S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 16/07/2007
RAI - DIPENDENTI
Testo consolidato del CCNL 16/07/2007
Personale dipendente dalla Società RAI-Radiotelevisione Italiana
Decorrenza: 01/01/2004
Scadenza: 31/12/2026
CCNL 16/07/2007 come modificato da:
- Ipotesi di accordo 28/10/2009
- Accordo 10/05/2010
- Accordo di confluenza 28/03/2011 - 01 Distribution s.r.l.
- Accordo apprendistato e lavoro a termine 29/07/2011
- Ipotesi di accordo 07/02/2013
- Accordo 18/02/2013
- Accordo apprendistato 03/05/2013
- Accordo 24/05/2013
- Accordo 15/07/2015
- Accordo 14/09/2015
- Accordo sindacale 21/10/2015
- Ipotesi di accordo 28/02/2018
- Verbale di ratifica 09/03/2018
- Accordo quadro 13/12/2018
- Accordo 13/12/2018
- Accordo 22/01/2019
- Accordo 16/12/2019
- Accordo 17/06/2020
- Accordo 23/12/2021
- Ipotesi di accordo 09/03/2022 (Decorrenza 01/01/2019)
- Accordo 30/06/2022
- Accordo classificazione 30/06/2022
- Accordo 18/09/2023
- Accordo 27/11/2023
- Accordo 05/12/2024
- Ipotesi di accordo 23/01/2025 (Decorrenza 01/01/22023)
- Accordo 23/01/2025
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il giorno 16 luglio 2007
la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a.
e
le Organizzazioni sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL,SNATER-CISAL, UGL-INFORMAZIONE e LIBERSIND-CONFSAL,
Premesso che:
- sono stati sottoscritti dalle parti diversi accordi di rinnovo contrattuale (l'ultimo nel 2004), nonché numerosi accordi integrativi su singoli istituti;
- le parti hanno ravvisato la necessità di inserire nel testo del contratto collettivo di lavoro tali nuovi accordi e di procedere alla stampa del c.c.l. in vigore;
hanno sottoscritto il nuovo testo del contratto collettivo di lavoro per quadri, impiegati ed operai dipendenti da RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a., RAI Cinema S.p.a., RAI Click S.p.a., RAI Net S.p.a., RAI Sat S.p.a., RAI Trade S.p.a., Rai Way S.p.a., in conformità agli accordi sindacali fino ad oggi stipulati a livello nazionale.
Verbale di stipula
In data 28 ottobre 2009 in Roma,
Tra
RAI-Radiotelevisione italiana, assistita dall'Unione degli industriali di Roma
e
le OO.SS.:
SLC-CGIL
FISTEL-CISL
UILCOM-UIL
UGL-Telecomunicazioni
SNATER e
Libersind-CONFSAL
assistite dalle rispettive strutture territoriali e dal coordinamento nazionale RAI;
è stata stipulata la seguente ipotesi immodificabile di accordo di rinnovo della parte economica del c.c.l. per quadri, impiegati ed operai dipendenti da RAI-Radiotelevisione italiana, Rai Cinema, Rai Net, Rai Sat, Rai Trade, Rai Way e New.co Rai International, la cui applicazione è subordinata all'approvazione dei competenti Organi aziendali e dei lavoratori delle società del gruppo;
[___]
Le parti decidono di avviare a gennaio 2010 il confronto sui temi inerenti la parte normativa del c.c.l. unitamente alla trattativa sulla parte economica. Le parti si impegnano sin d'ora a definire, in tale sede, in particolare, i seguenti argomenti:
- razionalizzazione della struttura della retribuzione, nell'ottica di una ridistribuzione delle risorse economiche e della ottimizzazione del costo del lavoro;
- sistema di relazioni industriali;
- appalti;
- formazione;
- revisione dei profili professionali;
- area quadri (funzionari);
- trasferte.
Si conviene inoltre di avviare incontri specifici relativamente al piano industriale, alle società del gruppo ed ai centri di produzione.
[___]
Verbale di stipula
Il 10-5-2010
tra:
- la RAI Radiotelevisione Italiana, assistita dall'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma;
e
- le OO.SS.:
SLC-CGIL;
FISTEL-CISL;
UILCOM-UIL;
UGL-Telecomunicazioni;
SNATER;
LIBERSIND-CONFSAL;
è stato sottoscritto il seguente Verbale di accordo
Accordo di confluenza 28/03/2011 - 01 Distribution S.r.l.
Verbale di stipula
In data 28 marzo 2011 si sono incontrate Rai Cinema S.p.a., 01 Distribution S.r.l. e la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a.
con
la R.S.U. di Rai Cinema S.p.a., le Rappresentanze sindacali aziendali di 01 Distribution S.r.l. e le Segreterie territoriali del Lazio - in rappresentanza anche di quelle della Lombardia - delle OO.SS.: SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL e UGL-TELECOMUNICAZIONI
sul tema del trattamento economico e normativo da applicare ai dipendenti di 01 Distribution S.r.l. a seguito della fusione per incorporazione della società in Rai Cinema S.p.a.
Premessa
Premesso che:
- in data 25 ottobre 2010 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione di 01 Distribution S.r.l. in Rai Cinema S.p.a. Le motivazioni alla base di tale operazione, espressamente prevista nel piano industriale della capogruppo Rai-Radiotelevisione Italiana, sono prevalentemente rinvenibili nelle opportunità strategiche e nei benefici operativi ed economici offerti dalla unificazione delle strutture preposte all'acquisizione, produzione e distribuzione del prodotto cinematografico; detta fusione costituisce una scelta strategicamente coerente con le mutate caratteristiche del mercato della distribuzione e commercializzazione di prodotti cinematografici e ha la finalità di garantire una più capillare cura del prodotto in ogni fase della filiera cinematografica e di presidiare le scelte sui livelli di investimento, promozione e distribuzione al fine di incrementare la redditività dei listini;
- tale fusione avrà effetto per il personale dal 1º aprile 2011;
- per effetto della fusione e del conseguente trasferimento d'azienda, il personale in organico presso 01 Distribution S.r.l. sarà collocato nell'ambito di Rai Cinema S.p.a.;
- ai lavoratori di 01 Distribution viene attualmente applicato il c.c.l. per i dipendenti da aziende dell'industria cineaudiovisiva (ANICA);
- al momento della confluenza dei lavoratori di 01 Distribution S.r.l. in Rai Cinema S.p.a., il citato contratto di lavoro collettivo sarà sostituito dal vigente c.c.l. per quadri, impiegati ed operai della Rai e delle altre società del gruppo;
Le parti convengono:
- di armonizzare i trattamenti economici e normativi previsti dal c.c.l. per i dipendenti da aziende cineaudiovisive e quelli del c.c.l. per quadri, impiegati ed operai dipendenti da Rai e dalle società del gruppo, secondo le seguenti modalità.
[___]
Verifiche
13. Le parti convengono di incontrarsi nuovamente entro il 31 dicembre 2011 al fine di verificare, in relazione all'implementazione e integrazione del nuovo assetto organizzativo di Rai Cinema conseguente alla incorporazione, la rispondenza delle previsioni dell'accordo sul personale interessato, con particolare riferimento all'inquadramento.
Tale approfondimento si terrà a seguito di un preventivo confronto a livello locale tra Rai Cinema S.p.a. e R.S.U.
[___]
18. Resta inteso che per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo troveranno applicazione le norme del c.c.l. per quadri, impiegati e operai della Rai e delle altre società del gruppo.
Accordo apprendistato e lavoro a termine 29/07/2011
Premessa
Le parti, tenuto conto che:
- il gruppo RAI opera in un difficile contesto di mercato che presenta particolari complessità dal punto di vista commerciale, economico e finanziario e che in tale quadro sta attraversando una fase di grandi cambiamenti, determinati dal processo di "digitalizzazione", dalla diversificazione delle piattaforme e dall'incremento dei canali di trasmissione, che richiederebbero significativi investimenti, per l'adeguamento delle tecnologie di produzione, trasmissione e diffusione, ed una rivisitazione dei modelli organizzativi e produttivi nonché degli attuali profili professionali;
- è obiettivo comune e condiviso intraprendere tutte le iniziative possibili per riuscire ad ottenere un incremento degli introiti ed in particolare di quelli derivanti dal canone, anche attraverso l'implementazione di strumenti volti al recupero dell'evasione;
Si danno reciprocamente atto che risulta necessario:
- realizzare azioni che, perseguendo l'obiettivo primario della salvaguardia dei livelli occupazionali, pongano le risorse umane al centro di un progetto di rilancio complessivo del gruppo RAI, nell'ambito di un mercato altamente competitivo, attraverso la programmazione dei flussi occupazionali, le scelte di reclutamento, la valorizzazione del personale (profili professionali, formazione ed incentivi alla flessibilizzazione delle attività), il progressivo ridimensionamento del ricorso ai contratti a termine prevedendo percorsi di "stabilizzazione";
- proseguire l'impegno dell'azienda nell'ottimizzazione dei c.d. "costi esterni", con particolare riferimento ad appalti e collaborazioni;
Tutto ciò premesso convengono di:
- pervenire ad un intesa sulla materia del personale impiegato dalla RAI a tempo determinato al fine di mantenere tali professionalità nell'ambito dell'apparato produttivo aziendale, prefigurando garanzie di utilizzazione e percorsi graduali di stabilizzazione, anche alla luce delle innovazioni normative introdotte dalla Legge n. 183/2010 e con la finalità di ridimensionare il ricorso ad appalti e collaborazioni nonché di prevenire possibili situazioni di contenzioso giudiziario;
- riavviare, dopo una fase di "blocco" delle nuove utilizzazioni, una attenta e trasparente politica di reclutamento del personale, che possa consentire il "turn-over" senza rinunciare a professionalità di tipo specialistico e senza sguarnire settori strategici, sia riprendendo le procedure di natura selettiva, quale normale strumento di reclutamento, ed anche attraverso strumenti innovativi consentiti dal mercato del lavoro;
- procedere al rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti del gruppo, che disciplini, in particolare, le seguenti materie:
a) incremento dei minimi salariali;
b) revisione dell'organizzazione del lavoro attraverso il rinnovamento dei modelli organizzativi e dei profili professionali con le conseguenti ricadute sul sistema di classificazione;
c) revisione dei parametri e del meccanismo di erogazione del premio di risultato;
d) previsione di un tavolo di confronto permanente in materia di formazione, che identifichi gli strumenti relazionali finalizzati alla predisposizione di piani formativi condivisi ed alla individuazione delle relative forme di finanziamento;
e) individuazione di strumenti che permettano alle parti una costante verifica sulla materia degli appalti e della relativa spesa anche con riferimento alle motivazioni che ne hanno di volta in volta determinato il ricorso con lo scopo di saturare preliminarmente le risorse interne;
f) applicazione delle previsioni di cui alla pagina 3, primo periodo dell'accordo di rinnovo contrattuale del 28 ottobre 2009;
Tenuto conto che la trattativa sul rinnovo del c.c.l. richiede una tempistica più ampia per permettere una discussione maggiormente articolata ed una più estesa partecipazione dei lavoratori al confronto, si conviene di avviare la citata trattativa a decorrere dalla prima decade di settembre 2011.
