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TUTTI I CCNL

SETTORE: Poligrafici e Spettacolo

CCNL: Radiotelevisioni Private

Radio Private

CODICE CNEL: G091

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 26/05/2022

RADIOTELEVISIONI PRIVATE

 

Testo consolidato del CCNL 26/05/2022

per i dipendenti di imprese radiotelevisive, multimediali e multipiattaforma

Decorrenza: 26/05/2022

Scadenza: 31/12/2024

CCNL 26/05/2022 come modificato da:
- Accordo assistenza integrativa 20/12/2024
- Ipotesi di accordo 03/11/2025  (Decorrenza 01/01/2025)

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

tra

- Confindustria Radio Televisioni per le radio, televisioni e aziende multimediali;

con ANICA:

con RNA (Radio Nazionali Associate);

e

- SLC - CGIL (Sindacato Lavoratori della Comunicazione);

- la FISTEL - CISL (Federazione Informazioni Spettacolo e Telecomunicazioni);

- UIL - COM (UIL Comunicazione) .

Assistite dalle rispettive strutture territoriali e da delegazioni dei lavoratori.

Si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, da valere su tutto il territorio nazionale, per le Aziende private esercenti servizi radiotelevisivi multimediali con attività di edizione e messa in onda, produzioni e commercializzazioni dei programmi. Contestualmente al presente CCNL le parti hanno sottoscritto un'ipotesi di accordo valida per il quadriennio 2021/2024 che costituisce parte integrante e inscindibile dello stesso.

 

 

RINNOVI

Accordo assistenza integrativa 20/12/2024

Verbale di stipula

 

TRA Confindustria Radio Televisioni, ANICA, RNA

E

OO.SS. Nazionali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM UIL

Premesso che

a) In data 11-12-2014 l'osservatorio Nazionale Commissione sanità integrativa di settore conveniva, secondo quanto previsto dall'art. 71 del CCNL 17 aprile 2014, per l'anno 2015 a partire dal giorno 1.1. 2015 per le aziende che non prevedono assistenza sanitaria integrativa l'applicazione del Piano Sanitario del Fondo Salute Sempre con le condizioni allegate alla stessa delibera;

b) gli effetti della delibera citata scadevano alla data del 31.12. 2015, in pendenza della trattativa per il rinnovo del contratto collettivo per i dipendenti delle imprese radio televisive private scaduto in data 31-12-2014;

c) le OO.SS. al fine di garantire la continuità degli effetti della copertura sanitaria citata richiedevano la prosecuzione degli effetti della delibera del 11-12-2014 fino alla data del 31.12. 2016 alle medesime condizioni economiche previste dall'art 71 del CCNL citato, il cui costo fosse a totale carico dell'azienda;

d) alla data del 16 dicembre 2015 le parti convenivano di prorogare la succitata polizza, alle medesime condizioni fino al 31-12-2016;

e) in data 19.12. 2017 le parti sottoscrivevano l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per le aziende private esercenti servizi radiotelevisivi con attività di edizione e messa in onda, produzione e commercializzazione dei programmi facente riferimento al triennio 2018 - 2020;

f) stante l'approssimarsi della scadenza della medesima polizza, nel corso della trattativa di rinnovo le parti valutavano l'opportunità del mantenimento della polizza stessa alle medesime condizioni economiche;

g) in data 14-3-18 il Fondo Salute Sempre ha presentato all'Osservatorio Nazionale Commissione sanità integrativa di settore una proposta di polizza che prevede la copertura di servizi sanitari integrativi (descritti nell'allegato alla presente Delibera del 14-3-2018) offerti alle imprese aderenti alle medesime condizioni economiche previste nella delibera 11-12-2014: € 120,00 (centoventi/00) annui integralmente a carico delle aziende;

h) le parti facevano salva la facoltà di aderire al Piano Sanitario del Fondo Salute Sempre anche per le imprese che già prevedono ulteriori forme di assistenza sanitaria integrativa;

