fino alla 48º ora (lavoratori con orario settimanale su 40 ore)
b ) 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro in superamento dell'orario ordinario settimanale dalla 43º fino alla 48º ora (lavoratori con orario settimanale su 42 ore);
c) 20% (venti %) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48ª (quarantottesima) 50ª ( cinquantesima ) ;
d) 30% (trenta per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario notturno, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio;
e) 35% (trentacinque per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio;
f) 35% (trentacinque per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate nelle giornate normalmente lavorative cadenti in una delle festività di cui all'art. 43 del presente CCNL.
Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione base al momento della liquidazione di esse.
Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore.
Si intende per lavoro notturno, ai fini di quanto sopra previsto, quello compreso fra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
Ai lavoratori comandati a prestare la propria attività in turno notturno sarà corrisposta una indennità di lavoro notturno pari a € 4,00. purché siano svolte almeno 3 ore durante il periodo di cui al precedente comma.
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di Legge.
A richiesta delle strutture sindacali aziendali, l'Azienda fornirà alle stesse, assistite dalle Organizzazioni Sindacali e nel rispetto della Legge n. 196/03, di norma semestralmente, informazioni globali sulla effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario.
È data facoltà all'Azienda di istituire, per il personale dipendente, una Banca delle Ore che consente la gestione delle prestazioni lavorative.
L'azienda ha facoltà di richiedere prestazioni lavorative aggiuntive all'orario giornaliero normale del lavoratore/lavoratrice a titolo di banca delle ore e nel limite massimo di 2 ore giornaliere, fino al tetto massimo di 200 ore annue.
Le prestazioni aggiuntive, fino a 200 ore nell'anno, rappresentano uno strumento di flessibilità e quindi costituiscono banca delle ore e danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo di riduzione della prestazione giornaliera prima che si verifichi un prolungamento della stessa rispetto all'orario di lavoro normale dell'interessato.
Della banca delle ore possono usufruirne tutti i lavoratori dipendenti sia a tempo indeterminato che determinato.
Nell'eventualità di inadempienza del recupero obbligatorio, entro il 31/12 di ogni anno, il lavoratore avrà diritto al pagamento delle ore non recuperate maggiorate del 25% a titolo di risarcimento del danno.
Art. 40 - Ruolo Amministrativo
Per il personale del ruolo amministrativo la settimana lavorativa, ai fini contrattuali, si attua di norma sulla base di cinque giornate lavorative per otto ore giornaliere.
TITOLO VIII - PERMESSI, FERIE, FESTIVITÀ E CONGEDI
Al lavoratore dipendente saranno concessi brevi permessi retribuiti per giustificati motivi .
Tali permessi retribuiti non possono superare complessivamente le 4 (quattro) giornate per ogni anno di calendario.
Essi sono concessi a richiesta del lavoratore dipendente, contemperando le esigenze di lavoro dell'Azienda.
In casi speciali e giustificati e preventivamente autorizzati, il lavoratore dipendente potrà usufruire di permessi di breve durata recuperando, compatibilmente agli orari dell'Azienda, le ore d'assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di un ora al giorno.
Possono essere concessi periodi d'aspettativa, oltre a quelli previsti dalle norme vigenti, per richiesta scritta del dipendente, purché sussistano documentate e gravi necessità per sonali e/o familiari, senza che ciò comporti nessun onere a carico dell'Azienda né gravi compromissioni dell'attività.
Al lavoratore dipendente, che ne faccia richiesta, possono essere concessi permessi non retribuiti per un massimo di 48 (quarantotto) ore l'anno.
Il lavoratore in possesso di una anzianità non inferiore a dodici mesi presso l'impresa ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie retribuite pari a 28 giornate di calendario, pari a quattro settimane (160 ore lavorative per orario contrattuale di 40 ore settimanali, 168 ore lavorative per orario contrattuale di 42 ore settimanali), comprensive dei relativi sabati e domeniche.
La maturazione del rateo mensile di ferie avviene in ordine ad un dodicesimo del totale delle ferie spettanti in un anno per ogni mese di lavoro.
Le frazioni di mese superiori a 15 giorni verranno considerate mese intero.
Il periodo feriale verrà programmato in tempo utile contemperando le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori.
Compatibilmente con le esigenze dell'Azienda e dei lavoratori dipendenti, è facoltà dell'Azienda stabilire i termini di godimento delle ferie pari a tre settimane, (previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori al fine di produrre un programma generale), mentre il lavoratore disporrà e pianificherà la quarta settimana, facendo esplicita notifica all'Azienda stessa.
Le ferie non potranno essere frazionate in più di due periodi.
Il diritto alle ferie è irrinunciabile.
La malattia che coincide con il periodo di ferie, con certificazione regolarmente trasmessa all'Azienda, superiore a giorni 5 o con qualsiasi prognosi in presenza di ricovero in struttura ospedaliera pubblica o convenzionata, ne sospende il godimento, fatti salvi i casi in cui I'Inps o l'ASL, per richiesta dell'Azienda o autonomamente, accertino che il tipo di malattia diagnosticata è compatibile con la funzione propria delle ferie di recupero delle energie psico-fisiche usurate dal lavoro.
In ambedue i casi di cui sopra, il periodo di ferie non goduto sarà utilizzato in un momento successivo, previo accordo con l'Azienda.
In caso di licenziamento o dimissioni spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto per quanti sono stati i mesi di effettivo servizio prestato nell'anno.
Art. 43 - Festività nazionali e infrasettimanali
Per le festività nazionali ed infrasettimanali si applicano le disposizioni delle Leggi 27 Maggio 1949 n. 260 e 31marzo 1954 n. 90 e successive modificazioni.
Le festività nazionali sono:
1) il 25 Aprile;
2) il 1º Maggio;
3) il 2 giugno Festa della Repubblica.
Le festività infrasettimanali sono:
1) il primo giorno dell'anno;
2) il 6 Gennaio Epifania;
3) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
4) il 15 Agosto festa dell'Assunzione;
5) il 1º Novembre festa di Ognissanti;
6 l'8 Dicembre festa dell'Immacolata Concezione;
7) il 25 Dicembre festa del S. Natale;
8) il 26 Dicembre festa di S. Stefano.
9) il Santo Patrono.
Art. 44 - Retribuzione delle Festività
Nessuna decurtazione sarà operata sulla normale retribuzione mensile in conseguenza della giustificata mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al precedente articolo.
In caso di coincidenza di una festività nazionale ed infrasettimanale di cui al precedente articolo con il giorno di riposo settimanale di cui alla Legge n. 370/1934 e qualora non si proceda alla sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, spetterà al lavoratore, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un ulteriore importo pari alla quota giornaliera di tale retribuzione.
Al personale che presti la propria opera nelle festività nazionali e infrasettimanali elencate nel precedente articolo, è dovuta, oltre alla retribuzione mensile di fatto, la maggiorazione oraria per le ore di lavoro normale nei limiti dell'orario contrattuale effettivamente prestate maggiorate del 40%.
Il lavoratore deve presentarsi giornalmente, alle ore prescritte, nella sede del servizio a lui assegnato o, come nel caso del personale impiegatizio, presso la sede.
In relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, salvo i casi di legittimo impedimento, di cui incombe al dipendente l'onere della prova, le assenze dovranno essere segnalate in tempo utile perché l'Azienda possa eventualmente sostituire il lavoratore assente.
Le assenze dovranno essere comunicate secondo le modalità di Legge in vigore e nei tempi prescritti, ovvero tempestivamente così come stabilito dalle recenti disposizioni in materia.
Le assenze ingiustificate daranno luogo, oltre alla mancata corresponsione della retribuzione, alla applicazione, a seconda dei casi, delle sanzioni previste dall'art. 55 del presente Contratto.
In casi speciali e giustificati l'Azienda potrà concedere, in qualunque epoca dell'anno, congedi non retribuiti.
Art. 46 - Congedo matrimoniale
Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto, sempre che abbia superato il periodo di prova, ad un congedo straordinario di quindici giorni di calendario senza decurtazione della retribuzione.
La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con almeno venti giorni di anticipo.
Il personale ha l'obbligo di esibire, alla fine del congedo matrimoniale, regolare documentazione dell'avvenuta celebrazione.
Tale congedo non sarà computato nel periodo annuale di ferie.
Art. 47 - Permessi retribuiti lavoratori - Permessi per studio
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, l'azienda concederà, nei casi ed alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla Legge 31 Dicembre 1962, n.1859, o riconosciuti in base alla Legge 19 Gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma si scuola secondaria superiore e per il consegui mento di diplomi universitari o di laurea.
All'inizio di ogni triennio, a decorrere dal.1º Ottobre 1979, verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'Azienda.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'Azienda per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due per cento del totale della forza occupata alla data di cui al precedente comma.
I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per il triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
A tal fine i lavoratori interessati dovranno presentare domanda scritta all
Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
In ogni caso l'Azienda verificherà che nell'ambito dell'intera struttura ed in particolare in ogni singolo reparto, dovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività.
Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo e sesto comma del presente articolo, la Direzione Aziendale, d'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e fermo restando quanto previsto nei precedenti 3º e 6º comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
I lavoratori dovranno fornire all'Azienda un certificato di iscrizione al corso e successiva mente certificati mensili di effettiva frequenza con indicazioni delle. ore relative.
Art. 48 - Permessi retribuiti a lavoratori studenti per esami
Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d'esame e che, in base alla Legge 20 Maggio 1970, n. 300, hanno diritto di usufruire dei permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri sei giorni retribuiti all'anno, per la relativa preparazione.
I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti ed ogni altro idoneo mezzo di prova).
Art. 49 - Congedi per eventi e cause familiari retribuiti
La lavoratrice e il lavoratore, in conformità con la Legge 53/2000, nel caso di grave infermità documentata o decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica, potranno usufruire:
a) giorni 3 (tre) lavorativi all'anno;
b) in alternativa ai 3 (tre) giorni, potranno concordare con l'Azienda, modalità di orario diverse, anche per periodi superiori a tre giorni.
Lo svolgimento della prestazione dovrà comunque comportare una riduzione di orario complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
La richiesta dovrà essere fatta con lettera scritta indicando:
a) l'evento che dà titolo al congedo e i giorni in cui si intende usufruirne, fermo restando che il godimento dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni dalla data dell'evento o dell'accertamento dell'insorgere della grave infermità o necessità.
b) Nell'ipotesi di fruizione dei congedi di cui al punto b), l'accordo dovrà essere formulato con lettera sottoscritta dalle parti e dovrà indicare i giorni di congedo (3 o più di 3) e le modalità di espletamento dell'attività lavorativa.
I congedi di cui al presente articolo sono cumulabili con i congedi previsti agli altri articoli del presente Contratto.
Art. 50 - Permessi per handicap
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap, in situazione di gravità accertata, possono usufruire delle agevolazioni previste dall'articolo 33, della Legge 5 Febbraio 1992 n° 104 e dall'articolo 2, della Legge 27 Ottobre 1993, n° 423 e cioè:
a) prolungamento del periodo di astensione facoltativa fino a tre anni di età del bambino, con diritto all'indennità economica del 30% della retribuzione a carico dell'INPS; il periodo di prolungamento potrà essere richiesto anche se non si è beneficiato dell'intero periodo di astensione facoltativa entro gli otto anni di età, ma avrà inizio a partire dal nono mese dopo il parto.
b) In alternativa alla lettera a), due ore di permesso giornaliero retribuito fino a tre anni di età del bambino, indennizzate a carico dell'INPS; (se l'orario di lavoro è inferiore a 6 (sei) ore le ore saranno ridotte a una);
c) dopo il terzo anno e fino al 18º anno di età, tre giorni di permesso ogni mese o in alternativa ad una riduzione di orario mensile corrispondente, indennizzati a carico delI'INPS. Questo beneficio può essere ripartito tra i genitori, anche con assenze contestuali dal rispettivo orario di lavoro e può essere utilizzato da un genitore anche quando l'altro si trova in astensione facoltativa.
Le agevolazioni di cui ai punti a), b) e c), sono fruibili a condizioni che il bambino o la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati e possono essere fruite anche quando l'altro genitore non ne ha diritto (casalinga/o, disoccupata/o, lavoratore autonomo/a, lavoratrice/ore, addetti ai servizi domestici, lavoranti a domicilio.).
Le presenti disposizioni si applicano anche a colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente.
I genitori di figli maggiorenni e familiari di persona handicappata non convivente possono fruire dei congedi giornalieri mensili di cui al punto c) del presente articolo, a condizione che l'assistenza sia continuativa ed esclusiva.
I genitori di figli maggiorenni e familiari di persone handicappate conviventi possono fruire dei congedi giornalieri mensili a condizione che l'assistenza sia continuativa ed esclusiva e non debbono essere presenti nella famiglia altri soggetti che siano in grado di assistere la persona handicappata.
Il genitore, parente o affine entro il terzo grado, convivente di persona portatrice di handicap ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina e non può essere trasferito senza il proprio consenso.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli affidatari di persone portatrici di handicap in situazioni di gravità.
La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità documentata può usufruire alternativamente dei congedi a giorni o ad ore di cui alle lettera c). Il tipo di congedo può variare da un mese all'altro previa modifica della domanda precedentemente avanzata.
Per esigenze improvvise, non prevedibili e documentate, può essere consentita la variazione tra congedi giornalieri ad orari e viceversa, anche nell'ambito di ciascun mese, fermo restando che il monte ore giornaliero mensile non può eccedere i 3 (tre) giorni di congedo.
Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni ed alle modalità di cui alla legislazione in vigore.
Art. 51 - Permessi per donatori di sangue
Per i lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente per trasfusioni dirette o indirette o per l'elaborazione dei derivati dei sangue ad uso terapeutico hanno diritto ad un riposo di 24 (ventiquattro) ore decorrente dal momento in cui si sono assentati dal lavoro (art. 1, L. n° 584/1967: art. 1 e 3, D.M. 8 Aprile 1968) ed alla corresponsione per la giornata del salassa della normale retribuzione.
Ai fini del riconoscimento di tale diritto resta inteso l'obbligo del lavoratore di esibire all'Azienda la regolare documentazione.
Art. 52 - Congedi familiari non retribuiti
In ottemperanza di quanto disciplinato in materia dalla Legge n° 53 dell'8 marzo 2000, l'Azienda concederà al lavoratore un periodo di congedo, continuativo o frazionato, comunque non superiore a due anni, in presenza di gravi e documentati motivi famigliari qui sotto indicati:
- Necessità famigliari derivanti dal decesso di una delle persone: il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi; e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; i generi e le nuore: il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nella assistenza delle persone indicate al comma precedente. Situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nella quali incorra il dipendente medesimo.
- Situazioni riferite ai soggetti di cui al presente comma ad, esclusione del richiedente, derivanti da una delle seguenti patologie:
Patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuro muscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche.
Patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali.
Patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del famigliare nel trattamento sanitario.
Patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche per le quali il programma terapeutico richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la podestà.
Il lavoratore dovrà formulare la richiesta per iscritto e, salvo casi oggettivamente urgenti e indifferibili, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni di calendario.
Nella lettera dovranno essere indicati:
• il motivo per il quale si richiede tale periodo, la durata del congedo con le rispettive date di decorrenza e scadenza, con allegata idonea documentazione comprovante il motivo dell'evento.
• il periodo dovrà comunque essere rapportato alle reali esigenze di assenza, pertanto qualora queste dovessero terminare, automaticamente decadrà il restante periodo di congedo e il lavoratore dovrà riprendere servizio entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di cessazione della motivazione.
• Il lavoratore, durante l'intero periodo di congedo, non potrà svolgere altra attività lavorativa e manterrà il diritto alla conservazione del posto di lavoro; resta esclusa la matura zione della retribuzione, di tutti gli istituti contrattuali e di Legge, ivi compresa l'anzianità di servizio.
• Il congedo non sarà considerato utile ai fini previdenziali; il lavoratore potrà però procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
L'Azienda, entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta dovrà dare risposta affermativa al lavoratore; solo in caso di coincidenza di scadenze non prorogabili dell'attività della struttura lavorativa con l'impossibilità di sostituire con immediatezza il lavoratore, l'Azienda potrà differire la data di inizio dei congedo prorogandola di 15 (quindici) giorni di calendario.
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, valgono le disposizioni emanate dal Ministero per la Solidarietà Sociale, con la circolare n° 43 dei 7 Luglio 2000.
TITOLO IX - MISSIONE E TRASFERTA
Art. 53 - Missione e trasferta
Per il percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede o distaccamento dell'azienda o alle località di lavoro previste all'atto dell'assunzione o successivamente assegnate, non competono ai lavoratori compensi od indennità.
Per giustificate e verificabili necessità di carattere transitorio e di breve durata, il lavoratore può essere inviato in servizio in luoghi diversi dagli ambiti - territori - di lavoro previsti all'atto di assunzione o successivamente assegnati.
Qualora il mezzo di trasporto sia di proprietà del lavoratore dipendente, deve essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di manutenzione e di trasporto per usura del mezzo, un compenso come sotto precisato.
Pertanto, se il lavoratore fosse inviato, con l'uso del proprio mezzo, temporaneamente in servizio oltre il confine della località di lavoro dove presta normalmente la propria opera, oltre al trattamento economico contrattualmente previsto per le ore di servizio effettivamente prestate, e sempre che il lavoratore non venga con ciò ad essere favorito da un avvicinamento alla propria abitazione, riceverà un rimborso chilometrico pari a € 0,41 per ogni chilometro calcolato dal confine della normale località di lavoro alla temporanea località di lavoro.
