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TUTTI I CCNL

SETTORE: Tessili

CCNL: Retifici meccanici da pesca

Retifici Meccanici da Pesca

CODICE CNEL: D014

Il CCNL Retifici meccanici da pesca è chiuso al 31/03/2022.

Per la disciplina economica e normativa successiva all'Ipotesi di accordo 28/07/2021, si rinvia al CCNL "Tessili e Abbigliamento - Industria"

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Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 15/06/2004

RETIFICI MECCANICI DA PESCA

 

Testo consolidato del CCNL 15/06/2004

per i lavoratori addetti ai retifici meccanici da pesca

Decorrenza: 01/01/2004

Scadenza: 12/12/2020

CCNL 15/06/2004 come modif/icato da:
- Accordo di rinnovo 31/05/2006 (Decorrenz/a 01/01/2006)
- Accordo di rinnovo 06/05/2008 (Decorrenza 01/01/2008)
- Ipotesi di accordo 29/07/2010 (Decorrenza 01/01/2010)
- Ipotesi di accordo 01/01/2013 (Decorrenza 01/01/2013)
- Ipotesi di accordo 27/07/2017 (Decorrenza 01/01/2016)

- Comunicato di recesso 12/02/2020 (Decorrenza 12/02/2020)

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

Addì, 15 giugno 2004

tra

La Federazione nazionale delle imprese di pesca (Federpesca)

con l'assistenza della Confindustria

e

la Federazione energia, moda, chimica e affini (FEMCA)

la Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (FILTEA)

la Unione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (UILTA)

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro

15 giugno 2004

del settore attività industriali della filiera ittica e dei retifici

 

In data 15 giugno 2004

 

tra

la Federazione nazionale delle imprese di pesca-Sindacato nazionale retifici meccanici

e

la Federazione energia, moda, chimica e affini (FEMCA)

la Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (FILTEA)

l'Unione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (UILTA)

 

è stato sottoscritto il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro.

 

Il contratto consta di:

a) una parte generale;

b) tre parti riguardanti: operai, qualifiche speciali o intermedie e impiegati;

c) una parte retributiva;

d) una parte contenente i Protocolli aggiuntivi.

Le parti convengono che le azioni a livello aziendale debbano favorire il miglioramento delle condizioni di efficienza e produttività e che la contrattazione aziendale farà riferimento a tale obiettivo.

Il presente contratto ha validità in tutto il territorio nazionale e contiene l'impegno delle parti stipulanti di rispettarlo e farlo rispettare dai propri iscritti per tutta la durata stabilita.

In tale ambito, pertanto, le Associazioni industriali sono impegnate per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate, mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere - o a intervenire perché siano evitate - azioni e rivendicazioni a qualsiasi livello comunque intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi ai livelli sopra precisati.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 31/05/2006 (Decorrenza 01/01/2006)

Verbale di stipula

 

In data 31 maggio 2006, a Roma

tra

- la Federpesca (Federazione Nazionale delle Imprese della Pesca)

e

- la Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini (F.E.M.C.A.);

- la Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (F.I.L.T.E.A.);

- la Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (U.I.L.T.A.);

si è concordato il presente accordo di rinnovo della parte economica del contratto collettivo nazionale del lavoro del 15 giugno 2004.

Con riferimento ai criteri del protocollo 23 luglio 1993, si è concordato il presente accordo di rinnovo della parte economica del contratto collettivo nazionale come previsto dall'art. 5, la scadenza del presente accordo è confermata al 31 dicembre 2007.

A far data dal mese di maggio 2006 le retribuzioni in vigore sono quelle di cui all'allegato 1.

Accordo di rinnovo 06/05/2008 (Decorrenza 01/01/2008)

Verbale di stipula

 

Roma, addì 06 maggio 2008

tra

FEDERPESCA - Federazione nazionale delle imprese pesca settori delle attività industriali della filiera ittica, degli operatori subacquei e dei retifici

e

FEMCA-CISL

FILTEA-CGIL

UILTA-UIL

è stato steso il presente documento di rinnovo del CCNL 15 giugno 2004.

Ipotesi di accordo 29/07/2010 (Decorrenza 01/01/2010)

Verbale di stipula

 

Roma, addì 29 luglio 2010

tra

FEDERPESCA

e

FEMCA-CISL

FILCTEM-CGIL

UILTA-UIL

è stata firmata la presente ipotesi di rinnovo del  CCNL 6 maggio 2008.

Ipotesi di accordo 01/01/2013 (Decorrenza 01/01/2013)

Verbale di stipula

 

Addì 17 marzo 2014

tra

FEDERPESCA

e

FEMCA-CISL

FILCTEM-CGIL

UILTA-UIL

è stata firmata la presente ipotesi di rinnovo del  CCNL29 luglio 2010.

Ipotesi di accordo 27/07/2017 (Decorrenza 01/01/2016)

Verbale di stipula

 

Roma, 27 luglio 2017

tra :

- FEDERPESCA (Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca)

e

- la FEMCA-CISL

- la FILCTEM-CGIL

- la UILTEC-UIL

Si è convenuta la presente ipotesi di Accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale addetto ai Retifici meccanici da pesca.