i) L'Osservatorio Nazionale Commissione sanità integrativa di settore, dopo aver preso visione della suddetta proposta, deliberava di accettarla, stabilendone la validità fino al 31-12-2021 alle medesime condizioni assunte in data 11.12. 2014 di cui al precedente punto g) in ragione dell'imminente scadenza della predetta copertura;

l) in data 22-09-2021 venivano avviate le trattative per il rinnovo del CCNL per i dipendenti di imprese radiotelevisive multimediali e multipiattaforma; nelle more dei tempi di rinnovazione, al fine di garantire continuità nella copertura sanitaria assicurativa a tutela dei dipendenti del comparto, veniva ravvisata la necessità di prorogare la polizza alle medesime condizioni e oneri vigenti per un periodo di almeno un anno;

m) in ragione dì quanto rilevato al precedente punto l), veniva deliberata la proroga delta durata dell'accordo esplicitato nelle premesse fino al 31-12-2022 alle medesime condizioni al momento vigenti;

n) in data 26.05. 2022, all'atto della rinnovazione del Contratto Collettivo di lavoro per i Dipendenti di Imprese Radiotelevisive Multimediali e Multipiattaforma, veniva deliberata dalle parti stipulanti, con inserimento della Dichiarazione a verbale dell'art. 71 del predetto CCNL. la garanzia dell'applicazione della citata copertura fino alla scadenza contrattuale del 31-12-2024, alle condizioni Ivi previste.

o) stante l'approssimarsi della scadenza, al 31-12-2024, del CCNL di settore, al fine di garantire la continuità degli effetti della copertura sanitaria oltre il termine del 31-12-2024, le OO,SS. hanno richiesto la prosecuzione degli effetti di tale copertura alle medesime condizioni attualmente vigenti;

[___]

Ipotesi di accordo 03/11/2025 (Decorrenza 01/01/2025)

Verbale di stipula

 

Roma, 3 novembre 2025

 

Si è tenuta in modalità mista, in video conferenza e in presenza, presso la sede di Confindustria Radio Televisioni, in Roma, Piazza SS. Apostoli, 66, la riunione di chiusura delle trattative per il rinnovo del CCNL per le imprese radiotelevisive private e multimediali.

Per le OO.SS. sono presenti (SLC GCIL), (FISTEL CISL), (UILCOM UIL).

I delegati delle sigle sindacali partecipano sia in presenza che in videoconferenza.

La riunione è presieduta dal Coordinatore della Commissione Lavoro di Confindustria Radio Televisioni, presente in sede, unitamente ai componenti datoriali della Commissione che partecipano sia in presenza che collegati da remoto.

 

Preliminarmente le parti concordano che il CCNL di settore avrà durata dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2027.

 

Le OO.SS. formulano richieste di revisione di alcuni istituti presenti nel CCNL e si conviene che alle stesse verrà data ampia trattazione nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale.

[___]

 

 

PREMESSA

 

Per realizzare e mantenere un sistema di relazioni industriali, che sia funzionale alle esigenze delle imprese e dei lavoratori, si deve attribuire all'autonomia contrattuale dei soggetti partecipanti una funzione prevalente nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali anche attraverso lo sviluppo, ai vari livelli e con diversi strumenti, del metodo partecipativo cui le parti firmatarie riconnettono un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei conflitti.

Coerentemente a tale impostazione, le parti stesse si danno atto, in nome proprio e per conto degli organismi territoriali collegati, delle imprese aderenti e delle rappresentanze Aziendali dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento del sistema di relazioni industriali concordato è la sua corretta osservanza ai vari livelli.

Pertanto, le parti stesse si impegnano a rispettare e far rispettare le norme del CCNL e le sue conseguenti applicazioni Aziendali.

In particolare, le Associazioni di categoria firmatarie sono impegnate ed opereranno per l'osservanza delle condizioni sottoscritte da parte delle imprese associate, di contro le Organizzazioni sindacali si impegnano a non promuovere e ad intervenire affinché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto degli accordi ai vari livelli e tutto ciò nell'ambito di una corretta e puntuale applicazione delle norme contrattuali.