Se al lavoratore verranno attribuite mansioni comportanti l'impiego di mezzi di locomozione tali mezzi e relative spese saranno a carico dell'azienda.
Per normale località di lavoro si intendono i comuni facenti parte delle zone circoscrizionali per l'impiego cui il lavoratore è collocato all'atto dell'assunzione. Diverse modalità potranno essere convenute a livello territoriale o aziendale.
TITOLO X - DOVERI DEL PERSONALE E NORME DI COMPORTAMENTO
Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri inerenti alle sue mansioni e di usare modi cortesi e corretti verso i superiori, i colleghi, i subalterni ed il pubblico.
Egli ha altresì l'obbligo di non accettare somme od altri compensi da persone, aziende od enti, senza l'autorizzazione dell'Azienda.
In particolare il lavoratore deve:
a) osservare l'orario di lavoro stabilito ed adempiendo a tutte le formalità previste;
b) svolgere tutti i compiti assegnati dall'Azienda o chi per esso, nel rispetto delle norme di Legge, del presente CCNL e delle disposizioni ricevute, con la massima diligenza ed assiduità;
c) conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell'Azienda evitando di propagare, specialmente alla concorrenza, notizie riguardanti le strategie di mercato praticate presso l'Azienda stessa;
d) evitare di trarre in qualsiasi modo, profitti propri a danno dell'Azienda, evitando altresì di assumere impegni ed incarichi, nonché svolgere attività, in contrasto con gli obblighi e doveri derivanti dall'esigenza di correttezza fiduciaria nel rapporto di lavoro;
e) usare la massima cortesia, anche nei modi e sistemi di presentazione, con la clientela ed il pubblico che per qualsiasi motivo intrattiene rapporti con l'Azienda;
f) rispettare tutte le disposizioni in uso presso l'Azienda e rese note dai titolari e/o superiori se non contrastanti le leggi vigenti.
Le seguenti norme disciplinari costituiscono il codice di disciplina la cui affissione esaurisce gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 7 Legge n. 300/70,
Art. 55 - Disposizioni Disciplinari
L'inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dall'Azienda in relazione all'entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano e descritte a titolo indicativo:
a) rimprovero verbale
b) rimprovero scritto;
c) multa in misura non eccedente le 4 (quattro) ore della retribuzione base;
d) sospensione della retribuzione e dal servizio da uno a dieci giorni.
e) licenziamento disciplinare
A) Il provvedimento del rimprovero scritto o verbale si applica al lavoratore per lievi irregolarità nell'adempimento dei suoi doveri o nel comportamento in servizio;
B) il provvedimento della multa di cui al precedente n. 3, si applica nei confronti del lavoratore per le seguenti ed analoghe mancanze:
- esegua senza la necessaria diligenza il lavoro affidatogli;
- ometta di comunicare immediatamente ogni cambiamento della propria dimora;
- danneggi attrezzatura aziendale in modo colposo, fermo restando il diritto del recupero del valore economico corrispondente al danno steso; riceva più di 2 rimproveri scritti per manifesta trascuratezza personale e/o della divisa durante i turni di servizio;
C) il provvedimento della sospensione di cui al precedente n. 4, si applica nei confronti del lavoratore per le seguenti ed analoghe mancanze:
- ometta parzialmente di eseguire la prestazione richiesta;
- arrechi danno alle cose ricevute, in dotazione od uso, con responsabilità;
- si assenti per un giorno dal lavoro senza valida giustificazione;
- non avverta subito i superiori diretti di eventuali irregolarità nell'adempimento del servizio;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- si addormenti in servizio:
- ritardi nell'anno solare l'inizio del servizio senza comprovata giustificazione ;
- commetta recidiva, oltre la seconda volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata che può essere destinataria di più grave provvedimento;
- non dia immediata notizia all'azienda d'ogni mutamento della propria dimora, durante i congedi o la malattia;
- ritardi l'inizio del servizio oltre 30 (trenta) minuti, senza comprovata giustificazione, per 3 (tre) diverse occasioni nella misura di una giornata di sospensione dal servizio e dalla retribuzione.
D) il provvedimento di licenziamento disciplinare, salvo ogni altra azione lega le, di cui al precedente n. 4 si applica nei confronti del lavoratore per le seguenti ed analoghe mancanze:
- si assenti dal lavoro, senza comprovata giustificazione, oltre le due volte nel periodo di validità della recidiva e sempre che sia stata già elevata comprovata analoga contestazione nei 2 anni precedenti all'ultimo fatto conte stato;
- assenza ingiustificata altre 3 giorni consecutivi od oltre 4 giornate nell'anno solare;
- esegua con consapevole e manifesta negligenza grave il lavoro affidatogli;
- ponga rifiuto all'utilizzo dell'abbigliamento fornito o ripetute dimenticanze nell'uso dello stesso
- commetta recidiva, oltre la terza volta nel biennio precedente all'ultimo fatto contestato, in qualunque mancanza di cui alle lett. b) e c) del presente articolo, salvo il caso di assenza ingiustificata e di ritardo.
- Ritardi l'inizio del servizio oltre 30 minuti, senza comprovata giustificazione oltre un totale di 21 volte nell'arco di un anno solare;
- abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio;
- esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'Azienda, di lavoro per conto proprio conto terzi, fuori dell'orario di lavoro;
- il reiterato comportamento oltraggioso verso l'Azienda, i superiori, i colleghi od i sottoposti;
- il mancato rispetto dell'obbligo di fedeltà con comunicazione a terzi di notizie riservate dell'Azienda, riproduzione od esportazione di progetti, documenti, macchine, utensili o di altri oggetti di proprietà dell'Azienda;
- abbandono ingiustificato del posto del lavoro del custode;
- rissa nei luoghi di lavoro o grave offese verso i compagni di lavoro;
- comprovate molestie sessuali.
E) Licenziamento per giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con perdita dell'indennità di preavviso, si applica nei confronti del lavoratore che commetta una mancanza che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
A titolo indicativo rientrano fra le mancanze di cui al precedente comma:
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio, anche fra due dipendenti;
- l'abuso di autorità;
- l'assenza ingiustificata oltre i cinque giorni consecutivi o assenza per sette giorni complessivi in un anno, sempre senza giustificato motivo;
- l'aver taciuto, al momento dell'assunzione in servizio, circostanze tali che avrebbero impedito l'assunzione stessa e che, ove il dipendente fosse stato in servizio, ne avrebbe determinato il licenziamento;
- la recidività nell'addormentarsi in servizio o l'ubriacarsi in servizio;
- l'abbandono del posto di lavoro;
- l'insubordinazione verso i superiori;
Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si richiamano le norme dell'art. 7 Legge 20 Maggio 1970 n. 300 (all. 12) e l'importo delle eventuali multe sarà versato al fondo adeguamento presso l'INPS.
Art. 56 - Sospensione cautelare
Verrà disposta la sospensione cautelare qualora al lavoratore venga contestata una mancanza la cui gravità in relazione alla delicatezza delle mansioni sconsigli l'immediato utilizzo della prestazione antecedentemente all'esaurimento della procedura di contestazione di cui all'art. 7 Legge 300 del 1970 per il tempo strettamente necessario al compimento della procedura di cui al predetto art. 7,
Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri inerenti alle sue mansioni e di usare modi cortesi e corretti verso i superiori, i colleghi, i subalterni ed il pubblico.
TITOLO XI - TRATTAMENTO ECONOMICO
La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
- paga base;
- indennità per funzione direttive;
- scatti di anzianità di servizio maturati;
- eventuali assegni ad personam;
- eventuali superminimi.
La quota oraria della retribuzione sia normale che dì fatto si ottiene dividendo rimporto mensile per i seguenti divisori convenzionali:
- per il personale la cui durata di lavora è di 40 ore settimanali: 173
- per il personale la cui durata di lavoro è di 42 ore settimanali: 182.
La quota giornaliera della retribuzione/ sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26.
La retribuzione è commisurata ala normale orario di lavoro.
Art. 59 – Retribuzioni contrattuali
Con decorrenza dal primo giorno di applicazione del presente Contratto Collettivo Azienda le di Lavoro la paghe basi lorde conglobate sono le seguenti:
LIVELLO | Dal 01-01-2013 | Dal 01-01-2014 | Dal 01-01-2015 |
Quadro | 1780,00 | 1850,00 | 1890,00 |
1º | 1650,00 | 1700,00 | 1750,00 |
2º | 1450,00 | 1490,00 | 1540,00 |
3º | 1250,00 | 1280,00 | 1330,00 |
4º | 1.081,00 | 1107,00 | 1134,00 |
5º | 1.020,00 | 1.050,00 | 1.070,00 |
È consentita l'assunzione a tempo indeterminato al 5º livello retributivo, per l'espletamento delle mansioni previste contrattualmente per tale livello, di lavoratori ultracinquantenni, con una riduzione della retribuzione tabellare pari al 2% (due %) per i primi 12 mesi di effettivo rapporto.
Accordo integrativo 23/06/2015
Art. 1 - Ambito di applicazione e paga d'accesso
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto integrativo nazionale e fino alla data di scadenza del CCNL del 16 gennaio 2013, per il personale dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari e integrati resi alle imprese pubbliche e private, è consentita l'assunzione di personale per l'espletamento delle mansioni previste contrattualmente al 5º livello di cui all'art. 21 del succitato CCNL con un paga base lorda conglobata d'accesso pari a € 935,00 mensili. Tale paga d'accesso sarà applicata per due anni dall'assunzione, scaduti i quali, dal mese successivo sarà applicata la paga superiore dello stesso livello, sempre prevista dal CCNL "ut supra".
Art. 60 - Mensilità supplementari - (13ma)
In occasione delle festività natalizie l'azienda dovrà corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.
Per tali fini il periodo iniziale o finale superiore a 15 (quindici) giorni è computato come mese intero.
Per l'anzianità di servizio maturata presso l'Azienda il dipendente ha diritto a 10 scatti triennali.
Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di assunzione ed in tale data il dipendente deve aver già compiuto il 18º anno di età e non essere apprendista.
Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati, per ciascun livello d'inquadramento, nelle seguenti misure:
Quadro | 16,50 |
1º | 15,00 |
2º | 13,00 |
3º | 12,00 |
4º | 11,00 |
5º | 10,50 |
In occasione del nuovo scatto d'anzianità l'importo riportato in tabella va a sommarsi agli scatti precedenti.
In caso di passaggio di livello l'importo degli scatti già maturati si sommerà ai valori che matureranno nel nuovo livello, così come il loro numero.
L'importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d'anzianità.
Gli scatti d'anzianità non possono essere assorbiti da aumenti di merito, mentre eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti da maturare.
Art. 62 - Retribuzione di fatto
Per paga o retribuzione di fatto a tutti gli effetti previsti dal presente Contratto si intende
Quellå costituita dai seguenti elementi:
a) stipendio o salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata);
b) eventuali terzi elementi;
c) eventuali scatti di anzianità;
d) eventuali indennità continuative che non abbiano carattere di rimborso spese;
e) eventuali superminimi ed assegni "ad personam";
Art. 63 - Divisa ed equipaggiamento
Al personale a ciò tenuto divisa ed eventuale equipaggiamento saranno forniti in termini
anticipatori a spese del datore di lavoro.
Il lavoratore è responsabile della pulizia, cura e manutenzione della divisa e dell'eventuale equipaggiamento.
TITOLO XII - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI
Art. 64 - Astensione dal lavoro della lavoratrice madre
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi (facoltativo) dopo il periodo di cui alla lettera c).
160;
Il godimento dei periodi di cui alle lettere a) e c), può, mediante presentazione di idonea certificazione medica del Servizio Sanitario Nazionale, essere così diversamente articolato:
a) per il mese precedente la data presunta del parto indicata dal certificato medico di gravidanza;
b) per i quattro mesi dopo il parto.
La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambi no, salvo eccezioni previste dalla Legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova).
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenzia mento, delle condizioni che lo vietavano.
Ai sensi dell'art. 4 del DPR 25 novembre 1976, n. 1026, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto.
In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, l'Azienda è obbligata a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.
I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro indicati alle lettere a), b), c), devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.
Il periodo di assenza facoltativa di cui alla lettera d) è computato nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie, ed alle mensilità supplementari.
Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari rispettivamente all'80% ed al 30% della retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'art. 74, Legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dall'Azienda ai sensi dell'art. 1 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.
L'importo anticipato dall'Azienda è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1e 2 Legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori stagionali, I'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto, ai sensi del sesto comma dell'art. 1, Legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento pre-adottivo si applica l'articolo 6, Legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Art. 65 - Astensione dal lavoro del Lavoratore padre
Il diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria della lavoratrice madre, per un periodo di sei mesi entro il primo anno di età del bambino - o per la parte residua in caso di decesso o grave infermità della madre - ed il relativo trattamento economico normativo e previdenziale, sono riconosciuti anche al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario ai sensi dell'art. 3140/20 del Codice civile, in alternativa alla lavoratrice madre, nonché nel caso di malattia di rinuncia anche parziale della madre lavoratrice dipendente ovvero se unico affadatario dei figli.
A tal fine il lavoratore padre è tenuto a presentare al datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti al congedo parentale.
Si richiamano comunque le disposizioni di cui all'art. 4, comma 24, della L. 92/2012 nonché il disposto dal capo IV e V del D.lgs. 151/2001 e s.m..
TITOLO XIII - MALATTIE ED INFORTUNI
Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. È altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure elio-balneo-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro.
Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante.
In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione.
Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici.
Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate.
In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato
Impedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata.
Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all'Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità.
Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto ed il
Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell'accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo.
In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla Legge per il ritardo o la mancata comunicazione.
In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all'Art 68.
1. il lavoratore dipendente non in prova, con anzianità di servizio fino a due anni, in caso di malattia ha diritto al mantenimento del posto di lavoro (cosiddetto periodo di comporto) per assenza continuativa o frazionata fino ad un massimo di complessivi sei mesi, nel periodo degli ultimi 15 mesi;
2. il lavoratore dipendente non in prova, con anzianità di servizio superiore a due anni, in caso di malattia ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative ed anche per eventi morbosi diversi, fino ad un massimo di sei mesi, con l'incremento di una settimana per ciascun anno lavorato oltre il biennio, ma con il limite complessivo di 12 (dodici/ mesi, pari a 365 giorni di prognosi complessiva, nel periodo di 24 mesi;
3. in caso d'infortunio sul lavoro e/o malattia professionale, il lavoratore dipendente non in prova, ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca, al lavoratore dipendete medesimo, di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo d'abilitazione alla ripresa del lavoro od il certificato d'invalidità od inabilità permanente al lavoro;
4. in caso di malattia professionale il lavoratore dipendente non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità;
Qualora l'interruzione del servizio si protragga oltre i termini sopra indicati, salvo il caso d'invalidità od inabilità permanente, per le quali l'Azienda può recedere senza preavviso, è facoltà dell'Azienda risolvere il rapporto di lavoro con riconoscimento del preavviso contrattuale.
Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento.
Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
Art. 68 - Trattamento economico
Ferme restando le norme di Legge per quanto concerne il trattamento di malattia, infortunio o malattia professionale l'Azienda corrisponderà al lavoratore dipendente, quanto previsto ai punti che seguono:
A. Caso di Malattia e/o infortunio non professionale
a. all'indennità di malattia da corrispondersi dall'INPS ,anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato e posta a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della stessa Legge 29 febbraio 1980 n. 33, si aggiunge, a carico dell'azienda, l'importo atto ad integrare la retribuzione giornaliera del lavoratore nella seguente misura :
- 75 % per il periodo dal quarto al ventesimo giorno
- 100% per il periodo successivo
b. il 50% della normale retribuzione da corrispondersi da parte dei datori di lavoro per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza)
Per retribuzione giornaliera s'intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 62.
L'indennità a carico dell'Azienda non è dovuta se I'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla Legge.
Durante il periodo di prova, non è dovuta al lavoratore dipendente, nessuna integrazione da parte dell'Azienda.
Le visite mediche di controllo del personale sulle assenze dal lavoro per malattia sono espletate dalle unità Sanitarie Locali o dai medici incaricati dall'INPS ai quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento.
Per consentire l'effettuazione delle visite fiscali, il lavoratore dipendente è tenuto al rispetto delle fasce orarie di reperibilità secondo le disposizioni dettate dalla competente autorità sanitaria, ovvero dalle ore 10 e le ore 12 e tra le ore 17 e le ore 19 di tutti i giorni, comprese le domeniche e le giornate festive infrasettimanali per eventuali visite di controllo. Non sono considerate assenze ingiustificate:
1) assenza dal domicilio per visite mediche, prestazioni ed accertamenti specialistici non effettuabili al di fuori delle fasce orarie di reperibilità;
2) nel caso di gravi motivi che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza del lavoratore altrove, per evitare gravi conseguenze per se o per i componenti del suo nucleo familiare;
Negli altri casi le assenze sono considerate ingiustificate con le conseguenze di Legge e contrattuali previste.
B. Caso d'Infortunio Professionale
Ai sensi dell'art. 73, DPR 30 giugno 1965, n. 1124, l'Azienda è tenuta a corrispondere una intera quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 62 per la giornata in cui avviene l'infortunio.