Verbale di stipula
È stata stipulata la seguente ipotesi immodificabile di accordo di rinnovo per il triennio 2010-2011-2012 e, in via del tutto eccezionale, anche per il 2013, del c.c.l. per quadri, impiegati ed operai dipendenti da RAI-Radiotelevisione Italiana, Rai Cinema, Rai Net, Rai Way e Rai World, la cui applicazione è subordinata all'approvazione dei competenti organi aziendali e dei lavoratori delle Società del Gruppo.
Premessa
in premessa l'Azienda:
- evidenzia che la sfavorevole congiuntura economica ha, inevitabilmente, avuto ricadute negative sul comparto radiotelevisivo;
- rileva che, conseguentemente, anche la situazione economico/finanziaria della Rai è andata progressivamente indebolendosi;
- nel confermare che il bilancio 2012 si chiuderà con un passivo intorno ai 200 milioni di euro, prevede, per il 2013, con riferimento agli introiti, una sostanziale continuità per quanto riguarda il canone ed i ricavi commerciali mentre gli analisti stimano un ulteriore decremento del mercato pubblicitario.
Nonostante le citate difficoltà, la RAI:
- incrementerà le quote di produzione interna, con particolare riferimento alla fiction, valorizzando in tal modo le capacità produttive ed i livelli di specializzazione dei centri di Produzione;
- aumenterà gli investimenti inerenti all'innovazione tecnologica, con particolare riferimento alla c.d. digitalizzazione, al Centro Ricerche di Torino ed alle Sedi di Corrispondenza dall'estero;
- manterrà invariati gli investimenti sul prodotto, evidenziando in particolare l'impegno a tenere all'interno dei confini nazionali la produzione cinematografica e di fiction.
Le concrete e realistiche ipotesi di sviluppo e di rilancio sono ritenute attuabili a condizione che si realizzi un equilibrio strutturale dei conti aziendali.
In tale quadro, la RAI:
- conferma l'esigenza di procedere ad una riorganizzazione strutturale dell'Azienda, che verrà delineata nell'ambito del piano industriale 2013-2015, il quale sarà oggetto di una articolata discussione con le organizzazioni sindacali;
- ribadisce gli obiettivi di ulteriore ridimensionamento dei compensi e del numero dei collaboratori esterni, nonché di individuazione di misure idonee alla riduzione del ricorso all'appalto;
- evidenzia la necessità di attuare una più incisiva politica di rinnovamento attraverso l'inserimento di giovani in relazione al ridimensionamento strutturale dell'organico, anche con l'obiettivo di ridurre il costo del lavoro;
- prevede di avviare un piano di sviluppo delle professionalità interne che si realizzi contestualmente alle azioni di risanamento complessivo dell'Azienda di Servizio Pubblico, che porti ad un rafforzamento della competitività, ad una valorizzazione del prodotto e ad un rinnovamento complessivo del Gruppo.
Le Parti,
considerato congiuntamente che nell'ambito del complesso scenario del comparto radiotelevisivo, in continua evoluzione per la diversificazione dell'offerta - sia per le tipologie di prodotto che per le modalità di fruizione - e per l'innovazione delle modalità di produzione, sono obiettivi da perseguire e da rendere oggetto di incontri tematici con l'Azienda:
- il mantenimento quantitativo e qualitativo dell'offerta ed il suo sviluppo sul mercato multipiattaforma;
- la utilizzazione sempre più razionale delle risorse conseguente alla rivisitazione dei modelli produttivi;
- il recupero della produttività interna nella fase ideativa e realizzativa, con conseguente ridimensionamento del ricorso ad appalti e/o collaborazioni;
- l'adeguamento tecnologico ed i necessari investimenti;
- lo sviluppo delle competenze professionali ed il loro orientamento in direzione delle nuove richieste conseguenti al posizionamento strategico dell'Azienda;
- la conferma del percorso intrapreso, per il personale a tempo determinato, con l'accordo del 29 luglio 2011,
convengono di stipulare il presente accordo.
Roma, 21 ottobre 2015
Le Segreterie Nazionali
Slc-Cgil
Fistel-Cisl
Uilcom-Uil
Ugl-Telecomunicazioni
Snater
Libersind-ConfSal
Approvazione Accordi Nazionali e Rinnovi Contrattuali
Per tali materie si fa riferimento a quanto stabilito nel Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, nei testi dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo d'Intesa del 31 maggio 2013.
Ipotesi di accordo 28/02/2018 (Decorrenza 01/01/2014)
Verbale di stipula
In data 28 febbraio 2018 in Roma,
tra
la RAI-Radiotelevisione Italiana, assistita da Unindustria Roma
e
le OO. SS. SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, UGL INFORMAZIONE, LIBERSIND-CONFSAL assistite dalla delegazione contrattuale,
è stata stipulata la seguente ipotesi immodificabile di accordo di rinnovo per il triennio 2014-2016 e, in via del tutto eccezionale, anche per il 2017 ed il 2018, del CCL per quadri, impiegati ed operai dipendenti da RAI-Radiotelevisione Italiana, Rai Cinema, Rai Com e Rai Way, la cui applicazione è subordinata all'approvazione dei competenti organi aziendali e dei lavoratori delle Società del Gruppo.
Verbale di ratifica 09/03/2018
Verbale di stipula
Addì, 9 marzo 2018
tra
SLC - CGIL Sindacato Lavoratori Comunicazione
FISTEL - CISL Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni
UILCOM - UIL Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione
UGL - Informazione Unione Generale Lavoro - Informazione
LIBERSIND. CONF. SAL Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori
COMUNICATO
Nei giorni 8 e 9 marzo 2018, si è tenuto il voto referendario per l'approvazione, da parte dei lavoratori, del testo di rinnovo contrattuale sottoscritto, in data 28 febbraio 2018, da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Informazione, Libersind-ConfSal, Rai e Unindustria-Confindustria.
Questo è l'esito del voto riportato a livello nazionale:
Aventi diritto
T.I.
T.D.
votanti
FAVOREVOLI
CONTRARI
Bianche/nulle
10405
9730
675
7451
4324
3090
41
71,6%
58%
41,7%
0.55%
A seguito dell'approvazione, da parte dei lavoratori, dell'ipotesi di rinnovo contrattuale, le scriventi segreterie nazionali, hanno provveduto a sciogliere la riserva inviando comunicazione formale a Rai e Unindustria-Confindustria.
Dalla data odierna il Contratto Collettivo di Lavoro per operai, impiegati e quadri è rinnovato e vigente a tutti gli effetti.
Ringraziamo i tantissimi lavoratori che hanno partecipato al voto, segno di grande attenzione e di desiderio di partecipazione ai cambiamenti che la rinnovazione apporterà alle condizioni di vita e lavoro in Rai.
Un ringraziamento speciale ai tanti delegati sindacali e lavoratori che si sono impegnati perché la consultazione funzionasse, alla delegazione contrattuale ed a tutte le Rsu che si sono impegnate con equilibrio e passione in una trattativa lunghissima, logorante e di enorme complessità.
Fatto questo fondamentale passaggio per il futuro lavorativo in Rai, una riforma profonda della classificazione e dei profili professionali, modernizzata e migliorata la parte normativa e assunto un dignitoso recupero salariale, possiamo pensare al futuro.
Lavorare perché si renda trasparente e di qualità il processo di sviluppo professionale individuato nella riforma contrattuale, definire l'accordo sulle politiche attive (organico, assunzioni, anticipo assunzione T.D. da bacino, stabilizzazione T.D. e atipici, con la riduzione dell'utilizzo delle collaborazioni), presentare nei tempi previsti dal testo unico la nuova piattaforma contrattuale per il rinnovo del 2019/2021.