Comunicato di recesso 12/02/2020 (Decorrenza 12/02/2020)

Roma, 12 febbraio 2020

Spett. le FEDERPESCA

Alla c. att. Presidente

Oggetto: "RECESSO DA CCNL RETIFICI DA PESCA" cod. ATECO 138

Le scriventi OO.SS. nazionali quali parti contraenti del CCNL attività industriali della filiera ittica e dei retifici da pesca contratto con FEDERPESCA, sono con la presente a comunicarne il recesso per i seguenti motivi:

a) in riferimento all'intesa contrattuale che ha introdotto lo 0,20 a favore dell'assicurazione dei rischi, di invalidità permanente e di premorienza, per non aver dato seguito alla attivazione formale presso il fondo di "PREVIMODA";

b) in riferimento all'intesa contrattuale del 27 luglio del 2017 le parti hanno definito, dal gennaio del 2019, un contributo di 8 euro mese a carico delle aziende, da versare al Fondo sanitario SANIMODA, a copertura delle prestazioni sanitarie previste dal fondo stesso a favore dei lavoratori del settore.

Da elementi in nostro possesso, FEDERPESCA non ha ancora aderito formalmente al fondo, nonostante le sollecitazioni formali a voi inviate da SANIMODA e da FILCTEM, FEMCA e ULTEC, neutralizzando così gli effetti contrattuali a danno dei lavoratori.

c) la mancata applicazione degli accordi contrattuali oltre a costituire esplicita violazione alle intese, evidenzia lo scarso interesse per la rappresentanza, la mancata attenzione ai rapporti e alle relazioni industriali, alimenta inoltre, forme di dumping contrattuale verso il quale, le nostre organizzazioni, si pongono in posizione di contrasto;

d) si consideri che, da una ricerca effettuata tramite archivio INPS su UNIEMENS di ottobre 2019, risulta che l'effettiva applicazione del CCNL sia di fatto ridotta a 180 addetti e a 16 aziende su tutto il territorio nazionale, dimensione residuale e condizione inadeguata per il mantenimento di un CCNL che abbia valenza nazionale.

Tutto ciò considerato, FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL, con la presente formalizzano il loro recesso unilaterale dal contratto collettivo sopra richiamato, volendo interrompere, con effetto immediato, ogni continuità contrattuale.

FILCTEM CGIL

UILTEC UIL

FEMCA CISL

 

 

PARTE GENERALE

Art. 1 - Livelli di contrattazione

 

Preso atto di quanto convenuto con Protocollo 23 luglio 1993, le parti hanno inteso disciplinare:

a) la contrattazione di primo livello: contratto nazionale di categoria;

b) la contrattazione di secondo livello: contratti aziendali.

Nel riconoscere il diritto per le aziende di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri, il contratto collettivo nazionale di lavoro si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la sua durata.

La contrattazione aziendale, prevista dal presente contratto nazionale, si attua sulla base della valutazione delle comuni convenienze ed opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.

 

A - Contratto collettivo nazionale di lavoro

Il contratto nazionale è formato da una parte normativa, la cui durata è quadriennale e da una parte economica la cui durata è biennale.

Per il rinnovo del contratto nazionale è necessario che una delle due parti dia disdetta nei termini convenuti e che siano presentate le proposte per un nuovo accordo in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.

Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza, ovvero dalla data di presentazione delle richieste se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale".

L'importo di tale indennità sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.

Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto nazionale, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta.

La violazione del periodo di raffreddamento, come definito dal 3º comma del presente articolo, comporta come conseguenza, a carico della parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale.

 

B - Contrattazione aziendale

 

Soggetti

La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti da un lato alle aziende ed alle Associazioni imprenditoriali e dall'altro alle Rappresentanze sindacali unitarie ed ai Sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni che hanno stipulato il presente contratto. Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nel settore, con particolare riferimento alle piccole imprese ed all'intervento delle Organizzazioni nazionali di categoria.

 

Requisiti

Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico - nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono solamente quelle stabilite dalla presente regolamentazione.

La contrattazione aziendale potrà concernere le materie delegate dal contratto collettivo nazionale di lavoro secondo le specifiche clausole contrattuali di rinvio, e riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e da altri livelli di contrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente contratto.

 

Finalità e contenuti

Le parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la contrattazione a livello aziendale debba perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.

Pertanto, nel rispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi, la contrattazione aziendale con contenuto economico sarà direttamente e sistematicamente correlata ai risultati conseguiti, compresi i margini di produttività di cui le imprese dispongono, eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di contratto nazionale.

Tenuto conto dell'andamento economico dell'impresa tali risultati riguarderanno il raggiungimento degli obiettivi definiti nei programmi concordati, quali ad esempio gli aumenti di produttività, il miglioramento della qualità o altri indicatori di efficienza, competitività e redditività, anche risultanti dalla combinazione di diversi fattori.

Conseguentemente le erogazioni economiche derivanti dal raggiungimento degli obiettivi fissati dalla contrattazione aziendale avranno caratteristiche proprie e diverse dagli altri elementi della retribuzione, in funzione del loro collegamento ai parametri presi a riferimento ed in diretta connessione alla variabilità dei risultati conseguiti o in relazione al raggiungimento dei traguardi convenuti.

