S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 16/01/2013
S.A.F.I. - SERVIZI AUSILIARI, FIDUCIARI E INTEGRATI
Testo consolidato del CCNL 16/01/2013
per il personale dipendente da imprese esercenti Servizi Ausiliari, Fiduciari e Integrati resi alle Imprese Pubbliche e Private
Decorrenza: 01/01/2013
Scadenza: 31/12/2015
CCNL 16/01/2013 come modificato da:
- Accordo integrativo 23/06/2015
- Comunicato di disdetta 04/10/2022
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il giorno 16 gennaio 2013, in Roma
Tra
Le seguenti associazioni datoriali:
L'Associazione "Più Servizi"
L'Associazione Nazionale Imprese Servizi Integrati (ANISI)
L'Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza Privata - Servizi Integrati (A.N.I.V.P. – Servizi Integrati)
facenti capo a Federsicurezza - Confcommercio
E
L'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS),
Accordo integrativo 23/06/2015
Verbale di stipula
In giorno 23 giugno 2015, in Roma
tra
Federsicurezza - Confcommercio
e
L'Unione Italiana Lavortori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS)
Premessa
Premesso che le parti hanno:
- rilevato il permanere di uno stato di disomogeneità di riferimenti contrattuali nel settore dei servizi ausiliari, fiduciari e integrati resi alle imprese pubbliche e private, che conseguentemente provoca, nelle condizioni di impiego del personale, sensibili difformità normative e retributive, tali da precludere un contesto di equilibrata concorrenza tra le imprese e da determinare una grave sperequazione nei trattamenti dei lavoratori. I diversi e difformi cc.cc.nn.l. applicati causano altresì difficoltà, a volte insormontabili, al mantenimento delle condizioni di lavoro acquisite dal personale in caso di cambio di appalti, con ricadute negative anche sui trattamenti previdenziali, che ne risultano peggiorati rispetto ai precedenti;
- altresì preso atto, che le attività disciplinate dal contratto collettivo nazionale per il personale dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari e integrati resi alle imprese pubbliche e private rappresentano ormai un settore omogeneo ed economicamente maturo, tale da consentire la costituzione di rapporti di lavoro subordinato stabili e percorsi lavorativi utili all'acquisizione di competenze ed esperienze fondamentali per la qualificazione professionale e che queste concrete opportunità sono, però, limitate dall'attuale disordine contrattuale;
- considerato che i dettami della carta costituzionale, di cui all'art. 36, non consentono una concorrenza contrattuale, in presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali di lavoro, che conduca al superamento dei limiti imposti dalla previsione di definire una retribuzione adeguata ed equa commisurata alla qualità e quantità della prestazione e tale da assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa;
- ravvisata la necessità di disporre di un CCNL, che tenda verso l'omogeneità di trattamento da garantire ai lavoratori del settore, pur ponendosi nei limiti costituzionali evidenziati nel precedente comma e riconosciuta l'applicazione delle previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 66/2003 e successive modifiche e integrazioni;
si stipula quanto segue
Le premesse fanno parte integrante della presente intesa.
Comunicato di disdetta 04/10/2022
Roma, 04 ottobre 2022
Prot. 281/2022
Spett.le
Associazione Più Servizi
Via Lucania 13- Roma
Spett.le
Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza - Servizi Integrati
(A.N.I.V.P. -Servizi Integrati)
Corso Vittoorio Emanuele II, 80 - TO
Oggetto: CCNL SAFI
Gentili Signori,
premesso
- che le Parti in indirizzo hanno sottoscritto unitamente alla UILTuCS in data 16/01/2013 il CCNL SAFI (Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti Servizi Ausiliari, Fiduciari e Integrati resi alle Imprese Pubbliche e Private) che è scaduto lo scorso 31/12/2015;
- che decorso il predetto termine nessuna delle Parti ha ritenuto di avviare la procedura peri il rinnovo del Contratto In attesa di verificare la sorte del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari;
- che a norma dell'art. 72 il contratto ha continuato a produrre i suoi effetti in attesa di un rinnovo ed é tuttora in vigore, pur risultando inadeguato e insufficiente anche sotto il profilo ex art. 36 della Costituzione rispetto al lungo periodo intercorso dalla scadenza originaria ad oggi;
- che le trattative per la stipula di un nuovo CCNL del settore Vigilanza e Servizi di Sicurezza sono proseguite fino al 25-09-2022 con la partecipazione della UILTuCS e delle Parti in indirizzo.