Roma, 9 marzo 2018
REFERENDUM IPOTESI CONTRATTUALE 8 E 9 MARZO 2018
SEGGI
SI
NO
VOTI
% SI
% NO
VOTANTI
% VOTI
Ancona
39
15
54
72,2%
27,8%
67
81%
Aosta
36
4
40
90,0%
10,0%
56
71%
Bari
41
26
67
61,2%
38,8%
77
87%
Bologna
46
19
65
70,8%
29,2%
88
74%
Bolzano
89
117
106
84,0%
16,0%
137
77%
Cagliari
42
24
66
63,6%
36,4%
85
78%
Campobasso
16
18
34
47,1%
52,9%
33
89%
Cosenza
51
17
68
75,0%
25,0%
75
91%
Firenze
33
25
58
56,9%
43,1%
83
70%
Genova
40
13
53
75,5%
24,5%
61
87%
Milano
357
308
665
53,7%
46,3%
945
70%
Napoli
230
156
386
59,6%
40,4%
505
76%
Palermo
58
26
84
69,0%
31,0%
103
82%
Perugia
43
17
60
71,7%
28,3%
72
83%
Pescara
35
11
46
76,1%
23,9%
65
71%
Potenza
29
13
42
69,0%
31,0%
76
55%
Roma Asiago
264
129
393
67,2%
32,8%
414
95%
Roma Borgo
107
71
178
60,1%
39,9%
324
55%
Roma Cinecittà
12
23
35
34,3%
65,7%
24
146%
Roma Dear
210
145
355
59,2%
40,8%
525
68%
Roma Mazzini
646
379
1.025
63,0%
37,0%
1.697
60%
Roma Palazzi ist.
4
20
24
16,7%
83,3%
24
100%
Roma Salario
123
76
190
61,8%
38,2%
228
87%
Roma Saxa Rubra
504
730
1.234
40,8%
59,2%
2.404
51%
Roma Teulada
462
521
983
47,0%
53,0%
3.109
89%
Sanremo
55
30
85
64,7%
35,3%
86
99%
Torino Cavalli
240
75
315
76,2%
23,8%
375
84%
Torino Verdi
251
150
401
62,6%
37,4%
541
74%
Trento
50
3
53
94,3%
5,7%
57
93%
Trieste
109
21
130
83,8%
16,2%
145
90%
Venezia
51
9
60
85,0%
15,0%
72
83%
TOTALI
4.273
3.091
7.364
58,0%
42,0%
10.558
69,7%
Verbale di stipula
In data 13 dicembre 2018 in Roma, presso la sede di Unindustria
tra
la Rai-Radiotelevisione italiana assistita da Unindustria - Roma
e
le OO.SS SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UGL INFORMAZIONE, LIBERSIND CONFSAL, unitamente al Coordinamento nazionale RSU
premesso che:
- le Parti si danno preliminarmente atto della volontà di definire un Premio di Risultato aziendale connesso ad incrementi di redditività ed efficienza, ai sensi dell'art. 1, commi 182-189, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, definendo una prima fase sperimentale;
- in tale contesto, le Parti concordano sulla rilevanza strategica di introdurre nuovi ed ulteriori strumenti di "Welfare" aziendale a beneficio dei lavoratori;
si conviene quanto segue:
[___]
Verbale di stipula
In data 21 e 22 gennaio 2019 si sono incontrate
la Rai Radiotelevisione Italiana
e
le Segreterie Nazionali delle 00. SS.
SLC CGIL
FISTEL CISL
UILCOM UIL
UGL INFORMAZIONE
LIBERSIND CONFSAL
integrate dai rispettivi componenti dell'Osservatorio Nazionale
per proseguire il confronto in merito all'applicazione delle previsioni contenute nell'Accordo di Rinnovo del CCL del 28 febbraio 2018.
L'Azienda ha consegnato, confermando le decorrenze espressamente previste dall'accordo di rinnovo contrattuale, i seguenti elenchi definitivi, allegati al presente verbale:
[___]
Verbale di stipula
In data 16 dicembre 2019, in Roma,
tra
la Rai-Radiotelevisione italiana assistita da Unindustria
e
lo SNATER
Verbale di stipula
Addì 17 giugno 2020,
RAI, Radiotelevisione italiana
e
- SLC-CGIL,
- FISTEL-CISL,
- UILCOM-UIL,
- FNC-UGL,
- SNATER,
- LIBERSIND - CONFSAL,
- USIGRAI,
- ADRAI,
Verbale di stipula
In data 23 dicembre 2021 si sono incontrate la Rai-Radiotelevisione italiana e le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, FNC UGL, SNATER e LIBERSIND-CONFSAL, per una valutazione in merito alla disciplina per l'erogazione del Premio di Risultato sottoscritta con l'accordo del 16 dicembre 2019 per gli esercizi 2019-2020-2021.
[___]
Roma, 16 dicembre 2019
Spett.le
RAI Radiotelevisione Italiana
Lo SNATER comunica che, in considerazione della vacanza dell'Organismo denominato Coordinamento Nazionale delle Rsu Rai, dovuta alla recente tornata elettorale per il rinnovo delle RSU/RLS del Gruppo Rai, l'accordo sul premio di risultato viene firmato dalla Segreteria Nazionale. Tale accordo dovrà essere successivamente votato dal Coordinamento Nazionale delle RSU per avere piena efficacia.
Ipotesi di accordo 09/03/2022 (Decorrenza 01/01/2019)
Verbale di stipula
In data 9 marzo 2022 in Roma,
tra la RAI-Radiotelevisione Italiana, assistita da Unindustria Roma e le OO. SS. FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, FNC UGL COMUNICAZIONI, SNATER, LIBERSIND-CONFSAL assistite dalla delegazione contrattuale,
è stata stipulata la seguente ipotesi immodificabile di accordo di rinnovo per il periodo 2019-2020-2021-2022 del CCL per quadri, impiegati ed operai dipendenti da RAI-Radiotelevisione Italiana, Rai Cinema, Rai Com e Rai Way, la cui applicazione è subordinata all'approvazione dei competenti organi aziendali e dei lavoratori delle Società del Gruppo.
Accordo classificazione 30/06/2022
Verbale di stipula
In data 30 giugno 2022 si sono incontrate la Direzione Risorse Umane e le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, FNC UGL, SNATER e LIBERSIND-CONFSAL, come previsto dal verbale di accordo del 23 dicembre 2021, per un approfondimento in merito all'evoluzione del profilo professionale dell'aiuto-regista-assistente alla regia rispetto al nuovo profilo del programmista multimediale.
Verbale di stipula
In data 17 maggio, 15 giugno e 30 giugno 2022, la Rai-Radiotelevisione Italiana e le Segreterie Nazionali delle OO.SS. SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, FNC UGL COMUNICAZIONI, SNATER e LIBERSIND-CONFSAL si sono incontrate per i lavori dell'Osservatorio sul Lavoro Agile previsto dall'accordo di rinnovo contrattuale del 9 marzo 2022.
[___]
In data 18 settembre 2023, la Rai-Radiotelevisione Italiana e le Segreterie Nazionali delle OO.SS. SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, FNC UGL COMUNICAZIONI, SNATER e LIBERSIND-CONFSAL si sono incontrate, in sede di "Osservatorio sul Lavoro Agile", in vista della scadenza della fase sperimentale avviata per il personale delle aree amministrativa ed editoriale con l'accordo del 9 marzo 2022 (integrato dall'accordo raggiunto nell'ambito dell'Osservatorio il 30 giugno 2022) e successivamente prorogata con accordo del 20 marzo 2023.
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Verbale di stipula
In data 27 novembre 2023, in Roma,
tra
la Rai-Radiotelevisione italiana assistita da Unindustria
e
le OO.SS. SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, FNC-UGL COMUNICAZIONI, SNATER, LIBERSIND-CONFSAL
premesso che
- le Parti, con accordo del 16 dicembre 2019, hanno definito una disciplina, riferita agli esercizi 2019, 2020, 2021, per l'erogazione del Premio di Risultato aziendale per i Quadri, Impiegati ed Operai, connessa ad incrementi di redditività ed efficienza, ai sensi dell'art. 1, commi 182-189, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016;
- con successivo accordo del 23 dicembre 2021, è stata convenuta la proroga della predetta disciplina per l'esercizio 2022;
- in data 5 dicembre 2022 è stato sottoscritto un ulteriore accordo sulla materia, che disciplina l'erogazione del premio per l'esercizio 2023 in linea con le precedenti intese, modificando alcuni aspetti relativi ai parametri di qualità, innovazione e produttività ed alle causali di assenza che incidono sulla misura del premio;
- le Parti, rilevata l'efficacia dell'impianto complessivo definito con i precedenti accordi, si danno atto della volontà di confermare anche per l'esercizio 2024 la relativa disciplina, in coerenza con le vigenti disposizioni di Legge in materia di detassazione
si conviene quanto segue:
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Verbale di stipula
In data 5 dicembre 2024, in Roma,
tra
la Rai-Radiotelevisione italiana assistita da Unindustria
e
le OO.SS. SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, FNC-UGL COMUNICAZIONI, SNATER, CONFSAL-LIBERSIND
premesso che
- le Parti, con accordo del 16 dicembre 2019, hanno definito una disciplina, riferita agli esercizi 2019, 2020, 2021, per l'erogazione del Premio di Risultato aziendale per i Quadri, Impiegati ed Operai, connessa ad incrementi di redditività ed efficienza, ai sensi dell'art. 1, commi 182-189, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016;
- con successivo accordo del 23 dicembre 2021, è stata convenuta la proroga dell predetta disciplina per l'esercizio 2022;
- con accordi del 5 dicembre 2022 e del 27 novembre 2023 sono stati sottoscritti ulteriori accordi sulla materia, con i quali è stata disciplinata l'erogazione del premio rispettivamente per l'esercizio 2023 e per l'esercizio 2024 in linea con le precedenti intese, modificando alcuni aspetti relativi ai parametri di qualità, innovazione e produttività ed alle causali di assenza che incidono sulla misura del premio;
- le Parti, rilevata l'efficacia dell'impianto complessivo definito con i precedenti accordi, si danno atto della volontà di confermare anche per l'esercizio 2025 la relativa disciplina, in coerenza con le vigenti disposizioni di Legge in materia di detassazione dei premi di produttività;
si conviene quanto segue:
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Ipotesi di accordo 23/01/2025 (Decorrenza 01/01/2023)
Verbale di stipula
In data 23 gennaio 2025 in Roma,
tra
la RAI-Radiotelevisione Italiana, assistita da Unindustria Roma
e
le OO. SS. FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, FNC UGL COMUNICAZIONI, SNATER e CONFSAL-LIBERSIND assistite dalla delegazione contrattuale,
premesso che:
- in data 27 marzo 2024 le OO.SS. hanno presentato la piattaforma per il rinnovo del CCL per quadri, impiegati ed operai (scaduto il 31 dicembre 2022), avente ad oggetto sia gli istituti di parte economica che di parte normativa;
- il negoziato è stato incentrato principalmente sugli aspetti strettamente economici e su specifici ulteriori temi di rilievo centrale per i lavoratori;
- la trattativa, interrottasi a seguito di consultazione referendaria effettuata dalle OO.SS. nel mese di luglio 2024, è ripresa nel mese di ottobre e sono state raggiunte le condizioni per un accordo;
tutto ciò premesso
è stata stipulata la seguente ipotesi immodificabile di accordo di rinnovo per il quadriennio 2023-2026 del CCL per quadri, impiegati ed operai dipendenti da RAI-Radiotelevisione Italiana, Rai Cinema, Rai Com e Rai Way, la cui applicazione è subordinata all'approvazione dei competenti organi aziendali e dei lavoratori delle Società del Gruppo.