A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, verrà corrisposta dall'Azienda al lavoratore assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure:
- 100%, (cento per cento) per il giorno stesso dell'infortunio professionale, della retribuzione netta che avrebbe percepito lavorando;
- 60% (sessanta per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza) della retribuzione netta che avrebbe percepito lavorando;
- 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4º in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto ad integrazione e concorrenza della prestazione dovuta dall'INAIL;
Per retribuzione giornaliera s'intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 62.
L'indennità a carico dell'Azienda non è dovuta se I'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla Legge.
Durante il periodo di prova, non è dovuta al lavoratore dipendente, nessuna integrazione da parte dell'Azienda.
TITOLO XIV - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il preavviso deve essere dato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno rispettando i seguenti termini:
a) fino a cinque anni di servizio compiuti: mesi due per il Quadro e il primo livello; mesi uno per il secondo livello; giorni quindici per gli altri livelli;
b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti: mesi tre per il Quadro e il primo livello; mesi due per il secondo livello; giorni venti per gli altri livelli;
c) oltre i dieci anni di servizio: mesi quattro per il Quadro e il primo livello; mesi tre per il secondo livello; mesi uno per gli altri livelli.
I termini di preavviso , considerati di calendario, decorrono dalla metà o dalla fine del mese.
Ai sensi dell'art. 2118 del Codice Civile, in caso di mancato preavviso il recedente, azienda o lavoratore, dovrà corrispondere all'altra parte un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il relativo periodo.
Ove il lavoratore dimissionario lo richieda, l'Azienda può rinunciare al preavviso facendo in tal caso cessare il rapporto di lavoro; ove invece l'Azienda intenda di propria iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 70 - Anzianità di servizio
L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore inizia di fatto la prestazione lavorativa nell'Istituto, quali che s1ano le mansioni ad esso affidate.
Le frazioni di anno saranno considerate a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi e le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno considerate mese intero.
Art. 71 - Trattamento di fine rapporto
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento di fine rapporto.
Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5.
La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni d'anno computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
TITOLO XV - VALIDITA' TEMPORALE DEL CONTRATTO
Art. 72 - Decorrenza e durata del contratto
Il presente CCNL, stipulato in Roma il 16 Gennaio 2013, salvo 1e eventuali diverse decorrenze stabilite per singoli istituti, avrà decorrenza dal 1 Gennaio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2015.
Esso continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Art. 73 - Procedure per il rinnovo del CCNL
Durante i sei mesi precedenti la scadenza del CCNL e nel mese successivo e comunque per un periodo pari a sei mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
In assenza di accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL, e comunque dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla data di scadenza del CCNL, a tutti i lavoratori cui si applica il presente CCNL sarà corrisposto un elemento provvisorio della retribuzione, pari al 30% del tasso IPCA programmato applicato ai minimi retributivi contrattuali in vigore, dopo sei mesi in assenza di accordo l'importo in questione sarà pari al 50% del tasso IPCA.
Nell'accordo di rinnovo le parti contrattuali determineranno tempi e modalità di cessazione dell'importo di cui sopra eventualmente corrisposta.
Allegato 1 - Ente bilaterale nazionale del settore dei servizi ausiliari fiduciari e integrati
Statuto
Art. 1
(Costituzione)
1) Conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del CCNL per i dipendenti del settore dei Servizi ausiliari fiduciari ed integrati sottoscritto in data 16 gennaio 2013 è costituito l'Ente bilaterale nazionale per il settore dei Servizi ausiliari fiduciari ed integrati (di seguito EBINSAFI).
tra
L'Associazione nazionale imprese servizi integrati (ANISI)
L'Associazione "Più Servizi"
L'Associazione nazionale istituti di vigilanza privata - Servizi integrati (A.N.I.V.P. - Servizi integrati)
tutte facenti capo a Federsicurezza - Confcommercio
e
l'Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (UILTUCS)
Art. 2
(Natura)
1) EBINSAFI, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di Associazione non riconosciuta, non persegue finalità di lucro ed ha finalità sussidiaria e mutualistica.
Art. 3
(Durata)
1) La durata di EBINSAFI è a tempo indeterminato.
Art. 4
(Sede)
1) EBINSAFI ha sede in Roma.
Art. 5
(Scopi)
1) EBINSAFI attua e concretizza a livello nazionale e locale le iniziative riconducibili alle funzioni e scopi ad esso attribuite, anche in futuro dalle Organizzazioni fondatrici.
2) Esso si propone di promuovere e sostenere con le opportune iniziative il dialogo sociale tra le parti.
3) In particolare l'Ente ha i seguenti scopi:
a) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore dei Servizi ausiliari, fiduciari e integrati, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
b) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
c) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
d) promuovere ed attivare, attraverso le iniziative di informazione, le procedure necessarie al fine di favorire l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro, anche attraverso tecnologia informatica;
e) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
f) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla Legge n. 936/1986 di riforma del CNEL;
g) promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza sanitaria integrativa, secondo le intese tra le parti sociali nazionali;
h) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali e delle relative esperienze bilaterali;
i) individuare ed adottare iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente bilaterale stesso;
j) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente bilaterale nazionale dei Servizi ausiliari, fiduciari e integrati;
k) monitorare l'evoluzione del settore;
l) elaborare e proporre, alle Istituzioni competenti ogni iniziativa atta al miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici e allo sviluppo delle aziende del settore;
m) programmare e organizzare studi e ricerche sullo stato e sulle previsioni del settore servizi ausiliari, fiduciari e integrati alle imprese occupazionali con particolare attenzione all'evoluzione del mercato del lavoro, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
n) valutare l'opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali; a tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione del lavoro, in sinergia con enti, fondi, e istituzioni che finanziano la formazione;
o) svolgere funzioni di segreteria operativa dell'Organismo paritetico nazionale nonché della Commissione paritetica nazionale;
p) rilasciare il certificato di assistenza tecnica alle aziende che abbiano presentato un piano di formazione su base nazionale, previa verifica della relativa regolarità contributiva;
q) curare la registrazione degli accordi territoriali o aziendali secondo la Legge n. 936/1986 di riforma del CNEL.
4) L'Ente altresì promuove la costituzione di Enti bilaterali a livello regionale e ne coordina l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali.
5) L'Ente predispone i modelli di Statuto per gli Enti bilaterali territoriali da mutuarsi a livello regionale.
6) L'Ente provvede a rilasciare la Certificazione liberatoria ai singoli datori di lavoro per la partecipazione agli appalti pubblici privati attestante il recepimento e l'integrale applicazione della normativa contrattuale nazionale e decentrata stipulata dalle parti sociali firmatarie il CCNL per i dipendenti del settore dei Servizi ausiliari fiduciari ed integrati, anche per il tramite di Commissioni opportunamente a ciò costituite.
7) L'Ente provvede a rilasciare il Parere di conformità in coerenza alla norma collettiva in materia di apprendistato nel caso di mancata costituzione dell'Ente bilaterale regionale competente, anche per il tramite di Commissioni opportunamente a ciò costituite.
Art. 6
(Soci fondatori e beneficiari)
1) Sono soci fondatori di EBINSAFI le Organizzazioni di cui all'art. 1 del presente Statuto firmatarie del CCNL del 16 gennaio 2013.
2) Sono inoltre soci beneficiari i datori di lavoro che applichino il sopramenzionato contratto collettivo ed i lavoratori da essi dipendenti, in condizione di regolarità con i versamenti della Co.Ge.PA di cui all'art. 8 del citato CCNL
Art. 7
(Finanziamento)
1) EBINSAFI è finanziato con le modalità previste dall'art. 8 del CCNL 16 gennaio 2013.
2) L'Ente bilaterale potrà beneficiare, ove possibile, di finanziamenti provenienti da aziende, Enti privati e pubblici, Istituzioni, soggetti nazionali ed europei, pubblici e privati, interessati alla realizzazione dello scopo dell'Ente bilaterale.
Art. 8
(Organi di EBINSAFI)
1) Sono Organi di EBINSAFI:
- Il Consiglio direttivo;
-- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- Il Comitato esecutivo;
- Il Collegio dei sindaci revisori dei conti.
2) La funzione di componente degli Organi statutari di cui sopra, fatta esclusione del Collegio dei sindaci, ha termine in caso di decadenza o dimissioni, ovvero nel caso la designazione venga revocata dal socio che l'aveva espressa, che in tale caso provvederà ad una nuova designazione.
In caso di dimissioni, revoca o decadenza del Comitato esecutivo il Presidente convocherà immediatamente il Consiglio direttivo per l'elezione del sostituto su indicazione dei soci fondatori ognuno per la propria competenza.
Art. 9
(Consiglio direttivo)
1) Il Consiglio direttivo è composto, in modo paritetico da 12 membri, nominati:
- n. 2 da ANISI;
- n. 2 da Più Servizi;
- n. 2 da A.N.I.V.P.;
- n. 6 complessivamente da UILTUCS.
2) È consentita alle Organizzazioni di cui sopra, la sostituzione dei propri membri, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta.
Art. 10
(Poteri del Consiglio direttivo)
1) Spetta al Consiglio direttivo di:
- eLeggere al proprio interno e nel rispetto dei criteri di bilateralità ed alternanza delle cariche il Presidente ed il Vicepresidente;
- eLegge, con modalità paritetica su indicazione dei soci fondatori ognuno per la propria competenza, i membri del Comitato esecutivo di cui all'art. 13 del presente Statuto;
- fissare gli indirizzi e le linee di sviluppo dell'attività dell'Ente per il conseguimento degli scopi statutari;
- approvare i regolamenti interni di EBINSAFI;
- deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 5 del presente Statuto;
- provvedere all'approvazione, su proposta del Comitato esecutivo, della relazione sull'attività programmata e su quelle svolte, dei bilanci consuntivi e preventivi di EBINSAFI;
- esprimere il proprio parere obbligatorio sulle proposte di eventuali modifiche ed integrazioni del presente Statuto preventivamente all'approvazione delle stesse da parte dei soci fondatori;
- promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse di EBINSAFI;
- deliberare in ordine all'eventuale compenso per i componenti degli Organi di EBINSAFI ed i sindaci;
- stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondere in caso di ritardato pagamento;
- svolgere tutte le altre attività ad esso demandate dal presente Statuto;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.
Art. 11
(Riunioni del Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno la metà dei membri effettivi del Consiglio direttivo o dal Presidente o dal Collegio dei sindaci.
La convocazione del Consiglio direttivo è effettuata dal Presidente mediante avviso scritto da recapitarsi, anche anticipato mediante fax od e-mail, almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione.
Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della convocazione e gli argomenti da trattare.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente di EBINSAFI. Per la validità delle adunanze del Consiglio direttivo è necessaria la presenza di almeno un componente nominato nel Consiglio direttivo in rappresentanza dei soci fondatori, personalmente o tramite delega formale.
Le delibere sono valide se assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei membri effettivi, ad eccezione dell'elezione del Presidente e Vicepresidente e dei componenti del Comitato esecutivo da assumersi all'unanimità. Ciascun membro ha un voto.
Il Consiglio direttivo nomina ad ogni sua riunione un segretario.
Art. 12
(La Presidenza)
1) La Presidenza è composta dal Presidente e dal Vicepresidente.
2) Il Presidente di EBINSAFI viene eletto dal Consiglio direttivo alternativamente tra i membri effettivi rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali e fra i membri effettivi rappresentanti dell'Organizzazione sindacale secondo il criterio dell'alternanza. Il Presidente dura in carica per un triennio. Qualora, nel corso del triennio, il Presidente, ovvero il Vicepresidente, venga a mancare, il nuovo Presidente, ovvero il nuovo Vicepresidente, dura in carica fino alla scadenza del triennio.
3) Spetta al Presidente di EBINSAFI il potere:
- rappresentare legalmente l'Ente a tutti gli effetti;
- indire le convocazioni ordinarie e straordinarie del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo;
- presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;
- presiedere le riunioni del Comitato esecutivo;
- sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- svolgere, unitamente al Vicepresidente, tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dal Consiglio direttivo o dal Comitato esecutivo.
4) Il Vicepresidente di EBINSAFI viene eletto dal Consiglio direttivo alternativamente, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto fra i rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali, il Vicepresidente sia scelto fra i rappresentanti dell'Organizzazione sindacale e viceversa.
5) Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce, esercitandone le funzioni, in caso di assenza od impedimento. Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.
6) La firma sugli atti amministrativi e sulle convocazioni è congiunta.
Art. 13
(Il Comitato esecutivo)
Il Comitato esecutivo si compone di 4 membri effettivi rispettivamente 1 in rappresentanza di ANISI, 1 in rappresentanza di Più Servizi, 1 in rappresentanza di A.N.I.V.P. e 1 in rappresentanza di UILTUCS e 4 membri supplenti, eletti dal Consiglio direttivo secondo criteri di bilateralità che sottendono la funzione dell'Ente. I membri supplenti possono partecipare al Comitato esecutivo senza diritto di voto.
Del Comitato esecutivo fanno parte di diritto il Presidente ed il Vicepresidente. Al rappresentante della UILTUCS è attribuita la titolarità di 3 voti rispetto al voto attribuito singolarmente a ciascuno degli altri tre soci.
Art. 14
(Poteri e funzioni del Comitato esecutivo)
1) Sulla base dei programmi di attività e degli indirizzi operativi fissati dal Consiglio direttivo il Comitato esecutivo ha il compito di:
- garantire il funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- coordinare le attività dell'Ente;
- assicurare l'attuazione delle iniziative, dei programmi e degli indirizzi operativi deliberati dal Consiglio direttivo;
- provvedere alla predisposizione delle relazioni annuali sull'attività svolta e su quella programmatica;
- provvedere alla predisposizione dei rendiconti consuntivi e dei preventivi di EBINSAFI da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo;
- definire gli accordi di collaborazione per le iniziative per la realizzazione delle funzioni attribuite all'ente nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell'art. 5 che precede;
- conferire, a propri componenti od a terzi anche esterni all'Ente stesso incarichi, ovvero deleghe specifiche per il funzionamento e la gestione dell'Ente, delle Commissioni e degli Organismi dello stesso;
- riferire al Consiglio direttivo in merito alle proprie delibere;
- adottare in caso di urgenza deliberazioni relative alle competenze del Consiglio direttivo sottoponendole a ratifica in occasione della prima seduta successiva di tale Organo;
- gestire il contributo di assistenza contrattuale secondo il disposto dell'art. 8 del CCNL;
- autorizzare la costituzione di Enti bilaterali con competenza circoscritta a determinati ambiti territoriali fungendo da Comitato di vigilanza nazionale per quanto previsto al comma 4 dell'art. 5 che precede;
- rilasciare la Certificazione liberatoria di cui al comma 6 dell'art. 5 che precede;
- rilasciare il Parere di conformità di cui al comma 7 dell'art. 5 che precede;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.
Art. 15
(Riunioni del Comitato esecutivo)
1) Il Comitato esecutivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni mese e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due membri effettivi del Comitato o dal Presidente, e nomina ad ogni riunione un segretario.
2) La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.
3) Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
4) Le riunioni sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente se il Presidente è assente.
5) Le delibere sono valide solo se ricevono il voto _____________ favorevole di almeno la metà più uno dei voti attribuiti ai soci.
6) Ogni membro ha diritto a un voto.
Art. 16
(Il Collegio dei sindaci revisori dei conti)
1) Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi così designati: uno dalle Associazioni imprenditoriali, uno dall'Organizzazione sindacale, il terzo che ne assume la Presidenza scelto di comune accordo nella parte sociale che non esprime il Presidente dell'Ente.
2) Le Organizzazioni di cui all'art. 1 designano inoltre due sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i sindaci eventualmente assenti per cause di forza maggiore.
3) I sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
4) I sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404 e 2407 cod. civ. in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente al Consiglio direttivo le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.
5) Il Collegio dei sindaci esamina i rendiconti consuntivi di EBINSAFI per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.
6) Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei sindaci lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta.
7) La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
8) I sindaci potranno partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo senza voto deliberativo.
Art. 17
(Patrimonio sociale)
1) Tutti i mezzi patrimoniali dell'Ente, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra ad incrementare le risorse dell'Ente e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell'Ente, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, e così i contributi versati in adesione allo spirito ed alle finalità del contratto nazionale di lavoro dei dipendenti del settore dei Servizi ausiliari fiduciari ed integrati e i suoi rinnovi, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell'Ente, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell'Ente o accantonati, se ritenuto necessario o opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.
2) Il regime giuridico relativo ai beni e più in generale al patrimonio è quello applicato ai "fondi comuni", regolato per solidale ed irrevocabile dei soci dalle previsioni del presente Statuto con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione dei beni.
3) I soci non hanno alcun diritto ad alcun titolo sul patrimonio sia durante la vita dell'Ente che in caso di suo scioglimento.
Art. 18
(Avanzi di gestione)
1) Gli avanzi di gestione, alla fine di ogni esercizio saranno destinati all'esercizio successivo ed ai fini dell'Ente.
Art. 19
(Esercizio sociale)
1) Gli esercizi di EBINSAFI hanno inizio il 1º gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato esecutivo provvede alla redazione del rendiconto consuntivo riguardante la gestione di EBINSAFI e del preventivo.
2) Il rendiconto consuntivo, va approvato dal Consiglio direttivo entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio, il preventivo va approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Il rendiconto consuntivo costituito da situazione patrimoniale e conto economico accompagnati dalla relazione del Comitato esecutivo e del Collegio dei sindaci revisori dei conti, e il preventivo devono essere trasmessi, entro dieci giorni dall'approvazione, alle Organizzazioni di cui all'art. 1 del presente Statuto.
