CCNL in vigore
RADIOTELEVISIONI PRIVATE
Testo consolidato del CCNL 19/12/2017
per i dipendenti di imprese radiotelevisive, multimediali e multipiattaforma
Decorrenza: 19/12/2017
Scadenza: 31/12/2024
CCNL 19/12/2017come modificato da:
- Accordo Assistenza Integrativa 22/12/2020 (Decorrenza 01/01/2021)
- Accordo Assistenza Integrativa 23/12/2021 (Decorrenza 01/01/2022)
- Ipotesi di accordo 26/05/2022 (Decorrenza 26/05/2022)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì, 19-12-2017, in Roma
- la Confindustria Radio Televisioni e la RNA (Radio Nazionali Associate) per le radio e televisioni, rappresentate rispettivamente dal Presidente, dal Vice Presidente Delegato e dal Presidente con una delegazione
con
- l'ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche e Audiovisive) per quanto di competenza, nella persona del Presidente, coadiuvato dal Delegato Anica dell'Area Lavoro e Relazioni Industriali, assistito dal Responsabile dell'Ufficio Lavoro, Relazioni Industriali e del Personale dell'Associazione.
e
- SLC - CGIL (Sindacato Lavoratori della Comunicazione) rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali
- la FISTEL - CISL (Federazione Informazioni Spettacolo e Telecomunicazioni) rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali
- UIL - COM (UIL Comunicazione) rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali
Assistite dalle rispettive strutture territoriali e da delegazioni dei lavoratori.
Si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale del lavoro, da valere su tutto il territorio nazionale, per le aziende private esercenti servizi radiotelevisivi multimediali con attività di edizione e messa in onda, produzioni e commercializzazioni dei programmi.
Accordo Assistenza Integrativa 22/12/2020 (Decorrenza 01/01/2021)
Roma, 22-12-2020
TRA Confindustria Radio Televisioni,
ANICA, RNA
E
OO.SS. Nazionali
SLC-CGIL,
FISTEL - CISL,
UILCOM UIL
Accordo Assistenza Integrativa 23/12/2021 (Decorrenza 01/01/2022)
Roma, 23-12-2021
TRA Confindustria Radio Televisioni,
ANICA, RNA
E
OO.SS. Nazionali
SLC-CGIL,
FISTEL - CISL,
UILCOM UIL
Ipotesi di accordo 26/05/2022 (Decorrenza 26/05/2022)
Verbale di stipula
Roma, 26 maggio 2022
Si è tenuta in modalità mista, in videoconferenza e in presenza, presso la sede di Confindustria Radio Televisioni, in Roma, Piazza SS. Apostoli, 66, la riunione di chiusura delle trattative per il rinnovo del CCNL per le imprese radiotelevisive private e multimediali.
Per le OO.SS. sono presenti SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL. I delegati delle sigle sindacali sono presenti in videoconferenza.
La riunione è presieduta dal Coordinatore della Commissione Lavoro di Confindustria Radio Televisioni, presente in sede unitamente a Anica, collegati da remoto.
Preliminarmente le parti concordano che il CCNL di settore avrà durata di 4 anni a far data dalla sottoscrizione dello stesso fino al 31-12-2024.
Le OO.SS. formulano richieste di revisione di alcuni istituti presenti nel CCNL.
In particolare, con riferimento all'articolo 6) Osservatorio Nazionale chiedono di prevedere che nella parte relativa all'Osservatorio siano previste sezioni comunicative per informazioni, a livello di macrodati, sull'attivazione dei contratti di appalto e sia effettuata un'armonizzazione con le disposizioni legislative in materia.
Si rileva come assegnare questo compito all'Osservatorio non rappresenti uno stravolgimento dei compiti dello stesso, consentendo di migliorare l'informativa tra le aziende e le OO.SS.
Con riferimento all'art. 7) Appalti le OO.SS. chiedono di rafforzare i controlli sulla sicurezza sul lavoro e sull'attenzione delle aziende rispetto ai CCNL applicati dalle imprese appaltatrici, chiedendo che esse applichino quelle sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.
Alla luce della nuova normativa sui contratti a tempo determinato all'art. 24 - Rapporto di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato sono state previste delle causali integrative rispetto a quelle di cui al D.Lgs. 81/2015. Contestualmente è stato altresì previsto un percorso di stabilizzazione al raggiungimento dei 48 mesi di contratto sia per i lavoratori con contratto a tempo determinato sia per i lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato.
Ancora, le OO.SS. chiedono l'introduzione della clausola relativa all'accordo agile, inserendo l'eventualità di prevederne una regolamentazione più dettagliata in sede di accordi aziendali.
Quanto agli emolumenti, le Parti stabiliscono la corresponsione di € 250.00 (euro duecentocinquanta/00) lordi, non riparametrati, a titolo di una tantum per il settore televisivo e radiofonico, che verranno erogati con la retribuzione del mese di settembre 2022
In particolare, con riferimento agli aumenti contrattuali per il comparto televisivo la somma complessiva di € 115.00 lordi, riparametrati al 5º livello della classificazione del personale, sarà corrisposta in 3 tranches rispettivamente di:
1) € 40.00 lordi con la retribuzione del mese di luglio 2022;
2) € 35.00 lordi con la retribuzione del mese di novembre 2023;
3) € 40.00 lordi con la retribuzione di ottobre 2024.