Verbale di ratifica ipotesi 23/01/2023
In data 30 gennaio 2025 in Roma,
tra
la RAI-Radiotelevisione Italiana, assistita da Unindustria Roma
e
l'Organizzazione Sindacale SLC-CGIL
premesso che:
- in data 23 gennaio 2025 tra la RAI-Radiotelevisione Italiana, assistita da Unindustria Roma, e le OO.SS. FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, FNC UGL COMUNICAZIONI, SNATER, CONFSAL-LIBERSIND, assistite dalla Delegazione contrattuale, è stata stipulata una ipotesi immodificabile di accordo di rinnovo per il periodo 2023-2024-2025-2026 del CCL per quadri, impiegati ed operai dipendenti da Rai-Radiotelevisione Italiana, Rai Cinema, Rai Com e Rai Way ed un verbale di accordo sulla conciliazione vita/lavoro;
- la SLC-CGIL ha comunicato alla Rai e alle OO.SS. sopra indicate, in pari data, l'intenzione di svolgere, dal 24 al 29 gennaio 2025, le proprie assemblee di mandato onde valutare l'ipotesi raggiunta e procedere alla eventuale firma dell'ipotesi di accordo, fermo restando il successivo referendum per l'approvazione dell'ipotesi da parte dei lavoratori e dei competenti organi aziendali;
- all'esito del percorso assembleare interno, in data 29 gennaio 2025 la SLC-CGIL ha comunicato alla Rai lo scioglimento della riserva rispetto alla sottoscrizione della citata ipotesi di accordo di rinnovo del 23 gennaio 2025;
tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
la SLC-CGIL sottoscrive l'ipotesi di accordo di rinnovo del CCL per quadri, impiegati ed operai dipendenti da Rai-Radiotelevisione Italiana, Rai Cinema, Rai Com e Rai Way sottoscritta in data 23 gennaio 2025 ed il verbale di accordo di pari data sulla conciliazione vita/lavoro di cui al punto C della predetta ipotesi.
Verbale di stipula
In data 23 gennaio 2025, la Rai-Radiotelevisione Italiana, assistita da Unindustria Roma, e le Segreterie Nazionali delle OO.SS. FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, FNC UGL COMUNICAZIONI, SNATER, CONFSAL-LIBERSIND si sono incontrate sulla materia della conciliazione vita/lavoro nei vari settori aziendali, raggiungendo una intesa nei termini di seguito indicati.
Art. 1 - Sistema di relazioni industriali
Vengono definiti due livelli relazionali: il primo, nazionale, che potrà trovare la sua sede anche nella Commissione paritetica, con le eccezioni di seguito specificate, e il secondo, locale, nell'ambito della unità produttiva.
A) Materie di confronto a livello nazionale (Direzione risorse umane e Organizzazione - Segreterie nazionali OO.SS. /Commissione paritetica)
Vengono trattate a livello nazionale le questioni di carattere generale di interesse sindacale e le informative su tematiche espressamente previste dal protocollo o puntualmente richieste dalle OO.SS.
Le materie oggetto del confronto a livello nazionale sono quelle di seguito indicate:
a) le linee delle politiche di gruppo definite nel piano triennale in ordine all'assetto occupazionale, alla programmazione economica e finanziaria, agli investimenti e agli appalti;
b) le linee di sviluppo tecnologico ed i relativi riflessi sull'occupazione e sulla qualificazione del personale, nonché le ripercussioni che l'evoluzione della tecnologia, del mercato e dei servizi potrà avere sulle articolazioni professionali globali, anche ai fini dei processi di mobilità professionale;
c) la dinamica dei modelli organizzativi, della produttività ed in generale dei principali indicatori che riguardano il fattore lavoro;
d) i progetti in materia di formazione e di riqualificazione professionale;
e) l'esame del quadro concernente l'applicazione delle politiche sulle pari opportunità, anche alla luce dei lavori dell'apposita Commissione paritetica;
f) gli orientamenti aziendali in ordine alla struttura dei palinsesti radiofonici e televisivi ed i conseguenti piani annuali di produzione;
g) gli indirizzi produttivi interni;
h) gli indirizzi produttivi connessi agli acquisti, alle coproduzioni, agli appalti ed il ricorso al lavoro atipico;
i) gli affinamenti del sistema organizzativo e dei modelli produttivi in corso di vigenza del contratto;
j) i criteri che presiedono alla mobilità orizzontale e verticale ed alle politiche premianti e di valutazione del personale a livello direzionale, interdirezionale e societario;
k) l'incidenza che hanno avuto sulla produzione gli eventuali appalti, precisandone la natura;
l) i dati sui contratti a termine, di inserimento, di apprendistato suddivisi per profili professionali;
m) l'interpretazione, l'integrazione, la modifica e l'applicazione delle norme contrattuali e, in genere, degli accordi stipulati a livello nazionale;
n) l'andamento e le prospettive del mercato nazionale ed internazionale del settore della multimedialità;
o) le nuove iniziative, le nuove tecnologie, i nuovi insediamenti, i nuovi modelli produttivi che comportino significativi riflessi sull'occupazione, sulla mobilità, sulle condizioni di lavoro e sulle professionalità;
p) i criteri generali in ordine alle iniziative di reclutamento e di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale;
q) la situazione relativa all'attuazione delle politiche sulle pari opportunità; con cadenza biennale saranno forniti i dati previsti dall'art. 9, comma 1, della Legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai decreti ministeriali applicativi;
r) l'andamento delle prospettive occupazionali, anche nell'ipotesi di sviluppare forme innovative relative alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa;
s) il monitoraggio della fase di consolidamento del nuovo sistema di classificazione del personale e dei relativi profili professionali;
t) le tematiche attinenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
u) la materia dei licenziamenti individuali e collettivi e quella dei trasferimenti d'azienda ai quali si applicano le procedure previste rispettivamente dalle vigenti disposizioni di Legge e dagli accordi interconfederali vigenti;
v) la materia relativa ai provvedimenti disciplinari come regolamentata dal c.c.l.;
z) le materie di competenza delle R.S.U. individuate alla successiva lett. B) "Materie di confronto a livello locale".
Viene istituita una Commissione paritetica azienda-Sindacato che può ricomprendere tutte le funzioni demandate, in via ordinaria, alle parti, salvo quelle indicate alle lettere m), u), v), z).
Resta, altresì, espressamente esclusa dalla competenza della Commissione paritetica la trattazione delle vertenze individuali, che verranno promosse direttamente dalle OO.SS. alla società.
La Commissione si riunirà una volta ogni tre mesi, con un ordine del giorno che dovrà essere definito anche sulla base delle indicazioni e richieste al riguardo avanzate dalle OO.SS. e chiuso almeno 15 giorni prima della data dell'incontro.
Nel caso in cui i temi in discussione comprendano questioni di livello locale a rilevanza nazionale, la Commissione sarà all'occorrenza integrata da un componente della R.S.U. competente per ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
I permessi sindacali per la partecipazione alla Commissione paritetica sono da intendersi rilasciati a titolo di permesso per incontri con la Direzione aziendale.
Le richieste di incontro su temi specifici dovranno essere riportate all'interno dell'ordine del giorno della Commissione paritetica, fatta eccezione per le procedure di conciliazione riferite alla proclamazione di scioperi (v. accordo 22 novembre 2001) e le questioni che, per loro natura, debbono essere trattate in periodi di tempo precisi e in alcun modo rinviabili.
B) Materie di confronto a livello locale (Funzioni personale unità produttive-R.S.U.):
a) esposizione del piano produttivo locale;
b) conseguenze delle innovazioni di carattere tecnologico, tecnico-organizzativo e professionale sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro;
c) articolazione degli orari di lavoro;
d) modelli organizzativi di riferimento che comportino l'adozione di specifiche soluzioni anche a carattere sperimentale e che tengano conto di particolari caratteristiche locali;
e) iniziative di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale, tenuto conto, in particolare, dei mutamenti e delle connotazioni evolutive connesse alle trasformazioni tecnologiche, organizzative e professionali in atto;
f) consistenza degli appalti di servizio e degli appalti di produzione ed incidenza di questi ultimi sulla produzione;
g) tematiche della sicurezza del lavoro e della tutela dell'ambiente;
h) previsione sul ricorso ai contratti a termine, di inserimento, di apprendistato;
i) i dati consuntivi del lavoro straordinario.