L'accordo economico aziendale ha durata quadriennale e la contrattazione avverrà nel rispetto dei cicli negoziali per evitare sovrapposizioni.

Il periodo di non sovrapponibilità decorre da tre mesi prima della scadenza del contratto nazionale sino a sei mesi dopo la presentazione delle richieste per il suo rinnovo.

Tale periodo è pari rispettivamente a tre mesi prima e quattro mesi dopo nel caso di rinnovo della sola parte economica del contratto nazionale di lavoro.

 

Procedura di consultazione e di verifica

Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle strategie e del miglioramento della competitività dell'impresa, le parti, a livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo delle imprese, i requisiti essenziali di redditività e di efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro ed alle prospettive occupazionali.

Durante la vigenza dell'accordo aziendale e secondo le modalità dallo stesso stabilite, che terranno comunque conto delle esigenze tecnico-produttive, saranno effettuate verifiche in relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli obiettivi, nonché verifiche tecniche sui parametri di riferimento.

A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità e gli strumenti di conoscenza atti a favorire la migliore acquisizione degli elementi di conoscenza comune e la effettuazione delle verifiche.

A tal fine saranno forniti dall'azienda tutti gli elementi di conoscenza e valutazione in merito ai principali indicatori economico-sociali dell'impresa, al solo scopo di assicurare un miglior livello di conoscenza della realtà aziendale.

La trattativa aziendale si svolgerà in condizioni di normalità, con esclusione di iniziative unilaterali, ivi comprese le azioni dirette di qualsiasi tipo, per un periodo di due mesi dall'inizio della medesima.

 

Dichiarazione delle parti

 

Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale dovrà avvenire esclusivamente nello spirito e nell'alveo dell'accordo interconfederale del 23 luglio 1993 e delle norme della presente regolamentazione ed in tale direzione dovranno essere svolte tutte le iniziative ed adottati i comportamenti delle parti in attuazione degli stessi.

Le parti solleciteranno pertanto le rispettive Confederazioni perché intervengano, come si riservano di intervenire direttamente, su Governo e Parlamento perché sia varata in tempi solleciti la Legge sulle esenzioni contributive in attuazione del Protocollo 23 luglio 1993.

Le parti, dopo l'approvazione della Legge sull'esonero contributivo delle erogazioni aziendali, si incontreranno per verificare la necessità di armonizzare la materia e, se necessario, riprecisare le caratteristiche delle erogazioni stesse in modo tale da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 06/05/2008 (Decorrenza 01/01/2008)

Art. ___ (1) - Regolamentazione della contrattazione aziendale

 

Al punto B) dopo il 2º comma è aggiunto il seguente comma:

In applicazione dei rimandi già previsti dal presente CCNL le parti, al fine di qualificare ed estendere la contrattazione di secondo livello, individuano le materie che, oltre a quanto previsto dal presente punto e da altri punti del CCNL, sono oggetto di confronto: orario di lavoro, flessibilità, ferie e formazione professionale.".

Ipotesi di accordo 29/07/2010 (Decorrenza 01/01/2010)

Art. ___ (1 punto B) - Regolamentazione della contrattazione aziendale

 

1 - Soggetti

La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti da un lato alle Aziende ed alle Associazioni imprenditoriali e dall'altro alle Rappresentanze sindacali unitarie ed ai Sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni che hanno stipulato il presente accordo.

Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nei settori, con particolare riferimento alle piccole imprese ed all'intervento delle organizzazioni nazionali di categoria.

2 - Requisiti

Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico - nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono solamente quelle stabilite dalla presente regolamentazione.

La contrattazione aziendale potrà riguardare le materie delegate dal contratto collettivo nazionale di lavoro e perseguirà le finalità ed assumerà i contenuti di cui al successivo punto 3. Riguarderà pertanto materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e da altri livelli di contrattazione. La contrattazione è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente contratto.

3 - Finalità e contenuti

Le parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la contrattazione a livello aziendale debba perseguire - anche attraverso un adeguato ed effettivo utilizzo degli strumenti offerti dal contratto nazionale di lavoro in materia di svolgimento della prestazione lavorativa - il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.

Pertanto, nel rispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi, la contrattazione aziendale con contenuto economico sarà direttamente e sistematicamente correlata ai risultati conseguiti, compresi i margini di produttività di cui le imprese dispongano, eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di contratto nazionale.

Tenuto conto dell'andamento economico dell'impresa, tali risultati riguarderanno il raggiungimento degli obiettivi definiti nei parametri concordati, quali ad esempio gli aumenti di produttività, il miglioramento della qualità o altri indicatori di efficienza, competitività e redditività, anche risultanti dalla combinazione di diversi fattori.

Conseguentemente le erogazioni economiche derivanti dal raggiungimento degli obiettivi fissati dalla contrattazione aziendale avranno caratteristiche proprie e diverse dagli altri elementi della retribuzione, in funzione del loro collegamento ai parametri presi a riferimento ed in diretta connessione alla variabilità dei risultati conseguiti o in relazione al raggiungimento dei traguardi convenuti. Esse avranno i requisiti per beneficiare dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla vigente normativa di Legge.