Per il settore radiofonico è stato stabilito un aumento contrattuale di € 80.50 lordi, riparametrati al 3º livello della classificazione del personale, che saranno corrisposti in 2 tranches:
1) la prima pari ad € 40.00 lordi con la retribuzione di luglio 2022;
2) la seconda tranche pari ad € 40.50 lordi corrisposta con la retribuzione di novembre 2023.
Le parti hanno altresì confermato la somma di € 10.00 a carico delle aziende quale costo per la polizza sanitaria; è stato inoltre stabilito di elevare all'1,20% il contributo a carico dell'azienda per i fondi di categoria.
Da ultimo, con riferimento alla disciplina del trattamento di malattia di cui all'art. 53), si è concordato il superamento della disciplina transitoria di cui allo stesso articolo 53, prevenendo una revisione della clausola, che si allega al presente verbale.
Dopo lunga discussione, le Parti concordano sulle modifiche proposte agli articoli 6 - 7 - 24 - 53 del CCNL, l'introduzione, all'articolo 27 della disciplina relativa al lavoro agile.
In ragione di ciò i predetti testi vengono concordemente modificati così come risulta dai testi allegati facenti parte della presente ipotesi di accordo.
Le parti si impegnano ad effettuare una revisione del testo contrattuale e della normativa di riferimento. All'esito di tale attività le parti sottoscriveranno il testo integrale del CCNL di cui il presente accordo riporta le determinazioni assunte in data odierna.
Si dà altresì atto che tutte le Commissioni previste nel CCNL operano all'interno dell'Osservatorio.
All.ti:
1) nuovo testo articoli 6) e 7);
2) nuovo testo articolo 24);
3) nuovo testo articolo 27);
4) nuovo testo articolo 53);
5) tabella excel emolumenti;
6) tabella componenti Osservatorio.
Per realizzare e mantenere un sistema di relazioni industriali, che sia funzionale alle esigenze delle imprese e dei lavoratori, si deve attribuire all'autonomia contrattuale dei soggetti partecipanti una funzione prevalente nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali anche attraverso lo sviluppo, ai vari livelli e con diversi strumenti, del metodo partecipativo cui le parti firmatarie riconnettono un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei conflitti.
Coerentemente a tale impostazione, le parti stesse si danno atto, in nome proprio e per conto degli organismi territoriali collegati, delle imprese aderenti e delle rappresentanze aziendali dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento del sistema di relazioni industriali concordato è la sua corretta osservanza ai vari livelli.
Pertanto le parti stesse si impegnano a rispettare e far rispettare le norme del CCNL e le sue conseguenti applicazioni aziendali.
In particolare le Associazioni di categoria firmatarie sono impegnate ed opereranno per l'osservanza delle condizioni sottoscritte da parte delle imprese associate, di contro le Organizzazioni sindacali si impegnano a non promuovere e ad intervenire affinché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto degli accordi ai vari livelli e tutto ciò nell'ambito di una corretta e puntuale applicazione delle norme contrattuali.
Il presente contratto è stato stipulato sulla base della presente premessa che ne costituisce parte integrante.
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto collettivo di lavoro si applica a tutte le aziende private media, ivi comprese le agenzie di informazione radiotelevisiva, esercenti servizi radiotelevisivi, anche diffusi attraverso canali multimediali e multipiattaforma, comunque realizzati con attività di produzione, post-produzione, emissione, edizione e messa in onda, distribuzione e commercializzazione dei programmi e a tutti i lavoratori in esse occupati qualunque attività o mansioni svolgano rappresentando la fonte di regolamentazione di tutti i tipi di rapporti di lavoro nel settore.
Tra le imprese esercenti servizi radiotelevisivi e multimediali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano :
- le aziende che erogano servizi tecnici di produzione radiotelevisiva, di diffusione del segnale radiotelevisivo, di gestione di impianti produttivi e di messa in onda, di progettazione e realizzazione videografica e scenografica, di post-produzione, di progettazione e esercizio di sistemi informatici a supporto della produzione e della programmazione radiotelevisiva;
- imprese di produzione radiotelevisive;
- le aziende che producono e commercializzano canali radiotelevisivi tematici free o pay, attività di new economy ed e-commerce, canali di informazione anche all news, programmi e contenuti editoriali, anche se destinati alla esclusiva diffusione multimediale, imprese di gestione servizi social network, e/o servizi on line; fornitori servizi media audiovisivi, operatori di rete e tower companies, nonché piattaforme di diffusioni di contenuti multimediali le aziende che realizzano specifici prodotti radiotelevisivi su commessa, integrando gli aspetti editoriali e tecnico produttivi.
Le parti convengono di non stipulare intese con condizioni diverse o di miglior favore
Il presente contratto, decorre dalla data di stipulazione e verrà a scadere il 31-12-2020.