Verrà fornita, inoltre, con cadenza annuale o, a richiesta delle parti, semestrale, specifica informativa, nel rispetto della normativa in materia di privacy, relativa ai dati riguardanti la consistenza dell'organico di ciascuna Unità Produttiva, suddiviso per categorie professionali e settori di lavoro.
Saranno oggetto di confronto a livello di Unità produttiva le vertenze presentate dalle R.S.U. le cui ricadute non determinino modifiche sull'assetto normativo e sulla organizzazione del lavoro definiti dal c.c.l. e dagli accordi di livello nazionale.
L'interlocuzione delle Rappresentanze sindacali unitarie nelle materie in esame avverrà con le strutture aziendali competenti, e in particolare:
- per la produzione televisiva, la funzione Personale della Direzione produzione TV;
- per la produzione radiofonica con la funzione Risorse radiofoniche della Direzione radio;
- per le Sedi regionali con i Direttori di sede ed, eventualmente, rappresentanti della Direzione coordinamento sedi regionali;
- per le attività amministrative e di staff con le competenti strutture della Direzione risorse umane e Organizzazione;
- per le società del gruppo diverse da Rai con i rispettivi responsabili del personale.
C) Procedure di conciliazione delle controversie individuali e plurime
Le controversie individuali e plurime dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione secondo le procedure che seguono.
Le controversie attinenti l'applicazione delle normative contrattuali e di Legge verranno di norma esaminate tra la società e le Rappresentanze sindacali unitarie ovvero, in mancanza, le strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti.
La discussione delle vertenze verrà affrontata entro trenta giorni dalla loro presentazione e si esaurirà nei trenta giorni successivi con la predisposizione di specifico verbale. Tale termine potrà essere prorogato ulteriormente su richiesta di una delle parti nel caso in cui si rendano necessari ulteriori accertamenti.
Qualora non si raggiunga un accordo tra la società e la R.S.U. la vertenza, a richiesta di una delle parti, potrà essere sottoposta nei quindici giorni successivi ad un ulteriore esame con le Organizzazioni territoriali sindacali e datoriali. In caso di mancato accordo la vertenza potrà essere sottoposta, nei successivi quindici giorni, ad un ulteriore esame con le Organizzazioni nazionali sindacali e datoriali.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra indicate, non potrà farsi ricorso a qualsiasi forma di agitazione sindacale, né i lavoratori interessati potranno adire l'Autorità Giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
Le vertenze già discusse e definite non verranno riproposte dal Sindacato a meno che non siano intervenuti mutamenti nella situazione o nuovi elementi che possano incidere nella valutazione della vertenza stessa.
Quanto alle controversie plurime, l'eventuale esame della controversia in terza istanza avverrà in sede di Commissione paritetica.
D) Commissione pari opportunità
Le parti, tenuto conto di quanto previsto dall'accordo del 20 febbraio 1998 in materia di agibilità sindacale, convengono sull'opportunità di confermare, in attuazione della Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo/donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo/donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca per la promozione e attivazione di azioni positive finalizzate a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la realizzazione di pari opportunità al lavoro e nel lavoro, discriminando anche in via indiretta i lavoratori in ragione del sesso.
A questa Commissione, composta da dodici membri dei quali sei designati dalla Rai e sei dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto, sono assegnati i seguenti compiti:
- configurare condizioni che possano concorrere ad uno sviluppo dell'occupazione femminile nei vari settori aziendali, anche attraverso specifici processi formativi;
- promuovere azioni positive al fine di individuare e rimuovere tutti quegli ostacoli che oggi impediscono le pari opportunità e la valorizzazione del lavoro delle donne;
- agevolare, anche attraverso il ricorso al part-time, la collocazione su un più ampio ventaglio di posizioni di lavoro.
A tal fine alla Commissione vengono forniti, compatibilmente con la normativa vigente, con cadenza semestrale, i dati base, scorporati, relativamente alla situazione del personale della società.
Con l'obiettivo di migliorare la conoscenza delle realtà locali, la Commissione potrà avvalersi dell'assistenza di referenti che, in ogni realtà locale, verranno indicati dalle Rappresentanze sindacali localmente costituitesi e dai rappresentanti aziendali delle singole Unità produttive.
Le competenze della Commissione pari opportunità, che si caratterizzano come espressione di rapporto partecipativo, presentano finalità di studio, analisi, acquisizione di conoscenze e monitoraggio, che potranno realizzarsi anche nella predisposizione di studi, pareri e proposte.
Chiarimento a verbale
Restano ovviamente salve, dal presente sistema di informazione e confronto, le esigenze derivanti dalla salvaguardia del segreto industriale e dalla riservatezza necessaria per non pregiudicare la realizzazione delle iniziative aziendali.
Addì, 15 luglio 2015, presso la sede di UNINDUSTRIA Roma,
tra
la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. e Società del Gruppo, assistita da UNINDUSTRIA -Roma
e
le Organizzazioni Sindacali SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UGL Telecomunicazioni Nazionali
Premesso che:
- le parti concordano sull'importanza di sviluppare un nuovo modello di Relazioni Industriali, orientato a definire momenti di stabile interlocuzione e caratterizzato da un modello partecipativo finalizzato ad affrontare problemi di comune interesse in modo costruttivo, con reciproca trasparenza e correttezza, nel comune intendimento che lo stesso rappresenta uno strumento indispensabile per trovare soluzioni coerenti con gli obiettivi di reciproco interesse e, quindi, con la esplicita volontà di assumere la prevenzione del conflitto come obiettivo comune;
- l'informazione e la consultazione in tempo utile possono intensificare il dialogo e la relazione di fiducia nell'ambito dell'impresa con l'obiettivo di rafforzarne la competitività e l'adattamento alle condizioni di mercato, salvaguardando gli interessi dei lavoratori e dell'Azienda stessa;
-le parti, in materia di Relazioni Industriali, intendono dare piena attuazione ai contenuti dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013 e del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014;
- in ragione della circostanza che le pattuizioni che seguono danno attuazione agli specifici rimandi alla contrattazione di 1º livello recati dall'Accordo Interconfederale - Testo Unico sulla Rappresentanza - del 10 gennaio 2014, le parti, si danno atto che il presente Accordo costituisce parte integrante e inscindibile del Contratto Collettivo di Lavoro per i quadri, impiegati e operai dipendenti del Gruppo RAI-Radiotelevisione Italiana, (di seguito CCL) stipulato il 7 febbraio 2013.
tutto ciò premesso, si conviene quanto segue
1. Adesione al T.U. sulla Rappresentanza
Le Parti confermano espressamente di aderire ai contenuti dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013 e del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, che si intendono qui integralmente richiamati.
In particolare le Parti ribadiscono quanto già previsto nella lettera sottoscritta da SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UGL Telecomunicazioni, Libersind Confsal, il 6 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto nella "PARTE PRIMA: MISURA E CERTIFICAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA AI FINI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA" dell'Accordo Interconfederale - Testo Unico sulla Rappresentanza - del 10 gennaio 2014, al fine di far rientrare il Contratto Collettivo di Lavoro per quadri, impiegati ed operai dipendenti da RAI-Radiotelevisione Italiana, Rai Cinema, Rai Net, Rai Way e Rai World (di seguito CCL), stipulato il 7 febbraio 2013, nell'alveo di applicazione delle disposizioni recate dalla summenzionata "PARTE PRIMA: MISURA E CERTIFICAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA AI FINI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA".
Nel riconoscere il valore fondamentale del CCL nonché il ruolo strategico della contrattazione aziendale, anche al fine di ottimizzare i processi negoziali e il sistema delle Relazioni Industriali, le parti individuano nella "PARTE TERZA: TITOLARITÀ ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA E AZIENDALE", del Testo Unico sulla Rappresentanza, l'unico sistema utile alla presentazione delle piattaforme contrattuali e all'esigibilità ed efficacia dei contratti collettivi, che saranno sottoscritti tra le parti.
A tal fine le parti individueranno nel prossimo CCL, in coerenza con quanto disposto nella "PARTE QUARTA: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CLAUSOLE E ALLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E ALLE CLAUSOLE SULLE CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO" del Testo Unico sulla Rappresentanza, sanzioni per eventuali azioni non conformi ai principi e alle procedure contenute negli Accordi Interconfederali vigenti, nonché clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantire l'esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva e a prevenire il conflitto.
Nelle more del rinnovo del CCL, le parti convengono che comportamenti non conformi a quanto disposto dal Testo Unico sulla Rappresentanza nonché dagli Accordi Interconfederali vigenti saranno regolamentati dalla parte "CLAUSOLE TRANSITORIE E FINALI" del suddetto Testo Unico sulla Rappresentanza.
Infine, fermo restando quanto condiviso nel presente Protocollo delle Relazioni Industriali, le parti, anche al fine di consolidare e valorizzare le Relazioni Industriali, riconoscono l'importanza del rispetto delle disposizioni previste nella "PARTE SECONDA: REGOLAMENTAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA IN AZIENDA" del Testo Unico sulla Rappresentanza, in materia di costituzione e funzionamento della rappresentanza sindacale unitaria all'interno dell'Azienda.
2. Ridefinizione organismi sindacali
2.1 Rappresentanza Sindacale Unitaria
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo definiranno congiuntamente una/due giornate nazionali, entro il mese di marzo 2016, dedicate alla elezione delle RSU territoriali e del relativo Coordinamento nazionale delle RSU.
2.2 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Ai fini dell'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, coerentemente a quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, il numero degli RLS per ciascuna unità produttiva individuata in separata intesa.
Si conferma che l'ambito di competenza degli RLS è riferito esclusivamente all'unità produttiva nell'ambito della quale vengono rispettivamente eletti.
La durata dell'incarico di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è, così come quella delle RSU, pari a tre anni, come previsto dall'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995 e dal Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014.