L'accordo economico aziendale ha durata quadriennale triennale e la contrattazione avverrà nel rispetto dei cicli negoziali per evitare sovrapposizioni.

Il periodo di non sovrapponibilità decorre da sei mesi prima della scadenza del contratto nazionale sino a tre mesi dopo la scadenza del contratto stesso.

Tale periodo è parimenti di tre mesi prima e sei mesi dopo nel caso di rinnovo della sola parte economica del contratto nazionale di lavoro.

In applicazione dei rimandi già previsti dal presente CCNL le parti, al fine di qualificare ed estendere la contrattazione di secondo livello, individuano le materie che, oltre a quanto previsto dal presente punto e da altri punti del CCNL, sono oggetto di confronto: orario di lavoro, flessibilità, ferie e formazione professionale.

Le parti, entro il 31 dicembre 2010, formuleranno a livello nazionale linee guida e parametri significativi e caratteristici delle attività aziendali, utili per la definizione di modelli di premio da adattare alle esigenze delle singole imprese o alle realtà di uno specifico territorio.

4 - Procedure di consultazione e di verifica

Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle strategie e del miglioramento della competitività dell'impresa, le parti, a livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requisiti essenziali di redditività e di efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro ed alle prospettive occupazionali.

Durante la vigenza dell'accordo aziendale saranno effettuate verifiche in relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli obiettivi, nonché verifiche tecniche sui parametri di riferimento.

A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità per favorire la migliore acquisizione degli elementi di conoscenza comune e la effettuazione delle verifiche.

5 - Procedure

Le proposte di rinnovo dell'accordo di secondo livello, sottoscritte congiuntamente dalle RSU costituite in azienda e dalle strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il contratto nazionale, devono essere presentate all'azienda e contestualmente all'Associazione industriale territoriale cui l'azienda è iscritta o ha conferito mandato, in tempo utile al fine di consentire l'apertura della trattativa due mesi prima della scadenza dell'accordo.

L'azienda che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.

Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Per le ipotesi in cui dopo cinque mesi dalla scadenza il contratto di secondo livello non sia stato ancora rinnovato, a richiesta di una delle due parti, si svolgerà un confronto a livello territoriale tra l'Associazione industriale e le strutture delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto nazionale, per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell'accordo e formulare proposte finalizzate al raggiungimento dell'intesa aziendale.

La trattativa aziendale si svolgerà in condizioni di normalità, con esclusione di iniziative unilaterali, ivi comprese le azioni dirette di qualsiasi tipo, per un periodo di due mesi dall'inizio della medesima.

Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale dovrà avvenire esclusivamente nello spirito e nell'alveo dell'accordo del 23 luglio 1993 e delle norme delle presente regolamentazione ed in tale direzione dovranno essere svolte tutte le iniziative ed adottati i comportamenti delle parti in attuazione degli stessi.

Le parti solleciteranno le rispettive Confederazioni, perché intervengano, come si riservano di intervenire direttamente, su Governo e Parlamento, perché sia varata in tempi brevi la Legge sulle esenzioni contributive in attuazione del Protocollo 23 luglio 1993.

Le parti, dopo l'approvazione della Legge sull'esonero contributivo delle erogazioni aziendali, si incontreranno per verificare la necessità di armonizzare la materia e, se necessario, riprecisare le caratteristiche delle erogazioni in modo tale da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo, in un quadro di invarianza dell'importo netto.

Il premio derivante dall'accordo di secondo livello è una componente della retribuzione del CCNL. Esso è definito alternativamente secondo una delle seguenti modalità:

-· contratto aziendale

- contratto di una pluralità di aziende

- elemento perequativo definito dall'all. ___ (1).

 

 

Art. 2 - Categorie soggette ed efficacia del contratto

 

Il presente contratto ha efficacia nazionale e sostituisce ed abroga tutti i contratti in vigore regolanti la stessa materia.

 

 

Art. 3 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto

 

Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

 

 

Art. 4 - Condizioni di miglior favore

 

Ferma restando la inscindibilità di cui all'art. 3, le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli al lavoratore in servizio alla data di applicazione, non derivanti da accordi nazionali; tali condizioni dovranno essere mantenute in vigore "ad personam", esclusione fatta nel caso in cui derivassero da accordi provvisori di cui sia prevista la decadenza nel caso di stipulazione del contratto nazionale.

In materia di usi le parti fanno riferimento all'art. 2078 del codice civile.

 

 

Art. 5 - Interpretazione del contratto

 

Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative ed agli accordi interconfederali riguardanti sia il contratto che il rapporto di lavoro.

 

 

Art. 6 - Controversie

 

a) Controversie individuali

I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo, saranno esaminate ed eventualmente risolte tra lavoratore e datore di lavoro, con l'intervento delle Rappresentanze sindacali unitarie o del delegato di impresa.

Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, il reclamo e la controversia potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all'esame delle competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente potrà proporre all'altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato.