Art. 3 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore
Il presente contratto annulla e sostituisce ogni contratto collettivo nazionale, regionale e provinciale eventualmente vigente alla data di stipula del presente contratto.
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con altro trattamento contrattuale.
Fermo restando la inscindibilità di cui sopra, le parti, con il presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni definite a livello aziendale e territoriale più favorevoli al lavoratore in servizio alla data di stipula del presente contratto.
CAPITOLO II - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI E DI INFORMAZIONE
Art. 4 - Sistema d'informazione
Ferma restando l'autonomia delle parti, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del settore sia sotto l'aspetto economico-produttivo sia con riferimento all'occupazione, si conviene di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori.
A tal fine si concorda il seguente sistema di informazioni:
a) Livello Nazionale
Annualmente, di norma entro il primo semestre, nel corso di un apposito incontro, le Associazioni Imprenditoriali firmatarie del presente contratto forniranno alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori informazioni globali sul quadro economico-produttivo dei settori radiofonico e televisivo, sulle relative prospettive di sviluppo eventualmente anche a livello internazionale, nonché su eventuali problematiche emergenti. Saranno fornite altresì informazioni su:
- I piani più significativi di investimenti per nuovi impianti e la relativa localizzazione.
- Gli interventi più rilevanti per ampliamenti, ristrutturazioni e diversificazioni produttive.
Quanto sopra anche per i riflessi sull'occupazione.
- La situazione del settore anche corredata di dati statistici circa gli interventi effettuati in tema di formazione professionale e di assunzioni con Contratto di inserimento.
- Le pari opportunità e le azioni positive anche esaminando i risultati dell'attività svolta in seno all'Osservatorio Nazionale.
b) Livello Regionale
Annualmente, di norma entro il primo semestre, nel corso di un apposito incontro, le Associazioni degli imprenditori firmatarie del presente contratto forniranno al sindacato regionale di categoria le informazioni di cui al precedente punto a) attinenti l'ambito regionale.
c) Livello Aziendale o di Gruppo
Annualmente, di norma entro il primo semestre, le imprese concessionarie di Reti Televisive Nazionali, le Imprese Televisive che abbiano ottenuto 3 concessioni regionali per bacini di utenza diversi, i Gruppi o le Aziende che occupano più di 60 dipendenti, assistite dalle organizzazioni imprenditoriali, forniranno informazioni alle strutture sindacali interessate, assistite dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, sui seguenti temi:
- Gli orientamenti economico-produttivi, commerciali ed editoriali.
- La situazione degli appalti anche al fine di favorire la corretta applicazione della disciplina legislativa e contrattuale di riferimento.
- Le iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale relative ai quadri, con particolare riferimento anche alle opportunità in sede UE, anche al fine di valutare suggerimenti o proposte in merito formulate dalle OO.SS. e dalle R.S.U.
Le aziende inoltre, sempre nell'ambito del diritto di informazione di cui al presente titolo, forniranno alle OO. SS. nazionali firmatarie del presente contratto, con la massima tempestività possibile e nei tempi tecnici compatibili con le esigenze di salvaguardia del segreto industriale, delle normative Consob e della riservatezza necessaria a non pregiudicale la realizzazione delle iniziative aziendali, informazioni su:
- Rilevanti mutamenti di proprietà.
- Interventi di decentramento dell'attività produttiva, compatibilmente con le peculiarità del settore dello spettacolo e la possibilità di effettuare le relative rilevazioni.
- Straordinari mutamenti organizzativi e/o tecnologici.
Le imprese televisive multimediali non ricomprese nel primo comma della lettera C) che occupino più di 35 dipendenti, forniranno annualmente alle strutture sindacali interessate informazioni che le stesse possiedano e che possono essere acquisite compatibilmente con il livello tecnico organizzativo della azienda. In particolare le informazioni riguarderanno:
- gli orientamenti economico-produttivi, commerciali ed editoriali, di massima e per il rispettivo bacino di utenza
- linee degli eventuali investimenti e le presumibili implicazioni sull'occupazione e l'organizzazione del lavoro
- informazioni sui dati contabili ed extracontabili forniti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
- informazioni sui piani elaborati in rispetto alle vigenti normative inviati al Ministero delle comunicazioni
- i dati di bilancio, una volta approvato, anche prima della loro pubblicazione.
Inoltre sulla base di esigenze oggettive Confindustria Radio Televisioni si impegna a favorire la realizzazione di incontri presso la propria sede tra le organizzazioni sindacali competenti e le aziende interessate al fine di fornire idonee informazioni su questioni concernenti imprese televisive locali.
Art. 5 - Contrattazione di secondo livello
In tema di contrattazione aziendale le parti fanno propri i principi degli accordi interconfederali vigenti.
A tale riguardo si conferma che
1) la contrattazione aziendale è prevista nello spirito della previgente prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese;
2) le eventuali erogazioni di carattere economico identificate "premio di risultato" debbono essere strettamente connesse a: incrementi di produttività, qualità e redditività e altri eventuali elementi da definire aziendalmente comunque rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati conseguiti con la realizzazione dei programmi aziendali e a quelli legati all'andamento economico dell'impresa. Resta inteso che il suddetto "premio di risultato", tenuto conto dei parametri di riferimento che lo determinano, avrà il carattere di variabilità e non determinabilità a priori.