Ferme restando le attribuzioni assegnate dalla Legge, la cui disciplina è contenuta nell'art. 50 D.lgs. n. 81/2008, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può:
a) segnalare al Comitato Paritetico Sicurezza e Salute territorialmente competente eventuali difformità circa l'applicazione delle disposizioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate in esito alla valutazione dei rischi;
b) sottoporre al Comitato Paritetico Sicurezza e Salute territorialmente competente eventuali proposte dei lavoratori tese a migliorare i provvedimenti adottati in materia di prevenzione, protezione ed igiene del lavoro.
Al fine di consentire ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza lo svolgimento delle proprie attribuzioni in linea con le vigenti previsioni legislative, le Parti confermano per gli stessi, nel rispetto delle procedure aziendali, l'accesso alle informazioni e documentazioni inerenti le tematiche della salute e sicurezza dei lavoratori.
La consultazione sulle tematiche assoggettate, di cui all'art. 50 D.lgs. n. 81/2008, verrà assolta tra i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Azienda mediante specifici incontri, in occasione dei quali i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza potranno rappresentare all'Azienda, per il tramite del Servizio Prevenzione e Protezione, le proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione.
Dette osservazioni saranno verbalizzate a cura del competente Servizio Prevenzione e Protezione e rilasciate in copia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza quale conferma dell'avvenuta consultazione.
Le parti convengono di istituire una Commissione Paritetica Nazionale sui temi connessi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le cui funzioni e composizione saranno definite in una specifica intesa separata.
Ferma restando la titolarità in materia di contrattazione da parte delle Segreterie Nazionali e Territoriali delle Organizzazioni Sindacali, le parti concordano sulla costituzione dei seguenti Organismi
2.3 Coordinamento Nazionale delle RSU
Le RSU eLeggeranno e, pertanto, costituiranno, entro 30 giorni dalla loro elezione, una Struttura Nazionale di Rappresentanza denominata "Coordinamento Nazionale delle RSU" composto da n 70 membri che terrà conto della distribuzione geografica e delle diverse aree aziendali e di tutte le realtà produttive.
I meccanismi relativi al funzionamento del Coordinamento Nazionale delle Rsu sono stati definiti dalle Organizzazioni Sindacali e comunicati all'Azienda in pari data alla sottoscrizione del presente Protocollo.
Il Coordinamento Nazionale delle RSU ha funzioni di rappresentanza e di indirizzo a livello centrale delle Rappresentanze Sindacali Unitarie ed è delegato dalle stesse a sottoscrivere intese con l'Azienda, secondo quanto definito nella PARTE TERZA: TITOLARITÀ' ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA E AZIENDALE", del Testo Unico sulla Rappresentanza, in ordine alle materie di 2º livello delegate dalla contrattazione nazionale di 1º livello. Le suddette intese, se sottoscritte a maggioranza dei membri del Coordinamento Nazionale, saranno efficaci per tutto il personale in forza e vincolanti per tutte le Organizzazioni Sindacali operanti all'interno dell'Azienda.
2.4 Esecutivo del Coordinamento
Il Coordinamento Nazionale delle RSU, d'intesa con le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali, costituirà un organismo denominato "Esecutivo del Coordinamento", composto da n. 35 membri facenti parte del Coordinamento Nazionale delle RSU, che avrà il compito di rappresentarlo, unitamente alle Organizzazioni Sindacali, nelle trattative con l'Azienda. I suddetti componenti saranno individuati sulla base del criterio della proporzionalità già utilizzato per la costituzione del Coordinamento Nazionale delle RSU. Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali parteciperanno alle trattative per il rinnovo del CC1 con un numero massimo di 3 componenti per sigla.
2.5 Delegazione contrattuale
Tale organismo parteciperà alle trattative per il rinnovo del CCL, esercitando la propria funzione secondo quanto previsto nella PARTE TERZA: TITOLARITÀ' ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA E AZIENDALE", del Testo Unico sulla Rappresentanza, in ordine alle materie della contrattazione di 1º livello.
La Delegazione Contrattuale, i cui meccanismi relativi al proprio funzionamento sono stati definiti dalle Organizzazioni Sindacali e comunicati all'Azienda in pari data alla sottoscrizione del presente Protocollo, sarà composta complessivamente da n. 70 componenti e terrà conto della distribuzione geografica e delle diverse aree aziendali. Le Segreterie Nazionali parteciperanno alle trattative con un numero massimo di 3 componenti.
2.6 Coordinamento Rsu Rai Way
Le RSU eLeggeranno e, pertanto, costituiranno, entro 30 giorni dalla loro elezione, una Struttura Nazionale di Rappresentanza denominata "Coordinamento Nazionale delle RSU Rai Way" composto da n 12 membri, i cui meccanismi relativi al proprio funzionamento sono stati definiti dalle Organizzazioni Sindacali e comunicati all'Azienda in pari data alla sottoscrizione del presente Protocollo.
Il Coordinamento Nazionale delle RSU ha funzioni di rappresentanza e di indirizzo a livello centrale delle Rappresentanze Sindacali Unitarie ed è delegato dalle stesse a sottoscrivere intese con l'Azienda, secondo quanto definito nella PARTE TERZA: TITOLARITÀ' ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA E AZIENDALE", del Testo Unico sulla Rappresentanza in ordine alle materie di 2º livello delegate dalla contrattazione nazionale di 1º livello, proprie di Rai Way. Le suddette intese, se sottoscritte a maggioranza dei membri del Coordinamento Nazionale, saranno efficaci per tutto il personale in forza e vincolanti per tutte le Organizzazioni Sindacali operanti all'interno dell'Azienda.
***
I nominativi dei componenti dei Coordinamenti Nazionale delle RSU e dell'Esecutivo del Coordinamento Contrattuale, dovranno essere comunicati all'Azienda per il tramite di Unindustria.
3. Organismi bilaterali
Le parti procederanno alla rivisitazione degli statuti di FASI ed Arcai, per ampliare la partecipazione a tutte le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici del CCL e del presente Protocollo entro la data fissata di seguito per le elezioni.
Le Parti concordano che le elezioni per il rinnovo degli organi statutari di Arcai avranno luogo entro il 30 ottobre 2015.
4. Contributo associativo
In piena attuazione di quanto previsto nella Parte Prima del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, si conviene che il contributo associativo viene individuato nella misura del 1%, per 13 mensilità, calcolato sugli importi delle voci retributive di seguito specificate:
- mimmo di stipendio;
- contingenza.
Le Organizzazioni Sindacali si impegnano a porre in essere, entro il 31 dicembre 2016, gli adempimenti necessari per modificare secondo quanto sopra indicato la misura del contributo associativo versato dai lavoratori. Tale adeguamento decorrerà entro il termine massimo del 1º gennaio 2017.
Si conferma che tale versamento avverrà attraverso la trattenuta in busta paga del relativo importo, operata dall'Azienda previo rilascio di delega individuale sottoscritta dagli interessati; le deleghe verranno lavorate con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione da parte dell'Azienda.
***
Il presente Protocollo per le materie in esso definite, ha carattere novativo e annulla e sostituisce ogni altra previsione in merito contenuta in precedenti accordi sottoscritti e/o comunque applicabili e ogni uso gestionale ove esistente.
Il presente Protocollo sarà oggetto di verifica alla scadenza del mandato triennale delle nuove Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza.
Le parti confermano, infine, che il presente Protocollo viene sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, nonché in piena attuazione dell'Accordo Interconfederale - Testo Unico sulla Rappresentanza - del 10 gennaio 2014 e costituisce un corpo unico e inscindibile con il CCL.
Infine le parti si danno atto che il presente Protocollo forma, altresì, un corpo unico e inscindibile, anche ai fini della sua applicabilità, con l'Accordo aziendale in ordine alle agibilità sindacali e alle unità produttive.
In data 14 settembre 2015,
tra
la Rai - Radiotelevisione Italiana e Società del Gruppo,
e
le OO.SS. SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, UGL Telecomunicazioni
Premesso che:
- Il 15 luglio 2015 è stato sottoscritto il Protocollo delle Relazioni Industriali che regola il sistema di rappresentanza sindacale air interno di Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. e Società del Gruppo alle quali si applica il CCL per Quadri, Impiegati ed Operai stipulato il 7 febbraio 2013, in applicazione delle previsioni del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014;
In relazione a tale Protocollo, le Parti, tenuto conto dell'avvenuta evoluzione dell'assetto strutturale aziendale, hanno evidenziato l'esigenza di una ridefinizione delle Unità Produttive ai soli fini della costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
Le Organizzazioni Sindacali, inoltre, hanno evidenziato l'esigenza di una ridefinizione delle agibilità sindacali per far fronte alla complessità della gestione della rappresentanza dei lavoratori, anche in considerazione del nuovo assetto definito dal Protocollo delle Relazioni Industriali sottoscritto il 15 luglio 2015;
l'Azienda ha confermato, al riguardo, fermo restando il principio dell'invarianza dei costi, la disponibilità a prevedere una diversa ripartizione tra le varie tipologie di permessi sindacali previste;
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo;
1) Elezioni RSU/RLS - Unità Produttive
In considerazione del mutato assetto organizzativo rispetto a quello esistente al momento della sottoscrizione dell'accordo del 16 maggio 2002, le Unità Produttive per l'elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza vengono ridefinite secondo lo schema allegato.
Per ciascuna unità produttiva verrà costituita una sola RSU. L'ambito di competenza dei componenti RSU/RLS sarà circoscritto alla sola unità produttiva per la quale gli stessi risulteranno eletti.
Visto il Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, il numero dei componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie viene fissato secondo lo schema allegato, nel quale vengono indicati i numeri dei componenti RSU e RLS per ciascuna unità produttiva.