A tale scopo, entro quindici giorni dall'esito negativo del predetto tentativo di componimento, la parte interessata richiederà - tramite la propria Organizzazione territoriale - l'apertura del procedimento in parola: entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, l'Organizzazione rappresentante la controparte comunicherà l'assenso di quest'ultima. Le due Organizzazioni costituiranno - entro i dieci giorni successivi a detta risposta - un Collegio sino ad un massimo di cinque membri, composto rispettivamente da uno o due membri designati dall'Organizzazione territoriale dei lavoratori interessata, da uno o due membri designati dall'Organizzazione dei datori di lavoro, da un membro Presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita.

In caso di disaccordo su tale scelta, dovrà esserne richiesta la designazione alla competente Direzione provinciale.

Il Collegio di conciliazione ed arbitrato dovrà emettere il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.

 

b) Controversie interpretative e collettive

Le controversie per l'interpretazione e quelle collettive per l'applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali.

La procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento. Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si darà corso ad azioni sindacali.

 

 

Art. 7 - Distribuzione del contratto - Quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale

 

Le aziende industriali sono tenute a distribuire gratuitamente entro tre mesi dalla data di stipulazione ad ogni singolo dipendente in servizio, una copia del presente contratto.

Per l'applicazione di quanto sopra disposto avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente contratto.

In relazione all'entrata in vigore del presente contratto ed alla distribuzione del testo contrattuale, le aziende effettueranno una ritenuta sulla retribuzione dei lavoratori con le modalità stabilite dalle parti, a titolo di quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale, che verrà devoluta alle Organizzazioni sindacali nazionali.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 06/05/2008 (Decorrenza 01/01/2008)

Protocollo sulle modalità di esecuzione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale richiesta da FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL
ai lavoratori non iscritti a seguito del rinnovo del CCNL 6 maggio 2008

 

In data 6 maggio 2008 a Roma

Tra

FEDERPESCA

e

FEMCA-CISL

FILTEA-CGIL

UILTA-UIL

In relazione all'accordo 6 maggio 2008 raggiunto con FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL per il rinnovo del CCNL 15 giugno 2004, sono state convenute le seguenti modalità di esecuzione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale di € 25,00 a carico dei lavoratori non iscritti a FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL.

La materia in oggetto è di competenza esclusiva delle Organizzazioni sindacali nazionali FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL e dei singoli lavoratori. Essa non comporta responsabilità ed iniziative per le aziende, che si limiteranno pertanto all'applicazione della procedura di trattenuta e versamento;

1) le Organizzazioni sindacali FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL informeranno i lavoratori sulle modalità della sottoscrizione, affiggendo in bacheca il comunicato inerente la procedura di attuazione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale richiesta dalle Organizzazioni sindacali FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL ai lavoratori non iscritti (Allegato A);

2) unitamente alla busta paga del mese di maggio 2008, l'azienda metterà a disposizione di ogni lavoratore dipendente l'avviso di cui al presente Protocollo (Allegato B);

3) entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della busta paga del mese di settembre 2008 i lavoratori che non vogliono aderire alla sottoscrizione lo comunicheranno per iscritto alla Direzione aziendale;

4) l'azienda provvederà ad effettuare la trattenuta di € 25,00 sul saldo della retribuzione del mese di giugno 2008;

5) i lavoratori assenti dal luogo di lavoro per ferie, malattia, infortunio, congedo matrimoniale, missione o qualunque altro motivo nel periodo intercorrente tra la distribuzione della busta paga del mese di maggio 2008 ed i cinque giorni lavorativi successivi potranno comunicare la loro non adesione nel termine dei cinque giorni lavorativi successivi al rientro in azienda. Fino ad allora la trattenuta resta sospesa;

6) entro il 31 luglio 2008, l'azienda dovrà versare le trattenute presso la Banca Nazionale del Lavoro, via Bissolati 2 Roma, intestato a FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL, IBAN IT67 N 01005032900000000045437 a mezzo di bonifico bancario ordinario, specificando la denominazione dell'azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività;

7) entro il 10 settembre 2008 le Direzioni aziendali comunicheranno alle R.S.U. o in mancanza alle Organizzazioni sindacali territoriali di FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL, esclusivamente l'ammontare complessivo trattenuto (allegando fotocopia della ricevuta del versamento delle quote di sottoscrizione effettuato tramite bonifico bancario) unitamente al numero complessivo degli aderenti alla sottoscrizione;

8) i dati e la documentazione relativa alla sottoscrizione saranno conservati dall'azienda fino al 30 giugno 2009 e successivamente potranno essere distrutti.

Le parti si impegnano a diffondere, con gli strumenti normalmente in uso, presso i propri associati e le strutture periferiche, gli allegati al presente Protocollo.

Allegato A
al Protocollo del 6 maggio 2008

 

Comunicato ai lavoratori

In relazione alla sottoscrizione dell'accordo 6 maggio 2008 di rinnovo del CCNL 15 giugno 2004, è stata convenuta la seguente procedura esecutiva in ordine alla trattenuta e al versamento delle quote di sottoscrizione contrattuale di € 25,00 a carico dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL.