Tanto premesso, si comunica la disdetta / il recesso del CCNL SAFI - Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti Servizi Ausiliari. Fiduciari e Integrati resi alle Imprese Pubbliche e Private sottoscritto in data 16/01/2013.
Cordiali saluti
Il Segretario Generale
UILTUC - Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi
Le parti hanno inteso con la presente disciplina contrattuale regolare il settore dei servizi ausiliari, fiduciari e integrati resi alle imprese sia pubbliche che private. Tale tipologia di servizi che, per loro continua evoluzione, è risultata spesso di difficile definizione, al punto da essere in alcuni contesti definita "area grigia", racchiude oggi al suo interno una molteplicità di attività e un sempre più ampio numero di addetti. Attività che, per la loro esecuzione, si caratterizzano per la necessità di specifiche esperienze e specifiche caratteristiche gestionali ed organizzative per essere eseguiti in modo efficace ed efficiente. Tutte caratteristiche che hanno spinto sempre di più gli operatori economici sia pubblici che privati ad affidare in outsourcing tali attività e servizi; in precedenza spesso svolti con risorse interne. Proprio da tali caratteristiche discende il nome col quale le parti hanno inteso definire il presente contratto collettivo. Difatti le attività cui si riferisce sono per loro natura o per genesi evolutiva ausiliarie all'organizzazione e all'operatività aziendale, nonché integrate nella stessa, in quanto il più delle volte svolte completamente nell'ambito della struttura dell'azienda. Inoltre la connotazione di fiduciari vuole evidenziare come le attività disciplinate trovino nel rapporto con l'utente un punto di riferimento, anche conseguente alla specificità delle mansioni svolte dai lavoratori, rivolte a garantire la corretta fruibilità dei beni o il miglior svolgimento del core business aziendale.
Pertanto le parti, preso atto che le attività disciplinate dal presente contratto rappresentano ormai un settore omogeneo, oggi composto da una molteplicità di attori imprenditoriali e caratterizzato da una disomogeneità di riferimenti che si è riflessa in difformi condizioni di impiego e di applicazione normativa e retributiva che ha impedito la costituzione di un contesto di equilibrata concorrenza a scapito altresì del consolidamento degli operatori e di una corretta crescita professionale dei lavoratori; hanno ravvisato la necessità di disporre di un contratto collettivo specifico individuato come strumento idoneo a governare i processi in evoluzione costante nel settore che, in carenza di normativa, consenta risultati idonei a regolare il rapporto di lavoro medesimo tra le imprese e i propri dipendenti, e a garantire omogeneità di regole nella gestione dei lavoratori.
Con la stipula del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro le parti pertanto hanno convenuto di costituire un assetto di contrattazione collettiva funzionale alla gestione dei rapporti di lavoro mediante lo sviluppo di un confronto specifico per il settore, attribuendo perciò all'autonomia contrattuale una funzione primaria per la regolamentazione dei rapporti di lavoro nel settore, tale da consentire ai lavoratori benefici economici ed ai datori di lavoro certezza di riferimenti in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro stessi, necessaria ad una loro corretta, programmabile e funzionale gestione.
Da ciò discende un conseguente assetto di relazioni sindacali che intendono sin da subito favorire un ambito di confronto utile al consolidamento e allo sviluppo ulteriore delle caratteristiche socio economiche del settore ed a garantire, tra l'altro, la crescita professionale delle imprese, nonché dei dipendenti per conseguire l'obiettivo centrale della sempre maggiore qualificazione del servizio.