3) Per le spese di impianto e di gestione, EBINSAFI potrà avvalersi delle disponibilità di cui all'articolo 17.
4) Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vicepresidente.
Art. 20
(Liquidazione)
1) La messa in liquidazione di EBINSAFI è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni stipulanti di cui all'art. 1 nei seguenti casi:
a) qualora esso cessi da ogni attività per disposizione di Legge;
b) qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;
c) qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia generale per tutti gli appartenenti alle Associazioni fondatrici ed al versamento dei contributi.
2) Nel momento stesso in cui dovesse verificarsi una delle ipotesi di cui innanzi, cesserà automaticamente l'obbligo per tutti gli aderenti di accantonare presso EBINSAFI gli eventuali contributi di cui al precedente comma e per le Associazioni di pagare le quote di finanziamento all'Ente stesso.
3) Nella ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni stipulanti provvederanno alla nomina di 4 liquidatori, di cui 2 nominati dalle Associazioni imprenditoriali e 2 nominati dall'Organizzazione sindacale; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte dirigente, il Presidente del Tribunale di Roma.
4) Le anzidette Organizzazioni determineranno, all'atto della messa in liquidazione di EBINSAFI i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificheranno l'operato.
5) In caso di scioglimento dell'Ente e comunque di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dal Consiglio direttivo, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono gli scopi di EBINSAFI.
6) In caso di mancato accordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma tenuti presenti i suddetti scopi.
Art. 21
(Controversie)
1) Lo Statuto ed il regolamento dell'Ente saranno tempestivamente modificati ed adeguati alle disposizioni di Legge.
2) Per qualsiasi controversia legale è competente il Foro di Roma.
3) Qualsiasi controversia insorgesse tra i soci potrà essere demandata al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori scelti tra gli iscritti all'albo tenuto dall'ordine degli avvocati. Il Collegio arbitrale deciderà con poteri di amichevole composizione, secondo equità e con giudizio inappellabile.
Art. 22
(Modifiche statutarie)
1) I soci fondatori possono modificare all'unanimità il presente Statuto.
2) Gli scopi dell'Ente possono essere modificati dai soci solo in rapporto a disposizioni espressamente pattuite a livello nazionale e reciprocamente accettate dalle parti stipulanti il CCNL per i dipendenti del settore dei Servizi ausiliari fiduciari e integrati del 16 gennaio 2013.
Art. 23
(Disposizioni finali)
Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di cui al regolamento dell'Ente, le disposizioni degli accordi tra le parti costituenti l'Ente ed, in quanto applicabili, le norme di Legge in vigore.
Art. 24
(Norma transitoria)
1) I soci fondatori nomineranno in sede di costituzione dell'Ente bilaterale EBINSAFI quali legali rappresentanti dell'Ente medesimo, i sigg. Massimiliano Magon e Parmenio Stroppa, rispettivamente Presidente e Vicepresidente, i quali provvederanno a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla costituzione dell'Ente bilaterale EBINSAFI, nonché all'esecuzione delle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione eventualmente necessarie, sino alla data di convocazione del primo Consiglio direttivo.
Allegato 2 - Regolamento attuativo delle prestazioni di EBINSAFI
Art. 1
(Prestazioni di assistenza integrativa)
EBINSAFI eroga:
A) un contributo "una tantum" pari a € 500,00 lordi in favore dei dipendenti, del settore dei Servizi ausiliari fiduciari ed integrati iscritti a EBINSAFI ed in regola con i versamenti, per ogni figlio nato (assegno per nascita);
B) un contributo, per una volta sola, pari a € 700,00 lordi in favore dei dipendenti del settore dei Servizi ausiliari fiduciari ed integrati iscritti a EBINSAFI ed in regola con i versamenti, per ogni figlio a carico portatore di una invalidità riconosciuta non inferiore al 74% (contributo per figli portatori di invalidità).
Art. 2
(Prestazioni istituzionali EBINSAFI)
1. Certificazione liberatoria per appalti.
2. Parere di conformità apprendistato.
3. Certificazione conciliazione e arbitrato.
Art. 3
(Funzioni di EBINSAFI)
1. Riscuotere i contributi destinati al Fondo ASSI.
2. Fungere da segreteria operativa per l'OPN e per la CPN.
3. Costituire apposite Commissioni per il rilascio delle prestazioni istituzionali di cui al precedente art. 2.
Art. 4
(Ambito di applicazione)
Hanno diritto alla prestazione di cui ai precedenti articoli 1 e 2, sia i dipendenti da imprese del settore dei Servizi ausiliari fiduciari ed integrati, che i datori di lavoro in regola con i versamenti del contributo di assistenza contrattuale di cui all'art. 8 e sia della quota di contributo di cui all'art. 19 del CCNL
Si intendono in regola con i versamenti, i destinatari delle prestazioni di cui sopra per i quali il contributo sopra richiamato sia versato in modo regolare e continuativo sin dal momento della prima iscrizione.
I contributi riscossi per conto del Fondo ASSI di cui all'art. 19 del CCNL saranno versati sul c/c di EBINSAFI (c/c n. 1694 IBAN IT 15 U 03127 05011 00000000 1694) con periodicità mensile.
Art. 5
(Modalità di domanda e documentazione da allegare)
L'erogazione delle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 avviene direttamente a favore dell'avente diritto (prestazione diretta) dietro presentazione di apposita domanda da indirizzare a: EBINSAFI - Via della Cava Aurelia 163 - 00165 ROMA utilizzando gli appositi moduli ed allegando la prescritta documentazione:
1. Ai fini della domanda di contributo di cui al punto A) dell'art. 1 (assegno per nascita):
a) certificato di nascita del nuovo nato;
b) stato di famiglia;
c) dichiarazione di regolarità contributiva firmata dal proprio datore di lavoro (All. B).
2. Ai fini della domanda di cui al punto B) dell'art. 1 (contributo per figli e portatori di invalidità):
a) certificazione della competente ASL attestante i requisiti minimi di invalidità civile richiesti;
b) stato di famiglia;
c) fotocopia ultima certificazione fiscale rilasciata dal proprio datore di lavoro (modello CUD) od altra idonea documentazione fiscale da dove risulti il carico fiscale del soggetto richiedente il contributo;
d) dichiarazione di regolarità contributiva firmata dal datore di lavoro (All. B).
Qualora il soggetto invalido raggiunga la maggiore età si deve procedere alla richiesta della documentazione medica attestante i requisiti di invalidità che dovrà essere pertanto prodotta con l'indicazione della percentuale di invalidità.
La documentazione medica attestante i requisiti di invalidità deve risultare rilasciata da non più di 1 anno.
3. Ai fini della richiesta di cui al punto 1 dell'art. 2:
a) compilare e inviare a EBINFASI la prescritta modulistica (All. C);
b) dichiarazione di regolarità contributiva (utilizzare modello di cui All. B).
4. Ai fini della richiesta di cui al punto 2 dell'art. 2:
a) seguire la procedura prevista dagli All. 9 e 10 al CCNL utilizzando la prevista modulistica;
b) dichiarazione di regolarità contributiva.
5. Ai fini della richiesta di cui al punto 3 dell'art. 2:
a) seguire la procedura prevista dall'Allegato 3 al CCNL
Art. 6
(Termini di presentazione)
La domanda per l'ottenimento delle prestazioni di cui all'art. 1 deve necessariamente essere inoltrata:
- nell'ipotesi prevista alla lettera A) (assegno per nascita) entro 3 mesi dal verificarsi dell'evento;
- nell'ipotesi prevista dalla lettera B) (contributo per figli portatori di invalidità) entro 3 mesi dalla fine dell'annualità per la quale si richiede il contributo.
Qualora vengano richiesti documenti relativi alla certificazione medica, gli stessi devono pervenire entro i 3 mesi successivi la data della richiesta.
Art. 7
(Commissioni)
Le Commissioni previste al punto 3 dell'art. 3 saranno composte pariteticamente con determinazione del Comitato esecutivo dell'Ente.
Esse si riuniranno mensilmente ovvero a seguito di motivate richieste di prestazioni. L'operatività delle Commissioni sarà assicurata dalla segreteria di EBINSAFI.
Art. 8
(lavoro tempo parziale)
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale gli importi dei contributi spettano in misura intera.
Un medesimo fatto o accadimento può essere oggetto di contributo una sola volta anche in presenza di rapporti di lavoro a tempo parziale intrattenuti dal medesimo dipendente presso diversi datori di lavoro.
Art. 9
(Entrata in vigore)
Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1º giugno 2013, ferme restando le decorrenze delle norme relative all'art. 8 e al Titolo 3 del CCNL
Fac-simile moduli:
- All. A) Modulo di domanda per il riconoscimento delle prestazioni di assistenza integrativa;
- All. B) Modulo dichiarazione di regolarità contributiva;
- All. C) Dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Allegato A)
Spett.le EBINSAFI
Via della Cava Aurelia 163
00165 ROMA
Modulo di domanda per il riconoscimento delle prestazioni di cui all'art. 1
Dati relativi al richiedente la prestazione
Cognome ______________________ ______________________ Nome ______________________ ______________________
Via/P.zza e numero civico di residenza ______________________ ______________________ C.A.P. __________________
Comune ______________________ Prov. ___________________ Telefono ______________________ e-mail ______________________
nella qualità di dipendente ______________________ ______________________ ______________________
Dati relativi al rapporto di lavoro
Dipendente (indicare cognome e nome solo se diverso dal richiedente la prestazione di cui sopra) ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________
in servizio in Via/P.zza (indicare via e numero civico del luogo di lavoro) ______________________ ______________________ C.A.P. ______________________
Comune (indicare comune del luogo di lavoro) ______________________ ______________________ Prov. ______________________
Data di assunzione ___/___/____ Profilo professionale ______________________ ______________________ Tempo parziale (barrare se Si) ______________________ ______________________ Data di cessazione ___/___/____
Dati relativi al datore di lavoro
Matricola INPS (indicare sempre) ______________________ ______________________ Ragione sociale o forma giuridica del datore di lavoro ______________________ ______________________
Via e numero civico del datore di lavoro ______________________ ______________________ C.A.P. ______________________
Comune ______________________ ______________________ Prov. ______________________
Richiesta delle prestazioni
Chiede l'erogazione delle seguenti prestazioni
( ) A) contributo per nascita
( ) B) contributo per figli portatori di invalidità
Documentazione allegata (unire a seconda del tipo di richiesta la documentazione indicata)
Ai fini della domanda di cui sopra si allega la seguente documentazione (barrare le caselle interessate)
Nel caso di richiesta di assegno per nascita:
A) ( ) 1) certificato di nascita ( ) 2) Stato di famiglia ( ) 3) dichiarazione di regolarità contributiva firmata dal datore di lavoro
Nel caso di richiesta contributo figli portatori di invalidità:
B) ( ) 1) Stato di famiglia ( ) 2) copia del modello CUD ( ) 3) certificazione della competente ASL, attestante i requisiti di invalidità civile richiesti) ( ) 4) dichiarazione di regolarità contributiva firmata dal datore di lavoro
Modalità di accredito
Bonifico bancario su C/C IBAN ______________________ ______________________
intestato a ______________________ ______________________ presso (banca, ag.) ___________________________________
Data e firma
Data ______________________ ______________________ Firma ______________________ ______________________
Allegato B)
Spett.le EBINSAFI
Via della Cava Aurelia 163
00165 ROMA
Dichiarazione di regolarità contributiva
Il/la sottoscritto/a ______________________ ______________________ nella qualità di legale rappresentante della società
Ragione sociale: ______________________ ______________________ ______________________ ______________________
P. IVA ______________________ ______________________ Codice fiscale ______________________ ______________________
Indirizzo: località ______________________ ______________________ Prov. ______________________ ______________________
Via/P.zza ______________________ ______________________ C.A.P. ______________________ Tel. ______________________
Matricola INPS n. (indicare sempre): ______________________ ______________________
ai fini del riconoscimento delle prestazioni dall'Ente erogante a favore dei dipendenti da imprese del settore dei Servizi ausiliari fiduciari ed integrati
dichiara sotto la propria responsabilità
di aver ad oggi/aver avuto sino al ___/___/____ (cancella ciò che non interessa) alle proprie dipendenze il/la sig./sig.ra (cognome) ______________________ ______________________ (nome) ______________________ ______________________ C.F. ______________________ ______________________;
e che, in relazione a detto dipendente, i contributi di cui all'art. _____ del CCNL per i dipendenti da imprese del settore dei Servizi ausiliari fiduciari ed integrati risultano regolarmente versati sin dal momento della prima iscrizione a EBINSAFI.
Distinti saluti.
Data ______________________ ______________________ Firma ______________________ ______________________
Allegato C)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni)
Il/la sottoscritto/a
Cognome ______________________ ______________________ Nome ______________________ ______________________
Nato/a a ______________________ ______________________ (prov. _______________) il ______________________ ______________________
e residente in ______________________ ______________________ (prov. __________)
Via ______________________ ______________________ ______________________ n. ______________________ ______________________
legale rappresentante di ______________________ ______________________
con sede in ______________________ ______________________ Via ______________________ ______________________ n. ______________________ ______________________
a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false (*)
Dichiara
( ) di applicare integralmente i contratti di lavoro - sia nazionale che integrativo territoriale ove esistente - sottoscritti tra le parti stipulanti il CCNL;
( ) di essere associato all'Associazione di categoria ______________________ ______________________;
( ) di non essere aderente ad alcuna Associazione imprenditoriale di categoria;
( ) di essere in regola con la contribuzione previdenziale assicurativa ed assistenziale, nonché con gli adempimenti fiscali;
( ) di versare regolarmente i contributi di cui all'art. 8 e quello di cui all'art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria sul c/c n. 1694 IBAN IT 15 U 03127 05011 00000000 1694 intestato a EBINSAFI;
Chiede
la certificazione liberatoria prevista dal CCNL relativa all'integrale e corretta applicazione della contrattazione nazionale e territoriale integrativa ed aziendale.
Si allegano:
- certificazione di correttezza contributiva (DURC), rilasciata dagli Enti preposti (INPS e INAIL);
- fotocopia documento valido di identità del dichiarante;
- copia codice fiscale del dichiarante.
Il sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente documento limitatamente a quanto previsto dalla Legge n. 675/1996.
(luogo e data) ______________________ ______________________
Il/la dichiarante
(nome, cognome, timbro e firma)
______________________ ___________________________
N.B.: La dichiarazione, unitamente agli allegati, dovrà essere inviata, tramite raccomandata A/R o altro sistema certificato, all'Ente bilaterale nazionale Servizi ausiliari fiduciari e integrati in Via della Cava Aurelia, 163 - 00165 Roma.
----------
(*) Art. 76, D.P.R. n. 445/2000: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi preisti dal presente Testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L'esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazione rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere una nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte".
Allegato 3 - Regolamento Commissione certificazione, conciliazione ed arbitrato
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante attuazione delle deleghe di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30, ed in particolare l'art. 76, comma 1;
Considerato il disposto del CCNL per i dipendenti da aziende esercenti Servizi ausiliari fiduciari ed integrati del 16 gennaio 2013;
Ritenuto quindi di dover adottare un regolamento interno che disciplini e renda pubbliche le modalità di funzionamento della certificazione, conciliazione ed arbitrato;
È recepito il seguente regolamento:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Competenze, diritti di segreteria)
1. La Commissione è competente a svolgere funzioni di:
- certificazione dei contratti o singole clausole di essi in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro;
- certificazione della clausola compromissoria ex art. 31, comma 9, della Legge n. 183/2010;
- certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 cod. civ. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
- certificazione della qualificazione giuridica di contratti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro prevalentemente personale, quali in via esemplificativa: contratti di lavoro subordinato, lavoro a progetto/programma, ovvero in generale prestazione d'opera;
- esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione relativamente ai contratti per cui abbia precedentemente adottato l'atto di certificazione ed il tentativo facoltativo di conciliazione relativamente a contratti non sottoposti precedentemente a procedura di certificazione;
- soluzione arbitrale delle controversie secondo diritto come a seguire descritto.
2. La Commissione è competente a svolgere ogni altra funzione stabilita da leggi e contratto collettivo, successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Ove deliberata l'applicazione di diritti di segreteria e/o ogni altro importo, anche a titolo di rimborso spese, per il rilascio della certificazione, le somme sono destinate al finanziamento di attività istituzionali e/o legate alla ricerca, alla formazione e all'informazione.
Art. 2
(Composizione)
1. Presso l'Ente bilaterale nazionale servizi ausiliari fiduciari integrati (di seguito "EBINSAFI") è costituita la Commissione di certificazione, conciliazione e arbitrato (di seguito "Commissione") di cui all'art. 76, comma 1, lettera c-ter), del decreto legislativo n. 276/2003.
2. La Commissione è composta:
- dal Presidente dell'EBINSAFI, che la presiede e da almeno due Commissari ordinari;
- da due o più Commissari supplenti.
I suddetti Commissari, ordinari e supplenti, sono nominati per effetto di delibera dell'EBINSAFI.
3. Tutti i membri della Commissione, ordinari e supplenti, durano in carica tre anni e, comunque, non oltre il limite del mandato del Consiglio direttivo EBINSAFI che li ha nominati. Alla scadenza, la Commissione rimane in carica fino alla data di insediamento dei successivi membri ordinari e supplenti, nominati da EBINSAFI entro i 60 giorni successivi al suo insediamento.