Fermo restando quanto sopra e in premessa al presente accordo, le parti stabiliscono di costituire una commissione paritetica composta da 6 componenti (3 per ciascuna delle parti stipulanti) finalizzata allo studio di fattibilità relativamente alla estensione della contrattazione di secondo livello.
Premio di risultato
La Commissione entro il 30-06-2019 avrà il compito di acquisire elementi per la definizione di indicatori di produttività, redditività ed altri elementi di competitività per l'elaborazione di una struttura di "premio di risultato" da mettere a disposizione delle parti.
Le Parti firmatarie definiranno entro il 30-06-2019, meccanismi dell'eventuale Premio di risultato, mentre gli importi del premio e le modalità di erogazione relative al 2020, saranno definite in sede aziendale.
Il premio di risultato dovrà, comunque, avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di Legge e dovrà essere di importo pari o superiore a quello dell'elemento di garanzia retributiva di cui al comma seguente.
Il presente articolo non si applica a quelle imprese che hanno già definito il premio di risultato o premi analoghi in sede di contrattazione aziendale.
Elemento di garanzia retributiva
L'elemento di garanzia retributiva è da intendersi come indennità sostitutiva per i laboratori delle aziende in cui non si applicherà il meccanismo di premio di risultato di cui al precedente comma.
La commissione, entro il 30-06-2019, avrà il compito di studiare e proporre alle parti firmatarie:
modalità e periodi di erogazione a partire dal 2020;
Importi;
dipendenti destinatari;
eventuali meccanismi di esclusione.
Tali punti andranno ratificati dalle parti entro il 30-06-19
l'elemento di garanzia retributiva, si applicherà esclusivamente ai dipendenti che percepiscono i soli elementi della retribuzione di cui all'Art. 45 numeri 1, 2 e 4 del CCNL o, comunque, importi aggiuntivi inferiori a quelli previsti negli accordi individuali o collettivi che saranno assorbiti fino alla concorrenza di detti importi.
Resta sin d'ora inteso che, come per il "Premio di risultato", l'elemento di garanzia retributiva è escluso dalla base di calcolo del TFR e dall'incidenza sugli istituti legali e contrattuali.
Art. 6 - Osservatorio nazionale
L'Osservatorio Nazionale, anche al fine di realizzare concretamente gli obiettivi fissati nel CCNL e/o i principi degli accordi interconfederali in essere in tema di relazioni industriali, costituisce lo strumento per lo studio e la valutazione degli andamenti economico-produttivi del settore anche in rapporto agli scenari macroeconomici generali, fatte salve le materie per le quali sussistano esigenza di riservatezza.
Fornisce inoltre il supporto tecnico alle parti per analizzare le varie opportunità in tema di occupazione, formazione e riqualificazione professionale, per interventi al fine di rendere concrete le azioni positive uomo-donna nel mondo del lavoro, nonché per formulare analisi e studi in materia di ambiente, igiene del lavoro e tutela della salute e sicurezza nei luoghi del lavoro.
L'Osservatorio e composto da 12 membri dei quali 6 designati dalle parti datoriali e 6 designati dalla SLC - CGIL, dalla FISTel- CISL e dalla UILCOM - UIL, eventualmente coadiuvati da esperti esterni.
I risultati degli studi e analisi effettuate al fine di favorire l'attuazione dei principi in tema di diritto di informazione, saranno forniti di norma ogni sei mesi a partire dalla nomina dei membri di cui al comma precedente.
Pertanto l'Osservatorio Nazionale in particolare:
a) programma e organizza relazioni sul quadro economico, produttivo e bilancistico del comparto e le relative prospettive di sviluppo, nonché sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni al fine di fornire alle parti un eventuale supporto tecnico per la realizzazione degli incontri di cui all'articolo 6 a partire dalla nomina dei membri di cui al comma precedente;
b) sulla base di un monitoraggio costante sugli andamenti economici generali e del settore in particolare, formula indicazioni utili alle parti per la verifica biennale dei trattamenti salariali nazionali di cui agli accordi interconfederali in essere vigenti;
c) elabora proposte ed iniziative concrete su problemi ed aspetti di particolare rilevanza e significato sulle quali attiva sezioni specifiche per l'esame congiunto e la formulazione ai studi e proposte operative. Le sezioni, alle quali possono essere invitati esperti esterni saranno composte m modo paritetico da componenti dell'Osservatorio nominati di volta in volta dall'Osservatorio stesso che ne fisserà obiettivi e tempi di lavoro;
d) effettua annualmente un monitoraggio, sull'applicazione ed il rispetto delle norme suggerendo proposte ed interventi atti a favorire nel concreto le azioni positive e le parità uomo-donna nel settore;
Al fine della concreta applicazione del precedente punto c) vengono istituite cinque sezioni specialistiche sul tema della formazione e riqualificazione professionale, sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, sul monitoraggio del mercato del lavoro e flessibilità, sulle pari opportunità e sulle nuove tecnologie./
In un'ottica di monitoraggio permanente dell'evoluzione continua del mercato del lavoro, l'Osservatorio, avvalendosi di un laboratorio Tecnico Permanente e bilaterale si riunirà periodicamente per valutare l'attualità della classificazione ed eventuali cambiamenti intervenuti nell'evoluzione del processo produttivo, all'interno del presente CCNL, di tutte le figure professionali presenti nel panorama di riferimento.