Il presente contratto è stato stipulato sulla base della presente premessa che ne costituisce parte integrante.

 

 

CAPITOLO I - PARTE GENERALE

Art. 1 - Sfera di applicazione

 

Il presente contratto collettivo di lavoro si applica a tutte le Aziende private media, ivi comprese le agenzie di informazione radiotelevisiva, esercenti servizi radiotelevisivi, anche diffusi attraverso canali multimediali e multipiattaforma, comunque realizzati con attività di produzione, post-produzione, emissione, edizione e messa in onda, distribuzione e commercializzazione dei programmi e a tutti i lavoratori in esse occupati qualunque attività o mansioni svolgano rappresentando la fonte di regolamentazione di tutti i tipi di rapporti di lavoro nel settore.

Tra le imprese esercenti servizi radiotelevisivi e multimediali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano:

- le Aziende che erogano servizi tecnici di produzione radiotelevisiva, di diffusione del segnale radiotelevisivo, di gestione di impianti produttivi e di messa in onda, di progettazione e realizzazione videografica e scenografica, di post-produzione, di progettazione e esercizio di sistemi informatici a supporto della produzione e della programmazione radiotelevisiva;

- imprese di produzione radiotelevisive;

- le Aziende che producono e commercializzano canali radiotelevisivi tematici free o pay, attività di new economy ed e-commerce, canali di informazione anche all news, programmi e contenuti editoriali, anche se destinati alla esclusiva diffusione multimediale, imprese di gestione servizi social network, e/o servizi on line; fornitori di servizi media audiovisivi, operatori di rete e tower companies, nonché piattaforme di diffusioni di contenuti multimediali le Aziende che realizzano specifici prodotti radiotelevisivi su commessa, integrando gli aspetti editoriali e tecnico produttivi.

Le parti convengono di non stipulare intese con condizioni diverse o di miglior favore.

 

 

Art. 2 - Decorrenza e durata

 

Il presente contratto, decorre dalla data di stipulazione e verrà a scadere il 31-12-2024

 

 

Art. 3 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore

 

Il presente contratto annulla e sostituisce ogni contratto collettivo nazionale, regionale e provinciale eventualmente vigente alla data di stipula del presente contratto. Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con altro trattamento contrattuale.

Fermo restando la inscindibilità di cui sopra, le parti, con il presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni definite a livello Aziendale e territoriale più favorevoli al lavoratore in servizio alla data di stipula del presente contratto.

 

 

CAPITOLO II - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI E DI INFORMAZIONE

Art. 4 - Sistema d'informazione

 

Ferma restando l'autonomia delle parti, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del settore sia sotto l'aspetto economico-produttivo sia con riferimento all'occupazione, si conviene di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle Aziende e dei lavoratori.

A tal fine si concorda il seguente sistema di informazioni:

 

a) Livello Nazionale

Annualmente, di norma entro il primo semestre, nel corso di un apposito incontro, le Associazioni Imprenditoriali firmatarie del presente contratto forniranno alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori informazioni globali sul quadro economico-produttivo dei settori radiofonico e televisivo, sulle relative prospettive di sviluppo eventualmente anche a livello internazionale, nonché su eventuali problematiche emergenti. Saranno fornite altresì informazioni su:

- i piani più significativi di investimenti per nuovi impianti e la relativa localizzazione;

- gli interventi più rilevanti per ampliamenti, ristrutturazioni e diversificazioni produttive. Quanto sopra anche per i riflessi sull'occupazione.

- La situazione del settore anche corredata di dati statistici circa gli interventi effettuati in tema di formazione professionale e di assunzioni con Contratto di inserimento;

- le pari opportunità e le azioni positive anche esaminando i risultati dell'attività svolta in seno all'Osservatorio Nazionale.

 

b) Livello Regionale

Annualmente, di norma entro il primo semestre, nel corso di un apposito incontro, le Associazioni degli imprenditori firmatarie del presente contratto forniranno al sindacato regionale di categoria le informazioni di cui al precedente punto a) attinenti l'ambito regionale.

