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 RIDER (Ugl - Assodelivery)


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RIDER (Ugl/Assodelivery)

 

Testo consolidato del CCNL 15/09/2020

per l'attività di consegna di beni per conto altrui, svolta da lavoratori autonomi c.d. riders

Decorrenza: 03/11/2020

 

Verbale di stipula

 

Il giorno 15 del mese di settembre dell'anno 2020 in Roma si sono incontrati:

- ASSODELIVERY

E

UGL RIDER, e la Confederazione UGL

Per sottoscrivere il presente Contratto Collettivo Nazionale che regola l'attività di consegna di beni per conto altrui, svolta dai lavoratori autonomi di cui al capo V-bis del D.Lgs. 81 del 2015, attraverso piattaforme anche digitali, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 81/2015.

 

 

Art. 1 - Definizioni

 

1) Ai fini del presente Contratto, si definiscono:

-  Piattaforme, le aziende che mettono a disposizione i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni;

-  Rider, i lavoratori autonomi che decidono di svolgere attività di consegna di beni per conto altrui, sulla base di un contratto con una o più Piattaforme.

-  Nuove Città e/o Zone di Servizio, le singole aree urbane o le singole zone delle medesime aree urbane all'interno delle quali la singola Piattaforma non offre, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, il proprio servizio di consegna tramite i Rider che collaborano con la piattaforma stessa.

 

 

Art. 2 - Quadro normativo

 

L'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 dispone l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Il medesimo comma specifica, poi, che l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali.

L'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 limita l'operatività della disciplina di cui al comma 1 escludendo espressamente quelle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.

Gli artt. da 47-bis a 47-septies del D.Lgs. 81/2015 recano i livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali.

A norma del comma 1 dell'art. 47-quater del D.Lgs. 81/2015: "I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente".

I criteri definiti dalla contrattazione collettiva di cui al summenzionato comma 1 dell'art. 47-quater del D.Lgs. 81/2015 possono derogare a quelli legali, come previsto dal successivo comma 2 : "In difetto della stipula dei contratti di cui al comma 1, i lavoratori di cui all'articolo 47-bis non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale".

Le particolari esigenze produttive ed organizzative del settore del Food Delivery e i rapporti di lavoro autonomo, ex art. 2222 c.c. o ex art. 409, n. 3 c.p.c., in essere tra le Piattaforme aderenti all'Associazione ed i Rider, rappresentati dalle OO.SS., richiedono una regolamentazione collettiva, anche sulla base delle norme citate, al fine di assicurare livelli di tutela economica e normativa ai Rider e certezza di norme ed inquadramento all'intero settore.

 

 

Art. 3 - Caratteristiche del settore del Food Delivery

 

Il Food Delivery è un settore che propone un innovativo servizio di offerta al pubblico che permette di ordinare cibo e altri prodotti, ai ristoratori ed agli esercenti la possibilità di ricevere gli ordini, ai Rider la possibilità di offrire (o non offrire) la propria opera di consegna. Tale servizio avviene attraverso la gestione e lo sviluppo di piattaforme software online e di applicazioni mobile per smartphone che interagiscono tra loro.

Le Parti concordemente riconoscono che i seguenti elementi rappresentano caratteristiche produttive ed organizzative del settore:

-  gli accordi tra Piattaforme e Rider sono contratti di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. o ex art. 409, n. 3 c.p.c., privi di vincoli di esclusiva, ed è ammessa la prestazione di servizi anche per piattaforme in concorrenza diretta;

-  è riconosciuta ai Rider la facoltà di rifiutare le proposte di consegna, nonché la possibilità di scegliere come, dove, quando e quanto rendersi disponibili;

-  è riconosciuta ai Rider la facoltà di connettersi o meno alle piattaforme software o applicazioni a sua discrezione;

-  l'accesso del Rider alla piattaforma software della Piattaforma non comporta la garanzia di ricevere proposte di consegna.

La natura autonoma ex art. 2222 c.c. o ex art. 409 n. 3 c.p.c. del rapporto tra Rider e Piattaforma preclude la maturazione a favore del Rider di compensi straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o altri istituti riconducibili al rapporto di lavoro subordinato al di fuori di quanto specificamente previsto dalla normativa vigente, dal presente Contratto o dal contratto individuale.

 

 

Art. 4 - Relazioni sindacali

 

Le parti intendono promuovere e valorizzare lo strumento concertativo, anche attraverso un sistema strutturato e trasparente di informazioni e momenti di incontro così da rendere possibile la sistematicità di consultazioni su temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, per garantire l'efficienza ed efficacia dei servizi erogati alla collettività.

Ancor più le parti intendono, reciprocamente, con il presente Contratto valorizzare e identificare il lavoro dei Rider e dei lavoratori riconducibili a tale qualifica, attesa l'importanza sociale e professionale di tale figura portatrice di modelli sindacali innovativi.

 

 

Art. 5 - Validità e sfera di applicazione

 

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