1) Sezione specialistica sulla formazione e riqualificazione professionale
Tale sezione dovrà:
- valutare in termini realistici i trend di modifica della struttura professionale del comparto anche in considerazione dell'impatto dell'innovazione tecnologica e multimediale sull'organizzazione del lavoro e sui contenuti professionali delle diverse figure;
- elaborare piani di formazione e riqualificazione professionale, nonché definire percorsi formativi qualitativamente coerenti orientati anche ad una opera informativa rivolta ai lavoratori ed ai giovani in attesa di occupazione;
- elaborare proposte in materia di formazione e qualificazione professionale anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri enti competenti, finalizzate anche a creare condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
- avviare iniziative concrete di formazione e riqualificazione professionale anchj attraverso la istituzione di corsi specifici gestiti congiuntamente, per la introduzione d( nuove fig;ure professionali derivanti dall'innovazione tecnologica o da particolari esigenze derivanti dal mercato del lavoro del settore radiotelevisivo multimediale.
2) Sezione specialistica sulla sicurezza nei luoghi del lavoro.
Tale sezione dovrà:
- elaborare una ricerca a livello tecnico giuridico sulle diverse disposizioni legislative esistenti in materia di prevenzione infortunistica e igiene nei luoghi del lavoro nonché quelle inerenti alle condizioni ambientali e sulla sicurezza anche al fine di seguire costantemente l'evolversi della legislazione in materia nonché per eventuali armonizzazioni delle norme approvate a livello comunitario;
- elaborare una indagine sui principali problemi derivanti dall'applicazione delle normative suddette sulla base della concreta esperienza maturata nelle aziende e tra i lavoratori anche al fine di redigere proposte innovative a livello attuativo e legislativo;
- avviare iniziative concrete per una diffusione periodica ed incisiva dei risultati dei predetti studi al fine di favorire la progressiva affermazione della cultura della prevenzione, nelle aziende e tra i lavoratori;
- svolgere funzioni consultive in caso di controversie in materia.
3) Sezione specialistica sul monitoraggio del mercato del lavoro e flessibilità.
Tale sezione dovrà monitorare annualmente:
- la situazione delle aziende del settore sulle assunzioni con Contratto di inserimento, con contratto di apprendistato, con contratto a tempo determinato, a part time e sull'utilizzo del somministrazione a tempo determinato.
- la situazione relativa al ricorso all'utilizzo degli appalti da parte delle aziende del settore raccogliendo dati sulla quantità e le tipologie degli stessi ed elaborando una relazione annuale che verrà sottoposta all'esame delle parti stipulanti.
Inoltre, per dare completa applicazione al precedente punto d) viene istituita la quarta sezione specialistica:
4) Sezione specialistica sulle pari opportunità.
Tale sezione sarà costituita da una Commissione Paritetica composta da tre componenti per ciascuna delle parti stipulanti. La Commissione si riunirà con cadenza semestrale.
Al fine di dare concreta attuazione a questa complessa problematica la Commissione dovrà:
- monitorare il rispetto delle normative vigenti presso le Aziende del settore;
promuovere e predisporre progetti per realizzare in concreto i principi sulle azioni positive di cui al Decreto 198/06 e successive modifiche.
Infine alla luce della introduzione delle nuove tecnologie digitali in sostituzione di quelle analogiche previste dalle disposizioni dell'autorità di Governo le parti, anche in relazione alle iniziative nazionali o comunitarie per valutare gli effetti e le eventuali ricadute sulle imprese ed i lavoratori, concordano di istituire una nuova sezione specialistica
5) Sezione specialistica sulle nuove tecnologie:
Tale sezione sarà composta da sei membri per ciascuna della parti stipulanti e dovrà:
- monitorare l'evoluzione normativa sull'introduzione in Italia delle nuove tecnologie digitali nel settore radiofonico e televisivo e multimediale effettuando studi sulle implicazioni tecnico - organizzative derivanti dal nuovo sistema;
- valutare nel corso di validità del presente contratto eventuali nuove figure tecnico -professionali necessarie per l'adozione delle nuove tecnologie; a tal fine potranno essere effettuati progetti anche per la riqualificazione del personale attualmente in servizio o per la formazione mirata delle risorse umane che dovessero essere inserite nelle imprese per far fronte al nuovo sistema.
6) Sezione specialistica applicazione art. 24, d.lgs. 151/2015 (cedibilità di ferie e permessi), l. 81 del 22 maggio 2017 (lavoro flessibile - smart working) ed evoluzione ruoli professionali con riferimento anche al settore radiofonico.