TITOLO I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE
Art. 1 - Ambito d'applicazione
Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere tra le imprese, Consorzi di Servizi Ausiliari – Fiduciari e Integrati ed il relativo personale dipendente, che operano nelle attività di seguito elencate e nelle attività ad esse affini:
a) attività di portierato per la custodia e per garantire la corretta fruizione di immobili e le relative attività di servizi amministrativi, tecnici ed organizzativi;
b) servizi di accoglienza e indirizzo della clientela in uffici pubblici e privati e aziende industriali e commerciali;
c) servizi di controllo delle attività di spettacolo e intrattenimento
d) servizi di monitoraggio aree
e) attività di prevenzione di primo intervento antincendio;
f) attività di gestione degli incassi in genere e di riscossione di contravvenzioni e di bollette;
g) attività di controllo e verifica fiduciaria di incassi conto terzi manualmente e con utilizzo di macchinario verificatore;
h) attività di controllo degli accessi e regolazione del flusso di persone e merci;
i) attività di segreteria e di reception, di gestione centralini telefonici, di front desk, segretariato, immissione dati anche con messa a disposizione di locali idonei;
j) attività di assistenza all'organizzazione di manifestazioni di qualsiasi genere con supporti logistici prevalentemente di carattere di controllo e safety ;
k) attività ausiliarie alla viabilità, agli spazi per il parcheggio ed il ricovero di autoveicoli, motoveicoli e cose in genere;
l) attività di gestione anche a distanza di impianti tecnologici e di monitoraggio
m) ambientale e prevenzione rischi ecologici;
n) attività di smistamento ed archivio di corrispondenza;
o) tutte le attività eseguibili da agenzie di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati ed enti pubblici e privati
p) attività di facchinaggio, trasporto, trasloco di beni mobiliari ausiliarie alle sopra indicate attività
q) trasporto documenti e gestione archivi
L'applicazione del CCNL è estesa alle cooperative a condizione che la normativa contrattuale del medesimo sia integralmente applicate anche ai soci lavoratori delle stesse
Accordo integrativo 23/06/2015
Art. 1 - Ambito di applicazione e paga d'accesso
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto integrativo nazionale e fino alla data di scadenza del CCNL del 16 gennaio 2013, per il personale dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari e integrati resi alle imprese pubbliche e private, è consentita l'assunzione di personale per l'espletamento delle mansioni previste contrattualmente al 5º livello di cui all'art. 21 del succitato CCNL con un paga base lorda conglobata d'accesso pari a € 935,00 mensili. Tale paga d'accesso sarà applicata per due anni dall'assunzione, scaduti i quali, dal mese successivo sarà applicata la paga superiore dello stesso livello, sempre prevista dal CCNL "ut supra".
Art. 2 - Validità del contratto
Il presente contratto rappresenta per tutto il periodo di validità un insieme normativo unico ed inscindibile. In tal senso quindi il contratto assorbe e sostituisce ad ogni effetto le precedenti normative contrattuali applicate da aziende aderenti alle associazioni firmatarie dello stesso, fatto salvo quanto previsto all'art. 33 (accordi di armonizzazione ed allineamento) nonché tutti gli usi e consuetudini, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi norma contenuta nel contratto stesso, ad eccezione di quelle maggiormente favorevoli ai lavoratori.
Dichiarazione di principio :
Le parti, preso atto della presenza di molteplici normative applicate al settore di riferimento al momento della sottoscrizione del presente CCNL, e per esse le strutture territoriali e/o le aziende facenti capo alle parti firmatarie potranno entro il 30 giugno 2013, procedere alla stipula di specifici accordi di armonizzazione e riallineamento a quanto previsto dal presente CCNL, dei trattamenti normativi ed economici in precedenza applicati ai lavoratori. In ogni caso tali accordi andranno stipulati con assistenza delle parti firmatarie del presente contratto.
Accordo integrativo 23/06/2015
Art. 2 - Validità
Il presente accordo, costituisce parte integrante del CCNL sopra richiamato ed ha una durata pari a quella prevista per quest'ultimo.
