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TUTTI I CCNL

SETTORE: Enti ed Istituzioni Private

CCNL: Residenze Sanitarie Assistenziali - Aris

Residenze Sanitarie Assistenziali - ARIS

CODICE CNEL: T090

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 05/12/2012

RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - ARIS

 

Testo consolidato del CCNL 05/12/2012

per il personale dipendente da centri di riabilitazione e residenze sanitarie assistenziali  (ARIS)

Decorrenza: 01/01/2013

Scadenza: 30/06/2024

CCNL 05/12/2012 come modificato da:

- Accordo 13/05/2013

- Accordo 30/12/2015 (Decorrenza 01/01/2016)

- Accordo di rinnovo 24/01/2024 (Decorrenza 01/03/2024) 

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

Il 5 dicembre 2012, presso la sede nazionale Aris di Roma,

tra:

- ARIS, nelle persone del capo delegazione e dei componenti la delegazione;

e

- CISL FP;
- UIL FPL,

 

è stato sottoscritto il CCNL che regola il rapporto del personale dipendente operante in:

- area riabilitativa extraospedaliera (estensiva e di mantenimento);

- istituzioni polivalenti di area riabilitativa e di lungodegenza post acuta, ove siano presenti in prevalenza attività extraospedaliere (estensive, di mantenimento) e/o altre tipologie assistenziali di cui ai seguenti alinea;

- riabilitazione psichiatrica (quali ad esempio comunità terapeutiche, comunità alloggio, gruppi appartamento e organizzazioni equivalenti);

- centri di riabilitazione e presidi socio sanitari assistenziali (quali ad esempio residenze sanitarie assistenziali, residenze sanitarie, residenze sanitarie flessibili, residenze assistenziali di base, case di riposo, centri per le comunità assistenziali e di dimissione protetta).

Le parti concordano di incontrarsi entro 15 giorni da oggi per definire tutte le problematiche in merito all'applicazione del presente CCNL , alla luce delle diversificate situazioni regionali del settore della riabilitazione.

 

Il 5 dicembre 2012, presso la sede nazionale Aris di Roma,

tra:

- ARIS, nelle persone del capo delegazione e dei componenti la delegazione;

e

- UGL SANITÀ,

 

è stato sottoscritto il CCNL che regola il rapporto del personale dipendente operante in:

- area riabilitativa extraospedaliera (estensiva e di mantenimento);

- istituzioni polivalenti di area riabilitativa e di lungodegenza post acuta, ove siano presenti in prevalenza attività extraospedaliere (estensive, di mantenimento) e/o altre tipologie assistenziali di cui ai seguenti alinea;

- riabilitazione psichiatrica (quali ad esempio comunità terapeutiche, comunità alloggio, gruppi appartamento e organizzazioni equivalenti);

- centri di riabilitazione e presidi socio sanitari assistenziali (quali ad esempio residenze sanitarie assistenziali, residenze sanitarie, residenze sanitarie flessibili, residenze assistenziali di base, case di riposo, centri per le comunità assistenziali e di dimissione protetta).

 

 

RINNOVI

Accordo 30/12/2015

Verbale di stipula

Il giorno 30 dicembre 2015, presso la sede nazionale Aris di Roma,

- ARIS;

- FP CGIL;

- CISL FP;

- UIL FPL;

 

- premesso che in data 24 giugno 2015 è stato pubblicato in G.U. il d.lgs. 81/2015 avente per oggetto il riordino delle forme contrattuali;

- premesso che il predetto decreto, all'art. 2, comma 1, disciplina, a far data dal 1º gennaio 2016 le prestazioni di lavoro autonomo sotto forma di collaborazioni continuative esclusivamente personali;

- premesso che il predetto decreto, all'art. 2 comma 2, lett. a), stabilisce che la disciplina di cui al comma 1 non trovi applicazione con riferimento alle collaborazioni per le quali si introduca, mediante accordi nazionali stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative apposita disciplina in merito al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

