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TUTTI I CCNL

SETTORE: Enti ed Istituzioni Private

CCNL: Sacristi e Dipendenti da Parrocchie

Sacristi e Dipendenti da Basiliche e Santuari

CODICE CNEL: V411

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 30/06/2026

SACRISTI E DIPENDENTI DA PARROCCHIE

 

Testo consolidato del CCNL 30/06/2026

Per i sacristi addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici

Decorrenza: 01/01/2026

Scadenza: 31/12/2029

 

Verbale di stipula

 

Il giorno 30 giugno 2026 in Roma,

presso la sede della F.A.C.I. (Federazione tra le Associazione del Clero in Italia) è stato sottoscritto il nuovo contratto nazionale di lavoro per i sacristi addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici.

Sono presenti:

- per la F.A.C.I.;

- per la F.I.U.D.A.C/S. (Federazione Italiana tra le Unioni Diocesane Addetti al Culto/Sacristi).

Il Contratto, in vigore dal 1º gennaio 2026, avrà scadenza il 31 dicembre 2029.

 

 

Premessa Generale

 

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra gli Enti Ecclesiastici e i lavoratori addetti al culto, tenendo conto delle peculiarità organizzative, liturgiche e pastorali proprie degli enti datori di lavoro.

Il settore è caratterizzato da una significativa eterogeneità: gli Enti Ecclesiastici datori di lavoro possono essere tanto piccole Parrocchie, con una o più comunità locali di fedeli, quanto grandi luoghi di culto meta di pellegrinaggi. Tale diversità rende necessario un quadro regolatorio idoneo a prevenire incertezze interpretative e difficoltà applicative ma altresì flessibile, laddove sia necessario consentire che lo svolgimento delle prestazioni lavorative si adatti alle specificità organizzative dei singoli enti.

Pertanto, la parte generale del presente CCNL si applica a tutti i rapporti di lavoro intercorrenti fra Enti ecclesiastici e lavoratori addetti al culto/sacristi mentre l'Appendice A, che costituisce parte integrante del CCNL, come specificato dal comunicato ENBIFF n. 13 dell'11 luglio 2023, si applica alle Chiese, compresi Santuari e Basiliche, nonché ai Grandi Luoghi di Culto mete di Pellegrinaggi con afflussi di fedeli numerosi e non costanti, in sostituzione dei corrispondenti articoli della parte generale del CCNL.

 

 

Art. 1 - Definizione e ambito di applicazione

 

Il presente CCNL si applica a tutti i rapporti di lavoro intercorrenti tra Enti Ecclesiastici e lavoratori addetti al culto (sacristi), indipendentemente dalla dimensione, dalla natura o dalla denominazione del luogo di culto.

Ai fini del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, si definisce sacrista il lavoratore in possesso di piena capacità lavorativa che presta la propria opera nei luoghi sacri, occupandosi principalmente delle attività connesse alla preparazione e allo svolgimento delle funzioni liturgiche e degli altri incontri della comunità cristiana che si tengono nella chiesa, nonché delle attività connesse alla vita ordinaria della comunità ecclesiale, secondo quanto previsto nel contratto individuale di lavoro.

Il sacrista svolge, in particolare, le seguenti mansioni:

a) preparare le sacre funzioni liturgiche e gli altri incontri della comunità cristiana che si tengono nella chiesa, allestendo diligentemente i libri liturgici, le vesti liturgiche e quanto necessario per le varie celebrazioni liturgiche;

b) provvedere alla custodia della chiesa, degli arredi e delle suppellettili sacre;

c) provvedere alla custodia e vigilanza dei luoghi sacri, accogliere i pellegrini ed i fedeli;

d) attendere alle attività che si svolgono all'interno della chiesa;

e) provvedere alla pulizia ordinaria e, in misura proporzionata ai mezzi di cui dispone, anche straordinaria, della chiesa, della sacrestia, del sagrato e delle altre pertinenze;

f) adempiere ad altre mansioni compatibili con il proprio profilo professionale, come specificate nella lettera di assunzione.

Le mansioni di cui alle lettere da a) ad f) sono tra loro equivalenti e possono essere richieste dal datore di lavoro in relazione alle concrete esigenze organizzative, liturgiche e pastorali dell'ente ecclesiastico, nel rispetto delle capacità professionali del lavoratore e delle previsioni del contratto individuale di lavoro.

 

 

Art. 2 - Mansioni e inquadramento

 

L'inquadramento professionale e il trattamento economico-normativo del lavoratore sono determinati esclusivamente dalle mansioni effettivamente svolte, in applicazione del principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni sancito dall'art. 2103 del Codice civile.

Ai fini dell'inquadramento rilevano le attività tipiche del sacrista addetto al culto e dell'addetto ai servizi generali dei luoghi sacri (custodia, vigilanza, accoglienza), come definite all'articolo precedente, svolte con carattere di prevalenza, da valutarsi sia sotto il profilo quantitativo del tempo di lavoro complessivamente dedicato, sia sotto il profilo qualitativo del livello professionale e di responsabilità implicato.

Non assumono rilievo, ai fini dell'inquadramento, elementi estranei al contenuto effettivo della prestazione lavorativa, quali:

a) la qualificazione o denominazione del luogo di lavoro (parrocchia, santuario, basilica, chiesa);

b) l'entità e la tipologia dell'afflusso di fedeli (ordinario, straordinario, legato a pellegrinaggi o even