ilccnl logo
Banca DatiQuotidianoCCNL
Approfondimenti
  • Account
  • Preferiti
  • Contrattazione Collettiva
  • Contrattazione Interconfederale
  • Dati tabellari
  • enti bilateraliBilateralità, Previdenza e Assistenza
  • App e software
  • Assistenza
  • sia logo

    S.I.A. S.r.l.

    P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662

    Cookie PolicyPrivacy Policy
TUTTI I CCNL

SETTORE: Trasporti

CCNL: RIDER (Ugl - Assodelivery)

RIDER (Ugl - Assodelivery)

CODICE CNEL: V15A

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 15/09/2020

RIDER (Ugl/Assodelivery)

 

Testo consolidato del CCNL 15/09/2020

per l'attività di consegna di beni per conto altrui, svolta da lavoratori autonomi c.d. riders

Decorrenza: 03/11/2020

 

Verbale di stipula

 

Il giorno 15 del mese di settembre dell'anno 2020 in Roma si sono incontrati:

- ASSODELIVERY

E

UGL RIDER, e la Confederazione UGL

Per sottoscrivere il presente Contratto Collettivo Nazionale che regola l'attività di consegna di beni per conto altrui, svolta dai lavoratori autonomi di cui al capo V-bis del D.Lgs. 81 del 2015, attraverso piattaforme anche digitali, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 81/2015.

 

 

Art. 1 - Definizioni

 

1) Ai fini del presente Contratto, si definiscono:

-  Piattaforme, le aziende che mettono a disposizione i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni;

-  Rider, i lavoratori autonomi che decidono di svolgere attività di consegna di beni per conto altrui, sulla base di un contratto con una o più Piattaforme.

-  Nuove Città e/o Zone di Servizio, le singole aree urbane o le singole zone delle medesime aree urbane all'interno delle quali la singola Piattaforma non offre, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, il proprio servizio di consegna tramite i Rider che collaborano con la piattaforma stessa.

 

 

Art. 2 - Quadro normativo

 

L'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 dispone l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Il medesimo comma specifica, poi, che l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali.

L'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 limita l'operatività della disciplina di cui al comma 1 escludendo espressamente quelle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.

Gli artt. da 47-bis a 47-septies del D.Lgs. 81/2015 recano i livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali.

A norma del comma 1 dell'art. 47-quater del D.Lgs. 81/2015: "I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente".

I criteri definiti dalla contrattazione collettiva di cui al summenzionato comma 1 dell'art. 47-quater del D.Lgs. 81/2015 possono derogare a quelli