- dato atto che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli enti di ricerca di diritto privato rappresentano l'eccellenza della ricerca, soprattutto nel settore medico e sanitario;

- dato atto che la ricerca riveste una importanza fondamentale nel settore sanitario, nel quale consente di raggiungere livelli sempre più elevati di cura, riabilitazione ed assistenza e, quindi, una migliore tutela della salute degli individui e della collettività, così come richiesto dall'art. 32 della Costituzione;

- considerata l'esigenza di dotare gli enti di diritto privato che svolgono attività di ricerca, di uno strumento agile che garantisca piena efficienza ed efficacia di alcuni processi lavorativi, tutelando i diritti dei Collaboratori il cui apporto è, a più livelli, fondamentale nella crescita;

- visto l'art. 409, n. 3 c.p.c.;

- vista il d.lgs. 16 ottobre 2003 n. 288, Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della l. 16 gennaio 2003, n. 3;

- considerata l'esigenza di garantire il superiore interesse della ricerca e della salute;

- visto l'art. 2, comma 2, lett. a), del d.lgs. 81/2015;

- al fine di disporre di una disciplina contrattuale specifica ed uniforme per i Collaboratori che operano negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), negli enti di ricerca di diritto privato e nelle strutture sanitarie private che svolgono attività di ricerca;

 

hanno stipulato il seguente Accordo collettivo nazionale di riferimento - per i Collaboratori che operano negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), negli enti di ricerca di diritto privato e nelle strutture sanitarie private che svolgono attività di ricerca - che costituisce protocollo aggiuntivo ed integrativo al CCNL applicato dal Committente.

Accordo 30/12/2015

Verbale di stipula

Il giorno 30 dicembre 2015, presso la sede nazionale Aris di Roma,

- ARIS;

- UGL Sanità;

 

- premesso che in data 24 giugno 2015 è stato pubblicato in G.U. il d.lgs. 81/2015 avente per oggetto il riordino delle forme contrattuati;

- premesso che il predetto decreto, all'art. 2, comma 1, disciplina, a far data dal 1º gennaio 2016 le prestazioni di lavoro autonomo sotto forma di collaborazioni continuative esclusivamente personali;

- premesso che il predetto decreto, all'art. 2 comma 2, lett. a), stabilisce che la disciplina di cui al comma 1 non trovi applicazione con riferimento alle collaborazioni per le quali si introduca, mediante accordi nazionali stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative apposita disciplina in merito al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

- dato che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli enti di ricerca di diritto privato rappresentano l'eccellenza della ricerca, soprattutto nel settore medico e sanitario; che la ricerca riveste una importanza fondamentale nel settore sanitario, nel quale consente di raggiungere livelli sempre più elevati di cura, riabilitazione ed assistenza e, quindi, una migliore tutela della salute degli individui e della collettività, così come richiesto dall'alt. 32 della Costituzione;

- considerata l'esigenza di dotare gli enti di diritto privato che svolgono attività di ricerca, di uno strumento agile che garantisca piena efficienza ed efficacia di alcuni processi lavorativi, tutelando i diritti dei Collaboratori il cui apporto è, a più livelli, fondamentale nella crescita;

- visto l'art. 409, n. 3 c.p.c.;

- vista il d.lgs. 16 ottobre 2003 n. 288, Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della 1. 16 gennaio 2003, n. 3;

- considerata l'esigenza di garantire il superiore interesse della ricerca e della salute;

- visto l'art. 2, comma 2, lett. a), del d.lgs. 81/2015;

- al fine di disporre di una disciplina contrattuale specifica ed uniforme per i Collaboratori che operano negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), negli enti di ricerca di diritto privato e nelle strutture sanitarie private che svolgono attività di ricerca;

hanno stipulato il seguente Accordo collettivo nazionale di riferimento - per i Collaboratori che operano negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), negli enti di ricerca di diritto privato e nelle strutture sanitarie private che svolgono attività di ricerca - che costituisce protocollo aggiuntivo ed integrativo al CCNL applicato dal Committente.