La procedura concordata tra le parti è la seguente:

1) le Organizzazioni sindacali FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL informeranno i lavoratori sulle modalità della sottoscrizione, affiggendo in bacheca il presente comunicato inerente la procedura di attuazione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale richiesta dalle Organizzazioni sindacali FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL ai lavoratori non iscritti;

2) unitamente alla busta paga del mese di maggio 2008, l'azienda metterà a disposizione di ogni lavoratore dipendente l'apposito avviso relativo alla sottoscrizione;

3) entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della busta paga del mese di maggio 2008, i lavoratori che non vogliono aderire alla sottoscrizione lo comunicheranno per iscritto alla Direzione aziendale;

4) l'azienda provvederà ad effettuare la trattenuta di € 25,00 sul saldo della retribuzione del mese di giugno 2008;

5) i lavoratori assenti dal luogo di lavoro per ferie, malattia, infortunio, congedo matrimoniale, missione o qualunque altro motivo nel periodo intercorrente tra la distribuzione della busta paga del mese di maggio 2008 ed i cinque giorni lavorativi successivi, potranno comunicare la loro non adesione nel termine dei cinque giorni lavorativi successivi al rientro in azienda. Fino ad allora la trattenuta resta sospesa;

6) entro il 31 luglio 2008, l'azienda dovrà versare le trattenute presso la Banca Nazionale del Lavoro, via Bissolati 2 Roma, intestato a FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL, IBAN IT67 N 01005032900000000045437 a mezzo di bonifico bancario ordinario, specificando la denominazione dell'azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività;

7) entro il 10 settembre 2008, le Direzioni aziendali comunicheranno alle R.S.U., o in mancanza alle Organizzazioni sindacali territoriali di FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL, esclusivamente l'ammontare complessivo trattenuto (allegando fotocopia della ricevuta del versamento delle quote di sottoscrizione effettuato tramite bonifico bancario), unitamente al numero complessivo degli aderenti alla sottoscrizione;

8) i dati e la documentazione relativa alla sottoscrizione saranno conservati dall'azienda fino al 30 giugno 2009 e successivamente potranno essere distrutti.

Allegato B
al Protocollo del 6 maggio 2008

Avviso ai lavoratori

Quota di partecipazione alle spese contrattuali per i lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL

 

La informiamo che, in relazione all'accordo del 6 maggio 2008 di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 giugno 2004, FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL hanno chiesto una contribuzione straordinaria pari a € 25,00 a carico dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL da trattenere sulle competenze a saldo relative alla retribuzione del mese di giugno 2008 a titolo di quota di partecipazione alle spese per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro 15 giugno 2004.

La ritenuta verrà versata dall'azienda sul c/c. L'azienda dovrà versare le trattenute presso la Banca Nazionale del Lavoro, via Bissolati 2 Roma, intestato a FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL IBAN IT67 N 01005032900000000045437 a mezzo di bonifico bancario ordinario, specificando la denominazione dell'azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività.

Qualora Lei non sia d'accordo dovrà darne comunicazione scritta alla Direzione aziendale entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla distribuzione della presente busta paga.

Ipotesi di accordo 29/07/2010 (Decorrenza 01/01/2010)

Protocollo sulle modalità di esecuzione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale richiesta da FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILTA-UIL ai lavoratori non iscritti a seguito del rinnovo del CCNL

 

In data 29 luglio 2010, a Roma

tra

FEDERPESCA

e

FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTA-UIL

In relazione all'accordo 29 luglio 2010 raggiunto con FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTA-UIL per il rinnovo del CCNL 6 maggio 2008, sono state convenute le seguenti modalità di esecuzione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale di € 30,00 a carico dei lavoratori non iscritti a FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTA-UIL.

La materia in oggetto è di competenza esclusiva delle Organizzazioni sindacali nazionali FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILTA-UIL e dei singoli lavoratori. Essa non comporta responsabilità ed iniziative per le aziende, che si limiteranno pertanto all'applicazione della procedura di trattenuta e versamento.

1. le Organizzazioni Sindacali FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILTA-UIL informeranno i lavoratori sulle modalità della sottoscrizione, affiggendo in bacheca il comunicato inerente la procedura di attuazione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale richiesta dalle Organizzazioni sindacali FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILTA-UIL ai lavoratori non iscritti (Allegato A);

2. unitamente alla busta paga del mese di agosto 2010, l'azienda metterà a disposizione di ogni lavoratore dipendente l'avviso di cui al presente protocollo (Allegato B);

3. entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della busta paga del mese di agosto 2010 i lavoratori che non vogliono aderire alla sottoscrizione lo comunicheranno per iscritto alla Direzione aziendale;

4. l'azienda provvederà ad effettuare la trattenuta di € 30,00 sul saldo della retribuzione del mese di settembre 2010;

5. i lavoratori assenti dal luogo di lavoro per ferie, malattia, infortunio, congedo matrimoniale, missione o qualunque altro motivo nel periodo intercorrente tra la distribuzione della busta paga del mese di agosto 2010 ed i cinque giorni lavorativi successivi potranno comunicare la loro non adesione nel termine dei cinque giorni lavorativi successivi al rientro in azienda. Fino ad allora la trattenuta resta sospesa;

6. entro il 31 dicembre 2010, l'azienda dovrà versare le trattenute sul c/c 000000045437 - IBAN IT67 N 01005 03200 000000045437 presso Banca Nazionale del Lavoro, via Bissolati 2 Roma, intestato a FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL a mezzo di bonifico bancario ordinario, specificando la denominazione dell'azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività;

7. entro il 31 gennaio 2011 le Direzioni aziendali comunicheranno alle RSU o in mancanza alle Organizzazioni sindacali territoriali di FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTA-UIL, esclusivamente l'ammontare complessivo trattenuto (allegando fotocopia della ricevuta del versamento delle quote di sottoscrizione effettuato tramite bonifico bancario) unitamente al numero complessivo degli aderenti alla sottoscrizione;

8. i dati e la documentazione relativa alla sottoscrizione saranno conservati dall'Azienda fino al 30 giugno 2011 e successivamente potranno essere distrutti.