Le parti confermano che la definizione delle nuove unità produttive, cosi come previste dal presente accordo, troverà applicazione a partire dall'indizione disgiunta o congiunta delle elezioni per il rinnovo delle Rsu.
2) Agibilità sindacali
Le Parti convengono che, per il periodo intercorrente dalla data di sottoscrizione del presente accordo all'insediamento delle nuove Rsu, restano confermate le previsioni finora vigenti in tema di agibilità sindacali, contenute negli specifici accordi stipulati tra Azienda e Organizzazioni Sindacali.
Con riferimento al periodo successivo, per il quale l'Azienda conferma la disponibilità a mantenere un consumo complessivo di permessi retribuiti in linea con quello degli anni precedenti, le Parti ridefiniscono come di seguito indicato la materia delle agibilità.
a) Permessi sindacali
Le Parti convengono che alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, a far data dalla costituzione delle nuove Rsu e degli Organismi definiti nel Protocollo del 15 luglio 2015, verranno concesse ore di permesso retribuito per lo svolgimento di attività sindacale per le strutture ed entro i limiti annui di seguito indicati.
Le parti convengono che le agibilità definite nel presente Accordo troveranno applicazione unicamente in favore delle Organizzazioni Sindacali che, anche con la sottoscrizione del Protocollo delle Relazioni Industriali del 15 luglio 2015, hanno assunto l'impegno ad attuare in tutte le sue parti il Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014.
1 - Componenti RSU/RLS
Per lo svolgimento di tutte le attività inerenti il funzionamento delle Rsu ed in ragione della consistenza numerica definita, ciascun componente Rsu potrà fruire di 70 ore annue di permesso retribuito; da tale monte ore sono escluse 40 ore in favore di ciascun Rls per lo svolgimento della specifica attività.
Nel predetto monte ore non sono ricomprese quelle consumate per trattative con la Direzione.
2 - Componenti degli organi direttivi provinciali e nazionali
In relazione a quanto previsto all'art. 30 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970, i permessi retribuiti relativi ai componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni firmatarie del CCL saranno concessi per un massimo di dodici giornate annue per la partecipazione alle riunioni degli organi stessi.
La regolamentazione di tali permessi è da intendersi ricompresa nelle previsioni di cui al successivo punto 5 del presente paragrafo.
3 - Componenti della Delegazione contrattuale
I componenti la Delegazione contrattuale fruiranno di permessi sindacali e trasferte a carico dell'Azienda ("RD") nell'incontro di apertura e nell'incontro di chiusura della trattativa per il rinnovo contrattuale.
Per i restanti incontri della trattativa contrattuale, il permesso RD con trasferta verrà concesso secondo le prassi attualmente applicate.
4 - Componenti del Coordinamento Nazionale delle RSU
I permessi sindacali, da considerarsi ricompresi nelle previsioni di cui al successivo punto 5, per il Coordinamento Nazionale delle Rsu (sia a carico delle OO.SS. che dell'Azienda) verranno autorizzati - per tutti i componenti, trattandosi di organismo collegiale.
Nell'ambito dell'Esecutivo del Coordinamento dovranno essere individuati uno o più' componenti che si occuperanno delle attività relative ai permessi sindacali.
5 - Monte ore complessivo
Fermo restando il presupposto dell'invarianza dei costi a carico dell'Azienda per la concessione dei permessi sindacali retribuiti, già esplicitato nelle premesse, si precisa che alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Protocollo del 15 luglio 2015 e del presente accordo verranno riconosciuti permessi per lo svolgimento di attività sindacale legata a tutte le tipologie di incarico secondo quanto di seguito indicato.
Fermo restando il monte ore annuo assegnato ai componenti Rsu/Rls (70 ore/40 ore), la consistenza del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali per i restanti incarichi e la relativa ripartizione è oggetto di specifici accordi tra l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del Protocollo del 15 luglio 2015 e del presente accordo, in continuità con le previsioni dei precedenti accordi sulla materia.
Entro il termine di entrata in vigore delle nuove previsioni in tema di agibilità, le Organizzazioni Sindacali comunicheranno formalmente all'Azienda l'elenco dei nominativi dei lavoratori che, ricoprendo incarichi nell'ambito del Sindacato, potranno fruire dei permessi in questione, entro il limite annuo complessivo definito per ciascuna sigla; sempre con comunicazione formale, dovranno essere in seguito comunicate tutte le variazioni del predetto elenco.
Le Parti concordano che i permessi sindacali non saranno computati come assenze ai fini della disciplina sulla erogazione del premio di risultato.
_____________________________
Le Parti si incontreranno, all'esito della revisione degli statuti di CRAIPI, FASI ed ARCAL - prevista dal Protocollo del 15 luglio 2015 - per ridefinire le agibilità relative alle riunioni dei relativi organismi statutari, tenendo anche conto delle procedure elettorali per il rinnovo degli organismi.
Resta inteso che, fino a tale data, sono confermate le previsioni finora vigenti in materia, contenute negli specifici accordi sulle agibilità stipulati tra Azienda e Organizzazioni sindacali.
_____________________________
La richiesta di qualsiasi tipo di permesso sindacale dovrà pervenire alla Direzione aziendale competente con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'orario di fruizione e verranno concessi compatibilmente con le esigenze tecnico-aziendali.
L'Azienda si impegna a favorire la partecipazione di tutti i componenti del Coordinamento Nazionale delle RSU e della Delegazione Contrattuale, in occasione delle convocazioni aziendali.
Le ore di permesso retribuite concordate con il presente accordo assorbono ogni altra relativa regolamentazione in materia derivante da accordi aziendali e/o interconfederali e disposizioni legislative.
Le parti si danno atto che l'Azienda svilupperà una procedura informatica per la gestione operativa dei permessi (richiesta, autorizzazione e consuntivazione). L'Azienda si riserva di comunicare successivamente gli aspetti operativi connessi alla procedura. Sul tema, verrà fissato entro la fine dell'anno uno specifico incontro.
Le Parti comunque si danno atto che, nel caso di esaurimento delle varie spettanze, non sarà possibile procedere ad erogazioni aggiuntive.
b) Assemblee
Le Parti confermano, in via transitoria, la disciplina relativa all'esercizio del diritto di assemblea contenuta negli accordi finora vigenti in tema di agibilità sindacali.
La materia sarà oggetto di riesame in sede di trattativa per il rinnovo del CCL.
c) Bacheche sindacali
Le RSU hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che l'Azienda ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Tale diritto viene riconosciuto anche alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCL.
Le Parti convengono altresì sulla istituzione della "bacheca elettronica" ed a tal fine l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCL definiranno entro la fine del corrente anno gli aspetti operativi e le norme di utilizzo, individuando anche le dotazioni informatiche necessarie.
_____________________________
Le Parti si danno atto che il presente Accordo regolamenta l'intera materia relativa alle ed "agibilità sindacali" e, pertanto, per le materie in esso definite, ha carattere novativo e annulla e sostituisce ogni altra previsione in merito contenuta in precedenti accordi sottoscritti e/o comunque applicabili e ogni uso gestionale ove esistente.
Il presente Accordo sarà oggetto di verifica, insieme al Protocollo del 15 luglio 2015, alla scadenza del mandato triennale delle nuove Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza.
Infine le Parti concordano che il presente Accordo forma un corpo unico e inscindibile, anche ai fini della sua applicabilità, con il Protocollo del 15 luglio 2015.
Allegato - Unità produttive
Nell'ambito del numero dei componenti le RSU, di seguito indicato, sono ricompresi i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, la cui entità è indicata tra parentesi.
RSU RAI CINEMA E RAI COM
Rai Cinema S.p.a. 3 (1) Rai Com S.p.a. 3 (1) RSU RAI
Unità produttive
Componenti RSU
Ancona
4 (1)
Aosta
4 (1)
Bari
4 (1)
Bologna
5 (1)
Bolzano
6 (1)
Cagliari
4 (1)
Campobasso
4 (1)
Cosenza
4 (1)
Firenze
4 (1)
Genova
4 (1)
Milano
18 (3)
Napoli
12 (3)
Palermo
5 (1)
Perugia
4 (1)
Pescara
4 (1)
Potenza
4 (1)
Trento
4 (1)
Trieste
6 (1)
Venezia
4 (1)
Torino DG
Torino CPTV
Torino Orchestra13 (4)
12 (3)
5 (1)Roma DG
Roma Prod.
Radiofonia32 (6)
31 (6)
12 (3)TOTALE
209 (45)
Le RSU di Rai Way, data la complessa articolazione territoriale, saranno oggetto di specifico accordo con la Società; fino a tale momento, resta confermata l'attuale articolazione e consistenza delle Unità Produttive.
Ipotesi di accordo 28/02/2018 (Decorrenza 01/01/2014)
RELAZIONI INDUSTRIALI
L"Art. 1 - Sistema di relazioni industriali"", lettere A) e B) del CCL, viene sostituito, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, dal seguente testo:
"Art. 1 - Sistema di relazioni industriali
A) Livelli di confronto
Le Parti, in relazione alle previsioni contenute nell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013 e del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, nonché negli accordi aziendali attuativi sottoscritti nel 2015 e nel 2016 - che costituiscono parte integrante del CCL - individuano i tre livelli relazionali di seguito definiti (i primi due nazionali ed il terzo locale, nell'ambito dell'unità produttiva):
1) Primo livello (Direzione Risorse Umane e Organizzazione - Segreterie Nazionali OO.SS./Delegazione Contrattuale)
Costituiscono materie oggetto di confronto nell'ambito del primo livello:
- la rinnovazione contrattuale;
- le seguenti materie:
a) Le linee delle politiche di Gruppo definite nel piano triennale in ordine all'assetto occupazionale, alla programmazione economica e finanziaria, agli investimenti e agli appalti;
b) le linee di sviluppo tecnologico ed i relativi riflessi sull'occupazione e sulla qualificazione del personale;
c) i progetti in materia di formazione e di riqualificazione del personale;
d) l'esame del quadro concernente l'applicazione delle politiche sulle pari opportunità, anche alla luce dei lavori dell'apposita Commissione Paritetica;
e) i criteri che presiedono alla mobilità orizzontale e verticale ed alle politiche premianti e di valutazione del personale a livello direzionale, interdirezionale e societario;
f) l'interpretazione, l'integrazione, la modifica e l'applicazione delle norme contrattuali;
g) l'andamento e le prospettive del mercato nazionale ed internazionale del settore della multimedialità;
h) i criteri generali in ordine alle iniziative di reclutamento e di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale;
i) la situazione relativa all'attuazione delle politiche sulle pari opportunità; con cadenza biennale saranno forniti i dati previsti dall'art. 9, comma 1, della Legge n. 125 del 10/4/91 e s.m.i. e dai Decreti Ministeriali applicativi;
j) la materia relativa ai provvedimenti disciplinari come regolamentata dal CCL
2) Secondo livello (Direzione Risorse Umane e Organizzazione - Segreterie Nazionali OO.SS./Coordinamento Nazionale delle RSU rappresentato dall'Esecutivo del Coordinamento)
Costituiscono materie oggetto di confronto nell'ambito del secondo livello, laddove interessino più unità produttive che rappresentino almeno il 50% dei lavoratori disciplinati dal CCL, le materie di seguito indicate; gli accordi sottoscritti su queste ultime tra Azienda e Coordinamento Nazionale delle RSU saranno immediatamente operativi, senza la necessità di ulteriori approvazioni da parte delle Assemblee dei lavoratori:
- il Premio di Risultato ed ogni contrattazione accessoria di parti economiche;
- le seguenti materie, oggetto di informativa/confronto tra le Parti:
k) le ripercussioni che l'evoluzione di determinate tecnologie o di ambiti del mercato del lavoro e dei servizi potranno avere su specifici profili professionali, anche attraverso l'individuazione di percorsi sperimentali;
l) la dinamica dei modelli organizzativi, della produttività ed in generale dei principali indicatori che riguardano il fattore lavoro;
m): le ricadute sugli aspetti produttivi interni;
n): gli indirizzi produttivi connessi agli acquisti, alle coproduzioni, agli appalti ed il ricorso al lavoro atipico;
o): gli affinamenti del sistema organizzativo e dei modelli produttivi in corso di vigenza del contratto;
p): l'incidenza che hanno avuto sulla produzione gli eventuali appalti, distinti per tipologia;
q) i dati sulla consistenza dell'organico, sui contratti a termine, di apprendistato, suddivisi per profili professionali;
r): l'interpretazione, l'integrazione, la modifica e l'applicazione degli accordi stipulati a livello nazionale;
s): l'andamento delle prospettive occupazionali, anche nell'ipotesi di sviluppare forme innovative relative alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa;
t) il monitoraggio della fase di consolidamento del nuovo sistema di classificazione del personale e dei relativi profili professionali;
u) le tematiche attinenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
v) la materia dei licenziamenti individuali e collettivi e quella dei trasferimenti di rami d'Azienda ai quali si applicano le procedure previste rispettivamente dalle vigenti disposizioni di Legge e dagli accordi interconfederali vigenti, fermi restando i necessari percorsi partecipativi;
w) le materie di competenza delle RSU individuate alla successiva lettera B) "Materie di confronto a livello locale", limitatamente alle lettere c) (articolazione degli orari di lavoro) ed i) (i dati consuntivi del lavoro straordinario).
3) Livello locale (Funzioni Personale Unità Produttive/R.S.U.)
Costituiscono materie oggetto di confronto nell'ambito del livello locale:
a) esposizione del piano produttivo locale;
b) conseguenze delle innovazioni di carattere tecnologico, tecnico-organizzativo e professionale sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro;
c) articolazione degli orari di lavoro;
d) modelli organizzativi di riferimento che comportino l'adozione di specifiche soluzioni anche a carattere sperimentale e che tengano conto di particolari caratteristiche locali;
e) iniziative di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale, tenuto conto, in particolare, dei mutamenti e delle connotazioni evolutive connesse alle trasformazioni tecnologiche, organizzative e professionali in atto;
f) consistenza degli appalti di servizio e degli appalti di produzione ed incidenza di questi ultimi sulla produzione;
g) tematiche della sicurezza del lavoro e della tutela dell'ambiente;
h) previsione sul ricorso ai contratti a termine e di apprendistato;
i) dati consuntivi del lavoro straordinario.
L'interlocuzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nelle materie in esame avverrà con le strutture aziendali competenti e, in particolare:
- per la produzione televisiva, con la funzione Personale della Direzione Produzione TV;
- per la produzione radiofonica, con la funzione Risorse Radiofoniche della Direzione Radio;
- per le Sedi Regionali, con i Direttori di Sede ed, eventualmente, rappresentanti della Direzione Coordinamento Sedi Regionali ed Estere;
- per le attività amministrative e di staff, con le competenti strutture della Direzione Risorse Umane e Organizzazione;
- per le Società del Gruppo diverse da Rai, con i rispettivi responsabili del Personale.
B) Cadenza incontri
Primo livello
Le Parti convengono di incontrarsi con cadenza annuale per un confronto sulle materie di primo livello, indicate alla lettera A), punto 1), del presente articolo; l'incontro periodico si svolgerà a livello nazionale, alla presenza della Delegazione Contrattuale, entro il mese di settembre di ciascun anno.
Con riferimento alle materie per le quali non sia possibile un confronto periodico, le Parti si incontreranno - su richiesta sia della parte aziendale che di ciascuna delle OO.SS. firmatarie del CCL - in occasione del verificarsi delle specifiche circostanze indicate, su richiesta di una delle Parti.
Secondo livello
Le Parti convengono di incontrarsi con cadenza annuale per un confronto sulle materie di secondo livello, indicate alla lettera A), punto 2), del presente articolo, nonché sulla materia degli appalti; l'incontro periodico si svolgerà a livello nazionale, alla presenza del Coordinamento Nazionale delle RSU, entro il mese di ottobre di ciascun anno.
Con riferimento alle materie per le quali non sia possibile un confronto periodico, le Parti si incontreranno in occasione del verificarsi delle specifiche circostanze indicate, su richiesta di una delle Parti.
Livello locale
Gli incontri sulle materie oggetto di confronto a livello locale si svolgeranno con cadenza annuale.
Con riferimento alle materie per le quali non sia possibile un confronto periodico, le Parti si incontreranno in occasione del verificarsi delle specifiche circostanze indicate, su richiesta di una delle Parti.
Verrà inoltre fornita, con cadenza annuale o, a richiesta delle Parti, semestrale, specifica informativa, nel rispetto della normativa in materia di privacy, relativa ai dati riguardanti la consistenza dell'organico, dei contratti a termine e di lavoro autonomo di ciascuna Unità Produttiva, suddiviso per categorie professionali, settori di lavoro e livelli di inquadramento. Su richiesta, potranno essere, inoltre, forniti valori economici aggregati relativi ai predetti dati.
Con la medesima cadenza e nel rispetto della normativa in materia di privacy, verrà infine fornita informativa sui provvedimenti gestionali attribuiti nell'anno precedente (dati articolati per Direzione, per tipologia e numero di provvedimenti)."
Al testo dell'"Art. 1 - Sistema di relazioni industriali, infine, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, vengono aggiunte le seguenti lettere "E) Osservatorio nazionale" e "F) Contributo associativo":
"E) Osservatorio Nazionale
Le Parti convengono di istituire l"Osservatorio nazionale", quale strumento per il monitoraggio dell'applicazione delle norme contrattuali in materia di classificazione e per lo studio e la valutazione delle evoluzioni dei profili professionali, con particolare attenzione alle modifiche legate alle innovazioni tecnologiche, nonché per l'esame delle questioni attinenti agli orari di lavoro ed alle ferie.
L'Osservatorio è composto da 8 membri dei quali 2 designati dalla parte aziendale e 6 designati dalle OO.SS. firmatarie del CCL.
Con cadenza semestrale/annuale verranno redatti dall'Osservatorio documenti contenenti i risultati degli studi e delle analisi effettuate.
F) Contributo associativo
In attuazione di quanto previsto nella Prima Parte del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 e nell'accordo aziendale "Protocollo delle Relazioni Industriali" sottoscritto in data 15 luglio 2015, per le OO.SS. firmatarie del presente CCL è prevista una trattenuta nei confronti dei lavoratori iscritti nella misura dell'1%, per 13 mensilità, calcolato sugli importi delle voci retributive di seguito specificate:
- minimo di stipendio
- contingenza."
[___]
Aggiornamento dell'articolato contrattuale
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le Parti, al fine di aggiornare il testo del contratto collettivo di lavoro, anche in relazione alle modifiche normative intervenute, convengono di apportare le modifiche sotto indicate:
- "Articolo 1 - Sistema di relazioni industriali D) Commissione Pari opportunità
Alla lettera "D) Commissione Pari opportunità", comma 1, sostituire le parole "raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n. 635" con "Direttiva 2002/73/CE del 23 settembre 2002"
1. Premessa
Le presenti linee guida hanno l'obiettivo di definire l'insieme delle iniziative e dei comportamenti che RAI intende adottare durante la c.d. Fase 2 dell'emergenza 'Covid-19', e hanno validità per tutta la durata della suddetta fase così come previsto dalla normativa vigente.
Allo stesso tempo, il presente Protocollo, in continuità con quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, del 24 aprile - qui espressamente richiamato come fonte normativa di riferimento -, vuole delimitare gli ambiti di compet