Accordo di rinnovo 24/01/2024 (Decorrenza 01/03/2024)

Verbale di stipula

 

Il giorno 24 gennaio 2024, presso la sede nazionale dell'ARIS, sita in Roma, Largo della Sanità Militare n. 60

tra

ARIS (Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari),

e

FP CGIL;

CISL FP;

UIL FPL.

 

Premesso che

- in data 5 dicembre 2012, l'ARIS ha sottoscritto il CCNL applicabile al personale dipendente da Centri di Riabilitazione e Residenze Sanitarie Assistenziali (in seguito anche solo "il CCNL");

- in vigenza di detto CCNL, il settore ha visto esponenzialmente aggravarsi la propria situazione economico-finanziaria, già minata dal mancato adeguamento da parte delle Regioni delle remunerazioni delle prestazioni ormai obsolete rispetto ai costi effettivi in crescente aumento;

- pur nella reciproca consapevolezza che le enormi criticità anzidette rendono necessario un attivo impegno di tutte le parti allo scopo di reperire le risorse necessarie per la copertura degli oneri contrattuali tramite il coinvolgimento delle Istituzioni pubbliche competenti, le parti hanno condiviso il progetto di giungere alla sottoscrizione di un contratto collettivo unico di settore con le OO.SS. comparativamente e maggiormente rappresentative e, a tal fine, si impegnano alla tempestiva attivazione del confronto per la sottoscrizione del CCNL, convenendo, nelle more della sua definizione, di stipulare il presente accordo ponte economico.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante della presente intesa, è stato convenuto quanto segue.

 

[___]

 

ARIS e OO.SS. si danno atto che il presente documento avrà efficacia solo ed esclusivamente a seguito della ratifica da parte degli organi deliberanti di ARIS.

 

Ratifica 25/01/2024 Accordo ponte CCNL ARIS CdR e RSA

 

Roma, 25 gennaio 2024

Spettabili

Segreterie Nazionali

 FP CGIL, CISL FP, UIL FPL

LORO SEDI

Ratifica accordo ponte CCNL ARIS CdR e RSA.

Con la presente si comunica che, in data odierna, il Consiglio Nazionale dell'Associazione ha ratificato l'accordo ponte sottoscritto in data 24 gennaio 2024, che pertanto deve ritenersi pienamente efficace con le decorrenze indicate nello stesso.

In particolare, pertanto, si conferma che a partire dal 1º marzo 2024 saranno applicati gli incrementi economici stabiliti dal punto 2 dell'accordo.

Con i più cordiali saluti.

A.R.I.S.

 

 

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto

 

Il presente contratto si applica a tutto il personale dipendente operante in:

- area riabilitativa extraospedaliera (estensiva e di mantenimento);

- istituzioni polivalenti di area riabilitativa e di lungodegenza post acuta, ove siano presenti in prevalenza attività extraospedaliere (estensive, di mantenimento) e/o altre tipologie assistenziali di cui ai seguenti alinea;

- riabilitazione psichiatrica (quali ad esempio comunità terapeutiche, comunità alloggio, gruppi appartamento e organizzazioni equivalenti);

- centri di riabilitazione e presidi socio sanitari assistenziali (quali ad esempio residenze sanitarie assistenziali, residenze sanitarie, residenze sanitarie flessibili, residenze assistenziali di base, case di riposo, centri per le comunità assistenziali e di dimissione protetta).

In caso di contestazioni circa l'applicabilità del presente accordo, anche in relazione alle specificità locali, le organizzazioni sindacali firmatarie possono richiedere che venga effettuato un esame congiunto tra le parti in sede regionale.

L'esame congiunto deve concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2012, decorso il quale - in mancanza di accordo - la singola struttura è libera di procedere all'applicazione del presente CCNL.

