S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 16/07/2007
RAI - DIPENDENTI
Testo consolidato del CCNL 16/07/2007
Personale dipendente dalla Società RAI-Radiotelevisione Italiana
Decorrenza: 01/01/2004
Scadenza: 31/12/2022
CCNL 16/07/2007 come modificato da:
- Ipotesi di accordo 28/10/2009
- Accordo 10/05/2010
- Accordo di confluenza 28/03/2011 - 01 Distribution s.r.l.
- Accordo apprendistato e lavoro a termine 29/07/2011
- Ipotesi di accordo 07/02/2013
- Accordo 18/02/2013
- Accordo apprendistato 03/05/2013
- Accordo 24/05/2013
- Accordo 15/07/2015
- Accordo 14/09/2015
- Accordo sindacale 21/10/2015
- Ipotesi di accordo 28/02/2018
- Verbale di ratifica 09/03/2018
- Accordo quadro 13/12/2018
- Accordo 13/12/2018
- Accordo 22/01/2019
- Accordo 16/12/2019
- Accordo 17/06/2020
- Accordo 23/12/2021
- Ipotesi di accordo 09/03/2022 (Decorrenza 01/01/2019)
- Accordo 30/06/2022
- Accordo classificazione 30/06/2022
- Accordo 18/09/2023
- Accordo 27/11/2023
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il giorno 16 luglio 2007
la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a.
e
le Organizzazioni sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL,SNATER-CISAL, UGL-INFORMAZIONE e LIBERSIND-CONFSAL,
Premesso che:
- sono stati sottoscritti dalle parti diversi accordi di rinnovo contrattuale (l'ultimo nel 2004), nonché numerosi accordi integrativi su singoli istituti;
- le parti hanno ravvisato la necessità di inserire nel testo del contratto collettivo di lavoro tali nuovi accordi e di procedere alla stampa del c.c.l. in vigore;
hanno sottoscritto il nuovo testo del contratto collettivo di lavoro per quadri, impiegati ed operai dipendenti da RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a., RAI Cinema S.p.a., RAI Click S.p.a., RAI Net S.p.a., RAI Sat S.p.a., RAI Trade S.p.a., Rai Way S.p.a., in conformità agli accordi sindacali fino ad oggi stipulati a livello nazionale.
Verbale di stipula
In data 28 ottobre 2009 in Roma,
Tra
RAI-Radiotelevisione italiana, assistita dall'Unione degli industriali di Roma
e
le OO.SS.:
SLC-CGIL
FISTEL-CISL
UILCOM-UIL
UGL-Telecomunicazioni
SNATER e
Libersind-CONFSAL
assistite dalle rispettive strutture territoriali e dal coordinamento nazionale RAI;
è stata stipulata la seguente ipotesi immodificabile di accordo di rinnovo della parte economica del c.c.l. per quadri, impiegati ed operai dipendenti da RAI-Radiotelevisione italiana, Rai Cinema, Rai Net, Rai Sat, Rai Trade, Rai Way e New.co Rai International, la cui applicazione è subordinata all'approvazione dei competenti Organi aziendali e dei lavoratori delle società del gruppo;
[___]
Le parti decidono di avviare a gennaio 2010 il confronto sui temi inerenti la parte normativa del c.c.l. unitamente alla trattativa sulla parte economica. Le parti si impegnano sin d'ora a definire, in tale sede, in particolare, i seguenti argomenti:
- razionalizzazione della struttura della retribuzione, nell'ottica di una ridistribuzione delle risorse economiche e della ottimizzazione del costo del lavoro;
- sistema di relazioni industriali;
- appalti;
- formazione;
- revisione dei profili professionali;
- area quadri (funzionari);
- trasferte.
Si conviene inoltre di avviare incontri specifici relativamente al piano industriale, alle società del gruppo ed ai centri di produzione.
[___]
Verbale di stipula
Il 10-5-2010
tra:
- la RAI Radiotelevisione Italiana, assistita dall'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma;
e
- le OO.SS.:
SLC-CGIL;
FISTEL-CISL;
UILCOM-UIL;
UGL-Telecomunicazioni;
SNATER;
LIBERSIND-CONFSAL;
è stato sottoscritto il seguente Verbale di accordo
Accordo di confluenza 28/03/2011 - 01 Distribution S.r.l.
Verbale di stipula
In data 28 marzo 2011 si sono incontrate Rai Cinema S.p.a., 01 Distribution S.r.l. e la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a.
con
la R.S.U. di Rai Cinema S.p.a., le Rappresentanze sindacali aziendali di 01 Distribution S.r.l. e le Segreterie territoriali del Lazio - in rappresentanza anche di quelle della Lombardia - delle OO.SS.: SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL e UGL-TELECOMUNICAZIONI
sul tema del trattamento economico e normativo da applicare ai dipendenti di 01 Distribution S.r.l. a seguito della fusione per incorporazione della società in Rai Cinema S.p.a.
Premessa
Premesso che:
- in data 25 ottobre 2010 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione di 01 Distribution S.r.l. in Rai Cinema S.p.a. Le motivazioni alla base di tale operazione, espressamente prevista nel piano industriale della capogruppo Rai-Radiotelevisione Italiana, sono prevalentemente rinvenibili nelle opportunità strategiche e nei benefici operativi ed economici offerti dalla unificazione delle strutture preposte all'acquisizione, produzione e distribuzione del prodotto cinematografico; detta fusione costituisce una scelta strategicamente coerente con le mutate caratteristiche del mercato della distribuzione e commercializzazione di prodotti cinematografici e ha la finalità di garantire una più capillare cura del prodotto in ogni fase della filiera cinematografica e di presidiare le scelte sui livelli di investimento, promozione e distribuzione al fine di incrementare la redditività dei listini;
- tale fusione avrà effetto per il personale dal 1º aprile 2011;
- per effetto della fusione e del conseguente trasferimento d'azienda, il personale in organico presso 01 Distribution S.r.l. sarà collocato nell'ambito di Rai Cinema S.p.a.;
- ai lavoratori di 01 Distribution viene attualmente applicato il c.c.l. per i dipendenti da aziende dell'industria cineaudiovisiva (ANICA);
- al momento della confluenza dei lavoratori di 01 Distribution S.r.l. in Rai Cinema S.p.a., il citato contratto di lavoro collettivo sarà sostituito dal vigente c.c.l. per quadri, impiegati ed operai della Rai e delle altre società del gruppo;
Le parti convengono:
- di armonizzare i trattamenti economici e normativi previsti dal c.c.l. per i dipendenti da aziende cineaudiovisive e quelli del c.c.l. per quadri, impiegati ed operai dipendenti da Rai e dalle società del gruppo, secondo le seguenti modalità.
[___]
Verifiche
13. Le parti convengono di incontrarsi nuovamente entro il 31 dicembre 2011 al fine di verificare, in relazione all'implementazione e integrazione del nuovo assetto organizzativo di Rai Cinema conseguente alla incorporazione, la rispondenza delle previsioni dell'accordo sul personale interessato, con particolare riferimento all'inquadramento.
Tale approfondimento si terrà a seguito di un preventivo confronto a livello locale tra Rai Cinema S.p.a. e R.S.U.
[___]
18. Resta inteso che per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo troveranno applicazione le norme del c.c.l. per quadri, impiegati e operai della Rai e delle altre società del gruppo.
Accordo apprendistato e lavoro a termine 29/07/2011
Premessa
Le parti, tenuto conto che:
- il gruppo RAI opera in un difficile contesto di mercato che presenta particolari complessità dal punto di vista commerciale, economico e finanziario e che in tale quadro sta attraversando una fase di grandi cambiamenti, determinati dal processo di "digitalizzazione", dalla diversificazione delle piattaforme e dall'incremento dei canali di trasmissione, che richiederebbero significativi investimenti, per l'adeguamento delle tecnologie di produzione, trasmissione e diffusione, ed una rivisitazione dei modelli organizzativi e produttivi nonché degli attuali profili professionali;
- è obiettivo comune e condiviso intraprendere tutte le iniziative possibili per riuscire ad ottenere un incremento degli introiti ed in particolare di quelli derivanti dal canone, anche attraverso l'implementazione di strumenti volti al recupero dell'evasione;
Si danno reciprocamente atto che risulta necessario:
- realizzare azioni che, perseguendo l'obiettivo primario della salvaguardia dei livelli occupazionali, pongano le risorse umane al centro di un progetto di rilancio complessivo del gruppo RAI, nell'ambito di un mercato altamente competitivo, attraverso la programmazione dei flussi occupazionali, le scelte di reclutamento, la valorizzazione del personale (profili professionali, formazione ed incentivi alla flessibilizzazione delle attività), il progressivo ridimensionamento del ricorso ai contratti a termine prevedendo percorsi di "stabilizzazione";
- proseguire l'impegno dell'azienda nell'ottimizzazione dei c.d. "costi esterni", con particolare riferimento ad appalti e collaborazioni;
Tutto ciò premesso convengono di:
- pervenire ad un intesa sulla materia del personale impiegato dalla RAI a tempo determinato al fine di mantenere tali professionalità nell'ambito dell'apparato produttivo aziendale, prefigurando garanzie di utilizzazione e percorsi graduali di stabilizzazione, anche alla luce delle innovazioni normative introdotte dalla Legge n. 183/2010 e con la finalità di ridimensionare il ricorso ad appalti e collaborazioni nonché di prevenire possibili situazioni di contenzioso giudiziario;
- riavviare, dopo una fase di "blocco" delle nuove utilizzazioni, una attenta e trasparente politica di reclutamento del personale, che possa consentire il "turn-over" senza rinunciare a professionalità di tipo specialistico e senza sguarnire settori strategici, sia riprendendo le procedure di natura selettiva, quale normale strumento di reclutamento, ed anche attraverso strumenti innovativi consentiti dal mercato del lavoro;
- procedere al rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti del gruppo, che disciplini, in particolare, le seguenti materie:
a) incremento dei minimi salariali;
b) revisione dell'organizzazione del lavoro attraverso il rinnovamento dei modelli organizzativi e dei profili professionali con le conseguenti ricadute sul sistema di classificazione;
c) revisione dei parametri e del meccanismo di erogazione del premio di risultato;
d) previsione di un tavolo di confronto permanente in materia di formazione, che identifichi gli strumenti relazionali finalizzati alla predisposizione di piani formativi condivisi ed alla individuazione delle relative forme di finanziamento;
e) individuazione di strumenti che permettano alle parti una costante verifica sulla materia degli appalti e della relativa spesa anche con riferimento alle motivazioni che ne hanno di volta in volta determinato il ricorso con lo scopo di saturare preliminarmente le risorse interne;
f) applicazione delle previsioni di cui alla pagina 3, primo periodo dell'accordo di rinnovo contrattuale del 28 ottobre 2009;
Tenuto conto che la trattativa sul rinnovo del c.c.l. richiede una tempistica più ampia per permettere una discussione maggiormente articolata ed una più estesa partecipazione dei lavoratori al confronto, si conviene di avviare la citata trattativa a decorrere dalla prima decade di settembre 2011.
Verbale di stipula
È stata stipulata la seguente ipotesi immodificabile di accordo di rinnovo per il triennio 2010-2011-2012 e, in via del tutto eccezionale, anche per il 2013, del c.c.l. per quadri, impiegati ed operai dipendenti da RAI-Radiotelevisione Italiana, Rai Cinema, Rai Net, Rai Way e Rai World, la cui applicazione è subordinata all'approvazione dei competenti organi aziendali e dei lavoratori delle Società del Gruppo.
Premessa
in premessa l'Azienda:
- evidenzia che la sfavorevole congiuntura economica ha, inevitabilmente, avuto ricadute negative sul comparto radiotelevisivo;
- rileva che, conseguentemente, anche la situazione economico/finanziaria della Rai è andata progressivamente indebolendosi;
- nel confermare che il bilancio 2012 si chiuderà con un passivo intorno ai 200 milioni di euro, prevede, per il 2013, con riferimento agli introiti, una sostanziale continuità per quanto riguarda il canone ed i ricavi commerciali mentre gli analisti stimano un ulteriore decremento del mercato pubblicitario.
Nonostante le citate difficoltà, la RAI:
- incrementerà le quote di produzione interna, con particolare riferimento alla fiction, valorizzando in tal modo le capacità produttive ed i livelli di specializzazione dei centri di Produzione;
- aumenterà gli investimenti inerenti all'innovazione tecnologica, con particolare riferimento alla c.d. digitalizzazione, al Centro Ricerche di Torino ed alle Sedi di Corrispondenza dall'estero;
- manterrà invariati gli investimenti sul prodotto, evidenziando in particolare l'impegno a tenere all'interno dei confini nazionali la produzione cinematografica e di fiction.
Le concrete e realistiche ipotesi di sviluppo e di rilancio sono ritenute attuabili a condizione che si realizzi un equilibrio strutturale dei conti aziendali.
In tale quadro, la RAI:
- conferma l'esigenza di procedere ad una riorganizzazione strutturale dell'Azienda, che verrà delineata nell'ambito del piano industriale 2013-2015, il quale sarà oggetto di una articolata discussione con le organizzazioni sindacali;
- ribadisce gli obiettivi di ulteriore ridimensionamento dei compensi e del numero dei collaboratori esterni, nonché di individuazione di misure idonee alla riduzione del ricorso all'appalto;
- evidenzia la necessità di attuare una più incisiva politica di rinnovamento attraverso l'inserimento di giovani in relazione al ridimensionamento strutturale dell'organico, anche con l'obiettivo di ridurre il costo del lavoro;
- prevede di avviare un piano di sviluppo delle professionalità interne che si realizzi contestualmente alle azioni di risanamento complessivo dell'Azienda di Servizio Pubblico, che porti ad un rafforzamento della competitività, ad una valorizzazione del prodotto e ad un rinnovamento complessivo del Gruppo.
Le Parti,
considerato congiuntamente che nell'ambito del complesso scenario del comparto radiotelevisivo, in continua evoluzione per la diversificazione dell'offerta - sia per le tipologie di prodotto che per le modalità di fruizione - e per l'innovazione delle modalità di produzione, sono obiettivi da perseguire e da rendere oggetto di incontri tematici con l'Azienda:
- il mantenimento quantitativo e qualitativo dell'offerta ed il suo sviluppo sul mercato multipiattaforma;
- la utilizzazione sempre più razionale delle risorse conseguente alla rivisitazione dei modelli produttivi;
- il recupero della produttività interna nella fase ideativa e realizzativa, con conseguente ridimensionamento del ricorso ad appalti e/o collaborazioni;
- l'adeguamento tecnologico ed i necessari investimenti;
- lo sviluppo delle competenze professionali ed il loro orientamento in direzione delle nuove richieste conseguenti al posizionamento strategico dell'Azienda;
- la conferma del percorso intrapreso, per il personale a tempo determinato, con l'accordo del 29 luglio 2011,
convengono di stipulare il presente accordo.
Roma, 21 ottobre 2015
Le Segreterie Nazionali
Slc-Cgil
Fistel-Cisl
Uilcom-Uil
Ugl-Telecomunicazioni
Snater
Libersind-ConfSal
Approvazione Accordi Nazionali e Rinnovi Contrattuali
Per tali materie si fa riferimento a quanto stabilito nel Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, nei testi dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo d'Intesa del 31 maggio 2013.
Ipotesi di accordo 28/02/2018 (Decorrenza 01/01/2014)
Verbale di stipula
In data 28 febbraio 2018 in Roma,
tra
la RAI-Radiotelevisione Italiana, assistita da Unindustria Roma
e
le OO. SS. SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, UGL INFORMAZIONE, LIBERSIND-CONFSAL assistite dalla delegazione contrattuale,
è stata stipulata la seguente ipotesi immodificabile di accordo di rinnovo per il triennio 2014-2016 e, in via del tutto eccezionale, anche per il 2017 ed il 2018, del CCL per quadri, impiegati ed operai dipendenti da RAI-Radiotelevisione Italiana, Rai Cinema, Rai Com e Rai Way, la cui applicazione è subordinata all'approvazione dei competenti organi aziendali e dei lavoratori delle Società del Gruppo.
Verbale di ratifica 09/03/2018
Verbale di stipula
Addì, 9 marzo 2018
tra
SLC - CGIL Sindacato Lavoratori Comunicazione
FISTEL - CISL Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni
UILCOM - UIL Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione
UGL - Informazione Unione Generale Lavoro - Informazione
LIBERSIND. CONF. SAL Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori
COMUNICATO
Nei giorni 8 e 9 marzo 2018, si è tenuto il voto referendario per l'approvazione, da parte dei lavoratori, del testo di rinnovo contrattuale sottoscritto, in data 28 febbraio 2018, da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Informazione, Libersind-ConfSal, Rai e Unindustria-Confindustria.
Questo è l'esito del voto riportato a livello nazionale:
Aventi diritto
T.I.
T.D.
votanti
FAVOREVOLI
CONTRARI
Bianche/nulle
10405
9730
675
7451
4324
3090
41
71,6%
58%
41,7%
0.55%
A seguito dell'approvazione, da parte dei lavoratori, dell'ipotesi di rinnovo contrattuale, le scriventi segreterie nazionali, hanno provveduto a sciogliere la riserva inviando comunicazione formale a Rai e Unindustria-Confindustria.
Dalla data odierna il Contratto Collettivo di Lavoro per operai, impiegati e quadri è rinnovato e vigente a tutti gli effetti.
Ringraziamo i tantissimi lavoratori che hanno partecipato al voto, segno di grande attenzione e di desiderio di partecipazione ai cambiamenti che la rinnovazione apporterà alle condizioni di vita e lavoro in Rai.
Un ringraziamento speciale ai tanti delegati sindacali e lavoratori che si sono impegnati perché la consultazione funzionasse, alla delegazione contrattuale ed a tutte le Rsu che si sono impegnate con equilibrio e passione in una trattativa lunghissima, logorante e di enorme complessità.
Fatto questo fondamentale passaggio per il futuro lavorativo in Rai, una riforma profonda della classificazione e dei profili professionali, modernizzata e migliorata la parte normativa e assunto un dignitoso recupero salariale, possiamo pensare al futuro.
Lavorare perché si renda trasparente e di qualità il processo di sviluppo professionale individuato nella riforma contrattuale, definire l'accordo sulle politiche attive (organico, assunzioni, anticipo assunzione T.D. da bacino, stabilizzazione T.D. e atipici, con la riduzione dell'utilizzo delle collaborazioni), presentare nei tempi previsti dal testo unico la nuova piattaforma contrattuale per il rinnovo del 2019/2021.
Roma, 9 marzo 2018
REFERENDUM IPOTESI CONTRATTUALE 8 E 9 MARZO 2018
SEGGI
SI
NO
VOTI
% SI
% NO
VOTANTI
% VOTI
Ancona
39
15
54
72,2%
27,8%
67
81%
Aosta
36
4
40
90,0%
10,0%
56
71%
Bari
41
26
67
61,2%
38,8%
77
87%
Bologna
46
19
65
70,8%
29,2%
88
74%
Bolzano
89
117
106
84,0%
16,0%
137
77%
Cagliari
42
24
66
63,6%
36,4%
85
78%
Campobasso
16
18
34
47,1%
52,9%
33
89%
Cosenza
51
17
68
75,0%
25,0%
75
91%
Firenze
33
25
58
56,9%
43,1%
83
70%
Genova
40
13
53
75,5%
24,5%
61
87%
Milano
357
308
665
53,7%
46,3%
945
70%
Napoli
230
156
386
59,6%
40,4%
505
76%
Palermo
58
26
84
69,0%
31,0%
103
82%
Perugia
43
17
60
71,7%
28,3%
72
83%
Pescara
35
11
46
76,1%
23,9%
65
71%
Potenza
29
13
42
69,0%
31,0%
76
55%
Roma Asiago
264
129
393
67,2%
32,8%
414
95%
Roma Borgo
107
71
178
60,1%
39,9%
324
55%
Roma Cinecittà
12
23
35
34,3%
65,7%
24
146%
Roma Dear
210
145
355
59,2%
40,8%
525
68%
Roma Mazzini
646
379
1.025
63,0%
37,0%
1.697
60%
Roma Palazzi ist.
4
20
24
16,7%
83,3%
24
100%
Roma Salario
123
76
190
61,8%
38,2%
228
87%
Roma Saxa Rubra
504
730
1.234
40,8%
59,2%
2.404
51%
Roma Teulada
462
521
983
47,0%
53,0%
3.109
89%
Sanremo
55
30
85
64,7%
35,3%
86
99%
Torino Cavalli
240
75
315
76,2%
23,8%
375
84%
Torino Verdi
251
150
401
62,6%
37,4%
541
74%
Trento
50
3
53
94,3%
5,7%
57
93%
Trieste
109
21
130
83,8%
16,2%
145
90%
Venezia
51
9
60
85,0%
15,0%
72
83%
TOTALI
4.273
3.091
7.364
58,0%
42,0%
10.558
69,7%
Verbale di stipula
In data 13 dicembre 2018 in Roma, presso la sede di Unindustria
tra
la Rai-Radiotelevisione italiana assistita da Unindustria - Roma
e
le OO.SS SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UGL INFORMAZIONE, LIBERSIND CONFSAL, unitamente al Coordinamento nazionale RSU
premesso che:
- le Parti si danno preliminarmente atto della volontà di definire un Premio di Risultato aziendale connesso ad incrementi di redditività ed efficienza, ai sensi dell'art. 1, commi 182-189, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, definendo una prima fase sperimentale;
- in tale contesto, le Parti concordano sulla rilevanza strategica di introdurre nuovi ed ulteriori strumenti di "Welfare" aziendale a beneficio dei lavoratori;
si conviene quanto segue:
[___]
Verbale di stipula
In data 21 e 22 gennaio 2019 si sono incontrate
la Rai Radiotelevisione Italiana
e
le Segreterie Nazionali delle 00. SS.
SLC CGIL
FISTEL CISL
UILCOM UIL
UGL INFORMAZIONE
LIBERSIND CONFSAL
integrate dai rispettivi componenti dell'Osservatorio Nazionale
per proseguire il confronto in merito all'applicazione delle previsioni contenute nell'Accordo di Rinnovo del CCL del 28 febbraio 2018.
L'Azienda ha consegnato, confermando le decorrenze espressamente previste dall'accordo di rinnovo contrattuale, i seguenti elenchi definitivi, allegati al presente verbale:
[___]
Verbale di stipula
In data 16 dicembre 2019, in Roma,
tra
la Rai-Radiotelevisione italiana assistita da Unindustria
e
lo SNATER
Verbale di stipula
Addì 17 giugno 2020,
RAI, Radiotelevisione italiana
e
- SLC-CGIL,
- FISTEL-CISL,
- UILCOM-UIL,
- FNC-UGL,
- SNATER,
- LIBERSIND - CONFSAL,
- USIGRAI,
- ADRAI,
Verbale di stipula
In data 23 dicembre 2021 si sono incontrate la Rai-Radiotelevisione italiana e le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, FNC UGL, SNATER e LIBERSIND-CONFSAL, per una valutazione in merito alla disciplina per l'erogazione del Premio di Risultato sottoscritta con l'accordo del 16 dicembre 2019 per gli esercizi 2019-2020-2021.
[___]
Roma, 16 dicembre 2019
Spett.le
RAI Radiotelevisione Italiana
Lo SNATER comunica che, in considerazione della vacanza dell'Organismo denominato Coordinamento Nazionale delle Rsu Rai, dovuta alla recente tornata elettorale per il rinnovo delle RSU/RLS del Gruppo Rai, l'accordo sul premio di risultato viene firmato dalla Segreteria Nazionale. Tale accordo dovrà essere successivamente votato dal Coordinamento Nazionale delle RSU per avere piena efficacia.
Ipotesi di accordo 09/03/2022 (Decorrenza 01/01/2019)
Verbale di stipula
In data 9 marzo 2022 in Roma,
tra la RAI-Radiotelevisione Italiana, assistita da Unindustria Roma e le OO. SS. FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, FNC UGL COMUNICAZIONI, SNATER, LIBERSIND-CONFSAL assistite dalla delegazione contrattuale,
è stata stipulata la seguente ipotesi immodificabile di accordo di rinnovo per il periodo 2019-2020-2021-2022 del CCL per quadri, impiegati ed operai dipendenti da RAI-Radiotelevisione Italiana, Rai Cinema, Rai Com e Rai Way, la cui applicazione è subordinata all'approvazione dei competenti organi aziendali e dei lavoratori delle Società del Gruppo.
Accordo classificazione 30/06/2022
Verbale di stipula
In data 30 giugno 2022 si sono incontrate la Direzione Risorse Umane e le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, FNC UGL, SNATER e LIBERSIND-CONFSAL, come previsto dal verbale di accordo del 23 dicembre 2021, per un approfondimento in merito all'evoluzione del profilo professionale dell'aiuto-regista-assistente alla regia rispetto al nuovo profilo del programmista multimediale.
Verbale di stipula
In data 17 maggio, 15 giugno e 30 giugno 2022, la Rai-Radiotelevisione Italiana e le Segreterie Nazionali delle OO.SS. SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, FNC UGL COMUNICAZIONI, SNATER e LIBERSIND-CONFSAL si sono incontrate per i lavori dell'Osservatorio sul Lavoro Agile previsto dall'accordo di rinnovo contrattuale del 9 marzo 2022.
[___]
In data 18 settembre 2023, la Rai-Radiotelevisione Italiana e le Segreterie Nazionali delle OO.SS. SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, FNC UGL COMUNICAZIONI, SNATER e LIBERSIND-CONFSAL si sono incontrate, in sede di "Osservatorio sul Lavoro Agile", in vista della scadenza della fase sperimentale avviata per il personale delle aree amministrativa ed editoriale con l'accordo del 9 marzo 2022 (integrato dall'accordo raggiunto nell'ambito dell'Osservatorio il 30 giugno 2022) e successivamente prorogata con accordo del 20 marzo 2023.
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Verbale di stipula
In data 27 novembre 2023, in Roma,
tra
la Rai-Radiotelevisione italiana assistita da Unindustria
e
le OO.SS. SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, FNC-UGL COMUNICAZIONI, SNATER, LIBERSIND-CONFSAL
premesso che
- le Parti, con accordo del 16 dicembre 2019, hanno definito una disciplina, riferita agli esercizi 2019, 2020, 2021, per l'erogazione del Premio di Risultato aziendale per i Quadri, Impiegati ed Operai, connessa ad incrementi di redditività ed efficienza, ai sensi dell'art. 1, commi 182-189, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016;
- con successivo accordo del 23 dicembre 2021, è stata convenuta la proroga della predetta disciplina per l'esercizio 2022;
- in data 5 dicembre 2022 è stato sottoscritto un ulteriore accordo sulla materia, che disciplina l'erogazione del premio per l'esercizio 2023 in linea con le precedenti intese, modificando alcuni aspetti relativi ai parametri di qualità, innovazione e produttività ed alle causali di assenza che incidono sulla misura del premio;
- le Parti, rilevata l'efficacia dell'impianto complessivo definito con i precedenti accordi, si danno atto della volontà di confermare anche per l'esercizio 2024 la relativa disciplina, in coerenza con le vigenti disposizioni di Legge in materia di detassazione
si conviene quanto segue:
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Art. 1 - Sistema di relazioni industriali
Vengono definiti due livelli relazionali: il primo, nazionale, che potrà trovare la sua sede anche nella Commissione paritetica, con le eccezioni di seguito specificate, e il secondo, locale, nell'ambito della unità produttiva.
A) Materie di confronto a livello nazionale (Direzione risorse umane e Organizzazione - Segreterie nazionali OO.SS. /Commissione paritetica)
Vengono trattate a livello nazionale le questioni di carattere generale di interesse sindacale e le informative su tematiche espressamente previste dal protocollo o puntualmente richieste dalle OO.SS.
Le materie oggetto del confronto a livello nazionale sono quelle di seguito indicate:
a) le linee delle politiche di gruppo definite nel piano triennale in ordine all'assetto occupazionale, alla programmazione economica e finanziaria, agli investimenti e agli appalti;
b) le linee di sviluppo tecnologico ed i relativi riflessi sull'occupazione e sulla qualificazione del personale, nonché le ripercussioni che l'evoluzione della tecnologia, del mercato e dei servizi potrà avere sulle articolazioni professionali globali, anche ai fini dei processi di mobilità professionale;
c) la dinamica dei modelli organizzativi, della produttività ed in generale dei principali indicatori che riguardano il fattore lavoro;
d) i progetti in materia di formazione e di riqualificazione professionale;
e) l'esame del quadro concernente l'applicazione delle politiche sulle pari opportunità, anche alla luce dei lavori dell'apposita Commissione paritetica;
f) gli orientamenti aziendali in ordine alla struttura dei palinsesti radiofonici e televisivi ed i conseguenti piani annuali di produzione;
g) gli indirizzi produttivi interni;
h) gli indirizzi produttivi connessi agli acquisti, alle coproduzioni, agli appalti ed il ricorso al lavoro atipico;
i) gli affinamenti del sistema organizzativo e dei modelli produttivi in corso di vigenza del contratto;
j) i criteri che presiedono alla mobilità orizzontale e verticale ed alle politiche premianti e di valutazione del personale a livello direzionale, interdirezionale e societario;
k) l'incidenza che hanno avuto sulla produzione gli eventuali appalti, precisandone la natura;
l) i dati sui contratti a termine, di inserimento, di apprendistato suddivisi per profili professionali;
m) l'interpretazione, l'integrazione, la modifica e l'applicazione delle norme contrattuali e, in genere, degli accordi stipulati a livello nazionale;
n) l'andamento e le prospettive del mercato nazionale ed internazionale del settore della multimedialità;
o) le nuove iniziative, le nuove tecnologie, i nuovi insediamenti, i nuovi modelli produttivi che comportino significativi riflessi sull'occupazione, sulla mobilità, sulle condizioni di lavoro e sulle professionalità;
p) i criteri generali in ordine alle iniziative di reclutamento e di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale;
q) la situazione relativa all'attuazione delle politiche sulle pari opportunità; con cadenza biennale saranno forniti i dati previsti dall'art. 9, comma 1, della Legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai decreti ministeriali applicativi;
r) l'andamento delle prospettive occupazionali, anche nell'ipotesi di sviluppare forme innovative relative alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa;
s) il monitoraggio della fase di consolidamento del nuovo sistema di classificazione del personale e dei relativi profili professionali;
t) le tematiche attinenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
u) la materia dei licenziamenti individuali e collettivi e quella dei trasferimenti d'azienda ai quali si applicano le procedure previste rispettivamente dalle vigenti disposizioni di Legge e dagli accordi interconfederali vigenti;
v) la materia relativa ai provvedimenti disciplinari come regolamentata dal c.c.l.;
z) le materie di competenza delle R.S.U. individuate alla successiva lett. B) "Materie di confronto a livello locale".
Viene istituita una Commissione paritetica azienda-Sindacato che può ricomprendere tutte le funzioni demandate, in via ordinaria, alle parti, salvo quelle indicate alle lettere m), u), v), z).
Resta, altresì, espressamente esclusa dalla competenza della Commissione paritetica la trattazione delle vertenze individuali, che verranno promosse direttamente dalle OO.SS. alla società.
La Commissione si riunirà una volta ogni tre mesi, con un ordine del giorno che dovrà essere definito anche sulla base delle indicazioni e richieste al riguardo avanzate dalle OO.SS. e chiuso almeno 15 giorni prima della data dell'incontro.
Nel caso in cui i temi in discussione comprendano questioni di livello locale a rilevanza nazionale, la Commissione sarà all'occorrenza integrata da un componente della R.S.U. competente per ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
I permessi sindacali per la partecipazione alla Commissione paritetica sono da intendersi rilasciati a titolo di permesso per incontri con la Direzione aziendale.
Le richieste di incontro su temi specifici dovranno essere riportate all'interno dell'ordine del giorno della Commissione paritetica, fatta eccezione per le procedure di conciliazione riferite alla proclamazione di scioperi (v. accordo 22 novembre 2001) e le questioni che, per loro natura, debbono essere trattate in periodi di tempo precisi e in alcun modo rinviabili.
B) Materie di confronto a livello locale (Funzioni personale unità produttive-R.S.U.):
a) esposizione del piano produttivo locale;
b) conseguenze delle innovazioni di carattere tecnologico, tecnico-organizzativo e professionale sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro;
c) articolazione degli orari di lavoro;
d) modelli organizzativi di riferimento che comportino l'adozione di specifiche soluzioni anche a carattere sperimentale e che tengano conto di particolari caratteristiche locali;
e) iniziative di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale, tenuto conto, in particolare, dei mutamenti e delle connotazioni evolutive connesse alle trasformazioni tecnologiche, organizzative e professionali in atto;
f) consistenza degli appalti di servizio e degli appalti di produzione ed incidenza di questi ultimi sulla produzione;
g) tematiche della sicurezza del lavoro e della tutela dell'ambiente;
h) previsione sul ricorso ai contratti a termine, di inserimento, di apprendistato;
i) i dati consuntivi del lavoro straordinario.
Verrà fornita, inoltre, con cadenza annuale o, a richiesta delle parti, semestrale, specifica informativa, nel rispetto della normativa in materia di privacy, relativa ai dati riguardanti la consistenza dell'organico di ciascuna Unità Produttiva, suddiviso per categorie professionali e settori di lavoro.
Saranno oggetto di confronto a livello di Unità produttiva le vertenze presentate dalle R.S.U. le cui ricadute non determinino modifiche sull'assetto normativo e sulla organizzazione del lavoro definiti dal c.c.l. e dagli accordi di livello nazionale.
L'interlocuzione delle Rappresentanze sindacali unitarie nelle materie in esame avverrà con le strutture aziendali competenti, e in particolare:
- per la produzione televisiva, la funzione Personale della Direzione produzione TV;
- per la produzione radiofonica con la funzione Risorse radiofoniche della Direzione radio;
- per le Sedi regionali con i Direttori di sede ed, eventualmente, rappresentanti della Direzione coordinamento sedi regionali;
- per le attività amministrative e di staff con le competenti strutture della Direzione risorse umane e Organizzazione;
- per le società del gruppo diverse da Rai con i rispettivi responsabili del personale.
C) Procedure di conciliazione delle controversie individuali e plurime
Le controversie individuali e plurime dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione secondo le procedure che seguono.
Le controversie attinenti l'applicazione delle normative contrattuali e di Legge verranno di norma esaminate tra la società e le Rappresentanze sindacali unitarie ovvero, in mancanza, le strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti.
La discussione delle vertenze verrà affrontata entro trenta giorni dalla loro presentazione e si esaurirà nei trenta giorni successivi con la predisposizione di specifico verbale. Tale termine potrà essere prorogato ulteriormente su richiesta di una delle parti nel caso in cui si rendano necessari ulteriori accertamenti.
Qualora non si raggiunga un accordo tra la società e la R.S.U. la vertenza, a richiesta di una delle parti, potrà essere sottoposta nei quindici giorni successivi ad un ulteriore esame con le Organizzazioni territoriali sindacali e datoriali. In caso di mancato accordo la vertenza potrà essere sottoposta, nei successivi quindici giorni, ad un ulteriore esame con le Organizzazioni nazionali sindacali e datoriali.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra indicate, non potrà farsi ricorso a qualsiasi forma di agitazione sindacale, né i lavoratori interessati potranno adire l'Autorità Giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
Le vertenze già discusse e definite non verranno riproposte dal Sindacato a meno che non siano intervenuti mutamenti nella situazione o nuovi elementi che possano incidere nella valutazione della vertenza stessa.
Quanto alle controversie plurime, l'eventuale esame della controversia in terza istanza avverrà in sede di Commissione paritetica.
D) Commissione pari opportunità
Le parti, tenuto conto di quanto previsto dall'accordo del 20 febbraio 1998 in materia di agibilità sindacale, convengono sull'opportunità di confermare, in attuazione della Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo/donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo/donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca per la promozione e attivazione di azioni positive finalizzate a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la realizzazione di pari opportunità al lavoro e nel lavoro, discriminando anche in via indiretta i lavoratori in ragione del sesso.
A questa Commissione, composta da dodici membri dei quali sei designati dalla Rai e sei dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto, sono assegnati i seguenti compiti:
- configurare condizioni che possano concorrere ad uno sviluppo dell'occupazione femminile nei vari settori aziendali, anche attraverso specifici processi formativi;
- promuovere azioni positive al fine di individuare e rimuovere tutti quegli ostacoli che oggi impediscono le pari opportunità e la valorizzazione del lavoro delle donne;
- agevolare, anche attraverso il ricorso al part-time, la collocazione su un più ampio ventaglio di posizioni di lavoro.
A tal fine alla Commissione vengono forniti, compatibilmente con la normativa vigente, con cadenza semestrale, i dati base, scorporati, relativamente alla situazione del personale della società.
Con l'obiettivo di migliorare la conoscenza delle realtà locali, la Commissione potrà avvalersi dell'assistenza di referenti che, in ogni realtà locale, verranno indicati dalle Rappresentanze sindacali localmente costituitesi e dai rappresentanti aziendali delle singole Unità produttive.
Le competenze della Commissione pari opportunità, che si caratterizzano come espressione di rapporto partecipativo, presentano finalità di studio, analisi, acquisizione di conoscenze e monitoraggio, che potranno realizzarsi anche nella predisposizione di studi, pareri e proposte.
Chiarimento a verbale
Restano ovviamente salve, dal presente sistema di informazione e confronto, le esigenze derivanti dalla salvaguardia del segreto industriale e dalla riservatezza necessaria per non pregiudicare la realizzazione delle iniziative aziendali.
Addì, 15 luglio 2015, presso la sede di UNINDUSTRIA Roma,
tra
la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. e Società del Gruppo, assistita da UNINDUSTRIA -Roma
e
le Organizzazioni Sindacali SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UGL Telecomunicazioni Nazionali
Premesso che:
- le parti concordano sull'importanza di sviluppare un nuovo modello di Relazioni Industriali, orientato a definire momenti di stabile interlocuzione e caratterizzato da un modello partecipativo finalizzato ad affrontare problemi di comune interesse in modo costruttivo, con reciproca trasparenza e correttezza, nel comune intendimento che lo stesso rappresenta uno strumento indispensabile per trovare soluzioni coerenti con gli obiettivi di reciproco interesse e, quindi, con la esplicita volontà di assumere la prevenzione del conflitto come obiettivo comune;
- l'informazione e la consultazione in tempo utile possono intensificare il dialogo e la relazione di fiducia nell'ambito dell'impresa con l'obiettivo di rafforzarne la competitività e l'adattamento alle condizioni di mercato, salvaguardando gli interessi dei lavoratori e dell'Azienda stessa;
-le parti, in materia di Relazioni Industriali, intendono dare piena attuazione ai contenuti dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013 e del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014;
- in ragione della circostanza che le pattuizioni che seguono danno attuazione agli specifici rimandi alla contrattazione di 1º livello recati dall'Accordo Interconfederale - Testo Unico sulla Rappresentanza - del 10 gennaio 2014, le parti, si danno atto che il presente Accordo costituisce parte integrante e inscindibile del Contratto Collettivo di Lavoro per i quadri, impiegati e operai dipendenti del Gruppo RAI-Radiotelevisione Italiana, (di seguito CCL) stipulato il 7 febbraio 2013.
tutto ciò premesso, si conviene quanto segue
1. Adesione al T.U. sulla Rappresentanza
Le Parti confermano espressamente di aderire ai contenuti dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013 e del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, che si intendono qui integralmente richiamati.
In particolare le Parti ribadiscono quanto già previsto nella lettera sottoscritta da SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UGL Telecomunicazioni, Libersind Confsal, il 6 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto nella "PARTE PRIMA: MISURA E CERTIFICAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA AI FINI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA" dell'Accordo Interconfederale - Testo Unico sulla Rappresentanza - del 10 gennaio 2014, al fine di far rientrare il Contratto Collettivo di Lavoro per quadri, impiegati ed operai dipendenti da RAI-Radiotelevisione Italiana, Rai Cinema, Rai Net, Rai Way e Rai World (di seguito CCL), stipulato il 7 febbraio 2013, nell'alveo di applicazione delle disposizioni recate dalla summenzionata "PARTE PRIMA: MISURA E CERTIFICAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA AI FINI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA".
Nel riconoscere il valore fondamentale del CCL nonché il ruolo strategico della contrattazione aziendale, anche al fine di ottimizzare i processi negoziali e il sistema delle Relazioni Industriali, le parti individuano nella "PARTE TERZA: TITOLARITÀ ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA E AZIENDALE", del Testo Unico sulla Rappresentanza, l'unico sistema utile alla presentazione delle piattaforme contrattuali e all'esigibilità ed efficacia dei contratti collettivi, che saranno sottoscritti tra le parti.
A tal fine le parti individueranno nel prossimo CCL, in coerenza con quanto disposto nella "PARTE QUARTA: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CLAUSOLE E ALLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E ALLE CLAUSOLE SULLE CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO" del Testo Unico sulla Rappresentanza, sanzioni per eventuali azioni non conformi ai principi e alle procedure contenute negli Accordi Interconfederali vigenti, nonché clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantire l'esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva e a prevenire il conflitto.
Nelle more del rinnovo del CCL, le parti convengono che comportamenti non conformi a quanto disposto dal Testo Unico sulla Rappresentanza nonché dagli Accordi Interconfederali vigenti saranno regolamentati dalla parte "CLAUSOLE TRANSITORIE E FINALI" del suddetto Testo Unico sulla Rappresentanza.
Infine, fermo restando quanto condiviso nel presente Protocollo delle Relazioni Industriali, le parti, anche al fine di consolidare e valorizzare le Relazioni Industriali, riconoscono l'importanza del rispetto delle disposizioni previste nella "PARTE SECONDA: REGOLAMENTAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA IN AZIENDA" del Testo Unico sulla Rappresentanza, in materia di costituzione e funzionamento della rappresentanza sindacale unitaria all'interno dell'Azienda.
2. Ridefinizione organismi sindacali
2.1 Rappresentanza Sindacale Unitaria
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo definiranno congiuntamente una/due giornate nazionali, entro il mese di marzo 2016, dedicate alla elezione delle RSU territoriali e del relativo Coordinamento nazionale delle RSU.
2.2 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Ai fini dell'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, coerentemente a quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, il numero degli RLS per ciascuna unità produttiva individuata in separata intesa.
Si conferma che l'ambito di competenza degli RLS è riferito esclusivamente all'unità produttiva nell'ambito della quale vengono rispettivamente eletti.
La durata dell'incarico di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è, così come quella delle RSU, pari a tre anni, come previsto dall'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995 e dal Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014.
Ferme restando le attribuzioni assegnate dalla Legge, la cui disciplina è contenuta nell'art. 50 D.lgs. n. 81/2008, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può:
a) segnalare al Comitato Paritetico Sicurezza e Salute territorialmente competente eventuali difformità circa l'applicazione delle disposizioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate in esito alla valutazione dei rischi;
b) sottoporre al Comitato Paritetico Sicurezza e Salute territorialmente competente eventuali proposte dei lavoratori tese a migliorare i provvedimenti adottati in materia di prevenzione, protezione ed igiene del lavoro.
Al fine di consentire ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza lo svolgimento delle proprie attribuzioni in linea con le vigenti previsioni legislative, le Parti confermano per gli stessi, nel rispetto delle procedure aziendali, l'accesso alle informazioni e documentazioni inerenti le tematiche della salute e sicurezza dei lavoratori.
La consultazione sulle tematiche assoggettate, di cui all'art. 50 D.lgs. n. 81/2008, verrà assolta tra i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Azienda mediante specifici incontri, in occasione dei quali i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza potranno rappresentare all'Azienda, per il tramite del Servizio Prevenzione e Protezione, le proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione.
Dette osservazioni saranno verbalizzate a cura del competente Servizio Prevenzione e Protezione e rilasciate in copia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza quale conferma dell'avvenuta consultazione.
Le parti convengono di istituire una Commissione Paritetica Nazionale sui temi connessi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le cui funzioni e composizione saranno definite in una specifica intesa separata.
Ferma restando la titolarità in materia di contrattazione da parte delle Segreterie Nazionali e Territoriali delle Organizzazioni Sindacali, le parti concordano sulla costituzione dei seguenti Organismi
2.3 Coordinamento Nazionale delle RSU
Le RSU eLeggeranno e, pertanto, costituiranno, entro 30 giorni dalla loro elezione, una Struttura Nazionale di Rappresentanza denominata "Coordinamento Nazionale delle RSU" composto da n 70 membri che terrà conto della distribuzione geografica e delle diverse aree aziendali e di tutte le realtà produttive.
I meccanismi relativi al funzionamento del Coordinamento Nazionale delle Rsu sono stati definiti dalle Organizzazioni Sindacali e comunicati all'Azienda in pari data alla sottoscrizione del presente Protocollo.
Il Coordinamento Nazionale delle RSU ha funzioni di rappresentanza e di indirizzo a livello centrale delle Rappresentanze Sindacali Unitarie ed è delegato dalle stesse a sottoscrivere intese con l'Azienda, secondo quanto definito nella PARTE TERZA: TITOLARITÀ' ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA E AZIENDALE", del Testo Unico sulla Rappresentanza, in ordine alle materie di 2º livello delegate dalla contrattazione nazionale di 1º livello. Le suddette intese, se sottoscritte a maggioranza dei membri del Coordinamento Nazionale, saranno efficaci per tutto il personale in forza e vincolanti per tutte le Organizzazioni Sindacali operanti all'interno dell'Azienda.
2.4 Esecutivo del Coordinamento
Il Coordinamento Nazionale delle RSU, d'intesa con le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali, costituirà un organismo denominato "Esecutivo del Coordinamento", composto da n. 35 membri facenti parte del Coordinamento Nazionale delle RSU, che avrà il compito di rappresentarlo, unitamente alle Organizzazioni Sindacali, nelle trattative con l'Azienda. I suddetti componenti saranno individuati sulla base del criterio della proporzionalità già utilizzato per la costituzione del Coordinamento Nazionale delle RSU. Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali parteciperanno alle trattative per il rinnovo del CC1 con un numero massimo di 3 componenti per sigla.
2.5 Delegazione contrattuale
Tale organismo parteciperà alle trattative per il rinnovo del CCL, esercitando la propria funzione secondo quanto previsto nella PARTE TERZA: TITOLARITÀ' ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA E AZIENDALE", del Testo Unico sulla Rappresentanza, in ordine alle materie della contrattazione di 1º livello.
La Delegazione Contrattuale, i cui meccanismi relativi al proprio funzionamento sono stati definiti dalle Organizzazioni Sindacali e comunicati all'Azienda in pari data alla sottoscrizione del presente Protocollo, sarà composta complessivamente da n. 70 componenti e terrà conto della distribuzione geografica e delle diverse aree aziendali. Le Segreterie Nazionali parteciperanno alle trattative con un numero massimo di 3 componenti.
2.6 Coordinamento Rsu Rai Way
Le RSU eLeggeranno e, pertanto, costituiranno, entro 30 giorni dalla loro elezione, una Struttura Nazionale di Rappresentanza denominata "Coordinamento Nazionale delle RSU Rai Way" composto da n 12 membri, i cui meccanismi relativi al proprio funzionamento sono stati definiti dalle Organizzazioni Sindacali e comunicati all'Azienda in pari data alla sottoscrizione del presente Protocollo.
Il Coordinamento Nazionale delle RSU ha funzioni di rappresentanza e di indirizzo a livello centrale delle Rappresentanze Sindacali Unitarie ed è delegato dalle stesse a sottoscrivere intese con l'Azienda, secondo quanto definito nella PARTE TERZA: TITOLARITÀ' ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA E AZIENDALE", del Testo Unico sulla Rappresentanza in ordine alle materie di 2º livello delegate dalla contrattazione nazionale di 1º livello, proprie di Rai Way. Le suddette intese, se sottoscritte a maggioranza dei membri del Coordinamento Nazionale, saranno efficaci per tutto il personale in forza e vincolanti per tutte le Organizzazioni Sindacali operanti all'interno dell'Azienda.
***
I nominativi dei componenti dei Coordinamenti Nazionale delle RSU e dell'Esecutivo del Coordinamento Contrattuale, dovranno essere comunicati all'Azienda per il tramite di Unindustria.
3. Organismi bilaterali
Le parti procederanno alla rivisitazione degli statuti di FASI ed Arcai, per ampliare la partecipazione a tutte le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici del CCL e del presente Protocollo entro la data fissata di seguito per le elezioni.
Le Parti concordano che le elezioni per il rinnovo degli organi statutari di Arcai avranno luogo entro il 30 ottobre 2015.
4. Contributo associativo
In piena attuazione di quanto previsto nella Parte Prima del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, si conviene che il contributo associativo viene individuato nella misura del 1%, per 13 mensilità, calcolato sugli importi delle voci retributive di seguito specificate:
- mimmo di stipendio;
- contingenza.
Le Organizzazioni Sindacali si impegnano a porre in essere, entro il 31 dicembre 2016, gli adempimenti necessari per modificare secondo quanto sopra indicato la misura del contributo associativo versato dai lavoratori. Tale adeguamento decorrerà entro il termine massimo del 1º gennaio 2017.
Si conferma che tale versamento avverrà attraverso la trattenuta in busta paga del relativo importo, operata dall'Azienda previo rilascio di delega individuale sottoscritta dagli interessati; le deleghe verranno lavorate con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione da parte dell'Azienda.
***
Il presente Protocollo per le materie in esso definite, ha carattere novativo e annulla e sostituisce ogni altra previsione in merito contenuta in precedenti accordi sottoscritti e/o comunque applicabili e ogni uso gestionale ove esistente.
Il presente Protocollo sarà oggetto di verifica alla scadenza del mandato triennale delle nuove Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza.
Le parti confermano, infine, che il presente Protocollo viene sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, nonché in piena attuazione dell'Accordo Interconfederale - Testo Unico sulla Rappresentanza - del 10 gennaio 2014 e costituisce un corpo unico e inscindibile con il CCL.
Infine le parti si danno atto che il presente Protocollo forma, altresì, un corpo unico e inscindibile, anche ai fini della sua applicabilità, con l'Accordo aziendale in ordine alle agibilità sindacali e alle unità produttive.
In data 14 settembre 2015,
tra
la Rai - Radiotelevisione Italiana e Società del Gruppo,
e
le OO.SS. SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, UGL Telecomunicazioni
Premesso che:
- Il 15 luglio 2015 è stato sottoscritto il Protocollo delle Relazioni Industriali che regola il sistema di rappresentanza sindacale air interno di Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. e Società del Gruppo alle quali si applica il CCL per Quadri, Impiegati ed Operai stipulato il 7 febbraio 2013, in applicazione delle previsioni del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014;
In relazione a tale Protocollo, le Parti, tenuto conto dell'avvenuta evoluzione dell'assetto strutturale aziendale, hanno evidenziato l'esigenza di una ridefinizione delle Unità Produttive ai soli fini della costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
Le Organizzazioni Sindacali, inoltre, hanno evidenziato l'esigenza di una ridefinizione delle agibilità sindacali per far fronte alla complessità della gestione della rappresentanza dei lavoratori, anche in considerazione del nuovo assetto definito dal Protocollo delle Relazioni Industriali sottoscritto il 15 luglio 2015;
l'Azienda ha confermato, al riguardo, fermo restando il principio dell'invarianza dei costi, la disponibilità a prevedere una diversa ripartizione tra le varie tipologie di permessi sindacali previste;
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo;
1) Elezioni RSU/RLS - Unità Produttive
In considerazione del mutato assetto organizzativo rispetto a quello esistente al momento della sottoscrizione dell'accordo del 16 maggio 2002, le Unità Produttive per l'elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza vengono ridefinite secondo lo schema allegato.
Per ciascuna unità produttiva verrà costituita una sola RSU. L'ambito di competenza dei componenti RSU/RLS sarà circoscritto alla sola unità produttiva per la quale gli stessi risulteranno eletti.
Visto il Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, il numero dei componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie viene fissato secondo lo schema allegato, nel quale vengono indicati i numeri dei componenti RSU e RLS per ciascuna unità produttiva.
Le parti confermano che la definizione delle nuove unità produttive, cosi come previste dal presente accordo, troverà applicazione a partire dall'indizione disgiunta o congiunta delle elezioni per il rinnovo delle Rsu.
2) Agibilità sindacali
Le Parti convengono che, per il periodo intercorrente dalla data di sottoscrizione del presente accordo all'insediamento delle nuove Rsu, restano confermate le previsioni finora vigenti in tema di agibilità sindacali, contenute negli specifici accordi stipulati tra Azienda e Organizzazioni Sindacali.
Con riferimento al periodo successivo, per il quale l'Azienda conferma la disponibilità a mantenere un consumo complessivo di permessi retribuiti in linea con quello degli anni precedenti, le Parti ridefiniscono come di seguito indicato la materia delle agibilità.
a) Permessi sindacali
Le Parti convengono che alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, a far data dalla costituzione delle nuove Rsu e degli Organismi definiti nel Protocollo del 15 luglio 2015, verranno concesse ore di permesso retribuito per lo svolgimento di attività sindacale per le strutture ed entro i limiti annui di seguito indicati.
Le parti convengono che le agibilità definite nel presente Accordo troveranno applicazione unicamente in favore delle Organizzazioni Sindacali che, anche con la sottoscrizione del Protocollo delle Relazioni Industriali del 15 luglio 2015, hanno assunto l'impegno ad attuare in tutte le sue parti il Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014.
1 - Componenti RSU/RLS
Per lo svolgimento di tutte le attività inerenti il funzionamento delle Rsu ed in ragione della consistenza numerica definita, ciascun componente Rsu potrà fruire di 70 ore annue di permesso retribuito; da tale monte ore sono escluse 40 ore in favore di ciascun Rls per lo svolgimento della specifica attività.
Nel predetto monte ore non sono ricomprese quelle consumate per trattative con la Direzione.
2 - Componenti degli organi direttivi provinciali e nazionali
In relazione a quanto previsto all'art. 30 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970, i permessi retribuiti relativi ai componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni firmatarie del CCL saranno concessi per un massimo di dodici giornate annue per la partecipazione alle riunioni degli organi stessi.
La regolamentazione di tali permessi è da intendersi ricompresa nelle previsioni di cui al successivo punto 5 del presente paragrafo.
3 - Componenti della Delegazione contrattuale
I componenti la Delegazione contrattuale fruiranno di permessi sindacali e trasferte a carico dell'Azienda ("RD") nell'incontro di apertura e nell'incontro di chiusura della trattativa per il rinnovo contrattuale.
Per i restanti incontri della trattativa contrattuale, il permesso RD con trasferta verrà concesso secondo le prassi attualmente applicate.
4 - Componenti del Coordinamento Nazionale delle RSU
I permessi sindacali, da considerarsi ricompresi nelle previsioni di cui al successivo punto 5, per il Coordinamento Nazionale delle Rsu (sia a carico delle OO.SS. che dell'Azienda) verranno autorizzati - per tutti i componenti, trattandosi di organismo collegiale.
Nell'ambito dell'Esecutivo del Coordinamento dovranno essere individuati uno o più' componenti che si occuperanno delle attività relative ai permessi sindacali.
5 - Monte ore complessivo
Fermo restando il presupposto dell'invarianza dei costi a carico dell'Azienda per la concessione dei permessi sindacali retribuiti, già esplicitato nelle premesse, si precisa che alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Protocollo del 15 luglio 2015 e del presente accordo verranno riconosciuti permessi per lo svolgimento di attività sindacale legata a tutte le tipologie di incarico secondo quanto di seguito indicato.
Fermo restando il monte ore annuo assegnato ai componenti Rsu/Rls (70 ore/40 ore), la consistenza del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali per i restanti incarichi e la relativa ripartizione è oggetto di specifici accordi tra l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del Protocollo del 15 luglio 2015 e del presente accordo, in continuità con le previsioni dei precedenti accordi sulla materia.
Entro il termine di entrata in vigore delle nuove previsioni in tema di agibilità, le Organizzazioni Sindacali comunicheranno formalmente all'Azienda l'elenco dei nominativi dei lavoratori che, ricoprendo incarichi nell'ambito del Sindacato, potranno fruire dei permessi in questione, entro il limite annuo complessivo definito per ciascuna sigla; sempre con comunicazione formale, dovranno essere in seguito comunicate tutte le variazioni del predetto elenco.
Le Parti concordano che i permessi sindacali non saranno computati come assenze ai fini della disciplina sulla erogazione del premio di risultato.
_____________________________
Le Parti si incontreranno, all'esito della revisione degli statuti di CRAIPI, FASI ed ARCAL - prevista dal Protocollo del 15 luglio 2015 - per ridefinire le agibilità relative alle riunioni dei relativi organismi statutari, tenendo anche conto delle procedure elettorali per il rinnovo degli organismi.
Resta inteso che, fino a tale data, sono confermate le previsioni finora vigenti in materia, contenute negli specifici accordi sulle agibilità stipulati tra Azienda e Organizzazioni sindacali.
_____________________________
La richiesta di qualsiasi tipo di permesso sindacale dovrà pervenire alla Direzione aziendale competente con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'orario di fruizione e verranno concessi compatibilmente con le esigenze tecnico-aziendali.
L'Azienda si impegna a favorire la partecipazione di tutti i componenti del Coordinamento Nazionale delle RSU e della Delegazione Contrattuale, in occasione delle convocazioni aziendali.
Le ore di permesso retribuite concordate con il presente accordo assorbono ogni altra relativa regolamentazione in materia derivante da accordi aziendali e/o interconfederali e disposizioni legislative.
Le parti si danno atto che l'Azienda svilupperà una procedura informatica per la gestione operativa dei permessi (richiesta, autorizzazione e consuntivazione). L'Azienda si riserva di comunicare successivamente gli aspetti operativi connessi alla procedura. Sul tema, verrà fissato entro la fine dell'anno uno specifico incontro.
Le Parti comunque si danno atto che, nel caso di esaurimento delle varie spettanze, non sarà possibile procedere ad erogazioni aggiuntive.
b) Assemblee
Le Parti confermano, in via transitoria, la disciplina relativa all'esercizio del diritto di assemblea contenuta negli accordi finora vigenti in tema di agibilità sindacali.
La materia sarà oggetto di riesame in sede di trattativa per il rinnovo del CCL.
c) Bacheche sindacali
Le RSU hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che l'Azienda ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Tale diritto viene riconosciuto anche alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCL.
Le Parti convengono altresì sulla istituzione della "bacheca elettronica" ed a tal fine l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCL definiranno entro la fine del corrente anno gli aspetti operativi e le norme di utilizzo, individuando anche le dotazioni informatiche necessarie.
_____________________________
Le Parti si danno atto che il presente Accordo regolamenta l'intera materia relativa alle ed "agibilità sindacali" e, pertanto, per le materie in esso definite, ha carattere novativo e annulla e sostituisce ogni altra previsione in merito contenuta in precedenti accordi sottoscritti e/o comunque applicabili e ogni uso gestionale ove esistente.
Il presente Accordo sarà oggetto di verifica, insieme al Protocollo del 15 luglio 2015, alla scadenza del mandato triennale delle nuove Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza.
Infine le Parti concordano che il presente Accordo forma un corpo unico e inscindibile, anche ai fini della sua applicabilità, con il Protocollo del 15 luglio 2015.
Allegato - Unità produttive
Nell'ambito del numero dei componenti le RSU, di seguito indicato, sono ricompresi i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, la cui entità è indicata tra parentesi.
RSU RAI CINEMA E RAI COM
Rai Cinema S.p.a. 3 (1) Rai Com S.p.a. 3 (1) RSU RAI
Unità produttive
Componenti RSU
Ancona
4 (1)
Aosta
4 (1)
Bari
4 (1)
Bologna
5 (1)
Bolzano
6 (1)
Cagliari
4 (1)
Campobasso
4 (1)
Cosenza
4 (1)
Firenze
4 (1)
Genova
4 (1)
Milano
18 (3)
Napoli
12 (3)
Palermo
5 (1)
Perugia
4 (1)
Pescara
4 (1)
Potenza
4 (1)
Trento
4 (1)
Trieste
6 (1)
Venezia
4 (1)
Torino DG
Torino CPTV
Torino Orchestra13 (4)
12 (3)
5 (1)Roma DG
Roma Prod.
Radiofonia32 (6)
31 (6)
12 (3)TOTALE
209 (45)
Le RSU di Rai Way, data la complessa articolazione territoriale, saranno oggetto di specifico accordo con la Società; fino a tale momento, resta confermata l'attuale articolazione e consistenza delle Unità Produttive.
Ipotesi di accordo 28/02/2018 (Decorrenza 01/01/2014)
RELAZIONI INDUSTRIALI
L"Art. 1 - Sistema di relazioni industriali"", lettere A) e B) del CCL, viene sostituito, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, dal seguente testo:
"Art. 1 - Sistema di relazioni industriali
A) Livelli di confronto
Le Parti, in relazione alle previsioni contenute nell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013 e del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, nonché negli accordi aziendali attuativi sottoscritti nel 2015 e nel 2016 - che costituiscono parte integrante del CCL - individuano i tre livelli relazionali di seguito definiti (i primi due nazionali ed il terzo locale, nell'ambito dell'unità produttiva):
1) Primo livello (Direzione Risorse Umane e Organizzazione - Segreterie Nazionali OO.SS./Delegazione Contrattuale)
Costituiscono materie oggetto di confronto nell'ambito del primo livello:
- la rinnovazione contrattuale;
- le seguenti materie:
a) Le linee delle politiche di Gruppo definite nel piano triennale in ordine all'assetto occupazionale, alla programmazione economica e finanziaria, agli investimenti e agli appalti;
b) le linee di sviluppo tecnologico ed i relativi riflessi sull'occupazione e sulla qualificazione del personale;
c) i progetti in materia di formazione e di riqualificazione del personale;
d) l'esame del quadro concernente l'applicazione delle politiche sulle pari opportunità, anche alla luce dei lavori dell'apposita Commissione Paritetica;
e) i criteri che presiedono alla mobilità orizzontale e verticale ed alle politiche premianti e di valutazione del personale a livello direzionale, interdirezionale e societario;
f) l'interpretazione, l'integrazione, la modifica e l'applicazione delle norme contrattuali;
g) l'andamento e le prospettive del mercato nazionale ed internazionale del settore della multimedialità;
h) i criteri generali in ordine alle iniziative di reclutamento e di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale;
i) la situazione relativa all'attuazione delle politiche sulle pari opportunità; con cadenza biennale saranno forniti i dati previsti dall'art. 9, comma 1, della Legge n. 125 del 10/4/91 e s.m.i. e dai Decreti Ministeriali applicativi;
j) la materia relativa ai provvedimenti disciplinari come regolamentata dal CCL
2) Secondo livello (Direzione Risorse Umane e Organizzazione - Segreterie Nazionali OO.SS./Coordinamento Nazionale delle RSU rappresentato dall'Esecutivo del Coordinamento)
Costituiscono materie oggetto di confronto nell'ambito del secondo livello, laddove interessino più unità produttive che rappresentino almeno il 50% dei lavoratori disciplinati dal CCL, le materie di seguito indicate; gli accordi sottoscritti su queste ultime tra Azienda e Coordinamento Nazionale delle RSU saranno immediatamente operativi, senza la necessità di ulteriori approvazioni da parte delle Assemblee dei lavoratori:
- il Premio di Risultato ed ogni contrattazione accessoria di parti economiche;
- le seguenti materie, oggetto di informativa/confronto tra le Parti:
k) le ripercussioni che l'evoluzione di determinate tecnologie o di ambiti del mercato del lavoro e dei servizi potranno avere su specifici profili professionali, anche attraverso l'individuazione di percorsi sperimentali;
l) la dinamica dei modelli organizzativi, della produttività ed in generale dei principali indicatori che riguardano il fattore lavoro;
m): le ricadute sugli aspetti produttivi interni;
n): gli indirizzi produttivi connessi agli acquisti, alle coproduzioni, agli appalti ed il ricorso al lavoro atipico;
o): gli affinamenti del sistema organizzativo e dei modelli produttivi in corso di vigenza del contratto;
p): l'incidenza che hanno avuto sulla produzione gli eventuali appalti, distinti per tipologia;
q) i dati sulla consistenza dell'organico, sui contratti a termine, di apprendistato, suddivisi per profili professionali;
r): l'interpretazione, l'integrazione, la modifica e l'applicazione degli accordi stipulati a livello nazionale;
s): l'andamento delle prospettive occupazionali, anche nell'ipotesi di sviluppare forme innovative relative alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa;
t) il monitoraggio della fase di consolidamento del nuovo sistema di classificazione del personale e dei relativi profili professionali;
u) le tematiche attinenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
v) la materia dei licenziamenti individuali e collettivi e quella dei trasferimenti di rami d'Azienda ai quali si applicano le procedure previste rispettivamente dalle vigenti disposizioni di Legge e dagli accordi interconfederali vigenti, fermi restando i necessari percorsi partecipativi;
w) le materie di competenza delle RSU individuate alla successiva lettera B) "Materie di confronto a livello locale", limitatamente alle lettere c) (articolazione degli orari di lavoro) ed i) (i dati consuntivi del lavoro straordinario).
3) Livello locale (Funzioni Personale Unità Produttive/R.S.U.)
Costituiscono materie oggetto di confronto nell'ambito del livello locale:
a) esposizione del piano produttivo locale;
b) conseguenze delle innovazioni di carattere tecnologico, tecnico-organizzativo e professionale sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro;
c) articolazione degli orari di lavoro;
d) modelli organizzativi di riferimento che comportino l'adozione di specifiche soluzioni anche a carattere sperimentale e che tengano conto di particolari caratteristiche locali;
e) iniziative di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale, tenuto conto, in particolare, dei mutamenti e delle connotazioni evolutive connesse alle trasformazioni tecnologiche, organizzative e professionali in atto;
f) consistenza degli appalti di servizio e degli appalti di produzione ed incidenza di questi ultimi sulla produzione;
g) tematiche della sicurezza del lavoro e della tutela dell'ambiente;
h) previsione sul ricorso ai contratti a termine e di apprendistato;
i) dati consuntivi del lavoro straordinario.
L'interlocuzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nelle materie in esame avverrà con le strutture aziendali competenti e, in particolare:
- per la produzione televisiva, con la funzione Personale della Direzione Produzione TV;
- per la produzione radiofonica, con la funzione Risorse Radiofoniche della Direzione Radio;
- per le Sedi Regionali, con i Direttori di Sede ed, eventualmente, rappresentanti della Direzione Coordinamento Sedi Regionali ed Estere;
- per le attività amministrative e di staff, con le competenti strutture della Direzione Risorse Umane e Organizzazione;
- per le Società del Gruppo diverse da Rai, con i rispettivi responsabili del Personale.
B) Cadenza incontri
Primo livello
Le Parti convengono di incontrarsi con cadenza annuale per un confronto sulle materie di primo livello, indicate alla lettera A), punto 1), del presente articolo; l'incontro periodico si svolgerà a livello nazionale, alla presenza della Delegazione Contrattuale, entro il mese di settembre di ciascun anno.
Con riferimento alle materie per le quali non sia possibile un confronto periodico, le Parti si incontreranno - su richiesta sia della parte aziendale che di ciascuna delle OO.SS. firmatarie del CCL - in occasione del verificarsi delle specifiche circostanze indicate, su richiesta di una delle Parti.
Secondo livello
Le Parti convengono di incontrarsi con cadenza annuale per un confronto sulle materie di secondo livello, indicate alla lettera A), punto 2), del presente articolo, nonché sulla materia degli appalti; l'incontro periodico si svolgerà a livello nazionale, alla presenza del Coordinamento Nazionale delle RSU, entro il mese di ottobre di ciascun anno.
Con riferimento alle materie per le quali non sia possibile un confronto periodico, le Parti si incontreranno in occasione del verificarsi delle specifiche circostanze indicate, su richiesta di una delle Parti.
Livello locale
Gli incontri sulle materie oggetto di confronto a livello locale si svolgeranno con cadenza annuale.
Con riferimento alle materie per le quali non sia possibile un confronto periodico, le Parti si incontreranno in occasione del verificarsi delle specifiche circostanze indicate, su richiesta di una delle Parti.
Verrà inoltre fornita, con cadenza annuale o, a richiesta delle Parti, semestrale, specifica informativa, nel rispetto della normativa in materia di privacy, relativa ai dati riguardanti la consistenza dell'organico, dei contratti a termine e di lavoro autonomo di ciascuna Unità Produttiva, suddiviso per categorie professionali, settori di lavoro e livelli di inquadramento. Su richiesta, potranno essere, inoltre, forniti valori economici aggregati relativi ai predetti dati.
Con la medesima cadenza e nel rispetto della normativa in materia di privacy, verrà infine fornita informativa sui provvedimenti gestionali attribuiti nell'anno precedente (dati articolati per Direzione, per tipologia e numero di provvedimenti)."
Al testo dell'"Art. 1 - Sistema di relazioni industriali, infine, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, vengono aggiunte le seguenti lettere "E) Osservatorio nazionale" e "F) Contributo associativo":
"E) Osservatorio Nazionale
Le Parti convengono di istituire l"Osservatorio nazionale", quale strumento per il monitoraggio dell'applicazione delle norme contrattuali in materia di classificazione e per lo studio e la valutazione delle evoluzioni dei profili professionali, con particolare attenzione alle modifiche legate alle innovazioni tecnologiche, nonché per l'esame delle questioni attinenti agli orari di lavoro ed alle ferie.
L'Osservatorio è composto da 8 membri dei quali 2 designati dalla parte aziendale e 6 designati dalle OO.SS. firmatarie del CCL.
Con cadenza semestrale/annuale verranno redatti dall'Osservatorio documenti contenenti i risultati degli studi e delle analisi effettuate.
F) Contributo associativo
In attuazione di quanto previsto nella Prima Parte del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 e nell'accordo aziendale "Protocollo delle Relazioni Industriali" sottoscritto in data 15 luglio 2015, per le OO.SS. firmatarie del presente CCL è prevista una trattenuta nei confronti dei lavoratori iscritti nella misura dell'1%, per 13 mensilità, calcolato sugli importi delle voci retributive di seguito specificate:
- minimo di stipendio
- contingenza."
[___]
Aggiornamento dell'articolato contrattuale
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le Parti, al fine di aggiornare il testo del contratto collettivo di lavoro, anche in relazione alle modifiche normative intervenute, convengono di apportare le modifiche sotto indicate:
- "Articolo 1 - Sistema di relazioni industriali D) Commissione Pari opportunità
Alla lettera "D) Commissione Pari opportunità", comma 1, sostituire le parole "raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n. 635" con "Direttiva 2002/73/CE del 23 settembre 2002"
1. Premessa
Le presenti linee guida hanno l'obiettivo di definire l'insieme delle iniziative e dei comportamenti che RAI intende adottare durante la c.d. Fase 2 dell'emergenza 'Covid-19', e hanno validità per tutta la durata della suddetta fase così come previsto dalla normativa vigente.
Allo stesso tempo, il presente Protocollo, in continuità con quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, del 24 aprile - qui espressamente richiamato come fonte normativa di riferimento -, vuole delimitare gli ambiti di competenza fra Comitato Nazionale e Comitati Territoriali, favorendo l'azione di questi ultimi nella verifica della corretta applicazione delle materie di pertinenza a livello locale - ivi compresi il confronto sui modelli organizzativi di riferimento (come previsto dai vigenti contratti collettivi di lavoro) -, limitatamente a questo periodo emergenziale.
Rispetto alla massiccia adozione del'lavoro agilè resosi necessario nella prima fase, le indicazioni governative già in vigore per la Fase 2 consentono un graduale rientro in sede, in funzione dell'andamento della situazione epidemiologica del Paese e delle singole regioni, anche in considerazione dell'attuazione di specifiche azioni da parte dell'Azienda, quali ad esempio adeguamento della logistica, sorveglianza medica con visita come da indicazioni normative, test sierologici per indagini di siero-prevalenza e successivi tamponi diagnostici in caso di positività secondo le specifiche indicazioni delle regioni.
Partendo quindi dalle misure di tutela progressivamente adottate, a partire dal mese di marzo, sono previste in questa fase ulteriori iniziative anti-contagio mirate alla corretta gestione del graduale recupero della presenza fisica del personale all'interno dei cespiti aziendali, nel pieno rispetto di quanto previsto dai vari DPCM, in particolare dalla Legge n. 27 del 24-4-2020 (di conversione del cosiddetto Decreto Cura Italia), che ha esteso la portata della disposizione sul diritto al lavoro agile "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19".
Si precisa che alcuni degli interventi programmati per la fase emergenziale verranno realizzati sulla base di procedure di affidamento che ne condizioneranno i tempi di attuazione.
Resta fermo che la più efficace misura di prevenzione è il senso di responsabilità con cui ciascun individuo approccerà le attività lavorative.
2. La situazione attuale
Sin dal principio della fase emergenziale, RAI si è mobilitata istituendo immediatamente una task force (prot. AD/2020/0004799/) che a partire dal 23 febbraio ha consentito la definizione ed il coordinamento di azioni su tutti i piani operativi aziendali (sanitario, editoriale, produttivo, informativo, organizzativo, logistico, tecnologico), così come richiesto dalla gravità della situazione, adeguandosi progressivamente alle normative nazionali e locali.
I primi interventi - realizzati con il contributo delle OO. SS. -, nell'ottica della diminuzione del rischio, hanno riguardato la limitazione delle trasferte e missioni, gli adeguamenti di palinsesto e l'utilizzo massivo dello smart working (svolto con le peculiari modalità previste dalle norme di Legge sulla emergenza), che ha progressivamente interessato circa il 50% dei dipendenti.
La linea di azione dell'Azienda si è orientata su 4 obiettivi principali:
- tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- garanzia della continuità della messa in onda multipiattaforma; copertura informativa costante;
- trasformazione dei palinsesti in funzione dell'emergenza.
L'Azienda, fin dai primi interventi, ha operato comunicando con i dipendenti attraverso il portale RaiPlace. A titolo esemplificativo, si ricordano le seguenti procedure emanate sul portale:
- nella prospettiva di tutela della salute dei lavoratori, è stata istituita dal 7 marzo 2020 la casella di posta elettronica ssa@rai.it, gestita esclusivamente dal personale medico del Servizio Sanitario Aziendale, per rispondere alle diversificate esigenze sanitarie dei dipendenti correlate all'infezione da SARS-CoV-2 e per dare risposta immediata di tutela ai dipendenti con patologie croniche e multi morbilità;
- a seguire, è stata formalizzata la "Procedura per la gestione dei casi positivi o sospetti" del 18 marzo, arricchendo progressivamente la sezione informativa del portale intranet relativamente a tutti gli aspetti dell'emergenza, oltre che sulle modalità tecnico-operative per l'utilizzo dello smart working, inteso anche quale misura di prevenzione, in un'ottica di riduzione degli spostamenti e disciplinato da apposito Regolamento aziendale;
- in data 31 marzo è stata pubblicata la disposizione "Norme di comportamento per i lavoratori", che contiene le misure riguardanti dipendenti e collaboratori;
- rispetto all'utilizzo degli insediamenti aziendali, le successive disposizioni definite dall'Azienda sono state indirizzate a normare l'accesso (con misurazione della temperatura, obbligo della mascherina, disinfezione delle mani con apposito gel) ed il distanziamento fisico (con la messa in opera della opportuna segnaletica);
- in ambito servizi e forniture, l'azienda ha predisposto i processi di acquisizione per garantire idonei dispositivi a tutti i dipendenti fisicamente presenti nei cespiti, e rinforzato adeguatamente i servizi di pulizia e sanificazione degli ambienti.
2.1 Comportamenti generali e protocolli specifici di prevenzione
La Rai ha effettuato un aggiornamento della valutazione dei rischi conseguente all'insorgenza del nuovo rischio biologico da coronavirus, elaborando ai sensi del D.Lgs. 81/08 una integrazione del DVR (Documento di valutazione dei rischi), con l'obiettivo di individuare le misure preventive e protettive per i propri lavoratori.
Tra le misure emerse attraverso la predetta valutazione, nel rispetto degli obblighi specifici del datore di lavoro stabiliti dalli art 18, lettera d) dello stesso D.Lgs. 81/08, l'azienda si è adoperata per identificare e "fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale", necessari a tutelarli dal rischio al quale si sono trovati improvvisamente esposti quando Io stesso non si è rivelato evitabile attraverso altre misure tecniche ed organizzative di prevenzione.
L'insieme delle misure ed i comportamenti generali per la prevenzione, a cui attenersi nelle comuni attività di vita lavorativa, oltre ad essere definiti in svariate raccomandazioni, sono indicati nel corso di formazione obbligatorio "Emergenza Covid-19: comportamenti e precauzioni", disponibile on line sulla intranet.
I protocolli specifici adottati da RAI sono invece normati con il documento "Emergenza Coronavirus: Regole di comportamento dei lavoratori" del 31 marzo ed eventuali successivi aggiornamenti, che raccoglie tutte le indicazioni operative già fornite in modo progressivo dall'Azienda.
Assume una rilevanza centrale il ruolo del preposto (come identificato dal DL 81/2008), quale figura aziendale di riferimento per la vigilanza ed il rispetto delle norme di Legge e delle disposizioni interne in materia di salute e sicurezza, anche relative all'emergenza sanitaria. Inoltre, allo scopo di rafforzare il sistema di controllo sul rispetto delle predette disposizioni, l'Azienda valuterà la possibilits di affidare al servizio di vigilanza, che opera presso i diversi cespiti aziendali pe il controllo "antifumo", compiti di invito all'osservanza delle citate disposizioni (ad esempio, corretto utilizzo delle mascherine, rispetto delle distanze, utilizzo individuale degli ascensori).
2.2 Smart Working Fase 1
Lo smart working, disciplinato nella c.d. Fase1 dai DPCM emergenziali e dal Decreto-Legge c.d. "Cura Italia" costituisce al momento una misura di prevenzione ampiamente applicata: tutto il personale adibito ad attività non vincolate alla presenza fisica nei cespiti aziendali sta continuando infatti ad operare da remoto.
Con comunicazioni aziendali ai singoli lavoratori, tale regime è stato finora esteso temporalmente sino al 30 giugno 2020.
La prestazione con questa modalità è stata disciplinata da apposito Regolamento aziendale; il supporto informativo ai lavoratori è realizzato attraverso la sezione dedicata di Rai Place "Indicazioni operative, smart working e istruzioni per accesso da remoto". Per i lavoratori in smart working è stata prevista e pubblicata sulla intranet anche apposita Informativa su salute e sicurezza per la loro tutela anche in questa modalità di prestazione lavorativa.
3. Le iniziative per la Fase 2
Le presenti linee guida ed i relativi impatti sui modelli organizzativi e produttivi, così come le specifiche intese raggiunte tra le Parti in questa fase, avranno efficacia limitatamente all'attuale periodo emergenziale.
Per tutte le produzioni televisive e per gli eventi radiofonici di rilievo che vengono avviate nella Fase 2, viene predisposto un documento aziendale interno (Verbale di cooperazione e coordinamento, misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio da Sars-Cov2) che riepiloga e traccia tutte le fasi della produzione: allestimento - realizzazione - smontaggio. Tale documento, che deve essere approvato dal vertice aziendale, viene sottoscritto e responsabilizza, per gli aspetti di competenza i delegati o sub delegati del datore di lavoro che intervengono nelle varie fasi della produzione dall'avvio del cantiere (che comporta il raccordo della Rai con eventuali ditte d'appalto sulla salute e sicurezza) alle modalità realizzative ed allo smontaggio (effettuate in sicurezza attraverso sanificazioni preventive, percorsi e posizionamenti del personale predefiniti, utilizzo di dispositivi di protezione e di detergenti, livelli di affollamento consentiti nei vari spazi ecc..). Le informazioni contenute nel predetto documento dovranno essere fornite, a richiesta, ai Comitati Territoriali.
Nella fase 2 avrà termine la particolare flessibilità di mansioni tra profili affini, che potrà comunque essere applicata - compatibilmente con le esigenze aziendali —solo per consentire l'impiego dei lavoratori nei casi di incompatibilità dell'attività lavorativa con il regime dello smart working, tenendo anche conto di coloro che già nella Fase 1 sono stati posti in tale modalità di lavoro.
Anche in questa fase l'istituto del "Fine Produzione" e la prassi del "cambio a vista", laddove compatibile con le esigenze produttive e previa autorizzazione della linea gerarchica, saranno utilizzati al fine di garantire il distanziamento fisico all'interno dei locali aziendali evitando il sovraffollamento.
L'adozione di gruppi di lavoratori in "Disposizione emergenza", che nella fase 2 verrà comunicata ai Comitati Territoriali, dovrà comunque rimanere, tenendo conto dei carichi di lavoro e dell'evoluzione del quadro epidemiologico, come strumento organizzativo di garanzia, al verificarsi di defezioni dovute all'emergenza COVID.
Si conferma la possibilità di utilizzare lo strumento dello smart working in ambito Produzione, non soltanto per finalità di formazione, ma anche per lo svolgimento di specifiche attività lavorative che non richiedano necessariamente la presenza fisica del lavoratore nei locali aziendali; nell'ambito del Comitato Nazionale le Parti si confronteranno sulle attività compatibili con il regime del lavoro agile.
3.1 Smart Working Fase 2
Nell'obiettivo di un graduale e pieno recupero delle attività produttive, RAI intende dotarsi di un piano per un rientro parziale e controllato all'interno delle sedi.
La strategia ipotizzata è quella che si basa su:
1. Flessibilità dei rientri, intendendo con tale definizione la possibilità di sfruttare uno 'status'lavorativo che, compatibilmente con le mansioni assegnate, consenta al dipendente sia la presenza in sede che il lavoro da remoto, ed all'azienda le variazioni di piano in dipendenza dell'andamento (più o meno positivo) della curva dei contagi nel Paese e nelle singole Regioni.
2. Distribuzione dello smart working in maniera coerente con le esigenze degli ambiti di appartenenza, con modalità differenti per le singole Direzioni. Il fine è quello di garantire il distanziamento fisico nei locali aziendali e la distribuzione, tra i lavoratori, delle opportunità del lavoro da remoto, sempre nel rispetto dei compiti assegnati e delle necessità del lavoro in presenza. Tali necessità - ferma restando la compatibilità con le esigenze organizzativo-produttive - dovranno essere individuate con criteri chiari ed oggettivi, tenendo in considerazione le specifiche categorie degli aventi diritto previste fino ad ora dalla Legge, che possono esercitare lo stesso fintantoché perdurerà lo "stato di emergenza" dichiarato, ovvero:
a) lavoratore disabile in condizione di gravità accertata, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992;
b) lavoratore che abbia nel proprio "nucleo familiare" un soggetto disabile in condizione di gravità accertata, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992;
c) lavoratore immunodepresso;
d) lavoratore che convive con "familiare" immunodepresso;
e) genitore di figlio di età non superiore a 14 anni (fino a 13 anni e 364 giorni), a condizione che l'altro genitore non sia beneficiario di strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione di attività, ovvero disoccupato od in condizione di non occupazione.
Per tutte le casistiche di cui alle lettere che precedono, a condizione che l'interessato manifesti il diritto compilando l'apposita modulistica aziendale, verrà attivato o mantenuto il regime di smart working, laddove compatibile con l'attività svolta. Nei casi di incompatibilità la Direzione Risorse Umane e Organizzazione, d'intesa con le Direzioni di appartenenza, si impegna comunque a valutare la possibilità di applicare il regime del lavoro agile, facilitando la possibilità di svolgere attività remotate anche attraverso mutamenti temporanei di mansioni. Qualora la valutazione dovesse essere negativa, verrà fornita risposta scritta al lavoratore.
L'Azienda si riserva di richiedere ogni idonea documentazione atta a comprovare l'appartenenza del lavoratore ad una delle categorie degli aventi diritto.
3. Valutazione degli scenari tecnologici adottati per la remotizzazione delle attività con considerazioni di varia natura. Tale confronto avverrà in sede di Comitato Nazionale, per gli indirizzi generali, e in sede di Comitati Territoriali, per gli impatti a livello locale.
A supporto della definizione del piano finalizzato al progressivo rientro, che verrà preventivamente sottoposto alle OO.SS., si terrà conto del grado di affollamento per ognuno dei cespiti, al fine di evitare il raggiungimento di un tasso eccessivo di concentrazione del personale, e anche della situazione specifica regionale, valutata a livello di comitati territoriali.
A tal fine, l'Azienda si impegna a fornire al Sindacato, periodicamente nell'ambito delle riunioni del Comitato Nazionale e dei Comitati Territoriali per gli ambiti di competenza, i dati omogenei sul livello di affollamento (dipendenti ed esterni) dei singoli cespiti aziendali.
Al riguardo, dovranno essere rispettate le indicazioni sulla densità massima per mq di personale (dipendente e/o collaboratori esterni) all'interno dei singoli uffici aziendali. La capienza delle singole stanze sarà progressivamente segnalata agli ingressi dei singoli uffici (vedi punto 3.5) e segnalata alle rispettive Direzioni.
Per la realizzazione della strategia ipotizzata, fermo restando il necessario margine di flessibilità da parte dei Direttori che proporranno il piano di rientro del personale, si prevede un rientro graduale a partire dal 1º luglio 2020 di tutte le categorie di personale, con un limite massimo del 30/35% dell'organico di ciascuna Direzione e con un modello di rotazione del personale in smart working, in linea di massima su base settimanale, fermo restando quanto previsto al precedente punto 2 e conformemente con le normative di Salute e Sicurezza dei Protocolli Covid-19. Le percentuali di rientro individuate dalle singole Direzioni saranno oggetto di confronto nell'ambito dei Comitati Territoriali (ivi compresi i rappresentanti CdR).
È confermata la necessità di agevolare la fruizione delle ferie, in base alle normative contrattuali e ai verbali sulle ferie arretrate sottoscritti il 4 e 21 aprile 2020 per i quadri, impiegati ed operai, il 17 marzo e 1'8 aprile 2020 per i dirigenti ed il 9 giugno per i giornalisti.
Fino alla fine dell'emergenza Covid-19 al personale soggetto al controllo giornaliero dell'orario di lavoro non saranno applicate le regole relative al numero massimo di carenze consentite nel mese per costante prassi aziendale (c.d. "POH').
La verifica sulle modalità applicative delle suddette norme sullo smart working nelle rispettive realtà verrà effettuata nell'ambito dei Comitati Territoriali, ferma restando la competenza Nazionale sulle materie d'indirizzo.
Resta inteso che, superata la fase emergenziale, la disciplina organica dell'istituto dello smart working verrà definita con i competenti organismi contrattuali previsti dagli accordi sulla rappresentanza.
A questo proposito, le parti concordano di avviare entro il 30 giugno 2020 il confronto sulla materia, coinvolgendo i citati Organismi (Coordinamento Nazionale Rsu, Esecutivo e Commissione contratto Usigrai, ognuno per il proprio ambito di competenza, come previsto dai rispettivi contratti collettivi di lavoro).
3.2 Modalità di accesso in sede
L'accesso alle sedi RAI è disciplinato da apposita e generale procedura che prevede tra l'altro l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica fornita dall'Azienda in dotazione ai lavoratori, unitamente ad un paio di guanti in occasione del loro ingresso, previa sanificazione delle mani.
Unitamente alle mascherine vengono forniti guanti, il cui utilizzo si rende obbligatorio negli ambiti produttivi dove si verificano avvicendamenti di personale che opera sugli stessi apparati nell'arco dello stesso turno o della stessa giornata.
Nella gestione dell'entrata e dell'uscita dei lavoratori sono previsti, un flusso di entrata ed un flusso di uscita dedicati.
Laddove ciò non sia possibile, verranno adottate procedure 'ad hoc'per particolari sedi, che tengano conto delle caratteristiche della stessa (spazi esterni, parcheggi, dimensioni, presenza reception, tornelli, ecc.) e dei flussi di entrata e di uscita.
Per tutte le persone in ingresso presso le sedi RAI, continuerà ad essere eseguita la rilevazione della temperatura corporea, continuando a rispettare le normative previste in materia della privacy. Resta inteso che il lavoratore ha diritto, su sua richiesta, a conoscere la sua temperatura rilevata.
In caso di temperatura superiore a 37,5ºC, effettuati ulteriori approfondimenti del caso (doppia misurazione trascorsi alcuni minuti, con diverso strumento laddove possibile), la persona non può accedere in azienda ed è tenuta a rivolgersi alle competenti strutture sanitarie pubbliche.
Il personale addetto alla misurazione della temperatura dovrà rispettare un protocollo previsto per la gestione del caso, informando il lavoratore di quanto previsto dalle normative in atto.
In caso d'insorgenza di sintomi potenzialmente riconducibili ad un contagio COVID-19 successivamente all'ingresso in Azienda, il dipendente ha l'obbligo di informare della propria condizione clinica il Direttore/Direttore di Testata/Responsabile di Sede della funzione di appartenenza o, in caso di impossibilità, il proprio diretto responsabile. La funzione di appartenenza richiederà la collaborazione del Servizio Sanitario Aziendale ove presente, e del Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di disporre l'allontanamento del dipendente dalla sede di lavoro. Chi interviene, mantenendo la distanza di sicurezza di due metri, allontanerà il dipendente con i sintomi di malessere dall'area dove si trova se in presenza di altre persone, posizionandolo da solo nel più vicino locale/ufficio disponibile, e attiva i numeri di emergenza nazionali (112/118) rappresentando il caso per l'allontanamento in sicurezza del dipendente.
3.3 Personale esterno
Le modalità di accesso alle sedi RAI sono valide anche per il personale esterno che accede abitualmente alle sedi (es. manutentori, pulizie ecc.) che riceve preventivamente l'informativa sulle misure di prevenzione adottate da RAI.
Per ciò che riguarda comportamenti e dotazioni di sicurezza, è compito dei fornitori che operano all'interno dei cespiti RAI assicurare al proprio personale tutte le informazioni e il materiale che risponda ai requisiti applicati in RAI e richiamati nel presente Protocollo. Rai è anche tenuta a verificare, attraverso RGC e Preposti, l'osservanza delle prescrizioni e delle procedure adottate in tema di sicurezza anche da parte dei fornitori e, nel caso in cui il fornitore risultasse sprovvisto di dispositivi di sicurezza, ad assicurare al lavoratore esterno il materiale previsto, segnalando al fornitore l'eventuale carenza.
Sarà obbligo di Rai vigilare, anche attraverso i propri dirigenti, RGC e Preposti, che tutte le postazioni/dotazioni di lavoro utilizzate anche da personale esterno rispettino gli standard condivisi in tema di salute e sicurezza e quindi non rappresentino un potenziale rischio sanitario, in linea con le vigenti disposizioni.
Laddove il lavoratore ritenga che il fornitore esterno non rispetti le norme di sicurezza, effettuerà una segnalazione al preposto al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per svolgere l'attività lavorativa.
3.4 Regole di utilizzo degli spazi interni
All'interno degli insediamenti dovranno essere privilegiate le scale per la discesa e gli ascensori per la salita; apposita segnaletica negli insediamenti fornirà le indicazioni di flusso raccomandate. Ove possibile saranno previste scale per la sola salita e scale per la sola discesa.
Verranno adottate procedure 'ad hoc'per particolari sedi, che tengano conto delle caratteristiche della stessa e dei flussi di entrata e di uscita.
- Areazione dei locali: l'azienda garantisce un adeguato ricambio d'aria esterna (1,5-2 ricambi orari) con gli impianti di ventilazione meccanica di norma presenti nei locali aziendali; in alcuni uffici, dotati di finestre apribili, il ricambio d'aria è garantito solo dall'apertura delle finestre presenti.
L'Azienda è tenuta a dichiarare temporaneamente non agibili i locali privi di finestre apribili, in caso di malfunzionamento dell'impianto di ventilazione meccanica, fino al ripristino delle condizioni di efficienza.
- Aree comuni: nelle aree dove è consentito lo stazionamento di più persone (es. scale, corridoi, erogatori automatici, area fumatori), la permanenza deve essere ridotta al minimo.
- Spostamenti interni: la circolazione del personale all'interno degli edifici deve essere limitata ai casi di indifferibile necessità.
- Riunioni:
- riunioni in presenza solo se necessarie e urgenti;
- utilizzo delle sale riunioni regolamentato con segnaletica per postazioni occupabili, al fine di rispettare la distanza minima tra le persone;
- vietato l'utilizzo di uffici/redazioni per riunioni privi di adeguato ricambio d'aria.
- Ascensori: è consentito l'utilizzo dell'ascensore da una persona alla vol privilegiandone l'uso, solo per la salita.
- Segnaletica:
Sarà implementata e aggiornata la cartellonistica già in essere garantendo tutte le informazioni necessarie.
- Mense:
- aperte con segnaletica per distanziamento per la gestione delle code;
- misure di ampliamento delle fasce orarie e definizione turnazioni ove necessario;
- è di norma consentita la fruizione del pasto solo presso la mensa del proprio insediamento;
- laddove necessario in funzione dell'ampiezza dei locali verranno installati appositi divisori in plexiglass;
- al fine di evitare assembramenti, la Rai attiverà una specifica regolazione per l'afflusso alle mense, eventualmente anche attraverso strumenti informatici; inoltre, al fine di contenere l'afflusso complessivo alla mensa, verrà consentito al lavoratore di scegliere tra la fruizione del servizio mensa ed il ritiro dei "cestini";
- ogni "posto tavola" sarà igienizzato dal personale addetto dopo la consumazione di ogni pasto;
- è consentito al personale di consumare il pasto presso la propria postazione di lavoro, avendo cura di preservare l'igiene delle dotazioni, degli ambienti aziendali e del necessario distanziamento; laddove nei locali tecnici ciò non fosse possibile, compatibilmente con la situazione logistica verranno individuati idonei spazi per la consumazione del pasto;
- mantenimento del rimborso '"RPAF" e del giustificativo "UME" per il personale che svolga attività lavorativa "in presenza" durante l'arco orario della mensa e non fruisca del servizio mensa.
-Bar: riapertura dei bar con possibilità di ampliamento delle fasce orarie d'funzionamento, in funzione degli indici di affollamento; adozione della segnaletica per il distanziamento e controllo dell'affollamento.
- Sale d'attesa e locali assimilabili: gli spazi verranno adeguati entro il 15 luglio al fine di garantire il rispetto delle regole sul distanziamento.
Con riferimento ai locali tecnici nei quali, per esigenze produttive, è stata preclusa la possibilità di utilizzare le finestre, l'Azienda verificherà la possibilità di consentirne, in questa fase, l'apertura.
3.5 Postazioni di lavoro ad uso ufficio (esclusi locali tecnici)
Per ogni ufficio, esclusi i locali tecnici, viene effettuata l'individuazione delle postazioni di lavoro utilizzabili sulla base dei criteri di distanziamento e massimo affollamento raccomandato. Tenuto conto delle disposizioni normative generali che prevedono il distanziamento interpersonale di almeno un metro, l'Azienda, fermo restando l'obbligo di indossare la mascherina assicura un'area non inferiore a 6 mq pro capite e 1,5 m. di distanza tra le postazioni di lavoro. Laddove gli spazi lo consentano, saranno previsti fino a 8 mq pro capite e fino a 2 m. di distanza tra le postazioni.