 

c) Livello Aziendale o di Gruppo

Annualmente, di norma entro il primo semestre, le imprese concessionarie di Reti Televisive Nazionali, le Imprese Televisive che abbiano ottenuto 3 concessioni regionali per bacini di utenza diversi, i Gruppi o le Aziende che occupano più di 60 dipendenti, assistite dalle organizzazioni imprenditoriali, forniranno informazioni alle strutture sindacali interessate, assistite dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, sui seguenti temi:

- Gli orientamenti economico-produttivi, commerciali ed editoriali.

- La situazione degli appalti anche al fine di favorire la corretta applicazione della disciplina legislativa e contrattuale di riferimento.

- Le iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale relative ai quadri, con particolare riferimento anche alle opportunità in sede UE, anche al fine di valutare suggerimenti o proposte in merito formulate dalle OO.SS. e dalle R.S.U.

Le Aziende inoltre, sempre nell'ambito del diritto di informazione di cui al presente titolo, forniranno alle OO. SS. nazionali firmatarie del presente contratto, con la massima tempestività possibile e nei tempi tecnici compatibili con le esigenze di salvaguardia del segreto industriale, delle normative Consob e della riservatezza necessaria a non pregiudicare la realizzazione delle iniziative aziendali, informazioni su:

- rilevanti mutamenti di proprietà;

- interventi di decentramento dell'attività produttiva, compatibilmente con le peculiarità del settore dello spettacolo e la possibilità di effettuare le relative rilevazioni;

- straordinari mutamenti organizzativi e/o tecnologici.

Le imprese televisive multimediali non ricomprese nel primo comma della lettera C) che occupino più di 35 dipendenti, forniranno annualmente alle strutture sindacali interessate informazioni che le stesse possiedano e che possano essere acquisite compatibilmente con il livello tecnico organizzativo della Azienda. In particolare, le informazioni riguarderanno:

- gli orientamenti economico-produttivi, commerciali ed editoriali, di massima e per il rispettivo bacino di utenza;

- linee degli eventuali investimenti e le presumibili implicazioni sull'occupazione e l'organizzazione del lavoro;

- informazioni sui dati contabili ed extracontabili forniti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

- informazioni sui piani elaborati in rispetto alle vigenti normative inviati al Ministero delle comunicazioni;

- i dati di bilancio, una volta approvato, anche prima della loro pubblicazione. Inoltre, sulla base di esigenze oggettive Confindustria Radio Televisioni si impegna a favorire la realizzazione di incontri presso la propria sede tra le organizzazioni sindacali competenti e le Aziende interessate al fine di fornire idonee informazioni su questioni concernenti imprese televisive locali.

 

 

Art. 5 - Contrattazione di secondo livello

 

In tema di contrattazione Aziendale le parti fanno propri i principi degli accordi interconfederali vigenti.

A tale riguardo si conferma che:

1) la contrattazione Aziendale è prevista nello spirito della previgente prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese;

2) le eventuali erogazioni di carattere economico identificate "premio di risultato" debbono essere strettamente connesse a: incrementi di produttività, qualità e redditività e altri eventuali elementi da definire aziendalmente comunque rilevanti ai fini del miglioramento della competitività Aziendale nonché ai risultati conseguiti con la realizzazione dei programmi Aziendali e a quelli legati all'andamento economico dell'impresa. Resta inteso che il suddetto "premio di risultato", tenuto conto dei parametri di riferimento che lo determinano, avrà il carattere di variabilità e non determinabilità a priori.

Fermo restando quanto sopra e in premessa al presente accordo, le parti stabiliscono di costituire una commissione paritetica composta da 6 componenti (3 per ciascuna delle parti stipulanti) finalizzata allo studio di fattibilità relativamente alla estensione della contrattazione di secondo livello.

 

Premio di risultato

La Commissione entro il 30-06-2023 avrà il compito di acquisire elementi per la definizione di indicatori di produttività, redditività ed altri elementi di competitività per l'elaborazione di una struttura di "premio di risultato" da mettere a disposizione delle parti.

Le Parti firmatarie definiranno entro il 30-06-2023 meccanismi dell'eventuale Premio di risultato, mentre gli importi del premio e le modalità di erogazione relative al 2024 saranno definite in sede Aziendale.

Il premio di risultato dovrà, comunque, avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di Legge e dovrà essere di importo pari o superiore a quello dell'elemento di garanzia retributiva di cui al comma seguente.

Il presente articolo non si applica a quelle imprese che hanno già definito il premio di risultato o premi analoghi in sede di contrattazione Aziendale.

 

Elemento di garanzia retributiva

L'elemento di garanzia retributiva è da intendersi come indennità sostitutiva per i lavoratori delle Aziende in cui non si applicherà il meccanismo di premio di risultato di cui al precedente periodo.

La commissione, entro il 30-06-2023 avrà il compito di studiare e proporre alle parti firmatarie:

modalità e periodi di erogazione a partire dal 2024;

Importi;

dipendenti destinatari; eventuali meccanismi di esclusione.

Tali punti andranno ratificati dalle parti entro il 30-06-2023

L'elemento di garanzia retributiva, si applicherà esclusivamente ai dipendenti che percepiscono i soli elementi della retribuzione di cui all'Art. 45 numeri 1, 2 e 4 del CCNL o, comunque, importi aggiuntivi inferiori a quelli previsti negli accordi individuali o collettivi che saranno assorbiti fino alla concorrenza di detti importi.

Resta sin d'ora inteso che, come per il "Premio di risultato", l'elemento di garanzia retributiva è escluso dalla base di calcolo del TFR e dall'incidenza sugli istituti legali e contrattuali.

 

 

Art. 6 - Osservatorio nazionale

 

L'Osservatorio Nazionale, anche al fine di realizzare concretamente gli obiettivi fissati nel CCNL e/o i principi degli accordi interconfederali in essere in tema di relazioni industriali, costituisce lo strumento per lo studio e la valutazione degli andamenti economico-produttivi del settore anche in rapporto agli scenari macro-economici generali, fatte salve le materie per le quali sussistano esigenza di riservatezza.

Fornisce inoltre il supporto tecnico alle parti per analizzare le varie opportunità in tema di occupazione, formazione e riqualificazione professionale, per interventi al fine di rendere concrete le azioni positive uomo-donna nel mondo del lavoro, nonché per formulare analisi e studi in materia di ambiente, igiene del lavoro e tutela della salute e sicurezza nei luoghi del lavoro.

L'Osservatorio è composto da 12 membri dei quali 6 designati dalle parti datoriali e 6 designati dalla SLC - CGIL, dalla FISTel- CISL e dalla UILCOM - UIL, eventualmente coadiuvati da esperti esterni.

I risultati degli studi e analisi effettuate al fine di favorire l'attuazione dei principi in tema di diritto di informazione, saranno forniti di norma ogni sei mesi a partire dalla nomina dei membri di cui al comma precedente.

Pertanto l'Osservatorio Nazionale in particolare:

a) programma e organizza relazioni sul quadro economico, produttivo e bilancistico del comparto e le relative prospettive di sviluppo, nonché sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni al fine di fornire alle parti un eventuale supporto tecnico per la realizzazione degli incontri di cui all'articolo 6 a partire dalla nomina dei membri di cui al comma precedente;

b) sulla base di un monitoraggio costante sugli andamenti economici generali e del settore in particolare, formula indicazioni utili alle parti per la verifica biennale dei trattamenti salariali nazionali di cui agli accordi interconfederali in essere vigenti;

c) elabora proposte ed iniziative concrete su problemi ed aspetti di particolare rilevanza e significato sulle quali attiva sezioni specifiche per l'esame congiunto e la formulazione di studi e proposte operative. Le sezioni, alle quali possono essere invitati esperti esterni saranno composte in modo paritetico da componenti dell'Osservatorio nominati di volta in volta dall'Osservatorio stesso che ne fisserà obiettivi e tempi di lavoro;

d) effettua annualmente un monitoraggio, sull'applicazione ed il rispetto delle norme suggerendo proposte ed interventi atti a favorire nel concreto le azioni positive e le parità uomo-donna nel settore;

e) effettua con cadenza semestrale il monitoraggio sull'applicazione delle norme relative agli appalti, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, al fine di prevenire e contrastare pratiche illecite eventualmente presenti nel settore di riferimento. Su richiesta delle parti in presenza di situazioni particolarmente meritevoli di attenzione, potrà essere convocato d'urgenza. - svolgere funzioni consultive in caso di controversie in materia.

Al fine della concreta applicazione del precedente punto c) vengono istituite cinque sezioni specialistiche sul tema della formazione e riqualificazione professionale, sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, sul monitoraggio del mercato del lavoro e flessibilità, sulle pari opportunità e sulle nuove tecnologie.

In un'ottica di monitoraggio permanente dell'evoluzione continua del mercato del lavoro, l'Osservatorio, avvalendosi di un Laboratorio Tecnico Permanente e bilaterale si riunirà periodicamente per valutare l'attualità della classificazione ed eventuali cambiamenti intervenuti nell'evoluzione del processo produttivo, all'interno del presente CCNL, di tutte le figure professionali presenti nel panorama di riferimento.

 

1) Sezione specialistica sulla formazione e riqualificazione professionale

Tale sezione dovrà:

- valutare in termini realistici i trend di modifica della struttura professionale del comparto anche in considerazione dell'impatto dell'innovazione tecnologica e multimediale sull'organizzazione del lavoro e sui contenuti professionali delle diverse figure;

- elaborare piani di formazione e riqualificazione professionale, nonché definire percorsi formativi qualitativamente coerenti orientati anche ad una opera informativa rivolta ai lavoratori ed ai giovani in attesa di occupazione;

- elaborare proposte in materia di formazione e qualificazione professionale anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri enti competenti, finalizzate anche a creare condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;

- avviare iniziative concrete di formazione e riqualificazione professionale anche attraverso la istituzione di corsi specifici gestiti congiuntamente, per la introduzione di nuove figure professionali derivanti dall'innovazione tecnologica o da particolari esigenze derivanti dal mercato del lavoro del settore radiotelevisivo multimediale.

 

2) Sezione specialistica sulla sicurezza nei luoghi del lavoro.

Tale sezione dovrà:

- elaborare una ricerca a livello tecnico giuridico sulle diverse disposizioni legislative esistenti in materia di prevenzione infortunistica e igiene nei luoghi del lavoro nonché quelle inerenti alle condizioni ambientali e sulla sicurezza anche al fine di seguire costantemente l'evolversi della legislazione in materia nonché per eventuali armonizzazioni delle norme approvate a livello comunitario;

- elaborare una indagine sui principali problemi derivanti dall'applicazione delle normative suddette sulla base della concreta esperienza maturata nelle Aziende e tra i lavoratori anche al fine di redigere proposte innovative a livello attuativo e legislativo;

- avviare iniziative concrete per una diffusione periodica ed incisiva dei risultati dei predetti studi al fine di favorire la progressiva affermazione della cultura della prevenzione, nelle Aziende e tra i lavoratori;

- svolgere funzioni consultive in caso di controversie in materia.

 

3) Sezione specialistica sul monitoraggio del mercato del lavoro e flessibilità.

Tale sezione dovrà monitorare annualmente:

- la situazione delle Aziende del settore sulle assunzioni con Contratto di inserimento, con contratto di apprendistato, con contratto a tempo determinato, a part time e sull'utilizzo della somministrazione a tempo determinato.

- La situazione relativa al ricorso all'utilizzo degli appalti da parte delle Aziende del settore raccogliendo dati sulla quantità e le tipologie degli stessi, con particolare attenzione al contrasto di particolari situazioni di mancata o parziale applicazione delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro e alla corretta applicazione dei contratti nazionali sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative. La Sezione specialistica avrà il compito di elaborare una relazione annuale che verrà sottopost