Le parti si impegnano a diffondere, con gli strumenti normalmente in uso, presso i propri associati e le strutture periferiche, gli allegati al presente protocollo.

FEDERPESCA

FEMCA-CISL

FILCTEM-CGIL

UILTA-UIL

Allegato "A" al protocollo del 29 luglio 2010

COMUNICATO AI LAVORATORI

In relazione alla sottoscrizione dell'accordo 29 luglio 2010 di rinnovo del CCNL 6 maggio 2008, è stata convenuta la seguente procedura esecutiva in ordine alla trattenuta e al versamento delle quote di sottoscrizione contrattuale di € 30,00 a carico dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTA-UIL

La procedura concordata tra le parti è la seguente:

1) le Organizzazioni sindacali FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILTA-UIL informeranno i lavoratori sulle modalità della sottoscrizione, affiggendo in bacheca il presente comunicato inerente la procedura di attuazione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale richiesta dalle Organizzazioni sindacali FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILTA-UIL ai lavoratori non iscritti;

2) unitamente alla busta paga del mese di agosto 2010, l'Azienda metterà a disposizione di ogni lavoratore dipendente l'apposito avviso relativo alla sottoscrizione;

3) entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della busta paga del mese di agosto 2010 i lavoratori che non vogliono aderire alla sottoscrizione lo comunicheranno per iscritto alla Direzione aziendale;

4) l'azienda provvederà ad effettuare la trattenuta di € 30,00 sul saldo della retribuzione del mese di settembre 2010;

5) i lavoratori assenti dal luogo di lavoro per ferie, malattia, infortunio, congedo matrimoniale, missione o qualunque altro motivo nel periodo intercorrente tra la distribuzione della busta paga del mese di agosto 2010 ed i cinque giorni lavorativi successivi, potranno comunicare la loro non adesione nel termine dei cinque giorni lavorativi successivi al rientro in azienda. Fino ad allora la trattenuta resta sospesa;

6) entro il 31 dicembre 2010, l'Azienda dovrà versare le trattenute sul c/c n. 000000045437 -IBAN IT67 N 01005 03200 000000045437 presso la Banca Nazionale del Lavoro, via Bissolati 2 Roma, intestato a FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL a mezzo bonifico bancario ordinario, specificando la denominazione dell'azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività;

7) entro il 31 gennaio 2010, le Direzioni aziendali comunicheranno alle RSU, o in mancanza alle Organizzazioni sindacali territoriali di FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILTA-UIL, esclusivamente l'ammontare complessivo trattenuto (allegando fotocopia della ricevuta del versamento delle quote di sottoscrizione effettuato tramite bonifico bancario), unitamente al numero complessivo degli aderenti alla sottoscrizione;

8) i dati e la documentazione relativa alla sottoscrizione saranno conservati dall'Azienda fino al 30 giugno 2011 e successivamente potranno essere distrutti.

Allegato "B" al Protocollo del 29 luglio 2010

AVVISO AI LAVORATORI

Quota di partecipazione alle spese contrattuali

per i lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali

FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTA-UIL

La informiamo che, in relazione all'Accordo del 29 luglio 2010 di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 21 maggio 2008, FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTA-UIL hanno chiesto una contribuzione straordinaria pari a € 30,00 a carico dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTA-UIL da trattenere sulle competenze a saldo relative alla retribuzione del mese di settembre 2010 a titolo di quota di partecipazione alle spese per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro.

La ritenuta verrà versata dall'Azienda sul c/c n. 000000045437 - IBAN IT67 N 01005 03200 000000045437 presso la Banca Nazionale del Lavoro, via Bissolati n. 2 - Roma intestato a FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL.

Qualora Lei non sia d'accordo dovrà darne comunicazione scritta alla Direzione aziendale entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla distribuzione della presente busta paga.

 

 

Art. 8 - Esclusiva di stampa

 

Il presente contratto, conforme all'originale, è edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusiva a tutti gli effetti ivi compresi quelli di cui all'art. 7 - Parte generale.

È vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.

 

 

Art. 9 - Decorrenza e durata

 

Il presente contratto decorre dal 1º gennaio 2004 e scadrà per la parte economica il 31 dicembre 2005 e per la parte normativa il 31 dicembre 2007.

Sono fatte salve le decorrenze indicate per la parte retributiva e per i singoli istituti.

Il contratto, nella sua globalità, si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.