Tale sezione sarà costituita da una Commissione Paritetica composta da tre componenti per ciascuna delle parti stipulanti. La Commissione si riunirà con cadenza semestrale. Al fine di dare attuazione a tali complesse tematiche la Commissione dovrà:
- definire le modalità di attuazione della modalità di cedibilità di ferie e permessi;
- elaborare delle Linee Guida sul cosiddetto "lavoro agile" (smart-working);
- monitorare l'evoluzione dei profili professionali con particolare riferimento al settore radiofonico.
L'Osservatorio ogni semestre dovrà fare il punto dei risultati degli studi di monitoraggio nonché delle proposte operative, suggerite dalle varie Sezioni.
Si concorda infine di istituire all'interno dell'Osservatorio anche una sezione per i problemi specifici della radiofonia.
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene attraverso le modalità e gli strumenti di cui all'accordo del 28/6/90.
Dichiarazione a Verbale
Le parti, nel riconoscere il ruolo strategico che la formazione riveste nella valorizzazione professionale delle risorse umane attraverso processi di sviluppo e riorientamento delle competenze, convengono di avviare un confronto per la costituzione di un organismo bilaterale a livello nazionale per l'intera filiera radiotelevisiva multimediale.
A tal fine, le parti, individuano nella Commissione bilaterale sulla formazione l'organismo che dovrà predisporre, entro il 30-06-2019 a proposta di attivazione di tale organismo bilaterale individuandone regole di funzionamento e strumenti.
Ipotesi di accordo 26/05/2022 (Decorrenza 26/05/2022)
Modifica art.6
Introdurre nuovo capoverso
Su compiti dell'Osservatorio pagina 13 del CCNL
e) effettua con cadenza semestrale il monitoraggio sull'applicazione delle norme relative agli appalti, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, al fine di prevenire e contrastare pratiche illecite eventualmente presenti nel settore di riferimento. Su richiesta delle parti in presenza di situazioni particolarmente meritevoli di attenzione, potrà essere convocato d'urgenza.
Art. 6 Pagina 14 del CCNL
Modifica punto 3) Sezione specialistica sul monitoraggio del mercato del lavoro e flessibilità.
Capoverso 2.
- La situazione relativa al ricorso all'utilizzo degli appalti da parte delle aziende del settore raccogliendo dati sulla quantità e le tipologie degli stessi, con particolare attenzione al contrasto di particolari situazioni di mancata o parziale applicazione delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro e alla corretta applicazione dei contratti nazionali sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative. La Sezione specialistica avrà il compito di elaborare una relazione annuale che verrà sottoposta all'esame delle parti stipulanti.
[___]
OSSERVATORIO NAZIONALE CCNL 2022 COMPOSIZIONE
DATORIALE
SINDACALE
[___]
[___] SLC CGIL
[___]
[___] SLC CGIL
[___]
[___] UILCOM
[___]
[___] UILCOM
[___]
[___] FISTEL CISL
[___]
[___] FISTEL CISL
[___]
[___] presidente
COMMISSIONI SPECIALISTICHE CCNL
Membri designati datoriali
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Membri designati sindacali
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________________
________________
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________________
Le parti stipulanti il presente contratto confermano la necessità che le potenzialità produttive interne alle aziende vengano utilizzate in modo da ottenere la migliore razionalizzazione ed ottimizzazione, e che il ricorso a forme di appalto e decentramento produttivo venga effettuato considerando, comunque, l'opportunità di privilegiare l'utilizzo delle risorse interne.
Allo scopo di realizzare e garantire la tutela dei lavoratori interessati all'appalto circa il rispetto degli obblighi previsti in materia di lavoro, le Aziende si impegnano ad attuare tutti i meccanismi necessari affinché le ditte appaltatóri e subappaltatóri osservino le norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono, e quelle relative alla tutela del lavoro, non avvalendosi di imprese che non ottemperino agli obblighi di Legge.
Con la finalità di assicurare la migliore qualità del servizio e, nel contempo, garantire il pieno rispetto delle condizioni di lavoro, coerentemente con le risoluzioni e gli orientamenti adottati in materia a livello comunitario, le parti considerano prioritaria la definizione di un sistema che consenta di contrastare l'insorgere di forme di lavoro irregolare o non dichiarato.
A tal fine le aziende che ricorrono agli appalti in sede di stipula dei contratti riporteranno clausole che prevedano il rispetto delle normative vigenti, da parte delle imprese appaltatrici.
Inoltre, con riferimento ai temi relativi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro le aziende si impegnano a prevedere nei contratti di appalto specifiche clausole volte a verificare che le società appaltatrici osservino tutte le disposizioni di cui al Dlgs. 81/08 e sue successive integrazioni e modifiche, nonché, alle normative in materia di tempo in tempo vigenti e dei contratti collettivi del settore di appartenenza (per le produzioni radiotelevisive il CCNL è quello siglato dalle parti firmatarie del presente contratto, per tutte le altre attività i CCNL stipulati con le OO.SS. comparativamente maggiormente rappresentative).