Al fine di tutelare e valorizzare le specificità territoriali si concorda che a livello decentrato potranno essere sottoscritti specifici accordi di prima applicazione del presente CCNL con le OO.SS. firmatarie, volti ad armonizzare le precedenti fonti contrattuali con i riferimenti del presente CCNL.

 

 

Art. 2 - Disposizioni generali

 

Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di Legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato nonché allo Statuto dei lavoratori, in quanto applicabili.

I dipendenti debbono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dalle singole Strutture di cui al precedente art. 1, purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di Legge:

Si intende per Struttura ogni singola unità produttiva.

 

 

Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali

 

Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti.

Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma.

Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normo-economiche di miglior favore, se non diversamente regolate dal presente CCNL.

 

 

Art. 4 - Decorrenza e durata

 

Il presente contratto decorre dall'1 gennaio 2013 ed è tacitamente rinnovato fino alla stipula del CCNL 2013-2015.

Al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2012, cui viene applicato il presente CCNL, saranno corrisposte tutte le competenze arretrate stabilite in sede di definizione dei CCNL della sanità privata fino al 31 dicembre 2012, secondo le modalità ed alle condizioni previste da quegli accordi.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 24/01/2024 (Decorrenza 01/03/2024)

1. Decorrenza e durata

 

Il presente accordo entra in vigore e produce effetto dal 01-03-2024.

Esso rimane in vigore fino al 30-06-2024 ma conserva la sua validità fino alla stipula del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Tale decorrenza viene stabilita in ragione del complessivo trattamento normo-economico previsto dal CCNL.

 

 

Art. 5 - Norme di garanzia dei servizi minimi essenziali

 

Premessa

Le parti, con il presente accordo si propongono di attuare le disposizioni contenute nella Legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83 in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero.

Le parti inoltre si propongono con il presente accordo di garantire il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale per ciascun lavoratore, attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della dignità e dei valori della persona umana nel rispetto delle norme sopraccitate.

Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto allo sciopero secondo i criteri e le modalità indicate nel presente contratto.

Le parti nei successivi articoli individuano le prestazioni indispensabili e i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle. Inoltre, le parti indicano tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni previste dalla Legge n. 146/90 e successive modificazioni.

 

1. Servizi Essenziali

Ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83, la programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi necessari a garantire le seguenti prestazioni essenziali di assistenza sanitaria.

Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al punto 1 è garantita, con le modalità di cui al punto 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili;

- servizi di cucina, che dovranno assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, salvo nei casi in cui sia possibile prevedere adeguata sostituzione di servizio.

 

2. Contingenti di personale

Ai fini di quanto indicato nel punto 1, in sede di contrattazione decentrata vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili; tali contingenti dovranno essere pari a quelli previsti per le giornate festive.

Le parti, con l'accordo decentrato aziendale, ai sensi dell'articolo 7 del presente CCNL, individuano:

- Le categorie e profili professionali che formano i contingenti; per l'assistenza d'urgenza devono essere previsti i diversi profili e categorie normalmente impiegati

- I contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili;

- I criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o servizio.

Nelle more della definizione di un nuovo accordo aziendale, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni già individuate in precedenza in sede di contrattazione decentrata.

Il personale incluso nei contingenti come sopra definiti e tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie ha il diritto di esprimere la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile, almeno 48 ore prima dell'iniziativa di sciopero.

 

3. Modalità di effettuazione degli scioperi

La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alle Presidenze Nazionali delle Associazioni datoriali stipulanti; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali/provinciali o con le singole Aziende ed Enti deve essere comunicata rispettivamente alle Sedi locali delle Associazioni ed Aziende interessate.

Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero, sono tenute a darne comunicazione alle Aziende ed Enti interessati con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle predette Aziende ed Enti. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata della azioni di sciopero sono così articolati:

a. il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un'intera giornat