4. La Commissione eLegge al proprio interno, tra i Commissari ordinari, un Segretario, al quale è affidato il compito di assicurare il coordinamento ed il buon andamento dei lavori della Commissione e delle eventuali sottocommissioni.
5. In relazione alle valutazioni di merito e carico di lavoro della Commissione ed alla necessità di assicurare il rispetto del termine di Legge per la conclusione dei procedimenti, il Presidente della Commissione può costituire una o più sotto Commissioni, di seguito denominate "sottocommissione", alle quali potranno essere invitati a partecipare professionisti iscritti ad Ordini e Collegi professionali, rappresentanti del mondo accademico, sindacale e/o della magistratura, esclusi dall'obbligo di cui al successivo comma 4 dell'art. 5.
6. In caso di assenza, impedimento (temporaneo o definitivo) o astensione ai sensi dell'articolo 5, dei Commissari ordinari, alle riunioni della Commissione partecipano, in sostituzione ed a pieno titolo, i Commissari supplenti. Il Presidente può, in caso di sua assenza, impedimento o astensione per i medesimi motivi, delegare i propri poteri al Segretario.
7. Alle riunioni delle Commissioni potranno essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, rappresentanti degli Enti pubblici nei cui confronti l'atto produce efficacia e che hanno ricevuto la comunicazione di inizio procedimento, nonché - se nominati - rappresentanti della sottocommissione. La partecipazione alla prima seduta della Commissione non potrà avere luogo prima che siano trascorsi almeno cinque giorni dall'inizio del procedimento.
8. Ai fini della validità della seduta è necessaria la presenza del Presidente o del Segretario delegato, ai sensi del precedente comma 6 e di almeno due ulteriori membri di cui al comma 2.
Art. 3
(Sede)
1. La Commissione ha sede in Roma ed ad ogni effetto presso EBINSAFI.
Art. 4
(Sotto-Commissioni)
1. La sottocommissione ha compiti istruttori e non di certificazione; provvede, in particolare, all'esame delle istanze assegnate a tal fine dal Presidente ed alla predisposizione e verbalizzazione di osservazioni e proposte da sottoporre alla Commissione.
2. In ogni caso, la Commissione delibera in maniera autonoma e non risulta in alcun modo vincolata dalle valutazioni degli Organi istruttori.
Art. 5
(Norme relative ai membri della Commissione)
1. Tutti i membri della Commissione o sottocommissione, ordinari e supplenti, sono tenuti ad astenersi dal partecipare in qualsiasi forma alle attività della rispettiva Commissione o sottocommissione che ineriscano alla trattazione, discussione o decisione di pratiche di certificazione, conciliazione o arbitrato che possano coinvolgere interessi propri, ovvero: di loro parenti o affini entro il quarto grado o conviventi; di persone fisiche o giuridiche con le quali essi intrattengano rapporti commerciali, di prestazione d'opera professionale o di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato; di individui od Organizzazioni con cui essi stessi o i coniugi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui essi siano tutori, curatori, procuratori o agenti; di enti, Associazioni anche non riconosciute, comitati o società, di cui essi siano amministratori, gerenti, associati o dirigenti. Essi si asterranno altresì in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Nei casi sopra menzionati l'interessato comunicherà preventivamente la propria motivata astensione al Presidente che, di conseguenza, disporrà per la sostituzione dell'astenuto con un supplente.
2. I componenti che non comunichino preventivamente la propria personale situazione in contrasto con il precedente comma, potranno essere sospesi dall'incarico dal Presidente, e rimossi dall'incarico dal Consiglio direttivo, e saranno considerati responsabili di qualsiasi danno (anche d'immagine) che dovesse conseguire alla Commissione ed a terzi per la sopramenzionata omissione.
3. Le parti, ove sussistano evidenti ragioni di incompatibilità, potranno chiedere, ricorrendo a quanto disposto dall'art. 52 cod. proc. civ., la ricusazione di componenti della Commissione, nel qual caso il Presidente, valutate le ragioni specifiche ed i mezzi di prova a sostegno della richiesta di ricusazione, potrà provvedere di conseguenza alla sostituzione del ricusato con un supplente, mediante delibera della Commissione.
Art. 6
(Accesso alla documentazione)
1. Oltre ai membri della Commissione, che accedono alla documentazione inerente all'attività della Commissione senza particolari formalità, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n. 196/2003, tutte le autorità pubbliche che hanno ricevuto la comunicazione di inizio del procedimento hanno facoltà di accedere alla suddetta documentazione e di prenderne visione, previa richiesta scritta al Presidente, che adotterà le disposizioni del caso.
2. Si osservano, in quanto e se applicabili, le norme di cui alla Legge n. 241/1990.
Titolo II
Capo 1
PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE
Art. 7
(Istanza di certificazione)
1. La procedura di certificazione ha inizio ad istanza comune delle parti del contratto e si conclude entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni (lavorativi) dal ricevimento della stessa, ovvero dal ricevimento dell'ulteriore documentazione che venga richiesta ad integrazione dalla Commissione, o dal Segretario.
2. Ove deliberato un importo di cui all'art. 1, comma 3 del presente regolamento, le parti richiedenti sono tenute al contestuale versamento della somma secondo le modalità ed i termini definiti con apposita delibera del Comitato esecutivo di EBINSAFI.
3. L'istanza di certificazione, completa degli allegati, è presentata alla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mail certificata, ovvero mediante consegna a mano con dichiarazione - timbro di ricevuta. Dalla data di ricezione decorre il termine di cui all'articolo 78, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 276/2003.
4. L'istanza di certificazione, redatta su carta bollata, dovrà essere presentata con allegata copia del documento di identità dei firmatari ed è formulata in conformità al modello e alle istruzioni, aggiornate periodicamente, che tengano conto delle disposizioni di Legge.
5. Le istanze difformi dai modelli della Commissione sono comunque ricevibili purché, a giudizio del Segretario, rispondano ai requisiti di Legge e del presente regolamento, e siano esattamente individuati la parte richiedente ed il domicilio per le comunicazioni, così che la Commissione possa procedere richiedendo le integrazioni/correzioni del caso.
6. Sono in ogni caso requisiti essenziali dell'istanza:
a) l'esatta individuazione delle parti richiedenti, del loro domicilio e della sede o della dipendenza dell'azienda interessata;
b) l'indicazione del contratto in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, la prestazione di lavoro, per il quale si richiede la certificazione e della specifica qualificazione negoziale delle parti;
c) l'indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione;
d) l'allegazione di copia del contratto (o di sua bozza), contenente i dati anagrafici e fiscali delle parti;
e) la dichiarazione esplicita che non vi sono altri procedimenti certificatori e ispettivi pendenti e che non sono stati emessi precedenti provvedimenti ispettivi o di diniego di certificazione sulla medesima istanza, oppure, in caso di sussistenza di tali provvedimenti, l'allegazione di copia degli stessi o dei relativi riferimenti identificativi;
f) la sottoscrizione in originale delle parti e, nel caso che una o entrambe le parti stesse non siano persone fisiche, l'indicazione della legale qualità dei firmatari.
7. Il Presidente e/o il Segretario della Commissione, nel rispetto dell'ordine cronologico determinato dalla data di presentazione, procedono alla valutazione della regolarità e completezza delle istanze ai sensi del presente regolamento e, qualora le stesse risultino irregolari o carenti, provvedono a richiedere alle parti le integrazioni del caso, comunicando loro la contestuale sospensione del termine di cui all'articolo 78, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 276/2003.
8. Il Presidente e/o il Segretario, verificata la regolarità e completezza delle istanze con particolare riguardo ai requisiti di cui al precedente comma 6, ovvero acquisite le necessarie integrazioni, predispongono il calendario dei lavori della Commissione, fissando le date delle sedute ed inserendovi le istanze stesse. A tal fine, tengono conto del numero e del grado di complessità delle domande pervenute, dell'eventuale opportunità di prevederne la trattazione in più sedute, della distribuzione del carico di lavoro a una o più sottocommissioni e della necessità di concludere il procedimento nei termini di Legge. Provvedono quindi a convocare la Commissione ai sensi del successivo art. 10, nonché le parti per l'audizione, indicando la data e l'ora stabilite. Tutte le convocazioni possono avvenire anche a mezzo fax o posta elettronica qualora le parti nell'istanza abbiano a tal fine indicato il proprio indirizzo.
Art. 8
(Comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro)
1. Non appena ricevuta l'istanza di certificazione, verificata l'ammissibilità della domanda, viene inoltrata apposita comunicazione alla competente Direzione provinciale del lavoro agli effetti di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 276/2003. Detta comunicazione deve riportare l'indicazione: delle parti e della loro sede, residenza o domicilio; della data di ricevimento dell'istanza da parte della Commissione e quella in cui tale istanza sarà discussa, ai fini dell'eventuale esercizio della facoltà di presentare osservazioni e fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento in merito all'accesso alla documentazione da parte dei soggetti pubblici interessati.
2. Ai fini dell'eventuale esercizio della facoltà di presentare osservazioni di cui al comma precedente, alla comunicazione dell'istanza inviata alla competente Direzione provinciale del lavoro viene acclusa fotocopia del contratto di lavoro per cui si chiede la certificazione.
3. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere fatte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata.
Art. 9
(Formazione del fascicolo e conservazione dei documenti)
1. A seguito della ricezione dell'istanza viene formato il fascicolo del procedimento.
2. La segreteria della Commissione acquisisce il fascicolo e provvede a registrare gli estremi dell'istanza in un registro appositamente istituito, nel quale viene elencata la documentazione afferente e vengono annotate tutte le successive fasi procedurali.
3. La conservazione dei contratti certificati e dei relativi fascicoli potrà avvenire attraverso idonee modalità di archiviazione e custodia dei supporti cartacei, ovvero in via informatica, con modalità tali da garantire comunque la sicurezza dei dati personali ivi contenuti ai sensi della vigente normativa. Il termine minimo di conservazione dei contratti e della relativa documentazione di cui all'articolo 78, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003, decorre dalla data di estinzione del rapporto giuridico costituito mediante il contratto oggetto di certificazione.
4. Detta conservazione avviene presso gli uffici del EBINSAFI e ha la durata di cinque anni dalla data di estinzione del contratto o clausola oggetto di certificazione. A tal fine, le parti che hanno fatto richiesta di certificazione sono tenute a comunicare alla Commissione la data di estinzione del rapporto. In assenza di detta comunicazione verrà presa a riferimento la data di estinzione del rapporto giuridico, eventualmente presente sul contratto certificato.
Art. 10
(Convocazione delle Commissioni)
1. Il Presidente e/o il Segretario convocano la Commissione comunicando ai membri ordinari a mezzo posta, telefax o posta elettronica certificata ai rispettivi recapiti, la data della seduta e l'elenco delle pratiche inserite nell'ordine del giorno. In caso di impedimento a partecipare alla riunione della Commissione da parte di un membro ordinario, questi provvederà direttamente a darne comunicazione al Presidente della Commissione ed al Segretario per l'adozione dei provvedimenti del caso. Qualora non risulti comunque raggiunto il numero minimo di membri richiesto ai fini della validità delle sedute e delle delibere, il Presidente dispone il rinvio della seduta.
Art. 11
(Relatori del procedimento)
1. Il Presidente, dopo un sommario esame delle istanze, nomina per ciascuna pratica, su proposta del Segretario, un relatore scelto tra i membri della Commissione.
2. Il relatore predispone, per ciascuna istanza pervenuta, sentita l'eventuale sottocommissione, un'apposita scheda riepilogativa, nella quale sono riportate note illustrative in merito alla ricognizione della documentazione presentata e, in particolare, alla sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia contrattuale per la quale si richiede la certificazione, nonché in riferimento agli ulteriori elementi, anche di carattere formale, richiesti dal presente regolamento.
Art. 12
(Audizione delle parti)
1. All'audizione delle parti provvede la Commissione.
2. Le parti devono presenziare personalmente alla prevista audizione, e saranno sentite disgiuntamente.
3. Il lavoratore nel caso di impossibilità a presenziare comunica le motivazioni del caso, trasmettendo eventuale documentazione probatoria alla Commissione che decide per il rinvio dandone atto nel verbale di seduta.
4. Il datore di lavoro/committente può intervenire all'audizione mediante un proprio rappresentante solo in caso di effettiva e comprovata impossibilità di presenziarvi personalmente; a tal fine, comunica le motivazioni del caso con l'eventuale documentazione probatoria al Presidente, che decide per l'ammissione del rappresentante o per il rinvio, dandone atto nel verbale della seduta della Commissione. Il rappresentante interviene munito di apposito e specifico atto di delega, specificamente riferito all'audizione, corredato da fotocopia del documento di identità proprio e del rappresentato, che vengono acquisiti agli atti. A tal fine non sono idonei gli eventuali poteri di rappresentanza conferiti con procura generale.
5. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano esclusivamente alla rappresentanza volontaria. In nessun caso può essere delegata l'altra parte o il rappresentante o l'assistente dell'altra parte.
L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'improcedibilità dell'istanza con la conseguente automatica sospensione del termine di cui all'articolo 78, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 276/2003. In tal caso la Commissione può deliberare il rinvio dell'audizione ad una successiva seduta e disporre il rinnovo della convocazione delle parti.
6. Di tutte le attività della Commissione viene redatto verbale, a cura della segreteria e sotto la direzione del Presidente.
Art. 13
(Attività di consulenza e assistenza)
1. Nel corso del procedimento di cui all'art. 7, la Commissione presta attività di consulenza e assistenza in relazione alla richiesta oggetto di certificazione.
2. In caso di proroga del contratto già certificato è fatto onere alle parti di richiedere apposita consulenza ed assistenza da parte della Commissione al fine di verificarne la relativa legittimità.
3. A seguito della istruttoria di cui al comma precedente la Commissione valuta se il contratto prorogato debba essere destinatario di apposito atto di certificazione ed in caso affermativo le parti avvieranno il procedimento secondo le prescrizioni del presente regolamento.
Titolo II
Capo 2
PROVVEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE
Art. 14
(Deliberazioni e verbalizzazioni)
1. Completata la fase istruttoria, i membri della Commissione, udito il relatore, deliberano sulla sussistenza dei presupposti che consentono la certificazione.
2. Il provvedimento di certificazione è adottato a maggioranza dei componenti di diritto della Commissione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente della Commissione.
3. Il provvedimento deve essere motivato e contenere l'indicazione dei rimedi esperibili avverso di esso, del termine, nonché dell'autorità cui è possibile ricorrere, ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 276/2003.
4. Il provvedimento di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione. A tal fine al lavoratore sono fornite le informazioni, predisposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che riassumono le principali conseguenze giuridiche privatistiche e pubblicistiche dei contratti certificati.
5. Il provvedimento deve dare atto di tutte le fasi procedimentali scaturite dall'istanza di certificazione, segnalando la presenza dei soggetti di cui all'art. 2, comma 8, nonché le osservazioni dagli stessi eventualmente presentate e viene sottoscritto, ai fini della validità, dai componenti della Commissione.
6. Copia del provvedimento, redatto in triplice originale, viene rilasciata alle parti del contratto di lavoro che hanno sottoscritto l'istanza di certificazione.
Art. 15
(Diniego della certificazione)
1. In caso di diniego della certificazione, la Commissione adotta apposito provvedimento motivato ai sensi dell'articolo precedente.
2. EBINSAFI predispone la registrazione dell'attività svolta, con particolare riferimento al numero e alla tipologia di istanze e dei contratti certificati, unitamente ai provvedimenti di diniego.
Titolo III
PROCEDIMENTI DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO
Art. 16
(Conciliazione obbligatoria)
1. Ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 276/2003, chiunque intenda presentare ricorso giurisdizionale contro la certificazione del contratto di lavoro, deve previamente rivolgersi alla Commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione.
2. L'istanza di conciliazione è presentata alla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o mediante consegna a mano (nel qual caso verrà rilasciata ricevuta), nonché comunicata, con le medesime modalità, alla parte nei confronti della quale il procedimento è promosso e dovrà avere i requisiti e contenere gli elementi, dati e quant'altro previsto dalla legislazione vigente.
3. Le istanze difformi da quanto previsto al comma che precede sono comunque ricevibili se, a giudizio del Segretario della Commissione, rispondono ai requisiti di Legge ed al presente regolamento.
4. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione.
5. La richiesta deve precisare:
a) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'Associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione e la sede;
b) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
c) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
d) l'esposizione sintetica dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.
6. La controparte deposita presso la Commissione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente la descrizione sintetica dei fatti e delle proprie ragioni.
7. Entro i 30 (trenta) giorni successivi al deposito, la Commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni dinanzi alla Commissione; il datore di lavoro può essere rappresentato mediante procura o assistito da un soggetto abilitato; il lavoratore deve presentarsi personalmente e può farsi assistere da un soggetto abilitato.
8. Le parti possono presentare alla Commissione istanza congiunta per la conciliazione obbligatoria depositando l'eventuale ipotesi d'accordo, in tal caso, non si applica quanto previsto dal precedente comma 6.
Art. 17
(Verbale di conciliazione)
1. Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 16 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, la Commissione redige separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della Commissione di conciliazione. La Commissione che ha esperito il tentativo di conciliazione certifica l'autenticità della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
2. Si applicano laddove compatibili le disposizioni contenute nei Titoli II e III del presente regolamento.
3. Copia del verbale deve essere consegnata, dal Presidente della Commissione, a ciascuna delle parti presenti contestualmente alla sottoscrizione.