Le aziende prevedranno altresì clausole per una verifica in corso d'opera di tutte le condizioni di cui sopra e l'affermazione del principio per cui le imprese inadempienti saranno sanzionate economicamente sino ad arrivare alla cancellazione dall'elenco dei fornitori.
Le aziende forniranno semestralmente alle OO.SS. firmatarie, dati aggregati relativi alla quantità, tipologia, e localizzazione degli appalti/subappalti così come previsto in tema di informative Aziendali e di Gruppo, all'art. 4 del presente CCNL in materia di appalti.
Le Parti, riconoscendo la necessità di una prioritaria attenzione a comportamenti di responsabilità sociale e a una positiva evoluzione del contesto di riferimento, si danno atto che in caso di gravi crisi occupazionali collegate a cambio di appalti tecnici strutturali e di lunga durata, in presenza di richiesta delle Segreterie Nazionali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, l'impresa committente convocherà un incontro entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. L'incontro sarà dedicato all'analisi della situazione, per approfondire le ragioni della decisione ed eventualmente individuare possibilità per gestire e/ o favorire la soluzione dei problemi occupazionali.
Le Aziende che partecipano alla produzione di un programma saranno citate nei titoli di coda del programma stesso, se presenti.
Le parti concordano di istituire una specifica Commissione paritetica di studio composta da tre componenti per ciascuna delle parti stipulanti che si riunirà entro sei mesi, con il compito ai verificare la possibilità di integrare le informazioni dei titoli di coda, ove presenti con riferimento all'apporto degli operatori interessati.
Ipotesi di accordo 26/05/2022 (Decorrenza 26/05/2022)
Modifica art. 7 CCNL FRT
Art. 7- Appalti
Le parti stipulanti il presente contratto confermano la necessità che le potenzialità produttive interne alle aziende vengano utilizzate in modo da ottenere la migliore razionalizzazione ed ottimizzazione, e che il ricorso a forme di appalto e decentramento produttivo venga effettuato considerando, comunque, l'opportunità di privilegiare l'utilizzo delle risorse interne.
Allo scopo di realizzare e garantire la tutela dei lavoratori impiegati negli appalti (e/o nei subappalti) circa il rispetto degli obblighi previsti in materia di lavoro, le Aziende si impegnano ad attuare tutti i meccanismi necessari affinché le imprese appaltatrici e subappaltatrici osservino le norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono, e quelle relative alla tutela del lavoro, non avvalendosi di imprese che non ottemperino - in tutto o in parte - agli obblighi di Legge.
Con la finalità di assicurare la migliore qualità del servizio e, nel contempo, garantire il pieno rispetto delle condizioni di lavoro, coerentemente con le risoluzioni e gli orientamenti adottati in materia a livello comunitario, le parti considerano prioritaria la definizione di un sistema che consenta di contrastare l'insorgere di forme di lavoro irregolare o non dichiarato.
A tal fine le aziende che ricorrono agli appalti in sede di stipula dei relativi contratti riporteranno clausole che prevedano il rispetto delle normative vigenti da parte delle imprese appaltatrici, con particolare riferimento agli obblighi legali, assicurativi, previdenziali, fiscali, contrattuali inerenti il personale impiegato.
Inoltre, con riferimento ai temi relativi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro le Aziende si impegnano a prevedere nei contratti di appalto specifiche clausole volte a verificare che le società appaltatrici osservino tutte le disposizioni di cui al D.lgs. 81/08 e sue successive integrazioni e modifiche, nonché, alle normative in materia di lavoro di tempo in tempo vigenti e dei contratti collettivi del settore di appartenenza stipulati con le OO.SS. comparativamente maggiormente rappresentative.
Le aziende prevederanno altresì clausole per una verifica in corso d'opera di tutte le condizioni di cui sopra e l'affermazione del principio per cui le imprese inadempienti saranno sanzionate economicamente sino ad arrivare alla cancellazione dall'elenco dei fornitori.
Le Aziende forniranno semestralmente alle OO.SS. firmatarie, dati aggregati relativi alla quantità, tipologia, e localizzazione degli appalti/subappalti così come previsto in tema di informative Aziendali e di Gruppo, all'art. 4 del presente CCNL in materia di appalti.
Le Parti, riconoscendo la necessità di una prioritaria attenzione a comportamenti di responsabilità sociale e a una positiva evoluzione del contesto di riferimento, si danno atto che in caso di gravi crisi occupazionali collegate a cambio di appalti tecnici strutturali e di lunga durata, in presenza di richiesta delle Segreterie Nazionali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, l'impresa committente convocherà un incontro entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta.
L'incontro sarà dedicato all'analisi della situazione, per approfondire le ragioni della decisione ed eventualmente individuare possibilità per gestire e/o favorire la soluzione dei problemi occupazionali.
Le Aziende che partecipano alla produzione di un programma saranno citate nei titoli di coda del programma stesso, se presenti.