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 - Diritti di informazione
L'Azienda fornirà a richiesta delle strutture sindacali firmatarie, di norma semestralmente, nei limiti della opportuna e necessaria riservatezza/ informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi di investimenti tecnologici.
Le strutture sindacali verranno informate inoltre:
- sulla consistenza degli organici;
- sulle varie tipologie dei servizi;
- sulla organizzazione del lavoro; su ristrutturazioni aziendali.
In tale ambito le Parti/ ferma restando la reciproca autonomia esprimeranno le proprie valutazioni su quanto sopra, improntandole al mantenimento di corrette relazioni sindacali.
Art. 4 - Istituzione e composizione degli strumenti bilaterali
Le parti, per la realizzazione degli impegni e obiettivi previsti nella premessa al presente contratto, concordano di istituire i sotto elencati strumenti bilaterali con le modalità di composizione, gli scopi, i ruoli e le procedure di costituzione e di funzionamento, così come riportati nei successivi articoli che ad essi fanno riferimento:
- l'ente bilaterale nazionale (art. 5);
- la commissione paritetica nazionale (art. 6);
- Organismo Paritetico Nazionale (art. 7).
Dichiarazione congiunta:
Con riferimento agli strumenti bilaterali di cui al presente articolo, le parti firmatarie si impegnano per definire entro e non oltre il 30 giugno 2013, statuti e regolamenti funzionali degli enti, organismi e commissioni in parola.
L'Ente Bilaterale Nazionale dei Servizi Ausiliari Fiduciari e Integrati (EBiNSAFI), disciplinato da apposito Statuto (All. 1) e Regolamento (All. 2) ha i seguenti scopi:
a) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore dei Servizi Ausiliari, Fiduciari e Integrati, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
b) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
c) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
d) promuovere ed attivare, attraverso le iniziative di informazione, le procedure necessarie al fine di favorire l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro, anche attraverso tecnologia informatica;
e) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
f) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla Legge 936/86 di riforma del CNEL;
g) promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza sanitaria integrativa, secondo le intese tra le parti sociali nazionali;
h) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali e delle relative esperienze bilaterali;
i) individuare ed adottare iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente Bilaterale stesso;
j) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale dei Servizi Ausiliari, Fiduciari e Integrati;
k) monitorare l'evoluzione del settore;
l) elaborare e proporre, alle Istituzioni competenti ogni iniziativa atta al miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici e allo sviluppo delle aziende del settore;
m) programmare e organizzare studi e ricerche sullo stato e sulle previsioni del settore servizi ausiliari, fiduciari e integrati alle imprese occupazionali con particolare attenzione all'evoluzione del mercato del lavoro, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
n) valutare l'opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali; a tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione del lavoro, in sinergia con enti, fondi, e istituzioni che finanziano la formazione;
o) svolgere funzioni di segreteria operativa dell'Organismo paritetico Nazionale nonché della Commissione Paritetica Nazionale;
p) rilasciare il certificato di assistenza tecnica alle aziende che abbiano presentato un piano di formazione su base nazionale, previa verifica della relativa regolarità contributiva;
q) curare la registrazione degli accordi territoriali o aziendali secondo la Legge 936/86 di riforma del CNEL.
(1) L'ente altresì promuove la costituzione di enti bilaterali a livello regionale e ne coordina l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
(2) L'Ente predispone i modelli di statuto per gli Enti Bilaterali Territoriali da mutuarsi a livello regionale;
(3) L'Ente provvede a rilasciare la Certificazione Liberatoria ai singoli datori di lavoro per la partecipazione agli appalti pubblici privati attestante il recepimento e l'integrale applicazione della normativa contrattuale nazionale e decentrata stipulata dalle parti sociali firmatarie il CCNL per i dipendenti del settore dei Servizi Ausiliari fiduciari ed integrati, anche per il tramite di commissioni opportunamente a ciò costituite.