4. Il Segretario della Commissione provvederà al deposito di una copia del verbale presso la Direzione provinciale del lavoro di competenza entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del verbale stesso.
Art. 18
(Tentativo facoltativo di conciliazione)
1. Le istanze rivolte alla conciliazione delle controversie individuali di lavoro di cui all'art. 409 cod. proc. civ., le quali abbiano un oggetto diverso da quello inerente alla qualificazione di un contratto precedentemente certificato ai sensi degli artt. 75 e ss. del decreto legislativo n. 276/2003, ovvero da quello di singole clausole contrattuali già precedentemente certificate ai sensi degli artt. 75 e ss. del decreto legislativo n. 276/2003 medesimi, possono essere promosse e trattate innanzi alla Commissione con le modalità di cui agli articoli 16 e 17, in quanto compatibili.
2. Chi intende accettare la richiesta di tentativo di conciliazione deve rimettere alla Commissione un proprio scritto, secondo quanto previsto all'art. 16, comma 6.
3. La Commissione, nel caso in cui il suddetto scritto pervenga oltre i termini previsti dall'art. 16, comma 6, provvede ad acquisire dalla parte che ha avviato il tentativo conferma scritta dell'attualità dell'interesse in ordine a procedere comunque allo svolgimento del tentativo di conciliazione.
4. Le parti possono presentare alla Commissione istanza congiunta per la conciliazione facoltativa depositando l'eventuale ipotesi d'accordo e, in tal caso, non trovano applicazione i precedenti commi 2 e 3.
Art. 19
(Rinunzie e transazioni)
1. La Commissione certifica le rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 cod. civ. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure contenute nei Titoli II e III del presente regolamento.
Art. 20
(Competenza della Commissione in funzione arbitrale)
1. Le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite affidando alla Commissione, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 31, commi 5 e 6, Legge n. 183/2010 anche in occasione dello svolgimento del tentativo di conciliazione, il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia, ai sensi dell'art. 31, comma 12, Legge n. 183/2010. Il lodo in tal caso è secondo diritto, ovvero ai sensi della norma legislativa e contrattuale, inerente all'oggetto del contendere.
Titolo IV
NORME FINALI
Art. 21
(Commissioni presso Enti bilaterali locali - Convenzioni)
1. Ai sensi dell'art. 76, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003 e s.m., la Commissione potrà concludere convenzioni con altre sedi di certificazione ai fini dell'eventuale costituzione di una Commissione unitaria previa delibera del Consiglio direttivo dell'EBINSAFI.
Art. 22
(Norme transitorie)
1. La Commissione opera sulla base del presente regolamento e in applicazione delle linee guida del Ministero del lavoro oltre che ai sensi delle norme citate.
Art. 23
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio direttivo dell'EBINSAFI con propria delibera, entra in vigore il giorno successivo la delibera stessa, sostituendo ogni eventuale altro strumento regolamentare vigente in materia.
Allegato 4 - Accordo applicativo del decreto legislativo n. 81/2008
Premesso che:
- con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito D.Lgs. n. 81/2008, sono state razionalizzate e coordinate le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, di seguito D.Lgs. n. 106/2009, ha apportato correzioni e integrazioni al D.Lgs. n. 81/2008;
- nell'ambito delle aziende esercenti Servizi ausiliari, fiduciari e integrati la tutela della salute e della sicurezza nei confronti dei dipendenti delle stesse va intesa e rivolta non solo nel contesto dell'azienda datrice di lavoro ma anche e per taluni soprattutto presso le sedi della clientela affidataria di appalto appunto di servizi, in coerenza con l'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008;
- occorre considerare le peculiari esigenze di svolgimento del servizio sia presso le sedi aziendali che presso le sedi della clientela presso cui opera il personale in appalto;
Considerate le competenze che l'articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2008 assegna agli Organismi paritetici; tutto ciò premesso e considerate le peculiarità strutturali del Settore, le parti convengono quanto segue:
Parte prima
RAPPRESENTANTI PER I LAVORATORI PER LA SICUREZZA
1. Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)
Ai sensi dell'articolo 47 del D.Lgs. n. 81/2008 il numero dei Rappresentanti per la sicurezza è così individuato:
a) 1 (uno) Rappresentante per le aziende sino a 200 lavoratori;
b) 3 (tre) per le aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) 6 (sei) per le aziende o unità produttive oltre i 1.001 lavoratori;
d) considerata la peculiarità strutturale del settore, è altresì possibile definire il numero dei Rappresentanti per la sicurezza a livello territoriale (regione - provincia - comune - bacino - azienda), nell'ambito di accordi a livello di contrattazione integrativa e/o territoriale, di cui all'articolo 9 del CCNL con specifici accordi che potranno prevedere anche l'Organismo paritetico territoriale (OPT), di cui all'art. 7 del CCNL
Gli accordi realizzati dovranno comunque essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché coerenti con quanto previsto dal presente accordo di applicazione ed in linea generale con il disposto del c.c.n.
Il Rappresentante per la sicurezza, in conformità a quanto prevede il D.Lgs. n. 81/2008 all'articolo 50, comma 2, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti valgono le stesse tutele previste dalla Legge per le Rappresentanze sindacali.
2. Procedure per l'individuazione del/i Rappresentante/i per la sicurezza e modalità di designazione/elezione
Alla costituzione della rappresentanza dei lavoratori si procede mediante designazione da parte della R.S.A. ovvero elezione diretta da parte dei lavoratori occupati dall'impresa.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori partecipanti al computo del numero dei lavoratori/addetti. Possono essere eletti tutti i partecipanti al computo del numero dei lavoratori/addetti dell'azienda.
Risulterà eletto il lavoratore/addetto che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.
Prima dell'elezione i lavoratori/addetti in servizio stabiliranno le regole per l'elezione e nomineranno, al loro interno, il segretario che dopo lo spoglio delle schede oppure delle diverse modalità di voto stabilite dai lavoratori, provvederà a redigere il verbale di elezione.
Copia del verbale sarà consegnata dal segretario al datore di lavoro e da questi, ove costituito, tempestivamente inviata all'Organismo paritetico territoriale - OPT, (ed in mancanza di questo all'Organismo paritetico nazionale - OPN).
Che provvederà ad iscrivere il/i nominativo/i in apposita lista e trasmetterlo/i agli Enti preposti.
L'esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori/addetti mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
La Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza dura in carica almeno 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
Scaduto tale periodo, essa manterrà comunque le sue funzioni, in via provvisoria, fino all'entrata in carica della nuova Rappresentanza e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza.
Nel caso di dimissioni dall'incarico del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza oppure di risoluzione del rapporto di lavoro, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza, rimarrà in carica fino a nuove elezioni e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalle dimissioni oppure alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso al dimissionario competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, per la quota relativa al periodo di durata nella funzione stessa.
Le date e gli orari delle elezioni di rinnovo potranno svolgersi con le modalità richiamate al comma 6 dell'articolo 47 del D.Lgs. n. 81/2008.
Le elezioni dovranno avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed in modo da garantire il normale svolgimento dell'attività lavorativa.
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti e/o designati saranno chiamati a partecipare anche alle iniziative formative predisposte e gestite secondo quanto definito dal presente accordo.
3. Procedure per l'individuazione del Rappresentante della sicurezza territoriale
Qualora i lavoratori all'esito della procedura abbiano inequivocabilmente deciso di non eLeggere un Rappresentante della sicurezza interno all'impresa, i datori di lavoro potranno fare riferimento al Rappresentante per la sicurezza territoriale individuato dall'OPT in base ai requisiti che verranno definiti entro 3 mesi dalla stipula dell'accordo territoriale di cui al punto b) dell'art. 1.
4. Attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'articolo 50 del D.Lgs. n. 81/2008, le parti concordano sulle seguenti modalità:
4.a. Consultazione
In applicazione dell'articolo 50, comma 1, lettere e) ed f) del D.Lgs. n. 81/2008, il Rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico.
Il Rappresentante può consultare il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), oppure il documento di auto-certificazione ai sensi dell'articolo 29, comma 5, e la relativa documentazione nonché l'eventuale documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).
Il datore di lavoro, in attuazione all'articolo 50, del D.Lgs. n. 81/2008, consulta il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ricevute le notizie e le informazioni di cui al comma precedente, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto industriale, professionale e in materia di tutela dei dati.
Della consultazione potrà essere redatto un verbale. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal Rappresentante per la sicurezza. Il Rappresentante per la sicurezza, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
4.b. Formazione
Contenuti e durata della formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Nel rispetto dei contenuti minimi richiamati al comma 11 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, la formazione avrà una durata di almeno 32 ore iniziali, di cui 12 (dodici) sui rischi specifici presenti nel settore e di 4 (quattro) ore annue per i datori di lavoro che occupano da 15 a 50 lavoratori e di 8 (otto) ore annue per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti, quale obbligo di aggiornamento e avverrà secondo il programma e i moduli formativi predisposti dalle parti firmatarie il CCNL sugli argomenti di seguito indicati:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
I corsi di formazione, ove costituiti gli Enti bilaterali regionali, devono essere organizzati in collaborazione con l'OPT (ed in mancanza di questo con OPN).
L'OPT (in mancanza OPN) si riserva di valutare la congruità del corso organizzato con principi stabiliti dal presente CCNL
La formazione non può comportare oneri economici a carico del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e sarà svolta mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività.
Parte seconda
MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
5. Modelli di organizzazione e di gestione
Le parti - attraverso gli Organismi paritetici - si impegnano alla predisposizione di modelli di organizzazione e gestione esimenti dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, come previsto dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008.
Il modello di organizzazione e gestione, al fine di avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, dovrà avere le caratteristiche indicate dai commi da 1 a 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008.
L'adozione del modello di organizzazione e gestione per i datori di lavoro aventi fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 81/2008.
Parte terza
ORGANISMI PARITETICI
6. Definizione e attribuzioni
Le parti convengono di attribuire le competenze previste dal D.Lgs. n. 81/2008 per gli Organismi paritetici all'Organismo paritetico nazionale del settore dei Servizi ausiliari fiduciari ed integrati come disciplinato dall'art. 7 del CCNL sottoscritto in data 16 gennaio 2013 il quale ha compiti di coordinamento e supervisione sulle attività che il presente Protocollo intende attribuire agli Enti bilaterali regionali, in quanto Organismi paritetici territoriali (OPT), nella cui mancanza opera in supplenza l'OPN.
L'Organismo paritetico territoriale supporta il datore di lavoro nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e a migliorare la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attraverso l'adozione di un modello di organizzazione e gestione del rischio di cui al paragrafo precedente.
L'Ente paritetico svolge le funzioni di cui all'art. 7 del CCNL, ed effettua e/o promuove, in particolare:
- attività di formazione dei lavoratori, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- rilascio dell'attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto, tra cui l'asseverazione della adozione dei modelli di organizzazione e gestione di cui al paragrafo precedente.
7. Fondo di sostegno alla pariteticità, alla formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese e dei lavoratori autonomi
Gli Organismi paritetici territoriali (in mancanza l'OPN) comunicano all'INAIL il nominativo o i nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali per le imprese i cui lavoratori non hanno individuato rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza interni.
Si rinvia agli accordi di cui all'articolo 48, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 l'individuazione di attività per cui, essendovi equivalenti sistemi di rappresentanza o pariteticità, le imprese di servizi, a condizione che aderiscano a tali sistemi, non sono tenute a partecipare al Fondo di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 81/2008.
Parte quarta
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
8. Formazione dei lavoratori
Sulla base di quanto indicato al comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 tutti i lavoratori, quali definiti all'articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2008, riceveranno una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza avente particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione nel settore e del luogo di lavoro, Organi di vigilanza, controllo e assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione del settore.
La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico, devono avvenire in occasione:
- della costituzione del rapporto di lavoro/impiego, comunque secondo l'accordo in Conferenza programmatica Stato-regioni sottoscritto in data 21 dicembre 2011;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. L'addestramento specifico dovrà essere effettuato da persone esperte e sul luogo di lavoro.
8.a. Contenuti minimi e durata della formazione per i lavoratori del settore
Per la durata ed i contenuti minimi della formazione si rinvia a quanto disposto dall'accordo in Conferenza permanente Stato-regioni sottoscritto in data 21 dicembre 2011.
9. Informazione dei lavoratori
Considerata l'importanza delle attività divulgative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro svolte dalla bilateralità, le parti convengono che la documentazione elaborata dall'Organismo paritetico nazionale o dall'Ente bilaterale nazionale del settore dei servizi ausiliari fiduciari e integrati - EBINSAFI, anche per il tramite di enti appositamente convenzionati costituisce fonte d'informazione ufficiale per i lavoratori del settore.
10. Stress da lavoro correlato
Su tale tematica, le parti, convengono di incaricare l'OPN di predisporre, anche tramite terzi convenzionati, una specifica guida a riguardo, quale strumento operativo per l'applicazione pratica della valutazione.
Disposizioni transitorie e finali
A fronte di provvedimenti legislativi che determinino nuovi costi per le imprese o che modifichino gli istituti previsti dal presente accordo o, comunque, coinvolgano il sistema contrattuale e/o bilaterale le parti si incontreranno immediatamente per le opportune valutazioni e per definire gli adeguamenti che saranno reputati necessari.
Allegato 5.1 - Contributi di assistenza contrattuale CO.GE.PA.
Convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale CO.GE.PA.
Tra
UILTUCS-UIL
e
ANISI
si è convenuto
che le quote di contributo CO.GE.PA. di cui all'articolo 8 del CCNL SAFI del 16 gennaio 2013 a carico dei lavoratori saranno versate dai datori di lavoro unitamente a quelle a proprio carico sul c/c bancario 000000001697 , coordinate IBAN: IT 43 X 03127 05011 000000001697 intestato ad ANISI UILTUCS c/CO.GE.PA. acceso presso UNIPOL BANCA Filiale di Via Messina, 24 Roma.
Allegato 5.2 - Contributi di assistenza contrattuale CO.GE.PA.
Convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale CO.GE.PA.
Tra
UILTUCS-UIL
e
Associazione Più Servizi
si è convenuto
che le quote di contributo CO.GE.PA. di cui all'articolo 8 del CCNL SAFI del 16 gennaio 2013 a carico dei lavoratori saranno versate dai datori di lavoro unitamente a quelle a proprio carico sul c/c bancario 000000001696 , coordinate IBAN: IT 66 W 03127 05011 000000001696 intestato ad ASSOCIAZIONE PIÙ SERVIZI UILTUCS c/CO.GE.PA. acceso presso UNIPOL BANCA Filiale di Via Messina, 24 Roma.
Roma, 3 marzo 2014
Spett.li
Federsicurezza - Confcommercio
ANISI
ANIVP Servizi integrati
Associazione Più Servizi
UILTUCS-UIL
Loro sedi
Oggetto: Adesione a FON.TE.
Con riferimento alla Vostra richiesta, si comunica che il Consiglio di amministrazione di FON.TE., presa visione della documentazione prodotta, sulla base di quanto disposto dall'art. 5 dello Statuto, nella seduta dell'11 dicembre 2013 ha deliberato l'adesione a FON.TE. dei dipendenti ai quali viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari e integrati resi alle imprese pubbliche e private (S.a.f.i.).
Con i migliori saluti
Il Presidente
Matteo Biancofiore
Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del settore dei servizi ausiliari fiduciari ed integrati (Fondo ASSI)
Art. 1
(Costituzione)
In attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per dipendenti da aziende del settore dei servizi ausiliari fiduciari ed integrativi è costituito il "Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del settore dei servizi ausiliari fiduciari ed integrati", in breve denominato "Fondo ASSI", in seguito chiamato Fondo.
Il Fondo ha natura paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Il Fondo, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di Associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.
Art. 2
(Sede e durata)
Il Fondo ha sede in Roma.
La durata del Fondo è illimitata.
Art. 3
(Soci)
Sono soci del Fondo Associazione nazionale servizi integrati ANISI, Più Servizi, ANIVP e UILTUCS.
Art. 4
(Iscritti)
Assumono la qualifica di iscritti al Fondo le aziende ed i lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, ai quali si applica il CCNL per i dipendenti del settore dei servizi ausiliari fiduciari ed integrati.
Possono altresì essere iscritti, con le modalità ed i limiti previsti dal CCNL per i dipendenti del settore dei servizi ausiliari fiduciari ed integrati, coloro che, per qualsiasi causa, hanno perso il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione e ai quali il Fondo autorizzi la prosecuzione volontaria della contribuzione.
Il regolamento del Fondo può consentire l'iscrizione di altre categorie di lavoratori dei settori affini.
L'iscrizione al Fondo cessa a seguito di:
a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del Fondo;
b) cessazione, per qualsiasi causa, degli iscritti medesimi;
c) esclusione, disposta in presenza di omissioni contributive, secondo quanto previsto dal regolamento.
Art. 5
(Scopi e finalità)
Il Fondo ha lo scopo di garantire, ai lavoratori iscritti, trattamenti di assistenza sanitaria integrativa.
Art. 6
(Organi statutari)
Sono Organi del Fondo:
- l'Assemblea;
- il Comitato direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.
Tutte le cariche hanno la durata di quattro anni e permangono sino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio e possono essere riconfermate.
La funzione di ciascuno dei componenti degli Organi statutari ha termine nel caso in cui la designazione sia revocata dal socio che l'ha espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni.
La decadenza si verifica laddove il componente dell'Organo risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive.
Nei predetti casi, qualora si tratti di componenti dell'Assemblea o del Comitato direttivo, il socio che ne ha effettuato la designazione, provvede ad una nuova designazione nel più breve tempo ed in ogni caso entro i trenta giorni successivi.
I sostituti rimangono in carica per la durata del quadriennio in corso.
La decadenza per qualsiasi ragione da componente degli Organi comporta la decadenza dalla carica di Presidente o di Vicepresidente del Fondo.
Art. 7
(Assemblea)
L'Assemblea è composta in modo paritetico da 12 membri, nominati dai soci fondatori, rispettivamente:
- 2 su designazione di ANISI;
- 2 su designazione di Più Servizi;
- 2 su designazione di ANIVP;
- 6 complessivamente da UILTUCS.
È consentita alle Organizzazioni di cui sopra, la sostituzione dei membri designati, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta.
L'Assemblea ha competenza sulle seguenti materie:
a) nomina il Presidente, il Vicepresidente, i componenti del Comitato direttivo, i membri del Collegio dei revisori dei conti, designati dai soci costituenti;
b) delibera la sostituzione dei componenti degli Organi a seguito di comunicazione da parte dei soci;
c) approva, su proposta del Comitato direttivo, il rendiconto consuntivo ed il preventivo;
d) delibera i compensi per i componenti di tutti gli Organi, nonché gli emolumenti a favore dei revisori dei conti;
e) approva le eventuali modifiche statutarie, su proposta del Comitato direttivo;
f) fissa le linee guida strategiche e programmatiche del fondo;
g) delibera sulle domande di adesione dei nuovi soci;
h) delibera lo scioglimento del fondo e la nomina dei liquidatori.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno.
L'Assemblea è convocata dal Presidente e Vicepresidente a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo telefax oppure a mezzo posta elettronica da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione, ovvero, in caso d'urgenza a mezzo posta elettronica o telegramma, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione.
Il Presidente e il Vicepresidente, inoltre, devono convocare l'Assemblea qualora lo richieda almeno un terzo dei Rappresentanti in carica o dal Collegio dei revisori dei conti.
Alle riunioni dell'Assemblea partecipa il Collegio dei revisori dei conti.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente di EBINSAFI. Per la validità delle adunanze dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno un componente nominato in rappresentanza dei soci fondatori, personalmente o tramite delega formale.
Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento, sono assunte all'unanimità, con la presenza dei rappresentanti di tutti i soci.
Art. 8
(Comitato direttivo)
Il Comitato direttivo è composto da 4 membri effettivi rispettivamente 1 in rappresentanza di ANISI, 1 in rappresentanza di Più Servizi, 1 in rappresentanza di ANIVP e 1 in rappresentanza di UILTUCS e 4 membri supplenti, eletti effettivi dall'Assemblea nel rispetto del carattere bilaterale e paritetico dell'Ente, i membri supplenti possono partecipare al Comitato esecutivo senza diritto di voto.
Al rappresentante della UILTUCS è attribuita la titolarità di 3 voti rispetto al voto attribuito singolarmente a ciascuno degli altri tre soci.
Dei membri effettivi fanno parte di diritto il Presidente ed il Vicepresidente.
Il Comitato direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente e il Vicepresidente o almeno cinque dei suoi componenti; è convocato dal Presidente e dal Vicepresidente a mezzo telefax o posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione.
Il Direttore partecipa in funzione di segretario.
I componenti il Comitato direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Spetta al Comitato direttivo:
a) deliberare e compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b) deliberare gli atti necessari per l'attuazione dello scopo sociale;
c) definire il rendiconto annuale consuntivo ed il preventivo del Fondo, al fine di sottoporlo all'Assemblea per l'approvazione;
d) deliberare il piano triennale dell'attività del Fondo;
e) decidere l'assunzione del personale nonché la eventuale nomina del Direttore;
f) approvare i regolamenti;
g) decidere eventuali ricorsi, presentati dagli iscritti, secondo le modalità previste dal regolamento delle prestazioni;
h) deliberare tutte le iniziative necessarie per la promozione ed il monitoraggio della gestione;
i) deliberare l'esclusione degli iscritti, prevista all'articolo 4, lettera c);
l) deliberare l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria prevista all'articolo 4, comma 2;
m) proporre all'approvazione dell'Assemblea le modifiche dello Statuto;
n) vigilare sull'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte;
o) determina, su proposta della Presidenza, le necessità di organico dell'Ente in base alle esigenze operative. Assume e licenzia il personale e il Direttore.
Le riunioni del Comitato direttivo, in via ordinaria, sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei voti attribuiti ai soci. Relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti attribuiti ai soci.
Alle riunioni del Comitato direttivo partecipa il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 9
(Presidente e Vicepresidente del Fondo)
Il Presidente ed il Vicepresidente del Fondo sono nominati dall'Assemblea tra i componenti del Comitato direttivo, alternativamente per la durata di un quadriennio, su designazione dei soci.
Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e presiede il Comitato direttivo.
In caso di assenza o impedimento o per espressa delega, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
Il Presidente ed il Vicepresidente agiscono con poteri e firma congiunti in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, sia di attività interna che di attività esterna, salvo che per atti che possono essere congiuntamente delegati ad altro componente del Comitato direttivo o al Direttore.
Art. 10
(Il Collegio dei revisori dei conti)
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti designati di comune accordo dai soci:
- uno con la funzione di Presidente, scelto tra i professionisti iscritti agli Albi previsti dalla Legge, su designazione della parte che non esprime il Presidente del Comitato direttivo;
- uno effettivo ed un supplente designati, congiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all'articolo 1;
- uno effettivo ed un supplente designati, congiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all'articolo 1.
Qualora, nel periodo di carica del Collegio, venga meno uno o più dei suoi componenti, subentrerà il revisore supplente designato dalla stessa parte sociale, fino al reintegro del Collegio da parte dell'Assemblea, tenendo conto di quanto stabilito al precedente 1º comma del presente articolo.
I componenti subentranti rimangono in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso.
Il Collegio dei revisori controlla l'amministrazione del Fondo, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri ed alle scritture contabili.
Il Collegio redige la relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio consuntivo.
I revisori dei conti partecipano alle sedute dell'Assemblea, del Comitato direttivo.
Art. 11
(Direttore)
Il Direttore viene nominato ed assunto dal Comitato direttivo, su proposta della Presidenza.
Il Direttore è responsabile delle attività operative dell'Ente e risponde alla Presidenza.
Dà attuazione alle delibere degli Organi dell'Ente.
Partecipa alle riunioni dell'Assemblea, del Comitato direttivo, senza diritto di voto.
Art. 12
(Entrate e gestione finanziaria del Fondo)
In via ordinaria costituiscono entrate del Fondo:
a) i contributi, ordinari o volontari, versati alla gestione a copertura dei trattamenti, previsti dai contratti nazionali di categoria ed eventualmente dalle leggi;
b) i contributi versati alla gestione dei trattamenti sanitari integrativi previsti da accordi collettivi territoriali o aziendali che fossero frutto di specifici accordi di armonizzazione;
c) gli importi versati alla gestione a titolo di quota di ingresso "una tantum";
d) i proventi straordinari di qualsiasi specie nonché le liberalità versate da enti o singoli privati.
Il fondo provvede alla riscossione di quote di assistenza contrattuale previste da accordi collettivi stipulati dai soci di cui all'articolo 1. Tali quote costituiscono partite di giro e sono contabilizzate in una voce specifica.
Art. 13
(Patrimonio sociale)
Il patrimonio sociale è costituito da ogni e qualsiasi entrata, o bene, che a qualsivoglia titolo, sono pervenuti nella disponibilità del Fondo.
Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio del Fondo, è quello applicato ai "fondi comuni" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.
I soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio del Fondo sia durante la vita del Fondo che in caso di scioglimento dello stesso.
Art. 14
(Esercizio economico)
Il rendiconto del Fondo è unico.
L'esercizio economico ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio in oggetto.
Il prelievo, l'erogazione ed il movimento di fondi del Fondo devono essere effettuati con firma abbinata del Presidente e del Vicepresidente o su delega congiunta.
Art. 15
(Scioglimento - Cessazione)
Per lo scioglimento del Fondo è necessaria la decisione unanime dell'Assemblea.
L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.
In caso di scioglimento del Fondo o, in ogni caso, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo del Fondo.
Art. 16
(Regolamento delle prestazioni)
Per l'attuazione del presente Statuto il Fondo deve dotarsi di un regolamento delle prestazioni, che dovrà essere portato all'approvazione dell'Assemblea entro sei mesi dalla costituzione del fondo medesimo.
Art. 17
(Disposizioni finali)
Copia autentica dello Statuto vigente sarà consegnata a ciascun socio.
Art. 18
(Rinvio alle leggi - Controversie)
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di Legge in materia.
Lo Statuto ed il regolamento del Fondo saranno tempestivamente modificati ed adeguati alle disposizioni di Legge che dovessero, in futuro, disciplinare l'assistenza sanitaria integrativa.
Per qualsiasi controversia legale è competente il Foro di Roma.
Qualsiasi controversia insorgesse tra i soci potrà essere demandata al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori scelti tra gli iscritti all'albo tenuto dall'ordine degli avvocati. Il Collegio arbitrale deciderà con poteri di amichevole composizione, secondo equità e con giudizio inappellabile.
Art. 1
(Finalità)
Il presente regolamento disciplina l'iscrizione e la contribuzione al "Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del settore dei servizi ausiliari fiduciari ed integrati - Fondo ASSI", di seguito denominato "Fondo".
Per quanto non previsto dal presente regolamento s'intendono richiamate le norme dell'atto costitutivo, dello Statuto e le disposizioni del CCNL per i dipendenti del settore dei servizi ausiliari fiduciari ed integrati.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. Assumono la qualifica di iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti beneficiari delle prestazioni, in costanza di rapporto di lavoro, ed i relativi datori di lavoro obbligati ai versamenti, ai quali si applica il CCNL per i dipendenti del settore dei servizi ausiliari fiduciari ed integrati, o contratti di settori affini, con esplicite previsioni in materia di assistenza sanitaria integrativa.
2. L'obbligo d'iscrizione al Fondo sussiste nei confronti di:
a) lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno;
b) lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale;
c) apprendisti.
Art. 3
(Estensioni dell'ambito di applicazione)
1. Possono essere iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti dalle Organizzazioni socie del Fondo o dalle relative Organizzazioni territoriali.
2. Il Comitato direttivo del Fondo ASSI, previa intesa tra le parti sociali, potrà disciplinare l'iscrizione di:
a) altre categorie di lavoratori;
b) coloro che, per qualsiasi causa, abbiano perso il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione e ai quali il Fondo autorizzi la prosecuzione volontaria della contribuzione;
c) familiari dei dipendenti con costo aggiuntivo volontario a carico del dipendente richiedente.
Art. 4
(Norme speciali per i quadri)
Non sono iscritti al Fondo i lavoratori con qualifica di "quadro", per i quali si applica quanto previsto dalle "Norme speciali per i quadri" di cui al vigente CCNL
Art. 5
(Iscrizione al Fondo)
1. L'iscrizione al Fondo deve avvenire entro il mese successivo a quello di costituzione del rapporto di lavoro.
2. All'atto dell'iscrizione è dovuta dal datore di lavoro una quota costitutiva "una tantum" pari a 30 euro, non frazionabile, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o parziale e con contratto di apprendistato.
3. L'"una tantum" è dovuta una sola volta nella vita lavorativa, al momento della prima iscrizione. Il Fondo confermerà alle aziende richiedenti l'avvenuto versamento dell'"una tantum" nei precedenti rapporti lavorativi.
Art. 6
(Decorrenza delle prestazioni e contribuzione)
1. All'avvio del Fondo, la contribuzione deve essere effettuata secondo quanto previsto dal contratto collettivo e dalle successive circolari del Fondo.
Conseguentemente le prestazioni ai lavoratori iscritti decorrono dal 4º mese di regolare contribuzione.
2. Per le nuove assunzioni, il diritto alle prestazioni decorre dal mese successivo a quello di iscrizione e di effettiva contribuzione. Analoga decorrenza sarà applicata in caso di re-iscrizione successiva ad un periodo non coperto da contribuzione.
3. Qualora, in caso di rinnovo dell'iscrizione, il contributo venga pagato tardivamente, il diritto alle prestazioni potrà essere assicurato a decorrere dal secondo mese successivo al pagamento.
4. Il pagamento dei contributi costituisce condizione necessaria per l'erogazione delle prestazioni.
5. Il contributo mensile è pari a:
- 9,00 euro, a carico del datore di lavoro, per ciascun lavoratore assunto a tempo pieno;
- 7,00 euro, a carico del datore di lavoro, per ciascun lavoratore assunto a tempo parziale.
6. Il versamento dei contributi avviene con cadenza mensile anticipata.
7. In ogni caso di versamento errato, saranno valutate le modalità di restituzione o compensazione, purché l'errore sia segnalato entro tre mesi dal versamento.
Art. 7
(Modalità di versamento dei contributi)
Il versamento dei contributi di adesione al Fondo ASSI dovrà essere effettuato mensilmente sul c/c n. 1694 (IBAN IT 15 U 03127 05011 00000000 1694) intestato a EBINSAFI, che effettua il servizio di riscossione del contributo per conto di Fondo ASSI, calcolato in base al numero dei dipendenti a tempo pieno ed a tempo parziale.
L'elenco dei dipendenti iscritti al Fondo dovrà essere inviato al Fondo ASSI (Via della Cava Aurelia, 163 - 00165 ROMA) al momento della prima adesione. Successivamente dovranno essere comunicate, con periodicità mensile, le eventuali variazioni.
Anche la comunicazione di tali dati costituirà elemento determinante per l'erogazione delle prestazioni del Fondo.
Art. 8
(Cessazione del rapporto di lavoro)
1. L'azienda dovrà comunicare, entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui è avvenuta, l'eventuale cessazione del rapporto di lavoro dell'iscritto.
2. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'ex-dipendente rimarrà in garanzia sino alla scadenza mensile successiva.
Art. 9
(Doveri dell'iscritto)
L'iscrizione al Fondo, implica l'accettazione integrale delle disposizioni che ne regolano il funzionamento.
Art. 10
(Cause di decadenza della qualifica di iscritto)
L'iscrizione al Fondo cessa a seguito di:
a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del Fondo;
b) cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
c) esclusione disposta in presenza di omissioni contributive, irregolarità, abusi;
d) decesso del dipendente.
Art. 11
(Cessione di azienda)
Nel caso in cui il datore di lavoro ceda l'attività e il rapporto di lavoro prosegua con il nuovo datore di lavoro le prestazioni continuano ad operare senza soluzione di continuità a condizione che il nuovo datore di lavoro comunichi al Fondo il subentro entro 30 giorni e si faccia carico del pagamento degli eventuali oneri contributivi arretrati.
Qualora non comunichi il subentro entro il termine di 30 giorni, ovvero non intenda farsi carico degli eventuali oneri contributivi arretrati, il nuovo datore di lavoro deve procedere ad una iscrizione "ex novo" dei suoi dipendenti e il diritto alle prestazioni in corso deve pertanto intendersi decaduto causa cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 12
(Trasformazione del rapporto di lavoro)
1. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro del dipendente da full-time a part-time le prestazioni verranno garantite sino alla prima scadenza mensile successiva.
2. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro del dipendente da part-time a full-time le prestazioni previste per quest'ultima tipologia di contratto, fermo restando la regolarità amministrativa e il pagamento della differenza dovuta, decorreranno dal 1º giorno del mese successivo a quello in cui avviene la comunicazione da parte del datore di lavoro al Fondo.
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore dei servizi ausiliari fiduciari e integrati Apprendistato professionalizzante
I contenuti formativi dei seguenti profili si articolano in una parte uguale per tutti attinente alle competenze trasversali e in una parte differenziata attinente alle competenze tecnico-professionali specifiche.
Contenuti trasversali - Parte comune a tutti i profili
1. Competenze relazionali:
- valutare tutte le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale;
- comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o esterna);
- analizzare e risolvere situazioni problematiche;
- definire la propria collocazione nell'ambito di una struttura organizzativa.
2. Organizzazione ed economia:
- conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro;
- conoscere i principali elementi economici di impresa: le condizioni ed i fattori di redditività di impresa (produttività, efficacia ed efficienza); il contesto di riferimento di un'impresa (prestazioni e servizi, reti, mercato, ecc.);
- saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità ed alla soddisfazione del cliente;
- conoscere e utilizzare, ove necessario, gli strumenti informativi, con particolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività;
- conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera.
3. Disciplina del rapporto di lavoro:
- conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali;
- conoscere i diritti ed i doveri dei lavoratori;
- conoscere gli elementi che compongono la retribuzione ed il costo del lavoro.
4. Sicurezza sul lavoro:
- conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;
- conoscere i principali fattori di rischio;
- conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
5. Privacy:
- conoscere la normativa relativa alla privacy.
6. Primo soccorso:
- conoscere le principali nozioni in ordine al primo soccorso in ottemperanza al D.M. n. 388 del 15 luglio 2003.
Contenuti tecnico-professionali specifici dei profili formativi
1. Addetti alle attività di amministrazione e mansioni di segreteria
Sportellista addetto all'emissione di ricevute anche con utilizzo di apparecchiature informatiche e funzione di cassa; addetto alla gestione archivi; addetto alle ispezioni ipotecarie e catastali; addetto alle ricerche di informazioni e accesso in banche dati; addetto controllo e verifica degli incassi con gestione fiduciaria manuale e/o con utilizzo di macchinario verificatore; Impiegato amministrativo con compiti d'ufficio, inserimento dati e compilazione documenti e fatture; impiegato amministrativo con compiti d'ufficio, inserimento dati e compilazione documenti e fatture; impiegato contabile e addetto all'amministrazione del personale; impiegato contabile di concetto.
- Conoscere il ruolo della propria mansione all'interno del processo produttivo del servizio
- Leggere ed applicare le indicazioni riportate nella documentazione tecnica di pertinenza
- Sapersi relazionare efficacemente con i clienti ed i colleghi
- Gestione flussi informativi e comunicativi
- Organizzazione e gestione archivio cartaceo ed elettronico
- Trattamento dei documenti amministrativi contabili
- Gestione della corrispondenza
- Configurazione sistema della contabilità generale
- Principi ragionieristici di base
- Trattamento operazioni fiscali e previdenziali
- Gestione servizi bancari
- Gestione acquisti
- Gestione attività di fatturazione e contabilità
- Predisposizione e gestione documentale
- Conoscere e saper utilizzare i diversi sistemi di pagamento e di incasso se richiesti dalle mansioni
- Conoscenza normativa del lavoro e del CCNL
- Principi base di amministrazione e gestione del personale
- Conoscenza di base dei sistemi informativi
- Cenni di manutenzione e sicurezza dei sistemi informativi
- Gestione della privacy
- Conoscere e saper utilizzare le principali tecniche di marketing
- Conoscere e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione pubblicitaria
- Conoscere e saper effettuare attività di reporting
2. Addetti alle attività informatiche
Addetto al servizio CED; programmatore.
- Conoscere il ruolo della propria mansione all'interno del processo produttivo del servizio
- Leggere ed applicare le indicazioni riportate nella documentazione tecnica di pertinenza
- Sapersi relazionare efficacemente con i clienti ed i colleghi
- Gestione flussi informativi e comunicativi
- Conoscere l'impresa nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera
- Conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno dell'azienda
- Conoscere le competenze nella gestione dei dati contabili ai fini decisionali e di controllo aziendale nelle diverse fasi del processo informatico
- Conoscere le competenze nell'ambito dei sistemi informativi integrati al fine di razionalizzare ed ottimizzare le attività operative del servizio
- Conoscere le competenze nell'ambito della sicurezza informatica con particolare riferimento alla valutazione e gestione dei rischi
- Conoscere le competenze base contabili, amministrative e finanziarie
- Conoscere le competenze di base inerenti l'aggregazione di dati, la consuntivazione e la costruzione della reportistica "ad hoc"
3. Addetti ai servizi esterni
Operatore fiduciario e logistico: personale che svolge servizi di accoglienza, reception, portierato, custodia, guardiania, monitoraggio aree, attività ausiliarie alla viabilità e parcheggi, centralinisti, servizi antincendio; addetto al giardinaggio ed alla conduzione di spazi a verde e/o destinati ad attività sportivo-ricreative; Referente aziendale di postazione che coordini sino a 5 operatori al 4º livello; coordinatore addetti controllo attività di più servizi nella singola area territoriale; coordinatore di più servizi esterni, in più aree territoriali; addetto alla selezione del personale; formatore; tecnico marketing.
- Conoscere il ruolo della propria mansione all'interno del processo produttivo del servizio
- Leggere ed applicare le indicazioni riportate nella documentazione tecnica di pertinenza
- Sapersi relazionare efficacemente con i clienti ed i colleghi
- Gestione flussi informativi e comunicativi
- Conoscere la dotazione operativa e le strumentazioni tecniche per l'espletamento del servizio
- Conoscere il funzionamento dei sistemi tecnologici installati presso il cliente
- Conoscere e saper applicare i vincoli di qualità per ciascuna fase, ove esistenti in azienda
- Conoscere le disposizioni specifiche da seguire presso le strutture dei clienti
- Sviluppare capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico
- Conoscere e saper utilizzare i sistemi di comunicazione del cliente
- Conoscere e saper utilizzare i sistemi di controllo accessi del cliente
- Conoscere e saper compilare la modulistica operativa aziendale
- Conoscere a saper applicare le prassi specifiche della clientela in materia di sicurezza dei locali
- Saper coordinare e controllare il singolo servizio
- Saper organizzare, pianificare e gestire i turni di lavoro
- Saper gestire le criticità
- Conoscere e saper utilizzare le tecniche di selezione del personale
- Conoscere e saper utilizzare le tecniche e le metodologie di formazione
4. Addetti ai servizi investigativi
Addetto alle indagini elementari; addetto alle investigazioni e redattori rapporti informativi su schemi prestabiliti in ambito investigativo; redattori rapporti informativi in autonomia in ambito investigativo; addetto alle investigazioni con compiti di compilazione/redazione documentazione procedurale.
- Conoscere il ruolo della propria mansione all'interno del processo produttivo del servizio
- Leggere ed applicare le indicazioni riportate nella documentazione tecnica di pertinenza
- Sapersi relazionare efficacemente con i clienti ed i colleghi
- Gestione flussi informativi e comunicativi
- Conoscere e saper utilizzare la dotazione informatica
- Conoscere le disposizioni legislative e normative che regolamentano l'attività del settore
- Conoscenza dei principali sistemi software per la gestione dei dati
- Conoscere e saper utilizzare la dotazione tecnologica del settore
- Conoscere e saper utilizzare le tecniche generali di investigazione
- Conoscere e saper utilizzare le tecniche di pedinamento
- Conoscere e saper utilizzare le tecniche di acquisizione delle informazioni
- Conoscere e saper utilizzare le metodologie di predisposizione e redazione della reportistica di servizio
- Conoscere e saper utilizzare le metodologie di predisposizione dei rapporti di indagine
- Conoscere e saper utilizzare le tecniche di gestione della relazione con i soggetti interessati dall'indagine
- Utilizzo delle banche dati funzionali all'attività
- Conoscere la normativa a tutela della privacy
Allegato 10 - Modello di richiesta del parere di conformità
Da stampare su carta intestata della ditta
Alla cortese attenzione della
Commissione paritetica
c/o EBINSAFI
Via della Cava Aurelia, 163
00165 Roma
Il sottoscritto, _____________ _____________ _____________, nella qualità di _____________ _____________ _____________
della ditta _____________ _____________ _____________ con sede in _____________ _____________ _____________ (___________)
in via _____________ _____________ _____________ esercente l'attività di _____________ _____________ _____________
C.F. _____________ _____________ _____________ P. IVA _____________ _____________ _____________
ai sensi del disposto del vigente CCNL Servizi ausiliari fiduciari integrati.
Chiede:
- alla Commissione paritetica istituita presso l'Ente bilaterale nazionale servizi ausiliari fiduciari e integrati il
Parere di conformità
per l'instaurazione di un rapporto di apprendistato
( ) in diritto-dovere ( ) professionalizzante ( ) di alta formazione di istruzione/formazione
con il/la sig./sig.ra _____________ _____________ _____________ nato/a a _____________ _____________ _____________ (______)
il _____________ _____________ _____________ C.F. _____________ _____________ _____________ per il conseguimento della qualifica di _____________ _____________ _____________ di _____ livello, settore Servizi ausiliari fiduciari e integrati, con mansioni di _____________ _____________ _____________ per la durata di ____ mesi con orario di lavoro:
( ) a tempo pieno pari a 40 ore settimanali;
( ) a tempo parziale pari a ______ ore settimanali.
A tale scopo, il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni false e/o mendaci, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze connesse all'annullamento del parere di conformità, dichiara quanto segue:
1. L'organico del personale dipendente dell'impresa è così composto:
Lavoro subordinato: | N. dipendenti attualmente impiegati | _____________ |
Contratti di apprendistato: | N. apprendisti attualmente in carica | _____________ |
N. contratti di apprendistato scaduti negli ultimi 2 anni | _____________ | |
di cui n. contratti trasformati in lavoro dipendente negli ultimi 2 anni | _____________ | |
di cui n. rapporti di apprendistato interrotti o non proseguiti negli ultimi 2 anni: | _____________ | |
- di cui con dimissioni dell'apprendista (*) | _____________ | |
- di cui licenziati per giusta causa | _____________ | |
Motivi del licenziamento: ____________________ _________________________ ____________________ | ||
_____________________________________ ____________________ ____________________ ____________________ | ||
_____________________________________ ____________________ ____________________ ____________________ |
(*) Il datore di lavoro si impegna a mandare le dimissioni degli apprendisti o la dichiarazione degli stessi di rifiutare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato qualora la Commissione paritetica ne facesse richiesta.
nonché:
( ) di applicare il CCNL Servizi ausiliari fiduciari e integrati;
( ) di essere in condizione di regolarità con la contribuzione previdenziale ed assicurativa nonché in relazione agli adempimenti fiscali;
( ) di essere in condizione di regolarità con il versamento dei contributi previsti dal CCNL in materia di CO.GE.PA.
Il datore di lavoro si impegna a far in modo che l'apprendista frequenti l'attività formativa così come previsto dalle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali nonché dalla contrattazione collettiva, nelle modalità e nella durata previste dalla Legge. Più in particolare l'impresa:
- si impegna a far in modo che l'apprendista frequenti i corsi di formazione;
- dichiara di nominare il sig./la sig.ra _____________ _____________ _____________ quale referente che affiancherà l'apprendista nelle attività di formazione pratica interna all'azienda;
- dichiara che durante la formazione pratica interna all'azienda l'apprendista verrà formato nei seguenti contenuti teorici e/o pratici:
_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________
_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________
_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________
Nell'ipotesi di eventuali modifiche del contesto d'impresa, contrattualmente e/o legislativamente significative, il datore di lavoro s'impegna altresì a comunicare le stesse a codesto EBINSAFI per la conferma della conformità.
Data _____________ _____________ _____________
Timbro e firma
_____________ _____________ _____________
Si allegano alla presente:
( ) certificazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti preposti (INPS ed INAIL);
( ) fotocopia della ricevuta del versamento acconto CO.GE.PA (N.B.: Qualora ne ricorrano i requisiti);
( ) Piano formativo individuale;
( ) fotocopia del documento d'identità valido del dichiarante;
( ) fotocopia del codice fiscale del dichiarante;
( ) altro.
Informativa e consenso per la privacy
Il sottoscritto, _____________ _____________ _____________, C.F. _____________ _____________ _____________ nella qualità di _____________ _____________ _____________ della ditta _____________ _____________ _____________, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, consente al trattamento dei dati inviati nella misura necessaria per il conseguimento del parere di conformità per l'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, così come previsto dalla vigente legislazione e dal CCNL per i Servizi ausiliari fiduciari e integrati e per tutte attività riconducibili alla gestione, al monitoraggio ed all'analisi del contratto di apprendistato.
Consente altresì all'inserimento e conservazione in un suo archivio - banca dati tutti i dati contenuti nella presente scheda; autorizza inoltre EBINSAFI ad inviargli comunicazioni scritte/telefoniche relative ad iniziative e servizi proposti dall'Ente stesso.
Data _____________ _____________ _____________
Timbro e firma
_____________ _____________ _____________
Modello di Piano formativo individuale
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti
del settore dei Servizi ausiliari fiduciari e integrati
Piano formativo individuale
P.F.I. relativo all'assunzione del/la sig./ra: _____________ _____________ _____________
1. Azienda
Ragione sociale: _____________ _____________ _____________
Sede (indirizzo): _____________ _____________ _____________
CAP (comune): _____________ _____________ _____________
P. IVA _____________ _____________ _____________ Cod. Fisc.: _____________ _____________ _____________
Tel.: _____________ _____________ _____________ Fax: _____________ _____________ _____________
E-mail: _____________ _____________ _____________
Legale rappresentante (nome e cognome): _____________ _____________ _____________
2. Apprendista
Dati anagrafici
Cognome: _____________ _____________ _____________ Nome: _____________ _____________ _____________
Cod. Fisc.: _____________ _____________ _____________ Cittadinanza: _____________ _____________ _____________
Scadenza permesso di soggiorno (nel caso straniero non comunitario): ___ ____ ____
Nato a _____________ _____________ _____________ il _____________ _____________ _____________
Residenza/domicilio: Via _____________ _____________ _____________, n. _____________ _____________ _____________
Comune _____________ _____________ _____________ Prov. _____________ _____________ _____________
Tel.: _____________ _____________ _____________ Fax: _____________ _____________ _____________
E-mail: _____________ _____________ _____________
Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro
Titoli di studio posseduti: _____________ _____________ _____________
_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________
_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________
Esperienze lavorative: _____________ _____________ _____________
_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________
_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________
Formazione extra scolastica (compresa quella svolta in apprendistato):
a) _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________
b) _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________
c) _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________
Aspetti normativi
Data assunzione: _____________ _____________ _____________
Qualifica da conseguire: _____________ _____________ _____________
Durata: _____________ _____________ _____________ Mesi.
Livello di inquadramento iniziale: _____________ _____________ _____________
Livello di inquadramento finale: _____________ _____________ _____________
3. Referente
Referente aziendale: sig./ra: _____________ _____________ _____________
Cod. Fisc.: _____________ _____________ _____________ Livello di inquadramento: _____________ ________ __________
Anni di esperienza: _________
4. Contenuti formativi
1) Aree tematiche trasversali
1. Competenze relazionali:
- valutare tutte le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale;
- comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o esterna);
- analizzare e risolvere situazioni problematiche;
- definire la propria collocazione nell'ambito di una struttura organizzativa.
2. Organizzazione ed economia:
- conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro;
- conoscere i principali elementi economici di impresa: le condizioni ed i fattori di redditività di impresa (produttività, efficacia ed efficienza); il contesto di riferimento di un'impresa (prestazioni e servizi, reti, mercato, ecc.);
- saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità ed alla soddisfazione del cliente;
- conoscere e utilizzare, ove necessario, gli strumenti informativi, con particolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività;
- conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera.
3. Disciplina del rapporto di lavoro:
- conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali;
- conoscere i diritti ed i doveri dei lavoratori;
- conoscere gli elementi che compongono la retribuzione ed il costo del lavoro.
4. Sicurezza sul lavoro:
- conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;
- conoscere i principali fattori di rischio;
- conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
5. Privacy:
- conoscere la normativa relativa alla privacy.
6. Primo soccorso:
- conoscere le principali nozioni in ordine al primo soccorso in ottemperanza al D.M. n. 388 del 15 luglio 2003.
2. Aree tematiche aziendali/professionali
Gli obiettivi formativi professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo sono differenziati in funzione delle singole figure professionali e coerenti con il relativo profilo formativo.
Esempio: Referente aziendale di postazione che coordini sino a 5 operatori al 4º livello
- Conoscere il ruolo della propria mansione all'interno del processo produttivo del servizio
- Leggere ed applicare le indicazioni riportate nella documentazione tecnica di pertinenza
- Sapersi relazionare efficacemente con i clienti ed i colleghi
- Gestione flussi informativi e comunicativi
- Conoscere la dotazione operativa e le strumentazioni tecniche per l'espletamento del servizio
- Conoscere il funzionamento dei sistemi tecnologici installati presso il cliente
- Conoscere e saper applicare i vincoli di qualità per ciascuna fase, ove esistenti in azienda
- Conoscere le disposizioni specifiche da seguire presso le strutture dei clienti
- Sviluppare capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico
- Conoscere e saper utilizzare i sistemi di comunicazione del cliente
- Conoscere e saper utilizzare i sistemi di controllo accessi del cliente
- Conoscere e saper compilare la modulistica operativa aziendale
- Conoscere e saper applicare le prassi specifiche della clientela in materia di sicurezza dei locali
- Saper coordinare e controllare il singolo servizio
- Saper organizzare, pianificare e gestire i turni di lavoro
- Saper gestire le criticità
- Conoscere e saper utilizzare le tecniche di selezione del personale
- Conoscere e saper utilizzare le tecniche e le metodologie di formazione
5. Articolazione e modalità di erogazione della formazione
(N.B.: È possibile optare per più opzioni barrandole):
Interna
( ) Aula
( ) On the job
( ) Affiancamento
( ) Seminari
( ) Esercitazioni di gruppo
( ) Testimonianze
( ) Action learning
( ) Visite aziendali
Esterna
( ) Aula
( ) Affiancamento
( ) Seminari
( ) Esercitazioni di gruppo
( ) Testimonianze
( ) Action learning
( ) Visite aziendali
Timbro e firma
_____________ _____________ _____________
Spett.
UILTUCS-UIL
Segreteria nazionale
Spett.
Associazione Più Servizi
Spett.
ANISI
Spett.
ANIVIP
Per conoscenza:
Federsicurezza - Confcommercio
Loro sedi
Raccomandata a mano
Oggetto: Dichiarazione riconoscimento e applicazione CCNL S.a.f.i.
Per conto delle aziende aderenti
A.O.S.I.S.
- riconosce il CCNL per i dipendenti da aziende esercenti servizi ausiliari fiduciari ed integrati del 16 gennaio 2013 sottoscritto dalle Associazioni imprenditoriali: Più Servizi, ANISI, ANIVIP e Federsicurezza, e della Organizzazione sindacale UILTUCS;
- si impegna ad applicare ed a far applicare il medesimo alle aziende ad essa aderenti;
- si impegna inoltre a porre in essere tutte le iniziative e gli adempimenti previsti dal CCNL in parola in materia di relazioni industriali e di bilateralità.
Distinti saluti.
Roma, 7 luglio 2014
Il Presidente
_____________ _____________ _____________
(Omissis)
(Omissis)