In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 06/05/2008 (Decorrenza 01/01/2008)

Art. ___ (9) - Decorrenza e durata

 

Il 1º e il 2º comma sono sostituiti dai seguenti:

"Il presente contratto decorre dal 1º gennaio 2008 e avrà scadenza il 31 dicembre 2009 per la parte economica e il 31 dicembre 2011 per la parte normativa.

Sono fatte salve le decorrenze e le scadenze indicate per la parte retributiva. I singoli istituti, modificati o introdotti dal presente accordo, decorrono dal giorno successivo alla sottoscrizione dello stesso, ove non sia specificatamente indicata una diversa decorrenza.".

Ipotesi di accordo 29/07/2010 (Decorrenza 01/01/2010)

Art. ___ (9) - Decorrenza e durata è sostituito dal seguente:

Art. ___ (9) - Decorrenza, durata e procedure di rinnovo

 

Il presente contratto ha validità triennale e decorre dal 1º gennaio 2010 e avrà scadenza il 31-12-2012 sia per la parte normativa che per la parte economica.

Sono fatte salve le decorrenze e le scadenze indicate per la parte retributiva. I singoli istituti, modificati o introdotti dal presente accordo, decorrono dal giorno successivo alla sottoscrizione dello stesso, ove non sia specificatamente indicata una diversa decorrenza.

Il contratto, nella sua globalità, si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto 3 6 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.

In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito del successivo

La piattaforma contrattuale per il rinnovo del presente contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della sua scadenza. La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

In caso di ritardato rinnovo del CCNL, per il periodo intercorrente tra la scadenza del previgente CCNL stesso e la sottoscrizione del nuovo contratto, le aziende erogheranno ai lavoratori in forza alla data del rinnovo un importo economico convenuto tra le parti.

Ipotesi di accordo 01/01/2013 (Decorrenza 01/01/2013)

Art. - Decorrenza e durata

 

Il presente contratto decorre dal 1º gennaio 2013 e scadrà sia per la parte economica che per la parte normativa il 31 dicembre 2015.

I singoli istituti modificati o introdotti dal presente accordo, decorrono dal primo gennaio 2013, ove non sia specificamente indicata una diversa decorrenza. Sono fatte salve le decorrenze e le scadenze indicate per la parte economica.

Il contratto, nella sua globalità, si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.

In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo.

Ipotesi di accordo 27/07/2017 (Decorrenza 01/01/2016)

Decorrenza e durata

 

Il presente contratto decorre dal 01-01-2016 e scadrà il 30-06-2019.

I singoli istituti modificati o introdotti dal presente accordo, decorrono dal 01-01-2016, ove non sia indicata una diversa decorrenza.

Sono fatte salve le decorrenze e le scadenze indicate per la parte economica.

Il contratto, nella sua globalità, si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.

In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo.

Comunicato di recesso 12/02/2020 (Decorrenza 12/02/2020)

Tutto ciò considerato, FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL, con la presente formalizzano il loro recesso unilaterale dal contratto collettivo sopra richiamato, volendo interrompere, con effetto immediato, ogni continuità contrattuale.

 

 

Art. 10 - Sistema informativo - Osservatorio nazionale di categoria

 

Le parti ritengono che l'approfondita conoscenza del settore e il confronto delle rispettive valutazioni costituiscono un utile presupposto per favorire il dialogo sociale settoriale e rafforzare le relazioni industriali partecipate nel sistema produttivo cui si riferisce il presente CCNL

La pratica della comunicazione e condivisione delle informazioni ha lo scopo - attraverso la ricerca di convergenze nell'analisi dei problemi e la individuazione delle possibili soluzioni - di valorizzare la filiera produttiva a monte ed a valle migliorando la competitività delle aziende, difendendo l'occupazione e valorizzando le risorse umane quale fattore strategico di sviluppo.

Per perseguire queste finalità le parti, ferme restando la rispettiva autonomia di iniziativa e le distinte responsabilità, concordano di aggiornare il sistema informativo contrattuale attribuendo un ruolo centrale ad un Osservatorio nazionale.

La modalità operativa di costituzione-gestione sarà da definire fra le parti.

Struttura ruolo strategico, orientamento, analisi dei dati saranno oggetto di un appositi incontri.

 

Compiti dell'Osservatorio

L'Osservatorio, sulla base delle conoscenze comuni acquisite, analizza, valuta e fa sintesi delle proposte che le Organizzazioni sindacali di settore e le Associazioni nazionali di categoria possono congiuntamente avanzare in ambito di dialogo sociale nelle sedi istituzionali nazionali, comunitarie e internazionali in materia di politica industriale settoriale, politica del lavoro, politica commerciale, rispetto dei diritti umani fondamentali, impegno contro contraffazione, frodi commerciali, evasioni, elusioni e lavoro irregolare. La ricerca di convergenze e l'individuazione delle possibili soluzioni a cura dell'Osservatorio sono volte alla valorizzazione del sistema produttivo della filiera pesca e dei retifici, delle risorse umane che operano al suo interno, e saranno utilizzate per orientare allo sviluppo i processi di riposizionamento competitivo delle imprese della filiera.

Le materie oggetto di analisi da parte dell'Osservatorio sono le seguenti:

- l'attività produttiva, l'andamento congiunturale e quello dei consumi;

- la competitivit&agr