(4) L'Ente provvede a rilasciare il Parere di Conformità in coerenza alla norma collettiva in materia di apprendistato, nel caso di mancata costituzione dell'Ente Bilaterale Regionale competente, anche per il tramite di commissioni opportunamente a ciò costituite, previa richiesta da inoltrarsi su modello allegato (All. 10).
(5) L'Ente bilaterale nazionale costituirà una apposita Commissione di certificazione, conciliazione e arbitrato, per lo svolgimento di quanto previsto dalla L. 4 novembre 2010, n. 183 e dall'art. 75 e segg. D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, operante come da apposito regolamento (All. 3).
(6) Gli organi statutari dell'Ente Bilaterale saranno composti pariteticamente dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente CCNL.
(7) L'Ente Bilaterale Nazionale istituisce al proprio interno il Comitato di Vigilanza Nazionale con le modalità definite dallo Statuto.
(8) L'Ente Bilaterale invierà periodicamente alle parti sociali e al Ministero del Lavoro, gli aggiornamenti del costo del lavoro su base Nazionale.
(9) L'Ente Bilaterale Nazionale costituirà, se occorre anche con componenti esterni, un Osservatorio che avrà il fine di monitorare il settore dei Servizi Ausiliari Fiduciari e Integrati.
Art. 6 - Commissione Paritetica Nazionale
La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento per l'esame di tutte le controversie di interpretazione per la corretta e autentica applicazione del presente CCNL, con le procedure e le modalità sottoelencate:
a) alla commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno od altro mezzo idoneo ad attestare la data di riecevimento e l'identità del mittente, le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto ovvero, le Organizzazioni locali ad esse facenti capo nonché, singoli datori di lavoro o lavoratori;
b) all'atto della presentazione dell'istanza, la parte richiedente deve presentare tutti gli elementi utili all'esame della controversia. In pendenza di procedure presso la commissione paritetica, le Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa entro 30 (trenta) giorni successivi (procedura di Raffreddamento);
c) la data di convocazione, per l'esame della controversia sarà fissata, d'accordo tra i componenti la commissione paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi;
d) la commissione paritetica prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa;
e) la commissione paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della commissione paritetica stessa;
f) le deliberazioni della commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di conformarvisi.
La commissione sarà composta in via paritetica dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente CCNL.
La sede della Commissione Paritetica sarà in Roma.
Art. 7 - Organismo Paritetico Nazionale
All'Organismo paritetico nazionale (O.P.N.), di cui all'Accordo Applicativo (All. 4), sono attribuite le seguenti funzioni e compiti:
a) promozione della costituzione degli organismi paritetici territoriali a norma dell'art. 2, comma 1, lettera ee) D.Lgs. 81/2008, di cui al successivo punto 2 e coordinamento delle loro attività;
b) promozione, anche diretta, di attività formativa a favore dei componenti degli O.P.T.; a tal fine potranno essere organizzati corsi, seminari ed altre attività complementari, anche tramite l'Ente Bilaterale di cui all'art. 5;
c) collaborazione, in funzione di surroga e/o di supplenza rispetto agli O.P.T., per qualunque causa resasi necessaria, nella attuazione degli interventi formativi di cui al Dlgs 81/2008;
d) definizione e proposizione di buone prassi e linee guida in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, che siano di riferimento per gli O.P.T.;
e) promozione e coordinamento di interventi formativi, anche attraverso l'attivazione di canali di finanziamento da parte dell'Unione europea e di altri Enti pubblici comunitari, nazionali e/o locali;
f) elaborazione e proposizione alle parti sociali di valutazione e pareri in merito alle normative, sia comunitarie che nazionali, inerenti la tutela della salute e sicurezza sul lavoro,e la prevenzione degli infortuni;
g) indicazione agli O.P.T. di criteri interpretativi nei riguardi delle modalità di applicazione dell'accordo di cui alla dichiarazione congiunta in calce al presente articolo;
Le attività operative di segreteria necessarie per l'attuazione delle funzioni proprie dell'O.P.N. saranno assolte dall'Ente Bilaterale di cui all'art. 5.