Le parti concordano di istituire una specifica Commissione paritetica di studio composta da tre componenti per ciascuna delle parti stipulanti che si riunirà entro 6 (sei) mesi, con il compito di verificare la possibilità di integrare le informazioni dei titoli di coda, ove presenti con riferimento all'apporto degli operatori interessati.
Art. 8 - Applicazione del contratto
Le parti, in coerenza con le previsioni e le finalità individuate con il sistema di relazioni sindacali di cui al presente titolo, concordano sulla necessità di svolgere presso tutte le aziende associate attività di diffusione dello strumento contrattuale e di controllo sull'applicazione dello stesso.
A tal fine le parti datoriali si adopereranno concretamente per la eliminazione di eventuali inadempienze.
Le Organizzazioni Sindacali confermano in materia di conflittualità gli orientamenti tenuti in questi anni, noti alle controparti e finalizzati ad evitare che le azioni di lotta possano essere strumentalmente utilizzate per scorrette operazioni di concorrenza o tanto meno per creare disagi all'utenza, al di fuori degli obiettivi che la lotta stessa si propone di ottenere.
Le parti si impegnano ad operare per prevenire e risolvere momenti di conflittualità attraverso le procedure indicate di seguito.
Le controversie individuali e collettive non riguardanti il rinnovo del CCNL saranno affrontate e, di regola risolte attraverso incontri tra i rappresentanti delle aziende e le strutture sindacali aziendali ove esistenti o, in mancanza di queste, le OO.SS.LL. competenti.
In assenza di accordo la controversia sarà deferita alle rispettive Organizzazioni firmatarie competenti per un esame congiunto al fine di definire le possibili soluzioni nel termine di 30 giorni.
Le Organizzazioni Sindacali Nazionali possono convocare le parti in controversia presso la Confindustria Radio Televisioni per acquisire, in ogni momento, ogni informazione e osservazione utile.
In considerazione della specificità del settore si riconferma che il coinvolgimento delle strutture sindacali associative rappresenta l'interpretazione più autentica della volontà delle parti. Eventuali agitazioni saranno precedute da un preavviso di 12 ore
Le parti firmatarie del presente contratto si impegnano ad operare nei confronti degli Associati e delle Organizzazioni Sindacali Territoriali per la corretta applicazione delle procedure stabilite.
CAPITOLO III - ISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE
Le parti, nel riconfermare quanto definito in Premessa nonché i principi concordati in materia sulla base degli accordi interconfederali in essere, convengono che per la costituzione ed il funzionamento delle R.S.U. delle aziende del settore radiotelevisivo privato, nonché per Teseremo dei diritti sindacali si faccia riferimento alle norme concordate nel Testo unico della rappresentanza sindacale siglato il 10 gennaio 2014 e che si intende parte integrante nella sua completezza del presente accordo.
Le parti contraenti il presente accordo concordano che in ogni singola azienda con più di quindici dipendenti dovrà essere adottata una sola forma di rappresentanza. Nel caso di aziende con più di quindici dipendenti ove non siano mai state costituite forme di rappresentanza sindacale, le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo concordano che, qualora non si proceda alla costituzione di rappresentanze sindacali unitarie ma si opti per il diverso modello della rappresentanza sindacale aziendale: a) dovrà essere garantita l'invarianza dei costi aziendali rispetto alla situazione che si sarebbe determinata con la costituzione della rappresentanza sindacale unitaria; b) alla scadenza della r.s.a, l'eventuale passaggio alle r.s.u. potrà avvenire se deciso dalle organizzazioni sindacali che rappresentino, a livello nazionale, la maggioranza del 50%+1 come determinata nella parte prima dell'accordo siglato in data 10 gennaio 2014 e sopra richiamato.
Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 20 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione dei problemi sindacali fuori dall'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Nelle aziende che occupano da 10 a 15 dipendenti i lavoratori potranno indire assemblee retribuite per complessive due ore annue.
Tali riunioni dovranno essere comunicate alla Direzione aziendale con un congruo preavviso, con l'indicazione dell'ordine del giorno ed avere luogo fuori dall'orario di lavoro oppure alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro, assicurando comunque la continuità della produzione ed in particolare garantendo la normalità delle attività di emissione.
Art. 12 - Permessi per cariche sindacali
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 30 della Legge 20 Maggio 70, n. 300, ai lavoratori che siano membri degli organismi direttivi nazionali o provinciali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto potranno essere concessi brevi permessi retribuiti per l'espletamento delle loro funzioni sindacali, fermo restando che nella stessa azienda non potranno essere retribuite più di 80 ore annue a detto titolo per ciascuna organizzazione sindacale.
Tali permessi dovranno essere richiesti per iscritto dalle organizzazioni interessate e la loro concessione è subordinata alle esigenze tecno-produttive dell'azienda.
Le rappresentanze sindacali hanno diritto di affiggere in appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni a firma delle rappresentanze stesse, inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 14 - Contributi sindacali
Le aziende opereranno le trattenute dei contributi sindacali nella misura dell'1 % del minimo tabellare e della indennità di contingenza del lavoratore interessato, previo rilascio di deleghe individuali firmate dagli interessati e consegnate all'azienda.