La distanza tra le postazioni di lavoro potrà essere ridotta, rispetto alla presente previsione, laddove per esigenze lavorative sia previsto da specifici protocolli aziendali.
Tali eventuali situazioni collettive, fuori standard, verranno trattate con soluzioni ad hoc nell'ambito dei Comitati Territoriali.
Nelle stanze dove il numero di postazioni di lavoro supera i parametri di cui sopra, entro il 30 giugno 2020 verrà apposto un adesivo sulle porte di ingresso con l'indicazione del massimo affollamento consentito. La capienza delle restanti stanze verrà progressivamente segnalata agli ingressi delle stanze ed alle rispettive Direzioni.
Tenuto conto che nella Fase 1 è stato autorizzato, in via eccezionale, il prelievo dei PC desktop aziendali ai fini del loro utilizzo da casa in regime di smart working, nella Fase 2 l'Azienda prevede di avviare un piano di sostituzione progressiva di tali computer aziendali con i lap top aziendalizzati e relative docking station, per agevolare le rotazioni in smart working, la sostituzione verrà effettuata in funzione della fattibilità tecnica e della disponibilità di dispositivi.
Si prevede, inoltre, di utilizzare postazioni desktop di pool, opportunamente igienizzate, in ambienti individuati dalle rispettive direzioni, per consentire il rientro graduale delle risorse che non hanno a disposizione laptop aziendali.
L'Azienda si impegna ad ampliare progressivamente la distribuzione delle licenze "Vasco Digipass" al personale che svolge attività in regime di lavoro agile.
3.6 Pulizia/ igiene ambientale
In coerenza con la normativa vigente e con le raccomandazioni delle autorità sanitarie (Rapporto ISS COVID-19 n° 5/2020), sono stati innalzati gli standard relativi ai servizi di pulizia degli ambienti di lavoro.
In tale ottica viene previsto quanto segue:
- pulizia ed igienizzazione degli ambienti di lavoro prima del rientro del personale;
- installazione di dispenser di gel igienizzante negli ingressi delle sedi aree comuni, mense e bar;
- fornitura di salviette monouso nei servizi igienici;
- conferma dei passaggi giornalieri di pulizia con prodotti disinfettanti di tutte le superfici maggiormente di contatto (in particolare piani di lavoro, tastiere e mouse, maniglie di porte e finestre, ecc.), relative alle postazioni individuali non condivise;
- conferma dei protocolli previsti per le pulizie ed igienizzazioni nelle aree mensa/bar a cura dei gestori;
- fornitura di prodotti disinfettanti per la pulizia delle postazioni di lavoro condivise, a cura del dipendente ad ogni cambio turno.
In caso di persona positiva al COVID-19, sono previsti interventi di sanificazione degli spazi interessati nel più breve tempo possibile, eseguiti in conformità alle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020.
3.7 Gestione impianti di condizionamento
Per tutte le sedi vengono adottate le raccomandazioni AICARR (Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria, Riscaldamento e Refrigerazione) e ISS che prevedono:
- graduale e progressiva sostituzione dei filtri attuali con elementi di maggior efficienza;
- riduzione della percentuale dell'aria di ricircolo e conseguentemente della possibile concentrazione di contaminanti in essa contenuti;
- mantenimento in marcia, sulle 24 ore 7 giorni su 7, della ventilazione meccanica degli impianti di climatizzazione, al fine di garantire un ricambio continuo dell'aria ambiente;
- igienizzazione straordinaria dei terminali degli impianti con prodotti disinfettanti (ventilconvettori, griglie di areazione, ecc.);
- pubblicazione su RaiPlace delle periodicità degli interventi di sostituzione dei filtri e delle manutenzioni straordinarie sui terminali del CDZ.
3.8 Utilizzo delle auto in pool
Ferme restando le disposizioni specifiche presenti su RaiPlace, si precisa che:
- la guida dei mezzi della flotta aziendale è consentita agli utilizzatori autorizzati solo con l'impiego di guanti e mascherine;
- con riferimento a tutti i mezzi aziendali, in base alle indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, è consentita la presenza del solo guidatore nella parte anteriore del mezzo e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. Laddove il numero di lavoratori da trasportare fosse superiore ai limiti indicati, o le percorrenze particolarmente lunghe, verranno fornite indicazioni specifiche sulle modalità di spostamento alternative, nel rispetto delle norme di sicurezza.
- nell'ambito della fase 2, ipotizzando un utilizzo più ampio delle auto aziendali, verrà rimodulata la frequenza delle igienizzazioni effettuate con specifici prodotti indicati dal Ministero della Salute, prevedendo comunque un intervento settimanale e su richiesta, laddove sussistano specifiche esigenze;
- viene apposto sul parabrezza un cartello con la data della igienizzazione, che l'utente rimuoverà al primo utilizzo; la predetta data deve essere verificabile anche sul libretto di marcia dei singoli mezzi;
- nel caso in cui un mezzo della flotta abbia ospitato un caso positivo o sospetto, il mezzo verrà sottoposto tempestivamente a sanificazione.
3.9 Informazione/formazione del personale
- L'attuale sezione "Indicazioni operative Coronavirus" allestita su Rai Place verrà mantenuta in evidenza, garantendo il tempestivo aggiornamento di tutti gli elementi informativi rivolti ai dipendenti. Per tematiche di particolare rilevanza si farà anche ricorso ad e-mail mirate o altre notifiche (es. in ambito "Rai per me", SMS, ecc.) sia verso l'intera popolazione aziendale sia verso target specifici.
- Per quanto riguarda la Formazione erogata in questa fase emergenziale, I portale di Rai Academy, oltre ad ospitare eventuali ulteriori corsi di formazione riferiti allo specifico della prevenzione e della salute e sicurezza dei lavoratori, evolverà ulteriormente arricchendo l'offerta on line. Le Parti si danno atto che la trattazione del capitolo fondamentale della formazione è demandata alla contrattazione collettiva; in tale ambito, potranno essere rivisti gli organismi e le relative competenze in materia di formazione.
- In termini generali, il sito della comunicazione interna (Rai Place) e quello della Formazione (Rai Academy) si confermano, anche sulla base di dati di fruizione, come strumenti ben integrati nel tessuto aziendale per veicolare informazione/formazione nei confronti dei dipendenti.
3.10 Test sierologici
Viene avviata, tra la fine del mese di giugno e i primi giorni di luglio, una specifica indagine conoscitiva epidemiologica, ad adesione volontaria, basata sul!'effettuazione di test sierologici con le metodologie analitiche validate dal Ministero della Salute.
Il progetto viene gestito dal Servizio Sanitario Aziendale secondo le indicazioni scientifiche vigenti comprensivo dell'apporto multidisciplinare infettivologico, con il supporto di strutture convenzionate e autorizzate.
L'iniziativa è riservata in via prioritaria ai lavoratori che sono entrati in contatto, negli ambienti di lavoro, con persone affette da Covid-19, anche in considerazione delle aree geografiche maggiormente colpite dalla pandemia, e a tutto il personale che ha garantito e garantisce in presenza la continuità delle attività aziendali anche in servizio esterno o in trasferta ed a specifiche categorie professionali con attività potenzialmente esposta a contatti (area tecnica di produzione/editoriale, area giornalistica, segreterie di redazione); l'Azienda pianificherà successivi ampliamenti dell'iniziativa a tutto il restante personale, tenuto conto dell'evoluzione del contesto nazionale e, nello specifico, considerando le eventuali "aree a rischio epidemiologico", anche secondo le indicazioni delle autorità sanitarie pubbliche.
L'indagine fornirà la valutazione della risposta anticorpale del singolo lavoratore nell'ambito di gruppi professionali omogenei e per cespite aziendale, in rapporto all'adesione volontaria dei singoli.
Il Servizio sanitario aziendale, inoltre, valuterà l'effettuazione dei test sierologici in situazioni particolari.
L'iniziativa sarà organizzata secondo fasi cronologiche successive e con sviluppo temporale compatibile con le disponibilità delle strutture esterne, terrà conto delle possibili differenti indicazioni applicative per questi test vigenti nelle singole regioni, in linea con i protocolli regionali, laddove più convenienti.
Nel caso di positività ai test sierologici, il lavoratore, come previsto dalle normative regionali vigenti, dovrà rimanere presso la propria abitazione informando obbligatoriamente e tempestivamente il Medico di Medicina Generale per la collocazione in malattia, previa presentazione del certificato medico, fino al responso del tampone; nei casi di mancato rilascio del certificato medico di malattia, il lavoratore potrà essere collocato in regime di smart working, laddove tale modalità sia compatibile con l'attività lavorativa, oppure in permesso retribuito a carico dell'Azienda. Nel caso di esito negativo del tampone il lavoratore rientrerà in Azienda, mentre, in caso di positività del tampone, verranno applicati i protocolli previsti dalle determinazioni regionali per il tramite delle ASL territoriali.
Si dovranno infatti considerare le modalità previste dalle citate normative regionali, sia per l'accesso all'eventuale iter successivo di approfondimento diagnostico con il tampone, sia per le misure disposte dalle ASL territoriali.
Tenuto conto delle diverse modalità territoriali di accesso ai tamponi, e quindi anche dei tempi di attesa per l'effettuazione degli stessi e per il responso, se il periodo di permanenza domiciliare dovesse coincidere in tutto o in parte con ferie programmate, il lavoratore avrà diritto a chiederne la sospensione (con inserimento dei giustificativi di assenza sopra indicati: smart working, malattia, permesso retribuito a carico aziendale).
I lavoratori che daranno la loro adesione volontaria dovranno compilare i moduli di consenso e di informativa impegnandosi a comunicare al Servizio Sanitario Aziendale l'esito del test positivo, nella prospettiva di supporto alla tutela del singolo dipendente e della collettività lavorativa in cooperazione con le ASL.
L'Azienda conferma l'osservanza delle ordinanze regionali nonché delle indicazioni previste in rapporto agli esiti degli approfondimenti diagnostici cooperando con gli Enti Pubblici per gli adempimenti previsti in ambiente di lavoro.
I rappresentanti RLS potranno chiedere informazioni sui dati aggregati inerenti tematiche Covid-19.
Su specifica richiesta sindacale, già precedentemente avanzata e reiterata nella presente sede, la RAI attiverà un servizio di supporto psicologico per la durata della fase emergenziale a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori, verificando prima la disponibilità di risorse interne in grado di organizzarlo e successivamente, anche in maniera sussidiaria, all'esterno.
3.11 Mobilità
La RAI favorisce la mobilità sostenibile; predispone apposite rastrelliere e, laddove possibile, pensiline di copertura per il parcheggio di bici e monopattini all'interno delle aree aziendali.
Le Parti concordano inoltre di valutare ulteriori possibili forme di incentivazione alla mobilità sostenibile, prevedendo un incontro sulla materia entro il prossimo mese di luglio.
4. Comitato Nazionale e Comitati Territoriali
In linea con quanto previsto dal Protocollo sottoscritto dalle Parti Sociali in data 24 aprile 2020, sono istituiti in RAI i Comitati Territoriali e il Comitato Nazionale.
4.1 Comitato Nazionale
Il Comitato Nazionale è composto per parte sindacale dalle Segreterie Nazionali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, FNC-UGL, SNATER, LIBERSIND-CONFSAL, dall'Esecutivo Nazionale di USIGRAI e dalla Segreteria Nazionale di ADRAI, per un massimo di 2 componenti per ciascuna Organizzazione (di seguito SINDACATI) e, per parte aziendale, da rappresentanti delle Direzioni Risorse Umane e Organizzazione, Produzione TV, Safety & Security, Infrastrutture Immobiliari e Sedi Locali e del Servizio Sanitario Aziendale.
Al Comitato Nazionale sono affidati i seguenti compiti:
- verifica applicativa delle linee guida contenute nel presente protocollo;
- indicazioni interpretative sulle norme del presente protocollo, anche su istanza dei Comitati Territoriali;
- eventuali modifiche e integrazioni del presente Protocollo.
Il Comitato Nazionale assorbe le competenze previste dalle riunioni settimanali già attribuite al Comitato di confronto con la Task Force aziendale; le riunioni si svolgeranno, in linea di massima, con cadenza settimanale.
4.2 Comitati Territoriali
I Comitati Territoriali sono composti, per parte sindacale, da rappresentanti RSU/CDR e delle Segreterie Territoriali e, per parte aziendale, dal delegato del datore di lavoro, dal Coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal Building Manager e, ove necessario, dal consulente medico locale. In sede locale saranno definite la composizione e le modalità di svolgimento dei lavori dei Comitati, con un minimo di un componente per sigla ove presente. Negli insediamenti dove insistono più unità produttive o più testate verranno coinvolti componenti delle rappresentanze sindacali competenti (CdR/RSU) analoga integrazione è prevista per i rappresentanti di parte aziendale.
Le riunioni si svolgeranno, in linea di massima, con cadenza settimanale.
I Comitati Territoriali, limitatamente alla fase emergenziale, costituiscono il luogo di confronto tra la parte sindacale e la parte aziendale sulla concreta applicazione delle presenti linee guida alle realtà locali, in funzione delle specifiche situazioni.
Le competenze dei predetti Comitati sono limitate alle materie contenute nel presente Protocollo, senza sostituire e/o modificare in materia alcuna le competenze degli Organismi di Rappresentanza Eletti (RSU/CdR/RLS), previsti dagli Accordi vigenti.
Le linee guida contenute nel presente protocollo hanno validità per tutta la durata dell'emergenza sanitaria come previsto dalle vigenti disposizioni normative emergenziali.
Art. 2 - Procedura di raffreddamento e conciliazione dei conflitti di lavoro
Per la regolamentazione dei conflitti di lavoro e dell'esercizio del diritto di sciopero si rinvia all'accordo sindacale sottoscritto in data 22 novembre 2001, in attuazione di quanto disposto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83 (allegato).
***
Art. 2 bis - Mercato del lavoro
Dopo l'art. 2 del c.c.l. viene inserito l'articolo 2 bis - Mercato del Lavoro:
A) Premessa
Le Parti, consapevoli che in un quadro di competitività globale è indispensabile adottare tutti gli strumenti disponibili per favorire la diffusione di una cultura d'impresa, che ponga le risorse umane al centro delle politiche di consolidamento e di sviluppo della Rai, quale Azienda che opera anche nell'ambito di un mercato radiotelevisivo caratterizzato da elevati livelli di concorrenza e da una rapida evoluzione delle tecnologie realizzative, trasmissive e diffusive, intendono regolamentare:
- il Mercato esterno, che riguarda le modalità ed i criteri per l'acquisizione delle risorse umane, proseguendo nella direzione già tracciata dalle Parti con gli accordi inerenti ai percorsi di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato e all'apprendistato, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità;
- il Mercato interno, che inerisce alla identificazione, allo sviluppo ed alla evoluzione delle capacità e delle competenze già presenti in Rai, adottando anche gli strumenti conoscitivi necessari, nonché gli strumenti partecipativi finalizzati alla valutazione delle esigenze formative e delle possibili forme esterne di finanziamento. In particolare, l'Azienda conferma l'intenzione di favorire, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, le richieste di mobilità orizzontale nell'ottica del migliore utilizzo delle risorse e della valorizzazione delle professionalità.
Le Parti si danno atto altresì che le politiche inerenti alle risorse umane devono essere finalizzate agli obiettivi di sviluppo delle professionalità e di mantenimento delle competenze presenti in azienda, nonché di agevolazione del ricambio generazionale, ponendo particolare attenzione all'ingresso di nuove competenze, ai fini del mantenimento di un alto livello qualitativo, e tenendo comunque conto dell'esigenza di mantenere in equilibrio i conti aziendali.
B) Reclutamento
La principale fonte di reperimento di nuove risorse per le future esigenze, con carattere di stabilità e di consistenza numerica significativa è rappresentata da iniziative selettive aperte a tutti coloro che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti.
Al riguardo, l'Azienda fa presente che, in ottemperanza all'art. 18, comma 2, della Legge 133/2008 è stato definito un Regolamento aziendale avente ad oggetto le selezioni, contenente una disciplina molto puntuale delle procedure da adottare, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità e non discriminazione. Detto regolamento, allo stato, è in fase di adeguamento a seguito delle novità introdotte dalla Legge 92/2012; preventivamente alla definitiva approvazione di quest'ultimo da parte aziendale, verrà data una informativa/confronto sulla materia alle OO.SS.
Le Parti convengono che, in occasione di iniziative selettive svolte dall'Azienda, verrà presenza di un membro, a rotazione, individuato d'intesa dalle OO.SS. firmatarie presente Contratto con funzioni di osservatore, nell'ottica di una piena trasparenza e garanzia dei processi selettivi.
Si conviene, altresì, che laddove il reperimento non avvenga attraverso iniziative selettive, in relazione al limitato numero di risorse da acquisire, verrà data informativa a livello locale.
C) Mappatura delle competenze
L'Azienda, con l'intendimento di valorizzare le risorse interne e garantire una maggiore efficienza editoriale e produttiva, attraverso la migliore utilizzazione del personale della RAI, ed anche con l'obiettivo di ridurre il ricorso ad appalti e collaborazioni nell'ottica del contenimento dei costi, ha avviato una mappatura delle competenze di tutte le risorse con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo determinato.
La fase iniziale del progetto, destinato in prospettiva ad interessare tutte le categorie professionali, riguarda programmisti registi ed assistenti ai programmi impegnati nell'area editoriale ed in seguito verrà esteso alle altre realtà aziendali e agli altri profili professionali.
Alle Organizzazioni sindacali verrà fornita una informativa sullo stato di avanzamento del progetto in corso di attuazione, in occasione di specifici incontri.
D) Job posting
Al fine di rendere note ai dipendenti, con criteri di equità e trasparenza, le esigenze professionali nell'ambito del Gruppo, verrà implementato l'utilizzo dello strumento del job posting attraverso il quale tutti i lavoratori, in possesso dei requisiti richiesti, propri del ruolo da ricoprire, potranno manifestare il loro eventuale interesse.
E) Formazione
Le Parti, tenuto conto dell'esigenza condivisa di evolvere le competenze distintive delle risorse, in un'ottica di allineamento delle professionalità a supporto delle strategie di crescita dell'Azienda, assegnano un valore centrale ai processi di formazione continua ed alla concertazione nella identificazione delle relative politiche.
Nella comune intenzione delle Parti, il principio informatore di tali politiche è, da un lato, il mantenimento e lo sviluppo della tradizione qualitativa del Servizio Pubblico inteso come valore che favorisce la crescita culturale e sociale e, dall'altro, l'orientamento alla evoluzione delle tecnologie e dell'offerta.
Le Parti, nel confermare le previsioni del vigente c.c.l. in materia di informative a livello nazionale e locale sulle tematiche della formazione (art. 1, paragrafo A, punto d ed art. 1, paragrafo B, punto e), convengono di adeguare tali previsioni alle esigenze citate in premessa attraverso la istituzione di una Commissione Paritetica Nazionale che avrà il compito di esaminare annualmente i progetti formativi di maggiore rilevanza strategica e di elevato impatto numerico e che potrà, all'occorrenza, occuparsi di specifiche tematiche su richiesta della componente aziendale o sindacale.
Le Parti, definiranno, con specifico accordo, entro il mese di giugno 2013, la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione, anche con riferimento all'accesso alle possibili forme di finanziamento della attività formativa.
Ipotesi di accordo 28/02/2018 (Decorrenza 01/01/2014)
MERCATO DEL LAVORO
Formazione
La lettera "E) Formazione" dell'"Art. 2 bis - Mercato del Lavoro" , a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, viene modificata come di seguito indicato:
"E) Formazione
Le Parti, tenuto conto dell'esigenza condivisa di evolvere le competenze distintive delle risorse, in un'ottica di allineamento delle professionalità a supporto delle strategie di crescita dell'Azienda, assegnano un valore centrale ai processi di formazione continua ed alla concertazione nella identificazione delle relative politiche, da realizzare con un approccio totalmente inclusivo.
Nella comune intenzione delle Parti, il principio informatore di tali politiche è, da un lato, il mantenimento e lo sviluppo della tradizione qualitativa del "Servizio Pubblico" inteso come valore che favorisce la crescita culturale e sociale e, dall'altro, l'orientamento all'evoluzione delle tecnologie e dell'offerta.
Le Parti, nel confermare le previsioni del vigente CCL in materia di informative a livello nazionale e locale sulla specifica materia (art.1, lettera "A) Livelli di confronto"), individuano nella Commissione Paritetica Nazionale la sede di confronto sulle tematiche della formazione con ruolo consultivo, di proposta, di indirizzo, supporto e valutazione circa le attività formative per il personale del Gruppo e con i seguenti compiti specifici:
- formulare proposte per lo sviluppo di iniziative di formazione e aggiornamento professionale;
- valutare congiuntamente, con cadenza annuale, il piano di formazione di massima, che verrà illustrato dalla parte aziendale per macro argomenti entro il mese di novembre ed avrà ad oggetto le iniziative formative programmabili;
- esaminare i progetti formativi di maggiore rilevanza strategica e di impatto significativo;
- effettuare approfondimenti sulle esigenze formative, su richiesta aziendale e/o sindacale;
- occuparsi di specifiche tematiche, effettuando anche approfondimenti della normativa vigente - su richiesta della componente aziendale, ovvero su richiesta di parte sindacale formulata da almeno i due terzi di tale rappresentanza;
- monitorare lo stato di avanzamento dei progetti in corso, l'andamento dell'attività formativa - formulando annualmente un documento di sintesi - avendo preventivamente definito le modalità di detto monitoraggio.
La Commissione si riunirà, in ogni caso, almeno due volte l'anno, con permessi sindacali a carico dell'Azienda.
Reclutamento
1) La lettera "B) Reclutamento" dell'"Art. 2 bis Mercato del Lavoro", a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, viene modificata come di seguito indicato:
"B) Reclutamento
Le Parti confermano che la principale fonte di reperimento di nuove risorse è rappresentata da iniziative selettive, aperte a tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti richiesti, e che, fatte salve le previsioni contenute negli accordi relativi al bacino di reperimento professionale, il reclutamento del personale avviene nel rispetto delle previsioni del Piano Triennale per la Trasparenza e PAnticorruzione e del Regolamento per il Reperimento del Personale.
L'Azienda fornirà alle Organizzazioni sindacali un'informativa, a livello nazionale o locale, su tutte le assunzioni effettuate nel rispetto del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Anticorruzione.
Nell'ottica di una piena trasparenza e garanzia dei processi selettivi, le Parti convengono che, in occasione di iniziative selettive svolte dall'Azienda, verrà prevista la presenza sia nella fase preselettiva che nella fase di svolgimento delle prove e dei colloqui tecnici - di un membro, a rotazione, individuato d'intesa dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto con funzioni di osservatore. Per le selezioni nelle quali l'appartenenza ad un gruppo linguistico costituisca requisito obbligatorio, l'indicazione dell'osservatore verrà effettuata dalla RSU dell'unità produttiva interessata.
I permessi sindacali e le trasferte per l'osservatore sindacale saranno a carico dell'Azienda.
L'Azienda fornirà inoltre annualmente alle Organizzazioni Sindacali, a livello nazionale, un'informativa sulla consistenza numerica delle assunzioni effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge per i lavoratori iscritti alle liste del collocamento obbligatorio."
Mappatura delle competenze e Job posting
Il testo delle lettere "C) Mappatura delle competenze" e "D) Job posting" dell'"Art. 2 bis - Mercato del Lavoro" , a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, viene modificato come di seguito indicato:
"C) Mappatura delle competenze
L'Azienda, con l'obiettivo di valorizzare tutte le risorse interne e garantire una maggiore efficienza editoriale e produttiva, attraverso la migliore utilizzazione del personale della Rai, ed anche con lo scopo di ridurre il ricorso ad appalti e collaborazioni nell'ottica del contenimento dei costi, conferma che è stato attivato il progetto di mappatura delle competenze di tutte le risorse con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo determinato, che consentirà di avere un quadro completo di tutte le professionalità presenti internamente attraverso la creazione di un "Registro delle professioni".
Sugli stati di avanzamento del progetto, le Parti effettueranno incontri di informativa/confronto a cadenza bimestrale/trimestrale a partire dal mese di marzo 2018; le Parti concordano sin da ora di incontrarsi entro il mese di giugno 2018 per valutare congiuntamente l'esito della mappatura relativa all'area editoriale.
D) Job posting e piani di avanzamento professionale
A seguito dell'implementazione del "Registro delle professioni di cui alla precedente lettera C), verranno definiti piani di avanzamento professionale, con la finalità di individuare risorse interne ai settori per far fronte alle esigenze professionali in tutti gli ambiti aziendali, anche attraverso la realizzazione, di interventi formativi specifici a supporto delle competenze da rinforzare per la scelta del candidato più adatto, in un'ottica temporale di più ampio respiro.
Per i casi in cui non sia possibile individuare le risorse all'interno dei settori, si conferma, al fine di rendere note ai dipendenti, con criteri di equità, imparzialità e trasparenza, le esigenze professionali nell'ambito del Gruppo, l'utilizzo dello strumento del job posting - secondo le modalità indicate di seguito - attraverso il quale tutti i lavoratori, in possesso dei requisiti richiesti, propri del ruolo da ricoprire, potranno manifestare il loro eventuale interesse:
- pubblicazione dell'avviso del job posting sul sito intranet almeno 15 giorni prima dell'avvio delle valutazioni dei candidati, fatte salve motivate ed argomentabili ragioni di urgenza;
- presentazione delle candidature da parte dei lavoratori interessati;
- valutazione delle candidature da parte aziendale ed individuazione delle risorse ritenute non cedibili dalla Direzione di inquadramento;
- riscontro ai lavoratori, da parte dell'Azienda, sulle ragioni del mancato assenso alla cessione della risorsa da parte della Direzione di inquadramento, con possibilità per gli interessati - anche con l'assistenza di un rappresentante sindacale - di richiedere un approfondimento entro 5 giorni dalla comunicazione;
- conclusa la precedente fase, avvio dei colloqui valutativi sulle risorse risultate cedibili;
- terminate le valutazioni, entro 15 giorni, riscontro a tutti i partecipanti, con motivazione dell'eventuale esito negativo.
I permessi e le trasferte per la partecipazione ai colloqui, a seguito dell'adesione ai job posting, saranno a carico dell'Azienda entro il limite massimo di una giornata all'anno per ciascun lavoratore.
Le Organizzazioni Sindacali effettueranno una verifica a livello nazionale, con cadenza annuale, sulle iniziative di job posting effettuate e sul relativo esito."
Ipotesi di accordo 09/03/2022 (Decorrenza 01/01/2019)
RECLUTAMENTO E FORMAZIONE
All'interno dell'ampio confronto sul piano industriale le Parti, anche alla luce delle uscite derivanti dalla campagna di incentivazioni all'esodo, si incontreranno per monitorare i fabbisogni occupazionali e le dinamiche organizzative dei diversi settori aziendali, con l'obiettivo di sottoscrivere un accordo organico di livello nazionale sulle politiche attive del lavoro.
A tal fine, anche alla luce dei cambiamenti che potranno discendere dall'applicazione del Piano Industriale, le Parti, si confronteranno nell'ambito della Commissione Nazionale Tecnica Azienda-Sindacato, prevista dall'accordo di rinnovo contrattuale del 28 febbraio 2018, sul piano formativo aziendale nonché su tempi e investimenti per accompagnare la trasformazione e l'innovazione dei profili professionali, anche allo scopo di permettere eventuali riallocazioni del personale.
La Commissione avrà il compito di monitorare gli andamenti produttivi e di confrontarsi sulle nuove professionalità da inserire nell'organizzazione del lavoro, in particolare quelle legate ai processi di digitalizzazione e di comunicazione digitale. Le nuove figure professionali che ne potranno discendere saranno oggetto di confronto nelle future rinnovazioni contrattuali.
MODIFICA ASSETTO SOCIETARIO
A partire dalla sottoscrizione del presente accordo, le Parti si impegnano a costituire un tavolo di confronto permanente nel quale incontrarsi periodicamente per analizzare ed affrontare le problematiche inerenti gli organici e l'organizzazione del lavoro che discenderanno dai nuovi assetti organizzativi previsti dal piano industriale, nell'atteso obiettivo di condividere le modalità di raggiungimento delle finalità del piano di impresa.
Nell'ipotesi di operazioni che apportassero modifiche dell'assetto societario delle Società del Gruppo RAI, le Parti si incontreranno per analizzare i razionali industriali di tali progetti, gli effetti sui perimetri aziendali e le eventuali ricadute occupazionali. La RAI si impegna a riguardo con le OO.SS. stipulanti il presente accordo, ad un approfondito confronto al fine di pervenire a soluzioni condivise su eventuali problemi occupazionali, attraverso possibili sinergie infra Gruppo.
II. Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 3 - Ambito di applicazione del contratto
1. Il presente contratto collettivo di lavoro disciplina il rapporto di lavoro intercorrente tra le società RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., Rai Cinema S.p.a., Rai Click S.p.a., Rai Net S.p.a., Rai Sat S.p.a., Rai Trade S.p.a., Rai Way S.p.a. - in seguito denominate "società" - ed i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dalle società medesime con qualifica di quadro, impiegato ed operaio.
2. Le norme del presente contratto si applicano altresì, in quanto compatibili, ai lavoratori delle società di cui al precedente comma 1 assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con le esclusioni e con le previsioni specifiche di cui al successivo art. 8.
Art. 3 - Ambito di applicazione del contratto
Al comma 1 vengono eliminate le parole Rai Click S.p.a., Rai Sat S.p.a", Rai Trade S.p.a. e, dopo Rai Way S.p.a, viene aggiunto , Rai World S.p.a..
Ipotesi di accordo 28/02/2018 (Decorrenza 01/01/2014)
- "Articolo 3 - Ambito di applicazione del contratto"
Al comma 1 eliminare le parole "Rai Net Spa" e "Rai World Spa" ed aggiungere dopo "Rai Cinema Spa" le parole "Rai Com Spa".
Art. 4 - Assunzione del personale
1. L'assunzione avviene in base alle norme legislative che regolano l'avviamento al lavoro.
2. La società può chiedere al lavoratore, prima dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:
a) copia della carta di identità in corso di validità o documento equipollente attestante data e luogo di nascita nonché cittadinanza;
b) certificato di residenza di data non anteriore a 6 mesi, qualora questa sia diversa da quella indicata nella carta di identità o nel documento equipollente;
c) stato di famiglia non anteriore a 6 mesi;
d) codice fiscale;
e) eventuale documento che certifichi la posizione militare;
f) tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie qualora l'interessato debba esserne in possesso;
g) titoli di studio;
h) documenti richiesti da particolari disposizioni di Legge;
i) ai sensi dell'art. 689 cod. proc. pen. e nei limiti di cui all'art. 8 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, il datore di lavoro potrà chiedere al lavoratore, al quale si intendano affidare mansioni di particolare fiducia, il certificato penale, nel rispetto delle norme dettate dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il lavoratore all'atto dell'assunzione può essere sottoposto a visita medica nel rispetto delle leggi vigenti.
4. L'assunzione deve risultare da atto scritto il quale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/1997, con riferimento al presente contratto, deve specificare:
a) la natura a tempo determinato o a tempo indeterminato del rapporto di lavoro;
b) la data di assunzione;
c) il livello retributivo, il profilo professionale di inquadramento, il corrispondente trattamento economico ed i relativi elementi costitutivi nonché la cadenza dei pagamenti;
d) la durata dell'eventuale periodo di prova;
e) la sede di prima assegnazione;
f) l'orario di lavoro;
g) la durata delle ferie;
h) i termini di preavviso.
5. Al lavoratore sarà altresì consegnata un'apposita dichiarazione contenente gli estremi dell'iscrizione al libro matricola; tale indicazione potrà essere anche inserita nella lettera di assunzione.
6. All'atto dell'assunzione la società deve consegnare al lavoratore una copia del presente contratto.
Dichiarazione a verbale
1. Nell'intento di facilitare l'inserimento di persone con handicap nell'attività lavorativa, la società si impegna a rimuovere le eventuali barriere architettoniche esistenti ed a rendere compatibili i posti di lavoro individuali alle particolari esigenze degli interessati; verrà inoltre posta specifica attenzione nell'assegnare agli stessi mansioni che, rispettando le singole professionalità, siano compatibili con il loro handicap.
2. La società, nel confermare per gli interessati pari condizioni di accesso, verificherà, inoltre, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia, tutte le opportunità per attivi inserimenti, anche mediante la frequenza ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, al fine di agevolarne la migliore integrazione.
3. Nelle assunzioni sarà tenuto particolarmente conto, a titolo preferenziale, delle domande presentate dal coniuge o dai figli dei dipendenti deceduti o che siano cessati dal servizio per vecchiaia, invalidità o malattia.
Art. 4 - Assunzione del personale
Al comma 5 le parole libro matricola vengono sostituite con le parole libro unico del lavoro.
Ipotesi di accordo 28/02/2018 (Decorrenza 01/01/2014)
14) Assunzione del personale
Le Parti concordano di sostituire come di seguito indicato, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il testo delle "Dichiarazioni a Verbale", comma 3, dell'"Articolo 4 - Assunzione del personale":
"3. La Società si impegna ad esaminare, compatibilmente con le esigenze tecniche, produttive od organizzative ed in coerenza con le previsioni del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione", la possibilità di inserimento in Azienda - previo accertamento di idoneità professionale rispetto ai profili definiti dal presente CCL - del coniuge o del figlio maggiorenne di lavoratori deceduti in costanza di rapporto di lavoro che, al verificarsi dell'evento, non possano vantare un'anzianità contributiva utile al conseguimento della pensione e/o la cui famiglia versi in stato di bisogno o in altre situazioni particolari adeguatamente certificate, sempreché venga presentata domanda entro due anni dal verificarsi dell'evento. In fase di prima applicazione, il termine di due anni viene ampliato a cinque anni.".
[___]
- "Articolo 4 - Assunzione del personale"
Al comma 1, dopo le parole "avviamento al lavoro" aggiungere "e nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità previsti dalla disciplina applicabile alle Società a controllo pubblico".
Al comma 2: alle lettere b) e c) sostituire "6 mesi" con "3 mesi" ; alla lettera h), dopo le parole "disposizioni di Legge", aggiungere le parole "quali in via esemplificativa un estratto/i aggiornato/i della propria posizione contributiva rilasciato/i dall'Ente/dagli Enti previdenziali obbligatori di iscrizione, nonché ogni altra documentazione utile a verificare la spettanza di agevolazioni e benefici contributivi, ovvero prestazioni previdenziali ed assistenziali"; sostituire la lettera i) come segue: "Nei limiti di cui all'art. 8 della L. 20 maggio 1970, n. 300, il certificato penale di cui all'art. 25 D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, nel rispetto delle norme dettate dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni".
Al comma 4, inserire in testa all'elencazione: "a) L'identità delle parti" e rielencare le lettere seguenti.
Art. 5 - Riconoscimento anzianità pregressa
1. Nell'ambito della possibile mobilità intersocietaria dei lavoratori dipendenti da una delle società del Gruppo RAI alle quali si applica il presente contratto, le ipotesi di passaggio saranno individuate in base a criteri organizzativi in ordine alle esigenze di volta in volta verificabili e saranno attuate mediante cessione del contratto individuale di lavoro dei dipendenti interessati, da perfezionarsi con il consenso dei medesimi, ai sensi dell'art. 1406 cod. civ. con conseguente riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso la società di provenienza e mantenimento del diritto alla previdenza ed assistenza integrativa. Le quote di t.f.r. verranno trasferite unitamente al dipendente nella nuova società; peraltro, qualora il dipendente abbia già integralmente conferito il proprio t.f.r. a previdenza complementare, saranno applicate le regole in materia di "portabilità" della posizione individuale previste dalla disciplina vigente. Saranno, inoltre, mantenute le anzianità convenzionali individualmente riconosciute.
2. Per i lavoratori provenienti da società controllate alle quali non si applica il presente contratto, nel computo dell'anzianità di servizio sarà, comunque, utilmente considerato il periodo trascorso alle dipendenze delle predette società, ivi incluse le anzianità convenzionali eventualmente già riconosciute.
Art. 5 - Riconoscimento anzianità pregressa
Alla fine del primo periodo del comma 1, la parola integrativa viene sostituita con complementare.
Al secondo periodo dello stesso comma, le parole abbia già integralmente conferito il proprio TFR vengono sostituite con le parole abbia conferito, in tutto od in parte, il proprio TFR.
1. Il periodo di prova deve risultare da atto scritto e non può avere una durata superiore a sei mesi per il personale con inquadramento nei livelli da A a 6 ed a tre mesi per il personale con inquadramento nei restanti livelli.
2. Durante il periodo di prova è facoltà di entrambe le parti risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro senza preavviso o indennità sostitutiva, salvo il diritto del lavoratore di percepire la retribuzione per il periodo di servizio prestato.
3. Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante il primo mese, la retribuzione viene corrisposta per il solo periodo di lavoro prestato. Qualora il licenziamento avvenga dopo il primo mese, viene corrisposta al lavoratore la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina. Saranno altresì corrisposti compensi per le quote di ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità e di premio di produzione in relazione al periodo di servizio prestato.
4. Qualora alla scadenza del periodo di prova la società non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità a tutti gli effetti dal giorno di inizio del periodo prova.
Art. 6 - Periodo di prova
Al testo dell'articolo viene aggiunta la seguente Nota a verbale:
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza del lavoratore per malattia, infortunio e maternità. In particolare, ai fini della sospensione del rapporto, rilevano le malattie e gli infortuni che comportano un'assenza continuativa di durata pari o superiore a 15 giorni, mentre le malattie e gli infortuni di durata inferiore rilevano se la somma dei periodi di assenza è tale da aver impedito un'adeguata valutazione delle capacità del lavoratore in prova .
Art. 7 - Residenza e domicilio
Il lavoratore è tenuto a dichiarare la propria residenza e il domicilio, se diverso dalla residenza, e ha il dovere di segnalare tempestivamente per iscritto alla società ogni successivo cambiamento.
Art. 8 - Rapporto di lavoro a termine
1. Il contratto di lavoro a termine è disciplinato dalle leggi vigenti in materia, nonché dalle norme del presente c.c.l., in quanto compatibili con la natura del rapporto.
2. Ai lavoratori assunti con contratto a termine non si applicano comunque le seguenti norme del presente c.c.l.:
- aspettativa (art. 21);
- assicurazione per infortuni extra-professionali (art. 23);
- premio di Risultato (art. 42);
- assegno di nuzialità (art. 43);
- previdenza e assistenza aziendali (artt. 47 e 44), salvo quanto previsto dagli accordi sindacali sottoscritti in materia di bacini di reperimento del personale a tempo determinato.
3. Al lavoratore assunto a tempo determinato saranno concessi i permessi retribuiti indicati all'art. 17 in misura proporzionale - da calcolarsi su anno solare - rispetto alla durata del contratto a termine, con l'eccezione di quanto previsto al comma 5 del predetto articolo, per il quale si fa rinvio alle norme di Legge.
4. Nella determinazione dei livelli d'inquadramento del personale assunto a termine si terrà conto dei periodi di servizio prestato nella stessa area professionale.
Accordo di confluenza 28/03/2011 - 01 Distribution S.r.l.
Lavoratori con contratto di somministrazione
14. Ai lavoratori attualmente impegnati con contratti di somministrazione da 01 Distribution S.r.l., con scadenza prevista al 31 marzo 2011, e da Rai Cinema S.p.a. che abbiano raggiunto almeno 300 giorni di impiego presso le medesime società, Rai Cinema S.p.a. si impegna a garantire, dopo la scadenza dei contratti in essere, una costante utilizzazione con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato fino al momento dell'assunzione a tempo indeterminato.
15. Con riferimento all'inquadramento ed al trattamento economico dei lavoratori impegnati con contratto di somministrazione presso 01 Distribution S.r.l., troveranno applicazione le condizioni ed i criteri stabiliti nel presente accordo per i lavoratori a tempo indeterminato provenienti da 01 Distribution S.r.l.
16. Rai Cinema S.p.a. si impegna a riconoscere i periodi di utilizzazione con contratti di somministrazione maturati presso Rai Cinema S.p.a. e 01 Distribution S.r.l., ai fini del computo dei giorni di impegno utili a definire, in occasione del rinnovo dell'accordo di gruppo in materia di bacino di reperimento professionale, la data dell'assunzione a tempo indeterminato. In caso di mancato raggiungimento di un accordo di gruppo sui bacini, le parti si incontreranno entro la fine del corrente anno per valutare ipotesi di percorso alternative.
17. Le parti convengono di incontrarsi nuovamente entro il 31 marzo 2012 al fine di valutare la posizione dei lavoratori che non sono rientrati nell'applicazione delle citate previsioni, in relazione alle esigenze organizzative/produttive di Rai Cinema S.p.a.
Art. 8 - Lavoro a termine
Al testo dell'art. 8 - Lavoro a termine viene aggiunto il seguente comma:
5. Le Parti, in relazione all'entrata in vigore della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), convengono di dare attuazione al rinvio legislativo alla contrattazione collettiva previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'art. 1, comma 9, lettera h), della citata Legge n. 92/2012 nei termini di seguito indicati.
Gli intervalli tra due contratti a termine previsti dallo stesso comma 3 dell'art. 5 - a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo - sono ridotti a venti giorni e a trenta giorni, rispettivamente per il caso di contratto a termine di durata fino a sei mesi e di durata superiore a sei mesi, per le assunzioni a termine dei lavoratori inseriti nel bacino di reperimento professionale, disciplinato dall'accordo sindacale del 29 luglio 2011, e dei lavoratori cui sono state e/o saranno riconosciute analoghe garanzie, attraverso la sottoscrizione di apposita transazione, in considerazione della peculiarità del settore radiotelevisivo, del carattere stagionale delle relative produzioni e della complessa fase di mutamento tecnologico ed editoriale avviata in ambito aziendale, anche con il progetto di digitalizzazione delle Testate e della produzione nonché con l'implementazione dei canali tematici e della relativa programmazione.
La disciplina degli intervalli sopra concordata troverà applicazione, in coerenza con le previsioni del citato accordo del 29 luglio 2011, sino al 31 marzo 2019.
La riduzione degli intervalli sopra indicata opererà anche nei seguenti casi:
1. per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro (a titolo esemplificativo malattia, aspettativa, ferie);
2. per l'assunzione di personale riferito a uno o più spettacoli ovvero a programmi radiofonici o televisivi o multimediali;
3. per incremento e intensificazione temporanea dell'attività lavorativa cui non è possibile far fronte con il personale a tempo indeterminato in organico;
4. per l'esecuzione di opere e servizi straordinari relativi all'introduzione di nuove tecnologie.
Le Parti, infine, confermano integralmente le pattuizioni aventi ad oggetto la deroga alla disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 5, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 368/2001, cosi come modificato dalla L. n. 247/2007, contenute negli accordi del 4 giugno 2008 e del 29 luglio 2011.
In data 18 febbraio 2013 si sono incontrate la RAI-Radiotelevisione Italiana e le OO.SS. SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, UGL-TELECOMUNICAZIONI, SNATER e LIBERSIND-CONFSAL, in merito all'ipotesi di accordo di rinnovo del c.c.l. per quadri, impiegati e operai sottoscritta in data 7 febbraio 2013, la cui applicazione è stata espressamente subordinata all'approvazione dei competenti organi aziendali e dei lavoratori delle Società del Gruppo.
In particolare, in relazione al tema del lavoro a termine, le Parti - considerate le esigenze produttive sottese alle previsioni in questione e la specifica richiesta avanzata dalle Organizzazioni Sindacali - convengono che le disposizioni in tema di intervalli tra contratti a termine contenute nella citata ipotesi di accordo, all'art. 8, devono intendersi dalla data odierna immediatamente operative.
Ipotesi di accordo 28/02/2018 (Decorrenza 01/01/2014)
-"Articolo 8 - Rapporto di lavoro a termine" Al comma 2 eliminare, nell'elencazione:
- Assicurazione per infortuni extra-professionali (art. 23);
- Assegno di nuzialità (art. 43)
Art. 9 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Per lavoro a tempo parziale (part-time), in applicazione di quanto previsto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 61 del 25 febbraio 2000, come modificato dall'art. 46 del decreto legislativo n. 276/2003, si intende il rapporto di lavoro prestato con orario inferiore rispetto al normale orario di lavoro di cui all'art. 13 comma 1.
2. Il rapporto di lavoro part-time può essere di tipo:
a) orizzontale: quando la prestazione si svolge con orario ridotto rispetto all'orario normale giornaliero di lavoro previsto dal contratto collettivo;
b) verticale o ciclico: quando la prestazione si svolge a tempo pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
c) misto: risultante dalla combinazione delle due tipologie contrattuali precedentemente descritte nei limiti temporali stabiliti dal successivo punto 3.
3. La durata della prestazione ridotta deve essere ricompresa nelle seguenti fasce:
- da 16 a 32 ore, nel caso di orario ridotto, rispetto al normale orario settimanale;
- da 69 a 138 ore, nel caso di orario ridotto, rispetto al normale orario mensile;
- da 832 a 1664 ore, nel caso di orario ridotto, rispetto al normale orario annuale.
4. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
- volontarietà di entrambe le parti;
- reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali, trascorsi almeno 12 mesi e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
- priorità, nei termini e modi di Legge, nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni e per la stessa unità produttiva.
5. La retribuzione diretta ed indiretta, attuale e differita, dei lavoratori a part-time sarà commisurata proporzionalmente alla ridotta durata della prestazione.
6. Ai fini dell'applicazione dei comporti contrattuali utili per l'assegnazione al livello superiore, le prestazioni di lavoro a tempo parziale saranno computate in proporzione alla ridotta prestazione di lavoro.
7. In caso di part-time, la società potrà richiedere lo svolgimento di prestazioni lavorative supplementari, retribuite con la maggiorazione del 10%, e straordinarie, retribuite con la maggiorazione del 50%; ove ne ricorrano i presupposti si applicheranno anche le maggiorazioni di cui all'art. 33.
8. Lo svolgimento di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie è consentito anche nelle ipotesi di assunzione a termine previste dall'art. 8 del presente contratto.
Nota a verbale
Le parti convengono sul fatto che il ricorso al part-time non determini situazioni di discriminazione sul versante professionale.
Chiarimenti a verbale
1. La società presterà la massima attenzione alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in situazioni di particolare bisogno, quali ad esempio la necessità di accudire figli di età inferiore ai 3 anni o di assistere figli o coniuge in quanto affetti da grave malattia certificata o che accedano a programmi terapeutici di riabilitazione per tossicodipendenti. Verranno valutate positivamente, compatibilmente con le esigenze produttive, le situazioni dei dipendenti che abbiano l'oggettiva necessità di assistere familiari o conviventi gravemente ammalati.
2. Le richieste di part-time potranno essere valutate anche in sede di Commissione paritetica, che fornirà il proprio parere in occasione del successivo incontro.
3. Nel caso di part-time verticale settimanale le giornate di ferie dovranno essere opportunamente riproporzionate nell'ambito della settimana.
Pertanto le giornate di ferie spettanti andranno divise per:
- 1,5 nel caso di articolazione dell'orario di lavoro su quattro giorni settimanali;
- 2 se articolato su tre giorni settimanali;
- 3 se articolato su due giorni settimanali.
Lo stesso principio dovrà essere applicato ai c.d. PR ed ai c.d. PF, di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 17, nonché agli altri permessi di cui all'art. 17, se spettanti.
Nel caso di part-time verticale mensile o annuale le giornate di ferie, i PR e PF dovranno essere opportunamente proporzionati in relazione all'effettiva prestazione lavorativa.
Gli eventuali residui frazionari di ferie, PR e PF dovranno essere arrotondati per eccesso o per difetto se superiori o inferiori allo 0,50.
4. I lavoratori impegnati con part-time orizzontale possono fruire della mensa aziendale purché la prestazione lavorativa ridotta sia di almeno 4 ore giornaliere e l'orario di lavoro concordato termini dopo le ore 14.00 (o dopo le ore 20.00) fatte salve eventuali diverse pattuizioni individuali.
Ipotesi di accordo 28/02/2018 (Decorrenza 01/01/2014)
1) Rapporto di lavoro a tempo parziale
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, al testo dell'"Art. 9 - Rapporto di lavoro a tempo parziale", vengono portate le modifiche di seguito indicate.
Il comma 1 è sostituito dal seguente testo:
"1. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con contratto inferiore rispetto al normale orario di lavoro, anche ai sensi del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81, articoli 4 e seguenti".
Al comma 3 le parole "1664 ore" vengono sostituite con "1733 ore". Al comma 7 viene aggiunto il seguente ulteriore periodo:
"Resta inteso che per i rapporti a part time verticale su base annua in caso di superamento dell'orario giornaliero contrattuale verrà riconosciuta la maggiorazione del 10%, mentre la maggiorazione del 50% verrà attribuita solamente quando verrà superato il limite complessivo dell'orario pattuito su base annua. "
Viene aggiunto il seguente comma 9:
"9. Le parti concordano che, previa pattuizione per iscritto ad integrazione del contratto individuale, l'azienda, a fronte di specifiche esigenze organizzative e produttive, potrà variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa, ovvero variare in aumento, incrementandola fino ad un massimo del 20% dell'orario contrattuale, l'entità della prestazione lavorativa, dandone un preavviso scritto di almeno 5 giorni lavorativi. Il periodo di preavviso può eventualmente essere ridotto a 2 giorni con l'accordo del lavoratore interessato.
Le clausole in questione, cd. "elastiche", saranno concluse per un periodo di tempo imitato, di preferenza con effetto della variazione dal primo giorno del mese successivo alla loro stipulazione.
Ai lavoratori che accettino le suddette clausole sarà riconosciuta una maggiorazione retributiva nella misura omnicomprensiva del 15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione utili al calcolo del compenso per lavoro straordinario per ogni giorno interessato dalla variazione.
Resta inteso che la variazione della collocazione temporale della prestazione non darà diritto alla compensazione retributiva di cui al periodo che precede laddove la stessa sia richiesta dal lavoratore interessato per sue necessità o per scelta.
L'azienda ed il lavoratore che abbia sottoscritto una clausola elastica possono concordare una sospensione dell'operatività delle stesse su richiesta scritta dell'interessato, laddove la variazione della prestazione risulti pregiudizievole al lavoratore per effetto di un sopravvenuto:
a) grave e comprovato motivo di salute del dipendente, ovvero del coniuge/unito civilmente o parente di primo grado che necessiti dell'assistenza continua, debitamente documentata da parte del lavoratore;
b) stipula documentata di un altro rapporto a tempo parziale da parte di quel lavoratore, purché preventivamente autorizzato dall'azienda ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) altre fattispecie di impossibilità all'adempimento, di analoga valenza sociale rispetto a quelle sopra riportate, e come tali congiuntamente riconosciute in sede aziendale tra Direzione e R.s.u, ovvero tra azienda e lavoratore interessato."
I commi 1 e 2 dei "CHIARIMENTI A VERBALÈ vengono modificati come di seguito indicato:
1. La Società presterà altresì la massima attenzione alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in situazioni di particolare bisogno, quali ad esempio, la sussistenza di gravi problemi di salute del lavoratore debitamente certificati da un medico specialista del SSN, la necessità di accudire figli di età inferiore a 3 anni, anche non conviventi, o di assistere figli o coniuge in quanto affetti da grave malattia certificata da un medico specialista del SSN o da una struttura sanitaria specializzata o che accedano a programmi terapeutici di riabilitazione per tossicodipendenti e alcolisti.
2. In particolare, con riferimento a tutti gli ambiti aziendali, la Società favorirà, per quanto possibile, la concessione di part-time a tempo determinato, individuando le articolazioni che risultino maggiormente compatibili con l'organizzazione del lavoro dei vari reparti (es. part-time verticale su base annua con pausa nei mesi estivi; part-time orizzontale di sei ore giornaliere) o agevolando eventualmente lo spostamento del lavoratore in settori con attività compatibili con l'orario richiesto."
Le parti si danno atto dell'opportunità di considerare attivamente il ricorso all'utilizzo dell'istituto dell'apprendistato quale regolato dal Capo I del Titolo VI del Decreto Legislativo n. 276/2003 e successive disposizioni.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano a definire quanto prima il regime normativo contrattuale applicabile.
Accordo apprendistato e lavoro a termine 29/07/2011
Art. 10 - Apprendistato professionalizzante
1. In applicazione degli artt. 49 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, la società può ricorrere allo strumento del contratto di apprendistato professionalizzante per l'assunzione di lavoratori di qualunque profilo professionale disciplinato dal c.c.l.
2. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni.
3. Il rapporto di apprendistato deve essere costituito mediante contratto redatto in forma scritta, il quale dovrà riportare il periodo di prova, la durata del contratto, il piano formativo individuale, la qualifica da conseguire al termine del periodo di apprendistato in base agli esiti della formazione svolta, nonché il trattamento economico dell'apprendista.
4. La durata dell'apprendistato è definita in base al livello di inquadramento da conseguire ed al titolo di studi richiesto, secondo il seguente criterio:
Livello finale di inquadramento
Titolo di studi:
laureaTitolo di studi:
diplomaTitolo di studi:
scuola media1º - 2º - 3º
36 mesi
48 mesi
-
4º - 5º - 6º
-
42 mesi
48 mesi
7º - 8º
-
36 mesi
42 mesi
5. L'inquadramento iniziale dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato è quello previsto per il 2º livello di inquadramento inferiore a quello di destinazione, fatta eccezione per il livello finale 8º, per il quale il livello iniziale di inquadramento è il livello 9º.
6. La durata del periodo di prova è legata al livello di inquadramento da conseguire e viene determinata, con decorrenza dalla data di assunzione, secondo lo schema seguente:
- 45 giorni per i livelli di inquadramento 7º, 8º;
- 60 giorni per i livelli di inquadramento 4º, 5º e 6º;
- 90 giorni per i livelli di inquadramento 1º, 2º e 3º.
Decorso il periodo di prova, la società non può recedere dal contratto di apprendistato, prima della naturale scadenza, se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
7. Il numero complessivo di apprendisti non può superare il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato.
8. Al fine di consentire al lavoratore il rispetto del piano di formazione, l'assenza continuativa dal lavoro per almeno 30 giorni solari per malattia, infortunio, aspettativa, congedo parentale, determina la sospensione del contratto di apprendistato e comporta lo slittamento del termine finale del contratto di un analogo periodo, mentre per il periodo di congedo di maternità/paternità la sospensione opera in via automatica.
9. Alla scadenza del periodo di apprendistato, in presenza di riscontrate ed oggettive difficoltà di un proficuo inserimento in azienda, la società può recedere dal rapporto, dandone comunicazione scritta all'apprendista nel rispetto di un termine di preavviso di almeno 15 giorni. Altrimenti, fatte salve le norme di Legge, valutate le condizioni e le compatibilità organizzative, produttive e tecniche, sussistendo i requisiti di idoneità professionale il rapporto di lavoro diventa definitivo, con inquadramento al livello di destinazione. I rapporti di lavoro diverranno definitivi nella misura minima dell'80%.
10. Il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio del lavoratore, ma non ai fini dei comporti contrattuali e degli aumenti periodici di anzianità, che decorreranno dalla data di raggiungimento del livello di destinazione.
11. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo (orario di lavoro, ferie, malattia, permessi, ecc.) si rinvia alle specifiche disposizioni del c.c.l.
Nota a verbale
L'applicazione della norma è subordinata alla definizione dei piani formativi, ai sensi della normativa in materia di apprendistato.
Al fine di concordare i percorsi e modalità di formazione le parti si incontreranno a decorrere dal mese di settembre per regolamentare, entro il 30 novembre p.v., la materia.
Resta comunque inteso che, in ipotesi di sopravvenuta approvazione del nuovo Testo unico dell'apprendistato, le parti si impegnano a riconvocarsi sollecitamente per verificare la compatibilità delle previsioni del presente articolo, segnatamente, ma non esclusivamente, sotto il profilo della durata massima dell'apprendistato, al mutato contesto normativo di riferimento. Nelle more di trovare una diversa intesa, eventuali modifiche delle norme che non siano compatibili con parti del presente articolo contrattuale, comporteranno la sostituzione di diritto delle parti divenute incompatibili.
Art. 10 - Apprendistato professionalizzante
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le Parti, nel darsi atto che l'apprendistato professionalizzante deve costituire la modalità prevalente per l'ingresso dei lavoratori in Azienda, con l'intento di accrescere e valorizzare la professionalità dei lavoratori, convengono di modificare il testo dell'accordo sottoscritto il 29 luglio 2011 in materia di apprendistato, alla luce delle modifiche normative intervenute e alla luce dell'Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, e di sostituire l'art. 10 del c.c.l. con il seguente Art. 10 - Apprendistato professionalizzante:
1. In applicazione del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, come successivamente modificato e integrato dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell'Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, la Società ricorre in via prioritaria allo strumento del contratto di apprendistato professionalizzante per l'assunzione di lavoratori di qualunque profilo professionale disciplinato dal CCL.
2. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni.
3. Il rapporto di apprendistato deve essere costituito mediante contratto redatto in forma scritta, il quale dovrà riportare il periodo di prova, la durata del contratto, il piano formativo individuale, il profilo professionale ed il livello di inquadramento da conseguire al termine del periodo di apprendistato in base agli esiti della formazione svolta, nonché il trattamento economico dell'apprendista. Il piano formativo individuale sarà redatto sulla base del format allegato, che sarà compilato tenendo conto dei contenuti formativi caratterizzanti i diversi profili professionali.
4. L'inquadramento iniziale dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato è quello previsto per il secondo livello inferiore a quello finale di inquadramento, fatta eccezione per il livello finale 8, per il quale il livello iniziale di inquadramento è il livello 9.
Decorsi 24 mesi dall'assunzione con contratto di apprendistato, i lavoratori verranno inquadrati per il restante periodo dell'apprendistato al livello immediatamente inferiore a quello finale di inquadramento (fatta eccezione per il livello finale 8, per il quale il livello iniziale di inquadramento è già il livello 9).
5.La durata dell'apprendistato è definita in base al livello di inquadramento da conseguire ed al titolo di studi richiesto, nel rispetto delle previsioni contrattuali di ingresso, nonché delle prassi consolidate, secondo il seguente criterio:
Livello finale di inquadramento
Livello iniziale di inquadramento
Titolo di studi: laurea
Titolo di studi: diploma
Titolo di studi: scuola media
2 - 3
4 - 5
36 mesi
5
7
36 mesi
6 - 7 - 8
8 - 9 - 9
36 mesi
6. La durata del periodo di prova è legata al livello di inquadramento da conseguire al termine del periodo di apprendistato e viene determinata, con decorrenza dalla data di assunzione, secondo lo schema seguente:
- 45 giorni per i livelli di inquadramento 6, 7 e 8;
- 60 giorni per il livello di inquadramento 5;
- 90 giorni per i livelli di inquadramento 2 e 3.
Decorso il periodo di prova, le parti del rapporto individuale non possono recedere dal contratto di apprendistato, prima della naturale scadenza, se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
7. Il numero complessivo di apprendisti non può superare il 50% dei lavoratori a tempo indeterminato. Tale rapporto deve risultare rispettato al momento di ciascuna nuova assunzione con contratto di apprendistato.
8. Al fine di consentire al lavoratore il rispetto del piano di formazione, l'assenza continuativa dal lavoro per almeno 30 giorni solari per malattia, infortunio, aspettativa, congedo parentale, determina la sospensione del contratto di apprendistato e comporta lo slittamento del termine finale del contratto di un analogo periodo, mentre per il periodo di congedo di maternità/paternità la sospensione opera in via automatica a prescindere dalla durata dell'assenza.
9. Alla scadenza del periodo di apprendistato ciascuna delle parti del contratto può recedere dal rapporto, dandone comunicazione scritta all'altra parte nel rispetto di un termine di preavviso di almeno 15 giorni, decorrente dal termine del periodo di apprendistato, ai sensi dell'art. 2118 del codice civile. Altrimenti, fatte salve le norme di Legge, il rapporto di lavoro diventa definitivo. L'assunzione di nuovi apprendisti sarà consentita a condizione che, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, almeno l'80% dei contratti di apprendistato stipulati in detto periodo siano divenuti definitivi. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
10. Il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio del lavoratore, ma non ai fini dei comporti contrattuali e degli aumenti periodici di anzianità.
11. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo (orario di lavoro, ferie, malattia, permessi, ecc.) si rinvia alle specifiche disposizioni del c.c.l.
12. A ciascun apprendista sarà erogata una formazione congrua, interna o esterna alla Società, articolata in formazione a contenuto di base e trasversale e formazione professionalizzante.
13. In materia di formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, indipendentemente dalla sede presso la quale l'apprendista è stato assunto, l'Azienda, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 7, comma 10, del Testo Unico dell'apprendistato, farà riferimento alla deliberazione n. 41 del 03/02/2012 della Giunta Regionale della Regione Lazio ed a eventuali future modifiche ed integrazioni della stessa. Tale formazione (120 ore, al massimo, nel triennio) potrà essere modulata in ragione del titolo di studio dell'apprendista, come consentito dalla suddetta normativa.
14. La formazione di tipo professionalizzante, non inferiore a 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico, prevista dall'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011), potrà essere svolta all'interno e sotto la responsabilità della Società, "on the job" o in affiancamento o con moduli di formazione teorica, nonché mediante modalità e-learning. La Società dichiara che la capacità formativa interna è espressa dalla presenza di funzioni aziendali preposte a progettare percorsi formativi, nonché dalla presenza di lavoratori con esperienza e capacità professionale idonee a trasferire competenze, di tutor o referenti aziendali con formazione e competenze adeguate, nonché di locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali.
15. Per ciascun apprendista sarà individuato un tutor o referente aziendale con il compito di seguire l'apprendista per la durata dell'apprendistato e nello svolgimento del piano formativo individuale. Il tutor è individuato dalla Società in un lavoratore qualificato - inquadrato in un livello non inferiore a quello finale dell'apprendista - di adeguata esperienza lavorativa e che svolga un'attività coerente con quella dell'apprendista. Ciascun tutor o referente aziendale potrà seguire al massimo 10 apprendisti.
16. Al termine del periodo di formazione la Società procede alla registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
17. Le Parti si impegnano a rivedere il testo del presente articolo nel caso in cui intervengano modifiche alla normativa di Legge in materia di apprendistato.
Norma transitoria
Con riferimento al punto 16, le Parti, in attesa della piena operatività del libretto formativo, convengono di provvedere all'attestazione dell'attività formativa secondo il format allegato al presente accordo, elaborato nell'ambito dell'Accordo Interconfederale.
Nota a verbale
Entro il mese di giugno 2013, le Parti definiranno i contenuti formativi caratterizzanti i vari profili professionali, citati al comma 3.
[___]
Allegato 3 - Piano formativo individuale
PFI relativo all'assunzione del/la Sig./ra: ______________________________________
1. Azienda
Ragione sociale _________________________________________________________
Sede (indirizzo) _________________________________________________________
CAP (Comune) __________________________________________________________
Partita IVA _____________________________Codice Fiscale ____________________
Telefono _____________________________Fax _______________________________
e-mail __________________________________________________________________
Legale rappresentante (nome e cognome) _____________________________________
2. Apprendista
Dati anagrafici
Cognome ____________________________ Nome _____________________________
C.F. ___________________________________________________________________
Cittadinanza _____________________________________________________________
Scadenza permesso di soggiorno (nel caso di stranieri) __________________________
Nato a _____________________________ il ___________________________________
Residenza/Domicilio _______________________________________________________
Prov. __________________________ Via _____________________________________
Telefono _____________________________Fax ________________________________
E-mail __________________________________________________________________
Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro
Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi ______________
________________________________________________________________________
Esperienze lavorative _______________________________________________________
periodi di apprendistato svolti dal __________________ al _________________________
Formazione extra scolastica compreso quella svolta in apprendistato
a) ______________________________________________________________________
b) ______________________________________________________________________
c) ______________________________________________________________________
Aspetti normativi
Data di assunzione ________________________________________________________
Qualifica, ai fini contrattuali, da conseguire
________________________________________________________________________
Durata __________________________________________________________________
Categoria/Livello di inquadramento iniziale
________________________________________________________________________
Categoria/Livello di inquadramento finale
________________________________________________________________________
3. Tutor
Tutor aziendale sig./ra ______________________________________________________
C.F. ____________________________________________________________________
Categoria/Livello di inquadramento ____________________________________________
Anni di esperienza _________________________________________________________
4. Contenuti formativi
Aree tematiche aziendali/professionali
Il piano formativo individuale ha lo scopo di delineare le competenze tecnico-professionali e specialistiche coerenti con la qualifica professionale, ai fini contrattuali, da conseguire
In questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro relativi al rischio specifico e dei mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale nonché i temi dell'innovazione di prodotto, processo e contesto. La formazione indicata nel presente piano formativo è quella da attestare nell'apposito modulo ed è articolata in quantità non inferiore ad 80 ore medie annue.
Indicare le competenze tecnico professionali e specialistiche ritenute idonee per la qualifica professionale, ai fini contrattuali, da conseguire.
1) ______________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________
4) ______________________________________________________________________
5) ______________________________________________________________________
6) ______________________________________________________________________
7) ______________________________________________________________________
5. Articolazione e modalità di erogazione della formazione (è possibile barrare più opzioni)
__ On the job
__ Affiancamento
__ Esercitazioni di gruppo
__ Testimonianze
__ Action learning
__ Visite aziendali
__ (. altro)
Allegato 4 - Appendice Attestazione dell'attività formativa
Dati apprendista/impresa
Apprendista
Nome e cognome __________________________________________________________
Codice fiscale _____________________________________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________________________
Residente in ______________________________________________________________
Via _____________________________________________________________________
Titolo di studio ____________________________________________________________
Assunto in apprendistato professionalizzante
Dal _______________________________ al ____________________________________
Per conseguire la qualifica di
________________________________________________________________________
Impresa
Ragione sociale __________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________
Telefono _____________________________Fax ________________________________
E-mail __________________________________________________________________
Nominativo del tutor/refente aziendale _________________________________________
________________________________________________________________________
Formazione effettuata durante il contratto di apprendistato
Competenze generali/specifiche - insegnamento (con riferimento al piano formativo individuale)
Durata in ore/periodo
Modalità adottata
Firma tutor e apprendista
_________orePeriodo________________________
- On the job- Affiancamento- Altro
Firma tutor/referente_________________Firma apprendista_________________
_________orePeriodo________________________
- On the job- Affiancamento- Altro
Firma tutor/referente_________________Firma apprendista_________________
_________orePeriodo________________________
- On the job- Affiancamento- Altro
Firma tutor/referente_________________Firma apprendista_________________
Firma tutor/referente aziendale ______________________________________________
Timbro e firma dell'azienda__________________________________________________
Firma apprendista_______________________________Data______________________
In data 3 maggio 2013 si sono incontrate la RAI - Radiotelevisione Italiana e le OO.SS. SLC- CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, UGL-TELECOMUNICAZIONI, SNATER e LIBERSIND- CONFSAL, per dar seguito a quanto previsto, in tema di apprendistato professionalizzante, dall'accordo di rinnovo del c.c.l. del 7 febbraio 2013.
Nello specifico, come stabilito nella Nota a verbale dell'Art. 10 - Apprendistato professionalizzante ed al fine di rendere immediatamente operativa tale norma, le Parti convengono di approvare il documento allegato, avente ad oggetto i contenuti formativi caratterizzanti i vari profili professionali previsti dal c.c.l., allo scopo raggruppati in aree omogenee.
Le Parti convengono inoltre che, nell'ambito della Commissione Paritetica Nazionale prevista dal citato accordo di rinnovo, all'Art. 2 bis - Mercato del Lavoro, lettera E) Formazione, saranno oggetto di approfondimento gli aspetti contenutistici della formazione relativa ai singoli profili professionali.
Al fine di attivare la predetta Commissione, le OO.SS. comunicheranno all'Azienda i nominativi di due rappresentanti sindacali per ciascuna sigla.
Area amministrativa
impiegato
Area tecnico/produttiva
a) qualificazione scenica
arredatore
costumista
scenografo
b) qualificazione produttiva specialistica
tecnico della produzione
montatore
operatore di ripresa
compositore video
c) qualificazione tecnica specialistica
tecnico ICT
tecnico
d) qualificazione gestionale specialistica
consulente musicale
organizzatore-ispettore della produzione
Area operativa
attrezzista
a) qualificazione operativa di supporto
costruttore
meccanico
manovale
b) qualificazione operativa realizzativa
addetto ai costumi
modellatore
realizzatore decoratore
sarto tagliatore
tappezziere
truccatore parrucchiere
c) qualificazione operativa specialistica
elettricista di manutenzione
specializzato della produzione
specializzato tecnologico
Area editoriale
progammista regista
assistente ai programmi
documentatore
grafico-operatore animatore
impiegato (di redazione)
aiuto regista-assistente alla regia
Profili formativi apprendistato professionalizzante
1) Area amministrativa
Competenze professionali generali
- Conoscere le caratteristiche del settore radiotelevisivo.
- Conoscere la struttura dell'azienda nei suoi aspetti generali di organizzazione e di gestione.
- Conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali.
- Conoscere ed utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo.
- Conoscere gli aspetti normativi ed organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro, i principali fattori di rischio e le misure di prevenzione e protezione.
Competenze professionali specifiche
- Conoscere i processi aziendali ed il ruolo della propria attività all'interno del ciclo produttivo.
- Conoscere ed utilizzare gli strumenti informatici ed i principali software applicativi.
- Acquisire le conoscenze in merito all'utilizzo, all'organizzazione ed alla gestione di un archivio.
- Acquisire le conoscenze ed operare in ambito di sistemi gestionali integrati.
- Conoscere le fasi operative di gestione e sviluppo dell'attività di competenza.
- Conoscere le principali forme di comunicazione aziendale.
- Conoscere e saper operare nel rispetto della normativa sulla privacy.
- Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali.
Appartengono a quest'area i lavoratori con qualifica di impiegato.
2) Area tecnico/produttiva
2A) Qualificazione scenica
Competenze professionali generali
- Conoscere le caratteristiche del settore radiotelevisivo.
- Conoscere la struttura dell'azienda nei suoi aspetti generali di organizzazione e di gestione.
- Conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali.
- Conoscere ed utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo.
- Conoscere gli aspetti normativi ed organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro, i principali fattori di rischio e le misure di prevenzione e protezione.
Competenze professionali specifiche
- Conoscere le varie fasi di produzione - con particolare riguardo alle fasi di allestimento ed ambientazione - ed il ruolo della propria attività all'interno del ciclo produttivo.
- Saper utilizzare in sicurezza degli strumenti richiesti dalle lavorazioni cui si è impegnati.
- Conoscere e saper applicare le tecniche realizzative del prodotto richiesto.
- Conoscere i materiali utilizzati e le loro caratteristiche.
- Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali.
Appartengono a quest'area i lavoratori con qualifica di: arredatore, costumista, scenografo.
2B) Qualificazione produttiva specialistica
Competenze professionali generali
- Conoscere le caratteristiche del settore radiotelevisivo.
- Conoscere la struttura dell'azienda nei suoi aspetti generali di organizzazione e di gestione.
- Conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali.
- Conoscere ed utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo.
- Conoscere gli aspetti normativi ed organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro, i principali fattori di rischio e le misure di prevenzione e protezione.
Competenze professionali specifiche
- Conoscere le varie fasi di produzione ed il ruolo della propria attività all'interno del ciclo produttivo.
- Conoscere i processi di informatizzazione della produzione radiotelevisiva.
- Conoscere le modalità di utilizzo in sicurezza delle attrezzature richieste dalle lavorazioni cui si è impegnati.
- Saper operare in un contesto aziendale orientato alla produttività, all'efficienza ed all'innovazione.
- Conoscere le modalità di confezionamento del prodotto radiotelevisivo.
- Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali.
Appartengono a quest'area i lavoratori con qualifica di: tecnico della produzione, montatore, operatore di ripresa, compositore video.
2C) Qualificazione tecnica specialistica
Competenze professionali generali
- Conoscere le caratteristiche del settore radiotelevisivo.
- Conoscere la struttura dell'azienda nei suoi aspetti generali di organizzazione e di gestione.
- Conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali.
- Conoscere ed utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo.
- Conoscere gli aspetti normativi ed organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro, i principali fattori di rischio e le misure di prevenzione e protezione.
Competenze professionali specifiche
- Conoscere i processi aziendali ed il ruolo della propria attività all'interno del ciclo produttivo.
- Conoscere le specifiche funzionali di apparecchiature tecniche e impianti ovvero delle apparecchiature informatiche.
- Conoscere le tecniche, normative e procedure di assistenza.
- Conoscere ed applicare la normativa di settore.
- Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
- Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali.
Appartengono a quest'area i lavoratori con qualifica di: tecnico ICT, tecnico.
2D) Qualificazione gestionale specialistica
Competenze professionali generali
- Conoscere le caratteristiche del settore radiotelevisivo.
- Conoscere la struttura dell'azienda nei suoi aspetti generali di organizzazione e di gestione.
- Conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali.
- Conoscere ed utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo.
- Conoscere gli aspetti normativi ed organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro, i principali fattori di rischio e le misure di prevenzione e protezione.
Competenze professionali specifiche
- Conoscere i processi aziendali ed il ruolo della propria attività all'interno del ciclo produttivo.
- Conoscere le modalità di confezionamento del prodotto radiotelevisivo.
- Saper predisporre la documentazione di supporto necessaria all'attività richiesta.
- Essere in grado di raggiungere gli obiettivi individuali e quelli di gruppo, ottimizzando costi e benefici nel rispetto dei tempi e della qualità attesa.
- Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali.
Appartengono a quest'area i lavoratori con qualifica di: consulente musicale, organizzatore-ispettore di produzione.
3) Area operativa
3A) Qualificazione operativa di supporto
Competenze professionali generali
- Conoscere le caratteristiche del settore radiotelevisivo.
- Conoscere la struttura dell'azienda nei suoi aspetti generali di organizzazione e di gestione.
- Conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali.
- Conoscere ed utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo.
- Conoscere gli aspetti normativi ed organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro, i principali fattori di rischio e le misure di prevenzione e protezione.
Competenze professionali specifiche
- Conoscere i processi aziendali ed il ruolo della propria attività all'interno del ciclo produttivo.
- Acquisizione di capacità tecnico-pratiche di operare su impianti o attrezzature.
- Conoscere le modalità di utilizzo in sicurezza e di manutenzione delle attrezzature di lavoro.
- Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali.
Appartengono a quest'area i lavoratori con qualifica di: attrezzista, costruttore, manovale, meccanico.
Copyright S.I.A. s.r.l.
3B) Qualificazione operativa realizzativi
Competenze professionali generali
- Conoscere le caratteristiche del settore radiotelevisivo.
- Conoscere la struttura dell'azienda nei suoi aspetti generali di organizzazione e di gestione.
- Conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali.
- Conoscere ed utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo.
- Conoscere gli aspetti normativi ed organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro, i principali fattori di rischio e le misure di prevenzione e protezione.
Competenze professionali specifiche
- Conoscere i processi aziendali ed il ruolo della propria attività all'interno del ciclo produttivo.
- Acquisire le capacità tecnico-pratiche di realizzazione.
- Conoscere e saper applicare le tecniche realizzative del prodotto richiesto.
- Conoscere le modalità di utilizzo in sicurezza delle attrezzature richieste dalle lavorazioni cui si è impegnati.
- Conoscere i materiali utilizzati e delle loro caratteristiche
- Essere in grado di eseguire lavori con contenuto artistico ed innovativo.
- Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali.
Appartengono a quest'area i lavoratori con qualifica di: addetto ai costumi, modellatore, realizzatore decoratore, sarto tagliatore, tappezziere, truccatore parrucchiere.
)
3C) Qualificazione operativa specialistica
Competenze professionali generali
- Conoscere le caratteristiche del settore radiotelevisivo.
- Conoscere la struttura dell'azienda nei suoi aspetti generali di organizzazione e di gestione.
- Conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali.
- Conoscere ed utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo.
- Conoscere gli aspetti normativi ed organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro, i principali fattori di rischio e le misure di prevenzione e protezione.
Competenze professionali specifiche
- Conoscere i processi aziendali ed il ruolo della propria attività all'interno del ciclo produttivo.
- Conoscere le modalità di installazione, esercizio e manutenzione di impianti ed apparecchiature dell'area di lavoro.
- Conoscere la documentazione tecnica di pertinenza.
- Conoscere le modalità di utilizzo e di manutenzione delle attrezzature di lavoro.
- Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali.
Appartengono a quest'area i lavoratori con qualifica di: elettricista di manutenzione, specializzato della produzione, specializzato tecnologico.
4) Area editoriale
Competenze professionali generali
- Conoscere le caratteristiche del settore radiotelevisivo.
- Conoscere la struttura dell'azienda nei suoi aspetti generali di organizzazione e di gestione.
- Conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali.
- Conoscere ed utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo.
- Conoscere gli aspetti normativi ed organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro, i principali fattori di rischio e le misure di prevenzione e protezione.
Competenze professionali specifiche
- Conoscere i processi aziendali ed il ruolo della propria attività all'interno del ciclo produttivo.
- Conoscere e modalità di confezionamento del prodotto radiotelevisivo.
- Conoscere le apparecchiature proprie dell'area di attività.
- Saper predisporre la documentazione di supporto necessaria all'attività richiesta.
- Conoscere le innovazioni di processo, di prodotto e di contesto.
- Conoscere le regole di funzionamento dei team di lavoro.
- Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali.
Appartengono a quest'area i lavoratori con qualifica di: programmista regista, assistente ai programmi, documentatore, grafico-operatore animatore, impiegato (di redazione), aiuto regista-assistente alla regia.
Art. 11 - Contratti di inserimento
La società si riserva la facoltà di ricorrere alla tipologia dei contratti di inserimento nel rispetto delle norme di Legge e dell'accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004.
Ipotesi di accordo 28/02/2018 (Decorrenza 01/01/2014)
11) Contratto di inserimento
In relazione alle modifiche legislative intervenute, le Parti concordano di eliminare l'articolo contrattuale sul contratto di inserimento, "Art. 11 - Contratti di inserimento".
Art. 12 - Flessibilità del lavoro e appalti
1. Le parti stipulanti, coerentemente con i mutamenti intervenuti a livello legislativo, concordano sulla necessità dell'introduzione nel presente contratto di strumenti di flessibilità in entrata e nel corso del rapporto, idonei a soddisfare le particolari esigenze delle società, caratterizzate da variazioni, non sempre programmabili, delle relative produzioni ed attività.
2. Pertanto, le parti si danno atto della necessità che le potenzialità produttive interne alle società vengano utilizzate in modo da ottenerne la migliore razionalizzazione ed ottimizzazione e che il ricorso a forme di appalto venga effettuato considerando, comunque, l'opportunità di saturare preliminarmente le risorse interne.
3. Allo scopo di realizzare e garantire la tutela dei lavoratori interessati all'appalto circa il rispetto degli obblighi previsti in materia di lavoro, le società confermano che già attuano, a partire dalla stesura delle clausole del capitolato, tutti i meccanismi necessari affinché le ditte appaltatrici osservino le norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono, con riferimento sia a quelle relative alla tutela del lavoro che a quelle in materia di sicurezza e salute, non avvalendosi di imprese che non ottemperino agli obblighi di Legge.
4. Le società prevedranno, altresì, clausole per una verifica in corso d'opera di dette condizioni, anche su specifica segnalazione delle OO.SS.
Art. 12 - Appalti
L'art. 12 del c.c.l. viene sostituito, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, dal seguente Art. 12 - Appalti:
1. Le Parti si danno atto della necessità che le potenzialità produttive interne alla Società vengano utilizzate in modo da ottenerne la migliore razionalizzazione ed ottimizzazione e che il ricorso a forme di appalto venga effettuato garantendo il pieno utilizzo delle risorse interne, tenendo conto della dislocazione sul territorio nazionale delle risorse e delle turnazioni del personale interessato.
2. Allo scopo di realizzare e garantire la tutela dei lavoratori interessati all'appalto circa il rispetto degli obblighi previsti in materia di lavoro e previdenza, la Società conferma di utilizzare, sia nella predisposizione dei capitolati che delle clausole contrattuali, tutti i controlli necessari affinché le ditte appaltatrici osservino le norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono, con riferimento sia a quelle relative alla tutela del lavoro ed al rispetto degli obblighi contributivi, che a quelle in materia di sicurezza e salute, non avvalendosi di imprese che non ottemperino agli obblighi di Legge. La Rai conferma, altresì, che vigilerà in ordine al rispetto degli obblighi previsti in materia di sicurezza e salute anche nei confronti dei propri lavoratori, impegnati presso le strutture delle società appaltatrici.
3. La Società si impegna a fornire - con riferimento alle attività oggetto di appalto che siano state già preventivate - successivamente alla approvazione dei palinsesti e, comunque, entro il mese di settembre di ogni anno all'avvio della stagione produttiva, una informativa, a livello di unità produttiva, sulle seguenti materie:
- attività oggetto di appalto;
- consistenza degli appalti di servizio e di produzione e percentuale di questi ultimi rispetto alla produzione interna;
- soggetti appaltatori;
- motivazioni del ricorso all'appalto;
- contratto collettivo di lavoro applicato dagli appaltatori.
4. Le informazioni di cui al comma 3, saranno fomite a livello nazionale e/o locale a consuntivo, al termine della stagione produttiva, o comunque su specifica richiesta delle OO.SS.
5. Le informazioni di cui al terzo ed al quinto punto del comma 3, verranno rese salvo il caso in cui, per l'aggiudicazione dell'appalto, si debbano applicare le procedure del decreto legislativo 163/2006 (c.d. Codice degli Appalti) e, pertanto, sia impossibile predeterminare il soggetto appaltatore; in tal caso, tali informazioni saranno fomite appena in possesso della Società.
Ipotesi di accordo 28/02/2018 (Decorrenza 01/01/2014)
APPALTI
1) "Art. 12-Appalti"
Al testo dell'"Art. 12 - Appalti", a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, viene aggiunta la seguente "DICHIARAZIONE A VERBALÈ:
"DICHIARAZIONEA VERBALE
Le Parti, con riferimento alla tematica generale degli appalti, condividono che, al fine di garantire la migliore qualità del servizio e, nel contempo, assicurare il pieno rispetto delle condizioni di lavoro, nel quadro e nel rispetto delle previsioni del cd. "Codice degli Appalti", l'Azienda deve favorire l'assunzione di scelte coerenti con principi di eticità e responsabilità sociale.
Pertanto, considerano prioritario definire un sistema che supporti la riduzione del ricorso ad appalti e esternalizzazioni di lavoro, a favore di una piena allocazione e utilizzo delle risorse e professionalità interne coerente con le competenze possedute, tenendo anche conto del miglior impiego di tali professionalità nell'ambito delle produzioni di pregio o a maggior valore aggiunto.
In particolare, nel caso di conferimento in appalto di servizi del settore ed. "ordinario", la Rai, conferma il pieno rispetto delle previsioni normative contenute nel "Codice Appalti" in relazione al Sistema dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, in particolare nelle commesse c. d. "labour intensive", che, con i parametri in essa contenuti, può assicurare maggiori forme di tutela per i lavoratori degli appalti, e rendere più sostenibili azioni in linea con principi etici e i comportamenti di responsabilità sociale.
Le Parti, riconoscendo la necessità di una prioritaria attenzione a comportamenti di responsabilità sociale e a una positiva evoluzione del contesto di riferimento, si danno atto che, in caso di gravi crisi occupazionali collegate a cambio di appalto o derivanti da stato di crisi di una società in appalto, su richiesta della parte sindacale, l'Azienda si impegnerà ad avviare un tavolo di confronto con i soggetti coinvolti, al fine di analizzare la situazione, approfondendo le ragioni delle decisioni adottate, e di verificare le possibili soluzioni dei problemi occupazionali.
Inoltre, in linea con quanto previsto dall'art. 50 del D. Lgs. 50/2016, con riferimento agli affidamenti "sopra soglia" dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto."
Le Parti convengono altresì di istituire una specifica Commissione tecnica Azienda/Sindacato con ruolo consultivo sulla materia degli appalti, con il compito di: monitorare l'andamento degli appalti attraverso l'analisi delle informazioni fornite dalla parte aziendale in seno alla Commissione; esaminare segnalazioni della parte sindacale su specifici contratti di appalto attivati; proporre possibili soluzioni per l'intemalizzazione di specifiche attività; segnalare problematiche riferite a specifici settori interni, connesse all'organico o alla evoluzione tecnologica.
Nell'ambito di tale Commissione tecnica, tra le Parti si svolgeranno due momenti di informativa e confronto, in concomitanza con la presentazione dei palinsesti estivi e autunnali/invernali; in tale contesto, l'Azienda fornirà alle Organizzazioni Sindacali le possibili percentuali di riduzione del ricorso agli appalti sopra e sotto la linea, motivando i casi in cui non sia possibile realizzare una riduzione.
2) Incarichi di responsabilità previsti in ottemperanza alle previsioni del "Codice Appalti"
L'Azienda comunica l'impegno alla programmazione dell'erogazione di gratifiche per gli incarichi di responsabilità previsti in ottemperanza alle previsioni del "Codice Appalti" (Rec/Dec e Rup), sulla base di qualità e quantità dell'impegno profuso, misurate alla luce del ruolo svolto nonché dell'entità e complessità delle attività realizzate (consistenza numerica dei contratti ed al volume economico complessivo dei contratti nell'arco temporale considerato, per un importo massimo di euro 4.000,00 lordi), secondo lo schema di seguito riportato:
Parte compenso legata a numero contratti
Parte compenso legata a Valore contratti
I
N
T
E
R
V
A
L
L
Oda 0 a 3
0
I
N
T
E
R
V
A
L
L
Oda 0 a € 25.000
0
da 4 a 20
500
da € 25.001 a € 180.000
500
Da 21 a 100
1000
Da € 180.001 a € 700.000
1000
Da 101 a 500
1500
da 700.001 a € 1.600.000
1500
oltre 500
2000
oltre € 1.600.000
2000
La previsione si applica esclusivamente al personale disciplinato dal CCL per quadri, impiegati e operai. Le OO.SS. si riservano di segnalare le eventuali situazioni di lavoratori che abbiano svolto i ruoli in questione e non siano rientrati nella rilevazione effettuata dall'Azienda.
L'Azienda comunica, inoltre, l'impegno ad attivare, per le risorse che svolgono i ruoli sopra indicati, idonei percorsi formativi sul "Codice Appalti".
L'Azienda, infine, comunica l'impegno ad estendere, ai lavoratori ai quali siano attribuiti i predetti incarichi - in considerazione delle responsabilità loro attribuite in base alle normativa in materia di appalti - la tutela prevista all'art. 58, comma 6, del CCL.
Ipotesi di accordo 09/03/2022 (Decorrenza 01/01/2019)
APPALTI
Le Parti, con riferimento alla materia dei cambi d'appalto, convengono di integrare il testo della "DICHIARAZIONE A VERBALE" dell'"Art. 12 - Appalti", aggiungendo il seguente periodo a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo:
"L'Azienda si rende disponibile ad aprire un confronto con le OO.SS. per addivenire a un Protocollo Nazionale sugli Appalti che, nel pieno rispetto delle normative vigenti, favorisca una migliore salvaguardia dei livelli occupazionali e dei diritti e delle tutele delle lavoratrici e dei lavoratori degli appalti, nonché della valorizzazione delle professionalità interne, mediante reinternalizzazioni di attività e produzioni."
A tal fine viene dato seguito alla costituzione della Commissione Nazionale Tecnica Azienda-Sindacato sugli Appalti, prevista dall'accordo di rinnovo contrattuale del 28 febbraio 2018, che a livello Nazionale e, su richiesta delle OO.SS. anche a livello locale, riceverà le comunicazioni periodiche dei dati quantitativi degli appalti, ivi compresi quelli dei Servizi. Sarà compito della Commissione, entro la vigenza del presente accordo, elaborare una proposta di protocollo nazionale sugli appalti per l'approvazione da parte delle Segreterie Nazionali e dell'Azienda.
III. Disciplina del rapporto di lavoro
1. La durata normale dell'orario di lavoro, per tutto il personale cui si applica la limitazione dell'orario di lavoro, fatto salvo quanto previsto dalla norma transitoria del presente articolo, è fissata in 39 ore settimanali, con ripartizione di norma su cinque giorni.
2. La durata normale dell'orario di lavoro giornaliero non può eccedere le otto ore.
3. In relazione ad esigenze produttive predeterminabili, in quanto connesse a specifiche produzioni previste dai piani di produzione, l'orario di lavoro può essere distribuito su sei giorni, previa comunicazione alle OO.SS. - nei termini del Protocollo delle relazioni industriali - nella misura massima di venti settimane nel corso dell'anno solare.
4. In via normale e quando consentito dalle esigenze del servizio o della produzione l'orario di lavoro giornaliero sarà continuativo. Ove vengano adottati orari spezzati, la durata di ciascun semiturno giornaliero non potrà essere inferiore a due ore e trenta e l'intervallo tra i due semiturni non potrà essere inferiore a due ore né superiore a quattro. Tale ultimo limite non si applica nel caso in cui l'orario di lavoro degli impiegati e degli operai debba essere uniformato agli orari di lavoro delle masse artistiche. Quando ciò avvenga, e per i giorni in cui avviene, l'orario normale di lavoro di tali impiegati ed operai supererà di un'ora quello delle masse artistiche stesse con un massimo, per i lavoratori con mansioni continue, di sette ore, nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 5 giorni, e di sei ore, nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni.
5. Il lavoratore non può essere chiamato al lavoro se non siano trascorse 11 ore dalla cessazione del turno precedente. Tale interruzione può tuttavia essere ridotta fino a 7 ore qualora eccezionali esigenze di servizio lo richiedano: in tal caso al lavoratore sarà corrisposta una maggiorazione del 30 per cento sulla retribuzione per le ore di lavoro compiuto in anticipo sull'ora di inizio normale del suo turno. L'intervallo minimo di cui innanzi (7 ore) deve intercorrere tra la fine della prestazione di lavoro effettivamente compiuta e l'effettivo inizio della prestazione successiva. L'intervallo tra un turno di servizio e l'altro, qualora intercorra il giorno di riposo settimanale, non può essere inferiore a 35 ore.
6. La determinazione preventiva dei criteri di massima per la fissazione degli orari di lavoro del personale verrà comunicata alla R.S.U. di ciascuna unità produttiva per la ricerca di soluzioni condivise; tale fase deve esaurirsi entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione. Trascorso tale termine la società può comunque adottare i provvedimenti deliberati, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori e fatta salva la sfera delle rispettive prerogative e ruoli.
7. Gli orari di lavoro del personale a turno sono fissati settimanalmente e comunicati al personale interessato con apposite tabelle con 48 ore di anticipo.
8. Nel lavoro a turno, ciascuna unità del turno cessante non può abbandonare il posto di lavoro e cessare di attendere alle proprie mansioni se non quando sia stata sostituita dalla corrispondente unità del turno successivo e comunque non oltre due ore dalla cessazione del turno stesso.
9. Si computa nell'orario di lavoro il tempo trascorso dal lavoratore non in trasferta sui mezzi di trasporto dalla sede al luogo di lavoro e viceversa, quando:
- in caso di servizi in esterno, il lavoratore sia tenuto a partire dalla sede o a ritornare in sede;
- per il personale addetto ai trasmettitori, il lavoratore sia tenuto, all'inizio o al termine del viaggio, a presentarsi in sede.
10. Le ore di viaggio eccedenti il normale orario di lavoro, per i soli lavoratori che professionalmente non debbano compiere viaggi, vengono retribuite a paga normale.
11. Per i centralinisti telefonici destinati, nelle ore diurne, a posti di lavoro di particolare faticosità, l'orario di lavoro è di 36 ore. La riduzione non si applica a coloro che, per qualsiasi causa, godano di orari di lavoro ridotti.
12. Il presente articolo non si applica ai lavoratori di cui al successivo art. 35 e di cui al comma 1 della norma transitoria dell'art. 34.
Dichiarazione a verbale
In relazione alle difficoltà fatte presenti dalla società di servire in un intervallo di lavoro di soli 35 minuti al personale un pasto completo e dell'opportunità di aumentare convenientemente tale tempo o di configurare diversamente il servizio, le parti convengono di demandare al confronto in sede locale con le R.S.U. l'esame del problema con l'obiettivo di pervenire ad una confacente soluzione.
Note a verbale
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003, in funzione della peculiarità dell'attività lavorativa della Rai e delle altre società del Gruppo, si conviene che per il periodo di vigenza contrattuale il periodo di riferimento per il calcolo della durata media settimanale di 48 ore dell'orario di lavoro dei lavoratori dipendenti viene fissato dal 1º gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. In relazione a quanto previsto ai commi 6 e 7 del presente articolo, le parti convengono che, fermi restando i limiti giornalieri e settimanali stabiliti al comma 1 dell'art. 33, per le esigenze relative alla fiction ed alle produzioni seriali in genere nonché per le realizzazioni connesse ad avvenimenti di grande rilievo nazionale ed internazionale di durata complessiva almeno settimanale, previo confronto con le R.S.U., nella comunicazione settimanale degli orari di lavoro, la società potrà indicare in tabella anche l'arco orario di previsione del lavoro complessivo giornaliero. Per le produzioni di durata superiore a quattro mesi consecutivi, la società concorderà con le R.S.U. le modalità e le figure professionali interessate alla rotazione.
3. I centralinisti, che osservano l'orario settimanale di 36 ore, fruiranno di un ulteriore permesso giornaliero retribuito compatibilmente con le esigenze di servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
4. Nei settori aziendali in cui l'attività lavorativa non è organizzata su turni di lavoro successivi e sempreché le esigenze produttive lo consentano è concesso al lavoratore di usufruire dell'orario flessibile con possibilità di inizio della prestazione fino ad un massimo di un'ora oltre l'orario prefissato, con compensazione giornaliera. Tale flessibilità viene applicata ai lavoratori che osservino gli orari di lavoro con inizio alle ore 8,25 o alle 8,55; nei settori che non osservano tali orari sarà possibile fruire dell'orario flessibile sempreché le esigenze di servizio lo consentano.
Norma transitoria
Stante l'attuale modello organizzativo che non consente una diversa distribuzione dell'orario di lavoro, le parti convengono che i lavoratori che prestano la propria opera presso i Centri trasmittenti, fermo restando l'orario ordinario di lavoro di 40 ore settimanali, godranno della riduzione dell'orario di lavoro tramite la fruizione di una giornata di permesso ogni otto settimane lavorative.
1. Il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo settimanale che deve cadere normalmente di domenica.
2. Il riposo sarà di 24 ore consecutive e di norma decorrerà dalla mezzanotte; per il lavoro in turni, il cui termine superi di non oltre un'ora la mezzanotte, il riposo settimanale decorrerà dall'ora di cessazione del turno, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 13.
3. Per il personale adibito a servizi di carattere continuativo, il turno di riposo può essere fissato in un altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre viene considerato giorno festivo il giorno di riposo.
4. Tale giorno può essere spostato per inderogabili necessità di servizio con preavviso di 48 ore; quando lo spostamento venga effettuato con preavviso minore al lavoratore spetta la maggiorazione di retribuzione prevista per il lavoro festivo con il diritto ad un giorno di riposo compensativo.
5. In nessun caso, a norma di Legge, si può rinunciare al giorno di riposo.
6. Il giorno di riposo può essere fissato anche dopo più di 6 giornate lavorative quando, per motivi indipendenti dalla volontà della società si verifichi tale necessità in relazione ad attività particolari tipiche della società. In tal caso verrà corrisposta la maggiorazione di cui al comma quarto del presente articolo.
7. In ogni caso i giorni di riposo consecutivi, fissati oltre la sesta giornata, non possono essere più di due e vanno fruiti congiuntamente al termine della produzione.
Dichiarazione a verbale
La società si adopererà perché, compatibilmente con le esigenze di servizio e con l'osservanza delle vigenti disposizioni di Legge, i lavoratori a turno possano usufruire del maggior numero possibile di riposi settimanali nelle domeniche.
1. Sono considerati giorni festivi:
a) le festività nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni (25 aprile - Anniversario della Liberazione; 1 maggio - Festa dei lavoratori; 2 giugno - Festa della Repubblica) e le altre che eventualmente in aggiunta venissero in seguito stabilite da disposizioni di Legge o da accordi sindacali;
b) le seguenti solennità:
1 gennaio - Capodanno;
6 gennaio - Epifania;
15 agosto - Assunzione;
1 novembre - Ognissanti;
8 dicembre - Immacolata Concezione;
25 dicembre - Natale;
26 dicembre - Santo Stefano;
Domenica di Pasqua;
Lunedì di Pasqua;
Festa del Patrono locale.
2. L'orario di lavoro viene dimezzato, senza recupero, nei seguenti giorni, di seguito denominati semilavorativi, considerandosi straordinario feriale il lavoro eventualmente prestato oltre l'orario dimezzato:
24 dicembre;
31 dicembre;
Venerdì Santo;
Commemorazione dei Defunti.
3. Per le festività nazionali si applicano le particolari disposizioni legislative e gli accordi sindacali di carattere generale al riguardo.
4. Il lavoratore che fruisce del riposo non domenicale, qualora il giorno di riposo settimanale venga a cadere in giorno festivo, ha diritto, pur godendo del giorno festivo, ad un altro giorno di riposo, compensativo di quello settimanale, che sarà fissato entro i dieci giorni successivi. Tale norma viene applicata anche nel caso in cui il lavoratore di cui sopra abbia in quella settimana il riposo fissato alla domenica. Qualora il lavoratore presti la sua opera in un giorno di riposo settimanale coincidente con una festività infrasettimanale, ha diritto ad un giorno di riposo compensativo che deve essere di regola fruito entro 10 giorni successivi alla festività, salvo accordo fra le parti.
5. Si ammette il mezzo riposo compensativo per le giornate semilavorative di cui sopra ove coincidano con il giorno di riposo infrasettimanale.
6. Il lavoratore che deve recarsi in missione non può essere chiamato ad iniziare il viaggio in giorno festivo se la durata del viaggio stesso non è pari o superiore al suo orario normale giornaliero di lavoro. In tale ipotesi verrà concesso un giorno compensativo della festività non goduta, in sostituzione del pagamento delle ore di viaggio. Le ore di viaggio eccedenti l'orario normale giornaliero saranno compensate con la retribuzione ordinaria, ai sensi del comma 10 dell'art. 13.
Nota a verbale
La "Festa del Patrono locale" rimane convenzionalmente fissata per la città di Venezia, il giorno 21 novembre e per la città di Roma, a norma del D.P.R. 28 dicembre 85, n. 792, il 29 giugno (SS. Pietro e Paolo).
Ipotesi di accordo 28/02/2018 (Decorrenza 01/01/2014)
8) Giornate semilavorative cadenti di sabato e di domenica - giornate festive cadenti di sabato
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le Parti concordano sul superamento della prassi, riferita al personale c.d. turnista, in base alla quale in ciascun anno tale personale viene previsto - senza dar luogo a recupero - per lo stesso numero di volte del personale non turnista:
- in NL in coincidenza di giornate festive cadenti di sabato;
- in NL e/o riposo in coincidenza di giornate semilavorative cadenti di sabato e/o di domenica.
Ipotesi di accordo 09/03/2022 (Decorrenza 01/01/2019)
GIORNATE SEMILAVORATIVE CADENTI DI SABATO E DOMENICA - GIORNATE FESTIVE CADENTI DI SABATO
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le Parti concordano sul completo superamento della prassi, riferita al personale turnista in base alla quale in ciascun anno tale personale viene previsto - senza dar luogo a recupero - per lo stesso numero di volte del personale non turnista:
- In NL in coincidenza di giornate festive cadenti di sabato;
- In NL e/o riposo in coincidenza di giornate semilavorative cadenti di sabato e/o di domenica.
1. Il lavoratore per ogni anno di servizio ha diritto ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione nelle seguenti misure:
- 24 giorni lavorativi fino a 1 anno di anzianità;
- 25 giorni lavorativi oltre 1 anno di anzianità e fino a 10 anni di anzianità;
- 30 giorni lavorativi oltre i 10 anni di anzianità.
2. La società può, quando lo ritenga necessario, sostituire la corrispondente retribuzione normale alle festività intermedie del periodo di ferie spettante al lavoratore, in modo che le ferie non si prolunghino oltre 24, 25 e 30 giorni complessivi.
3. Al lavoratore che, all'epoca del normale godimento delle ferie, non abbia raggiunto i 12 mesi di servizio, viene attribuito un periodo di ferie pari a un dodicesimo di 24 giorni per ogni mese di servizio prestato.
4. Qualora, durante il godimento delle ferie, il lavoratore si ammali per la durata di almeno quattro giorni, la malattia interrompe le ferie purché il lavoratore dia immediata comunicazione dell'inizio e del termine della malattia stessa.
5. Qualora durante il godimento delle ferie, il lavoratore sia colpito da grave lutto familiare, la licenza lutto può interrompere le ferie.
6. Le ferie devono essere normalmente fruite durante il periodo da maggio ad ottobre salvo che, a domanda del lavoratore o per inderogabili esigenze di servizio, debbano essere effettuate in altri periodi dell'anno.
7. Qualora non sia possibile fruire per intero delle ferie spettanti nei termini di cui al comma precedente il lavoratore ha diritto di fruire delle ferie in epoca da lui scelta entro il 30 giugno dell'anno successivo.
8. È ammesso il frazionamento delle ferie, tanto per esigenze di servizio, quanto per necessità del lavoratore, in non più di due periodi, salvo casi eccezionali.
9. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il lavoratore ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestati.
10. Non è consentita la rinuncia alle ferie né la sostituzione di esse con la relativa indennità.
11. Le ferie non debbono essere computate nel periodo di preavviso.
12. La società può richiamare il personale in ferie prima del termine del periodo di riposo quando inderogabili necessità di servizio lo richiedano, rimborsando le spese eventualmente incontrate per il fatto dell'anticipato ritorno.
13. Le giornate con orario dimezzato, di cui al secondo comma dell'art. 15, agli effetti delle ferie contano come giorni lavorativi.
14. Ai lavoratori che nel periodo intercorrente dal 1º maggio di ciascun anno al 30 aprile dell'anno successivo fruiscano di un numero di giorni di ferie pari a quello previsto dal contratto in base all'anzianità di servizio, viene attribuito uno 0,50 di permesso giornaliero retribuito, che dovrà essere goduto nel successivo periodo 1º maggio / 31 dicembre.
15. Il periodo di ferie spettante al lavoratore in Sardegna proveniente dal Continente è aumentato di due giorni.
Chiarimenti a verbale
1. Agli effetti delle ferie il computo dell'anzianità viene fatto per anno solare. Per l'esatta determinazione dei giorni di ferie spettanti al lavoratore che osservi un orario di lavoro settimanale ripartito su 5 giorni i periodi ferie previsti dal presente articolo dovranno essere divisi per 1,2.
I residui frazionari inferiori o pari allo 0,50 danno diritto ad una mezza giornata di ferie.
I residui frazionari superiori allo 0,50 danno diritto ad una intera giornata di ferie.
2. Il permesso di cui al comma 14 potrà essere goduto unitamente a qualsiasi altra giornata di assenza, fermo restando l'impossibilità di concederlo nelle giornate semilavorative, o per collegare tra loro tipologie di assenza che la normativa aziendale non permette di unire.
3. Per quanto previsto all'ultimo comma sono fatte salve le condizioni individuali di miglior favore.
Accordo di confluenza 28/03/2011 - 01 Distribution S.r.l.
Ferie
6. I giorni di ferie maturati e non fruiti presso 01 Distribution S.r.l. saranno mantenuti nel passaggio alle dipendenze di Rai Cinema S.p.a. e, con riferimento all'anno 2011, saranno riconosciuti i giorni di ferie previsti dal c.c.l. per quadri, impiegati e operai della Rai in ragione di 9/12.
Ipotesi di accordo 28/02/2018 (Decorrenza 01/01/2014)
7) Ferie
Le Parti convengono di integrare, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il testo dell'"Art. 16- Ferie" aggiungendo il seguente comma ai "CHIARIMENTI A VERBALÈ:
"4. Per quanto riguarda le giornate di ferie spettanti ai lavoratori con contratto subordinato a tempo determinato, l'ipotesi di pianificazione delle ferie dovrà essere indicata dal lavoratore al momento dell'assunzione, con successiva approvazione da parte dei Responsabili. Eventuali modifiche della pianificazione potranno essere apportate soltanto con contestuale riprogrammazione di tutte le giornate entro il termine finale del contratto, ferme restando le disposizioni di Legge che regolano la materia della fruizione delle ferie."
Al testo del medesimo articolo viene, inoltre, aggiunta la seguente "DICHIARAZIONE A VERBALÈ:
"DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti convengono che - successivamente alla emanazione della circolare aziendale sul tema delle ferie, in tempo utile per la presentazione dei piani ferie da parte dei lavoratori -verranno effettuati a livello locale, su richiesta delle R.S.U., incontri finalizzati all'esame delle eventuali criticità insorte nella presentazione e valutazione dei piani ferie."
Cessione delle ferie
Le Parti si danno atto della volontà di valorizzare, promuovere ed ampliare lo strumento previsto dall'art. 24 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151.
Sulla base di quanto precede, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le Parti convengono di integrare in via sperimentale, come di seguito indicato, il testo dell'"Art. 16 - Ferie", aggiungendo le seguenti "NORME TRANSITORIE":
"NORME TRANSITORIE
1. Fermo restando quanto previsto dal D.lgs. 66/2003, e dunque con riferimento alle sole giornate di ferie residue eccedenti il periodo minimo di Legge di quattro settimane annue, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, i lavoratori ("donanti") potranno cedere volontariamente, a titolo gratuito, in un'ottica solidaristica, giorni di ferie e di permesso retribuito (PR e PF) effettivamente maturati e non ancora goduti al momento della cessione a favore di dipendenti ("riceventi") che avendo integralmente esaurito sia la spettanza di ferie che dei permessi retribuiti previsti all'art. 17, commi 6 e 7 - abbiano richiesto un'ulteriore dotazione, fino ad un massimo di 30 giorni (rinnovabili al permanere delle condizioni previste dalla Legge) di ferie per:
a) assistere i figli minori che, per le gravi condizioni di salute necessitino di cure costanti come attestato da una certificazione rilasciata da un medico specialista del SSN;
b) assistere coniuge, unito civilmente, convivente di fatto che versino nelle medesime particolari condizioni di salute attestate con le medesime modalità;
c) genitore che versino nelle medesime particolari condizioni di salute attestate con le medesime modalità;
d) figli maggiorenni che versino nelle medesime particolari condizioni di salute attestate con le medesime modalità;
e) necessità di assentarsi, in generale, per ragioni legate alla maternità/paternità fino ai 12 anni di età dei figli, laddove siano stati preventivamente utilizzati tutti i periodi di assenza indennizzati consentiti dalla Legge.
Le richieste saranno soddisfatte, tra le diverse categorie di aventi diritto, secondo l'ordine di priorità di cui alla precedente elencazione. Le richieste provenienti da parte di soggetti appartenenti alla medesima categoria di aventi diritto saranno soddisfatte secondo l'ordine temporale di presentazione. In caso di più richieste pervenute nella medesima giornata, le stesse saranno soddisfatte in prò quota.
2. I lavoratori ("riceventi") che dovessero trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma 1. delle "Norme Transitorie" invieranno alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione una richiesta con l'indicazione del numero di giorni necessari e del periodo di godimento, nel rispetto del limite massimo di giorni prima indicato, corredata dalla certificazione comprovante le condizioni previste dalla Legge ("necessità di cure costanti"). La predetta Direzione, nel rispetto della normativa in materia di Privacy, attiverà tempestivamente tutte le procedure necessarie per consentire ai dipendenti "donanti" di esprimere la volontà di cedere le ferie e comunicherà al dipendente "ricevente" il numero dei giorni donati e ai dipendenti "donanti" il numero dei giorni decurtati, che verranno considerati fruiti ad ogni titolo";
3. Nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale previsto all'art. 1, lettera E), del presente CCL, potrà essere effettuata una verifica sulla corretta applicazione della norma, verranno risolte eventuali casistiche dubbie e a monitorare l'andamento dell'istituto, elaborando a tal fine delle relazioni periodiche semestrali, anche in ragione del carattere sperimentale di cui al comma 4.
4. Le previsioni di cui ai precedenti commi sono da intendersi sperimentali e troveranno applicazione a decorrere dal 1/7/2018 e fino al 30/6/2019. Entro il termine della sperimentazione, le Parti si incontreranno per una valutazione congiunta degli esiti e delle modalità di proroga dell'istituto della cessione delle ferie".
1. In caso di matrimonio saranno concessi al lavoratore 20 giorni lavorativi consecutivi di licenza straordinaria con decorrenza della retribuzione. La società richiederà la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio di tale diritto.
2. Al lavoratore colpito da grave lutto familiare sarà concesso un periodo di licenza di 10 giorni lavorativi, con decorrenza della retribuzione. La società potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie per l'esercizio di tale diritto.
3. Ai lavoratori che si dovessero assentare dal servizio per visita di leva seguita dalla ripresa del servizio, viene conservata la retribuzione per il periodo dell'assenza fino ad un massimo di 10 giorni.
4. Al lavoratore che in occasione della nascita dei figli chieda di essere lasciato libero dal servizio sarà accordato un permesso retribuito di due giorni. Ai fini della corresponsione della retribuzione il lavoratore dovrà esibire il certificato di nascita.
5. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto di fruire di permessi giornalieri retribuiti per tutti i giorni di esame e, in caso di superamento dell'esame stesso, per i due giorni precedenti. Ai fini della fruizione dei permessi e della corresponsione della retribuzione, il lavoratore dovrà esibire la relativa certificazione.
6. Salvo quanto innanzi previsto, al lavoratore che ne faccia richiesta la società accorderà, compatibilmente con le esigenze di servizio, 3 giorni di permessi retribuiti, per ciascun anno, per motivi personali, che non potranno essere usufruiti congiuntamente al periodo feriale né ai permessi di cui al successivo comma 7 e - compatibilmente con le esigenze aziendali - potranno essere fruiti anche per periodi di durata pari a metà ovvero ad un quarto dell'orario normale giornaliero. Tale possibilità non è consentita nelle giornate semilavorative di cui al 2º comma dell'art. 15. Le giornate di permesso di cui al presente comma devono essere fruite entro il 31 dicembre di ciascun anno. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, tali giornate verranno computate per dodicesimi in rapporto ai mesi di servizio prestati.
7. Nel corso di ciascun anno il lavoratore potrà fruire a richiesta, in sostituzione delle festività religiose soppresse, di cui all'art. 1 della Legge 5 marzo 1977, n. 54, di 4 giorni di permessi retribuiti che verranno concessi compatibilmente con le esigenze di servizio. Fermo restando che tali giornate di permesso devono essere fruite entro il 31 dicembre di ciascun anno, qualora non sia stato possibile dar corso alla richiesta dal lavoratore entro tale data, le eventuali giornate di permesso non fruite potranno essere godute, in via eccezionale, entro il 31 maggio dell'anno successivo.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, tali giornate verranno computate per dodicesimi in rapporto ai mesi di servizio prestati.
Chiarimenti a verbale
1. Per l'esatta determinazione dei giorni di permesso, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, spettanti al lavoratore che osservi un orario di lavoro settimanale ripartito su 5 giorni, i giorni di permesso previsti dal presente articolo dovranno essere divisi per 1,2.
2. I residui frazionari superiori allo 0,50 danno diritto ad una intera giornata di permesso.
Nota a verbale
Ai lavoratori in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e/o a tempo parziale i permessi retribuiti vengono disciplinati secondo quanto previsto dai rispettivi articoli.
Accordo di confluenza 28/03/2011 - 01 Distribution S.r.l.
Permessi
7. In considerazione della differente regolamentazione della materia dei permessi tra il c.c.l. Rai e quello ANICA, i lavoratori provenienti da 01 Distribution S.r.l. potranno fruire dei permessi previsti e disciplinati dal c.c.l. ANICA solo fino al 31 marzo 2011; eventuali permessi residui verranno liquidati da 01 Distribution S.r.l.
Dal momento del passaggio a Rai Cinema S.p.a., potranno essere concessi i permessi previsti dall'art. 17 c.c.l. della Rai, in ragione di 9/12 per l'anno 2011.
Art. 17 - Permessi
All'art. 17 - Permessi viene aggiunto il seguente comma:
8. In relazione alla fruizione dei permessi per assistenza disabili previsti dall'art. 33 della L. n. 104/1992, e successive modifiche e integrazioni, si conviene quanto segue.
Al fine di agevolare la conciliazione tra le esigenze di tutela dei lavoratori e l'esigenza organizzativa/produttiva dell'Azienda, ai lavoratori sarà richiesto di pianificare le relative assenze con cadenza quindicinale e di comunicare per iscritto tale pianificazione al responsabile del settore di appartenenza entro i tre giorni lavorativi precedenti l'inizio del citato periodo di quindici giorni. Sono possibili variazioni, per particolari ed imprevedibili necessità, che dovranno essere tempestivamente comunicate.
Ipotesi di accordo 28/02/2018 (Decorrenza 01/01/2014)
3) Unioni civili
In relazione alla disciplina di Legge sulle unioni civili contenuta nella Legge 20 maggio 2016, n.76, le Parti convengono di modificare come di seguito indicato, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il testo dei commi 1 e 2 dell'"Art. 17 -Permessi, e 1' "Art. 43 - Assegno di nuzialità":
"Art. 17 - Permessi
1. Ai lavoratori disciplinati dal presente CCL che contraggono matrimonio/unione civile saranno concessi 20 giorni lavorativi consecutivi di licenza straordinaria con decorrenza della retribuzione. La Società richiederà la produzione delle certificazioni anagrafiche necessarie all'esercizio di tale diritto.
2. Al lavoratore colpito da grave lutto familiare sarà concesso un periodo di licenza di 10 giorni lavorativi, con decorrenza della retribuzione. Per grave lutto familiare deve intendersi la perdita di congiunti stretti, e precisamente: il coniuge, l'unito civilmente, il convivente di fatto i genitori, i figli, i fratelli, i suoceri conviventi, i nonni conviventi ed i nonni non conviventi in assenza dei genitori.
La durata della licenza di cui sopra è ridotta a 2 giorni lavorativi in caso di perdita dei nonni non conviventi in presenza dei genitori e dei suoceri non conviventi."
[___]
6) Permessi
Al comma 6. dell"Art. 17 - Permessi", a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, si conviene di eliminare le parole "che non potranno essere usufruiti congiuntamente al periodo feriale né ai permessi di cui al successivo comma 7".
Le Parti, inoltre, con pari decorrenza, convengono di aggiungere al comma 7 dell'art. "Art. 17 - Permessi, dopo le parole "che verranno concessi compatibilmente con le esigenze di servizio", "e che potranno essere fruiti anche per periodi di durata pari a metà ovvero ad un quarto dell'orario normale giornaliero".
Si conviene, altresì, di integrare, con al medesima decorrenza, il testo dell'"Art. 17 Permessi, aggiungendo i seguenti tre commi:
"8. Ai lavoratori che abbiano effettivamente richiesto ed esaurito i permessi di cui ai precedenti commi 6 e 7 ("PR" e "PF"), spettanti per l'anno e non abbiano più di 10 giorni arretrati di ferie relativi ad anni precedenti, potranno essere riconosciuti permessi retribuiti entro il limite di due giorni annui - frazionabili in periodi di durata pari a metà ovvero ad un quarto dell'orario normale giornaliero - per sottoporsi a visite mediche presso strutture sia pubbliche che private. Ai fini del riconoscimento di tali permessi dovrà essere prodotta dal lavoratore idonea documentazione relativa alla visita effettuata.
9 La Società assicura, inoltre, la massima tutela nel garantire al lavoratore compatibilmente con le esigenze di servizio - la possibilità di assentarsi, utilizzando ferie o permessi rctnbuiti/non retribuiti, o effettuare carenze orarie nel caso di visite mediche presso strutture pubbliche, in quanto di difficile riprogrammazione; le carenze d'orario dovute a tali visite mediche non verranno considerate nel computo del numero massimo mensile di ritardi nell'entrata in servizio consentiti nel mese per costante prassi aziendale (cd.'ROH" - permessi orari retribuiti con obbligo di recupero entro il mese,'ROH"), laddove il lavoratore provveda a fornire la documentazione relativa alla visita effettuata.
10. Il numero massimo mensile di ritardi nell'entrata in servizio consentiti nel mese ("POH" - permessi orari retribuiti con obbligo di recupero entro il mese) viene fissato in 8; per i lavoratori affetti da una documentata invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 51% tale limite massimo mensile viene fissato in 10."
10) Diritto allo Studio
Il testo del quinto comma dell'"Art. 17 - Permessi" a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, viene integrato come di seguito indicato:
"5.1 lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto di fruire di permessi giornalieri retribuiti per tutti i giorni di esame e, in caso di superamento dell'esame stesso, per i due giorni precedenti. Per l'esame finalizzato al conseguimento del diploma di scuola media superiore verranno concessi complessivi venti giorni. Per la discussione della tesi di laurea vengono concessi tre giorni di permesso retribuito. Per lo svolgimento dell'esame relativo a Master legalmente riconosciuti dalle Università italiane o analoghi corsi di perfezionamento/specializzazione post-universitaria, vengono riconosciuti permessi retribuiti per il giorno di svolgimento dell'esame e, soltanto a condizione che il lavoratore abbia esaurito i permessi "PR" e "PF" spettanti per l'anno e non abbiano più di 10 giorni arretrati di ferie relativi ad anni precedenti, per i due giorni antecedenti a quello d'esame."
[___]
- "Articolo 17-Permessi"
Inserire un nuovo comma 8: "I permessi goduti ex art. 33, commi 1, 2 e 6, della L. n. 104/1992 a favore dei lavoratori disabili o per l'assistenza a familiari disabili, non decurtano le ferie e la 13-esima e 14-esima mensilità. "
Art. 18 - Malattia ed infortuni sul lavoro
1. Salvo quanto espressamente previsto per il caso di infortunio sul lavoro, in caso di malattia la società conserverà il posto al lavoratore per un periodo di 24 mesi durante il quale gli corrisponderà l'intera retribuzione per i primi 8 mesi e metà della retribuzione per i successivi 8 mesi. Il trattamento come sopra previsto è frazionabile cumulandosi i singoli periodi di malattia intervenuti nel corso dei 24 mesi.
2. Scaduto il periodo di conservazione del posto la società può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso.
3. Qualora la società non proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro, il rapporto stesso rimane sospeso.
4. Quando l'assenza è dovuta ad incapacità temporanea conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale la società corrisponderà al lavoratore la retribuzione intera dal primo giorno di assenza fino alla guarigione clinica.
5. Il lavoratore assente per malattia deve notificare la sua assenza secondo quanto previsto dall'art. 20.
6. La società ha diritto di far constatare, secondo le norme di Legge, la malattia del lavoratore tanto al principio che nel decorso, anche agli effetti di impedire che il dipendente non perfettamente guarito riprenda eventualmente il servizio. Il lavoratore non può rifiutare di sottoporsi agli accertamenti predetti a pena di decadenza dei benefici del trattamento.
7. Il lavoratore assente per malattia non può lasciare il suo domicilio senza essere stato espressamente autorizzato dal medico di cui al comma 2 dell'art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300. In caso contrario la sua assenza dal lavoro si considera ingiustificata. Potrà derogarsi a tale norma soltanto in casi di eccezionale e urgente necessità (come ad esempio, il ricovero immediato in un luogo di cura) o, previa comunicazione alla società, in caso di espressa autorizzazione, per fini curativi, del medico di fiducia del lavoratore.
8. Il lavoratore assente per malattia è tenuto sin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ovvero durante le diverse fasce stabilite da disposizioni legislative o amministrative locali. Il lavoratore che, ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma 7, non possa osservare tali fasce orarie, è tenuto a dare preventiva comunicazione alla società della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
9. Nei casi di invalidità permanente parziale a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la società esaminerà la possibilità di mantenere in servizio il lavoratore adibendolo a mansioni confacenti alla sua ridotta capacità lavorativa.
Nota a verbale
Le parti convengono che in caso di malattia del lavoratore in missione in Paesi extra UE non convenzionati per il rischio specifico, la società provvederà, dietro presentazione di idonea certificazione, al rimborso delle spese mediche sostenute.
Ipotesi di accordo 28/02/2018 (Decorrenza 01/01/2014)
9) Malattia
Le Parti, posto che:
- con la circolare n. 126 del 3 agosto 2017, l'INPS ha ritenuto di far discendere, dall'art. 20 del D.L. 112/2008, come modificato dalle D.L. 98/2011, l'estensione dell'obbligo della contribuzione di malattia per tutti i lavoratori per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (ex ENPALS), anche in ipotesi in cui il trattamento economico di malattia sia erogato a carico del datore di lavoro;
- che la RAI, anche per conto delle Società del Gruppo rientranti nel settore dello spettacolo (RAI CINEMA, RAI COM, RAI WAY), si è riservata di valutare le iniziative da intraprendere in relazione alla posizione espressa dall'INPS in detta Circolare;
- che le aziende, ferma la riserva espressa all'alinea che precede, hanno per l'intanto ritenuto di dovere dare attuazione a quanto richiesto dall'INPS con detta circolare, con riserva di ripetizione;
- che, in ogni caso, è necessario, quale che sia la corretta interpretazione normativa, escludere la duplicazione degli oneri per le aziende in caso di malattia degli impiegati e quadri ed evitare una sovrapposizione di tutele per i lavoratori, ferma la garanzia della retribuzione secondo la normativa contrattuale attuale;
convengono di modificare come di seguito indicato, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il testo dell'"Art. 18 - Malattia ed infortuni sul lavoro":
"Art. 18 - Malattia ed infortunio sul lavoro
1. Salvo quanto espressamente previsto per il caso di infortunio sul lavoro, in caso di malattia la Società conserverà il posto al lavoratore per un periodo di 24 mesi durante il quale gli corrisponderà l'intera retribuzione per i primi 8 mesi e metà della retribuzione per i successivi 8 mesi. Il trattamento come sopra previsto è frazionabile cumulandosi i singoli periodi di malattia intervenuti nel corso dei 24 mesi.
1-bis. Si conferma che l'integrazione in parola sarà riconosciuta al personale regolato dal presente CCL occupato tanto con contratto a tempo indeterminato, che a termine, per tutto il personale, compreso quello operaio. In particolare, per gli operai con contratto a termine le parti si danno atto che l'integrazione sarà corrisposta solo per le malattie in essere a partire dal 1/6/2018.
1-ter. Laddove peraltro l'applicazione della nuova disciplina in materia di indennità di malattia dovesse rendere necessarie ulteriori modifiche alla disposizione contrattuale, le parti si impegnano a rivedersi per adeguare il testo della norma. In questo contesto, resta inteso che quanto pattuito in questa sede conserverà la sua efficacia fintantoché permarrà l'obbligo di contribuzione di malattia nei riguardi dell'INPS, che ne costituisce l'imprescindibile presupposto giuridico.
1-quater. Nel caso che la malattia certificata si protragga in una giornata di festività abolita o spostata coincidente con la domenica, resta inteso che al lavoratore ammalato sarà corrisposto il solo trattamento indennitario a carico dell'INPS, eventualmente integrato dalla quota di retribuzione a carico dell'azienda, in luogo del trattamento delle festività coincidenti con la domenica.
2. Scaduto il periodo di conservazione del posto la Società può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso.
3. Qualora la Società non proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro, il rapporto stesso rimane sospeso.
4. Quando l'assenza è dovuta ad incapacità temporanea conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale la Società corrisponderà al lavoratore la retribuzione intera dal primo giorno di assenza fino alla guarigione clinica.
5. Il lavoratore impossibilitato a presentarsi in servizio a causa di una malattia comportante un'incapacità al lavoro è tenuto a seguire la procedura sintetizzata nell'"Allegato sintesi procedure relative a: maternità, malattia, aspettativa".
Il comma 6 è sostituito dal seguente
6. La Società ha diritto di far constatare, secondo le norme di Legge, la malattia del lavoratore tanto al principio, che nel decorso, anche agli effetti di impedire che il lavoratore non perfettamente guarito riprenda eventualmente in servizio. Il lavoratore non può rifiutarsi di sottoporsi agli accertamenti predetti a pena di decadenza dei benefici del trattamento.
7. Il lavoratore assente per malattia non può lasciare il suo domicilio senza essere stato espressamente autorizzato dal medico di cui al comma 2 dell'art. 5 della Legge 20 maggio 1970 n. 300. In caso contrario la sua assenza dal lavoro si considera ingiustificata. Potrà derogarsi a tale norma soltanto in casi di eccezionale e urgente necessità (come ad esempio, il ricovero immediato in un luogo di cura) o, previa comunicazione alla Società, in caso di espressa autorizzazione, per fini curativi, del medico di fiducia del lavoratore.
8. Il lavoratore assente per malattia è tenuto sin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ovvero durante le diverse fasce stabilite da disposizioni legislative o amministrative locali. Il lavoratore che, ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma 7, non possa osservare tali fasce orarie, è tenuto a dare preventiva comunicazione alla Società della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
9. Nei casi di invalidità permanente parziale a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la Società esaminerà la possibilità di mantenere in servizio il lavoratore adibendolo a mansioni confacenti alla sua ridotta capacità lavorativa.
CHIARIMENTO A VERBALE
1. In relazione alla previsione di cui al comma 1. del presente articolo, a seguito della nuova interpretazione fornita dall'INPS relativamente alla malattia dei lavoratori dello spettacolo, resta inteso che la garanzia della retribuzione lorda da parte della Società per i periodi di cui sopra in caso di malattia, sarà conseguita, decorso il periodo c.d. "di carenza" che resta a completo carico dell'azienda, integrando fino a concorrenza l'indennità erogata dall'Istituto assicuratore, limitatamente ai periodi da questo indennizzati secondo la propria disciplina, con successivo conguaglio sulla contribuzione dell'importo anticipato per conto dell'INPS relativamente ai lavoratori a tempo indeterminato ricompresi nella tutela assicurativa e, in applicazione del presente accordo, relativamente ai lavoratori a tempo determinato con riferimento alle malattie in essere dal 1/6/2018 e, comunque, a seguito della verifica presso l'INPS dei necessari adeguamenti procedurali. Peraltro, nell'ipotesi in cui il dipendente, per un comportamento a lui imputabile (esempio, ritardata od omessa certificazione di malattia, assenza non giustificata alla visita di controllo domiciliare), ovvero per assenza dei requisiti di Legge, perda, in tutto od in parte, il diritto all'indennità a carico dell'Ente previdenziale, l'Azienda non avrà alcun obbligo di integrazione della retribuzione per le giornate di mancato indennizzo. Laddove un provvedimento dell'INPS sanzioni l'assenza non giustificata alla visita di controllo domiciliare, l'azienda, oltre a restituire all'Istituto l'indennità anticipata per suo conto provvederà a recuperare la quota integrativa di retribuzione a suo carico.
NOTE A VERBALE
1. Le Parti si danno atto che il precedente testo del comma 1 dell'art 18, ora sostituito, si interpreta nel senso che i trattamenti di malattia già corrisposti dal 1º settembre 2017, ovvero dall'entrata in vigore dell'obbligo contributivo da parte dell'INPS per il personale del settore spettacolo, hanno carattere integrativo, nonché di anticipazione delle prestazioni dovute per Legge dal medesimo Istituto nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato e, in applicazione del presente accordo, nei confronti dei lavoratori a tempo determinato.
2 Resta inteso che al personale operaio assunto a tempo determinato, per le malattie in essere al 31 maggio 2018, l'Azienda erogherà il trattamento retributivo a proprio carico solo per il periodo cd. "di carenza", mentre nessuna integrazione sarà riconosciuta rispetto all'indennità corrisposta dall'INPS.
Per il medesimo personale, invece, in caso di infortunio sul lavoro l'azienda oltre ad erogare il trattamento retributivo a proprio carico per il periodo cd. "di carenza", laddove l'infortunio sia riconosciuto come indennizzabile da parte dell'INAIL, provvederà ad integrare fino alla misura prevista dalle norme del CCL la prestazione previdenziale liquidata dall'Istituto assicuratore per tutta la durata dell'evento indennizzato.
3. I lavoratori affetti da una invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 51%, in aggiunta ai trenta giorni annui di congedo per cura, già esclusi dal computo della malattia in base alle vigenti disposizioni di Legge, previo esaurimento di questi ultimi, un ulteriore periodo per un totale di sessanta giorni di congedo al verificarsi dei medesimi presupposti di Legge.
Allegato n. 2 - SINTESI PROCEDURE RELATIVE A: MATERNITÀ, MALATTIA, ASPETTATIVA
MATERNITÀ
Il lavoratore impossibilitato a presentarsi in servizio a causa di una malattia comportante un'incapacità al lavoro deve darne tempestivamente avviso alla Società entro il giorno in cui si è verificata l'assenza e comunque entro la prima ora del proprio orario/turno di lavoro, come anche previsto dall'art. 20; sono fatte salve situazioni di carattere eccezionale che spetterà al dipendente dimostrare. Contestualmente, il lavoratore è tenuto a comunicare il luogo di degenza durante la malattia, se diverso dal domicilio conosciuto dalla Società e già comunicato in precedenza, nonché eventuali variazioni successive di quel luogo espressamente autorizzate dal medico. I medesimi obblighi di tempestiva comunicazione del domicilio e di variazione dello stesso, secondo le modalità prescritte dall'Ente, debbono essere osservati nei riguardi dell'INPS per i lavoratori assicurati presso lo stesso per la specifica tutela, anche alla luce dell'interpretazione avanzata dall'Istituto.
In attuazione delle vigenti norme di Legge sulla certificazione di malattia, il lavoratore, inoltre, deve giustificare l'assenza facendo pervenire alla Società:
- il numero di protocollo identificativo dell'attestato di malattia inviato dal medico del SSN o Convenzionato in via telematica all'INPS;
- la data di rilascio;
- i giorni di prognosi;
- la qualificazione dell'attestato come di inizio/continuazione/ricaduta, entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza stessa, preferibilmente nella mattinata di quella giornata. La comunicazione di numero di protocollo dovrà avvenire, di regola, mediante l'utilizzo di posta elettronica, anche utilizzando le caselle di posta elettronica aziendale appositamente dedicate, ovvero altri strumenti di comunicazione automatizzati apprestati dall'azienda, e, in subordine, tramite sms e comunque con modalità che permettano di avere certezza circa la provenienza dal lavoratore ammalato. In caso di mancata trasmissione telematica per i motivi già ammessi dalla Legge o dalla prassi amministrativa (a mero titolo esemplificativo: rilascio da parte di un medico o di una struttura sanitaria non appartenente o non Convenzionata con il SSN; malattia che richiede un ricovero ospedaliero, in una casa di cura o che venga certificata da una struttura di pronto soccorso pubblica non ancora abilitata alla trasmissione telematica; problemi tecnici di trasmissione del certificato telematico debitamente attestati dal medico sul certificato; insorgenza dell'evento morboso all'estero), il lavoratore dovrà far pervenire alla Società, entro il secondo giorno di malattia, la certificazione che il medico, o la struttura sanitaria, abbiano rilasciato su supporto cartaceo, con indicazione della prognosi, della data di inizio della malattia medesima e la menzione espressa di uno stato di incapacità lavorativa. In questa evenienza, l'inoltro della certificazione potrà essere anticipata a mezzo posta elettronica o fax. Nelle ipotesi eccezionali in cui è ammessa l'acquisizione del certificato in forma cartacea, per il personale nei riguardi del quale l'indennità economica di malattia è posta a carico dell'INPS, resta fermo l'obbligo aggiuntivo di inviare il certificato cartaceo in originale all'Istituto assicuratore entro due giorni, pena la perdita del diritto all'indennità per i giorni di ritardo.
In caso di prosecuzione dell'assenza per malattia, il lavoratore, fermo restando l'obbligo di darne l'avviso, nei termini di cui ai commi che precedono, alla Società entro il primo giorno in cui avrebbe dovuto riprendere il servizio, dovrà inviare alla Società il numero di protocollo identificativo del nuovo certificato trasmesso all'INPS in via telematica, ovvero far pervenire la nuova certificazione cartacea con le modalità sopra indicate entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel precedente certificato medico, fermi restando gli obblighi di comunicazione verso l'INPS circa il rilascio dei certificati di "continuazione" o "ricaduta" nella malattia da parte del personale assicurato nei casi di certificazione rilasciata in forma cartacea.
Art. 19 - Gravidanza e puerperio
1. In caso di gravidanza e puerperio si applicano le vigenti disposizioni di Legge, fatti salvi i trattamenti di miglior favore di cui ai commi successivi.
2. La società corrisponderà alla lavoratrice, per tutta la durata del congedo di maternità, un'indennità pari al 90% della retribuzione mensile, integrando fino a tale misura complessiva l'indennità liquidata dall'Istituto assicuratore.
3. Al termine del congedo di maternità, la società accorderà, alla lavoratrice che ne faccia richiesta, per un ulteriore mese di congedo fruito senza soluzione di continuità, un'indennità pari al 90% della retribuzione mensile, integrando fino a tale misura complessiva l'indennità liquidata dall'Istituto assicuratore.
4. La società concederà altresì, ai dipendenti che ne facciano richiesta, permessi non retribuiti per malattia di ciascun figlio di età compresa tra i 3 e i 6 anni, dietro presentazione di certificato medico.
Chiarimento a verbale
I permessi fruiti ai sensi del quarto comma del presente articolo non sono coperti da alcuna contribuzione, fatte salve diverse disposizioni di Legge.
Ipotesi di accordo 28/02/2018 (Decorrenza 01/01/2014)
2) Tutela della genitorialità
L'"Art. 19 - Gravidanza e puerperio", a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, viene sostituito dal seguente testo:
"Art. 19 - Tutela della genitorialità
A) Congedo di maternità e di paternità (cd. "astensione obbligatoria dal lavoro")
1. Ai sensi delle della normativa in materia di tutela della maternità e della paternità vigente alla data di sottoscrizione del presente contratto, l'assenza per congedo di maternità è prevista:
- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
- ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e quella effettiva;
- durante i tre mesi successivi al parto;
- ove il parto avvenga in anticipo rispetto alla data presunta, per i giorni di congedo ante partum non goduti, che si aggiungono in coda al periodo di congedo di maternità post partum.
2. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità di cui al precedente comma 1, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.
Per l'esercizio di tale facoltà è necessario che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente (ove previsto) ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che l'opzione della lavoratrice non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e/o del nascituro.
3. Il lavoratore padre ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità (post partum), o per la parte residua dello stesso, solo in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono da parte della madre, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre (congedo di paternità).
4. Durante il periodo di congedo di maternità e di paternità la lavoratrice madre ed il lavoratore padre hanno diritto ad un'indennità a carico dell'INPS pari all'80% della retribuzione. Tale indennità è anticipata dall'Azienda nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e, in applicazione del presente accordo, nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori assunti a tempo determinato. La Società garantirà alla lavoratrice, per tutta la durata del congedo di maternità, il 100% della retribuzione lorda fissa mensile, integrando eventualmente fino a tale misura complessiva l'indennità liquidata dall'Istituto assicuratore. Il medesimo trattamento viene applicato al lavoratore che fruisca del congedo di paternità di cui al precedente comma 3.
Resta inteso che in caso di mancata erogazione dell'indennità da parte dell'INPS per un comportamento imputabile al lavoratore o per effetto dell'applicazione delle nonne di Legge, l'azienda non corrisponderà alcuna integrazione retributiva, pur mantenendo, ove compatibile, il titolo dell'assenza.
5. Il congedo di maternità spetta anche in caso di adozioni e di affidamenti In particolare, nell'ipotesi di adozioni e di affidamenti preadottivi il congedo ha una durata pari a 5 mesi e deve essere fruito:
- per le adozioni/affidamenti preadottivi nazionali, dall'ingresso in famiglia del minore
- per le adozioni affidamenti preadottivi internazionali, dall ingresso in Italia del minore o anche prima dell'ingresso in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero necessario per la conclusione della procedura di adozione/affidamento.
6. Il congedo di cui al precedente comma può essere fruito, alle medesime condizioni, anche dal padre, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi rinunci anche solo parzialmente.
7. Nelle ipotesi di affidamento non preadottivo, il congedo di maternità ha una durata pari a tre mesi, da fruire inderogabilmente (anche in modo frazionato) entro i cinque mesi dalla data in cui è stato disposto l'affidamento.
8. Ai fini della effettiva fruizione del congedo di maternità/paternità, ivi incluse le ipotesi di flessibilità e di anticipazione dell'astensione obbligatoria, la/il dipendente dovrà seguire la procedura sintetizzata nell'"Allegato sintesi procedure relative a: maternità, malattia, aspettativa".
B) Congedo parentale (c.d. "astensione facoltativa")
9. Oltre al periodo di congedo di maternità/paternità, nei primi dodici anni di vita del bambino, per ogni figlio ciascun genitore ha diritto ad un periodo di congedo parentale previsto dalla Legge, della seguente durata:
- per la madre lavoratrice un periodo non superiore a sei mesi;
- per il padre lavoratore un periodo non superiore a sei mesi, elevabile a sette mesi ove l'assenza complessiva a titolo di congedo parentale sia di durata almeno pari a tre mesi;
- complessivamente, per il padre e la madre, un periodo non superiore a dieci mesi, elevabili a undici mesi qualora il padre si assenti a titolo di congedo parentale per almeno tre mesi;
per il cd. "genitore solo" un periodo non superiore a dieci mesi, elevabile a undici ove la condizione di genitore solo sia riferita al padre e questi si sia già assentato per congedo parentale per un periodo complessivo di almeno tre mesi.
10. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori, anche contemporaneamente, in modo continuativo o frazionato (su base giornaliera o su base oraria, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero di lavoro, assumendo in via convenzionale la metà dell'orario effettivamente previsto per la giornata di assenza; a decorrere dal 1/7/2018 sarà possibile frazionare il congedo parentale, su base oraria, in misura pari ad un quarto dell'orario giornaliero di lavoro, assumendo in via convenzionale un quarto dell'orario effettivamente previsto per la giornata di assenza).
11. Durante il periodo di congedo parentale la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto ad un'indennità, a carico dell'Istituto assicuratore, pari al 30% della retribuzione, dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, inclusivi dell'eventuale periodo di un mese assistito dalla garanzia retributiva al 90% di cui al comma seguente. Nell'ipotesi in cui il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, il diritto all'indennità pari al 30% della retribuzione è esteso fino agli otto anni di vita del bambino, nonché oltre il limite complessivo tra i genitori di sei mesi.
Tale indennità è anticipata dall'Azienda nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e, in applicazione del presente accordo, nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori assunti a tempo determinato.
12. Al termine del congedo di maternità (cd. "astensione obbligatoria"), la Società accorderà, alla lavoratrice che ne faccia richiesta, per un ulteriore mese di congedo fruito senza soluzione di continuità, con garanzia del 90% della retribuzione lorda fissa mensile, integrando fino a tale misura complessiva l'eventuale indennità liquidata dall'Istituto assicuratore. Il medesimo trattamento viene applicato al lavoratore che fruisca del congedo di paternità di cui al precedente comma 3 ovvero di cui al precedente comma 6.
Resta inteso che in caso di mancata erogazione dell'indennità da parte dell'INPS per un comportamento imputabile al lavoratore, o per assenza dei presupposti di Legge, l'azienda non corrisponderà alcuna integrazione retributiva, pur mantenendo, ove compatibile, il titolo dell'assenza.
13 II congedo parentale compete ai genitori anche nel caso di adozione (nazionale ed internazionale) e di affidamento (adottivo e non preadottivo), secondo le stesse regole applicate ai genitori biologici. In particolare, il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età. L'indennità INPS pari al 30% della retribuzione compete per i periodi di congedo parentale fruiti entro i sei anni dall'ingresso del minore in famiglia e per una durata massima complessiva tra i genitori di sei mesi.
14. Ai fini della effettiva fruizione del congedo parentale, la/il dipendente dovrà seguire la procedura sintetizzata neh'"Allegato sintesi procedure relative a: maternità, malattia, aspettativa".
C) Congedo per malattia
15. Entrambi i genitori hanno diritto, alternativamente e per ciascun figlio, al congedo per malattia previsto dalla Legge, dietro presentazione di certificato medico (rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato) e di una semplice dichiarazione scritta attestante che l'altro genitore non è assente per lo stesso motivo negli stessi giorni:
- per i periodi corrispondenti alla durata della malattia del bambino fino al compimento del terzo anno di età (elevati a sei nel caso di adozione/affidamento), compreso il giorno del compleanno;
- entro il limite di cinque giorni lavorativi all'anno per la malattia del bambino dal terzo anno di età fino all'ottavo anno (tra i sei e i dodici anni nel caso di adozione/affidamento, fruibile nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia), compreso il giorno del compleanno.
16. La Società concederà altresì, ai dipendenti che ne facciano richiesta, permessi non retribuiti per tutta la durata della malattia di ciascun figlio di età compresa tra i tre e i sei anni, dietro presentazione di certificato medico e di una semplice dichiarazione scritta attestante che l'altro genitore non è assente per lo stesso motivo negli stessi giorni. Tali permessi non sono coperti da alcuna contribuzione, fatte salve diverse disposizioni di Legge.
D) Riposi giornalieri (c.d. "riposi per allattamento")
17. Nel corso del primo anno di vita del bambino (incluso il giorno del primo compleanno) ovvero nel corso del primo anno di ingresso in famiglia del minore in caso di adozione/affidamento, la lavoratrice madre, hanno diritto di fruire di riposi giornalieri previsti dalla Legge ed indennizzati dall'INPS, della seguente durata:
- 2 ore quando l'orario di lavoro giornaliero effettivamente osservato sia pari o superiore alle sei ore (le due ore possono essere fruite sia separatamente che congiuntamente, all'inizio, nel corso o in coda all'orario di lavoro);
- 1 ora ove l'orario giornaliero di lavoro effettivamente osservato sia inferiore alle sei ore (anche la singola ora può essere fruita all'inizio, nel corso, o in coda all'orario giornaliero di lavoro).
18. I periodi di riposo di cui al precedente comma e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore, in base al proprio orario di lavoro giornaliero, nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga, nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, in caso di morte o di grave infermità della madre.
NOTA A VERBALE
In relazione a quanto previsto al comma 4. del presente articolo, si precisa che la garanzia del 100% della retribuzione sarà riconosciuta per tutti i periodi di congedo che abbiano inizio o comunque siano in essere dal 1/6/2018, onde consentire l'adeguamento dei programmi informatici di calcolo."
Allegato n. 2 - SINTESI PROCEDURE RELATIVE A: MATERNITÀ, MALATTIA, ASPETTATIVA
MATERNITÀ
Congedo di maternità/paternità
Ai fini della effettiva fruizione del congedo di maternità/paternità, ivi incluse le ipotesi di flessibilità e di anticipazione dell'astensione obbligatoria, la/il dipendente deve presentare all'INPS la relativa domanda, nei tempi e secondo le modalità previste dall'Istituto, trasmettendone o consegnandone successivamente copia all'azienda, corredata dalla ricevuta di protocollo e dalla documentazione allegata per i controlli di regolarità di competenza. Tali obblighi sussistono altresì per la domanda di indennizzo da parte dell'INPS del periodo di congedo successivo al parto.
L'Azienda provvederà a corrispondere l'integrazione retributiva dell'indennità a carico dell'INPS e, ove previsto, ad anticipare per conto dell'Istituto assicuratore l'indennità dovuta, solo una volta acquisita copia della domanda di prestazione, completa di ricevuta di protocollo e di tutti i relativi allegati, trasmessa dall'interessata/o all'Ente di previdenza
Congedo parentale
Ai fini dell'effettiva fruizione del congedo parentale il dipendente deve presentare richiesta scritta all'azienda nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla Legge, pari a 5 giorni per il congedo su base giornaliera, ridotti a 2 giorni per il congedo su base oraria, fatti salvi i casi di oggettiva e giustificata impossibilità di rispettare quei termini. Laddove intenda beneficiare del congedo su base oraria dovrà altresì utilizzare e compilare l'apposita modulistica aziendale allo scopo di consentire un'adeguata programmazione dell'attività produttiva. Inoltre, ai fini dell'indennizzabilità del congedo, dovrà presentare domanda all'INPS, con le modalità previste dall'Istituto in relazione alla tipologia di congedo, su base giornaliera od oraria, in via anticipata rispetto all'inizio dell'effettiva astensione dal lavoro e comunque non oltre il giorno di inizio dell'assenza. Copia della domanda INPS e della relativa ricevuta di protocollo dovrà successivamente essere consegnata all'azienda per i controlli di regolarità di competenza.
L'Azienda provvederà a corrispondere l'integrazione retributiva dell'indennità di cui al comma 11 dell'"Articolo 19 - Tutela della maternità e della paternità" e, ove previsto, ad anticipare per conto dell'Istituto assicuratore l'indennità dovuta, solo una volta acquisita copia della domanda di prestazione, completa di ricevuta di protocollo e di tutti i relativi allegati, trasmessa dall'interessata/o all'Ente di previdenza.
Salvo giustificati motivi di impedimento tutte le assenze devono essere comunicate e motivate possibilmente prima dell'inizio del turno di lavoro del giorno di assenza e, comunque, entro la prima ora del turno stesso; le relative giustificazioni devono pervenire alla Direzione entro il mattino successivo al primo giorno di assenza.
1. Al lavoratore può essere concesso, per giustificati motivi privati, un periodo di aspettativa fino ad un anno, restando esclusa da tale periodo la corresponsione della retribuzione, ferma restando la decorrenza dell'anzianità.
2. Inoltre, i lavoratori che abbiano più di 5 anni di anzianità aziendale potranno richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedo per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 5 della Legge n. 53/2000.
3. A richiesta della società il lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti.
Chiarimenti a verbale
1. Nella concessione dell'aspettativa saranno esaminate con particolare favore le richieste per la frequenza di corsi di studio tendenti al miglioramento della specifica preparazione professionale del dipendente e quelle motivate da comprovate, temporanee difficoltà familiari non altrimenti superabili.
2. La società concederà, a richiesta, al lavoratore in condizioni di tossicodipendenza un periodo di aspettativa non retribuita per documentata necessità di terapia riabilitativa, assicurando ogni possibile riservatezza.
Le condizioni di tossicodipendenza e la necessità di terapie riabilitative dovranno essere accertate da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Le terapie riabilitative potranno essere eseguite presso il Servizio sanitario nazionale o presso Strutture specializzate riconosciute dalle istituzioni.
L'aspettativa di cui sopra potrà superare - nell'ambito delle previsioni di Legge in materia - i limiti di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia stabiliti dall'art. 18 del contratto collettivo di lavoro fino a un massimo di 12 mesi.
3. Durante il periodo di aspettativa al dipendente permane l'obbligo di non svolgere attività in contrasto con gli interessi morali e materiali della società.
Ipotesi di accordo 28/02/2018 (Decorrenza 01/01/2014)
5) Aspettativa
Le Parti convengono di integrare come di seguito indicato, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il testo dell'"Art. 21 - Aspettativa", aggiungendo il seguente comma:
"4. Ai fini della concessione del periodo di aspettativa previsto al comma 1, il lavoratore dovrà seguire la procedura prevista nell'"Allegato sintesi procedure relative a: maternità, malattia, aspettativa".
Le Parti, inoltre, con la medesima decorrenza, convengono di modificare ed integrare come di seguito indicato il testo del primo comma dei "CHIARIMENTI A VERBALE" dell'"Art. 21 - Aspettativa":
"CHIARIMENTI A VERBALE
1. Nella concessione dell'aspettativa saranno esaminate con particolare favore, compatibilmente con le esigenze aziendali, le richieste per la frequenza di corsi di studio tendenti al miglioramento della specifica preparazione professionale del dipendente e quelle formulate in relazione a situazioni meritevoli di apprezzamento e di tutela, legate a comprovate, temporanee difficoltà personali e familiari non altrimenti superabili.
2. Nella nozione di "giustificati motivi privati" non è ricompreso lo stato di malattia del dipendente regolato dall'apposita previsione dell'art. 18
Allegato n. 2 - SINTESI PROCEDURE RELATIVE A: MATERNITÀ, MALATTIA, ASPETTATIVA
[___]
ASPETTATIVA
Ai fini della concessione del periodo di aspettativa previsto al comma 1 dell'"Articolo 21 - Aspettativa", il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo. Il datore di lavoro è tenuto entro 30 giorni dalla richiesta ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l'esito al dipendente. L'eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo, la concessione parziale dell'aspettativa devono essere motivati. Su richiesta del dipendente, eventualmente assistito da un rappresentante sindacale su sua indicazione, la domanda verrà riesaminata nei successivi 20 giorni. Il datore di lavoro assicura l'uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi, adattata e alla situazione organizzativa e produttiva dell'impresa.
1. La chiamata alle armi per adempiere agli eventuali obblighi di leva sospende - a termini di Legge - il rapporto di lavoro per tutto il periodo del servizio militare di leva ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
2. Il tempo trascorso in servizio militare di leva viene computato agli effetti dell'anzianità.
3. Al termine del servizio militare di leva per congedo o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo il lavoratore, entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza il rapporto di lavoro è risolto.
4. In caso di richiamo alle armi al lavoratore compete il trattamento economico previsto dalle leggi in vigore all'atto di tale richiamo.
5. Peraltro, per quei richiami che siano stati contenuti entro un massimo di tre mesi, la società corrisponderà al lavoratore la retribuzione per il periodo di assenza fino al massimo anzidetto provvedendo al conguaglio con le competenze militari spettantigli.
6. Il presente articolo si applica nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, anche in caso di:
- servizio sostitutivo civile;
- arruolamento sostitutivo del servizio militare in armi o corpi speciali;
- servizio di volontariato civile e di cooperazione con Paesi in via di sviluppo.
Chiarimento a verbale
Il lavoratore che rientra dal servizio militare e viene assegnato a sede diversa da quella di provenienza deve considerarsi trasferito.
Ipotesi di accordo 28/02/2018 (Decorrenza 01/01/2014)
- l'Articolo 22 - Servizio militare"
Sostituire con: "In caso di richiamo alle armi trovano applicazione le disposizioni delle leggi in materia."
Art. 23 - Assicurazione per infortuni
La società, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie, assicurerà i lavoratori per il rischio di infortunio professionale ed extra professionale, in modo che sia garantito:
a) per il rischio professionale, un indennizzo di euro 25.822,84 per il caso di morte e di euro 30.987,41 per il caso di invalidità permanente totale;
b) per il rischio extra professionale, un indennizzo pari ad euro 2.582,28 per il caso morte e ad euro 3.098,74 per il caso di invalidità permanente totale;
fermo restando per il caso di invalidità permanente parziale un indennizzo proporzionale ai massimali di cui sopra.
Nota a verbale
Nella sola ipotesi in cui il dipendente, per motivi di servizio, sia chiamato a svolgere la propria attività in zone in cui sia in atto una guerra, i massimali previsti dalla lett. a) vengono elevati ad euro 515.000,00 in caso di morte e ad euro 540.000,00 in caso di invalidità permanente superiore al 10%.
1. La società ha facoltà di trasferire il lavoratore in altra Sede diversa da quella in cui presta la sua opera.
2. Il provvedimento di trasferimento deve essere comunicato al lavoratore con un preavviso di almeno un mese.
3. Il lavoratore che non accetti il trasferimento e per il quale si proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro, mantiene il diritto al trattamento di fine rapporto ed al preavviso.
4. I trasferimenti di residenza danno luogo al pagamento delle indennità qui di seguito specificate:
a) rimborso delle spese effettive di viaggio percorrendo la via più breve e con i mezzi di trasporto ammessi per il trattamento di missione. Il rimborso delle spese di viaggio compete anche per i congiunti o conviventi a carico;
b) rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e dei bagagli, preventivamente concordata con la società;
c) rimborso dell'eventuale perdita dei canoni di locazione, quando non sia stato possibile sciogliere la locazione o dar luogo ad una sublocazione, con una misura massima di sei mesi;
d) diaria nella misura minima di 20 giorni. Ai capifamiglia sarà inoltre corrisposta, per uguale periodo, la diaria intera per il coniuge e per ogni altro congiunto o convivente a carico.
5. Quando il trasferimento avvenga a domanda del lavoratore la società è tenuta a corrispondere solamente l'importo delle spese di viaggio per il lavoratore e per i congiunti o conviventi a carico ai sensi del comma 4 lett. a) ed il rimborso delle spese di bagaglio preventivamente concordate con la società.
6. In caso di licenziamento o di dimissioni entro 10 anni dal trasferimento, il lavoratore trasferito avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio per sé e per i congiunti o conviventi a carico per il ritorno nella precedente località di residenza ed al rimborso delle spese per il trasporto del mobilio, preventivamente concordate.
7. Lo stesso trattamento sarà applicato ai congiunti o conviventi a carico in caso di morte del lavoratore.
8. Tuttavia, in caso di dimissioni oltre i dieci anni o di licenziamento in tronco, il rimborso delle spese di trasporto dei mobili potrà essere limitato soltanto ad un concorso alle spese graduato a seconda della gravità della causa che ha dato luogo alle dimissioni o al licenziamento in tronco.
Dichiarazione a verbale
1. In relazione alle possibilità organizzative, la società considererà con particolare preferenza l'eventuale richiesta per il rientro nella sede di assunzione, o in altra sede più vicina a questa, che le pervenisse dal lavoratore trasferito o residente in altra sede.
2. La società, inoltre, fatte salve le esigenze di servizio, considererà, ai fini del loro accoglimento, le richieste dei tecnici e degli operai specializzati addetti da almeno quattro anni al trasmettitore indicato alla lett. b) dell'art. 37 o al nucleo distaccato di manutenzione costituito a seguito della automatizzazione del relativo centro trasmittente di rientrare nella sede di assunzione o di residenza precedente all'assunzione, o in sede vicina. Le richieste fatte dai tecnici e dagli operai specializzati addetti ai trasmettitori più disagiati e dai capifamiglia avranno la precedenza.
3. Le ragioni addotte dal lavoratore che rifiuti il trasferimento saranno esaminate d'accordo tra la società e la R.S.U.
Ipotesi di accordo 28/02/2018 (Decorrenza 01/01/2014)
4) Esigenze di ricongiungimento familiare
Le Parti convengono di integrare come di seguito indicato, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il testo delle "DICHIARAZIONI A VERBALÈ dell'"Art 24 - Trasferimenti:
"DICHIARAZIONI A VERBALE
1. In relazione alle possibilità organizzative, la Società considererà con particolare preferenza l'eventuale richiesta per il rientro nella sede di assunzione, o in altra sede più vicina a questa, che le pervenisse dal lavoratore trasferito o residente in altra sede.
2. La Società presterà la massima attenzione alle esigenze di ricongiungimento familiare, tenendo conto delle specifiche situazioni personali e familiari dei lavoratori richiedenti. Verrà dato particolare rilievo ai casi in cui sussistano gravi problemi di salute del lavoratore, che abbia per tale motivo la necessità di farsi assistere dai propri familiari, ed ai casi dei dipendenti che debbano assistere familiari gravemente ammalati.
3. Al fine di monitorare l'andamento delle richieste di ricongiungimento familiare, con cadenza annuale e, comunque, su specifica richiesta, la Società fornirà alle OO.SS. a livello nazionale l'elenco delle richieste pendenti ("Registro dei trasferimenti").
4. Le ragioni addotte dal lavoratore che rifiuti il trasferimento saranno esaminate d'accordo tra la Società e la R.S.U."
1. Al personale inviato in missione temporanea compete l'indennità di trasferta nella misura fissata nei relativi accordi integrativi. Qualora si tratti di missione a lunga durata con residenza ininterrotta presso una stessa località al lavoratore compete per i primi 45 giorni di missione l'indennità di trasferta prevista per i viaggi occasionali e per i successivi l'indennità stessa nella misura prevista per coloro che compiono professionalmente viaggi.
2. Gli importi stabiliti dai predetti accordi integrativi non sono comunque computabili agli effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale.
Dichiarazione a verbale
Le parti stabiliscono di costituire un tavolo a composizione paritaria per procedere ad una razionalizzazione e semplificazione della normativa sulle trasferte attualmente applicata.
Ipotesi di accordo 28/02/2018 (Decorrenza 01/01/2014)
Trasferta e Lavoro agile - Confronto tra le parti
Le Parti convengono, infine, di rinviare ad una successiva fase di confronto l'approfondimento delle questioni relative alla disciplina delle trasferte ed al "Lavoro agile"; a tal fine, viene prevista la fissazione di un incontro entro il 30 maggio 2018 finalizzato all'avvio del confronto sulle due tematiche. Con riferimento alla disciplina delle trasferte, le Parti si danno atto della volontà di definire la materia entro il mese di giugno 2018.
Ipotesi di accordo 09/03/2022 (Decorrenza 01/01/2019)
DISCIPLINA TRASFERTE
Con riferimento alla materia delle trasferte, le Parti convengono di apportare, con decorrenza dal 01/07/2022, le seguenti modifiche alla vigente disciplina, prevedendo:
- il riconoscimento di una giornata compensativa nel caso in cui venga effettuato un viaggio di durata superiore alle 4 ore in una giornata di "NL", festiva, superfestiva o di riposo, da fruire entro il mese successivo. Decorso tale periodo la fruizione del riposo compensativo non sarà più possibile laddove la mancata fruizione sia imputabile al lavoratore.
- il riconoscimento di un riposo compensativo nel caso in cui vengano effettuati almeno tre riposi settimanali nella stessa trasferta ed ogni 6 riposi effettuati in trasferta nell'arco di un anno solare (1º gennaio -31 dicembre). Si precisa che le due previsioni che precedono non potranno essere cumulate e che, pertanto, nel caso in cui il lavoratore benefici del riposo compensativo per tre riposi settimanali effettuati nella stessa trasferta, tali riposi non potranno essere considerati utili ai fini del calcolo sull'anno;
- l'anticipazione di 30 minuti dell'orario di inizio della trasferta, come regolato dalle vigenti disposizioni, per i viaggi in treno ed in aereo, in considerazione dei maggiori controlli previsti dalle norme vigenti. Conseguentemente l'inizio della trasferta decorrerà 30 minuti prima dell'orario di partenza per i viaggi in treno, 90 minuti prima per i voli nazionali e 150 per i voli internazionali;
- la riduzione da 13 ad 8 ore della durata minima della trasferta oltre la quale viene riconosciuta l'indennità di trasferta in caso di opzione per il regime a forfait (attuale forfait giornaliero onnicomprensivo di euro 30,98 per trasferte di una sola giornata con durata di almeno 13 ore, comprensivo di colazione, pasti e piccole spese);
- l'elevazione da euro 15,04 ad euro 20,00 dell'indennità di trasferta prevista per la giornata a piè di lista;
- l'elevazione da euro 17,10 ad euro 20,00 dell'indennità di trasferta prevista, per la giornata a forfait, per i primi 10 giorni di trasferta;
- l'elevazione da euro 41,32 ad euro 50,00 del forfait giornaliero onnicomprensivo di pasti, indennità di trasferta e piccole spese previsto per le trasferte plurigiornaliere;
- in caso di viaggi in treno o in aereo, laddove non sia presente sul mezzo un servizio di ristorazione, il pasto acquistato nelle 3 ore precedenti verrà rimborsato secondo normativa;
- l'elevazione del 50% dei compensi previsti dal comma 17 dell'"Art. 37 - Indennità speciali" per la guida extraurbana dei mezzi pesanti ("GAPC");
- l'estensione della gratifica semestrale prevista per le risorse operanti nell'ambito delle Riprese Esterne ed impegnate su pullman di ripresa - che abbiano effettuato almeno 30 giornate di trasferta nell'arco di sei mesi - al restante personale delle Direzioni Produzione TV, Radio e Coordinamento Sedi Regionali ed Estere, alle stesse condizioni e sulla base dei medesimi criteri, di seguito riepilogati:
> computo delle giornate complete di trasferta (con pernottamento compreso);
> esclusione delle giornate di trasferta non strettamente connesse alla realizzazione delle produzioni (es. trasferimento, formazione) e delle trasferte per solo spostamento mezzi o sola manutenzione;
> inclusione delle trasferte per sopralluoghi;
> computo del 40% delle giornate lavorate nell'ambito della cinta urbana (Servizi Esterni interi) e delle giornate di trasferta non comprendenti il pernottamento.
Si conviene, inoltre, di elevare da 8 a 10 euro lordi il compenso pro die previsto per il calcolo della gratifica sopra citata.
Sempre con decorrenza dal 01/07/2022, compatibilmente con i tempi degli interventi tecnici sui sistemi informativi, ai fini della contabilizzazione della trasferta, ferme restando le attuali procedure, l'Azienda, prima di procedere al recupero degli anticipi, dovrà comunicarlo in forma scritta alla/al dipendente entro 30 giorni.
Quando l'alloggio viene concesso dalla società in relazione a esigenze di servizio la concessione è a titolo gratuito.
1. Al lavoratore cui sia prescritta o per il quale la natura del lavoro imponga l'uso di particolari capi di vestiario, la società fornirà gratuitamente l'abito da lavoro.
2. Agli operatori di ripresa è corrisposto, per le spese di vestiario, un rimborso forfetario mensile di euro 9,81 perché provvedano in proprio al vestiario che si renda necessario per la esplicazione dei propri compiti, salvo per quello, del tutto speciale, necessario per eccezionali condizioni ambientali alla cui fornitura provvederà direttamente la società.
3. Il predetto rimborso è utile esclusivamente agli effetti del trattamento di fine rapporto.
Art. 28 - Doveri dei lavoratori
1. Il lavoratore deve eseguire le disposizioni che gli vengono impartite dai superiori nell'esercizio delle sue funzioni, rispettare la dipendenza gerarchica stabilita dalla Direzione ed inoltre deve:
a) mantenere nei rapporti interpersonali una condotta uniformata ai principi di correttezza;
b) tenere in servizio una condotta irreprensibile;
c) osservare l'orario stabilito per il lavoro al quale è adibito e adempiere alle formalità prescritte dalla società per il controllo delle presenze;
d) eseguire con diligenza il compito a lui affidato, assumendosi la personale responsabilità ed attenendosi alle istruzioni ricevute, curando con zelo gli interessi della società nei rapporti tanto interni quanto con il pubblico;
e) conservare assoluta segretezza sugli interessi della società, non trarre profitto a danno della società da quanto forma oggetto delle sue funzioni, né svolgere attività contraria agli interessi della società medesima;
f) dedicare le sue mansioni anche al servizio temporaneo di altre aziende in cui la società sia interessata e gli siano indicate dalla società stessa, ferma restando l'applicazione del presente contratto collettivo nei confronti della società e del lavoratore.
2. Al lavoratore è particolarmente vietato:
a) trarre comunque partito a proprio vantaggio da quanto forma oggetto di disimpegno delle sue mansioni;
b) occuparsi durante le ore di lavoro di cose estranee alle proprie incombenze;
c) allontanarsi dall'ufficio per ragioni estranee al servizio senza il permesso del superiore diretto;
d) compiere qualunque atto od operazione che comunque possa nuocere agli interessi della società ed esercitare la propria attività professionale in concorrenza con la società;
e) introdurre persone estranee nei locali della società non per motivi di ufficio, salvo autorizzazione;
f) fumare o accendere fuochi nei locali della società nei quali ciò sia espressamente vietato.
3. Gli è vietato inoltre di valersi, anche al di fuori dell'orario di lavoro, della propria condizione di dipendente della società per svolgere a fini di lucro atti che siano comunque in contrasto con gli interessi della società.
Art. 29 - Provvedimenti disciplinari
1. Le mancanze dei lavoratori possono essere punite a seconda della loro gravità come segue:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore a quattro ore di retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo fino a 5 giorni;
5) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo da 5 a 10 giorni;
6) licenziamento senza preavviso.
2. La sospensione di cui al punto 5) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le abbiano provocate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tale rilievo da non trovare adeguata sanzione in quella di cui ai punti 1), 2), 3) e 4). Il provvedimento di cui al punto 6) si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto che siano così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. In particolare si applicherà nei casi nei quali nei fatti che abbiano determinato il licenziamento sia configurabile l'ipotesi del delitto così come inteso dalle vigenti leggi.
3. Il licenziamento non pregiudica eventuali responsabilità per danni nelle quali sia incorso il lavoratore.
4. Le mancanze, salvo quelle per le quali è irrogato il provvedimento di cui al punto 1), devono essere tempestivamente contestate per iscritto al lavoratore, il quale, entro 5 giorni, potrà apportare le sue ragioni, avvalendosi eventualmente dell'assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce il mandato.
5. Esaurita tale fase, ove la società intenda adottare uno dei provvedimenti di cui ai punti 4) e 5), ne darà preavviso al lavoratore il quale, entro 5 giorni, eventualmente assistito da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, potrà produrre nuovi elementi.
6. Esperita tale procedura, ove la società ritenga sussisterne i presupposti, si procederà all'adozione del provvedimento.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che dalla contestazione non può derivare un aggravamento della mancanza contestata.
Ipotesi di accordo 28/02/2018 (Decorrenza 01/01/2014)
13) Contestazioni disciplinari
Le Parti - allo scopo di rendere più spedito lo svolgimento del procedimento disciplinare, mantenendo comunque le stesse garanzie per il lavoratore - convengono di modificare il procedimento attualmente definito per l'irrogazione di sanzioni che comportano la sospensione del lavoratore, prevedendo anche per questi casi un'unica fase (in luogo delle due fasi analoghe attualmente previste) nella quale il lavoratore ha la possibilità di fornire le proprie giustificazioni, facendosi eventualmente assistere dal Sindacato.
In relazione a quanto precede, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, l'attuale testo del quinto comma dell'"Art. 29 - Provvedimenti disciplinari viene eliminato e il testo del quarto comma viene così sostituito:
"4. Le mancanze, salvo quelle per le quali è irrogato il provvedimento di cui al punto 1) del primo comma del presente articolo, devono essere tempestivamente contestate per iscritto al lavoratore, il quale, entro 10 giorni, potrà apportare le sue ragioni, avvalendosi eventualmente dell'assistenza di un rappresentante sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Di tale facoltà il lavoratore deve essere esplicitamente informato dalla Società nella lettera di contestazione."
Con pari decorrenza, le Parti convengono inoltre di integrare come di seguito indicato il primo comma dell'art. "29) Provvedimenti disciplinari:
"Premesso che il sistema sanzionatorio è ispirato al principio di proporzionalità e progressività, regolando le sanzioni sulla base della gravità della mancanza commessa dal dipendente e prevedendo l'inasprimento delle sanzioni in caso di recidiva, le mancanze dei lavoratori possono essere punite a seconda della loro gravità come segue:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto
3) multa non superiore a 4 ore di retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo fino a 5 giorni;
5) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo da 5 giorni a 10 giorni;
6) licenziamento senza preavviso.
Per l'individuazione delle mancanze per le quali trovano applicazione le sanzioni sopra indicate, si rinvia all'allegato Regolamento di Disciplina aziendale".
Le Parti concordano di effettuare in una successiva fase un approfondimento mirato a valutare possibili interventi di aggiustamento su singole casistiche del sistema sanzionatorio, in un quadro di equilibrio complessivo.
A tale fine, viene previsto un incontro entro il mese di ottobre 2018 per avviare la discussione sulla materia.
Allegato n. 3 - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
1) RIMPROVERO SCRITTO - Si applica nei casi di:
- breve ritardo nell'inizio del lavoro o breve anticipo della cessazione ;
- allontamento non autorizzato dal posto di lavoro per breve tempo;
- mancata o irregolare comunicazione dell'assenza dal servizio prima dell'inizio del turno di lavoro o comunque entro la prima ora del turno stesso;
- contegno scorretto nei confronti dei colleghi;
- mancato o irregolare adempimento delle formalità prescritte per il controllo delle presenze e dell'osservanza dell'orario.
2) MULTA FINO A 4 ORE DI RETRIBUZIONE - Si applica nei casi di:
- prima recidiva nelle mancanze di cui al punto 1);
- mancata diligenza nella cura e custodia di documentazione e/o materiale aziendale affidato al lavoratore;
- contegno scorretto nei confronti di estranei, di colleghi, di superiori o di dipendenti;
- mancata collaborazione, anche al di fuori di quanto forma oggetto del disimpegno dei compiti affidati al lavoratore, ove sia richiesto per ragioni di servizio;
- scarsa diligenza nell'esecuzione dei compiti affidati;
- esecuzione durante l'orario di lavoro di attività non connesse con il rapporto di lavoro con l'Azienda;
- introduzione nei locali dell'Azienda di persone estranee e/o cose (oggetti, materiali, arnesi, strumenti di lavoro, merci, sostanze, etc.) non per motivi di servizio e/o senza autorizzazione ;
- assenza arbitraria, allontanamento o abbandono del posto di lavoro senza autorizzazione o giustificato motivo per un periodo di tempo non superiore a mezza giornata;
- rifiuto di effettuare lavoro straodinario diurno e notturno o lavoro festivo, richiesto ai sensi delle vigenti disposizioni, salvo giustificato motivo di impedimento;
- intempestivo invio della certificazione medica attestante uno stato di inabilità temporanea al lavoro;
- entrata o permanenza nei locali dell'Azienda fuori dell'orario "lavoro senza ragioni di servizio o giustificato motivo o autorizzazione della Direzione;
- fruizione di PF, PR. giorni di ferie senza averli preventivamente concordati;
- intervista, non autorizzata, di qualsiasi tipo e su qualsiasi argomento rilasciata a radio e televisioni private, nonché ad emittenti straniere.
- mancata comunicazione del cambiamento di residenza o di abitazione;
- mancata accettazione di comunicazioni aziendali (lettere, telegrammi, raccomandate, etc).
3) SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE DA 1 A 3 GIORNI - Si applica nei casi di:
- prima recidiva nelle mancanze di cui al punto 2) e seconda recidiva nelle mancanze di cui al punto 1);
- esecuzione durante l'orario di servizio di attività Lavorativa per conto proprio o di terzi senza arrecare pregiudizio all'Azienda;
- mancata o irregolare comunicazione dell'assenza dal lavoro che abbia comportato ritardi, disservizi o danni;
- assenza arbitraria ovvero abbandono del posto di lavoro senza autorizzazione o giustificato motivo per un periodo di tempo non superiore ad un giorno;
- mancata diligenza nella esecuzione dei compiti affidati;
- allontanamento non autorizzato o non giustificato dall'abitazione durante i periodi di malattia;
- rifiuto di sottoporsi a visita di controllo richiesta dall'Azienda ai sensi dell'art. 5. 2º comma della Legge 20/5/1970 n 300 (Statuto dei lavoratoti) ovvero comportamento tale da rendere impossibile la visita stessa;
- rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari disposti ai sensi dell'art 5, 3º comma della Legge 20/5/1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) ovvero comportamento tale da ritardare o rendere impossibile la visita stessa;
- mancato invio della certificazione medica attestante uno stato di inabilità temporanea al lavoro;
- inosservanza delle misure di prevenzione antinfortunistica e di igiene sul lavoro, individuale e collettiva, da cui non sia derivato danno all'Azienda e/o alle persone;
- utilizzazione di beni aziendali (attrezzature varie, automezzi, etc.) per scopi personali o comunque per ragioni non di servizio;
- uso di mezzi di comunicazione aziendali per ragioni non di servizio;
- contegno offensivo nei confronti di estranei, superiori, colleghi e dipendenti;
- mancata collaborazione, anche al di fuori di quanto forma oggetto del disimpegno dei compiti affidati al lavoratore, ove sia richiesto per ragioni di servizio, che abbia comportato danni, disservizi o ritardi;
- mancata diligenza nella cura e custodia di documentazione e/o materiale aziendale affidato al lavoratore dalla quale sia derivato danno all'Azienda;
- promozione od effettuazione, anche per conto terzi, di vendite o esazioni di rate nei locali aziendali.
4) SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE DA 4 A 6 GIORNI - Si applica nei casi di:
- prima recidiva nelle mancanze di cui al punto 3) e ulteriore recidiva nelle mancanze di cui ai punti 1) e 2);
- mancata o irregolare comunicazione dell'assenza dal lavoro che abbia comportato gravi ritardi, disservizi o danni;
- mancata diligenza nella esecuzione dei compiti affidati dalla quale sia derivato pericolo per le persone, ritardi, disservizi o danni all'Azienda;
- rifiuto di sottoporsi a visite mediche periodiche obbligatorie disposte ai sensi della vigente normativa ovvero comportamento tale da ritardare o rendere impossibili le visite stesse;
- rifiuto di effettuare la propria prestazione o parte di essa;
- inosservanza delle disposizioni impartite dai superiori;
- fumo o accensione di fuochi nei locali dell'Azienda nei quali ciò sia espressamente vietato;
- lieve inosservanza degli obblighi di riservatezza;
- inosservanza, al di fuori delle ipotesi espressamente sanzionate nel presente regolamento, di disposizioni aziendali e/o procedure di lavoro.
5) SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE DA 7 A 10 GIORNI - Si applica nei casi di:
- recidiva nelle mancanze di cui al punto 4) e ulteriore recidiva nelle mancanze di cui ai punti 1), 2) e 3);
- scarso rendimento (prima contestazione);
- ingiurie nei confronti di colleghi, estranei, dipendenti o superiori;
- utilizzazione, al fine di trarre comunque profitto a proprio vantaggio o di terzi, di quanto forma oggetto del disimpegno delle proprie mansioni.
- svolgimento, anche al di fuori dell'orario di lavoro, di atti o attività che siano comunque in contrasto con gli interessi, la produzione e l'immagine dell'Azienda, qualora i fatti non siano particolarmente gravi e/o da essi non derivino danni all'Azienda;
- improprio utilizzo del personale sia interno che esterno;
- grave inosservanza degli obblighi di riservatezza;
- alterazione dei sistemi aziendali di controllo delle presenze e dell'orario di lavoro nonché timbratura di altro cartellino;
- favorire o tollerare la trasmissione di messaggi pubblicitari non autorizzati, nei programmi radiofonici e televisivi, in qualunque forma;
- assenza arbitraria o abbandono del posto di lavoro con pregiudizio non grave alla incolumità delle persone, alla sicurezza e/o al funzionamento degli impianti o comunque con lieve danno all'azienda;
- collaborazione, incarico e contributo resi a qualsiasi titolo a:
a) terzi che svolgano in qualsiasi forma attività del tipo di quella propria dell'azienda o che organizzino qualsiasi forma di spettacolo in concorrenza con la stessa o realizzino qualunque tipo di pubblicità destinata alla diffusione radiotelevisiva, cinematografica nonché su altri mezzi;
b) imprese giornalistiche (agenzie di informazione per la stampa, uffici stampa di enti privati o pubblici, aziende editoriali, etc.) qualora dette prestazioni siano in contrasto a quanto previsto dall'art. 8 C.N.L.C.;
fatta salva l'applicazione di sanzioni più gravi in relazione all'entità della inosservanza e delle sue conseguenze;
- abuso di bevande alcoliche, durante l'orario di lavoro, atte a determinare alterazioni dello stato psicofisico del lavoratore;
- uso di sostanze stupefacenti, durante l'orario di lavoro, atte a determinare alterazioni dello stato psicofisico del lavoratore;
- alterazioni o falsificazioni non gravi di documenti concernenti la giustificazione di spese per trasferte o per produzione al fine di trarne un indebito arricchimento.
6) LICENZIAMENTO - Si applica nei casi di:
- recidiva nelle mancanze di cui al punto 5) e ulteriori recidive nelle mancanze di cui ai punti 1), 2), 3), e 4);
- notevole inadempimento degli obblighi contrattuali;
- gravi alterazioni o falsificazioni di documenti concernenti la giustificazione di spese per trasferte o per produzione al fine di trarne un indebito arricchimento.
Il licenziamento si applica altresi nei casi che siano cosi gravi da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro ed in particolare nei casi nei quali sia configurabile l'ipotesi del delitto così come inteso nelle vigenti leggi.
Per le inosservanze recanti comunque pregiudizio alla civile convivenza in Azienda, all'igiene, alla morale, alla disciplina nonché al regolare andamento del lavoro si applicheranno i provvedimenti di cui sopra, sempre graduati in relazione all'entità della mancanza e delle sue conseguenze.
Art. 30 - Definizione dello stipendio e della retribuzione
1. A tutti gli effetti per stipendio si intende il complesso dei seguenti elementi:
- minimo del livello cui il lavoratore è assegnato;
- aumenti di anzianità di cui all'art. 32;
- aumenti di merito.
2. Gli aumenti di merito restano, fino a concorrenza, assorbiti, in caso di assegnazione al livello superiore, dal minimo del nuovo livello; non sono invece assorbiti in caso di aumento dei minimi.
3. Per retribuzione mensile si intende l'importo complessivo dello stipendio come sopra specificato e di tutti i compensi, premi e provvigioni che abbiano carattere continuativo, compresa la indennità di contingenza fissata al 1 novembre 1991.
4. Per quanto riguarda le indennità, valgono le norme fissate nei singoli articoli che le istituiscono.
5. L'indennità di contingenza resta regolata dalle disposizioni legislative e dalle norme stabilite per questo istituto tra le Confederazioni competenti.
6. I compensi per qualsiasi tipo di lavoro straordinario, supplementare, di lavoro festivo e le maggiorazioni per lavoro ordinario nonché i compensi corrisposti per il lavoro prestato nella c.d. "sesta giornata" non sono utili ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive (13ª e 14ª ), delle ferie e di ogni altro istituto legale e/o contrattuale, salvo quanto previsto ai successivi punti a) e b).
a) Per i soli lavoratori che prestino lavoro straordinario per almeno 190 ore annue su 9 mesi, con non meno di 20 ore mensili, i relativi compensi saranno considerati utili esclusivamente agli effetti del trattamento di fine rapporto.
b) Per i lavoratori che, sulla base di quanto previsto dai punti 4 e 5 delle note a verbale dell'art. 33, percepiscano compensi per il lavoro prestato nelle c.d. "seste giornate" in misura non inferiore a 19 giornate annue su 9 mesi, con almeno 2 giornate al mese, i relativi compensi saranno considerati utili esclusivamente agli effetti del trattamento di fine rapporto.
Note a verbale
1. In relazione a quanto previsto al 3º e 4º comma le indennità mensili e i compensi continuativi per i quali non sia stata espressamente prevista o esclusa la incidenza sugli istituti legali e/o contrattuali, si intendono utili ai soli fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto alle lettere a) e b) del punto 6 del presente articolo le assenze per i singoli periodi di malattia o di infortunio di durata superiore al mese, saranno considerate neutre.
Accordo di confluenza 28/03/2011 - 01 Distribution S.r.l.
Trattamento economico
2. Con riferimento al trattamento economico complessivo, i dipendenti provenienti da 01 Distribution S.r.l. conserveranno la retribuzione annua lorda (R.A.L.) posseduta alla data del 31 marzo 2011. Per retribuzione annua lorda si intende l'insieme degli emolumenti corrisposti in maniera fissa e continuativa. Pertanto, sarà esclusa dalla R.A.L., riconosciuta al momento del passaggio in Rai Cinema S.p.a., la parte variabile della retribuzione prevista dal c.c.l. ANICA o riconosciuta gestionalmente da 01 Distribution. Verrà, infatti, successivamente riconosciuta la parte variabile della retribuzione ai sensi del c.c.l. per quadri, impiegati ed operai della Rai.
In particolare, a ciascun lavoratore verrà mantenuta la retribuzione annua lorda, così come sopra identificata, attraverso il riconoscimento degli istituti contrattuali previsti dal c.c.l. per quadri, impiegati ed operai della Rai per il livello di inquadramento che verrà assegnato.
3. L'eventuale differenza retributiva sarà garantita con l'attribuzione di un importo "ad personam" assorbibile da ogni aumento della retribuzione, fatti salvi gli incrementi derivanti da rinnovi contrattuali e da aumenti periodici di anzianità eventualmente spettanti ai sensi dell'art. 32 c.c.l. per quadri, impiegati ed operai della Rai.
4. In via esemplificativa, si allega al presente accordo un prospetto riepilogativo del trattamento economico precedente e successivo al passaggio da 01 Distribution S.r.l. a Rai Cinema S.p.a.
I minimi mensili riferiti ai singoli livelli sono quelli di seguito indicati, con le specificazioni risultanti nel capitolo VIII. Classificazione del presente contratto collettivo di lavoro.
Livello | Parametro | Dall'1/9/2006 | Dall'1/1/2007 |
A | 220 | 1.276,41 | 1.317,40 |
1º | 202 | 1.175,14 | 1.212,78 |
2º | 188 | 1.093,29 | 1.128,32 |
3º | 174 | 1.011,38 | 1.043,80 |
4º | 161 | 937,93 | 967,93 |
5º | 149 | 858,71 | 886,47 |
6º | 135 | 783,90 | 809,06 |
7º | 125 | 728,40 | 751,69 |
8º | 113 | 656,28 | 677,34 |
9º | 100 | 582,71 | 601,34 |
Le parti:
- valutato che non è stato possibile raggiungere un'intesa su una ipotesi di definizione del contratto condivisa, il cui punto di equilibrio era fondato su un impianto che accogliesse parzialmente le rivendicazioni sindacali contenute nelle piattaforme con un incremento dei minimi sensibilmente più elevato rispetto all'inflazione programmata e che prevedesse contestualmente modifiche di alcuni istituti contrattuali;
- considerato che si è di fatto giunti al termine del biennio economico 2008-2009;
- tenuto conto degli impatti della crisi economica generale sui lavoratori stessi;
a copertura del citato biennio 1º gennaio 2008-31 dicembre 2009, in assorbimento ed in sostituzione di quanto previsto in tema di vacanza contrattuale, convengono di corrispondere ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data odierna, proporzionalmente ai periodi di servizio effettivamente prestati a tempo indeterminato nell'arco temporale indicato, un importo "una tantum" - riferito al parametro del livello 4º - di euro 2.300,00 (duemilatrecento/00) lordi, che verrà erogato con le seguenti modalità:
- con le competenze del mese di novembre 2009 l'importo di euro 1.150,00 (millecentocinquanta/00), riferito all'anno 2008, e con le competenze del mese di gennaio 2010, l'importo di euro 1.150,00 (millecentocinquanta/00), riferito all'anno 2009.
Ai lavoratori inseriti nelle fasce A e B dei bacini costituiti ai sensi dell'accordo del 4 giugno 2008 e successivi, verrà corrisposto, in luogo della somma di cui sopra, un importo "una tantum" - riferito al parametro del livello 4º - di euro 1.000,00 (mille/00) lordi, convenzionalmente riferito al periodo 1º novembre 2008-31 dicembre 2009, in proporzione ai periodi di servizio a tempo determinato effettivamente prestati nel citato arco temporale. Tale somma verrà erogata con le competenze di marzo 2010 ovvero con la prima busta paga utile successiva.
[___]
Le parti, infine, tenuto conto dell'impegno assunto ad affrontare la razionalizzazione della struttura retributiva, convengono di aumentare i minimi di stipendio - con riferimento al biennio 1º gennaio 2008-31 dicembre 2009 - nella misura di euro 50,00 (cinquanta/00) l.m., riferita al parametro del livello 4º, con decorrenza 1º gennaio 2010 e di ulteriori euro 18,00 (diciotto/00) l.m., con decorrenza 1º giugno 2010.
Accordo di confluenza 28/03/2011 - 01 Distribution S.r.l.
Trattamento economico
2. Con riferimento al trattamento economico complessivo, i dipendenti provenienti da 01 Distribution S.r.l. conserveranno la retribuzione annua lorda (R.A.L.) posseduta alla data del 31 marzo 2011. Per retribuzione annua lorda si intende l'insieme degli emolumenti corrisposti in maniera fissa e continuativa. Pertanto, sarà esclusa dalla R.A.L., riconosciuta al momento del passaggio in Rai Cinema S.p.a., la parte variabile della retribuzione prevista dal c.c.l. ANICA o riconosciuta gestionalmente da 01 Distribution. Verrà, infatti, successivamente riconosciuta la parte variabile della retribuzione ai sensi del c.c.l. per quadri, impiegati ed operai della Rai.
In particolare, a ciascun lavoratore verrà mantenuta la retribuzione annua lorda, così come sopra identificata, attraverso il riconoscimento degli istituti contrattuali previsti dal c.c.l. per quadri, impiegati ed operai della Rai per il livello di inquadramento che verrà assegnato.
3. L'eventuale differenza retributiva sarà garantita con l'attribuzione di un importo "ad personam" assorbibile da ogni aumento della retribuzione, fatti salvi gli incrementi derivanti da rinnovi contrattuali e da aumenti periodici di anzianità eventualmente spettanti ai sensi dell'art. 32 c.c.l. per quadri, impiegati ed operai della Rai.
4. In via esemplificativa, si allega al presente accordo un prospetto riepilogativo del trattamento economico precedente e successivo al passaggio da 01 Distribution S.r.l. a Rai Cinema S.p.a.
Tabelle
01 Distribution 7º liv.
(euro)RAI liv. 1º
(euro)Minimo
1.931,35
Minimo
1.928,09
4 AB x 19,37
77,48
4 AB x 68,86
275,44
Stipendio
2.008,83
Stipendio
1.573,53
"Ad personam"
1.419,74
Contingenza
540,88
El. distinto
10,33
Mensa
2,42
Magg. prestazioni 25%
675,08
"Ad personam"
585,91
Retr. mensile
3.428,57
Retr. mensile
3.388,15
Premio prod.
576,30
R.A.L.
48.000,00
R.A.L.
48.000,00
01 Distribution 6º liv.
(euro)RAI Liv. 3º
(euro)Minimo
1.718,64
Minimo
1.117,29
4 AB x 17,56
70,24
4 AB x 60,20
240,80
Stipendio
1.788,88
Stipendio
1.358,09
"Ad personam"
568,27
Contingenza
534,89
El. distinto
10,33
Mensa
2,42
Compenso 8%
170,91
"Ad personam"
243,37
Retr. mensile
2.357,15
Retr. mensile
2.320,01
Premio prod.
530,26
R.A.L.
33.000,00
R.A.L.
33.000,00
Allegato 1 - Una tantum e retribuzione contrattuale
Aumenti retributivi
Le Parti convengono di aumentare i minimi di stipendio - con riferimento al triennio 1/01/2010-31/12/2012 - nella misura di euro 45,00 (quarantacinque/00) l.m., riferita al parametro del livello 4, con decorrenza 01/04/2013 e di ulteriori euro 45,00 (quarantacinque/00) l.m., sotto forma di E.D.R., riferita al parametro del livello 4, con medesima decorrenza. Tale ultimo importo incide esclusivamente sul trattamento di fine rapporto e sugli accantonamenti a titolo di previdenza complementare.
Le Parti convengono, altresì, di aumentare i minimi di stipendio - con riferimento all'anno 2013 - nella misura di ulteriori euro 40,00 (quaranta/00) l.m., riferita al parametro del livello 4, con decorrenza 01/11/2013.
A decorrere dal presente accordo, facendo seguito a quanto convenuto con l'accordo del 28 ottobre 2009, per i lavoratori di cui al punto 2 delle norme transitorie inserite nell'art. 32 del c.c.l., la rivalutazione degli aumenti di anzianità prevista al comma 3 del medesimo articolo, in caso di variazioni dei minimi tabellari mensili, avverrà esclusivamente con riferimento ai primi cinque aumenti maturati dalla data di assunzione e pertanto non verrà applicata per gli aumenti biennali maturati e maturandi che eccedano il quinto.
In relazione a quanto sopra previsto, la tabella dei minimi di stipendio di cui all'art. 31 del c.c.l., viene sostituita dalla seguente:
Incrementi
Nuovi valori tabellari
Livello
prm
minimi dal 01/06/10
edr dal 01/04/13
minimi dal 01/04/13
minimi dal 01/11/13
edr dal 01/04/13
minimi dal 01/04/13
minimi dal 01/11/13
A
220
1.410,32
61,49
61,49
54,66
61,49
1.471,81
1.526,47
1
202
1.298,09
56,46
56,46
50,19
56,46
1.354,55
1.404,74
2
188
1.207,73
52,55
52,55
46,71
52,55
1.260,28
1.306,99
3
174
1.117,29
48,63
48,63
43,23
48,63
1.165,92
1.209,15
4
161
1.035,93
45,00
45,00
40,00
45,00
1.080,93
1.120,93
5
149
949,40
41,65
41,65
37,02
41,65
991,05
1.028,07
6
135
866,08
37,73
37,73
33,54
37,73
903,81
937,35
7
125
804,49
34,94
34,94
31,06
34,94
839,43
870,49
8
113
725,06
31,58
31,58
28,07
31,58
756,64
784,71
9
100
643,58
27,95
27,95
24,84
27,95
671,53
696,37
Una Tantum
Le Parti convengono di corrispondere:
a) ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data odierna, un importo una tantum di euro 1.000,00 (mille/00) lordi per il periodo 01/01/2010-31/12/2011 ed un importo una tantum di euro 1.400,00 (millequattrocento/00) lordi per il 2012 - entrambi riferiti al parametro del livello 4 e da proporzionare in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati a tempo indeterminato nei periodi di riferimento - da erogare con le competenze del mese di aprile 2013, a condizione che le OO.SS. comunichino all'Azienda l'operatività dell'accordo entro il mese di marzo 2013;
b) ai lavoratori già inseriti alla data odierna nelle fasce A e B del bacino disciplinato dall'accordo del 29 luglio 2011, e a coloro ai quali sono state riconosciute analoghe garanzie, in luogo della somma di cui sopra, un importo una tantum - riferito al parametro del livello 4 - di euro 1.800,00 (milleottocento/00) lordi, in proporzione ai periodi di servizio a tempo determinato effettivamente prestati nell'arco temporale 01/01/2010-31/12/2012. Tale somma verrà erogata con le competenze di aprile 2013, ovvero con la prima busta paga utile successiva, a condizione che le OO.SS. comunichino all'Azienda l'operatività dell'accordo entro il mese di marzo 2013.
Tali importi non entrano nella base di calcolo del TFR, né in ogni altro istituto contrattuale o di Legge (direttamente o indirettamente), ivi inclusi gli accantonamenti al fondo di previdenza complementare.
Si riportano di seguito le tabelle relative agli importi una tantum di cui alle precedenti lettere a) e b):
a) Una Tantum - Personale a tempo indeterminato
Livello
Parametro
Una tantum
A
220
3.279,50
1
202
3.011,18
2
188
2.802,48
3
174
2.593,78
4
161
2.400,00
5
149
2.221,12
6
135
2.012,42
7
125
1.863,35
8
113
1.684,47
9
100
1.490,68
b) Una Tantum - Personale a tempo determinato inserito nel bacino
Livello
Parametro
Una tantum
A
220
2.459,63
1
202
2.258,39
2
188
2.101,86
3
174
1.945,34
4
161
1.800,00
5
149
1.665,84
6
135
1.509,32
7
125
1.397,52
8
113
1.263,35
9
100
1.118,01
Ipotesi di accordo 28/02/2018 (Decorrenza 01/01/2014)
Aumenti retributivi
Lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data del 6/4/1995
Con riferimento ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data del 6/4/1995, le Parti convengono di aumentare i minimi di stipendio nella misura di euro 20,00 (venti/00) l.m., riferita al parametro del livello 4, con decorrenza 1/07/2018 e di ulteriori euro 10,00 (dieci/00) l.m., sotto forma di E.D.R. (per quattordici mensilità), riferita al parametro del livello 4, con medesima decorrenza. Tale ultimo importo incide esclusivamente sul trattamento di fine rapporto e sugli accantonamenti a titolo di previdenza complementare.
Per tali lavoratori, le Parti convengono, altresì, di aumentare i minimi di stipendio nella misura di ulteriori euro 20,00 (venti/00) l.m., riferita al parametro del livello 4, con decorrenza 1/01/2019.
Come convenuto in via definitiva con l'accordo di rinnovo contrattuale del 7 febbraio 2013, per i lavoratori di cui al punto 2 delle norme transitorie inserite nell'art.32 del CCL, la rivalutazione degli aumenti di anzianità prevista al comma 3 del medesimo articolo, in caso di variazioni dei minimi tabellari mensili, avverrà esclusivamente con riferimento ai primi cinque aumenti maturati dalla data di assunzione e pertanto non verrà applicata per gli aumenti biennali maturati e maturandi che eccedano il quinto.
Lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente al 6/4/1995
Con riferimento ai lavoratori assunti dopo il 6/4/1995, le Parti convengono di aumentare i minimi di stipendio nella misura di euro 30,00 (trenta/00) l.m., riferita al parametro del livello 4, con decorrenza 1/07/2018.
Per tali lavoratori, le Parti convengono, altresì, di aumentare i minimi di stipendio nella misura di ulteriori euro 22,00 (ventidue/00) l.m., riferita al parametro del livello 4, con decorrenza 1/01/2019.
In relazione a quanto sopra previsto, le tabelle dei minimi di stipendio di cui all'art. 31 del CCL per i lavoratori in servizio alla data del 6/4/1995 e per i lavoratori assunti successivamente a tale data, vengono definite come di seguito indicato:
Lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data del 6/4/1995
LIV.
prm
minimi dal 1/11/13
edr dal 1/4/13
INCREMENTI
NUOVI VALORI TABELLARI
edr dal 1/7/18
minimi dal 1/7/18
minimi dal 1/1/19
edr dal 1/7/18
minimi dal 1/7/18
minimi dal 1/1/19
A
220
1.526,47
61,49
13,66
27,33
27,33
75,15
1.553,80
1.581,13
1
202
1.404,74
56,46
12,55
25,09
25,09
69,01
1.429,83
1.454,92
2
188
1.306,99
52,55
11,68
23,35
23,35
64,23
1.330,34
1.353,69
3
174
1.209,15
48,63
10,81
21,61
21,61
59,44
1.230,76
1.252,37
4
161
1.120,93
45,00
10,00
20,00
20,00
55,00
1.140,93
1.160,93
5
149
1.028,07
41,65
9,25
18,51
18,51
50,90
1.046,58
1.065,09
6
135
937,35
37,73
8,39
16,77
16,77
46,12
954,12
970,89
7
125
870,49
34,94
7,76
15,53
15,53
42,70
886,02
901,55
8
113
784,71
31,58
7,02
14,04
14,04
38,60
798,75
812,79
9
100
696,37
27,95
6,21
12,42
12,42
34,16
708,79
721,21
Lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente al 6/4/1995
LIV.
prm
minimi dal 1/11/13
edr dal 1/4/13
INCREMENTI
NUOVI VALORI TABELLARI
minimi dal 1/7/18
minimi dal 1/1/19
minimi dal 1/7/18
minimi dal 1/1/19
A
220
1.526,47
61,49
40,99
30,06
1.567,46
1.597,52
1
202
1.404,74
56,46
37,64
27,60
1.442,38
1.469,98
2
188
1.306,99
52,55
35,03
25,69
1.342,02
1.367,71
3
174
1.209,15
48,63
32,42
23,78
1.241,57
1.265,35
4
161
1.120,93
45,00
30,00
22,00
1.150,93
1.172,93
5
149
1.028,07
41,65
27,76
20,36
1.055,83
1.076,19
6
135
937,35
37,73
25,16
18,45
962,51
980,96
7
125
870,49
34,94
23,29
17,08
893,78
910,86
8
113
784,71
31,58
21,06
15,44
805,77
821,21
9
100
696,37
27,95
18,63
13,66
715,00
728,66
Una Tantum
Le Parti convengono di corrispondere:
- ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data odierna, un importo "una tantum" non riparametrata di euro 900,00 (novecento/00) lordi per il periodo 1/01/2014 - 31/12/2017 — da proporzionare in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati a tempo indeterminato nei periodi di riferimento — da erogare con le competenze del mese di aprile 2018, a condizione che le OO.SS. comunichino all'Azienda l'operatività dell'accordo entro il mese di marzo;
- ai lavoratori già inseriti alla data odierna nelle fasce A e B del bacino disciplinato dall'accordo del 29 luglio 2011 e a coloro ai quali sono state riconosciute analoghe garanzie, in luogo della somma di cui sopra, un importo "una tantum" non riparametrata di euro 600,00 (seicento/00) lordi, in proporzione ai periodi di servizio a tempo determinato effettivamente prestati nell'arco temporale 01/01/2014 31/12/2017. Tale somma verrà erogata con le competenze di aprile 2018, ovvero con la prima busta paga utile successiva, a condizione che le OO.SS. comunichino all'Azienda l'operatività dell'accordo entro il mese di marzo.
Tali importi non entrano nella base di calcolo del TFR, nè in ogni altro istituto contrattuale o di Legge (direttamente o indirettamente), ivi inclusi gli accantonamenti al fondo di previdenza complementare.
Ipotesi di accordo 09/03/2022 (Decorrenza 01/01/2019)
PARTE ECONOMICA
A) UNA TANTUM E RETRIBUZIONE CONTRATTUALE
Aumenti retributivi
Lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data del 6/4/1995
Con riferimento ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data del 6/4/1995, le Parti convengono di aumentare i minimi di stipendio nella misura di seguito indicata:
- euro 20,00 (venti/00) l.m., riferiti al parametro del livello 4, con decorrenza 01/05/2022;
- euro 10,00 (dieci/00) l.m., sotto forma di E.D.R. (per quattordici mensilità), riferiti al parametro del livello 4, con decorrenza 01/05/2022 Tale ultimo importo incide esclusivamente sul trattamento di fine rapporto e sugli accantonamenti a titolo di previdenza complementare.
- euro 15,00 (quindici/00) l.m., riferiti al parametro del livello 4, con decorrenza 01/02/2023;
- euro 5,00 (cinque/00) l.m., sotto forma di E.D.R. (per quattordici mensilità), riferiti al parametro del livello 4, con decorrenza 01/02/2023 Tale ultimo importo incide esclusivamente sul trattamento di fine rapporto e sugli accantonamenti a titolo di previdenza complementare.
Come convenuto in via definitiva con l'accordo di rinnovo contrattuale del 7 febbraio 2013, per i lavoratori di cui al punto 2 delle norme transitorie inserite nell'art.32 del CCL, la rivalutazione degli aumenti di anzianità prevista al comma 3 del medesimo articolo, in caso di variazioni dei minimi tabellari mensili, avverrà esclusivamente con riferimento ai primi cinque aumenti maturati dalla data di assunzione e pertanto non verrà applicata per gli aumenti biennali maturati e maturandi che eccedano il quinto.
Lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente al 6/4/1995
Con riferimento ai lavoratori assunti dopo il 6/4/1995, le Parti convengono di aumentare i minimi di stipendio nella misura di seguito indicata:
- euro 35,00 (trentacinque/00) 1 .m., riferiti al parametro del livello 4, con decorrenza 01/05/2022;
- euro 30,00 (trenta/00) l.m., riferiti al parametro del livello 4, con decorrenza 01/02/2023.
Per tali lavoratori, inoltre, a decorrere dal 1/05/2022 viene previsto il riconoscimento di una somma di 50,00 (cinquanta/00) euro lordi, a titolo di EDR, riferita al livello 4 al compimento del 25º anno di servizio a tempo indeterminato. Si precisa che analogo importo viene riconosciuto anche a coloro che abbiano già raggiunto alla data del 01/05/2022 il 25º anno di servizio a tempo indeterminato.
Una Tantum
Le Parti convengono di corrispondere, ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data odierna, per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2021:
- un importo "una tantum", di euro 700,00 (settecento/00) lordi, per i lavoratori già in servizio alla data del 6/4/1995 ed un ed un importo "una tantum" di euro 1.000,00 (mille/00) per i lavoratori assunti dopo il 6/4/1995 - da proporzionare in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati a tempo indeterminato nei periodi di riferimento - da erogare con le competenze del mese di maggio 2022, a condizione che le OO.SS. comunichino all'Azienda l'operatività dell'accordo entro il mese di aprile 2022.
Tali importi non entrano nella base di calcolo del TFR, né in ogni altro istituto contrattuale o di Legge (direttamente o indirettamente), ivi inclusi gli accantonamenti al fondo di previdenza complementare.
Art. 32 - Aumenti periodici di anzianità
1. I lavoratori, allo scadere di ogni biennio e limitatamente a 5 bienni, hanno diritto ad un aumento, nella misura fissa di seguito indicata, con riferimento al loro livello di appartenenza:
Livello | Dall'1/9/2006 | Dall'1/1/2007 |
A | 67,53 | 69,58 |
1º | 62,71 | 64,59 |
2º | 58,81 | 60,56 |
3º | 54,90 | 56,52 |
4º | 51,41 | 52,91 |
5º | 47,61 | 49,00 |
6º | 44,06 | 45,32 |
7º | 41,42 | 42,59 |
8º | 37,98 | 39,03 |
9º | 34,48 | 35,41 |
2. I predetti aumenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
3. In caso di successive variazioni dei minimi tabellari mensili, l'aumento per anzianità verrà rivalutato di un importo pari al 5% dell'incremento dei minimi stessi.
Norme transitorie
1. Per i lavoratori che godono dell'importo di cui al 5º comma delle norme transitorie dell'art. 10 del c.c.l. 16 novembre 1983, l'importo stesso sarà rivalutato del 6% degli incrementi dei minimi e con la decorrenza prevista per gli incrementi stessi.
2. Per i lavoratori in servizio alla data del 6 aprile 1995 restano in vigore le norme previste dal c.c.l. 9 maggio 1990, relativamente alla maturazione dell'aumento supplementare in occasione del compimento del 25º anno di servizio ed al limite degli aumenti biennali di cui al 4º comma dell'art. 27 del citato c.c.l. 9 maggio 1990.
3. Gli aumenti periodici di anzianità maturati antecedentemente al 1º febbraio 1980 sono determinati sulla base di quanto previsto in calce all'allegato a) del contratto collettivo di lavoro 6 ottobre 1980.
4. Per coloro che, alla data del 6 aprile 1995, risultavano titolari di un rapporto di formazione e lavoro ai sensi della L. n. 863/1984 e che sono stati, successivamente alla scadenza dei rispettivi contratti, assunti a tempo indeterminato, trova applicazione la disciplina di cui al punto 2 che precede.
Dichiarazione a verbale
Con riferimento ai futuri incrementi dei minimi, le parti sin d'ora si impegnano ad armonizzare la norma contrattuale in tema di aumenti periodici di anzianità con il nuovo orientamento emerso con l'accordo del 23 dicembre 2004 (relativamente al 2º anno del biennio) e, conseguentemente, a modificare l'art. 32 in occasione del rinnovo del contratto collettivo di lavoro, la cui scadenza è prevista il 31 dicembre 2007.
[___]
A decorrere dal presente accordo, per i lavoratori di cui al punto 2 delle norme transitorie inserite nell'art. 32 del c.c.l., la rivalutazione degli aumenti di anzianità prevista al comma 3 del medesimo articolo avverrà esclusivamente con riferimento a cinque aumenti. Per il presente rinnovo la rivalutazione avverrà per i primi cinque aumenti maturati dalla data di assunzione e pertanto non verrà applicata per gli aumenti biennali maturati e maturandi che eccedano il quinto. Il regime definitivo verrà stabilito in sede di confronto sulla struttura della retribuzione.
Accordo di confluenza 28/03/2011 - 01 Distribution S.r.l.
Anzianità
5. Viene mantenuta, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio maturata presso 01 Distribution, fatto salvo quanto espressamente specificato nel presente accordo.
Aumenti retributivi e una tantum
[___]
A decorrere dal presente accordo, facendo seguito a quanto convenuto con l'accordo del 28 ottobre 2009, per i lavoratori di cui al punto 2 delle norme transitorie inserite nell'art. 32 del c.c.l., la rivalutazione degli aumenti di anzianità prevista al comma 3 del medesimo articolo, in caso di variazioni dei minimi tabellari mensili, avverrà esclusivamente con riferimento ai primi cinque aumenti maturati dalla data di assunzione e pertanto non verrà applicata per gli aumenti biennali maturati e maturandi che eccedano il quinto.
Ipotesi di accordo 28/02/2018 (Decorrenza 01/01/2014)
PARTE ECONOMICA
A) UNA TANTUM E RETRIBUZIONE CONTRATTUALE
Lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data del 6/4/1995
[___]
Come convenuto in via definitiva con l'accordo di rinnovo contrattuale del 7 febbraio 2013, per i lavoratori di cui al punto 2 delle norme transitorie inserite nell'art.32 del CCL, la rivalutazione degli aumenti di anzianità prevista al comma 3 del medesimo articolo, in caso di variazioni dei minimi tabellari mensili, avverrà esclusivamente con riferimento ai primi cinque aumenti maturati dalla data di assunzione e pertanto non verrà applicata per gli aumenti biennali maturati e maturandi che eccedano il quinto.
Art. 33 - Lavoro straordinario, festivo, domenicale, notturno
1. È nella facoltà della società richiedere ai lavoratori di compiere lavoro straordinario, festivo, domenicale, notturno ed il lavoratore non può rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento. La durata complessiva del lavoro non potrà comunque superare le 10 ore, salvo il caso di modificazioni al piano di lavoro programmato dipendenti da circostanze non imputabili a fatto dell'azienda; in nessun caso l'orario di lavoro potrà superare le 52 ore settimanali.
2. Si considera lavoro straordinario, per il lavoratore cui si applica la disciplina legale sull'orario di lavoro, quello compiuto oltre le 39 ore settimanali.
3. Le ore di lavoro straordinario vengono cronologicamente annotate in apposito modulo sul quale ciascun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto.
4. Si considera lavoro notturno, ai soli fini della corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo, la prestazione lavorativa svolta tra le ore 20.00 e le ore 06.00, mentre ad ogni altro fine si fa riferimento a quanto stabilito dal decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532.
5. Le ore di lavoro straordinario vengono retribuite con la quota oraria di stipendio e contingenza maggiorata nelle seguenti misure:
- straordinario feriale diurno 30%;
- straordinario feriale notturno 70%;
- straordinario domenicale diurno 50%;
- straordinario domenicale notturno 75%.
6. Il lavoro straordinario effettuato in prosecuzione di un turno notturno verrà retribuito come lavoro straordinario notturno.
7. In caso di prestazione resa nella c.d. "sesta giornata" - fatto salvo quanto indicato ai punti 4 e 5 delle note a verbale del presente articolo - il lavoratore, in sostituzione del pagamento del lavoro straordinario, può chiedere una giornata di riposo compensativa di cui fruirà compatibilmente con le esigenze di servizio fermo restando, in ogni caso, il pagamento della maggiorazione per lavoro straordinario feriale.
8. Il lavoratore che osservi un orario settimanale ripartito su 5 giorni potrà essere chiamato a prestare la propria opera nel sesto giorno non lavorativo per un periodo non inferiore a 4 ore.
9. Al lavoratore che abbia abbandonato la sede di lavoro e che venga chiamato a prestare lavoro straordinario non in continuità con i turni di servizio della giornata deve essere garantita la retribuzione corrispondente ad almeno due ore di lavoro straordinario con le prescritte maggiorazioni. La presente disposizione non si applica al personale che abbia l'abitazione sul luogo di lavoro.
10. La liquidazione del lavoro straordinario viene effettuata mese per mese.
11. Le ore di lavoro festivo, diurno e notturno, vengono retribuite con la quota oraria di stipendio e di contingenza, maggiorata nelle seguenti misure:
- lavoro festivo diurno: 60%;
- straordinario festivo notturno: 85%.
12. Le ore di lavoro festivo prestato nelle giornate di 1º gennaio, 15 agosto, 25 dicembre, Pasqua, 1º maggio vengono retribuite con una maggiorazione del 150% della quota oraria di stipendio e contingenza. Detta maggiorazione viene elevata al 165% per le prestazioni rese in lavoro notturno sino alle 24 ed al 175% per le prestazioni rese dalle 24 alle 6.
13. Al lavoratore che venga chiamato a prestare la propria opera in giorno festivo deve essere garantita la retribuzione prevista per il lavoro festivo corrispondente almeno a metà del suo orario normale giornaliero.
14. Le ore di lavoro ordinario notturno saranno retribuite con la sola maggiorazione calcolata sullo stipendio individuale normale, sull'indennità di contingenza e sulle indennità previste dall'art. 37, computate ai sensi dell'articolo medesimo ai fini del compenso del lavoro straordinario nella misura del 50%.
15. Le ore di lavoro ordinario compiute in giornata domenicale saranno retribuite con la sola maggiorazione calcolata sullo stipendio individuale normale e sull'indennità di contingenza, nelle seguenti misure:
- lavoro domenicale diurno: 40%;
- lavoro domenicale notturno: 60%.
16. Quando il turno di lavoro ha inizio tra le ore 05.00 e le 06.30 al lavoratore compete la maggiorazione per lavoro notturno per le ore di lavoro prestate effettivamente in orario notturno e gli verrà inoltre corrisposto un compenso pari al 35% di un ventiseiesimo dello stipendio individuale e dell'indennità di contingenza.
17. Quando il turno di lavoro ha inizio in orario diurno e termina non prima delle ore 0.30 del giorno successivo, al lavoratore compete la maggiorazione per lavoro notturno per le ore di lavoro prestate effettivamente in orario notturno e gli verrà inoltre corrisposto un compenso pari al 30% di un ventiseiesimo dello stipendio individuale e dell'indennità di contingenza.
18. Quando il turno ordinario viene effettuato per il 75% in orario notturno, sarà liquidata la maggiorazione prevista per il lavoro notturno per l'intero turno di lavoro.
19. Ai lavoratori cui venga fissato continuativamente un orario a turni avvicendati nelle 24 ore verrà corrisposta, in sostituzione delle maggiorazioni per lavoro notturno, un'indennità pari al 21% della retribuzione presa a base per il calcolo del lavoro straordinario.
20. Quando il lavoro termina oltre il normale orario di lavoro del servizio pubblico di trasporto o comunque oltre le ore 24 sarà fornito il mezzo di trasporto. Sarà pure fornito il mezzo di trasporto al personale addetto all'esercizio delle trasmissioni quando il servizio pubblico sia interrotto. Ove la società non fornisca il mezzo di trasporto sarà corrisposto un rimborso spese il cui importo sarà fissato in relazione alle situazioni locali.
21. Lo stipendio orario si determina dividendo per 173 lo stipendio e la contingenza mensile maggiorati di 1/12 della 13ª mensilità e delle indennità per le quali il computo è previsto dall'articolo Indennità speciali per il lavoratore che effettua l'orario di 39 ore settimanali e per 156 per i centralinisti cui si applica l'orario di 35 ore settimanali.
22. Le percentuali previste dal presente articolo non sono cumulabili in quanto la maggiore assorbe la minore.
Note a verbale
1. Le prestazioni di lavoro straordinario richieste dalla società a norma del primo comma del presente articolo, non potranno eccedere il massimale di 90 ore medie a trimestre. Il predetto massimale - che la società potrà richiedere ed il lavoratore sarà tenuto a rispettare - non potrà eccedere le 360 ore medie di lavoro straordinario annue, il cui ricorso resta correlato alle specifiche connotazioni dell'attività produttiva aziendale. Il lavoratore, il quale abbia raggiunto nel corso del trimestre il tetto massimo di 90 ore medie di lavoro straordinario, non sarà tenuto ad effettuare prestazioni in c.d. "sesta giornata" comportanti il superamento del predetto tetto.
2. Ai fruitori dell'indennità mancata limitazione orario di lavoro (art. 34) nonché al personale turnista fruitore dell'indennità maggiori prestazioni (art. 35) che effettuano lavoro in orario notturno, in prosecuzione rispetto al turno ordinario previsto, in qualsiasi giornata feriale, non lavorativa, di riposo o domenicale, verrà corrisposta la maggiorazione per lavoro notturno, per il lavoro effettivamente reso.
3. Al personale cui si applica contestualmente la indennità mancata limitazione orario di lavoro (art. 34) e la indennità turni avvicendati, prevista al comma 19 del presente articolo e corrisposta in sostituzione delle maggiorazioni per lavoro notturno, con decorrenza 1º gennaio 2005, viene applicato il trattamento di seguito specificato:
a) le ore di lavoro straordinario effettuato in orario notturno, in qualsiasi giornata feriale, non lavorativa, di riposo o domenicale, vengono retribuite con la quota oraria di stipendio e contingenza maggiorata nella misura del 30%;
b) le ore di lavoro festivo notturno vengono retribuite ai sensi delle disposizioni previste dai commi 11 e 12 del presente articolo;
c) le ore di lavoro (diurne e notturne) prestate in giornata domenicale vengono retribuite con la sola maggiorazione del 40%, calcolata sullo stipendio individuale e sulla indennità di contingenza.
4. Con riferimento ai lavoratori turnisti, fruitori dell'indennità maggiori prestazioni di cui all'art. 35 ovvero disciplinati dalla norma transitoria di cui al successivo art. 34, e per quelli con qualifica di quadro, che abbiano una ripartizione dell'orario di lavoro su cinque giorni settimanali, qualora la società richieda espressamente di prestare attività lavorativa nella c.d. "sesta giornata" è facoltà della società concedere al lavoratore un giorno di recupero compensativo o, se le esigenze di servizio non lo consentono, il riscatto economico, tramite la corresponsione di un ventiseiesimo della retribuzione individuale mensile. Nel caso in cui eccezionali esigenze impongano il richiamo in servizio di tali lavoratori nella sesta giornata per un periodo di tempo pari o inferiore a 4 ore, non si potrà in ogni caso dar luogo a riscatti economici, ma si provvederà a fissare entro 10 giorni una mezza giornata di recupero compensativo.
5. Per tutto il personale a cui viene applicata l'indennità mancata limitazione orario di lavoro di cui all'art. 34 la rilevazione dell'orario ordinario e delle eventuali eccedenze viene effettuata su base settimanale. Qualora la società richieda espressamente di prestare attività lavorativa nella c.d. "sesta giornata" è facoltà della società concedere al lavoratore un giorno di recupero compensativo o, se le esigenze di servizio non lo consentono, il riscatto economico, tramite la corresponsione di un ventiseiesimo della retribuzione individuale mensile, ferma restando la maggiorazione del 30% per lavoro straordinario che verrà rilevata su base settimanale. Nel caso in cui eccezionali esigenze impongano il richiamo in servizio di tali lavoratori nella sesta giornata per un periodo di tempo pari o inferiore a 4 ore, non si potrà in ogni caso dar luogo a riscatti economici, ma si provvederà a fissare entro 10 giorni una mezza giornata di recupero compensativo.
6. Al personale della produzione che fruisce dell'indennità mancata limitazione orario di lavoro e del forfait di cui alla norma transitoria del presente articolo, nonché al personale della produzione che percepisce l'indennità maggiori prestazioni di cui al successivo art. 35, ad eccezione di coloro cui è attribuita la qualifica di quadro A, viene corrisposta la retribuzione per lavoro straordinario eccedente il forfait ovvero eccedente l'indennità maggiori prestazioni (c.d." SMAP").Per quanto riguarda il lavoro in sesta giornata, che viene remunerato ai sensi del precedente punto 4 delle presenti note a verbale, le ore eccedenti l'orario normale di lavoro (che rientrano nel c.d. SMAP) vengono compensate con la quota oraria di stipendio e contingenza maggiorata del 30%.
Chiarimenti a verbale
1. Per orario a turni avvicendati si intende l'orario che, in un determinato periodo di tempo, risulti caratterizzato da una ricorrente continuità di prestazioni diurne, notturne e miste uniformemente alternate.
2. I compensi previsti dai commi 16 e 17 sono riconosciuti anche nei casi di c.d. "mancato NL", c.d. "mancato riposo" e lavoro in giornata festiva (compreso il c.d. "supefestivo"), mentre non vengono percepiti rispettivamente in caso di ingresso in servizio prima del turno previsto - salvo il caso di modifica del turno - ed in caso di protrazione lavorativa in straordinario.
3. In caso di applicazione del comma 18 del presente articolo, non viene riconosciuto il compenso di cui al comma 17.
Norme transitorie
1. In relazione all'omologazione del regime delle maggiorazioni operata con l'accordo del 18 luglio 2002, al personale che precedentemente al 1º gennaio 2003 fruiva delle maggiorazioni in ragione di ½ giornata o di 1 giornata viene riconosciuta una somma compensativa - da erogarsi con cadenza mensile - delle eventuali differenze retributive tra precedente ed attuale sistema di remunerazione delle maggiorazioni, limitatamente alla vigenza contrattuale in corso.
2. Nell'ambito dell'avvenuto processo di unificazione dei regimi normativi ed economici del personale operante in produzione, al personale precedentemente regolato dall'art. 12 lett. a) del c.c.l. 6 aprile 1995 viene mantenuto, nella base di calcolo delle maggiorazioni, il 25% di stipendio e contingenza, secondo i criteri ed i limiti in precedenza vigenti.
3. Sempre nell'ottica di pervenire ad una migliore omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi tra categorie di dipendenti operanti in medesimi contesti produttivi, a decorrere dal 1º gennaio 2005, per il personale precedentemente regolato dall'art. 13 del c.c.l. 6 aprile 1995 e per quello ad esso equiparato viene inserito il forfait (derivante dalla differenza tra le indennità del 33% e del 25% del c.c.l. 6 aprile 1995 e la indennità dell'8% che, a norma del c.c.l. 8 giugno 2000, le sostituisce) nella base di calcolo delle maggiorazioni, con i medesimi criteri ed entro i limiti previsti per il personale in precedenza regolato dall'art. 12 lett. a) del c.c.l. 6 aprile 1995.
Art. 33 - Lavoro straordinario, festivo, domenicale, notturno
In applicazione di quanto convenuto con l'accordo del 28 ottobre 2009 in merito all'impegno condiviso di razionalizzare la struttura della retribuzione, nell'ottica di una ridistribuzione delle risorse economiche e dell'ottimizzazione del costo del lavoro, le Parti convengono di modificare, con decorrenza dal 01/04/2013, il comma 4 dell'art. 33 del c.c.l. Lavoro straordinario, festivo, domenicale, notturno, sostituendolo con il seguente:
4. Si considera lavoro notturno, ai soli fini della corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo, la prestazione lavorativa svolta tra le ore 21.00 e le ore 6.00, mentre ad ogni altro fine si fa riferimento a quanto stabilito dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66.
Art. 34 - Indennità mancata limitazione orario di lavoro
1. Le parti convengono che le peculiari caratteristiche della produzione radiotelevisiva, connotata dalla imprevedibilità degli eventi, rendono necessaria l'adozione di istituti di flessibilità che consentano di adibire il personale alle effettive esigenze di produzione che di volta in volta si presentano.
2. Premesso quanto sopra e tenuto conto della mancata limitazione degli orari di lavoro, è facoltà della società programmare gli orari di lavoro settimanali del personale operante stabilmente in produzione nonché del personale che svolge attività analoghe in contesti similari, nei limiti e nelle previsioni di cui all'art. 33.
3. A tale personale, espressamente indicato al successivo comma 4 del presente articolo, viene corrisposta una indennità mensile pari all'8% dello stipendio individuale e della indennità di contingenza, fermi restando i compensi previsti dall'art. 33 in rapporto alle ore effettivamente prestate, quelli previsti dall'art. 36 e le maggiorazioni di cui agli artt. 13 e 14, ferma restando la precisazione di cui al comma 12 dell'art. 13.
4. A) L'indennità di cui al presente articolo si applica a:
programmista-regista - assistente alla regia - operatore di ripresa - organizzatore- ispettore di produzione - tecnico della produzione - specializzato della produzione - macchinista - truccatore-parrucchiere - addetto ai costumi - montatore - grafico, operatore animatore - addetto post produzione - consulente musicale - compositore video - elettricista di manutenzione (limitatamente agli elettricisti di manutenzione attualmente inquadrati nei laboratori BF dei centri di produzione TV ed RF e delle sedi regionali).
B) Le parti convengono che l'indennità mancata limitazione orario di lavoro, considerate le particolari condizioni operative si applica anche al personale impiegatizio (impiegati di redazione, assistente ai programmi, documentatori) che, inserito nell'ambito delle testate giornalistiche televisive o radiofoniche nazionali e regionali, opera nelle redazioni tematiche, di fascia e di coordinamento, nonché agli impiegati inseriti negli uffici produzione dei centri di produzione.
C) In relazione all'esigenza di armonizzare i trattamenti economici e normativi del personale che svolge attività analoghe in contesti similari, l'indennità di cui al presente articolo viene riconosciuta, qualora l'orario di lavoro del settore sia programmato in turni di lavoro 7 giorni su 7, anche alle seguenti categorie di dipendenti.
Con decorrenza 1º gennaio 2005:
- al personale impiegatizio inserito nell'ambito degli uffici di gestione del personale di produzione delle riprese interne e delle riprese esterne di Milano, Napoli e Torino;
- al personale impiegatizio inserito nell'ambito degli uffici di gestione del personale di produzione dedicato alle testate giornalistiche televisive nazionali;
- agli specializzati tecnologici elettricisti e termofrigoristi e ai tecnici delle centrali elettriche, telefoniche e condizionamento che operano a supporto delle aree produttive (p.e. Saxa Rubra, Teulada, ecc.);
- al personale inserito nell'ambito dell'"allestimento studi" (scenografia, costumi e trucco) dei Centri di produzione che alla data del 23 dicembre 2004 non ne beneficiava, in considerazione della peculiarità del lavoro svolto a diretto contatto con la produzione, in analogia con il personale direttamente impegnato nella produzione televisiva operante nella medesima struttura, ad eccezione del personale impiegatizio;
- al personale impiegatizio inserito nel settore gestione impianti di illuminazione e produzione - Gestione materiali, nell'ambito delle riprese esterne pesanti di Roma;
- al personale impiegatizio inserito nell'ufficio accettazione e gestione palinsesti della Messa in onda-Controllo centrale, nell'ambito del Centro di produzione di Roma;
- al personale impiegatizio (impiegati e documentatori) inserito nelle Teche dei Centri di produzione di Roma, Milano, Napoli e Torino;
- al personale di RAIWAY con inquadramento inferiore al livello 1, operante sul territorio nei reparti Miaf e CQ, a fronte delle flessibilità individuate con gli accordi sindacali del 16 aprile e 27 maggio 2003;
- al personale impiegatizio della Direzione Radio inserito nell'ambito della "Pianificazione e programmazione risorse e mezzi - Coordinamento eurovisione, attività internazionali, trasmissioni sportive e rapporti con le sedi".
Con decorrenza 1º gennaio 2006:
- al personale di RAIWAY inquadrato nell'ambito degli Uffici tecnici delle Zone AF operante sul territorio con modalità analoghe a quelle del personale che già fruisce della predetta indennità.
Con decorrenza 1º aprile 2006:
- agli specializzati tecnologici elettricisti e termofrigoristi e ai tecnici delle centrali elettriche, telefoniche e condizionamento che operano presso la sede di Palermo a supporto delle aree produttive, in considerazione delle peculiarità produttive di tale sede.
5. L'indennità è computabile nella retribuzione agli effetti del t.f.r., delle ferie, dei permessi retribuiti, della tredicesima e quattordicesima mensilità.
6. Tale indennità non si applica al personale inquadrato al livello apicale disciplinato dall'art. 35.
Chiarimenti a verbale
1. Le parti confermano che l'assegnazione dell'indennità al personale elencato al comma 4 lett. C) costituisce una eccezione al principio della attribuzione della indennità mancata limitazione orario di lavoro al solo personale operante direttamente in produzione, in settori che abbiano una pianificazione di turni di lavoro 7 giorni su 7, e non potrà essere estesa in via analogica ad altre realtà.
2. L'attribuzione dell'indennità ad altre categorie di dipendenti, rispetto a quelle previste espressamente dal presente articolo, potrà essere riconosciuta esclusivamente a seguito di un accordo tra società ed OO.SS.
Norma transitoria
1. Al personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 1º luglio 2001 (data di applicazione del c.c.l. sottoscritto il 8 giugno 2000) e che fruiva del trattamento di cui agli artt. 12 lett. a) e 13 del c.c.l. 6 aprile 1995 viene riconosciuto mensilmente, a titolo di forfait straordinari, l'importo teorico maturato alla data di sottoscrizione del citato c.c.l., derivante dalla differenza tra l'ammontare individuale delle indennità precedentemente previste e quello dell'indennità dell'8%.
Tale "forfait straordinari" assorbe, fino a concorrenza, il compenso per lavoro straordinario (con le precisazioni di cui al punto 6 delle Note a verbale dell'art. 33) ad eccezione del lavoro effettuato nella c.d. "sesta giornata".
2. Al personale a tempo indeterminato alla data sopra citata, inquadrato in produzione in qualità di "tecnico di produzione", "tecnico", "elettricista di manutenzione" (limitatamente al personale operante nei laboratori di manutenzione BF dei Centri di Produzione TV ed RF e delle Sedi regionali) e che in precedenza non fruiva della indennità ex art. 13 del c.c.l. 6 aprile 95, la determinazione del forfait summenzionato viene effettuata convenzionalmente e l'indennità mancata limitazione orario di lavoro assorbe l'indennità laboratorio.
Ipotesi di accordo 28/02/2018 (Decorrenza 01/01/2014)
[___]
In relazione alle modifiche apportate ai diversi profili professionali nella fase transitoria e a regime, le parti convengono di apportare le modifiche di seguito indicate al comma 4, lettere A) e B) dell'"Art. 34 - Indennità mancata limitazione orario di lavoro":
- a decorrere dalla data di sottoscrizione: alla lettera A), in luogo di "addetto ai costumi", viene inserito "specializzato dei costumi"; in luogo di "addetto alla post-produzione" e "compositore video" viene inserito "videografico";
- a decorrere dal 1/01/2022: alla lettera A), in luogo di "programmista regista" e "aiuto regista-assistente alla regia" viene inserito "programmista multimediale"; alla lettera B), dopo "personale impiegatizio", le parole "impiegati di redazione, assistenti ai programmi, documentatori" vengono sostituite con "assistenti di redazione".
[___]
B) INDENNITÀ MANCATA LIMITAZIONE ORARIO DILAVORO
Le Parti convengono di modificare ed integrare come di seguito indicato, a decorrere dal 1/4/2018, il testo del comma 4 dell'"Art. 34 - Indennità mancata limitazione orario di lavoro":
- sostituire il testo della premessa della lettera C) con il seguente:
"C) In relazione all'esigenza di armonizzare i trattamenti economici e normativi del personale che svolge attività analoghe in contesti similari, l'indennità di cui al presente articolo viene riconosciuta, qualora l'orario di lavoro del settore sia programmato in turni di lavoro 7 giorni su 7 e, di conseguenza i singoli lavoratori abbiano turni variabili, con NL e riposo mobili, anche alle seguenti categorie di dipendenti."
- alla fine del comma 4. aggiungere il seguente testo, dopo le parole "peculiarità produttive di tale sede":
"Con decorrenza 1/4/2018:
- al personale impiegatizio inserito nell'unità organizzativa "Progetti Produttivi Speciali e Supporto Internazionale" nell'ambito del nucleo "Supporto Internazionale" della Direzione Produzione TV;
- al personale impiegatizio inserito nell'ufficio accettazione del Centro di Produzione di Torino.
- al personale impiegatizio inserito nell'ambito dei "Servizi Televideo" della struttura "Pubblica Utilità";
- ai funzionari di servizio della Direzione Palinsesto.
- al personale impiegatizio inserito del Palinsesto di Rai Sport.
- aggiungere il seguente comma 3. ai "Chiarimenti a verbale":
"Anche in relazione alle modifiche apportate con decorrenza dal 1/4/2018, le Parti ribadiscono che l'indennità mancata limitazione orario di lavoro non potrà essere più assegnata se non in presenza dei presupposti fissati dal presente articolo contrattuale; per i casi in cui l'indennità sia stata eventualmente attribuita in passato, la stessa verrà mantenuta ad personam e revocata in caso di assegnazione ad altro ambito aziendale ovvero di trasformazione del rapporto a part-time.
Art. 35 - Indennità maggiori prestazioni
1. Ai lavoratori inquadrati a livello apicale dei profili menzionati nella successiva nota a verbale, ai quali non si applica la disciplina legale sugli orari di lavoro, viene corrisposta mensilmente una indennità "maggiori prestazioni" pari al 25% dello stipendio individuale e dell'indennità di contingenza.
2. La predetta indennità è computabile nella retribuzione agli effetti del trattamento di fine rapporto, delle ferie e dei permessi retribuiti, della 13ª e della 48 14ª mensilità ed assorbe i compensi per lavoro straordinario e le maggiorazioni previste dagli art. 13, 14 e 33 fatta eccezione per il personale turnista al quale vengono applicati l'art. 14 e le maggiorazioni per lavoro notturno, domenicale e festivo nonché i compensi di cui ai commi 16 e 17 dell'art. 33.
Note a verbale
1. L'indennità maggiori prestazioni si applica ai lavoratori con qualifica di "quadro", al restante personale inquadrato nel livello 1 ed al personale inserito a livello apicale dei profili di annunciatore, grafico-operatore animatore, geometra, consulente musicale, documentatore, assistente ai programmi, arredatore, costumista, organizzatore - ispettore di produzione.
2. Per il personale a part time si rinvia alla disciplina prevista nel relativo art. 9.
3. Al personale impiegatizio che maturi, successivamente al 1º luglio 2001, l'inquadramento in livello 3, viene corrisposto - in ragione della esperienza professionale acquisita nelle categorie inferiori - un compenso equivalente a quello previsto al punto 3 dell'art. 34; il medesimo compenso viene assegnato a decorrere dal 1º gennaio 2005 ai capi operai assegnati al livello 3.
Tale compenso non viene riconosciuto qualora il dipendente fruisca dell'indennità mancata limitazione orario di lavoro di cui al precedente art. 34.
Chiarimento a verbale
Ai lavoratori inquadrati con qualifica di quadro A non spetta il pagamento delle maggiorazioni per lo svolgimento di lavoro in orario notturno o in giornata domenicale e festiva, salvi i casi eccezionali in cui siano loro assegnati specifici turni di lavoro in equipe con il personale di produzione, per oggettive esigenze produttive.
Norma transitoria
Al personale diversamente inquadrato rispetto a quello indicato al punto 1 della nota a verbale che, alla data di applicazione del c.c.l. sottoscritto l'08 giugno 2000, fruiva dell'indennità maggiori prestazioni, il relativo importo verrà mantenuto a titolo di forfait per lavoro straordinario e determinato con le modalità in vigore precedentemente alla sottoscrizione del presente c.c.l.
Detto forfait assorbe le maggiorazioni ed i compensi previsti dagli articoli 13, 14 e 33 del presente contratto, fatto salvo il personale turnista al quale vengono applicati l'art. 14 e le maggiorazioni per lavoro notturno, domenicale e festivo nonché i compensi di cui ai commi 16 e 17 dell'art. 33.
Ipotesi di accordo 28/02/2018 (Decorrenza 01/01/2014)
[___]
In relazione alle modifiche apportate ai livelli di inquadramento dei diversi profili professionali, le Parti convengono di modificare come di seguito indicato, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le "NOTE A VERBALÈ dell'"Art. 35 - Indennità maggiori prestazioni:
"1. L'indennità maggiori prestazioni si applica ai lavoratori con qualifica di "quadro", al restante personale inquadrato nel livello 1 ed al personale inserito a livello apicale dei profili di assistente ai programmi e aiuto regista-assistente alla regia.
2. Per il personale a part-time si rinvia alla disciplina prevista nel relativo art. 9.
3. Al personale impiegatizio che, alla data di sottoscrizione del presente accordo sia inquadrato al livello 4, viene corrisposto alla maturazione dell'inquadramento al livello 3 - in ragione dell'esperienza professionale acquisita nelle categorie inferiori - un compenso equivalente a quello previsto al punto 3 dell'art.34; tale compenso non viene riconosciuto qualora il dipendente fruisca dell'indennità mancata limitazione orario di lavoro di cui al precedente art. 34.
Al personale impiegatizio che, alla data di sottoscrizione del presente accordo, sia inquadrato ai livelli 5 e 6, il predetto compenso verrà riconosciuto solo al momento dell'inquadramento al livello 2.
A decorrere dal 1/07/2019 l'analogo compenso attribuito ai capi operai assegnati al livello 3 viene elevato al 12% dello stipendio individuale e dell'indennità di contingenza (assorbendo l'indennità mancata limitazione orario di lavoro, laddove assegnata)."
A decorrere dal 1/1/2022, il testo delle "NOTE A VERBALÈ dell'"Art. 35 -Indennità maggiori prestazioni" viene ulteriormente modificato come di seguito indicato:
"1. L'indennità maggiori prestazioni si applica ai lavoratori con qualifica di "quadro", ed al restante personale inquadrato nel livello 1.
2. Per il personale a part-time si rinvia alla disciplina prevista nel relativo art. 9.
3. Al personale impiegatizio che maturi l'inquadramento al livello 2, viene corrisposto - in ragione dell'esperienza professionale acquisita nelle categorie inferiori - un compenso equivalente a quello previsto al punto 3 dell'art.34; tale compenso non viene riconosciuto qualora il dipendente fruisca dell'indennità mancata limitazione orario di lavoro di cui al precedente art. 34.
A decorrere dal 1/07/2019 il compenso attribuito ai capi operai assegnati al livello 3 viene elevato al 12% dello stipendio individuale e dell'indennità di contingenza (assorbendo l'indennità mancata limitazione orario di lavoro, laddove assegnata).
1. I lavoratori inseriti in settori "a turni" con attività lavorativa di settore di almeno 13 ore hanno diritto alla corresponsione delle maggiorazioni di seguito indicate, in relazione alle diverse ipotesi di variabilità dei turni e della reale effettuazione degli stessi:
a) nell'arco del mese, turni identici nel corso di ogni settimana, ma differenziati nell'ambito delle settimane: 4% di un ventiseiesimo di stipendio individuale e indennità di contingenza per ciascun giorno dei turni settimanali variati, considerandosi tali quelli diversi dal turno settimanale prevalente;
b) nell'arco della settimana almeno due turni giornalieri differenziati: 7% di un ventiseiesimo di stipendio individuale e indennità di contingenza per ciascun giorno della settimana;
c) variazioni agli orari settimanali con preavviso di almeno 12 ore: 50% della paga oraria per ciascuna ora di spostamento del turno prefissato;
d) determinazione dell'orario di lavoro sulla base di quanto previsto al terzo comma dell'art. 13: 13% di un ventiseiesimo di stipendio individuale ed indennità di contingenza per ciascun giorno della settimana;
e) determinazione giorno per giorno dell'orario di lavoro per tutto il personale operante in esterno in trasferta: 15% di un ventiseiesimo di stipendio individuale e indennità di contingenza per ciascuna giornata di variazione oraria, significativa rispetto agli orari giornalieri prefissati;
f) orario spezzato di cui al comma 4 dell'art. 13: corresponsione, per ciascuna ora di intervallo tra i due semiturni, di una maggiorazione del 60% della paga oraria.
2. La maggiorazione di cui al punto c) è cumulabile con quelle di cui ai punti a) e b). Le maggiorazioni di cui ai punti d) e f) sono cumulabili con tutte le altre, mentre la maggiorazione di cui al punto e) è cumulabile solo con quella di cui al punto d).
3. Tutte le predette maggiorazioni non sono valide ad alcun effetto legale o contrattuale.
4. La società si impegna ad utilizzare le variazioni di turni previsti ai vari punti sopra elencati solo in relazione ad effettive esigenze di servizio e/o funzionali previste o sopravvenute. Ciò in particolare per quanto concerne le ipotesi di cui ai punti c),d) ed e) alle quali si farà ricorso solo per esigenze di servizio non diversamente soddisfacibili.
Chiarimento a verbale
La fattispecie della variabilità prevista ai punti a), b), e) è applicabile nel caso che i turni previsti ed effettuati si differenzino di almeno un'ora.
1. a) Indennità maneggio denaro
Al lavoratore che ha continuamente maneggio e responsabilità di denaro è corrisposta una indennità mensile nelle seguenti misure:
- 8,2% del minimo di stipendio del livello di inquadramento per i cassieri delle Sedi senza Centro di produzione e per i cassieri delle agenzie postali delle sedi con Centro di produzione;
- 10,5% del minimo di stipendio del livello di inquadramento per il cassiere principale della Direzione generale e delle sedi con Centro di produzione.
2. Ai commessi di cassa, al personale titolare di piccole casse e a coloro che, svolgendo altre mansioni, sono normalmente, a causa delle mansioni stesse, incaricati di compiere anche operazioni di incasso per contanti per conto della società, viene corrisposta una indennità mensile nella misura del 3,3% del minimo di stipendio del livello di appartenenza.
3. L'indennità di maneggio denaro va considerata come facente parte della retribuzione individuale agli effetti del trattamento di fine rapporto, del trattamento di malattia, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché, per i cassieri principali della Direzione generale, delle Sedi e delle agenzie postali e per i commessi di cassa, agli effetti dei compensi per lavoro straordinario.
4. b) Indennità di disagiata residenza
Al personale addetto al trasmettitore di Monte Venda viene corrisposta una indennità di disagiata residenza - valida ai soli fini del trattamento di fine rapporto - nella misura di euro 24,14 mensili.
5. Nell'indennità suddetta non sono compresi rimborsi per spese di trasporto.
6. Per il responsabile del servizio, invitato dalla società a risiedere con la famiglia nella località del trasmettitore, nell'abitazione assegnata dalla società, l'indennità suddetta viene maggiorata del 25%.
7. Ai lavoratori cui compete l'indennità di disagiata residenza nella intera misura mensile stabilita al quarto comma del presente articolo viene corrisposto un aumento dell'indennità di disagiata residenza nella misura del 15% per ogni biennio di permanenza al trasmettitore eccedente i quattro anni. Agli stessi lavoratori, che, a richiesta della società, accettano di risiedere sul posto di lavoro, l'indennità di disagiata residenza viene maggiorata del 25%.
8. Il lavoratore che percepisce l'indennità di disagiata residenza, se deve inviare i propri figli a carico a scuole in località distanti dalla propria abitazione, ha diritto all'indennità suddetta maggiorata, per la durata dell'anno scolastico, del 50% per ciascun figlio che frequenti dette scuole.
9. Ai custodi del trasmettitore è corrisposta l'indennità di disagiata residenza nella misura prevista per gli altri lavoratori nel quarto comma del presente articolo. La misura di detta indennità per i custodi è maggiorata, per la durata dell'anno scolastico, del 50% per ciascun figlio a carico ove questi debbano seguire i propri studi in scuole site in località distanti dalla propria abitazione.
10. La società provvederà ad inviare, cinque volte alla settimana, presso il trasmettitore, salvo casi di impossibilità, un proprio mezzo, del quale il personale e i familiari potranno servirsi per raggiungere il centro cittadino più vicino.
11. c) Concorso spese abbigliamento annunciatori
Gli annunciatori TV avranno un rimborso forfetario spese di vestiario nella misura di:
- per gli uomini: euro 61,97 per trimestre;
- per le donne euro 139,44 per trimestre;
salvo vestiario speciale richiesto dalla società; l'indennità trimestrale è utile esclusivamente ai fini del trattamento di fine rapporto.
12. A quegli annunciatori che effettuano prestazioni televisive saltuarie il predetto rimborso spese, rapportato a mese, sarà corrisposto in ragione di un ventiseiesimo per ogni giornata di prestazione televisiva.
13. Un indennizzo speciale, a titolo di concorso spese, viene concesso a favore di quegli annunciatori radiofonici i quali assolvano le proprie mansioni alla presenza di pubblico e quindi siano tenuti a curare in modo particolare il proprio abbigliamento ed eventualmente ad indossare abiti da società. Tale indennizzo è variabile, rispettivamente, nella misura di euro 51,65, euro 92,96, euro 139,44 annue in rapporto alla frequenza delle prestazioni in pubblico, e viene corrisposto ai singoli in una delle misure anzidette, a giudizio della società, alla fine di ogni anno.
14. d) Indennità temporanea addetti ai ponti mobili, al controllo qualità ed alle squadre MIAF
Ai tecnici ed agli operai dei ponti mobili, del controllo qualità e delle squadre MIAF, limitatamente al periodo nel quale sono addetti alla mansione, è corrisposta una indennità nella misura, ragguagliata a mese, di euro 30,47; la predetta indennità è utile esclusivamente ai fini del trattamento di fine rapporto.
15. e) Indennità guida automezzi sociali
I lavoratori nell'esercizio della propria attività sono tenuti alla guida degli automezzi sociali sempreché la guida stessa risulti accessoria allo svolgimento dell'attività medesima.
16. Ai predetti lavoratori, esclusi gli autisti e i fattorini motorizzati, in caso di guida di automezzi siano essi di proprietà aziendale o presi a noleggio, verrà corrisposta una indennità nelle seguenti misure:
a) euro 2,58 mensili per il personale che effettui nel mese prestazioni di guida urbana giornaliere superiori a 3 e fino a 10;
b) euro 5,37 mensili per il personale che effettui nel mese prestazioni di guida urbana giornaliere superiori a 10;
c) euro 8,26 mensili per il personale che effettui nel mese prestazioni di guida extraurbana giornaliere superiori a 3 e fino a 10;
d) euro 14,46 mensili per il personale che effettui nel mese prestazioni di guida extraurbana giornaliere superiori a 10.
17. Per il personale che effettui nel mese almeno una prestazione di guida extraurbana di automezzi per la cui conduzione sia necessaria almeno la patente di guida di tipo "C" sarà corrisposta una indennità di euro 13,42 mensili; qualora nel corso del mese dette prestazioni siano superiori a 4 e fino a 8 l'indennità viene elevata a euro 33,57 mensili; qualora dette prestazioni siano superiori a 8 l'indennità viene elevata a euro 53,71 mensili.
18. La guida di automezzi speciali sarà richiesta a quei lavoratori cui all'atto dell'assunzione o dell'immissione nella mansione sia stata richiesta una patente del grado previsto per la guida degli automezzi stessi.
19. Ai lavoratori cui venga richiesta la guida di mezzi speciali (gatto delle nevi, motoslitta, ecc.), in quanto strumentale ed accessoria allo svolgimento dell'attività principale, sarà corrisposta una indennità, commisurata al numero delle guide giornaliere con tali mezzi effettuate, nelle seguenti misure:
a) euro 4,13 mensili per il personale che effettui nel mese prestazioni di guida giornaliere superiori a 3 e fino a 10;
b) euro 6,20 mensili per il personale che effettui nel mese prestazioni di guida giornaliere superiori a 10.
20. Le indennità corrisposte per le prestazioni di cui ai commi 17 e/o 19 si cumulano con quelle di cui al comma 16.
21. Salvo nel caso vengano richieste prestazioni di guida saltuarie, la società rimborserà le spese sostenute dai lavoratori per il bollo della patente.
22. In caso di sinistro stradale, la società porrà gratuitamente a disposizione del dipendente i propri legali di fiducia per la difesa nell'eventuale giudizio penale.
23. L'indennità guida automezzi sociali non è utile ad alcun effetto legale e/o contrattuale.
24. Per i soli lavoratori aventi diritto alla liquidazione dell'indennità guida automezzi sociali per almeno dieci mesi nell'anno i relativi compensi saranno considerati utili esclusivamente ai fini del trattamento di fine rapporto.
Note a verbale
1. In relazione a quanto previsto al comma 22 la società adotterà idonei provvedimenti per mettere il lavoratore in condizione di assolvere agli adempimenti connessi all'eventuale procedimento penale.
2. Il calcolo delle percentuali, riferite al minimo stipendiale del livello di appartenenza, della indennità di cui alla lett. a) del presente articolo sarà effettuato detraendo dal minimo stesso l'importo corrispondente a 137 punti di contingenza conglobati ai sensi dell'accordo interconfederale 4 febbraio 1975 e dell'accordo 18 aprile 1980.
3. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 24 del presente articolo le assenze per i singoli periodi di malattia o di infortunio di durata superiore al mese saranno considerate neutre.
Chiarimenti a verbale
1. Le parti, con riferimento a quanto previsto alla lett. e) del presente articolo, confermano che a prescindere dalla espressa previsione nelle singole 54 figure professionali, l'obbligo della guida degli automezzi sociali compete a tutti i lavoratori in quanto strumentale ed accessorio allo svolgimento delle attività principali.
2. La società conferma pertanto che non saranno richieste ai lavoratori prestazioni di guida non direttamente legate all'espletamento dei propri compiti.
Norma transitoria
A coloro ai quali è stata attribuita l'indennità per macchine di elaborazione e registrazione dati ai sensi dell'art. 28 comma 4 del c.c.l. 9 maggio 1990, il relativo importo viene mantenuto "ad personam".
Ipotesi di accordo 09/03/2022 (Decorrenza 01/01/2019)
DISCIPLINA TRASFERTE
[___]
- l'elevazione del 50% dei compensi previsti dal comma 17 dell'"Art. 37 - Indennità speciali" per la guida extraurbana dei mezzi pesanti ("GAPC");
[___]
Art. 38 - Indennità di reperibilità
1. In relazione alla esigenza di garantire il presidio degli impianti, l'esercizio delle trasmissioni ed i relativi impianti di produzione e servizio nonché l'intervento nei settori organizzati per le "emergenze", i lavoratori potranno essere chiamati a rendersi comunque reperibili fuori il normale orario di lavoro e nelle giornate non lavorate, festive e domenicali.
2. Pertanto, ai fini dell'eventuale svolgimento delle prestazioni sopra indicate, i lavoratori dovranno fornire alla società le notizie atte a rintracciarli perché prestino sollecitamente la loro opera laddove questa necessiti.
3. Le prestazioni effettuate nel periodo di reperibilità saranno compensate con una indennità pari al 20% della quota oraria dello stipendio individuale e dell'indennità di contingenza. Nei casi in cui al lavoratore venga richiesto di rendersi reperibile nei giorni domenicali e nei giorni festivi, indicati all'art. 15 lett. b), l'indennità di reperibilità sarà pari, rispettivamente, al 22% e 25% della quota oraria dello stipendio individuale e dell'indennità di contingenza.
4. La reperibilità può essere richiesta per un periodo non inferiore a 4 ore.
5. Ai lavoratori che accettino di pernottare nei locali aziendali al fine di garantire un immediato intervento in caso di necessità viene corrisposta l'indennità di reperibilità pari al 25% della quota oraria dello stipendio individuale e dell'indennità di contingenza per il periodo di intervallo tra i due turni di lavoro, periodo che viene ridotto a sette ore.
6. L'indennità di reperibilità non si cumula con la corresponsione del compenso per lavoro straordinario nel caso si renda necessario il richiamo in servizio del lavoratore. In tal caso si applica comunque quanto previsto dal comma 9 dell'art. 33.
Note a verbale
1. Nelle richieste di reperibilità sarà osservato per quanto possibile un criterio di rotazione tra i lavoratori interessati.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 5, resta fermo l'obbligo del lavoratore di comunicare con congruo anticipo l'eventuale indisponibilità al pernottamento nei locali aziendali secondo le modalità che saranno concordate tra le parti.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che l'istituto della reperibilità non può essere utilizzato per sopperire ad eventuali carenze di risorse in organico.
1. L'indennità di mensa viene corrisposta nella misura di euro 0,09 giornalieri.
2. Premesso che l'indennità di mensa è regolata dall'accordo interconfederale 10 aprile 1956 recepito in Legge con D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1026, le parti confermano che l'equivalente del costo della mensa sostenuto dal datore di lavoro non è computabile agli effetti del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ. né dagli altri istituti contrattuali e di Legge.
Ipotesi di accordo 09/03/2022 (Decorrenza 01/01/2019)
SERVIZIO MENSA
L'Azienda è impegnata nello studio di un piano di razionalizzazione del servizio mensa attualmente fornito mediante appalti con Società esterne, oltre che delle convenzioni con i ristoranti attivate nelle sedi prive di mensa.
Sullo sviluppo del progetto verranno fornite alle Organizzazioni Sindacali le adeguate informative e verrà effettuato il necessario confronto tra le Parti.
Le Parti concordano che, all'esito della realizzazione del citato piano, si procederà al graduale riconoscimento dei buoni pasto in favore dei dipendenti, attraverso il necessario confronto.
Art. 40 - Tredicesima mensilità
1. Con le competenze del mese di dicembre di ciascun anno la società corrisponde al lavoratore una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile.
2. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la società.
Dichiarazione a verbale
Entro il 12 dicembre la società corrisponderà al lavoratore un anticipo della tredicesima mensilità, pari ad una mensilità dello stipendio, che sarà conguagliato sulle competenze dello stesso mese.
Accordo di confluenza 28/03/2011 - 01 Distribution S.r.l.
Tredicesima e quattordicesima mensilità
9. La tredicesima e quattordicesima mensilità nel 2011 saranno liquidate da Rai Cinema S.p.a., alle scadenze previste dal c.c.l. per quadri, impiegati, operai della Rai, anche per la quota parte relativa al periodo di lavoro alle dipendenze di 01 Distribution S.r.l.
Art. 41 - Quattordicesima mensilità
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno la società corrisponde al lavoratore una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile.
2. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la società.
Chiarimento a verbale
Agli effetti della quattordicesima mensilità l'anno va dal 1º luglio al 30 giugno.
Accordo di confluenza 28/03/2011 - 01 Distribution S.r.l.
Tredicesima e quattordicesima mensilità
9. La tredicesima e quattordicesima mensilità nel 2011 saranno liquidate da Rai Cinema S.p.a., alle scadenze previste dal c.c.l. per quadri, impiegati, operai della Rai, anche per la quota parte relativa al periodo di lavoro alle dipendenze di 01 Distribution S.r.l.
Art. 42 - Premio di produzione e premio di risultato
1. Al personale in servizio a tempo indeterminato verrà erogato con le competenze del mese di ottobre un "premio di produzione" annuo, in misura fissa, come di seguito indicato:
Livello | Importo |
A | 605,25 |
1º | 576,30 |
2º | 553,31 |
3º | 530,26 |
4º | 508,95 |
5º | 485,90 |
6º | 464,54 |
7º | 449,25 |
8º | 427,95 |
9º | 406,65 |
2. Al personale in servizio a tempo indeterminato verrà altresì erogato, con le competenze del mese di aprile, un "premio di risultato", quale strumento di partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori ai processi di sviluppo ed ai risultati della società, premessa per il miglioramento della sua posizione di competitività sul mercato, nella misura di seguito indicata:
Livello | Importo |
A | 2.158,02 |
1º | 1.981,44 |
2º | 1.844,11 |
3º | 1.706,79 |
4º | 1.579,27 |
5º | 1.461,57 |
6º | 1.324,25 |
7º | 1.226,12 |
8º | 1.108,42 |
9º | 980,91 |
3. Il premio di risultato sarà corrisposto in ciascun anno sulla base dell'andamento complessivo, sia produttivo che economico, della società. Avrà pertanto le seguenti caratteristiche:
- sarà determinabile dopo la consuntivazione dei risultati;
- la relativa quantificazione avverrà con la predeterminazione concordata di un importo che rappresenta il riconoscimento del contributo professionale fornito dai lavoratori;
- sarà calcolato solo con riferimento ai risultati relativi ai parametri più avanti indicati ed al miglioramento conseguito.
4. La logica generale prevede che il premio di risultato sia derivante dall'andamento e sia legato al miglioramento dei risultati conseguiti ed al mantenimento e miglioramento del trend di sviluppo della società.
5. Le parti individuano congiuntamente il Margine operativo lordo (MOL) quale parametro aziendale di riferimento certo ed indicatore maggiormente significativo per misurare la redditività della gestione tipica della società.
6. Il Premio di risultato - che ha valenza quadriennale - verrà erogato sulla base di parametri oggettivi, riferiti all'esercizio finanziario dell'anno precedente a quello di erogazione del Premio. Tali parametri tengono conto del raggiungimento degli obiettivi aziendali in termini di MOL, così come individuato nel Piano industriale salvo gli effetti derivanti da impatti normativi esterni.
7. In caso di raggiungimento dell'obiettivo previsto, al lavoratore che non abbia effettuato, nel corso dell'anno solare di riferimento, assenze complessive in numero non superiore a 16 giorni lavorativi sarà corrisposto l'intero importo di cui al precedente comma 2. Qualora le assenze siano superiori a detto limite, la misura individuale del premio di risultato sarà determinata valutando mensilmente le assenze effettuate nell'anno solare di riferimento secondo il seguente criterio:
- assenze di 2 giorni: riduzione del 25% di 1/12 del premio annuo;
- assenze di 3 giorni: riduzione del 50% di 1/12;
- assenze superiori a 3 giorni: riduzione del premio di 1/12.
8. Non sono computate come assenze i giorni di ferie, i giorni di permesso retribuito, le giornate di permesso in sostituzione delle ex festività soppresse, i giorni festivi e il periodo di assenza obbligatoria per maternità, i permessi connessi alla normativa relativa ai portatori di handicap, le giornate di assenza per donazione sangue, le giornate di permesso sindacale per riunioni con la Direzione aziendale e, a decorrere dal 1º gennaio 2007, i periodi di licenza per lutto.
9. Il premio di risultato non è computabile agli effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale ivi compresa l'incidenza sul trattamento di fine rapporto.
10. Avrà diritto al premio il personale con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno finanziario cui si riferisce il premio stesso.
11. Per quanto sopra, i contenuti economici rientreranno nel regime contributivo che, secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale del 23 luglio 1993, verrà definito in sede legislativa.
12. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo saranno computati per dodicesimi in rapporto ai mesi di servizio effettivamente prestati nel corso dell'anno.
Chiarimenti a verbale
1. Agli effetti del premio di produzione il periodo annuo preso in considerazione è dal 1º maggio al 30 aprile, mentre agli effetti del premio di risultato è dal 1º gennaio al 31 dicembre.
2. Per giorni di permesso retribuito e giornate di permesso in sostituzione delle ex festività soppresse, di cui al comma 8, si intendono i permessi indicati rispettivamente ai commi 6 e 7 dell'art. 17.
Nota a verbale
Le parti convengono di incontrarsi nel corso del 2007 al fine di modificare la norma contrattuale con riferimento ai criteri di erogazione ed all'importo, per gli esercizi 2008-2009 (erogazione 2009-2010).
premesso che:
- ai sensi del Contratto Collettivo di Lavoro per quadri, impiegati ed operai il premio di risultato viene erogato in funzione dell'andamento del MOL, parametro aziendale di riferimento primario ed indicatore maggiormente significativo per misurare la redditività della gestione tipica della Società;
- con riferimento all'anno 2009, anche in considerazione di fattori contingenti determinati dalla crisi economica generale che hanno influito sull'esercizio finanziario di riferimento, non è stato raggiunto l'obiettivo di MOL prefissato per il Gruppo RAI;
- le OO.SS. hanno, tuttavia, fortemente richiesto di procedere ugualmente alla corresponsione del premio di risultato, ritenendo che i lavoratori abbiano comunque operato con senso di responsabilità per cercare di incrementare la produttività aziendale nonostante il periodo di crisi;
- l'Azienda conferma che, in considerazione della situazione economica e della necessità di pervenire ad un efficace contenimento dei costi, i lavoratori hanno incrementato la produttività consentendo una riduzione degli oneri per prestazioni straordinarie rispetto all'esercizio precedente nonostante una più ampia offerta televisiva;
tenuto conto
del fatto che il mancato raggiungimento degli obiettivi di redditività è in larga parte addebitabile a fattori esterni - in particolare al calo degli introiti pubblicitari - non direttamente riconducibili all'operato dei lavoratori e dell'impegno comunque profuso dai dipendenti, che ha consentito di ridurre sensibilmente le perdite dell'esercizio 2009, l'Azienda si è dichiarata disponibile a corrispondere un importo, pertanto
le Parti convengono
di corrispondere - con riferimento all'anno 2009 - ai dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo, con le competenze del mese di maggio 2010, un importo - riferito al parametro del livello 4 - di Euro 1.170,00 (millecentosettanta/00) lordi.
Il suddetto importo non entra nella base di calcolo del TFR, né in ogni altro istituto contrattuale o di Legge (direttamente o indirettamente).
La determinazione dell'importo spettante ai singoli lavoratori sarà effettuata in linea con la normativa prevista per l'erogazione del premio di risultato (p.e. riduzione proporzionale ai periodi di assenza nel corso del 2009).
Le Parti si impegnano inoltre
a) a valutare congiuntamente la revisione del meccanismo di corresponsione del premio di risultato, nell'ambito del più generale contesto della trattativa contrattuale, che preveda il superamento dell'attuale sistema e che definisca una regolamentazione della elargizione del premio vincolata a parametri di riferimento da definire;
b) ad istituire un gruppo di lavoro a composizione paritetica, Azienda-Sindacato, per approfondire specifiche problematiche riguardanti appalti e collaborazioni, avvalendosi delle informazioni messe a disposizione dalla RAI, in modo che le Parti possano individuare le azioni da intraprendere, ivi compresa la implementazione del vigente sistema di regole contrattuali;
c) a riprendere, nell'ambito delle tematiche contrattuali, la trattativa sulla materia dei c.d. "bacini", per verificare i nuovi ingressi in fascia A ed in fascia B;
d) a completare il percorso già intrapreso in merito all'iniziativa editoriale "Buongiorno Regione" e all'iniziativa sperimentale "Buongiorno Italia";
e) a programmare uno specifico incontro su Rai Way sulle problematiche inerenti al processo di digitalizzazione.
A tal fine le Parti concordano di pianificare incontri con cadenza almeno settimanale, il primo dei quali si terrà martedì 18 maggio alle ore 10.30 ed avrà ad oggetto appalti e collaborazioni, con la costituzione del relativo gruppo di lavoro.
Accordo di confluenza 28/03/2011 - 01 Distribution S.r.l.
Premio di produzione e premio di risultato
8. L'applicazione dell'art. 42 del c.c.l. della Rai avverrà in relazione al periodo di effettivo servizio presso Rai Cinema S.p.a.
Allegato 2 - Importo premiale complessivo
premesso che:
- ai sensi del Contratto Collettivo di Lavoro per quadri, impiegati ed operai il premio di risultato viene erogato in funzione dell'andamento del MOL, parametro aziendale di riferimento primario ed indicatore maggiormente significativo per misurare la redditività della gestione tipica della Società;
- con riferimento all'anno 2011, anche in considerazione di fattori contingenti determinati dalla crisi economica generale che hanno influito sull'esercizio finanziario di riferimento, non è stato raggiunto l'obiettivo di MOL prefissato per il Gruppo RAI;
- le OO.SS. hanno, tuttavia, fortemente richiesto di procedere ugualmente alla corresponsione del premio di risultato, ritenendo che i lavoratori abbiano comunque operato con senso di responsabilità per cercare di incrementare la produttività aziendale nonostante il periodo di crisi;
- l'Azienda conferma che, in considerazione della situazione economica e della necessità di pervenire ad un efficace contenimento dei costi, i lavoratori hanno incrementato la produttività consentendo una riduzione degli oneri per prestazioni straordinarie rispetto all'esercizio precedente nonostante una più ampia offerta televisiva;
tenuto conto
del fatto che il mancato raggiungimento degli obiettivi di redditività è in larga parte addebitabile a fattori esterni - in particolare al calo dei ricavi e, nello specifico, degli introiti pubblicitari - non direttamente riconducibili all'operato dei lavoratori e dell'impegno comunque profuso dai dipendenti per il miglioramento della situazione complessiva aziendale, che ha consentito di raggiungere il pareggio di bilancio, con un Leggero attivo, nell'esercizio 2011, e che l'Azienda si è dichiarata disponibile a corrispondere un importo premiale complessivo;
le parti convengono
di corrispondere in via eccezionale, con riferimento all'anno 2011, ai dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo, con le competenze del mese di giugno 2013 - a condizione che le OO.SS. comunichino all'Azienda l'operatività dell'accordo entro il mese di marzo 2013 - un importo premiale complessivo, riferito al parametro del livello 4, di lordi euro 1.180,00 (millecentottanta/00).
Il suddetto importo non entra nella base di calcolo del TFR, né in ogni altro istituto contrattuale o di Legge (direttamente o indirettamente), ivi inclusi gli accantonamenti al fondo di previdenza complementare.
La determinazione dell'importo spettante ai singoli lavoratori sarà effettuata in linea con la normativa prevista per l'erogazione del premio di risultato (p.e. riduzione proporzionale ai periodi di assenza nel corso del 2011).
Le Parti, inoltre, si danno atto che a tali somme sarà applicato, ove consentito, quanto previsto dalle disposizioni di Legge relative alla tassazione agevolata per l'incremento della produttività e dell'efficienza organizzativa.
In relazione a quanto precede, si riporta di seguito la tabella relativa all'importo premiale complessivo sopra convenuto:
Ipotesi di accordo 28/02/2018 (Decorrenza 01/01/2014)
C) PREMIO DI RISULTATO
Le Parti convengono di incontrarsi entro il mese di giugno 2018 per definire la nuova disciplina per l'erogazione del premio di risultato, a valere dall'esercizio 2018 (corresponsione 2019), avvalendosi del regime fiscale e contributivo previsto dalle vigenti disposizioni di Legge.
[___]
1. valore teorico complessivo del Premio di Risultato è pari a 1.450,00 (millequattrocentocinquanta/00) € lordi riferiti al livello 4.
2. In via provvisoria, per l'esercizio 2018, l'Azienda procederà all'erogazione del Premio di Risultato solo ed esclusivamente a condizione che venga raggiunto nel bilancio del Gruppo Rai un valore positivo, inclusi i costi dei premi di risultato previsti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicati in Azienda, della specifica voce Risultato dell'esercizio del prospetto di Conto economico consolidato.
3. Qualora il Risultato dell'esercizio, di cui all'art.2, risulti in utile ma non sia sufficiente a consentire l'erogazione integrale dei Premi di Risultato previsti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicati in Azienda, l'ammontare del premio relativo a tutte le categorie di personale sarà definito con una ripartizione proporzionale ai rispettivi costi di erogazione come consuntivati in base alle rispettive previsioni contrattuali.
4. La misura individuale del premio - calcolata sulla base del l'importo del premio da considerare ai fini dell'eventuale riproporzionamento previsto al precedente art. 3. - sarà determinata valutando le assenze intervenute nell'anno solare secondo il seguente schema:
- assenze nel mese di 2 giorni: riduzione del 25% di un dodicesimo del premio annuo.
- assenze nel mese di 3 giorni: riduzione del 50% di un dodicesimo del premio annuo.
- assenze nel mese superiori ai 3 giorni riduzione di un dodicesimo del premio annuo.
La misura individuale del premio sarà comunque corrisposta senza riduzione ai lavoratori che nel corso dell'anno solare avranno effettuato assenze complessive in numero non superiore a 16 giorni annui.
Non rientrano nel computo delle assenze i giorni di ferie, i giorni di permesso retribuito previsti dal comma 6 dell'art. 17, le giornate di permesso in sostituzione delle ex festività soppresse previste dal comma 7 dell'art. 17, i giorni festivi, il periodo di assenza obbligatoria per maternità, i riposi orari per allattamento, i permessi connessi alla normativa relativa ai portatori di handicap, le giornate di assenza per donazione sangue e donazione midollo osseo, le giornate di assenza per infortunio sul lavoro, le giornate di assenza per ricovero presso strutture ospedaliere pubbliche, i periodi di licenza per lutto e per licenza matrimoniale, le giornate di permesso sindacale e le giornate di permesso previste dalle disposizioni di Legge per lo svolgimento di attività di volontariato per la protezione civile, i permessi retribuiti e riposi compensativi previsti dalle disposizioni di Legge per l'adempimento di funzioni presso i seggi elettorali.
5. Entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea degli azionisti, l'Azienda effettuerà formale comunicazione sui risultati raggiunti nell'esercizio precedente, ivi compresi quelli relativi ai parametri di qualità, innovazione e produttività previsti all'art. 7.
6. Il premio di risultato verrà erogato con le competenze del mese di ottobre al personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno finanziario cui si riferisce il premio stesso. Per il personale a tempo determinato impegnato per almeno sei mesi nell'esercizio di riferimento, con le competenze del mese di ottobre o, comunque, con la prima busta paga utile, verrà erogata una somma di euro 725,00 (settecentoventicinque/00) lordi, a condizione che il premio per i dipendenti a tempo indeterminato venga erogato per intero.
7. Il Premio di Risultato, al verificarsi delle condizioni e dei requisiti normativi, sarà assoggettato al trattamento fiscale agevolato, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente. Nello specifico, il Premio di Risultato erogato sarà assoggettato a tassazione agevolata solo al verificarsi di un incremento di valore di almeno uno dei seguenti parametri di qualità, innovazione e produttività:
- Incremento ore di formazione relative al personale disciplinato dal CCL per quadri, impiegati e operai (parametro di qualità, rilevato da Rai);
- Sviluppo di nuovi prodotti editoriali (parametro di innovazione, rilevato da Rai);
- Incremento dell'indice generale degli ascolti o dei contatti web (parametro di produttività, rilevato dalla Rai in base ai dati forniti dagli Istituti specializzati: Auditel, T.E.R., Audiweb);
Il periodo congruo rispetto al quale verificare l'incrementalità dei parametri è pari ad un anno e cioè risultato dell'esercizio di riferimento rispetto al risultato dell'esercizio precedente.
8. I lavoratori che rientrino nel campo di applicazione del trattamento fiscale agevolato di cui all'art. 7, successivamente all'attivazione del "Piano di welfarè'previsto dall'accordo di rinnovo contrattuale, potranno richiedere la conversione delle somme corrispondenti al Premio di Risultato - nella misura del 50% o del 100% dell'importo - in beni e servizi inclusi nel "Piano di welfare", avvalendosi del regime fiscale e contributivo definito dalle vigenti disposizioni di Legge.
9. Ai citati lavoratori che opteranno per la conversione dell'importo in servizi welfare, sarà riconosciuta una maggiorazione del valore di welfare secondo le modalità di seguito indicate:
- 12% in caso di conversione del 100% dell'importo del premio;
- 8% in caso di conversione del 50% dell'importo del premio.
10. Gli importi del premio di risultato previsti dal presente accordo saranno computati per dodicesimi in rapporto ai mesi di servizio effettivamente prestati nel corso dell'anno.
11. Il premio di risultato non è computabile agli effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale, ivi compresa l'incidenza sul trattamento di fine rapporto.
12. Agli effetti del premio di risultato il periodo annuo preso in considerazione è dal 1º gennaio al 31 dicembre.
13. In relazione all'introduzione in via sperimentale della nuova disciplina sul premio di risultato sopra definita, le Parti convengono che:
a) a valere dall'esercizio 2018, il "premio di produzione" annuo previsto dal comma 1 dell'art. 42 del CCL verrà erogato con le competenze del mese di aprile (si precisa che il periodo annuo preso in considerazione è dal 1º gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente e che l'importo è computato per dodicesimi in rapporto ai mesi di servizio effettivamente prestati in tale periodo);
b) per l'anno 2019, in ragione della natura provvisoria della nuova disciplina del premio 2018 e al fine di accrescere il benessere personale e professionale dei lavoratori e, in questo modo, contribuire alla crescita e al miglioramento della competitività, produttività ed efficienza aziendale, l'Azienda metterà a disposizione dei dipendenti in servizio al 1º gennaio 2019, a titolo di "fringe benefit", beni o servizi per un valore pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), nel mese di aprile 2019.
Clausola di salvaguardia
In relazione all'esigenza di omogeneizzare i presupposti per l'erogazione dei premi di risultato per le varie categorie di dipendenti, l'Azienda conferma l'intendimento di completare tale processo entro il mese di settembre 2019.
A tal fine, le Parti convengono che, in caso di mancata omogeneizzazione, dall'anno 2019 sarà ripristinato il Premio di Risultato come disciplinato dall'art. 42, comma 2 e seguenti del CCL ed inoltre verrà resa strutturale la previsione di cui al precedente articolo 13.. lettera b).
In ogni caso, le Parti convengono di incontrarsi nel mese di settembre 2019 per definire la disciplina del Premio di Risultato per i Quadri, Impiegati ed Operai.
Verbale di stipula
[___]
premesso che
- con accordo del 13 dicembre 2018 tra le Parti era stata definita una disciplina provvisoria, riferita all'esercizio 2018, per l'erogazione del Premio di Risultato aziendale per i Quadri, Impiegati ed Operai, connessa ad incrementi di redditività ed efficienza, ai sensi dell'art. 1, commi 182-189, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016;
- nella "Clausola di salvaguardia" contenuta nel citato accordo del 13 dicembre 2018, era stato previsto che, in caso di mancata omogeneizzazione dei presupposti per l'erogazione dei premi di risultato per le varie categorie di dipendenti entro il mese di settembre 2019, sarebbe stato ripristinato il Premio di Risultato come disciplinato dall'art. 42, comma 2 e seguenti del CCL (divenendo inoltre strutturale la previsione relativa ai 250,00 euro a titolo di "fringe benefit" contenuta nell'art. 13, lettera b, dello stesso accordo) e, in ogni caso, le Parti si sarebbero incontrate per definire la disciplina del Premio di Risultato per Quadri, Impiegati e Operai;
- non risultando ad oggi ancora completato il processo di omogeneizzazione dei presupposti per l'erogazione dei Premi di Risultato per le varie categorie di dipendenti ma restando comunque confermato da parte aziendale l'obiettivo di allineamento, le Parti hanno manifestato la volontà di proseguire nel percorso avviato con l'accordo del 13 dicembre 2018, definendo anche per i successivi esercizi una disciplina coerente con le vigenti disposizioni di Legge in materia di detassazione dei premi di produttività;
si conviene quanto segue
La disciplina per l'erogazione del Premio di Risultato relativo agli esercizi 2019, 2020 e 2021 viene definita nei termini di seguito indicati:
1. Il valore teorico complessivo del Premio di Risultato è pari a 1.579,27 (millecinquecentosettantanove/27) € lordi riferiti al livello 4.
2. L'Azienda procederà all'erogazione del Premio di Risultato solo ed esclusivamente a condizione che venga raggiunto nel bilancio del Gruppo Rai un valore positivo, inclusi i costi dei premi di risultato previsti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicati in Azienda, della specifica voce Risultato dell'esercizio del prospetto di Conto economico consolidato.
3. Qualora il Risultato dell'esercizio, di cui all'art. 2, risulti in utile ma non sia sufficiente a consentire l'erogazione integrale dei Premi di Risultato previsti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicati in Azienda, l'ammontare del premio relativo a tutte le categorie di personale sarà definito con una ripartizione proporzionale ai rispettivi costi di erogazione come consuntivati in base alle rispettive previsioni contrattuali.
4. La misura individuale del premio - calcolata sulla base del l'importo del premio da considerare ai fini dell'eventuale riproporzionamento previsto al precedente art. 3. -sarà determinata valutando le assenze intervenute nell'anno solare secondo il seguente schema:
- assenze nel mese di 2 giorni: riduzione del 25% di un dodicesimo del premio annuo.
- assenze nel mese di 3 giorni: riduzione del 50% di un dodicesimo del premio annuo.
- assenze nel mese superiori ai 3 giorni riduzione di un dodicesimo del premio annuo.
La misura individuale del premio sarà comunque corrisposta senza riduzione ai lavoratori che nel corso dell'anno solare avranno effettuato assenze complessive in numero non superiore a 16 giorni annui.
Non rientrano nel computo delle assenze i giorni di ferie, i giorni di permesso retribuito previsti dal comma 6 dell'art. 17, le giornate di permesso in sostituzione delle ex festività soppresse previste dal comma 7 dell'art. 17, i giorni festivi, il periodo di assenza obbligatoria per maternità, i riposi orari per allattamento, i permessi connessi alla normativa relativa ai portatori di handicap, le giornate di assenza per donazione sangue e donazione midollo osseo, le giornate di assenza per infortunio sul lavoro, le giornate di assenza per terapie collegate ad uno stato di invalidità almeno pari al 51 % (ON), i periodi di licenza per lutto e per licenza matrimoniale, le giornate di permesso sindacale e le giornate di permesso previste dalle disposizioni di Legge per lo svolgimento di attività di volontariato per la protezione civile, i permessi retribuiti e riposi compensativi previsti dalle disposizioni di Legge per l'adempimento di funzioni presso i seggi elettorali.
5. Entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea degli azionisti, l'Azienda effettuerà formale comunicazione sui risultati raggiunti nell'esercizio precedente, ivi compresi quelli relativi ai parametri di qualità, innovazione e produttività previsti all'art. 7.
6. Il premio di risultato verrà erogato con le competenze del mese di ottobre al personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno finanziario cui si riferisce il premio stesso. Per il personale a tempo determinato che sia stato utilizzato nel corso dell'esercizio di riferimento, con le competenze del mese di ottobre o, comunque, con la prima busta paga utile, verrà erogata una somma massima di euro 1.579,27 (millecinquecentosettantanove/27) € lordi riferiti al livello 4; la misura individuale per i singoli lavoratori verrà determinata riproporzionando tale somma massima per i mesi di impegno con contratto a termine effettuati nell'anno solare e valutando le assenze intervenute nello stesso anno sulla base dei criteri previsti per il personale a tempo indeterminato.
7. Il Premio di Risultato, al verificarsi delle condizioni e dei requisiti normativi, sarà assoggettato al trattamento fiscale agevolato, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente. Nello specifico, il Premio di Risultato erogato sarà assoggettato a tassazione agevolata solo al verificarsi di un incremento di valore di almeno uno dei seguenti parametri di qualità, innovazione e produttività:
- Partecipazione ad ore di formazione relative al personale disciplinato dal CCL per quadri, impiegati e operai (parametro di qualità, rilevato da Rai);
- Partecipazione allo sviluppo di nuovi prodotti editoriali (parametro di innovazione, rilevato da Rai);
- Indice generale degli ascolti o dei contatti web (parametro di produttività, rilevato dalla Rai in base ai dati forniti dagli Istituti specializzati: Auditel, T.E.R., Audiweb);
Il periodo congruo rispetto al quale verificare l'incrementalità dei parametri è pari ad un anno e cioè risultato dell'esercizio di riferimento rispetto al risultato dell'esercizio precedente.
8. I lavoratori che rientrino nel campo di applicazione del trattamento fiscale agevolato di cui all'art. 7, potranno richiedere la conversione delle somme corrispondenti al Premio di Risultato - nella misura del 50% o del 100% dell'importo - in beni e servizi inclusi nel "Piano di welfare", avvalendosi del regime fiscale e contributivo definito dalle vigenti disposizioni di Legge.
9. Ai citati lavoratori che opteranno per la conversione dell'importo in servizi welfare, sarà riconosciuta una maggiorazione del valore di welfare secondo le modalità di seguito indicate:
- 12% in caso di conversione del 100% dell'importo del premio;
- 8% in caso di conversione del 50% dell'importo del premio.
10. I lavoratori potranno altresì richiedere la destinazione delle somme corrispondenti al Premio di Risultato - nella misura del 50% o del 100% dell'importo - a CRAIPI.
11. Gli importi del premio di risultato previsti dal presente accordo saranno computati per dodicesimi in rapporto ai mesi di servizio effettivamente prestati nel corso dell'anno.
12. Il premio di risultato non è computabile agli effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale, ivi compresa l'incidenza sul trattamento di fine rapporto.
13. Agli effetti del premio di risultato il periodo annuo preso in considerazione è dal 1º gennaio al 31 dicembre.
14. In relazione all'introduzione della nuova disciplina sul premio di risultato sopra definita, le Parti confermano che:
a) Quale intervento strutturale, nel mese di aprile, l'Azienda metterà a disposizione dei dipendenti, in servizio al 1 ° gennaio di ciascun anno (sia T.I che T.D.), un valore a titolo di welfare pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), utilizzabile sulla piattaforma informatica che verrà attivata in applicazione delle previsioni contrattuali in materia di welfare, al fine di ad accrescere il benessere personale e professionale dei lavoratori e, in questo modo, contribuire alla crescita e al miglioramento della competitività, produttività ed efficienza aziendale. In via eccezionale, soltanto per l'anno 2020, tale valore verrà riconosciuto ai lavoratori nel mese di settembre in relazione alla prevista attivazione della "Piattaforma welfare".
b) anche per gli anni 2019, 2020 e 2021, il "premio di produzione" annuo previsto dal comma 1 dell'art. 42 del CCL verrà erogato con le competenze del mese di aprile (si precisa che il periodo annuo preso in considerazione è dal 10 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, che l'importo è computato per dodicesimi in rapporto ai mesi di servizio effettivamente prestati in tale periodo e che le modalità applicative sono quelle definite nel Verbale di Incontro del 16 aprile 2019).
Clausola di salvaguardia
Nel confermare la natura strutturale della previsione di cui al precedente articolo 14., lettera a), l'Azienda, in relazione all'esigenza di omogeneizzare i presupposti per l'erogazione dei premi di risultato per le varie categorie di dipendenti, ribadisce la volontà di procedere al completamento di tale processo in tempi ragionevolmente brevi.
Le parti si incontreranno entro il mese di febbraio 2020 per un aggiornamento sui tempi di attivazione della "Piattaforma welfare" ed entro il prossimo mese di giugno per una informativa/confronto inerente alle condizioni economico finanziarie dell'Azienda.
Le Parti convengono d'incontrarsi entro il primo semestre di ogni anno di vigenza del presente accordo, al fine di verificare l'efficacia dell'impianto complessivo, oltreché per integrare e/o recepire nel presente testo eventuali modifiche di Legge in materia.
Clausola transitoria
Le Parti convengono che, limitatamente al periodo di vigenza del presente accordo, per gli anni 2020 e 2021, verrà riconosciuto un valore a titolo di welfare di euro 50,00 (cinquanta/00) in aggiunta al valore strutturale di euro 250,00 di cui all'art. 14 a) del presente accordo.
Verbale di stipula
In data 23 dicembre 2021 si sono incontrate la Rai-Radiotelevisione italiana e le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, FNC UGL, SNATER e LIBERSIND-CONFSAL, per una valutazione in merito alla disciplina per l'erogazione del Premio di Risultato sottoscritta con l'accordo del 16 dicembre 2019 per gli esercizi 2019-2020-2021.
Le Parti, rilevata l'efficacia dell'impianto complessivo definito con il citato accordo di dicembre 2019, convengono di prorogare, per l'esercizio 2022, la relativa disciplina sul premio di risultato, avvalendosi anche per tale anno del regime fiscale e contributivo previsto dalle vigenti disposizioni di Legge.
Le Parti, inoltre, con l'intenzione di fornire un chiarimento sull'interpretazione da attribuire alle previsioni contenute nel citato accordo del 16 dicembre 2019 - prorogato per l'esercizio 2022 -, confermano che, per poter procedere all'erogazione, anche parziale, del Premio di Risultato, è necessario che risulti integrata sia la condizione indicata all'art. 2 del succitato accordo, sia la condizione indicata all'art. 7.
Il verificarsi di tale seconda condizione costituisce inoltre il presupposto per assoggettare il premio al trattamento fiscale agevolato, in linea con le vigenti disposizioni di Legge in materia di detassazione dei premi di produttività.
Verbale di stipula
[___]
La disciplina per l'erogazione del Premio di Risultato relativo all'esercizio 2024 viene definita nei termini di seguito indicati:
1. Il valore teorico complessivo del Premio di Risultato è pari a 1.579,27 (millecinquecentosettantanove/27) € lordi riferiti al livello 4.
2. L'Azienda procederà all'erogazione del Premio di Risultato solo ed esclusivamente a condizione che venga raggiunto nel bilancio del Gruppo Rai un valore positivo, inclusi i costi dei premi di risultato previsti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicati in Azienda, della specifica voce Risultato dell'esercizio del prospetto di Conto economico consolidato, fermo restando l'ulteriore presupposto indicato al successivo art. 7.
3. Qualora il Risultato dell'esercizio, di cui all'art.2, risulti in utile ma non sia sufficiente a consentire l'erogazione integrale dei Premi di Risultato previsti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicati in Azienda, l'ammontare del premio relativo a tutte le categorie di personale sarà definito con una ripartizione proporzionale ai rispettivi costi di erogazione come consuntivati in base alle rispettive previsioni contrattuali.
4. La misura individuale del premio - calcolata sulla base dell'importo del premio da considerare ai fini dell'eventuale riproporzionamento previsto al precedente art. 3. - sarà determinata valutando le assenze intervenute nell'anno solare secondo il seguente schema:
- assenze nel mese di 2 giorni: riduzione del 25% di un dodicesimo del premio annuo.
- assenze nel mese di 3 giorni: riduzione del 50% di un dodicesimo del premio annuo.
- assenze nel mese superiori ai 3 giorni: riduzione di un dodicesimo del premio annuo.
La misura individuale del premio sarà comunque corrisposta senza riduzione ai lavoratori che nel corso dell'anno solare avranno effettuato assenze complessive in numero non superiore a 16 giorni annui.
Non rientrano nel computo delle assenze i giorni di ferie, i giorni di permesso retribuito previsti dal comma 6 dell'art. 17, le giornate di permesso in sostituzione delle ex festività soppresse previste dal comma 7 dell'art. 17, i giorni festivi, il periodo di assenza obbligatoria per maternità, i riposi orari per allattamento, le giornate di congedo per malattia bambino, i pennessi connessi alla normativa relativa ai portatori di handicap, 1e giornate di assenza per donazione sangue e donazione midollo osseo, le giornate di assenza per infortunio sul lavoro, le giornate di assenza per terapie collegate ad uno stato di invalidità almeno pari al 51% (ON), i periodi di licenza per lutto e per licenza matrimoniale, le giornate di permesso sindacale e le giornate di permesso previste dalle disposizioni di Legge per lo svolgimento di attività di volontariato per la protezione civile, i permessi retribuiti e riposi compensativi previsti dalle disposizioni di Legge per l'adempimento di funzioni presso i seggi elettorali, i permessi esame.
Nel caso in cui i giorni complessivi di assenza nell'anno solare siano superiori a 16, verranno sottratte da tale numero le giornate residue di PF e PR non fruite dal dipendente nello stesso anno solare (calcolato sommando il valore di PF e PR non utilizzati al 31 dicembre, con arrotondamento del decimale all'unità superiore se uguale o superiore a 0,5 e all'unità inferiore se inferiore a 0,5) e si procederà al pagamento del premio senza riduzione laddove il risultato dell'operazione sia pari o inferiore a 16.
5. Entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea degli azionisti, l'Azienda effettuerà formale comunicazione sui risultati raggiunti nell'esercizio precedente, ivi compresi quelli relativi ai parametri di qualità, innovazione e produttività previsti all'art. 7.
6. Il premio di risultato verrà erogato con le competenze del mese di ottobre al personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno finanziario cui si riferisce il premio stesso. Per il personale a tempo determinato che sia stato utilizzato nel corso dell'esercizio di riferimento, con le competenze del mese di ottobre o, comunque, con la prima busta paga utile, verrà erogata una somma massima di 1.579,27 (millecinquecentosettantanove/27) € lordi riferiti al livello 4; la misura individuale per i singoli lavoratori verrà determinata riproporzionando tale somma massima per i mesi di impegno con contratto a termine effettuati nell'anno solare e valutando le assenze intervenute nello stesso anno sulla base dei criteri previsti per il personale a tempo indeterminato.
7. Il Premio di Risultato, al verificarsi delle condizioni e dei requisiti normativi, sarà assoggettato al trattamento fiscale agevolato, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente. Nello specifico, il Premio di Risultato verrà erogato ed assoggettato a tassazione agevolata solo al verificarsi di un incremento di valore di almeno uno dei seguenti parametri di qualità, innovazione e produttività:
- Partecipazione ad ore di formazione relative al personale disciplinato dal CCL per quadri, impiegati e operai (parametro di qualità, rilevato da Rai);
- Partecipazione allo sviluppo di nuovi prodotti editoriali (parametro di innovazione, rilevato da Rai);
- Indice generale degli ascolti (parametro di produttività, rilevato dalla Rai in base ai dati fomiti dagli Istituti specializzati: Auditel, T.E.R.);
- Indici di sviluppo delle performance digitali del Gruppo Rai: numero account registrati o tempo totale speso sulle piattaforme o numero di visualizzazioni di contenuti (parametro di produttività, rilevato da Rai anche in base ai dati forniti dagli Istituti specializzati).
Il periodo congmo rispetto al quale verificare l'incrementalità dei parametri è pari ad un anno e cioè risultato dell'esercizio di riferimento rispetto al risultato dell'esercizio precedente.
8. I lavoratori che rientrino nel campo di applicazione del trattamento fiscale agevolato di cui all'art. 7, potranno richiedere la conversione delle somme corrispondenti al Premio di Risultato - nella misura del 50% o del 100% dell'importo - in beni e servizi inclusi nel "Piano di welfare", avvalendosi del regime fiscale e contributivo definito dalle vigenti disposizioni di Legge.
9. Ai citati lavoratori che opteranno per la conversione dell'importo in servizi welfare, sarà riconosciuta una maggiorazione del valore di welfare secondo le modalità di seguito indicate:
- 12% in caso di conversione del 100% dell'importo del premio;
- 8% in caso di conversione del 50% dell'importo del premio.
10. I lavoratori potranno altresì richiedere la destinazione delle somme corrispondenti al Premio di Risultato - nella misura del 50% o del 100% dell'importo - a CRAIPI.
11. Gli importi del premio di risultato previsti dal presente accordo saranno computati per dodicesimi in rapporto ai mesi di servizio effettivamente prestati nel corso dell'anno.
12. Il premio di risultato non è computabile agli effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale, ivi compresa l'incidenza sul trattamento di fine rapporto.
13. Agli effetti del premio di risultato il periodo annuo preso in considerazione è dal 1º gennaio al 31 dicembre.
14. In relazione alla disciplina sul premio di risultato sopra definita, le Parti confermano che:
a) Quale intervento strutturale, nel mese di gennaio, l'Azienda metterà a disposizione dei dipendenti, in servizio al 10 gennaio di ciascun anno (sia T.I che T.D.), un valore a titolo di welfare pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), utilizzabile sulla piattaforma informatica attivata in applicazione delle previsioni contrattuali in materia di welfare, al fine di ad accrescere il benessere personale e professionale dei lavoratori e, in questo modo, contribuire alla crescita e al miglioramento della competitività, produttività ed efficienza aziendale.
b) anche per l'anno 2024 il "premio di produzione" annuo previsto dal comma 1 dell'art. 42 del CCL verrà erogato con le competenze del mese di aprile (si precisa che il periodo annuo preso in considerazione è dal 1º gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, che l'importo è computato per dodicesimi in rapporto ai mesi di servizio effettivamente prestati in tale periodo e che le modalità applicative sono quelle definite nel Verbale di Incontro del 16 aprile 2019).
Art. 43 - Assegno di nuzialità
1. Ai lavoratori che contraggono matrimonio, su presentazione di domanda e dei documenti probatori, viene concesso un assegno di nuzialità pari all'80% di una mensilità dello stipendio individuale per coloro che hanno un'anzianità di servizio fino a 5 anni e al 160% di una mensilità dello stipendio individuale per coloro che hanno una anzianità di servizio superiore a 5 anni.
2. In caso di matrimonio tra due lavoratori, anche inquadrati presso differenti società del Gruppo Rai, l'assegno intero è corrisposto al coniuge che percepisce lo stipendio maggiore, mentre è corrisposto metà dell'assegno all'altro coniuge.
Nota a verbale
Il calcolo dell'80 e del 160 per cento dello stipendio individuale previsto dal presente articolo sarà effettuato detraendo dallo stipendio stesso l'importo corrispondente ai 137 punti di contingenza conglobati ai sensi dell'accordo interconfederale 4 febbraio 1975 e dell'accordo 18 aprile 1980.
Ipotesi di accordo 28/02/2018 (Decorrenza 01/01/2014)
3) Unioni civili
In relazione alla disciplina di Legge sulle unioni civili contenuta nella Legge 20 maggio 2016, n.76, le Parti convengono di modificare come di seguito indicato, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il testo dei commi 1 e 2 dell'"Art. 17 -Permessi, e 1' "Art. 43 - Assegno di nuzialità":
"Art. 43 - Assegno di nuzialità
1. Ai lavoratori disciplinati dal presente CCL che contraggono matrimonio/unione civile, su presentazione di domanda e della necessaria certificazione anagrafica, viene concesso un assegno di nuzialità pari all'80% di una mensilità dello stipendio individuale per coloro che hanno un'anzianità di servizio fino a 5 anni e al 160% di una mensilità dello stipendio individuale per coloro che hanno un'anzianità di servizio superiore a 5 anni.
2. In caso di matrimonio/unione civile, tra due lavoratori, anche inquadrati presso differenti Società del Gruppo Rai, l'assegno intero è corrisposto al dipendente che percepisce lo stipendio maggiore, mentre è corrisposto metà dell'assegno all'altro dipendente.
3. L'assegno verrà corrisposto al singolo lavoratore per un massimo di due volte.
NOTA A VERBALE
Il calcolo dell'80 e del 160 per cento dello stipendio individuale previsto dal presente articolo sarà effettuato detraendo dallo stipendio stesso l'importo corrispondente ai 137 punti di contingenza conglobati ai sensi dell'Accordo Interconfederale 4 febbraio 1975 e dell'accordo 18 aprile 1980."
Art. 44 - Assistenza sanitaria
1. Al fine di prefissare uno strumento di intervento a carattere collettivo, finalizzato ad una forma di tutela assistenziale, la società concorrerà con euro 346,03 erogabili entro il 31 gennaio di ciascun anno per ciascun lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio a tale data, che abbia aderito al Fondo assistenza sanitaria interna per i dipendenti RAI (FASI-RAI) istituito con l'accordo del 20 febbraio 1991.
2. Il contributo di cui sopra non è computabile agli effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale, ivi incluso il t.f.r.
Norma transitoria
Per i lavoratori in servizio a tempo indeterminato, il maggior costo della polizza triennale relativa agli esercizi 2005-2006-2007 - nella misura di euro 140,00 annui per ciascun dipendente associato - verrà sostenuto dalla società.
Accordo di confluenza 28/03/2011 - 01 Distribution S.r.l.
Assistenza sanitaria
10. I lavoratori che abbiano stipulato la polizza per l'assistenza sanitaria integrativa con la società INA Assitalia, con obbligo di contribuzione a carico di 01 Distribution S.r.l., beneficeranno delle garanzie previste da tale polizza fino al 31 dicembre 2011, con applicazione del relativo trattamento fiscale e contributivo.
A decorrere dal 1º gennaio 2012 i medesimi lavoratori potranno aderire, a fronte di espressa richiesta e secondo le modalità e le condizioni previste dallo Statuto e dagli accordi sottoscritti in materia, al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (FASI) della Rai.
11. I lavoratori che, al contrario, non abbiano aderito alla suddetta polizza sanitaria accesa con la società INA Assitalia, potranno aderire al FASI Rai già nel corso del 2011, sempre nel rispetto delle condizioni e secondo le modalità previste dagli accordi in vigore.
VI - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 45 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
1. Salvo il caso di licenziamento di cui all'art. 29 del presente contratto, il rapporto di lavoro può essere risolto da una delle due parti con un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
- mesi 1 per i lavoratori con anzianità fino a 2 anni;
- mesi 2 per i lavoratori con anzianità da 2 a 4 anni;
- mesi 3 per i lavoratori con anzianità da 4 a 7 anni;
- mesi 4 per i lavoratori con anzianità da 7 a 10 anni;
- mesi 5 per i lavoratori con anzianità oltre i 10 anni.
2. Per i lavoratori con oltre 20 anni di servizio e con 50 anni di età, o comunque con oltre 25 anni di servizio, il preavviso è di 7 mesi.
3. I termini di preavviso dovuti dal lavoratore in caso di dimissioni sono ridotti della metà.
4. I termini del preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
5. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
6. La società ha diritto di ritenere su quanto sia da lei dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
7. È in facoltà del lavoratore che riceve la disdetta di risolvere il rapporto di lavoro, sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è utile agli effetti dell'anzianità.
9. Durante la decorrenza del periodo di preavviso, la società deve concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La durata e l'orario di tali permessi saranno stabiliti d'accordo con la società in rapporto alle esigenze di servizio.
10. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni debbono essere comunicate per iscritto.
11. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del lavoratore per cause attribuibili alla società e così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso spetta al lavoratore anche la indennità sostitutiva del preavviso.
Ipotesi di accordo 28/02/2018 (Decorrenza 01/01/2014)
- "Articolo 45 - Preavviso di licenziamento e dimissioni"
Inserire il nuovo comma:
3-bis. "Laddove il lavoratore rassegni le dimissioni per beneficiare del trattamento pensionistico anticipato (ex pensione di anzianità), laddove lo attesti espressamente nella lettera di dimissione, eventualmente allegando la certificazione contributiva che ne attesti il diritto, i termini di preavviso applicabili sono sempre pari ad 1 mese, quale che sia la sua anzianità di servizio "
Art. 46 - Cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età
1. Il rapporto di lavoro cessa automaticamente il giorno del compimento del 65º anno di età.
2. Il rapporto di lavoro cessa automaticamente il giorno del compimento del 60º anno di età per le donne che intendono avvalersi della facoltà di risolvere il rapporto di lavoro alla data di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
Art. 47 - Previdenza aziendale
1. Le parti, al fine di rendere possibile un più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori - in funzione di integrazione del trattamento del sistema pubblico - confermano l'iscrivibilità degli stessi al Fondo di previdenza complementare delle aziende del Gruppo RAI, denominato C.RAIP.I, quale prevista dai separati accordi in materia.
2. La disciplina della C.RAIP.I., ivi incluso l'ambito dei destinatari, le modalità di adesione e di finanziamento, nonché le prestazioni erogate, viene assicurata dallo Statuto del Fondo e dalle relative disposizioni regolamentari, quali approvate dalla Commissione di vigilanza sui Fondi pensione (COVIP).
3. All'atto dell'assunzione l'azienda aderente al Fondo si impegna a consegnare a ciascun lavoratore iscrivibile al medesimo la scheda informativa sintetica ed il modulo di iscrizione, affinché il dipendente possa valutare consapevolmente l'opportunità di adesione.
4. In favore dei lavoratori a tempo indeterminato, nonché dei lavoratori a termine inseriti nei bacini di reperimento del personale a tempo determinato - laddove gli accordi costitutivi lo prevedano - il trattamento di previdenza integrativo è finanziato mediante i seguenti versamenti mensili, calcolati sugli elementi retributivi utili ai fini del computo del Trattamento di fine rapporto (con esclusione di quanto previsto al 6º comma dell'art. 30):
- il 2% a carico dell'azienda;
- l'1% a carico del lavoratore.
5. Il versamento a carico dell'azienda non è computabile agli effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale, ivi incluso il t.f.r.
Norma transitoria
Per i lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data del 27 aprile 1993 restano in vigore le norme previste dall'art. 45 del c.c.l. 9 maggio 1990.
Nota a verbale
Si rinvia, per la compiuta regolamentazione della materia, agli accordi sindacali sottoscritti tra le parti.
Dichiarazione a verbale
Per i lavoratori a termine non inseriti nei bacini di reperimento di cui al comma 4 del presente articolo, le parti si riservano di disciplinare la materia, anche in relazione alle nuove disposizioni di Legge, attraverso la sottoscrizione di apposito accordo sindacale.
Art. 47 - Previdenza aziendale
All'art. 47 - Previdenza aziendale viene aggiunta la seguente Dichiarazione a verbale:
L'Azienda si impegna ad esonerare i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della CRAIPI da eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento delle attività connesse al relativo incarico, ad eccezione di fatti commessi con dolo o colpa grave.
Ipotesi di accordo 09/03/2022 (Decorrenza 01/01/2019)
PREVIDENZA AZIENDALE
All'art.47 - Previdenza Aziendale viene aggiunto il seguente comma 6:
"6. Le parti convengono, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, D. Lgs. 5-12-2005, n. 252, che la lavoratrice/il lavoratore può destinare alla C.RAI.P.I. il t.f.r. maturando nella misura minima percentuale del 20%. La determinazione della percentuale di t.f.r. destinata alla C.RAI.P.I. può essere modificata per ciascun anno entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento".
Art. 48 - Trattamento di fine rapporto
Alla risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto di percepire il trattamento di fine rapporto di cui alla Legge 29 maggio 1982, n. 297.
Nota a verbale
Per i lavoratori in forza all'azienda alla data di stipulazione del contratto 6 ottobre 1980 il trattamento di fine rapporto sarà costituito da quanto di loro competenza sulla base delle norme previste dal presente articolo e dall'importo eventualmente già corrisposto a titolo di anticipazione ai sensi dell'accordo 6 ottobre 1980.
Alle indennità di fine rapporto liquidate dopo 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero, in caso di decesso del lavoratore, dalla data di presentazione da parte degli aventi diritto della idonea documentazione, verranno riconosciuti gli interessi legali a partire dal primo giorno di decorrenza dei termini sopra indicati.
Dichiarazione a verbale
La società annualmente comunicherà al lavoratore l'ammontare dell'importo del trattamento di fine rapporto maturato.
Accordo di confluenza 28/03/2011 - 01 Distribution S.r.l.
Previdenza complementare
12. I lavoratori che abbiano aderito ad un fondo negoziale di categoria, quale il Fondo Byblos, dovranno dichiarare alla società incorporante la volontà di rimanere iscritti allo stesso qualora le fonti istitutive lo consentano, ovvero, in alternativa, dovranno indicare la forma pensionistica di nuova destinazione del t.f.r. e dell'eventuale contribuzione di previdenza complementare. In questa ultima fattispecie i dipendenti dovranno comunicare a Rai Cinema S.p.a. la volontà di aderire al Fondo di previdenza complementare delle aziende del gruppo Rai (C.RAI.P.I.), ad un fondo aperto, ovvero ad un piano pensionistico individuale.
Resta inteso che, conformemente alle previsioni degli accordi collettivi in vigore, la contribuzione aziendale sarà dovuta unicamente in caso di opzione per l'iscrizione alla C.RAI.P.I.
Con riguardo invece ai lavoratori di 01 Distribution S.r.l. che avessero già optato per il mantenimento del t.f.r. nel regime dell'art. 2120 cod. civ., e dunque non avessero aderito ad una forma complementare, essi conserveranno automaticamente tale assetto al momento dell'incorporazione, ferma la possibilità successiva di modificare la propria scelta in ordine alla previdenza complementare, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 252/2005.
Art. 49 - Certificato di servizio
In caso di licenziamento o di dimissioni dal servizio, per qualsiasi causa, la società è tenuta a rilasciare al lavoratore, all'atto della cessazione dal servizio e nonostante qualsiasi contestazione relativa alla liquidazione dei reciproci rapporti, un certificato di servizio contenente l'indicazione del tempo durante il quale questi è stato occupato presso la società stessa, della natura delle attribuzioni disimpegnate e della qualifica di appartenenza.
Art. 50 - Trapasso e cessione dell'azienda
Il trapasso, la cessione e la trasformazione dell'azienda in qualsiasi modo non risolvono di per sé il contratto di impiego ed il personale ad essa adibito conserva i suoi diritti (in via meramente esemplificativa: anzianità di servizio, categoria, mansioni, ecc.) nei confronti dei nuovi titolari.
1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere sulla interpretazione delle norme del presente contratto sono rimesse per la loro definizione alle parti stipulanti.
2. Ai fini della conciliazione delle controversie si richiamano le previsioni contenute negli artt. 410 e 411, 4º comma cod. proc. civ. e nell'art. 2113 cod. civ., come modificato dall'art. 6 della Legge n. 553/1973.
Art. 52 - Assemblea dei lavoratori
Per quanto riguarda la materia, si fa rinvio alle norme di cui all'art. 20 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, con le modalità applicative definite dagli accordi sindacali aziendali sottoscritti in materia.
Art. 53 - Decorrenza e durata del contratto
1. Il presente contratto collettivo di lavoro ha validità, fatte salve le diverse decorrenze stabilite per i singoli istituti, dalla data del 1º gennaio 2004.
2. La scadenza è fissata al 31 dicembre 2007, sia per la parte retributiva che per la parte normativa.
3. Il contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno se non verrà disdettato dalle parti, con lettera raccomandata, almeno 6 mesi prima della scadenza.
4. Copia del presente contratto deve essere consegnata ad ogni lavoratore.
Art. 54 - Condizioni più favorevoli
1. Il presente contratto uniforma, assorbe e sostituisce tutti i precedenti contratti collettivi vigenti in materia.
2. Nei confronti dei singoli lavoratori rimangono in vigore le eventuali condizioni più favorevoli in atto.
3. Al personale saranno altresì applicate le eventuali norme di Legge e di accordi sindacali per la generalità dell'industria determinanti condizioni più favorevoli, salvo quanto previsto dalla successiva "Clausola transitoria".
Clausola transitoria
I benefici economici derivanti dall'applicazione dei nuovi minimi e dalle nuove norme concordate in sede di stipulazione del presente contratto saranno assorbiti, fino a concorrenza del rispettivo importo, da eventuali e analoghe corresponsioni che dovessero in seguito intervenire in forma di accordi sindacali di carattere generale, di disposizioni legislative e di qualunque altro provvedimento estensibile al personale della RAI.
VIII. Classificazione del personale
Art. 55 - Criteri di sviluppo professionale
1. Le conoscenze e le capacità professionali costituiscono un patrimonio fondamentale per i lavoratori e per l'efficienza e la competitività della società.
Pertanto la stessa si impegna a valorizzare e sviluppare le conoscenze e le capacità professionali secondo il principio delle pari opportunità ed in coerenza con le scelte strategiche e le esigenze organizzative e produttive, tenendo anche conto dell'evoluzione tecnologica che caratterizza in maniera incisiva l'intero comparto di riferimento.
Pertanto, la formazione continua del personale:
- rappresenta strumento essenziale per la tutela dell'occupazione, la mobilità, la crescita e lo sviluppo delle conoscenze professionali;
- assume un ruolo strategico per la realizzazione delle trasformazioni connesse all'evoluzione delle competenze professionali;
- concorre allo sviluppo professionale;
- assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della competenza professionale.
A tali fini la società si impegna, in particolare, nella fase dello sviluppo professionale in cui è richiesta l'intercambiabilità in mansioni omogenee allo stesso processo produttivo, ad avviare sistematiche iniziative di formazione; mentre, nella fase dello sviluppo professionale caratterizzata dall'acquisizione di competenze specialistiche o gestionali, la formazione verrà erogata in modo mirato.
2. Lo sviluppo professionale, in connessione con la valutazione professionale, concorre alla progressione di carriera del personale e si realizza tramite:
- una formazione adeguata;
- l'esperienza pratica del lavoro;
- la mobilità su diverse posizioni di lavoro;
- l'acquisizione di competenze di tipo specialistico al più alto livello del profilo professionale;
- lo svolgimento dei ruoli di tipo combinatorio, ovvero di mansioni eterogenee ed aggiuntive rispetto all'inquadramento professionale di appartenenza.
3. Vengono individuati, a titolo esemplificativo, idonei elementi di valutazione professionale del personale:
- competenza professionale;
- precedenti professionali;
- padronanza del ruolo;
- attitudini e potenzialità professionali;
- livello delle prestazioni.
I contenuti vengono individuati a livello di Direzione-società in relazione alle specifiche aree professionali, alla organizzazione del lavoro, agli obiettivi strategici da perseguire.
Chiarimento a verbale
Le OO.SS. stipulanti riceveranno a livello di Direzione/società comunicazione circa gli indirizzi, i principi ed i criteri adottati per lo sviluppo professionale del personale e per la valutazione dello stesso.
Il lavoratore viene informato periodicamente nel merito della valutazione professionale, formulata dalla società nei suoi confronti, al fine di conferire trasparenza alle opportunità di formazione, allo sviluppo professionale ed ai criteri di valutazione.
[___]
Le parti concordano altresì di incontrarsi il 12 novembre p.v. per definire i criteri per procedere agli sviluppi professionali dei lavoratori inquadrati nelle sedi regionali, così come stabilito dagli accordi riguardanti l'iniziativa editoriale "Buongiorno Regione" ed il 25 novembre p.v. per avviare la verifica sui lavoratori a tempo determinato, con particolare riferimento ai nuovi ingressi in fascia A ed in fascia B del bacino costituito ai sensi dell'accordo sindacale sottoscritto il 4 giugno 2008.
[___]
Art. 56 - Assegnazione al livello superiore e mutamento temporaneo di mansioni
1. La società può, in ogni tempo, per esigenze di servizio, passare temporaneamente il lavoratore da una mansione ad un'altra dello stesso livello o di livello superiore, fatte salve eventuali eccezioni e deroghe di Legge.
2. Al lavoratore che sia chiamato temporaneamente a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al proprio deve essere corrisposta, in aggiunta alla sua retribuzione, un'indennità temporanea pari alla differenza tra i minimi dei due livelli. Qualora le prestazioni rientranti nel livello superiore vengano rese in regime di lavoro straordinario, al lavoratore verrà corrisposta in aggiunta ai compensi previsti dall'art. 33, una somma pari alla quota oraria di detta indennità per ciascuna ora di prestazione resa oltre l'orario ordinario di lavoro.
3. Dopo tre mesi di ininterrotto disimpegno di mansioni superiori l'assegnazione al livello superiore diventa definitiva ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
4. Il passaggio al livello superiore compete a quei lavoratori che nel corso di diciotto mesi siano stati destinati a compiere mansioni dei livelli da A a 4 in periodi, anche intervallati, di nove mesi oppure mansioni degli altri livelli per periodi, anche intervallati, di cinque mesi.
5. In caso di definitiva assegnazione al livello superiore, il lavoratore ha diritto al minimo del nuovo livello più gli aumenti di anzianità già conseguiti e calcolati ai sensi dell'art. 32 sui minimi dei precedenti livelli in cui sono maturati.
6. Qualora il lavoratore percepisca, esclusi gli scatti di cui al comma precedente, uno stipendio di fatto maggiore, manterrà la differenza quale merito nel nuovo livello.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che l'inquadramento in più livelli di alcune mansioni ed i tempi di permanenza nei relativi livelli inferiori sono stati concordati tenuto conto delle caratteristiche tecnico-professionali delle mansioni stesse e quindi della necessaria pratica ed esperienza che consentono di svolgere con minore o maggiore autonomia e completezza mansioni che si distinguono sostanziamente con il diverso grado di affidamento dei contenuti professionali.
Art. 57 - Assegnazione di livello dei laureati e dei diplomati
1. I laureati, se assunti come tali, sono assegnati al livello 3.
2. I diplomati, se assunti come tali, sono assegnati al livello 5 e per il primo anno di effettivo servizio il loro minimo di stipendio è quello previsto per il livello 6; dopo due anni dall'assegnazione del minimo stipendiale del livello 5 gli stessi conseguono l'inquadramento al livello 4 e dopo ulteriori due anni al livello 3, sempreché abbiano ottenuto valutazione favorevole sulle loro capacità professionali.
Nota a verbale
Viene applicato l'iter del diplomato a tutti i profili professionali la cui declaratoria prevede, come requisito, il possesso del diploma di scuola mediå superiore.
In ogni caso l'automatismo al livello 3 non viene attuato laddove tale livello rappresenti quello apicale per il profilo professionale.
Ipotesi di accordo 28/02/2018 (Decorrenza 01/01/2014)
Art. 57 - Assegnazione di livello dei laureati e dei diplomati
Per tutti i profili professionali, ad esclusione di quelli operai, le Parti concordano che, a decorrere dal 1/01/2022, costituirà requisito minimo per l'assunzione il possesso di un idoneo diploma di scuola secondaria di secondo grado e troverà, pertanto, applicazione l'iter del diplomato.
Laddove, ai fini della partecipazione ad iniziative selettive indette dall'Azienda, venga richiesto quale requisito necessario il possesso di una laurea di primo livello (triennale) o di una laurea magistrale/laurea a ciclo unico, alle risorse assunte a seguito di tale percorso selettivo, con la medesima decorrenza, verranno applicati i relativi iter di sviluppo, di seguito specificati.
In relazione a quanto precede, a decorrere dal 1/01/2022, il testo dell'"Art. 57 -Assegnazione di livello dei laureati e dei diplomati" viene sostituito dal seguente:
"1. I laureati con titolo di laurea magistrale/laurea a ciclo unico, se assunti a seguito di specifica selezione per titoli e prove, sono assegnati al livello 3. Dopo tre anni di permanenza nel livello di ingresso, in assenza di provvedimenti disciplinari di cui ai punti 4) e 5) dell'art. 29 - formalmente contestati ai lavoratori interessati - e salvo casi di valutazione professionale sfavorevole della struttura di appartenenza della struttura di appartenenza, sarà attribuito il livello 1.
2. I laureati con titolo di laurea di primo livello (triennale), se assunti a seguito di specifica selezione per titoli e prove sono assegnati al livello 4. Dopo due anni di effettivo servizio al livello 4 conseguono l'inquadramento al livello 3 e, dopo ulteriori due anni al livello 2, in assenza di provvedimenti disciplinari di cui ai punti 4) e 5) dell'art. 29 - formalmente contestati ai lavoratori interessati - e salvo casi di valutazione professionale sfavorevole della struttura di appartenenza.
3. I diplomati, se assunti a seguito di specifica selezione per titoli e prove, sono assegnati al livello 5; dopo due anni di effettivo servizio al livello 5 conseguono l'inquadramento al livello 4 e, dopo ulteriori due anni al livello 3, in assenza di provvedimenti disciplinari di cui ai punti 4) e 5) dell'art. 29 -formalmente contestati ai lavoratori interessati - e salvo casi di valutazione professionale sfavorevole della struttura di appartenenza.
NOTA A VERBALE
Per i lavoratori assunti a seguito di selezione per apprendisti sarà applicato, per il periodo dell'apprendistato, il relativo iter, previsto dall'art. 10."
Fase transitoria
In relazione alle modifiche relative all'iter di sviluppo per i diplomati, previste a decorrere dal 1/12/2018, con riferimento alle risorse in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo inquadrate nei profili di impiegato, arredatore, costumista, disegnatore, infermiere, organizzatore-ispettore di produzione ai livelli 6/5/4, le Parti convengono di definire un percorso graduale che porti tali risorse a completare l'iter del diplomato entro il termine del 31/12/2021, articolato nelle seguenti fasi:
Gruppo 1: lavoratori inquadrati al livello 6
- passaggio al livello 5 entro il 31/12/2018
- passaggio al livello 4 entro il 31/12/2020
- passaggio al livello 3 entro il 31/12/2021
Gruppo 2: lavoratori inquadrati al livello 5
- 2A (30% delle risorse)
- passaggio al livello 4 entro il 31/12/2018
- passaggio al livello 3 entro il 31/12/2019
- 2B (40% delle risorse)
- passaggio al livello 4 entro il 31/12/2019
- passaggio al livello 3 entro il 31/12/2021
- 2C (30% delle risorse)
- passaggio al livello 4 entro il 31/12/2020
- passaggio al livello 3 entro il 31/12/2021
Gruppo 3: lavoratori inquadrati al livello 4
- 3A (50% delle risorse):
- passaggio al livello 3 entro il 31/12/2018
- 3B (50% delle risorse):
- passaggio al livello 3 entro il 31/12/2019
La ripartizione percentuale dei lavoratori interessati nei diversi scaglioni indicati nell'ambito dei gruppi 2 e 3 verrà effettuata secondo l'ordine di anzianità di permanenza nel rispettivo livello di inquadramento alla data del di sottoscrizione del presente accordo; a parità di anzianità di livello, verrà seguito l'ordine dell'anzianità nell'ambito del profilo professionale e, a parità di quest'ultima, l'ordine dell'anzianità di assunzione a tempo indeterminato.
Con riferimento ai lavoratori inseriti nel bacino di reperimento professionale disciplinato dall'accordo del 29 luglio 2011 e s.m.i., assunte a tempo indeterminato nel 2018 o nel 2019 in applicazione del predetto accordo sindacale ed inquadrate nei profili di impiegato, arredatore, costumista, organizzatore-ispettore di produzione ai livelli 6/5/4, le Parti convengono che, con decorrenza 1/12/2021, tali risorse effettueranno il passaggio al livello superiore rispetto a quello di inquadramento; il computo dei tempi per l'ulteriore o gli ulteriori passaggi previsti in base all'iter del diplomato decorreranno dal 1/01/2022.
Inoltre, con riferimento alle risorse in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo inquadrate nei profili di assistente ai programmi, consulente musicale e documentatore al livello 4, le Parti convengono di definire il seguente percorso temporale di sviluppo al livello 3, articolato secondo l'ordine di anzianità di livello:
- il 30% entro il 1/1/2019;
- un ulteriore 40% entro il 1/1/2020;
- il restante 30% entro il 1/1/2021.
Resta confermata, per tutti i casi di assegnazione al livello superiore, la condizione xdeir assenza di provvedimenti disciplinari di cui ai punti 4) e 5) dell'art. 29 - formalmente contestati ai lavoratori interessati - e l'esclusione dei casi di'valutazione professionale sfavorevole.
Le Parti convengono, inoltre, di individuare, nell'ambito della Commissione Paritetica Nazionale sulla Formazione la formazione necessaria ai fini dell'allineamento all'iter del diplomato delle risorse in servizio che non s1ano in possesso di tale titolo di studio, fermo restando che, ai fini del percorso di sviluppo, si terrà conto della specifica anzianità ed esperienza maturate dalle singole risorse.
Le Parti convengono infine che, per i lavoratori in possesso di laurea necessaria allo svolgimento dell'attività lavorativa svolta, che verranno individuati attraverso la mappatura del personale prevista alla lettera "C Mappatura delle competenze" dell'"Art. 2 bis - Mercato del Lavoro", verrà definito il percorso temporale e le modalità di allineamento all'iter del laureato; gli eventuali casi di lavoratori laureati non ritenuti in possesso dei requisiti per beneficiare di tale previsione verranno riesaminati dall'Azienda su richiesta del lavoratore o di una delle OO.SS. firmatarie del CCL.
Le Parti si danno atto che, in relazione alle previsioni sopra indicate riguardanti l'iter del diplomato, non troverà più applicazione nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato - ad esclusione di quelli inquadrati nel profilo di programmista regista - a decorrere dall'inizio della fase transitoria, la norma sul passaggio al livello superiore, rispetto al livello minimo del profilo professionale, dopo 48 mesi di svolgimento della mansione, contenuta nell'accordo del 23 dicembre 2014.
1) Iter del diplomato
Elenchi dei lavoratori ripartiti nei Gruppi 1, 2 e 3 con indicazione delle decorrenze dei relativi passaggi di livello, fatte salve le previste verifiche sul titolo di studio; elenchi degli assistenti ai programmi, consulenti musicali e documentatori inquadrati al livello 4 alla data del 28 febbraio 2018, con indicazione delle decorrenze dei relativi passaggi al livello 3 (all. 1ª).
Per quanto riguarda le risorse inserite nei Gruppi 1, 2 e 3 che non siano in possesso del diploma, le Parti confermano che i passaggi dal livello 6 al livello 5 e dal livello 5 al livello 4 avranno luogo secondo gli scaglioni temporali previsti nell'accordo di rinnovo contrattuale; per il passaggio dal livello 4 al livello 3 si seguirà, per le risorse in questione, lo scaglionamento definito nell'allegato 1b.
Allegati
Allegato 1ª - Iter del diplomato
Art. 57 CCL
Precisazioni sugli elenchi:
- data estrazione: 28 febbraio 2018 (irrilevanti i provvedimenti di assegnazione al livello superiore formalizzati con decorrenza 1/3/2018, evidenziati comunque in rosso negli elenchi);
- nell'elenco sono inclusi anche i lavoratori che non sono in possesso di diploma, trattati come definito nel verbale odierno;
- non rientrano nei numeri indicati i lavoratori già inseriti su uno specifico iter di carriera (es. apprendisti);
- casi di risorse con medesima anzianità di livello, di categoria e di assunzione: inseriti tutti nello scaglione con il termine per il passaggio più favorevole per il lavoratore;
- trattazione del rapporto di lavoro a tempo parziale: il regime a part time (tanto di tipologia orizzontale quanto verticale o ciclica) non rileva ai fini del computo dell'anzianità di livello;
- periodi di assenza dal servizio retribuiti o non retribuiti: non rilevano ai fini del computo dell'anzianità di livello;
- casi di passaggio da Rai a Rai Pubblicità: per i lavoratori che non abbiano avuto un successivo passaggio di livello in Rai, l'inserimento negli scaglioni è stato effettuato - come previsto dal verbale di incontro del 4 luglio 2018 - secondo la data di anzianità nel livello di Rai Pubblicità equivalente a quello di assunzione in Rai;
- resta confermata, per tutti i casi di assegnazione al livello superiore, la condizione dell'assenza di provvedimenti disciplinari di cui ai punti 4) e 5) dell'art. 29 - formalmente contestati ai lavoratori interessati - e l'esclusione dei casi di valutazione professionale sfavorevole.
___omissis___
Allegato 1b - Iter diplomato - risorse non diplomate
6-5 e 5-4 come da accordo di rinnovo CCL
4-3 come segue:
da CCL (diploma)
nuova scadenza
Livello 6
31/12/2021
31/12/2022
Livello 5
31/12/2019
31/12/2021
31/12/202131/12/2021
31/12/2022
31/12/2022Livello 4
31/12/2018
31/12/201931/12/2021
31/12/2021Ipotesi di accordo 09/03/2022 (Decorrenza 01/01/2019)
B) MODIFICA DELL'"ART.57 -- ASSEGNAZIONE DI LIVELLO DEI LAUREATI E DEI DIPLOMATI"
Le Parti, con riferimento alle condizioni indicate all'art. 57 del CCL per i casi di assegnazione al livello superiore, convengono di integrare come di seguito indicato la formulazione della norma, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo:
"Resta confermata, per tutti i casi di assegnazione al livello superiore, la condizione dell'assenza di sanzioni disciplinari di cui ai punti 4) e 5) dell'art. 29 - formalmente comminati ai lavoratori interessati fino ai due anni precedenti l'eventuale passaggio di categoria, così come da prassi consolidata - e l'esclusione dei casi di valutazione professionale sfavorevole. Nel caso di parere professionale sfavorevole, l'Azienda formalizzerà per iscritto alla lavoratrice/al lavoratore le motivazioni del mancato passaggio. La lavoratrice/il lavoratore avrà 10 giorni di tempo per chiedere un confronto e potrà farsi assistere dal sindacato. All'esito del confronto le parti, ove necessario, valuteranno di attivare tutti i percorsi formativi utili a rimuovere le motivazioni ostative. "
Art. 58 - Area quadri, individuazione e classificazione
1. In attuazione dell'art. 2 della Legge n. 190/1985, la qualifica di quadro viene attribuita a quei lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con personale contributo di particolare originalità, con un grado elevato di capacità gestionale e organizzativa, in posizione di rilevante importanza e responsabilità, con ampia discrezionalità di poteri - anche di rappresentanza - ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, funzioni specialistiche e/o ideativo/produttive, e/o di guida e/o di coordinamento e/o di controllo di risorse umane e tecnico produttive nell'ambito di unità organizzative, aree di attività, specifici progetti produttivi essenziali dell'azienda che siano di elevata complessità, importanza e di significativo impatto gestionale a livello aziendale nonché di particolare rilevanza nei rapporti istituzionali e/o economici e/o commerciali e/o produttivi, tenuti anche con enti esterni all'azienda.
2. Quadro A
Appartengono a questo livello i lavoratori inquadrati nell'ambito del livello retributivo A. Le parti, inoltre, si danno atto che nell'ambito di tale livello, la qualifica di Quadro F1 o F Super viene attribuita in funzione dell'apporto individuale nonché della professionalità acquisita.
3. Quadro B
Appartengono a questo livello i lavoratori che, nell'ambito del livello 1, sono preposti a strutture e posizioni di lavoro caratterizzate da elevata autonomia di gestione delle risorse, nonché da ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione degli obiettivi prefissati.
In tale contesto le parti definiscono quadri B:
- capo laboratorio di manutenzione dei Centri di produzione;
- capo nucleo ponti mobili;
- capo nucleo ponti fissi;
- capo reparto MIAF;
- capo centro trasmittente;
- direttore di produzione;
- supervisore caporete;
- direttore della fotografia;
- progettista sistemi ICT;
- coordinatore tecnico delle unità operative di ripresa esterna televisiva gestite a livello nazionale;
- coordinatore tecnico studi tv;
- capo reparto controllo qualità;
- responsabile tecnologico dei Centri di Produzione e delle strutture di Corporate e Servizi di Roma e Torino.
4. Ferma restando la normativa contrattuale prevista per la categoria degli impiegati:
- sul piano informativo, la società fornirà ai quadri gli elementi necessari circa gli obiettivi aziendali concernenti l'area di attività nella quale sono inseriti;
- sul piano della formazione, nei confronti dei quadri sarà attuato un piano specifico di interventi formativi, a livello aziendale e/o interaziendale, allo scopo di favorire l'arricchimento delle conoscenze, nonché l'analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici ed organizzativi.
5. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di Legge in materia di brevetti e diritti d'autore, viene riconosciuta ai quadri, previa specifica autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti l'attività svolta.
6. La società, inoltre, si impegna a garantire ai quadri che, per motivi professionali, sono coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave, per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie.
7. A decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, ai lavoratori interessati viene corrisposta una indennità di funzione nella misura di euro 70,24 lordi mensili per il livello A e di euro 43,90 lordi mensili per il livello B. Tale indennità è utile ai soli fini del computo del trattamento di fine rapporto della 13ª e della 14ª mensilità.
Ipotesi di accordo 28/02/2018 (Decorrenza 01/01/2014)
Art. 58 - Area Quadri, individuazione e classificazione
Le Parti convengono di modificare come di seguito indicato, a decorrere dal 1/01/2019, il comma 3 dell'"Art. 58 - Area Quadri, individuazione e classificazione"'.
"3. QUADRO B
Appartengono a questo livello i lavoratori che, nell'ambito del livello 1, sono preposti a strutture e posizioni di lavoro caratterizzate da elevata autonomia di gestione delle risorse, nonché da ampia discrezionalità di poter per l'attuazione degli obiettivi prefissati.
In tale contesto, le Parti definiscono quadri B:
- capo laboratorio di manutenzione dei Centri di Produzione
- capo nucleo ponti mobili;
- capo nucleo ponti fissi;
- capo reparto MIAF;
- capo centro trasmittente;
- responsabile "service tecnico-amministrativo" di Rai Way
- direttore di produzione;
- supervisore caporete;
- direttore della fotografia;
- progettista sistemi ICT;
- coordinatore tecnico delle unità operative di ripresa estema televisiva gestite a livello nazionale;
- coordinatore tecnico studi TV;
- coordinatore tecnico Produzione News;
- coordinatore tecnico ponti mobili dei Centri di Produzione;
- capo reparto controllo qualità;
- responsabile tecnologico dei Centri di Produzione e delle strutture di Corporate e Servizi di Roma e Torino;
- scenografo;
- coordinatore al montaggio;
- Building Manager Sedi Regionali laddove il lavoratore abbia svolto per almeno 5 anni l'incarico ricoprendo contemporaneamente anche il ruolo di Coordinatore Servizio Prevenzione e Protezione;
- coordinatore tecnico delle Sedi Regionali
- Coordinatore tecnico presidio canale radio;
- Coordinatore tecnico lavorazioni e pianificazione della Teca centrale.
Con la medesima decorrenza, le Parti convengono inoltre di integrare il testo dello stesso articolo inserendo il comma 8. e la "NOTA A VERBALE", secondo il testo riportato di seguito:
"8. Ai lavoratori con qualifica di Quadro-F Super viene corrisposto, in aggiunta all'indennità di funzione di cui al precedente comma 7, un incremento pari al 10% della retribuzione, al netto di eventuali assegnazioni di incrementi retributivi successive all'inquadramento in qualità di Quadro A.
NOTA A VERBALE:
"Le Parti convengono di avviare una fase di studio, nell'ambito di una Commissione tecnica Azienda/Sindacato, finalizzata alla definizione ed introduzione, in via sperimentale, di un sistema premiante specifico per le risorse con qualifica di Quadro F Super".
Il personale è inquadrato in una classificazione unica, articolata su dieci livelli in base alle relative declaratorie e profili esemplificativi, fermo restando che la distinzione tra "quadri", "impiegati" e "operai" viene mantenuta agli effetti di tutte quelle norme che fanno riferimento a tali qualifiche.
Le declaratorie determinano, per ciascun livello, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento delle mansioni nel livello stesso.
I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essa considerate ed hanno valore esemplificativo minimo.
Per i profili non espressamente individuati, o aventi contenuti diversi rispetto a quelli rappresentati, l'inquadramento viene effettuato sulla base delle declaratorie utilizzando, per analogia, i profili esistenti.
In considerazione delle peculiari esigenze del settore, viene chiarito che l'organizzazione del lavoro presuppone il ricorso all'intercambiabilità delle mansioni nell'ambito di profili professionali compatibili. Il lavoratore, quindi, in relazione alle esigenze aziendali, di natura organizzativa, tecnica, produttiva e di mercato, può essere adibito - compatibilmente con le competenze possedute - anche a mansioni affini individuate nel livello di inquadramento.
a) Livelli
Livello A
Appartengono a questo livello i lavoratori che sono preposti ad unità organizzative o ad aree di attività definite o individuate dalla società e specificamente menzionate in formali comunicazioni organizzative, ovvero con spiccate capacità ideative, creative e/o innovative, preposti ad attività specialistiche che richiedano il possesso di conoscenze e metodologie professionali complesse, caratterizzate da procedure prevalentemente non standard in contesti organizzativi articolati e complessi parimenti definiti ed individuati dalla società.
Profili esemplificativi:
- Funzionario
- Programmista-regista
Livello 1
Appartengono a questo livello i lavoratori che, con capacità ideative, creative e/o innovative, operano con discrezionalità di poteri e autonomia di decisione, ai quali viene assegnata la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative, ovvero i lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello, per ampiezza e natura.
Profili esemplificativi:
- Addetto post-produzione (Coordinatore)
- Annunciatore
- Direttore di Produzione
- Impiegato
- Montatore
- Operatore di ripresa (Direttore Fotografia)
- Ottimizzatore-Coordinatore TV
- Programmista-regista
- Scenografo
- Tecnico
- Tecnico della Produzione
- Tecnico ICT
Livello 2
Appartengono a questo livello i lavoratori che, con capacità ideative, creative e/o innovative, operano con discrezionalità di poteri e autonomia di decisione, nei limiti delle sole direttive generali loro impartite o che svolgono funzioni equivalenti che presuppongono una consolidata esperienza professionale.
Profili esemplificativi:
- Addetto post-produzione
- Aiuto regista
- Annunciatore
- Direttore di Produzione
- Geometra
- Grafico operatore-animatore
- Montatore
- Operatore di ripresa
- Scenografo
- Tecnico
- Tecnico della produzione
- Tecnico ICT
Livello 3
Appartengono a questo livello i lavoratori che, con capacità ideative, creative e/o innovative, con elevata autonomia operativa, decisionale e di iniziativa, svolgono mansioni per le quali sono richieste notevoli capacità professionali acquisite mediante significative esperienze ed espletate con ampia autonomia nelle attività specifiche e/o con compiti di coordinamento e conduzione del rispettivo reparto e/o settore.
Profili esemplificativi:
- Addetto post-produzione
- Annunciatore
- Arredatore
- Assistente ai programmi
- Assistente alla regia
- Consulente musicale
- Costumista
- Documentatore
- Impiegato
- Montatore
- Operatore di ripresa
- Organizzatore-Ispettore di produzione
- Ottimizzatore-Coordinatore TV
- Programmista-regista
- Scenografo
- Tecnico
- Tecnico ICT
Livello 4
Appartengono a questo livello i lavoratori che, con autonomia ed iniziativa svolgono, su indicazioni di massima e sulla base di programmi definiti, compiti che richiedono la conoscenza completa di tecniche e procedure specifiche, con esperienza e capacità professionali che comportano la programmazione e l'espletamento di autonome attività specifiche e/o il coordinamento dell'attività di altri lavoratori.
Profili esemplificativi:
- Addetto post-produzione
- Assistente ai programmi
- Assistente alla regia
- Capo operaio
- Consulente musicale
- Disegnatore
- Documentatore
- Geometra
- Grafico-Operatore animatore
- Impiegato
- Infermiere
- Organizzatore-Ispettore di produzione
- Ottimizzatore RF
- Programmista-regista
- Tecnico
- Tecnico della produzione
- Tecnico ICT
Livello 5
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, sulla base di adeguate conoscenze teoriche e pratiche, con sufficiente autonomia, rilevanti e complesse mansioni di natura tecnica, organizzativa ed amministrativa, con facoltà di iniziativa per quanto attiene alle modalità di svolgimento ed all'organizzazione dei compiti loro affidati.
Profili esemplificativi:
- Addetto post-produzione
- Annunciatore
- Arredatore
- Assistente ai programmi
- Assistente alla regia
- Assistente edile
- Consulente musicale
- Costumista
- Disegnatore
- Documentatore
- Geometra
- Grafico-Operatore animatore
- Impiegato
- Infermiere
- Montatore
- Operatore di ripresa
- Organizzatore-Ispettore di Produzione
- Ottimizzatore RF
- Scenografo
- Tecnico
- Tecnico della Produzione
- Operaio altamente specializzato:
- attrezzista
- elettricista di manutenzione
- meccanico
- modellatore
- modellinista
- realizzatore-decoratore
- specializzato della produzione
- truccatore-parrucchiere
Livello 6
Appartengono a questo livello:
- I lavoratori che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro.
- I lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività operative di natura tecnica o amministrativa che richiedono preparazione e pratica d'ufficio o altra idonea esperienza di lavoro.
Profili esemplificativi:
- Arredatore
- Assistente edile
- Costumista
- Disegnatore
- Impiegato
- Infermiere
- Organizzatore-Ispettore di produzione
- Operaio altamente specializzato:
- attrezzista
- elettricista di manutenzione
- meccanico
- modellinista
- Operaio specializzato:
- costruttore
- modellatore
- realizzatore-decoratore
- sarto tagliatore
- specializzato della produzione
- specializzato tecnologico
- tappezziere
- tipografo-titolista specializzato stampatore
- truccatore-parrucchiere
Livello 7
Appartengono a questo livello i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una preparazione specifica acquisita attraverso una sufficiente esperienza di lavoro ed idonee conoscenze professionali.
Profili esemplificativi:
- Assistente edile
- Operaio altamente specializzato:
- attrezzista
- elettricista di manutenzione
- meccanico
- modellinista
- Operaio specializzato:
- autista
- costruttore
- modellatore
- primo addetto ai costumi
- realizzatore-decoratore
- sarto tagliatore
- specializzato della produzione
- specializzato tecnologico
- tappezziere
- tipografo-titolista specializzato stampatore
- truccatore-parrucchiere
Livello 8
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività operative per abilitarsi alle quali occorrono le conoscenze professionali di base.
Profili esemplificativi:
- Commesso
- Operaio specializzato:
- addetto ai costumi
- autista
- costruttore
- modellatore
- realizzatore-decoratore
- sarto tagliatore
- specializzato della produzione
- specializzato tecnologico
- tappezziere
- tipografo-titolista specializzato stampatore
- truccatore-parrucchiere
- Ausiliario
Livello 9
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività operative semplici per abilitarsi alle quali non occorrono specifiche conoscenze professionali.
Profili esemplificativi:
- addetto ai costumi
- commesso
- manovale
b) Mansioni
Impiegato
L'impiegato, in possesso di diploma a livello universitario o di idoneo titolo di studio, dotato di appropriate e specifiche conoscenze ed in grado di acquisire la conoscenza delle procedure e delle prassi aziendali, è incaricato dell'espletamento delle diverse tipologie di attività amministrative.
In relazione al livello di competenza può essere preposto ad una area specialistica di attività (a titolo esemplificativo: personale, controllo, legale, fiscale) e/o al coordinamento di altri impiegati.
Nell'espletamento dei propri compiti si relaziona con i referenti delle varie strutture aziendali nonché, ove necessario, con collaboratori esterni svolgendo anche tutte le attività strumentali che si rendano necessarie.
Tecnico
Il tecnico, in possesso di idoneo titolo di studio di livello universitario in discipline tecniche e/o di scuola media superiore con specializzazioni idonee allo svolgimento delle attività previste, è incaricato della pianificazione, sviluppo e gestione dell'attività di progettazione, nonché della installazione, esercizio e manutenzione degli impianti ed apparecchiature anche tecnologicamente innovativi; inoltre, provvede direttamente o collabora alla introduzione in azienda delle nuove tecnologie ed alla identificazione e/o proposta di nuove opportunità di business derivanti dall'utilizzo delle medesime.
Nell'espletamento dei propri compiti si relaziona con i referenti delle varie strutture aziendali nonché, ove necessario, con enti e/o collaboratori esterni svolgendo anche tutte le attività strumentali che si rendano necessarie.
Tecnico della produzione
Il tecnico della produzione, in possesso di idoneo titolo di studio di scuola media superiore, è incaricato della realizzazione, installazione e manutenzione di tutti gli impianti e le apparecchiature, anche tecnologicamente innovativi (apparati di registrazione, ripresa e trasmissione in standard digitale, sistemi di governo informatizzati, apparati telematici di collegamento a reti e sistemi di reti, ecc.) nella disponibilità dell'azienda, della regolazione e dell'esercizio di apparati ed apparecchiature tecniche e del montaggio di prodotti, operando direttamente alla realizzazione di produzioni radiotelevisive e ad ogni altro contributo telematico originale/derivato (es. internet) e, collaborando, in fase di impostazione dei programmi, oltreché sulla scelta e sull'impiego dei mezzi, anche per gli aspetti artistici delle produzioni stesse; provvede, inoltre, all'esercizio tecnico della trasmissione, come responsabile della qualità tecnica del prodotto per la fase del processo produttivo di competenza svolgendo anche tutte le attività strumentali che si rendano necessarie sia in interno che in esterno.
Provvede a tutte le operazioni relative alla realizzazione emessa in onda di produzioni televisive non complesse e/o di produzioni radiofoniche e/o di ogni altro contributo telematico originale/derivato (es. Internet) ed effettua la messa a punto delle telecamere ed il loro posizionamento.
Tecnico ICT
Il tecnico ICT, in possesso di idoneo titolo di studio di livello universitario o di scuola media superiore possiede, compatibilmente con il livello di competenza, adeguata conoscenza delle information e communication Technologies (ad es.: software, hardware centrali e periferici, reti di trasporto).
È coinvolto, a seconda del livello di competenza o esperienza, nel ciclo di produzione del servizio ICT per il cliente: ideazione, progettazione, realizzazione, collaudo, formazione all'utilizzo del servizio, esercizio ed evoluzione del servizio. Utilizza, a tal fine, gli impianti e le apparecchiature informatiche e di telecomunicazione in possesso dell'azienda.
Per le fasi di ideazione e progettazione del servizio per il cliente e per un efficace gestione del servizio rilasciato, è indispensabile una conoscenza dei processi aziendali e delle entità trattate al fine di massimizzare il rapporto con il cliente.
Per lo svolgimento della sua attività, può tenere rapporti con enti nazionali ed internazionali, pubblici e privati, con altre società del Gruppo, con fornitori esterni, collabora con i clienti e con i settori aziendali interessati per lo studio, l'avvio e la realizzazione dei servizi richiesti.
Specializzato della produzione
In possesso di idoneo titolo di studio della scuola dell'obbligo e di attestato di qualificazione professionale, effettua, in relazione al livello di competenza, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione dei corpi illuminanti e dei relativi apparati tecnici, anche tecnologicamente avanzati ed innovativi, per la generazione e diffusione dell'illuminazione nonché degli impianti ed apparecchiature, comprese quelle portatili, di ripresa e diffusione sonora. Installa, inoltre, opere fisse e/o mobili durante le prove e le riprese.
Nell'espletamento dei propri compiti opera su tutti gli impianti e le apparecchiature in possesso dell'azienda; svolge anche tutte le attività strumentali all'esercizio della propria mansione che si rendano necessarie sia in interno che in esterno e conduce gli automezzi aziendali adibiti alla produzione.
Note a verbale
1. L'operaio altamente specializzato è inquadrato all'atto dell'assunzione al livello 7. Dopo trenta mesi di effettivo svolgimento della mansione consegue il passaggio al livello 6 e dopo ulteriori quattro anni di effettivo svolgimento della mansione viene inquadrato al livello 5.
2. L'operaio specializzato è inquadrato all'atto dell'assunzione al livello 8. Dopo trenta mesi di effettivo svolgimento della mansione consegue il passaggio al livello 7 e dopo ulteriori quattro anni di effettivo svolgimento della mansione viene inquadrato al livello 6.
3. Il capo operaio che abbia maturato una consolidata e comprovata esperienza su apparati tecnologici innovativi e complessi è inquadrato al livello 3 dopo almeno tre anni di permanenza al livello 4.
Chiarimenti a verbale
1. Le parti convengono che per tutti i profili professionali l'assegnazione ai vari livelli non esime i lavoratori dallo svolgimento dei compiti dei livelli inferiori di inquadramento.
2. Durante l'esercizio della propria attività il lavoratore è tenuto, nell'adempimento della propria mansione, allo svolgimento dei compiti accessori e strumentali necessari per lo svolgimento della mansione principale e che non assumono aspetto prevalente rispetto alla mansione stessa. Per "compiti accessori e strumentali" si intendono quelle operazioni necessarie per lo svolgimento della mansione stessa (ad esempio: trasporto e custodia di materiali ed apparecchiature in dotazione, utilizzo delle apparecchiature di supporto alla propria attività, ecc.).
3. Ai fini del computo dei comporti non si terrà conto dei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio e dei periodi di malattia.
4. Le parti convengono che l'assegnazione al livello superiore derivante dall'applicazione dei "comporti contrattuali" avverrà - sempre che sussistano i requisiti contrattuali richiesti - con decorrenza dal 1º giorno del mese successivo a quello di maturazione dei comporti stessi.
5. Le parti convengono che l'assegnazione al livello superiore sarà subordinata all'assenza di provvedimenti disciplinari, formalmente contestati agli interessati, di cui ai punti 4) e 5) dell'art. 29. In presenza dei suddetti provvedimenti le posizioni dei lavoratori saranno riesaminate trascorsi rispettivamente 6 e 12 mesi dalla scadenza dei comporti.
Dichiarazione a verbale
1. Le parti confermano il comune intento di completare il percorso intrapreso con il rinnovo contrattuale dell'8 giugno 2000 sui temi della riclassificazione del personale e rinnovano l'esigenza di porre in essere interventi mirati a razionalizzare ed armonizzare i profili professionali anche in rapporto ai relativi livelli, tenuto conto del sistema di inquadramento unico introdotto dal citato c.c.l., con lo scopo di valorizzare le risorse interne in un'ottica di modernizzazione, anche in relazione all'evoluzione delle tecnologie e dei conseguenti impatti sui modelli produttivi e sui mutamenti delle mansioni.
2. Le parti, pertanto, con l'intento di giungere alla definizione di un progetto di riclassificazione del personale interessato, convengono di incontrarsi con cadenza quindicinale ai fini dell'esame dei profili professionali maggiormente coinvolti dai citati mutamenti, sostanzialmente riconducibili alle aree di seguito specificate: area editoriale, area ripresa, area grafica, scenografia-costumi e trucco, testate giornalistiche/produzione, sedi regionali, area impiegatizia, area quadri.
3. Le parti si danno altresì atto che, fatta eccezione per i nuovi profili professionali aggiornati con l'accordo dell'8 giugno 2000, e sopra riportati, fino a quando non sarà concluso il processo di riclassificazione del personale attualmente in corso, i profili indicati a titolo esemplificativo si intendono riferiti alle declaratorie generali normalizzate di ciascuna figura professionale presenti nell'appendice del c.c.l. 9 maggio 1990, così come modificate ed integrate con le c.d. "code contrattuali" sottoscritte il 18 dicembre 1991.
Accordo di confluenza 28/03/2011 - 01 Distribution S.r.l.
Inquadramento del personale
1. Il personale di 01 Distribution verrà inquadrato, a seguito di novazione contrattuale e della sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale, nei livelli previsti dal c.c.l. per quadri, impiegati ed operai della Rai secondo i seguenti criteri di conversione.
C.c.l. ANICA
C.c.l. Rai
7º livello
Livello 1º
6º livello
Livello 3º
5º livello
Livello 4º
4º livello
Livello 5º
3º livello
Livello 6º
Art. 59 - Livelli e mansioni
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, all'art. 59 - Livelli e mansioni viene introdotta la lettera:
c) Flessibilità
Le Parti, in considerazione della rapida evoluzione delle tecnologie che caratterizza la produzione radiotelevisiva, anche in ragione dell'accelerazione con cui l'Azienda ha pianificato l'estensione dell'informatizzazione e della digitalizzazione delle Testate giornalistiche, condividono l'esigenza di addivenire ad un efficientamento dei processi produttivi aziendali, finalizzato a favorire l'arricchimento delle competenze professionali delle risorse interne, il loro pieno e razionale utilizzo, il ridimensionamento del ricorso ad appalti e collaborazioni ed il rafforzamento della produttività.
Le Parti, in particolare, riconoscono come obiettivo comune la riduzione del ricorso all'appalto e l'efficientamento degli assetti produttivi aziendali in un'ottica di miglioramento del margine di competitività del lavoro interno rispetto a quello esterno.
In tale quadro, l'Azienda conferma che il miglioramento in termini di efficienza e produttività sono obiettivi primari e indistinti, che riguardano tutte le categorie professionali presenti in Azienda.
Le Parti, pertanto, stabiliscono di avviare in maniera graduale e condivisa un processo di ammodernamento dei modelli produttivi e di razionalizzazione, in un'ottica multiskill, di taluni profili professionali, la cui evoluzione sarà oggetto di approfondimento e verifica con cadenza bimestrale per tutta la restante vigenza del presente contratto.
In relazione a quanto precede, quale primo intervento di flessibilità, viene convenuto che il profilo professionale del tecnico della produzione, fermo restando quanto previsto dalla attuale declaratoria contrattuale, relativamente ai settori produttivi dei Centri di Produzione dedicati alle testate giornalistiche svolgerà anche le attività di montaggio.
Nel rispetto della citata gradualità, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo tali attività verranno svolte nell'ambito dei settori produttivi delle testate giornalistiche con riferimento alla produzione di servizi per i notiziari.
In una seconda fase, a decorrere dall'inizio del mese di giugno, al termine della fase di monitoraggio congiunto, l'ambito del predetto intervento di flessibilità verrà esteso anche alla realizzazione di rubriche delle testate giornalistiche ed alle produzioni di minore complessità dei canali tematici.
I montatori, su loro richiesta, potranno essere assegnati al profilo del tecnico della produzione, compatibilmente con le esigenze aziendali.
Viene chiarito, inoltre, che sono considerate mansioni accessorie del montatore la messa in onda di servizi provenienti dall'esterno, la ricezione di servizi in formato file e messa in onda degli stessi, la registrazione audio della lettura testi (c.d. speech) e, in caso di attività svolte in esterno, con apparecchiature portatili, la guida dell'autovettura, comunque occasionale.
Inoltre, tutti i profili professionali coinvolti nel processo di digitalizzazione provvedono anche, nella fase di ingest", all'immissione degli elementi essenziali per l'identificazione dei file acquisiti.
II profilo del programmista regista viene integrato in via sperimentale - rispetto alle flessibilità già presenti (a titolo esemplificativo, autore, regista, ecc.) - con le mansioni aggiuntive del videomaker, ossia di ideazione, di ripresa con telecamera c.d. Leggera e di montaggio e riversamento del servizio con l'ausilio di software ad hoc.
Si precisa che l'attività di ideazione, di ripresa e di confezionamento da parte del programmista regista resta comunque limitata a riprese semplici, di produzioni non complesse.
Una volta esaurita la mappatura delle competenze prevista dal precedente art. 2 bis, lettera C), l'Azienda si impegna a utilizzare appieno i programmisti registi in tutte le attività del profilo e a dare periodiche informative, a livello nazionale, in merito al loro utilizzo.
Nel corso di tali informative, sarà oggetto di verifica la riduzione dei contratti di collaborazione e/o di appalto per le attività sopra descritte e l'estensione della mansione di video maker a profili professionali della produzione.
I lavoratori coinvolti nei processi di aggiornamento effettueranno preventivamente la necessaria formazione, che si svolgerà sia con modalità tradizionali che attraverso l'affiancamento al personale esperto.
Le Parti si impegnano ad accompagnare i processi di cambiamento sopra descritti attraverso le citate verifiche bimestrali, che si terranno la prima entro il 10 aprile 2013, la seconda entro il 10 giugno 2013, con la finalità di monitorare:
- il livello di integrazione delle attività in rapporto agli efficientamenti realizzati;
- il numero di risorse addette alle varie tipologie di prodotto nell'ambito news e la correlata diminuzione del ricorso ad appalti sostitutivi e/o collaborazioni e/o la correlata implementazione degli attuali modelli produttivi;
e di procedere all'introduzione di ulteriori flessibilità; in tale ambito, sarà anche oggetto di valutazione ed approfondimento l'evoluzione delle attività svolte da impiegati, assistenti ai programmi e documentatoli delle testate.
In occasione degli incontri bimestrali, si verificherà anche il rapporto tra turni di lavoro complessivamente recuperati e turni di montaggio internalizzati, al fine di apportare gli eventuali correttivi.
Al proposito, l'Azienda conferma che il personale coinvolto che non verrà impegnato sulle news sarà comunque reimpegnato nel medesimo profilo professionale ed ambito produttivo territoriale.
Si precisa inoltre che, qualora la citata esigenza non dovesse concretizzarsi, detto personale continuerà ad essere impiegato presso le testate giornalistiche nel medesimo profilo professionale.
Ai fini del perseguimento di una maggiore flessibilità anche nell'ambito di Rai Way, è ritenuta funzionale l'integrazione delle competenze di esercizio e di verifica del segnale in area di servizio da parte dei tecnici del MIAF, in quanto attiene alle attività di intervento e di manutenzione degli impianti.
Le ricadute organizzative verranno valutate dalle OO.SS. competenti e da Rai Way, assistita dalle competenti funzioni della Capogruppo, in un incontro da tenersi entro il mese di aprile 2013 finalizzato ad effettuare le opportune valutazioni sui modelli produttivi e sui profili professionali coinvolti.
Ipotesi di accordo 28/02/2018 (Decorrenza 01/01/2014)
Art. 59 - Livelli e mansioni
Le Parti convengono di procedere ad una complessiva revisione dell'"Art. 59 -Livelli e mansioni", attraverso due diverse fasi di modifica, articolate nel dettaglio come di seguito indicato.
a) Modifiche nella fase transitoria
A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, data di inizio della fase transitoria, verranno posti in essere i seguenti interventi sui profili professionali, configurando un "sistema transitorio di classificazione", valido fino al 31/12/2021 :
1) unificazione dei profili dell'addetto alla post-produzione e del compositore video in una nuova figura, denominata "videografico";
2) unificazione dei profili dell'addetto ai costumi e del sarto tagliatore in una nuova figura, denominata "specializzato dei costumi";
3) creazione della nuova figura dello "specialista web";
4) eliminazione dei profili dell'assistente alla regia RF, assistente edile, ottimizzatore-coordinatore TV, ottimizzatore RF e, tra i profili operai, modellatore, modellinista, tappezziere, tipografo-titolista specializzato stampatore;
5) individuazione delle specializzazioni raggiunte ai livelli 1 e 2 dal programmista regista;
6) individuazione del ruolo di curatore, al livello 2 di inquadramento, per l'assistente ai programmi;
7) previsione dei livelli intermedi non contemplati, per alcuni profili professionali, dall'attuale sistema di classificazione (livello 2 per l'impiegato ed il programmista regista; livello 4 per l'arredatore e il costumista);
8) previsione dello sviluppo fino al livello 1 di tutti i profili non operai: operatore di ripresa, grafico-operatore animatore e geometra, che hanno attualmente l'indennità maggiori prestazioni al livello 2; documentatore, consulente musicale, arredatore, costumista, organizzatore-ispettore di produzione, che hanno attualmente l'indennità maggiori prestazioni al livello 3. Per l'assistente ai programmi/curatore e per l'aiuto regista di livello 2, in fase transitoria si prevede lo sviluppo al livello 1 rispettivamente nei ruoli di curatore/produttore esecutivo-programmista e regista-programmista;
9) per i profili operai, previsione di una figura operaia specialistica al livello 4 per le risorse che abbiano maturato rilevanti competenze specialistiche nei rispettivi ambiti di lavoro (in aggiunta al capo operaio di livello 4, che svolge attività di coordinamento su apparati non complessi).
10) aggiornamento delle flessibilità legate alle nuove tecnologie (utilizzo tecnologie Leggere di ripresa/montaggio trasmissione; svolgimento attività impiegatizie integrate di supporto alla produzione dei telegiornali);
11) definizione delle specializzazioni del "videomaker" e del "colorist", trasversali a diversi profili professionali.
In relazione a tali modifiche, le Parti individuano i seguenti interventi di armonizzazione da attuare gradualmente nel periodo transitorio:
a) con riferimento alla modifica prevista al punto 4): inquadramento in qualità di programmisti registi dei lavoratori con profilo di assistente alla regia RF, fermo restando l'attuale livello di inquadramento; inquadramento in qualità di realizzatori-decoratori dei lavoratori con profilo di modellatore, fermo restando l'attuale livello di inquadramento;
b) con riferimento alla modifica prevista ai punti 5) e 6), le Parti si incontreranno, all'esito della mappatura relativa all'area editoriale (prevista all'"Art. 2 bis Mercato del lavoro", lettera "C Mappatura delle competenze") ed in coerenza con le risultanze del "Registro delle professioni" riferite alle attività svolte fino al 31/12/2017:
- entro il mese di luglio 2018, per la comunicazione delle risorse con profilo di assistente ai programmi e programmista regista da assegnare al livello 2 con le seguenti decorrenze:
- 160 risorse con profilo di programmista regista, con decorrenza 1/1/2019;
- ulteriori 160 risorse con profilo di programmista regista, con decorrenza 1/1/2020;
- le risorse con profilo di assistente ai programmi che attualmente svolgono il ruolo di curatore, con decorrenza 1/1/2019;
- entro il mese di luglio 2019, per l'individuazione di 20 risorse con profilo di programmista regista - inquadrate al livello 2 - da assegnare al livello 1 con decorrenza 1/12/2021;
c) con riferimento alla modifica prevista al punto 7) - escludendo i profili di arredatore e costumista, regolati dalle previsioni sulla fase transitoria dell'iter del diplomato ed il profilo di programmista regista, regolato dalla precedente lettera b) - le Parti si incontreranno entro il mese di luglio 2018 per definire i criteri per procedere, all'assegnazione al livello 2 di parte delle risorse con profilo di impiegato inquadrate al livello 3 alla data di sottoscrizione del presente accordo, nella misura del 30%, con le seguenti decorrenze:
- il 10% delle risorse entro il 1/1/2019;
- un ulteriore 10% entro il 1/1/2020;
- il restante 10% entro il 1/1/2021;
d) con riferimento alla modifica prevista al punto 8), le Parti convengono di procedere all'assegnazione al livello 1 entro il 31/12/2021 di tutti i lavoratori inquadrati, alla data di sottoscrizione del presente accordo, negli attuali livelli apicali dei profili ivi indicati, con la seguente ripartizione secondo ordine di anzianità di livello nei tre anni 2019, 2020, 2021:
- operatore di ripresa, grafico-operatore animatore e geometra (attuale livello apicale 2):
- il 30% delle risorse entro il 1/1/2019;
- un ulteriore 40% entro il 1/1/2020;
- il restante 30% entro il 1/1/2021 ;
- documentatore, consulente musicale, arredatore, costumista e organizzatore-ispettore di produzione (attuale livello apicale 3):
b) Modifiche a regime
Terminata la fase transitoria, a decorrere dal 1/1/2022, verranno posti in essere i seguenti ulteriori interventi sui profili professionali, che porteranno al completamento del "nuovo sistema di classificazione":
- il 30% delle risorse entro il 1/1/2019;
- un ulteriore 40% entro il 1 /1 /2020;
- il restante 30% entro il 1/1/2021.
1) unificazione dei profili del programmista regista, assistente ai programmi e aiuto regista-assistente alla regia nel nuovo profilo del "programmista multimediale", con individuazione delle specializzazioni raggiunte ai livelli 1 e 2;
2) per il solo ambito delle Testate, unificazione dei profili di impiegato, assistente ai programmi e documentatore nel nuovo profilo dell'"assistente di redazione", profilo che, al livello apicale, cioè al livello 1, confluisce nel "programmista multimediale" ("produttore di testata/programmista multimediale");
3) per gli ambiti diversi dalle Testate, ridefinizione del profilo del documentatore quale "documentatore/archivista".
Con riferimento al personale di cui ai punti 1) e 2) inquadrato nell'ambito di Radio Uno (che comprende sia la Rete che la Testata), a livello locale verranno definite le modalità di applicazione delle previsioni sopra riportate.
CHIARIMENTO A VERBALE
Ferme restando le previsioni a regime stabilite dal presente accordo, le Parti, con l'obiettivo di tutelare le professionalità interne, si incontreranno entro il 30/6/2021 per una verifica dell'andamento della fase transitoria prima dell'implementazione definitiva delle modifiche previste con decorrenza 1/1/2022.
In relazione alle modifiche sopra individuate per il periodo transitorio ed a regime, le Parti convengono di modificare come di seguito indicato, dalla data di sottoscrizione del presente accordo (secondo le specifiche decorrenze indicate nel testo), 1' "Art. 59 - Livelli e mansioni":
"Il personale è inquadrato in una classificazione unica, articolata su dieci livelli in base alle relative declaratorie e profili esemplificativi, fermo restando che la distinzione tra "quadri", "impiegati" e "operai" viene mantenuta agli effetti di tutte quelle norme che fanno riferimento a tali qualifiche.
Le declaratorie determinano, per ciascun livello, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento delle mansioni nel livello stesso.
I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essa considerate ed hanno valore esemplificativo minimo.
Per i profili non espressamente individuati, o aventi contenuti diversi rispetto a quelli rappresentati, l'inquadramento viene effettuato sulla base delle declaratorie utilizzando, per analogia, i profili esistenti.
In considerazione delle peculiari esigenze del settore, viene chiarito che l'organizzazione del lavoro presuppone il ricorso all'intercambiabilità delle attività previste nell'ambito dei profili professionali compatibili. Il lavoratore, quindi, in relazione alle esigenze aziendali, di natura organizzativa, tecnica, produttiva e di mercato, può essere adibito - compatibilmente con le competenze possedute - anche a mansioni affini individuate nel livello di inquadramento.
Inoltre, in relazione alla rapida evoluzione delle tecnologie che caratterizza il mercato di riferimento, viene esplicitato che l'utilizzo flessibile delle tecnologie costituisce un elemento trasversale a tutti i profili professionali.
Considerato quanto precede, sia in ambito editoriale e produttivo che in ambito impiegatizio, i lavoratori, dopo adeguata formazione aziendale, sono tenuti, nello svolgimento delle mansioni di propria competenza, che devono rimanere prevalenti, ad utilizzare le nuove tecnologie messe a disposizione dall'Azienda, effettuando, laddove non risulti necessario l'intervento di profili professionali specialistici, attività di: acquisizione ed invio di "file" di diversi formati, con immissione degli elementi essenziali per l'identificazione ("metadatazione" di primo livello), ricerca di contenuti all'interno ed all'esterno dei sistemi aziendali - anche su web -finalizzazione dei prodotti per il web."
Risulta, pertanto, essenziale che tutti i profili professionali coinvolti nelle attività di diffusione di contenuti radiotelevisivi e multipiattaforma siano in possesso delle competenze di base necessarie per operare sui nuovi sistemi tecnologici forniti dall'Azienda.
Al proposito, l'Azienda prowederà ad attivare specifici percorsi formativi finalizzati al conseguimento delle predette competenze.
A) LIVELLI
LIVELLO A
Appartengono a questo livello i lavoratori che sono preposti ad unità organizzative o ad aree di attività definite o individuate dalla Società e specificamente menzionate in formali comunicazioni organizzative, ovvero con spiccate capacità ideative, creative, direttive e/o innovative, preposti ad attività altamente specialistiche che richiedano il possesso di conoscenze e metodologie professionali complesse, caratterizzate da procedure prevalentemente non standard in contesti organizzativi articolati e complessi parimenti definiti ed individuati dalla Società.
Profili esemplificativi:
FASE TRANSITORIA:
DAL____________________AL_____________
MODIFICHE A REGIME
A DECORRERE DAL________________
- Funzionario
- Produttore esecutivo
- Regista
- Autore
- Funzionario
- Produttore esecutivo
- Regista
- Autore
LIVELLO 1
Appartengono a questo livello i lavoratori che, con capacità ideative, creative e/o innovative, operano con discrezionalità di poteri e autonomia di decisione, ai quali viene assegnata la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative, ovvero i lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello, per ampiezza e natura.
Profili esemplificativi:
FASE TRANSITORIA:
DAL____________________AL_____________
MODIFICHE A REGIME
A DECORRERE DAL________________
- Annunciatore
- Arredatore
- Videografico
- Consulente musicale
- Costumista
- Direttore della Fotografia
- Direttore di Produzione
- Documentatore
- Geometra
- Grafico operatore-animatore
- Impiegato
- Montatore
- Operatore di ripresa
- Organizzatore-ispettore di produzione
- Autore - Programmista (produzioni complesse)
- Produttore Esecutivo - Programmista (produzioni complesse)
- Regista - Programmista (produzioni complesse)
- Curatore - Programmista (produzioni complesse)
- Scenografo
- Tecnico
- Tecnico della Produzione
- Tecnico ICT
- Specialista Web - Web Master- Grafico-operatore animatore
- Videografico
- Annunciatore
- Arredatore
- Consulente musicale
- Costumista
- Direttore della Fotografia
- Direttore di Produzione
- Documentatore/Archivista
- Geometra
- Impiegato
- Infermiere
- Disegnatore
- Montatore
- Operatore di ripresa
- Organizzatore riprese esterne
- Autore - Programmista Multimediale (produzioni complesse)
- Produttore Esecutivo - Programmista Multimediale (produzioni complesse)
- Regista - Programmista Multimediale (produzioni complesse)
- Curatore - Programmista Multimediale (produzioni complesse)
- Produttore di Testata - Programmista Multimediale
- Scenografo
- Tecnico
- Tecnico della Produzione
- Tecnico ICT
- Specialista Web - Web Maste
LIVELLO 2
Appartengono a questo livello i lavoratori che, con capacità ideative, creative e/o innovative, operano con discrezionalità di poteri e autonomia di decisione, nei limiti delle sole direttive generali loro impartite o che svolgono funzioni equivalenti che presuppongono una consolidata esperienza professionale o mansioni specialistiche di medio livello.
Profili esemplificativi:
FASE TRANSITORIA:
DAL____________________AL_____________
MODIFICHE A REGIME
A DECORRERE DAL________________
- Aiuto regista
- Annunciatore
- Arredatore
- Assistente ai programmi/Curatore
- Videografico
- Consulente musicale
- Costumista
- Direttore di Produzione Documentatore
- Geometra
- Grafico operatore-animatore
- Impiegato
- Montatore
- Operatore di ripresa
- Organizzatore-ispettore di produzione
- Autore - Programmista (produzioni di media complessità)
- Produttore Esecutivo - Programmista (produzioni di media complessità)
- Regista - Programmista (produzioni di media complessità)
- Curatore - Programmista (produzioni di media complessità)
- Desk - Programmista (produzioni di media complessità)
- Scenografo
- Tecnico
Tecnico della produzione- Tecnico ICT
- Specialista Web - Web Designer- Grafico-operatore animatore
- Videografico
- Annunciatore
- Arredatore
- Costumista
- Direttore di Produzione
- Disegnatore
- Documentatore
- Geometra
- Impiegato
- Assistente di redazione
- Infermiere
- Montatore
- Operatore di ripresa
- Organizzatore-ispettore di produzione
- Aiuto regista - Programmista Multimediale (produzioni complesse)
- Autore - Programmista Multimediale (produzioni media complessità)
- Produttore Esecutivo - Programmista Multimediale (produzioni media complessità)
- Regista - Programmista Multimediale (produzioni media complessità)
- Curatore Programmista Multimediale (produzioni media complessità)
- Desk Programmista Multimediale (produzioni media complessità)
- Scenografo Tecnico
- Tecnico della produzione
- Tecnico ICT
- Specialista Web - Web Designer
LIVELLO 3
Appartengono a questo livello i lavoratori che, con capacità ideative, creative e/o innovative, con elevata autonomia operativa e di iniziativa, svolgono mansioni per le quali sono richieste notevoli capacità professionali acquisite mediante significative esperienze ed espletate con ampia autonomia nelle attività specifiche e, per il personale operaio, con compiti di coordinamento e conduzione del rispettivo reparto e/o settore.
Profili esemplificativi:
FASE TRANSITORIA:
DAL____________________AL_____________
MODIFICHE A REGIME
A DECORRERE DAL________________
- Annunciatore
- Arredatore
- Assistente ai programmi
- Assistente alla regia
- Capo Operaio
- Videografico
- Consulente musicale
- Costumista
- Documentatore
- Geometra
- Grafico-Operatore animatore
- Impiegato
- Infermiere
- Montatore
- Operatore di ripresa
- Organizzatore-Ispettore di produzione
- Ottimizzatore-Coordinatore TV
- Programmista
- Scenografo
- Tecnico
- Tecnico della produzione
- Tecnico ICT
- Specialista Web - Web Designer- Grafico-operatore animatore
- Videografico
- Annunciatore
- Arredatore
- Capo Operaio
- Consulente musicale
- Costumista
- Disegnatore
- Documentatore
- Geometra
- Impiegato
- Assistente di redazione
- Infermiere
- Montatore
- Operatore di ripresa
- Organizzatore-Ispettore di produzione
- Programmista Multimediale
- Scenografo
- Tecnico
- Tecnico della produzione
- Tecnico ICT
- Specialista Web - Web Designer
LIVELLO 4
Appartengono a questo livello i lavoratori che, con autonomia ed iniziativa svolgono, su indicazioni di massima e sulla base di programmi definiti, compiti che richiedono la conoscenza completa di tecniche e procedure specifiche, con esperienza e capacità professionali che comportano la programmazione e l'espletamento di autonome attività specialistiche e, per il personale operaio, il coordinamento dell'attività di altri lavoratori.
Profili esemplificativi:
FASE TRANSITORIA:
DAL____________________AL_____________
MODIFICHE A REGIME
A DECORRERE DAL________________
- Annunciatore
- Arredatore
- Assistente ai programmi
- Assistente alla regia
- Capo Operaio
- Capo operaio altamente specializzato (operaio specialista)
- elettricista di manutenzione
- realizzatore-decoratore
- specializzato della produzione
- specializzato dei costumi
- costruttore
- truccatore-parrucchiere
- Consulente musicale
- Videografico
- Costumista
- Disegnatore
- Documentatore
- Geometra
- Grafico-Operatore animatore
- Impiegato
- Infermiere
- Montatore
- Operatore di ripresa
- Specialista Web - Operatore Web
- Organizzatore-Ispettore di produzione
- Ottimizzatore RF
- Programmista
- Scenografo
- Tecnico
- Grafico operatore animatore
- Videografico
- Annunciatore
- Arredatore
- Capo Operaio
- Operaio altamente specializzato (operaio specialista)
- elettricista di manutenzione
- realizzatore-decoratore
- specializzato della produzione
- specializzato dei costumi/sarto esperto
- costruttore
- truccatore-parrucchiere
- Costumista
- Disegnatore
- Documentatore
- Geometra
- Impiegato
- Assistente di redazione
- Infermiere
- Montatore
- Operatore di ripresa
- Specialista Web - Operatore Web
- Organizzatore-Ispettore di produzione
- Programmista Multimediale
- Scenografo
- Tecnico
- Tecnico della produzione
LIVELLO 5
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, sulla base di adeguate conoscenze teoriche e pratiche, con sufficiente autonomia, rilevanti e complesse mansioni di natura tecnica, organizzativa ed amministrativa, con facoltà di iniziativa per quanto attiene alle modalità di svolgimento ed all'organizzazione dei compiti loro affidati.
Profili esemplificativi:
FASE TRANSITORIA:
DAL____________________AL_____________
MODIFICHE A REGIME
A DECORRERE DAL________________
- Annunciatore
- Arredatore
- Assistente ai programmi
- Assistente alla regia
- Videografico
- Consulente musicale
- Costumista
- Disegnatore
- Documentatore
- Geometra
- Grafico-Operatore animatore
- Impiegato
- Infermiere
- Montatore
- Operatore di ripresa
- Specialista Web - Operatore Web
- Organizzatore-Ispettore di Produzione
- Scenografo
- Tecnico
- Tecnico della Produzione
- Operaio altamente specializzato:
- attrezzista
- elettricista di manutenzione
- meccanico
- realizzatore-decoratore
- specializzato della produzione
- truccatore-parrucchiere
- specializzato dei costumi
- costruttore
- specializzato tecnologico plurimansioni- Grafico-operatore animatore
- Videografico
- Annunciatore
- Arredatore
- Costumista
- Disegnatore
- Documentatore
- Geometra
- Impiegato
- Assistente di redazione
- Infermiere
- Montatore
- Operatore di ripresa
- Specialista Web - Operatore Web
- Organizzatore-Ispettore di Produzione
- Programmista Multimediale
- Scenografo
- Tecnico
- Tecnico della Produzione
- Operaio altamente specializzato:
- attrezzista
- elettricista di manutenzione
- meccanico
- realizzatore-decoratore
- specializzato della produzione ¦ truccatore-parrucchiere
- specializzato dei costumi
- costruttore
- specializzato tecnologico plurimansioni
LIVELLO 6
Appartengono a questo livello:
- I lavoratori che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro.
- 1 lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività operative di natura tecnica o amministrativa che richiedono idonea esperienza di lavoro.
Profili esemplificativi.
FASE TRANSITORIA:
DAL____________________AL_____________
MODIFICHE A REGIME
A DECORRERE DAL________________
- Arredatore
- Costumista
- Disegnatore
- Impiegato
- Infermiere
- Organizzatore-Ispettore di produzione
- Operaio altamente specializzato:
- attrezzista
- elettricista di manutenzione
- meccanico
- Operaio specializzato:
- costruttore
- realizzatore-decoratore
- specializzato dei costumi
- specializzato della produzione
- specializzato tecnologico
- truccatore-parrucchiereOperaio altamente specializzato:
- attrezzista
- elettricista di manutenzione
- meccanico
- Operaio specializzato:
- costruttore
- realizzatore-decoratore
- specializzato dei costumi
- specializzato della produzione
- specializzato tecnologico
- truccatore-parrucchiere
LIVELLO 7
Appartengono a questo livello i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una preparazione specifica acquisita attraverso una sufficiente esperienza di lavoro ed idonee conoscenze professionali.
Profili esemplificativi:
FASE TRANSITORIA:
DAL____________________AL_____________
MODIFICHE A REGIME
A DECORRERE DAL________________
- Operaio altamente specializzato:
- attrezzista
- elettricista di manutenzione
- meccanico
- Operaio specializzato:
- autista
- costruttore
- specializzato dei costumi
- realizzatore-decoratore
- specializzato della produzione
- specializzato tecnologico
- truccatore-parrucchiere- Operaio altamente specializzato:
- attrezzista
- elettricista di manutenzione
- meccanico
- Operaio specializzato:
- autista
- costruttore
- specializzato dei costumi
- realizzatore-decoratore
- specializzato della produzione
-specializzato tecnologico
- truccatore-parrucchiere
LIVELLO 8
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività operative per "abilitarsi alle quali occorrono le conoscenze professionali di base.
Profili esemplificativi:
FASE TRANSITORIA:
DAL____________________AL_____________
MODIFICHE A REGIME
A DECORRERE DAL________________
- Commesso
- Ausiliario
- Operaio specializzato:
- specializzato dei costumi
- autista
- costruttore
- realizzatore-decoratore
- specializzato della produzione
- specializzato tecnologico
- truccatore-parrucchiere- Commesso
- Ausiliario
- Operaio specializzato:
- specializzato dei costumi
- autista
- costruttore
- realizzatore-decoratore
- specializzato della produzione
- specializzato tecnologico
- truccatore-parrucchiere
LIVELLO 9
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività operative semplici per abilitarsi alle quali non occorrono specifiche conoscenze professionali.
Profili esemplificativi:
FASE TRANSITORIA:
DAL____________________AL_____________
MODIFICHE A REGIME
A DECORRERE DAL________________
- commesso
- manovale- commesso
- manovale
B) DESCRIZIONE SINTETICA PROFILI
1) Descrizioni valide a decorrere dalla data di sottoscrizione
Fatta eccezione per i nuovi profili professionali di seguito definiti, nella fase transitoria i profili indicati a titolo esemplificativo si intendono riferiti alle declaratorie generali normalizzate di ciascuna figura professionale presenti nel CCL 8 giugno 2000 e, per quanto non previsto in quest'ultimo, nell'appendice del CCL 9 maggio 1990 (così come modificate ed integrate con le cd. "code contrattuali" - sottoscritte il 18 dicembre 1991):
Specialista Web
In possesso delle necessarie conoscenze tecniche, grafiche ed informatiche, progetta, realizza e aggiorna prodotti digitali e pagine web, effettuandone la manutenzione, ricerca soluzioni grafiche sulla base di principi di ergonomia e usabilità; governa le discussioni degli utenti sulla rete, garantendo il rispetto delle norme di comportamento. In relazione al livello di competenza, può essere preposto al coordinamento delle attività.
Videografico
Idea e realizza loghi, immagini, animazioni, effetti visivi, effetti speciali, riempitivi scenografici quali Led, proiezioni video, motorizzazioni e sensorizzazioni di ampio tipo, siano essi in 2D, 3D, realtà virtuale, realtà aumentata. Ad esso competono la veste e il corredo grafico di una produzione giornalistica o editoriale su qualunque piattaforma di diffusione sia essa presente delle quali può curare la pubblicazione e la trasmissione. Partecipa alla fase ideativa del prodotto da realizzare, collabora in fase di impostazione dei programmi, oltre che per gli aspetti artistici delle produzioni stesse, anche come responsabile della qualità artistica, tecnica e comunicativa del prodotto, mantenendo i contatti con i settori interessati per garantire la rispondenza del prodotto alle esigenze aziendali. Inoltre, finalizzate al progetto grafico, effettua riprese audio-visive tramite strumenti di ripresa fissi, mobili, terrestri e aerei che ritiene utili ed opportuni e può creare, personalizzare e installare software e hardware.
OPERAI
Specializzato dei costumi
Taglia, confeziona o adatta, prova e ripara costumi e vestiario di ogni epoca e stile. Stira i costumi approntati a lavorazione ultimata curandone la necessaria manutenzione. Provvede alle operazioni di prelievo e di custodia del materiale affidato, alla vestizione degli esecutori artistici, appronta i camerini ed è addetto al servizio di guardaroba costumi. Cura la prima manutenzione di esercizio delle macchine utensili ed il recupero del materiale riutilizzabile.
2) Descrizioni valide a decorrere dal 1/1/2022
Si riportano di seguito le descrizioni sintetiche modificate di tutti i profili professionali, valide a decorrere dal 1/1/2022.
Programmista Multimediale
Con buona conoscenza della lingua inglese, concorre alla realizzazione - sotto il profilo culturale, artistico, organizzativo, produttivo e budgettario - di prodotti/contenuti sia per l'ambito radiotelevisivo che multipiattaforma, svolgendo nello specifico le seguenti attività, in relazione al livello di competenza: idea, propone, imposta, prepara e realizza prodotti/contenuti, anche coordinando la ripresa e curando, il montaggio, l'edizione e la messa in onda, redige o concorre alla stesura di testi effettuando prestazioni in audio e in video; utilizza apparati di registrazione ed emissione; svolge tutte le necessarie attività organizzativo-amministrative e di supporto, ricercando e proponendo contenuti all'interno e all'esterno dei sistemi aziendali (anche su web e social, stimolando e moderando dibattiti), effettuando un controllo in fase di edizione, predisponendo gli annunci e fornendo notizie all'Ufficio Stampa. Si occupa della stesura del piano di lavorazione, e della disponibilità del materiale grafico/visivo/sonoro, gestendo tale materiale, anche in formato file, per consentire i flussi produttivi di scambio tra le aree produttive coinvolte eventualmente utilizzando appositi strumenti informatici. Aziona dalla regia telecomandi di apparati di emissione e registrazione e raccoglie i dati per il rapporto artistico di fine trasmissione.
Assistente di Redazione
Con buona conoscenza della lingua inglese, nell'ambito delle redazioni giornalistiche si occupa di tutte le attività organizzativo-amministrative e di segreteria e svolge attività di supporto alla realizzazione dei prodotti giornalistici, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche (es. acquisizione ed invio file di diversi formati, con immissione degli elementi essenziali per l'identificazione, "metadatazione"; elaborazioni materiale audio/video, quali scalettatura, messa in sequenza, assemblaggio compattamento, finalizzazione dei prodotti per il web; ricerca contenuti all'interno e all'esterno del sistema di produzione del TG). In relazione al livello di esperienza e competenza maturata, può gradualmente specializzarsi in attività organizzative e di pianificazione degli eventi ("produttore di testata/ programmista multimediale, che, a titolo esemplificativo, organizza tutte le attività connesse a importanti reportage o eventi sportivi, eventi di cronaca e di attualità di rilievo, ecc.).
Impiegato
È incaricato dell'espletamento delle diverse tipologie di attività amministrative - in contatto con i referenti delle varie strutture aziendali nonché con i collaboratori esterni - e, in relazione al livello di competenza, può essere preposto ad una area specialistica di attività e/o al coordinamento di altri impiegati.
Tecnico ICT
In possesso di specifica conoscenza delle information e communication Technologies, è coinvolto nel ciclo di produzione del servizio ICT per il cliente: ideazione, progettazione, realizzazione, collaudo, formazione all'utilizzo del servizio, esercizio ed evoluzione del servizio. Utilizza, a tal fine, gli impianti e le apparecchiature informatiche e di telecomunicazione in possesso dell'Azienda.
Tecnico
È incaricato della pianificazione, sviluppo e gestione dell'attività di progettazione, nonché dell'istallazione, esercizio e manutenzione degli impianti ed apparecchiature anche tecnologicamente innovativi; provvede direttamente o collabora alla introduzione in Azienda delle nuove tecnologie ed alla identificazione e/o proposta di nuove opportunità di business derivanti dall'utilizzo delle medesime.
Documentatore/Archivista
Analizza materiale di documentazione registrato su ogni tipo di supporto, individuandone i contenuti, effettuandone la selezione tenendo conto della qualità tecnica e dell'interesse aziendale e classificandolo secondo sistemi standardizzati. Classifica, ricerca, elabora ed estrae materiale documentario (attraverso fonti interne ed esterne) anche mediante apparecchiature elettronico-digitali; fornisce assistenza nel reperimento del materiale.
Direttore di Produzione
Pianifica, controlla e coordina l'attività produttiva, in studio ed in esterni, in una logica di ottimizzazione delle risorse (umane, economiche e tecnologiche) impegnate, assicurando il rispetto del piano produzione. Cura la logistica ed assicura l'osservanza delle norme contrattuali ed antinfortunistiche. È responsabile del fondo di dotazione.
Direttore della Fotografia
Progetta ed è responsabile dell'effetto visivo finale che si vuole ottenere per creare le atmosfere in sintonia con la tipologia di produzione. Collabora con il Regista per la scelta delle inquadrature, dei mezzi di ripresa e dei movimenti di macchina e per il coordinamento delle attività del "colorist". Definisce il progetto luci e ne coordina il funzionamento. È responsabile dell'intera unità di ripresa.
Infermiere
Fornisce, presso gli ambulatori aziendali, assistenza e ausilio di carattere infermieristico al medico preposto all'ambulatorio, svolgendo autonomamente tutte le prestazioni di carattere infermieristico nonché le attività ad esse connesse. Esegue la prima manutenzione di esercizio delle apparecchiature in dotazione all'ambulatorio.
Specialista Web
In possesso delle necessarie conoscenze tecniche, grafiche ed informatiche, progetta, realizza e aggiorna prodotti digitali e pagine web, effettuandone la manutenzione, ricerca soluzioni grafiche sulla base di principi di ergonomia e usabilità; governa le discussioni degli utenti sulla rete, garantendo il rispetto delle norme di comportamento. In relazione al livello di competenza, può essere preposto al coordinamento delle attività.
Montatore
Opera, con piena responsabilità tecnico/artistica, su sistemi di editing. Completa il prodotto con le informazioni a corredo (ad es. scheda tecnica, metadati) e utilizza specifiche apparecchiature per effetti speciali digitali; rende il prodotto disponibile alle aree produttive coinvolte nel processo ( ad es. messa in onda) utilizzando anche appositi strumenti informatici. Si occupa di acquisire le lunghe dirette o registrazione e della visione e messa in onda dei programmi che ha montato direttamente o comunque prodotti dallo specifico settore di appartenenza (ad es. telegiornale, programmi, ecc.). Può effettuare la registrazione di contributi audiovisivi da utilizzare in fase di editing.
Operatore di Ripresa
Effettua riprese elettroniche e cinematografiche di qualsiasi tipo con tutte le tipologie di apparati anche all'interno dello stesso programma. Si occupa del posizionamento, della messa a punto e della piccola manutenzione degli apparati di ripresa. Collabora con il regista nell'impostazione della ripresa, predispone 1ª luci e coordina l'attività di altri operatori.
Tecnico della Produzione
Il tecnico della produzione è incaricato della realizzazione, installazione e manutenzione di tutti gli impianti e le apparecchiature, anche tecnologicamente innovativi (apparati di registrazione, ripresa e trasmissione in standard digitale, sistemi di governo informatizzati, apparati telematici di collegamento a reti e sistemi di reti, ecc.) nella disponibilità dell'Azienda, della regolazione e dell'esercizio di apparati ed apparecchiature tecniche e del montaggio di prodotti, operando direttamente alla realizzazione di produzioni radiotelevisive e ad ogni altro contributo telematico originale/derivato (es. internet) e, collaborando, in fase di impostazione dei programmi, oltreché sulla scelta e sull'impiego dei mezzi, anche per gli aspetti artistici delle produzioni stesse; provvede, inoltre, all'esercizio tecnico della trasmissione, come responsabile della qualità tecnica del prodotto per la fase del processo produttivo di competenza svolgendo anche tutte le attività strumentali che si rendano necessarie sia in interno che in estemo. Provvede a tutte le operazioni relative alla realizzazione e messa in onda di produzioni televisive non complesse e/o di produzioni radiofoniche e/o di ogni altro contributo telematico originale/derivato (es. Internet) ed effettua la messa a punto delle telecamere ed il loro posizionamento.
Annunciatore
Legge annunci e testi e assicura il regolare svolgimento delle trasmissioni assumendo le iniziative idonee a garantire la continuità del servizio nell'ambito delle norme aziendali sulla disciplina delle trasmissioni; compila e firma il rapporto giornaliero sullo svolgimento delle trasmissioni. Può condurre e presentare programmi. Nei settori in cui ciò è richiesto traduce in lingua straniera - prima della lettura - i testi forniti in italiano, o viceversa. All'occorrenza assiste alla messa in onda e compila il rapporto artistico.
Arredatore
Collabora con lo scenografo all'ideazione dell'arredamento della scena, rispettando la coerenza della scenografia e nei limiti del budget assegnato. È responsabile di mettere a disposizione i vari arredi e oggetti occupandosi di reperirli presso i depositi aziendali e/o all'esterno, di ritirarli/ riconsegnarli, di farli realizzare e curarne infine la sistemazione sulla scena.
Consulente Musicale
Propone e collabora nella scelta delle musiche sulla base delle caratteristiche della produzione, film, programma radiotelevisivo o prodotto multimediale. Può comporre e/o realizzare colonne sonore, sigle e jingle ed assiste alle operazioni accessorie anche attraverso, l'uso di software di editing musicale. Fornisce, attraverso la lettura della partitura e la propria competenza, tutte le indicazioni utili alla ripresa audio/video. Assiste il Maestro Direttore d'Orchestra nell'impostazione dell'esecuzione seguendo tutte le fasi necessarie alla ripresa. Per la parte di sua competenza, è fra le figure addette alla compilazione dei rapporti musicali e compila scalette di trasmissione per programmi musicali per i quali fornisce assistenza nelle fasi di realizzazione e di trasmissione.
Costumista
Nel rispetto del piano di produzione e del budget idea, progetta in collaborazione con Regista e Autori costumi originali, di trucco e di parrucche e ne segue la realizzazione. Reperisce, acquista e adatta abbigliamento ed accessori già esistenti. Individua case di abbigliamento con cui effettuare lo scambio titoli.
Disegnatore
Realizza disegni di carattere elettronico, elettrico, meccanico, edile, tecnologico, ecc., tabelle, grafici e relazioni. Effettua studi di modifiche e miglioramenti da apportare a progetti già esistenti. Individua le componenti costruttive e le relative soluzioni tecnologie di produzione.
Geometra
È incaricato di progettare o collabora alla progettazione di opere edili e stradali per gli impianti aziendali; è responsabile dell'esecuzione dei lavori edili e stradali che rientrano nelle sue competenze professionali anche di Legge, relativi alla costruzione, ampliamento, adattamento e buona conservazione degli immobili aziendali di competenza, segue la progettazione di dettaglio, redige capitolati d'appalto, effettua la valutazione tecnica delle offerte delle ditte esterne, coordina la realizzazione delle opere, controlla ed avalla le relative contabilita dei lavori e dispone per il pagamento effettuando i collaudi tecnico-amministrativi; effettua le previsioni di spesa per la formulazione del budget edile; predispone e svolge le pratiche per la richiesta dei permessi, concessioni, ecc. necessari alla realizzazione delle opere edili; effettua sopralluoghi per esprimere pareri per la scelta dei suoli da acquistare e/o effettua rilevamenti topografici di terreni e/o misure per acquisire dati ed informazioni per la redazione di progetti, contratti, richieste di servitù, ecc.
Geometra-Operatore Animatore
Idea, elabora e realizza grafica, animazione ed immagini, opera in ambito multipiattaforma, su qualsiasi tipo di supporto e con qualsiasi tecnologia. Può provvedere al montaggio ed alla trasmissione di quanto realizzato. Realizza anche audiovisivi, ideogrammi, titoli, scritte e decorazioni varie nonché effetti speciali. Predispone per l'esercizio le apparecchiature di ripresa, elaborazione e montaggio su cui opera. In produzioni di rilievo artistico, culturale e/o spettacolare e/o produttivo e/o giornalistico cui partecipa direttamente è responsabile della qualità artistica, tecnica e comunicativa di sequenze grafiche, audiovisive e di animazione.
Videografico
Idea e realizza loghi, immagini, animazioni, effetti visivi, effetti speciali, riempitivi scenografici quali Led, proiezioni video, motorizzazioni e sensorizzazioni di ampio tipo, siano essi in 2D, 3D, realtà virtuale, realtà aumentata. Ad esso competono la veste e il corredo grafico di una produzione giornalistica o editoriale su qualunque piattaforma di diffusione sia essa presente delle quali può curare la pubblicazione e la trasmissione. Partecipa alla fase ideativa del prodotto da realizzare, collabora in fase di impostazione dei programmi, oltre che per gli aspetti artistici delle produzioni stesse, anche come responsabile della qualità artistica, tecnica e comunicativa del prodotto, mantenendo i contatti co i settori interessati per garantire la rispondenza del prodotto alle esigenze aziendali. Inoltre, finalizzate al progetto grafico, effettua riprese audio-visive tramite strumenti di ripresa fissi, mobili, terrestri e aerei che ritiene utili ed opportuni e può creare, personalizzare e installare software e hardware.
Organizzatore-Ispettore di Produzione
Organizza funzionalmente la troupe tecnica e, in seguito alle indicazioni della regia, fornisce istruzioni al cast artistico. Collabora ad assicurare l'osservanza delle norme contrattuali ed antinfortunistiche e delle disposizioni aziendali; documenta lo svolgimento della produzione compilando i previsti rapporti. Collabora al reperimento della manodopera in loco, alla richiesta di autorizzazioni, all'organizzazione del viaggio e della sistemazione della troupe e degli esecutori artistici. È responsabile dell'eventuale fondo di dotazione. È inoltre responsabile in fase di allestimento e di ripresa del fabbisogno di scena.
Scenografo
Idea, progetta e dirige la realizzazione ed il montaggio di ambientazioni, di scene e di arredi di qualsiasi tipo e complessità. In collaborazione con il programmista-regista, elabora lo spirito del testo, nei limiti delle esigenze tecniche/di sicurezza, artistiche e del budget assegnato. Firma il progetto esecutivo.
OPERAI
Capo Operaio
In possesso di specifica competenza tecnico-pratica è preposto al coordinamento di un gruppo di operai specializzati o altamente specializzati ai quali distribuisce il lavoro curandone l'esecuzione qualitativa e quantitativa della quale risponde. Può all'occorrenza, provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori affidatigli.
Specializzato della produzione
Effettua, in relazione al livello di competenza, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione dei corpi illuminanti e dei relativi apparati tecnici per la generazione e diffusione dell'illuminazione nonché degli impianti ed apparecchiature, comprese quelle portatili, di ripresa e diffusione audio e video. Installa opere fisse e/o mobili durante le prove e le riprese. Nell'espletamento dei propri compiti opera su tutti gli impianti e le apparecchiature in possesso dell'Azienda; conduce gli automezzi aziendali adibiti alla produzione. Svolge anche tutte le attività strumentali all'esercizio della propria mansione.
Specializzato dei Costumi
Taglia, confeziona o adatta, prova e ripara costumi e vestiario di ogni epoca e stile. Stira i costumi approntati a lavorazione ultimata curandone la necessaria manutenzione. Provvede alle operazioni di prelievo e di custodia del materiale affidato, alla vestizione degli esecutori artistici, appronta i camerini ed è addetto al servizio di guardaroba costumi. Cura la prima manutenzione di esercizio delle macchine utensili ed il recupero del materiale riutilizzabile.
Attrezzista
Realizza ed aziona, in ambito scenografico, attrezzeria metallica, opere idrauliche, effetti speciali. È titolare del porto d'armi, custodisce e manutiene le armi da fuoco in custodia. Preleva, monta e smonta il materiale, cura la prima manutenzione delle macchine e recupera il materiale riutilizzabile.
Elettricista di Manutenzione
Coadiuva il tecnico nelle attività di installazione, esercizio e manutenzione degli impianti ed apparati ricetrasmittenti e di produzione. Esegue installazioni/modifiche/manutenzione degli apparati elettrici, tecnologici e telefonici. Effettua in piena autonomia lavori di installazione e ristrutturazione di impianti ausiliari e tecnologici insieme a ditte esterne o altro personale. Esegue operazioni di regolazione e controllo per il regolare funzionamento dei citali apparati secondo le prescrizioni di esercizio.
Meccanico
Effettua la manutenzione e/o la costruzione di componenti e/o aggregati meccanici, elettrici, elettronici, ottici, di apparecchiature e di impianti. Esegue lavori di carpenteria metallica e di tornitura, fresatura, saldatura e verniciatura. Effettua la prima manutenzione di esercizio delle macchine utensili di competenza.
Realizzatore -Decoratore
Per allestimenti scenografici esegue - sia per esperienza lavorativa acquisita sia attraverso corsi di formazione tecnico-artistica - lavorazioni di alta specializzazione (decorazioni, disegni in piano e in prospettiva, rifiniture di ogni genere e con idoneo materiale) utilizzando tecniche pittoriche sia a mano libera che con appositi strumenti - anche tecnologicamente innovativi - operando in stretta collaborazione con lo scenografo ed il costruttore. Preleva, monta e smonta il materiale, cura la prima manutenzione delle macchine e recupera il materiale riutilizzabile.
Truccatore-Parrucchiere
Esegue trucco e pettinature di ogni genere, stile ed epoca occupandosi anche delle relative attività preparatorie.
Autista
Guida, per servizi aziendali, qualsiasi tipo di automezzo, registrando le informazioni sulla documentazione riguardante il veicolo. Effettua la prima manutenzione dell'automezzo affidatogli.
Costruttore
Realizza costruzioni scenografiche per produzioni in studio ed in estemo utilizzando vari materiali; installa opere fisse e/o mobili e nel corso della ripresa provvede allo spostamento del materiale scenico e delle apparecchiature di ripresa posizionate sulle opere realizzate ed esegue le riparazioni di elementi scenici. Preleva, monta e smonta il materiale, cura la prima manutenzione delle macchine e recupera il materiale riutilizzabile.
Specializzato Tecnologico
Effettua o segue l'istallazione, l'esercizio e la manutenzione degli:
- impianti ed apparati per la generazione, trasformazioni e distribuzione di energia elettrica;
- impianti ed apparati delle centrali telefoniche, di ascolto, di filodiffusione, nonché delle relative utenze e di apparati analoghi; provvede all'estensione delle reti di terminali per la trasmissione di dati, di telescriventi, ecc.;
- impianti di distribuzione del segnale TV;
- impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione.
È incaricato della: installazione e manutenzione di elementi modulari, pareti mobili, mobiletti per condizionatore, armadi, veneziane, serramenti ed accessori; installazione e manutenzione di impianti idrosanitari, pompe di sollevamento, ecc.; effettua la prima manutenzione d'esercizio delle macchine utensili di competenza.
Commesso
Esegue compiti di attesa, vigilanza e custodia, di prelievo e consegna anche con uso di autoveicoli; esegue lavori semplici di carattere amministrativo e/o di carattere tecnico- manuale anche con l'uso di idonee apparecchiature.
Ausiliario/ Manovale
Esegue semplici lavori d'ausilio nell'ambito della struttura cui è assegnato.
C) FLESSIBILITÀ'
Le Parti, nel contesto di rapida evoluzione delle tecnologie che caratterizza la produzione radiotelevisiva, nel darsi reciprocamente atto che il percorso di ammodernamento dei profili professionali costituisce un valore aggiunto ed un elemento di sviluppo professionale nonché un efficace strumento per il ridimensionamento del ricorso agli appalti ed al lavoro autonomo, concordano sull'individuazione degli interventi di flessibilità di seguito indicati, in un'ottica d imultiskill":
Attività di montaggio
Il profilo professionale del tecnico della produzione, fermo restando quanto previsto dalla attuale declaratoria contrattuale, relativamente ai settori produttivi dei Centri di Produzione dedicati alle testate giornalistiche svolgerà anche le attività di montaggio con riferimento alla produzione di servizi per i notiziari, alla realizzazione di rubriche delle testate giornalistiche ed alle produzioni di minore complessità dei canali tematici.
I montatori, su loro richiesta, potranno essere assegnati al profilo del tecnico della produzione, compatibilmente con le esigenze aziendali.
Viene chiarito, inoltre, che sono considerate mansioni accessorie del montatore la messa in onda di servizi provenienti dall'esterno, la ricezione di servizi in formato "file" e messa in onda degli stessi, la registrazione audio della lettura testi (cd. speech) e, in caso di attività svolte in esterno, con apparecchiature portatili, la guida dell'autovettura, comunque occasionale.
"Ingest"
Tutti i profili professionali coinvolti nel processo di "digitalizzazione" provvedono anche, nella fase di "ingest", all'immissione degli elementi essenziali per l'identificazione dei "file" acquisiti.
Utilizzo tecnologie Leggere di ripresa, montaggio e trasmissione Radio e TV
Fermi restando i modelli e gli standard produttivi in uso in relazione alle diverse tipologie di prodotto da realizzare, con riferimento agli eventi che richiedano immediatezza e agilità di intervento, lo svolgimento "in esterno" delle attività integrate di ripresa, montaggio e trasmissione attraverso l'utilizzazione di tecnologie Leggere - attività che non presentino un elevato livello di specializzazione - viene affidata, nell'ambito della Direzione Produzione e della Direzione Radio, a tecnici della produzione, montatori ed operatori di ripresa e, nelle Sedi Regionali/Provinciali, a tecnici della produzione, specializzati della produzione e, laddove presenti, operatori di ripresa.
L'accesso alle mansioni integrate sopra individuate viene effettuata su base volontaria - attraverso l'adesione al job posting pubblicato su RaiPlace - per i numeri necessari concordati localmente con la finalità di contenere il ricorso agli appalti.
Per il personale interessato, che deve essere in possesso della patente B e dell'abilitazione alla guida degli automezzi sociali, viene prevista una preventiva valutazione delle competenze necessarie, un percorso formativo ed una valutazione finale abilitante all'esercizio delle attività integrate. Le risorse che siano valutate già in grado di svolgere le mansioni integrate sopra descritte potranno essere - all'esito della valutazione - fin da subito impegnate nelle attività.
Il personale adibito alle mansioni integrate continuerà a svolgere le attività proprie del profilo di appartenenza e verrà posto a disposizione delle testate per un numero di turni di lavoro non superiore agli 8 medi mensili per singolo lavoratore.
Coloro che svolgono le attività in esterno, così configurate, saranno remunerati con un compenso prò die corrisposto per ciascuna giornata di svolgimento di euro 15,00 lordi (eudo quindici/00).
Tale compenso non entra nella base di calcolo del TFR, né in ogni altro istituto contrattuale o di Legge (direttamente o indirettamente), ivi inclusi gli accantonamenti al fondo di previdenza complementare.
Le Parti convengono di effettuare nelle sedi congiuntamente individuate una verifica sulla materia, anche avente ad oggetto una valutazione in ordine al livello di riduzione degli appalti di ripresa ed una verifica sull'utilizzo sperimentale dei droni, per una valutazione sull'eventuale consolidamento del loro impiego".
Attività integrate di supporto alla produzione del telegiornale e del giornale radio
Il personale inquadrato nei profili professionali di impiegato, assistente ai programmi e documentatore (nella fase a regime "assistente di redazione"), operanti per le Testate Nazionali (compreso il Giornale Radio) e per la Testata Giornalistica Regionale, è tenuto, laddove non si renda necessario l'intervento di profili specialistici e previa adeguata formazione, all'utilizzo delle tecnologie informatiche anche per acquisire ed inviare file di diversi formati e "metadatarli", effettuare elaborazioni (scalettatura, messa in sequenza, assemblaggio, compattamento) sul materiale video/audio e svolgere ricerche all'interno e fuori dal sistema di produzione del TG.
Per lo svolgimento delle attività integrate sopra descritte è prevista l'erogazione di un compenso annuo di euro 650,00 lordi (seicentocinquanta/00).
Tale compenso non entra nella base di calcolo del TFR, né in ogni altro istituto contrattuale o di Legge (direttamente o indirettamente), ivi inclusi gli accantonamenti al fondo di previdenza complementare.
Attività tecniche Sedi Regionali
Le Parti, tenuto conto del profilo "multiskill" degli specializzati della produzione che, nell'ambito delle Sedi Regionali, svolgono le "mansioni aggiuntive di ripresa" ai sensi dell'accordo di rinnovo contrattuale del 23 dicembre 2004 e successive modifiche e che, nell'ambito della produzione delle news, utilizzano le tecnologie "Leggere" di ripresa, montaggio e trasmissione, convengono di prevedere, per le risorse in questione, il cambio qualifica a tecnico della produzione, previo accertamento di idoneità alla mansione e con mantenimento delle mansioni di specializzato.
Le Parti, con riferimento alla fase di prima attuazione della previsione, convengono che i primi cambi qualifica delle risorse interessate, che già svolgono le attività sopra indicate, vengano effettuati, all'esito degli accertamenti di idoneità, con decorrenza 1/1/2019.
Sempre nell'ambito delle Sedi Regionali, i tecnici della produzione di livello 3 che abbiano consolidato una rilevante esperienza multiskill, svolgendo l'intera gamma delle attività affidate al profilo (mansioni aggiuntive di ripresa, utilizzo delle tecnologie "Leggere" di ripresa, montaggio e trasmissione, attività tecniche per studi radio/tv, montaggio, realizzazione), previa valutazione positiva del Responsabile, vengono assegnati al livello 2.
Le Parti, con riferimento alla fase di prima attuazione della previsione, convengono che verranno assegnati al livello 2 i tecnici che, con almeno 5 anni di anzianità nel livello 3, abbiano consolidato una rilevante esperienza multifunzione (comprendendo, oltre alle attività tecniche per studi radio/tv, almeno le attività di montaggio e ripresa); i relativi provvedimenti verranno formalizzati, all'esito delle necessarie valutazioni sulle attività svolte, con decorrenza 1/01/2019.
D) SPECIALIZZAZIONI/ATTIV1TA' AGGIUNTIVE
Programmista/programmista multimediale
Nell'ambito del profilo professionale del programmista (programmista multimediale nella fase a regime) costituiscono specializzazioni qualitativamente equivalenti nei livelli 1 e 2 di inquadramento, in relazione a prodotti caratterizzati da complessità (per risorse coinvolte, budget assegnato e fascia oraria di programmazione), i ruoli di seguito indicati:
- Autore
Idea, propone, imposta e prepara sotto il profilo culturale e artistico prodotti/contenuti, per l'ambito televisivo, radiofonico e multipiattaforma, con specifica attenzione al mezzo utilizzato per l'efficacia dei contenuti; redige testi, soggetti, scalette, adattamenti e sceneggiature. Può essere incaricato di attivjjtà in video e in voce nell'ambito dei programmi assegnatigli.
- Regista
Responsabile del prodotto/contenuto dal punto di vista artistico, coordina il lavoro della squadra tecnica e di ripresa ed interagisce con altre figure professionali per la realizzazione della scenografia, per la scelta della fotografia e degli allestimenti scenici, idea e sovraintende alla realizzazione del progetto grafico; colloca gli ospiti presenti in studio, organizza gli spazi e dirige la ripresa, il montaggio, l'edizione e la messa in onda.
- Produttore esecutivo
Effettua la valutazione economica e il controllo del budget (sopra e sotto la linea) e delle spese delegate, in accordo con il controller e con la pianificazione di rete; definisce e richiede i fabbisogni di personale editoriale interno ed estemo e di personale e mezzi della produzione; È la figura di riferimento redazionale che segue tutto l'iter ideativo e produttivo: riunioni di impostazione e produzione del prodotto, chiusure, collaudi; sovraintende tutti i processi produttivi organizzando, insieme al curatore, le attività redazionali.
Videomaker
Fermi restando i modelli produttivi di riferimento in relazione alle diverse tipologie di prodotto da realizzare, il profilo del programmista (programmista multimediale nella fase a regime) è integrato - rispetto alle flessibilità già presenti nella declaratoria contrattuale - con le attività aggiuntive del "videomaker", ossia di ideazione, di ripresa con telecamera ed. Leggera e di montaggio e fornitura dei prodotti audio/video ultimati in tutte le loro parti, con l'ausilio di apparati ad hoc fomiti dall'Azienda.
Si precisa che l'attività di ideazione, di ripresa e di confezionamento da parte del programmista resta comunque limitata a riprese semplici, di produzioni non complesse.
L'attività del "videomaker" si configura quale specializzazione nell'ambito del profilo di programmista, laddove il lavoratore consolidi una rilevante esperienza attraverso lo svolgimento continuativo della stessa, accedendo, in tal modo, dal livello 3 al livello 2 di inquadramento.
Fermi restando i modelli produttivi di riferimento, la medesima attività aggiuntiva viene prevista, sempre per le produzioni di Rete, anche per alcuni profili professionali di produzione e, in particolare, per l'operatore di ripresa, l'aiuto regista/assistente alla regia ed il montatore.
Le mansioni di detti profili vengono integrate con le attività aggiuntive di "videomaker"; l'attività verrà svolta in completa autonomia e previa formazione mirata al perfezionamento di tutte le abilità richieste per lo svolgimento della mansione aggiuntiva.
Il personale inquadrato nei profili indicati continuerà a svolgere le attività proprie del profilo professionale di appartenenza e verrà impegnato nelle attività di "videomaker" compatibilmente con le specifiche esigenze produttive, per la realizzazione di prodotti non complessi ultimati in tutte le fasi, che non presentino un elevato livello di specializzazione o che, per le caratteristiche del prodotto finito, richiedano tempi di esecuzione rapidi.
Con riferimento ai diversi profili per i quali è previsto lo svolgimento delle mansioni aggiuntive di "videomaker", l'Azienda, tenendo conto dei dipendenti già formati ed in grado di svolgere le predette mansioni, individuerà i numeri delle risorse necessarie sulla base delle esigenze produttive e, in relazione a tali numeri, procederà alla pubblicazione di un job posting su RaiPlace.
"Colorist"
Le declaratorie dei profili professionali di montatore, grafico, videografico e tecnico della produzione vengono integrate con l'inserimento delle attività del "colorist" -svolte secondo le indicazioni del regista e/o del direttore della fotografia -consistenti in attività di post-produzione sui filmati e, principalmente, nella modifica dei toni e dei contrasti, nel bilanciamento dei colori, del contrasto, della saturazione e della temperatura, nel controllo delle alte luci e delle ombre.
Il lavoratore che abbia consolidato una rilevante esperienza attraverso lo svolgimento continuativo delle attività di "colorist" sarà assegnato dal livello 3 al livello 2 di inquadramento.
NOTE A VERBALE
1. L'operaio altamente specializzato è inquadrato all'atto dell'assunzione al livello 7. Dopo trenta mesi di effettivo svolgimento della mansione consegue il passaggio al livello 6 e dopo ulteriori quattro anni di effettivo svolgimento della mansione viene inquadrato al livello 5.
2. L'operaio specializzato è inquadrato all'atto dell'assunzione al livello 8. Dopo brenta mesi di effettivo svolgimento della mansione consegue il passaggio al livello 7 e dopo ulteriori quattro anni di effettivo svolgimento della mansione viene inquadrato al livello 6.
3. L'operaio altamente specializzato che svolga mansioni di coordinamento di altro personale operaio su apparati non complessi può accedere al livello 4, in qualità di capo operaio; può altresì accedere al livello 4 l'operaio altamente specializzato che abbia acquisito rilevanti competenze specialistiche nel proprio ambito di lavoro, quali ad esempio: per lo specializzato della produzione, nell'utilizzo delle consolle luci complesse (sia riprese esterne che inteme) e nella ripresa sonora, per lo specializzato dei costumi, nel confezionamento degli abiti di scena; per il realizzatore decoratore, nelle decorazioni scenografiche complesse con supporto informatico; per il costruttore, nell'attività di macchinista di scena; per il truccatore-parrucchiere, nel trucco speciale.
4. Il capo operaio che abbia maturato una consolidata e comprovata esperienza su apparati tecnologici innovativi e complessi e che svolga mansioni di coordinamento di altro personale operaio è inquadrato al livello 3 dopo almeno tre anni di permanenza al livello 4.
CHIARIMENTI A VERBALE
1. Le Parti convengono che per tutti i profili professionali l'assegnazione ai vari livelli non esime i lavoratori dallo svolgimento, in caso di necessità, dei compiti dei livelli inferiori di inquadramento.
2. Durante l'esercizio della propria attività il lavoratore è tenuto, nell'adempimento della propria mansione, allo svolgimento dei compiti accessori e strumentali necessari per lo svolgimento della mansione principale e che non assumono aspetto prevalente rispetto alla mansione stessa. Per "compiti accessori e strumentali" si intendono quegli adempimenti organizzativi e/o amministrativi e quelle operazioni necessarie per lo svolgimento della mansione stessa (ad esempio: trasporto e custodia di materiali ed apparecchiature in dotazione, utilizzo delle apparecchiature supporto alla propria attività, ecc.).
3. Ai fini del computo dei comporti non si terrà conto dei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio e dei periodi di malattia.
4. Le Parti convengono che l'assegnazione al livello superiore derivante dall'applicazione dei "comporti contrattuali" avverrà - sempre che sussistano i requisiti contrattuali richiesti - con decorrenza dal 1º giorno del mese successivo a quello di maturazione dei comporti stessi.
5. Resta confermata, per l'assegnazione al livello superiore, la condizione necessaria dell'assenza di provvedimenti disciplinari, formalmente contestati agli interessati, di cui ai punti 4) e 5) dell'art.29 e l'esclusione dei casi di valutazione professionale sfavorevole della struttura di appartenenza. In presenza dei suddetti provvedimenti le posizioni dei lavoratori saranno riesaminate trascorsi rispettivamente 6 e 12 mesi dalla scadenza dei comporti.
2) Livelli apicali
Elenchi dei lavoratori inquadrati nei livelli ex apicali, con indicazione delle decorrenze dei relativi passaggi al livello 1 (all. 2).
3) Programmisti di livello 3
Elenchi dei lavoratori da assegnare al livello 2 con decorrenza 1/1/2019 e con decorrenza 1/1/2020; elenco delle risorse con profilo di programmista, precedentemente inquadrate come aiuto regista di livello 2, da assegnare al livello 2 con decorrenza 1/1/2019 (all. 3).
Si conferma che, entro il mese di luglio 2019, verranno individuate le risorse con profilo di programmista - inquadrate al livello 2 - da assegnare al livello 1 con decorrenza 1/12/2021, come previsto dall'art. 59, "Modifiche nella fase transitoria", lettera b).
Si conferma altresì che lo sviluppo dell'aiuto regista di livello 2, in fase transitoria, è previsto nel ruolo di regista-programmista di livello 1.
4) Assistenti ai programmi/curatori di livello 3
Elenchi dei lavoratori da assegnare al livello 2 con decorrenza 1/1/2019 (all. 4).
Rispetto alle ulteriori questioni affrontate nelle precedenti riunioni, le Parti concordano sulle modalità applicative di seguito indicate:
5) Programmisti di livello 4
a) L'Azienda fornisce alla parte sindacale l'elenco dei programmisti di livello 4 che, al 31/12/2017, avevano già svolto i ruoli di autore, produttore esecutivo, regista, curatore, desk per produzioni di media complessità (all. 5ª).
Le risorse in questione verranno assegnate al livello 3 con le competenze del mese di dicembre 2019.
Le Parti si incontreranno entro il mese di luglio 2020 per effettuare una verifica sulle posizioni in esame per una valutazione inerente il successivo sviluppo di carriera.
b) Con riferimento ai casi dei lavoratori per i quali sussistano i presupposti sopra indicati (relativi al ruolo rivestito ed al livello di complessità della produzione) ma che siano stati inquadrati come programmisti di livello 4 a seguito di cambio qualifica formalizzato nel 2017, le Parti concordano che l'assegnazione al livello 3 verrà effettuata con le competenze del mese di dicembre 2020 (all. 5b).
6) Assistenti ai programmi/curatori di livello 4
a) L'Azienda fornisce alla parte sindacale l'elenco degli assistenti ai programmi di livello 4 che, al 31/12/2017, abbiano già svolto il ruolo di curatore (all. 6ª).
Le risorse in questione verranno assegnate al livello 3 con le competenze del mese di dicembre 2019.
b) Con riferimento ai casi degli assistenti ai programmi impegnati come curatori ed inquadrati al livello 3 nel corso del 2018, le Parti concordano che l'assegnazione al livello 2 verrà effettuata con le competenze del mese di dicembre 2021 (all. 6b).
7) Videomaker
L'Azienda fornisce alla parte sindacale l'elenco dei programmisti che hanno consolidato una rilevante esperienza attraverso lo svolgimento continuativo dell'attività di videomaker, per i quali il CCL prevede l'accesso dal livello 3 al livello 2 di inquadramento (all. 7).
Le assegnazioni verranno effettuate con le competenze del mese di dicembre 2019.
Le risorse inquadrate in profili diversi da quello di programmista che, alla data del 31/12/2017, avevano già consolidato una rilevante esperienza nell'attività di videomaker, potranno chiedere il cambio qualifica a programmista; l'Azienda valuterà le richieste avanzate, con assegnazione del lavoratore al livello 2 entro 6 mesi dalla data della richiesta stessa.
Al momento, le Parti individuano i seguenti numeri minimi e massimi di risorse con specializzazione di videomaker previste nell'ambito delle diverse Direzioni editoriali:
- 5/10 per ciascuna rete generalista;
- 2/5 per ciascun canale tematico.
L'Azienda conferma che verrà erogata, laddove necessaria, la formazione specifica per lo svolgimento dell'attività di videomaker.
Inoltre, con la finalità di ridurre il ricorso alle collaborazioni esterne, a partire dal 2020, si incontreranno nel corso del mese di ottobre di ciascun anno per verificare il rapporto tra la quantità di prodotti realizzati da personale interno rispetto alla quantità di prodotti realizzati da collaboratori; in tale sede verrà fornita a livello locale un'informativa sui risultati raggiunti in termini di riduzione delle risorse esterne utilizzate con contratti di lavoro autonomo; le Parti effettueranno anche una valutazione sull'eventuale esigenza di ampliamento del numero di risorse interne con specializzazione di videomaker.
8) Colorist
L'Azienda fornisce alla parte sindacale l'elenco delle risorse che hanno consolidato una rilevante esperienza attraverso lo svolgimento continuativo dell'attività di colorist, per le quali il CCL prevede l'accesso dal livello 3 al livello 2 di inquadramento (all. 8).
Le assegnazioni verranno effettuate con le competenze del mese di dicembre 2019.
Le Parti, inoltre, con la finalità di realizzare una riduzione del ricorso agli appalti, individuano in 2/5 il numero minimo e massimo di risorse da impegnare in ciascun Centro nelle attività di colorist, laddove effettivamente necessarie per le attività produttive.
L'Azienda conferma che verrà erogata, laddove necessaria, la formazione specifica per lo svolgimento delle attività di colorist.
Inoltre con la finalità di ridurre il ricorso agli appalti/collaborazioni, a partire dal 2020, le Parti si incontreranno nel corso del mese di ottobre di ciascun anno per verificare il rapporto tra la quantità di prodotti realizzati da personale interno rispetto alla quantità di prodotti realizzati esternamente; in tale sede verrà fornita a livello locale un'informativa sui risultati raggiunti in termini di riduzione degli appalti/collaborazioni; le Parti effettueranno anche una valutazione sull'eventuale esigenza di ampliamento del numero di risorse interne con specializzazione di Colorist.
9) Specializzato dei costumi
In relazione ai diversi livelli di inquadramento dei profili del sarto tagliatore e dell'addetto ai costumi, ora unificati nel nuovo profilo dello specializzato dei costumi, si prevedono per gli addetti ai costumi di livello 8 e 7 i seguenti passaggi al livello superiore sulla base dell'anzianità di livello:
Assegnazione al livello 7 degli addetti ai costumi di livello 8 (all. 9ª)
Anzianità di livello fino al 31/12/2014: entro il 2019
Anzianità di livello 2015 entro il 2020
Anzianità di livello 2016 o successiva entro il 2021
Assegnazione al livello 6 degli addetti ai costumi di livello 7 (all. 9b)
Anzianità di livello fino al 31/12/2014: entro il 2019
Anzianità di livello 2015 entro il 2020
Anzianità di livello 2016 o successiva entro il 2021
Sempre con riferimento al nuovo profilo professionale dello "specializzato dei costumi", l'Azienda conferma che verrà attivata la necessaria attività formativa per tutte le risorse interessate dalla previsione in questione.
10) Attività tecniche Sedi Regionali
a) L'Azienda fornisce alla parte sindacale l'elenco degli specializzati della produzione delle Sedi Regionali per i quali risultano integrati i presupposti per il cambio qualifica a tecnico della produzione, con il mantenimento delle mansioni di specializzato, da effettuare con decorrenza 1/1/2019 (all. 10ª).
b) L'Azienda fornisce alla parte sindacale l'elenco dei tecnici della produzione con almeno 5 anni di anzianità nel livello 3 e con una rilevante esperienza multifunzione nell'ambito delle Sedi Regionali, per i quali risultano integrati i presupposti per l'assegnazione al livello 2 con decorrenza 1/1/2019 (all. 10b).
c) In aggiunta ai passaggi previsti alle precedenti lettere a) e b), le Parti prevedono ulteriori due fasi di verifica, da effettuare entro la fine del periodo transitorio, per completare l'applicazione delle previsioni relative alle attività tecniche nell'ambito delle Sedi Regionali:
- verifica da effettuare entro ottobre 2019: individuazione e comunicazione dei nominativi dei tecnici della produzione di livello 3 che - a prescindere dall'anzianità di livello - svolgono attività di ripresa interna/esterna e/o effettuate con il drone in aggiunta alle attività tecniche per studi radio e/o tv, ai fini dell'assegnazione al livello 2 con decorrenza 1/1/2020. Nella stessa sede, le Parti si confronteranno per una valutazione sull'attualità delle previsioni relative alle attività aggiuntive di ripresa nell'ambito delle Sedi Regionali e, in particolare, sulla remunerazione prevista.
- verifica da effettuare entro ottobre 2020: individuazione e comunicazione dei nominativi degli specializzati della produzione che svolgono mansioni di ripresa in esterno o in interno ("zainetto" o mansioni aggiuntive di ripresa in studio), ai fini del cambio qualifica a tecnico della produzione, da effettuare attraverso il necessario percorso formativo, previo accertamento di idoneità alla mansione e con il mantenimento delle mansioni di specializzato, con decorrenza 1/1/2021.
La posizione degli specializzati della produzione delle Sedi Regionali con un contenzioso pendente per il riconoscimento della qualifica di operatore di ripresa sarà oggetto di specifica trattativa finalizzata alla composizione del contenzioso attraverso il riconoscimento della qualifica di tecnico della produzione.
11) Operaio specialista
a) L'Azienda fornisce alla parte sindacale l'elenco definitivo degli operai di livello 5 che hanno acquisito le rilevanti competenze specialistiche previste, all'art. 59, "Note a verbale", comma 3, per l'assegnazione al livello 4 (all. 11ª).
Le assegnazioni verranno effettuate con le competenze del mese di dicembre 2019.
b) Le Parti convengono che gli operai di livello 6 che risultino in possesso di competenze specialistiche negli ambiti di lavoro indicati nella norma contrattuale sulla materia verranno assegnate al livello 5 con le competenze del mese di dicembre 2019 (all. 11b).
Le Parti si incontreranno entro il mese di dicembre 2019 per effettuare una verifica sulle attività svolte dalle risorse in questione ai fini della assegnazione al livello 4 che verrà effettuata con le competenze del mese di dicembre 2020.
c) Con riferimento alle risorse inquadrate al livello 8 e 7, si conferma che gli ulteriori sviluppi di carriera contrattualmente previsti verranno valutati al termine del "comporto contrattuale".
12) Quadri B
L'Azienda fornisce alla parte sindacale l'elenco definitivo dei lavoratori per i quali è previsto l'inquadramento in qualità di Quadro B con decorrenza 1/1/2019 (all. 12).
Con riferimento al progettista sistemi ICT l'Azienda effettuerà una verifica presso le Direzioni competenti e ne comunicherà i risultati al Sindacato.
13) Impiegati livello 3
Le Parti definiscono i seguenti criteri di individuazione del 30% delle risorse impiegatizie inquadrate al livello 3 alla data del 28 febbraio 2018, da assegnare al livello 2.
I passaggi al livello 2 verranno effettuati secondo la ripartizione territoriale allegata (all. 13).
Nell'ambito dei numeri stabiliti per ciascuna sede regionale, è previsto che venga comunque assegnato al livello 2 il coordinatore amministrativo della segreteria di redazione della TGR ed il responsabile dell'Ufficio Personale (laddove non sia già inquadrato a livelli superiori).
Ciò premesso, ai fini dell'individuazione del 30% degli impiegati di livello 3 da assegnare al livello 2 all'interno delle singole sedi, verranno utilizzati i seguenti elementi di valutazione individuale:
- anzianità (anzianità di livello; anzianità di servizio);
- ruolo (responsabile diretto, eventuale ruolo di coordinamento attività e/o risorse; principali interlocutori interni ed esterni);
- mansioni (mansioni svolte con discrezionalità di poteri ed autonomia decisionale; mansioni che presuppongono una consolidata esperienza professionale; mansioni specialistiche di livello medio).
L'Azienda, completate le valutazioni secondo i criteri indicati, comunicherà alla parte sindacale, entro il mese di febbraio 2019, nell'ambito dell'Osservatorio, i nominativi degli impiegati da assegnare al livello 2.
L'Azienda comunicherà inoltre alla parte sindacale, entro il mese di dicembre 2020, i nominativi delle risorse impiegatizie di livello 2 da assegnare al livello I con decorrenza 1/12/2021.
14) Radio
Le Parti convengono di rinviare ad uno specifico incontro dell'Osservatorio con i rappresentanti della Direzione Radio - da effettuare entro il mese di febbraio 2019 - la definizione delle questioni applicative relative agli assistenti ai programmi nonché la verifica delle posizioni di quadro B nell'ambito della Ingegneria.
***
In relazione ai passaggi previsti in applicazione dell'accordo di rinnovo contrattuale del 28 febbraio 2018 (fatta eccezione per quelli derivanti dalle previsioni sull'iter del diplomato e sui livelli apicali, di cui ai punti 1 e 2 del presente verbale), si precisa che la posizione dei lavoratori che abbiano vertenze sindacali o contenziosi giudiziari o stragiudiziari pendenti sarà oggetto di specifica trattativa finalizzata alla definizione complessiva di tutte le questioni pendenti.
Le Parti convengono, infine, di rinviare ad una successiva riunione - da svolgersi entro il mese di marzo 2019 - l'approfondimento delle seguenti ulteriori questioni poste dalla parte sindacale:
a) Assistenti ai programmi livello 3 inquadrati nell'ambito delle Testate: le Parti effettueranno una valutazione in merito al diverso iter di sviluppo degli assistenti ai programmi di Testata rispetto a quelli di Rete e, nell'ambito della Testata, un ulteriore approfondimento - in ragione dei diversi iter di carriera già previsti per l'impiegato, il documentatore e l'assistente ai programmi - in merito alla progressione verso il profilo del Produttore di Testata/Programmista Multimediale.
b) Specialista web: individuazione delle risorse utilizzate con le mansioni previste per il nuovo profilo professionale.
c) Personale con profilo di tecnico non operante in Produzione - Documentatori Direzione Teche: verifica congiunta della sussistenza dei presupposti per l'assegnazione del compenso 8%.
Allegato 2 - Livelli apicali
Art. 59 CCL, a) Modifiche nella fase transitoria, lett. d)
Precisazioni sugli elenchi:
- Dagli estratti al 28 febbraio 2018 ed integrati con i nominativi dei lavoratori assegnati con decorrenza nel 2018 ai livelli individuati come apicali dalle norme contrattuali previgenti (come previsto nel verbale di incontro del 18 luglio 2018);
- Inserimento, in ciascuno dei tre scaglioni previsti dalla norma sui livelli apicali, di almeno un lavoratore per ogni profilo professionale considerato dalla stessa norma (come previsto nel verbale di incontro del 4 luglio 2018);
- resta confermata, per tutti i casi di assegnazione al livello superiore, la condizione dell'assenza dei provvedimenti disciplinari di cui ai punti 4) e 5) dell'art. 29 - formalmente contestati ai lavoratori interessati - e l'esclusione dei casi di valutazione professionale sfavorevole.
___ omissis ___
Ipotesi di accordo 09/03/2022 (Decorrenza 01/01/2019)
C) FLESSIBILITÀ'
Le Parti, con la finalità di salvaguardare il perimetro produttivo e occupazionale delle Sedi Regionali e dei Centri di Produzione e di contenere il ricorso agli appalti, concordano di aumentare la platea dei lavoratori idonei e interessati alle attività integrate di ripresa, montaggio e trasmissione (audio o video) attraverso l'utilizzazione di tecnologie Leggere nell'ambito delle Direzioni Produzione TV, Radio e Coordinamento Sedi Regionali ed Estere. Inoltre, con le medesime finalità sopra specificate, le Parti concordano di ampliare da 6 a 8 risorse per ciascuna sede la platea dei lavoratori idonei e interessati a svolgere le "mansioni aggiuntive di ripresa" ai sensi dell'accordo di rinnovo contrattuale del 23 dicembre 2004 e successive modifiche. Gli aspetti applicativi delle previsioni che precedono, saranno oggetto di confronto a livello locale fra Azienda e RSU.
Con riferimento alle attività integrate di ripresa, montaggio e trasmissione effettuate attraverso l'utilizzo di tecnologie Leggere, le Parti convengono di elevare a 20,00 euro lordi il compenso previsto per ciascuna giornata di svolgimento
Le Parti prevedono inoltre di completare la verifica riguardante le citate attività integrate di ripresa, montaggio e trasmissione nell'ambito delle Sedi Regionali entro il 31 dicembre 2022.
Al fine di individuare gli interventi utili a garantire lo sviluppo e la migliore operatività nelle singole sedi regionali le parti concordano di aprire entro maggio 2022 un tavolo di confronto sulla situazione degli organici necessari (sia in area impiegatizia che di produzione) e sulla riassegnazione dei livelli mancanti anche a seguito delle ultime incentivazioni all'esodo volontarie e, infine, sulle dotazioni tecniche/tecnologiche per rispondere in loco alle esigenze di reti e testate.
[___]
CLASSIFICAZIONE
A) INTERVENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE OPERAIO
Le Parti, con l'intento di completare gli interventi di revisione del sistema classificatorio operati con il precedente accordo di rinnovo contrattuale, convengono di prevedere le seguenti modifiche riguardanti il personale con qualifica di operaio:
1) Allineamento delle carriere dell'operaio specializzato e dell'operaio altamente specializzato:
In un'ottica di graduale allineamento dei percorsi previsti per l'operaio specializzato ed altamente specializzato, i commi 1 e 2 delle "NOTE E VERBALE" dell'art. "art. 59 - Livelli e mansioni" vengono riformulati come di seguito indicato:
NOTE A VERBALE
1. A decorrere dal 01/07/2023 il percorso degli operai specializzati ed altamente specializzati viene ridefinito come di seguito indicato, con superamento della distinzione tra le due tipologie di operaio: gli operai sono inquadrati all'atto dell'assunzione al livello 7. Dopo ventiquattro mesi di effettivo svolgimento della mansione conseguono il passaggio al livello 6 e dopo ulteriori ventiquattro mesi di effettivo svolgimento della mansione vengono inquadrati al livello 5.
2. In relazione a tale modifica, in fase di prima applicazione della norma, vengono previsti i seguenti interventi:
- gli operai specializzati che, alla data di sottoscrizione del presente accordo, risultino inquadrati al livello 8 verranno assegnati al livello 7, secondo anzianità di livello, per il 50% con decorrenza 30/06/2022 e per il restante 50% con decorrenza 30/06/2023;
- gli operai specializzati che, alla data di sottoscrizione del presente accordo, risultino inquadrati al livello 7 e che abbiano già maturato 24 mesi di effettivo svolgimento della mansione nel predetto livello verranno assegnati al livello 6, secondo anzianità di livello, per il 50% con decorrenza 30/06/2022 e per il restante 50% con decorrenza 30/06/2023;
- gli operai specializzati ed altamente specializzati che, alla data di sottoscrizione del presente accordo, risultino inquadrati al livello 6 e che abbiano già maturato 24 mesi di effettivo svolgimento della mansione nel predetto livello verranno assegnati al livello 5, secondo anzianità di livello, per il 50% con decorrenza 30/06/2022 e per il restante 50% con decorrenza 30/06/2023.
3. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, l'operaio di livello 5 che svolga mansioni di coordinamento di altro personale operaio per lo svolgimento di attività non complesse può accedere al livello 4, in qualità di capo squadra; resta confermato che può altresì accedere al livello 4 l'operaio che -raggiunto il livello 5 - abbia acquisito rilevanti competenze specialistiche nel proprio ambito di lavoro, quali ad esempio: per lo specializzato della produzione, nell'utilizzo delle consolle luci complesse (sia riprese esterne che interne) e nella ripresa sonora; per lo specializzato dei costumi, nel confezionamento degli abiti di scena; per il realizzatore decoratore, nelle decorazioni scenografiche complesse con supporto informatico; per il costruttore, nell'attività di macchinista di scena; per il truccatore-parrucchiere, nel trucco speciale.
4. Il capo squadra che abbia maturato una consolidata e comprovata esperienza nel ruolo di coordinamento di altro personale operaio, per lo svolgimento di attività complesse, è inquadrato in qualità di capo operaio al livello 3 dopo almeno tre anni di permanenza al livello. Tale sviluppo è altresì consentito all'operaio specialista di livello 4 che svolga mansioni di coordinamento.
2) Assegnazione al livello 3 dei Capi Operai inquadrati al livello 4 alla data di sottoscrizione del presente accordo
Tenuto conto che, con l'accordo di rinnovo contrattuale del 28 febbraio 2018, è stato previsto l'inquadramento al livello 4 dell'"operaio specialista" (accanto al Capo Operaio per il quale era già previsto l'inquadramento iniziale al livello 4), per garantire un equilibrio complessivo delle diverse professionalità ed anzianità in ambito operaio, si conviene di procedere, con decorrenza 30/06/2022, assegnazione al livello 3 dei Capi Operai che risultino inquadrati al livello 4 alla data di sottoscrizione del presente accordo, con ruolo di coordinamento di altro personale operaio, per lo svolgimento di attività complesse.
Le Parti confermano la modifica, negli elenchi dei profili esemplificativi del Livello 4 all'Art. 59, della denominazione "Capo Operaio" in "Capo Squadra".
3) Ausiliari
Per il personale ausiliario attualmente inquadrato nei livelli 9 e 8 viene previsto il passaggio al livello superiore dopo almeno 2 anni. Per coloro che abbiano già maturato, al 31/12/2022, il periodo di due anni, l'assegnazione al livello superiore avrà decorrenza 01/01/2023.
Accordo classificazione 30/06/2022
Verbale di stipula
[___]
Le Parti, in premessa:
- da un lato, si sono date reciprocamente atto delle specifiche competenze possedute e delle attività svolte nell'ambito del profilo di aiuto regista-assistente alla regia, che caratterizzano quest'ultimo rispetto al profilo del programmista multimediale - nel quale sono confluiti dal 1º gennaio 2022 gli assistenti ai programmi ed i programmisti - e che potrebbero giustificare una sua autonomia rispetto al nuovo profilo;
- dall'altro, valutando i necessari interventi di armonizzazione derivanti dall'eventuale confluenza dell'aiuto-regista-assistente alla regia nel nuovo profilo del programmista multimediale, si sono date reciprocamente atto della rilevanza dell'operazione anche sotto il profilo economico, tale da richiedere un rinvio della stessa alla prossima trattativa per il rinnovo contrattuale.
Sulla base di tali premesse, le Parti concordano di sospendere l'attuazione della modifica contrattuale in esame, stabilendo che l'aiuto-regista-assistente alla regia manterrà per ora una sua identità autonoma, non confluendo nel nuovo profilo di programmista multimediale e conservando l'attuale percorso di carriera che si sviluppa dal livello di ingresso, livello 5, fino al livello apicale, che resta al momento confermato al 2. Si conferma inoltre che al profilo viene applicato l'iter del diplomato, con relativa progressione dal livello 5 al livello 3, e viene riconosciuta l'indennità maggiori prestazioni al momento del passaggio al livello 2 (di natura discrezionale).
In questa fase e fino alle eventuali modifiche che potranno essere introdotte dal prossimo rinnovo contrattuale, resta confermato che per l'aiuto regista di livello 2, l'ulteriore sviluppo di carriera previsto è verso il ruolo di regista - programmista multimediale (produzioni di media complessità), ovviamente laddove la risorsa svolga effettivamente tale mansione; trattandosi della naturale evoluzione del profilo, per tale sviluppo non è previsto l'accertamento di idoneità alla mansione.
Le Parti, infine, condividono l'obiettivo di procedere, con il prossimo accordo di rinnovo contrattuale, al completamento dell'impianto classificatorio, prevedendo il raggiungimento del livello 1 per tutti i profili professionali.
***
Ipotesi di accordo 28/02/2018 (Decorrenza 01/01/2014)
Premessa
Le Parti si danno atto della volontà di procedere nella direzione del completamento del sistema unico di classificazione, introdotto con l'accordo di rinnovo del CCL dell'8/6/2000, nonché dell'aggiornamento dei profili professionali e dei relativi iter i sviluppo, individuando i seguenti interventi da attuare:
- previsione dei livelli intermedi non contemplati, per alcuni profili professionali, dall'attuale sistema di classificazione;
- previsione dello sviluppo fino al livello 1 di tutti i profili non operai;
- previsione di un iter di sviluppo per tutti i profili non operai, legato al titolo di studio richiesto;
- ridefinizione dell'inquadramento dei profili operai;
- aggiornamento della descrizione dei profili professionali, con particolare attenzione all'area editoriale, ed individuazione di nuovi profili professionali, anche attraverso l'unificazione di quelli esistenti;
- aggiornamento dell'area quadri;
- individuazione di flessibilità, legate principalmente all'utilizzo delle nuove tecnologie, quale elemento di sviluppo professionale e strumento per la riduzione delle consulenze esterne e del ricorso agli appalti "sopra e sotto la linea".
Le Parti concordano che tali interventi, articolati nel dettaglio nei capitoli di seguito riportati, verranno posti in essere attraverso il percorso graduale di seguito definito, che si svilupperà tra la data di sottoscrizione del presente accordo e il 31/12/2021. Il nuovo sistema di classificazione entrerà pertanto a regime, terminati gli interventi previsti per la fase transitoria, a decorrere dal 1/01/2022.
Ipotesi di accordo 09/03/2022 (Decorrenza 01/01/2019)
INTEGRAZIONI CONTRATTUALI
Le Parti convengono che, dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il periodo di svolgimento contemporaneo degli incarichi di Building Manager e Coordinatore Servizio di Prevenzione e Protezione nell'ambito delle Sedi Regionali, necessario ai fini dell'inquadramento in qualità di Quadro B, viene fissato in 2 anni. Per coloro che abbiano già maturato i 2 anni l'inquadramento avrà decorrenza a dicembre 2022.
Le parti concordano che, entro la fine del corrente anno, verranno effettuate le seguenti integrazioni e modifiche contrattuali:
- Previsione di inquadramento in qualità di Quadro B per i Coordinatori dei reparti Videografici e Consulenti Musicali;
- Previsione di inquadramento al livello 1 per gli Ispettori delle Riprese Interne con ruolo di "Direttore di Palco";
- Aggiornamento delle declaratorie dei profili professionali di Arredatore, Costumista e Specializzato dei Costumi;
- Previsione delle specifiche attività del Funzionario di Servizio (palinsesto);
- Previsione di inquadramento al livello 1 per il Building Manager ed il Coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione delle Sedi Regionali (con un criterio di gradualità legato al livello di inquadramento);
Le parti concordano che, entro il termine del corrente anno, saranno oggetto di confronto le seguenti richieste sindacali:
- Per i tecnici di laboratorio, e per i Tecnici del gruppo ATS (assistenza tecnica sedi), in considerazione della trasformazione tecnologica che l'azienda sta avviando nei territori, le parti si impegnano ad aprire una discussione per il riconoscimento del livello 1.
- Previsioni di crescita al Livello 1 per i Tecnici dei Teleport Nazionali inquadrati al livello 2 che hanno svolto e che svolgono attività di Supporto Operativo sia Redazionale che in Studio.
- Previsioni di crescita al Livello 2 per le figure professionali che nel CCL del 28/02/2018 hanno avuto la modifica del livello apicale dal Livello 3 /2 al Livello 1 Lavoro (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Ispettori di Produzione, Operatori di Ripresa, Arredatori, Costumisti)
- Inquadramento in qualità di Quadro B dei Coordinatori del Gasip, degli annunciatori, delle attività audio-post produzione e dei Progettisti Sistemi ICT;
- Inquadramento al livello A dei Direttori della Fotografia e dei Super TV;
- Inquadramento dei buyer delle Sedi Regionali;
- Ampliamento dell'indennità Mancata Limitazione Orario di Lavoro (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Documentatori delle Teche, Tecnici Area Staff, Annunciatori)
- NL e Riposo consecutivi;
- Problematiche sul recupero dei mancati NL:
- Commissione per le attività professionali: Colorist, Film Maker, Specialista Web, Video Maker, Web/digital/social manager;
- Applicazione dell'Art. 34 comma 4 lettera C) al Personale Tecnico inquadrato presso Rai Way;
- Verifica dell'applicazione dell'Art. 34 a tutto il personale Rai ed eliminazione dei POH/ ROH del restante Personale;
- Realizzazione di un "Testo Unico Sulle Trasferte" previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Titolo I
DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE
Art. 1
(Libertà di opinione)
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente Legge.
Art. 2
(Guardie giurate)
Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli artt. 133 e seguenti del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.
Art. 3
(Personale di vigilanza)
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.
Art. 4
(Impianti audiovisivi)
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le Rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la Commissione interna.
In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le Rappresentanze sindacali aziendali o con la Commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le Rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la Commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 5
(Accertamenti sanitari)
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Art. 6
(Visite personali di controllo)
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le Rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la Commissione interna.
In difetto di accordo su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell'ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le Rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la Commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 7
(Sanzioni disciplinari)
Le norme disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla Legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possano essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al camma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
Art. 8
(Divieto di indagini sulle opinioni)
È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoro.
Art. 9
(Tutela della salute e dell'integrità fisica)
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Art. 10
(Lavoratori studenti)
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
Art. 11
(Attività culturali, ricreative e assistenziali)
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
Le Rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'art. 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.
Art. 12
(Istituti di patronato)
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
Art. 13
(Mansioni del lavoratore)
L'art. 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.
Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo."
Titolo II
DELLA LIBERTÀ SINDACALE
Art. 14
(Diritto di associazione e di attività sindacale)
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.
Art. 15
(Atti discriminatori)
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica o religiosa.
Art. 16
(Trattamenti economici collettivi discriminatori)
È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'art. 15.
Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del Fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.
Art. 17
(Sindacati di comodo)
È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
Art. 18
(Reintegrazione nel posto di lavoro)
(*) I primi 5 commi hanno così sostituito i commi primo e secondo per effetto dell'art. 1, Legge n. 108/1990
Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta Legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della Legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.
Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
Titolo III
DELL'ATTIVITÀ SINDACALE
Art. 19
(Costituzione delle Rappresentanze sindacali aziendali)
Rappresentanze sindacali aziendali possano essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambito delle Associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nella unità produttiva.
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le Rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.
Art. 20
(Assemblea)
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle Rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la Rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.
Art. 21
(Referendum)
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le Rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriore modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
Art. 22
(Trasferimento dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali)
Il trasferimento dell'unità produttiva dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente art. 19, dei candidati e dei membri di Commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la Commissione interna per i candidati nelle elezioni della Commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.
Art. 23
(Permessi retribuiti)
I dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett. b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lett. b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lett. a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le Rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 24
(Permessi non retribuiti)
I dirigenti sindacali aziendali di cui all'art. 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le Rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 25
(Diritto di affissione)
Le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 26
(Contributi sindacali)
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.
Art. 27
(Locali delle Rappresentanze sindacali aziendali)
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle Rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
Titolo IV
DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
Art. 28
(Repressione della condotta antisindacale)
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla scadenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.
Art. 29
(Fusione delle Rappresentanze sindacali aziendali)
Quando le Rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 si siano costituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più Rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'art. 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentata nella unità produttiva.
Quando la formazione di Rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di Rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'art. 23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo, restano immutati.
Art. 30
(Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali)
I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'art. 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
Art. 31
(Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali)
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa.
Art. 32
(Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive)
I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.
Titolo V
NORME SUL COLLOCAMENTO
Art. 33
(Collocamento)
La Commissione per il collocamento, di cui all'art. 26 della Legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.
Alla nomina della Commissione provvede il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d'ufficio.
La Commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
La Commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell'art. 15 della Legge 29 aprile 1949, n. 264.
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con la indicazione degli avviati.
Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte.
La Commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro.
Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla Commissione di cui al primo comma del presente articolo entro dieci giorni.
Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l'altra presso il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.
Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente.
Nel caso in cui la Commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme parere della Commissione di cui all'art. 25 della Legge 29 aprile 1949, n. 264.
I turni di lavoro di cui all'art. 16 della Legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla Commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla sezione.
Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di Legge.
Contro le decisioni del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall'art. 38 della presente Legge.
Le norme contenute nella Legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente Legge.
Art. 34
(Richieste nominative di manodopera)
A decorrere dal novantesimo giorno all'entrata in vigore della presente Legge, le richieste, nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale di cui alla Legge 29 aprile 1949, n. 264.
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
Art. 35
(Campo di applicazione)
Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni dell'art. 18 e del Titolo III, ad eccezione del primo comma dell'art. 27, della presente Legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti.
Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli artt. 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente Legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.
Art. 36
(Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche)
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto.
Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazione finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.
Art. 37
(Applicazione ai dipendenti da enti pubblici)
Le disposizioni della presente Legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica.
Le disposizioni della presente Legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.
Art. 38
(Disposizioni penali)
Le violazioni degli artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15 primo comma, lett. a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.
Art. 39
(Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni)
L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.
Art. 40
(Abrogazione delle disposizioni contrastanti)
Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente Legge è abrogata.
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.
Art. 41
(Esenzioni fiscali)
Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente Legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.
1. Politica dei redditi e dell'occupazione
La politica dei redditi è uno strumento indispensabile della politica economica, finalizzato a conseguire una crescente equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento dell'inflazione e dei redditi nominali, per favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale mediante l'allargamento della base produttiva e una maggiore competitività del sistema delle imprese.
In particolare il Governo, d'intesa con le parti sociali, opererà con politiche di bilancio tese:
a) all'ottenimento di un tasso di inflazione allineato alla media dei Paesi comunitari economicamente più virtuosi;
b) alla riduzione del debito e del deficit dello Stato e alla stabilità valutaria.
L'attuale fase d'inserimento nell'Unione europea sottolinea la centralità degli obiettivi indicati e la necessità di pervenire all'ampliamento delle opportunità di lavoro attraverso il rafforzamento dell'efficienza e della competitività delle imprese, con particolare riferimento ai settori non esposti alla concorrenza internazionale, e della Pubblica amministrazione.
Una politica dei redditi così definita, unitamente all'azione di riduzione dell'inflazione, consente di mantenere l'obiettivo della difesa del potere d'acquisto delle retribuzioni e dei trattamenti pensionistici.
Le parti ritengono che azioni coerenti di politica di bilancio e di politica dei redditi, quali quelle sopraindicate, concorreranno ad allineare il costo del denaro in Italia con quello del resto d'Europa.
Il Governo dichiara di voler collocare le sessioni di confronto con le parti sociali sulla politica dei redditi in tempi coerenti con i processi decisionali in materia di politica economica, in modo da tener conto dell'esito del confronto nell'esercizio dei propri poteri e delle proprie responsabilità.
Sessione di maggio-giugno - Saranno indicati, prima della presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, gli obiettivi della politica di bilancio per il successivo triennio.
La sessione punterà a definire, previa una fase istruttoria che selezioni e qualifichi gli elementi di informazione necessari comunicandoli preventivamente alle parti, con riferimento anche alla dinamica della spesa pubblica, obiettivi comuni sui tassi d'inflazione programmati, sulla crescita del Pil e sull'occupazione.
Sessione di settembre - Nell'ambito degli aspetti attuativi della politica di bilancio, da trasporre nella Legge finanziaria, saranno definite le misure applicative degli strumenti di attuazione della politica dei redditi, individuando le coerenze dei comportamenti delle parti nell'ambito dell'autonomo esercizio delle rispettive responsabilità.
Impegni delle parti - A partire dagli obiettivi comuni sui tassi di inflazione programmati, il Governo e le parti sociali individueranno i comportamenti da assumere per conseguire i risultati previsti.
I titolari d'impresa, tra cui lo Stato e i soggetti pubblici gestori di imprese, perseguiranno indirizzi di efficienza, innovazione e sviluppo delle proprie attività che, nelle compatibilità di mercato, siano tali da poter contenere i prezzi entro livelli necessari alla politica dei redditi.
Il Governo come datore di lavoro terrà un coerente comportamento anche nella contrattazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti e nelle dinamiche salariali non soggette alla contrattazione.
Le parti perseguiranno comportamenti, politiche contrattuali e politiche salariali coerenti con gli obiettivi di inflazione programmata.
Nell'ambito delle suddette sessioni il Governo definirà i modi e i tempi di attivazione di interventi tempestivi di correzione di comportamenti difformi dalla politica dei redditi. Il Governo opererà in primo luogo nell'ambito della politica della concorrenza attivando tutte le misure necessarie a una maggiore apertura al mercato.
Il Governo dovrà altresì disporre di strumenti fiscali e parafiscali, con particolare riferimento agli oneri componenti il costo del lavoro, atti a dissuadere comportamenti difformi.
Si ribadisce l'opportunità di creare idonei strumenti per l'accertamento delle reali dinamiche dell'intero processo di formazione dei prezzi. È perciò necessaria la costituzione di uno specifico Osservatorio dei prezzi, che verifichi le dinamiche sulla base di appositi studi economici di settore.
Rapporto annuale sull'occupazione - Nella sessione di maggio il Governo predisporrà un rapporto annuale sull'occupazione, corredato di dati aggiornati per settori e aree geografiche, nel quale saranno identificati gli effetti sull'occupazione del complesso delle politiche di bilancio, dei redditi e monetarie, nonché dei comportamenti dei soggetti privati.
Sulla base di tali dati, il Governo sottoporrà alle parti le misure, rientranti nelle sue responsabilità, capaci di consolidare o allargare la base occupazionale. Tra esse, con particolare riguardo alle aree di crisi occupazionale e con specifica attenzione alla necessità di accrescere l'occupazione femminile cosi come previsto dalla Legge 125/91:
a) la programmazione e, quando necessaria, l'accelerazione degli investimenti pubblici, anche di concerto con le amministrazioni regionali;
b) la programmazione coordinata del Fondo per l'occupazione e degli altri Fondi aventi rilievo per l'occupazione, compresa la definizione e finalizzazione delle risorse destinate all'attivazione di nuove iniziative produttive economicamente valide;
c) la definizione di programmi di interesse collettivo, predisposti dallo Stato d'intesa con le regioni, nei quali avvalersi di giovani disoccupati di lunga durata e di lavoratori in C.i.g.s. o in mobilità, affidando la realizzazione di tali programmi a soggetti qualificati e verificandone costantemente l'efficacia e gli effetti occupazionali attraverso gli organi preposti;
d) la programmazione del Fondo per la formazione professionale e dell'utilizzo dei fondi comunitari, d'intesa con le regioni.
2. Assetti contrattuali
1. Gli assetti contrattuali prevedono:
- un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;
- un secondo livello di contrattazione, aziendale o alternativamente territoriale, laddove previsto, secondo l'attuale prassi, nell'ambito di specifici settori.
2. Il CCNL ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per la materia retributiva. La dinamica degli effetti economici del contratto sarà coerente con i tassi di inflazione programmata assunti come obiettivo comune. Per la definizione di detta dinamica sarà tenuto conto delle politiche concordate nelle sessioni di politica dei redditi e dell'occupazione, dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere d'acquisto delle retribuzioni, delle tendenze generali dell'economia e del mercato del lavoro, del raffronto competitivo e degli andamenti specifici del settore. In sede di rinnovo biennale dei minimi contrattuali, ulteriori punti di riferimento del negoziato saranno costituiti dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, da valutare anche alla luce delle eventuali variazioni delle ragioni di scambio del Paese, nonché dall'andamento delle retribuzioni.
3. La contrattazione aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL Le erogazioni del livello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
Le parti prendono atto che, in ragione della funzione specifica e innovativa degli istituti della contrattazione aziendale e dei vantaggi che da essi possono derivare all'intero sistema produttivo attraverso il miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione, ne saranno definiti le caratteristiche e il regime contributivo-previdenziale mediante un apposito provvedimento legislativo promosso dal Governo, tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica e della salvaguardia della prestazione previdenziale dei lavoratori.
La contrattazione aziendale o territoriale è prevista secondo le modalità e negli ambiti di applicazione che saranno definiti dal contratto nazionale di categoria nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese. Il contratto nazionale di categoria stabilisce anche la tempistica, secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali, le materie e le voci nelle quali essa si articola.
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti valutano le condizioni dell'impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.
L'accordo di secondo livello ha durata quadriennale. Nel corso della sua vigenza le parti, nei tempi che saranno ritenuti necessari, svolgeranno procedure di informazione, consultazione, verifica o contrattazione previste dalle leggi, dai CCNL, dagli accordi collettivi e dalla prassi negoziale vigente, per la gestione degli effetti sociali connessi alle trasformazioni aziendali quali le innovazioni tecnologiche, organizzative e i processi di ristrutturazione che influiscono sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di occupazione, anche in relazione alla Legge sulle pari opportunità.
4. Il CCNL di categoria definisce le procedure per la presentazione delle piattaforme contrattuali nazionali, aziendali o territoriali, nonché i tempi di apertura dei negoziati al fine di minimizzare i costi connessi ai rinnovi contrattuali ed evitare periodi di vacanze contrattuali.
Le piattaforme contrattuali per il rinnovo dei CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dei contratti. Durante tale periodo, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.
5. Il Governo si impegna a promuovere, entro la fine del 1997, un incontro di verifica tra le parti finalizzato alla valutazione del sistema contrattuale previsto dal presente protocollo al fine di apportare, ove necessario, gli eventuali correttivi.
Indennità di vacanza contrattuale - Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.
L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50º% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
Rappresentanze sindacali - Le parti, al fine di una migliore regolamentazione del sistema di relazioni industriali e contrattuali, concordano quanto segue:
a) le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente protocollo riconoscono come Rappresentanza sindacale aziendale unitaria nelle singole unità produttive quella disciplinata dall'intesa quadro tra CGIL-CISL-UIL sulle Rappresentanze sindacali unitarie, sottoscritta in data 1º marzo 1991.
Al fine di assicurare il necessario raccordo tra le organizzazioni stipulanti i contratti nazionali e le Rappresentanze aziendali titolari delle deleghe assegnate dai contratti medesimi, la composizione delle Rappresentanze deriva per 2/3 da elezione da parte di tutti i lavoratori e per 1/3 da designazione o elezione da parte delle organizzazioni stipulanti il CCNL, che hanno presentato liste, in proporzione ai voti ottenuti;
b) il passaggio dalla disciplina delle R.S.A. a quello delle R.S.U. deve avvenire a parità di trattamento legislativo e contrattuale, nonché a parità di costi per l'azienda in riferimento a tutti gli istituti;
c) la comunicazione all'azienda e all'organizzazione imprenditoriale di appartenenza dei rappresentanti sindacali componenti le R.S.U. ai sensi del punto a) sarà effettuata per iscritto a cura delle Organizzazioni sindacali;
d) le imprese, secondo modalità previste nei CCNL, metteranno a disposizione delle organizzazioni sindacali quanto è necessario per lo svolgimento delle attività strumentali all'elezione delle predette Rappresentanze sindacali unitarie, come, in particolare, l'elenco dei dipendenti e gli spazi per l'effettuazione delle operazioni di voto e di scrutinio;
e) la legittimazione a negoziare al secondo livello le materie oggetto di rinvio da parte del CCNL è riconosciuta alle Rappresentanze sindacali unitarie e alle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni stipulanti il medesimo CCNL, secondo le modalità determinate dal CCNL;
f) le parti auspicano un intervento legislativo finalizzato, tra l'altro, a una generalizzazione dell'efficacia soggettiva dei contratti collettivi aziendali che siano espressione della maggioranza dei lavoratori, nonché alla eliminazione delle norme legislative in contrasto con tali principi. Il Governo si impegna a emanare un apposito provvedimento legislativo inteso a garantire l'efficacia "erga omnes" nei settori produttivi dove essa appaia necessaria al fine di normalizzare le condizioni concorrenziali delle aziende.
[Nota: Il presente capitolo sugli assetti contrattuali contiene principi validi per ogni tipo di rapporto di lavoro. Per il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione resta fermo il D.L. n. 29/1993].
[Nota: CGIL-CISL-UIL e CNA CASA e CLAAI dichiarano che per quanto riguarda la struttura contrattuale retributiva l'Accordo interconfederale 3 agosto/dicembre 1992 tra le Organizzazioni dei lavoratori e le Organizzazioni artigiane per il comparto dell'artigianato è compatibile con il presente protocollo, fatta salva la clausola di armonizzazione prevista dall'accordo interconfederale stesso nella norma transitoria].
3. Politiche del lavoro
Il Governo predisporrà un organico disegno di Legge per modificare il quadro normativo in materia di gestione del mercato del lavoro e delle crisi occupazionali, al fine di renderlo più adeguato alle esigenze di un governo attivo e consensuale e di valorizzare le opportunità occupazionali che il mercato del lavoro può offrire se dotato di una più ricca strumentazione che lo avvicini agli assetti in atto negli altri Paesi europei.
Il disegno di Legge verrà redatto, attraverso un costruttivo confronto con le parti sociali, sulla base delle linee guida di seguito indicate.
Il Governo si impegna, inoltre, a completare la disciplina del mercato del lavoro operata con la Legge n. 223/91, integrandola con la nuova normativa sul collocamento obbligatorio per gli invalidi già in discussione in Parlamento.
Gestione dalle crisi occupazionali
a) revisione della normativa della Cassa integrazione per crisi aziendale onde renderla più funzionale al governo delle eccedenze di personale e delle connesse vertenze. Si dovrà mirare, in particolare, alla semplificazione ed accelerazione delle procedure di concessione dell'intervento, prevedendo un termine massimo di 40 giorni. Nell'ambito dei limiti finanziari annuali stabiliti dal Cipi, il Ministro del lavoro gestisce l'intervento con l'ausilio degli Organi collegiali, periferici e centrali, di governo del mercato del lavoro. L'intervento della C.i.g.s. per crisi può essere richiesto dall'impresa anche durante le procedure iniziate ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 223/1991 quando sia intervenuto accordo sindacale in vista dell'obiettivo di ricercare soluzioni funzionali al reimpiego dei lavoratori eccedenti con la collaborazione degli organismi periferici del Ministero del lavoro, ed in particolare delle Agenzie per l'impiego della regione, delle associazioni imprenditoriali e dei lavoratori o degli enti bilaterali da esse costituiti;
b) previsione delle modalità per la valorizzazione del contributo che le regioni e gli enti locali possono offrire alla composizione delle controversie in materia di eccedenze del personale attraverso l'utilizzazione delle competenze in materia di formazione professionale e di tutte le altre risorse di cui essi dispongono;
c) con la gradualità richiesta dalle condizioni della finanza pubblica, elevazione del trattamento ordinario di disoccupazione, sino al 40%, per consentire un suo più efficiente impiego sia da un punto di vista generale, per soddisfare in maniera adeguata le esigenze di protezione del reddito e le esigenze di razionale governo del mercato del lavoro, sia, in particolare, con riferimento ai settori che non ricadono nel campo di applicazione della C.i.g.s. nonché alle forme di lavoro discontinuo e stagionale;
d) adozione di misure legislative che fino al 31 dicembre 1995 consentano alle imprese che occupano fino a 50 dipendenti e rientrano nel campo di applicazione della C.i.g.o., di usufruire di quest'ultimo trattamento in termini più ampi degli attuali.
Modificazione della disciplina della C.i.g.o., prevedendo che nel computo della durata del predetto trattamento il periodo settimanale venga determinato con riferimento ad un monte ore correlato al numero di dipendenti occupati nell'impresa;
e) al fine di conseguire il mantenimento e la crescita occupazionale nel settore dei servizi, si ritiene ormai matura una riconsiderazione del sistema degli sgravi contributivi concessi in alcune aree del Paese, del sistema di fiscalizzazione degli oneri sociali, nonché degli ammortizzatori sociali, al fine dell'approntamento di una disciplina di agevolazione e di gestione delle crisi che tenga conto delle peculiarità operative del settore terziario. Si prevede pertanto la istituzione di un tavolo specifico, coordinato dal Ministero del lavoro, con le parti sociali del settore, e delle diverse categorie in esso incluse, per la predisposizione dei necessari provvedimenti di Legge, in armonia con la politica della concorrenza a livello comunitario, e nel quadro delle compatibilità finanziarie del bilancio dello Stato.
Occupazione giovanile e formazione
a) il contratto di apprendistato va mantenuto nella funzione tradizionale di accesso teorico-pratico a qualifiche specifiche di tipo tecnico. Ne va comunque valorizzata la funzione di sviluppo della professionalità, anche mediante l'intervento degli enti bilaterali e delle regioni, e la certificazione dei risultati. I programmi di insegnamento complementare potranno essere presentati alle regioni per il successivo inoltro al Fondo sociale europeo. In relazione all'ampliamento dell'obbligo scolastico sarà consentito, attraverso la contrattazione collettiva, uno spostamento della soglia di età;
b) la disciplina del contratto di formazione-lavoro va ridefinita prevedendo una generalizzazione del limite di età a 32 anni, ed individuando due diverse tipologie contrattuali, che consentano di modularne l'intervento formativo e la durata in funzione delle diverse esigenze.
Ferme rimanendo le attuali disposizioni in materia di durata massima del contratto, per le professionalità medio-alte sarà previsto un potenziamento ed una migliore programmazione degli impegni formativi.
Per le professionalità medio-basse ovvero per quelle più elevate che richiedano solamente un'integrazione formativa, il contratto di formazione-lavoro per il primo anno di durata sarà caratterizzato da formazione minima di base (informazione sul rapporto di lavoro, sulla specifica organizzazione del lavoro e sulla prevenzione ambientale ed anti-infortunistica) e da un'acquisizione formativa derivante dalla esperienza lavorativa e dall'affiancamento. I contratti collettivi potranno inquadrare i giovani assunti con questa tipologia di contratto a livelli inferiori rispetto a quelli cui esso è finalizzato.
Non potranno aver luogo assunzioni con il contratto di formazione-lavoro presso imprese nelle quali non siano stati convertiti a tempo indeterminato almeno il 60% dei contratti di formazione-lavoro stipulati precedentemente.
Va inoltre prevista una verifica dei risultati formativi raggiunti, da compiere, con la partecipazione degli enti bilaterali, secondo la classificazione CEE delle qualifiche, e che potrà consistere, per le qualifiche medio-alte, in un'apposita certificazione.
Le regioni dovranno disciplinare, secondo criteri uniformi, le modalità di accesso dei progetti formativi ai finanziamenti del Fondo sociale europeo.
L'armonizzazione con il sistema formativo avverrà nella riforma della Legge n. 845/1978.
Riattivazione del mercato del lavoro
a) nell'ambito delle iniziative previste nella sezione "politica dei redditi e dell'occupazione", oltre ai programmi di interesse collettivo a favore dei giovani disoccupati del Mezzogiorno ivi previsti, per agevolare l'insediamento di nuove iniziative produttive nelle aree deboli, di cui alla Legge n. 488/1992, le parti sociali potranno contrattare appositi pacchetti di misure di politica attiva, di flessibilità e di formazione professionale, con la collaborazione delle agenzie per l'impiego e delle regioni. Tali pacchetti potranno prevedere una qualifica di base e la corresponsione di un salario corrispondente alle ore di lavoro prestato, escluse le ore devolute alla formazione;
b) saranno definite le azioni positive per le pari opportunità uomo-donna che considerino l'occupazione femminile come una priorità nei progetti e negli interventi, attraverso la piena applicazione delle leggi n. 125 e n. 215, un ampliamento del loro finanziamento, una loro integrazione con gli altri strumenti legislativi e contrattuali, con particolare riferimento alla politica attiva del lavoro;
c) ferme restando le misure già approntate sui contratti di solidarietà, si procederà a una modernizzazione della normativa vigente in materia di regimi di orario, valorizzando pienamente le acquisizioni contrattuali del nostro Paese e sostenendone l'ulteriore sviluppo, nella tutela dei diritti fondamentali alla sicurezza, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo dell'occupazione e l'incremento della competitività delle imprese;
d) per rendere più efficiente il mercato del lavoro va disciplinato anche nel nostro Paese il lavoro interinale. La disciplina deve offrire garanzie idonee a evitare che il predetto istituto possa rappresentare il mezzo per la destrutturazione di lavori stabili.
In particolare, il ricorso al lavoro interinale sarà consentito alle aziende del settore industriale e terziario, con esclusione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale. Il ricorso al lavoro interinale sarà ammesso nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi dell'azienda, nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti nonché nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali applicati dall'azienda utilizzatrice.
La disciplina deve prevedere: che l'impresa fornitrice sia munita di apposita autorizzazione pubblica; che i trattamenti economici e normativi del rapporto di lavoro alle dipendenze delle dette imprese siano disciplinati da contratti collettivi; che si agevoli la continuità del rapporto con l'impresa fornitrice; che quest'ultima si impegni a garantire un trattamento minimo mensile; che il lavoratore abbia diritto, per i periodi lavorati presso l'impresa utilizzatrice, a un trattamento non inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti da quest'ultima.
Trascorsi sei mesi senza che sia intervenuta la stipula del contratto collettivo, la disciplina che sarebbe stata di competenza dello stesso, sarà emanata con regolamento del Ministro del lavoro, sentite le parti sociali. Dopo due anni di applicazione, va prevista una verifica tra le parti, promossa dal Governo, mirante a valutare la possibilità di un ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto;
e) forme particolari di lavoro a tempo determinato, gestite da organismi promossi o autorizzati dalle Agenzie per l'impiego, possono essere previste in funzione della promozione della ricollocazione e riqualificazione dei lavoratori in mobilità o titolari di trattamenti speciali di disoccupazione.
Il Ministro del lavoro si impegna ad approfondire la possibilità di una riforma delle Agenzie per l'impiego mirata a consentire a esse di operare nel predetto campo, escludendo comunque l'ipotesi dell'instaurazione di un rapporto di lavoro con le stesse;
f) il Ministro del lavoro si impegna a predisporre attraverso il confronto con le parti sociali, una riforma degli strumenti di governo del mercato del lavoro agricolo, mirata a favorire l'occupazione e un uso più efficiente e razionale delle risorse pubbliche;
g) il Ministro del lavoro si impegna a ridefinire l'assetto organizzativo degli Uffici periferici del Ministero del lavoro perché questi possano adempiere ai necessari compiti di politica attiva del lavoro e di esprimere il massimo di sinergie con la, regione e le parti sociali. Si impegna inoltre perché ne risulti un rafforzamento della funzione ispettiva.
4. Sostegno al sistema produttivo
1. Ricerca ed innovazione tecnologica - Nella nuova divisione internazionale del lavoro e delle produzioni tra le economie dei Paesi più evoluti e le nuove vaste economie caratterizzate da bassi costi del lavoro, un più intenso e diffuso progresso tecnologico è condizione essenziale per la competitività dei sistemi economico-industriali dell'Italia e dell'Europa. Negli anni '90 scienza e tecnologia dovranno assumere, più che nel passato, un ruolo primario.
Una più intensa ricerca scientifica, una più estesa innovazione tecnologica ed una più efficace sperimentazione dei nuovi processi e prodotti saranno in grado di assicurare il mantenimento nel tempo della capacità competitiva dinamica dell'industria italiana. Alle strutture produttive di ricerca scientifica e tecnologica, il Paese deve guardare come ad uno dei principali destinatari di investimenti per il proprio futuro.
Ma non basta incrementare le risorse, occorre avviare quell'effettivo progresso scientifico/tecnologico per l'industria che nasce prevalentemente dal lavoro organizzato di strutture adeguatamente dotate di uomini e mezzi, impegnati permanentemente in singoli campi o settori. È in particolare nell'organizzazione strutturata dell'attività di ricerca che si alimentano le reciproche sollecitazioni a lavorare nei diversi campi di indagine, che si favorisce lo scambio di conoscenze, che si moltiplicano e si accelerano gli effetti indotti dell'indagine e della sperimentazione.
Pari urgenza e importanza riveste per il Paese l'obiettivo dell'innovazione tecnologica nelle attività di servizio, commerciali ed agricole.
L'efficienza e l'evoluzione tecnologica dei servizi (da quello bancario a quello del trasporto a quello dei servizi di telecomunicazione e di informatica) sono condizione essenziale per la concorrenzialità delle imprese in ogni settore di attività.
E d'altra parte, la modernizzazione dell'agricoltura, oltre a preservare importanti quote del reddito nazionale e contenere il deficit della bilancia commerciale, costituisce, se raccordata alla ricerca scientifica, il mezzo privilegiato di una effettiva politica di difesa del territorio e di tutela dell'equilibrio ambientale fondata sulla continuità della presenza e dell'attività delle comunità rurali.
L'attuale sistema della ricerca e dell'innovazione è inadeguato a questi fini. Occorre una nuova politica per dotare il Paese di risorse, strumenti e "capitale umano" di entità e qualità appropriata ad un sistema innovativo, moderno finalizzato e orientato dal mercato. Interventi miranti a dare al Paese una adeguata infrastruttura di ricerca scientifica e tecnologica industriale, si dovranno ispirare al consolidamento, adeguamento ed armonizzazione delle strutture esistenti, alla realizzazione di nuove strutture di adeguata dimensione nonché ad una sempre maggiore interconnessione tra pubblico e privato.
Tutto ciò nelle tre direzioni:
a) del riordino, valorizzazione e rafforzamento delle strutture di ricerca pubbliche quali l'Università, il CNR, l'Enea, anche in direzione di una migliore finalizzazione delle loro attività;
b) della valorizzazione delle strutture organizzate interne alle imprese;
c) della creazione di strutture di ricerca esterne sia ai complessi aziendali che alle strutture pubbliche, alla cui promozione, sostegno ed amministrazione siano chiamati soggetti privati e pubblici in forme costitutive diverse.
Tra gli obiettivi della politica dei redditi va annoverato quello della creazione di adeguati margini nei conti economici delle imprese per le risorse finalizzate a sostenere i costi della ricerca. Per supportare un'infrastruttura scientifica e tecnologica che sostenga un sistema di ricerca ed innovazione si richiede:
a) la presentazione al parlamento entro tre mesi del piano triennale della ricerca ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 168/1989, al fine di definire le scelte programmatiche, le modalità per il coordinamento delle risorse, dei programmi e dei soggetti, nonché le forme attuative di raccordo tra politica nazionale e comunitaria. La presentazione di tale piano sarà preceduta da una consultazione con le parti sociali;
b) un aumento ed una razionalizzazione delle risorse destinate all'attività di ricerca e all'innovazione, concentrando gli interventi nelle aree e nei settori prioritari del sistema produttivo italiano privilegiando le intese e le sinergie realizzate in sede europea, anche rafforzando l'azione sul sistema delle piccole e medie imprese e sui loro consorzi.
A tali fini saranno adottate misure di rifinanziamento, riorientamento e, ove necessario, di riforma della legislazione esistente. In particolare, il rifinanziamento è necessario per le leggi n. 46/1981 e n. 346/1988 per la ricerca applicata, per le nuove finalità dell'intervento ordinario nelle aree depresse del Paese, per la Legge n. 317/1991;
c) l'introduzione, attraverso la presentazione di un apposito provvedimento legislativo, di nuove misure automatiche di carattere fiscale e contributivo, in particolare mediante la defiscalizzazione delle spese finalizzate all'attività di ricerca delle imprese nonché la deducibilità delle erogazioni liberali a favore di specifici soggetti operanti nel campo della ricerca;
d) la revisione e semplificazione del regime esistente di sostegno alle imprese, con l'obiettivo di accelerare i meccanismi di valutazione dei progetti e di erogazione dei fondi;
e) l'attivazione ed il potenziamento di "luoghi" di insediamento organico di iniziative di ricerca, quali i parchi scientifici e tecnologici, con la finalità, tra l'altro, di promuovere la nascita di istituti dedicati alla ricerca settoriale interessante le problematiche specifiche dell'economia del territorio funzionali alla crescita ed alla nascita di iniziative imprenditoriali private. Si potranno collocare in tale ambito e nelle forme di collaborazione che esso comporta tra università, enti pubblici e imprese, i progetti rivolti alla innovazione tecnologica nei settori di interesse prioritario delle amministrazioni locali quali, in primo luogo, la tutela dell'ambiente le reti locali ed i sistemi di mobilità.
Per il reperimento delle risorse necessarie potrà essere utilizzato lo strumento degli accordi di programma previsto dall'art. 3 comma 3 della Legge n. 168/1989 con specifici finanziamenti. Al finanziamento di tali iniziative dovranno concorrere capitali privati;
f) il ricorso al mercato finanziario e creditizio, ad oggi praticamente inoperante, attraverso la creazione di appositi canali e l'utilizzo, di specifici strumenti capaci di attrarre capitale di rischio su iniziative e progetti nel settore della ricerca e dell'innovazione.
Interessanti prospettive possono discendere dalla recente introduzione di nuovi intermediari finanziari rivolti al capitale di rischio (fondi chiusi, fondi d'investimento, venture capital, previdenza complementare);
g) lo sviluppo di progetti di ricerca promossi dalle imprese sui quali far convergere la collaborazione delle università. Un più stretto rapporto tra mondo dell'impresa e mondo dell'università potrà inoltre rilanciare, anche attraverso maggiori disponibilità finanziarie, una politica di qualificazione e formazione delle "risorse umane", in grado di creare nuclei di ricercatori che, strettamente connessi con le esigenze delle attività produttive, possano generare una fertilizzazione tra innovazione e prodotti, ponendo una particolare attenzione anche ai processi di sviluppo delle piccole e medie imprese;
h) l'attivazione di programmi di diffusione e trasferimento delle tecnologie a beneficio delle piccole e medie imprese e dei loro consorzi, che costituiscono obiettivo rilevante dei parchi tecnologici e scientifici, per i quali sono già previsti appositi stanziamenti di risorse, anche attraverso la rivitalizzazione delle stazioni sperimentali;
i) la valorizzazione, nel processo di privatizzazione e riordino dell'apparato industriale pubblico, del patrimonio di ricerca ed innovazione presente al suo interno;
l) l'attivazione di una politica della domanda pubblica maggiormente standardizzata e qualificata, attenta ai requisiti tecnologici dei prodotti nonché volta alla realizzazione di un sistema di reti tecnologicamente avanzate. A tali fini acquisisce particolare importanza il collegamento sistematico con l'attività delle strutture di coordinamento settoriale, immediatamente attivabile con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, ed estendibile ai settori della sanità e del trasporto locale.
Per consentire la realizzazione degli obiettivi fin qui indicati è necessario che la spesa complessiva per il sistema della ricerca e dello sviluppo nazionale, pari a 1,4% del Pil, cresca verso i livelli su cui si attestano i Paesi più industrializzati, 2,5-2,9% del Pil. Il tendenziale recupero di tale differenza è condizione essenziale perché la ricerca e l'innovazione tecnologica svolgano un ruolo primario per rafforzare la competitività del sistema produttivo nazionale. In tale quadro appare necessario perseguire nel prossimo triennio l'obiettivo di una spesa complessiva pari al 2% del Pil. Tale obiettivo non può essere realizzato con le sole risorse pubbliche. Queste dovranno essere accompagnate da un'accresciuta capacità di autofinanziamento delle imprese, da una maggiore raccolta di risparmio dedicato, da una maggiore propensione di investimento nel capitale di rischio delle strutture di ricerca e delle imprese ad alto contenuto innovativo. Dovrà necessariamente registrarsi l'avvio di un crescente impegno delle autonomie regionali e locali nell'ambito delle risorse proprie.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà periodicamente svolto un confronto tra i soggetti istituzionali competenti e le parti sociali per una verifica dell'evoluzione delle politiche e delle azioni sopra descritte nonché dell'efficacia degli strumenti a tali fini predisposti.
2. Istruzione e formazione professionale - Le parti condividono l'obiettivo di una modernizzazione e riqualificazione dell'istruzione e dei sistemi formativi, finalizzati all'arricchimento delle competenze di base e professionali e al miglioramento della competitività del sistema produttivo e della qualità dei servizi. Tale processo comporta, da un lato decisi interventi di miglioramento e sviluppo delle diverse tipologie di offerte formative, dall'altro una evoluzione delle relazioni industriali e delle politiche aziendali per la realizzazione della formazione per l'inserimento, della riqualificazione professionale, della formazione continua. Risorse pubbliche e private dovranno contribuire a questo scopo.
Su queste premesse, il Governo e le parti sociali ritengono che occorra:
a) un raccordo sistematico tra il mondo dell'istruzione e il mondo del lavoro, anche tramite la partecipazione delle parti sociali negli organismi istituzionali dello Stato e delle regioni dove vengono definiti gli orientamenti ed i programmi e le modalità di valutazione e controllo del sistema formativo;
b) realizzare un sistematico coordinamento interistituzionale tra i soggetti protagonisti del processo formativo (Ministero del lavoro, Ministero della pubblica istruzione, Ministero dell'Università e della ricerca scientifica, regioni) al fine di garantire una effettiva gestione integrata del sistema;
c) istituire il Consiglio nazionale della formazione professionale, presso il Ministero del lavoro con i rappresentanti dei Ministeri suindicati, del Ministero dell'industria, delle regioni e delle parti sociali;
d) prontamente realizzare l'adeguamento del sistema di formazione professionale con la revisione della Legge-quadro n. 845/1978, secondo le linee già prefigurate, tenuto conto dell'apporto che può essere fornito dal sistema scolastico:
- rilievo dell'orientamento professionale come fattore essenziale;
- definizione di standards formativi unici nazionali coerenti con l'armonizzazione in atto in sede comunitaria;
- ridefinizione delle responsabilità istituzionali tra il Ministero del lavoro (potere di indirizzo e ruolo di garanzia sulla qualità della formazione e sulla validazione dei suoi risultati) e regioni (ruolo di progettazione della offerta formativa coerentemente con le priorità individuate nel territorio). In questo ambito, alla Conferenza Stato-regioni dovrà essere affidato il compito di ricondurre ad un processo unitario di programmazione e valutazione le politiche formative;
- ruolo decisivo degli osservatori della domanda di professionalità istituiti bilateralmente dalle parti sociali;
- specifica considerazione degli interventi per i soggetti deboli del mercato;
- sistema gestionale pluralistico e flessibile;
- avvio della formazione continua;
e) elevare l'età dell'obbligo scolastico a 16 anni, mediante iniziativa legislativa che, fra l'altro, valorizzi gli apporti che al sistema scolastico possono essere offerti da interventi di formazione professionale; per assicurare la maggiore efficacia sociale a tale obiettivo, esso dovrà essere accompagnato dalla messa a punto di strumenti idonei alla prevenzione e al recupero della dispersione scolastica, individuando tra l'altro in tale attività uno dei possibili campi di applicazione dei programmi di interesse collettivo;
f) portare a termine la riforma della scuola secondaria superiore, nell'ottica della costruzione di un sistema per il 2000, integrato e flessibile tra sistema scolastico nazionale e formazione professionale ed esperienze formative sul lavoro sino a 18 anni di età;
g) valorizzare l'autonomia degli istituti scolastici e universitari e delle sedi qualificate di formazione professionale, per allargare e migliorare l'offerta formativa post-qualifica, post-diploma e post-laurea, con particolare riferimento alla preparazione di quadri specializzati nelle nuove tecnologie, garantendo il necessario sostegno legislativo a tali percorsi formativi;
h) finalizzare le risorse finanziarie derivanti dal prelievo dello 0,30% a carico delle imprese (Legge n. 845/1978) alla formazione continua, al di là di quanto previsto nel D.L. n. 57/1993, privilegiando tale asse di intervento nella futura riforma a livello comunitario del Fondo sociale europeo;
i) prevedere un piano straordinario triennale di riqualificazione e aggiornamento del personale, ivi compresi i docenti della scuola e della formazione professionale, per accompagnare il decollo delle linee di riforma suindicate.
3. Finanza per le imprese e internazionalizzazione - Per il pieno inserimento del sistema produttivo italiano e quello europeo e per l'effettiva integrazione dei mercati finanziari italiani in quelli comunitari, occorre affrontare in tutta la sua portata il problema del trattamento fiscale delle attività economiche e delle attività finanziarie. Si tratta di un vasto campo di riforme da svolgere in armonia con gli obiettivi di controllo e di risanamento del bilancio pubblico per superare le numerose distorsioni del sistema attuale e rendere più equilibrate le condizioni operate dai mercati nel finanziamento delle imprese.
L'esigenza di reperire le risorse utili alla crescita richiede un mercato finanziario più moderno ed efficace, in grado di assicurare un maggior raccordo diretto e diffuso tra risparmio privato e imprese, anche ampliando la capacità delle imprese di ricorrere a nuovi strumenti di provvista.
Va affrontato il problema del ritardo dei pagamenti del settore statale al sistema produttivo al fine di eliminare un ulteriore vincolo alla finanza d'impresa, attraverso la predisposizione di procedure, anche con eventuali possibili forme di compensazione, che impediscano il ripetersi dei ritardi.
A tal fine vanno introdotti nel nostro ordinamento con rapidità i fondi chiusi e i fondi immobiliari, va sviluppata la previdenza complementare, va dato impulso alla costituzione dei mercati mobiliari locali, vanno favorite forme di azionariato diffuso anche se in gestione fiduciaria, va infine sviluppata una politica delle garanzie, che tenga conto anche delle iniziative comunitarie.
Si favorirà altresì la costituzione e lo sviluppo di consorzi di garanzia rischi, di consorzi produttivi tra imprese e di imprese di venture capital anche attraverso l'uso della n. 317/1991.
Quanto al sistema degli intermediari finanziari e alle possibilità concesse agli stessi dal recepimento della II direttiva sulle banche, va facilitata l'operatività nel campo dei finanziamenti a medio termine e di quelli miranti a rafforzare il capitale di rischio delle imprese, in primo luogo accelerando i processi di concentrazione e privatizzazione del sistema bancario e di una sua apertura alla concorrenza internazionale, in secondo luogo rimuovendo contestualmente gli ostacoli che ritardano l'attuazione concreta della suddetta direttiva.
Per aumentare la penetrazione delle imprese italiane nei mercati internazionali occorre definire strumenti più efficaci e moderni per la politica di promozione e per il sistema di assicurazione dei crediti all'export. Dovrà essere sviluppata la capacità di promozione e gestione di strumenti operativi che riducano il rischio finanziario quali il project financing ed il counter trade, anche promuovendo una più incisiva capacità di trading gestito da operatori nazionali.
È necessario razionalizzare e rendere più trasparente l'intervento pubblico a sostegno della presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali, considerando anche le esigenze delle piccole e medie imprese, facilitando l'accesso di tutti gli operatori alle informazioni ed aumentando le capacità istruttorie al fine di rendere più produttivo l'uso delle risorse pubbliche e di orientare queste su obiettivi economici strategici e di politica estera definiti a livello di governo e in confronto con le imprese. Appare inoltre importante garantire un coerente coordinamento dei soggetti preposti al rafforzamento della penetrazione all'estero del sistema produttivo per offrire una più vasta e coordinata gamma di strumenti operativi. In questo quadro va riformata la Sace, aumentandone la capacità di valutazione dei progetti e del rischio Paese. L'attività di copertura dei rischi di natura commerciale va nettamente separata da quella connessa ai rischi politici e svolta in più stretta collaborazione con le società assicurative private.
4. Riequilibrio territoriale, infrastrutture e domanda pubblica - La situazione di crisi e le tensioni sociali che si registrano in Italia si presentano differenziate a livello territoriale. In queste condizioni, un processo di ripresa economica, in assenza di una politica di riequilibrio territoriale, rischia di produrre un aumento del divario tra aree in ritardo di sviluppo, aree di declino industriale, aree di squilibrio tra domanda e offerta di lavoro.
La tradizionale politica sulle aree deboli, incentrata soltanto sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno, appare superata dai recenti provvedimenti governativi. Questi disegnano una nuova strategia di intervento, orientata su di una politica regionale "ordinaria" più ampia, mirata a sostenere e creare le premesse per lo sviluppo economico di tutte le aree deboli del Paese.
Tale politica deve essere, inoltre, coordinata con i nuovi strumenti comunitari che divengono parte integrante dell'azione per il sostegno allo sviluppo e, allo stesso tempo, criterio guida per la definizione delle modalità e dell'intensità degli interventi. Occorre, pertanto, giungere ad un'ottimizzazione delle risorse finanziarie provenienti dai Fondi strutturali della CEE, assicurandone il pieno utilizzo, soprattutto in vista del programma 1994-1999.
Il Ministero del bilancio e della programmazione economica diviene la sede centrale di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza per ottimizzare l'azione di governo e per massimizzare l'efficacia delle risorse pubbliche ordinarie a vario titolo disponibili. In questo modo sarà possibile dare maggiore trasparenza alle risorse destinate agli investimenti ed assicurarne una più rapida erogazione alle imprese. La creazione di un Organo indipendente presso lo stesso Ministero del bilancio e della programmazione economica, quale l'Osservatorio delle politiche regionali, per verificare l'andamento e l'efficacia degli interventi nelle aree deboli rappresenta un'ulteriore iniziativa per garantire l'effettivo dispiegarsi della politica regionale.
La politica regionale, oltre a flussi finanziari diretti allo sviluppo, dovrà prevedere una forte e mirata azione di sostegno alla riduzione delle diseconomie esterne, individuate nei diversi livelli di infrastrutturazione, nello sviluppo dei servizi a rete, nel funzionamento della pubblica amministrazione. Per conseguire tale obiettivo va rilanciata l'azione di programmazione degli investimenti infrastrutturali, riqualificando la domanda pubblica come strumento di sostegno alle attività produttive. In particolare, devono essere sostenuti gli investimenti nelle infrastrutture metropolitane, viarie ed idriche, nei settori dei trasporti, energia e telecomunicazioni, nell'ambiente e nella riorganizzazione del settore della difesa. A tal fine, la Presidenza del consiglio dovrà assumere compiti e responsabilità di coordinamento della domanda e della spesa pubblica di investimenti, istituendo specifiche strutture di coordinamento, quale quella introdotta per la spesa di informatica nella pubblica amministrazione, a partire dai settori di maggiore interesse per lo sviluppo produttivo e sociale.
Questa politica regionale dovrà, infine, consentire l'avvio di azioni di politica industriale volte alla reindustrializzazione delle aree in declino industriale ed alla promozione di nuove attività produttive. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica ed il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, istituito presso la Presidenza del Consiglio, svolgeranno un ruolo di indirizzo e di coordinamento delle iniziative in tali aree, che dovranno essere gestite con maggiore efficacia e finalizzazione e che saranno affidate alle agenzie ed ai comitati oggi esistenti, anche mediante accordi di programma.
La politica regionale dovrà, altresì, promuovere la realizzazione delle condizioni ambientali che consentano un recupero di competitività delle imprese agricole e turistiche, considerata la loro importanza sia sotto l'aspetto produttivo, sia sotto quello della generazione di attività agro-industriali e di servizio ad esse collegate. Gli investimenti pubblici, anche in presenza di forti ristrettezze di bilancio, devono essere rilanciati attraverso una più efficace e piena utilizzazione delle risorse disponibili, riducendo la generazione di residui passivi per l'insorgere di problemi procedurali e di natura allocativa. In questa direzione si muovono i provvedimenti recentemente varati dal Governo e soprattutto la riforma degli appalti che appare idonea a rilanciare la realizzazione di opere di utilità pubblica oggi completamente ferme.
Inoltre, l'azione di rilancio degli investimenti pubblici dovrà essere distribuita in modo tale da poter favorire l'impiego aggiuntivo di risorse private, insistendo in modo particolare nelle aree dove più grave è la crisi produttiva ed occupazionale. Pertanto, appare importante favorire il coinvolgimento del capitale privato, nazionale ed internazionale, nel finanziamento della dotazione infrastrutturale, garantendo la remunerazione dei capitali investiti, attraverso l'utilizzo di apposite strutture di project financing. Tali strutture potrebbero interessare, in via sperimentale, le infrastrutture metropolitane, viarie e idriche.
In questo quadro è necessario perseguire un dialogo costruttivo tra le amministrazioni pubbliche centrali e regionali e le parti sociali per definire le linee di intervento più appropriate atte a promuovere le condizioni di sviluppo delle aree individuate, anche attraverso una valida politica di infrastrutturazione con particolare riferimento a quelle mirate allo sviluppo di attività produttive.
I criteri di tale politica devono, pertanto, essere:
a) la definizione di un nuovo ambito territoriale di intervento individuato in armonia con le scelte che verranno operate dalla comunità europea;
b) l'individuazione di interventi infrastrutturali a livello regionale, interregionale e nazionale sulle grandi reti con l'obiettivo della riduzione dei costi del servizio e la sua qualificazione tecnologica;
c) il mantenimento di un flusso di risorse finanziarie anche nella fase transitoria di definizione del nuovo intervento regionale;
d) il rafforzamento del decentramento delle decisioni a livello regionale, con la realizzazione di accordi di programma Stato-regioni e attribuendo maggiore spazio al ruolo dei soggetti privati (partenariato);
e) la revisione delle competenze delle amministrazioni interessate agli interventi pubblici e all'erogazione dei pubblici servizi, ai fini di una loro maggiore efficienza, efficacia e tempestività;
f) la concentrazione nelle aree individuate dell'azione di qualificazione professionale del personale impiegato nelle realtà produttive a maggior specificazione tecnologica;
g) la piena e completa attivazione della Legge n. 317/1991 al fine di promuovere lo sviluppo di servizi reali alle piccole e medie imprese.
Gli strumenti guida attraverso cui sarà possibile sviluppare la nuova politica regionale possono essere così individuati:
a) strutture di coordinamento settoriale (Authority), sulla base delle analoghe iniziative intraprese a livello nazionale, inizialmente limitate al settore sanitario e in quello del trasporto locale;
b) accordi di programma tra Governo centrale e amministrazioni regionali, al fine di concertare le scelte prioritarie per l'infrastrutturazione del territorio ed accelerare le procedure relative ad atti di concessione e autorizzazione;
c) norme specifiche tendenti a rimuovere ostacoli di natura procedurale (anche in conseguenza del decreto legislativo n. 29/1993), che permettano una rapida approvazione e attuazione degli interventi. In tale quadro è necessario prevedere appropriati strumenti normativi finalizzati al riorientamento su obiettivi prioritari delle risorse disponibili, al fine di consentire una rapida cantierizzazione delle opere già approvate.
5. Politica delle tariffe - Il Protocollo del 31 luglio 1992 conteneva l'impegno del Governo a perseguire una politica tariffaria per i pubblici servizi coerente con l'obiettivo di riduzione dell'inflazione. Tale obiettivo è stato perseguito, consentendo di ottenere risultati molto positivi. Al fine di mantenere l'obiettivo della riduzione dell'inflazione e, nel contempo, di consentire il mantenimento dei programmi di investimento, sarà svolto un confronto con le parti per verificare la politica tariffaria, già definita e da definire, per il periodo 1993-94.
Una politica tariffaria di carattere europeo non può soltanto limitarsi al perseguimento di obiettivi di carattere macroeconomico, quali il contenimento dell'inflazione, bensì deve anche essere utilizzata per lo sviluppo di un efficiente sistema di servizi pubblici.
La necessità di rilanciare la domanda pubblica e quella di investimenti del sistema delle imprese, unitamente all'avvio del processo di riordino delle società di gestione dei servizi pubblici, impone l'esigenza di superare la logica del contenimento delle tariffe e di avviarsi verso un sistema che dia certezza alla redditività del capitale investito in dette imprese e che non limiti lo sviluppo degli investimenti.
A tal fine, è necessario stimolare ampi recuperi di produttività, raccordare più direttamente il livello delle tariffe ai costi effettivi del servizio, garantendo altresì adeguati margini di autofinanziamento in grado di favorire la realizzazione degli investimenti necessari. In questo quadro, appare altrettanto importante prevedere una graduale correzione della struttura delle tariffe vigenti, per avvicinarla a quelle in vigore nei maggiori Paesi europei. Dovranno essere liberalizzati i settori che non operano in regime di monopolio.
Nella definizione dei criteri di determinazione tariffaria si dovranno inoltre tutelare le esigenze dell'utenza, anche con riferimento alle piccole e medie imprese e ai conseguenti effetti indotti sul livello dei prezzi, definendo standard qualitativi determinati, in linea con quelli vigenti nei maggiori Paesi industrializzati, su cui si eserciterà l'attività di regolazione.
A tal fine, infatti, si dovranno istituire appropriate autorità autonome che, in sostituzione dell'attività attualmente svolta dalle amministrazioni centrali e delle corrispondenti strutture, garantiscano, con una continua, indipendente e qualificata azione di controllo e regolamentazione, gli obiettivi sopra indicati.
Dette autorità dovranno essere strutturate in modo tale da favorire l'espressione delle esigenze dell'utenza. Dovranno altresì adottare una metodologia di definizione dei prezzi dei pubblici servizi attraverso lo strumento del price cap e dei contratti di programma, che rispetti le differenti esigenze emergenti.
Saranno previste conferenze di coordinamento tra dette autorità autonome al fine di assicurarne comportamenti coerenti.
Accordo interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie
Roma, Addì 20 dicembre 1993
Tra
CONFINDUSTRIA, INTERSIND
e
CGIL, CISL, UIL
si conviene quanto segue:
Premessa
Il presente accordo assume la disciplina generale in materia di Rappresentanze sindacali unitarie, contenuta nel Protocollo stipulato fra Governo e parti sociali il 23 luglio 1993.
Modalità di costituzione e di funzionamento
1. Ambito ed iniziativa per la costituzione
Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993.
Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato nell'unità produttiva ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 5, parte seconda, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente accordo.
L'iniziativa di cui al primo comma deve essere esercitata, congiuntamente/disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra individuate, entro tre mesi dalla stipula del presente accordo.
In caso di oggettive difficoltà per l'esercizio dell'iniziativa entro il termine di cui sopra, l'iniziativa stessa potrà avere luogo anche dopo detto termine.
La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla R.S.U. e dovrà essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
2. Composizione
Alla costituzione della R.S.U. si procede, per due terzi dei seggi, mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, e alla sua copertura si procede, mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti.
Nella definizione dei Collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, impiegati e quadri di cui all'art. 2095 cod. civ., nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale dell'unità produttiva, per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza.
Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
3. Numero dei componenti
Fermo restando quanto previsto nel Protocollo d'intesa del 23 luglio 1993, sotto il titolo Rappresentanze aziendali, al punto B (vincolo della parità di costi per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti o accordi collettivi di lavoro, il numero dei componenti le R.S.U. sarà pari almeno a:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b).
4. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al Titolo 3 della Legge n. 300/1970.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali dai CCNL o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della R.S.A., diritti, permessi e libertà sindacali.
Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell'invarianza dei costi, all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della R.S.U.
In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di migliore favore dovranno permettere alle Organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale.
In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nell'unità produttiva, i seguenti diritti:
a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, Legge n. 300/1970;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, Legge n. 300/1970;
c) diritto di affissione di cui all'art. 25 della Legge n. 300/1970.
5. Compiti e funzioni
Le R.S.U. subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di Legge.
La R.S.U. e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicato nell'unità produttiva.
6. Durata e sostituzione nell'incarico
I componenti della R.S.U. restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Il componente dimissionario, che sia stato nominato su designazione delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le R.S.U. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della R.S.U. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
7. Decisioni
Le decisioni relative a materie di competenza delle R.S.U. sono assunte dalle stesse in base ai criteri previsti da intese definite dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo.
8. Clausola di salvaguardia
Le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19, Legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. ai sensi della norma sopra menzionata.
Parte seconda
DISCIPLINA DELLA ELEZIONE DELLA R.S.U.
1. Modalità per indire le elezioni
Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle R.S.U. le Associazioni sindacali di cui al punto 1 dell'accordo per la costituzione della R.S.U., congiuntamente o disgiuntamente, uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della R.S.U. e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.
2. Quorum per la validità delle elezioni
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.
Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell'unità produttiva.
3. Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati e i quadri non in prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni.
Ferma restando l'eleggibilità degli operai, impiegati e quadri non in prova in forza all'unità produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo punto 4, la contrattazione di categoria regolerà limiti ed esercizio del diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.
4. Presentazione delle liste
All'elezione della R.S.U. possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) Associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva;
b) Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione elettorale.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista, ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la R.S.U. da eLeggere nel Collegio.
5. Commissione elettorale
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una Commissione elettorale.
Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità produttiva, non candidato.
6. Compiti della Commissione
La Commissione elettorale ha il compito di:
a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;
b) verificare la valida presentazione delle liste;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale;
d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo;
f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste.
7. Affissioni
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale mediante affissione nell'albo di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
8. Scrutatori
È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni.
9. Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.
10. Schede elettorali
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascuno all'atto della votazione dal Presidente del seggio.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
11. Preferenze
L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta al fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.
L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
12. Modalità della votazione
Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione.
Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
13. Composizione del seggio elettorale
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 8 del presente accordo e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.
14. Attrezzature del seggio elettorale
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.
15. Riconoscimento degli elettori
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
16. Compiti del Presidente
Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui all'art. 14, la firma accanto al suo nominativo.
17. Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.
Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi ecc.) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della R.S.U. sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.
18. Attribuzione dei seggi
Ai fini dell'elezione dei due terzi dei componenti delle R.S.U., il numero dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. Il residuo terzo dei seggi sarà attribuito in base al criterio di composizione della R.S.U. previsto dall'art. 2, 1 comma, Parte I, del presente accordo.
Nell'ambito delle liste che avranno conseguito voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all'ordine nella lista.
19. Ricorsi alla Commissione elettorale
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.
Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, alla Associazione industriale territoriale, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all'azienda.
20. Comitato dei garanti
Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 gg. ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell'Associazione industriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal Direttore dell'Uplmo e da un suo delegato.
Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
21. Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U.
La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della R.S.U., una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della locale organizzazione imprenditoriale d'appartenenza a cura delle organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.
22. Adempimenti della Direzione aziendale
La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
23. Clausola finale
Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.
In data 14 settembre 2015,
tra
la Rai - Radiotelevisione Italiana e Società del Gruppo,
e
le OO.SS. SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, UGL Telecomunicazioni
Premesso che:
- Il 15 luglio 2015 è stato sottoscritto il Protocollo delle Relazioni Industriali che regola il sistema di rappresentanza sindacale air interno di Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. e Società del Gruppo alle quali si applica il CCL per Quadri, Impiegati ed Operai stipulato il 7 febbraio 2013, in applicazione delle previsioni del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014;
In relazione a tale Protocollo, le Parti, tenuto conto dell'avvenuta evoluzione dell'assetto strutturale aziendale, hanno evidenziato l'esigenza di una ridefinizione delle Unità Produttive ai soli fini della costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
Le Organizzazioni Sindacali, inoltre, hanno evidenziato l'esigenza di una ridefinizione delle agibilità sindacali per far fronte alla complessità della gestione della rappresentanza dei lavoratori, anche in considerazione del nuovo assetto definito dal Protocollo delle Relazioni Industriali sottoscritto il 15 luglio 2015;
l'Azienda ha confermato, al riguardo, fermo restando il principio dell'invarianza dei costi, la disponibilità a prevedere una diversa ripartizione tra le varie tipologie di permessi sindacali previste;
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo;
1) Elezioni RSU/RLS - Unità Produttive
In considerazione del mutato assetto organizzativo rispetto a quello esistente al momento della sottoscrizione dell'accordo del 16 maggio 2002, le Unità Produttive per l'elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza vengono ridefinite secondo lo schema allegato.
Per ciascuna unità produttiva verrà costituita una sola RSU. L'ambito di competenza dei componenti RSU/RLS sarà circoscritto alla sola unità produttiva per la quale gli stessi risulteranno eletti.
Visto il Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, il numero dei componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie viene fissato secondo lo schema allegato, nel quale vengono indicati i numeri dei componenti RSU e RLS per ciascuna unità produttiva.
Le parti confermano che la definizione delle nuove unità produttive, cosi come previste dal presente accordo, troverà applicazione a partire dall'indizione disgiunta o congiunta delle elezioni per il rinnovo delle Rsu.
2) Agibilità sindacali
Le Parti convengono che, per il periodo intercorrente dalla data di sottoscrizione del presente accordo all'insediamento delle nuove Rsu, restano confermate le previsioni finora vigenti in tema di agibilità sindacali, contenute negli specifici accordi stipulati tra Azienda e Organizzazioni Sindacali.
Con riferimento al periodo successivo, per il quale l'Azienda conferma la disponibilità a mantenere un consumo complessivo di permessi retribuiti in linea con quello degli anni precedenti, le Parti ridefiniscono come di seguito indicato la materia delle agibilità.
a) Permessi sindacali
Le Parti convengono che alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, a far data dalla costituzione delle nuove Rsu e degli Organismi definiti nel Protocollo del 15 luglio 2015, verranno concesse ore di permesso retribuito per lo svolgimento di attività sindacale per le strutture ed entro i limiti annui di seguito indicati.
Le parti convengono che le agibilità definite nel presente Accordo troveranno applicazione unicamente in favore delle Organizzazioni Sindacali che, anche con la sottoscrizione del Protocollo delle Relazioni Industriali del 15 luglio 2015, hanno assunto l'impegno ad attuare in tutte le sue parti il Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014.
1 - Componenti RSU/RLS
Per lo svolgimento di tutte le attività inerenti il funzionamento delle Rsu ed in ragione della consistenza numerica definita, ciascun componente Rsu potrà fruire di 70 ore annue di permesso retribuito; da tale monte ore sono escluse 40 ore in favore di ciascun Rls per lo svolgimento della specifica attività.
Nel predetto monte ore non sono ricomprese quelle consumate per trattative con la Direzione.
2 - Componenti degli organi direttivi provinciali e nazionali
In relazione a quanto previsto all'art. 30 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970, i permessi retribuiti relativi ai componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni firmatarie del CCL saranno concessi per un massimo di dodici giornate annue per la partecipazione alle riunioni degli organi stessi.
La regolamentazione di tali permessi è da intendersi ricompresa nelle previsioni di cui al successivo punto 5 del presente paragrafo.
3 - Componenti della Delegazione contrattuale
I componenti la Delegazione contrattuale fruiranno di permessi sindacali e trasferte a carico dell'Azienda ("RD") nell'incontro di apertura e nell'incontro di chiusura della trattativa per il rinnovo contrattuale.
Per i restanti incontri della trattativa contrattuale, il permesso RD con trasferta verrà concesso secondo le prassi attualmente applicate.
4 - Componenti del Coordinamento Nazionale delle RSU
I permessi sindacali, da considerarsi ricompresi nelle previsioni di cui al successivo punto 5, per il Coordinamento Nazionale delle Rsu (sia a carico delle OO.SS. che dell'Azienda) verranno autorizzati - per tutti i componenti, trattandosi di organismo collegiale.
Nell'ambito dell'Esecutivo del Coordinamento dovranno essere individuati uno o più' componenti che si occuperanno delle attività relative ai permessi sindacali.
5 - Monte ore complessivo
Fermo restando il presupposto dell'invarianza dei costi a carico dell'Azienda per la concessione dei permessi sindacali retribuiti, già esplicitato nelle premesse, si precisa che alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Protocollo del 15 luglio 2015 e del presente accordo verranno riconosciuti permessi per lo svolgimento di attività sindacale legata a tutte le tipologie di incarico secondo quanto di seguito indicato.
Fermo restando il monte ore annuo assegnato ai componenti Rsu/Rls (70 ore/40 ore), la consistenza del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali per i restanti incarichi e la relativa ripartizione è oggetto di specifici accordi tra l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del Protocollo del 15 luglio 2015 e del presente accordo, in continuità con le previsioni dei precedenti accordi sulla materia.
Entro il termine di entrata in vigore delle nuove previsioni in tema di agibilità, le Organizzazioni Sindacali comunicheranno formalmente all'Azienda l'elenco dei nominativi dei lavoratori che, ricoprendo incarichi nell'ambito del Sindacato, potranno fruire dei permessi in questione, entro il limite annuo complessivo definito per ciascuna sigla; sempre con comunicazione formale, dovranno essere in seguito comunicate tutte le variazioni del predetto elenco.
Le Parti concordano che i permessi sindacali non saranno computati come assenze ai fini della disciplina sulla erogazione del premio di risultato.
_____________________________
Le Parti si incontreranno, all'esito della revisione degli statuti di CRAIPI, FASI ed ARCAL - prevista dal Protocollo del 15 luglio 2015 - per ridefinire le agibilità relative alle riunioni dei relativi organismi statutari, tenendo anche conto delle procedure elettorali per il rinnovo degli organismi.
Resta inteso che, fino a tale data, sono confermate le previsioni finora vigenti in materia, contenute negli specifici accordi sulle agibilità stipulati tra Azienda e Organizzazioni sindacali.
_____________________________
La richiesta di qualsiasi tipo di permesso sindacale dovrà pervenire alla Direzione aziendale competente con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'orario di fruizione e verranno concessi compatibilmente con le esigenze tecnico-aziendali.
L'Azienda si impegna a favorire la partecipazione di tutti i componenti del Coordinamento Nazionale delle RSU e della Delegazione Contrattuale, in occasione delle convocazioni aziendali.
Le ore di permesso retribuite concordate con il presente accordo assorbono ogni altra relativa regolamentazione in materia derivante da accordi aziendali e/o interconfederali e disposizioni legislative.
Le parti si danno atto che l'Azienda svilupperà una procedura informatica per la gestione operativa dei permessi (richiesta, autorizzazione e consuntivazione). L'Azienda si riserva di comunicare successivamente gli aspetti operativi connessi alla procedura. Sul tema, verrà fissato entro la fine dell'anno uno specifico incontro.
Le Parti comunque si danno atto che, nel caso di esaurimento delle varie spettanze, non sarà possibile procedere ad erogazioni aggiuntive.
b) Assemblee
Le Parti confermano, in via transitoria, la disciplina relativa all'esercizio del diritto di assemblea contenuta negli accordi finora vigenti in tema di agibilità sindacali.
La materia sarà oggetto di riesame in sede di trattativa per il rinnovo del CCL.
c) Bacheche sindacali
Le RSU hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che l'Azienda ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Tale diritto viene riconosciuto anche alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCL.
Le Parti convengono altresì sulla istituzione della "bacheca elettronica" ed a tal fine l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCL definiranno entro la fine del corrente anno gli aspetti operativi e le norme di utilizzo, individuando anche le dotazioni informatiche necessarie.
_____________________________
Le Parti si danno atto che il presente Accordo regolamenta l'intera materia relativa alle ed "agibilità sindacali" e, pertanto, per le materie in esso definite, ha carattere novativo e annulla e sostituisce ogni altra previsione in merito contenuta in precedenti accordi sottoscritti e/o comunque applicabili e ogni uso gestionale ove esistente.
Il presente Accordo sarà oggetto di verifica, insieme al Protocollo del 15 luglio 2015, alla scadenza del mandato triennale delle nuove Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza.
Infine le Parti concordano che il presente Accordo forma un corpo unico e inscindibile, anche ai fini della sua applicabilità, con il Protocollo del 15 luglio 2015.
Allegato - Unità produttive
Nell'ambito del numero dei componenti le RSU, di seguito indicato, sono ricompresi i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, la cui entità è indicata tra parentesi.
RSU RAI CINEMA E RAI COM
Rai Cinema S.p.a. | 3 (1) |
Rai Com S.p.a. | 3 (1) |
RSU RAI
Unità produttive | Componenti RSU |
Ancona | 4 (1) |
Aosta | 4 (1) |
Bari | 4 (1) |
Bologna | 5 (1) |
Bolzano | 6 (1) |
Cagliari | 4 (1) |
Campobasso | 4 (1) |
Cosenza | 4 (1) |
Firenze | 4 (1) |
Genova | 4 (1) |
Milano | 18 (3) |
Napoli | 12 (3) |
Palermo | 5 (1) |
Perugia | 4 (1) |
Pescara | 4 (1) |
Potenza | 4 (1) |
Trento | 4 (1) |
Trieste | 6 (1) |
Venezia | 4 (1) |
Torino DG | 13 (4) |
Roma DG | 32 (6) |
TOTALE | 209 (45) |
Le RSU di Rai Way, data la complessa articolazione territoriale, saranno oggetto di specifico accordo con la Società; fino a tale momento, resta confermata l'attuale articolazione e consistenza delle Unità Produttive.
1) REGOLAMENTAZIONE ELEZIONI RSU/RLS
Per la regolamentazione delle elezioni delle RSU/RLS, in applicazione di quanto sottoscritto tra le parti in materia di rappresentanza con gli Accordi di Luglio e Settembre 2015, riportiamo quanto sancito dall'Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014.
Testo Unico 10 gennaio 2014
Sezione seconda: modalità di costituzione e di funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
Premessa
Le seguenti regole in materia di rappresentanze sindacali unitarie, riprendono la disciplina contenuta nell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 con gli adeguamenti alle nuove intese interconfederali.
Le seguenti regole trovano applicazione per le procedure di costituzione delle nuove r.s.u. e per il rinnovo di quelle già esistenti.
Per la Rappresentanza in Rai, alle regole generali del Testo Unico vanno aggiunti i trattamenti definiti negli accordi sulle relazioni sindacali siglati a luglio e settembre 2015.
1. Ambito ed iniziativa per la costituzione
Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali il datore di lavoro occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente accordo interconfederale.
Ai fini del computo del numero dei dipendenti i lavoratori con contratto di lavoro a part-time saranno computati in misura proporzionale all'orario dì lavoro contrattuale mentre I lavoratori con contratto a tempo determinato saranno computati in base al numero medio mensile di quelli impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
Hanno potere di iniziativa anche le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del c.c.n.I. applicato nell'unità produttiva ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, sezione terza, a condizione che abbiano comunque effettuato adesione formale al contenuto dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocolio 31 maggio 2013 e del presente Accordo.
L'iniziativa di cui ai primo comma può essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra individuate.
La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla r.s.u. ove validamente esistente.
2. Composizione
Alla costituzione delia r.s.u. si procede mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti.
Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, impiegati e quadri di cui all'art. 2095 ce, nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale dell'unità produttiva, per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza.
Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
3. Numero dei componenti
Il numero dei componenti le r.s.u. sarà pari almeno a:
a) 3 componenti per la r.s.u. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b).
4. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
I componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti; per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3" della Legge n. 300/1970.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali dai c.c.n.I. o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della r.s.a., diritti, permessi e libertà sindacali.
Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell'invarianza dei costi, all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della r.s.u.
In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale.
Sono fatti salvi in favore delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie il c.c.n.I. applicato nell'unità produttiva, i seguenti diritti:
a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, I. n. 300/1970;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24,1. n. 300/1970;
c) diritto di affissione di cui all'art. 25 della Legge n. 300/1970.
5. Clausola di armonizzazione
Le r.s.u. subentrano alle r.s.a. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di Legge.
6. Durata e sostituzione nell'incarico
I componenti della r.s.u. restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni, il componente sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le r.s.u. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della r.s.u. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
II cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente della r.s.u. ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.
7. Decisioni
Le decisioni relative a materie di competenza delle r.s.u. sono assunte dalle stesse, a maggioranza, in base a quanto previsto nella parte terza del presente accordo che recepisce i contenuti dell'accordo interconfederale 28 giugno 2011.
Le r.s.u. costituite nelle unità produttive di imprese plurilocalizzate potranno dare vita ad organi o a procedure di coordinamento fissandone espressamente poteri e competenze.
8. Clausola di salvaguardia
Le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in essi contenuta partecipando alla procedura di elezione della r.s.u., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire r.s.a. ai sensi dell'art. 19, della Legge 20 maggio 1970, n. 300
In particolare, le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente Accordo, o che comunque ad essi aderiscano, si impegnano a non costituire r.s.a. nelle realtà in cui siano state o vengano costituite r.s.u..
Il passaggio dalle r.s.a. alle r.s.u. potrà avvenire solo se definito unitariamente dalie organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie del Protocollo 31 maggio 2013
Sezione terza: disciplina della elezione della r. s. u.
1. Modalità per indire le elezioni
Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della r.s.u., le associazioni sindacali di cui al punto 1, sezione seconda, dei presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la r.s.u. uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della r.s.u. e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.
2. Quorum per la validità delle elezioni
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.
Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le organizzazioni sindacali operanti all'interno dell'azienda prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell'unità produttiva.
3. Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto di votare tutti gli apprendisti, gli operai, gli impiegati e i quadri non in prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni. Hanno altresì diritto al voto i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato che prestino la propria attività al momento del voto.
Ferma restando l'eleggibilità degli operai, impiegati e quadri non in prova inforza all'unità produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo punto 4, la contrattazione di categoria, che non abbia già regolato la materia in attuazione dell'Accordo del 20 dicembre 1993ª dovrò regolare l'esercizio del diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.
4. Presentazione delle liste
All'elezione della r.s.u. possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a. organizzazioni sindacali di categoria aderenti a confederazioni firmatarie del presente accordo oppure dalle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva;
b. associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
1. accettino espressamente, formalmente ed integralmente i contenuti del presente accordo, dell'Accodo Interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo del 31 maggio 2013;
2. la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto nelle aziende con oltre 60 dipendenti. Nelle oziende di dimensione compresa fra 16 e 59 dipendenti la lista dovrà essere corredata da almeno tre firme di lavoratori.
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione elettorale,
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 2/3 il numero dei componenti la r.s.u. da eLeggere nel collegio.
5. Commissione elettorale
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una Commissione elettorale.
Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità produttiva, non candidato.
6. Compiti della Commissione
La Commissione elettorale ha il compito di:
a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;
b) verificare la valida presentazione delie liste;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale;
d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo;
f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici dì liste.
7. Affissioni
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
8. Scrutatori
È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni.
9. Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per interposta persona.
10. Schede elettorali
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o
analoghi segni di individuazione.
11. Preferenze
L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.
L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
12. Modalità della votazione
Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetta, la segretezza del voto.
Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
13. Composizione del seggio elettorale
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 8, parte terza, del presente Accordo e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.
14. Attrezzatura del seggio elettorale
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiuso e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.
15. Riconoscimento degli elettori
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
16. Compiti del Presidente
Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui al precedente punto 14, la firma accanto al suo nominativo.
17. Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.
Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al commo precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della r.s.u. sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegata della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.
18. Attribuzione dei seggi
Ai fini dell'elezione dei componenti della r.s.u., il numero dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, con applicazione del metodo dei resti più alti, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
Nell'ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti sufficiente all'attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati seguendo l'ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all'ordine nella lista.
19. Ricorsi alla Commissione elettorale
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui
al primo comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra, che sarà trasmesso al comitato provinciale dei Garanti (o analogo organismo costituito per lo scopo di rilevare i risultati elettorali).
Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta ovvero a mezzo posta elettronica certificata, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, al Comitato provinciale dei garanti (o analogo organismo che dovesse essere costituito per lo scopo) e alla Associazione industriale territoriale, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all'azienda.
20. Comitato provinciale dei garanti
(o analogo organismo che dovesse essere costituito per lo scopo)
Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 gg. ad apposito Comitato provinciale dei garanti (o analogo organismo che dovesse essere costituito per lo scopo). Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate ol ricorso, da un rappresentante dell'associazione industriale locale di appartenenzo, ed è presieduto dal Direttore della DTL o da un suo delegato.
Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
21. Comunicazione della nomina dei componenti della r.s.u.
La nomina dei componenti della r.s.u., una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della locale organizzazione imprenditoriale d'appartenenza a cura delle organizzazioni sindacali di rispettiva, appartenenza dei componenti.
22. Adempimenti detta Direzione aziendale
La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nello singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
Sulla regolamentazione generale per le elezioni delle Rsu/RIs si precisa che in Rai:
Per la Rappresentanza in Rai, alle regole generali del Testo Unico vanno aggiunti i trattamenti definiti negli accordi sulle relazioni sindacali siglati a luglio e settembre 2015.
1. La RLS sarà eletta in una lista separata da quella delle RSU. I voti espressi in tale lista non potranno essere utilizzati per la misurazione della rappresentanza negli organismi nazionali. La RLS farà parte della delegazione trattante a livello territoriale con la RSU. In caso di dimissioni o decadenza l'incarico passerà al candidato successivo presente nella stessa lista sindacale.
2. I lavoratori a tempo determinato si considereranno elettorato attivo e passivo nel caso gli stessi siano stati inseriti nel Bacino di Reperimento in Fascia A o B di cui agli Accordi in materia di mercato del lavoro e CCL Rai del 7 febbraio 2013, saranno considerati elettorato attivo anche i lavoratori a tempo determinato che abbiano una anzianità lavorativa in azienda superiore ai 9 mesi e con almeno 1 contratto di lavoro non inferiore ai sei mesi stipulato non oltre i 12 mesi antecedenti la data di indizione delle elezioni RSU.
3. Il componente la RSU decade nel momento in cui non è più dipendente di una delle società del gruppo Rai o il suo contratto di lavoro non è più regolato dal CCL Quadri, Impiegati ed Operai del Gruppo Rai o viene trasferito in via definitiva in altra unità produttiva.
4. Si precisa che, in Rai, le commissioni elettorali oltre a quanto stabilito dal testo unico trasmetteranno alla locale organizzazione imprenditoriale d'appartenenza la composizione della rsu neoeletta e ne daranno comunicazione alle organizzazioni sindacali firmatarie della presenta intesa.
2) REGOLAMENTO ELETTORALE - Componenti Coordinamento Nazionale RSU Rai
Per quanto stabilito negli Accordi sulla rappresentanza a luglio e settembre 2015, sottoscritti da Sic Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni, Snater e Libersind-ConfSal con Rai SpA e Unindustria si definisce quanto di seguito:
I componenti eletti saranno 70 e dovranno essere RSU vigenti (o in proroga sino al rinnovo delle RSU previsto nel primo trimestre del 2016).
La lista elettorale potrà comprendere sino ad un 1/3 di più degli eleggibili (94) per provvedere a possibili sostituzioni nel corso dei tre anni di vigenza, nel caso di lista unica anche tali componenti saranno ripartiti tra sigle tenendo conto degli equilibri proporzionali.
La lista unitaria conterrà per ogni candidato l'indicazione della sigla sindacale di appartenenza, sarà definita tenendo conto della proporzionalità dei voti alle RSU delle diverse OO.SS. (per la fase transitoria, sino a rinnovazione delle RSU si considereranno quelle elette dal marzo 2012) e dovrà rappresentare in maniera equilibrata le realtà territoriali e le attività produttive.
Se non si dovesse raggiungere un'intesa tra tutte le OO.SS. per una lista unitaria, ogni sigla ( firmataria di accordo e/o del CCL Rai) potrà presentare una propria lista ed eLeggerà un numero di delegati che sarà proporzionale ai voti ricevuti dalle RSU valide (per la fase transitoria secondo quanto stabilito dalla indicazione del 16 giugno 2015 di Cgil, Cisl e Uil).
Esclusivamente per la fase transitoria, sino a rinnovo complessivo delle RSU, come previsto dagli Accordi sottoscritti, saranno elettorato attivo tutte le RSU elette a partire dal marzo del 2012, ed elettorato passivo tutte le RSU vigenti.
Il Coordinamento Nazionale RSU dura in carica 3 anni ed è legato al tempo di vigenza delle RSU elette a livello nazionale. In caso di sostanziale modifica degli assetti delle RSU nel corso dei tre anni sarà possibile rivedere la sua composizione, tenendo sempre conto degli equilibri tra OO.SS. firmatarie e rappresentanza delle realtà territoriali e produttive. Fanno eccezione gli organismi nazionali provvisori che dureranno in carica, come definito dall'accordo sulle relazioni sindacali, sino alla elezione a livello nazionale delle RSU.
Tranne che per la fase transitoria, i componenti il coordinamento nazionale RSU dovranno essere RSU in carica, pena la decadenza dal coordinamento nazionale delle RSU.
In caso di dimissioni del 50%+l dei componenti del Coordinamento Nazionale RSU, si dovrà procedere, sulla base degli equilibri del voto alle RSU, alla rielezione dell'intero Coordinamento da parte delle RSU vigenti.
Resta inteso che il passaggio ad altra sigla sindacale, o ad una diversa rappresentanza da quella di provenienza, del componente il coordinamento nazionale RSU, produrrà la sua decadenza sia nella sua funzione di RSU (così come previsto nel testo unico) che di delegato al Coordinamento Nazionale RSU. Il suo incarico sarà assegnato al primo dei non eletti della sigla sindacale presente nella lista da cui il componente decaduto proveniva.
La consultazione si svolgerà in modalità segreta presso le sale sindacali presenti in ogni realtà territoriale, saranno le RSU e le OO.SS. territoriali ad indicarne precisa collocazione e orario di apertura sulla base delle date indicate dalla Commissione Elettorale.
Ogni sigla che, avendo sottoscritto gli accordi in materia o essendo firmataria di contratto collettivo di lavoro e quindi sarà nelle condizioni di presentare una lista elettorale, potrà indicare un proprio scrutatore.
Lo scrutinio avverrà presso la sede territoriale di riferimento alla chiusura delle urne.
Gli scrutatori dovranno provvedere a redigere un verbale che attesti il risultato del voto, successivamente, dovranno inviarlo, assieme alle schede utilizzate e non utilizzate che siano state siglate, in busta sigillata, alla commissione elettorale, presso la sede: (come da indicazioni delle OO.SS)
Le OO.SS. firmatarie l'intesa e/o il CCL Rai, dovranno immediatamente dopo le elezioni delle RSU, congiuntamente o disgiuntamente provvedere all'avvio delle procedure per eLeggere il Coordinamento Nazionale RSU costituendo la Commissione Elettorale.
La Commissione Elettorale agirà, in analogia a quanto previsto dagli accordi interconfederali per le elezioni delle RSU, al fine di provvedere entro 30 giorni al voto delle nuove RSU per la costituzione del coordinamento nazionale delle RSU.
La Commissione Elettorale provvederà a far pervenire alle RSU e alle strutture territoriali, in busta chiusa, le schede elettorali firmate e necessarie per lo svolgimento del voto.
Sarà la Commissione Elettorale, che potrà essere composta da un membro indicato da ogni OO.SS firmataria l'intesa e/o CCL Rai, a verbalizzare il risultato finale e a provvedere, come definito negli Accordi sottoscritti, a darne comunicazione a Unindustria, alle OO.SS. firmatarie l'intesa e/o il CCL Rai, all'azienda, alle RSU ed ai lavoratori.
Eventuali ricorsi delle OO.SS firmatarie dell'intesa sulle relazioni sindacali e/o contratto di lavoro dovranno essere presentati alla Commissione Elettorale entro 5 giorni dalla pubblicazione dei risultati. La commissione esaminerà il ricorso e ne darà comunicazione entro 10 giorni.
Stesse procedure, ad eccezione di quanto previsto per la fase transitoria, saranno adottate per la costituzione del Coordinamento Nazionale RSU Rai Way.
Ripartizione liste Coordinamento Rsu
70 componenti in proporzione ai voti percepiti alle Rsu vigenti (elette da marzo 2012).
COORDINAMENTO RSU | Cgil | Cisl | Uil | Ugl | Snater | Libersind | Totali | Silar | Snap | Saft | |
Radiofonia Rm | 126 | 37 | 113 | 49 | 40 | 27 | 392 | ||||
Tr/Bz Rai Way | 20 | 20 | |||||||||
Cosenza | 12 | 9 | 20 | 18 | 59 | ||||||
Milano | 319 | 71 | 91 | 30 | 11 | 0 | S22 | ||||
Potenza | 4 | 7 | 16 | 7 | 9 | 43 | |||||
Roma DG | 96 | 112 | 66 | 109 | 29 | 104 | 516 | ||||
Torino DG | 251 | 45 | 21 | 1 | 26 | 7 | 351 | ||||
Trieste | 63 | 17 | 16 | 27 | 123 | ||||||
Roma edit | 185 | 105 | 57 | 213 | 137 | 79 | 776 | ||||
Aosta | 14 | 7 | 21 | 7 | |||||||
Milano Rai Way | 11 | 24 | 35 | 15 | |||||||
Roma Tv | 455 | 208 | 281 | 228 | 283 | 52 | 1.S07 | 128 | |||
Bari | 23 | 7 | 15 | 2 | 6 | 53 | |||||
Voti Totali Rsu | 1.559 | 616 | 720 | 646 | 584 | 293 | 4.418 | ||||
Voti Totali Rsu % | 35,287% | 13,943% | 16,297% | 14,622% | 13,219% | 6,632% | 100,000% | ||||
Num. Delegati | 24,701 | 9,760 | 11,408 | 10,235 | 9,253 | 4,642 | 70,000 | ||||
INTERI | 24 | 9 | 11 | 10 | 9 | 4 | 67 | ||||
RESTI | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Num. Delegati Coordinamento Rsu | 25 | 10 | 11 | 10 | 9 | 5 | 70 |
DELEGATI DI RIsERVA COORDINAMENTO RSU | 1.559 | 616 | 720 | 646 | 584 | 293 | 4.418 |
Voti Totali Rsu % | 35,287% | 13,943% | 16,297% | 14,622% | 13,219% | 6,632% | 100,000% |
Num. Delegati | 8,469 | 3,346 | 3,911 | 3,509 | 3,172 | 1,592 | 24,000 |
INTERI | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 21 |
RESTI | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Num. Delegati di Riserva Coordinamento Rsu | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 24 |
Ripartizione Esecutivo Rsu
35 componenti in proporzione ai voti percepiti alle Rsu vigenti (elette da marzo 2012)
Le singole O.S. daranno comunicazione dei componenti l'esecutivo, desunti dai componenti il coordinamento nazionale Rsu, alle altre OO.SS., a Unindustria e alla Rai, entro una settimana dalle elezioni del Coordinamento Nazionale.
ESECUTIVO RSU | Cgil | Cisl | Uil | Ugl | Snater | Libersind | Totali |
Voti Totali Cordinamento Rsu | 1.559 | 616 | 720 | 646 | 584 | 293 | 4.418 |
Voti Totali Cordinamento Rsu % | 35,287% | 13,943% | 16,297% | 14,622% | 13,219% | 6,632% | 100,000% |
Num. Delegati | 12,351 | 4,880 | 5,704 | 5,118 | 4,627 | 2,321 | 35,000 |
INTERI | 12 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 32 |
RESTI | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Num. Delegati Esecutivo Rsu | 12 | 5 | e | 5 | 5 | 2 | 35 |
Ripartizione Delegazione Contrattuale
70 componenti
35 già componenti l'esecutivo + 35 indicati dalle OO.SS. firmatarie in proporzione agli iscritti.
Ogni anno, entro il mese di gennaio, le OO.SS. firmatarie chiederanno alla Rai o all'ente certificatore la rilevazione degli iscritti, al fine di valutare eventuali variazioni e scostamenti che possano produrre modificazioni sostanziali sugli equilibri della delegazione trattante.
Rimane che ogni tre anni, in concomitanza con la rinnovazione delle RSU, andrà rivista complessivamente la proporzione della delegazione trattante.
Le singole O.S. daranno comunicazione dei componenti la delegazione trattante desunti dalla proporzione degli iscritti, alle altre OO.SS., a Unindustria e alla Rai, entro una settimana dalle elezioni del Coordinamento Nazionale.
DELEGATI CCL IN BASE AGLI ISCRITTI | Cgil | Cisl | Uil | Ugl | Snater | Libersind | Totali |
Iscritti Medi | 1.176,830 | 755,500 | 738,000 | 880,330 | 640,830 | 250,830 | 4.442,320 |
Iscritti Medi % | 26,491% | 17,007% | 16,613% | 19,817% | 14,426% | 5,646% | 100,000% |
Num. Delegati | 9,272 | 5,952 | 5,815 | 6,936 | 5,049 | 1,976 | 35,0000 |
INTERI | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 31 |
RESTI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
Num. Delegati CCL in base agli Iscritti | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 35 |
DELEGAZIONE CCL | Cgil | Cisl | Uil | Ugl | Snater | Libersind | Totali |
Esecutivo Rsu | 12 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 35 |
Delegati CCL in base agli iscritti | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 35 |
Num. Delegati CCL | ZI | 11 | 12 | 12 | 10 | 4 | 70 |
Componenti organismi spettanti complessivamente alle OO.SS, firmatarie
Le singole O.S. daranno comunicazione dei componenti gli organismi complessivamente spettanti, alle altre OO.SS., a Unindustria e alla Rai, entro una settimana dalle elezioni del Coordinamento Nazionale.
DELEGAZIONE CCL | Cgil | Cisl | Uil | Ugl | Snater | Libersind | Totali |
Esecutivo Rsu | 12 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 35 |
Delegati CCL in base agli iscritti | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 35 |
Num. Delegati CCL | ZI | 11 | 12 | 12 | 10 | 4 | 70 |
In data 22 novembre 2001
Tra
RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A., RayWay S.p.A. e Rai Net S.p.A. assistite dall'Unione degli Industriali di Roma,
e
SLC-CGIL
FISTEL-CISL
UILSIC-UIL
LIBERSIND-Confsal
UGL-comunicazione
è stato sottoscritto il presente accordo per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero. Detta regolamentazione viene effettuata in attuazione di quanto disposto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 ("Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, Istituzione della Commissione di Garanzia dell'attuazione della Legge"), così come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83 ("Modifiche ed integrazioni della Legge 12 giugno 1990, n.146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati") e, in ottemperanza alle deliberazioni della Commissione di Garanzia per l'attuazione della Legge sullo sciopero nei Servizi pubblici essenziali, con particolare riguardo al contemperamento del diritto dell'utenza alla libertà di comunicazione globalmente intesa ed in particolare all'informazione radiotelevisiva pubblica, con il diritto di sciopero.
1. Efficacia
L'accordo si riferisce alle attuali circostanze in fatto ed in diritto; eventuali future trasformazioni organizzative significative o normative potranno legittimare le parti a richiederne un aggiornamento.
Il presente accordo sostituisce qualunque precedente intesa o prassi aziendale in materia.
2. Campo di applicazione
Il presente accordo si applica allo sciopero nonché ad ogni altra forma di azione sindacale del personale disciplinato dal c.c.l. per quadri, impiegati ed operai che per entità, durata o modalità sia tale da provocare una significativa riduzione o rilevante modifica del servizio pubblico essenziale.
3. Regolamentazione dei conflitti di lavoro
a) Procedure di raffreddamento e di conciliazione
Il sistema di relazioni azienda-Sindacato è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti.
Fermo restando il livello di interlocuzione individuato nell'art. "Sistema di relazioni industriali", la presente procedura sostituisce quanto disciplinato al punto 4 del citato articolo, pertanto, i conflitti di lavoro saranno esaminati ed eventualmente risolti come di seguito indicato:
- le parti convengono che farà capo ad entrambe l'obbligo di esperire preventivamente in sede aziendale il tentativo di conciliazione dei conflitti di lavoro. Il relativo incontro dovrà intervenire nei 5 giorni successivi alla richiesta di parte sindacale ovvero entro il termine consensualmente concordato;
- per i conflitti in sede locale, trascorso tale termine, in caso di mancato accordo in sede aziendale, le parti, prima di riprendere la propria libertà di azione, dovranno integrare le delegazioni con le rispettive Rappresentanze territoriali e/o nazionali con il compito di raggiungere l'accordo nei tre giorni successivi. Questa seconda fase si svolgerà presso l'Associazione degli industriali territorialmente competente;
- le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai due livelli anzidetti;
- durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette.
b) Ripetizione della procedura di raffreddamento e conciliazione
Anche nell'ambito della stessa vertenza, decorsi 45 giorni liberi dall'effettuazione del primo sciopero, il soggetto sindacale che intenda proclamare un successivo sciopero è tenuto nuovamente ad esperire la procedura di cui alla precedente lett. a)
c) Modalità di proclamazione e preavviso minimo
La proclamazione dovrà essere effettuata con un preavviso non inferiore a dieci giorni liberi e potrà avere ad oggetto una singola azione di sciopero, compresa l'astensione dalle prestazioni accessorie e/o complementari (intendendosi per esse, ai fini del presente accordo, le prestazioni di lavoro supplementare, straordinario e la reperibilità).
Gli scioperi successivi potranno essere proclamati solo dopo l'effettuazione dello sciopero precedente ovvero dopo la revoca legittimamente disposta ai sensi del successivo punto e).
I soggetti che proclamano lo sciopero dovranno indicare per iscritto con una comunicazione debitamente e chiaramente sottoscritta e datata, le motivazioni, la durata, le modalità di attuazione, il personale e l'ambito territoriale interessati, precisando se si tratta del primo sciopero o di successivo al primo nell'ambito della medesima vertenza.
Tale comunicazione deve essere trasmessa sia alla Rai - Radiotelevisione Italiana che all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della normativa di Legge.
d) Durata
Nell'ambito della stessa vertenza, la durata della prima azione di sciopero non potrà superare le 24 ore consecutive.
Le azioni di sciopero successive alla prima e relative alla stessa vertenza non potranno superare in ogni caso le 48 ore consecutive.
e) Intervallo minimo tra le azioni di sciopero
L'intervallo minimo da osservare tra la conclusione di uno sciopero e la proclamazione del successivo non potrà comunque essere inferiore a sei giorni.
Tale intervallo si applica altresì alle azioni di sciopero proclamate anche da soggetti diversi, ma che, incidendo sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, compromettono oggettivamente la continuità del servizio pubblico.
f) Revoca dello sciopero proclamato
Al fine di consentire alle aziende di fornire all'utenza con sufficiente anticipo le informazioni di cui all'articolo 2 della L. n. 146/1990, la revoca delle azioni di sciopero proclamate deve avvenire, con comunicazione scritta da inviare tempestivamente - con almeno sei giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'inizio dell'azione di sciopero - sia all'azienda che all'apposito ufficio costituito presso l'Autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 L. n. 146/1990, come modificato dalla L. n. 83/2000.
La revoca spontanea di azioni di sciopero effettuata dopo che è stata fornita all'utenza l'informativa di cui sopra è giustificata soltanto a seguito del raggiungimento di un accordo tra le parti ovvero di richiesta da parte della Commissione di garanzia o della pubblica autorità.
Nella comunicazione di revoca, pertanto, deve essere precisato se vi sia stata richiesta in tal senso da parte della Commissione di garanzia o della pubblica autorità competente.
g) Calamità naturali ed avvenimenti eccezionali di particolare gravità
Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente revocati dalle organizzazioni sindacali proclamanti in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali, tali da richiedere la tutela del diritto dell'utenza alla libertà di informazione globalmente intesa.
4. Prestazioni indispensabili
Al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto dell'utenza alla libertà di informazione globalmente intesa, dovrà essere assicurata, con le modalità di seguito indicate, l'effettuazione delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero.
Nel caso di proclamazione di azioni di sciopero del personale disciplinato dal c.c.l. per Quadri, impiegati ed operai, vengono individuate come prestazioni essenziali che dovranno essere comunque garantite, tutte le prestazioni collegate direttamente o indirettamente:
- Alla trasmissione di eventi che, per la loro peculiarità vengono indicati con apposita delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni.
- A tutte le trasmissioni elettorali, referendarie o comunque afferenti alle diverse forme di comunicazione politica regolamentate dalla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la Vigilanza dei servizi radiotelevisivi ed a quelle di informazione ed approfondimento che, nei periodi di campagna elettorale per i referendum e per le elezioni europee, nazionali, regionali, provinciali e comunali - ivi compreso l'eventuale periodo di ballottaggio - e per i due giorni successivi al compimento delle operazioni di voto, vengono ricondotte sotto la responsabilità di un Direttore di testata ai sensi della Legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica". In tal caso l'elenco delle trasmissioni verrà trasmesso in copia al Sindacato.
- Alle trasmissioni di carattere informativo - diverse dai notiziari giornalistici per i quali valgono le previsioni di cui ai successivi punti a), b), f) - destinate alle minoranze linguistiche ed all'estero, la cui realizzazione è frutto di accordi o specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni.
Inoltre, in relazione alla normale programmazione giornaliera, dovranno essere assicurati:
a) due giornali radio per il primo canale radiofonico ed un giornale radio sia per il secondo che per il terzo canale radiofonico, della durata di circa 6 minuti;
b) due edizioni di ciascun telegiornale nazionale della durata di circa 6 minuti;
c) un'edizione del telegiornale regionale della durata di circa 5 minuti;
d) tre aggiornamenti del servizio di Televideo, nelle fasce mattutina, meridiana e serale per consentire l'informazione anche ai non udenti;
e) due specifici TG di circa 6 minuti per i canali televisivi satellitari all-news;
f) due specifici GR per la produzione informativa per gli italiani all'estero curata da Rai International;
g) due aggiornamenti dell'offerta giornalistica aziendale in Internet.
La trasmissione dei notiziari sopra riportati avverrà nelle fasce di maggior ascolto, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire un'uniforme distribuzione nell'intero arco della giornata.
L'azienda e le OO.SS. proclamanti si incontreranno 5 giorni prima dell'effettuazione dello sciopero per verificare le quote di personale necessarie per garantire esclusivamente le prestazioni indispensabili di cui sopra.
L'individuazione del personale suddetto verrà effettuata con criteri di rotazione.
Esclusioni
Non è consentita la proclamazione di scioperi plurimi o a pacchetto né lo sciopero di una parte delle mansioni, lo sciopero bianco, lo sciopero ad oltranza, o a scacchiera o a singhiozzo, in quanto le modalità di effettuazione non consentono di garantire le prestazioni essenziali.
Non è parimenti consentito coerentemente alle disposizioni concordate in tema di durata dello sciopero che i lavoratori chiamati a garantire le prestazioni minime indispensabili possano scioperare nella giornata o nelle giornate successive a quella in cui si è svolta l'astensione oggetto della proclamazione.
Attuazione delle norme di Legge
Le parti firmatarie del presente Protocollo si danno reciprocamente atto e convengono che esso attua quanto previsto dalla L. n. 146/1990, come modificata dalla Legge n. 83/2000.
Ipotesi di accordo 28/02/2018 (Decorrenza 01/01/2014)
SCIOPERO
Con riferimento all'accordo in materia di regolamentazione dei conflitti di lavoro e dell'esercizio del diritto di sciopero, sottoscritto tra le Parti in data 22 novembre 2001, le Parti si danno atto che la disciplina ivi contenuta non è applicabile agli ambiti aziendali che non siano direttamente coinvolti nelle attività finalizzate alla realizzazione delle prestazioni indispensabili, così come individuate dalle normative vigenti.
Accordo del 28 giugno 2001 in tema di previdenza integrativa
Addì, 28 giugno 2001
Premesso che:
a) La previdenza integrativa per i quadri, gli impiegati ed operai dipendenti dalla RAI è disciplinata dalla contrattazione collettiva con la quale sono stati istituiti i conti individuali di previdenza per ciascun lavoratore ed, in particolare, da ultimo, dall'art. 42 del c.c.l. 8 giugno 1987 e dall'art. 45 del c.c.l. 9 maggio 1990; dal regolamento approvato con accordo sindacale del 19 dicembre 1972, per quanto di ragione; dall'accordo sindacale del 18 dicembre 1989, in forza del quale con atto pubblico del 22 dicembre 1989 è stata costituita la "Cassa di previdenza integrativa dei dipendenti della RAI - Radiotelevisione Italiana società per azioni", per brevità CRAIPI; dall'accordo sindacale del 5 aprile 1997 con il quale è stato previsto l'adeguamento dello Statuto e del regolamento di detta Cassa alle previsioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, realizzate con lo Statuto approvato dall'assemblea in data 10 dicembre 1998 e depositato con atto pubblico dell'8 gennaio 1999, Statuto le cui previsioni sono state successivamente estese ai dipendenti di RAISAT S.p.A., giusta ulteriore modifica approvata dall'assemblea in data 30 giugno 1999 e conseguente deposito con atto pubblico del 20 settembre 1999.
b) In forza del richiamato accordo sindacale del 18 dicembre 1989 i contributi destinati alla previdenza integrativa a carico dell'azienda e del lavoratore vengono versati con decorrenza dal 1º gennaio 1989 direttamente alla CRAIPI ed i conti individuali di previdenza maturati al 31 dicembre 1988 sono stati conservati presso la RAI con l'impegno di integrarli annualmente in una misura forfetariamente stabilita.
c) Nello stesso accordo del 18 dicembre 1989 le parti hanno convenuto di sottoporre a trattativa la materia della previdenza integrativa e di conservare in via transitoria, fino al raggiungimento di diverse intese, il sistema di garanzie in essere derivanti dall'applicazione "dell'art. 42 del c.c.l. 8 giugno 1987, nonché della normativa vigente riguardante il regolamento delle pensioni integrative", con relativa "copertura economico finanziaria a carico dell'azienda".
d) In forza dello Statuto della CRAIPI approvato in data 10 dicembre 1998, di adeguamento alle norme di Legge sulla previdenza integrativa di cui al decreto legislativo del 21 aprile 1993, n. 124, per tutti i dipendenti della RAI iscritti alla stessa CRAIPI successivamente alla data del 28 aprile 1993 i trattamenti di previdenza integrativa sono soltanto quelli previsti nello Statuto della CRAIPI e nel Regolamento allegato allo stesso Statuto.
e) Negli anni 1999 e 2000 sono intervenute profonde modifiche organizzative della RAI sia con la cessione ed il conferimento a società all'uopo costituite di specifiche attività e dei dipendenti nelle stesse attività impiegate, mediante trasferimenti di rami d'azienda ex art. 2112 cod. civ. (nella specie, RAISAT S.p.A., RAIWAY S.p.A., RAI CINEMA S.p.A.), che con la costituzione di nuove società in cui sono confluite attività già facenti capo a diversi settori aziendali al fine del loro potenziamento (ad esempio, RAINET S.p.A.).
f) Il personale dipendente di dette società non è attualmente tra i destinatari del sistema di previdenza integrativa sopra richiamato, con eccezione dell'estensione ai dipendenti di RAISAT S.p.A. della possibilità di iscriversi alla CRAIPI in virtù delle modifiche allo stesso Statuto CRAIPI apportate con delibera del 30 giugno 1999.
g) Le anzidette modifiche organizzative rendono impossibile la conservazione del sistema di previdenza sopra delineato imperniato sugli obblighi gravanti sulla sola RAI e rendono necessario l'adeguamento del sistema di previdenza alla nuova realtà, composta da una molteplicità di Aziende.
h) In data 8 giugno 2000 è stato sottoscritto il c.c.l. per i quadri, gli impiegati ed operai dipendenti della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., di RAISAT S.p.A., di RAIWAY S.p.A. e di RAICINEMAS.p.A., definitivamente approvato il 14 maggio 2001, in sostituzione del c.c.l. del 6 aprile 1995. Con questo contratto le parti stipulanti hanno convenuto sulla necessità di procedere ad una riforma della previdenza complementare, tenendo conto del processo di trasformazione organizzativa e delle nuove disposizioni in materia fiscale, confermando sino alla data di attuazione del nuovo sistema di previdenza i trattamenti di pensione integrativa in atto.
i) Il nuovo sistema di previdenza integrativa deve essere attuato in conformità e coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 ed, in particolare, con quanto stabilito con riferimento ai destinatari della previdenza integrativa ed ai trattamenti di previdenza erogati agli iscritti, dovendosi ritenere disdettate tutte le disposizioni fin qui vigenti al riguardo.
Tutto ciò premesso le parti al fine di garantire la previdenza complementare a tutti i dipendenti delle aziende destinatarie del c.c.l. 8 giugno 2000 e dei successivi rinnovi e modifiche, in coerenza con la trasformazione della RAI ed in coerenza e nel rispetto di quanto stabilito in materia dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, hanno raggiunto il seguente
Accordo
1) Ai sensi dell'art. 2, 1º comma, lett. a) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le parti convengono che sono destinatari della Cassa di previdenza - Fondo pensione denominato CRAIPI tutti i dipendenti non dirigenti, anche di futura assunzione, delle aziende destinatarie del c.c.l. 8 giugno 2000, e dei successivi accordi di rinnovo e modifica, le quali aderiscono espressamente al presente accordo.
2) Il personale al quale è già stato liquidato il trattamento pensionario integrativo con i criteri di cui al regolamento approvato con accordo sindacale del 19 dicembre 1972 viene conservato il trattamento liquidato che continuerà ad essere erogato con le modalità in atto.
In via transitoria, la possibilità di opzione per il trattamento pensionario integrativo, con le modalità di cui al precedente paragrafo, viene mantenuta in favore di coloro che, possedendo i requisiti per il relativo esercizio, risolvano il rapporto di lavoro intercorrente con la RAI entro il 30 novembre 2001, a condizione imprescindibile che tale opzione sia manifestata entro e non oltre la stessa data del 30 novembre 2001.
3) Fatto salvo solo ed esclusivamente quanto previsto al punto precedente, il regolamento approvato con accordo sindacale del 19 dicembre 1972 è abrogato e non trova più alcuna applicazione. Sono, altresì, abrogate le previsioni di cui all'art. 42 del c.c.l. 8 giugno 1987 ed al successivo art. 45 del c.c.l. 9 maggio 1990, così come ogni ulteriore disposizione incompatibile con il presente accordo.
4) In considerazione dell'avvenuta abrogazione delle previsioni di cui all'art. 42 del c.c.l. 8 giugno 1987, nonché all'art. 45 del c.c.l. 9 maggio 1990, vengono trasferite alla CRAIPI le somme risultanti nei conti individuali di previdenza di ciascun singolo lavoratore-composti dai contributi accantonati sino alla data del 31 dicembre 1988 e dagli incrementi annui a capitalizzazione mensile stabiliti nelle stesse norme richiamate fino all'ultimo giorno del mese precedente a quello del trasferimento stesso - ai sensi dell'art. 13, 13º comma, D.Lgs. n. 124/1993, ad incremento del corrispondente conto individuale riferito a ciascun lavoratore interessato. Con il trasferimento delle somme risultanti dai suddetti conti individuali cessa ogni obbligo a carico datoriale, con esclusione di quelli relativi al versamento dei contributi, come individuati dall'art. 9, 1º comma, Statuto CRAIPI.
5) Le aziende verseranno in favore dei lavoratori iscritti alla CRAIPI entro il 28 aprile 1993 - con esclusione di coloro che abbiano la facoltà di opzione di cui al precedente art. 2 - contributi aggiuntivi annuali - deducibili nei limiti della vigente normativa fiscale - da destinare alla previdenza integrativa, pari, per il totale degli aventi diritto, ad una somma corrispondente alla percentuale del 66% (sessantasei per cento) dell'importo accantonato quale riserva degli attivi al 31 dicembre 2000, decurtata della quota relativa a coloro che risolvano il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2001. A ciascun avente diritto i suddetti contributi aggiuntivi saranno erogati nella misura massima di cinque milioni di lire lorde annue, fino ad un importo totale ottenuto per ciascun conto nominativo individuale di previdenza, con ripartizione della predetta somma effettuata in proporzione diretta rispetto alla data effettiva di assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze della RAI ed alla retribuzione attuale annua lorda, nonché in proporzione inversa rispetto al totale dei fondi accantonati ed all'età anagrafica attuale.
6) In alternativa a quanto previsto ai precedenti punti 4) e 5) è riconosciuta agli iscritti CRAIPI che rientrino nelle fattispecie sopra descritte la facoltà di chiedere entro il 31 ottobre 2001 la liquidazione diretta delle somme corrispondenti al conto individuale di previdenza al 31 dicembre 1988, rivalutato fino all'ultimo giorno del mese precedente a quello della liquidazione, che sarà gravato di imposizioni fiscali a carico del richiedente, unitamente alla quota del contributo aggiuntivo a carico datoriale che sarà erogato in unica soluzione al lordo delle trattenute fiscali e contributive che saranno, quindi, altresì, ad esclusivo carico al richiedente. L'avvenuto pagamento, che avverrà entro il 31 dicembre 2001, avrà effetto liberatorio per la parte aziendale.
7) La misura dei contributi da versare alla CRAIPI è stabilita per i "vecchi iscritti" (lavoratori iscritti alla CRAIPI entro il 28 aprile 1993 ovvero provenienti da altro fondo pensione preesistente alla data del 15 novembre 1992 di cui abbiano trasferito alla CRAIPI il relativo montante contributivo, avendo rinunciato alla liquidazione della prestazione in capitale) nella percentuale del 6,70% (seivirgolasettanta%), quale accreditamento a carico di ciascuna società e del 2,60% (duevirgolasessanta%), quale versamento a carico del lavoratore, calcolati sullo stipendio individuale mensile; per i "nuovi iscritti" (lavoratori iscritti alla CRAIPI dopo il 28 aprile 1993 ovvero provenienti da altro fondo pensione al quale siano stati iscritti da data successiva al 28 aprile 1993) vengono effettuati versamenti mensili calcolati sugli elementi retributivi utili ai fini del computo del trattamento di fine rapporto (con esclusione di compensi per qualsiasi tipo di lavoro straordinario e di lavoro festivo, delle maggiorazioni per lavoro ordinario, nonché dei compensi corrisposti per il lavoro prestato nella c.d. "sesta giornata") nella misura del 2% a carico dell'azienda e dell'1% a carico del lavoratore, oltre ad almeno il 50% del t.f.r. maturato nell'anno solare o comunque fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, che sarà versato alla CRAIPI rispettivamente il 31 dicembre di ciascun anno o entro il termine del mese nel quale cessa il rapporto di lavoro, laddove per i lavoratori di prima occupazione decorrente dal 28 aprile 1993 sarà versato l'intero t.f.r. I versamenti a carico dell'azienda e del lavoratore non potranno superare il limite del 2% della retribuzione come sopra definita, con un importo massimo pari a lire 10.000.000 (diecimilioni) annue, limite che sarà automaticamente adeguato ad eventuali future ridefinizioni legislative.
Il versamento a carico dell'azienda non è computabile agli effetti di ciascun istituto legale e/o contrattuale.
8) I trattamenti di previdenza integrativa per tutto il personale dipendente iscritto alla CRAIPI, anche anteriormente al 28 aprile 1993, sono esclusivamente quelli stabiliti nel Regolamento allegato allo Statuto della CRAIPI ed è abrogata la disposizione di cui all'art. 9, 3º comma, dell'attuale Statuto della CRAIPI.
9) Per il personale già iscritto alla CRAIPI alla data del 28 aprile 1993 resta confermata la possibilità di chiedere al momento della cessazione del rapporto di lavoro e di maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni di previdenza integrativa l'intero capitale risultante nel conto individuale.
10) Le parti si danno atto che le pattuizioni che precedono comportano comunque l'adozione da parte della CRAIPI stessa di modifiche statutarie e s'impegnano sin d'ora ad esaminare in tale sede l'introduzione di procedure di gestione delle risorse aderenti alle previsioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 124/1993 e successive modifiche.
11) Le nuove adesioni al fondo pensione CRAIPI potranno avvenire con decorrenza dal 1º gennaio 2001, a condizione che il personale interessato presenti la relativa domanda improrogabilmente entro e non oltre il 31 ottobre 2001 e la procedura di adeguamento statutario si concluda e, quindi, esplichi efficacia, entro il 31 dicembre 2001.
12) Le modifiche statutarie necessarie per dare esecuzione al presente accordo dovranno essere autorizzate da COVIP, previa approvazione dell'assemblea straordinaria degli iscritti, all'uopo convocata dal Consiglio di Amministrazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, 17º comma, dello Statuto della CRAIPI.
13) Le parti si danno atto che l'efficacia del presente accordo è comunque subordinata alla preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della RAI.
Accordo del 28 giugno 2005 per la costituzione di bacini di reperimento del personale a termine
(sottoscritto il 28 giugno 2005 da SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL,
SNATER-CISAL, UGL INFORMAZIONE e LIBERSIND-CONFSAL
e in data 21 febbraio 2006 da SNATER)
In data 28 giugno 2005 tra la RAI Radiotelevisione Italiana e le OO.SS.
Premesso che:
con gli accordi sottoscritti il 31 ottobre 2000, il 16 aprile 2003, il 27 maggio 2003 ed il 9 giugno 2004 è stata convenuta la costituzione di bacini di reperimento del personale a tempo determinato;
con l'accordo di rinnovo del c.c.l., sottoscritto il 23 dicembre 2004, le parti hanno stabilito di avviare un confronto al fine di pervenire ad una definizione complessiva della materia del lavoro a tempo determinato;
le parti si sono confrontate sulla materia e sulle problematiche dei lavoratori maggiormente impegnati con contratti a termine, condividendo l'obiettivo di individuare uno strumento gestionale finalizzato ad assicurare al personale rientrato nei bacini sopra citati specifiche garanzie di impegno e di istituire nel contempo una fonte prioritaria per il reperimento del personale da assumere a tempo indeterminato per le future esigenze che si manifesteranno,
Si conviene quanto segue:
Proroga bacini esistenti
1) Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano inseriti nei bacini di cui in premessa tutti coloro che, alla data odierna, non abbiano promosso azioni giudiziarie e che abbiano sottoscritto il verbale di conciliazione in sede sindacale previsto dai singoli accordi.
2) Entro la data del 15 luglio 2005 l'azienda consegnerà alle Organizzazioni sindacali gli elenchi delle risorse appartenenti ai diversi bacini.
3) I bacini costituiti ai sensi degli accordi del 16 aprile e del 27 maggio 2003 vengono prorogati fino al 31 dicembre 2010, alle medesime condizioni normative ed economiche.
4) Il bacino dei programmisti registi costituito ai sensi dell'accordo del 9 giugno 2004 viene prorogato fino al 31 dicembre 2012, alle medesime condizioni normative ed economiche. Al suo interno confluiranno anche le risorse appartenenti al bacino di reperimento di cui all'accordo del 31 ottobre 2000 - che scadrà il 31 luglio p.v. - con applicazione delle medesime condizioni previste dall'accordo del 9 giugno 2004, salvo quanto previsto dalle presenti pattuizioni.
Costituzione bacino impiegati
5) Viene costituito un bacino di reperimento professionale per il profilo dell'impiegato, suddiviso nelle due fasce "A" e "B" - in relazione ai giorni di utilizzazione a termine maturati fino al 22 giugno 2005 ed ai fini delle garanzie di stabilizzazione di cui ai successivi punti 9) e 15) - e con scadenza fissata al 31 dicembre 2010.
6) Nella "Fascia A" del bacino verranno inseriti i 40 impiegati maggiormente utilizzati a termine nell'ambito della sede di Roma ed ulteriori 10 impiegati individuati tra le risorse maggiormente utilizzate a Milano, Torino e Napoli e nelle Sedi Regionali - da distribuire tra le diverse sedi in rapporto alle esigenze organizzative di ciascuna - a condizione che siano stati impegnati con almeno un contratto a termine nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2004 e la data di sottoscrizione del presente accordo, anche iniziato nel 2003.
7) Nella "Fascia B" del bacino verranno inseriti ulteriori 25 impiegati (successivi in ordine di impegno ai 40 di cui al precedente punto) più utilizzati nell'ambito della sede di Roma, a condizione che siano stati impegnati, con almeno un contratto a termine, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2004 e la data di sottoscrizione del presente accordo, anche iniziato nel 2003.
L'azienda si impegna a valutare entro il 31 ottobre 2005 le posizioni delle lavoratrici che, pur essendo inserite tra le 25 posizioni sopra indicate, non siano state impegnate nel periodo di riferimento citato in quanto in astensione obbligatoria per maternità, purché tale condizione venga segnalata dalle interessate entro il 30 settembre 2005.
8) L'azienda consegnerà alle Organizzazioni sindacali l'elenco degli impiegati in possesso dei requisiti per l'ingresso nel bacino, entro il 31 luglio 2005 di fascia A ed entro il 15 novembre 2005 di fascia B.
Benefici economici e normativi - Garanzie di stabilizzazione
9) A tutti coloro che risulteranno far parte dei bacini previsti ai precedenti punti 3) e 5), nonché ai programmisti registi di cui al punto 15) che segue, verrà garantito un impegno lavorativo complessivo di 44 mesi nel periodo compreso tra il 1º luglio 2005 ed il 31 dicembre 2010, con una media annua di 8 mesi ed un impegno minimo di 6 mesi per ciascun anno (intendendosi per tale il periodo compreso tra il mese di luglio di ciascun anno ed il mese di giugno del successivo).
10) A tutti i restanti programmisti registi che rientreranno nel bacino di cui al precedente punto 4) verrà garantito un impegno lavorativo complessivo di 60 mesi nel periodo compreso tra il 1º luglio 2005 ed il 31 dicembre 2012, con una media annua di utilizzazione di 8 mesi ed un impegno minimo di 6 mesi per ciascun anno (intendendosi per tale il periodo compreso tra il mese di luglio di ciascun anno ed il mese di giugno del successivo).
11) Ai programmisti registi del bacino del 2000, provenienti dal bacino del 1997, il forfait straordinari (c.d. "17%") riconosciuto in applicazione del rinnovo contrattuale dell'8 giugno 2000, avvenuta in vigenza del contratto quinquennale, verrà mantenuto "ad personam" ed assorbirà fino a concorrenza il compenso per lavoro straordinario, ad eccezione di quello dovuto per prestazioni rese nella c.d. sesta giornata.
I rimanenti programmisti registi del bacino del 2000 verranno assegnati al livello 3 ai sensi dell'accordo del 9 giugno 2004 e verrà loro riconosciuto "ad personam" un forfait straordinari pari all'importo risultante dalla differenza tra il forfait straordinari (c.d. "17%") precedentemente riconosciuto sulla base dei criteri di cui sopra e l'aumento complessivo della retribuzione mensile derivante dall'inquadramento superiore. Tale importo assorbirà fino a concorrenza il compenso per lavoro straordinario, ad eccezione di quello dovuto per prestazioni rese nella c.d. sesta giornata.
12) I periodi di impegno minimo garantito di cui ai precedenti punti 9) e 10) verranno proporzionalmente ridotti in relazione alle effettive date di assunzione a tempo indeterminato.
13) Alle risorse inserite in tutti i predetti bacini verrà altresì riconosciuto a decorrere dal 1º gennaio 2006, su richiesta del lavoratore, il diritto all'iscrizione al FASI e alla CRAIPI, previa modifica dei relativi Statuti e, per quanto riguarda la CRAIPI, subordinatamente al parere conforme della Commissione di vigilanza sui Fondi pensione.
Si precisa che i versamenti e le ritenute per la CRAIPI verranno effettuati per i soli periodi di impegno contrattuale; con riferimento ai versamenti relativi al FASI sarà a carico del lavoratore - con modalità da concordare tra le parti entro il 31 ottobre 2005 - la differenza tra l'intera quota annuale dovuta e quanto versato da azienda e lavoratore nei periodi di impegno a termine.
14) Le parti concordano, inoltre, di riconoscere ai componenti dei bacini, in luogo del premio di risultato riconosciuto ai dipendenti a tempo indeterminato, un "premio di produttività" nella misura di euro 500,00 annui (riferiti al parametro del livello 4), da riproporzionare per i mesi di effettivo impegno.
15) L'azienda si impegna ad assumere a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2010 i 57 programmisti registi maggiormente utilizzati tra quelli provenienti dal bacino costituito nel 1997, nonché le risorse della fascia A) del bacino degli impiegati e tutti coloro che risulteranno entrati a far parte dei bacini costituiti ai sensi del presente accordo per i restanti profili professionali.
16) Per le assunzioni a tempo indeterminato del personale di produzione inserito nei bacini viene confermata la priorità delle risorse risultate idonee da selezioni a T.I/C.f.l., nell'ambito del profilo professionale di appartenenza.
17) Le parti concordano che l'assunzione a tempo indeterminato delle risorse dei bacini potrà avvenire, in relazione alle esigenze di organico che si presenteranno, con inquadramento in profili contigui ed affini (a titolo esemplificativo: impiegato-assistente ai programmi-documentatore-ottimizzatore; aiuto scenografo- aiuto arredatore).
18) L'azienda si impegna, altresì, ad assumere a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2012 ulteriori 53 programmisti registi secondo il criterio di seguito specificato: in via prioritaria i restanti programmisti registi del bacino del 1997 e, una volta esauriti questi ultimi, almeno 25 lavoratori che verranno individuati tra i rimanenti programmisti registi dei bacini (2000 e 2004) mediante un'apposita iniziativa selettiva che si svolgerà con modalità analoghe a quelle previste al punto 8 dell'accordo del 31 ottobre 2000.
19) Ai programmisti registi del costituendo bacino che non saranno stati assunti a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2012 verrà consentito di optare per una proroga delle garanzie di utilizzazione a tempo determinato e dei benefici economici e normativi di cui ai punti 10), 11), 13) e 14) per un periodo di ulteriori 5 anni, previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale.
20) Laddove l'età anagrafica lo consenta, le assunzioni di cui ai precedenti punti 15) e 18) avverranno attraverso contratti di inserimento, da prorogare alla scadenza a tempo indeterminato, con il riconoscimento a tutti gli effetti dell'anzianità maturata in tale periodo.
Ai predetti lavoratori verrà riconosciuto lo stesso trattamento economico e normativo previsto per il personale a tempo indeterminato ed il medesimo inquadramento.
21) Le assunzioni a t.i. e la conversione dei contratti di inserimento, di cui ai punti precedenti, verranno perfezionate a seguito della sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale con la rinuncia da parte del lavoratore ad eventuali diritti o pretese comunque connessi con l'attività svolta in passato per la Rai e per le altre società del Gruppo, salvo quanto previsto al punto 20) per i contratti di inserimento.
Ingresso nei bacini
22) L'applicazione dei benefici e delle garanzie di cui al presente accordo è subordinata alla sottoscrizione da parte degli interessati di un verbale di conciliazione in sede sindacale, contenente l'impegno a non promuovere azioni giudiziarie e stragiudiziarie nei confronti della Rai e delle società del gruppo fino alla data di assunzione a tempo indeterminato, laddove garantita, ovvero fino alla data di scadenza del bacino.
23) Resta inteso che la sottoscrizione del predetto verbale non comporterà alcuna rinuncia dei lavoratori ad eventuali diritti o pretese comunque connessi con l'attività svolta in passato per l'azienda e determinerà la sospensione del decorso dei termini prescrizionali.
24) L'ingresso nei bacini avverrà con i tempi e le modalità di seguito indicate: l'azienda inviterà per iscritto ciascun lavoratore a manifestare, sempre per iscritto, la sua adesione, con comunicazione che dovrà pervenire alla Direzione risorse umane e Organizzazione entro la data del 31 luglio 2005, ed in seguito provvederà a convocarlo per la sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale di cui ai punti 22) e 23), che dovrà avvenire entro la data del 30 settembre 2005.
25) Entro il 31 ottobre 2005 le parti si incontreranno per valutare il reintegro delle posizioni rimaste vacanti a seguito di eventuali rinunce degli aventi diritto.
Verifiche periodiche - Impegni aggiuntivi
26) Le parti concordano di incontrarsi con cadenza annuale, entro il 30 giugno di ogni anno, per valutare il grado di implementazione dell'accordo, anche con riferimento alle utilizzazioni a tempo determinato ed alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, nonché agli sviluppi dinamici dell'accordo stesso, con particolare riguardo agli impegni assunti nelle diverse realtà territoriali.
27) Con riferimento ai profili professionali della produzione contemplati dal presente accordo, le parti convengono che, nell'ambito della prima delle verifiche periodiche di cui al precedente punto, al fine di valutare l'applicazione dei benefici di cui al presente accordo, verrà esaminata la posizione dei lavoratori che - pur non essendo rientrati nei relativi bacini - siano risultati idonei da selezioni a t.i./C.f.l., abbiano avuto almeno un contratto a tempo determinato nel biennio 2004-2005 ed una continuità di utilizzazione nel periodo successivo.
28) Le parti convengono, inoltre, di incontrarsi entro il 31 ottobre 2005 in merito alla posizione dei lavoratori che siano stati utilizzati con contratti a tempo determinato con inquadramento in diversi profili professionali e che non siano rientrati nei bacini disciplinati dal presente accordo, al fine di prevedere per gli stessi garanzie di utilizzazione a tempo determinato.
29) Le parti si impegnano, altresì, ad incontrarsi entro il 31 ottobre 2005 al fine di esaminare, nello spirito di cui al presente accordo, la situazione dei lavoratori utilizzati con contratti a termine dalle altre società del Gruppo e, in particolare, da RAIWAY e da RAI SAT, nonché le esigenze di specifiche realtà territoriali.
30) L'azienda si impegna, infine, a comunicare alle OO.SS. firmatarie del presente accordo, entro la data del 31 ottobre 2005, le soluzioni tecniche che consentano di estendere dal 1º gennaio 2006 agli operai a tempo determinato il trattamento di malattia previsto per il restante personale.
31) L'applicazione del presente accordo è subordinata all'approvazione del Direttore generale.
(sottoscritto il 24 gennaio 06 da SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL,
UGL INFORMAZIONE e LIBERSIND-CONFSAL e il 21 febbraio 2006
da SNATER)
In data 24 gennaio 2006 si sono incontrate la RAI Radiotelevisione Italiana, RAI SAT e le OO.SS. al fine di dar seguito a quanto previsto dal punto 29) dell'accordo sindacale sottoscritto il 28 giugno 2005 sul tema dei lavoratori a tempo determinato.
In linea generale, le parti confermano le pattuizioni di cui al citato accordo del 28 giugno 2005, ribadendo, in particolare, gli impegni assunti nei confronti dei componenti i relativi bacini, con riferimento alla stabilizzazione con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Nel contempo le parti sottolineano che tali garanzie non potranno essere in alcun modo pregiudicate dall'andamento del contenzioso giudiziale promosso da lavoratori impegnati con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato al fine di ottenere la reintegrazione in servizio in via definitiva.
In ogni caso, l'azienda riscontra positivamente la richiesta delle OO.SS. di fornire periodiche informative in ordine al progressivo inserimento stabile in organico dei componenti i bacini aventi diritto e conferma l'impegno ad incontrare le OO.SS entro il 30 giugno per valutare il grado di implementazione dell'accordo.
In considerazione di quanto stabilito per RAI in merito alla costituzione di bacini di reperimento del personale a tempo determinato e, tenuto conto delle peculiarità di RAI SAT - determinate in particolare dalla connessione tra l'attività produttiva della società e gli accordi vigenti con SKY che scadranno il 31 luglio 2009 - le parti convengono quanto segue.
Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano inseriti nei bacini di seguito indicati coloro che, alla data odierna, non abbiano promosso azioni giudiziarie nei confronti delle società del Gruppo RAI e che abbiano avuto almeno un inizio contratto presso RAI SAT nel biennio 2004-2005.
Costituzione bacini
A) Programmisti registi
1) Viene costituito un bacino di reperimento di programmisti registi da impegnare con contratti a tempo determinato presso RAI SAT.
2) Saranno inseriti nel bacino i programmisti registi impegnati da RAI SAT che, al 31 dicembre 2005, abbiano maturato almeno 1.300 giorni in tale qualifica con contratti a tempo determinato - considerando a tal fine utili anche i contratti a t.d. stipulati con RAI.
B) Assistenti ai programmi
3) Viene costituito un bacino di reperimento di assistenti ai programmi da impegnare con contratti a tempo determinato presso RAI SAT.
4) Saranno inseriti nel bacino gli assistenti ai programmi impegnati da RAI SAT che, al 31 dicembre 2005, abbiano maturato almeno 1000 giorni in tale qualifica con contratti a tempo determinato - considerando a tal fine utili anche i contratti a t.d. stipulati con RAI.
5) Nei bacini sopra indicati verranno, altresì, inseriti coloro che siano stati impegnati a termine da RAI SAT nella sede di Roma sia in qualità di assistenti ai programmi che in qualità di programmisti registi, con un impegno complessivo di almeno 1.800 giorni alla data del 31 dicembre 2005, considerando a tal fine utili anche i contratti a t.d. stipulati con Rai in tali mansioni.
Coloro che risulteranno in possesso di tali requisiti verranno inseriti nel bacino dei programmisti registi qualora abbiano maturato alla medesima data almeno 700 giorni in tale qualifica.
Ingresso nei bacini
6) L'applicazione dei benefici e delle garanzie di cui al presente accordo è subordinata alla sottoscrizione da parte degli interessati di un verbale di conciliazione in sede sindacale, contenente l'impegno a non promuovere azioni giudiziarie e stragiudiziarie nei confronti di RAI SAT e delle altre società del Gruppo fino alla data di assunzione a tempo indeterminato, laddove garantita, ovvero fino alla data di scadenza del bacino.
7) Resta inteso che la sottoscrizione del predetto verbale non comporterà alcuna rinuncia dei lavoratori ad eventuali diritti o pretese comunque connessi con l'attività svolta in passato per il Gruppo e determinerà la sospensione del decorso dei termini prescrizionali.
8) Entro la data del 28 febbraio 2006 verrà consegnato alle Organizzazioni sindacali l'elenco delle risorse appartenenti ai bacini.
9) L'ingresso nei bacini avverrà con i tempi e le modalità di seguito indicate: RAI SAT inviterà per iscritto ciascun lavoratore a manifestare, sempre per iscritto, la sua adesione, con comunicazione che dovrà pervenire alla società entro la data del 31 marzo 2006, ed in seguito provvederà a convocarlo per la sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale di cui al punto 6), che dovrà avvenire entro la data del 30 aprile 2006.
Benefici economici e normativi - Garanzie di stabilizzazione
10) A coloro che rientreranno nei bacini di cui ai precedenti punti 1) e 3) verrà garantito un impegno lavorativo complessivo di 56 mesi nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2006 ed il 31 dicembre 2012, con una media annua di utilizzazione di 8 mesi ed un impegno minimo di 6 mesi per ciascun anno.
11) Ai programmisti registi già inseriti nel bacino costituito ai sensi dell'accordo del 31 ottobre 2000 e provenienti dal bacino del 1997, il forfait straordinari (c.d. "17%") riconosciuto in applicazione del rinnovo contrattuale dell'8 giugno 2000, avvenuta in vigenza del contratto quinquennale, verrà mantenuto "ad personam" ed assorbirà fino a concorrenza il compenso per lavoro straordinario, ad eccezione di quello dovuto per prestazioni rese nella c.d. sesta giornata.
12) I periodi di impegno minimo garantito di cui al precedente punto 10) verranno proporzionalmente ridotti in relazione alle effettive date di assunzione a tempo indeterminato.
13) Gli appartenenti ai bacini verranno assegnati al livello superiore rispetto a quello minimo previsto dal c.c.l. vigente in relazione a ciascun profilo professionale, dopo 48 mesi di effettivo svolgimento della mansione con contratti a termine.
14) Alle risorse inserite nei bacini verrà altresì riconosciuto a decorrere dal 1º gennaio 2006, su richiesta del lavoratore, il diritto all'iscrizione al FASI e alla CRAIPI, previa modifica dei relativi Statuti e, per quanto riguarda la CRAIPI, subordinatamente al parere conforme della Commissione di vigilanza sui Fondi pensione.
Si precisa che i versamenti e le ritenute per la CRAIPI verranno effettuati per i soli periodi di impegno contrattuale; con riferimento ai versamenti relativi al FASI sarà a carico del lavoratore - con le modalità già stabilite dalle parti per i bacini RAI con accordo del 14 dicembre 2005 - la differenza tra l'intera quota annuale dovuta e quanto versato da RAI SAT e lavoratore.
15) Le parti concordano, inoltre, di riconoscere ai componenti dei bacini, in luogo del premio di risultato riconosciuto ai dipendenti a tempo indeterminato, un "premio di produttività" nella misura di euro 500,00 annui (riferiti al parametro del livello 4), da riproporzionare per i mesi di effettivo impegno.
16) RAI SAT si impegna ad assumere a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2012 coloro che, inseriti nei bacini, abbiano maturato complessivamente al 31 dicembre 2005 almeno 2.400 giorni di impegno a termine, mentre assumerà entro il 31 dicembre 2010 i programmisti registi inseriti nel bacino, provenienti dal bacino del 1997 e confluiti in quello costituito nel 2000.
17) Laddove l'età anagrafica lo consenta, le assunzioni di cui al precedente punto avverranno attraverso contratti di inserimento, da prorogare alla scadenza a tempo indeterminato, con il riconoscimento a tutti gli effetti dell'anzianità maturata in tale periodo.
Ai predetti lavoratori verrà riconosciuto lo stesso trattamento economico e normativo previsto per il personale a tempo indeterminato ed il medesimo inquadramento.
18) Le assunzioni a t.i. e la conversione dei contratti di inserimento, di cui ai punti precedenti, verranno perfezionate a seguito della sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale con la rinuncia da parte del lavoratore ad eventuali diritti o pretese comunque connessi con l'attività svolta in passato per RAI SAT e per le altre società del Gruppo, salvo quanto previsto al punto 17) per i contratti di inserimento.
Verifiche
19) Le parti si impegnano ad incontrarsi entro la data del 31 marzo 2007 per valutare l'andamento dell'accordo.
20) In caso di mancato rinnovo o modifica delle condizioni degli accordi vigenti con SKY, di cui alle premesse, le parti si incontreranno per verificare le eventuali ricadute sul presente accordo.
(sottoscritto il 24 gennaio 2006 da SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, UGL INFORMAZIONE e LIBERSIND-CONFSAL e il 21 febbraio 2006 da SNATER)
In data 24 gennaio 2006 si sono incontrate la RAI Radiotelevisione Italiana, RAI WAY e le OO.SS. al fine di dar seguito a quanto previsto dal punto 29) dell'accordo sindacale sottoscritto il 28 giugno 2005 sul tema dei lavoratori a tempo determinato.
In considerazione di quanto stabilito per RAI in merito alla costituzione di bacini di reperimento del personale a tempo determinato e tenuto conto delle peculiarità di RAIWAY, le parti convengono quanto segue.
1) Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano inseriti nei bacini di seguito indicati coloro che, alla data odierna, non abbiano promosso azioni giudiziarie nei confronti delle società del Gruppo RAI e che siano stati impegnati con almeno un contratto a termine presso RAI WAY nel biennio 2004-2005.
2) Vengono costituiti i bacini di reperimento degli impiegati e dei tecnici da impegnare con contratti a tempo determinato presso RAI WAY, che avranno validità fino al 31 dicembre 2010.
3) Saranno inseriti nei bacini dei predetti profili coloro che, al 31 dicembre 2005, abbiano maturato almeno 500 giorni di impegno nella relativa qualifica con contratti a tempo determinato - considerando a tal fine utili anche i contratti a t.d. stipulati con RAI.
4) L'applicazione dei benefici di cui al presente accordo è subordinata alla sottoscrizione da parte degli interessati di un verbale di conciliazione in sede sindacale, contenente l'impegno a non promuovere azioni giudiziarie e stragiudiziarie nei confronti di RAIWAY e delle altre società del Gruppo fino alla data di scadenza del bacino.
5) Resta inteso che la sottoscrizione del predetto verbale non comporterà alcuna rinuncia dei lavoratori ad eventuali diritti o pretese comunque connessi con l'attività svolta in passato per il Gruppo e determinerà la sospensione del decorso dei termini prescrizionali.
6) Entro la data del 28 febbraio 2006 verrà consegnato alle Organizzazioni sindacali l'elenco delle risorse appartenenti ai bacini.
7) L'ingresso nei bacini avverrà con i tempi e le modalità di seguito indicate: RAI WAY inviterà per iscritto ciascun lavoratore a manifestare, sempre per iscritto, la sua adesione, con comunicazione che dovrà pervenire alla società entro la data del 31 marzo 2006, ed in seguito provvederà a convocarlo per la sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale di cui al punto 4), che dovrà avvenire entro la data del 30 aprile 2006.
8) A coloro che rientreranno nei bacini di cui al presente accordo verrà garantita, per il periodo di validità di quest'ultimo, priorità di assunzione con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato presso RAIWAY.
9) Alle risorse del bacino si farà inoltre prioritariamente ricorso nell'ipotesi in cui, nel periodo di validità dell'accordo, si dovesse procedere ad assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso RAIWAY.
10) Ferme restando le disposizioni di cui ai punti precedenti, le ulteriori esigenze di RAI WAY verranno prioritariamente soddisfatte ricorrendo a coloro che siano stati già impegnati con contratti a termine da RAIWAY medesima.
11) Le parti si impegnano ad incontrarsi entro la data del 31 marzo 2007 per valutare l'andamento dell'accordo.
12) Le parti si impegnano altresì ad incontrarsi entro il 31 marzo 2006 per esaminare la più ampia tematica della situazione occupazionale anche in relazione alla distribuzione del personale sul territorio.
In data 22 marzo 2006 si sono incontrate la RAI Radiotelevisione Italiana e le OO.SS SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, SNATER, UGL INFORMAZIONE e LIBERSIND-CONFSAL sul tema dei bacini a tempo determinato costituiti ai sensi dell'accordo sottoscritto il 28 giugno 2005.
Con riferimento al bacino degli impiegati, le parti convengono di inserire nel bacino di Fascia B anche risorse impegnate nell'ambito delle sedi ed, in particolare, stabiliscono quanto segue.
1) Vengono inseriti nel bacino degli impiegati di fascia B, costituito ai sensi dell'accordo del 28 giugno 2006, l'impiegato maggiormente impegnato con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato al 31 dicembre 2005 nell'ambito del Centro di produzione di Napoli - unico Centro di Produzione escluso dalla costituzione del bacino di reperimento del personale impiegatizio - e i 5 impiegati maggiormente utilizzati in assoluto - al 31 dicembre 2005 - con tale qualifica nell'ambito delle sedi regionali non comprese tra quelle già interessate dall'accordo di giugno 2005 (verrà inserito nel bacino un lavoratore per ciascuna delle 6 sedi).
Dopo un esame delle varie posizioni, le parti convengono che, oltre a Napoli, le sedi interessate sono le seguenti:
- Ancona
- Cosenza
- Genova
- Palermo
- Pescara
2) Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano inseriti nel bacino coloro che, alla data odierna, non abbiano promosso azioni giudiziarie nei confronti della RAI e delle società del Gruppo e che siano stati impegnati con almeno un contratto a termine con mansioni di impiegato nel biennio 2004- 2005.
3) Il bacino, così come previsto, ha validità fino al 31 dicembre 2010 e a coloro che vi aderiranno verrà garantito un impegno lavorativo complessivo di 40 mesi nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2006 ed il 31 dicembre 2010, con una media annua di 8 mesi ed un impegno minimo di 6 mesi per ciascun anno.
4) L'applicazione dei benefici di cui al presente accordo è subordinata alla sottoscrizione da parte degli interessati di un verbale di conciliazione in sede sindacale, contenente l'impegno a non promuovere azioni giudiziarie e stragiudiziarie nei confronti della RAI e delle società del Gruppo fino alla data di scadenza del bacino.
5) Resta inteso che la sottoscrizione del predetto verbale non comporterà alcuna rinuncia dei lavoratori ad eventuali diritti o pretese comunque connessi con l'attività svolta in passato per l'azienda e determinerà la sospensione del decorso dei termini prescrizionali.
6) Entro la data del 30 aprile 2006 verrà consegnato alle Organizzazioni Sindacali l'elenco delle risorse appartenenti al bacino.
7) L'ingresso nei bacini avverrà con i tempi e le modalità di seguito indicate: l'azienda inviterà per iscritto ciascun lavoratore a manifestare, sempre per iscritto, la sua adesione, con comunicazione che dovrà pervenire alla Direzione risorse umane e Organizzazione entro la data del 15 maggio 2006, ed in seguito provvederà a convocarlo per la sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale di cui al punto 4), che dovrà avvenire entro la data del 15 giugno 2006.
Accordo del 23 aprile 2007 per la costituzione di bacini di reperimento del personale a termine
In data 23 aprile 2007 tra la RAI Radiotelevisione Italiana e le OO.SS. SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, SNATER-CISAL, UGL INFORMAZIONE e LIBERSIND-CONFSAL
Premesso che:
- con gli accordi sottoscritti il 31 ottobre 2000, il 16 aprile 2003, il 27 maggio 2003 ed il 9 giugno 2004 è stata convenuta la costituzione di bacini di reperimento del personale a tempo determinato impegnato dalla RAI;
- con il successivo accordo del 28 giugno 2005 è stato stabilito:
a) di prorogare fino al 31 dicembre 2010 i bacini costituiti ai sensi degli accordi del 16 aprile e del 27 maggio 2003 e fino al 31 dicembre 2012 il bacino dei programmisti registi costituito ai sensi dell'accordo del 9 giugno 2004 (nel quale sono confluite anche le risorse appartenenti al bacino di cui all'accordo del 31 ottobre 2000);
b) di costituire un nuovo bacino di reperimento per il profilo professionale dell'impiegato;
c) di attribuire a tutte le risorse dei suddetti bacini garanzie minime di utilizzazione a termine, per il periodo di validità dei rispettivi bacini; d) di procedere per alcune risorse, specificamente individuate, ad una graduale stabilizzazione a tempo indeterminato;
- con l'accordo sottoscritto il 21 dicembre 2006 è stato espresso l'impegno a procedere ad un approfondimento complessivo sul tema dei lavoratori a tempo determinato, al fine di verificare l'opportunità di integrare con altre risorse i bacini esistenti e di costituirne nuovi per i profili professionali non ancora coinvolti;
- le parti, nel confermare che i bacini costituiscono la fonte privilegiata per il reperimento del personale da assumere a tempo indeterminato per eventuali future esigenze, si sono confrontate sulla materia, condividendo l'obiettivo di integrare i bacini di reperimento del personale da impegnare a tempo determinato e di assicurare al personale interessato garanzie di utilizzazione, proseguendo in tal modo il percorso già intrapreso con i precedenti accordi, anche al fine di conseguire una riduzione degli appalti;
Si conviene quanto segue:
A) Costituzione di nuovi bacini
1) Vengono costituiti nuovi bacini di reperimento professionale delle risorse maggiormente utilizzate a termine nei profili professionali di costruttore, documentatore, consulente musicale, organizzatore-ispettore di produzione e sarto tagliatore.
In tali nuovi bacini verranno inserite le risorse che, alla data del 31 marzo 2007, siano state impegnate con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati per le rispettive mansioni, nell'ambito delle sedi di Roma, Milano, Torino e Napoli per almeno 600 giorni.
B) Nuovi ingressi nei bacini esistenti
2) Viene costituita una nuova fascia per i bacini istituiti ai sensi dell'accordo del 28 giugno 2005 - denominata "Fascia B" - di risorse maggiormente impegnate a termine dalla RAI, per i profili professionali di programmista regista, assistente ai programmi, grafico-operatore animatore, assistente alla regia, montatore, tecnico della produzione, specializzato della produzione, operatore di ripresa, compositore-video, aiuto costumista, addetto ai costumi, aiuto arredatore, aiuto scenografo, realizzatore decoratore, truccatore parrucchiere.
3) Nella "Fascia B" del bacino costituito per il profilo professionale di programmista regista verranno inserite le risorse che, alla data del 31 marzo 2007, siano state impegnate con tale qualifica per almeno 900 giorni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nell'ambito delle sedi di Roma, Milano, Torino e Napoli.
4) Nella "Fascia B" del bacino costituito per il profilo professionale di assistente ai programmi verranno inserite le risorse che, alla data del 31 marzo 2007, siano state impegnate con tale qualifica per almeno 800 giorni, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nell'ambito delle sedi di Roma, Milano, Torino e Napoli.
5) Nella "Fascia B" dei bacini costituiti per i profili professionali di grafico operatore animatore, assistente alla regia, montatore, tecnico della produzione, specializzato della produzione, operatore di ripresa, compositore video, aiuto costumista, addetto ai costumi, aiuto arredatore, aiuto scenografo, realizzatore decoratore, truccatore parrucchiere, verranno inserite le risorse che - alla data del 31 marzo 2007 - siano state impegnate con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati per le rispettive mansioni, per almeno 700 giorni nell'ambito della sede di Roma e per almeno 600 giorni nell'ambito delle sedi di Milano, Torino e Napoli.
6) Per il profilo professionale dell'impiegato, il bacino costituito con l'accordo del 28 giugno 2005 viene ampliato mediante l'inserimento nella "Fascia B", già esistente, delle risorse che - alla data del 31 marzo 2007 - siano state impegnate per almeno 700 giorni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati in qualità di impiegato, nell'ambito delle sedi di Roma, Milano, Torino e Napoli.
C) Risorse impegnate a termine in più profili professionali
7) Nelle "Fasce B" di cui ai punti 3) e 4) verranno, altresì, inseriti coloro che siano stati impegnati a termine dalla RAI, nell'ambito delle sedi di Roma, Milano, Torino e Napoli, sia in qualità di assistenti ai programmi che in qualità di programmisti registi, per un periodo complessivo di almeno 1.800 giorni alla data del 31 marzo 2007, con le seguenti modalità:
- verranno inseriti nella "Fascia B" del bacino costituito per il profilo del programmista regista coloro che, alla medesima data del 31 marzo 2007, abbiano maturato almeno 700 giorni con tale qualifica;
- verranno inserite nella "Fascia B" del bacino costituito per il profilo dell'assistente ai programmi le rimanenti risorse.
8) Viene costituito un nuovo bacino di reperimento professionale delle risorse impegnate dalla RAI con contratti di lavoro a termine formalizzati per almeno due dei seguenti profili professionali: impiegato, documentatore, assistente ai programmi.
In tale nuovo bacino verranno inserite le risorse che, alla data del 31 marzo 2007, siano state impiegate per almeno 700 giorni complessivi, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati per almeno due dei profili sopra indicati, nell'ambito delle sedi di Roma, Milano, Torino e Napoli.
9) Con riferimento ai lavoratori che siano stati assunti con contratti a termine con qualifica sia di aiuto arredatore che di aiuto scenografo, per un numero di giorni di impegno nei singoli profili non sufficiente ad accedere ad uno dei due specifici bacini, i giorni maturati in qualità di aiuto scenografo verranno considerati utili ai fini dell'eventuale ingresso nel bacino di aiuto arredatore.
D) Condizioni generali per l'ingresso nei bacini
10) Potranno accedere ai nuovi bacini ed alle nuove "Fasce B", costituiti ai sensi del presente accordo, soltanto i lavoratori per i quali risultino integrate le seguenti condizioni:
- abbiano avuto almeno un giorno di utilizzazione a termine in RAI, con profilo professionale del bacino di riferimento (per le risorse di cui ai precedenti punti 7), 8) e 9) con uno dei profili ivi indicati), nel corso del periodo 1º gennaio 2005-31 marzo 2007;
- non risultino già inseriti in bacini precedentemente costituiti per RAI o per altra società del Gruppo.
11) Verranno esclusi dai bacini i lavoratori che - pur in possesso dei requisiti fissati dal presente accordo - abbiano in corso un contenzioso con l'azienda, salvo che non vi rinuncino entro il 30 giugno 2007 mediante sottoscrizione di apposito verbale, nel quale gli stessi dichiarino, altresì, di non avere null'altro a pretendere dall'azienda in relazione all'attività pregressa.
12) Ai fini dell'eventuale inserimento nei bacini di reperimento professionale sarà esaminata la posizione delle lavoratrici che, a causa di periodi di astensione dal lavoro connessi alla maternità (astensione obbligatoria), abbiano maturato un numero di giorni inferiore a quelli stabiliti dal presente accordo per l'ingresso, a condizione che sia configurabile una continuità di utilizzazione e che le interessate ne facciano richiesta per iscritto entro il 15 giugno 2007.
E) Benefici economici e normativi - Garanzie di impegno
13) A tutti coloro che entreranno a far parte dei nuovi bacini nonché delle "Fasce B" sopra indicate verrà garantito, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2012, un periodo di impegno complessivo, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di 48 mesi (8 mesi medi annui) a Roma e 42 mesi (7 mesi medi annui) a Milano, Torino e Napoli, con una utilizzazione minima annua pari a 6 mesi.
14) Coloro che rientreranno nel nuovo bacino costituito ai sensi del precedente punto 8), continueranno ad essere impegnati, indifferentemente, per tutti i profili ivi indicati (impiegato/documentatore/assistenti ai programmi).
15) Le parti concordano che anche con riferimento alle risorse dei restanti bacini, i contratti a tempo determinato potranno comunque essere formalizzati, in relazione alle esigenze che si presenteranno, con inquadramento in profili contigui ed affini (a titolo esemplificativo: impiegato-assistente ai programmi-documentatore; aiuto scenografo-aiuto arredatore).
16) Alle predette risorse verrà altresì riconosciuto a decorrere dal 1º gennaio 2007, su richiesta del lavoratore, il diritto all'iscrizione al FASI e alla CRAIPI (per quest'ultima, con la decorrenza prevista dalle disposizioni statutarie; resta inteso che l'effetto dell'iscrizione è peraltro condizionato all'approvazione delle modifiche statutarie da parte della Commissione di vigilanza sui Fondi pensione, conformemente al D.Lgs. n. 252/2005 e successive modifiche e integrazioni).
Si precisa che i versamenti e le ritenute per la CRAIPI verranno effettuati per i soli periodi di effettivo impegno contrattuale; con riferimento ai versamenti relativi al FASI sarà a carico del lavoratore - con le stesse modalità in precedenza concordate per le risorse inserite nei bacini ai sensi dell'accordo del 28 giugno 2005 - la differenza tra la quota annuale dovuta e quanto versato da azienda e lavoratore nei periodi di impegno a termine.
17) Le parti concordano, inoltre, di riconoscere ai componenti dei bacini, in luogo del premio di risultato riconosciuto ai dipendenti a tempo indeterminato, un "premio di produttività" nella misura di euro 500,00 annui (riferiti al parametro del livello 4), da riproporzionare per i mesi di effettivo impegno.
18) Ferma restando la garanzia minima di impegno fissata dal precedente punto 13), le parti si danno atto che, ai fini della utilizzazione a termine delle risorse dei bacini, avrà rilevanza il criterio di anzianità di inserimento nel bacino stesso e, conseguentemente, compatibilmente con le esigenze produttive esistenti, verranno considerati in via prioritaria i lavoratori già inseriti nei bacini ai sensi dell'accordo del 28 giugno 2005.
19) Gli appartenenti ai bacini di cui ai punti 1), 2) e 6) del presente accordo, nonché gli impiegati rientrati nel bacino istituito con l'accordo del 28 giugno 2005 (Fasce A e B), verranno assegnati al livello superiore rispetto a quello minimo previsto dal c.c.l. vigente dopo 48 mesi di effettivo svolgimento della mansione con contratti a termine. Le risorse che rientreranno nel bacino di cui al punto 8) verranno tutte assegnate al livello 5 dopo 48 mesi di effettivo svolgimento delle diverse mansioni (impiegato/documentatore/ assistente ai programmi).
20) Il livello superiore eventualmente maturato, ai sensi del precedente punto 19), verrà riconosciuto agli interessati in caso di eventuale assunzione a tempo indeterminato.
F) Ingresso nei bacini
21) L'azienda fornirà alle OO.SS., entro la data del 20 maggio 2007, l'elenco nominativo in ordine alfabetico dei lavoratori in possesso dei requisiti richiesti per l'ingresso nei bacini.
22) L'applicazione dei benefici e delle garanzie di cui al presente accordo è subordinata alla sottoscrizione, da parte degli interessati, di un verbale di conciliazione in sede sindacale, contenente l'impegno a non promuovere azioni giudiziarie e stragiudiziarie nei confronti della Rai e delle altre società del Gruppo, fino alla data di scadenza dei nuovi bacini costituiti ai sensi dei punti 1) e 8) ovvero della "Fascia B" dei bacini di cui al punto 2), che in entrambi i casi è fissata al 31 dicembre 2012.
23) Resta inteso che la sottoscrizione del predetto verbale non comporterà alcuna rinuncia dei lavoratori ad eventuali diritti o pretese comunque connessi con l'attività svolta in passato per l'azienda e determinerà la sospensione del decorso dei termini prescrizionali.
24) L'ingresso nei bacini avverrà con i tempi e le modalità di seguito indicate: l'azienda inviterà per iscritto ciascun lavoratore a manifestare, sempre per iscritto, la sua adesione, con comunicazione che dovrà pervenire alla Direzione risorse umane e Organizzazione entro la data del 30 giugno 2007, ed in seguito provvederà a convocarlo per la sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale di cui al punto 22), che dovrà avvenire entro la data del 30 settembre 2007.
G) Verifiche ed impegni aggiuntivi
25) Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 aprile 2008 per valutare l'implementazione del presente accordo, nonché al fine di verificare le possibilità di una eventuale graduale stabilizzazione del personale rientrato nei bacini di cui al presente accordo, nonché delle risorse rientrate nei bacini di cui alle intese del 28 giugno 2005 che non hanno avuto garanzie di assunzione a tempo indeterminato.
26) In ogni caso, ferme restando le garanzie riconosciute alle risorse dei bacini, le parti si danno atto che per le ulteriori assunzioni a termine si ricorrerà prioritariamente ai lavoratori in precedenza già utilizzati; l'azienda conferma altresì l'impegno a limitare a casi eccezionali e giustificati le c.d. "prime utilizzazioni".
27) L'azienda procederà a riconoscere annualmente (l'anno successivo a quello di riferimento) i compensi relativi ai periodi di impegno minimi garantiti, ma non lavorati, eventualmente spettanti alle risorse appartenenti ai bacini, mediante erogazione di una somma "una tantum" che verrà corrisposta con il primo contratto utile. Resta inteso che tale importo sarà soggetto a t.f.r. e a versamenti per la previdenza complementare.
28) Le parti stabiliscono di incontrarsi entro il mese di giugno p.v. per verificare la situazione dei lavoratori assunti con contratti a termine nell'ambito delle sedi regionali, allo scopo di valutare l'andamento degli accordi vigenti, nonché la possibilità di costituire nuovi bacini. Sin d'ora le parti si danno reciprocamente atto che per tutte le esigenze a tempo determinato verranno impegnate le risorse che già hanno avuto rapporti di lavoro a termine e che in occasione dell'incontro pianificato verrà esaminata la posizione dei lavoratori delle sedi che abbiano maturato un numero di giorni di impegno in linea con quelli richiesti dal presente accordo, per valutare un eventuale inserimento nei bacini, in relazione alle reali esigenze produttive e nei limiti delle unità anno mediamente impegnate nelle specifiche realtà.
29) Le parti convengono inoltre di incontrarsi entro il mese di maggio p.v. per verificare l'andamento degli accordi sottoscritti per le società Rai Sat e Rai Way in data 24 gennaio 2006, nonché per valutare la possibilità di costituire un bacino di reperimento del personale a tempo determinato nell'ambito di Rai Net e delle altre società del Gruppo, qualora si riscontrino i presupposti.
30) Le parti convengono che le selezioni costituiscono lo strumento principale per il reperimento di risorse. Si precisa che l'azienda procederà ad effettuare selezioni nel caso in cui si manifesti l'esigenza di individuare un elevato numero di risorse da utilizzare, sempre che siano esauriti i bacini esistenti e vi sia una carenza di lavoratori già impegnati a tempo determinato.
Entro due mesi dalla sottoscrizione del presente accordo l'azienda comunicherà alle OO.SS. i profili professionali che verranno coinvolti dalle prime iniziative di selezione che verranno prossimamente avviate.
31) In relazione alla questione del trattamento di malattia degli operai a tempo determinato, a decorrere dal 1º giugno 2007 l'azienda si impegna a corrispondere a detto personale la normale retribuzione per i primi tre giorni di malattia (c.d. "carenza" non indennizzata dall'INPS).
32) Le parti convengono, infine, di incontrarsi entro il mese di settembre p.v., in vista dell'inizio della nuova stagione produttiva, per una informativa in merito alla articolazione delle assunzioni da formalizzare entro il mese di dicembre 2007, ai sensi dell'accordo del 21 dicembre 2006.
33) L'applicazione del presente accordo è subordinata all'approvazione del Direttore generale.
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Accordo apprendistato e lavoro a termine 29/07/2011
Bacino di reperimento professionale
Premesso che:
- con gli accordi sottoscritti il 4 giugno 2008 (così come integrato dal verbale del 2 luglio 2008), il 14 gennaio 2009 ed il 20 febbraio 2009 sono stati costituiti bacini di reperimento professionale, mediante l'inserimento dei lavoratori nelle fasce A (con garanzie di impegno a termine e di successiva assunzione a tempo indeterminato) e B (con sole garanzie di impegno a termine);
- con l'accordo del 4 giugno 2008 in particolare, in relazione all'entrata in vigore della L. n. 247/2007, è stato pattuito che non trova applicazione, per le attività che vengono svolte nel gruppo dai profili professionali utilizzati con lo strumento del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, il limite temporale di cui all'art. 5, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 368/2001, così come modificato dalla L. n. 247/2007, fino al completamento dei processi di stabilizzazione e di garanzia di impegno a tempo determinato ed ai conseguenti riflessi sul modello organizzativo (fissati al 30 settembre 2014), considerate le peculiarità del modello organizzativo della RAI e delle società del gruppo;
- anche in relazione alla L. n. 183/2010 (c.d. collegato lavoro), le parti ritengono necessario, da un lato, preservare la funzionalità produttiva dell'azienda e l'apporto reso a quest'ultima dal personale impegnato a termine nel gruppo per periodi continuativi e, dall'altro, accentuare per tale personale le garanzie minime di utilizzazione previste con gli accordi sopra citati e creare percorsi di stabilizzazione;
Si conviene quanto segue:
1. Le parti confermano che, in considerazione delle peculiarità del modello organizzativo della RAI e delle società del gruppo, caratterizzato da rapidi processi di innovazione tecnologica/produttiva/professionale che comporta un'accentuazione del carattere di stagionalità delle diverse attività, il limite temporale di cui all'art. 5, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 368/2001, così modificato dalla L. n. 247/2007 non trova applicazione per le attività che vengono svolte nel gruppo dai profili professionali abitualmente utilizzati con lo strumento del contratto a termine, anche in caso di evoluzione di profili derivante da possibili interventi di riclassificazione del personale. Tale disciplina è limitata temporalmente fino a 24 mesi precedenti al completamento dei processi di stabilizzazione indicati al punto 7, ultimo comma. Di conseguenza le parti, con la sottoscrizione delle pattuizioni di cui al presente accordo, ritengono espletata positivamente la verifica di cui al punto 27 dell'accordo del 4 giugno 2008. Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto dell'avvenuto rispetto delle percentuali fissate al punto 2 del citato accordo e stabiliscono per il futuro che, in relazione alle assunzioni che di anno in anno saranno formalizzate, il rapporto tra il numero complessivo dei contratti a termine del gruppo - misurato in unità medie/anno (p. es.: 2 contratti a termine di 6 mesi = 1 unità/anno) - e l'organico complessivo a tempo indeterminato del gruppo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente si ridurrà in misura proporzionale. Pertanto, a titolo esemplificativo, in caso di assunzione a tempo indeterminato nell'arco di un anno di 100 lavoratori, nella stagione produttiva successiva verranno stipulati 100 contratti a tempo determinato in meno, con conseguente riduzione della percentuale dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato.
2. In relazione anche alle fusioni per incorporazione di società del gruppo RAI in RAI-Radiotevisione italiana S.p.a. già avvenute o in procinto di perfezionarsi, le parti convengono la costituzione di un unico bacino di reperimento professionale per il gruppo RAI, suddiviso in fascia A ed in fascia B, in relazione alle garanzie riconosciute ai lavoratori (solo impegno a termine per la fascia B, anche assunzione a tempo indeterminato per la fascia A), nelle quali sono inseriti rispettivamente tutti i lavoratori che sono già rientrati nella fascia A e nella fascia B ai sensi degli accordi del 4 giugno 2008, del 14 gennaio 2009 e del 20 febbraio 2009.
3. Vengono altresì inseriti nella fascia A del bacino costituito per i profili professionali di addetto ai costumi, aiuto redattore, aiuto costumista, aiuto scenografo, assistente alla regia, assistente ai programmi, compositore video, consulente musicale, costruttore documentatore, grafico operatore animatore, impiegato, montatore, operatore di ripresa, organizzatore ispettore di produzione, programmista regista, realizzatore decoratore, sarto tagliatore, specializzato della produzione, tecnico, tecnico della produzione, tecnico ICT, truccatore, parrucchiere, tutti i lavoratori che alla data del 30 giugno 2011 abbiano maturato almeno 1.095 giorni di impegno a termine nel medesimo profilo professionale presso qualunque sede e società del gruppo.
Chi ha maturato i 1.095 giorni di impegno con contratti a termine in profili professionali diversi verrà inserito nel bacino del profilo professionale che ha inquadramento iniziale nel livello più basso, fermo restando quanto previsto al successivo punto 28.
Nell'ipotesi di impegno per almeno 1.095 giorni in profili professionali diversi, aventi medesimo livello di inquadramento iniziale, il lavoratore verrà inserito nella fascia A del profilo in cui ha la prevalenza dei giorni di impegno, ma continuerà ad essere utilizzato indifferentemente nei diversi profili professionali, in relazione alle esigenze aziendali; al momento dell'assunzione a tempo indeterminato l'azienda valuterà, in base alle contingenti esigenze produttive/ organizzative e tenendo anche conto della prevalenza di impiego e delle mansioni svolte negli ultimi anni, il profilo professionale da assegnare al lavoratore.
A tale riguardo l'azienda fornirà periodica informativa a livello locale.
4. Vengono inseriti nella fascia B del bacino costituito per i medesimi profili professionali sopra citati i lavoratori che abbiano avuto impegni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, presso qualunque sede e società del gruppo, nel medesimo profilo professionale per almeno 300 giorni alla data del 30 giugno 2011.
Nel caso in cui un lavoratore abbia maturato i 300 giorni di impegno in profili diversi (a titolo esemplificativo: assistente ai programmi/documentatore/impiegato, compositore video/grafico operatore animatore, aiuto arredatore/aiuto scenografo), questo verrà inserito nella fascia B del profilo che ha inquadramento nel livello iniziale più basso, ovvero, nel caso di medesimo livello iniziale di inquadramento, nel profilo in cui ha avuto la prevalenza dei giorni di impegno, ma continuerà ad essere utilizzato indifferentemente nei diversi profili professionali, in relazione alle esigenze aziendali.
5. Le assunzioni a tempo indeterminato pianificate in esecuzione delle intese intercorse con l'accordo del 4 giugno 2008 vengono anticipate, fatti salvi eventuali pregressi accordi di miglior favore sottoscritti in sede locale o societaria, con i seguenti criteri:
- le assunzioni da formalizzare entro il 31 marzo 2012, verranno effettuate entro il 31 dicembre 2011;
- le assunzioni da formalizzare entro il 31 marzo 2013, verranno effettuate entro il 31 marzo 2012;
- le assunzioni da formalizzare entro il 31 marzo 2014, verranno effettuate entro il 31 marzo 2013.
I lavoratori entrati a far parte del bacino degli assistenti ai programmi, pur essendo impegnati al momento della costituzione del bacino in qualità di programmisti registi, che intendano optare per l'assunzione a tempo indeterminato in qualità di programmisti registi in applicazione del punto 2, ultimo comma del verbale di incontro del 2 luglio 2008, dovranno manifestare tale volontà per iscritto alla Direzione risorse umane e organizzazione-gestione del personale entro il 31 ottobre 2011 e verranno assunti a tempo indeterminato nel corso del 2013.
6. Tutti i lavoratori che saranno inseriti nella fascia A in applicazione del punto 3 verranno assunti a tempo indeterminato proporzionalmente - in rapporto al profilo professionale di appartenenza e sulla base della graduatoria che verrà elaborata in relazione ai giorni effettivi di lavoro, indipendentemente dalla sede di lavoro - entro i seguenti termini: 1/4 entro il 31 marzo 2014, 1/4 entro il 31 marzo 2015, 1/4 entro il 31 marzo 2016 ed il residuo quarto entro il 31 marzo 2017.
7. A decorrere dal 2012, entro il primo trimestre di ciascun anno l'azienda verificherà quali siano i lavoratori che, al 31 dicembre dell'anno precedente, abbiano maturato 1.095 giorni complessivi a tempo determinato, secondo i criteri indicati al precedente punto 3, e che abbiano avuto almeno un giorno di impegno nei 18 mesi precedenti e li inserirà automaticamente in fascia A (nel caso in cui il lavoratore non facesse già parte della fascia B, l'applicazione dei benefici derivanti dall'inserimento nel bacino avverrà dopo la sottoscrizione del verbale di conciliazione di cui al punto 12), pianificando la loro assunzione a tempo indeterminato entro il 31 marzo dell'anno immediatamente successivo all'ultimo anno in cui sono già state pianificate assunzioni in applicazione del presente accordo, ad eccezione di coloro che, a tale data, abbiano compiuto 65 anni di età.
Entro il medesimo termine l'azienda verificherà altresì quali siano i lavoratori che, avendo avuto almeno un giorno di impegno nei 18 mesi precedenti, al 31 dicembre dell'anno precedente abbiano maturato 300 giorni di impegno a termine per l'accesso alla fascia B, che avverrà dopo la sottoscrizione del verbale di conciliazione di cui al punto 12. Il lavoratore che passerà dalla fascia B alla fascia A riceverà specifica comunicazione scritta da parte dell'azienda, in cui verrà indicata la data entro la quale è prevista l'assunzione a tempo indeterminato.
La prima verifica verrà effettuata nel primo trimestre 2012, in base alla situazione al 31 dicembre 2011.
Il personale in questione attualmente già impegnato a T.D. e che maturerà il diritto all'ingresso in fascia B, verrà comunque stabilizzato entro il termine massimo del 31 marzo 2021, fatte salve le ipotesi di esclusione previste nel presente accordo.
8. Entro il mese di giugno di ciascun anno l'azienda comunicherà alle OO.SS. i nominativi dei lavoratori che risulteranno in possesso dei requisiti numerici per l'inserimento nella fascia A e nella fascia B in applicazione del precedente punto 7, nonché la data entro la quale è prevista l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di fascia A.
9. Sono esclusi dall'applicazione dei benefici previsti dal presente accordo i lavoratori che - pur essendo in possesso dei requisiti richiesti - abbiano compiuto i 58 anni di età alla data di sottoscrizione del presente accordo, coloro che siano stati fondamentalmente esclusi da precedenti bacini a causa di indisponibilità ad accettare proposte di contratto, nonché i lavoratori che non abbiano avuto almeno un giorno di impegno a termine nell'ambito del gruppo RAI nel periodo compreso tra il 1º luglio 2009 e la data di sottoscrizione del presente accordo.
Le medesime valutazioni, in merito all'età ed all'eventuale avvenuta esclusione dal bacino, verranno effettuate al momento delle verifiche di cui al punto 7, in relazione alla situazione del lavoratore al 31 dicembre.
10. In relazione a quanto previsto al punto 9, i lavoratori che hanno compiuto i 58 anni di età verranno inseriti nella fascia B del bacino fino al compimento dei 65 anni di età, previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale, contenente l'impegno a non promuovere azioni giudiziarie e stragiudiziarie nei confronti del gruppo fino a tale termine, e verranno loro riconosciuti i relativi benefici.
Nel caso in cui future innovazioni legislative dovessero modificare l'attuale età pensionabile, le parti si incontreranno per valutare eventuali riallineamenti dei termini contenuti nella presente disposizione.
11. L'azienda fornirà alle OO.SS., entro la data del 30 settembre 2011, l'elenco dei lavoratori in possesso dei requisiti per l'inserimento in fascia A ed in fascia B, in applicazione dei punti 3 e 4, suddivisi per profili professionali, nonché la pianificazione delle assunzioni previste ai punti 5 e 6 nei singoli anni.
12. L'ingresso effettivo nel bacino ai sensi del presente accordo, sia in fascia A che in fascia B (ivi compresi coloro che erano già inseriti nella fascia B in applicazione dei precedenti accordi sindacali), e dunque l'applicazione dei relativi benefici, è subordinato alla sottoscrizione da parte degli interessati - ad eccezione di coloro che già sono rientrati in fascia A ai sensi dell'accordo del 4 giugno 2008, in quanto la tregua contenuta nel verbale di conciliazione già sottoscritto ha termine successivo alla data di assunzione a tempo indeterminato - di un verbale di conciliazione in sede sindacale contenente l'impegno a non promuovere azioni giudiziarie e stragiudiziarie nei confronti del gruppo RAI fino alla data di assunzione a tempo indeterminato.
Qualora la data prevista per l'assunzione risulti successiva alla data di compimento del sessantacinquesimo anno, il lavoratore avrà diritto esclusivamente all'utilizzazione con contratti a termine fino al compimento dei 65 anni ed in tale momento avrà termine la tregua.
13. Resta inteso che la sottoscrizione del verbale di cui al precedente punto 12 non comporterà alcuna rinuncia dei lavoratori ad eventuali diritti o pretese comunque connessi con l'attività svolta in passato per l'azienda e determinerà la sospensione dei termini prescrizionali.
14. I nuovi ingressi nel bacino, in applicazione dei punti 3 e 4, avverranno con i tempi e le modalità di seguito indicati: l'azienda inviterà per iscritto entro il 31 ottobre 2011 ciascun lavoratore a manifestare, sempre per iscritto, la sua adesione, con comunicazione che dovrà pervenire alla Direzione risorse umane e organizzazione della RAI entro la data del 30 novembre 2011, ed in seguito provvederà a convocarlo per la sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale di cui al precedente punto 12, che dovrà avvenire entro la data del 31 dicembre 2011. Il testo del verbale sarà oggetto di preventivo confronto con le OO.SS.
15. Si conferma che le assunzioni a tempo indeterminato verranno perfezionate a seguito di sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale con la rinuncia da parte del lavoratore ad eventuali diritti o pretese comunque connessi con l'attività svolta in passato per la RAI e per le altre società del gruppo.
16. I lavoratori verranno assunti a tempo indeterminato con il profilo professionale del bacino di appartenenza, o con profilo professionale contiguo/affine (a titolo esemplificativo impiegato/assistente ai programmi/documentatore, grafico operatore animatore/compositore video), mantenendo il livello di inquadramento maturato con l'ultimo contratto a termine sottoscritto nel medesimo profilo.
17. In caso di disponibilità da parte dei lavoratori ad accettare l'assunzione in profili professionali e/o in sedi diversi da quelli di appartenenza a fronte di esigenze aziendali, l'azienda valuterà possibili interventi economici ed anticipazioni del termine previsto per l'assunzione a tempo indeterminato. Per i lavoratori inseriti in fascia B, ferma restando la possibilità di beneficiare dei predetti interventi economici, l'anticipazione della data di assunzione verrà valutata al momento dell'effettivo inserimento in fascia A.
18. Il lavoratore potrà optare per l'assunzione a tempo indeterminato con part-time verticale di 8 mesi annui per un periodo di tre anni; in caso di accettazione da parte del lavoratore, l'assunzione pianificata secondo i criteri di cui al precedente punto 7, comma 1, sarà anticipata di 2 anni.
Qualora peculiari esigenze organizzative/produttive non consentano l'assunzione con contratto part-time di un lavoratore interessato a tale forma contrattuale, l'azienda si impegna a valutare collocazioni alternative.
In caso di oggettive esigenze organizzative/produttive le parti concordano che l'azienda potrà variare in aumento la prestazione lavorativa già concordata, con un preavviso di almeno 5 giorni di calendario, fino ad un periodo massimo di 60 giorni di calendario per anno solare e per un periodo minimo di almeno 7 giorni consecutivi. In tal caso al lavoratore spetterà, in aggiunta alla retribuzione ordinaria giornaliera, un forfait per la variazione in aumento della prestazione pari al 10% della quota giornaliera di stipendio e contingenza, rapportato al numero delle giornate di prestazione aggiuntive richieste; il pagamento delle somme eventualmente spettanti a tale titolo avverrà in via posticipata con la prima busta paga utile, una volta verificata l'entità delle prestazioni aggiuntive effettivamente realizzate.
19. A tutti coloro che entreranno a far parte del bacino ai sensi del presente accordo verrà garantito, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2012 e la data di assunzione a tempo indeterminato un periodo di impegno, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di 6 mesi minimi annui e di 8 mesi medi annui; con riferimento alle sedi regionali tali impegni potranno essere rispettati solo qualora in futuro rimanga costante l'attuale standard produttivo.
20. Gli impegni di assunzione a tempo indeterminato, nonché la garanzia di utilizzazione con contratti a tempo determinato, potranno essere realizzati indifferentemente presso una delle società del gruppo, in relazione alle esigenze aziendali.
21. L'assunzione a tempo indeterminato sarà formalizzata, in linea di massima, presso la sede di cui il lavoratore è stato prevalentemente impegnato a termine al momento dell'inserimento nella fascia A del bacino, fatte salve comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive.
22. A tutti coloro che rientrano nel bacino - sia in fascia A che in fascia B - verranno altresì riconosciuti, a decorrere dal 1º gennaio 2012, gli stessi diritti riguardanti l'iscrizione al FASI e alla CRAIPI, attribuiti ai lavoratori precedentemente rientrati nei bacini, con le medesime modalità concordate per questi ultimi.
23. Le parti concordano, altresì, di riconoscere ai predetti lavoratori, a decorrere dal 1º gennaio 2012, in luogo del premio di risultato, un "premio di produttività" nella misura di euro 500,00 annui (riferiti al parametro del livello 4º), da riproporzionare per i mesi di effettivo impegno.
24. Si conferma che i lavoratori che rientreranno nel bacino verranno assegnati al livello superiore rispetto a quello minimo previsto dal c.c.l. vigente dopo 48 mesi di effettivo svolgimento della mansione con contratti a termine. Si precisa che il passaggio al livello superiore avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei 48 mesi di impegno.
25. I lavoratori che vengono impegnati in diversi profili professionali aventi medesimo livello iniziale di inquadramento (a titolo esemplificativo grafico/operatore animatore/compositore video, documentatore/assistente ai programmi) verranno assegnati al livello superiore dopo aver maturato 48 mesi in qualunque profilo professionale.
In caso di impegni in profili professionali diversi, che abbiano invece differente livello iniziale di inquadramento (a titolo esemplificativo assistente ai programmi/programmista regista, impiegato/assistente ai programmi, aiuto arredatore/aiuto scenografo), l'assegnazione al livello di inquadramento superiore avverrà secondo i seguenti criteri:
- per il comporto del livello inferiore si sommano i periodi di impegno prestati sia con il livello superiore che con il livello inferiore (es. 25 mesi di impegno a termine da programmista regista di liv. 4º + 23 mesi di impegno a termine da assistente ai programmi di liv. 5º danno diritto all'inquadramento al liv. 4º anche in qualità di assistente ai programmi);
- per il comporto del livello superiore resta invece necessario un impegno di 48 mesi in quel livello (es.: nel caso di impegni da assistente ai programmi di liv. 5 e programmista regista di liv. 4º, per l'inquadramento al livello 3º è necessario avere maturato 48 mesi al livello 4º e non rilevano gli impegni al livello 5º).
26. Non potranno essere inseriti nel bacino i lavoratori che - pur in possesso dei requisiti fissati nel presente accordo - abbiano in corso un contenzioso giudiziale con l'azienda, salvo che non vi rinuncino entro il 30 novembre 2011 mediante sottoscrizione di apposito verbale, nel quale gli stessi dichiarino, altresì, di non avere nell'altro a pretendere dall'azienda in relazione all'attività pregressa. Limitatamente a tale ipotesi il requisito del giorno di utilizzazione con contratti a termine nel periodo dal 1º luglio 2009 e la data di sottoscrizione del presente accordo potrà essere sostituito dall'utilizzazione avvenuta in esecuzione di provvedimenti giudiziari.
Anche i lavoratori di cui al punto 7 dovranno sottoscrivere analoga rinuncia, in caso di contenzioso in corso.
27. Non rientrano nell'ambito di applicazione del precedente punto 26 i lavoratori che abbiano avuto sentenze di rigetto in primo o in secondo grado.
28. La posizione in graduatoria dei lavoratori inseriti in fascia A, al fine dell'assunzione a tempo indeterminato, verrà determinata in relazione alla somma di tutti i contratti a termine formalizzati in qualunque profilo professionale limitatamente al caso in cui i profili professionali abbiano il medesimo livello iniziale di inquadramento ovvero, nel caso di differente livello iniziale di inquadramento, solo qualora l'assunzione a tempo indeterminato avvenga nel profilo professionale che ha inquadramento iniziale al livello inferiore. Tuttavia, nel caso in cui un lavoratore manifesti, entro un anno dal ricevimento della comunicazione scritta di cui al punto 7, la volontà di essere assunto a tempo indeterminato nel profilo professionale con inquadramento iniziale nel livello più alto, l'assunzione a tempo indeterminato verrà ripianificata al momento della maturazione dei 1.095 giorni nel suddetto profilo e la posizione in graduatoria verrà determinata esclusivamente in relazione al numero di giorni di impegno maturati nel profilo scelto.
29. La rinuncia del lavoratore inserito nel bacino a proposte contrattuali così come la comunicazione di indisponibilità ad accettare per un certo periodo di tempo proposte contrattuali, che non siano motivate da oggettivo e documentato impedimento, costituisce un inadempimento rispetto ai reciproci impegni concordati tra azienda e lavoratore.
Pertanto si conferma che il contratto rifiutato, così come il periodo di indisponibilità, viene computato ai fini del calcolo del periodo minimo che l'azienda è tenuta a garantire annualmente al lavoratore e, in caso di tre rifiuti di proposte contrattuali o di indisponibilità il lavoratore verrà escluso dal bacino e dai conseguenti benefici. Si precisa peraltro che, per poter comportare l'esclusione dal bacino, il periodo di indisponibilità, nonché i tre diversi contratti rifiutati dovranno avere una durata complessiva non inferiore a 18 mesi in un triennio.
La proposta eventualmente rifiutata per le vie brevi dovrà essere formalizzata dall'azienda al lavoratore attraverso un telegramma. A tal fine i lavoratori sono tenuti a fornire alla Direzione risorse umane e organizzazione e all'ufficio del personale che abitualmente formalizza i contratti a termine il proprio domicilio o, qualora desiderino ricevere comunicazioni tramite e-mail, un indirizzo di posta elettronica, al momento della sottoscrizione del verbale di conciliazione previsto per l'ingresso nel bacino; i lavoratori che già sono inseriti nel bacino dovranno provvedervi entro il mese di ottobre 2011; i lavoratori sono tenuti a comunicare per iscritto eventuali successive variazioni. La mancata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica e del domicilio o della loro variazione comporteranno la validità della proposta contrattuale effettuata verbalmente.
Costituisce causa di legittimo impedimento all'accoglimento della proposta contrattuale la malattia certificata, con prognosi non inferiore ad un mese. La certificazione dello stato di malattia di un lavoratore inserito nel bacino deve necessariamente pervenire all'azienda, anche a mezzo fax, all'ufficio del personale che abitualmente formalizza i contratti a termine con l'interessato, entro 2 giorni dal suo rilascio, anche se non è stata ancora formalizzata una proposta. Durante il periodo di malattia l'azienda è esonerata dalla garanzia di impegno a termine nei confronti del lavoratore.
Con riferimento alla maternità, oltre che per il periodo di astensione obbligatoria, la lavoratrice che ne faccia preventiva richiesta può essere esonerata dalla formalizzazione di contratti, fino al compimento di 1 anno del bambino senza che ciò determini l'esclusione dal bacino. Durante il suddetto anno l'azienda è esentata dalla garanzia di impegno a termine nei confronti della lavoratrice.
L'azienda comunicherà, annualmente alle Organizzazioni sindacali, i nominativi dei lavoratori esclusi dal bacino.
30. L'azienda procederà a riconoscere annualmente (l'anno successivo a quello di riferimento) i compensi relativi ai periodi di impegno minimi garantiti, ma non lavorati per causa non dipendente dal lavoratore, eventualmente spettanti alle risorse appartenenti ai bacini, mediante erogazione di una somma "una tantum" che verrà corrisposta in busta paga in occasione di un impegno a termine. Resta inteso che tale importo sarà soggetto a t.f.r. e a versamenti per la previdenza complementare.
31. Le parti, in relazione al diritto di precedenza di cui al comma 4-quater, art. 5, D.Lgs. n. 368/2001, così come modificato dalla Legge n. 247/2007, convengono che la scelta dei lavoratori da assumere a tempo indeterminato verrà effettuata tenendo conto in via prioritaria delle garanzie di assunzione a T.I. riconosciute dagli accordi di bacino e che, conseguentemente, si seguirà la priorità dettata dai termini massimi di assunzione stabiliti dai predetti accordi, nel rispetto delle pianificazioni previste.
32. Per quanto concerne il diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine previsto dal comma 4-quinquies, art. 5, D.Lgs. n. 368/2001, così come modificato dalla Legge n. 247/2007, le parti convengono che nell'ambito dei lavoratori che esprimano la volontà di avvalersi di tale diritto, fermo restando il rispetto delle scelte di carattere editoriale/produttivo, i lavoratori inseriti nel bacino avranno una garanzia di utilizzazione prioritaria rispetto agli altri lavoratori.
33. Le parti si danno atto che, per le esigenze di contratti a termine che non possano essere soddisfatte con il personale inserito nei bacini, si ricorrerà prioritariamente ai lavoratori già utilizzati.
34. Si precisa che i termini entro i quali i lavoratori del bacino devono essere assunti in applicazione del presente accordo sono da intendersi quali termini massimi. L'immissione in servizio a tempo indeterminato potrà essere anticipata - fermo restando, ovviamente il presupposto dell'inserimento in fascia A, a seguito della maturazione dei 1.095 giorni di impegno con contratti a termine - in presenza di particolari situazioni organizzative - che verranno valutate tra le parti in ambito locale e societario - che rendano oggettivamente necessaria l'anticipazione dell'assunzione rispetto ai termini derivanti dall'applicazione del presente accordo.
35. Le parti convengono che contratti a termine stipulati con nuove risorse riguarderanno in futuro esclusivamente situazioni contingenti (ad esempio necessità correlate ad esigenze temporanee, sostituzione di lavoratore assente per aspettativa, malattia o maternità), mentre per le esigenze stabili di personale si procederà - attraverso iniziative selettive aperte a tutti coloro che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, che prevederanno la costituzione di una Commissione esaminatrice ed anche prove anonime - alla formalizzazione di contratti di apprendistato secondo i criteri stabiliti dalle parti con separato accordo (in allegato).
36. I lavoratori che hanno lavorato presso società del gruppo con contratti di somministrazione, tra il 1º luglio 2009 e la data di sottoscrizione del presente accordo, verranno impegnati con contratti a tempo determinato ed i giorni di lavoro con contratti di somministrazione verranno considerati utili ai fini dell'inserimento nel bacino. Tali lavoratori, secondo le prassi vigenti, verranno inquadrati al livello iniziale del profilo professionale assegnato.
37. L'azienda si rende disponibile a valutare l'anticipazione dei termini di assunzione dei lavoratori assunti a tempo determinato, con il "collocamento obbligatorio".
38. Le parti convengono di incontrarsi entro dicembre 2012 per verificare l'andamento del presente accordo.
39. Le parti convengono altresì di affrontare congiuntamente la materia del c.d. "lavoro atipico" a decorrere dal prossimo mese di ottobre. In tale occasione le parti valuteranno inoltre la problematica dell'utilizzazione dei lavoratori atipici che abbiano proposto impugnazione ai sensi del c.d. "collegato lavoro".
40. Le parti convengono di procedere ad una verifica in sede locale delle esigenze di organico.
Integrazione Accordo 29 luglio 2011
1. Part-time - punto 18
Si conferma che anche le assunzioni di cui al punto 6 rientrano nell'ambito di applicazione del punto 18 e, dunque, possono essere anticipate di 2 anni - cosi come espressamente indicato per le assunzioni di cui al punto 7 comma 1 - nel caso in cui un lavoratore opti per l'assunzione a tempo indeterminato con part-time verticale di 8 mesi annui, per un periodo di tre anni.
Le Parti si impegnano ad effettuare una verifica complessiva sul tema delle assunzioni con part-time verticale e, a tal fine, i lavoratori di Fascia A e di Fascia B, che siano interessati ad avvalersi dell'assunzione con part-time verticale, dovranno far pervenire una specifica comunicazione alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione entro il 30 giugno 2013.
2. Computo contratti di somministrazione - punto 36
Nell'ambito di applicazione del punto 36 rientrano anche i lavoratori che, precedentemente al 1/07/2009, erano stati impegnati con contratto di somministrazione e, nel periodo tra il 1/07/2009 e il 29/07/2011, con contratti di lavoro subordinato a termine.
Si conferma che i lavoratori che precedentemente alla data del 29/07/2011 sono stati impegnati esclusivamente con contratti di somministrazione devono essere impegnati con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato prima di potere accedere al bacino.
In occasione della verifica da effettuarsi nel corso del primo trimestre 2013 - in applicazione del punto 7 - verrà riesaminata la posizione dei lavoratori che, alla data del 29 luglio 2011, erano già stati impegnati con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, successivi ad impegni con contratti di somministrazione. Per coloro, tra questi, che alla data del 30/6/2011 avevano già maturato complessivamente 1.095 giorni di impegno (sommando i periodi di lavoro con contratto a termine e con contratto di somministrazione), la data di assunzione a tempo indeterminato, fissata a seguito della verifica compiuta nel 2012, verrà anticipata in linea con la pianificazione delle assunzioni dei lavoratori del medesimo profilo professionale avvenuta in applicazione del punto 6.
3. Riduzione T.D. rispetto ai T.I. - punto 1
Con l'accordo sindacale del 29 luglio 2011 le Parti hanno convenuto che, a decorrere dal 2012, il numero dei lavoratori a termine diminuirà in rapporto all'incremento del numero di unità in organico a tempo indeterminato nel Gruppo.
In particolare, il numero delle unità/anno - cosi come specificato nell'accordo - dovrà ridursi ogni anno in ragione di 8/12 rispetto all'incremento del numero di unità a tempo indeterminato avvenuto nell'anno precedente (esempio: per ciascuna unità a T.I. al 31/12/2012 aggiuntiva rispetto alle unità a T.I. del Gruppo al 31/12/2011, dovranno essere formalizzati nel corso del 2013 8/12 di unità/anno a T.D. in meno). Le eventuali maggiori riduzioni effettuate in un esercizio potranno essere compensate l'anno successivo.
Peraltro, per l'anno 2012 non rientrano nel computo delle unità/anno a T.D., ai fini della verifica di cui sopra, le nuove assunzioni a termine derivanti dall'applicazione del punto 36 (formalizzazione di contratti a termine per i lavoratori con precedenti contratti di somministrazione).
4. Assunzioni con collocamento obbligatorio - punto 37
I lavoratori inseriti nel bacino, assunti a termine con collocamento obbligatorio, verranno assunti a tempo indeterminato con un'anticipazione di ventiquattro mesi rispetto alla data pianificata in applicazione dell'accordo.
5. Modifica dell'età pensionabile - punto 10
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, in coerenza con quanto previsto al punto 10 dell'accordo del 29 luglio 2011, le Parti convengono che, in relazione alle innovazioni legislative intervenute in materia pensionistica, il limite di 65 anni di età indicato allo stesso punto viene prorogato fino a 66 anni e 3 mesi, previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale.
Le Parti si incontreranno in occasione di future elevazioni dell'età pensionabile.
6. Inserimento nella stesura contrattuale
Le Parti convengono che il testo dell'accordo del 29 luglio 2011 in materia di bacino di reperimento professionale verrà inserito nella stesura del contratto collettivo di lavoro.
Percorso relazionale
Nel corso del 2013, in previsione della discussione per il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro 2014-2016, la Rai e le OO.SS. firmatarie del c.c.l. avvieranno specifici incontri volti:
a) ad elaborare un nuovo modello per la definizione del Premio di Risultato, che preveda un sistema graduale di erogazione del Premio correlato ai livelli di raggiungimento degli obiettivi individuati;
b) a procedere ad una armonizzazione delle previsioni contrattuali in materia di protocollo delle Relazioni Industriali in linea con l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e ad una verifica sulle agibilità sindacali in generale;
c) ad armonizzare le previsioni contrattuali alle modifiche di Legge intervenute su specifici argomenti, quali, a titolo esemplificativo, malattia, infortunio sul lavoro, orario di lavoro, cessazione del rapporto per raggiunti limiti di età;
d) a procedere ad una razionalizzazione complessiva degli orari che, tenendo conto dell'articolazione delle attività produttive e nel rispetto dell'esigenza del miglioramento della qualità della vita dei lavoratori, ne determini una sostanziale ottimizzazione;
e) a studiare un sistema di razionalizzazione dell'insieme degli istituti contrattuali che compongono la retribuzione accessoria.
Ipotesi di accordo 28/02/2018 (Decorrenza 01/01/2014)
Modifica accordo 29 luglio 2011
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le Parti convengono che, in coerenza con quanto previsto al punto 10 dell'accordo 29 luglio 2011 - come modificato dall'accordo di rinnovo contrattuale del 7 febbraio 2013, il limite di 66 anni e 3 mesi indicato allo stesso punto viene prorogato in relazione alle previsioni di Legge in materia di pensione di vecchiaia, previa sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale.
In relazione a tale elevazione, le Parti confermano che, per tali risorse, le pattuizioni aventi ad oggetto la deroga alla disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato contenute al punto 1. dell'accordo del 29 luglio 2011 e s.m.i. troveranno applicazione fino al termine delle garanzie di impegno loro attribuite.
[___]
POLITICHE ATTIVE
Le Parti, anche in relazione alle possibili uscite del personale collegate al piano di incentivazione, convengono di incontrarsi per definire, tra il mese di maggio ed il mese di settembre 2018, le seguenti questioni:
- verifica del livello di organico;
- stabilizzazione delle risorse inserite nei bacini di reperimento professionale (con valutazione della situazione dei lavoratori inseriti nel bacino che non hanno maturato il diritto all'assunzione a tempo indeterminato in quanto ultracinquantottenni alla data della verifica periodica nella quale è stata rilevata la maturazione dei requisiti per l'ingresso in fascia A);
- analisi delle future esigenze di reclutamento.
Nella stessa sede, le Parti, con l'obiettivo di non disperdere ed acquisire competenze professionali consolidate attraverso collaborazioni reiterate negli anni, effettueranno una disamina delle esigenze di personale in ambito editoriale, verificando in particolare i criteri selettivi da utilizzare per individuare il personale che sia stato utilizzato dalla Rai in modo costante con contratti di lavoro autonomo e che abbia requisiti di professionalità e competenza, al fine di individuare percorsi di stabilizzazione.
Anche in relazione a tale iniziativa e con la finalità di valorizzare le professionalità e le specializzazioni interne (in particolare nell'ambito editoriale), nonché di rendere eccezionale il ricorso a "prime utilizzazioni", l'Azienda si impegna a realizzare, nell'arco di un biennio, una riduzione delle risorse utilizzate con contratti di lavoro autonomo in misura superiore al numero delle stabilizzazioni effettuate attraverso l'iniziativa selettiva sopra indicata.
Sulla materia delle collaborazioni esterne, il confronto tra le Parti proseguirà nella sede della Commissione tecnica Azienda/Sindacato con ruolo consultivo istituita sulla materia degli appalti.
Lettera della RAI a:
FILIS-CGIL
FIS-CISL
UILSIC
SNATER
Oggetto: AIDS
In considerazione della particolare rilevanza sociale della malattia, l'azienda valuterà caso per caso l'opportunità di prolungare di 24 mesi il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 18 del c.c.l.
Roma, maggio 1990
Lettera della Rai a:
SLC-CGIL
FISTEL-CISL
UILCOM-UIL
SNATER-CISAL
UGL-INFORMAZIONE
LIBERSIND-CONFSAL
Con riferimento alle risorse rientrate nei bacini di reperimento del personale a tempo determinato - ai sensi degli accordi sindacali sottoscritti in materia - per i quali è stata prevista una garanzia annua di impegno, si precisa quanto segue.
In caso di future attribuzioni di compensi a titolo di "ad personam", questi non verranno assorbiti da incrementi della retribuzione derivanti dall'aumento dei minimi di stipendio contrattuali.
Tra un contratto a termine e l'altro non vi è alcun obbligo di rispettare intervalli temporali superiori rispetto a quelli previsti dalla Legge e le risorse inserite nei bacini di cui sopra potranno essere impegnate su una medesima produzione senza particolari limitazioni quantitative - relativamente al numero dei contratti - in presenza di specifiche esigenze produttive.
L'azienda conferma inoltre la disponibilità a tentare di definire - ove possibile - mediante transazioni il contenzioso in atto, anche attraverso assunzioni con mansioni diverse da quelle svolte con precedenti contratti e darà informative alle organizzazioni sindacali in merito ai criteri di massima adottati per poter giungere ad una composizione delle vertenze.
Si conferma infine che, nelle sedi in cui esistono circoli ricreativi aziendali, i lavoratori inseriti nei bacini, laddove lo richiedano, potranno essere iscritti in qualità di soci di categoria B.
Roma, 23 aprile 2007
Lettera della RAI a
SLC-CGIL
FISTEL-CISL
UILCOM-UIL
SNATER-CISAL
UGL-INFORMAZIONE
LIBERSIND-CONFSAL
Oggetto: Accordo 23 aprile 2007 in materia di bacini di reperimento del personale a tempo determinato
Con riferimento ai lavoratori che entreranno a far parte dei bacini di reperimento del personale a tempo determinato ai sensi dell'accordo citato in oggetto, si conferma che non è esclusa la possibilità di impegno anche in profili professionali diversi rispetto a quello del bacino di appartenenza.
Eventuali contratti stipulati con mansioni diverse da quella del proprio bacino saranno comunque considerati utili al fine del raggiungimento del periodo di utilizzazione minimo e medio garantito ai sensi dell'accordo.
Roma, 11 giugno 2007
Lettera della RAI a
SLC-CGIL
FISTEL-CISL
UILCOM-UIL
SNATER-CISAL
UGL-INFORMAZIONE
LIBERSIND-CONFSAL
Oggetto: Indennità per macchine di elaborazione e registrazione dati
Con riferimento alla norma transitoria dell'art. 37 del vigente c.c.l., Vi confermiamo che ai lavoratori ai quali è stata attribuita l'indennità per macchine di elaborazione e registrazione dati ai sensi del c.c.l. del 1990, il relativo importo viene mantenuto "ad personam" con le medesime modalità di calcolo previste dal citato c.c.l.
***
Allegato
DICHIARAZIONE CONGIUNTA PROGRAMMATICA
La situazione generale di crisi economica-nazionale ed internazionale - determinatasi nell'ultimo biennio ha generato riflessi negativi sull'attività economica di tutti i settori produttivi, ivi compreso il comparto radiotelevisivo.
Con particolare riferimento alla RAI, si è evidenziata una elevata riduzione degli introiti pubblicitari ed il permanere delle criticità connesse alla riscossione del canone, con previsioni di ricavi in costante diminuzione.
Il quadro economico è tuttora caratterizzato da elementi di incertezza e tutte le strutture aziendali sono state chiamate a collaborare per perseguire ed implementare azioni volte a contenere i costi.
In tale contesto risulta pertanto fondamentale l'impegno ed il senso di responsabilità di tutte le parti nel cercare di contenere il più possibile i costi in generale, anche attraverso la migliore efficienza delle risorse umane.
Al riguardo le parti si danno reciprocamente atto che l'andamento delle quote di mercato nel settore televisivo configura, oramai, una posizione di simmetria in termini di ricavi complessivi tra i principali operatori del settore ed è, dunque, necessario trovare strumenti idonei a sviluppare politiche del lavoro coerenti per favorire la competitività delle aziende del gruppo Rai.
Pertanto l'azienda ha manifestato la necessità di procedere ad una revisione di alcuni istituti contrattuali nell'ambito del presente rinnovo del c.c.l., tesa ad attuare una razionalizzazione della struttura retributiva.
Le OO.SS. sottolineano tuttavia che, pur non essendo contrarie in linea di principio ad affrontare tali tematiche, gli interventi richiesti devono essere valutati in un contesto più generale di contenimento dei costi, operando prioritariamente sul fronte dei costi esterni, dentro uno scenario di progetto industriale, produttivo ed organizzativo, finalizzato allo sviluppo delle risorse aziendali e lavorative.
Spett. li OO.SS.
SLC CGIL
FISTEL CISL
UILCOM UIL
UGL TELECOMUNICAZIONI
SNATER
LIBERSIND CONFSAL
Vi confermiamo che, con l'obiettivo di migliorare la competitività aziendale, anche attraverso processi che favoriscano il ricambio generazionale e la razionalizzazione strutturale del costo del lavoro e con l'intendimento di rispettare e, ove possibile, accelerare il piano di stabilizzazione del personale precario, nei primi mesi del 2013 le Società del Gruppo hanno dato avvio ad un Piano di esodi anticipati rivolto al personale che abbia già maturato i requisiti di Legge per il percepimento della pensione di anzianità o per il pensionamento anticipato, secondo le modalità già comunicate.
Si precisa che l'iniziativa di esodo avverrà in una prima fase su base esclusivamente volontaria e che l'Azienda provvederà a convocare le OO.SS., orientativamente nella seconda metà del mese di marzo 2013, al fine di effettuare una disamina congiunta circa l'esito della raccolta delle richieste di esodo volontario anticipato ed assumere le opportune decisioni conseguenti.
Allo scopo di consentire la puntuale attuazione di tale Piano, il personale interessato dovrà trasmettere il modello Ecocert, ovvero rilasciare delega ad acquisire presso gli Enti previdenziali di appartenenza la propria posizione contributiva complessiva.
Spett. li OO.SS.
SLC CGIL
FISTEL CISL
UILCOM UIL
UGL TELECOMUNICAZIONI
SNATER
L'Azienda, nel convenire con il Sindacato sull'esigenza di pervenire ad una realizzazione e regolamentazione complessiva dei lavoratori impegnati con contratti c.d. atipici, si dichiara disponibile ad avviare un confronto di merito a partire dal prossimo mese di aprile, con l'obiettivo di individuare soluzioni condivise entro la fine del corrente anno e di valutare la possibile individuazione di limiti percentuali all'utilizzo di detto personale e la sua regolamentazione.
Spett. li OO.SS.
SLC CGIL
FISTEL CISL
UILCOM UIL
UGL TELECOMUNICAZIONI
SNATER
LIBERSIND CONFSAL
Con riferimento all'accordo sul programma Buongiorno Regione del 5 e 10 dicembre 2008, le Parti convengono di incontrarsi entro il prossimo mese di ottobre per definire il superamento della prassi gestionale che prevede, per il personale tecnico della Produzione della Sede regionale, che il numero dei tecnici di primo e secondo livello non superi il 50% del totale delle risorse in organico avente il medesimo profilo professionale.
A decorrere dal primo novembre verrà avviato un sistema di valutazione delle prestazioni utile ad individuare il personale tecnico che accederà al superiore livello 2, tenendo conto anche di un criterio di proporzionalità legato al numero dei dipendenti della Produzione di ogni sede.
Detti interventi decorreranno dal primo gennaio 2014.
In analogia a quanto sopra, verranno valutati passaggi di livello anche nei confronti del personale impiegatizio delle segreterie di redazione delle sedi regionali.
Infine, in ottemperanza alle previsioni dell'accordo sottoscritto il 19 settembre 2011, si procederà alla individuazione di una gratifica funzionale connessa allo svolgimento dei ruoli di REC e RUP, da corrispondere secondo un criterio che verrà definito entro il prossimo mese di ottobre.
Anche tali interventi decorreranno dal primo gennaio 2014.
In data 24 maggio 2013 si sono incontrate la RAI - Radiotelevisione Italiana e le OO.SS. SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, UGL-TELECOMUNICAZIONI, SNATER e LIBERSIND- CONFSAL, in merito alla procedura per il rinnovo delle Carte di Qualificazione del Conducente, in scadenza nel mese di settembre del 2013, per il personale chiamato a svolgere mansioni che richiedano il possesso del predetto documento.
Posto che la Carta di Qualificazione del Conducente, per effetto delle sopravvenute modifiche normative, è un documento essenziale per la Rai per il disimpegno delle mansioni che comportino la guida di automezzi pesanti, le Organizzazioni Sindacali chiedono all'Azienda di sostenere le spese che i dipendenti interessati dovranno affrontare per partecipare al corso di formazione obbligatorio di 35 ore necessario per ottenere il rinnovo del documento, nonché di giustificare le ore di assenza per la frequenza del corso come ore di formazione o, in alternativa, con permessi retribuiti, in ragione dell'interesse aziendale sotteso all'acquisizione del documento.
Al riguardo, l'Azienda manifesta disponibilità a farsi carico delle spese da sostenere entro un tetto massimo, determinato in relazione ai costi generalmente applicati dalle Autoscuole per i corsi di formazione in questione, e a riconoscere permessi retribuiti per la frequenza.
Ciò premesso, fermo restando che è pertinenza dell'Azienda l'organizzazione delle attività di formazione e che la stessa si svolge di norma durante l'orario di lavoro, in via eccezionale, con riferimento alle Carte di Qualificazione del Conducente in scadenza nel prossimo mese di settembre, considerata la necessità nel caso di specie di procedere con urgenza al rinnovo della documentazione in questione, le Parti raggiungono un accordo nei termini di seguito indicati:
- i dipendenti per i quali l'Azienda prevede la necessità di rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente si potranno iscrivere, presso una Autoscuola da loro stessi individuata, al corso obbligatorio di 35 ore, che frequenteranno al di fuori delle ore di lavoro;
- la frequentazione dei corsi sarà agevolata dalle strutture ricercando una pianificazione degli orari compatibile per i dipendenti interessati;
- i dipendenti provvederanno direttamente al pagamento delle spese per la frequenza del predetto corso;
- l'Azienda procederà al rimborso delle spese sostenute dai dipendenti dietro presentazione, in originale, della relativa fattura intestata alla Rai, entro un tetto massimo fissato in Euro 350,00 (trecentocinquanta/00), salvo casi specifici da esaminare. Le parti si danno atto che le somme di cui sopra, in quanto rimborso di spese affrontate nell'interesse dell'Azienda, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, alle condizioni indicate dal presente accordo;
- al fine di provvedere al pagamento del corso i lavoratori potranno eventualmente richiedere all'Azienda, dietro presentazione del preventivo dell'autoscuola, un anticipo entro il tetto massimo sopra indicato, fermo restando l'obbligo di consegnare l'originale della fattura al termine del corso; qualora la spesa sostenuta sia inferiore all'anticipo erogato, il dipendente sarà tenuto a restituire l'eccedenza al più tardi entro il mese successivo a quello di consegna della fattura, fermo restando che in caso contrario l'Azienda procederà al recupero dell'importo anticipato e non giustificato sulle prime competenze utili;
- su richiesta del dipendente, verranno concessi n. 5 permessi retribuiti compensativi (PC), da fruire entro il corrente anno, anche congiuntamente alle ferie. Nei casi di impossibilità nella fruizione per esigenze produttive motivate, questi potranno essere fruiti al massimo fino al 31 maggio dell'anno successivo.
Resta comunque inteso che, al termine dei corsi, i dipendenti dovranno consegnare al competente Ufficio del Personale la documentazione di rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente, in assenza della quale viene meno il diritto al rimborso delle spese e l'Azienda procederà al recupero dell'anticipo eventualmente corrisposto sulle prime competenze utili.
Ipotesi di accordo 28/02/2018 (Decorrenza 01/01/2014)
ASSEMBLEE DEI LAVORATORI
In relazione a quanto previsto all'art 20 della Legge n. 300 del 1970, il diritto di assemblea può essere esercitato dai lavoratori nella misura e con le modalità di seguito indicate:
- sei ore annue su iniziativa congiunta delle RSU e delle OO.SS. firmatarie del CCL sia in forma congiunta che disgiunta;
- due ore per ciascuna delle sei OO.SS. firmatarie del CCL su iniziativa esercitata singolarmente o congiuntamente. L'utilizzazione congiunta produce la riduzione prò quota della spettanza annua di ciascuna Organizzazione.
Le richieste di assemblea dovranno pervenire all'Azienda con almeno 48 ore di anticipo.
Al fine di contemperare l'esercizio del diritto di assemblea con il diritto dell'utenza alla regolare fruizione del servizio pubblico, le Parti convengono che l'esercizio del diritto di assemblea non sarà limitato se non per esigenze organizzativo-produttive non differibili.
[___]
ASPETTI NORMATIVI
Diritti e tutele
Le Parti, nel darsi atto dell'esigenza di assicurare la completa trasparenza e diffusione tra i lavoratori delle disposizioni aziendali contenute nelle circolari - in particolare quelle inerenti alla gestione delle risorse umane, che dovranno avere la massima visibilità sul sito di comunicazione interna - convengono di prevedere per queste ultime un percorso di informativa e confronto tra Azienda e OO.SS..
[___]
12) Molestie e violenze sui luoghi di lavoro
In relazione all'accordo quadro sulle molestie e violenze sui luoghi di lavoro, sottoscritto dalle rappresentanze di Confindustria e delle OO.SS. maggiormente rappresentative in data 25 gennaio 2016, l'Azienda si impegna a recepirne i contenuti e ad adottare misure adeguate atte a prevenire e a perseguire tali illeciti comportamenti e a recepire quanto previsto all'art. 24 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 80.
[___]
Welfare
Le Parti, nel darsi reciprocamente atto della necessità di introdurre un sistema strutturato ed innovativo per fornire servizi di welfare ai dipendenti, con la finalità di rispondere al meglio alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ed incrementare il benessere individuale e familiare, oltre che di consolidare il senso di appartenenza e di incrementare la produttività, manifestano la volontà di definire un "Piano di welfare aziendale" da gestire attraverso una piattaforma informatica fornita da un soggetto esterno specializzato.
Le Parti procederanno entro il 15 maggio 2018 all'individuazione, sulla base delle esigenze dei lavoratori e tenendo anche conto del regime fiscale e contributivo previsto dalle vigenti disposizioni di Legge, di una gamma di beni e servizi coerenti con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare, privilegiando quelli con finalità di assistenza sociale, educazione ed istruzione.
Nell'ambito di tale confronto, finalizzato alla definizione del "Piano di welfare", le Parti procederanno inoltre alla definizione dei criteri per l'individuazione di un idoneo fornitore che possa assicurare al meglio l'erogazione dei beni e servizi inclusi nel Piano.
In attesa della compiuta regolamentazione della materia, le Parti concordano sin da ora che:
- verrà costituito un organismo bilaterale tra l'Azienda e le OO.SS. firmatarie del CCL, che assicuri un costante raccordo tra le esigenze dei lavoratori ed i servizi offerti attraverso la piattaforma, monitorando la qualità delle prestazioni;
- il contributo aziendale per ciascun dipendente sarà determinato tenendo conto della retribuzione annuale globale, fermo restando lo stanziamento complessivo annuale da parte dell'Azienda relativo all'ex Arcal;
- le eventuali offerte di beni e servizi già presenti in azienda, sia unilateralmente riconosciute per effetto di regolamenti aziendali, che per effetto di pattuizioni individuali o accordi collettivi restano confermate, in attesa di un eventuale, e complessivo, riassetto della materia.
Fondo di Solidarietà Bilaterale
Premesso che attualmente i lavoratori disciplinati dal CCL per quadri, impiegati ed operai sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 29 del d.lgs. 148/2015, regime Fondo di Integrazione Salariale ("FIS"), le Parti si danno reciprocamente atto della volontà di valutare l'adesione ad un Fondo di Solidarietà Bilaterale di settore.
A tal fine, le Parti convengono di incontrarsi entro il 30 settembre 2018 per una definizione della materia.
Trasferta e Lavoro agile - Confronto tra le parti
Le Parti convengono, infine, di rinviare ad una successiva fase di confronto l'approfondimento delle questioni relative alla disciplina delle trasferte ed al "Lavoro agile"; a tal fine, viene prevista la fissazione di un incontro entro il 30 maggio 2018 finalizzato all'avvio del confronto sulle due tematiche. Con riferimento alla disciplina delle trasferte, le Parti si danno atto della volontà di definire la materia entro il mese di giugno 2018.
Lettera alle OO.SS.
In relazione a quanto pattuito in data odierna sul tema del "welfare", Vi comunichiamo che, per il tempo necessario alla effettiva attivazione del "Piano di welfare", i componenti degli organismi previsti dallo Statuto dell'Arcal-Rai in carica al momento della disdetta degli Accordi sindacali istitutivi potranno continuare a svolgere le relative funzioni.
Limitatamente a tale periodo, l'Azienda continuerà a valutare ed autorizzare, di volta in volta, il finanziamento delle singole iniziative approvate dalla Commissione Centrale, con assoluta priorità - in un'ottica di razionalizzazione della spesa - per quelle a carattere sociale, con finalità di sostegno ai dipendenti ed alle loro famiglie.
In data 13 dicembre 2018, in Roma, presso la Sede di Unindustria - Roma, si sono incontrati
la Rai - Radiotelevisione Italiana, assistita da Unindustria - Roma
e
le OO.SS. SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UGL INFORMAZIONE, LIBERSIND CONFSAL. unitamente al Coordinamento nazionale RSU
Premesso che
- in data 17 ottobre 2018 le Parti hanno sottoscritto un verbale di incontro sul tema delle Politiche Attive, con il quale sono stati definiti gli impatti delle recenti modifiche sulla disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato - intervenute con il decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2018, n. 96 - sui lavoratori già utilizzati a termine dalla Rai;
- in occasione del medesimo incontro del 17 ottobre 2018, l'Azienda ha fornito alla parte sindacale un quadro completo relativo alla consistenza dell'organico e del personale a termine, alle cessazioni (a partire dal 2016) c alle nuove assunzioni a TI, alle "uscite" per incentivazione all'esodo e alle iniziative selettive;
- sul tema dell'organico, le Parti si sono date atto della volontà di garantire - in attesa di confrontarsi sugli scenari di sviluppo che verranno delineati nel nuovo Piano Industriale e nel Piano Editoriale e sui conseguenti impatti sull'organizzazione e sui modelli produttivi - un equilibrio complessivo in cui risultino centrali le esigenze di professionalità strategiche per la prosecuzione del percorso di innovazione tecnologica intrapreso negli ultimi anni, nel quadro di forte evoluzione del settore di riferimento, con la finalità di rafforzare la competitività dell'Azienda;
- inoltre, rimanendo in tema di organico, le Parti si sono date atto del comune obiettivo di garantire la capacità produttiva necessaria a realizzare le previsioni della Convenzione per la concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e del Contratto Nazionale di Servizio stipulato con il Ministero dello Sviluppo Economico, assicurando la piena utilizzazione e valorizzazione delle risorse interne;
- inoltre, in relazione alle esigenze in ambito editoriale, le Parti hanno confermato l'impegno contrattuale a definire i criteri selettivi per l'individuazione del personale utilizzato con contratti di lavoro autonomo da inserire su percorsi di assunzione;
Tutto ciò premesso,
le Parti
convengono quanto segue
A) Organico - esigenze di reclutamento
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
Ai fini della valutazione del quadro complessivo di riferimento, si rappresenta di seguito la situazione dell'organico in relazione alle previste uscite per adesione all'iniziativa di incentivazione all'esodo:
- nel periodo compreso tra il 2016 e il 2018 sono intervenute circa 670 cessazioni dal servizio ed 860 assunzioni a tempo indeterminato (di cui circa 480 stabilizzazioni di personale dei bacini t.d.), come da schema allegato (all. 1);
- sono previste 514 uscite per incentivazione all'esodo (a cui si aggiungono 24 ulteriori uscite definite per situazioni particolari certificate, quali ad esempio casi di contenzioso e di grave malattia, gestiti al di fuori del piano straordinario degli esodi attivato dalla Rai), ripartite per Direzione/Sede come indicato nello schema allegato (all. 2);
- in relazione alle selezioni per apprendisti già completate, sono state formalizzate: 22 assunzioni di tecnici laureati in ingegneria e 3 sono in corso di formalizzazione, 51 assunzioni di impiegati/assistenti ai programmi con ulteriori 18 in corso di formalizzazione, 133 assunzioni di tecnici diplomati con ulteriori 8 in via di formalizzazione, per un totale di 235 assunzioni.
In aggiunta a tali assunzioni, sono previsti ulteriori inserimenti, quantificabili, salvo eventuali rinunce degli idonei, in 45 unità, confermando:
- l'esaurimento della graduatoria della selezione per tecnici della produzione/tecnici ICT/tecnici;
- l'esaurimento entro i primi mesi del 2019 della graduatoria della selezione degli ingegneri, con ulteriori 4 inserimenti;
- la possibilità di attingere alla graduatoria della selezione degli impiegati/assistenti ai programmi, assumendo ulteriori 41 risorse.
Si conferma, altresì, l'inserimento ad inizio 2019 di 25 specializzati della produzione e 25 impiegati laureati in economia e commercio. Per il profilo dello specializzato della produzione, dalla graduatoria degli idonei si attingerà in linea con le precedenti iniziative selettive, anche con l'obiettivo di favorire le richieste di cambio qualifica.
Si prevede altresì l'attivazione di nuove iniziative selettive per tutti i profili professionali della produzione necessari a salvaguardare l'attuale funzionalità produttiva (tecnico della produzione, specializzato della produzione, operatore di ripresa, montatore, assistente alla regia, consulente musicale, grafico-operatore animatore, videografico, costumista, specializzato dei costumi, scenografo, arredatore, costruttore, realizzatore-decoratore, truccatore-parrucchiere). In particolare, per il profilo del tecnico della produzione, dalla graduatoria degli idonei si attingerà in linea con le precedenti iniziative selettive.
Al proposito l'Azienda comunica che è in corso la procedura per la definizione di un Accordo Quadro di durata triennale con un fornitore per i servizi di recruitment. La relativa RDA è stata emessa prima della pausa estiva, ed è nella fase finale l'iter di approvazione.
Detto Accordo Quadro consentirà l'attivazione, con i tempi tecnici necessari, di ulteriori selezioni geolocalizzate, anche per specifici profili di produzione, orientate, in particolare alle esigenze dei Centri di Produzione e delle sedi regionali.
Si conferma, per tutte le iniziative selettive previste dal presente accordo, la presenza dell'"osservatore sindacale" previsto dalle vigenti norme contrattuali.
I nuovi inserimenti verranno effettuati, tenendo conto delle esigenze di organico, dando comunque priorità alle richieste dì trasferimento pendenti.
Con riferimento alle assunzioni di apprendisti, rimangono ferme le previsioni dell'articolo contrattuale in materia di apprendistato, ivi compresa la garanzia percentuale di personale che verrà mantenuto in servizio.
Le esigenze di organico riferite ad attività specialistiche potranno essere soddisfatte anche facendo ricorso ad assunzioni tramite selezione di lavoratori in stato di disoccupazione.
Ad integrazione dì quanto sopra specificato sui nuovi ingressi, con la finalità di garantire appieno la attuale capacità produttiva, l'Azienda conferma che provvederà alla copertura delle posizioni apicali funzionali a salvaguardare il livello produttivo sotto il profilo qualitativo e quantitativo.
In coerenza con quanto sopra e nell'attesa del confronto sugli scenari di sviluppo definiti dal Piano Industriale e del Piano Editoriale l'Azienda effettuerà le promozioni al livello superiore dei lavoratori ai quali è stato già affidato o sarà affidato in conseguenza degli esodi incentivati lo svolgimento delle relative funzioni (cd. "facenti funzione").
In particolare, per i lavoratori ai quali è stato affidato lo svolgimento delle funzioni entro la data del 30 settembre 2018, il passaggio al livello superiore avrà decorrenza nel corso del primo semestre del 2019. Si conviene che nell'ambito delle citate promozioni verranno incluse le posizioni di "facente funzione" dei capi operai di livello 4.
Per i lavoratori ai quali è stato attribuito il ruolo di "facente funzioni''a partire dal 1º ottobre 2018, le Parti si confronteranno entro la fine del 2019 nell'ambito dell'"Osservatorio" di seguito descritto.
Tenendo conto delle azioni sopra indicate, le Parti concordano di istituire uno specifico organismo Azienda/Sindacato con funzioni di "Osservatorio sull'organico", nell'ambito del quale si svolgerà il confronto sulle effettive esigenze di personale, in termini di numeri, profili professionali e localizzazione, nonché di copertura delle posizioni apicali.
Sia con riferimento alle esigenze di organico che di copertura delle posizioni apicali, le Parti confermano che nell'ambito dell'Osservatorio verrà data piena attuazione ai principi contenuti nel Contratto Nazionale di Servizio e nella Convenzione per la Concessione per il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, stipulati tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Rai, e, segnatamente, al principio relativo alla valorizzazione del merito e della capacità professionale di tutto il personale dell'azienda e della piena utilizzazione e valorizzazione delle risorse interne.
Al proposito, con la finalità di garantire appieno la attuale capacità produttiva, il predetto organismo - che sarà composto da 2 componenti per ciascuna sigla firmataria del CCL - si riunirà entro la fine del mese di febbraio 2019 ed entro la fine del mese di maggio 2019, per effettuare le previste verifiche e valutazioni relative all'organico ed alla copertura delle posizioni organizzative apicali.
L'Osservatorio avrà il compito di predisporre un documento di analisi, che costituirà la base del confronto, nell'ambito del secondo livello, da sviluppare e concludere nel corso del 2019.
Inoltre su richiesta delle RSU si svolgeranno, sulla materia, incontri mirati a livello locale.
B) Iniziativa di reclutamento di lavoratori autonomi in ambito editoriale
Le Parti, in applicazione dell'impegno assunto con l'accordo di rinnovo contrattuale del 28 febbraio 2018 e nel rispetto del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e del Piano per la Trasparenza e la Comunicazione Aziendale, in particolare al paragrafo 1.3.4 "Criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterni", con la finalità di ridimensionare il ricorso al lavoro autonomo, definiscono i seguenti criteri selettivi da adottare per l'individuazione - sulla base delle esigenze in ambito editoriale - del personale utilizzato con contratti di lavoro autonomo e con requisiti di professionalità e competenza, da inserire su percorso di assunzione a tempo indeterminato:
• almeno 40 mesi di effettivo impegno con RAI e/o Società del Gruppo nel quinquennio 2014-2018, fatti salvi i periodi coperti da indennità di maternità;
• almeno 12 mesi di effettivo impegno con RAI e/o Società del Gruppo nel biennio 2017/2018, fatti salvi i periodi coperti da indennità di maternità;
• "compenso annuo riproporzionato" inferiore a 50.000,00 euro (da riproporzionare nell'anno rispetto al periodo temporale di utilizzo) risultante da tutti i contratti stipulati, anche per periodi sovrapposti, e dalle relative varianti per ciascun anno;
• contratti per le prestazioni riportate nell'elenco allegato (all.3);
• limite massimo di età: limite massimo di età fissato dalla Legge in materia di pensione di vecchiaia;
• titolo di studi: diploma di scuola media superiore.
L'iniziativa selettiva, che verrà indetta per i profili di programmista (anche ai fini dell'utilizzo con la specializzazione di "videomaker"), specialista web, tecnico della produzione, assistente alla regia, operatore di ripresa, montatore e consulente musicale, darà luogo a diverse graduatorie di idonei.
Alle risorse disponibili ad essere assunte in una sede diversa rispetto a quella di precedente -utilizzo, a fronte di specifiche esigenze aziendali, l'Azienda corrisponderà per un periodo di 12 mesi una somma a titolo di "rimborso spese di sistemazione" fino ad un massimo di Euro 31,00 (trentuno/00) lordi giornalieri, previa presentazione di idonea documentazione.
Un primo gruppo di 50 risorse, individuate esaurendo integralmente le graduatorie dei profili diversi da programmista e per la parte restante attingendo dalla graduatoria di idonei dei programmisti, verranno assunte a tempo indeterminato a partire dal luglio 2019 nel livello di ingresso dei rispettivi profili.
Ulteriori 100 risorse della graduatoria di idonei dei programmisti verranno assunte a tempo indeterminato entro giugno 2020 nel livello di ingresso del profilo.
Per le restanti risorse inserite nella graduatoria di idonei dei programmisti, le Parti identificheranno entro giugno 2019 le modalità per il progressivo inserimento in Azienda attraverso un percorso di impiego con contratti a termine finalizzato alla stabilizzazione, che verrà comunque effettuata entro il 2023, utilizzando strumenti di contrattazione flessibili previsti dalla legislazione vigente.
Nella stessa sede, in relazione alle assunzioni che verranno previste nell'area editoriale, le Parti individueranno un obiettivo di riduzione del ricorso al lavoro autonomo, identificando inoltre il limite di compenso al di sotto del quale non si procederà alla stipula di contratti di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività che siano riconducibili, in tutto o in parte, a singoli profili professionali disciplinati dal CCL.
Ferme restando le previsioni di cui alle disposizioni aziendali, citate in premessa al presente paragrafo, le Parti convengono di incontrarsi con cadenza annuale, nel mese di settembre, per una informativa sui numeri e sulla tipologia di prestazioni riferite alle risorse che verranno inserite per la prima volta in Azienda con contratti di lavoro autonomo per la realizzazione di programmi.
ALLEGATI
ALLEGATO 1 - ASSUNZIONI E CESSAZIONI DAL SERVIZIO
Omissis
ALLEGATO 2 - INCENTIVAZIONI ALL'ESODO 2018
Omissis
ALLEGATO 3
Cod Mansione
Mansione
Numero contratti
725
ESPERTO TECNICO SCIENTIFICO
5879
010
PRESENTATORE
5812
761
AUTORE TESTI ESPOSITIVI NS
5660
200
REGISTA
4448
764
AUTORE T MICR NS
2267
726
ESPERTO ARTISTICO
2035
056
SUGGERITORE
1828
760
AUT T ESP CREAT DDAA NS
1700
724
ESPERTO LETTERARIO E ARTI FIGURATIVE
1103
239
DIALOGHISTA SPECIALIZZATO
530
763
AUTORE T ESP CREAT MICR NS
471
935
CONSULENTE AZIENDALE
453
057
LETTORE
361
704
ESPERTO MUSICALE
187
775
TRADUTT (ALTRE TRADUZ)
176
236
DISEGN IDEAT ANIMAZ DDAA
132
230
SCENOGRAFO
91
011
PRESENTATORE ANIMATORE
78
310
CONSULENTE MUSICALE
27
234
COSTUMISTA-FIGURINISTA
26
220
BOZZETTISTA (SOGG ENPALS)
25
765
ASSIST A PRODUZ/AUTORE TESTI
20
118
BALLERINO LeggeRO
17
710
RICERCATORE BIBLIOGRAFICO
14
231
PARRUCCHIERE
12
238
SCENEGG. CINE TV DDAA
10
490
DIRITTI AUTORE (SOGG ENPALS)
6
232
TRUCCATORE
5
774
TRADUTT DDAA NS
3
240
ADATTATORE
2
COMP- MUSICA OP. COMMISS.NO DEP SIAE
1
Ipotesi di accordo 09/03/2022 (Decorrenza 01/01/2019)
CONCILIAZIONE VITA/LAVORO
Le Parti, individuando nel lavoro agile uno strumento utile per la conciliazione dei tempi vita/lavoro, oltre che per l'incremento della produttività e per la promozione della sostenibilità ambientale, confermano l'intento - già espresso nell'accordo di rinnovo del 28 febbraio 2018 e ribadito nelle "Linee Guida per la Fasa 2 dell'emergenza sanitaria'" del 17 giugno 2020 - di procedere alla definizione, in via sperimentale, di una disciplina dell'istituto, da applicare al termine del periodo di emergenza sanitaria.
Tenuto conto delle specificità delle diverse aree aziendali, le Parti ritengono opportuno implementare la modalità agile attraverso un percorso di sperimentazione, a partire dal termine dello stato di emergenza sanitaria, mediante un confronto - con cadenza periodica - fra Azienda e OO.SS., sia a livello nazionale, con le Segreterie Nazionali, che con le RSU a livello locale e per singola Unità Produttiva.
Le modalità di sperimentazione dell'istituto e la relativa disciplina sono oggetto di specifica intesa.
Verbale di stipula
[___]
In apertura di riunione, su richiesta dei Sindacati, la parte aziendale ha fornito un'illustrazione dei dati relativi all'applicazione del citato accordo sul lavoro agile - riguardanti Rai, Rai Com e Rai Cinema -, precisando che:
- le proposte di accordo di lavoro agile sono state sottoposte, attraverso l'apposito sistema predisposto su Rai per Me, a 5.112 lavoratori inquadrati nei profili professionali indicati al punto A1) dell'accordo sindacale e coinvolti dunque nella sperimentazione (Impiegato, Programmista Multimediale, Assistente di Redazione, Documentatore, Tecnico ICT, Funzionario);
- rispetto alle proposte effettuate dall'Azienda, 4.582 lavoratori hanno accettato l'accordo individuale, mentre 64 hanno espressamente rifiutato e 466 non hanno fornito alcuna risposta;
- la media dei giorni mensili di lavoro "da remoto" previsti per i lavoratori interessati dallo smart working è pari a 9 giorni (con esclusione dal calcolo dei giorni aggiuntivi, fino a 2, per le specifiche casistiche indicate al punto B2).
L'Azienda ha fornito, inoltre, un prospetto di dettaglio con l'indicazione della ripartizione per Direzione dei 4.582 lavoratori ed il dettaglio della media dei giorni di lavoro da remoto per ciascun profilo professionale e per ciascuna Direzione (allegato al presente verbale).
A seguire, la parte sindacale ha avanzato le seguenti richieste:
Non essendo stato accordato ai lavoratori un numero congruo di giorni di lavoro da remoto, il numero di giornate va ampliato.
Questi numeri vanno estesi in particolare per i lavoratori c.d. "fragili", il cui numero di giornate va riportato ai numeri per periodo emergenziale.
Per ciò che riguarda il punto B2 dell'accordo (casi di diversa articolazione del lavoro agile), si deve quindi prevedere un incremento di giornate per i lavoratori riconosciuti come tali.
- l'assegnazione delle dotazioni previste dall'accordo (non solo laptop o telefoni cellulari, ma anche - a titolo esemplificativo - strumentazioni per collegamenti audio come i codec) procede a rilento. Inoltre, il traffico dati riconosciuto pari a 2 giga non è sufficiente per lo svolgimento delle attività lavorative "da remoto", in particolare quelle effettuate fuori domicilio;
- si deve estendere l'accordo agli ulteriori profili professionali che svolgono attività in linea di massima compatibili con il regime del lavoro agile;
- devono essere considerate come compatibili, ai fini del riconoscimento del lavoro agile, le specifiche situazioni nelle quali il profilo di inquadramento di un lavoratore non risulta essere più in linea con le attività effettivamente svolte (anche per consentire al lavoratore di accedere al lavoro agile per il profilo al quale risulta essere effettivamente riconducibile);
- con riferimento all'area produttiva, è necessario procedere alla valutazione delle specifiche modalità di applicazione del lavoro agile ad altri profili professionali compatibili con tale regime.
- per ciò che riguarda i profili professionali totalmente incompatibili, si devono individuare misure alternative in un'ottica di conciliazione vita e lavoro.
L'Azienda, in relazione alle osservazioni sindacali, ha fornito i seguenti riscontri:
- ha precisato che, come indicato nei prospetti allegati, la media generale dei giorni mensili di lavoro da remoto si attesta su 9 giorni, numero non distante dal numero massimo stabilito nell'accordo; soltanto per attività circoscritte e per specifici ambiti, allo stato, non è possibile prevedere un numero così ampio di giorni. Per quanto riguarda i "lavoratori fragili", è stato applicato per quanto possibile il numero massimo di giornate previste dall'accordo;
- con riferimento alle dotazioni conferma che si sta progressivamente procedendo al completamento del piano di sostituzione dei PC desktop aziendali con i lap top aziendalizzati e le relative docking station, con tempi in linea rispetto al termine finale previsto nell'accordo. Per quanto riguarda il piano dati dei telefoni aziendali, la Rai ribadisce che, secondo le disposizioni dello stesso accordo, la connessione Internet è a carico del lavoratore e che dall'Azienda viene fornito soltanto un contributo -attraverso una congrua dotazione di traffico dati - volto a supportare il lavoro in mobilità (contributo che, ad oggi, in base al traffico in rete attualmente consumato dal personale in smart working è stato quantificato in 20 giga mensili);
- sulla richiesta di estensione oltre al 30 giugno 2022 delle tutele più ampie applicate ai "lavoratori fragili", ha confermato di aver applicato tutele molto ampie tenendo conto del quadro normativo di riferimento.
Con riferimento al tema dell'estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo sul lavoro agile del 9 marzo 2022, le Parti, dopo un approfondito esame dei diversi ambiti, anche con il coinvolgimento delle Direzioni aziendali interessate, convengono di:
1) integrare l'elenco dei profili professionali contenuti nel punto "A1) Premessa: finalità ed accordo individuale" del citato accordo, aggiungendo "Tecnico, Specialista Web e Geometra", ai quali verrà estesa la disciplina del lavoro agile contenuta nell'accordo, a decorrere dall'11 luglio 2022;
2) inserire, alla fine del periodo in questione, il seguente elenco di ambiti/profili professionali ai quali verrà estesa la disciplina del lavoro agile contenuta nell'accordo, a decorrere dall'11 luglio 2022:
"Direzione Comunicazione
- Videografici Area Creativa
Direzione Rai Play e Digital
- Grafici-Operatori Animatori e Videografici
Direzione Tecnologie:
- Esercizio Reti e Sistemi (ex GASIP)
Direzione Radio:
- Tecnici della produzione, Quadri B, Tecnici (categoria y) inquadrati nell'area Ingegneria Esercizio e Manutenzione ad esclusione dei settori Booking, Sala Controllo e Manutenzione impianti;
- Tecnici del Servizio di Prevenzione e Protezione nell'ambito dell'area Risorse Radio;
- Grafici-Operatori Animatori.
Direzione Produzione TV
- Risorse impegnate in attività amministrative e/o di organizzazione del lavoro.
Si precisa che, in un'ottica di massima equità nell'applicazione delle pattuizioni in materia:
- nell'ambito dei singoli settori verrà consentita l'adesione al lavoro agile non solo alle risorse inquadrate nei profili espressamente contemplati dalla attuale disciplina ma anche alle risorse che, seppur inquadrate in profili non considerati, svolgano le medesime mansioni delle prime;
- sarà inoltre possibile consentire l'adesione al lavoro agile anche alle risorse che, seppure al momento non rientrino nei profili espressamente contemplati dalla attuale disciplina, siano state avviate dall'Azienda verso il percorso di cambio qualifica attraverso accertamento di idoneità alle mansioni, ai fini dell'inquadramento in uno dei predetti profili".
Infine, con riferimento ai profili della produzione che allo stato non risultano compatibili con la modalità agile e che non rientrano quindi nelle casistiche individuate nel presente accordo, le Parti convengono di avviare una fase di studio e confronto_-_con l'obiettivo di concludere entro il 30 settembre - per individuare, laddove valutato possibile, modalità applicative del lavoro agile o, in alternativa, diverse misure connesse con la finalità di conciliazione vita-lavoro.
Verbale di stipula
[___]
Le Parti, dopo ampio confronto, convengono di prevedere una ulteriore proroga della durata di 8 mesi (dal 1º ottobre 2023 al 31 maggio 2024).
Si conferma in particolare che, in virtù della proroga pattuita, sarà attiva fino al termine del 31/05/2024 la tutela aggiuntiva prevista dal citato accordo del 9 marzo 2022 per i dipendenti che siano riconosciuti o assistano soggetti disabili in condizione di gravità ai sensi delle previsioni dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992.
Inoltre, anche per tale proroga, le Parti confermano la disciplina definita con l'accordo del 9 marzo 2022, con l'unica modifica relativa alla condizione per accedere alla diversa articolazione del lavoro agile per le/i dipendenti con figli di età inferiore ai 14 anni, già prevista dall'accordo di proroga del 20 marzo 2023: la formulazione "(laddove l'altro genitore non lavori già in modalità agile") è sostituita da "(a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore)".
Pertanto, qualora dovesse venir meno la tutela di Legge, in tale ultima fattispecie, l'alternanza tra lavoro da remoto e in presenza potrà essere incrementata, su richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, fino alla scadenza del presente accordo.
L'Azienda procederà, con i tempi tecnici necessari, alla formalizzazione delle proposte di accordo individuale di lavoro agile, con l'obiettivo di giungere alla attivazione del regime agile a decorrere dal 1º ottobre 2023.
Le Parti confermano l'impegno ad incontrarsi, in sede di Osservatorio sul Lavoro Agile, ai fini del monitoraggio e della verifica applicativa della disciplina.
Le Parti, infine, convengono di incontrarsi entro il 15 dicembre 2023 per valutare le eventuali modifiche del quadro normativo relativo ai c.d. "lavoratori fragili".