Art. 8 - Contributo di assistenza contrattuale
Per la pratica realizzazione ed il funzionamento degli Strumenti di bilateralità di cui al presente Contratto e per assicurare, nell'interesse dei datori di lavoro e dei lavoratori, l'efficienza e l'efficacia del ruolo e delle proprie strutture, le parti firmatarie procederanno alla riscossione di un contributo di assistenza contrattuale (Co.Ge.Pa) art. 148 ex art. 111, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, per il tramite di un Istituto Bancario o tramite specifica convenzione con l'INPS. Le relative modalità sono definite negli allegati: 5.1 – 5.2.
La gestione delle risorse economiche di cui sopra e la loro ripartizione saranno assicurate dalle parti stipulanti il presente Contratto con apposite intese, in rapporto agli scopi sopracitati, allegate al presente CCNL onde formarne parte integrante ed essenziale.
Il contributo è fissato nella misura dello 0,35% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per 13 mensilità ed è così ripartito:
0.15% calcolato come sopra indicato a carico del lavoratore;
0.20% calcolato come sopra indicato a carico del datore di lavoro.
Sono tenuti al versamento mensile del contributo di assistenza contrattuale tanto il datore di lavoro che i rispettivi dipendenti sul conto corrente che verrà comunicato dalla rispettiva Associazione Datoriale cui aderisce il datore di lavoro.
I datori di lavoro non associati verseranno il contributo di assistenza contrattuale sul c/c bancario N. 000000001694 IBAN: IT 15 U 03127 05011 000000001694 intestato a ENTE BILATERALE NAZIONALE SERVIZI AUSILIARI FIDUCIARI E INTEGRATI (EBINSAFI).
Art. 9 - Contrattazione integrativa e materie demandate
È ammessa la Contrattazione integrativa territoriale e/o aziendale tra le Organizzazioni Sindacali Territoriali (Regionali e/o Provinciali) delle parti stipulanti il presente Contratto Collettivo. La stipula di contratti integrativi potrà riguardare esclusivamente le seguenti materie:
a) turni e nastri orari, rotazione del personale nei vari servizi;
b) sistemi di distribuzione oraria della settimana lavorativa;
c) quanto delegato alla contrattazione dall'articolo 20 della Legge 300/70 in materia di assemblea dei lavoratori ;
d) quanto demandato dalla normativa sul mercato del lavoro prevista dal presente CCNL;
e) modalità di svolgimento dell'attività dei patronati;
f) materie demandate dal DLGS 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni;
g) l'adozione di diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro;
h) la disciplina di ulteriori voci retributive inerenti l'attività prestata relativamente alle mansioni svolte;
i) indennità di cassa e maneggio denaro; eventuali buoni mensa;
j) premio di produzione variabile correlato agli incrementi di produttività/ qualità e redditività e legato a specifici parametri oggettivi. In tal senso il premio dovrà avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente.
k) divisa ed equipaggiamenti.
Art. 10 - Dirigenti Sindacali nazionali e provinciali delle R.S.A. e delle R.S.U.
Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti si considerano dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di consigli o comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali di categoria stipulanti il presente Contratto;
b) di rappresentanze sindacali costituite ai sensi della Legge 300/70 e firmatarie il presente CCNL;
L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata dalla 0.S. di appartenenza per iscritto con lettera raccomandata all'Azienda. Qualora altre rappresentanze sindacali aderiscano al presente contratto, le parti si incontreranno per definire gli accordi di costituzione delle RSU.
I componenti dei consigli o comitati di cui alla lettera a) del precedente articolo, hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti nella misura massima di 70 ore annue complessive,
I dirigenti delle rappresentanze sindacali di cui alla lettera b) e c) del precedente art. 3 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Il diritto riconosciuto spetta a:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale nell'Azienda qualora occupasse da 15 fino a 200 dipendenti;
b) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacal